Eleaml - Nuovi Eleatici


La rivoluzione napoletana del 1820-1821 tra "nazione napoletana" e "global liberalism" di Zenone di Elea

OSSERVAZIONI SULLA RIFORMA DA FARSI 

ALLA COSTITUZIONE DELLA SPAGNA

PER ADATTARLA AL REGNO DELLE DUE SICILIE

Scritte dal signor 

D. VITO MORGERA, 

e dedicate al cavaliere D. Nicola Nicolini Avvocato Generale presso la Suprema corte di Giustizia

NAPOLI 1820 

dalla Stamperia di Giuseppe Severino 

Vico Nuovo della Pace num.° 18

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AL CAVALIERE D. NICOLA NICOLINI

SIGNOR CAVALIERE

Se i vostri talenti, e le cognizioni vi hanno fatto meritare la pubblica opinione, e vi fanno esercitare un influenza sui cuori, un dispotismo senza forza, un comando senz'autorità; E se la difesa della libertà civile, e dei sacri dritti dell'uomo, e del Cittadino, che avete sostenuta nell'esercizio della carica, che occupate, vi danno un dritto alla pubblica riconoscenza, io mi fo un dovere darne un pubblico attestato con que sta mia dedica. Da un altra parte sono si curo, che siccome avete difesa, e sostenuta da libertà civile 2 così difenderete, e sosterrete anche la libertà politica del Cittadini, e per questo secondo fine, mi sono determinato dedicarvi queste mie Osservazioni sulla riforma da farsi alla Costituzione della Spagna per adattarla al nostro Regno. Se credete, che possono meritare la vostra accoglienza, e quella del Pubblico, io vi prego a dargli un impronta della vostra autorità, affinché, se non altro, serva di stimolo tanto ai Rappresentanti, che agli altri Cittadini, ad occuparsi con maggior energia a per fizionare una legge tanto necessaria a garantire la libertà civile, politica, ed i sacri dritti dell'uomo, e del Cittadino, ed a sostenere la gloria immortale della Nazione; giacché la brevità del tempo, e le occupazioni del foro, appena mi hanno permesso osservare le disposizioni, che vi sono contenute, contrarie ai principi del dritto pubblico, e della politica, ed allo spirito delle leggi, e distruttive della natura stessa del Governo Costituzionale. Mi auguro che i miei desiderii, siano da voi soddisfatti, poiché sono

Buon Cittadino

VITO MORGERA

L'AUTORE A CHI LEGGE

_____

Si avrebbe potuto fare una divisione più matematica della materia, ed una disposizione più regolare de titoli, seguendo l'ordine naturale delle idee; e siccome il male che n'è derivato dal potere sovrano con centrato in una sola persona, ha dato luogo alla Costituzione, così si avrebbe potuto dividere nel seguente modo.

INDICE

DELLA NUOVA DIVISIONE IN TITOLI, CAPITOLI, E SEZIONI

TIT. I.

Della Sovranità. E siccome la sovranità risiede essenzialmente presso la Nazione, così

CAP. I.

Della Nazione. E siccome la Nazione è composta di cittadini, così i,

CAP. II.

De Cittadini, e delle qualità per esser tale, o per divenirlo. E siccome i cittadini debbono abitare un territorio, così

APPENDICE ALL'ANTECEDENTE CAP.

Descrizione del Regno, e divisione delle Provincie. E siccome i cittadini non possono stare senza governo, così

CAP. III.

Della Natura del Governo, e de' suoi vari poteri. E siccome il primo vincolo, che liga il cittadino al governo, sono la Religione, e le leggi, cosi

CAP. IV.

Della Religione.

CAP. V.

Delle Leggi, e loro definizioni, E siccome le leggi debbono garantire i dritti, e per esserli garentiti bisogna conoscerli, così

APPENDICE ALL'ANTECEDENTE CAP.

Descrizione, e segregazione de' dritti ((1)).

E siccome il Governo e le leggi con tengono il potere Legislativo, Giudiziario, ed Esecutivo, così

TIT. II.

Del Potere Legislativo.

E siccome il potere legislativo è esercitato dalla Rappresentanza Nazionale, così

CAP. I.

Della rappresentanza Nazionale.

E siccome la rappresentanza Nazionale per formarsi dev'essere eletta dal popolo, così

CAP. Il.

Della nomina de' Rappresentanti

E siccome la nomina comincia dalle prime elezioni, così

SEZIONE I.

Degli Elettori Parrocchiali

SEZ. II.

Degli Elettori distrettuali.

SEZ. III.

Degli Elettori Provinciali,

E siccome eletti i rappresentanti debbono entrare nell'esercizio dalle loro funzioni in un certo luogo, per un certo tempo, e con solenne formalità, così a

CAP. III.

Del Congresso Nazionale.

SEZ. I.

Del modo di entrare in esercizio delle funzioni,

SEZ. II.

Della durata delle funzioni, e dei casi in cui deve protrarsi.

E siccome il congresso non può durare sempre, né può abbandonarsi il Governo, così

CAP. IV.

Del Congresso permanente, del numero de' rappresentanti che debbono comporlo, delle loro attribuzioni.

E siccome fra le facoltà del congresso permanente vi è quella di convocare il congresso straordinario, così

CAP. V.

Del Congresso straordinario. E siccome presso la rappresentanza vi risiede le sovranità, la quale ha i suoi poteri, così

CAP. VI.

Della facoltà della rappresentanza E siccome la rappresentanza ha il potere legislativo, così

CAP. VII.

Della formazione delle Leggi

SEZ. l.

Della Sanzione delle Leggi,

SEZ. II.

Della Promulgazione delle Leggi.

E siccome promulgata la legge ha bisogno di essere applicata ai casi particolari per mezzo di un giudizio, così

TIT. III.

Del Potere Giudiziario, e sue prerogative.

E siccome il potere giudiziario dev'essere esercitato da un corpo di persone giusto le facoltà dalla legge prescritte la di cui trasgressione produce una responsabilità, così

CAP. I.

Designazione del Tribunali, ambito della loro giurisdizione, e designazione delle. loro attribuzioni. E siccome l'applicazione delle leggi si deve fare anche in affari criminali, così

CAP. II.

Designazione del Tribunali Criminali rimettendosi al Codice di Procedura Criminale per l'ordine del processi, ed i gradi di dritti, di appellazione, di giurisdizione.

E siccome vi dev'essere un corpo che invigila all'osservanza della legge, senza del quale i Giudici farebbero quel che li piacerebbe, così,

CAP. III.

Della Suprema Corte di Giustizia e delle sue attribuzioni.

Ma siccome tanto la legge fatta, quanto la legge applicata debbono essere eseguite, così

TIT. IV.

Del Potere Esecutivo.

Il quale essendo esercitato dal Re, che deve avere delle facoltà per esegui re, così

CAP. I.

Del Re e delle sue facoltà e della restrizione del suo potere. E siccome tra i poteri del Re ci è quello di far decreti per l'esecuzione del le leggi, così

APPENDICE AL PRESENTE CAP.

Definizione del decreto.

E siccome il Re può avere diversi stati, e può anche dall'intutto mancare, così

CAP. II.

Della minor età del Re.

CAP. III.

Della Reggenza.

CAP. IV.

Della successione alla Corona,

CAP. V.

Del trono vacante.

E siccome il Re per eseguire deve avere le sue braccia, o sia esecutori i quali debbono esser risponsabili di ciò che eseguono, così

CAP. VI.

Delle Segreterie di Stato e della responsabilità del Segretarii.

CAP. VII.

Del Consiglio di Stato. E siccome vi sono delle cose, che non riguardano il dritto pubblico, ma la persona del Re, e della sua famiglia, ma che hanno fra di loro una certa relazione, così

APPENDICE AL PRESENTE TITOLO.

Della famiglia Reale, e del sostentamento della stessa. L'esecuzione alla legge non potrebbe darsi senza la forza, così

TIT. V.

Delle Milizie Nazionali terresti marittime,

CAP. I.

Delle Milizie Nazionali.

CAP. II.

Delle Milizie terrestri.

CAP. III.

Delle forze Marittime, Le forze non possono mantenersi senza spese, così

TIT. VI.

Delle contribuzioni, e degli oggetti su cui debbono cadere, Le leggi meglio si eseguono, le contribuzioni ben volentieri si pagano, il Potere esecutivo più volentieri è ubbidito quando il popolo è istruito, così

TIT. II.

Dell'Istruzione pubblica. Le contribuzioni non possono esiger si, l'istruzione non può eseguirsi senza un ordine interno, così

TIT. VIII.

Del Governo, ed amministrazione interna.

Governo ed amministrazione, che dovrebbero conformarsi al potere giudiziario, e fare un uniformità piacevole, così A

CAP. I.

Dell'ordine interno del Governo.

SEZ. I

Della rappresentanza Provinciale.

SEZ. II.

Della rappresentanza distrettuale.

SEZ. III.

Della rappresentanza Comunale: Ed affinché le attribuzioni non siano confuse e si abbia una certa gerarchia, e dipendenza comunale, così

CAP. II.

Delle varie attribuzioni delle rappresentanze, e loro indipendenza, e loro elezione.

E siccome le rappresentanze hanno bi A i sogno anche di altro aiuto, e lumi, così

CAP. III.

Del Consiglio Provinciale, Consiglio Distrettuale, Consiglio Comunale, e loro attribuzioni. E siccome le deliberazioni delle rappresentanze hanno bisogno degli esecutori, così

CAP. IV.

Degli Intendenti, sottointendenti, e sindaci, e loro attribuzioni. E siccome la Costituzione potrebbe essere infranta da altri, modificata dai rappresentanti, così i

TIT. IV.

Dell'osservanza della Costituzione, e del modo di farci delle modificazioni,

Potrebbero varii articoli, che sono sparsi nella Costituzione Spagnuola, e malamente allogati, rimettersi in questa nuova divisione sotto i rispettivi titoli, ed i rispettivi Capitoli, potrebbe ancora usarsi uno stile più laconico, e non ripetersi varie volte la stessa idea. Ma questo sarebbe un edificio, che alle sue utilità, e comodità, unirebbe anche la sua bellezza. Ma noi che temiamo, che per inavvertenza, del redattore, o per qualunque altra cau l A s.. sa, potesse isfuggire qualche disposizione contenuta, in quella Costituzione, e perchè per la stessa ragione preferiamo, che la medesima idea, e la medesima disposizione, in una legge così necessaria, e così utile, sia piuttosto varie volte ripetuta, che mancano, perciò preferiamo conservare un edificio mal disposto con tutti i comodi, che acquistarne uno vago, bello, e ben disposto, mancante di alcuni comodi. Questo timore cesserebbe, se la compilazione, la redazione e la riforma si facesse da persone di merito, intesi della materia,


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LA Nazione Napolitana, superiore sempre a se stessa, conscia dei progressi de' lumi, e dello stato di sua civilizzazione, non ignorava gli antichi suoi dritti Vedeva però, che l'instabilità delle nuove leggi, non permetteva, che avesse potuto acquistare un pensare uniforme, ed un carattere stabile, e perciò avea bisogno, di nuove uniformi leggi, e nuovi sistemi adatti ai progressi de' lumi, ed al pensare del secolo. Ma siccome il dritto di far le leggi, è presso la sovranità, e conoscendo, che quantunque la sovranità, esiste essenzialmente presso la Nazione, pure se l'avesse voluto restare concentrata nelle mani del solo Re, questi, quantunque provveduto di ottima indole, e di buona volontà, nondimeno, non potendo essere in contatto col popolo, non potea conoscerne tut ti i bisogni, e tutti i desiderii, ed apprestar vi gli opportuni rimedii. Dovendo dipendere necessariamente dai Ministri, i quali segregati anche essi dal consorzio pubblico, non poteano aver conoscenza del genio, e del pensare del popolo, né di tutte le persone di merito, e costretti ad operare, non aveano il tempo di riflettere, e meditare le leggi che proponevano. Da ciò né veniva, che le leggi erano spesso contraddittorie, la giurisprudenza confusa, il pubblico mal soddisfatto, la vita, l'onore, le sostanze mal sicure, i cittadini mal difesi nell'interno, il Re involontariamente risponsabile.

Queste tali conoscenze la determinarono a richiamare presso di se la sovranità, e stabilire leggi fondamentali costituzionali, le quali segregando il potere legislativo dal potere esecutivo, e stabilendo il potere giudiziario, indipendente dall'uno e dall'altro, avesse ritenuto il legislativo presso di se, avesse dato l'esecutivo al Re, ed affidato il giudiziario ad un corpo di Magistrati, e così avesse potuto assicurare la vita, l'onore, le sostanze, la libertà, ai cittadini, la tranquillità, e la gloria immortale ad essa stessa, e soddisfare al voto generale.

Ma siccome queste fondamentali, leggi costituzionali devono aver rapporto con tutto le ruote di questa complicata ma china politica, così devono considerarsi sotto vari aspetti. Considerate per ciò che riguarda la loro natura, e la loro essenza, è necessario designare, circoscrivere, ed equilibrare i poteri, in modo, che l'uno non possa né usurpare, né distruggere quelli dell'altro, e non resti né alterata la natura del governo, né distrutta la Costituzione. Per conservare l'equilibrio del diversi poteri, considerate queste leggi in rapporto alle persone, che debbono sostenerli; siccome la sovranità è esercitata da una rappresentanza Nazionale, che tiene il potere legislativo, così è necessario stabilire la qualità di cittadino, i requisiti per acquistarla: la forma della rappresentanza: il modo dell'elezioni: le facoltà della stessa: il modo d'esercitarle: i requisiti per entrare nell'esercizio delle funzioni: il tempo della loro durata: le convocazioni straordinarie: il modo di formar le leggi, di sanzionarle, di promulgarle. Che formate le leggi per affidarle, al potere giudiziario, è necessario stabilire i Tribunali, la loro indipendenza, designare le varie loro attribuzioni. Affidate le leggi al potere esecutivo, è di assoluta necessità stabilire le facoltà del Re, ed affinché non venisse a mancare questa parte essenziale del Governo, è necessario prevedere i vari accidenti della minor età, della successione alla, coro ia, del trono vacante; e per conservare l'inviolabilità del Re senza distruggere le leggi, né alterare la natura del go verno, stabilire la responsabilità del segretarii di stato, le facoltà del consiglio, e tutt'altro che si conveniva alla famiglia Regnante. Per conservare quest'equilibrio è necessario stabilire un Governo interno, il modo dell'elezioni di questo governo, designare le sue attribuzioni, fissare la sua indipendenza.

Considerate finalmente queste leggi per rapporto al fine che si propongono, si vede bene, altro non essere che la felicità. della Nazione. Questa felicità dipende da quella degli individui che la compongono. Per ottenerla è necessario conservare quest’individui, renderli tranquilli nell'interno, e sicuri dai nemici esterni. Per conservarli vi è bisogno di mezzi, e per ottenere questi mezzi, bisogna animare i progressi di agricoltura di arti di commercio. Per ottenere questi progressi, è necessario diffondere i lumi, e le cognizioni nella società. Per diffonderli, è necessario stabilire la libertà di pensare, la libertà di scrivere, la libertà della stampa. Per ottenere questi progressi è necessario prima di tutto rimuoverne gli ostacoli, quindi diminuzione di dazi per i progressi di agricoltura, di arti, di commercio, quindi istruzione pubblica, dissipazione del pregiudizii, per i progressi delle cognizioni.

Per rendere tranquilli i cittadini nell'interno, è necessario assicurarli che ciò che acquistano, non può essergli rapito. Che allora uno può esser privato della libertà personale, quando commette azioni dalla legge proibite, quindi la necessità di ottime leggi Civili per la garanzia della proprietà: di ottime leggi penali per la garanzia della libertà, che assicura o l'innocenza, e tolgono ogni speranza d'impunità ai rei.

