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TORNATA DELL’8 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.


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Nella puntata “Il tempo e la storia Brigantaggio: una guerra italiana” andata in onda prima in aprile 2014 e poi nel settembre 2014, un medievalista come  Barbero viene spacciato come esperto del brigantaggio.

Paradossi, mistificazioni e scarsa cultura storica dell’informazione italiana.

Fra l’altro, nella puntata si riporta un filmato di Giorgio Bocca del 1970, nel quale si parla delle dimissioni di venti deputati a causa della repressione del brigantaggio.

Una falsità assoluta, basta leggere gli atti parlamentari.

Alcuni deputati, oltre allo stesso Garibaldi, si dimisero agli inizi del 1864, ma nel resoconto della seduta non si accenna a motivi inerenti il brigantaggio, se non indirettamente per Cairoli, a proposito del quale si scrive:

“L’onorevole Cairoli, deputato del collegio di Brivio, con lettera di Pavia del 31 scorso dicembre, rassegna le sue demissioni.

I motivi ne sono sostanzialmente i seguenti:

1° Il voto del 10 dicembre;

2° Il giudizio che ne ha portato l’opinione pubblica, e le funeste conseguenze che per suo avviso produsse il voto medesimo, quali la continuazione dell’arbitrio nelle provincie meridionali, la perturbazione delle coscienze, e dell’accordo necessario all’adempimento del comune mandato. (Bisbigli).”

Invitiamo i nostri lettori e i naviganti a soffermarsi sul lungo intervento di Pasquale Staninslao Mancini dell’11 gennaio 1864 che si batte per far cancellare dalla legge alcune parti, fra cui la richiesta di modifica dell’espressione “sospetti manutengoli” in “manutengoli”. Da leggere anche l’intervento del piemontese Brofferio del 12 gennaio 1864 che vota contro la legge sul brigantaggio in quanto viola il diritto alla difesa, diritto che in nessuno stato d’Europa, nemmeno nei momenti più bui, venne mai conculcato.

Il voto del 10 dicembre a cui si rinvia nella lettera di Cairoli è quello relativo alla interpellanza sui fatti di Sicilia da parte del deputato D’Ondes-Reggio che potete trovare nel nostro sito, atti parlamentari della Camera dei Deputati dal 5 dicembre 1863 al 10 dicembre 1863.

Buona lettura e tornate a trovarci.

Zenone di Elea – 9 Ottobre 2014


SOMMARIO. Congedi. = Istanza del ministro delle finanze, MINGHETTI, sull'ordine del giorno. = Annunzio d’interpellanza del deputato Bellazzi sopra alcuni fatti di monsignor Caccia, vicario generale di Milano. = Beiamone sul disegno di legge per lavori idraulici nell'Emilia. = Seguito della discussione generale del disegno di legge per la repressione del brigantaggioIl deputato Sineo termina il suo discorso contro il disegnoDiscorso del deputato Rattazzi in difesa del medesimoIstanza d'ordine del deputato Macchi, e avvertenza del ministro per l'interno, PeruzziChiusura della discussione generaleDisposta riassuntiva del relatore Castagnola. = Rinunzia data dal deputato Brunetti. Svolgimento del voto motivato dal deputato Crispi, e da quattordici altri, per rinvio della legge e modificazioniNon è approvatoRisoluzione proposta dal deputato Lovito, non appoggiata — Contro-progetto del deputato Catucci, non appoggiato.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

massari, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

9635 La Camera di commercio ed arti di Macerata fa istanza perché sia conservato il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

9636 Il cavaliere Vincenzo Mancuso, arciprete curato di Savelli, in provincia di Calabria Ultra II, esposti gl’importanti servigi da lui resi al Governo nella repressione del brigantaggio, per i quali venne sospeso a divinis, ed è tuttora gravemente minacciato nella vita, chiede un posto di cappellano militare, mercè il quale possa mettersi in sicuro.

MOZIONE D'ORDINE.

MINGHETTI, presidente del Consiglio, ministro per le finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Pregherei la Ca mera di voler porre all’ordine del giorno dopo i progetti di legge che già vi sono inscritti, quello per la perequazione dell’imposta fondiaria.

Essendo già stato distribuito da qualche tempo il rapporto, io credo che, quantunque questa legge sia gravissima, ci sia stato tempo sufficiente di esaminarla e formarsene un concetto.

PRESIDENTE. Rimane inteso che dopo i progetti di legge ohe già sono all’ordine del giorno sarà messo quello per la perequazione dell’imposta fondiaria.

CONGEDI.

PRESIDENTE. Il deputato Gallenga per motivi di famiglia chiede un congedo di un mese.

Il deputato Leardi per faccende sue particolari chiede quattro giorni di congedo.

Il deputato Ranieri per motivi di salute chiede un congedo di due settimane.

Il deputato Mandoj-Albanese scrive che gli occorre un congedo di 20 giorni.

(Questi congedi sono accordati).

{Si procede all'appello nominale che al sor giungere di vari deputati viene interrotto).

ANNUNZIO DI INTERPELLANZA DEL DEPUTATO BELLAZZI, RELATIVA A MONSIGNOR CACCIA.

PRESIDENTE. L’onorevole Bellazzi scrive:

«La prego di render conto alla Camera essere mio intendimento di muovere interpellanza all’onorevole ministro di grazia e giustizia intorno ad alcuni fatti riguardanti monsignor Caccia, vescovo di Famagosta, vicario generale e capitolare di Milano.»

Interrogo il ministro di grazia e giustizia se e quando intende di rispondere a questa interpellanza.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Io sono a disposizione della Camera; ma mi parrebbe opportuno, per non ritardare il corso della discussione di questa legge che è importante, di aggiornare questa interpellanza a lunedì, giorno in cui spero che la discussione di questa legge avrà avuto il suo termine.

BELLAZZI. Credo bene far noto alla Camera che la lettera d’annunzio della indicata interpellanza fu da me presentata fino da ieri mattina alla Presidenza; che soltanto dietro mia preghiera, attesa l’importanza della seduta di ieri, alla cortesia dell’onorevole presidente, ne fu differita la lettura a quest’oggi. Accedo volentieri all’istanza dell’onorevole signor ministro di grazia e giustizia, perché l’interpellanza sia differita a lunedì.

PRESIDENTE. Resta dunque inteso che le interpellanze relative a monsignor Caccia saranno fatte lunedì prossimo.

RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER RIPARO AI GUASTI
 DELLE INONDAZIONI IN ALCUNE PROVINCIE DELL’EMILIA.

MACCHI, relatore. Presento il rapporto della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge, con cui il ministro delle finanze chiede che vengano dal Parlamento regolarizzate certe spese che il Governo ha dovuto fare in via d’urgenza onde riparare guasti prodotti da inondazioni in alcune delle provincie dell’Emilia.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SERVITO DELLA DISCUSSIONE DEE DISEGNO DI

LEGGE PER VA REPRESSIONE DEE BRIGANTAGGIO.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione generale sul progetto di legge per la repressione del brigantaggio.

L’onorevole Sineo ha facoltà di parlare per continuare il suo discorso.

SINEO. Nella seduta di martedì io vi ho annunziato un lungo discorso, e voi avete avuta la cortesia di disporvi a tollerarlo. È mio dovere di non abusare della vostra cortesia, e di restringere, per quanto mi sia possibile, il quadro delle idee che debbo presentarvi, in modo da non occupare soverchiamente il nostro tempo.

Io mi sono assunto di provarvi che le leggi vigenti bastavano per prevenire, bastano per reprimere, debbono bastare per spegnere il brigantaggio.

Certamente se io volessi spaziare per tutto l’ambito delle leggi che valgono a questo triplice scopo, io dovrei fare un libro e non un discorso. Non voglio certamente farvi editori di un mio libro su questo argomento. Io citerò dunque soltanto alcune delle disposizioni legislative, le quali se fossero state religiosamente osservate, avrebbero bastato, secondo me, e per reprimere il brigantaggio e per reprimerlo quando non era stato sapientemente prevenuto.

Io vi richiamo, signori, alle disposizioni che determinano le attribuzioni dei procuratori generali. Egli è appunto per questo che fra gli errori commessi dalla presente e dalla passata amministrazione ho rilevato specialmente quello che concerne la scelta del personale, e specialmente del personale che rappresenta il Ministero Pubblico.

È dovere del procuratore generale non solo di promuovere la giusta pena a quelli che hanno commessi reati compiuti, ma ancora di invigilare, di prevenire, di reprimere tentativi di reati.

Io sono stato in settembre del 1860 nell’antico regno di Napoli. Non eravi più una guardia di pubblica sicurezza, non un carabiniere, non un soldato, e la pubblica sicurezza era perfetta per ogni dove, quanto in Piemonte; di brigantaggio non c’era nessuna specie di apparenza.

Se quando i primi semi del brigantaggio furono gettati i procuratori generali avessero fatto il loro dovere, se avessero invigilato su queste prime origini, se avessero repressi i primi tentativi, io credo che di brigantaggio non si sarebbe mai parlato.

Signori, il Codice vigente, il Codice penale provvede, come diceva poco innanzi, non solo pei reati compiuti, ma anche pei tentativi di reati, e specialmente pei reati che possono più gravemente compromettere la pubblica sicurezza, possono più particolarmente minacciare l’ordine pubblico.

Il Codice penale vigente dà il diritto di procedere non solo contro i regnicoli che commettono reati nello Stato, ma anche contro i regnicoli quando fuori dello Stato attentano o alla vita, o alla proprietà dei regnicoli. Tanto più poi quando attentano all’ordine pubblico, alla sicurezza dello Stato.

E non solo provvede alla repressione dei regnicoli che in territorio estero o commettono dei reati o concorrono a commetterne, ma anche provvede acciocché possano essere repressi gli stranieri che parimenti vogliano attentare, o concorrano ad attentare o a dare impulso acciocché si attenti contro la sicurezza dello Stato, contro le persone, contro le proprietà dei regnicoli.

Or bene, io ho cercato di sapere se i rappresentanti del Ministero Pubblico nell’antico regno di Napoli avessero proceduto e dato impulso acciocché si procedesse contro gli autori principali, contro i principalissimi complici di quei reati i quali, moltiplicandosi in un modo terribile, diedero occasione e vita a ciò che chiamiamo brigantaggio. Io ho saputo di procedimenti aperti, di sentenze pronunziate contro un gran numero di miserabili i quali certamente meritavano di essere puniti, poiché erano stati talmente disgraziati da seguire il cieco impulso di coloro che li spingevano agli enormi misfatti.

Ma contro chi si è proceduto? Chi si è fucilato? Quelli che noi Piemontesi chiamiamo le brache di téla.

Eppure il brigantaggio non fu creato, non fu istigato soltanto dalle brache di tela. Nessun processo, e certamente nessuna sentenza, eseguita almeno, contro chi appartenesse ad una classe superiore della società. Nessuna investigazione, nessuna inchiesta, nessun processo aperto, nessuna sentenza pronunciata contro coloro che, appiattandosi vilmente in quei territori ai quali non arriva la forza giuridica del regno d’Italia, di là si rendevano autori principali o complici dei misfatti che si commettevano nelle provincie meridionali.

I magistrati, giova ripetere coll’onorevole Bixio, non hanno dunque fatto il loro dovere.

Da un’inchiesta giudiziaria, abilmente condotta, sarebbe certamente risultato ciò di che noi siamo tutti convinti, di cui si mostrava convinto l’onorevole Bixio (che mi spiace di non vedere al suo posto), di cui si mostrò convinta la Commissione d’inchiesta, e forse la manifestazione di questa convinzione fu uno dei motivi per cui non si è dato pubblicità ai verbali di quella Commissione d’inchiesta, fu uno dei motivi per cui noi giustamente ci lamentiamo, e ripetiamo coll’onorevole Bixio il lamento che non siasene stampata la relazione.

Noi tutti abbiamo la convinzione morale che fuori dei confini ai quali è costretto di fermarsi il regno d’Italia vi sono i principali cospiratori, vi sono i principali istigatori di tutti quei crimini orribili che voi comprendete sotto il nome di brigantaggio; eppure non un procedimento, non un’inchiesta!! E se per contro si fosse fatta un’inchiesta regolare da cui fosse anche solo risultata una sentenza contumaciale che avesse accertata la verità di ciò che per noi non è che una convinzione della quale non possiamo somministrare la prova, quando questa prova si fosse giuridicamente avuta, quando si fosse ottenuta per mezzo delle risultanze di un processo condotto secondo le regole del nostro Codice di procedura penale, io domando quanta autorità non avrebbe acquistata il Governo e dentro i confini del regno e fuori d’Italia? (Segni di assenso). '

Io vi ricorderò, o signori, quale sia stato l’effetto che produsse in Europa, in tutta Europa, l’inchiesta tanto sapientemente ordinata dall’onorevole mio amico il senatore Plezza, allorché egli era rivestito del grado di commissario straordinario in Alessandria. Voi ricordate quanto barbaramente i tedeschi si fossero condotti contro una oscura sì, ma virtuosa famiglia di contadini della Lomellina. Ebbene, molti fatti di quel genere sono accaduti; si sono ripetute quelle orribili sevizie molte volte in Italia; ma passavano per le hocche di coloro che potevano conoscere questi avvenimenti, alcune volte erano ripetute dai giornali, ma queste voci si perdevano, e l’Europa non se ne occupava. L’onorevole Plezza fece fare un’inchiesta regolare; queste barbarie furono accertate in modo autentico, e tutta Europa se ne commosse.

Ebbene, o signori, quando da procedimenti regolari risultasse che e principi e duchi, e monsignori e cardinali, se pure è vero, sono incitatori di questi orribili misfatti, quando vi fosse una sentenza, quantunque solo contumaciale, pronunciata contro di essi, io vi domando se quell’Europa che si commosse pel tragico fine della famiglia Oignoli non si commuoverebbe ben più potentemente quando conoscesse tutti gli orrori, tutti i misfatti commessi per impulsi, per macchinazioni che si fanno da personaggi più o meno alti che sono ricoverati nel territorio pontificio. E certamente quando si fosse ottenuto questo risultato da inchieste giudiziarie, inchieste che si sarebbero dovuto fare poco meno che tre anni fa, difficilmente queste enormità si sarebbero rinnovate.

Vi sono molti, i quali non rifuggono dal prendere parte ai più orribili delitti quando si lasciano condurre dalle loro passioni politiche, dalla loro ambizione, dalla loro avarizia. Ma se queste vergogne fossero svelate al cospetto del mondo, credete pure che avvi in certi uomini, ancorché sommamente perversi, un qualche pudore che rifugge da questa pubblicità.

Signori, voi non potete dubitare che il brigantaggio non sia favorito da due specie di pretendenti. E favorito da quella disgraziata famiglia che pur troppo dominò nelle provincie meridionali, e che sparse sopra di esse germi di corruzione che per lungo tempo non si potranno sì facilmente svellere.

Abbiamo anche altri pretendenti che non aspirano a pigliar potere nelle provincie meridionali, se si eccettua una sola di esse che loro apparteneva, ma ben capiscono che una volta che fosse ristorato nelle provincie meridionali (ciò che Dio allontanerà) il trono dei Borboni, sarebbe ben più facile di rivendicare tutte quelle provincie che si vogliono soggette al poter temporale della Santa Sede. Ebbene, contro gli uni come contro gli altri abbiamo diritto di procedere. Un principe disceso dal trono è un uomo come gli altri. Se egli cospira contro il paese che lo ha veduto nascere, nel quale egli ha regnato, egli deve esser punito come qualunque individuo.

Quando Napoleone I fece procedere contro il duca d’Enghien, la storia gl’impresse una nota molto sfavorevole, non perché contro il duca d’Enghien si fosse proceduto, ma perché ingiustamente e con violazione del diritto delle genti erasi arrestato il duca d’Enghien in paese neutro, nel quale aveva diritto di vivere liberamente.

In questo momento, o signori, io ho ragione di credere che i principali amici d’Italia non sono fuori del suo territorio; dacché abbiamo proclamata T Italia una e indivisibile, in qualunque regione di questa avremmo diritto di esercitare l’autorità che il plebiscito ci ha data.

Ma consideriamo pure ancora come estere alcune provincie italiane che abbiamo dichiarate parte del regno in virtù del plebiscito. Ebbene, anche contro questi che voi persistete a volere considerare ancora oggidì come residenti all’estero, voi dovete esercitare quella giurisdizione che le leggi vostre vi conferiscono; anche contro gli stranieri, anche contro i regnicoli che abitano all’estero, voi non potrete mandare i vostri carabinieri ad afferrarli, non li potrete incarcerare, né far comparire in Corte d’assise; essi non verranno a fare una schietta difesa: ma voi avete il diritto di accertare in loro contumacia i loro misfatti. Ciò non avete fatto in tre anni; dunque l’onorevole Bixio aveva ragione di dire che i magistrati non hanno fatto il loro dovere, ed io ho ragione di ripetere che il guardasigilli non ha da essi ottenuto quanto doveva ottenere.

Ora che vi ho dimostrato in una parte così importante ciò che si doveva fare secondo le leggi vigenti, e non si fece, dovrò ancora farvi remunerazione delle altre disposizioni legislative che avrebbero servito a prevenire o reprimere il brigantaggio, e che furono o interamente trascurate o con non bastante cura adoperate? Dovrò percorrere tutti gli articoli del Codice penale che sono diretti a reprimere qualunque tentativo contro l’ordine pubblico, contro le persone, contro la proprietà? Dovrò indicarvi gli articoli del Codice di procedimento criminale che vengono a sussidiare l’azione della giustizia nell’applicare le disposizioni del Codice penale? Dovrò ancora indicarvi le larghe, qualche volta sin troppo larghe, disposizioni della legge di pubblica sicurezza? Dovrò parlarvi dell’organizzazione della guardia nazionale...

