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SILENT ENIM LEGES INTER ARMA - la legge sugli assembramenti affonda le sue radici... (Zenone di Elea -Dicembre 2021)

LA LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA

DEL REGNO D'ITALIA

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COMENTO E VOTI

PER LUIGI GHIRELLI

SOSTITUTO PROCURATORE DEL RE AL TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE DI NAPOLI

Membro corrispondente dell'Istituto Storico di Francia Socio onorario dell'Accademia Cingolaar degli Incolli – Socio corrispondente della Società Filotecnica di Torino cc. ec.

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VOLUME UNICO

CONTENENTE

Il testo della legge e del regolamento - Comento e Voti, ossia, quello che significhi e voglia la legge, e come intendasi ed applichi -1 Decreti, le Istruzioni e le Circolari di massima - Il richiamo e la riproduzione testuale delle disposizioni del Codice penale e del Codice di procedura penale indispensabili alla perfetta intelligenza della legge di sicurezza pubblica - Loro esposizione ragionata - I diversi regolamenti speciali cui la legge di sicurezza pubblica si riferisce — Le forme della legge di pubblica sicurezza, ossia, moduli voluti dai regolamenti –Tutte le disposizioni legislative che regolano in Francia i diversi servizt di pubblica sicurezza.

NAPOLI

TIPOGRAFIA ANGELO TRANI

13 Conte di Mola a Toledo

1869

(se vuoi, scarica il testo in formato ODT o PDF)

TITOLO II

Disposizioni di pubblica sicurezza

CAPO I

DISPOSIZIONI PER L'ORDINE PUBBLICO

Sezione I(1)

Delle riunioni e degli assembramenti

(art. 26 a 29 della legge)

SOMMARIO,— Gli art. 26 a 29 della legge — Del quadruplo interesse cui mirano le disposizioni della legge di pubblica sicurezza — Delle disposizioni per l’ordine pubblico — Come in questa prima diramazione della polizia sia facile la introduzione di abusi e di eccessi di potere, epperò come riesca singolarmente delicata e difficile la conciliazione fra' principi di autorità e di libertà — Delle riunioni e degli assembramenti — Come costituiscano due specie dello stesso genere, comunque filologicamente sinonimi — Quel che significhi riunione ed assembramento nel concetto della legge di pubblica sicurezza e dello Statuto fondamentale del Regno — Parole del Relatore della Commissione per la legge di pubblica sicurezza innanzi alla Camera dei Deputati — Del diritto di associazione — Com’esso si svolga secondo l’indole, i bisogni, la civiltà dei tempi e dei luoghi — Per quanto esso è indiscutibile, altrettanto la legge ha il diritto di contenerlo fra certi limiti, relativamente allo esercizio ed all’applicazione — L’art. 32 dello Statuto — Delle adunanze pubbliche e delle adunanze private — Quando sia legittima la ingerenza dell'autorità nelle riunioni e negli assembramenti — Dell’ordine pubblico — Quando esso ne esiga lo scioglimento — Della indispensabilità di una legge che su basi larghe e liberali determini il confine che non possa oltrepassare né l’autorità né il popolo — Circolare del Ministro dell’Interno ai Prefetti del Regno (luglio 1869) relativamente alle società dei reduci — Istruzioni del 4 aprile 1867, 5 52 a 62 — Gli art. 468, 426, 158, 159 e 160 del Cod. pen. — Delle rivolte e delle ribellioni — Gli art. 247 e segg., e 454 del Cod. pen. — Modello di processo verbale — Leggi, Decreti ed Ordinanze che regolano in Francia gli attroupements.

 ART. 26,

(Legge)

Ove occorra di sciogliere una riunione o un assembramento nello interesse dell’ordine pubblico, le persone assembrate saranno prima invitate a sciogliersi dagli uffiziali di pubblica sicurezza.

Dopo aver la legge nel Titolo 1° trattato dell’organamento della pubblica sicurezza, e conseguentemente, del personale di pubblica sicurezza e dei doveri ed attribuzioni degli ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica, passa nel Titolo II a svolgere quali sieno le disposizioni propriamente dette della pubblica sicurezza intorno al quadruplo interesse che presenta, onde già parlammo, ((1)) dell'ordine pubblico, della pubblica moralità, della pubblica incolumità e della proprietà. Nel Titolo 1°, val dire, la riguarda subbiettivamente; nel Titolo 2° obbiettivamente. Ed incomincia con le disposizioni per l’ordine pubblico, ed innanzi tutto, per quello che riguardi le riunioni e gli assembramenti.

