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SILENT ENIM LEGES INTER ARMA - la legge sugli assembramenti affonda le sue radici... (Zenone di Elea -Dicembre 2021)

COMMENTARIO DELLA LEGGE SULLA PUBBLICA SICUREZZA

del 20 marzo 1865

E DEL RELATIVO REGOLAMENTO

PER ISACCO VINCENZO e SALVA REZZA CARLO

Segretari nel Ministero dell’interno

FIRENZE — 1867

TIPOGRAFIA FODRATTI

Via S. Zanobi, N. 88

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TITOLO II - DISPOSIZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

Capo I — Disposizioni per l'ordine pubblico

Sezione I. — Delle riunioni e degli assembramenti.

Art. 26 della Legge di P. S.

Ove occorra di sciogliere una riunione o un assembramento nello interesse dell’ordine pubblico, le persone assembrate saranno prima invitate a sciogliersi dagli uffiziali di pubblica sicurezza.

Commenti.

Diritto di associazione e riunione-— Il diritto di associazione e riunione ha il suo fondamento nella stessa umana natura, la quale ispira all'uomo l’irresistibile bisogno, e gl'impone come condizione assoluta di conservazione di perfezionamento e di felicità la necessità di unirsi ai suoi simili, di unire la sua attività alla loro, e di far cambio con essi di pensieri e di sentimenti.

Questo bisogno si fa più manifesto in un paese retto a libertà.

«Dans un pays libre — diceva il relatore all’assemblea costituente di Francia nel suo rapporto, che accompagnava il decreto 29 e 30 settembre e 19 ottobre 1791 sulle società popolari — lorq’une constitution fondée sur le droit de l’homme à créé une patrie, un sentiment cher et profond attaché à la chose publique tous les habitants de l’empire; c’est un besoin de s’en occuper et d’en parler; loin d’éteindre et de comprimer ce feu sacré, il faut que toutes les institutions sociales contribuent à l’entretenir. Mais à còtè de cet intérêt général, se placent les maximes de l'ordre public et les principes du gouvernement représentatif. . . »

Ed invero per quanto sacro sia nella sua origine e nei suoi effetti il diritto d’associazione, esso deve come tutti gli altri diritti essere rinchiuso in certi limiti; poiché quanto queste riunioni possono realizzare di grandi cose quando hanno in mira uno scopo utile e lodevole, possono invece nel caso inverso produrre deplorevoli e tristi risultati.

Il nostro statuto, più liberale delle diverse carte francesi che ressero quelle monarchie costituzionali, riconosce il diritto di riunione.

L’art. 32 è del seguente tenore:

«È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente senza armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangano intieramente soggetti alle leggi di polizia.

Ne consegue quindi che la legge può regolare l'esercizio delle adunanze private nell'interesse della cosa pubblica; che le adunanze pubbliche sono intieramente soggette alle leggi di polizia. Ma se queste leggi devono quindi provvedere alle medesime, debbono farlo saggiamente allo scopo d’impedire che l’esercizio di questa facoltà non degeneri in un abuso, in un pericolo per le nostre istituzioni, in un danno sociale, ma non già con quello di annientarlo o sottoporlo all’arbitrio della pubblica sicurezza.

Nelle antiche provincie allo statuto tenne dietro un regio decreto del 26 settembre 1848, reso in virtù delle facoltà straordinarie attribuite al governo dalla legge del 2 precedente agosto, col quale, ad oggetto di far scomparire dal codice penale talune disposizioni non più in armonia coll’attuale ordine politico, si dichiarano abrogate, fra le altre, le disposizioni degli articoli 483, 484, 485, 486, che punivano col carcere e col confine le associazioni di più persone organizzate in corpo, quando si fossero formate senza permesso dell’autorità legittima.

Questo decreto del 26 settembre 1848, che ammise implicitamente l’assoluta libertà d’associazione o di riunione, divenne naturalmente collo statuto parte del giure pubblico del nuovo regno d’Italia.

Arroge che nel 1852 fu proposta al consiglio di stato una legge regolatrice del diritto d’associazione, e che detto consesso nel ritornarlo colle sue osservazioni l’accompagnò con un rapporto, nel quale dichiarava come non gli paresse opportuno di frenare questo diritto, che dagl’italiani delle antiche provincie era stato usufruttato senza alcun detrimento della cosa pubblica.