Voci. No! no!

SINEO... di quella dei reali carabinieri che sono pure così utili e valorosi quando sono saviamente adoperati? Dovrò ancora, per compiere la enumerazione, farvi cenno di tutte le disposizioni che concernono la pubblica istruzione, e di quelle pur troppo molto meno conosciute, che debbono reggere in tutta Italia i rapporti tra il Governo e la Chiesa cattolica; quella Chiesa cattolica, del cui nome fatalmente si abusa, ontle venire ad incagliare l’andamento delle nostre libere istituzioni?

Su quest’ultimo argomento lascierò che venga il momento dell'interpellanza oggi annunziata; sugli altri mi contenterò di averveli ricordati, e mi limiterò a dirvi:

Signori, se voi aveste usato di tutte queste leggi, se le aveste applicate tutte, se aveste avuti agenti fedeli, leali, affezionati al nostro regime costituzionale, i quali avessero assecondati fedelmente il vostro impulso, di brigantaggio non si sarebbe mai parlato, e che avendolo lasciato sorgere per inescusabile trascuranza, lo avreste potuto potentemente in poco tempo reprimere.

Il diritto del Ministero Pubblico si estende ad invocare, ove d’uopo, il sussidio di tutte le forze armate della nazione: la guardia nazionale, i carabinieri reali, gli agenti della pubblica sicurezza, e persino di chiamare in massa tutti i cittadini che siano in grado di aiutare gli agenti della giustizia nell’esercizio delle loro funzioni.

Hanno egualmente il diritto i rappresentanti del Ministero Pubblico, diritto di cui non debbono usare che con molta parsimonia, di invocare il concorso anche dei corpi dell’esercito: ed allora, i corpi dell’esercito intervenendo soltanto nei casi di necessità, saranno molto meno facili gli abusi che alcune volte si sono lamentati; i quali non debbono essere sempre imputati a coloro che dirigono quei corpi, bensì per lo più a quelli che intempestivamente ne richieggono l'intervento.

Quando poi occorrono abusi, i procuratori generali del Re debbono essere vigili, e domandarne la pronta repressione; ne hanno indubitabilmente ed il diritto ed il dovere.

I corpi dell’esercito, quando è necessario il loro intervento, e non può essere necessario salvo che gli altri mezzi siano stati inescusabilmente trascurati, allora o signori, io darò accusa a quei capi militari i quali non fanno uso di ciò che la loro arte insegna, secondo  i principii i più comuni; io faccio accusa ai capi dell’esercito quando veggo 15 o 20 dei nostri generosi soldati schiacciati da forze prepotenti. Come? Voi non siete mai arrivati a contare due o tre mila briganti in tutte le provincia meridionali. Eppure avete avuto qualche volta questo squilibrio vituperevole tra le forze mandate a reprimerli e le forze che dovevano essere represse.

Anche questo è un grave errore, certamente non del guardasigilli, ma è errore del Governo, è uno degli errori che favorivano, disgraziatamente, il brigantaggio.

Una volta che fu dato l’intervento di corpi dell’esercito, questi dovevano essere condotti con tutte le regole militari, e senza scostarvi dalle leggi vigenti voi potevate anche autorizzare l’esercizio di quelle giurisdizioni eccezionali che possono essere opportune per rendere più efficace l’opera delle forze militari.

Il Codice penale militare provvede ai casi in cui abbia da dichiararsi lo stato di guerra. Non definisce lo stato di guerra; lascia interamente questa dichiarazione all’arbitrio del potere esecutivo. Tocca al Ministero il formolare il decreto regio che deve dichiarare alcune terre in istato di guerra.

Se avete magistrati che non facciano il loro dovere, se non avete saputo prevenire il brigantaggio nel suo principio, se non avete saputo risalire ai veri autori, ai principali complici di questo brigantaggio, se vi siete contentati d’esercitare la vostra azione sopra i più bassi e vili agenti, se per questo appunto i bassi, i vili agenti si sono moltiplicati in modo da dare origine a quello stato che può dirsi stato di guerra, tocca a voi il dichiararlo.

Se si sono fatti numerosi quei vili ed abbominevoli nemici, dichiarate lo stato di guerra sotto la vostra responsabilità, e potrete non solo usare la forza militare, ma anche esercitare la giurisdizione militare in quei limiti che sono riconosciuti necessari in uno stato di guerra.

A che chiedere disposizioni eccezionali ulteriori, quando potete mettere una provincia in istato di guerra? Quando potete fare che si eserciti la giurisdizione militare in quel modo che la legislazione reputa necessario per la difesa contro un poderoso esercito straniero? Non ne avete abbastanza per liberare il paese da qualche centinaio di briganti? Quelle leggi, le quali guarentiscono l’azione delle milizie stanziali contro le baionette straniere, contro i cannoni dei nemici, contro innumerevoli battaglioni, non basteranno per guarentire l’azione della giustizia e della forza militare là dove non vi sono che poche squadriglie di assassini?

Voi vedete adunque che la legislazione attuale provvede a tutto. Che se voi avete creduto essere necessaria la sanzione dileggi speciali, fu errore; fu errore anticipatamente svelato dai lavori della Commissione, quali l’onorevole Bixio ve li ha annunciati; fu errore cagionato dagli altri errori che avete commessi nel non dare sufficiente impulso alla vostra magistratura, agli agenti vostri, sì amministrativi che giudiziari.

Io capisco benissimo che le mie parole non possono avere autorità presso il maggior numero dei rappresentanti delle provincie settentrionali. Dopo il 1860 non ho messo piede nelle provineie meridionali, non posso far testimonianza di cose ch’io non abbia viste. Due o tre deputati meridionali manifestano opinioni contrarie alle mie; credono che le leggi non sono sufficienti. Ebbene, molti deputati delle altre provineie trovano molto semplice e molto comodo di prestare intiera fede a quei pochi meridionali.

Ma, o signori (e io mi rivolgo ai miei concittadini delle regioni subalpine e delle regioni lombarde coi quali sono solito trovarmi), non sempre ò da credere il Parlamento sederà a Torino. Supponiamo che un giorno, sedendo il Parlamento a Roma, vi fossero due, tre subalpini, due, tre Lombardi i quali andassero ad attestare davanti al Parlamento di Roma che il Piemonte ha bisogno di misure eccezionali: potrebbero dire, per esempio, che in alcune parti del Piemonte si commettono crimini non infrequenti. Oggi stesso trovo nel giornale della provincia di Cuneo che nel circondario di Mondovì vi furono parecchie gravi grassazioni. Non v’ha guari nello stesso circondario si commisero reati atroci.

Ebbene, se qualche Piemontese di troppo fervida immaginazione desse troppa importanza a questi ripetuti reati e dicesse: il Piemonte ha bisogno di misure eccezionali (e ne avrebbe bisogno se fosse così mal governato come lo furono sin qui le provineie meridionali), se dicesse il Piemonte ha bisogno, altri dicesse la Lombardia ha bisogno di misure eccezionali, si potrebbe forse tollerare che, contro il voto di tutti gli altri deputati delle provineie piemontesi e lombarde, i quali verrebbero a protestare contro l’opportunità di queste misure ecccezionali, il Parlamento di Roma, dicesse: hanno ragione i due o tre Piemontesi, i due o tre Lombardi; mandiamo là lo stato d’assedio o qualche cosa di simile; mandiamo le leggi eccezionali; si stabiliscano là le Corti marziali, s’interrompa il corso ordinario della giustizia?

Se fossimo venti, trenta, cinquanta deputati delle provineie settentrionali unanimi nel protestare che i mali lamentati sono venuti in Piemonte e nella Lombardia per colpa di cattivi magistrati, mal scelti, mal diretti, mancanti d’istruzione, i quali non hanno fatto il loro dovere, che direste del Parlamento sedente in Roma che c’imponesse tutte queste belle cose?

Ebbene, a voi si domanda quello che speriamo non si domanderà mai a danno del Piemonte e della Lombardia, ma che potrebbe egualmente domandarsi, come si domanda attualmente, a danno delle provineie meridionali.

Io rispetto certamente quella specie di spavento che conduce pochi deputati delle provineie meridionali a chiedere delle disposizioni eccezionali per reprimere cose che veramente sono orribili, che non avrebbero dovuto accadere. Ma io credo, o signori, che, se voi volete giudicare secondo i fatti e secondo i principii, avete di che conchiudere che i pochi sono in errore; e se volete riferirvi non al vostro proprio giudizio, non giudicando i fatti ed i principii, ma secondo l’autorità delle persone, dovete riferirvi piuttosto al numero maggiore, anziché ad una piccola frazione.

Rivolgendomi ai signori ministri, io dirò loro: provatevi a far eseguire tutte le leggi, provate ad avere dei buoni agenti del Ministero Pubblico, provate ad avere a prefetti uomini che conoscano il loro mestiere, che realmente abbiano l’amore alle istituzioni del paese, che eseguiscano tutte le leggi, che le applichino in tutto i'1 loro rigore, che invochino tutto ciò che esse dispongono a favore ed a cautela dei privati e dell’ordine pubblico: provate ciò che non si è ancora provato in questi tre anni, e se dopo ancora avete bisogno di leggi eccezionali, oh! allora potremo ascoltarvi più facilmente.

Intanto la legge eccezionale vigente che fu votata non è molto, continua a funzionare regolarmente, e ne avete ancora per poco meno di due mesi. Si lasci che l’esperienza faccia le sue prove, e vedrete, se usando di tutti i mezzi, di tutti i sussidi che le leggi normali vi mettono nelle mani, se applicando a tempo e modo tutte le disposizioni legislative si potrà arrivare allo scopo al quale tutti desideriamo di giungere.

E prescindendo così per ora da tutte le misure eccezionali, voi, o signori, avrete ancora un doppio profitto. In primo luogo voi restituirete il credito a questa povera Italia sempre calunniata, facendo conoscere all’Europa che ci bastano le sole leggi ordinarie per far rispettare da tutti e l’ordine e la libertà; in secondo luogo voi toglierete di mezzo qualunque seme di disaccordo, di odii e di prevenzioni tra provincia e provincia, facendo vedere che alle provineie meridionali, ove il Parlamento non ha sede, voi rivolgete egualmente benevoli i vostri sguardi non meno che a queste provineie settentrionali, che voi volete che tutte le provincie abbiano le stesse guarentigie, come tutti i cittadini debbono essere uguali davanti la legge.

Il vostro voto negativo a questa legge sarà nello stesso tempo un pegno d’ordine, perché voi dimostrerete di volere che le leggi siano eseguite, e di concordia, perché toglierete qualunque seme di funesta differenza.

PRESIDENTE. L’onorevole Rattazzi, secondo le sue riserve, ha facoltà di parlare.

RATTAZZI. Io prenderei la parola, ma essendo stata chiesta la chiusura...

PRESIDENTE. Non mi sembra che sia stata chiesta la chiusura...

leopardi. Sono io che ho chiesto la chiusura, perché credeva che l’onorevole Rattazzi avesse rinunciato alla parola. Ora però non dissento dal ritirare la mia domanda.

RATTAZZI. Io mi rimetto interamente alla Camera...

Voci. Parli! parli!

RATTAZZI. La Camera può essere persuasa che al punto a cui è giunta la discussione certo non intendo d’intrattenerla con un lungo discorso; anzi mi sarei volentieri taciuto se non si fosse sollevata la questione costituzionale, e non credessi opportuno di aggiungere alcune osservazioni sopra questo argomento.

Io dichiaro innanzi tutto che, se si trattasse di indagare se le disposizioni contenute nel progetto di legge sottoposto alle nostre deliberazioni si debbano considerare oppur no conformi interamente a quelle che sono inchiuse nello Statuto, se, dico, la questione fosse posta in questi termini, risponderei negativamente, non parendomi del tutto col progetto stesso rispettate le nostre franchigie costituzionali.

L’onorevole guardasigilli con molto ingegno ha cercato, è vero, di dimostrare che l’articolo 71 dello Statuto non è in opposizione col proposto ordinamento dei tribunali militari. Io credo, che se si esamina e lo spirito e la lettera di quest’articolo, veramente la conseguenza dovrebb’essere diversa, poiché in esso v’ha un divieto assoluto contro l’istituzione di tribunali speciali e straordinari: i giudici naturali di cui in esso si parla non possono essere se non i giudici inamovibili, e come tali più indipendenti; perciò non possono mai essere i giudici militari, che non si trovano in questa condizione. Ora, ognuno comprende quanto sia grande ed importante la differenza che passa tra l’essere sottoposto ad un giudice anziché ad un altro.

Di più in questo progetto di legge si presentano alcune altre disposizioni, le quali certo non vanno d’accordo con alcune franchigie che furono assicurate dallo Statuto. Così, per esempio, l’inviolabilità del domicilio e della persona sarebbe senza fallo compromessa a fronte di alcuni articoli del progetto, quando invece essa viene assicurata da parecchie disposizioni che si leggono nello Statuto; ed è quindi assolutamente impossibile, a mio avviso, conciliare gli uni e le altre.

Ma se io convengo coll’onorevole D’Ondes-Reggio e con coloro che hanno combattuto questo progetto, se convengo cioè che le disposizioni sue non sarebbero conciliabili con quelle dello Statuto, io però non sono d’accordo con essi nella conseguenza che il progetto stesso si debba respingere. Io mi discosto da essi, quando affermano che il potere legislativo non abbia la facoltà di approvarlo.

Certamente, signori, se si mirasse con esso a modificare o distruggere tutte od alcune prescrizioni dello Statuto; se si volessero togliere o far cessare quelle franchigie che furono con esso concedute, io non esiterei ad associarmi alle loro opposizioni; ma siamo lungi da ciò. Il progetto intende unicamente a sospendere temporariamente alcune di queste franchigie.

Ora, o signori, la differenza che corre tra la sospensione semplice temporaria e la distruzione o modificazione assoluta è immensa.

Se si volesse o distruggere una sola delle guarentigie costituzionali, o si pretendesse di portare anche una lieve modificazione allo Statuto, io assento coll’onorevole D’Ondes che ciò non potrebbe ordinarsi dal potere legislativo, il quale. non ha il diritto, che può solo appartenere ad un potere costituente. Ma quando vuolsi solo stabilire una temporaria e momentanea sospensione, io sono profondamente convinto che il potere legislativo, senza eccedere la facoltà sua, non solo possa, ma debba talvolta sanzionarla.

Signori, lo Statuto presuppone uno stato normale, presuppone una società ordinata, presuppone le condizioni del paese tranquille e non travagliate da mali ed avvenimenti straordinari. Non può quindi provvedere, e non provvede per una situazione anormale. Non può provvedere perché essendo conceduto in modo perpetuo ed assoluto, non poteva contemplare lo stato di turbamento e straordinario, il quale può solo essere transitorio, non mai perpetuo o lungamente duraturo.

Or bene, se sorgono circostanze straordinarie, se sopraggiungono avvenimenti ai quali abbia potuto lo Statuto provvedere, e pei quali si presentasse pericoloso l’esercizio di quelle franchigie che lo Statuto ci ha assicurate, se queste stesse franchigie, che furono date nell’interesse della società e dell’ordine sociale, venissero invece convertite dai nemici delle nostre istituzioni in un’arma per combattere le istituzioni medesime, io domando se in siffatte contingenze il potere legislativo non solo possa, ma abbia stretto, rigoroso dovere di provvedere all’ordine sociale; io domando se non debba temporaneamente sospendere quelle franchigie, anziché lasciare libero il campo a coloro che tentano di valersene, o dirò meglio, abusarne per distruggerle.

Egli è per me, signori, evidente che in questi casi il potere legislativo mancherebbe grandemente al compito suo, se non le sospendesse; ché la sospensione loro non è già per offenderle, ma per metterle in sicuro, non già per menomarle, ma per sottrarle al pericolo, e quindi assicurarne in appresso il pacifico godimento a tutti i cittadini. Se noi invece di essere in uno stato tranquillo ed ordinato, ci trovassimo in uno stato di guerra, vorrebbe egli, l’onorevole D’Ondes-Reggio, contestare al potere legislativo la facoltà di sospendere, durante questo stato, e nei luoghi dove possa essere la guerra guerreggiata, alcune franchigie costituzionali, quelle franchigie che potrebbero essere dai nemici rivolte contro di noi? No certamente; egli pel primo confesserebbe che in questo caso esse potrebbero venir sospese.

Or bene, ciò che avverrebbe in un caso di guerra può egualmente verificarsi in un caso di turbamento sociale, quando cioè le circostanze sono così gravi che lo stato della società può in certi luoghi essere pareggiato ad uno stato di guerra.

Se dunque nel primo caso egli non può non ammettere che competa al potere legislativo quella facoltà, io non so come egli possa mettere in dubbio che questa stessa facoltà gli appartenga, allorché quelle straordinarie circostanze possono verificarsi.

Se ciò, signori, non è scritto letteralmente nello Statuto, è certo inerente allo spirito di esso, poiché lo Statuto non poteva prevedere questo stato di cose, mentre, come ho accennato, esso provvede per uno stato normale, perpetuo, non per condizioni transitorie e straordinarie. Nè si può credere d’altronde che lo Statuto abbia voluto togliere al potere legislativo quei mezzi che potevano essere necessari per ridonare allo Stato la pubblica tranquillità e far scomparire quei turbamenti che lo possono talvolta funestare.