Per ottenere questa tranquillità, bisogna render persuaso il cittadino, che ciò che il giudice fà, è figlio della legge, e non. già delle sue passioni, per cui è necessario stabilire, che la scelta de' Magistrati cada sopra persone, che per talenti, e per probità hanno la pubblica fiducia. Per mettere il Giudice nello stato di fare quel che la legge prescrive, è necessario render lo indipendente, e per distruggere il suo funesto arbitrio, è necessario dare il dritto di appellazione alla parte.

Per conservare questa tranquillità, essendosi conosciuto, che i privilegi di foro rendono odiosa una classe di cittadini al l'altra, producono delle discordie, difformano i costumi, e sono d'impedimento all'uniformità del carattere Nazionale, in conseguenza ingiusti in faccia alla legge, condannabili in faccia al pubblico, è necessario perciò che siano aboliti. Ma sic come un corpo di persone destinate sempre colle armi alla difesa della patria, ha bisogno di altri freni per conservare la subordinazione, ed adempiere al suo dovere perciò è necessario stabilire leggi di eccezione per i militari, riguardanti i soli delitti in ufficio.

Conservata così la tranquillità interna, per conservare quella esterna, è necessario obbligare le altre Nazioni a rispettar ci. Per obbligarle a rispettarci bisogna imporre loro colla propria forza, quindi la necessità di stabilire le Milizie Nazionali, terrestri, marittime, quindi trattati di alleanza.

Per ottenere tutto ciò vi è bisogno della spesa, quindi la necessità delle imposizioni.

Conosceva la Nazione, che queste fondamentali leggi costituzionali, per garantire la vita, l'onore, la libertà, le sostanze ai cittadini, e procurargli la tranquillità interna, e la sicurezza esterna, dovendo contenere le basi di questo grande edificio, i semi di tante altre leggi subalterne, animare perennemente le ruote della gran macchina politica, e come da un punto di prospettiva indicare ove debbono andare a fermarsi i raggi, che partono da questo centro, non poteano essere compilate in un tempo di rivoluzione, quando le circostanze appena permettevano, che si fosse mantenuto il buon ordine interno, per cui si determinò di adottare le leggi costituzionali della Spagna. Ma conoscendo che non erano interamente adattabili al nostro Regno, si riserbò le modificazioni, da fargli fare della rappresentanza Nazionale, costituzionalmente convocata. Queste modificazioni dunque sono state quelle, che han dato causa a queste nostre osservazioni.

Noi seguiremo lo stesso metodo, e la stessa numerazione degli articoli, giacché come abbiamo detto, ci piace meglio conservare un edificio informe con tutti i comodi della vita, che acquistarne un nuovo bello leggiadro, ma mancante di qual che comodo. Noi non commenteremo gli articoli, che si debbono ritenere; esiggerebbe questo un lavoro molto serio, ed un opera molto voluminosa, e quasicché inutile, parleremo solo di quelli articoli, che si debbono o abolire, o riformare, e siccome cadrà in acconcio, di quelli che si debbono aggiungere. L'analisi, in molti luoghi sarà un poco noiosa, ma l'opere destinate al bene ed utilità pubblica, spesso in materie di fatti, non possono contenere in tutta la loro estensione, il carattere di una produzione poetica, ed i tratti di un anima abba donata ai voli del genio; tanto più, che siamo necessitati a seguire il sistema già fatto. Faccia il Cielo, che possiamo avere la lusinga d'aver contribuito al bene della nostra patria; questo dolce sentimento sarà un gran compenso ai nostri travagli. Art. 1. Circa il nome che deve darsi alla Nazione del Regno delle due Sicilie, noi ci rimettiamo ad un erudito scritto fatto dall'avvocato D. Matteo Mastrogiacomo, in dove dimostra, che gli abitanti delle due Sicilie, dovrebbero chiamarsi col nome di Nazione Italiana, essendo stato usurpato dagli abitanti dell'alta Italia, quando ad essiloro per origine non compete. Noi rimettiamo all'arbitrio della rappresentanza Nazionale il dare quel nome che vuole agli abitanti delle due Sicilie.

Art. 2. di conservarsi intatto.

Art. 3. Dovrebbe levarsi la parola fondamentali perchè verrebbe a limitare le facoltà del potere legislativo per una legge costituzionale, o per le meno sarà sempre una parola inutile ((1)).

Art. 4. Dovrebbe aggiungersi a libertà Civile, anche libertà politica, e morale, che sono figlie dei dritti del cittadino, e del libero pensare, che servirebbe per portare una chiarezza maggiore sull'oggetto.

Art. 5. Noi che non conosciamo schiavi, non abbiamo necessità di conservare il numero 4 di quest'articolo, ed in conseguenza possiamo sopprimere la parola liberi nel n.° 1 dello stesso art.

Art. 6, 7, 8, 9 da conservarsi per interi.

Art. 1o. Qui si dovrebbe sostituire la divisione delle provincie dal nostro Regno.

Art. 11. inutile da sopprimersi.

Art. 12. da conservarsi, però vi si dovrebbe aggiungere, che nessuno può esser disturbato per mancanza dell'esercizio de' gli atti di Religione. Gli atti di Religione, che allora sono più meritevoli, quando so no più liberi, perderebbero il loro pregio, se si facessero divenire figli della forza, e del timore, e si offenderebbe la divinità volendola far tributare da schiavi il culo to dovuto, e dichiarandola così debole imbecille, ignorante, e mancate di mezzi da non poter richiamare all'osservanza dei doveri, coloro che se né allontanano. Farebbe più insulto il rimedio, che il male istesso.

Art. 15, 14, 15, 16, 17 da conservarsi, meno, che nell'art. 14 che si dovrebbe mutare il nome della Nazione.

Art. 18. Dovrebbe modificarsi adattandolo alle nostre circostanze anche colla denominazione.

Art. 19 da conservarsi.

Art. 2o 21 da conservarsi,

Art. 22 si deve sopprimersi.

Art. a5, 24, 25, 26 da conservarsi intatti

Art. 27, Al nome di Corte dovrebbe sostituirsi Rappresentanza Nazionale come quella che spiega meglio l'idea, e contiene un espressione più maestosa.

Art. 28. da sopprimersi come inutile.

Art. 29. da modificarsi nell'espressione adattandola alle nostre circostanze.

Art. 3o da modificarsi secondo le nostre circostanze.

Art. 31. Le circostanze della nostra Nazione sono diverse da quelle dei Spagnuoli. La nostra popolazione è più numerosa rapporto all'estensione del territorio, di quel che lo è la Nazione Spagnuola. La nostra civilizzazione è più perfetta: il nostro lusso è più esteso: L'amor per le ricchezze è quasi necessario. La prevaricazione pel denaro può esser facile, ecco perchè debbonsi opporre gli ostacoli, convenienti rendendo più difficile il mezzo della causa istessa. Bisognerebbe stabilire per ogni 5o mila anime un deputato, o sia un Rappresentante Nazionale. Si renderà più difficile la prevaricazione. La Nazione sarà rappresentata da più persone, di cui ognuno potrà contribuire coi suoi lumi.

I Deputati, o sia Rappresentanti del la Nazione dovrebbero essere eletti nella Capitale del distretto, sostituendosi ai nomi di Elettori di partito e quello di Provincia, Elettori di Circondario, ed Elettori di Distretto. Infatti se la Capitale della Provincia fa la metà e più di Elettori di quelli del resto della Provincia, l'elezione de' Deputati verrebbe a cadere sopra persone tutte della Capitale, ed il resto della Provincia per una formalità, verrà a concorrere all'elezione. Ingrandito il numero degli elettori, e distribuiti per Distretti, la subornazione può essere più difficile, ed il voto della Nazione meglio espresso.

Art. 32, 35, 34, 35 da modificarsi sulla disposizione dell'Art. 31.

Art. 36 da sopprimersi.

Art. 37 da restare la sola disposizione dell'avviso,

Art. 38 a 58 da conservarsi adattandosi coll'espressione all'uniformità della nostra Costituzione.

Nominati gli Elettori Parrocchiali il giorno appresso alla loro nomina dovrebbero conferirsi nella Capitale del Distretto, ed immediatamente nominare gli Elettori Distrettuali, i quali appena nominati dovrebbero conferirsi nella Capitale della Provincia, ed immediatamente nominare gli Elettori Provinciali, i quali appena nominati, dovrebbero riunirsi, e nominare i rappresentanti della Nazione. Servirebbe questa celerità per togliere di mezzo gli intrighi, le raccomandazioni, gli impegni. La volontà non coartata da riguardo alcuno farebbe cadere l'elezione sempre sopra persone di merito. La Nazione riposerebbe più sicura sopra persone elette senza impegno. Chiunque raccomandasse o se, o gli altri, dovrebbe esser privato di voce attiva e passiva, ed esser esiliato o dal Distretto, o dalla provincia per un anno. Dovrebbe anche esigersi il giuramento dagli Elettori di non aver ricevuto raccomandazioni da alcuno, e di eliggere persone di merito, che possono contribuire al pubblico bene. Questo giuramento dovrebbe darsi prima dell'elezione nelle mani del Presidente Eletto. Qui dovrebbe cadere un articolo sull'oggetto esposto.

E nel caso che si adottasse il sistema di eliggersi i rappresentanti nelle Capitali de' Distretti, sostituirsi i nomi di Elettori Circondariali, e Distrettuali in tutto il decorso della costituzione.

Un altro più interessante oggetto richiama ancora le nostre riflessioni. Volendosi ritenere il sistema Spagnuolo di fare Elettori Parrocchiali, Distrettuali, Provinciali, ad evitare l'inconveniente che può avvenire nella gran Capitale, che la scelta cada sempre sopra persone tutte della capitale: ad evitare l'inconveniente de' partiti, e per mettere un migliore, e più facile sistema nel dare i voti si potrebbe adottare il seguente.

I compromissarii all'infuori degli Elettori parrocchiali, dovrebbero nominare un proponendo. Questo numero di proponendi si dovrebbe bussolare nella Capitale del Distretto, la metà, che né sarebbe tirata a sorte resterebbe inclusa, e gli altri esclusi, e se fosse numero dispare, si tirerebbe il dispare a favore dell'inclusione. Fatta questa prima operazione, gli Elettori di ciascheduna Parrocchia nominarebbero un altro proponendo. Riuniti i proponendi nominati dagli Elettori di ciascheduna Parrocchia, se né tirerebbe a sorte il terzo, e se fosse numero dispare, sempre uno di più del terzo, questo terzo resterebbe incluso, e due terzi esclusi. Questo terzo unito alla metà dei proponendi estratti da quei nominati dai compromissarii, ed uniti ancora a tutti gli Elettori Parrocchiali, dovrebbero votarsi ad uno ad uno con voti segreti dando a ciascuno Elettore una palluccia nera, ed un altra bianca, la maggioranza de' veti deciderebbe dell'ammissione, o esclusione: in caso di parità s deciderebbe la sorte. Fatta questa prima operazione, si passerebbe a vedere la maggioranza dei voti relativa, e coloro che avessero avuto più voti resterebbero inclusi sino alla concorrenza del numero stabilito. Dovrebbe uscir fuori del congresso quell'Elettore, quando si passa a votare, sulla sua persona. Gli Elettori Distrettuali dovrebbero votare sulli stessi soggetti nell'elezioni Provinciali. E gli Elettori Provinciali sulli stessi soggetti nella nomina de' rappresentanti. Più vantaggi né verrebbero da questa maniera di eliggere. Tutti i cittadini di ciaschedun comune come conosciuti nel loro paese potrebbero essere eletti anche a rappresentanti. Nel caso, che i compromissarii si fossero ingannati, o li fosse sfuggito di vista qualche perso na buona, abbiamo dato il dritto agli Elettori Parrocchiali di nominare o altro proponendo all'infuori di quelli nominati dai compromissari Non lasciamo di avvertire che i proponendo tanto de' compromissarii, che degli Elettori, possono essere persone di qualunque Paese della Provincia, ma non mai fuori della Provincia. Parteciperebbe questo sistema dei vantaggi della scelta, e della sorte. I partiti inevitabili in tutte le cose, avrebbero minore influenza, e minori vantaggi in questo sistema. L'operazione sarebbe meno arca na, e più facile ad eseguirsi E se qual che uomo di merito fosse negletto dai compromissarii, sarebbe preso in mira dagli Elettori Parrocchiali. La scelta potrebbe cadere indistintamente sopra persone di tutta la provincia, ed il popolo vedrebbe figurare sino all'elezione del rappresentanti, ed anche da rappresentanti, quelle prime persone, in cui ripose la sua fiducia, e compromise i suoi dritti, tra l'ambito di questi articoli, si dovrebbero inserire articoli su questo progetto da noi proposto.

Art. 59 di conservarsi.

Art. 60 61 da sopprimersi.

Art. 62 e 78 da conservarsi.

Art. 79 8o da sopprimersi:

Art. 81 a 1o1 da conservarsi con modificazioni di parole per l'uniformità della legge.

Art. 1o2 da sopprimersi.

Art. 1o5 a 130 da conservarsi, con modifiche di parole per l'uniformità della legge.

Qui la legge ha proibito ai rappresentanti della Nazione di procurare e per sé, e per altri alcun impiego di nomina Regia. Saggiamente ha ciò fatto, affinché non si compromettesse col Re, e fosse nella necessità di donare il suo voto al Re in compenso del beneficio, e così tradire l'interesse della Nazione, ma non vi ha minacciata nessuna pena a colui che ciò facesse. La legge senza la sanzione penale, chi non vede, che è nulla, e può facilmente deludersi? Si dovrebbe perciò minacciare, al rappresentante, che ciò facesse la privazione de' dritti civili per sé e pel suo raccomandato per lo spazio di cinque anni, facendo subito subentrare nella carica di rappresentante, il sostituto della sua Provincia. Noi abbiamo potuto prevedere il caso della raccomandazione manifesta; ma chi potrà prevedere il caso della raccomandazione segreta? Svilupperemo le nostre idee in seguito, quando ci cadrà in acconcio parlare delle proviste degli impieghi di nomina Regia, ove procureremo, di proporre dei rimedi per mettere un regime a quest'abuso, che anzi secondo il nostro sistema, se si adottasse, cesserebbe questo bisogno nei rappresentanti, e questo timore nei cittadini.

Art. 151. Qui dopo il n.° 1 dovrebbe cadere in acconcio, la definizione della legge.

OSSERVAZIONI

Sulla definizione della Legge

Quando l'autorità sovrana era con centrata nelle mani di una sola persona a quando ciecamente si ubbidiva a qualunque atto del Governo, perchè nella persona del Re era riunita ogni sorte di potere, allora era inutile distinguere la legge dagli altri atti del Governo. De finirla, e descriverne le sue proprietà, potea essere un vano lavoro letterario. Confondere le legge con qualunque altro atto uscito dalle mani dell'autorità Sovrana sarebbe stato un errore, che non potea meritar rimprovero, né ricevere correzione. Ma quando il potere legislativo è separato dal potere esecutivo, quando colui che deve seguire può arrogarsi il dritto di comandare; allora è pericoloso lasciare un vuoto in una legge fondamentale Ben presto si vedrebbe la legge rivestita del modesto nome di decreto, ed il potere legislativo usurpato dal potere esecutivo. Ecco perchè è necessario definire la legge; il decreto, ed il regolamento, affinché le facoltà di un potere, non possono essere usurpate dall'altro, distruggendosi col fatto la Costituzione.

