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TORNATA DEL 12 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.


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Nella puntata “Il tempo e la storia Brigantaggio: una guerra italiana” andata in onda prima in aprile 2014 e poi nel settembre 2014, un medievalista come  Barbero viene spacciato come esperto del brigantaggio.

Paradossi, mistificazioni e scarsa cultura storica dell’informazione italiana.

Fra l’altro, nella puntata si riporta un filmato di Giorgio Bocca del 1970, nel quale si parla delle dimissioni di venti deputati a causa della repressione del brigantaggio.

Una falsità assoluta, basta leggere gli atti parlamentari.

Alcuni deputati, oltre allo stesso Garibaldi, si dimisero agli inizi del 1864, ma nel resoconto della seduta non si accenna a motivi inerenti il brigantaggio, se non indirettamente per Cairoli, a proposito del quale si scrive:

“L’onorevole Cairoli, deputato del collegio di Brivio, con lettera di Pavia del 31 scorso dicembre, rassegna le sue demissioni.

I motivi ne sono sostanzialmente i seguenti:

1° Il voto del 10 dicembre;

2° Il giudizio che ne ha portato l’opinione pubblica, e le funeste conseguenze che per suo avviso produsse il voto medesimo, quali la continuazione dell’arbitrio nelle provincie meridionali, la perturbazione delle coscienze, e dell’accordo necessario all’adempimento del comune mandato. (Bisbigli).”

Invitiamo i nostri lettori e i naviganti a soffermarsi sul lungo intervento di Pasquale Staninslao Mancini dell’11 gennaio 1864 che si batte per far cancellare dalla legge alcune parti, fra cui la richiesta di modifica dell’espressione “sospetti manutengoli” in “manutengoli”. Da leggere anche l’intervento del piemontese Brofferio del 12 gennaio 1864 che vota contro la legge sul brigantaggio in quanto viola il diritto alla difesa, diritto che in nessuno stato d’Europa, nemmeno nei momenti più bui, venne mai conculcato.

Il voto del 10 dicembre a cui si rinvia nella lettera di Cairoli è quello relativo alla interpellanza sui fatti di Sicilia da parte del deputato D’Ondes-Reggio che potete trovare nel nostro sito, atti parlamentari della Camera dei Deputati dal 5 dicembre 1863 al 10 dicembre 1863.

Buona lettura e tornate a trovarci.

Zenone di Elea – 9 Ottobre 2014

 

SOMMARIO. Atti diversi. = Annunzio del ministro per la pubblica istruzione Amari di ma nomina del deputato Corteo. = Congedo. = Convalidamento di due elezioni. = Seguito della discussione del disegno di legge per repressione del brigantaggioAggiunta del deputato D'OnclesBeggio all’articolo 9, per l’audizione dei testimoni e dei difensori dalle GiunteProtesta del deputato Basile contro alcune parole del deputato D'OndesBeggioOpposizioni del ministro guardasigilli PisanelliPaiole in difesa del deputato BrofferioL’aggiunta è respinta, e gli articoli 9, 10 e 8 sono approvati — Articolo di aggiunta del deputato Sineo, ritirato — Approvazione--- dell’articolo 11, e di un articolo di aggiunta dii deputato Michelini. = Discussione del disegno di legge per l'anticipazione di un milione di lire per opere stradali in Basilicata — Approvazione dei due primi articoliOsservazioni del deputato Salarìs sull'articolo 3°, e risposte del relatore Massari e del ministro pei lavori pubblici Menabrea. — Votazione ed approvazione dei due intieri disegni di legge sopra discussi. — Domanda del deputato Curzio chea la vendita di una proprietà demaniale nelle provinole napoletane e risposta del ministro delle finanze Minghetti. — Incidente sull’interpellanza annunziata dal deputato Beilazzi intorno ad alcuni atti di monsignor CacciaIl ministro guardasigilli fa istanza dì differimentoOsservazioni dei deputati Beilazzi, Boggio, Petruceelli, Chiaves e MoscaL'interpellanza è differita. — Discussione generale del disegno di legge per le pensioni agl'impiegati civili — Discorso del deputato Massei contro il progettoIncidente d'ordine.

La seduta è aperta alle ore 1 12 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale dell’altima tornata che è approvato.

MISCHI, segretario, espone il seguente sunto di una petizione:

9543. Genisi Ferdinando, da Catanzaro, già sottotenente nella guardia mobile di Cotrone, esposti i numerosi servizi da lui resi al Governo nella repressione del brigantaggio, chiede in compenso il posto di delegato mandamentale di sicurezza pubblica in Savelli.

ATTI DIVERSI.

VEGEZZI-ZAVERIO. Chiedo di parlare sul sunto delle petizioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VEGEZZI-ZAVERIO. Ieri si esponeva il sunto di una petizione di parecchi comuni dei mandamenti dì Gozzano, di Borgomanero e di Momo e della città di Novara, diretta a sollecitare il Governo a voler invitare i costruttori della ferrovia da Novara ad Alzo di prendere qualche accordo perché, stante il rigetto della legge ultimamente proposta, si provveda in maniera che questa strada sia posta in esercizio il più tosto possibile.

Non occorre di avvertire l’importanza di questa petizione, e i comuni che collettivamente la fecero le danno tanta importanza che parrebbe realmente non volersi tener conto di un grandissimo loro interesse, qualora questa loro petizione non fosse dichiarata d’urgenza.

Io quindi faccio istanza, postoché la domanda non viene a riflettere  né punto  né poco il merito dell’istanza dei petenti, perché si voglia porre nel novero delle petizioni urgenti.

(E dichiarata l’urgenza).

PRESIDENTE. Il deputato Longo per urgenti affari di servizio chiede un congedo di 25 giorni.

(E accordato).

Il  ministro della pubblica istruzione scrive in data 11 gennaio:

«Onorasi il sottoscritto di partecipare alla S. V. la nomina del signor deputato di Calatafimi, Corleo Simone, a professore ordinario di filosofia morale nell’Università di Palermo, seguita sulla proposta di questo Ministero con decreto reale del 10 corrente in dipendenza di concorso in cui l’onorevole Corleo rimase vincitore.»

SINEO. Domando la parola per una rettificazione da inserirsi nel rendiconto della Camera.

Nell’ultimo rendiconto è stampato l’ordine del giorno sulla legge che stiamo discutendo, presentato dall’onorevole Crispi e firmato da parecchi deputati. Fra quelli che lo firmarono eravi senza dubbio l’onorevole Marcone, eppure manca il suo nome. Avendo l’onorevole Marcone dovuto assentarsi, egli, per mezzo mio, chiede che sia rettificato questo errore.

Veramente debbo dichiarare che questa non è colpa dei revisori del rendiconto, ma che è un errore incorso nello stampato che era stato distribuito alla Camera, nel quale si è ommesso il nome di Marcone.

PRESIDENTE. Appunto, per errore fu scritto Maresca invece di Marcone.

VERIFICAZIONE DI EVEZIONI.

RICCI VINCENZO, relatore. Il collegio di Borgo a Mozzano è diviso in cinque sezioni: Borgo a Mozzano, Pescaglia, Coreglia, Bagni di Lucca e Barga. Il numero totale degl’iscritti è dì 471. Nel giorno 20 novembre, in cui era stata fissata l’elezione, convennero elettori 176.

Il risultato fu che il signor Gennarelli Achille ottenne voti 87, il signor Orsetti conte Stefano voti 71; 17 andarono dispersi, uno fu dichiarato nullo.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, fu rinnovata l’elezione il 27 dicembre, ed il risultato si fu che convennero elettori 280, i cui voti si ripartirono come segue: il signor Orsetti conte Stefano ebbe voti 168, il signor Gennarelli Achille 108; 4 voti furono dispersi.

Fu quindi proclamato a deputato il signor Orsetti conte Stefano.

Le operazioni sono regolari, non vi sono reclami, quindi Puffieio VI vi propone la convalidazione di quest’elezione.

(E approvata).

PRESIDENTE. Il deputato Ferrano ha la parola per riferire pure sopra un’elezione.

FERRARIO, relatore. Ho l’onore di riferire alla Camera sull’elezione fatta dal collegio di San Nicandro.

Il collegio di San Nicandro è diviso in cinque sezioni: San Nicandro, Vico, Aprìcena, Viesti, Cagnano, con elettori iscritti 424. votanti furono 254 ed il signor Di Sangro Michele ottenne voti 146, e quindi il numero maggiore della metà dei votanti.

Dai verbali tanto dell’ufficio provvisorio e definitivo quanto dal verbale della ricognizione dei voti dell’intero ufficio appare essersi fatta nessuna eccezione; propongo quindi alla Camera il convalidamento dell’elezione del signor Di Sangro Michele principe di San Severo a deputato del collegio di San Nicandro.

(E approvata).

SEGUITO E FINE DEI. E A DISCUSSIONE DEE DISEGNO

DI LEGGE PER LA REPRESSIONE DEE BRIGANTAGGIO.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per la repressione del brigantaggio.

Rammenta la Camera come ieri siasi approvato l’articolo 9, cioè le due parti componenti l’articolo stesso, e come inoltre l’onorevole D’Ondes Reggio abbia proposto un emendamento da aggiungersi all’articolo suddetto.

Quest’aggiunta è del tenore seguente:

«La Giunta dovrà sentire gl’imputati, i difensori da loro scelti e i testimoni da loro indicati.»

L’onorevole D’Ondes-Reggio ha la parola per isvolgere la sua proposta.

D’ONDES-REGGIO. Primieramente mi rivolgo al ministro di grazia e giustizia perché, se egli accetti il mio emendamento, io non dico neanche una parola per sostenerlo.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Non l’accetto.

D’ONDES-REGGIO. Non lo accetta? Allora chieggo al ministro di giustizia se mai negare la difesa sia conforme al nostro Statuto. E chieggo se queste Giunte siano conformi allo Statuto, siano tribunali ordinari, non istraordinari, non eccezionali, anche quando innanzi loro non può portare le difese un difensore scelto dagl’imputati,  né deporre possono testimoni indicati da loro. Ed invero quando intesi l’altro giorno dire al ministro di giustizia che coteste Giunte non erano tribunali straordinari ed eccezionali, sono stato preso da vero stupore.

Mi pare che tribunali ordinari siano le Assise e i tribunali di circondario secondo i vari reati; quando si stabilisce un altro tribunale qualunque, si chiama, credo, straordinario, cioè non è di quelli ordinari; una cosa che deroga alla regola generale si chiama eccezione; dunque le Giunte si chiamano tribunali straordinari od eccezionali, almeno la lingua nostra e tutte le lingue moderne dell’Europa così mi pare parlino.

Sul serio, signor ministro, via, non c’è da discutere intorno a ciò.

Però queste Giunte non solo sono tribunali straordinari ed eccezionali, sono altro ancora; quando in esse un imputato non può difendersi, si chiamano tribunali mostruosi. (Esclamazioni a destra)

Signori, sono tribunali mostruosi quelli in cui alcuno non può allegare la propria difesa; e chi rigetta quel nome, ignora quali siano i diritti fondamentali dell’umanità. (Mormorio a destra. )

Sì! sì! Ma non sapete voi che se negate il diritto della difesa, non ci sono più diritti umani, non ci è più diritto  né alla vita,  né alla libertà, all’onore, ai beni? Tutti questi diritti, per essere veri diritti e non una derisione, è di necessità siano sempre accompagnati dal diritto della difesa. Diffatti, se i diritti alla vita, alla libertà, all’onore, ai beni non si possono difendere ove in modo qualunque attaccati siano per malizia o per errore, evidentemente più non esistono quei diritti.

Dunque ho detto bene: chi nega che senza difesa non c’è alcun altro diritto, egli non conosce i diritti fondamentali dell’umanità.

Come volete dunque voi che condannino le Giunte? Per mezzo di accuse segrete, quindi per mezzo anco (perché non si sa chi siano gli accusatori) di calunniatori e di spie!

Ed egli è facilissimo, o signori, trovare calunniatori specialmente in questi tempi di rivoluzione e di spirito di parte, e più facilmente nei piccoli comuni, dove sono sempre numero di nimicizie antiche, e di antiche ire. E facilissimo è a’ prefetti trovare delle spie specialmente promettendo dei premi, che loro con esattezza saranno retribuiti.

Quali sono gli effetti di questo sistema di accuse segrete? Invece di dirlo io, lo dirà una pagina di un’opera immortale, la quale fu pubblicata giusto un secolo fa, e che pare fosse stata scritta appunto per ribattere ora la proposta esorbitantemente ingiusta del Ministero.

«Accuse segrete. Un tal costume rende gli uomini falsi e coperti. Chiunque può sospettare di vedere in altrui un delatore, vi vede un inimico. Gli uomini allora si avvezzano a mascherare i propri sentimenti, e coll’uso di nasconderli altrui, arrivano finalmente a nasconderli a loro medesimi. Infelici gli uomini quando son giunti a questo segno! Senza principii chiari ed immobili che li guidino, errano smarriti e fluttuanti nel vasto mare delle opinioni, sempre occupati a salvarsi dai. mostri che li minacciano, passano il momento presente sempre amareggiato dalla incertezza del futuro; privi dei durevoli piaceri della tranquillità e sicurezza, appena alcuni pochi di essi sparsi qua e là nella trista loro vita, con fretta e con disordine divorati, li consolano di essere vissuti. E di questi uomini faremo noi gl’intrepidi soldati difensori della patria e del trono? E fra questi troveremo gl’incorrotti magistrati che con libera e patriottica eloquenza sostengano e sviluppino i veri interessi del sovrano; che portino al trono, coi tributi, l’amore e le benedizioni di tutti i ceti d’uomini, e da questo rendano ai palagi ed alle capanne la pace, la sicurezza e l’industriosa speranza di migliorare la sorte, utile fermento e vita degli Stati?»

Così Cesare Beccaria. Queste sono teoria e sono pratica, sono grande teoria e grande pratica.

Ed in Sicilia maggiormente alcune discordie sono avvampate tra gli abitatori di uno stesso comune, e con assai difficoltà si spegneranno, e si sono suscitati odìi che per lungo tempo non saranno placabili. Ciascuno onest’uomo paventa per sè e per i suoi, non sa; più da chi guardarsi; e se trovi una minore insicurtà da parte dei malfattori, è esposta ad ogni insicurtà da parte delle Giunte, e gli torna più difficile a difendersi da queste che da quelli. Si è pervertita ogni idea di moralità, non si crede più all’esistenza della giustizia, si è perduta ogni fiducia al regime costituzionale. E prorogando questa legge que’ mali si accresceranno enormemente, ed assai si prolungheranno.