È inutile, signori, ch’io venga qui a richiamare i varii casi in cui, per circostanze straordinarie, furono sospese alcune garanzie costituzionali. Questi casi furono non molto frequenti, ma si verificarono più d’una volta, dappoiché lo Statuto subalpino erasi conceduto alle antiche provincie, né mai dal Parlamento subalpino si dubitò che in casi straordinari alcune garanzie costituzionali potessero venire sospeso.

Ora questo Statuto che ha ricevuto siffatta interpretazione è lo stesso che fu poi esteso a tutta Italia, e che oggidì ci governa. Non veggo quindi come possa in ora sollevarsi un simile dubbio.

SINEO. Domando la parola.

RATTAZZI. D’altra parte noi veggiamo lo stesso principio ammesso da tutti i popoli liberi, e citerò l’esempio dell’Inghilterra, quantunque riconosca la verità di quanto affermava l’onorevole D’Ondes-Reggio, vale a dire che sia diversa l’origine della Costituzione inglese e che non si possa bene spesso trarre argomento da quella. Ma io lo cito in questo senso, cioè per indicare che, se in Inghilterra, là dove le franchigie costituzionali hanno poste così profonde radici, dove il culto verso la Costituzione è così vivamente sentito, se, dico, in quel paese si verificano molti casi in cui il Parlamento giudicò che si dovessero sospendere alcune garanzie, ciò dimostra che qualunque siasi legge fondamentale dello Stato, qualunque ne possa essere l’origine, qualunque il rispetto che le si porti, tuttavia possono sorgere alcuni casi così gravi e così imperiosi in cui quella legge debba essere od in tutto, od in parte sospesa; debba essere sospesa tuttavolta che l’esercizio dei diritti con essa assicurati potesse compromettere l’ordine pubblico.

Crede egli l’onorevole D’Ondes-Reggio che in Inghilterra si tollererebbe che il Parlamento (quantunque sia il Parlamento che abbia ordinato lo Statuto) potesse sospendere quei diritti che vennero con esso guarentiti ai cittadini, se non si riconoscesse che la necessità di tale sospensione è quella che la rende assolutamente legittima?

Dunque, se anche le altre nazioni, le quali certo non sono ad alcun’altra seconde per il culto delle loro istituzioni, riconoscono come a fronte di straordinari avvenimenti possa presentarsi la necessità di sospendere quei diritti, io non veggo come presso di noi, tuttavolta che questa necessità si palesi, il Parlamento debba trattenersi dal seguirne l’esempio.

Certo è al senno del Parlamento che si appartiene di considerare se le condizioni sieno tali, se le circostanze si presentino così gravi da richiedere questa sospensione; certo non si deve addivenire a questa sospensione se la necessità non è assoluta, se non è sì grande da far temere che possa essere compromessa la pubblica tranquillità e posta in pericolo la salute della patria; ma quando il Parlamento nel suo senno riconosce che le condizioni sono così gravi, che le circostanze sono così imperiose, io non dubito che al Parlamento questa facoltà legittimamente competa.

La questione dunque, a mio credere, non è tanto di diritto, se cioè possa o non il potere legislativo sospendere queste garanzie, limitarle entro certi confini per un determinato tempo, ma se le condizioni in cui versano le provincie napoletane siano tali che veramente richiedano che questa sospensione abbia luogo.

Ora, ridotta a questo punto la questione, non si tratta, a mio giudizio, di principio, ma è soltanto questione di fatto, ed il Parlamento solo può nel suo senno giudicare se le circostanze siano tali.

Per mia parte non esito a riconoscere la condizione di quelle provincie tale che richieda qualche straordinario provvedimento, e che renda anche necessaria la sospensione di alcune franchigie per far cessare quello stato deplorabile nel quale esse attualmente si trovano. Parlo, signori, in genere, di sospensione di alcune franchigie, perché il determinare sino a qual punto questa sospensione si debba estendere rifletterebbe piuttosto la discussione particolare degli articoli anziché la discussione generale, e dal canto mio sin d’ora dichiaro che se il Ministero, venendo alla discussione degli articoli, crederà che qualcuna delle disposizioni proposte possa essere non assolutamente necessaria, io mi accosterò ben volentieri a limitare la sospensione di quelle franchigie che si riconoscerà strettamente indispensabile.

Dico, o signori, che la condizione di quelle provincie è tale che richiede un qualche straordinario provvedimento. Non mi farò a descrivere la condizione di esse, giacché ciò già venne fatto da molti onorevoli oratori con colori assai foschi.

Dirò bensì che il brigantaggio, il quale infesta quelle provincie da vari anni, e che come idra rinasce ad ogni tratto, ha la sua sede, il suo centro in Roma.

La reazione respinta dal sentimento universale delle popolazioni e dalla pubblica opinione europea, non potendo combattere la nostra unità e le nostre instituzioni con armi aperte ed a volto scoperto, tenta assalirci turbando la tranquillità di alcune nostre provincie, e mantenendo in esse l’inquietudine colle armi le più inique e più sleali, spingendo, cioè, infami assassini, che minacciano la vita e gli averi di queste sventurate popolazioni. E vero che sgraziatamente le stesse provincie per la loro posizione e per le condizioni in cui furono ridotte da un secolare servaggio si prestano molto più facilmente a sì triste disegno; ma non è men vero, signori, che se non vi fosse il contro della reazione al di fuori, se questo non dirigesse le sue fila in quelle provincie, non spedisse colà armi, denaro ed istruzioni, certamente il brigantaggio a quest’ora sarebbe distrutto. (Segni di assenso)

Ora, signori, qual è il mezzo di cui principalmente la reazione si vale per raggiungere in quelle provincie il compimento del suo disegno? Egli è evidente; questo mezzo si ritrae dal concorso che essa ottiene coll’intimidazione e colla corruzione negli abitanti di quelle stesse provincie, la quale intimidazione e corruzione si rende tanto più facile e tanto più pericolosa, in quanto che gli abitanti trovano un appoggio nelle franchigie costituzionali che loro assicurano e l’inviolabilità del domicilio e l’inviolabilità della persona, e che anche rendono più facile l’impunità nei giudizi. Ora, vorremo noi lasciare che queste garanzie, le quali furono date ai cittadini nell’interesse loro per la sicurezza pubblica, vengano convertite dalla reazione in un’arma per molestare quelle provincie, per infestarle come furono infestate sinora dal brigantaggio? No certo. Del resto egli è palese che, nelle condizioni in cui si trovano quelle provincie, esse possono in tal qual modo considerarsi come in uno stato di guerra. Ora, se è vero, come ho accennato di sopra, che quando ci troviamo in stato di guerra, è il caso di sospendere alcune garanzie per non lasciare aperta la via ai nostri nemici, pare a me certo che ciò molto più debba farsi quando le armi colle quali i nostri nemici ci combattono non sono armi franche e leali, ma adoperate nel segreto anziché in campo aperto.

Oltre a queste considerazioni, un’altra havvene, a mio avviso, perché debba senz’altro ricorrersi a qualche straordinario provvedimento, perché al più presto possibile si curi questa piaga che tormenta una parte del nostro regno.

Signori, per quanto si voglia credere malefica o mal accorta la reazione, egli è certo però che essa non promuove il brigantaggio per un solo sentimento malevolo verso quelle popolazioni, o perché ella creda di potere con questo mezzo giungere a distruggere la nostra unità e le nostre istituzioni. No, signori, tale non può essere il di lei pensiero: tale non può essere la di lei speranza. Ella spera, è vero, o dirò meglio sogna di poter giungere a far sì che l’unità italiana venga distrutta e le nostre istituzioni scompaiano, ma certo non è sì poco avveduta da sperare che si possa un simile' intento raggiungere col solo soccorso del brigantaggio in alcune provincie.

Ben altro è il calcolo che dessa ha formato rivolgendo contro di noi questo flagello. Ella intende unicamente d’impedire a noi il pronto ordinamento interno, e di porci nell’impossibilità di disporre nel momento opportuno del nostro esercito. Ella vede la necessità in cui il Governo italiano si trova di potere ordinare prontamente e fortemente lo Stato; comprende l’urgenza che può ad ogni istante presentarsi in cui gli sia necessità di valersi liberamente di tutte le sue forze armate, poiché non può essere molto lontano il giorno in cui debba su di esse fare assegnamento. Ben vede, anzi, essere prima d’ora giunto il momento in cui l’Italia dovrebbe presentarsi forte nei consigli d’Europa, sì per far ascoltare potente la sua voce, sì per istringere meglio quelle alleanze che possono condurla al compimento de’ suoi voti; ma bene d’altra parte conosce che il Governo italiano non potrà esser forte e potente, bene s’avvede che la di lui voce non potrà mai essere ascoltata come quella d’una grande nazione, bene s’accorge che la di lui alleanza non potrà mai essere, come ne ha il diritto, apprezzata, insino a che lo Stato non sia intieramente ordinato all’interno, sinché tutte le provincie del regno sieno tranquille, finché ogni traccia di brigantaggio non sia scomparsa. L’interesse quindi e lo scopo della reazione è quello di molestarci intanto con questo mezzo infamissimo, per lasciarci ognora in uno stato d’inquietudine e d’incertezza, onde dichiarare dinanzi all’Europa che il nostro Stato malamente ordinato è debole ed incapace di dare all’interno la tranquillità, e molto più di rivolgere il suo pensiero e le sue forse al di fuori. Così ella confida e di toglierci la possibilità di stringere alleanze, e molto più di destinare, ove sorga il momento opportuno, l’esercito suo al compimento della vera e naturale sua missione. Tale, signori, e non altro, è il calcolo della reazione, ed io sono certo che se dessa avesse perduta ogni speranza che in una commozione europea potesse la nostra unità venir distrutta, son certo che se non isperasse promovendo disordini e turbamenti in quelle provincie di arrestare con quello scopo l’interno nostro ordinamento e la libera disponibilità sui campi di battaglia dei nostri valorosi soldati, son certo, dico, che il giorno in cui dovesse deporre simile speranza abbandonerebbe pur anco ogni idea di brigantaggio, e lascerebbe tranquille quelle infelici popolazioni.

Adunque somma necessità è per noi non solo di far scomparire il brigantaggio, ma di farlo cessare nel termine il più breve possibile; nel più breve termine possibile, ripeto, perché il momento di cercare e stringere alleanze è giunto; il momento di operare può essere grandemente vicino. Ma per giungere a questo risultato è manifesto che i soli mezzi ordinari non bastano.

Non si può procedere col brigantaggio nel modo stesso con cui si procede cogli altri delitti ordinari.

Ognuno comprende che si richiede un qualche provvedimento straordinario, il quale dia al Governo una forza maggiore per poter annientare le bande che attualmente ci molestano, per annientarle prontamente ed in modo che si possa loro togliere ogni speranza e probabilità per risorgere.

Ora, se per conseguire questo risultato, se per dare al Governo i mezzi di ottenere o nei Consigli d’Europa o sul campo quella unità che è il voto di tanti secoli e che ha costato tanti e sì grandi sacrifizi alle popolazioni italiane, è necessario che si sospendano per un breve intervallo, in alcuni luoghi, alcune guarentigie costituzionali, potremo noi esitare? No, signori, tale non può essere il vostro voto, tale non può essere la deliberazione del Parlamento italiano.

Nè mi muovono le difficoltà che si vennero facendo" nel corso di questa discussione, e che io toccherò sommariamente.

Non mi muove il dire che coi mezzi ordinari è pur facile il giungere allo stesso scopo, ossia alla compiuta distruzione del brigantaggio, come testé diceva l’onorevole Sineo, il quale consigliava il Governo di mutare la magistratura napolitana e di valersi di alcuni articoli del Codice penale. Certo io credo che anche coi mezzi ordinari si potrebbe in un dato termine ottener l’intento che abbiamo tutti di far libere quelle provincie da un simile flagello; ma il cambiamento della magistratura è ella cosa che sì possa fare dall’oggi al domani? Quei magistrati, che al dire dell’onorevole Sineo non compiono perfettamente la loro missione, come potranno esser in un subito e così prontamente mutati e riformati? E quando pure ciò si potesse fare, si potrà forse essere sicuri che i magistrati in luogo loro nominati potranno o sapranno meglio soddisfare al debito loro ed eseguire ciò che non fu dato di compiere a coloro che li hanno preceduti?

All’udire le argomentazioni dell’onorevole Sineo, io credeva ch’egli volesse trarne la conseguenza della necessità di ricorrere ai tribunali straordinari, dai quali soltanto è forse sperabile di ottenere quella forza e quella repressione efficace che sin ora i tribunali ordinari non hanno potuto imprimere.

Comunque, se è vero, come egli dichiarava, che la magistratura quale è oggi ordinata non lasci sperare che si possa ottenere ciò che giustamente si può e si deve richiedere, egli è palese che bisogna ricorrere ad altri espedienti. Il riformare la magistratura oggi per ottenere in appresso risultati favorevoli, evidentemente sarebbe, se non fallire assolutamente allo scopo, certamente tentare una prova, la quale potrebbe farci perdere un tempo preziosissimo, e rendere inutile ogni nuovo rimedio, che si potesse per avventura adoperare in appresso.

Ora, come ho accennato più sopra, le condizioni d’Italia, e dirò anche le condizioni di quelle provincie alla cui tranquillità ci corre rigoroso dovere di provvedere sono tali, che imperiosamente richiedono un provvedimento, e non temperamenti di riuscita assai dubbia, incerta, ed incontestabilmente remota.

Nè vale la minaccia di gravi inconvenienti che possono nascere dal progetto di legge. Anzitutto io non li credo così gravi come parecchi oratori hanno voluto supporre; anzi ho fede che il Ministero saprà dare le opportune istruzioni ai suoi agenti per impedire che la malevolenza o l’inettezza loro possa compromettere la tranquillità, la pace di un onesto cittadino. Io confido che mercé queste istruzioni agli agenti subalterni, i quali sanno, che se mancano possono essere severamente puniti da chi li sorveglia, si asterranno da qualsiasi atto o di noncuranza o di malevolenza. Ma riconosco essere possibile che e per la grande difficoltà di un’efficace sorveglianza, ed anche perché è forza lasciare agli agenti subalterni una tal quale larghezza nella loro azione, onde possano convenientemente compiere l’ufficio loro; riconosco, dico, che possono talvolta lamentarsi alcuni inconvenienti, come già si lamentarono; riconosco che possa talvolta avvenire che un onesto cittadino sia molestato senzaché egli sia colpevole; riconosco che possa essere il domicilio di qualche individuo invaso dalla forza pubblica senzaché ve ne sia una sufficiente ragione.

Ma, o signori, a fronte di questi inconvenienti che pure possono aver luogo, conviene mettere gli altri inconvenienti che pure sono assai gravi, o che pure succederebbero, laddove non si ponesse termine alla piaga del brigantaggio.

Certo i mali che le provincie risentono da questo flagello sono assai più gravi di quello che la pace di un cittadino possa soffrire, o colle molestie cagionate alla sua persona, o colle ingiuste perquisizioni eseguite nel suo domicilio dagli agenti di pubblica sicurezza. D’altra parte inconvenienti noi ne avremo sempre, qualunque sia la legge che si faccia. È invero impossibile che una legge, la quale deve essere applicata da uomini, non dia luogo a qualcuno di essi. E se si volesse a causa di qualche inconveniente impedire l’approvazione di ogni provvedimento legislativo, non vi sarebbe alcuna legge che si possa sanzionare; noi dovremmo anzi distruggere tutte le leggi, dovremmo anche distruggere lo stesso Codice penale; poiché niuno ignora che anche nei giudizi ordinari, anche nell’applicazione delle leggi comuni, bene spesso avvengono inconvenienti, bene spesso, o almeno talvolta si verifica il male gravissimo che chi non è colpevole sia considerato come tale, debba perciò soffrire una pena alla quale egli, per giustizia, non dovrebbe essere soggetto. Da ciò comprende l’onorevole D’Ondes (il quale, mosso da sentimenti di giustizia, respingeva questa legge perché poteva dar luogo a pericoli di tal natura) che se egli volesse spingere il suo principio alle ultime sue conseguenze, non dovrebbe limitarsi a negare il suo voto alla legge, ma dovrebbe anche condurlo più oltre, lo dovrebbe condurre a chiedere la soppressione di qualsiasi legge, la quale portasse il minimo inciampo alla libertà e minacciasse l’applicazione di qualunque pena.

Nessuno ignora che quando si tratta di fare una legge non conviene considerare gl’inconvenienti da un lato soltanto, ma è forza bilanciare gli uni e gli altri, e quando gl’inconvenienti sono minori da una parte, allora, qualunque sia la gravità di essi, non devono tuttavia arrestare il legislatore dall’approvazione della legge, purché in questo modo si facciano cessare gl’inconvenienti i quali dall’altro lato sono di grande importanza, e che pur tuttavia continuerebbero a sussistere senza la legge stessa.