Ricordino i nostri lettori quello che dicemmo intorno al principio di autorità ed al principio di libertà; quello che dicemmo intorno alle due scuole assurde che esagerino l'uno o l’altro; quello che dicemmo intorno alla conciliazione dei due grandi principi ((2)). E Io ricordino, imperocché, incominciando lo svolgimento delle disposizioni di pubblica sicurezza in quanto all’ordine pubblico, vien naturalmente al pensiero la osservazione che noi facemmo, ((3)) ossia, che, in queste disposizioni specialmente è facile la introduzione di abusi e di eccessi di potere t epperò, che in questa prima diramazione della polizia riesce singolarmente delicata e difficile la conciliazione fra il principio di autorità e quello di libertà. Fatta questa osservazione, importantissima in questa parte specialmente delle disposizioni della sicurezza pubblica, disaminiamo quali sien quelle che la legge stabilisce intorno alle riunioni ed agli assembramenti. Le riunioni e gli assembramenti, avvegnaché filologicamente possano dirsi sinonimi, non pertanto, nel concetto della legge di pubblica sicurezza e dello Statuto fondamentale del Regno, costituiscono due specie dello stesso genere. La riunione, in effetti, è il raccogliersi di più persone dietro un concerto prestabilito allo scopo di discutere assieme, di prendere una qualche risoluzione, di fare atto, insomma, di volontà collettiva; è ciò che con vocabolo inglese dicesi meeting.

L'assembramento, invece, è l’aggregazione di più persone per lo più fortuita; in essa non spicca il carattere della collettività; è più che altro il materiale agglomeramento di molti individui. Di tal che le disposizioni di pubblica sicurezza riguardano le riunioni e gli assembramenti, o per meglio dire, le disposizioni della legge per gli assembramenti mostransi estese alle riunioni; e ciò, non perché sinonimi, sibbene perché due specie dello stesso genere, e perché, se puossi temere turbata la tranquillità e sconvolto l’ordine pubblico da riunioni fortuite, non informate ad un precedente concerto, più ragionevole si rende il timore ed il sospetto, allorquando un unico concerto, un incarnato disegno ispiri le masse ((1)).

E, di vero, che gli uomini abbiano diritto di riunirsi per trattare delle proprie faccende, per comunicarsi reciprocamente le proprie idee, per gustare in comune piaceri e sollazzi, è principio che non aveva certo bisogno, per essere dimostrato, di tutta quella immensa quantità di volumi, di opuscoli, di discorsi, di declamazioni usciti dalla penna, o ripetuti dalla tribuna, da un secolo a questa parte, se pur troppo non ci fosse stato il bisogno di scendere in piazza colle armi alla mano per conquistarlo o per mantenerlo inviolato. Riunirsi è per gli uomini, più che bisogno, più che diritto, natura ((2)).

È un diritto adunque indiscutibile quello di riunirsi, siccome inevitabile per l’uomo il vivere in società ((3)). Ma per questo appunto che è un diritto, nell’esercizio e nell’applicazione, siccome ogni altro diritto, si svolge secondo l’indole, i bisogni, la civiltà dei tempi e dei luoghi. Leggi speciali devono provvedere a ciò, mettendo fra loro di accordo libertà ed autorità. Conviene, nella specie, far parte ben ampia alla educazione pubblica; la quale, più che le leggi, è necessaria alla guarentigia dei diritti e della libertà ((4)).

Il Decreto del 26 settembre 1848, nelle antiche provincie, che tenne dietro allo Statuto fondamentale del Regno, abrogando quelle disposizioni del Codice penale ((3)), le quali, punendo di carcere e di confine le associazioni di più persone organizzate in corpo, senza permesso dell’autorità legittima, facevano a calci col giure pubblico del regno ((4)), implicitamente ammise la indiscutibilità del diritto di associazione e di riunione. E nel 1852 non si credette neanche opportuno di regolare questo diritto ((5)). Né nel 1862 fu discusso il progetto di legge sulle associazioni che il governo presentò al Parlamento nazionale. Epperò, per quanto sia indiscutibile questo diritto, per altrettanto Tè quello della legge di contenerlo in certi limiti, in quanto allo esercizio ed all'applicazione ((6)). Donde l’art. 32 dello Statuto fondamentale del Regno: «E riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz’armi uniformandosi alle leggi che possono regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia» ((1)).