E così voi renderete morale, civile e prospera la Sicilia? Oh in quale miseria la Sicilia è caduta!

Ma che cosa io domando? Che coloro i quali siano! perseguitati da spie e da calunniatori, o da qualunque siasi accusatore innanzi alle Giunte, possano primaj mente scegliersi un difensore. Il difensore, su cui abbia intera fiducia un imputato non può essere che quello che egli medesimo sceglie. Un imputato altrimenti te| mera che un difensore voglia piuttosto perderlo che salvarlo, un difensore destinato da coloro che debbono giudicare, può sembrare ed essere più ligio ai medesimi che devoto all’imputato.

Che cosa domando inoltre, signori? Che le Giunte! sentano dei testimoni indicati dagl’imputati, a propria discolpa. E ditemi, invero, non è una derisione lo stabilire che alcuno dev’essere ascoltato, possa difendersi, ma senza intanto che abbia diritto a che le Giunte sentano i testimoni a sua difesa?

Un imputato di reato qualsiasi dirà alla Giunta: io sono innocente, e degli uomini specchiatissimi possono attestarlo, interrogate coloro. Ma se le Giunte possono ricusare di sentirli, come l’imputato potrà provare la sua innocenza? Dite allora francamente: a niuno è conceduto di difendersi.

Signori, mi duole il dirlo, ma la verità avanti tutto.

I Borboni osavano eccessivamente, pure non osavano mai di negare la difesa (Sussurro a destra), non lo osarono per delitti politici, e non l’osarono per delitti comuni.

Bentivegna, il quale fu precursore della rivoluzione del 1860, fu mandato al patibolo, ma ebbe conceduta amplissima la difesa. Nel 1837, quando il cholera flagellò terribilmente la Sicilia, si commisero furti, omicidi ed altre ribalderie in gran copia, tra per antiche inimicizie e per pregiudizi che prevalevano presso le popolazioni; allora si stabilirono dei Consigli subitanei di guerra, pur nondimeno la difesa fu a tutti gl’imputati conceduta, sia per scegliersi un difensore a proprio piacimento, sia per il numero dei testimoni da dover essere ascoltati. E voi, o signori, ora volete fare una legge così ingiusta che neppure i Borboni fecero mai? (Oh! ohiRumori. )

Ed invero non so che cosa significhi quello che diceva l’altro giorno l’onorevole guardasigilli, che i Borboni perseguitavano uomini i quali si chiamavano Poerio, Conforti, Crispi, D’Ondes-Reggio, ed il Governo italiano perseguita ladri ed assassini, come uomini onesti e liberali. Ma chiunque sia perseguitato lia diritto alla difesa; chiunque si chiama uomo ha diritto alla difesa, e chi niega la difesa si chiama disumano. Un solo, un empio, in Francia, disse che la difesa non era necessaria.

Alcuno si è argomentato di obbiettare: col vostro sistema distruggete tutta la legge, perché se si ammettono testimoni a discolpa, questi possono essere testimoni falsi, i quali rendono inutili le disposizioni dei testimoni veraci a carico, i quali già sono i testimoni segreti, spie, calunniatori, ma veraci, perché contrari all’imputato.

Ora un cotale si mostra digiuno delle nozioni più elementari del nostro diritto penale. Presso di noi non si giudica con criterio legale, ma col criterio morale, quindi alcuno può sempre essere condannato non ostante che molti testimoni depongano in favore della sua innocenza.

Io non approvo un tale ordinamento giuridico, ma esso è legge e presso di noi e presso altri popoli di Europa.

Io non mi attendo che i prefetti s’illuminino gran fatto e dal difensore e dai testimoni: i prefetti veramente non sono uomini di molti lumi. (Risa e mormorio a destra. ) Eglino, salvo pochi, sono degl’ignoranti. (Nuovi rumori che coprono la voce dell'oratore. )

PRESIDENTE. Prego l’onorevole D’Ondes-Reggio di temperare le sue espressioni.

D’ONDES-REGGIO. Ma io voglio sperare che almeno alle volte si svegli la loro addormentata coscienza.

Nè lascierò di dire che in Sicilia si è sparsa voce che de’ prefetti hanno già proposto al ministro di grazia e giustizia di traslocare alcuni magistrati perché coscienziosamente si sono opposti a che degli innocenti fossero condannati. Una traslocazione da un luogo qualunque della Sicilia ad un altro rimoto del continente, specialmente per magistrati carichi di famiglia, vale quanto la destituzione. Voglio sperare che ciò non sia vero; e se è vero, che il ministro di grazia e giustizia rigetti l’indegna proposta.

BASILE. Chiedo di parlare.

D’ONDES-REGGIO. Ma, signori, alla fine  né ciò,  né altro di simile mi farebbe meraviglia, quando un Governo si mette nella via dell’arbitrio e dell’ingiustizia, è spinto necessariamente a perseguitare tutti gli uomini onesti che gli si oppongono, perseguitati ciascuno con vari modi e secondo le varie condizioni in cui ciascuno si trovi.

Onorevole guardasigilli, ella è anche professore di diritto costituzionale a Napoli; di grazia, se ella salirà di nuovo alla cattedra, ed un suo discepolo le chiederà: negare la difesa è contro lo Statuto, è contro a leggi superiori allo Statuto, le leggi eterne del giusto e dell’onesto: che cosa risponderà? Ella è stato egregio avvocato: se tornerà all’esercizio di quella nobile professione, e verrà un antico suo cliente, lo pregherà di difenderlo innanzi a una Giunta, dicendole: sono innocente, vi sono quattro o cinque specchiati uomini che possono testimoniare in favore della mia innocenza: risponderà ella: a produr questi testimoni siete impedito dalla mia legge? Oh ella sarebbe allora confuso è umiliato e sentirebbe anche qualche rimorso. (Rumori. )

Quale l’impreveggenza vostra, o signor ministro di giustizia, e quale l’impreveggenza di voi tutti, o signori ministri!

Tempo verrà, e forse non lontano, in cui voi non sarete più ministri, in cui probabilmente non avrete più la maggioranza della Camera. Vi sarà allora forse una maggioranza la quale proporrà delle altre leggi arbitrarie ed ingiuste, che non andranno a genio vostro. Allora io colla fronte alta combatterò coloro come ora combatto voi. (Ohi ohi) Ma voi dovrete stare colla testa bassa e tacervi (Rumori), se non volete che vi si ricaccino in gola le vostre parole di oggi, se non vorrete essere oppressi da una tempesta di biasimi. (Rumori)

MASSARI. Ci penseremo noi.

D’ONDES-REGGIO. E ci penso io pure, perché la cosa pubblica sta certamente a cuore a me come può stare a cuore al signor Massari.

Ma, signori, qualunque saranno le misure che altri proporrà nessuna potrà mai uguagliare questa della negazione della difesa.

Signori, qui non si tratta se, quando, o non mai si possa violare lo Statuto, qui non si tratta di sanguinarie e crudeli pene o di stabilire con legge come delitti de' fatti che delitti non sono: qui non si tratta delle gravi questioni di plebisciti, di nazionalità, di monarchia o di repubblica; qui non si tratta di pace o di guerra, di sconfitta o di vittoria; qui si tratta di cosa superiore a tutto ciò, superiore ad ogni altra perché si tratta di principii eterni dell’umanità! Non voi, non alcun potente della terra, non tutto il genere umano ha dritto di togliere la difesa ad un solo uomo.

Una legge che niega la difesa non è legge, è Crimen omni exitio gravius; calpesta le leggi divine ed umane, è un sacrilegio; una legge che nieghi la difesa sarà lutto dell’Italia, farà sorgere un grido di riprovazione da tutti gli animi onesti del mondo!

BASILE. Aveva chiesto la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BASILE. Io ho chiesto la parola perché già da parecchi giorni ho inteso sovente a ripetere con sorpresa pari al rammarico l’ingiusta sentenza che la magistratura meridionale non facesse il suo dovere.

Oggi si aggiunge che i prefetti sono ignoranti, incapaci e peggio.

Io prego la Camera perché una volta metta freno a queste intemperanze di linguaggio (Bravo! a destra) che distruggono dalle sue fondamenta il principio di autorità. (Bravo! Bene! a destra)

Noi, signori, non sentiamo ogni giorno a parlar di altro che di magistrati che non fanno i loro doveri, di militari che non sono abbastanza disciplinati, di funzionari d’ogni ordine che sono incapaci.

Se la Camera non vi metterà freno, noi udremo per aggiunta tutti i giorni rimpiangersi i tempi dei Borboni... (Bravo! Bene! a destra)

D’ONDES-REGGIO. Domando la parola per un fatto personale.

BASILE... pur dicendo che si vogliono esecrare: e dovremo concluderne che non ci siano che i briganti, i quali sappiano governare. (Vivi segni d'approvazione a destra)

D’ONDES-REGGIO. Domando la parola per un fatto personale.

Voci a destra. Non c'è fatto personale.

D’ONDES-REGGIO. Non c’è fatto personale quando misi accagiona... (Rumori, interazioni a destra)

PRESIDENTE. Veramente qui non c’è fatto personale. Dica in che cosa consiste il suo fatto personale.

D’ONDES-REGGIO. Signor presidente, le dirò in che consiste il fatto personale. (Rumori a destra)

Mi si accagiona di dire cose che non posso dire, ed io ho il diritto di dichiarare...

PRESIDENTE. Non c’è fatto personale; non le do facoltà di parlare.

(Il deputato D'Ondes-Reggio volendo continuare a parlare, scoppiano vivi rumori a destra, e voci: All’ordine!)

D’ONDES-REGGIO. (Con calore) All’ordine voi che mi togliete il diritto di parlare. (Nuove proteste)

LACAITA. All’ordine voi che volete parlare contro il divieto del presidente e del regolamento!

PRESIDENTE. SÌ Calmino.

L’onorevole guardasigilli ha facoltà di parlare.

Pisanelli, ministro di grazia e giustizia. Io non comprendeva la ragione per la quale l’onorevole deputato D’Ondes-Reggio volesse che io fossi presente al suo discorso, segnatamente quando si trattava della discussione di un articolo la cui esecuzione era affidata al ministro dell’interno.

Egli nondimeno ha dimostrato col suo discorso che la mia presenza era necessaria, perché il suo discorso era rivolto continuamente al mio indirizzo.

Egli mi domanda se io credo possibile un tribunale o un giudizio senza la difesa, e tutto il ragionamento fatto dall’onorevole D’Ondes-Reggio muove da questa supposizione, che l’articolo 9 della legge crea un tribunale che dà luogo ad un giudizio.

Mi meraviglio come un magistrato antico non abbia un giusto concetto di ciò che, secondo il diritto odierno, si dice tribunale, di ciò che significa giudizio. Se veramente l’articolo creasse un tribunale, non basterebbe stabilire la difesa, bisognerebbe aggiungere l’intervento del Pubblico Ministero e tutte le altre disposizioni che riguardano l’andamento di ogni giudizio.

Egli dice che questo articolo porta una violazione della Costituzione. Rammento alla Camera che a me accadeva, nella discussione generale, di difendere la legge anche contro un discorso dell’onorevole D’Ondes-Reggio, il quale impugnava la costituzionalità della legge poggiandosi assolutamente sull’articolo 71 dello Statuto. Io, limitandomi a rispondere a queste obbiezioni dell’onorevole D’Ondes-Reggio, dimostrava che l’articolo 71 dello Statuto non era da questa legge violato. Ma in questa legge evidentemente c’è una sospensione delle garanzie costituzionali; essa è stabilita dall’articolo 9...

BROFFERIO, Domando la parola.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia... ed è la sospensione delle garanzie che riguardano la libertà personale e l’inviolabilità del domicilio. Intorno a questo punto si sono uditi molti oratori, i quali hanno dimostrato i titoli, pei quali questa sospensione delle garanzie costituzionali è giustificata. Non aggiungerò altro su questo punto. Che cosa è quest’articolo? Esso contiene l’esercizio di un potere di pubblica sicurezza. Da questo articolo è affidata al potere politico la facoltà di decretare un domicilio coatto alle persone contemplate nell’articolo medesimo. I poteri di pubblica sicurezza si spediscono senza la forma di un regolare giudizio. L’esercizio di ogni potere importa un giudizio psicologico. Colui che opina o che intende ad un’operazione qualunque, pensa e giudica, ma questo processo logico non costituisce perciò uno di quei giudizi dati dai tribunali e sanzionati dalla legge comune.

Quando però si affidava al potere politico l’esercizio di questa facoltà, esso il primo, sentendo tutta la responsabilità che assumeva con essa, e la Camera stessa valutandone tutta l’importanza, si trovavano concordi nello stabilire alcune guarentigie che venissero a reggere e sussidiare l’esercizio di questo potere.

Una di queste guarentigie è la Giunta, e questa guarentigia noi abbiamo voluto anche più consolidare e migliorare, facendo sì che i componenti le Giunte procedessero alle deliberazioni sentendo sempre coloro che sono soggetti all’esercizio di questo potere, e prendendo le necessarie informazioni.

Ora, con qual ragione si viene qui a leggere le pagine di un illustre scrittore per raccomandarci e dimostrarci la necessità della difesa? A che prò si rammentano i tempi borbonici, e quasi si esaltano? Il potere politico fu esercitato sotto la dominazione borbonica senza alcuna guarentigia. In que’ tempi il ministro della polizia avrebbe potuto chiamare l'onorevole D’Ondes-Reggio e altri nobili cittadini, ed intimar loro l’esiglio dal regno, senza guarentigia di sorta, senza giudizio, senza difesa.

L’onorevole deputato D’Ondes-Reggio ha parlato di magistrati; ha detto che alcuni di essi sarebbero minacciati di tramutamento.

Io non ho nessun indizio delle proposizioni fatte dai prefetti a cui accennava l’onorevole D’Ondes Reggio; ma è mio debito rilevare una proposizione sfuggita all’onorevole D’Ondes-Reggio in due discussioni, e che egli prometteva anzi nella tornata di ieri di commentare più largamente.