Ora, siccome io non credo che si possa mettere in dubbio che gl’inconvenienti che soffrono le provincie napolitano dal brigantaggio ed i pericoli da cui. è minacciata l’unità italiana e la solidità delle nostre instituzioni sieno assai più grandi di quelli che possono temersi dall’applicazione di questa legge, io, dal canto mio, non mi lascio movere da siffatta considerazione, e do il mio voto favorevole alla legge. Meno poi ancora mi rimove il preteso timore dello scandalo morale che si dice doverne risentire quelle provincie. Anche in questo io penso, o signori, che vi sia una grande esagerazione, poiché quelle provincie debbono considerare che la legge non è diretta contro di esse, che la legge non è ispirata da un sentimento di togliere ad esse alcuna delle franchigie costituzionali, debbono esse comprendere, e lo comprenderanno di certo, che il sentimento dal quale questa legge s’informa è quello invece di loro assicurare la pace; devono considerare che la sospensione di alcune franchigie è puramente momentanea, che non si tratta di togliere loro alcun diritto, ma soltanto di sospenderne temporariamente l’esercizio finché esse sieno ridotte in uno stato tranquillo, finché sia accertato che le loro persone, i loro averi possano esser messi in sicuro; e se esse fanno questa considerazione, se le persone le quali hanno in quei luoghi, o per il loro ingegno o per la loro posizione, una grande influenza, faranno conoscere alle masse della popolazione quale fu lo spirito da cui venne ispirata questa legge, io son certo che, lungi di risentirsene, esse benediranno il Parlamento che l’ha sanzionata.

Ma se non è a temersi lo scandalo che si adduce dagli oppositori del progetto, io ritengo che vi sarebbe a paventare uno scandalo assai più grave quando la legge non si approvasse, lo scandalo, cioè, che non si sarebbe in quelle provincie potuto finora introdurre la tranquillità e la sicurezza pubblica, e che il Governo non abbia la forza ed i mezzi per ottenere questo intento. Quelle popolazioni veggono che dopo la formazione del nuovo regno italiano si trovano continuamente infestate dal brigantaggio; esse difficilmente conoscono qual’è la mano che lo promuove, lo mantiene, lo dirige; esse considerano il fatto e non risalgono alle sorgenti del male, massime che queste sono occulte; esse quindi, se non fanno ricadere la colpa sopra il nuovo ordine di cose, certo ne incolpano il Governo perché non abbia i mezzi sufficienti per far cessare questo disastro; esse facilmente si lasciano andare a far un confronto tra la tranquillità di cui godevano prima che il nuovo regno italiano fosse costituito e quello nel quale attualmente si trovano, e se fanno questo confronto, se possono dire che sotto il regime borbonico esse erano, se non libere, almeno sicure, se non avevano a temere quando uscivano dalle case loro, se le loro persone erano poste in salvo, e se invece sotto un Governo che dovrebbe essere forte perché Governo d’un regno tre volte maggiore, esse non trovano questa sicurezza, il confronto che s’instituisse potrebbe dar luogo a conseguenze ben tristi.

Non temo nemmeno, signori, che, quand’anche si facesse questo confronto, le popolazioni napolitane nelle quali il sentimento dell’unità è profondamente scolpito, vorrebbero fare dei voti pel ritorno dell’antico regime, ma certo non dobbiamo neppur noi dissimulare che ciò che sta maggiormente a cuore alle popolazioni è la sicurezza della vita, è la sicurezza delle sostanze. Se quindi non possiamo dar loro questa sicurezza, certo correremmo pericolo di richiamare nel nostro paese ben più gravi e più dolorosi disastri.

Dunque non posso essere mosso dal timore dello scandalo morale di cui alcuni traevano argomento contrario all’attuale disegno di legge. Ne traggo anzi un argomento maggiore per indurne che si debba eccezionalmente provvedere a che si faccia alla fin fine cessare questo stato deplorabile di cose.

Non mi dilungherò di più. Voto questo disegno di legge, perché intendo che il Governo possa avere i mezzi sufficienti per tutelare la sicurezza pubblica nelle provincie napolitane. Lo voto, perché lo credo indispensabile affinché il Governo possa trovarsi in quella condizione in cui debb’essere per poter parlare fortemente nei Consigli d’Europa, stringere alleanze, e disporre delle nostre forze liberamente tosto che il momento supremo per la patria lo chieda.

Non voglio che il Governo possa venire ad imputare al Parlamento che, mentre egli riputava necessari alcuni provvedimenti per ristabilire la pace nello Stato, per ridonare la tranquillità a disgraziate provincie, il Parlamento gli abbia negato questi mezzi. No, signori, la responsabilità appartenga al Governo, a cui di diritto appartiene; il Parlamento eseguisca l’ufficio suo, e, valendosi di quel diritto che incontestabilmente gli appartiene, conceda al Governo i mezzi onde ha bisogno per compiere la sua missione. (Bravol Bravol)

Voci. La chiusura!

macchi. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Prima di tutto domando se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata).

Ha la parola il deputato Macchi contro la chiusura.

macchi. Ricorderà la Camera che alla discussione di questa legge s’è unita l’interpellanza del deputato Camerini, il quale per gravi ragioni di domestiche necessità non ha potuto intervenire alla seduta.

Massabi. Domando la parola per la chiusura.

macchi. Egli per altro, nel mentre scriveva al presidente che gli era impossibile intervenire alla Camera,  io avvertiva altresì che aveva incaricato taluni dei suoi colleghi di richiedere dai signori ministri una qualche risposta alle sue interpellanze.

Ora io vorrei che prima che la discussione fosse chiusa....

Una voce. Si è già risposto dal ministro di grazia e giustizia.

macchi. Domando perdono, il signor ministro di grazia e giustizia ha dato qualche risposta per sè e per il ministro della guerra, ma alcune delle domande del signor Camerini erano rivolte più direttamente al ministro dell’interno. Ora io vorrei che il signor ministro dell’ interno desse qualche risposta ad interpol lanze che mi sembrano di molta gravità.

Domandava, fra altre cose, il signor Camerini, quali istruzioni dal Ministero dell’interno si fossero diramate agli agenti subalterni, per sapere se mai, malgrado tutti gl’inconvenienti che sono inerenti alla legge e che da questa parte della Camera furono deplorati, quelle istruzioni non fossero ancora più deplorabili della legge stessa.

Domandava inoltre il signor Camerini al signor ministro per l’interno se sia vero che molti di quei disgraziati che furono arrestati per sospetto di brigantaggio e che poi, regolarmente giudicati, furono dalle Assise assolti, vengano di nuovo sostenuti dalle autorità dipendenti dal suo dicastero in via economica.

Il deputato Camerini domandava altresì se sia vero che agenti governativi abbiano ordinato arresti senza il parere delle Giunte.

Vede bene la Camera che non è possibile votare la chiusura di questa discussione prima che il signor ministro abbia dato a queste interpellanze conveniente risposta.

Nè queste sono le sole domande che richiedono risposta. Altre ancora ne mosse il signor Camerini, che io qui per brevità non ripeto, essendo certo che né il signor ministro, né la Camera le avranno dimenticate.

PERUZZI, ministro per l'interno. Domando la parola.

Faccio avvertire all’onorevole Macchi ed alla Camera che alle interpellanze mosse dall’onorevole Camerini fu risposto dall’onorevole mio collega il guardasigilli; particolarmente poi all’ultimo argomento ora ricordato, dell’essere stati cioè sostenuti in carcere alcuni individui già assolti dalle Assise. Rispetto a quella che è relativa alle istruzioni date intorno alla applicazione dell’articolo 5, l’onorevole mio collega rispose che io avrei dati tutti i più ampi schiarimenti in occasione della discussione di quell’articolo.

Se la Camera è d’avviso che io parli nella discussione generale, non ne ho nessunissima difficoltà; ma siccome quello è un argomento tutto speciale, era opinione del Ministero che tanto per l’economia del tempo prezioso di quest’Assemblea, quanto perché queste risposte potessero condurre ad un risultamento pratico, quello cioè di aiutare la Camera a formarsi un criterio intorno alla convenienza di confermare o no la disposizione di quell’articolo, di modificarla o no, fosse più opportuno che io parlassi in occasione di quell’articolo che era 5° nel progetto ministeriale, e che è 9, credo, in quello della Commissione.

Io stimerei utile di persistere in questa determinazione, la quale non pregiudica punto le deliberazioni della Camera. (Sì! sì!)

PRESIDENTE. Il deputato Massari ha la parola perla chiusura.

MASSARI. Rinunzio.

PRESIDENTE. La chiusura essendo stata appoggiata, la metto ai voti.

(La discussione generale è chiusa).

Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare per fare il suo riassunto.

CASTAGNOLA, relatore. Signori, a me come relatore di questo progetto di legge si appartiene di riepilogare questa lunga discussione e di rispondere per sommi capi ai diversi obbietti che si fecero valere contro lo stesso. Lo farò colla massima parsimonia di parole, sembrandomi che al punto in cui giunse la discussione questo possa essere il più bel pregio di un oratore.

Rispondendo dunque ai diversi obbietti, davvero che io non posso a meno di dare la preferenza ad uno che ho inteso testé esporre dall’onorevole Sineo, allorquando egli andava insinuando che questa legge fosse il parto dei suggerimenti di tre o quattro deputati meridionali, e se non di due, o tre o quattro, almeno di un numero più che ristretto; davvero che io mi sono molto meravigliato di questo obbietto fatto dall’egregio mio amico ed avversario Sineo.

SINEO. Domando la parola per un fatto personale. (Segni d’impazienza) Io non ho detto quello che mi si attribuisce.

CASTAGNOLA, relatore. Non sarà inopportuno ad ogni modo uno sguardo retrospettivo. Ricordiamoci come negli anni 1861 e 1862 da tutti i lati della Camera con infuocate parole si rivolgesse continuamente acerba rampogna al Ministero, o, per meglio dire, ai diversi Ministeri che si succedevano perché non si trovasse modo di far cessare la mala piaga del brigantaggio.

Voi vi ricorderete sicuro, o signori, come le questioni della turbata pubblica sicurezza, le questioni del brigantaggio venissero soventi all’ordine del giorno, e quanto animate fossero le discussioni, e come s’invitasse il Governo ad usare la massima energia onde por fine ad uno stato così anormale di cose!

Le cose giunsero al punto, che allorquando il Ministero presieduto dall’onorevole Rattazzi per una luttuosa circostanza che ora qui non occorre accennare, si credette nel debito di sottoporre allo stato d’assedio le provincie meridionali, per quanto quella causa prima fosse cessata, egli, come vi diceva in una memorabile discussione, si è creduto autorizzato a mantenere lo stato d’assedio appunto onde cercare con questo stato eccezionale di far cessare il brigantaggio e la camorra.

Ad onta di ciò, o signori, il brigantaggio continuava ad infierire, e si fu appunto allora che questa Camera, sciogliendo per la prima volta il problema delle inchieste parlamentari, incaricava una Commissione di recarsi appositamente sul luogo onde indagare i mali e suggerire i rimedi.

L’onorevole Massari ed io ed altri nostri colleghi fummo incaricati di quest’ardua missione; noi abbiamo interrogato, o signori (e ciò lo ritenga bene l’onorevole Sineo) non due o tre o venti deputati, ma abbiamo interrogato il paese nelle persone più cospicue di tutte quante le classi dei cittadini e meglio di quattrocento furono gli individui da noi presi ad esame. Or bene, o signori, io lo sostengo, di quei quattrocento individui, fatta un’ eccezione per una splendida individualità, per un’illustrazione del foro napolitano, cioè Roberto Savarese, tutti quanti unanimemente conchiudevano per le misure eccezionali, tutto quanto il paese consultato ci disse che senza misure eccezionali non era possibile di por fine ad uno stato così anormale di cose.

Noi trovavamo allora in quelle provincie uno spettacolo terribile, strano, anormale, perché di fianco alle misure le più rigorose che si erano adottate, anche senza leggi, per necessità delle cose, noi vedevamo una grandissima rilassatezza: ond’è che in certi siti si fucilava senza alcuna guarentigia non solo da truppe, ma da guardie nazionali, da sindaci, dalle popolazioni; e dall’altra parte coloro che erano posti in carcere, non erano giammai presentati al giudizio, o se vi erano presentati, frequenti erano le assolutorie. Di qui un grandissimo malumore contro la magistratura che li poneva-in libertà.

La Commissione vide tosto che il rimedio più efficace si era quello di far cessare quella grande effusione di sangue; essa era convinta che più le pene sono miti, meglio esse raggiungono il loro scopo; ma di fronte a queste necessità ne vedeva un’ altra, ed era che le pene, quanto più erano miti, tanto più dovevano seguitare davvicino il commesso reato, acciocché le popolazioni napoletane si convincessero che appena uno cade in potere della giustizia punitrice tosto ne riceve se colpevole il meritato castigo, e cessasse quello scandalo, per cui gl’imputati rinchiusi in carcere vi stessero tre o quattro anni; sì, o signori, tre o quattro anni in attesa d’un giudizio.

Su quest’arduo problema, o signori, noi interrogavamo la magistratura napoletana, i membri più influenti della Corte suprema regolatrice, i membri delle Corti d’appello di Napoli, di Trani e della sezione di Potenza, i membri di moltissimi tribunali, e dicevamo loro: posto questo dato, che cessata la lotta non si possa assolutamente porre a morte né punire nessuno, se non in forza di una sentenza pronunziata da un tribunale, credete voi, o signori, che colla giurisdizione ordinaria si possa arrivare a sciogliere questo quesito, che, cioè, le pene siano pronte, siano efficaci? La magistratura napoletana unanime ci rispondeva: ciò è impossibile.

Come volete fare ciò coi dissensi che nascono tra un giudice straordinario ed il procuratore del Re, colla facoltà di ricorrere alle sezioni di accusa, colla necessità di una prima sentenza che si ponga in accusa, colla facoltà di ricorrere dalla sentenza della sezione di accusa alle Corti supreme regolatrici, coll’attendere il turno dei giurati, colla lentezza che accompagna sempre quei giudizi, con un secondo ricorso in Cassazione, colle carceri stipate e piene di giudicabili? No, non è possibile, ci dicevano tutti quei magistrati: egli è necessità di procedere ad modum belli ed anche ad horas.

Ed ora dà questo parere l’egregio mio amico, ed ora avversario (ma spero avversario solamente in questa discussione), l’onorevole Raffaele Conforti.

Egli meravigliossi che io avvocato non mi mostrassi molto tenero di schiudere un novello arringo ai miei confratelli, e che in certo modo cercassi loro di inibire la sbarra dei tribunali militari.

Risponderò a lui che io invece non mi sono punto maravigliato che lui magistrato, che lui presidente della suprema Corte regolatrice non esitasse a spogliare la magistratura ordinaria di una sì gran parte di processi; non me ne sono punto maravigliato, perché io ben conosco lo spirito che ci anima tutti, ed io so che, allorquando noi fungiamo il difficile ufficio di deputati, noi non cerchiamo di far prevalere i privilegi, le prerogative, le onorificenze della casta o del corpo cui apparteniamo, ma che un solo pensiero è quello che ci anima, quello del bene dell’Italia.

Io ho creduto che allora l’egregio Conforti, quando c’invitava alle misure rigorose, quando ci diceva che bisognava legittimare l’arresto dei camorristi, perché sarebbe stato questo un gran beneficio sociale, io ho creduto che egli era precisamente animato da questi sentimenti.

Epperò i® domando all’egregio mio amico e mio avversario di voler credere che anche lo stesso sentimento mi animava in siffatta questione.

Ma andando innanzi, signori, ricorderete che fra coloro Che componevano la Commissione d'inchiesta, la Sinistra era rappresentata da due de’suoi egregi membri, e tra questi annovero con piacevole compiacenza l’onorevole Aurelio Saffi, che mi rincresce abbia rassegnate le sue dimissioni.

Quell’Aurelio Saffi che già resse con Mazzini nel 1849 la repubblica di Roma, diceva a me sovente come fosse stato uno dei più caldi partigiani per inviare Felice Orsini ad Ancona, onde porre quella provincia in istato d’assedio, e come egli volesse altresì porvi le Romagne, ben pensando che il primo dovere d’un Governo si è quello di provvedere alla pubblica sicurezza.

L’egregio mio amico Saffi era stato incaricato dell’ufficio di tenere il nostro protocollo e di registrare tutte quante le petizioni e domande che venivano alla Commissione. Di questo egli fece uno spoglio che fu poi rassegnato all’onorevole Massari. Mi rincresce che esso, come tanti altri lavori della Commissione, non abbia visto la luce, ma posso assicurare, senza tema di essere smentito, che egli diceva come le persone più liberali del paese, come moltissimi tra coloro che militarono col generale Garibaldi, nelle petizioni che egli registrava, e che saranno custodite negli atti della Commissione d’inchiesta e depositati nella Segreteria, se forse non stanno presso lo stesso onorevole Saffi, moltissimi, dico, domandassero misure di eccezione.

E ritenete, o signori, che su 9 membri che componevano la vostra Commissione, di cui due facevano parte della Sinistra, otto almeno (e notate che l’eccezione io faccio cadere sull’onorevole Argentino, del quale a dire il vero io non ho potuto ben comprendere quale fosse il sistema), otto furono concordi nel principio delle misure eccezionali. Le divergenze nascevano sul più o sul meno. Vi era chi voleva di più del progetto di legge che vi abbiamo rassegnato, e vi era chi voleva arrestarsi a metà; ma quanto al principio che fosse necessario adottare le misure eccezionali, tutti noi eravamo d’accordo.

Dopo questi precedenti, dopo che venne adottata la legge Pica, anzi dirò meglio, dopo che essa venne imposta al Governo (poiché il ministro della guerra non era punto tenero dei tribunali militari: e diffatti nella relazione che vi presentava l’egregio Conforti era detto che i complici sarebbero giudicati dalle Corti di assise, perché il ministro della guerra cercava di non sobbarcarsi a così grave bisogna, eppure la Camera, per così dire, gl’impose i tribunali militari); adunque, dopo che questa legge venne attivata, dopo che si riconobbe generalmente che il brigantaggio è cessato, sorgono ciò non per tanto molteplici opposizioni alla legge stessa.