Convien dunque distinguere le adunanze pubbliche dalle private; quelle sono interamente soggette alle leggi di polizia: le private possono essere regolate unicamente sotto l’aspetto dell’ordine pubblico. Ma regolate di maniera che l’esercizio del diritto, assolutamente libero per se medesimo, non degeneri in abuso e pericolo; non già per renderlo effimero e un nonnulla' distruggendolo. Ecco la necessità dell’accordo, da parte della legge e di coloro che la rappresentano, fra' principi di autorità e di libertà, e da parte dei cittadini, di civiltà e di educazione, o quello che vale lo stesso, di rispetto agli ordini dell’autorità. La ingerenza adunque dell'autorità nelle riunioni e negli assembramenti è legittima unicamente quando è dettata dalla necessità delle cose; la ingerenza medesima, allora, non rappresenta neanco lontanamente una quistione di principi e di libertà, sibbene una quistione di tempi e di circostanze, e le leggi di polizia, perciò appunto che s'informano dei bisogni dei tempi, sono flessibili di loro natura. In una parola: le misure di pubblica sicurezza intorno alle associazioni non suppongono che il fatto sia immorale, ma che possa dar causa a delle inconvenienze donde non le colpiscono come infrazione morale, ma come infrazione materiale.

L'ordine pubblico è quello che unicamente può motivare lo scioglimento di una riunione o di un assembramento. In cotesti provvedimenti è lasciato per conseguenza un vasto campo all'arbitrio di coloro che sono investiti dell'autorità. Imperocché, alla dimanda, quando si possa dire che l’ordine pubblico esiga lo scioglimento di un’adunanza, possono farsi tante risposte quanti sono i modi di intendere le parole ordine pubblico. L’autorità coscienziosa dee trovar gli argomenti che le occorressero ad apprendere quando l’intervento di lei sia compatibile col diritto di tutti, nei principi sanciti dallo statuto, nella forma di governo che ci regge, nelle stesse leggi che provvedono allo esercizio di altri diritti interessanti la sicurezza pubblica' Ma non c' è chi non vegga quanto sia difficile, nella specie, cosi contenere nei giusti limiti il principio di autorità, che il principio di libertà, epperò la indispensabilità di una legge, che, su basi larghe e liberali, determini il confine che non possa oltrepassare né l’autorità né il popolo, per evitare un grave danno, quello vai dire, che, la prepotenza popolare, o l’arbitrio ministeriale, possano avere scusa nel difetto della legge ((2)).

Sul fatto delle riunioni e degli assembramenti crediamo utile di trascrivere l’ultima circolare che il Ministro dell’Interno nel luglio 1869 scrisse ai Prefetti del Regno relativamente alle società dei reduci, ed eziandio quella parte delle Istruzioni pei funzionari della pubblica sicarezza del 4 aprile 1867 che gli riguarda, siccome quella che ne compendia tutti i doveri e tutte le attribuzioni ((3)).

Ecco la circolare di luglio 1869 intorno alle associazioni dei reduci. «Le associazioni dei Reduci dalle patrie battaglie, che si vanno costituendo in tutte le principali città del Regno, traggono il loro diritto ad esistere dall’art. 32 dello Statuto, che garentisce ai cittadini la facoltà di liberamente associarsi insieme. Quell’articolo però non ha inteso di sottrarre le libere riunioni all’azione della legge, anzi ha espressamente dichiarato che si debbono uniformare alle leggi che possono regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa pubblica. E per prima e generale condizione ha richiesto che non si possano i componenti di esse altrimenti radunare che senz’armi.

Or, in difetto di una legge speciale sulle associazioni, è indubitato che le, norme da cui debbono essere regolate sono le disposizioni generali del codice penale e delle leggi di pubblica sicurezza. Ecco perché le accolte di armi che queste associazioni si propongono di fare, gli esercizi militari che prescrivono ai loro soci, il tiro a segno in cui si vuole che questi si debbano esercitare, son tutte cose che debbono essere regolate secondo il decreto dell’11 ottobre 1863 intorno alle società di tiro, e dalle disposizioni della legge di pubblica sicurezza e dall’annessovi regolamento intorno alla raccolta ed allo sparo di armi da fuoco. È dunque indispensabile che la S. V. curi che queste prescrizioni sieno al bisogno esattamente osservate, acciocché le associazioni de' reduci non sieno delle riunioni sottratte all’impero di ogni legge, indipendenti da ogni autorità, e libere assolutamente di apparecchiare mezzi ed uomini che potrebbero ad un momento dato divenire una minaccia e un positivo pericolo per la sicurezza interna o esterna dello Stato. Nè questo è tutto. Le cose finora dette riguardano il modo di codeste associazioni, ma ci ha altre leggi che riguardano il loro essere stesso. Infatti, se lo Statuto garentisce il dritto di associazione, ci ha delle Associazioni che dal Codice penale sono espressamente punite. Or queste dei reduci, fino a che si tengono nei termini del loro primo istituto, secondo cui sarebbero vere Società di mutuo soccorso fra coloro che hanno combattuto per la patria, non si può aver nulla a dire sulla loro costituzione. Ma, se falsando la loro natura, si convertissero in associazioni politiche, ordinate a fomentare, promuovere, aiutare a preparare movimenti interni o esterne spedizioni, bisogna che allora anche sotto questo aspetto richiamino l’attenzione delle autorità locali. Per la qual cosa, quando seri indizi si avessero che esse sieno degenerate in quelle associazioni che gli articoli 158 e 160 del Codice penale dichiarano criminose, quando proclami sediziosi escissero dal loro seno, quando si abbiano documenti od altre prove che non si tratta più di libere associazioni di cittadini, ma di vere conventicole nel senso dei citati articoli, bisogna allora che non indugi la S. V. a deferire tali prove e documenti al potere giudiziario, e a denunziare i socii come colpevoli di delitti puniti dalla legge.»