Egli aveva detto una volta in una discussione, ripeté l’altro giorno che queste Giunte erano minacciose sopratutto perché in gran parte composte di agenti governativi. Accennava al regio procuratore affermando che, mentre secondo le leggi delle provincie napolitane era un magistrato indipendente, secondo le leggi che egli si compiaceva di dire piemontesi, è un prefetto.

Io mi meraviglio come l’onorevole deputato D’Ondes-Reggio, il quale è stato regio procuratore sotto il cessato Governo (Movimento e risa) non abbia avuto un concetto esatto dell’ufficio del regio procuratore.

D’ONDES-REGGIO. Sono stato un magistrato integro.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Per confutare l’onorevole D’Ondes-Reggio e per chiarirlo del suo errore, lo pregherei di riscontrare ciò che dice del Pubblico Ministero Henriez de Pensey, ciò che ne scrive il Nicolini.

Henriez tratta del Pubblico Ministero francese, che è precisamente siccome il nostro; Nicolini tratta del Pubblico Ministero secondo le leggi napolitane.

Ebbene, entrambi vi fanno il medesimo ritratto del Pubblico Ministero.

Il Pubblico Ministero, in alcuni affari, è agente del potere esecutivo, in altri è un magistrato. Non vi ha dunque diversità tra l’ufficio del Pubblico Ministero secondo le leggi napolitane e quello ch'è sostituito dalle leggi italiane.

La differenza è nell’opinione e nella diversa condizione del Governo.

Io, conchiudendo queste osservazioni, non posso che esprimere il dolore di vedere l’onorevole D’Ondes-Reggio far raffronti strani, ricorrere a ricordanze che vorrebbero essere ormai sepolte. Così egli ha parlato de’ tristi effetti della legge, ba detto che nella Sicilia questa legge aveva conculcata la giustizia, che minacciava la pubblica morale.

Io risponderò a queste affermazioni che credo sincere, col rapporto del procuratore generale di Palermo.

L’onorevole D’Ondes-Reggio valuterà da questo rapporto uno dei principali effetti di questa legge in Sicilia.

 Avanti la Corte d’assise di Girgenti il 2 corrente dicembre trattavasi una causa a carico di un tal Migliore Antonio per il ferimento avvenuto il 5 dicembre 1862 sulla persona di un tale Antonio Noto, che fra poche ore aveva prodotto la costui morte.

«Fuori d’ogni aspettazione un testimone, che prima del dibattimento aveva fatto quattro dichiarazioni senza mai dire che il ferito Noto negli ultimi istanti di sua vita aveagli confidato essere stato suo offensore il Migliore, dopo aver giurato di dire tutta la verità, manifestava quanto nel procedimento non aveva detto, e spontaneo aggiungeva la fattagli confidenza.

«Richiesto del suo ostinato silenzio su tale circostanza nel corso del processo, disse, che essendo egli un proprietario di campi, astretto a continue gite, e da solo, ne’ suoi poderi, e a dimorarvi la notte, essendo latitante il Migliore, e correndo allora tempi difficili in fatto di pubblica sicurezza, poiché le campagne erano infestate dai tristi e da uomini sospetti, che sposavano volentieri fra loro una certa solidarietà, fu consigliato dal suo stesso interesse a tacere quella confidenza, che avrebbe potuto destare tutto il risentimento del Migliore e degli altri ancora. Ma dacché fu tratto agli arresti l’imputato, dacché le campagne furono spazzate dai tristi, e la sicurezza pubblica rimessa, grazie all’energia del Governo, si è determinato a dire tutto innanzi alla Corte, come diffatti fece.»

Vegga adunque l’onorevole deputato D’Ondes-Reggio che uno dei più salutari effetti di questa legge si è quello di ristabilire l'efficacia dell’amministrazione della giustizia, la quale non è possibile quando tutti gli animi sono preoccupati da pericoli gravissimi e dal bisogno della propria sicurezza, quando una testimonianza possa esser pagata colla vita.

Io sono certo che questa legge produrrà benefici effetti per la sicurezza pubblica e per la prosperità della Sicilia.

PRESIDENTE. Domando se l’emendamento proposto dal deputato D’Ondes-Reggio sia appoggiato.

(È appoggiato).

La parola spetta al deputato Brofferio.

BROFFERIO. (Segni di attenzione) Signori, benché questa legge sia legge di eccezione consigliata da gravissime contingenze, benché in essa non siano sempre rispettati i generali principii della legislazione, tuttavolta, avuto riguardo alle necessità della patria, io mi sarei forse rassegnato a dare a questa legge il mio suffragio, ma ora dichiaro altamente che il mio suffragio questa legge non lo avrà mai se non si rispetta la difesa la quale fu rispettata sempre in tutti i luoghi, in tutti i tempi, presso le più barbare nazioni.

SINEO. Benissimo! Bravo!

BROFFERIO. Signori, io ho attraversati i tempi più luttuosi che si aggravarono sul Piemonte: nel 1821, quando si appesero al patibolo Laneri e Garelli, quando si colpirono di morte, di esilio, di lavori forzati, molti onorati cittadini per mezzo di una Commissione militare che sedeva quasi per irrisione nell’Università degli studi, non si ebbe coraggio di proscrivere la difesa. Nel 1834, quando si fucilavano nelle spalle i patrioti italiani sulle piazze di Alessandria, di Genova, di Chamberì, anche allora quel tribunale militare non condannava senza aver prima udito il difensore.

Voci a sinistra. È vero.

BROFFERIO. Che più? Si è qui evocato lo spettro del Comitato di salute pubblica in Francia, e questo tetro fantasma pareva far rosseggiare di sangue queste cittadine pareti; ebbene, il Comitato di salate pubblica non proscrisse mai la difesa.

Furono difesi Danton, Vergniaud, Barbaroux, e tutti i Girondini, e tutti i Montagnardi divorati dalla francese rivoluzione.

La Convenzione nazionale a Parigi ha condannato a morte Luigi XVI, ma quel Re fu difeso dinanzi alla Francia, dinanzi all’universo da eloquente voce di onoratissimo cittadino, il quale non impallidì in cospetto alla rivoluzione, e proclamò la verità in faccia al patibolo. (Bravo! a sinistra) Cromwello, signori, lo stesso Cromwello non osò far giudicare Carlo d’Inghilterra dall’alta Corte di giustizia senza la presenza del difensore.

Signori, vorrete voi che si dica che noi siamo meno liberali della Convenzione di Francia e dell’alta Corte di Londra, e che siamo più intolleranti di Cromwello e di Robespierre? Si è detto dal guardasigilli, rispondendo all'onorevole D’Ondes-Reggio, che qui non si tratta di un tribunale, ma sibbene di una Giunta di polizia.

Signori, se questo fosse, io rabbrividirei. Capisco che possa il potere assoluto, quando a lui convenga, deportare in isola remota qualunque a lui inviso cittadino; ma non capisco che cosa siano i giudizi senza giudici e le condanne senza giudizi in un paese costituzionale.

Credono i ministri che la salute della patria richiegga temporaneamente l’abolizione di ogni legge? E il facciano se l’osano; assumano essi, se ne hanno il coraggio, questa terribile risponsabilità, ma non pretendano di aver complice la nazione nel conculcare gli eterni principii dell’umanità e del diritto.

Sappiamo in Francia di Lambessa e Caienna, ma fu opera del Governo; e la nazione, muta spettatrice, non fu chiamata a far abdicazione di sè stessa, come da noi si vorrebbe.

PETRUCCELLI. Orsini fu difeso.

BROFFERIO. Se questa Giunta non è un tribunale, che cosa è dunque? Io veggo che in essa interviene il presidente del tribunale del circondario; vedo che interviene il procuratore del Re, il procuratore del Re che rappresenta il Governo ed è voce dell’accusa; e dove voi chiamate a giudizio il pubblico accusatore voi non permettete i pietosi uffizi della pubblica carità e vietate l’ingresso al difensore?

Io ho citato, o signori, i più solenni giudizi di alcune nazioni per dimostrarvi come fosse dovunque rispettata la difesa; ho dimenticato alcune eccezioni. Sapete voi quali Governi non rispettino la difesa? Uno è quello dell’Austria il quale ha per altro in questi anni riparato; l’altra è l’inquisizione cattolica apostolica romana che non ha riparato e non riparerà mai. (Viva approvazione).

Signori, se vogliamo prendere questi degni esempi dai nostri eterni nemici, dall’Austria che ci ruba Venezia, e dal Papa che ci usurpa Roma, siamo padroni di farlo. Ma non parliamo più di libertà e di giustizia: sopra tutto non chiamiamo più barbari i giudizi statarii di Verona, e feroci le condanne della santa inquisizione.

Dopo di questo, o signori, dopo aver fatto suonare una voce di carità e d’umanità, permettetemi di assumere più severo linguaggio per dirvi che il Governo non farà eseguire questa legge nelle sue parti principali, e che retrocederà dinanzi all’opera sua, quando sarà d’uopo di maggior fermezza. Fu qui detto più volte che il brigantaggio ha sede in Vaticano, e che per togliere il brigantaggio bisogna andare a Roma. Io questo non ve io dirò per non commettere un’avventatezza; ma senza andare a Roma voi potete far guerra ai romani provvedimenti, ponendo in accusa quelli che fanno arruolamenti per conto di Roma, e mandano danari nelle terre infestate dai briganti. (Bene!) Io trovo nella vostra legge comminate gravi pene ai ricettatori, ai somministratori d’armi, di viveri e di aiuti d’ogni maniera.

presidenti;. Si, attenga all’emendamento.

Voci. Parli! parli!

BROFFERIO. Io temo, o signori, che non avrete il coraggio nemmeno questa volta di far cessare la raccolta del danaro di San Pietro col quale si fanno somministrazioni e si danno aiuti d’ogni maniera al brigantaggio. (Bene!) Così voi avrete il tristo coraggio di togliere la difesa agl’imputati e non oserete far eseguire la legge nelle sue parti più essenziali.

Trovo inoltre all’articolo 5 che il Governo avrà facoltà di assegnare per un tempo non maggiore di due anni un domicilio coatto agli oziosi e alle persone sospette. Signori, lo dirò apertamente, le persone più sospette in fatto di brigantaggio sono i vescovi reazionari (Approvazione a sinistra), i quali, per mezzo dei loro preti, specialmente dei loro parroci, predicano dottrine sovversive (Bene!), oltraggiano le leggi dello Stato senza che voi, che pur avete un articolo nel Codice per difendervi legalmente dalle loro aggressioni, abbiate animo d’invocarlo mai.

Per ultimo, io vedo che nella vostra legge sfolgorate la camorra. Sta bene; ma la camorra più fatale all’Italia, sapete qual è? È quella che mantiene il brigantaggio: è la camorra clericale, e voi non pensate a percuoterla. (Biavo!) Dopo tutto questo, o signori, io dichiaro che non voterò la vostra legge se non ammetterete la libera di fesa. No, non sia mai che io mi renda complice di una legge, in cui non si rispetta la carità e la giustizia, in cui si vuole sbandita la più sacra salvaguardia che non osarono mai proscrivere nemmeno gli assoluti Governi. (Applausi a sinistra)

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento aggiuntivo del deputato D’Ondes-Reggio.

Chi lo approva sorga.

(Dopo prova e controprova, è respinto).

Metto ai voti l’intiero articolo 9 di cui darò nuova mente lettura attese le modificazioni che si sono fatte: «Art. 9. Il Governo avrà facoltà di assegnare, per un tempo non maggiore di due anni, un domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi, alle persone sospette secondo la designazione del Codice penale, nonché ai camorristi e sospetti manutengoli, dietro parere con forme di una Giunta, composta del prefetto, del presi dente del tribunale di circondario, del capoluogo della provincia, del regio procuratore presso il tribunale medesimo e di due consiglieri provinciali scelti dai primi tre.

«La Giunta dovrà assumere le informazioni opportune, sentire personalmente i denunziati e potrà solo ordinarne preventivamente l’arresto per gli effetti di questo articolo mediante deliberazione sommariamente motivata.» (La Camera approva).

«Art. 10. Gli individui, di cui nel precedente arti colo, sono soggetti alla sorveglianza della pubblica sicurezza per la durata del domicilio coatto.

«Quando essi siano trovati fuori del domicilio loro assegnato, andranno soggetti alla pena del carcere per un tempo non maggiore di quello che mancasse al compimento della durata del domicilio coatto.

«Questa pena sarà pronunziata dal tribunale del circondario nel quale è compreso il comune assegnato per domicilio coatto.» Interrogo gli onorevoli Lovito e Mancini se insistano nel proporre la soppressione di questo articolo.

MANCINI. Ora che la Camera ha approvato l’articolo 9, mi pare che logicamente deve starvi anche questo.

PRESIDENTE, Dunque non insistono.

Metto a partito quest’articolo 10.

(E' approvato).

Ora viene l’articolo 8, il quale costituisce, per così dire, il proemio dei due articoli ora votati, e la cui discussione e votazione si era sospesa per le considerazioni ieri indicate.

«Art. 8. Quanto alle pensioni per cagioni di ferite o mutilazioni ricevute in servizio per la repressione del brigantaggio, ai volontari ed alle guardie nazionali saranno applicate le disposizioni degli articoli 3, 22, 27, 28, 29, 30 e 32 della legge sulle pensioni militari del 27 giugno 1850.

«Il ministro della guerra, con apposito regolamento, stabilirà le norme per accertare i fatti che danno luogo alle pensioni.»

Lo pongo ai voti.

(E approvato).

Qui sarebbe il caso di dar lettura dell’articolo d’aggiunta proposto dall’onorevole Sineo. Ricorderà la Camera come l’onorevole Sineo aveva proposto un articolo, colla riserva che fosse poi collocato dove più sembrasse opportuno.

Esso è il seguente:

«Le sentenze contemplate nell’articolo 2° non saranno esecutorie fuorché 24 ore dopo che si saranno notificate al primo presidente della Corte di cassazione per mezzo di copia autentica accompagnata dai verbali e dai documenti del giudizio.

«Il primo presidente convocherà sull’istante la Corte in seduta straordinaria.

«Se la Corte riconoscerà essersi violata la legge o leso il diritto della difesa, potrà ordinare anche col mezzo del telegrafo la sospensione dell’esecuzione della sentenza e commetterne la revisione ad altro tribunale militare.»