E' vero, che col fatto si sono stabilite, e determinate le facoltà delle Corti, e quelle del Re; ma è necessario ancora stabilirle col dritto; non e dunque una cosa inutile. Al più al più abbondare in cautela in una materia così interessante, e così necessaria non farà certamente danno né all'assemblea Nazionale, né al Re, né alla Costituzione; che anzi sarà sempre un vantaggio dippiù per la Costituzione s per l'assemblea Nazionale, e per la garantia de' dritti del cittadini.

La natura della legge è stata sempre più intesa, che conosciuta più conosciuta, che definita più definita, che praticata. I filosofi, i giureconsulti, i politici sono di varii sentimenti su di ciò. Cicerone mirando la cosa con occhio filosofico, generalizzando al maximum le idee, ne' suoi divini libri delle leggi, diede una bellissima definizione, da non potersi mai applicare al fatto: La legge, disse, è la ragione uni. versale di Dio, di cui partecipano gli uomini tutti, che comanda ciò che deve farsi, e vieta ciò che non deve farsi. I giureconsulti Romani mirarono la cosa sotto varii rapporti. Papiniano ((1)) descrisse la legge, ma non la definì. Ulpiano ((2)) mirando la cosa dal fonte da cui emanavasi, disse quod principi placuit vigorem legis habet. Marciano ((3)) diede una definizione simile a quella di Cicerone.

Altri definirono il modo come facevasi, più che la natura lex est quod populus Romanus senatorio magistratu rogante constituebat ((4)). Modestino finalmente indicò le proprietà della legge, in vece della definizione legis est jubere, vetare, permittere, punire ((5)).

Altri confondono il dritto colla legge, quando il dritto è una facoltà, un potere; la legge serve a garantire il dritto. Montesquieu volendo generalizzare le idee disse che la legge consisteva nel rapporto delle cose ((1)). E' cosa difficile definire la legge, volendo conciliare i sentimenti degli altri, ed è difficilissimo definirla volendola considerare in tutti i suoi rapporti.

Abbandonando i sistemi, e le definizioni degli altri, lasciando la mente in balia al proprio raziocinio, portando un guardo filosofico sull'oggetto, si conosce, che l'uomo nascendo porta con se alcuni, dritti: che venendo in società né acquista degli altri, e contraa contemporaneamente delle obbligazioni: che mettendosi in rapporto o colla società intera, o cogli altri Cittadini, acquista contemporaneamente e dritti, e contrae obbligazioni: che questi rapporti riguardando o le persone, o le cose, né vengono dritti, ed obbligazioni reali, e personali: che volendo o togliere i dritti altrui; o non adempire alle obbligazioni, vi è bisogno della pubblica autorità, nelle cui mani si è riposta la somma da dritti, per obbligare ognuno a ciò che deve: Che la pubblica autorità per conservare i dritti ad ognuno, e conservare l'ordine pubblico deve o comandare, o proibire, o permettere, quindi altra specie di dritti nascenti dalle leggi, altra specie di obbligazioni, che formano i delitti, un altra specie di libertà legale, che varia secondo le varie forme de' Governi, fino ad esser l'istessa azione libera premiata in un governo, punita in un altro. Che la pubblica autorità per fare ciò, ha bisogno degli esecutori, donde il dritto pubblico di poter creare Magistrati, assegnare le loro funzioni, stabilire l'ordine del processi, fare tutto ciò è necessario per la felicità, pubblica tranquillità, e sicurezza, in modo che resti conservato il fine della natura dell'uomo, e della società. Un’espressione dunque, che potesse comprendere tutto ciò, sarebbe la vera definizione della legge in pratica, da preferirsi alla definizione filosofica, che potrebbe descrivere le facoltà del potere legislativo, e non farle con fondere, col potere esecutivo. La legge dunque potrebbe definirsi essere.

“Un atto della sovranità, il quale,, sviluppando i rapporti de' cittadini tra e, di loro, e colla società, e la ragione universale, descrive i dritti naturali: stabilisce i sociali: limita, e dirigge le azioni de' cittadini: determina le obbligazioni: addita i delitti: fissa le pene: e, stabilisce le autorità per conservare l'ordine, ed i dritti secondo il fine della natura, e della società.”

Non vi è oggetto che dovendo cadere sotto la sanzioni della legge, non possa esser compreso in una delle espressioni indicate. In questa definizione vi è espressa la natura della legge; qual è quella di essere un atto dell'autorità sovrana. Vi è espresso il fine della legge, cioè la garantia dei dritti naturali, e sociali, l'ordine la tranquillità. Le facoltà, e proprietà della legge di comandare, il dritto di proibire, di punire; vi sono compresi ancora e splendidamente, i precetti del dritto honeste vivere, alterum non laedere; jus saum cuique tribuere. Comprende ancora ciò che ha detto Cicerone, ciò han detto i Giureconsulti Romani, è contiene lo sviluppo, e la garantia dei rapporti dei cittadini tra di loro, e colla società. Tutto ciò, che noi può esser compreso nella sopra indicata definizione, non può esser una legge ma sarà un altro atto della sovranità che non potrà appartenere neppure al potere esecutivo, come sarebbe il dritto di dichiarare la guerra offensiva, il dritto di far, trattati di alleanza, di commercio, ec. saranno questi atti della sovranità sotto nomi di trattati, o di altro. Pare dunque che io potere legislativo sia stato determinato in modo da non poter essere usurpato dal potere esecutivo.

Ma siccome l'esecuzione delle leggi è nelle mani del Re, questi deve avere un potere per facilitarne l'esecuzione. Quando sempre la legge è più difficile a eseguirsi, che ad emanarsi o stabilirsi. Questi ostacoli che potrebbero incontrarsi, saranno rimossi dalla facoltà, che ha il Re di far decreti. Stabiliti questi principii è facile definire il decreto.

“Un atto del potere esecutivo, resi, dente nella persona del Re, tendente a facilitare l'esecuzione delle leggi.”

Questa definizione determina in modo le facoltà del Re, da non potere mai usurpare il potere legislativo. Né può dirsi, che sotto un principe accorto il decreto può esser rivestito del carattere, e contenere le attribuzioni della legge, poiché essendo destinato a facilitare l'esecuzione, deve esistere la legge per esistere il decreto. Ma per vie meglio assicurare l'esecuzione delle leggi si dovrebbe aggiungere un altro articolo, che è riserbato alle Corti annullare quei decreti che credono distruttivi delle leggi, e contrarii al bene pubblico: finalmente è facilissimo definire il regolamento.

“Un atto del potere esecutivo tene, dente a conservare il buon ordine. Noi per quanto crediamo necessaria la definizione della legge, e del decreto, altronde crediamo inutile la definizione del regolamento.”

Tutti i numeri dell'articolo 131. da conservarsi intatti, coll'aggiunzione della definizione della legge.

Art. 132 a 156 da conservarsi con dei cambiamenti nelle sole parole per l'uniformità. Però si osserva che se il Re si ostinerà per la quarta, quinta, sesta volta a sanzionare la legge chi sarà quello che potrà obbligarlo a ciò fare? Se la legge è così utile, e così necessaria, perchè dare la facoltà al Re di negarsi alla sanzione per ben tre volte? Non è questo far distruggere il potere legislativo dal potere esecutivo. Non è questo rinunciare alle proprie facoltà per fare un dono al Re. Quale potrà essere il fine a negarsi? Il vantaggio della Nazione! e non è questo conosciuto della rappresentanza? La distruzione delle prerogative dal Re? ma sono queste state limitate dalla costituzione. Ad ogni modo quando anche potesse accadere che la rappresentanza facesse una legge ingiusta, non dovrebbe darsi il dritto al Re di negarsi alla sanzione per ben tre volte. Basterebbe che esponesse i motivi del suo rifiuto in una sola volta, e che la legge sia esaminata nelle susseguenti corti per obbligarlo a sanzionarla nel caso di seconda ammissione, e dovrebbe minacciarsi anche una pena, nel caso che si negasse per la seconda volta, come si è minacciata nel caso che uscisse dal Regno senza il consenso delle Corti. Ma a noi pare un principio assurdo, quello di dare al potere esecutivo la facoltà d'arrestare, e d'impedire il potere legislativo. Sembra questa una facoltà contraria alla natura del governo. Un utile freno al potere legislativo nel caso di qualche svista né momenti di passione, giova; Ma dare la facoltà di negarsi alla sanzione per ben tre volte, significa addirittura distruggere il potere legislativo, ed alterare la natura della Costituzione. Questi articoli dunque debbono modificarsi.

Art. 157. 158. da modificarsi per adattarsi all'uniformità delle nostre circostanze.

Art. 159 a 161. da conservarsi.

Art. 162 n.° 3. dovrebbe darsi la facoltà anche alle Corti permanenti di convocare le straordinarie quando lo credessero necessario per affari urgenti, e circostanze critiche. Si finga un intelligenza del Re con una potenza sua amica, e limitrofa: una rottura di guerra istantanea le truppe disperse, il tesoro esausto. La Nazione anderà schiava, la Costituzione sarà distrutta. Il Re certamente non avrà alcun interesse a convocare corti straordinarie, per fare una leva, per mettere imo posizioni straordinarie. Che anzi avrebbe un interesse contrario per distruggere la Costituzione. Cose facilissime ad accadere.

Art. 165 a 168 da conservarsi.

Art. 169 da mettersi quel titolo che desidera il Re.

Art. 17o da conservarsi.

Art. 171.

Sul n.°. 3. Dichiarar la guerra, dandone documentato conto alle Corti, A che servirà giustificarsi alla Nazione d'aver dichiarata la guerra, quando da questa dichiarazione n è venuto un danno alla Nazione? Sarà la giustificazione del Re un inutile rimedio al male. E a che servirà que sta giustificazione, se la guerra è ingiustamente dichiarata? Potrà la Nazione condannare il Re per avergli recato un danno colla guerra ingiustamente dichiarata? Potrà obbligarlo a rifare i danni recati? E ciò quando la guerra finisse senza la distruzione della Nazione. E se disgrazia volesse che la Nazione vada schiava di un’altra, a che servirà più la giustificazione? A chi sarà reso più questo conto giustificato? E se il Re per distruggere la Costituzione dichiarerà una guerra apparente ((1)) farà entrare il nemico nel Regno, che vera dare la legge a noi, che per conservare la vita, e l'indipendenza dalle altre Nazioni, saremo obbligati a rinunciare alla libertà civile, e politica, e pagar tributi; a che servirà più la giustificazione? Le circostanze delli Spagnuoli, e la posizione del loro paese, non li possono far temere quel che possiamo temere noi. E perciò possono fare diverse disposizioni su di ciò. Il dritto di dichiarar la guerra attiva dovrà riserbarsi alle Corti, o sia alla Nazione, la quale conoscendo lo stato delle finanze, la posizione delle cose, delibererà a ragion veduta, e se il tesoro è esausto ogni cittadino pagherà un imposta straordinaria per sostenere la spesa, quando la guerra l'ha decretata la Nazione istessa; in questo caso la guerra diverrà di Nazione, ed il nemico sarà necessitato a rinunciare ai suoi progetti. Che se poi l'affare fosse urgente, il Re potrà convocare un assemblea straordinaria, affinché la decretasse. Ma è sempre pericoloso lasciare all'arbitrio di un solo la sorte di una Nazione intera.

Ma se un altra Nazione avesse essa la prima dichiarata la guerra a noi, in questo caso il Re avrà il dritto di dichiarar la guerra, e di fare tutto ciò, che crede per la salvezza dello stato, sarebbe in questo caso pericoloso l'indugio, avrebbe il nemico tempo da rinforzarsi, e frattanto si delibererebbe, potrebbe Il Regno trovarsi occupato dal nemico. Il Re avrà dunque il dritto di dichiarare la guerra passiva.

Il dritto di dichiarar la guerra è dritto della sovranità ((1)) residente presso la Nazione, darlo interamente al Re, significa rivestirlo di un dritto contro la natura della Costituzione, che disquilibra i poteri e distrugge la natura del governo. Per lo contrario il dritto di dichiarar la guerra passiva, è un dritto di difesa, e può benissimo stare nelle mani del Re senza alterare la natura del governo, e senza distruggere i principii del dritto pubblico.

OSSERVAZIONI

Sulla nomina de’ Magistrati

Sul n.° 4. In questa disposizione la nomina de’ Magistrati par che venisse anche dalla Nazione, poiché se la Nazione nomina il Consiglio di Stato, questo i Magistrati par che venissero ad essere nominati anche dalla Nazione.

Però è necessario osservare, che siccome il Consiglio di Stato è un corpo permamente, e che spesso riveste altro carattere all'ombra del trono, diverrebbe il solo dispensatore delle cariche giudiziarie, e sarebbe rivestito del potere elettivo contro lo spirito della Costituzione; e la Nazione, la quale per conservare la vera libertà civile, ha il dritto di dire, voglio essere giudicato da Tizio cattivo di cui ho fiducia, e non da Cajo buono di cui diffido, verrebbe a spogliarsi di questo dritto, per conferirlo al Consiglio di Stato, e costituire una specie di aristocrazia. Un altro inconveniente né verrebbe da questo sistema. I cittadini, che vogliono incamminarsi per la carriera giudiziaria, debbono necessariamente divenir corteggiani di qualche Consigliere di Stato, per esser proposti, e per far ciò, allettati poi dalle delizie della Capitale, verrebbero ad abbandonare le Provincie. Il Corpo de' Magistrati depositario delle leggi, da cui, in parte dipende la minorazione delle liti, l'educazione della Nazione, la pubblica felicità, colla buona applicazione delle stesse. Il corpo di Magistrati, da cui, per due terze parti dipendono le leggi nell'esecuzione; e che, come depositario delle medesime, forma la terza, e non meno interessante parte del governo, deve essere preso in seria considerazione dalla Costituzione: La sua elezione non dev'esser lasciata in balia al destino, all'impegno, all'intrigo senza buoni Giudici, né il Cittadino, né la società può esser sicura. Se tante regole, per l'elezione del potere legislativo, e tanta vigilanza per lo potere esecutivo; perchè tanta negligenza per l'elezione del potere giudiziario? Se non si volesse mettere un collegio da cui uscissero i Magistrati, come esiste per i Militari, i quali alieni dagli intrighi forensi, imparassero ad applicar la legge con maggior semplicità, non sarebbe meglio che l'elezione si facesse da proprii paesi, e dalle proprie Provincie, e distretti coll'obbligo di eliggere persone, che concorse in dritto, siano state approvate, restando la facoltà al Re di sanzionarli dietro il parere del consiglio di stato? E stabilire ancora un modo di ascensi? Non sarebbe meglio, che stabiliti, anche i Collegi de' Magistrati, si obbligassero i collegianti a concorrere per essere approvati, ed a questo concorso ammettere indistintamente qualunque sorta di persona, affinché non si levasse la risorsa al genio Nazionale, ed il dritto agli altri cittadini, che non vogliono, o non possono entrare in collegio? l'elezione di questo potere devo esser presa in seria considerazione dalla Costituzione, affinché le leggi non si affidano a persone, che non sanno applicarle, e molto meno eseguirle, e che qualche volta, non meritano neppure il nome di cittadino. Se questo ceto è cattivo, la vita, l'onore, le sostanze sono più insidiate, di quel che lo potrebbero essere sotto il vero dispotismo.

OSSERVAZIONI

Sul dritto di nominare gli impiegati

Sul n.° 5. Non è secondo alcuni politici ((1)) il timore nel dispotismo, l'onore nelle monarchie, la virtù nelle democrazie, il principio, che anima il cittadino ad agire. La varia natura del Governo, fa divenire il cittadino o un vile, o un eroe, o un modesto speculatore.