Davvero che queste opposizioni io le credo non fondate, e credo che la ragione delle medesime sia la seguente.

Ora che la legge Pica ha in gran parte ottenuto il suo effetto, l’incubo del brigantaggio si è in gran parte sollevato, quelle provincie sono di molto alleggerite, ed ora che non si ha più avanti così tremendo lo spettro sanguinoso del brigantaggio, la mente si volge ai pericoli della libertà individuale minacciata, si volge al pericolo delle garanzie diminuite.

Ma che significa ciò? Significa che lo stato di malattia è cessato, e che noi cominciamo ad avviarci a quello del miglioramento: sì, questi dolori non sono quelli della malattia, sono le sofferenze che accompagnano la convalescenza.

Ed io mi rallegro sino ad un certo punto di questa opposizione che oggi cresce. E dico che cresce, dal momento che veggo l’onorevole Conforti, già caldo partigiano della legge, farsi oppositore della medesima, e dal momento che scorgo l’onorevole Camerini, il quale formava il progetto della legge Pica (attalché potrebbe dirsi legge Camerini a vece di legge Pica) e molti altri i quali prima accettavano quella legge, ora farsi oppositori della medesima: per cui io dico che l’opposizione cresce, ed aggiungo che questo accrescersi per me è il miglior indizio che la legge ha ottenuto il suo scopo, perché credo che l’opposizione nasca da che il brigantaggio è ora meno intenso di quello che fosse prima: e quando l’opposizione aumenterà tanto che il Ministero non azzarderà più chiedere la proroga di questa legge, quello sarà l’indizio sicuro che il brigantaggio è del tutto cessato.

Ciò posto, io passerò ora a rispondere brevemente alle diverse obbiezioni che si fecero valore contro lo schema di legge che io ho avuto l’incarico di difendere.

Parmi che in sostanza le obbiezioni fatte si riducano principalmente a queste: in primo luogo la legge di cui si chiede la proroga non può essere votata, perché offende lo Statuto; in secondo luogo questa legge non è necessaria e nemmeno è utile, è anzi dannosa; voi avete abbastanza rimedii nelle leggi vigenti, sono inutili i mezzi eccezionali, non v’illudete sulla portata della legge Pica; se si ottiene qualche risultato, fu frutto della stagione invernale, ed anche della cambiata tattica militare; e si deve la diminuzione del brigantaggio più che alla legge, al valore spiegato dal generale Pallavicini. La terza obbiezione sarebbe quella che consisterebbe nel dire: la legge era buona e necessaria nel luglio 1863, ma in oggi essa ha fatto il suo tempo e non occorre più di rinnovarla, perché, se utile allora, sarebbe in oggi dannosa.

Replicando a queste obbiezioni, principierò dalla questione costituzionale che parmi sia stata posta eccellentemente dall’egregio deputato Conforti, e quindi sviluppata ampiamente dal deputalo Rattazzi; per questo io credo di poter sorvolare sulla medesima.

Il ministro guardasigilli con molto acume diceva che non è violato l’articolo 71 dello Statuto, perché quando la legge stabilisce i tribunali militari, questi sono giudici naturali; per il momento anche io non seguiterò l’egregio ministro in questo ragionamento, e mi piace molto di più il considerare la cosa dal punto di vista in cui la considerò l’egregio deputato Rattazzi ed in cui la pose anche l’onorevole Petruccelli.

Sì, o signori, quando le condizioni di un paese sono anormali, quando vi sono degli uomini che organizzatamente si sono posti fuori della legge, come diceva il signor Petruccelli, non potremo noi non già abrogare lo Statuto, ma sospendere taluna delle libertà costituzionali, e ciò onde difendere quello Statuto contro il quale sarebbe diretto l’abuso delle libertà garantite dallo Statuto medesimo?

Io dico, signori, meglio che raffrontare fra di loro diversi articoli dello Statuto, io credo che ci convenga sublimarci alla ragione intima delle cose, a quella ragione che regola la legislazione di tutti quanti i popoli. Signori, al disopra di tutte quante le ‘ leggi havvene una che è scolpita nel cuore di tutti, che non regola solamente le persone fisiche, ma regola anche i corpi morali, e specialmente i grandi Stati; è questa la legge della propria conservazione: salus reipublicae suprema lex esto. La propria conservazione è inserita nell’animo di tutti; sarebbe un suicidarsi il volere che uno Stato deperisca per osservare giudaicamente lo Statuto, secondo la lettera che l’uccide e non già secondo lo spirito che vivifica.

Se noi poi ci facciamo a riscontrare gli esempi che ci diedero tutti quanti i popoli, se ci facciamo ad esaminare la storia di tutte quante le nazioni, noi vedremo che sempre nelle grandi occasioni, nei grandi pericoli esse non hanno esitato di ricorrere e alle dittature e ai comitati di salute pubblica e allo stato d’assedio, e alle leggi marziali. Ciò che dunque per consenso universale è sempre stato fatto io credo si possa eziandio fare dall’Italia.

Se non che io ho inteso un argomento che io dirò curioso: se non vado errato, parmi fosse l’onorevole Crispi quello che l’adduceva: i comitati di salute pubblica non si fanno che allorquando si è in rivoluzione. Pare adunque che si ammettano allorquando la rivoluzione è scoppiata. Ma, signori, io dirò: perché uno Stato debba considerarsi in rivoluzione è egli necessario che la plebe scenda a schiamazzare in piazza, che si formino le barricate, che si suoni a stormo? Per me piace molto di più. la definizione che dava ieri della rivoluzione l’onorevole Bargoni allorquando osservò che l’Italia la quale ha stracciato i trattati del 1815, che ha proclamato Roma sua capitale, era in stato di rivoluzione. Sì, io non credo, o signori, che non siano necessari schiamazzi e fucilate perché si possa dire che un popolo è in rivoluzione; si può anche essere in rivoluzione pacificamente allorquando si distrugge il vecchio edifizio, ed un altro se ne sostituisce e lo si difende contro i nemici interni ed esteri.

Ritornando alla questione io dirò che se noi ci facciamo ad esaminare anche i precedenti dello Statuto noi vediamo, per non parlare dello stato d’assedio, come incerte occasioni furono concessi i pieni poteri al Governo, cioè nel 1848 e nel 1859. Questa non è stata la sospensione della Costituzione? Ed in vero se i pieni poteri erano conceduti al Governo, cessava precisamente il potere legislativo che pure è guarentito ed è anzi principalmente guarentito dallo Statuto.

Che se voi volete, o signori, che lo Statuto non possa mai essere sospeso, come lo osservava assai bene l’onorevole Rattazzi, voi dovete venire a questa conclusione, che non si possa giammai sospendere neppur in istato di guerra.

Ma voi indietreggiate sicuramente davanti a questa proposizione; ma è scritto nel nostro Codice penale militare che allorquando la guerra è bandita può un comandante persino di una piazza assediata far dei bandi, e che questi bandi hanno forza di legge. Ma, direte, la necessità della guerra allora tutto legittima. Ed io dirò a mia volta: forse che non siamo noi attualmente in istato di guerra? I briganti che sono mai essi se non i bersaglieri, per così dire, di quell’armata che vorrebbe contro di noi scatenare 1 a reazione? Essi sono guerreggianti, ma guerreggianti ignobili, persone che non osservano il diritto delle genti, che non la perdonano mai a chi capita nelle loro mani cui niente è sacro; ma da ciò che la guerra che essi fanno è una guerra infame, ne deriva forse la conseguenza che non sia una tristissima guerra, o, a dir meglio, il brigantaggio non è qualche cosa di più tristo, di più terribile della stessa guerra?

Ma l’onorevole Sineo diceva a questo riguardo: ma perché non dichiarate allora quelle provincie in istato di guerra? Perché, invece di venir domandando delle leggi eccezionali, voi non applicate colà il Codice penale militare? Egli ha sciolta la questione costituzionale precisamente a nostro favore quando la pensa a quel modo.

Ma, signori, è egli possibile di sostenere che i briganti debbano essere considerati come parte belligerante? Che il Codice penale militare, il quale è stato fatto per nemici sì, ma per nemici onorati, per nemici i quali rispettano i prigionieri, che osservano almeno il diritto delle genti, coi quali si può trattare, debba applicarsi a quei mostri? Io credo pertanto che la proposta dell’ onorevole Sineo non sia sotto questo punto di vista menomamente accettabile.

Ma, come già vi diceva, dopo la splendida dimostrazione che fece in proposito l’onorevole deputato Rattazzi, io credo soverchio insistere ulteriormente a dimostrare come non è violata la Costituzione dal progetto di legge che è stato presentato dal ministro dell’interno, e lo credo tanto più inutile dopo che la Camera, colle due sue votazioni, con quella cioè del luglio 1863 e con quella del dicembre stesso anno, con cui prorogava la legge Pica, di già l’ha sciolta, e con una maggioranza tale 'di voti per cui la medesima ha mostrato che non è menomamente esitante al proposito.

Passerò a rispondere invece alle altre obbiezioni che si fecero alla legge.

Si dice non essere necessaria, non essere utile, essere anzi dannosa: non si nega che dei vantaggi siansi ottenuti, ma questi più che ad altro voglionsi attribuire alla stagione invernale, e specialmente al valore del generale Pallavicini. Poi si dimostra con lugubri tinte come vien violata la libertà, le guarentigie statutarie, come di gravissimi abusi si commisero.

Che la stagione invernale ‘contribuisca alla diminuzione temporanea del brigantaggio noi noi negheremo; tuttavia è d’uopo fare il confronto tra lo stato del brigantaggio di un anno fa, quando appunto viaggiava per quelle provincie la vostra Commissione d’inchiesta, e lo stato attuale: anche allora eravamo nella stagione invernale, eppure la Capitanata, parte del Molise, il distretto di Ariano, parte di quel di Barletta, e tante altre località, erano barbaramente contristate dal brigantaggio. Oggi invece ne sono totalmente, o quasi totalmente libere.

Si dice doversi unicamente al generale Pallavicini se la banda Caruso è distrutta. Non io vorrò certamente sfrondare quella corona che pare vogliano gli oppositori della legge porre sul capo al generale Pallavicini, tanto più dopo che io per incarico della Commissione ne ho tessuti gii elogi nella mia relazione; devo dire però che egli non era dovunque presente, egli restringeva le sue operazioni al Molise ed al Beneventano, e invece la tranquillità ora è quasi generale, anche nelle altre provincie già infestate dal brigantaggio. Dunque la distruzione di questo non vuoisi in tutto attribuire alla tattica di un generale.

D’altronde credete poi vero che la distruzione della banda Caruso sia dovuta esclusivamente al valore e all’energia del generale Pallavicini? Ma stiamo nei limiti della verità.

Se mai Caruso dovette a poco a poco vedere estenuata la sua banda, non potè più rifornirla di cavalli, non potè trovare sicuro asilo e ricovero; se mai Caruso non potè più curare i suoi feriti, se non potè avere le opportune notizie, non potè impunemente trasportarsi dall’una regione all’altra, ma finalmente venne con suo grandissimo dispiacere catturato non già dalla truppa, ma dalla guardia nazionale, lo si deve anche in parte alla legge che noi abbiamo votato. Sì, lo si deve alla legge, perché, come lo ha già dimostrato il mio amico Massari nella relazione che vi leggeva a nome della Commissione d’inchiesta, per l’innanzi i cafoni erano quasi tutti dal lato dei briganti; ciò dipendeva in gran parte dalla pessima loro condizione sociale; ma egli è vero altresì che dipendeva pur anco dal grandissimo timore che avevano dei briganti, perché quando non avessero portato il ricatto, non avessero somministrato i viveri, il ricovero, le notizie, le rimonte, avevano per risposta una fucilata; essi invece avevano nulla o ben poco a temere per parte del potere.

Ma quando emanò una legge, per cui coloro che davano ricovero ai briganti, che in qualche modo li favorivano, potevano essere tradotti dinnanzi ad un tribunale militare, e ipso facto essere condannati alla pena della galera, che ne avvenne? Che i cafoni si staccarono dai briganti. Nei diversi uffici dei prefetti, di cui il ministro dell’interno mi fece comunicazione, io trovo che sta scritto in alcuni che dopo la legge del 15 agosto non si trovò più chi abbia voluto portare il ricatto, e ciò pel timore di essere punito come complice dei briganti.

Adunque questa legge ha infuso un timore grandissimo in tutti quelli che tenevano mano ai briganti, e si trovarono posti, per così dire, fra due forze; e ciò vi spiega, o signori, come in questi ultimi tempi siasi verificato un nuovo fenomeno.

In questi ultimi tempi i briganti perseguitavano, uccidevano i cafoni, perché questi spaventati dalla legge non prestavano’ più loro quegli aiuti che loro fornivano prima. (Sensazione)

Di più vennero stabilite le squadriglie, e sapete voi che cosa fecero le squadriglie? Le squadriglie permisero ai carabinieri di poter mantenere la tranquillità dei paesi, e quindi il generale Pallavicini potè avere sotto la sua direzione tutte quante le truppe del Beneventano, e spingerle in continue colonne mobili contro il brigante Caruso e la sua banda, e non darvi mai tregua; ma se quella legge non fosse stata adottata...

lovito. Si deve al sistema militare. Domando la parola.

CASTAGNOLA, A, relatore... certo il sistema è stato buono, ma si deve anche all’articolo della legge, la quale affiancando le stazioni dei carabinieri con squadriglie a cavallo ed a piedi, fa sì che il comandante della zona non ha più a pensare a guernire il paese di truppe, ma può pensare unicamente ad inseguire i briganti.

Notate poi, o signori, che vennero anche posti a disposizione del ministro dell’interno dei fondi segreti. È questo già un punto che io ho trattato in un discorso che ho avuto l’onore di fare, e che ora non ripeterò, e che fu anche accennato dall’onorevole Massari nella sua relazione.

Ritenete, o signori, giacché tanto si parlò dell’arresto fatto di Caruso dal sindaco di Molinara e da quella guardia nazionale, ritenete che quella somma di lire 20,000 che era stata promessa a chi l’avrebbe catturato, che quella somma vi ha qualche poco contribuito e che forse ha indotto il massaro presso cui erasi ricoverato a denunziarlo. Anche il generale Franzini aveva distrutto la banda di Cipriano La Gala. Quando noi eravamo appunto in Nola ed Avellino si sapeva che egli era ramingo, che egli era nascosto in qualche casa, ma non si sapeva quale fosse quella casa; i cafoni che non avevano niente a guadagnare denunziandolo, che non avevano a temere il rigore della legge dandogli ricovero, lo nascosero e trafugarono: se allora invece vi fosse stata la legge sul brigantaggio, ciò non sarebbe avvenuto, ed invece di catturare Cipriano La Gala sull’Aunis, si sarebbe catturato molto prima, e forse non si starebbe ancora adesso attendendo un giudizio che pare si vada d’alquanto prolungando.

Io credo dunque che la legge attuale abbia prodotto incontestabilmente dei vantaggi, e che alla medesima si debba in gran parte, se mai il brigantaggio non è potentemente diminuito.

Ma, si dice, accaddero però gravi inconvenienti.

Rispondo: io difendo la legge, non difendo la sua esecuzione; per servirmi di una frase dell’onorevole Petruccelli che egli usava in altra discussione, a me non spetta di difendere i ministri, essi hanno rostro e artigli, e sanno difendersi da loro: il ministro Peruzzi parlando sull’articolo 5 saprà difendersi abbastanza dalle varie imputazioni che gli vennero fatte riguardo all’esecuzione della legge.

Però è mio debito dirvi, signori, che essendomi state comunicate tanto dal ministro della guerra quanto dal ministro dell’interno le diverse circolari, le istruzioni che impartirono ai loro dipendenti, crederei di mancare a me stesso se non rendessi loro qui pubblica testimonianza dei concetti umanitari ai quali sempre si uniformarono. Tra le circolari del ministro dell’interno ne ho trovato una nella quale si dice: badate bene di non fare della legge 15 agosto 1863 un’arma politica, un’arma di vendetta; questa legge non vi autorizza a mandare a domicilio coatto uno perché sia borbonico, perché sia avverso all’attuale ordine di cose; unicamente potete ciò fare quando si tratta di manutengoli al brigantaggio o di camorristi; badate bene di non eccedere questi confini.

Nelle diverse istruzioni che diede il ministro della guerra agli avvocati fiscali militari si attenne sempre ai principii più umanitari.

La legge Pica non parlando di diminuzione di pena nei casi in cui il delinquente fosse minore d’età, il ministro della guerra prescrive di riferirsi al Codice comune e di ammettere la diminuzione d’un grado nella pena; prescrive pure nel silenzio di detta legge di riferirsi al Codice penale comune e non al Codice penale militare.

L’onorevole mio amico Conforti vi diceva che il tribunale militare di Salerno aveva voluto estendere la sua competenza anche a fatti commessi prima della promulgazione della legge, considerandola come legge di procedura. Posso assicurare l’onorevole Conforti che se ciò avvenne, è stato fatto contro l’istruzione del ministro. Il ministro disse: la legge è legge penale, non di procedura; i tribunali militari sono autorizzati a procedere solo contro quei briganti i quali continueranno a far parte delle bande dopo la promulgazione della legge.

Non intendo sostenere in modo assoluto che inconvenienti non sieno avvenuti; l’egregio deputato Rattazzi ve lo diceva testé: anche nell’applicazione delle leggi comuni avvengono degl’inconvenienti.