L’onorevole Sineo ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

SINEO. Quest’emendamento dovrà essere modificato, dopo i voti che furono pronunciati dalla Camera, perché veramente, quando l’ho formulato, non avrei potuto credere che si volesse dare ad una Giunta il diritto di giudicare sull’onore e sulla libertà di un cittadino senza lasciare a questo il libero esercizio della difesa.

Bisognerà almeno estendere anche alle Giunte il rimedio che suggerisco per il giudizio dei tribunali militari.

Svilupperò il mio emendamento nei termini in cui l’ho proposto, salve poi quelle aggiunte che potrebbero occorrere, quando la Camera l’abbia accettato.

Signori, voi nella giornata di sabbato avete fatta una buona azione; avete concesso davanti ai tribunali militari il diritto della difesa; avete inoltre determinato quale sia il carattere dei reati che possono essere portati davanti ai tribunali militari. Avete escluso che l’accusato possa essere punito se non è provata la sua intenzione di delinquere.

Ma se volete che siano serie queste cautele, queste guarentigie che avete date agli accusati, se volete che siano qualche cosa di reale, bisogna assicurarli che queste guarentigie saranno rispettate. A che serve la libertà della difesa scritta nella legge, se un presidente di tribunale militare impedirà che effettivamente sia esercitata, se non permetterà che sia chiamato il difensore, oppure al difensore chiamato rifiuterà la parola? A che serve ancora se non si farà l’inchiesta sull’intenzione dell’accusato, che sia scritta nella legge la necessità di conoscere la sua intenzione per poterlo punire? Le forme giovano quando siamo sicuri che saranno osservate. Se possono essere impunemente trasgredite, non presentano guarentigia nessuna.

In tutti i paesi costituzionali, in tutti i paesi nei quali si vuole che la libertà individuale sia effettivamente guarentita, è affidata a giudici supremi la grave missione di far rispettare le forme prescritto dalla legge. Questa grave missione è data alla Corte di cassazione nel regno d’Italia, come in Francia. In Italia, quando abbiamo ottenute Costituzioni conformi alle antiche Costituzioni francesi, alle Carte della Ristorazione, abbiamo nello stesso tempo avuta una guarentigia che i diritti sanciti dallo Statuto sarebbero rispettati. Questa guarentigia sta precisamente nella creazione di quella Corte suprema che è custode vigile dell’osservanza delle leggi, specialmente dell’osservanza delle forme. Questa instituzione è parte essenziale della Costituzione, perché, o signori, io, che amo quanto altri il sistema costituzionale; io, che ho consacrata gran parte di mia vita per ottenere che nel mio paese s’introducessero istituzioni di questo genere, e debbo essere conseguentemente e sono affezionatissimo allo Statuto, io dichiaro che credo che sarebbe più infelice quel popolo il quale avesse una Costituzione senza giustizia, anziché quello che avesse la giustizia senza Costituzione. La Costituzione l’abbiamo per essere sicuri di aver sempre la giustizia. Se la Costituzione non ci guarentisce la giustizia, se voi togliete ogni ingerenza a quel supremo potere che veglia affinché la giustizia non sia violata, che rende impreteribile l’osservanza delle forme, voi entrate in un regime che certamente non è normale, che urta con le nostre istituzioni.

La Camera ha deliberato che non si darebbe luogo a ricorsi in Cassazione per violazione di legge contro le sentenze pronunciate dai tribunali militari; ma nulla ancora si è detto circa l’esercizio delle altre prerogative che sono proprie della Corte di cassazione.

La Corte di cassazione, a cagion d’esempio, debbe interporrà la sua autorità tuttavolta che si tratta di avocare le cause dai tribunali sospetti e commetterle ad altri tribunali. Voi non avete ancora deliberato che si debba prescindere interamente  né da questa,  né da qualunque altra ingerenza della Corte di cassazione.

In Francia vi sono state epoche tremende di reazione, vi sono state epoche nelle quali i poteri costituiti hanno, secondo che la storia ha pronunciato, abusato grandemente della forza che era loro affidata; eppure, signori, in 60 anni di regime più o meno liberale, più o meno rivoluzionario, più o meno reazionario, voi non avete esempio di un giudizio che sia stato pronunciato contro un cittadino non militare da un tribunale militare o da Corte speciale, senza che siasi lasciata qualche ingerenza alla Corte di cassazione.

Napoleone I, il quale era di coloro che vogliono che la rivoluzione discenda, che venga dall’alto al basso, e che sapeva prendere tutte le sue precauzioni per impedire che venisse dal basso all’alto, ha avuta delle Corti marziali, delle Corti speciali, ma non ha mai permesso che un cittadino francese non militare fosse giudicato da una Corte speciale, senza dare qualche ingerenza alla Corte di cassazione.

Egli ha bensì disposto nel Codice d’istruzione criminale (bramerei che anche il mio amico l’onorevole Michelini volesse sentirmi, perché lo assicuro che parlo di cose gravi, che meritano tutta la sua attenzione). (Si ride)

Signori, si tratta d’introdurre in Italia ciò che in Europa, in niun Governo costituzionale non ha mai avuto luogo; mi pare dunque che la questione meriti d’essere esaminata.

Mai in nessun Governo costituzionale si è fatto ciò che si farebbe da noi se si sancisse questa legge senza ammettere il mio emendamento o qualche disposizione simile. Io per me non ci tengo affatto, non ho amor di paternità per questo emendamento. Fate quello che volete, adottate la forma che vi piace, ma rispettate il diritto della Cassazione, non permettete che si dica che in Italia si fa ciò che non si fa in nessun paese incivilito; non permettete che si scrivano delle cautele e si possano impunemente disprezzare; non permettete ohe si dica che date ad un inquisito il diritto di difendersi, e che un presidente militare può rifiutare impunemente la difesa: non permettete che si dica che voi fate delle leggi le quali sono lasciate all’arbitrio d’uomini che molte volte ignorano le leggi ed il modo in cui debbono essere interpretate.

Napoleone I, nell'introdurre nel suo Codice d’istruzione penale le Corti speciali, aveva disposto che non si potesse ricorrere in Cassazione. Ma non sottraeva le Corti speciali da ogni ingerenza della Corte di cassazione. Non si poteva ricorrere contro una sentenza di una Corte speciale, perché non voleva l’imperatore che ne fosse ritardata con un ricorso l’esecuzione, perché voleva che la giustizia fosse pronta, fosse pronta quanto energica, onde potesse colpire l'immaginazione di coloro ch’egli voleva reprimere.

Ma con questo, ripeto, egli non aveva tolta ogni ingerenza della Cassazione; egli aveva conservata l’ingerenza della Cassazione rendendola preventiva; non permetteva che si deferisse una causa ad una Corte speciale, senza che vi fosse prima la deliberazione di una Corte imperiale, che riconoscesse e dichiarasse la competenza della Corte speciale, è questa deliberazione della Corte imperiale era portata d’uffìzio alla Corte di cassazione.

Ora, o signori, io vi propongo qualche cosa di simile. Vedete che non traggo i miei esempi da ragioni impure, non li attingo a sorgenti sospette.

Io vi domando che facciate quello che ha fatto Napoleone I, o qualche cosa di simile.

Se volete delle Corti speciali, se convertite in Corti speciali i tribunali militari, date almeno ai giudicabili quella guarentigia che nasce dall’ingerenza della Corte di cassazione.

Il tribunale militare, dietro un giudizio molto sommario, procede e condanna: la sentenza, secondo il Codice penale militare, non può essere eseguita prima di essere notificata a l comandante generale militare: ebbene, io vi domando, che nello stesso tempo si notifichi al presidente della Corte di cassazione.

Il presidente della Corte di cassazione non frapporrà indugio di sorta; convocherà immediatamente la Corte, sottoporrà alla corte la sentenza cogli atti del procedimento. Se la Corte crede che non vi siano irregolarità tali che rendano sospetta la giustizia della sentenza, non dice niente; 24 ore dopo la sentenza si può eseguire.

Voi vedete che io non ammetto cavilli forensi, non ammetto sotterfugi per dilazionare la esecuzione della sentenza.

Se la Cassazione, esaminando la sentenza ed i documenti uniti, riconosce che ia legge fu violata, che fu violato il sacro diritto della difesa, che non furono ammesse quelle cautele che voi avete inserite nella legge, voi sarete ben persuasi quanto sarà opportuno il decreto che, ammettendo la revisione, e commettendola ad un altro tribunale, sospenderà, anche, ove d’uopo, per mezzo del telegrafo, la esecuzione della sentenza.

Voi crederete forse, o signori, a prima giunta di aver provvisto sufficientemente quando avete ammesso il ricorso al tribunale supremo militare; il guardasigilli vi ha esposto un intero sistema a questo riguardo; il tribunale supremo militare è come un’altra Cassazione. Come un’altra Cassazione! oh Dio! Come? Un’altra Cassazione, o signori? È un tribunale composto ad arbitrio dal Ministero di giudici non inamovibili e per lo più di consiglieri di Stato e di militari; ed io posso ben dirlo, poiché essendo andato varie volte a disputare davanti a quel tribunale, mi è spesso occorso di non trovarvi alcun membro che appartenesse, od avesse mai appartenuto all’ordine giudiziario.

Vedete dunque che uomini venuti là talvolta per meriti, che non sono meriti giudiziari, per meriti politici, avranno diritto a tutta la nostra riverenza, ma non presentano per un giudizio criminale nessuna specie di guarentigia.

Non risulta che abbiamo fatti degli studi speciali,  né che siano tali da formare un tribunale capace di tener luogo di una Corte di cassazione.

Dunque il ricorso a questo tribunale supremo sedente in Torino, composto di militari e di consiglieri di Stato per lo più, non è una guarentigia sufficiente.

Ma di più, o signori, voi non date questa guarentigia a tutti; voi non la date che a quelli che a mio avviso sono i più colpevoli, ma che non sono quelli che avete più premura di punire; voi volete sabito la fucilazione dei briganti presi colle armi alla mano, ed a questi non date facoltà, una volta che sono condannati, di ricorrere neanco al tribunale supremo militare.

Mi dite che sono briganti presi colle armi alla mano. Ma si tratta appunto di essere sicuri che quella giurisdizione eccezionale si eserciti soltanto contro i veri briganti.

Mi fu narrato di un giovane piemontese, che trovandosi nelle provincie meridionali, fece una partita di caccia con alcuni altri giovani. Furono presi per briganti e credettero a loro volta di essere dai briganti assaliti. Per fortuna l’equivoco fu distrutto con una esclamazione ch’è d’uso frequente nelle provincie subalpine (contagg). (Oh! ohiIlarità)

Signori, voi sapete quante volte, leggendo la storia troviamo che equivoci di questo genere produssero effetti calamitosi.

Ora dunque se accadesse una simile disgrazia, se uomini innocenti, per effetto di un deplorabile sbaglio, fossero aggrediti, e si facesse contro di loro un processo sommario nel calore dell’azione, ebbene non potrebbe accadere che degli uomini onestissimi fossero puniti come briganti?

Voci a destra. Che cosa prova questo?

SINEO. Prova che dobbiamo lasciare una via aperta alla revisione di sentenze di tal fatta.

Voi avrete la certezza che ogni equivoco di questo genere sarà rimosso, quando sarà assicurata una buona e leale difesa, quando sarà assicurata l’osservanza delle cautele che avete sancite...

BOGGIO. Domando la parola.

SINEO.  ...a guarentigia della giustizia delle sentenze.

Ora, o signori, io ho fiducia che sia non vana guarentigia il dare un’ingerenza anche sommaria, anche tenue a chi siede a capo dell’ordine giudiziario, e mi piace che questa mia proposta mi dia occasione di rendere un giusto omaggio all’ordine giudiziario.

In verità io sarei giustamente accusato di contraddizione in questo punto se mi fosse reso accusatori in massa dei componenti l’ordine giudiziario, se, come supposero l’onorevole guardasigilli e l’onorevole Rattazzi, io avessi inteso di fare una requisitoria contro tutta la magistratura napoletana. Questo fu non solo lontano dal mio pensiero, ma fu assolutamente lontano dalle mie parole. Ed io sfido quelli che avranno la pazienza di ricorrere ai nostri Atti parlamentari, di trovare una parola sola da me pronunziata che giustifichi quest’allegazione.

L’onorevole Rattazzi avrebbe dovuto ricordarsi che anche contro la sua opinione, anche contro le sue proposte, quando era ministro, io ho costantemente difeso l’onore e l’inviolabilità della magistratura, che mi sono sempre opposto nel Parlamento subalpino al modo in cui egli intendeva far frode alle prerogative di essa; mi sono sempre opposto alla facoltà di traslocazione, che rende evidentemente illusorio il diritto di inamovibilità.

L’onorevole Rattazzi ba creduto di usare dei pieni poteri per introdurre in una legge una disposizione, la quale io sono persuaso che non sarebbe mai stata dal Parlamento subalpino assentita. Io l’ho costantemente combattuta, ed avrei fatto tutto ciò che era in mio potere per farla respingere se si fosse riproposta nel Parlamento.

Io dunque mi glorio di essere sempre stato il difensore della magistratura ne’ giusti suoi diritti, di aver sempre reso omaggio al talento ed alle virtù di molti dei suoi membri, ed alla devozione di molti di essi verso la patria, e quando ho ripetuto coll’onorevole Bixio, che la magistratura non ha fatto il suo dovere, io ho motivata la mia asserzione indicando specialmente, come la magistratura avesse mancato al suo compito nella ricerca degli autori principali e dei veri complici del brigantaggio. Questa colpa non si riversa sulla magistratura inamovibile, perché alle Corti, ai tribunali non è dato di chiamare a loro le cause quando vogliono. So il Ministero Pubblico non fa il suo dovere, come lo debbono fare i giudici? Non possono già essi stessi andar dietro ai delinquenti. Adunque quando io propongo che sia mantenuta l’ingerenza della suprema magistratura a tutela degli accusati davanti ai tribunali ordinari, io sono coerente a me stesso, come, grazie al Cielo, sono sempre stato, in tutte le mie parole, in tutti i miei pensieri. (Conversazioni)

Io certamente avrei voluto che allato alla magistratura napoletana, che io rispetto al pari delle altre magistrature italiane, vi fosse stato un Ministero Pubblico sempre zelante, sempre liberale, sempre affezionato alle nostre istituzioni, il quale fosse andato in cerca delle vere sorgenti del brigantaggio, di quelle sorgenti a cui alludeva nuovamente con parole eloquenti l’onorevole Brofferio. Ed appunto perché ciò non si è fatto, io ho denunciato questo difetto, e persisto a denunciarlo; l’ho denunciato al guardasigilli ed alla Camera; lo denunzio alla nazione.