L'interesse personale dell'ambizione, del denaro, diretto dall'educazione pubblica, o privata, fa mutare carattere al cittadino secondo la natura del governo; e la natura del governo fa mutare carattere al cittadino, secondo la direzione del suo interesse. Nelle Repubbliche l'ambizioso, ed il bisognoso dovranno essere necessariamente uomini virtuosi per guadagnare l'opinione pubblica, per essere eletti alle cariche. Nel dispotismo necessariamente vili schiavi, e venduti alla volontà del despota, anche per conservare la propria vita. Nelle Monarchie ondeggiano secondo il carattere del Sovrano, e la consistenza delle leggi; e se il despota istesso sarà un virtuoso, si troveranno anche nel dispotismo uomini virtuosi. Si è declamato, e si declama contro l'egoismo: si è gridato, e si grida, preferite l'interesse pubblico al privato: si mettono avanti gli esempii degli Orazii de' Bruti, de' Catoni, e non ancora si è conosciuto, che si domanda un impossibile, In una collisione di doveri, chi sarà quel lo, che saprà preferire l'interesse pubblico al privato? Si uniscano gl'interessi, e tutto si otterrà. Non c'illudiamo, colui, che non ha che sperare dal pubblico, dirà a me che interessa la Nazione; bisognerebbe ignorare la conoscenza del cuore umano, e la storia delle sue vicende, per stabilire un principio contrario. Quelli stessi eroi, che vediamo nella storia gloriosamente figurare, i quali hanno rinunziati alla pro pria vita, per sostenere il bene della patria, se si analizzano le loro azioni, si troverà, che l'interesse particolare glie li spinse. L'amor della gloria di restare il loro nome immortale, d'essere ascritti tra i fasti della Nazione, erano i veri motivi, che non li facevano curare la vita, e la facevano sagrificare in utile della patria. La storia Romana ci parla chiaro su di ciò, e fin colui, che non avea buone qualità per divenire un eroe, volle lasciare il suo nome immortale con una o scelleraggine, dando a fuoco il tempio della Dea, essendo sicuro, che per quest'azione andava a perdere la vita. E' inutile dimostrare ciò, che è chiaro: le verità conosciute, si oscurerebbero, volendole illustrare.

Posto ciò, si vede benissimo, quanto sia pericoloso in un governo libero costituzionale, lasciare all'arbitrio dei Re l'inesausta sorgente degli impieghi, e delle cariche. Con questo tesoro nelle mani, dirigendo l'interesse privato di ognuno, sottometterebbe alla sua volontà tutti i cittadini, i quali volendo acquistare, o la gloria, o la fortuna, quando anche non sapessero divenire perversi realisti, vili adulatori, traditori della Nazione, almeno per gratitudine, non saprebbero spiegare illibero loro sentimento a favore della Nazione, contro la volontà del Re. Bisogna dunque deviare la sorgente delle cariche dalle mani del Re, affinché l’interesse pubblico, si unisca all'interesse privato. Nella Monarchia assoluta l'interesse pubblico, e l'interesse privato sono riuniti nella persona del Re, ma nel governo Costituzionale gli interessi sono separati e si deve sempre supporre, che il potere esecutivo voglia estendere le sue facoltà, ed oltrepassare i limiti, che gli sono stati circoscritti, e per ottenerlo procura l'opera dei cittadini stessi.

Tutti gli impieghi, e civili, e Militari dovrebbero essere eletti dalla Nazione, (come si dirà in appresso) proposte dal Consiglio, e nominati dal Re.

Più vantaggi né verrebbero da questo sistema. Il Re, il quale non può conoscere tutte le persone, non deve dipendere dai Ministri, i quali essendo ordinariamente avvicinati dai più vili adulatori, uomini della fortuna, che voltano bandiera se condo il vento delle circostanze, incapaci anche di avvertire i Ministri di qualche errore, in cui fossero involontariamente caduti, non potendo avere conoscenza di migliori soggetti, sono necessitati, a preferire questi ai buoni. Ma si potrebbe rispondere il Ministro s'informerebbe degli ottimi soggetti, che hanno acquistata la Pubblica opinione. Ed io rispondo perchè far prendere quest'inforno dal Ministro, che può essere ingannato, e non farli proporre dalla Nazione, che li conosce più da vicino? L'unica cagione sarebbe quella di far formare un partito al Ministro, che in un governo Costituzionale è sempre pericoloso. Più, i cittadini ubbidirebbero più volentieri a coloro che si hanno eletti volontariamente, che a coloro che li venissero dati. Le leggi meglio eseguite. I cittadini diverrebbero virtuosi per acquista re la pubblica opinione, per essere eletti alle cariche, e la Nazione si educherebbe sul loro esempio. Sono per dire che que sto solo mezzo basterebbe a proscrivere i delitti dalla società, e far divenire i cittadini tanti eroi. Allora la Nazione non avrà che temere, la Costituzione sarà sempre intatta, il Trono sarà più sicuro.

Sul n° 6. Osservasi su questo nome.

L'uomo agisce con maggior energia, e si sottomette volentieri alla volontà di un altro, quando crede, che le sue azioni sono l'effetto della sua libera disposizione, e quello a cui ubbidisce non abbia interesse a tradirlo. Ciò facilmente si ottiene, quando colui che comanda gode la piena fiducia, e confidenza, di colui, che deve ubbidire. L'esperienza ha dimostrato, che quelle persone che non godono la pubblica opinione, e sono stati per impegno, e non per merito destinati ad occupare una carica, sono odiati, mal intese, i loro ordini sono disprezzati, e non eseguiti, e soprattutto ove l'ubbidienza si esigge senza la forza, gli ordini sono derisi, e se si pretendesse riscuotere ubbidienza colla forza, si crederà, sempre, che l'ordine è un capriccio, l'esecuzione una violenza. Ad evitare tutti quest'inconvenienti, sarebbe utile restituire l'antica disciplina della Chiesa, ove i Vescovi erano eletti dal libero consenso del popolo. Il patronato Regio è stato distrutto; subitocchè la Nazione ha richiamato la somma de' dritti presso di se; ma noi volendo ancora lasciare un ombra di questo dritto, crediamo, che l'elezione si dovesse fare dal popolo in tripla, restando la scelta all'arbitrio del Re. Allora la disciplina sarà meglio regolata, la religione meglio custodita, l'ubbidienza più pronta, la sommissione più facile, li costumi più corretti. Li Vescovi dovrebbero ancora restringersi, le loro rendite minorarsi ((1)).

I Vescovi rinunciando alle massime del Vangelo, intenti soli a vedere quale Vescovado, avea più rendita, hanno, col loro lusso, richiamato verso di loro l'invidia de' nobili, il disprezzo de' savii, e l'ammirazione del popolo; le rendite dovrebbero restringersi, ed il superfluo assegnarsi alle altre chiese, a tanti poveri parrochi, a tanti infelici preti che si occupano della cura delle anime, dell'istruzione del popolo, dell'amministrazione de' Sagramenti. Quale utile per lo stato, quale vantaggio per la Nazione, che alcuni Vescovadi abbiano 24 mila ducati di rendita, rapiti all'indigenza del poveri; tolti al bi sogno di tanti preti, e di tanti parrochi, i quali colla loro miseria, richiamano la compassione del pubblico, il dispregio dei popolo, la derisione di molti? Non sarebbe alla Religione. o be meglio che il superfluo di queste rendite, a similitudine dell'antica disciplina, della Chiesa, quando l'amore per la religione era deciso, ed i costumi più severi, si assegnassero agli altri preti, e parrochi per potere con decoro sostenere il loro ministero? La Chiesa così, non sarebbe il soggetto dell'avidità di pochi, dell'ambizione di molti; la disciplina sarebbe più rimessa: i costumi più corretti. La restrizione del vescovadi: la diminuzione delle rendite: la distribuzione del dippiù alle altre Chiese, e precise a parrochi: l'elezione del popolo; la nomina del Re, sarebbe ciò che dovrebbe modificarsi in quest'art. o piuttosto, rimettersi ad una legge particolare, giacché non sono cose, che stanno bene nella costituzione.

N.° 7 da conservarsi.

N.° 8. Nominar Generali? E chi non vede, che dalla nomina de' Generali dipende, o la rovina, o la salvezza della patria? E chi non sa, che Napoleone per o. pera de' Generali distrusse la repubblica? Per opera de' Generali cadde? Per opera de' Generali risorse? Per opera de' Generali è prigioniero? E se quelle virtù, quel patriotismo, quell'onore, quel decoro, che ha coperti di gloria gli attuali nostri Generali, venisse a mancare negli altri che dopo secoli verranno a rimpiazzarli, che n sarà di noi, e della nostra posterità, e della Costituzione? Noi l'abbiamo meglio dimostrato, quando abbiamo parlato della nomi a degli impiegati al n.° 5, al quale ci rimettiamo.

N.° 9 a 12. da conservarsi.

OSSERVAZIONI

Sul dritto di far grazia concesso al Re

N.° 15. Far grazia a delinquenti a norma delle leggi.

Chi non vede, che questa facoltà data al Re è contraria all'interesse sociale, allo spirito delle leggi, alla politica, al dritto pubblico, e distruttiva della Costituzione, è contraria alla natura del governo? Chi non vede, che la facoltà di far grazia, anima i delinquenti colla speranza dell'impunità, moltiplica i delitti, ed è di stimolo al potente, che ha più mezzi di ottenerla, di opprimere il debole? Chi non vede che questa facoltà indebolisce la forza delle leggi, priva la società di un esempio, e può esser principio funesto di altri delitti, privando la parte offesa di una sodisfazione che ha dritto di ottenere dalla società? Chi non vede, che questa facoltà dettata dallo spirito di prepotenza, favorisce il dispotismo, distrugge l'eguaglianza, e rende odiosa al popolo la legge, i Magistrati, ed il Governo? Chi non vede che il Re con questa facoltà nelle mani, può distruggere la Costituzione, ra pire la libertà, la vita ai cittadini, ed an dare contro la patria aggraziando i Ministri ed i Magistrati, che hanno eseguiti gli ordini suoi, contro la costituzione, e le leggi? Aggraziando i Generali, ed i soldati, che hanno tradita la Nazione per secondare le voglie del Principe? Aggraziando tutte quelle persone che hanno servito da sicarii all'esecuzione de' suoi ordini? ((1)) Questa facoltà, la quale da un gran politico ((2)) si crede a poter esser esercitata dal Re nella sola Monarchia assoluta, e che il Re non dovrebbe neppure farne uso, per le funeste conseguenze, che potrebbe produrre l'impunità, ma che può esser meno pericolosa, perchè l'interesse dello stato, il potere legislativo, il potere esecutivo, e la sovranità, risiedono nella sola persona del Re; Questa facoltà dico, non può darsi al Re, in un governo costituzionale, senza distruggere la natura del governo. E' questo ignorare i rapporti delle cose, il dritto pubblico, la politica, la natura del Governo.

Il dritto di punire secondo il dritto pubblico esiste presso la sovranità ((1)). La sovranità, è presso la Nazione. La Nazione è rappresentata dall'assemblea Nazionale, il dritto di punire dunque, è dell'assemblea Nazionale, la quale dopo aver fissate le pene, lo fa esercitare dal potere giudiziario, cioè dai Magistrati. Far la grazia, significa distruggere la pena, annullando il delitto. La facoltà di far grazia dunque, è una facoltà di distruggere le leggi, e di annullare le condanne de' Magistrati, in conseguenza è una facoltà di usurpare il potere legislativo, e di distruggere il potere giudiziario. E non è questo ignorare i rapporti delle cose? E non e questo distruggere la natura del Governo costituzionale? E non è questo ignorare il dritto pubblico, e la politica? Faccia quante leggi vuole l'assemblea Nazionale: Destina quante pene vuole ai delitti: Applica come vuole il Magistrato queste leggi: Condanna come vuole a quelle pene stabilite, i delinquenti; La facoltà di far grazia farà tacere le leggi, usurpando indirettamente il dritto di Sovranità, ed annullerà le condanne del Giudici Questo numero deve cassarsi dalla Costituzione, perchè fa vergogna alla Nazione, se lo ritiene.

Ma si potrebbe opporre. Le circostanze di un uomo illustre per talenti, per cognizioni, per Nobiltà, per ricchezza, per servigii renduti alla patria, per vantaggi recati, alla Nazione, merita qualche indulgenza anche dalla legge. Si priverà il pubblico dei vantaggi che potrà ritrarre da un simile personaggio, per non accordare al Re la facoltà di far la grazia? Io rispondo, che simili personaggi difficilmente commettono delitti; Ma quando li commettessero, cessano di essere di quel merito che si suppongono, e rispondo ancora con un gran politico ((1)) che in una società ben costituita non si compensano mai i meriti con i delitti. Ma quando si volessero supporre tante circostanze, si volesse aver riguardo per questo tale uomo illustre con danno sempre della società, e dell'ordine pubblico, e si volessero compensare i meriti con i delitti; questo dritto di far grazia, dovrebbe riserbarsi all'assemblea Nazionale, e non già con un manifesto assurdo darsi al Re contro i principii del dritto pubblico, contro la natura della Costituzione, contro i principii della politica, contro lo spirito delle leggi, contro l'interesse sociale. ((1)).

N.° 14 a 16 da conservarsi, se non si abolisce il concordato, o non si modifica.

Art. 172. da conservarsi.

Art. 175, da conservarsi con modificazione de' nomi per l'uniformità.

Art. 174 da modificarsi poche parole per adattarlo a noi.

Art. 175. a 178. da conservarsi.

Art. 179. 18o. da modificarsi i nomi, e poche parole.

Art. 181. a 184. da conservarsi.

Art. 185. dovrebbe adattarsi al nostro dritto Civile, in cui l'età maggiore è stabilita all'anno 21 e che se mai vi bisognasse una dispensa da quest'età sia per uno sviluppo anticipato del Re, sia per qualunque altra circostanza, vi sarebbe necessario una legge dalla rappresentanza Nazionale.

Art. 186. a 197. da conservarsi.

OSSERVAZIONI

Sulle educazione della famiglia Reale

Art. 188. 199. Il tutore, ed i Maestri per l'educazione del Principe Ereditario dovrebbero stabilirsi sempre della Nazione, L'interesse Nazionale, è più grande, e più interessante di quello del Re per la conservazione, ed istruzione della persona che deve regnare. E' inutile, che ci occupiamo a dimostrare, che i primi principii, e le prime idee, sono più facili ad imprimersi, e più difficili a cancellarsi, e formano il carattere dell'uomo. Se per disgrazia vi fusse dato al Principe un maestro dotto, ma anticostituzionale, o ambizioso, o perverso, il Re acquisterà un carattere da mettersi in collisione colla Nazione. Ma non solamente il Principe Ereditario, ma tutti i membri della famiglia Reale, dovrebbero essere educati da Maestri scelti dalla Nazione, e separatamente dal Palazzo Reale, Il fanciullo arrivato all'età di anni tre, dovrebbe consegnarsi alla Nazione, la quale lo stabilirebbe nel Collegio Reale, prov vedendolo di ciò che è necessario per l'educazione fisica, e morale.