Le istruzioni pei funzionari di pubblica sicurezza scrissero quanto segue intorno alle riunioni ed agli assembramenti. «Il rispetto alle leggi ed agli ordini legittimi dell’autorità è prima condizione di ogni libertà, e lo è quindi, anzi più che mai, della libertà di associazione, comprendendo ognuno di leggeri di quali pericoli siano capaci le concitate passioni delle moltitudini, {articolo 32 dello Statuto, mentre riconosce il diritto di adunarsi pacificamente senz'armi, soggiunge immediatamente, «uniformandosi alle leggi che possono regolarne l’esercizio nello interesse della cosa pubblica;» e più appresso rafferma la stessa idea, quando in proposito delle adunanze in luoghi pubblici si esprime dicendo che «le adunanze nei luoghi pubblici o aperti al pubblico rimangono interamente soggette alle leggi di polizia.» Se nessuna limitazione avesse mai potuto ricevere il diritto di associazione per le esigenze generali del buon ordine pubblico, e si fosse voluto soltanto attribuire all’autorità quelle facoltà che le competono in. presenza di un delitto legalmente constatato, non si saprebbe dare spiegazione dei termini in cui è concepito l’articolo anzidetto dello Statuto. Nelle ordinarie condizioni essendo ben diversa l’importanza delle associazioni per quello che riguarda i possibili pericoli dell’ordine pubblico, secondo che esse siano raccolte in luogo pubblico o privato, diverse è ben naturale che fossero ancora le attribuzioni dell’autorità politica, e che questa competente in talune determinate circostanze allo scioglimento delle riunioni come degli assembramenti in luogo pubblico, noi sia altrimenti per le associazioni in luoghi privati. Che un’associazione in luogo pubblico, la quale assuma un carattere di ostilità alle leggio alle autorità, possa essere immediatamente disciolta, risulta senza fallo dalla lettera e dallo spirito delle disposizioni dell'articolo 468 del Codice penale, ((1)) e dall’articolo 26 della legge di pubblicasicurezza. — Dall’articolo 468, perché in esso si eleva a reato sui generis la provocazione a commettere reali, con discorsi tenuti in adunanze o luoghi pubblici, e quindi è bene evidente che un'associazione qualunque adunata in luogo pubblico si costituisca immediatamente in una posizione criminosa non appena incomincino a manifestarvisi discorsi, e fatti di ogni sorta provocatori di disordini, o di avversione o malcontento contro le leggi dello Stato. Non e già che il fatto di colui che pronunzia parole sediziose sia costitutivo di complicità o di correità per tutti coloro che rimangono nel seno dell’assemblea, perocché resisterebbero a simile conseguenza i principii più ovvii del dritto comune, pei quali un discorso non può essere ad altri imputabile che a colpi al quale appartiene; ma essendo proprio di ogni associazione di raccogliersi intorno a pochi individui i quali parlano e discutono in nome di una gran parte delle persone assembrate, non può, d’altra banda, dubitarsi che un fatto qualunque imputabile a delitto, il quale sorga dal seno della medesima con peri' colo di turbamento del buon ordine pubblico, abbia a costituire l’assemblea in una posizione delittuosa a cospetto della legge, e che quindi sia obbligo urgente dell’autorità di far cessare uno stato somigliante. Chi vorrebbe sostenere che l’autorità politica potesse, restarsi indifferente innanzi al delitto, ed essere costretta a tollerare che durasse tuttavia una posizione delittuosa? o che fossero in quei casi sospese le norme di procedimento prescritte dalla legge per la flagranza dei reati?