Signori, nel richiedervi di restituire all’ordine giudiziario, o di mantenergli, per dir meglio, una qualche ingerenza in questi gravi terribili giudizi, io mi appoggio non solo alla lettera ed allo spirito delle nostre istituzioni, ma ancora all’esempio che ho citato delle altre nazioni più incivilite del mondo.

Io ho citata la Francia, la quale ha una legislazione simile alla nostra; quella Francia davanti alla quale siamo calunniati tutti i giorni, ed alla quale dobbiamo avere questo riguardo di non ammettere nelle nostre leggi, nei nostri atti, nei fatti nostri, niente che possa venire a giustificare quelle infami imputazioni che si vanno di quando in quando ripetendo contro di noi.

Voci. Alla questione! alla questione!

SINEO. I giornali francesi recentemente ancora hanno sparso contro di noi delle calunnie che dobbiamo sdegnosamente ribattere. (Rumori generali)

Una voce. Che importa questo?

SINEO. Signori, io trovo necessario che una voce sorga per rivendicare l’onore italiano.

MASSARI. L’onore italiano non ne ha bisogno.

PRESIDENTE. Prego il signor Sineo di venire alla questione; l’onore italiano è al disopra d’ogni accusa.

SINEO. Se vogliamo salvo l’onore italiano, respingiamo leggi che contrastano coll’italiana sapienza.

Signori, che volete che dica la nazione francese, che da sessant’anni non ha mai veduto un francese non militare sottratto alla giurisdizione della suprema Corte di cassazione, quando sappia che l’Italia non usa alla libertà individuale gli stessi riguardi?

Vi ho dichiarato sin da principio che io non aveva amore di paternità a questo emendamento. Io l’ho formolato unicamente per chiamare l’attenzione della Camera sopra questo grave argomento, sopra una mancanza deplorabile che vi è nell’attuale progetto di legge. Se le mie parole hanno valuto a far intendere questa mancanza alla maggioranza, ne sarò lieto, ed ella troverà modo di supplire. In quanto a me adesso che ho fatto il mio dovere, ritiro il mio emendamento. (Bravo!)

PRESIDENTE. Viene ora l’articolo 11:

«In aumento del capitolo 20 del bilancio straordinario del Ministero dell’interno per il 1864 è aperto il credito di un milione e mezzo di lire per le spese occorrenti all’esecuzione della presente legge.»

Lo metto ai voti.

(E approvato).

Avvi ora un articolo aggiuntivo proposto dal deputato Michelini così concepito:

«È abrogata la legge del 15 agosto 1863.»

Credo che il proponente rinunzia a svolgerlo.

MICHELINI. Il mio articolo aggiuntivo essendo approvato dal Ministero e dalla Commissione, e sperando lo sia dalla Camera intera, rinuncio alla facoltà di svolgerlo, essendone chiara del resto la necessità, affinché non esistano contemporaneamente due leggi sullo stesso soggetto.

PRESIDENTE. Allora lo porrò ai voti. Chi approva questo articolo sorga.

(È approvato).

L’intero disegno di legge rimane così concepito: «Art. 1. Fino al 30 aprile 1874 nelle provincie napoletane infestate dal brigantaggio e che saranno dichiarate tali con decreto reale avranno vigore le disposizioni seguenti.

«Art. 2. componenti comitiva o banda armata di tre persone almeno, la quale vada scorrendo le pubbliche vie o le campagne per commettere crimini o delitti ed i loro complici e ricettatori, saranno giudicati dai tribunali militari, di cui nel libro II, parte n del Codice penale militare e con la procedura ivi determinata, ammessi però alla diffesa degli accusati anche i patrocinanti non militari.

«Art. 3. colpevoli dei suddetti reati, i quali armata mano oppongono resistenza alla forza pubblica, saranno puniti colla fucilazione o, concorrendovi circostanze attenuanti, coi lavori forzati a vita.

«A coloro che non oppongono resistenza sarà applicata la pena dei lavori forzati a vita e concorrendo circostanze attenuanti, il maximum dei lavori forzati a tempo, salvo le maggiori pene in cui fossero incorsi per altri reati.

«Art. 4. Coloro i quali scientemente e di libera volontà somministreranno ricovero, armi, munizioni, viveri, notizie ed aiuti d’ogni maniera, saranno puniti colla; pena del maximum dei lavori forzati a tempo, la quale potrà essere ridotta da uno a quattro gradi, concorrendovi circostanze attenuanti.

«Questi potranno ricorrere in nullità presso il tribunale supremo di guerra a causa d’incompetenza per ragione di materia nella forma tracciata dagli articoli 508 e seguenti del Codice penale militare.

«Il ricorso è ammessibile soltanto dopo la sentenza definitiva di condanna.

«Art. 5. Agli individui contemplati nei due articoli precedenti che si costituiranno volontariamente sarà accordata la diminuzione di un grado di pena.

«Art. 6, Il Governo del Re avrà facoltà d’istituire compagnie o frazioni di compagnie di volontari a piedi od a cavallo, decretarne i regolamenti, l’uniforme e l’armamento, nominarne gli ufficiali, bassi ufficiali ed ordinarne lo scioglimento.

«I volontari avranno dallo Stato la diaria stabilita per i militi mobilizzati; il Governo però potrà accordare un soprasoldo il quale sarà a carico dello Stato.

«Art. 7. Quanto alle pensioni per cagioni di ferite o mutilazioni ricevute in servizio per la repressione del brigantaggio, ai volontari ed alle guardie nazionali saranno applicate le disposizioni degli articoli 3, 22, 27, 28, 29, 30 e 32 della legge sulle pensioni militari del 27 giugno 1850.

«Il ministro della guerra, con apposito regolamento, stabilirà le norme per accertare i fatti che danno luogo alle pensioni.

«Art. 8. La disposizione dell’articolo precedente sarà estensibile anche a quelli tra gl’impiegati civili che riportassero ferite o mutilazioni, o incontrassero la morte in servizio per la repressione del brigantaggio.

«Il ministro dell’interno con apposito regolamento stabilirà le norme per accertare i fatti che danno luogo a tali pensioni.

«Art. 9. Avranno vigore pur le disposizioni seguenti sino al 30 aprile 1864, in quelle tra le provincie napoletane e siciliane che venissero designate con decreto reale.

«Art. 10. Il Governo avrà facoltà di assegnare, per; un tempo non maggiore di due anni, un domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi, alle persone sospette secondo la designazione del Codice penale, nonché ai camorristi e sospetti manutengoli, dietro parere conforme di una Giunta composta del prefetto, del presidente del tribunale di circondario, del capoluogo della provincia, del regio procuratore presso il tribunale medesimo e di due consiglieri provinciali scelti dai primi tre.

«La Giunta dovrà assumere le informazioni opportune, sentire personalmente i denunziati e potrà sola ordinarne preventivamente l’arresto per gli effetti di questo articolo mediante deliberazione sommariamente motivata.

«Art. 11. Gl’individui, di cui nel precedente articolo, sono soggetti alla sorveglianza della pubblica sicurezza per la durata del domicilio coatto.

«Quando essi siano trovati fuori del domicilio loro assegnato, andranno soggetti alla pena del carcere per un tempo non maggiore di quello che mancasse al compimento della durata del domicilio coatto.

«Questa pena sarà pronunziata dal tribunale del circondario nel quale è compreso il comune assegnato per domicilio coatto.

«Art. 12. In aumento del capitolo 20 del bilancio straordinario del Ministero dell’interno per il 1864 è aperto il credito di un milione e mezzo di lire per le spese occorrenti all’esecuzione della presente legge.

«Art. 13. E abrogata la legge del 15 agosto 1863.»

Si passa alla votazione per iscrutinio segreto sul complesso della legge.

PERUZZI, ministro per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

PERUZZI, ministro per l'interno. Siccome c’è un’altra legge all’ordine del giorno per l’anticipazione di un milione di lire da erogarsi in opere stradali nella provincia di Basilicata, legge analoga a questa sul brigantaggio, se la Camera credesse di discuterla subito, si potrebbe poi fare lo scrutinio sopra le due leggi unitamente, e sarebbe molto utile, perché così non si arrischierebbe di non trovarsi poi in numero al fine della seduta. (Segni di assenso)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L’ANTICIPAZIONE 
DI UN MILIONE DI DIRE ALLA PROVINCIA DI BASILICATA.

PRESIDENTE. La Camera non avendo nulla in contrario, si procederà dunque alla discussione dell’altra legge che si trova all’ordine del giorno relativa all’anticipazione di un milione di lire da erogarsi in opere stradali nella provincia di Basilicata.

Il Ministero accetta il progetto della Commissione?

PERUZZI, ministro per l'interno. L’accetta.

PRESIDENTE. È apertala discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione degli articoli.

(Si passa alla discussione degli articoli). «Art. 1. È autorizzata l’anticipazione sul tesoro nazionale di un milione di lire da erogare nella esecuzione di strade provinciali nella provincia di Basilicata. Questa somma verrà stanziata nel capitolo 27 del bilancio straordinario del Ministero delle finanze del 1864.»

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

«Art. 2. La restituzione di detta somma alle finanze dello Stato dovrà essere operata in quattro rate uguali da ripartirsi negli esercizi del 1865666768.

PERUZZI, ministro per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

PERUZZI, ministro per l'interno. Il Ministero non ha nessuna osservazione da fare intorno alla sostituzione delle quattro rate alle due che erano state proposte, perché effettivamente la provincia di Basilicata è in condizioni tali da non poter prendere quest’impegno, e la deputazione provinciale non ha potuto fare di più; ma c’era un secondo paragrafo in quest’articolo, il quale diceva:

«Questa restituzione sarà fatta anche avanti l’esercizio 1865 o del 1866, qualora l’amministrazione provinciale di Basilicata contragga un prestito di maggiore somma.»

Domanderei alla Commissione, se volesse avere la bontà di dirmi se ha tolto questo capoverso, unicamente perché lo crede, come forse è, superfluo; imperocché dovendo essere un imprestito approvato dal potere esecutivo è naturalissimo che possa il potere esecutivo mettervi la condizione che una delle rate sia erogata nella restituzione di questa anticipazione.

In questo caso non avrei nessuna difficoltà di consentire alla soppressione di questo capoverso.

MASSARI, relatore. L’obbiezione fatta dall’onorevole ministro dell’interno è prevenuta dalla relazione; per conseguenza mi duole di dover osservare che l’onorevole ministro non l’ha letta.

PERUZZI, ministro per l'interno. Confesso ingenuamente che stamane non ho ancora avuto tempo a leggerla.

MASSARI, relatore. Nel progetto primitivo il rimborso era limitato a due anni; nel progetto che noi proponiamo, ed a cui il ministro fa adesione, questo termine è ampliato da due a quattro anni; di modo che l’alinea che noi proponiamo di sopprimere è diventato perfettamente inutile; almeno a noi così è sembrato.

PRESIDENTE. Se non vi hanno altre osservazioni, l’articolo 2 s’intenderà approvato.

(E approvato).

«Art. 3. Il ministro dei lavori pubblici, sentita la deputazione provinciale, provvederà alla compilazione ed esame dei progetti, all’appalto ed all’esecuzione dei lavori stradali da eseguire colla somma stanziata nell’articolo 1: e le opere compiute saranno consegnate alla deputazione medesima nell’atto della collaudazione da eseguire nei modi determinati dai regolamenti per le opere provinciali.»

SALARIS. Domando la parola.

MASSARI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all’onorevole Salaris.

SALARIS. Nell’ufficio, cui ho l’onore di appartenere, allorquando fu esaminato questo schema di legge feci due proposte, una delle quali vedo con compiacenza accolta dalla Commissione nell’articolo 2; l’altra proposta tendeva a sopprimere l’articolo 3, la quale proposta non si accettò, quantunque siasi alquanto modificata la proposta del Governo.

Questo articolo, o signori, è la più recisa negazione del principio della libertà provinciale, ed è in urto con le disposizioni della legge comunale e provinciale vigente, e con quelle che fra, non molto saranno sanzionate dalla Camera.

Il Governo accorda un prestito alla provincia di Basilicata per opere, stradali provinciali; la provincia dovrà fare la restituzione del prestito nel tempo fissato nell’articolo 2; ora non comprendo perché l’esecuzione di queste opere strettamente provinciali si voglia commettere al Governo centrale, il quale dovrebbe restare estraneo alle opere medesime, e lasciare che la provincia eseguisse codeste opere in quel miglior modo e con quei mezzi che crederebbe più convenienti ai propri interessi.

È evidente che l’ingerenza del Governo centrale in queste opere è soverchia non solo, ma contraria ad ogni principio di libertà.

Se si trattasse di opere consortili nelle quali lo Stato avesse parte od interesse diretto, io comprenderei l’ingerenza del Governo; ma trattandosi di opere provinciali, non comprendo questa eccessiva ingerenza che in forza dell’articolo 3 gli si vorrebbe attribuire.

Si parla sempre di discentramento amministrativo; ed allorquando si deve stabilire questo principio santissimo, si pongono avanti disposizioni legislative che consacrano in modo positivo il deplorato sistema di accentramento.

Questa legge sarebbe stata una felice occasione per tradurre in atto l’applicazione del principio della libertà provinciale; ma temo assai che la Camera non istabilisca il principio contrario.

Lasciamo, o signori, una volta, che le provincia provvedano ai bisogni che le premono, e freni il Governo centrale quella smania di voler far tutto, occupandosi seriamente di ciò che esclusivamente gli compete e che importa alla Dazione sia compiuto.

Se il Governo giudica conveniente il prestito e le opere stradali nelle quali il prestito sarebbe impiegato, accordisi il prestito, e la provincia della Basilicata provveda alla esecuzione delle opere suddette. In questo modo, o signori, sorgerà in quelle popolazioni il desiderio del progresso, in questo modo si abitueranno alla trattazione dei pubblici affari, e solo in questa guisa apprenderanno che non tutto deve attendersi dal Governo.