La legge attuale che discutiamo non è forse fatta per riparare ad un inconveniente che verrebbe dalla letterale esecuzione dello Statuto? Qual meraviglia mai che una legge eccezionale in fretta compilata, in fretta eseguita, abbia dato luogo a qualche inconveniente! Ma allora, quale si è il debito nostro, o signori?

Se mai qualche sconcio è accaduto, ciò non deve farci sospendere la votazione della legge, perché sarebbe far luogo a un male cento volte maggiore, ma è debito nostro di far sì che tutti quanti s’introducano quei miglioramenti, quelle garanzie le quali abbiano per iscopo che gli abusi lamentati più non si rinnovellino.

Così, per esempio, parrebbe conveniente di far sapere a chiare note che non si possa da nessuno praticare arresti preventivi onde mandare a domicilio coatto se non dalle Giunte: forse qualche abuso sarà avvenuto, perché vedo che lo stesso ministro dell’interno proponeva nel suo schema di legge questo emendamento sopra questo punto; adunque io credo conveniente che la Camera esterni la sua volontà che non sia lecito a nessuno di fare di questi arresti preventivi, né ai carabinieri reali, né ai delegati di pubblica sicurezza, perché la facoltà è accordata solo alle Giunte e non agli altri minori funzionari, i quali non presentano quelle guarentigie che le Giunte forniscono. E anzi a questo riguardo io posso dire che se mai vi fu qualche eccesso non fu mai commesso per parte delle Giunte; le Giunte son quelle che, se mai eccesso vi fu, lo hanno riparato.

L’onorevole Miceli che più non siede tra di noi vi diceva come fu arrestato altro dei mille qual manutengolo; io posso dirvi, o signori, che se l’arresto fu fatto, la Giunta fu quella che ordinò l’immediato scarceramento. Ond’è che se mai un danno, un male è avvenuto sostenendo in carcere persona la quale espose il suo petto alle palle nemiche onde fare l’Italia, non se ne può però incolpare le Giunte, le quali anzi furono riparatrici dei mali avvenuti.

A questo riguardo adunque facciamo le nostre esplicite dichiarazioni, e inseriamo quelle frasi che meglio traducono il nostro concetto che, cioè, lo ripeto, non è che alle Giunte che è dato questo potere, e che debbono astenersene tutte le altre autorità amministrative, militari e di polizia.

Così, ad esempio, la maggioranza degli uffici crede che i consiglieri provinciali debbano essere eletti dalla deputazione o dal Consiglio provinciale; il Ministero e la Commissione credono fosse più conveniente che sieno eletti dagli altri tre membri, ma a questo riguardo, se la Camera crederà più conveniente altro sistema, lo si adotti pure. Se crede, per esempio, che la difesa fatta dagli avvocati possa essere una guarentigia per la salvezza degli innocenti, s’inserisca anche quest’altra disposizione.

Insomma facciamo in modo, o signori, che questa legge, che è la legge d’eccezione, abbia a fianco tutte quelle guarentigie le quali ne rendano in certo modo cauti e sicuri che non degeneri in abusi. Ma ciò non dovrà giammai autorizzarci a respingere il principio stesso sul quale la legge posa, cioè le misure d’eccezione.

Quanto poi all’ultimo obbietto che si è fatto valere, che la legge fosse ottima nel luglio passato e sia in oggi inutile e cattiva, per quanto lo stesso siasi specialmente fatto valere dell’egregio mio amico Conforti, io dirò il vero, parmi che non abbia seria consistenza.

E che, io dirò, il brigantaggio in oggi è forse cessato? È diminuito di molto, ma ancora rimane il lievito, ancora ne restano le radici, ed è opportuno arrestarci a mezza via?

Egli vi citava l’autorità di Machiavelli e parlava di quelle che diceva crudeltà necessarie, le quali quando; si fanno devono compiersi al più presto. Ma se appunto noi siamo entrati nella via di queste non dirò crudeltà necessarie, ma misure d’eccezione, io crederei i assolutamente impolitico il fermarci, l’arrestarci, finché lo scopo non sia ottenuto.

E poi d’altronde, o signori, indaghiamo da quali inveterate cause derivi questo malanno del brigantaggio, ed allora rispondiamo se mai è possibile che il medesimo venga a cessare, venga a svanire dopo lo spazio di soli quattro mesi.

Se mi permette il signor presidente, quantunque mi restino poche cose a dire, chiederei il permesso di riposare pochi minuti.

(La seduta è sospesa per alcuni minuti).

DIMISSIONI DEI, DEPUTATO BRUNETTI, ACCETTATE.

PRESIDENTE. Prima che l’onorevole relatore pigli la parola, darò comunicazione di una lettera che mi giunge or ora dall’onorevole deputato Brunetti.

«Il sottoscritto, deputato del collegio di Brindisi, convinto che nell’attuale condizione politica, convenga lasciare libero il giudizio ed il voto del paese, rassegna le sue demissioni.»

Se non vi hanno osservazioni, si darà atto di questa demissione.

(La Camera dà atto delle demissioni del deputato Brunetti).

L’onorevole relatore ha la parola per ripigliare il suo discorso.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DEL PROGETTO

DI LEGGE SUE BRIGANTAGGIO.

CASTANGNOLA, relatore. Finora ho parlato del brigantaggio, ossia delle provincie meridionali continentali, ma alcune parti di questa legge non riflettono solamente le provincie continentali del mezzodì, ma estendono la loro azione eziandio sulle siciliane.

A dire il vero, dopo la discussione che ebbe luogo in questa Camera, discussione quanto mai dolorosa e di cui giornalmente andiamo provando gli effetti, io sento mancarmi la parola nel dover intraprendere questa discussione. D’altronde, a qual prò? Quali siano quelle: condizioni di già è stato dimostrato in quella discussione, epperciò io credo che sia miglior partito quello di non ritornarvi sopra. Unicamente però la vostra Commissione non può a meno di far presente come sia alquanto meravigliata che, se mai realmente, come si: vuole, sono così manomesse in quelle provincie le libertà guarentite dallo Statuto; se mai così grande è il mal governo che si fa delle stesse, alcuna petizione non le sia mai giunta in proposito.

Una sola petizione, o signori, le venne rassegnata dalla Sicilia, e questa petizione è stata trasmessa dal sindaco di Trapani, e conta 430 firme. Ora, della petizione medesima, siccome documento, vi prega la Commissione di voler intendere la lettura, onde si sappia come vi è eziandio nelle provincie siciliane un numero di cittadini il quale a sua volta reclama l’impiego di mezzi eccezionali onde poter ristabilire la sicurezza pubblica la quale è nelle stesse turbata.

Leggendo questa petizione noi intendiamo unicamente di darvi comunicazione di un documento; e noi invero non intendiamo menomamente di dividere tutti quanti i giudizi che nella stessa si fanno. Essa è del seguente tenore:

«Col cuore esulcerato alla miserrima condizione di questa parte d’Italia e nostra nativa provincia, e ciò non ostante colla riverenza di cittadini che si rivolgono al Governo della Nazione e a’ loro rappresentanti nei Consesso nazionale, noi torniamo ancora una volta a richiamare la loro attenzione su questa sozza piaga della pubblica sicurezza.

«Oh! credete voi che noi ostentiamo le nostre tribolazioni, e leviamo in alto i nostri clamori pel misero vezzo (in verità non nuovo in Italia) di gittare il discredito ai deputati e al Governo della Nazione, o, peggio, alle liberali istituzioni che noi tutti cooperammo a fondare, per far ridere di scherno i comuni nemici? Dio ci scampi da questa taccia! Noi taceremmo, ove ciò dovesse avvenire. E perocché il tacere sarebbe codarda indolenza, anziché vigile carità di patria, e anzi delitto che merito, noi, usando liberamente la parola, come a liberi cittadini si conviene, attestiamo anzitutto che non servono altrimenti il nostro paese o noi conoscono affatto, quando ad ogni pronta ed efficace opera di giustizia, ad ogni brigante che sia colto sul fatto e giustiziato, deputati e nostri esclamano: ecco violati i Godici, ecco morto lo Statuto!

«Credete voi che noi conoscessimo le condizioni, i bisogni del nostro paese?

«Ebbene, ascoltateci.

«Noi non invochiamo, o signori, lo Statuto, ma leggi eccezionali, sempreché vediamo devastarci le ville, tagliarci gli alberi, ucciderci i bestiami, bruciarci i ricolti, e commettere ogni fatta di delitti su i migliori nostri concittadini, i quali altra colpa non hanno, se ciò non sia l’antico affetto alle liberali istituzioni; e sentiamo oggi minacciati di vita e assassinati domani innocentissimi contadini innanzi ai loro stessi focolari: assassinii che tuttavia sappiamo impuniti.»

E continua sempre la petizione sul tenore stesso, implorando misure eccezionali.

Ci sembra dunque che il silenzio il quale si tiene da una parte dei cittadini siciliani nel reclamare contro gli abusi governativi, e la presentazione invece di questa petizione, la quale ha per iscopo di chiedere misure di eccezione, sia un saggio abbastanza chiaro per dimostrare come non sia inopportuno di estendere eziandio alle provincia siciliane quelle misure le quali vennero contemplate in questa legge.

Signori, il deputato D’Ondes-Reggjo ci moveva un acerbo rimprovero allorquando il medesimo diceva di non difettare di coraggio, non avere però quello di comparire avanti al tribunale di Dio lordo di sangue innocente.

Sembrerebbe adunque che questo tanto coraggio lo avesse la vostra Commissione, l’avesse in special modo il relatore il quale prende la parola per sostenere questo progetto di legge

Ma se il deputato D’Ondes-Reggio fosse presente, io gli direi: non paventate, ché il timore che avete concepito non ha fondamento alcuno, perché precisamente si è da tutti riconosciuto che se la legge Pica ebbe uno scopo, egli è appunto quello di aver fatto cessare l’effusione del sangue.

Certamente dobbiamo commuoverci, o signori, allorquando avvengono dei fatti per cui può dirsi che siasi commesso un abuso, o che taluna libertà sia stata violata; ma noi dobbiamo eziandio commuoverci, dobbiamo commuoverci maggiormente, allorquando noi vediamo turba infinita di persone che vennero vedovate, dei loro cari, quando vediamo tanti passeggiare orribilmente sfigurati da cinischi, colle orecchie mozze, privi del bene della vista, i quali sono un ricordo permanente e continuo delle sevizie del brigantaggio ed un acerbo rimprovero per coloro che non si studiano di farlo cessare.

Noi dobbiamo specialmente commuoverci quando pensiamo a quella zitella infelice, la quale venne costretta ad essere la druda di chi le aveva ucciso il padre, la madre e il fratello, a colei che avrà per tutta sua consolazione un figlio, il quale colle sue sembianze le ricorderà chi fu l’autore del suo disonore, l’uccisore dei suoi più cari. Ecco, signori, quello di che noi dobbiamo altamente commuoverci. E noi non dobbiamo smettere fino a tanto che questi stranissimi fenomeni i quali disonorano la nostra terra non vengano del tutto a cessare. (Bravo! Bene!)

Io spero quindi, signori, che voi voterete la legge perché questo è assolutamente necessario, affinché il Governo possa reprimere in modo efficace questa brutta piaga del brigantaggio, e ristabilire la turbata pubblica sicurezza.

Ma nel tempo stesso noi vi diremo: non dimenticate che a fianco delle misure eccezionali e di rigore debbono procedere le misure umanitarie. Non vi dimenticate quell’ordine del giorno che vi è stato proposto dalla Commissione d’inchiesta, e che unanimi avete votato. Noi diciamo non lo dimenticate, tanto al Governo, quanto alla Camera, e noi preghiamo la Camera di accordare tutti quei sussidi che il Governo chiederà per l’attuazione dell’ordine del giorno medesimo.

Sì, o signori, non è solamente colle misure rigorose che il brigantaggio si estingue, Vedete, dovunque ora passa la vaporiera ivi il brigantaggio ha cessato di essere. Gli Abruzzi ne sono immuni, immune eziandio ne è la Capitanata; anzi avvenne che nell’autunno ultimo una banda. si è presentata negli Abruzzi, la banda Stramenga, eppure talmente erano mutate le condizioni di quelle provincie, le quali qualche anno prima erano infestate dal brigantaggio, che le popolazioni si commossero. a turbe contro i briganti; e quella banda non potè durare oltre a tre o quattro giorni; persino le donne ed i ragazzi correvano a darne la caccia a quella masnada.

Ciò deve dimostrarvi come le misure umanitarie vogliano essere impiegate nel tempo stesso che si adoperano i mezzi di rigore. Noi crediamo specialmente che sia assolutamente necessario di fare qualche cosa a prò del proletariato napoletano, di quel cafonismo così esteso il quale, come vi abbiamo dimostrato, era per lo passato il più valido aiuto al brigantaggio, e che pure ci ha mostrato in questi ultimi tempi che anche egli sa staccarsene, e che anch’egli quando occorra sa combattere; quei cafoni i quali sanno anche dare all’armata italiana i migliori soldati.

Sì, o signori, se noi adoperiamo da una parte le misure di repressione e dall’altra i mezzi benefici, noi siamo sicuri che quanto prima questo orribile flagello verrà a cessare, noi possiamo essere sicuri che quelle fertili provincie, abitate da popolazioni di un ingegno così svegliato, saranno quanto prima le più belle gemme della corona italiana.

Voci numerose. Bravo! Bene!

PRESIDENTE. Prima che io consulti la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli, sono a sciogliersi alcuni incidenti, i quali sono sorti per via, e che risultano da tre ordini del giorno.

Il primo è quello proposto dal deputato Crispi e da altri deputati, così concepito:

«La Camera, ritenuto che il disegno di legge in discussione è in alcune sue parti direttamente contrario allo Statuto costituzionale del regno;

«Che le leggi vigenti sufficientemente provvederebbero al ristabilimento della tranquillità nelle provincie anche meridionali del regno;

«Che dalla inosservanza di coteste disposizioni legislative e dalla diffidenza verso l’elemento liberale sono da ripetere i lamentati disordini;

«Che per rendere più prontamente efficaci le citate disposizioni di legge, come pure per liberare l’esercito da fatiche eccessive ed ingloriose, e metterlo in grado di presentarsi intero e vigoroso nelle prossime lotte nazionali, potrebbe giovare il concorso e l’ordinamento delle armi cittadine e la diminuzione di pene pei colpevoli di brigantaggio nel caso di spontanea presentazione;

«Rinvia il disegno di legge alla Commissione per formularne uno nuovo sulle basi sopra enunciate e passa all’ordine del giorno.

«Crispi — Sineo — Catucci — Fabrizi Nicola — Bargoni — A. Greco — Massei — A. Plutino — Tamajo — Curzio — Schiavone — Manesca — Vischi — Lovito — Calvino.»

Quest’ordine del giorno consta di considerazioni, le quali già sono state svolte dall’onorevole Crispi nel suo discorso, e di altre che veramente non ebbero ancora il loro sviluppo.

L’onorevole Crispi mi ha domandato la parola; io sono disposto a concedergliela, ma nel tempo stesso gli fo preghiera di limitarsi allo svolgimento di quella parte del suo ordine del giorno, che già egli non ha spiegata nel suo discorso.

CRISPI. La Camera ha compreso qual fu il concetto di coloro che sottoscrissero e presentarono quest’ordine del giorno. Essi espongono i mezzi coi quali a loro avviso puossi ristabilire la pubblica tranquillità nelle provincie meridionali. Prendono inoltre questa occasione per ricordare come la legge in esame sia senza alcun bisogno violatrice del patto fondamentale, e come le leggi penali in vigore siano sufficienti a riparare i danni che lamentiamo in una parte del regno.

Quando in un’altra tornata ebbi l’onore di parlare su cotesta legge, conoscendo le opinioni della maggioranza, mi pronunziai per la inutilità della discussione e che valesse meglio il sospenderla. Dissi ciò nella convinzione che difficilmente potrebbe ottenersi dalla Camera che la legge Pica fosse revocata, molto più difficilmente che quella che discutiamo non fosse votata.

L’onorevole ministro guardasigilli prendendo atto di questa mia dichiarazione, credette poscia poter asserire che io ho dovuto mutar d’avviso dopo aver visto mutar d’avviso sul merito della legge uno dei nostri colleghi che altra volta alla medesima era stato favorevole.

In verità, rimanendo sempre nelle mie idee, io mi era bensì accorto che l’onorevole Peruzzi, il quale un tempo era stato contrario a qualunque legge eccezionale, aveva accettato ed applicata con zelo la legge Pica; contraddizione che trovò quindi un compenso nell’onorevole Conforti che, già promotore della legge stessa, l’altro giorno è venuto a combatterla con molta energia.

Questa discussione intanto ha dato motivo a vari oratori a dibattere una questione costituzionale, la soluzione della quale sarà efficace nelle sue conseguenze sugli atti avvenire della Camera.

E siccome una delle censure che fa il nostro ordine del giorno è quella appunto che la legge è violatrice dello Statuto, e poiché quest’argomento è stato dibattuto con ardore, permettetemi che brevissime parole io possa spendere rispondendo a coloro che si sono pronunziati in un senso a noi contrario.

PRESIDENTE. La prego di attenersi strettamente a quanto non ha finora spiegato del suo ordine del giorno, altrimenti si rientrerebbe nella discussione generale.

CRISPI. Io non rientrerò nella discussione generale, stia sicuro il signor presidente; gli risparmierò la pena di richiamarmi al dovere, al quale credo di essermi sempre attenuto.