L’articolo 26 della legge di pubblica sicurezza viene a conferma del diritto dell’autorità a poter ordinare lo scioglimento di qualunque associazione o riunione in luogo pubblico, quando in essa si avverino dei fatti capaci di compromettere il buon ordine pubblico; poiché dicendosi in questo articolo che, ove occorra di sciogliere una riunione o un assembramento, nello interesse dell'ordine pubblico, le persone assembrate saranno prima invitate a sciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza,» evidentemente è lasciato alla prudenza ed alla responsabilità dell’autorità politica il determinare in quali casi un’associazione o riunione in luoghi pubblici, assumendo carattere di minaccia pel buon ordine pubblico, meriti veramente di essere qualificata come pericolosa, e quindi di essere disciolta. Le associazioni o riunioni in luoghi privati non aperti al pubblico, non producendo nell’autorità politica i medesimi diritti, sono di assai più difficile sorveglianza, ma non tali però che sia innanzi ad esse disarmata affatto l’autorità della legge, come si vuol credere da taluni. Il decoro delle famiglie, la libertà delle domestiche relazioni soffrirebbero senza dubbio dalle disorbitanti esplorazioni di un’autorità che. volesse profondare lo sguardo nei loro segreti; e d’altra banda le associazioni con intendimenti criminosi di poco o nessun pericolo potranno Riuscire alla pace del paese ed agli altrui diritti, finché saranno obbligate a simulare la libertà delle private discussioni: il pericolo in comincia quando i componenti di tali associazioni si accordano assieme per dare opera all’apparecchio dei mezzi necessari per riuscire nel loro intento, cioè quando esse lasciano le sembianze di associazioni possibilmente innocenti e rivestano invece i caratteri di cospirazioni o ai sensi degli articoli 158 a 160 del Codice penale se trattasi di associazioni di un ordine politico, ((1)) o degli articoli 426 e seguenti se trattasi invece di associazioni preordinate a commettere dei reati contro la proprietà ((2)).

È adunque a questi fatti di manifestazione esteriore dell'indole criminosa delle associazioni che deve rivolgersi la più seria attenzione dei pubblici funzionari. Se dei proclami sediziosi escono dal seno di quelle segrete conventicole; se può provarsi che taluni degli associati abbiano avuto l’incarico di fare accolte di armi o di munizioni, o abbiansi altrimenti nelle mani de' documenti atti a constatare che non si tratti di libere associazioni di cittadini, ma di veri ritrovi di congiurati nei sensi degli articoli. succennati, non deve allora indugiarsi a deferire tali documenti e tali prove all'autorità giudiziaria, ed a far sentire a tutti di non esservi delitto innanzi al quale possa mai ritenersi disarmata l'autorità della legge. Dovendosi procedere allo scioglimento sia di associazioni o riunioni, sia di assembramenti, l'ufficiale di pubblica sicurezza deve innanzitutto accertare il loro carattere particolare e il loro indirizzo. Ciò riesce di somma importanza così pei provvedimenti preventivi, come per quelli di esecuzione; non senza avvertire, che trattandosi quasi sempre di fatti che già costituiscono un reato, o che possono risolversi in reati, per modo che l'autorità giudiziaria debba procedere su' processi verbali dei funzionari di pubblica sicurezza all’applicazione delle sanzioni penali» importa che in tali verbali siano minutamente esposte intorno alla natura del fatto tutte le indicazioni che possano tornar utili nell'interesse della giustizia punitiva. Si dovrà quindi accertare con diligenti indagini se le riunioni e gli assembramenti siano o no di natura politica; quale precisamente sia il loro scopo; quale e quanta la loro importanza; se siano l'espressione di un bisogno effettivo, e di conseguenza se e qual favore possano incontrare presso l’universale. Dovranno del pari aversi presenti le disposizioni del Codice penale intorno agli scioperi ed ai casi di ribellione, e prendere tutte le cautele perché delle eventuali relazioni che la riunione o l'assembramento potessero avere con qualche reato, sia dato atto nel processo verbale da compilarsi. Per consueto le riunioni, dette altrimenti comizi popolari o meeting, si tengono in recinti chiusi, come, a cagione d'esempio, in teatri, o altre pubbliche sale, differendo in ciò dagli assembramenti, che avvengono per le pubbliche vie. Conosciuto il programma, determinato il luogo della riunione, ed informatosi possibilmente de' promotori e degli oratori, l'ufficiale di pubblica sicurezza destinato a mantenere l'ordine nell'adunanza deve recarvisi col proposito di serbare in ogni evento tal condotta, che non riesca imprudente per eccesso di zelo, o censurabile per soverchia tolleranza. Secondo l'indole e lo scopo della riunione esso dovrà vegliare principalmente, perché non si pronuncino discorsi, non si facciano proposte, né si votino ordini del giorno:

1° Che fossero di eccitamento all'odio o al disprezzo contro il Governo e le leggi dello Stato;

2° Che usurpassero le prerogative di alcuno dei poteri dello Stato;

3° Che compromettessero il Governo nelle sue relazioni diplomatiche;

4° Che suonassero diffamazione od ingiuria contro pubblici funzionari a riguardo del loro ufficio;

5° Che dessero alla riunione un carattere sedizioso, o tale da poterne derivare un pubblico disordine, o per qualsiasi altra ragione costituissero un reato previsto dal Codice penale. Sarà sempre dell’avvedimento del funzionario di pubblica sicurezza di avvertire a tempo il presidente dell'adunanza del pericoloso indirizzo che stia per prendere la discussione, e di invitarlo a richiamare gli oratori all’ordine ed alla legalità innanzi di manifestarsi in tutto il contegno della sua autorità.