Voi vedete dunque che la disposizione contenuta in questo articolo 3 è la più recisa negazione del principio della libertà provinciale che da tutti si desidera e che dal Ministero fu reiteratamente promessa.

Egli è vero che la Commissione volle che il ministro dei lavori pubblici sentisse la deputazione provinciale; ma è ben facile notare che questa è una illusione. Intorno a che infatti dovrà il ministro udire la deputazione provinciale? Non si sa; e con la modificazione introdotta dalla Commissione non è determinata la materia sulla quale debba il ministro suddetto udire la deputazione provinciale.

La Commissione, o signori, ha ben compreso che con l’articolo 3 sagrificava di troppo la libertà e l’autonomia provinciale alla eccessiva ingerenza governativa, e tentò ripararvi con esigere che la deputazione provinciale fosse sentita; ma fra due principii opposti era vana la transazione, e quindi è un concetto illusorio quello che la Commissione volle introdurre in questo articolo per temperare la eccessiva ed assoluta ingerenza governativa.

Uno di questi due principii dovea la Commissione decisamente seguire, meglio che accarezzarli entrambi, e volerli entrambi comporre.

Riesce poi per me inaccettevole che il Governo s’ingerisca della collaudazione delle opere che egli fece eseguire. Io crederei assai più giusto che dovendosi, compiute le opere, farsi delle medesime consegna alla deputazione provinciale, la collaudazione delle opere sia fatta da periti ingegneri scelti da’rappresentanti della provincia. Nella collaudazione specialmente, o signori, concedete il più ampio diritto alla provincia a spese della quale furono le opere compiute. Ciò io credo sia giustizia, come reputo conveniente e decoroso che il Governo, che per mezzo di suoi impiegati fece eseguire cotesti lavori stradali, dovesse restare estraneo alla collaudazione di essi.

Le modificazioni che la Commissione apportò all’articolo 3 non tolgono gl’inconvenienti da me accennati.

L’eccessiva ingerenza governativa resta, al tempo stesso che alla provincia di Basilicata non solo si nega l’iniziativa, ma la si esclude da quell’azione diretta, che dovrebbe a buon diritto esercitare.

L’articolo 3 quindi anche con la modificazione della Commissione non potrebbe accogliersi.

Propongo per le ragioni esposte la soppressione dell’articolo 3, e prego la Camera di accettare la mia proposta.

MASSARI, relatore. Mi duole di essere obbligato a ripetere ciò che ho già detto nella relazione, lo ho dichiarato che la Commissione non ha inteso  né punto  né poco sollevare una questione di principii. Essa ha contemplato la legge nel suo aspetto vero, nel solo aspetto sotto cui possa essere contemplata, vale a dire, come una legge eccezionale, la quale corrisponde ad un bisogno urgente di una data provincia.

L’onorevole Salaris ha voluto sollevare una questione, la quale certo, quando volesse essere discussa, richiederebbe ben altro tempo e altra occasione che non non sia l’attuale. Questa legge è stata fatta per compiacere ad un desiderio espresso nel modo il più positivo ed il più esplicito dalla deputazione provinciale di Basilicata.

Se la deputazione provinciale di Basilicata è contenta...

(Il deputato Solaris pronuncia qualche parola a mezza voce).

Perdoni: non bisogna suscitare ostacoli ad un voto espresso da una deputazione provinciale, il quale urge che venga appagato. Esiste un documento che l’onorevole ministro dell’interno ha avuto la gentilezza di comunicare alla Commissione, cioè la domanda fatta dalla deputazione provinciale al prefetto, e dal prefetto trasmessa al Ministero.

Dunque la legge, ripeto, non è altro che il compimento di un desiderio reiteratamente espresso dalle persone le più interessate, dalla rappresentanza provinciale della Basilicata.

L’onorevole Salaris ha fatto allusione all’ultima parte dell’articolo 3, e dice che non sa capire ciò che la Commissione ha stabilito a proposito della collaudazione.

Prima di tutto, l’articolo non è che la riproduzione dell’articolo ministeriale; in secondo luogo, egli sa meglio di me che quando si tratta di collaudazione è naturale che ci sieno le due parti, ci sono gli agenti del Governo da una parte, ed i rappresentanti della provincia dall’altra (Il deputato Solaris fa segni di diniego)

Ma sicuro, la cosa sta così; altrimenti io non so capire in che consisterebbe la collaudazione. Ora, è evidente che quando il Governo deve fare la consegna d’una strada provinciale alla provincia di Basilicata, è naturale che si debba consegnare alla deputazione provinciale.

Credo con ciò d’aver risposto alle obbiezioni fatte dall’onorevole Salaris.

Siccome però temo che anche l’onorevole ministro dei lavori pubblici non abbia avuto agio di leggere la relazione, io richiamo la sua attenzione sopra un punto di essa, il quale pure corrisponde ad un voto significato dalla deputazione provinciale di Basilicata, vale a dire la preghiera che alla direzione di questi lavori sieno preposti ingegneri del genio militare. Siccome si è veduto che in Capitanata i lavori delle strade garganiche sono stati affidati a questi ingegneri, ed eseguiti da un battaglione di soldati del genio, e si è veduto che questo esperimento ha fatto un’ottima prova in quella provincia, così la deputazione provinciale di Basilicata vorrebbe lo stesso si facesse nella propria provincia. La Commissione, avendo trovato giusto e ragionevole questo voto, si associa ad essa, e prega l’onorevole ministro dei lavori pubblici ad avere la compiacenza di dichiarare, se egli è disposto ad acconsentire a questo desiderio.

MENABREA, ministro pei lavori pubblici. Anzitutto risponderò alla interpellanza dell’onorevole relatore della Commissione che ho letto la sua relazione, e che certamente l’approvo in tutte le sue parti, soltanto, circa all’invito che fa al ministro dei lavori pubblici, di destinare per l’esecuzione delle strade, per le quali domandiamo un milione, gli uffiziali del genio militare, vista la buona prova che hanno fatto nelle regioni garganiche, risponderò all’onorevole interpellante che la cosa non dipende dal ministro dei lavori pubblici, ma bensì da quello di guerra. È vero che, stante le circostanze eccezionali, in cui si trovavano le regioni del Gargano, fu giudicato più conveniente di mandare,  per l’esecuzione di alcune strade, due battaglioni del genio, i quali s’adoperarono per quei lavori con grande soddisfazione della popolazione, ed anche con grande benefizio di tutto il paese. Ma io non so se sarà possibile di poter ripetere la medesima cosa per la Basilicata. Intanto il Ministero si è molto preoccupato di creare un personale il quale fosse adeguato all’oggetto di cui si tratta, e fin d’ora si mandarono colà distinti ingegneri, onde il lavoro fosse eseguito con quell’esattezza che è necessaria, ed anche colla rapidità che è richiesta dalle circostanze attuali.

Ora vengo alla obbiezione fatta dall’onorevole Salaria.

Veramente io non la capisco troppo. Se egli conoscesse bene l’organizzazione del servizio di quella provincia, vedrebbe che l’articolo 3° non fa che corrispondere ad un desiderio, anzi ad un bisogno della provincia medesima, affinché quel milione, che si dà per l’esecuzione di lavori stradali, venga ai medesimi effettivamente applicato, e non sia sciupato in tentativi che forse non potrebbero riescire. .

Sa l’onorevole Salaris che nelle provincie meridionali è fatta facoltà alle deputazioni provinciali di valersi degli uffici del genio civile per l’esecuzione dei lavori, e questo avviene anche in altre provincie, ma per loro spontanea volontà: però siccome nelle provincie meridionali non è organizzato un servizio speciale per le strade, le deputazioni provinciali fanno ordinariamente ricorso agli uffici del genio civile, per l’esecuzione dei lavori che s’intraprendono dalla provincia.

Pino a questi ultimi tempi, i rapporti che doveano esistere tra le deputazioni provinciali ed il genio civile, non erano ben determinati; indi succedevano degli urti che tornavano generalmente a danno del servizio. Perciò il ministro dell’interno ed io abbiamo creduto opportuno di stabilire testé, mediante decreto regio, norme precise per le relazioni che debbono esistere tra il genio civile e le deputazioni provinciali, ogni qual volta queste rappresentanze credano di dover ricorrere agli uffizi del genio civile.

Ora, ciò ch’è facoltativo per le provincie meridionali in generale, è invece reso obbligatorio per la Basilicata mediante quest’articolo di legge. Ciò rientra anche nei principii generali di amministrazione, poiché ogni volta che il Governo interviene in opere comunali o provinciali mediante sussidi ragguardevoli, spetta al Governo, quando lo creda conveniente, d’assumere la direzione delle opere medesime.

Questa dunque è una cosa completamente tecnica, e siccome la provincia di Basilicata non è in condizione di provvedere al servizio tecnico per nuove opere che richiedono l’impiego della somma d’un milione, per esse richiesta, è per questo motivo che la deputazione provinciale ha pregato il Governo di affidare l’eseguimento dei lavori agli ufficiali del genio civile.

Il modo poi con cui le opere esser debbano regolate viene stabilito col decreto reale, di cui ho fatto cenno, e da altri regolamenti di recente emanati che determinano il modo per la formazione dei progetti e per la esecuzione delle opere affidate al genio civile.

Ora veniamo agli appunti speciali che sono fatti all’articolo 8.

Dichiaro prima di tutto che accetto l’emendamento introdotto dalla Commissione, emendamento nel quale è detto che il ministro dei lavori pubblici dovrà sentire le deputazioni provinciali, prima di provvedere definitivamente sugli atti più essenziali che si richiedono per l’esecuzione di questa legge.

Siccome le strade debbono essere fatte a precipuo benefizio della provincia, è naturale che la provincia stessa sia interpellata per sapere quali sono le strade che essa desidera. Il ministro dei lavori pubblici non può fare una strada la quale non sia desiderata e domandata dalla provincia, perciò questo emendamento non ha fatto che soddisfare a un desiderio, anzi alla volontà del Ministero, cioè di nulla fare in quella provincia se non sia domandato da chi direttamente ne rappresenta gl’interessi.

La Commissione ha creduto conveniente di farne esplicita dichiarazione, ed io di buon grado l'accetto, poiché essa è perfettamente conforme agli intendimenti del Ministero.

Vengo alla questione della collaudazione.

Io non so come l’onorevole Salaris vorrebbe escludere la deputazione provinciale dall’intervento alla collaudazione.

SALARIS. No! no!

MENABREA, ministro pei lavori pubblici. Mi permetta. L’onorevole Salaris diceva chela deputazione provinciale deve nominare essa stessa una Commissione per vedere se l’operato del genio civile è stato bene o mal fatto.

Ora, signori, il genio civile è un corpo la cui azione può esser lasciata ad libitum della deputazione provinciale, la quale approverà o disapproverà il suo operato senza che vi sia nessuna norma fissa a suo riguardo. Io credo che quando il genio civile dirige dei lavori per una provincia ad esso non debbano essere applicate tutte le regole che sono applicate per i lavori dello Stato.

Una voce. C’è il regolamento.

MENABREA, ministro pei lavori pubblici. Del resto, come si fa giustamente osservare, c’è il regolamento che ciò determina.

Certamente se la deputazione provinciale deve ricevere quelle strade, è naturale che intervenga alla collaudazione, ed allora se ha osservazioni a fare sul modo con cui sono stati condotti i lavori, le può esprimere in presenza dei collaudatori, e tutte le sue dichiarazioni, riserve o proteste saranno registrate nell’atto stesso della collaudazione, a fine che dal giudizio eminente del Consiglio superiore dei lavori pubblici siano risolte.

Ma oltre a queste cautele d’ordine puramente amministrativo, si ha dal lato tecnico la più ampia guarentigia, perché le collaudazioni sono fatte da ispettori del genio, i quali hanno la fiducia del Governo per il collaudo d’opere ben altrimenti importanti di quelle di cui qui si tratta, e possono bene, mi pare, aver anche la fiducia delle deputazioni provinciali.

Ho fiducia di essermi abbastanza spiegato...

Voci. Sì! sì!

MENABREA, ministro pei lavori pubblici... e d’aver dimostrato che tutto nella legge è predisposto a norma dei regolamenti vigenti e specialmente nell’interesse della provincia di cui si tratta.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto a partito l’articolo 3 già letto.

Chi lo approva sorga.

(E approvato).

APPROVAZIONE A SCRUTINIO SECRETO DEI DISEGNI DI LECCE:

SUL BRIGANTAGGIO — 2° ANTICIPAZIONE DI UN MILIONE

DI LIRE ALLA PROVINCIA DI BASILICATA.

PRESIDENTE. Si passa ora alla votazione per iscrutinio segreto sulle due leggi.

Risultamento della votazione sul progetto di legge per la repressione del brigantaggio:

Presenti e votanti196
Maggioranza99
Voti favorevoli150
Voti contrari46
(La Camera approva).

Risultamento della votazione sul progetto di legge per anticipazione di un milione di lire da erogarsi in opere stradali nella provincia di Basilicata:

Presenti e votanti196
Maggioranza99
Voti favorevoli168
Voti contrari28
(La Camera approva).

I signori deputati sono pregati di riprendere il loro posto.

(Continuano le conversazioni animate nell'emiciclo).

Avverto i deputati che stanno nell’emiciclo, che per cagion loro la seduta non potrebbe continuare; spero mi avranno inteso.

(I deputati riprendono i loro posti).

DOMANDA DEL DEPUTATO CURZIO CIRCA
ALLA VENDITA DELLA TENUTA DI PERSANO.

PRESIDENTE. Debbo annunziare alla Camera ed al signor ministro delle finanze una proposta dell’onorevole deputato Curzio diretta a interpellare il signor ministro delle finanze sulla cessione di alcuni beni pertinenti al demanio. Prego il signor ministro a dichiarare se egli intende rispondere, e quando, a questa interpellanza.

MINGHETTI, presidente del Consiglio, ministro per le finanze. Credo che sarà opportuno di rispondervi allorché si discuterà il bilancio passivo: quella mi sembra l’occasione la più propizia.

CURZIO. Debbo osservare che il signor ministro non avrebbe a rispondere che un o un no, dal quale dipende forse l’utilità della mia interpellanza.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Allora, se non c’è da dire che un sì o un no, risponderò anche subito.

PRESIDENTE. Il deputato Curzio ha la parola, poiché l’onorevole ministro accetta di rispondere subito; ritengo però che sarà cosa assai breve.