Fu difeso, signori, lo stato d’assedio da qualche oratore, fu ricordato altresì come prova dell’onnipotenza parlamentare contro la libertà la legge dei pieni poteri.

Lo stato d’assedio è una grande sventura sociale e in verità non saprei pronunciarmi nettamente contro l’atto che lo proclamasse, allorché il paese assalito dai suoi nemici, fosse necessario di concentrare nelle mani del principe tutta l’autorità perché dalla guerra si uscisse con successo.

Tuttavia noi non abbiamo a lodarci, o almeno non ebbe a lodarsi l'antico regno subalpino dei pieni poteri.

La prima volta finirono in una sconfitta nazionale, la seconda volta nella cessione di Savoia e Nizza. E poiché il deputato Castagnola, male esplicando il mio concetto nella mia risposta al deputato Petruccelli, credette che io sia favorevole ai comitati di salute pubblica, il che non fu mai, gli osserverò che il comitato di salute pubblica fece desiderare alla Francia la fine di tutte le libertà e che colà dopo gli eccessi della repubblica sorse l’impero il quale chiuse la sua epopea con l’invasione straniera.

La libertà è la sola che possa educare i popoli, raccogliere tutte le forze di una nazione, e portare quei benefici effetti che lo stesso conte di Cavour sperava di ottenere, allorché voleva la redenzione d’Italia non dalle leggi eccezionali e dalla dittatura, ma dall’azione regolare dello Statuto. (Bene! a sinistra)

Si è voluto spiegare l’articolo 71 della Costituzione in tal guisa che parrebbe qualunque legge potesse farsi dal Parlamento contro l’ordine stabilito delle giurisdizioni. L’onorevole guardasigilli per darne a suo modo il significato, cercò di ricorrere alle fonti storiche e alle interpretazioni giuridiche. Mi permetterete che attingendo alle stesse fonti io vi provi ch’egli è nell’errore.

Non occorre rileggere le tre o quattro Costituzioni francesi del secolo scorso per conoscere il processo logico delle guarentigie giudiziarie dei cittadini. E un caso che lo Statuto di Carlo Alberto sia stato modellato sulla Carta di Luigi Filippo.

L’articolo 71 ha un’origine assai più remota del 1830; i principii in esso formulati furono impressi nella Carta madre di tutte le Costituzioni moderne, in quella data agli Inglesi al 1215.

Il sentimento della giustizia fu scolpito nel cuore dell’umanità, e siccome fu sempre violato da coloro che han tenuto il potere, i popoli sono insorti e vincendo hai» richiesto di essere tutelati.

Giovanni Senza Terra, costretto a concedere la Ma' gna Carta, dovette far giuramento che nessun cittadino sarebbe distolto dal giudizio dei suoi pari.

E se invece di ricorrere all’Inghilterra vogliamo aprire il libro della storia nazionale, troveremo consacrato lo stesso concetto nella Costituzione data alla Sicilia dai Normanni. In essa fu stabilito che i cittadini non dovessero essere distolti dai loro giudici; canone poscia sanzionato dalla Convenzione del 1282, allorché I insorti gli isolani contro il dominio straniero le repubbliche confederate della Sicilia in una Assemblea riunita in Palermo diedero il trono a Pietro d’Aragona. Fu ripetuto al 1296 nei capitoli di Federico II, al quale fu chiesta e venne in realtà garantita la libertà civile dei cittadini.

Fu detto che i giudici naturali sono quelli che vengono assegnati dalla legge, e che l’articolo 71 è un divieto al potere esecutivo.

Signori, questo in parte è un errore. Prima dell’articolo 71 è nello Statuto l’articolo 70, nel quale è detto che non puossi derogare all’ordinamento giudiziario se non in virtù di una legge.

In quest’articolo 70 è implicito il divieto al potere esecutivo, il quale non può con un suo decreto mutare le giurisdizioni, ma nell’articolo 71 è garantito ai cittadini che essi non saranno distolti dai loro giudici naturali; e qui il divieto è al Parlamento ed al Potere esecutivo.

Uno dei più valenti pubblicisti moderni, Beniamino Constant (e costui certamente non era nella Camera francese né un deputato dell’estrema Sinistra, né un repubblicano) scriveva nel suo libro Bella Politica Costituzionale:

«Tant que les pouvoirs créés par une Constitution croiront. qu’il suffit de leur concours pour légitimer la suppression des garanties judiciaires que cette Constitution assure aux citoyen, toute Constitution sera illusoire. Il y a des actes que rien ne peut sanctionner. Il y a des objets sur lesquels le législateur n’a pas le droit de faire une loi. La volonté de tout. un peuple ne peut rendre juste ce qui est injuste, et les représentant d’une nation n’ont pas le droit de faire ce que la nation n’a pas le droit de faire elle-même.»

E la nazione non ha il diritto di sopprimere le libertà le quali hanno origine anteriore a qualunque legge positiva, perché scritte nel codice della natura.

Il ministro guardasigilli, venendo a discorrere delle Giunte di sicurezza pubblica, vi diceva che coloro i quali avevano combattuto l’istituzione di coteste Giunte avevano capovolto una guarentigia accettata per l’osservanza della legge in offesa contro la legge.

Il Governo, egli soggiungeva, se le ha associate a tutela di coloro che il Parlamento aveva permesso di arrestarsi preventivamente senza giudizio.

Prima di tutto osserverò all’onorevole guardasigilli che la legge Pica nacque colle Giunte, in guisa che non fu il Governo che se le associò. Le Giunte poi sorsero anch’esse incostituzionalmente, giacché nessuno potrà mai dire che esse non siano tribunali che, a dispetto dell’articolo 72 dello Statuto, giudicano a porte chiuse, senza pubblicità, senza difesa, e condannano i cittadini al domicilio coatto, cioè ad una delle pene stabilite dal Codice.

La seconda parte dell’ordine del giorno dichiara che le leggi esistenti bastano pel ristabilimento dell’ordine pubblico nelle provincie meridionali.

Signori, nel Codice penale dall’articolo 426 al 430' fu previsto il caso delle associazioni di malfattori, e fu prescritto il modo col quale essi ed i loro complici debbano essere puniti.

Il Codice penale aumenta di un grado la pena che può essere loro inflitta pei reati che commetterebbero facendo parte delle associazioni stesse. I colpevoli di brigantaggio, essendo spesso imputati di omicidii, d’incendi, di furti a mano armata, atti che non possono certo non essere colpiti colla pena di morte o coi lavori forzati, per la natura dei reati di cui verrebbero imputati subirebbero pene gravissime, onde non ci è bisogno di provvedere con una legge speciale. Ciò posto, scopo del Governo nel presentare la sua proposta non potè essere altro se non quello di essere autorizzato agli arresti preventivi e alla creazione di tribunali i quali giudichino senza il beneficio di quelle forme che tutelano la libertà e la vita dei cittadini.

Nello stesso Codice penale, dall’articolo 341 all’articolo 451, si previdero i pericoli che in una società potrebbero sorgere dai vagabondi e dagli oziosi, e contro di loro fu stabilita in certi casi la pena del carcere, e allorché si trovino muniti di ordigni co’ quali si potessero commettere dei reati contro la proprietà, la pena fu elevata alla reclusione. Laonde è chiarissimo che ove gli oziosi ed i vagabondi non possiate colpirli come complici del brigantaggio, essi non potrebbero sfuggire per la loro condizione speciale alla pena dal Codice prescritta.

Nella legge poi sulla sicurezza pubblica è determinata per questi oziosi e vagabondi la sorveglianza della polizia; si dà il diritto ai giudici di mandamento di ammonirli qualora si tema che deviino; si sottopongono a taluni obblighi, e mancando a questi vanno puniti con pene speciali.

Andiamo alla Sicilia.

Per la Sicilia c’è la legge del 24 agosto 1862. In questa legge è previsto il caso in cui gli amnistiati evasi di prigione non avessero adempiuto alle condizioni prescritte nella legge stessa colla quale furono amnistiati.

Nel 1° articolo di questa legge si volle tutelata la società da coloro i quali erano stati condannati o accusati per reati contro le persone, e nell’articolo 2° dagli amnistiati che avevan commesso dei reati contro la proprietà. Il potere esecutivo tenendo sul luogo individui che conoscono cotesta brutta popolazione uscita al 1860 dalle galere, potrà benissimo raggiungerla e punirla.

Il ministro dell’interno, in una delle tornate di questa Sessione legislativa, appose alla distruzione dei registri dei condannati prima della rivoluzione la difficoltà di colpirli.

Ora io gli osserverò che, quantunque i registri allora sieno stati arsi, posteriormente fu trovato modo a rifarli, onde possono essere conosciuti i nomi di coloro che dalla legge dell’agosto 1862 vengono colpiti.

È detto nell’ordine del giorno che i lamentati disordini nelle provincie meridionali sono da ripetersi dall’inosservanza delle leggi. Non ho bisogno di provare ciò, giacché ne ho parlato in altre occasioni ricordando fatti deplorabili in appoggio della mia tesi. Verrò dunque ad un altro argomento, ed ò che non minor danno a quelle provincie recò il disprezzo in cui il Governo ha tenuto l’elemento liberale.

Quando vediamo che nei momenti in cui la pubblica tranquillità è turbata da reati comuni, il Governo, invece di valersi dell’opera dei patrioti, continua a spiarli, ad arrestarli, a trattarli come i peggiori nemici della nazione, non è da meravigliarsi che nei tristi possa essere entrata la persuasione che il Governo tenga in orrore quella rivoluzione la quale fu generatrice del regno d’Italia. Quindi ne deriva scoraggiamento e indifferenza nei buoni i quali si appartano da ogni atto che interessi lo Stato; onde l’autorità pubblica, abbandonata alle sole sue forze, spessissimo è ridotta a non ritrarre dal paese quelle cognizioni che è necessario che abbia affinché le leggi possano avere un’esatta applicazione.

Noi enunciamo che due soli possono essere i mezzi perché si ottenga il ristabilimento della sicurezza pubblica nelle provincie meridionali.

Signori, bisogna ricorrere, anzi conviene completamente appoggiarsi allo elemento dei volontari, il quale nelle piccole proporzioni in cui il Governo se n’è servito in questi ultimi tempi ha prodotto grandissimi vantaggi.

Se il Ministero avesse raccolto tutto quanto di generoso offre il paese, se avesse lasciato ai patrioti d’ogni località l’obbligo di combattere l’elemento tristo delle galere, sbucato fuori dopo la rivoluzione, io sono convinto che a quest’ora il brigantaggio in gran parte sarebbe cessato.

E ciò è tanto più necessario quanto oramai si avvicina il tempo in cui il nostro valoroso esercito, obbligato oggi a improbe e poco gloriose fatiche, nelle quali l’eroismo non si esercita in isplendide gesta, è quasi sempre ignorato, è necessario, io dico, che il nostro valoroso esercito sia richiamato dalle provincie meridionali, affinché sia affidata al medesimo un’ impresa ben più degna di lui, che è quella di cacciare lo straniero dal sacro terreno della patria.

Noi, signori, siamo entrati in un’epoca, nella quale nessun popolo può esser sicuro del domani. Certo non dipende da noi che la pace d’Europa si mantenga, ed è possibile che da un momento all’altro tuoni il cannone nella Germania e chiami gl’italiani al compimento del dovere dai medesimi assunto con la votazione del plebiscito del 21 ottobre 1860. Ebbene, signori, quando questo momento verrà, e non può essere lontano, bisogna che l’esercito non abbia dietro a sè che amici, e che non sia obbligato a lasciare una parte dei suoi uomini laddove non ci dovrebbe essere che il conforto di quella tranquillità e di quell’amore senza di cui non si vincono le guerre nazionali.

Finalmente noi dichiariamo che il secondo rimedio sarebbe quello di una diminuzione di pena per gl’imputati di brigantaggio e i loro complici, ov’essi si presentino spontanei all’autorità.

Nel disegno di legge in esame si prescrive cotesta diminuzione di pena, e credo che pel tempo in cui la legge Pica è stata eseguita, la promessa di cotesto beneficio è stata feconda di effetti salutari.

Allorché un brigante, dopo aver commessi gravi reati, ha la speranza di poter risparmiarsi una severissima pena, egli si sente trascinato a cedere le armi e a darsi per vinto nelle mani della giustizia. Al contrario quando è persuaso che per lui non c’è quartiere, egli si batte a qualunque costo perché sa che peggior sorte non può toccargli nella vita avventurosa e fantastica del brigantaggio.

Signori, qui ha termine lo svolgimento dell’ordine del giorno. Tuttavia, siccome nulla io dissi per la Sicilia, e siccome l’onorevole relatore della Commissione ne fece argomento speciale, allorché riassumendo il dibattimento venne a chiedere alla Camera l’accettazione della legge, alla quale ha tanto elaborato, permettetemi che possa anch’io discorrere particolarmente e in brevi parole del mio loco natio.

L’onorevole deputato Castagnola si esprimeva a un dipresso così: «Io non ho che dire sulla Sicilia; l’ultima discussione vi rivelò abbastanza perché le vostre coscienze siano illuminate.

«Vi osserverò unicamente che nessuna petizione è venuta da quel paese, la quale sia contraria alla legge, che discutiamo.» Quindi egli venne leggendovi il passaggio di una sola petizione giunta dalla provincia di Trapani, nella quale è manifestato che la legge Pica colà è desiderata.

L’onorevole deputato Castagnola lo può ignorare, ma l’onorevole ministro dell’interno lo sa che alcuni mesi addietro ci fu un’altra petizione, coperta di centinaia di firme, la quale, indicando i vari vizi dell’amministrazione locale, i quali sono causa di disordini nel paese, chiedeva rimedi normali e non leggi eccezionali, perché visi ponesse riparo.

Quella petizione scritta da un mio avversario politico non potrà giammai essere affetta di parzialità. Io ve ne leggerò la conclusione: «La sorgente precipua dei nostri mali può riassumersi in questa formola: accentramento nel Governo, ed ignoranza in cui trovasi delle istituzioni e degli uomini al riguardo di queste provincie.

«Ora, il rimedio a questo inconveniente si presenta da sé medesimo, ed in parte forma un programma del Ministero: discentramento, cioè, da una parte, e provvedimenti dall’altra, capaci a portare sistematicamente nel potere centrale le cognizioni ed i lumi al gran compito sì necessari.

«Nulla diremo pel discentramento; esso è un pensiero del Ministero, che ottemperando alla necessità delle cose, si è assunta la missione di attuarlo. La sua utilità è sì vera, sì sentita, sì grande, che temeremmo quasi di metterla in problema, raccomandandola. Mille piccoli affari, mentre inviluppano il Governo in un caos inestricabile, che lo distoglie dalle grandi cure, paralizzano dappertutto le amministrazioni locali in attenzione di risoluzioni, che arrivano con un ritardo disastroso, e spesso a casaccio, con un continuo malinteso. E questo non già perché il ministro vegga o risolva quel che un prefetto, un presidente o una deputazione potrebbe (che di ciò certo non saprebbe ad ogni patto occuparsi), ma perché in suo nome, e sotto il velo della sua responsabilità, ne disponga un capo di sezione, ed anche peggio, un segretario di terza classe.

«Per tal modo è facile comprendere come il discentramento tanto desiderato e tanto invano sin oggi promesso, oltre ai beni, di cui si è detto, ed alla eliminazione di un malcontento sempre più grave, mortificherebbe questo impero della burocrazia, che si eleva a potenza inaccessibile, ed irresponsabile, quando tutto dev’essere regolato dal potere centrale, che non ha il tempo e la possibilità di farlo, grave inconveniente, che minaccia di riuscire ogni giorno più disastroso.

«Ma ciò non basta; una gran parte dei gravi inconvenienti deriva dal difetto di cognizioni locali.

«E da qui che gli errori e i controsensi si rinnovano ad ogni giorno.

«Il più delle volte i provvedimenti mal corrispondono alle esigenze dei casi; ed è naturale, anzi inevitabile; poiché la posizione mal giudicata, le appreziazioni in difetto, gli uomini sconosciuti, è ben impossibile che le disposizioni e le scelte soddisfacciano i bisogni del paese, e le esigenze legittime della pubblica opinione, però lo scontento ed il danno.

«Questo male è più grave che non si pensa, e noi dobbiamo segnalarlo efficacemente; tale è a noi il nostro debito; resta al Governo quello, anche più grave, di provvedervi.

«Non venghiamo a proporre degli espedienti — essi rientrano nell’arte di ben governare di cui non vogliamo farci maestri, né suggeritori.

«Solo un’idea vorremmo mettere in evidenza, ed è questa, di scegliere dei mezzi che agiscano per via sistematica con organi competenti e riconosciuti, sulle cui persone possa essere improntata una tal morale responsabilità, che aggiunga alla guarentigia inspirata dal loro carattere personale.

«Invece ordinariamente si è provveduto inviando un dopo l’altro, nella più parte delle amministrazioni, gente che ci sconosce, e che per giunta, rimutandosi ad ogni istante, torna di noi e delle cose nostre più ignorante che non ne veniva — o attingendo ad ispirazioni confidenziali, senza responsabilità, come senza criterio, organi spesso d'interessi personali e di passioni mascherate. — Errore di errore, alla cui mercé ci aggiriamo dentro un circolo senza uscita, che dilaziona il penoso tirocinio del nostro assetto e del comune benessere.»

La conclusione di questa petizione è anche la conclusione del mio discorso.