Così durarono le cose fino all’anno 1862. I casi occorsi durante lo stesso commossero la pubblica opinione, destarono molte preoccupazioni, diedero luogo a ripetute interpellanze nel parlamento nazionale. Il governo presentò allora un disegno di legge sulle associazioni, che però non fu mai discusso.

La legge attuale di P. S. 20 marzo 1865 lascia intatta nei privati cittadini l’assoluta libertà di riunirsi, di costituire qualunque associazione; solo provvede alle adunanze e riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, non già collo scopo di sottoporre l’esercizio di questa facoltà all'arbitrio della polizia, ma unicamente d’impedire che l’esercizio della medesima degeneri in un abuso, in un pericolo per le nostre istituzioni, in un danno sociale, in una occasione di perturbamento dell’ordine pubblico.

Riunioni ed assembramenti. — Le disposizioni della legge di P. 8. 13 novembre 1859 relative agli assembramenti, furono con la nuova legge 20 marzo 1865 estese eziandio alle riunioni. Filologicamente parlando la parola riunione si può dire il sinonimo dell’altra assembramento.

Nel concetto però del legislatore e di fronte alla disposizione dell’articolo 32 dello statuto fondamentale del regno, queste due parole si adoperano per significare due specie diverse di uno stesso genere. La riunione è il raccogliersi di persone dietro prestabilito concerto, espressamente allo scopo di discutere, prendere una qualche risoluzione, far atto insomma di volontà collettiva; la riunione è ciò che con vocabolo inglese dicesi meetings. L’assembramento invece è la congregazione di più persone per lo più fortuito: in essa non spicca il carattere della collettività, è più che altro il materiale agglomeramento di singoli individui.

È opportuna quindi la innovazione introdotta nella nuova legge, colla quale, come sovra si disse, si estendono alle riunioni le disposizioni stabilite per gli assembramenti. Se invero puossi temere turbata la tranquillità, sconvolto l'ordine pubblico da alcune riunioni fortuite, non informate ad un precedente concerto, più ragionevole si rende il timore ed il sospetto, allorquando un unico concetto, un incarnato disegno ispira le masse.

— Gli assembramenti e le riunioni, di cui qui si parla, vanno distinti dalle bande e dalle riunioni ribelli o sediziose, di cui negli articoli 162, 164, 165, 166, 190, 247, 248, 249, 252, 253, 254, 255 e 430 del codice penale. Queste hanno uno scopo palesamento colpevole; i membri delle medesime sono in flagrante reato: gli assembramenti e le riunioni invece, che la legge di P. S. autorizza di sciogliere, non costituiscono un reato, ed i loro membri non cadono sotto una sanzione penale, se non quando hanno disobbedito alle intimazioni.

Art. 27 della Legge di P. S.

A tale invito le persone assembrate saranno tenute di separarsi.

Art. 28 della Legge di P. S.

Quando le persone assembrate non ottemperino a quell'invito, non potrà adoperarsi la forza se non dopo tre distinte formali intimazioni, ciascuna delle quali deve sempre essere preceduta da un rullo di tamburo o squillo di tromba.

Art. 29 della Legge di P. S.

Effettuate le intimazioni, se riusciranno infruttuose, e così pure se per rivolta od opposizione non fosse possibile di procedere alle intimazioni, verrà usata la forza per isciogliere la riunione o l’assembramento, e le persone che ne fanno parte saranno arrestate.

In tal caso gli arrestati saranno immediatamente rimessi all’autorità giudiziaria, la quale provvederà a termini di legge.

Commenti.

Occorrendo di dover sciogliere assembramenti o riunioni, prima che siano fette le intimazioni prescritte dalla legge, devonsi impiegare tutti i mezzi di persuasione; ed allora soltanto ohe questi mezzi riescano infruttuosi, e che l'assembramento o la riunione, ad onta delle intimazioni, non si disperda, puossi ricorrere alla forza, arrestare i colpevoli, specialmente se armati, e respingere, occorrendo, la resistenza colle armi. Del resto non si può a priori determinare il modo di condotta a tenersi dall'uffiziale di P. S. in tale circostanza, potendo essa variare secondo i luoghi e secondo la natura e lo scopo dell assembramento o della riunione.







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Le développement inégal et la question nationale (Samir Amin)










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