Lontani dal trono, non tanto presto né conoscerebbero il lusso, e gli intrighi; Uniti agli altri educandi, imparerebbero l'uguaglianza de' dritti, e l'amor de' simili immischiati con una parte della Nazione s'avvezzerebbero con rispetto ubbidire al Sovrano, e padre, e con amore comandare agli altri concittadini, e fratelli. Allontanati dalla Regia, non sarebbero attorniati dagli adulatori del trono; acquisterebbero un carattere e più sincero, un avversione, ed un dispreggio per gli animi vili e l’amore, ed attaccamento per gli uomini di merito, e di carattere e se il caso portasse di occupare il posto del Re, si troverebbero meglio istruiti a seconda del volere Nazionale, il Principe Eredita rio, anche con un istituto particolare, dovrebbe stabilirsi nel Collegio Reale a dedicarsi. i Conversando con gli altri fanciulli, si avvezzarebbe a trattare gli uomini, come uomini, dotati delle medesime facoltà, e rivestiti degli stessi dritti, e non com pecore condannate al solo vantaggio del pastore. I vincoli di sangue, sono ordinariamente più deboli nelle persone del Re, per cui la cura del loro figli, affidata agli altri, è negletta. Ma se la Nazione, ha l'obbligo di educare tutti gli altri cittadini, perchè non deve avere il dritto di educarsi anche il

CAP. de' cittadini, che col suo esempio, deve educare gli altri? Elezione di Maestri da farsi dall'assemblea Nazionale pel Principe Ereditario, e per tutti i membri della famiglia Reale, sì maschi che femmine: separazione dalla Regia, e destinazione né Collegii Reali per l'educazione, sarebbe ciò che dovrebbe aggiungersi in quest'articolo.

Art. 2oo, da conservarsi.

Art. 2o1. a 2o4. da modificarsi adattandosi i titoli della nostra Corte.

Art. 205 206 da modificarsi per i soli anni.

Art. 207 da conservarsi.

Art. 2o8 da modificarsi nelle parole.

Art. 209 a 212 da conservarsi con modifica di parole.

Art. 215 a 221 da conservarsi con modifica di parole.

Art. 222 da modificarsi col nostro sistema in vigore.

Art. 225 a 23o da conservarsi.

Art. 231. potrebbe ridursi a 30. il numero del consiglieri di stato, ed anche a meno.

Art. 232 a 235 da conservarsi con piccole modificazioni, per i grandi di Spagna, che noi non né abbiamo, sostituendo ci i nobili del Regno, e minorandoli in sproporzione della minorazione del numero proposto nell'art. 231.

Art. 236. Si dovrebbe modificare per la sola guerra passiva, come abbiamo detto.

Art. 237. dovrebbe modificarsi per ciò che abbiamo proposto all'art. 171. n.° 4, restando al Consiglio di Stato la proposta della scelta tra le terne nominate dal popolo.

Art. 238 a 241. da conservarsi a Art. 242 a 247 da conservarsi.

Art. 248. 249. Noi l'abbiamo detto: i privilegi di foro rendono odiosa una classe di cittadini all'altra, producono discordie, difformano i costumi, e sono d'impedimento all'uniformità del carattere Nazionale sono perniciosi, moltiplicando le liti: sono contrari al dritto pubblico, facendo nascere una società nella società ed il foro ecclesiastico in particolare, e distruttivo de' dritti di sovranità, volendo regolare i suoi giudizii, con leggi di altro sovrano, di altra Nazione. Queste verità sono conosciutissime, e l'esperienza ha di mostrato, che l'ambizione de' preti, volendo ampliare la giurisdizione del loro foro, ha tentato di usurpare l'autorità sovrana, ha rapita arbitrariamente la libertà ai cittadini, ed ha reso odioso il nome istesso dei ministri dell'altare.

Noi avevamo distrutta quest'Idra spaventevole, che non avendo freno al suo potere, non avea limiti alla sua giurisdizione; Ma chi sa quale sia stato il fine per cui si è tentato di rianimare questo spettro squallido, di rialzare questo colosso incenerito del foro ecclesiastico? La saggezza però dell'attuale Ministro di giustizia con un decreto di rito ((1)), ha distrutto indirettamente quella picciola giurisdizione che si era data alle Curie Vescovili, c le ha sottomesse alle autorità civili. Ma con una legge costituzionale, si dovrebbe interamente abolire la giurisdizione ecclesiastica. Noi abbiamo adottata una costituzione, che fra le altre sue bellezze, il più debole ed il più potente cittadino dello stato, sono stati uguagliati a piè del la legge; e noi anticipatamente avevamo proclamati l'uguaglianza del dritti dell'uomo, e del Cittadino. Se questi principii erano già adottati fra noi; se dessi sono la base della costituzione, come potrà ammettersi il privilegio del foro ecclesiastico che direttamente li distrugge? Quando è autorità sovrana era riposta nelle mani del solo Re, ((2)) questi geloso del sacro deposito, non permetteva, che la giurisdizione ecclesiastica introdotta, e stabilita, ne' tempi d'ignoranza, e di barbarie, avesse esercitato il suo potere, senza vigilanza; E noi, che coi lumi abbiamo superati i pregiudizii figli dell'ignoranza, e della barbarie, la faremo rinascere, contro gli stessi nostri principii? Quale sarà il vantaggio dello stato? quale quello della Religione, nel conoscersi le cause di matrimonio da un Vicario, il quale spesso ignorante del dritto, avido di danajo, debole, ed imbecille, dovrà dipendere da altri per i lumi legali, piegare il capo, alla prepotenza, ed all'impegno, o vendere la giustizia al maggior offerente, e non già farle conoscere dai Tribunali ordinarii? Il contratto di matrimonio, che stabilisce la qualità di cittadino: qualità, che in un governo libero costituzionale, forma parte della sovranità, sarà conosciuto da un Vicario senza vigilanza di un giudice superiore, e senza responsabilità, nel caso di abuso delle sue facoltà? Il contratto di matrimonio, da cui dipendono i dritti di sovranità, sarà conosciuto colle leggi d'un altro Sovrano? quale l'utile della Nazione? quale quello dalli stessi preti, esser giudicati dalle Curie Vescovili in cause correzionali, e non già dai Tribunali stabiliti dalla legge? Che anzi in vece di utile, vi sarà danno, e per la società, e per gli individui, quali debbono esser giudicati da un foro senza leggi fisse, e precise. I loro dritti come cittadini sono usurpati, e distrutti, e l'utile sarà di pochi dell'istesso ceto, i quali volendo o usurpare i dritti degli altri, o stabilire la loro fortuna sull'infelicità altrui, hanno procurato di far revivire questo mostro. Siamo uniformi a noi stessi: conserviamo ciò che abbiamo acquistato.

Tutti i cittadini sono uguali in faccia alla legge. I privilegi di foro sono aboliti, i soli militari, per i soli delitti riguardanti le mancanze in officio, saran giudicati da consigli di guerra, e con leggi separate: Quest’eccezione è necessaria, per mantenere la subordinazione in un corpo destinato alla difesa dello stato: ove le pene debbono essere più severe, i giudizii più spediti, ed ove la conoscenza dei doveri, e delle obbligazioni, forma una scienza particolare del corpo istesso. L'abolizione del privilegii, si dovrebbe spiegare essere anche per i comuni indistintamente per qualunque affare contenzioso, secondo le regole però da stabilirsi nel dritto comune, simile a quelle del pupilli; Subitochè un affare diviene contenzioso tra comune, e comune, tra privati e comune, dovrebbe andare alla conoscenza del Tribunale ordinario.

Art. 151 da conservarsi.

Art. 152 da modificarsi, per la denominazione di Giudici, ed adattarlo, al nostro sistema.

Art. 255 e 254 da conservarsi.

Art. 255 da conservarsi.

Ma l'espressione azione popolare essendo tratta dalle leggi romane, ove il sistema dell'accusa era con altri principii regolato, e nel concorso di più accusatori, facevasi un giudizio di divinazione, per vedere chi dovea esser preferito, suppone che gli altri delitti, non possano essere da tutti accusati. Ecco perchè si dovrebbe vedere il sistema delle leggi penali; e l'oro dine dei processi, per adattare nel presente art. un’espressione, che conservasse l'uniformità delle leggi, e non dasse luogo a discettazioni, ed interpetrazioni.

Art. 256 257 da conservarsi.

Art. 258 da modificarsi sostituendovi tutti i nostri codici.

OSSERVAZIONI

Sul sistema giudiziario, e se il doppio grado ai giurisdizione, è preferibile alla doppia conforme

Il sistema giudiziario spagnuolo, per mille ragioni, non è adattabile al nostro Regno: ognun lo conosce. Ci conviene piuttosto, in piccola parte riformare il nostro.

Noi non parliamo della giurisdizione volontaria. La facoltà di compromettere i suoi dritti, entra nella somma de' dritti del cittadino. Chi è quello, che potrà obbligare un cittadino a finire le sue controversie civili, per necessità, avanti di un Giudice? Il solo dispotismo, che mai abbiamo conosciuto. Noi parliamo della giurisdizione necessaria. Quando un cittadino esauriti tutti i mezzi di conciliazione, fosse nella necessità di adire il Giudice, per sperimentare i suoi dritti, e terminare le sue controversie, in questo caso l'utilità pubblica esige, che le liti non siano e terne.

Ma se l'utilità pubblica richiede, che le liti non siano eterne, la sicurezza dei dritti del cittadino, esige una certa garenzia. La sicurezza, e la garenzia de' dritti del cittadino, si è creduto sempre che potesse risedere nella doppia sentenza conforme. La convenienza di più persone nelle medesime idee, da alcuni filosofi, si è creduto il segno non equivoco della verità. Ma que sta regola è fallace. Consistendo la certezza nello stato dell'animo, e non già della cosa, più persone senza istituzioni, e senza regole, inesperti al raziocinio, possono convenire in una falsità, ed aver per certo il risultato della loro mal fondata opinione. La verità, secondo i principii della perfetta logica, consiste nella convenienza delle idee col loro soggetto. Or siccome le idee sono di varie specie, ed i soggetti di diversa natura, così vi sono diverse specie di verità, che producono varie specie di certezza. Alcune di queste a prima vista si manifestano all'animo, senza contraddizione: altre han bisogno di piccolo accozza mento di idee, per vedere il nesso tra il soggetto e l'idee. Altre finalmente hanno bisogno di molte idee intermedie; e di certe regole per accoppiarle, per vedere il nesso dell'idea col suo soggetto, e mettere l'animo nello stato di certezza della cosa, e della conoscenza della verità ((1)). La certezza della verità dunque, si ritrae, non già dalla convenienza di più persone sulla medesima cosa; ma dalla maniera di saper combinare le medie idee, secondo le regole dell'arte, per conoscere il nesso dell'idea col suo soggetto, onde assicurare l'animo delle verità. Posto questo principio irrefragabile, di filosofia, chi..non vede, che il raziocinio di un uomo, fatto colle regole dell'arte, è più conducente a dimostrare, ed assicurare la verità, di quello, che potrebbero essere mille opinioni, e mille convenienze sullo stesso soggetto di mille uomini inetti? La storia della filosofia, ci assicura di questa verità; Quante volte con una certezza quasi matematica, si è tenuto per vero, ciò, che posteriormente da uomini illuminati, per mezzo del raziocinio, si è dimostrato falso? Ecco perchè la doppia conforme, che non è altro, se non la convenienza di più persone sulla medesima cosa, non è un mezzo da ritrovar la verità, onde poter garantire i dritti del Cittadino. La saggezza de' Magistrati, nel sapere applicare la legge al fatto, secondo i principii della giurisprudenza, e nel saper accozzare le medie idee coi principi della filosofia, senza autorità di dottori, unito al dritto di appellazione, ed ad alcuni altri rimedi legali, necessari a distruggere l’arbitrio del Giudice, sarà il sistema il più bello, ed il più sicuro, per dimostrar la verità, assicurare la giustizia, e garantire i dritti, e la proprietà al cittadino. La doppia conforme prolunga le li ti, senza recar vantaggio né alla giustizia, né a litiganti, né alla società. Il doppio grado di giurisdizione dunque, unito alla saggezza de' Magistrati, è preferibile alla doppia conforme.

Ma se il doppio grado di giurisdizione, è preferibile alla doppia conforme, per i suoi vantaggi, come sarà esercitato? il comodo del cittadino, e l'interesse sociale, esigono, che per gli affari di picciolo momento, e facili a conoscersi, uno non debba uscire dal proprio comune. Per quelli più grandi, non debba uscire fuori del circondario; Per affari di conseguenza, non debba andare fuori del distretto. Non mai però debba essere strascinato fuori della provincia. Un Giudice conciliatore in ogni Comune. Un giudice di pace in ogni Circondario. Un Tribunale Civile in i ogni distretto. Una Corte d'Appello in ogni Provincia. Un cittadino non dovrebbe essere obbligato dall'estremità della Provincia andare nella Capitale, e da questa esser tratto fuori della stessa per sperimentare i suoi dritti: sarebbe questo obbligarlo a rinunciare volontariamente a ciò che gli è dovuto, abbandonando gli esperia menti legali: sarebbe questo, favorire la prepotenza, e l'oppressione: sarebbe questo, far rinascere l'idea del dispotismo: sarebbe questo, dar mezzi da cavillare. Il Codice di Procedura dovrebbe determinare le attribuzioni del Giudici conciliatori, e Giudici di Circondario. Ma questi, non dovrebbero giudicar mai soli. Due de' più onesti Cittadini eletti dal popolo, dovrebbero compiere il piccolo collegio Circondariale. Dovrebbero eligersene sei, per supplire nelle mancanze secondo l'ordine da stabilirsi. Queste persone di autorità, e di decoro del proprio paese, colla loro mediazione, farebbero finire le liti, e servirebbero di freno all'arbitrio del Giudice. Una funesta esperienza, ha dimostrato, che i Giudici di Circondario, dimentichi del sacro deposito delle leggi, hanno abusato del loro potere, togliendo la roba agli uni, e dandola ad altri. Nell'istituzione de' Giudici di Pace, quando si voleva dare un ombra di libertà al popolo, e garantire i suoi dritti, il Giudice doveva essere eletto dallo stesso comune, e gli si diedero gli assessori negli affari correzionali, che servivano di freno all'arbitrio del Giudice. Ma subitochè, si cominciò a dare un passo veloce al dispotismo, sull'esempio: del capo, si cominciò ad introdurre anche il dispotismo ministeriale, e giudiziario. Gli assessori furono aboliti con una ministeriale, il sistema, fu distretto. La vita, la libertà, l'onore, le sostanze, divennero un oggetto di speculazione, un

CAP. di commercio, ed il soggetto dell'avidità de' Giudici. La giustizia, e l'ingiustizia era posta all'incanto, e si vendeva al maggior offerente. I popoli gridavano, e l'orecchie del Governo, erano chiuse. A togliere l'arbitrio al Giudice di Pace, indipendentemente delle due persone, che dovrebbero compiere il piccolo collegio, si dovrebbe dare il dritto di appellare da qualunque a summa. Però all'appellante, che si fa con dannare in contumacia, non si dovrebbe accordare il dritto di fare opposizione. Questo rimedio che la legge l'ha stabilito per la garanzia de' dritti, e per togliere l'arbitrio al Giudice, non dovrebbe convertirsi in mezzo da cavillare. Non dovrebbe accordarsi al Cittadino, che due gradi di giurisdizione. Gli appelli de' Tribunali Civili, dovrebbero discutersi dalla Corte d'Appello della Provincia.

Tutti i Giudici però di qualunque grado, e di qualunque collegio, dovrebbero essere obbligati per legge costituzionale a citare nelle loro sentenze l'art, della legge, e l'art (giacchè la legge non può comprendere tutti i casi possibili) da cui han tratto l'argomento, che ha dato motivo alla sentenza. La mancanza di questa l formalità, dovrebbe dare il dritto alla parte di pretendere i danni, ed interessi anche dal Collegio intero. Questa disposizione, li toglierebbe vieppiù l'arbitrio, e li obbligherebbe a studiare la legge. Queste disposizioni dovrebbero sanzionarsi nel Cod. di procedura, ma spesso l'amor del bene, ci trasporta fuori del soggetto. Quante idee arrestiamo, per non oltrepassare i limiti di ciò che ci abbiamo proposto?