Il giorno in cui il Governo delegherà uomini intelligenti e che conoscono il paese, la tranquillità pubblica in Sicilia ritornerà come per incanto. Ma continuando a mandare individui ignoranti e poco prudenti, che corrompono la popolazione invece di moralizzarla, che si servono degli elementi locali per fini politici, che mancano ad ogni dovere di giustizia e di ragione, invece di rimettervi la pace, ogni giorno sarà aumentato il disordine.

PRESIDENTE  Domando alla Camera se appoggia l’ordine del giorno del deputato Crispi.

(È appoggiato). .

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato).

Ora viene quello del deputato Lovito così concepito:

«La Camera invita il Ministero ad aumentare le forze nelle provincie meridionali infestate dal brigantaggio; e mutare il sistema militare finora eseguito nella repressione di esso, e passa all’ordine del giorno.»

Io rivolgo all’onorevole Lovito, che pure mi ha chiesta in proposito la parola, la stessa raccomandazione e la stessa preghiera che ho fatta all’onorevole Crispi, cioè di limitarsi a poche e speciali osservazioni, che già non abbia esposte nel suo discorso, e che non riproducano la discussione generale.

LOVITO. Io non solo devo promettere all’onorevole nostro presidente la brevità, ma dirò alla Camera che sarei felicissimo se non avessi dovuto prendere più la parola in questa discussione, giacché con grande mio rincrescimento veggo che la vera quistione del brigantaggio, la parte più essenziale di essa non fu trattata, non vuole essere trattata. Essa riguarda l’azione militare.

Il Governo da tre anni non si occupa della repressione del brigantaggio che con mezzi militari. Parlo sempre di quel brigantaggio che forma l’oggetto delle nostre attuali preoccupazioni, cioè a dire il brigantaggio armato, non il brigantaggio storico, sociale, superstizioso, borbonico o romano. Il Governo tiene impiegati per questo sessantacinque mila uomini effettivi. Ora, la vera questione sta, secondo me, nel sistema militare.

Quindi io non avrei presa la parola se non me ne avesse fornita l’occasione l’onorevole Castagnola, il quale se attribuiva alla legge Pica la diminuzione del brigantaggio o la distruzione di esso in qualche provincia, noi faceva senza scemare il valore che giustamente deesi attribuire al sistema del generale Pallavicini. E quando parlo della legge Pica, di cui vediamo un’approssimativa riproduzione nella presente proposta, di cui nego l’utilità, intendo sopratutto di quella parte di essa che riguarda la competenza de’ reati di brigantaggio, deferita al potere militare; e delle misure che reputansi preventive, e concretate ne’ domicilii coatti, assegnati dal Governo sul parere delle Giunte; poiché debbo ripetere qui che di questa legge io accetto i tre principii del condono della pena a chi si presenta; del concorso dell’elemento cittadino locale; e de’ fondi consistenti nella cifra di un milione e mezzo di lire.

Ma qui capisco che l’onorevole Castagnola, relatore della Commissione attuale, può dimenticare per poco il deputato Castagnola che fece parte della Commissione d’inchiesta sul brigantaggio. Della relazione di questa Commissione io vi leggerò brevissime parole, dopo di avere prevenuta un’obbiezione che si potrà fare a quanto dissi in principio del mio discorso, che cioè la vera questione del brigantaggio per quanto spetta l’azione militare, non si è intesa trattare. L’obbiezione è la seguente: mi si potrebbe dire che la Camera non è un Comitato di guerra; ed io rispondo che ormai l’indirizzo, il sistema militare tenuto nelle provincie meridionali per combattere il brigantaggio è talmente assurdo, che non è permesso a nessuno ignorarne le conseguenze; che lo han giudicato tutti; che non bisogna essere assolutamente militari per comprendere che il brigantaggio, elemento instabile, che fugge per tattica, non si possa combattere col sistema dell’immobilità. E permesso quindi anche alla Camera di occuparsene.

In che modo voi distribuite le truppe nel Napoletano?

Voi agglomerate nei grandi centri di popolazione, senza che vi sia una ragione politica, una gran parte di esse. Il resto è sminuzzato in tanti piccoli distaccamenti di guarnigione in paesi che si possono difendere da sé. Questi distaccamenti, che io chiamerò pattuglie, restano fissi, ovvero perlustrano la campagna, ma in che modo? Dopo che furono avvisati della presenza dei briganti in qualche località. Essi accorrono, ma dove i briganti erano e dove non sono più.

Questo sistema di immobilità non può valere a combattere l’elemento essenzialmente volante come il brigantaggio.

La relazione della Commissione d’inchiesta, che io ricordavo poco fa al deputato Castagnola facente parte di quella Commissione, ve lo dice, e ve ne leggo pochissime parole.

«L’agglomerazione delle truppe nelle città e nelle borgate, resa tante volte indispensabile dalle condizioni igieniche, è da evitarsi il più che è possibile, e perché i briganti battono in tal guisa più facilmente la campagna, e sanno per filo e per segno le mosse della truppa, e perché... ecc. Cita in appoggio gli ordini di Napoleone I a Berthier; e più sopra dice: «A combattere il brigante è d’uopo adoprare le sue arti, gli agguati, le sorprese e le corse continue.»

Quindi dirò all’onorevole Castagnola ed alla Camera che quando parlai del generale Pallavicini, non intesi parlare del patriottismo soltanto, né dell’energia d’un militare, no. Il generale Pallavicini non è né un uomo, soltanto, né il caso. Il generale Pallavicini rappresenta un sistema, quello della persecuzione incessante, colonne mobili, onnipresenza, dirò così, della forza, che è l’unico sistema il quale valga a risvegliare la fiducia nelle popolazioni, che vale a rompere le comunicazioni che vi possano essere tra manutengoli e briganti, poiché, lo ripeto fino alla noia, il partigiano dei briganti ne perde la traccia quando essi sono snidati, cacciati, inseguiti senza posa, e per conseguenza non può loro fornire né notizie, né munizioni, né aiuti di sorta alcuna.

Continuerò a rispondere all’onorevole Castagnola che disse i successi del Pallavicini doversi in parte alla cooperazione della legge Pica, mercé la quale i briganti non furono più forniti di cavalli.

Ma, signori, è ella seria quest’obbiezione del signor relatore?

Ma come, Caruso, Ninco Nanco e Crocco hanno bisogno della legge Pica per trovare cavalli e tutto quello che vogliono?

MASSARI. Non solo i cavalli, ma i medici, i chirurghi e tutto il resto.

LOVITO. Gradisco ancora l’interruzione dell’onorevole Massari, perché posso rispondergli: in una provincia come la Basilicata (ora la più travagliata dai briganti) sopra un’estensione di 3100 miglia quadrate, seminate di masserie, di poderi, di fattorie, di cascine, è difficile ai briganti con la forza delle armi farsi somministrare latte, carni, civaie? Ed occorrendo, cavalli dalle mandrie dei proprietari? Niente affatto. Fu dunque proprio la legge Pica che tolse i cavalli a Caruso?

Quindi, ripeto, il generale Pallavicini non rappresenta né il caso, né un uomo eminentemente attivo soltanto, rappresenta un sistema, l’unico logico, l'unico possibile, l’unico che fu coronato dalla riuscita.

A questo proposito io debbo dire al Governo che come cittadino di Basilicata, io ringrazio il Governo di avervi mandato il generale Pallavicini, ma che come deputato non posso tacere ch’è un empirismo, non un sistema quello di mobilizzare un uomo dappresso ai briganti, perché quest’uomo li ha distrutti in una località. Se volete avere un sistema non chiedete al Pallavicini soltanto di andare in Basilicata, ma domandategli quali mezzi adoprò a Benevento.

Ed invero se il Governo avesse l’onnipotenza di moltiplicare un individuo, allora comprenderei l’altezza della misura; ma se per avventura il generale Pallavicini non resta che un individuo, se i comandanti militari delle provincie vicine a quelle ov’egli fu inviato terranno un sistema diverso dal suo, avverrà allora, ma allora soltanto, ciò che prevedeva l’onorevole Bixio, che Pallavicini finirà per istancarsi, poiché i briganti escono da una provincia per passare in un’altra, e ritornare poi e da capo.

Ma, signori, che cosa ha risposto il Governo quando io gli ho chiesto cosa significhi quel sistema planetario applicato al brigantaggio? Poiché non so definirlo altrimenti quel sistema che divide il territorio napoletano in parecchie centinaia di zone e sotto-zone militari, a capo di ciascuna delle quali sta, a detta della stessa Commissione, con piena libertà d’azione un comandante militare, ed il quale non può intendersi col comandante della zona vicina perché non vi è servizio di corrieri, né di telegrafi, e dei quali quando l’uno riposa, l’altro perlustra senza simultaneità d’ azione; quando l’uno muove in un senso, l’altro tira in un altro senza unità di concetto.

PRESIDENTE. La prego di non rientrare nella discussione generale. Ella ripete le cose che ha già dette altra volta.

LOVITO. Non tema l’onorevole signor presidente... Debbo dire finalmente un’ultima parola riguardo a ciò che fu detto a carico delle popolazioni che prestano aiuto ai briganti. È stato constatato tanto dalla Commissione d’inchiesta quanto da chiunque studiò da vicino i fenomeni del brigantaggio che le popolazioni subiscono l’azione, il terrore dei briganti più di quanto non li soccorrano.

Quanto a quello che si è detto relativamente alla cooperazione dei proprietari al brigantaggio, dirò semplicemente che né gli assurdi, né gli assiomi si discutono, ché il brigante nega la proprietà, che positivo e negativo si distruggono. Epperò tutti i casi che possono citarsi in contrario non sono che eccezioni valide a confermare anziché smentire la massima. Ed a questo riguardo mi permetterò di leggere ciò che un corrispondente di Capitanata scrive ad uno dei giornali più governativi che si stampino a Napoli, alla Patria, 1° novembre 1862.

«Ma spieghiamoci bene:

«a) Non sono amici i proprietari che per salvare la vita o le sostanze compromesse pagano ai briganti il riscatto. Gli è ciò un effetto, non la causa del brigantaggio. Gli è un caso di forza maggiore, quindi non imputabile, che si subisce per necessità, non per connivenza. Questi proprietari posti tra due fuochi pagherebbero il doppio al Governo per essere tranquilli, e sono i più avversi di tutti al brigantaggio. Avviene di fatti che oggi essi sborsano il riscatto, e domani si battono coi briganti; e se tornano a pagare tornano pure a battersi col più vivo interesse. E invalso nondimeno negli agenti governativi il malvezzo di averli in conto di amici de’ briganti. Eh! vi sarebbe qualche cosa a rispondere, ma è meglio tacere per prudenza civile. Notiamo bensì che la cuccagna cesserebbe d’incanto se il Governo, che ha l’obbligo e mezzi prepotenti di distruggere il brigantaggio in quindici giorni, volesse e sapesse farlo. Ci si provi da senno il Governo, e vedrà, ecc...»

Io dirò infine che il mio ordine del giorno non essendo sospensivo, né pregiudiziale come quello dell’onorevole Crispi, io prego l’onorevole presidente di metterlo a partito dopo discussa la legge: il mio ordine del giorno non ha niente che fare colla legge: questa io la vorrei modificata nel senso che ebbi l’onore ripetutamente di esporre, ma quand’anche fosse adottata tal quale, come non credo, il mio ordine del giorno starebbe pur sempre da sé.

Quindi prego l’onorevole presidente di mettere ai voti il mio ordine del giorno al momento della votazione della legge, quando è da sperare che i banchi della Camera sieno meno deserti, come mi duole vederli in questo momento.

PRESIDENTE. Io credo che quest’ordine del giorno debba essere messo a partito in questo momento, e non dopo la votazione degli articoli, e ciò per più ragioni: perché esso accenna, massime collo svolgimento che vi ha dato, a disposizioni le quali potrebbero essere modificate dalla legge, e quindi io non potrei più allora mettere a partito un ordine del giorno che contrastasse ad articoli già votati; perché esso lo ha appunto svolto testé; perché il tenore finale della stessa sua proposta, cioè, passa all'ordine del giorno, prova come esso stesso intendesse che la si dovesse mettere a partito prima che si passasse all’ordine del giorno, cioè alla discussione degli articoli.

LOVITO. Se all’onorevole presidente fa male quella parola...

PRESIDENTE. Non mi fa male niente affatto: io prendo le cose come stanno, e dico che discussi ed approvati gli articoli non potrei prendere impegno di mettere ai voti un ordine del giorno, il quale potrebbe per avventura contrastare con alcune delle disposizioni di già deliberate.

Ad ogni modo io interrogherò la Camera.

Pongo ai voti la domanda del deputato Lovito del tenore seguente: che la votazione dell’ordine del giorno da lui proposto sia rimandata dopo la discussione e la votazione degli articoli.

(Non è approvata).

Domando se l’ordine del giorno Lovito è appoggiato.

LOVITO. Ne dia lettura.

PRESIDENTE. L’ho già letto, ma lo rileggerò:

«La Camera invita il Ministero ad aumentare le forze nelle provincia meridionali infestate dal brigantaggio, e mutare il sistema militare finora seguito nella repressione di esso, e passa all’ordine del giorno. >

Domando nuovamente se quest’ordine del giorno è appoggiato.

(Non è appoggiato).

Viene per ultimo l’ordine del giorno Catucci.

Esso si distingue in due parti: la prima è una serie di considerazioni le quali determinano la seconda parte; la seconda parte è un complesso di articoli i quali dovrebbero costituire la legge.

Or bene, se l’onorevole Catucci intende svolgere la sua proposta, io gli darò la parola; se egli rinuncia a svolgerla, io leggerò l’intiera proposta, ossia la prima e la seconda parte.

Per tal modo la lettura della prima parte terrà luogo di svolgimento, e farà conoscere le ragioni degli articoli di legge che ella propone; la lettura della seconda parte completerà la cognizione dell’intiera proposta.

Prego l’onorevole Catucci di manifestare la sua intenzione.

CATUCCI. Io prego il signor presidente di leggere il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lo leggerò e la cosa sarà così intesa come l’ho or ora proposta.

«Veduti gli articoli 24 e 71 dello Statuto del regno;

«Veduti il Codice penale, e penale militare che provvedono alla punizione dei rei per qualsiasi reato, non escluso quello del brigantaggio;

«Intesi i vari oratori contro la legge in esame, i quali hanno dimostrato la sua incostituzionalità o per lo meno la sua inefficacia;

«Intesi anche gli oratori che, promotori una volta di questa legge, ne rilevano oggi la sua massima ingiustizia, o per lo meno la sua inutilità di più sussistere;

«Intesi pure coloro che anche oggi difendono la legge che hanno detto «essere la legge eccezionale sempre un male, e che il bisogno di ancor sussistere sta nell’aver fatto versare molto sangue, ma col risparmio di molte lagrime,» il che urta con tutti i principi! di giustizia e di ogni Governo, ancorché fosse dispotico;

«Considerando essere debito quanto sacro altrettanto imperioso di ogni Governo civile occuparsi a distruggere le cause del male e non il solo male che ne è l’effetto necessario, poiché, sussistendo le prime, il secondo riesce inevitabile;

«Considerando che le cause sempre vive e crescenti del brigantaggio sono due: pessimo indirizzo del Ministero, e Roma, al che si è fatto plauso anche da coloro che difendono la presente legge;

«Considerando che nei Governi civili, a differenza dei dispotici, la mitezza nel punire produce maggior vantaggio che non ne deriva dalla ferocia e dal terrore di che è informata la legge in esame;

«Considerando inoltre che il nostro valoroso esercito da tre anni è ingiustamente travagliato per la repressione del brigantaggio, quando che la sua missione è ben altra e forse anche prossima ad attuarsi; quindi è di somma urgenza risparmiarne i dolori e le perdite;

«Considerando che la formazione di compagnie di volontari e di grosso numero assai bene potrebbe servire allo scopo;

«Per tutte queste ragioni il sottoscritto propone, che abrogata la legge del 15 agosto 1863, prorogata per tutto il mese di febbraio 1864, la Camera voti in linea di emendamento i seguenti articoli:

«Art. 1. Il Governo dovrà nel termine di un mese formare delle compagnie di volontari, ecc., ecc. Il seguito come nell'articolo 7 del progetto ministeriale.

«Art. 2. Consisterebbe nell'articolo 8 del progetto ministeriale con l’aggiunta del deputato Bellaggi.

«Art. 3. I briganti che uccideranno i loro capi saranno liberati e condotti in esilio.

«Art. 4. E fatta facoltà al Governo di alienare ì beni di coloro che lasciando il regno si portarono in Roma, e col ritratto indennizzare tutte quelle famiglie che hanno sofferto per causa del brigantaggio: il supero sarà largito a tutti coloro che si presteranno alla repressione.

«Un apposito regolamento ne determinerà le norme.»

Domando se questa proposta è appoggiata.

(Non è appoggiata).

Consulto ora la Camera se intenda di passare alla discussione degli articoli.

Voci. Sì! A domani! a domani!

PRESIDENTE. Rimane dunque inteso che domani si passa alla votazione degli articoli.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Domani all’una e mezzo si farà nuovamente l’appello nominale.

La seduta è levata alle ore 5 ¼.

Ordine del giorno per la tornata di domani

1° Seguito della discussione sul progetto di legge per la repressione del brigantaggio.

Discussione dei progetti di legge:

2° Pensioni degli impiegati civili;

2° Modificazioni al Codice penale militare;

4° Perequazione dell’imposta fondiaria.



Interpellanze sui fatti di Sicilia D'Ondes-Reggio



















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