Se queste ammonizioni restano inani, ed è d'uopo procedere allo scioglimento, importerà che le intimazioni prescritte dalla legge siano rivolte dapprima al presidente onde cessare ogni equivoco fin dal primo momento, salvo a rivolgere direttamente al pubblico l’invito e le intimazioni quando il presidente persistesse nel proponimento di occupare il seggio, o si rifiutasse a licenziare l'adunanza. Ogni vigilanza a comizi, radunanze, o meeting richiede di necessità un servizio speciale di forza armata d'agenti di pubblica sicurezza e di funzionari, le cui norme dipendono dall'esatta cognizione delle circostanze e condizioni de' singoli casi. Vuoisi però ricordare che non si faccia pompa od apparato di agenti e di ufficiali di pubblica sicurezza, che il servizio sia coordinato ad un solo scopo, e di spedita esecuzione, e che i funzionari di pubblica sicurezza ricevano particolareggiate istruzioni per iscritto. Queste massime sono eziandio applicabili agli assembramenti, anzi per questi, trattandosi di fatto vietato dalla legge per se medesimo, molto più agevole è il determinare il momento di operarne lo scioglimento quando minaccino di divenire sediziosi. La legge ha distinta l'azione in tre gradi diversi: il momento dell'invito, quello dell'intimazione, e dell'uso della forza. Siffatta distinzione deve essere strettamente osservata, per modo che non si debba ricorrere all'uso della forza se non quando siano esauriti tutti gli altri mezzi di minor importanza e di meno gravi conseguenze; i quali corrispondono altresì ai gradi diversi di gravità che l'assembramento può presentare, od assumere nel suo corso. Alle formali intimazioni non si dovrà procedere, se non quando il carattere sedizioso dell’assembramento siasi manifestato con atti di disordine; e l’uso della forza non dovrà essere consigliato, se non nel caso che, perdurando il tumulto, nessun effetto si fosse ottenuto dalle tre distinte formali intimazioni, o queste sieno riescite impossibili per causa di rivolta o di resistenza. Poiché il rifiuto di ottemperare alle intimazioni trae seco l’arresto, e la consegna degli arrestali all'autorità giudiziaria, è facile scorgere di quanta importanza sia in questa materia il processo verbale del funzionario procedente, e quanta cura debba aversi nel constatare non solo la flagranza del reato e le diverse sue circostanze, ma ancora l’adempimento da parte dell’autorità di sicurezza pubblica di tutte quelle forme che sono prescritte per la legalità del suo operato. Dovendosi far uso della forza, l’autorità di pubblica sicurezza dovrà prima servirsi degli agenti che sono all’immediata sua dipendenza, poi della guardia nazionale, e ricorrere in fine alla truppa nel caso di estrema ed evidente necessità. In questo ultimo caso si terranno presenti le disposizioni dell'articolo 12 del regio decreto del 26 gennaio 1865, che stabilisce le norme di servizio ed i rapporti fra la guardia nazionale e le autorità militari, quando quella si trovi a servire insieme con la truppa» ((1)).

ART. 27.

A tale invito le persone assembrate saranno tenute di separarsi.

ART. 28.

Quando le persone assembrate non ottemperino a quell’invito, non potrà adoperarsi la forza se non dopo tre distinte formali intimazioni, ciascuna delle quali deve sempre essere preceduta da un rullo di tamburo o squillo di tromba.

ART. 29. 

Effettuate le intimazioni, se riusciranno infruttuose, e così pure se per rivolta od opposizione ((2)) non fosse possibile di procedere alle intimazioni, verrà usata la forza per isciogliere la riunione o l’assembramento, e le persone che ne faranno parte saranno arrestate. In tal caso gli arrestati saranno immediatamente rimessi all’autorità giudiziaria, la quale provvederti a termini di legge.

MODELLO DI PROCESSO VERBALE.