Una Suprema Corte di Giustizia stabilita per tutto il Regno, dovrebbe invigilare sull'osservanza delle leggi, e sulla condotta de' Magistrati Alle altre attribuzioni dategli coll'art. 261, dovrebbe avere anche quella di rivedere di officio tutte le sentenze o a reclamo della parte, o a relazione del Regio Procuratore presso il Tribunale, ed annullarle, se vi ritrova o violazione di rito, o di legge, e rimettere la conoscenza della causa ad altro Tribunale vicino dello stesso grado di quello che ha pronunziato, se è a ricorso delle parti, e prendere delle misure disciplinari, se, è a relazione dal Regio Procuratore. Occupandosi dell'interesse della legge, e non di quello delle parti, non dovrebbero ammettersi avanti della stessa, né avvocati, né patrocinatori, i quali s'interessano delle parti, e sono tanti o accusatori, o difensori appassionati de’ Giudici.

I Giudici non debbono far altro che Applicare le leggi, che sono regole generali ai casi particolari, e far la loro dichiarazione, che è la sentenza. Se la legge è chiara, e l'applicazione è mal fatta, o per ignoranza, per volontà, allora i Giudici, non meritano avere più nelle mani il sacro deposito delle leggi. Se poi la legge è oscura, allora dev'essere interpetrata dal Legislatore, non già della Suprema Corte di Giustizia, o dall'avvocato. Gli avvocati per difendere la causa, citano mille opinioni di giureconsulti diverse, e mille commentatori delle leggi, invece di citare le leggi. I Commentarii de' Codici sono il più grande insulto, che si possa fare al Legislatore, accusandolo d'ignoranza, e d'inespertezza: non si dovrebbero permettere, giacché non sono altro, che usurpazioni dell'autorità sovrana, che sola ha il dritto d'interpetrare le leggi, quando sono oscure. Gli avvocati, che li citano, sono perturbatori dell'ordine pubblico, perchè pretendono sostituire l'opinione di un privato, alla disposizione della legge, ed al dritto della sovranità. l'opinione de' Dottori fu introdotta dal dispotismo nel tempi d'ignoranza, quando la filosofia sepolta nelle tenebre, non si era ancora introdotti nelle scienze, e molto meno nel foro, ed è stata sempre la sacra ancora dell'arbitrio de' Giudici, il palladio della prepotenza, il seminario delle liti, ed il flagello della società. Gli avvocati, e sopratutto del foro Napolitano, che facendo passare per lunghi, sottili, ed intrigati fili di raziocinio i contratti, i testamenti, i giudicati, le leggi istesse, coi loro sofismi, fissano spesso massime contrarie, rendono oscura la legge, la giurisprudenza fluttuante, e riempiono l’animo del giudice di mille dubbii, e spesse l'obbligano a cambiare sentimento, secondo il favore delle circostanze.

Gli avvocati dico, non solo, non sono necessari, ma sono perniciosi, avanti la suprema Corte di giustizia, la quale deve invigilare all'esecuzione delle leggi, e non già interpetrarle, procurare l'uniforme giurisprudenza, e non cambiarla, cioè applicata la legge una volta di un modo, non permettere, che si applica altra volta di un altro ((1)); E Tribunale per la con dotta de' Giudici, e non per l'interesse del la parte, che servendo di freno all'arbitrio del Magistrato, non deve investirsi, delle passioni de' litiganti, in conseguenza non può ottenere il suo fine, se vi sono gli avvocati per lo mezzo.

Gli avvocati, e patrocinatori, non solo, dovrebbero proscriversi dalla suprema, Corte di giustizia, ma si dovrebbero riformare in tutti gli altri Tribunali. Questo ceto di persone nelle cui mani, sono depositate con gran fiducia le fortune delle migliori famiglie dello stato, da cui dipende il destino della società. Questo ceto di persone, che dovrebbe essere il seminario della Magistratura, e la vera scuola del dritto, e della politica, degradando l'augusta sua dignità, fa consistere il nobile suo ministero in speculazioni, per rendere arcana la giurisprudenza, per moltiplicar le liti, e per stabilire la florida, e fastosa sua fortuna sull'infelicità degli altri, col danno della società; in intrighi per accrescere la giurisdizione del Tribunali della capitale, discreditando il sistema, e la semplicità delle leggi presenti, e lodando l'immenso caos della giurisprudenza abolita. Questo ceto di persone, non deve lasciarsi in balia al destino, ma dev'essero preso in considerazione della legge.

Il disinteresse, la morale; l'amor del la patria e del pubblico bene, debbono essere il principii, che devono radicarsi nel cuore di queste persone. Questi principii non potranno mai radicarsi, se non si sottomette ad una severa censura il loro sapere, e la loro morale, ed ad una stretta responsabilità, ed una esatta vigilanza gli atti del loro ministero. La morale, ed il sapere, saranno sempre figli dell'impegno: La vigilanza, e responsabilità, non produrranno mai effetto, se la riforma si soglia affidare ad un corpo tratto dallo stesso ceto, il quale ha varii interessi a nasconderne i difetti, e giustificare i delinquenti, il quale per un mal inteso principio di compassione, seguita a far essere il foro l'asilo, ove il rifiuto delle amministrazioni, e del mestieri, ove la miseria, ed il bisogno, privi di talenti, e di cognizioni, vengono a stabilire la loro risorsa. La riforma del foro, se non s'intraprende con coraggio, chiudendosi le orecchie ai clamori, e non se né bandiranno gli abusi: se questa non si ottiene: le leggi saranno sempre insufficienti per garantire la proprietà, ed i dritti del Cittadini: i magistrati sempre in pericolo di esser sorpresi, e di com mettere involontarie ingiustizie. I cittadini con dispiacere, vedranno immolare una parte delle loro sostanze all'avidità, ed intrighi di pochi: ((1)) le liti si moltiplicheranno con discredito delle leggi, della costituzione, e dell'assemblea Nazionale, e con danno della società.

La designazione de’ giudici conciliatori, e di circondario e del tribunali civili per ogni distretto: delle corti di appello per ogni provincia: del doppio grado di giurisdizione, che deve aver luogo in ogni causa.

Lo stabilimento della suprema corte di giustizia: la designazione delle sue attribuzioni: l'abolizione degli avvocati, e patrocinatori avanti la stessa: l'ordine di un regolamento per la riforma di questo ceto: lo stabilimento de' giudici di fatto, e di dritto per gli affari criminali: la dichiarazione delle varie attribuzioni, e dell'ordine del giudizi da farsi dal codice di procedura criminale; saranno quelle cose, che debbono sostituirsi tra l'ambito degli art. 258 e 259.

Pare che vi sia qualche cosa estranea alla costituzione, ma ciò che è estraneo, potrà rimettersi a leggi particolari. Il nesso delle idee, e lo stretto rapporto delle cose, ci hanno necessitato a parlarne in questo luogo.

Art. 259 26o da riformarsi secondo il nuovo sistema.

Art. 261. n.° 1 a 7. da conservarsi, n.° 8 da sopprimersi perchè si debbono è abolire i privilegi di foro, n° 9 o 11 da riformarsi.

Art. 262 a 285 da sopprimersi, con sostituirsi le disposizioni del nostro sistema.

Art. 286 a 308. La Nazione Spagnuola, avendo dato il primo passo alla sua rigenerazione, avea bisogno di distruggere tanti usi contrarii fra di loro, tanti abusi inveterati, tante giurisdizioni, e tanti privilegi, corriggere finti mali, e tanti difetti, stabilire tanti principii contrarii agli antichi, tante regole per la garanzia della libertà, in conseguenza avea bisogno di tante disposizioni, che presso di noi, che siamo innoltrati nella civilizzazione, e che abbiamo un codice penale, e di procedura criminale, che in qualche modo garantiscono la libertà, non sono necessarie. Fra l'ambi to di questi art. non vi dovrebbe essere altra disposizione, se non quella, che i cittadini in affari correzionali, e criminali saranno giudicati da Tribunali Correzionali, e Criminali. Designare il numero de' Giudici, e le loro residenze in ogni Provincia, ed i Giudici del fatto, e del dritto. Un uomo di gran merito sta dimostrando la necessità, e l'utilità dei Giudici del fatto. Noi crediamo inutile ripetere ciò, che da altri è detto. Il modo di raccogliere le pruove del delitti: l'istruzione del processo: la pronunziazione della sentenza: la esecuzione di essa: la designazione delle varie facoltà accordate ai diversi Giudici: il modo, ed i casi né quali il Giudice deve assicurarsi del reo, e privare di libertà un cittadino, sono disposizioni, che sono meglio allocate nel Codice di Procedura Criminale, in conseguenza noi trascuriamo di parlarne in questo luogo. Ma ad ogni modo volendosi ripetere qui alcune disposizioni per la garanzia della libertà, non possono fare danno alcuno, Non lasciamo però di osservare, che tutti i Codici, debbano adattarsi alla Costituzione, e che sanzionati questi, e poche altre leggi fondamentali, con una legge formale, si debbono abolire tutte le leggi, decreti, usi, consuetudini, ministeriali, ed altro, affinché rinata la Nazione, dia l'impronta della sua autorità, alle sole leggi, che possono citarsi, senza permettersi di citarne altre, neppur per esempio, ed affinché, la legislazione semplificata, non renda arcana la giurisprudenza, e metta il cittadino nella necessità di avere un uomo dell'arte per regolare i suoi interessi. La trascuraggine di vedere i rapporti generali dell'amministrazione, l'ignoranza qualche volta dei veri rapporti delle cose, e delle disposi2ioni legali antecedenti sanzionate, hanno obbligato i Ministri a formare leggi, spesso contradittorie tra di loro, a far fare dei decreti per corriggere degli abusi, che si avrebbero potuto prevedere nelle anteriori disposizioni. La giurisprudenza, si è confusa, il caos delle leggi, ha fatto smarrire lo scopo del Governo. Ecco perchè è necessaria la riforma, e l'abolizione di tutto il passato. Rigenerazione di cose.

OSSERVAZIONI

Sul nuovo sistema interno amministrativo

Art. 5o9.

La libertà è innata nell'uomo, ed è proprietà della natura umana. L'uomo per questo natural principio, esegue più volentieri, ciò che crede il risultato della sua libera volontà, quantunque pessimo, che quel che gli viene imposto dagli altri, quantunque ottimo, Orazio volendo esprimere ciò, disse, video dona proloque, deteriora sequor. l'uomo venendo in società, se si sottomise alle leggi, non rinunciò a questa libertà, perchè vedeva sul le prime, che le leggi erano il risulta to della sua volontà: ecco perchè con ragione Gianvincenzo Gravina disse, che la riunione delle volontà, forma lo stato civile, la riunione delle forze lo stato politico, ed a tal proposito Cicerone disse, che ille liber est, qui secundum leges rivit. La grand'arte della politica in ciò consiste, che volendo mettere il gioco ad un popolo, bisogna fare in modo, che volontariamente, né stringa le catene, Posto questo principio conosciutissimo di politi ca, chiaro si scorge, che se si lasciasse l'influenza dei Ministri sull'elezione delle cariche, e su tutte le amministrazioni, ben presto si vedrebbe anche nell'assemblea Nazionale persone di loro dipendenza, e si vedrebbe ancora un dispiacevole assurdo, cioè la Nazione istessa stringere le sue catene, e decretare la sua rovina, e la sua schiavitù, e gli altri impiegati giustificare queste leggi, o pochi cittadini, coraggiosi declamare, ed il popolo languire. In fatti il nostro attuale Ministro dell'Interno, finissimo in politica, sotto il governo di Murat, volendo concentrare tutto il potere nelle sue mani, colla sua influenza, avea col tacito consenso de' popoli, insensibilmente richiamato a sé tutto il potere elettivo, in modo che l'infimo serviente delle comuni, non poteva essere eletto, che con un dispaccio del Re sulla proposta de' decurioni, e se fosse durato più, avrebbe levato anche questo dritto di proporre ai decurioni, quantunque i decurioni potrebbero chiamarsi sue creature perchè da lui nominati; Si è veduto, che una ministeriale, era ciecamente eseguita: nessuno avea il coraggio di replicare agli ordini suoi, in conseguenza i decurioni decretare ciò che desso volea contro l'interesse pubblico. Si è veduto la cassa comunale impiegarsi a compensare il merito della favorita del Principe, del satellite del Ministro, della spia del Governo, senza che gli amministratori comunali, o per viltà, o per dipendenza, o per volontà, hanno avuto il coraggio di negarsi. Quanto questo sistema è assurdo, pernicioso, contrario, e distruttivo del governo costituzionale, e sostenitore del dispotismo, non è necessario più dimostrarlo. La dipendenza degli amministratori comunali dal Ministro dell'interino, influirebbe sull'elezione del deputati, ed allora il parlamento sarebbe anche esso dipendente, dal Ministro. Bisogna dunque distruggere questa dipendenza, e fare che tutti i Cittadini riacquistano i loro dritti. Bisogna che siano governati da persone elette di libera loro volontà, e non già da quelli che il governo vorrebbe dargli. Allora il cittadino ubbidisce più volentieri, soffre il peso con più piacere. Allora le leggi saranno volentieri eseguite, le imposizioni senza forza pagate, e la nazione non avrà motivo di diffidare degli impiegati, perchè sono eletti da essa stessa, e non sono dipendenti del governo ((1)). Gli amministratori comunali, distrettuali, provinciali, debbono essere eletti li beramente dal popolo; le loro amministrazioni debbono essere indipendenti dal governo. a Li Comuni, i distretti, la provincia intera, a simiglianza della Nazione dovrebbero avere una rappresentanza comunale, distrettuale, provinciale, le quali, decidendo gli affari, né commettono l'esecuzione al Sindaco, al Sottintendente, all'Intendente. Il numero di questi rappresentanti, dovrebbe essere proporzionato al numero delle anime di ciascuna popolazione. La loro elezione dovrebbe farsi nello stesso modo, contemporaneamente, e dagli stessi elettori parocchiali, cioè compromissarii, distrettuali, provinciali. La loro durata dovrebbe essere di un anno e la loro elezione senza ulteriore approvazione li dovrebbe costituire membri delle rispettive rappresentanze, senza potersi ammettere ricuse. La sola dipendenza gerarchica per Io disbrigo degli affari, sarebbe necessaria. Dovrebbero avere un segretario perpetuo salariato sui fondi rispettivi. Dovrebbero esser preseduti da uno eletto fra loro stessi. La nomina del Sottintendente, ed Intendente sarà sanzionata dal Re, ma quella del Sindaco dovrebbe essere fatta dagli stessi cittadini la ragione m'è chiara, se quelli sono perpetui, questo temporaneo, se questo può avere un'influenza immediata sui cittadini, è necessario che sia eletto da loro stessi. Le attribuzioni dovrebbero essere determinate dalla legge. Le rispettive rappresentanze, dovrebbero avere il dritto esclusivo di nominare tutti gl'impiegati rispettivi senza necessità di ulteriore approvazione. Doppia ragione esige questa disposizione, primo perchè il governo non potesse avere influenza sul popolo, secondo, perchè essendo cariche municipali, dovrebbero essere affidate a persone o di confidenza del popolo, e delle stesse rappresentanze. Essendo a carico delle provincie, e delle comuni l'esazione del tributi, così dovrebbero essere affidate a persone di loro fiducia ((1)). Il cassiere rispettivo dovrebbe essere anche nominato alle rispettive rappresentanze sotto la loro risponsabilità. Ma, nominati non potrebbero esser levati senza processo. I Cassieri dovrebbero tenere due conti, uno, delle rendite dello stato, un altro di quelle delle rispettive rappresentanze. Il denaro del primo, dovrebbero rimetterlo al tesoro Nazionale, quello delle se conde, tenerlo a disposizione delle rappresentanze rispettive. Gli obblighi delle rappresentanze comunali saranno quelli espressi nell'art. 321 della Costituzione Spagnuola.