CURZIO. Si ventila una voce a cui si dà credito per l’autorità di persone ragguardevoli che l’asseriscono: la voce è questa:

Fu detto che il conte Bastogi, concessionario delle ferrovie napoletane, tratta col ministro delle finanze di ottenere la cessione della tenuta di Persano pel valore di 800,000 lire.

La Camera ha a sapere che cotesta tenuta fu valutata per due milioni e mezzo di ducati, somma presso a poco equivalente ad 11,000,000 di lire.

Io conosco quanto stiano a cuore gl’interessi del paese all’onorevole ministro delle finanze, e temendo che per avventura potesse egli essere stato male informato del valore effettivo di detta tenuta e intervenire quello che accadde altra volta per la cessione dell’opificio di Pietrarsa, e che inoltre, nelle contingenze del nostro erario, le quali non sono troppo vantaggiose, possa essere ceduta a vil prezzo una possessione di tanto valore, io domando all’onorevole ministro se quelle voci hanno fondamento sulla verità.

MINGHETTI, ministro delle finanze. Rispondo che non c’è sillaba di vero in quanto suppone l’onorevole Curzio.

CURZIO. Tanto meglio!

INCIDENTE SULL’INTERPELLANZA ANNUNZIATA
DAL DEPUTATO BELLAZZI SU MONSIGNOR CACCIA.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’interpellanza del deputato Bellazzi al ministro guardasigilli intorno ai fatti riguardanti il vicario capitolare di Milano, monsignor Caccia.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. L’affare di monsignor Caccia è deferito al Consiglio di Stato.

BELLAZZI. Domando la parola.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Questa condizione potrebbe far giudicare alla Camera, a parer mio, conveniente di differire l’interpèllanza a tale riguardo. D’altra parte io credo che la Camera non dubiterà che il Governo procederà in questa questione...

BOGGIO. Domando la parola.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Senza perdere mai di vista il principio che finora ha guidato i suoi passi in simili argomenti.

PRESIDENTE. Il deputato Bellazzi ha facoltà di parlare.

BELLAZZI. Prendo atto della dichiarazione dell’onorevole ministro guardasigilli; la ritengo primo augurio che d’or innanzi il Governo procederà fermo, risoluto, energico contro i preti violatori delle leggi dello Stato. Ma nello stesso tempo prego la Camera di voler permettere che si dia corso all’annunciata interpellanza, poiché essa non riguarda tanto il Caccia personalmente, quanto un episodio di un intero sistema mantenuto a danno del paese dall’italiano episcopato.

BOGGIO. Io intendo sottoporre alla Camera ed allo stesso onorevole Bellazzi, autore dell’interpellanza, un riflesso che egli nella delicatezza de’ suoi sentimenti saprà certo apprezzare.

La dichiarazione che ha fatta il ministro guardasigilli ciascuno di noi, e l’onorevole Bellazzi quanto qualunque altro membro della Camera, hanno compreso che cosa significhi.

Quella dichiarazione significa che il Consiglio di Stato essendo per legge incaricato delle funzioni di tribunale riguardo ai sacerdoti, e specialmente riguardo ai prelati che vengono in voce di aver abusato dell’ufficio loro, monsignor Caccia ora si trova nelle condizioni d’un giudicabile.

Io domando allo stesso onorevole Bellazzi ed alla Camera intiera, se dal momento che il ministro guardasigilli dichiara che ora è iniziato un procedimento verso monsignor Caccia, possa essere opportuna e conveniente una discussione intorno alla di lui persona e intorno ai di lui atti.

PETRUCCELLI. Domando la parola.

CHIAVES. Domando la parola.

BOGGIO. La Camera mi insegna che è sempre stato uso dettato da un sentimento di alta convenienza di non mettere in discussione in seno al Parlamento le persone e gli atti di coloro che già sono chiamati a rispondere innanzi ai tribunali competenti. (Segni di assenso).

Per queste considerazioni ho fiducia che l’onorevole Bellazzi non vorrà più oltre insistere per la immediata discussione della sua interpellanza: ad ogni modo io prego la Camera a non aderire che P interpellanza abbia seguito.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Petruccelli.

PETRUCCELLI. Io prego la Camera di permettere la interpellanza dell’onorevole Bellazzi.

Chi parlerà in favore, chi parlerà contro.

In questo modo si fa la luce, e così il Consiglio di Stato potrà probabilmente giudicare con coscienza di causa sopra questa questione. (Segni di dissenso)

CHIAVES. L’onorevole guardasigilli ha parlato di questione la quale sarebbe sottoposta al Consiglio di Stato: ma non ci ha detto in che senso: epperò io credo che per mandare a monte un’interpellanza non sia efficace cosa  né conveniente pel Governo il dire che il Consiglio di Stato se ne sta occupando, perché il Governo può sempre fare che si occupi il Consiglio di Stato d’un affare, richiedendone il parere.

E sarebbe per verità un sistema assai pericoloso, se per ciò solo che il ministro venga dicendo che il Consiglio di Stato si occupa di una vertenza, la Camera sospendesse qualsiasi interpellanza al riguardo.

Io adunque non mi acqueto a queste osservazioni dell’onorevole guardasigilli. Parmi che l’interpellanza in discorso non dovrebbe essere cosa che desse luogo a lunghissima discussione: che se monsignor Caccia dovrà occupare oggi qualche momento della Camera, ciò avverrà perché il fatto di monsignor Caccia è per avventura l’episodio di un intero sistema, che credo l’interpellante voglia soprattutto fare presente alla Camera onde il ministro guardasigilli dia qualche spiegazione al riguardo, perché trattasi qui di argomento che interessa tutto il paese, il quale comincia ad essere in qualche apprensione per un sistema che sembra andarsi instaurando in poco convenevole guisa nei rapporti colle autorità ecclesiastiche.

Io quindi ripeto: non mi posso acquetare all’osservazione dell’onorevole guardasigilli.

O si parla di violazione della legge penale, e il Codice penale provvede senza bisogno del Consiglio di Stato; ovvero si parla di appello ab abusa, ed allora vedremo che cosa i tribunali competenti siano in grado di dire; ma se si parla di parere del Consiglio di Stato, io dico che non può mai la devoluzione d’un affare del Governo al Consiglio di Stato pel suo parere essere un motivo per cui la Camera sospenda un’interpellanza che sia per farsi al Governo da un deputato.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Io posso assicurare l’onorevole Chiaves e la Camera che, dichiarando di aver già sottomesso la pratica al Consiglio di Stato, io non intendeva punto di mandare con ciò a monte la interpellanza dell’onorevole Bellazzi. Io ho creduto mio debito d’informare la Camera dello stato in cui si trovava l’affare, e nel tempo stesso di aggiungere la dichiarazione mia personale, che mi pareva conveniente che, essendosi già invocata l’autorità, non già il parere, del Consiglio di Stato su questo affare, essendosi denunziati questi atti come abusivi a quel Consiglio, mi pareva conveniente che l’interpellanza si differisse.

Io assicuro l’onorevole Chiaves che nessuno ha tanta sollecitudine perché una discussione grave, seria s’impegni intorno a questo argomento, che riguarda, oltre monsignor Caccia, tutto il paese, quanto il Governo. Esso è lietissimo se, protraendosi questa discussione, pure non sarà ritardata di molto.

Ecco l’opinione colla quale il Governo si presenta innanzi alla Camera in questo momento, rimettendosi del resto al suo giudizio.

PRESIDENTE. Il deputato Bellazzi insiste?

BELLAZZI. Io insisto.

PRESIDENTE. Allora consulto la Camera...

BOGGIO. Domando la parola solamente per dichiarare all’onorevole Chiaves ed alla Camera che se io mi acquetai alla dichiarazione dell’onorevole guardasigilli, egli è perché sapeva, come sa l’onorevole Chiaves, che me lo può insegnare, che per la legge del 1859 sul Consiglio di Stato, quando si tratta di abusi commessi dai prelati, non sono i magistrati ordinari, ma è il Consiglio di Stato che giudica. Vale a dire, che quando l’onorevole guardasigilli ha dichiarato alla Camera che egli aveva deferito gli atti di monsignor Caccia a quel Consiglio, io ho inteso che fosse già iniziato il procedimento contro di lui, di modo che conserva tutto il suo valore la ragione di convenienza, che io ho sottoposto allo apprezzamento della Camera, e che spero sarà da essa accolta.

MOSCA. Io veramente deploro che il signor ministro abbia creduto di dover ubbidire a motivi forse gravi per deferire in questi pochi giorni l’affare di monsignor Caccia al Consiglio di Stato, dopo che egli aveva già accettato di rispondere sulla interpellanza dell’onorevole Bellazzi. Ma io credo che realmente, essendo il soggetto della medesima il contegno del Governo verso quel prelato, sarebbe sconveniente per parte della Camera di occuparsi del seguito dell’interpellanza stessa.

Io veramente essendo iscritto per parlare in questa occasione, voleva portare la questione ad un livello un poco più elevato: io voleva appunto intendere la questione come mostrano d’intenderla il signor ministro e l’onorevole Chiaves, vale a dire che si parli molto meno di monsignor Caccia, e si parli molto più dei nostri rapporti coll’autorità ecclesiastica: però è sempre vero che, avendo fornito occasione a queste interpellanze, anche come le intendo io, l’operato di monsignor Caccia, diventa quasi impossibile di prescindere da lui e dai suoi atti nell’occasione che si discuterà siffatta questione.

Perciò io dichiaro che, per parte mia, quantunque mi stia a cuore di vedere questa questione esaurita, tuttavia io non posso a meno di accondiscendere alla proposta del signor ministro. Poiché, non facciamoci illusione, se l’onorevole Chiaves crede che quanto rimane ancora di tempo in questa seduta possa bastare per esaurire questo grave argomento, io invece mi ho un’opinione ben diversa. Io credo che su questo grave argomento vi siano moltissime cose da dire, e forse l’onorevole deputato Chiaves troverà egli stesso motivo per fare alcune osservazioni sulle cose che si diranno in senso contrario.

Dunque io credo che la Camera farebbe opera savia rispettando dei principii che sono inconcussi, rispettando cioè la posizione di un uomo giudicabile, e vorrà differire per ora di trattare questa questione; però io credo di dover insistere presso il Ministero perché il più possibilmente sia sollecitato il disbrigo di questo affare, affinché presto la Camera possa occuparsi della questione grave, della questione generale, perché questa è quella che deve presentare, e presenta veramente un interesse pei legislatori.

CHIAVES. Io comprendo che quando vi ha un giudicabile, e quando l’argomento stesso che riflette il giudicabile viene portato in quest’assemblea, possa chiunque sorgere e far osservare che non è il caso che l’assemblea se ne occupi per non influire, e che la Camera possa rinviare un’interpellanza; ma qui fra le altre cose non sappiamo l’oggetto vero delle interpellanze; io so che il Consiglio di Stato pronunzia in assemblea generale sopra la distinzione delle attribuzioni tra potestà civile e potestà religiosa; ma questo per avventura non è che un parere più solennemente emesso che dà il Consiglio di Stato al Ministero, e rientra in quella serie di pareri che il Ministero può quando che sia richiedere; o si voglia pure che sia un vero giudizio, ripeto che il giudizio sarà sempre ristretto alla distinzione tra attribuzioni civili ed ecclesiastiche, e non può riflettere altro.

Ma domando io: la Camera sa ora che l’interpellanza deve raggirarsi appunto sopra questo argomento?

Parmi che potrebbe lasciarsi che l’onorevole Bellazzi esponesse i fatti; se vedremo che veramente siamo tratti a discutere in quella speciale materia contemplata dalla legge del 1859, cui testé ho accennato, la Camera allora deciderà.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. L’onorevole Bellazzi ha proposto l’interpellanza; essa, come risulta e dalle parole di lui e dall’ordine del giorno, riguarda monsignor Caccia.

Evidentemente dunque siffatta questione si volge intorno all’argomento delle relazioni tra la Chiesa e lo Stato, ed io credo fermamente ciò che poco fa avvertiva l’onorevole deputato Mosca, cioè che un’interpellanza di questa natura, quando dalla Camera è ammessa, debba avere ampio sfogo, larga discussione.

Signori, noi ci aggiriamo da lungo tempo intorno a certe parole, noi abbiamo certi sistemi; molti credono che le loro idee non siano seguite. Alcuni altri opinano che si dovrebbe far meglio, che si potrebbe fare diversamente; è giusto, è utile pel paese che una tale questione si elevi, venga pur una volta alla Camera e sia discussa una volta; così tutte le opinioni saranno raffrontate, così avverrà che alcuni vedranno meno discrepanze di quello che rimanendo al buio possono presumere; io non credo che il dibattimento possa esaurirsi in una sola tornata, credo che essa debba essere ampia e larga, che a ciascun oratore debba essere lasciato il tempo per isvolgere le sue opinioni su questa materia.

Evidentemente monsignor Caccia, come lo stesso deputato Bellazzi poc’anzi diceva, è occasione a questa interpellanza, ma non è il vero soggetto della medesima; l’interpellanza ha un soggetto più serio, più ampio, che riguarda l’interesse di tutto il paese rimpetto all’argomento che è una delle questioni vitali del paese medesimo; però mi pare che quando l’interpellanza, non ostante che abbia questa larghezza, prende le mosse da un fatto speciale che è quello di monsignor Caccia, il quale fatto è deferito al Consiglio di Stato, ripeto, mi pare sia conveniente che la discussione sia rinviata, e torno a dichiarare che nessuno è più sollecito che essa possa riprodursi nel tempo il più breve quanto il Governo medesimo.

Spero che la Camera vorrà accogliere queste considerazioni, del resto si appigli a quel partito che nella sua saviezza le parrà il più conveniente.

PRESIDENTE. Consulterò la Camera se l’interpellanza debba o no essere differita.

Chi è d’avviso ch’ella debba essere differita sorga. (Patta prova e controprova, l’interpellanza è differita).

RATTAZZI. Così non si va a Roma! (Movimenti)

DISCUSSIONE DEI. DISEGNO DI LEGGE
PER LE PENSIONI AGLI IMPIEGATI CIVILI.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge: Pensioni degl'impiegati civili.

La discussione generale è aperta.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io farò qualche osservazione intorno ad alcuni articoli, e sono pochi, sui quali non convengo colla Commissione.