N. 1. L'anno.... il giorno.... del mese.... alle ore..... Noi N. N. uffiziale di pubblica sicurezza, delegati specialmente a, mantener l'ordine nell'adunanza annunziata per questo giorno in.... (s'indichi il luogo dove è stabilirci l’adunanza) poiché fra gl’intervenuti nell'adunanza medesima il Signor... ha cominciato a pronunziare un discorso (si reassuma) col quale evidentemente si eccitava all’odio ed al disprezzo contro il Governo e le leggi dello Stato, (ovvero, si usurpavano le prerogative di alcuno, dei poteri dello Stato, oppure, si comprometteva il Governo nelle sue relazioni diplomatiche, ovvero, si diffamavano ed ingiuriavano pubblici funzionari a riguardo del loro ufficio, o da ultimo, dovasi alla riunione un carattere sedizioso, o tale da poterne derivare un pubblico disordine, o per qualsiasi altra ragione, s’incorreva un reato previsto dal Codice penale) abbiamo avvertito il presidente dell’adunanza del pericoloso indirizzo che prendeva la discussione, e lo abbiamo conseguentemente invitato a richiamar l'oratore (o gli oratori) all’ordine ed alla legalità. E poiché le nostre ammonizioni sono tornate inutili, abbiamo invitato il presidente a sciogliere l'adunanza; e poiché esso ha persistito ad occupare il seggio (o si è rifiutato a licenziar l’adunanza ) abbiamo invitato il pubblico a sciogliersi a norma della legge, lo che avvenuto, abbiam formato il presente processo verbale.

Seguono le sottoscrizioni.

N. 2. L'anno.... il giorno... del mese.... alle ore....

Noi N. N. ufficiale di pubblica sicurezza poiché nella piazza di.... (s'indichi il luogo) c’era un assembramento di persone, delegati ad accorrere nello interesse dell'ordine pubblico, ed ivi accorsi, abbiamo constatato in fatti (indichi con precisione ogni fallo pel quale l'assembramento, per se stesso vietato dalla legge, minacci di divenire sedizioso, lo che costituisce la circostanza che determina il momento di operarne lo scioglimento).

Epperò a norma della legge, e nello interesse dell’ordine pubblico, abbiamo invitate le persone assembrate a sciogliersi, lo che fattosi senza alcun disordine, abbiamo formato il presente processo verbale.

Seguono le sottoscrizioni.

N. 3. E poiché (dopo le formalità del precedente verbale) le persone assembrate non hanno ottemperato al nostro invito, anzi il carattere sedizioso dell’assembramento vieppiù manifesta vasi con atti di disordine, (is specifichino) abbiamo proceduto alle formali intimazioni a norma di legge. Dopo le quali intimazioni, essendosi sciolto l’assembramento, abbiamo formato il presente processo verbale. Seguono le sottoscrizioni.

N. 4. E poiché (dopo le formalità del precedente verbale) le intimazioni come per legge sono riuscite infruttuose, ovvero, non è stato possibile di procedere alle intimazioni per rivolta ed opposizione incontrate, abbiamo ordinato l’uso della forza ((1)) per sciogliere l’assembramento (o la riunione) ((2)) ed abbiamo proceduto allo arresto dei seguenti individui che ne facevano parte (s'indichino) per rimetterli, come abbiam fatto, immediatamente all’autorità giudiziaria, perché provveda a termini di legge. Di che abbiamo formato il presente processo verbale.

Seguono le sottoscrizioni.

NOTE

(1) Ved. pag. 42 e segg.

(2) Ved. pag. 6 e segg.

(3) Ved. pag. 13 e segg.

(1) Parole del relatore della Commissione per la legge di pubblica sicurezza innanzi alla Camera dei deputati.

(2) In tesi generale la libertà di associazione è un diritto naturale. Isolato, l’uomo vacilla sotto il peso dell’impotenza, la sua debolezza si rivela ad ogni passo; qualunque sia lo scopo che si proponga, e la carriera che egli percorra, sia che egli coltivi le arti o l’economia politica, l’industria o le scienze, solo mercé l’unione delle forze e dei lumi egli giunge a superare le opposizioni, a domare gli ostacoli, a mettere in atto il suo pensiero. I tempi d'incivilimento sono quelli in cui questa facoltà di associazione si sviluppa con maggiore energia; essa è la gran leva in cui l'antica società si appoggia per distrigarsi dalle sue fasce e lanciarsi ad un volo più elevato. Se dee mettersi fede nel progresso, l’è solamente confidando nella forza di un’associazione più stretta fra i membri della città. L’associazione è l’elemento della prosperità e della vita stessa dell'uomo; è il punto di partenza e l’avvenire della società. (Ved. Enc. pop. — Vol. XIX, pag. 654, Riunione (diritto).

Ma l’esercizio anche del più legittimo diritto, abbandonato senza regolamento tra le mani dell’uomo, può ben tosto ingenerare degli abusi. Fu perciò che la legge ha circoscritto entro certi limiti ciascuna delle nostre libertà. Non v’ha dubbio che le umane passioni possono togliersi in mano la leva potente dell associazione, adoperarla contro la società, e mercé gli energici sforzi di essa raddoppiare i pericoli della loro opera distruttiva. La legge adempie una missione egualmente sacra sì nel proclamare il diritto che nel punire i suoi abusi. Essa può dunque punire le associazioni immorali o pericolose; può proibirle e castigare coloro che contravvengono a questo divieto, questo potere deriva dallo stesso principio del diritto di punire (Teorica del Cod. pen. per Chaveaux e Hélie. Vol. II. pag. 44, § 3332).