I doveri delle rappresentanze distrettuali, provinciali saranno quelli espressi nell'art. 335 della stessa costituzione colla soppressione de' numeri 4 e 10, o al più colla modifica del n.° 4.

Si dovrebbe anche ordinare nella costituzione lo stabilimento della G. Corte de' Conti, le di cui facoltà dovrebbero stabilirsi.

Indipendentemente delle rappresentanze, vi dovrebbero essere un consiglio comunale, un consiglio distrettuale, un consiglio provinciale. Questi consigli dovrebbero essere indipendenti dalle rappresentanze. La loro elezione dovrebbe farsi nello stesso modo, che le rappresentanze. Il numero del consiglio Comunale, dovrebbe essere proporzionato al numero delle anime, però non minore di dieci, né maggiore di 5o. Quello distrettuale dovrebbe essere fisso di 4o. Quello provinciale di 5o. La loro durata non più di un anno: il loro esercizio non più di un mese. Dovrebbero essere preseduti da un di loro, e dovrebbero avere un Segretario, che dovrebbe conservare gli atti del consiglio, per trasmetterli al consiglio dell'anno seguente.

I doveri del consiglio dovrebbero essere quelli, cioè

I. Dare il suo parere ragionato, indicando i motivi su di cui è poggiato, sulla condotta sì morale che scientifica, di tutti gl'impiegati civili, e militari non esclusi i Sindaci, Sottintendenti, Intendenti, e membri delle rispettive rappresentanze per lo solo esercizio della carica, e sull'adempimento dei doveri della stessa, senza mai poter entrare, e neppure indicare i difetti personali. Il parere sulla condotta de' Sindaci, e membri delle rappresentanze, servirebbe solo per essere o ammessi, o esclusi da cariche maggiori.

II. Indicare le persone, che per abilità, talento, cognizioni, e morale, possono occupare delle cariche. Ma indicate queste, dovrebbe esser permesso ad ogni cittadino produrre i suoi reclami.

Il parere dei consigli Comunali passerà ai consigli distrettuali, e da questi coll'approvazione, o disapprovazione ragionata, e coll'aggiunta di ciò, che avrebbe potuto sfuggire all'occhio del consiglio comunale, passerà al consiglio provinciale, il quale discutendolo, ed approvandolo, ed aggiungendovi tutto ciò che non hanno osservato i consigli comunali, e distrettuali, lo trasmetterà al Ministro dell'Interno, se neppure per lo canale dell'Intendente, giacché vi potrebbe essere qualche osservazione sulla sua condotta, e quello avrebbe un interesse a nasconderlo. Una simile o copia né sarà trasmessa alla rappresentanza Nazionale permanente, affinché potesse o aver presente i soggetti eligibili (come lo abbiam proposto, quando abbiam parlato della nomina degli impiegati) onde passarne la proposta al Consiglio di Stato, a o per ottenerne la sanzione dal Re.

Ed affinché tutt'i consigli distrettuali, e provinciali possono avere il comodo di esaminare, perciò i consigli comunali 0sl0 dovrebbero tenersi due mesi prima dei a o consigli distrettuali, e due mesi prima di quei provinciali. Gli atti del consiglio dopo fatti, non potrebbero essere più alterati sotto pena di falsità.

Vantaggi dei consigli. Una continua ispezione di tutt'i cittadini, (mentre quasi la sorte decide dei componenti i membri del consiglio) sarebbe un gran freno agli abusi, degl'impiegati. l'amore ed il timore, sarebbero le due gran molli dalle quali sarebbe spinto l'impiegato, a servir bene il pubblico, e soddisfare i doveri della carica. Così la morale si comincerebbe con questo mezzo a diffondere, ed insensibilmente la nazione acquisterebbe un carattere buono l'uomo onesto per lo contrario sarebbe sicuro, che quantunque lontano da la capitale, il suo nome potrà anche pervenire al Governo, ed alla rappresentanza Nazionale, ed al consiglio di stato, ed occupare delle cariche. Un interesse ancora negli altri cittadini, che non sono impiegati, produrrebbe lo stesso effetto degli impiegati.

La terza facoltà che dovrebbero avere i consigli, d indicare tutte le persone, che per le loro azioni scellerate o per la loro cattiva indole, sono, o possono essere perniciosi alla patria, ed indegni di essere cittadini. I vantaggi di quest’altra attribuzione del consigli sono evidentissimi.

Considerato il parere del consiglio come un decreto del Popolo il delinquente non troverebbe più asilo: egnuno li nigarebbe il suo soccorso, e la mancanza de' mezzi l'obbligarebbe a divenire un uomo onesto, o ad abbandonare quella patria, dalla quale non ha piucchè sperare, per averla offesa colle sue azioni.

Queste dovrebbero essere le disposizioni redatte a forma di legge, da sostituirsi agli art. 3o9 sino all'art. 537 ritenendo gli art. 316 317 318 319 32o 321 322 325 per ciò che sia sostanza, mutandone le denominazioni, e la diversa dipendenza delle rappresentanze fra di loro.

Art. 338. sino a 565.

Tutto questo titolo dovrebbe modificarsi, adattandosi al nostro sistema finanziere, ritenendo però quelle disposizioni che non riguardano il sistema: cioè tutti gli art. con qualche modificazione di parole, menochè gli art. 348 349 35o che dovrebbero modificarsi sul nuovo sistema.

Tutti gli impiegati finanzieri sino al Ministro; dovrebbero essere nominati dal la Nazione, e sanzionati semplicemente dal Re come abbiamo detto per tutti gli altri impiegati. Qui potrebbe cadere in acconcio l'indicazione dello stabilimento della G. Corte dei Conti ancora; se non si voglia considerare come un Tribunale giudiziario.

Però è da osservarsi, che tutti gli impiegati del Banco, una col Reggente dovrebbero essere nominati dalla rappresentanza Nazionale, senza bisogno di brevetto del Re. Questi depositari del tesoro fisico della Nazione, devono essere persone di piena fiducia della Nazione stessa. il tesoro Nazionale, esiste moralmente presso l'amministrazione finanziera; ma fisicamente presso il Banco, e presso i cassieri comunali, distrettuali, provinciali, che dovrebbero incassare tutte le rendite dello Stato, sotto la responsabilità delle rispettive rappresentanze, da cui dovrebbero essere non nati. La storia de' Banchi, mi dispensa dai dimostrare una verità conosciutissima, e la necessità di avere gli impiegati del Banco di fiducia della Nazione bisogna conservare il tesoro, prima di perderlo.

Art. 336 a 565.

Forza, e finanze sono i due sostegni dello stato della costituzione, e della libertà Nazionale. Senza forza, non vi può es sere sicurezza. Senza finanze, lo stato non può mantenersi. Ma se questa forza sarà tutta nelle mani del Re. Se il Re procura di cattivarsi in modo le truppe, da ubbidire ciecamente ai suoi voleri, da non fare alcuna resistenza alle sue intraprese. Se le truppe così disposte, al Re venisse in pensiere di dare un passo al dispotismo, di violare la costituzione, o altro, chi sarà quello che lo potrà impedire? Ricordiamoci della storia. Gli Imperatori Romani, aveano reso il Senato il più vile adulatore del loro dispotismo: quel Senato, che in altri tempi, quando la forza era nelle sue mani, era stato l'arbitro della sorte de' Re, e del destino delle nazioni: quando la forza era nelle mani degli Impera tori, non era capace di garantire ad uno de' suoi membri la libertà di pensare. Le più tiranniche leggi, e favorevoli al dispotismo, erano sanzionate da quell'augusto congresso. ((1)) Né mi si opponga il genio della Nazione, la volontà di un partito.

Noi stabiliamo le leggi per la posterità, i partiti sono opera del tempo, il genio va a declinare, per un inalterabile legge della natura, e se il Re vuol cogliere il momento propizio, chi glielo impedisce?

Noi supponiamo, che non essendo riuscito al Re di sedurre i rappresentanti della Nazione coi doni, e colle promesse, volesse obbligarli colla forza, e col timore di secondare la sua volontà. Ecco perchè noi per prevenire l'abuso, per insinuazione segreta, che il Re potrebbe fare della sorgente delle cariche, abbiamo procurato di deviarla nelle mani della Nazione. Ma quale rimedio opporremo alla forza aperta? Perchè obbligare la Nazione, nel caso che il genio si elettrizzasse a mettersi nello stato di guerra col Re? E se il genio non si elettrizza? e se le truppe fedeli alla loro promessa, vogliono sostenere la volontà del Re? Ricordiamoci, che 1o mila pretoriani, facevano disporre all'Imperatore del destino di Roma: e facevano dichiarare al senato delitti di lesa Maestà, finanche i sospetti della tirannia ((1)). E poi a che serve il dritto di comandare, quando non si ha la forza di essere ubbidito, si riduce ad un dritto, meno un dritto, cioè a zero. Tommaso Hobbes è stato il più gran filosofo del mondo, né si avrebbe suscitati tanti contradittori, se almeno per ipotesi, solo in teoria, avesse segregato il dritto dalla forza. Come obbligare il Re ad eseguire le decisioni della Rappresentanza? Come urtare la sua oscitanza nell'esecuzione? Siccome l'equilibrio de' poteri in dritto, così l'equilibrio delle forze in fatto, sono i veri mezzi da conservare la natura del Governo, la Costituzione, e la libertà politica, e civile de' cittadini. La Costituzione ha preveduto molte cose: né ba lasciata la via aperta a molte altre. Le Milizie Nazionali, dovrebbero essere tutte a disposizione della Rappresentanza. La nomina di tutti gli uffiziali, e del Generale, dovrebbero essere della Nazione. Destinate queste truppe alla tranquillità interna, non dovrebbero prestarsi al Re, se non in certi determinati casi dalla legge designati, come sarebbe nella persecuzione del malviventi, ed in altri similissimi casi. In tutto il resto dovrebbero dipendere dagli ordini della rappresentanza anche permanente. Né mi si opponga che si potrebbero le forze mettere in collisione. Quale collisione se tutte le truppe, anche quelle dipendenti dal Re, cospirano al medesimo fine, menochè, se volessero seguire una contraria volontà del Re? Così la Nazione vedrà eseguite le sue leggi. Il cittadino tranquillo, non avrà in che intrigare, per sostenere i suoi dritti. Il Re non avrà né che fare, né che temere. La Nazione non avrà il bisogno di mettersi in summossa. I respettivi poteri conservati: I dritti rispettati, e la tranquillità regnare da per tutto.

Art. 366 a 371 da conservarsi.

OSSERVAZIONI
Sull'illimitata libertà della stampa

Noi aggiungiamo anche le nostre osservazioni a tutto ciò che egregiamente hanno detto gli altri sulla libertà della stampa. E' inutile dimostrare l'utilità della libertà della stampa, considerata come veicolo dell'istruzione: le verità troppo conosciute, si oscurerebbero, se si volessero dimostrare. Considerata poi come dritto del cittadino, è chiaro che nessuna differenza passa tra il dritto di pensare, ed il dritto di parlare, tra quello di parlare e quello si scrivere, tra quello di scrivere, e quel» lo di stampare, la differenza consiste solo nel modo come manifestare il pensiere. Il dritto di pensare sarebbe inutile, se non fosse accompagnato da quello di manifestare le proprie idee. Limitare questo dritto è distruggere la libertà morale: limitare questo dritto, è l'istesso che impedire, che l'uomo ricerca i mezzi, onde migliorare la sua condizione, onde ritrovare la sua felicità: limitare questo dritto è un delitto in un governo costituzionale. Il solo dispotismo potea limitarlo: esso solo potea rapire la più preziosa prerogativa dell'uomo, mettere un ostacolo ai progressi dello spirito umano. Conosceva il dispotismo, che il solo schiavo ristretto tra le catene, ed avvezzo a non conoscere altri oggetti di quelli che lo circondano, non sa elevarsi al di sopra di se stesso, procurò di circoscrivere l'ambito delle idee, che l'uomo potea comunicare agli altri, e d'imporre pene a chi né avesse oltrepassata la periferia, mettendo così un ostacolo ai slanci, del genio, per impedire l'istruzione degli altri. Chi non sa come ha perpetuata l'ignoranza il sant'ufficio, ed ha arrestati i rapidi slanci dell'ingegno, la minaccia delle pene a coloro che leggevano libri proibiti? E cosa sono il S. ufficio, e le proibizioni di leggere certi libri, se non restrizioni di pensare, di scrivere d'imparare? Sono queste verità conosciutissime, e noi faressimo torto alla nostra civilizzazione, ai progressi dei lumi del secolo, ed oscureressimo la verità, se volessimo vieppiù dimostrarle. Vediamo piutosto, se la libertà della stampa, può far danno all'ordine pubblico, o invece può produrre del bene.

Lo scrittore, o censura gli atti del governo, e quelli del pubblici funzionarii; o censura la condotta, e le azioni di un particolare; o finalmente attacca l'ordine pubblico o la religione co scritti sediziosi. Nel primo caso, se dice la verità, istruisce il pubblico, ad avverte il governo, ed i pubblici funzionari di un errore in cui sono incorsi, onde potersi ritrattare: né il governo, né i funzionarii, debbono temere di questa censura, se sono docili, ed il genio di dispotizzare non predominasse in essiloro. O lo scrittore dice il falso, ed il pubblico, che certamente è un giudice incorruttibile, farà gli elogi del Governo, e dei funzionarii, e darà la più terribile pena allo scrittore, qual'è quella di toglierli il più bel pregio, ed il più sacro dritto; cioè la pubblica opinione. E che cosa è un cittadino senza questa qualità? Erit inutile lignum, terribile pena per uno scrittore: terribilissima per lo stesso scritto. Saranno condannati eternamente all'obblio, e privati per sempre di suffragio.

O lo scrittore censura la condotta, e le azioni di un particolare, e dice il vero, ed in questo caso, in vece di es sere un mezzo di disturbo, servirà di freno, e di sprono, per obbligare i cittadini ad adempiere il loro dovere nelle pubbliche cariche, ed essere buoni, morali, costumati, religiosi. Il solo timore, che i propri difetti, possono essere appalesati al pubblico, e possono produrli la perdita o della pubblica opinione, o della carica, è il più gran rimedio a morigerare la nazione, più utile dell'istruzione: più potente dei Tribunali, e delle carceri: più efficace delle minacce, e delle pene più seducente dei premii, e delle promesse. Questo solo possibile timore, sarà la guardia la più sicura al bene nazionale: la spia la più fedele alla pubblica custodia, il freno lo più potente all'osservanza del propri doveri. O lo scrittore dirà il falso, ed allora le armi si volgeranno contro colui, che né ha abusato. Il Tribunale infliggerà le pene dalla legge comminate, nel caso, che non provasse ciò che ha scritto: la stessa pena si minacciarebbe allo Stampa tore nel caso che lo scrittore fosse anonimo: La pubblica opinione si scaglierà contro lo scrittore sarà segregato dal consorzio degli uomini, come vile calunnia tore, e la fama del criticato risorgerà più gloriosa a traverso degli ostacoli.