Nella massima parte delle proposte sono d’accordo, e la Commissione stessa accetta gli articoli del Senato. Onde io spero che la legge potrà rapidamente essere approvata dalla Camera.

PRESIDENTE. La discussione seguirà adunque sul progetto della Commissione.

Il primo iscritto contro è l’onorevole Bellazzi.

Ha facoltà di parlare.

BELLAZZI. Io pregherei la Camera di voler differire a domani il principio della discussione generale, perché io, primo iscritto per parlar contro, credendo oggi dovesse seguire la sfuggita interpellanza, non mi troverei al momento provvisto di molti documenti, alla discussione indispensabili.

Se la Camera vorrà esaudire la mia preghiera, sarò ad essa gratissimo; tuttavia sono pronto a fare secondo il suo volere.

PRESIDENTE. Allora potrebbe parlare l’onorevole Massai, che è inscritto dopo, riservando a domani la parola all’onorevole Bellazzi.

L’onorevole Massei ha la parola.

Prego i signori deputati di recarsi ai loro posti.

MASSEI. Quando si tratta di leggi riguardanti la economia, non vi sono più distinzioni di partito; non vi ha più destra, non vi ha più sinistra, non vi ha maggioranza, non vi ha minoranza. Vi ha una Camera composta di deputati tutti intenti al bene dello Stato.

Si apra adunque il tempio della Concordia. La legge che si propone è di somma entità e di non lieve peso al bilancio.

Non meno di 32 milioni all’anno dicesi possano assorbire le pensioni degl’impiegati civili. Se a questa ingente cifra voi aggiungete quella che riguarda i disponibili e gli impiegati in aspettativa, voi avete una i somma gravissima, la quale non ascenderà a meno di 50 milioni all’anno.

Non vi maravigliate, o signori, che fino a questa; somma possa giungere la spesa delle pensioni e delle disponibilità, quando sappiate che presso il solo Mini| stero delle finanze ben cinque mila sono i disponibili, dei quali circa tre mila vengono dalla cessazione del! dazio sul macinato nell’isola di Sicilia.

Adunque, vediamo con quel zelo che vi distingue, se è possibile di diminuire l’aggravio dello Stato, senza però deviare dai principii della giustizia.

Il progetto di legge che oggi ci si propone a discutere fu già lungamente discusso dinanzi al Senato del! regno, il quale in una lunga serie di successive sedute dimostrò molto senno, e noi avremo agevolato le nostre fatiche col far tesoro dei suoi lavori.

Ma se veramente vi è bisogno di economia e di risparmio per il nostro pubblico erario, non conviene dimenticare che il male non sta tutto in questa parte: esso viene in gran parte dall’aumento continuo di nuovi impiegati.

Più volte, o signori, si è levata in quest’aula la voce contro questo inconveniente del nostro sistema; più volte si è lamentato l’aumento eccessivo di uomini i quali aggravano il tesoro di nuovi stipendi, di nuovi pesi; perciò avremo fatto poco, se non avremo fatto anche una legge sugl’impiegati. Sì, bisognerebbe che questa legge che ora discutiamo andasse unita a quella sulla nomina e sugli avanzamenti degl’impiegati civili. .

Questa legge tuttavia si desidera, quantunque sia di assoluta necessità, perché altrimenti, mentre noi risparmieremo dall’una parte, si spenderà dall’altra.

Io veggo, o signori, che gli Stati meglio amministrati in materia di economia sono quelli che hanno dato dei limiti al potere esecutivo intorno ai pubblici impieghi.

Io veggo fra gli altri Stati, ove l’economia si conosce per teorica e per pratica, nel regno del Wurtemberg, nei Belgio, i quali sono modelli a noi ed a tutti gli altri Stati d’Europa, io veggo là una saggia ed economica amministrazione.

Ebbene, una tale previdenza fa sì che la prosperità regni in quegli Stati, e si stia colà nei limiti fissati al potere esecutivo.

Il potere esecutivo, secondo la Costituzione del Belgio, ha la facoltà delle nomine degli agenti diplomatici all’estero; ha la facoltà di nominare gl’impiegati dell’alta amministrazione, ma non così quelli delle altre secondarie amministrazioni, ove non ha quell’ampiezza e quella latitudine, la quale rende infelici molti altri Stati. Nel regno del Wurtemberg la Costituzione del 1819 è anche più savia, è anche più normale in questa materia. Quando tutte le parti d’Europa piegavano riverenti il capo ai decreti del Congresso di Vienna, il re di Wurtemberg, nel 1819, dava la Costituzione liberale ai suoi popoli.

Io non istarò qui ad esaminarvi i singoli articoli di quella Costituzione, non vi starò a far conoscere quanto delicatamente si agisca in quel regno prima di conferire un impiego al cittadino; con quanta difficoltà si accordi, con quanta parsimonia i ministri facciano uso del loro potere, della loro prerogativa in materia di pubblici impiegati.

Io non vi posso negare che il progetto che vi si propone non abbia molte parti plausibili, non vi posso negare che esso non sia, nel suo complesso, assai buono; ma nel tempo stesso non posso non vedere che in alcune parti non soddisfa ai bisogni del tempo, non adempie ai principii dell’equità e della retta giustizia. In alcune parti il progetto di legge mi pare troppo stretto, in alcune altre mi pare troppo largo, troppo generoso. Io credo troppo stretto il progetto che vi si propone quando restringe il termine entro il quale il pubblico impiegato può chiedere la sua pensione. E che, o signori? Quando l’uomo ha consumato la sua vita, quando l’uomo ha adoperato le sue facoltà, ba messo tutto il suo ingegno per servire il suo paese, dovrà vedersi privo di ogni sussidio per non aver servito quel lungo spazio di tempo che si richiede? Se non vado errato, il termine entro il quale l’impiegato può chiedere la sua pensione è troppo protratto; egli ha bisogno d’avere 65 anni di vita per ottenere i quattro quinti dello stipendio, e più di 25 anni di servizio.

Poi se non ha servito 10 anni non ha niente! Quell’impiegato, il quale ha lasciato ogni anno una parte del suo stipendio, sia pur tenue, sia pur modica, dovrà sentirsi a dire: va a casa e non ti rendiamo neppure la ritenuta che hai lasciata.

Infatti, signori, nel disegno di legge non si parla menomamente della restituzione della ritenuta a quelli che non hanno servito 10 anni. Con che titolo lo Stato deve appropriarsi il danaro che questo impiegato ha  lasciato alla cassa pubblica all’oggetto di essere un giorno retribuito di pensione, all’oggetto che i suoi figli e la sua vedova non si trovino nella indigenza? Come si potrebbe abbandonare senza soccorso un uomo il quale ha lasciato una parte dello stipendio per evitare a sè ed alla sua famiglia le dure prove della miseria?

Mi riserbo a suo tempo di proporre qualche emendamento intorno agli articoli dei quali vado parlando; mi riservo di proporre qualche correzione a questa legge, la quale se nella sostanza, come diceva testé, è savia, mi sembra talvolta troppo ristretta.

Ma se per una parte vi sono delle economie eccessive in questo progetto di legge, permettete che io dica che dall’altra c’è una prodigalità, una generosità fuori di luogo.

Voi avete avuto il progetto del Ministero con dei limiti che a me sembrano giusti. Questo progetto fu modificato innanzi al Senato.

Il Senato elargì al di là dei limiti che aveva prescritti il progetto del Ministero.

Venendo il progetto innanzi alla Commissione della

Camera, ha subito nuove modificazioni. La Commissione della Camera dei deputati ha elargito ancor più che non elargì il Senato; di maniera che le eccezioni che sono state fatte al progetto primitivo ministeriale, le eccezioni che sono state accresciute al pro: getto elaborato dal Senato minacciano di assorbire la regola.

Queste eccezioni sono fatte a favore di classi rispettabilissime, sono fatte a favore della numerosissima e dotta classe dei professori delle Università, a favore della classe dei consiglieri di Corte d’appello, a favore della classe degl’ingegneri, della classe dei professori dei metodi superiori d’insegnamento. E queste classi, che noi dobbiamo venerare e rispettare, sono state anche troppo generosamente trattate, imperocché voi vedete che i professori hanno degli onorari elevati, dignitosi, pari al merito loro; i consiglieri delle Corti hanno degli onorari dignitosi, elevati, pari al merito loro, e i lo stesso puossi dire degli altri che sono stati inscritti nel progetto di legge, e che vengono retribuiti degna; mente, decorosamente, generosamente, Ebbene, questa generosità non è sembrata sufficiente i alla nostra Commissione, ed essa ha voluto aggiungere nuove generosità; generosità per una classe, generosità per un’altra classe, e ci ha portato al punto che molte eccezioni sono state recate al primitivo progetto del Ministero.

Chi non vede, o signori, che gli stipendi dei professori, gli stipendi dei consiglieri, gli stipendi degli altri che vengono numerati negli articoli del progetto sono tra i maggiori stipendi che si paghino dall’erario dello Stato? E notate bene, oltre gli stipendi, hanno an! che costoro facoltà di attendere ad altre professioni, professioni che aggiungono lucri e guadagni a quei: lucri e guadagni che percepiscono per il loro ufficio.

Oltracciò hanno questi una quantità di tempo di vacanza, il che dà loro agio di occuparsi, di studiare per poter con più onore loro e vantaggio pubblico tornare di nuovo sulle cattedre dopo lunghe vacanze.

Ora dunque, se da un lato, io diceva, il progetto di legge è stato stretto, è stato di soverchio economico, dall’altro a me sembra che sia stato generoso e soverchiamente generoso.

E non dovremo noi far caso anche dell’onore che i professori, che i consiglieri delle Corti, che tanti funzionari i quali attendono ad altre simili cariche, ricevono nell’adempimento delle loro cariche?

Sì, o signori, anche l’onore fa parte delle ricompense! e può anche farne tutte le veci: e che l’onore, il solo onore sia di già una grande ricompensa, ne siete un esempio voi stessi!

Io qui vi vedo raccolti, lasciando le vostre professioni, lasciando le vostre terre, i vostri interessi, le vostre famiglie! Ebbene, che vi muove a danno dell’interesse vostro a raccogliervi in quest’aula se non è l’onore?

Ora dunque, se l’onore è una grande ricompensa, da tutti agognata, desiderata, stimata, questa ricompensa, lo ripeto, fa parte di quella che percepiscono i professori, i consiglieri delle Corti d’appello, e tanti altri pubblici impiegati di cui si parla nel progetto di legge.

Se queste cose hanno fondamento di vero, se le mie idee sono nette, se le mie intenzioni sono pure, vale a dire, intese a diminuire da un lato le spese del pubblico tesoro, dall’altro a mantenere intatti i principii fondamentali della giustizia, io vi prego a farne qualche conto, e coi vostri lumi, col vostro criterio voi sarete al caso di portare a questo progetto quelle modificazioni che nella pochezza mia non sono forse atto a portarvi.

Una cosa sola io debbo ricordarvi prima che io cessi dalle mie brevi parole.

Si pensa ordinariamente a crescere gli stipendi di quelli i quali sono già ben provveduti di stipendio, non si pensa ad accrescere gli stipendi di quelli che sono male retribuiti. Guardiamoci da quest’accusa, che i male provveduti di stipendio non stanno qui con noi, e che quelli che sono ben retribuiti si stanno qui con noi seduti.

Ah! non si dica, o signori, che noi abbiamo pensato a noi, e non abbiamo pensato agli altri. (Bene!)

PRESIDENTE, Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Parlerò poi sugli articoli.

PRESIDENTE. Allora rinuncia.

La parola spetterebbe al deputato Marescotti, ma non essendo presente, do facoltà di parlare al deputato Mosca.

MOSCA. Mi riservo anch’io di parlare sugli articoli.

PRESIDENTE. Allora può chiudersi la discussione generale.

BELLAZZI. Poc’anzi aveva detto che mi dava la parola domani.

MICHELINI. Chiedo di parlare.

BELLAZZI. Prego la Camera di concedermi di parlare domani, non avendo qui alcuni documenti indispensabili ed essendo l’ora tarda.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io credo che si possa conciliare l’una cosa con l’altra, se non dispiace all’onorevole Bellazzi.

In generale l’articolo 1°, che è quello che contiene il concetto della legge, fornisce occasione di entrare anche nella discussione generale. Se dunque l’onorevole Bellazzi si riservasse di entrare anche in genere sulla legge quando si parlerà sull’articolo 1°, il che credo che sia lecito di fare, si potrebbe ora chiudere la discussione generale.

BELLAZZI. Io vorrei poter accedere alla proposta dell’onorevole presidente del Consiglio, ma siccome le mie parole si rivolgono al complesso della legge, cioè a tutti gli articoli, così insisto ancora perché la Camera voglia concedermi di parlare domani.

PRESIDENTE. Allora si potrebbe chiudere la discussione generale, riservando al deputato Bellazzi di parlare domani al principio della seduta.

BELLAZZI. E ben probabile che le mie osservazioni abbiano a sollevarne delle altre, quindi la discussione generale si può oltre protrarre.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Io domando che non si chiuda la discussione generale, ma che si rimandi a domani. Pensi la Camera che la legge è gravissima, sopratutto relativamente alle finanze.

Si rammenti la Camera che quando al Parlamento Subalpino fu presentata nel 1851 una legge sullo stesso argomento di questa, nell’anno successivo ebbe luogo una profonda e lunga discussione. Due giorni, salvo errore, furono impiegati nella sola discussione generale. Quella degli articoli fu molto più lunga e minuta. Ad essa presero larga parte i deputati: fosti, Menabrea, Valerio ed altri oratori. Dopo che i singoli articoli furono approvati, la legge fu rigettata ad una debole maggioranza.

Io domando dunque che la stessa ponderatezza si adoperi ora, che non si chiuda la discussione generale, ma, stante l’ora tarda, si rimandi a domani, ed allora abbiano diritto di parlare coloro che ne chiesero facoltà, secondo l’ordine dell’iscrizione.

Voci. Sì! A domani! a domani!

PRESIDENTE. La discussione generale continuerà domani.

La seduta è levata alle ore 5 12.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge concernente le pensioni degli impiegati civili.

Discussione dei progetti di legge:

2° Modificazioni al Codice penale militare;

3° Perequazione dell’imposta fondiaria.



Interpellanze sui fatti di Sicilia D'Ondes-Reggio


















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