O finalmente la critica è diretta contro l'ordine pubblico, la morale, la religione, ed è uno scritto allarmante, ed allora il Magistrato di pubblica sicurezza, nel caso, che crede, che lo scritto possa produrre del male, lo sopprimerà immediatamente, sottoporrà ad un giudizio l'autore per farlo punire dal Tribunale competente, secondo la gravezza del delitto, colle pene da stabilirsi dal Codice penale; E nel caso, che l'autore fosse ignoto, si sottoporrà alle stesse pene lo Stampatore, nel caso che non manifestasse con certezza l'autore. Allora la Religione, la morale, l'ordine pubblico saranno al coverto, senza che si toglie al cittadino il sacro dritto di pensare, e di scrivere. Preveggo un obiezione. Potrebbe dirsi, non è meglio prevenire i delitti, più che punirli dopo commessi? Difendere il decoro del cittadino, più che vendicarlo dopo essere stato rapito? Serbare intatto l'ordine pubblico, più che rimetterlo dopo essere stato turbato? Speciose ragioni, le quali, se possono aver luogo in tutte le altre materie, in quella della libertà della stampa, non possono, né debbono adattarsi. In tutte le altre materie, si deve prevenire il vero delitto, in questo si deve prevenire l'effetto che può produrre l'esercizio di un dritto, quando anche se né abusasse. Ed anche l'abuso di un dritto, non si può prevenire colla distruzione del dritto istesso. Negli altri casi, le funeste conseguenze sono facili, in questo sono più ohe difficili, e dopo avvenute, facilissime ad ovviarsi, Negli altri casi, le passioni sono incentivi ai fatti, in questo la ragione, il tempo, la meditazione, il timore, lo Stampatore stesso, sono un freno allo scrittore, un ostacolo da non potersi facilmente superare. Per prevenire l'abuso, si dovrebbe stabilire nel Codice, penale, che nessuna carta, potesse essere pubblicata per le stampe, senza il nome dello Stampatore; e con un tipo particolare, affinché non si potesse attribuire ad altro Stampatore, per sottoporlo alla responsabilità nel caso, che lo scrittore fosse anonimo, ed egli non lo manifestasse. Non sono adesso ancora proibite le ingiurie verbali, nelle quali, perchè l'animo si riscalda, sono più perniciose, dello scritto? Per queste ragioni la libertà della stampa, dovrebbe stabilirsi illimitatamente sopra qualunque oggetto. Questa libertà di stampa forma la parte, la più efficace del Codice di Polizia; col timore di essere appalesati al pubblico i delitti li previene efficacemente senza minacce di pene, con questo panico timore, i dritti di ognuno vengono garentiti da qualunque ingiustizia e da qualunque usurpazione. Questo Tribunale immaginario composto di tutt'i cittadini, e sostenuto da ognuno di essi, i di cui giudizi, quando veri, sono pronunziati senza formalità: quando falsi sottoposti all’ispezione della legge; i cui decreti inappellabili sono eseguiti senza forza, confermati, o annullati dal pubblico imparziale o che assolverà o condannerà lo l’imputato, o colmerà di lode l'autore, o farà cadere sul suo

CAP. la condanna ne' casi meritati, obbligherà ognuno ad adempiere i doveri della carica, e serberà intatto l’ordine pubblico, e recherà tanti vantaggi, da non potersi mai compensare cogli immaginarii mali, che si asseriscono temere. Il solo ippocrita, e l'uomo scellerato, che vorrebbero nascondere i loro difetti agli altri, per seguitare ad ingannare il pubblico, potrebbero gridare contro la libertà della stampa.

Art. 372 a 384 da conservarsi senza cambiamento alcuno, ed aggiungiamo, che si dovrebbe di nuovo giurare l'osservanza di qualche cambiamento dal Re, dalla famiglia, e da tutti gl'impiegati.

Noi obbligati a seguire la numerazione degli articoli, abbiamo trattato le cose quasi isolatamente. Il non sapere quale amministrazione interna, quale sistema finanziere, volesse adottarsi, stabilirsi, riformarsi, spesso ci ha impedito che avessimo potuto spiegare un sistema uniforme, ed armonico tra la Costituzione, con tutte le amministrazioni; ma speriamo, che questo necessario difetto sarà supplito dalla rappresentanza Nazionale, che vedrà quali Amministrazioni interna, finanziere, ed al tre vorrà stabilire. Ma che né sarà di que ste nostre osservazioni, se al Principe Ereditario non piacciono, se gli altri cittadini non le migliorano, se la Rappresentanza Nazionale non le accoglie?

ALLOCUZIONE

Al Principe Ereditario, ai Rappresentanti n o ed agli altri cittadini

Principe Ereditario, se colla profondità del vostri talenti, e colla perizia nell'arte della Politica, avete conosciuto, che un Principe accorto, savio, e virtuoso, non deve seguire gli impulsi del suo arbitrario volere, ma secondare la volontà de' popoli: che le determinazioni arbitrarie, discreditano, e rendono sospetti le operazioni anche buone del governo che, se qualche volta estorte dagli intrighi de' Ministri, dalla viltà del Cortigiani, dalla bassezza degli adulatori, fan tremare i sudditi; non lasciano però, né sicuro, né tranquillo il Principe sul trono ((1)) Avete conosciuto, che la migliore politica è secondare la volontà della Nazione, sanzionando le sue determinazioni, che questo sistema è anche a seconda della giustizia stabilita nel patto sociale, tra i sudditi, ed il Sovrano o che la sicurezza del trono, consiste nel spogliar. lo da qualunque responsabilità: che la sua stabilità nell'abnegarsi alla volontà della Nazione. Se dietro queste idee, vi siete gloriosamente determinato ad abbracciare li principii li più liberali, a sciogliere le catene del popolo, a restringere l'illimitato potere del Sovrano; Io non ho fatto altro, con queste osservazioni, che sall'esempio vostro, seguire le orme tracciate da voi stesso. Se ho additato i mali, che potrebbero distruggere la libertà Nazionale, ed ho additati i rimedi per prevenirli, mi protesto, che ho scritto per lo sistema, e non per le persone, per la posterità, e non l momento, Se ho voluto restringere i poteri del Re; ho voluto renderlo più si euro, rendendolo meno risponsabile, Se ho creduto che l'elezione delle cariche dovesse darsi alla Nazione, ho voluto distruggere il dispotismo de' Ministri. Il Re non essendo in contatto col popolo, non può conoscere tutte le persone, dovendo dipendere da Ministri, questi o per ignoranza, o per ambizione, lusingano il Re da una parte, ed ingannano la Nazione da un altra, col proporre alle cariche persone di loro dipendenza deboli, vili, adulatori, senza merito, o senza talenti, forse perchè non né hanno potuto conoscere altre. Il Re però essendo a parte della sovranità è indeminuto nella sua dignità: siccome prima sanzionava, ciò, che deliberava il Consiglio di Stato, adesso sanziona, ciò che stabilisce la Rappresentanza Nazionale: così è più amato, non è temuto, è più si l curo sul trono: la sua dinastia sarà eterna, e stabile, e la Nazione non sarà né ingannata né oppressa La libertà la vita, l'onore, le sostanze dei cittadini, sono più sicure, ed il Re non né è risposabile, Faccia il Cielo che un sistema così vantaggio e so pel Re, e così utile per la Nazione, abbia ad eseguirsi Ma chi l'eseguirà?

Rappresentanti della Nazione, chiunque voi siete, se la somma del dritti dell'uomo, e del cittadino è stata depositata nella vostre mani; sei voi siete divenuti gli arbitri della sorte, e dell'eterno destino del la nostra nazione so, la vita l'onore, le. sostanze, sono sottoposte al vostro arbitrio: se la gloria immortale di quest'epoca fortunata dovrà ricevere la vostra sanzione, e passare alla posterità coll'impronta del vostro nome; io mi fo un dovere ricordarvi la vostra augusta dignità, ed il vostro condegnoso potere. Sovrani della Nazione col far la legge, voi siete superiori al Re, che deve eseguirla. Legislatori del popolo voi non avete bisogno di piegarvi alle insinuazioni di un Ministro intrigante. Padroni delle nostre sostanze, non avete bisogno di attendere le promesse da colui, che vorrebbe far pagare a voi stessi il sacrificio della vostra autorità. Dispensatori delle cariche, non dovete determinarvi a domandarle a coloro, a cui voi potete a vostro arbitrio conferire. Forti e potenti quali siete, non dovete né avvilirvi, né costernarvi al disgusto di qualcheduno, che vorrebbe incutere timore col suo personaggio ((1)). Se altra volta siete stati avezzi a rispettarlo, adesso che siete divenuti più potenti, non vi fate atterrire dal suo fantasma. Saggi, ed avveduti, non vi fate sedurre dai sofismi di qualche vile intrigante, che veste il carattere di lupo, sotto il manto d'agnello. Vedete colla profondità de' vostri talenti, se le nostre osservazioni, possono meritare la vostra accoglienza, discutete, riflettete meditate, fate leggi, che saranno lo stupore, e l'ammirazione delle altre nazioni: difendete i nostri, e vostri dritti con impegno, e con quella saggezza politica degna degli Italiani, e con quel coraggio intrepido, simile a quello degli Orazii, de' Bruti, de' Catoni. E siccome la distanza de' secoli, le vicende delle società, non hanno potuto cancellare dalla memoria il dolce nome di questi eroi dell'antichità, così il vostro nome passerà immortale ai secoli futuri, e la più remota nostra posterità, con lagrime di tenerezza, benedirà le vostre fatiche, loderà ed ammirerà la vostra saggezza, ed il vostro coraggio. E la vostra apoteosi sanzionata dal voto generale di tutta la Nazione, formerà lo stemma lo più decoroso delle vostre famiglie.

Concittadini se a voi interessa ancora il bene pubblico, la conservazione della libertà, la gloria Nazionale, concorrete alla rigenerazione della patria, alla perfezione e stabilità delle leggi fondamentali. Assordite di riflessioni, di progetti di riforme, di migliorazioni i rappresentanti della Nazione, i quali occupati alle discussioni ed obbligati ad operare, non hanno il tempo di meditare, e di riflettere. La loro docilità li farà accogliere le nostre riflessioni. La loro modestia li farà lodare anzi il nostro ardire. La loro giustizia li farà rispettare i nostri dritti. Ed io allora avrò la gloria di non aver perduto in vano i miei sudori; ma di avere stimolato coll'esempio i più bei ingegni della mia patria, di cui né abbonda, a concorrere coi loro lumi alla perfezione di questo gran lavoro. Questa dolce lusinga, sarà il più grande, e soddisfacente compenso ai miei desiderii.

FINE

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1 Si crede inutile definire i dritti, perchè porterebbe una discettazione malefico-politico-legale da non potersi adattare all'intelligenza del popolo, per cui si scrivono le leggi, basta descriverli per far conoscere ciò che spetta all'uomo, come uomo, all'uomo, come cittadino della nostra società, all'uomo come cittadino di un altra società.

1 Il potere legislativo non può, né deve avere restrizione alla sua autorità, giacché l'estensione della sua autorità anche a danno del potere esecutivo verge sempre in utile dell'intera società. Il solo potere giudiziario non pu? essere addentato dal potere legislativo, perchè vergerebbe in danno della società. La sovranità ha tanto potere, per quanto glie né è stato trasmesso dal popolo necessario a conservare la tranquillità interna, e la sicurezza esterna, i dritti de' cittadini. Tutto ciò. che si oppone a questo fine, disguilibrando i poteri non può essere un esercizio di autorità, ma un abuso della forza. Il potere esecutivo però siccome conosce la sua esistenza dalla sovranità, non potrebbe usurpare i diritti del potere legislativo, senza addentare i dritti della sovranità, ed in conseguenza distruggerebbe la natura del governo. Noi però vogliamo limitare i poteri, e serbarne l'equilibrio per mantenere intatta la costituzione. Cenniamo queste idee perchè supponiamo conosciutissime, questo principio di dritto pubblico.

1 L. 1 D. de' legib.

2 L. 1 D. de' Costit Princip.

3 L. 8 f. eodem..

4 §. 4. Inst. de' jur. Nat. Gent et Cip,

5L. 7 D. de' legibus.

1 Esprit des les loia liv. 1 chop. 1. Non vi è nessun dubbio, che i rapporti dell'uomo colla natura stabiliscono il dritto della natura; i rapporti del Cittadino col Cittadino, il dritto civile; i rapporti del Cittadino colla società il dritto politico; i rapporti della società, colla società il dritto delle genti. La legge, non può far altro, che sviluppare questi rapporti, e garantirli. Le leggi civili, e le politiche, sono leggi de’ casi generalizzati al più che si è potuto.

1 Lo che è delitto anche il supporlo; ma siccome noi scriviamo per lo sistema, e non per le persone, per cui è necessario prevenire tutti i casi possibili.

1 Vedi Grozio de' jure belli et pacis

1 Montesquieu esprit des les loia liv. III, chap. III, VII, IX.

1 Non saprei conoscere la ragione che ha impedito una restrizione maggiore de' Vescovadi tanto necessaria nel nostro Regno, giacché la quantità de' Vescovadi, non serve ad altro che ad alimentare l'ambizione de' preti, senza recare nessun vantaggio

1 Ci protestiamo di nuovo che noi scriviamo per lo sistema, e non per le persone, e che queste conseguenze potrebbero aver luogo solo sotto in mal intenzionato. Principe, ma non già fra noi, ore il più ottimo del Principi ci governa.

2 Montesquieu exprit des les loia liv. VI. chap. XXVI.

1 Vedi Grozio de' jure belli, et papis Heinneo jus Nat. et Gent.

1 Macchiavel. Discorsi sulla prima Deca di Livio lib. I,

CAP. XX.

1 Questa disposizione indica, che li Spagnuoli sono molto indietro nelle scienze politiche, e di dritto pubblico.

1 Decreto de' ... Agosto 182o.

2 Si parla prima del 1808, o sia prima del nuovo sistema giudiziario.

1 Siccome vi sono verità fisiche, metafisiche morali, astratte ec., così vi sono certezze fisiche, metafisiche, morali, astratte ec. tutti gli assiomi, sono verità astratte, di cui l'animo si assicura, senza aver bisogno di dimostrazione. Che il fuoco brucia è una verità fisica di cui l'animo si accerta con piccola esperienza. Che la buona costituzione toglie il dispotismo, ed assicura la libertà, e gli altri dritti al cittadino, è una verità metafisica, che ha bisogno di più idee intermedie, e di un certo raziocinio, per mettere l'animo nello stato di certezza: così di scorrete delle altre.

1 E' notissima le celebre causa del Duca di Diana, col Marchese di Villanova nella quale dalla suprema Corte di giusti zia si decise due volte con sentenze difformi, per effetto delle sottigliezze degli avvocati.

1 Schmidt. principi di legislazione lib... cap... dice che se non ci fussero medici, vi sarebbero meno malattie, e se non vi fussero gli avvocati difensori de' dritti, la proprietà sarebbe più sicura.

1 Noi abbiamo detto quasi lo stesso quando abbiamo parlato della provvista delle cariche, ma, è stato necessario, ripetere le idee sotto un altro aspetto, per vederne le diverse conseguenze, e darvi gli opportuni rimedii.

1 L'esazione delle contribuzioni, dovrebbe essere a cura delle rappresentanze comunali, distrettuali, provinciali, per risparmiare spese, e fare che l'esazione sia più sicura.

1 Vedi Murat, Annali d'Ital.

1 Vedi il tit. del Digesto ad Leg. Jul Majest.

1 Qui duro sacro imperio regit, timet timentes, metus in auctorem redit. Tacit. Annal.

1 Si deve intendere di un Ministro.







Nicola Zitara mi chiese diverse volte di cercare un testo di Samir Amin in cui is parlava di lui - l'ho sempre cercato ma non non sono mai riuscito a trovarlo in rete. Poi un giorno, per caso, mi imbattei in questo documento della https://www.persee.fr/ e mi resi conto che era sicuramente quello che mi era stato chiesto. Peccato, Nicola ne sarebbe stato molto felice. Lo passai ad alcuni amici, ora metto il link permanente sulle pagine del sito eleaml.org - Buona lettura!

Le développement inégal et la question nationale (Samir Amin)










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