(3) L’uomo, diceva il filosofo Stagirita, è un animale socievole. Il negarlo equiparerebbe l’uomo al bruto cui manca il dono del consorzio razionale. L’associazione si manifesta come uno dei più efficaci mezzi di educazione politica e sociale, come una delle più valide leve di che si valga l'incivilimento. Mercé l’unione impararono gli uomini a meglio discernere e conoscere gli obbietti di comune utilità; a ponderare la gravità degli ostacoli che si oppongono alle desiderabili innovazioni. L’associazione sola rende possibili le meravigliose imprese compiute dal mondo moderno; e quei popoli che hanno pei primi consacrato questo salutare principio, avanzarono sopra tutti gli altri nella via del progresso e della prosperità. (Aherens, Cours du droit nalurelztc. De la sociabilité ou facultà d’association—Ved. Garutti, Dei principi del governo libero, pag. $3, Capo IV. Del diritto di associazione).

(4) In Inghilterra, quando vuoisi tenere un meeting, viene invitato lo scheriffo della contea a riunirlo; se si rifiuta, il meeting ha ciò non ostante luogo in una pubblica piazza. Ma ben di rado ne nascono disordini. E ciò per doppia ragione. In primo luogo, perché l'autorità non interviene se non quando sia necessario; in secondo luogo perché il popolo sa rispettare gli ordini di essa, a II diritto di prendere in esame in adunanze pubbliche gli affari dello Stato è posseduto dal popolo inglese in grado quasi illimitato, e non è frenalo da legge se non quando eccedendo tutti i limiti legali, cessa di essere utile e tendente al bene, e diviene invece il mezzo di intimidire le autorità costituite, di spargere il terrore fra le persone pacifiche e ben disposte, e di preparare le forze per fomentare la ribellione». (Brougham— Filosofia politica).

(3) Art. 483, 484, 485 e 486 del Cod. pen. Del resto, diciam questo, come storia. (Vedi nota). Costituiva un'importante questione quando vigevano i Cod. pen. anteriori a quello del 1859. Esteso questo Codice a tutto il regno non ha alcun interesse, non leggendosi in esso quelle disposizioni.

(4) In Francia più volte fu discusso davanti ai Tribunali se la Carta aveva abolito gli art; del Cod. pen. relativi alle associazioni; e più volte fu deciso in senso contrario. Ma la Carta francese non conteneva alcun articolo simile al 32 del nostro Statuto.

(5) Il Consiglio di Stato ritornando la legge, espose di non credere che il diritto di associazione dovesse frenarsi, fatto riflesso al verun detrimento che, nelle antiche provincia, n’era venuto alla cosa pubblica.

(6) «La maggior parte degli Europei considerano ancora l’associazione come un’arma di guerra che si foggia a tutta furia per provarla tosto sul campo di battaglia. Si radunano essi per discutere, ma il pensiero dell’azione prossima preoccupa tutti gli spiriti. Un’associazione è un esercito; parlano per numerarsi, per infiammarsi, e poi piombano sul nemico. Le vie legali si giudicheranno mezzi, ma non sono mai l’unico mezzo di riuscita (Tocqueville nella sua opera sulla democrazia americana). Questa verità si riscontra nella storia cominciando dai Giacobini di Parigi e venendo fino al circolo del popolo di Firenze. L’associazione perché produca i suoi naturali e splendidi vantaggi abbisogna che l’abito delle libertà pubbliche sia radicato e fatto sangue del popolo. Il solenne ricordo sull'argomento lasciato da Giorgio Washington ai suoi concittadini vuoisi tener sempre presente dai fautori ad ogni costo delle associazioni, ossia di coloro che negano intorno ad esse ogni ingerenza del governo. (V. Carutti. Dei principi del governo libero, pag. 55).

(1) Questo art. riproduce l’art. 19° della Costituzione Belga del 1830. La prima parte dell’art. 32 trova una eccezione assai ampia nella seconda; imperocché è chiaro che le riunioni popolari tutte vanno soggette a cotesta eccezione. Tuttavia una buona legge di polizia potrebbe diminuire di molto gl’inconvenienti che nascono da una tale restrizione.

(2) Ved. Enc. pop. Vol. XIX. Riunione (Diritto di) pag. 656.

(3) § 52 a 62.

(1) Art. 468. «Chiunque, sia con discorsi tenuti in adunanze e luoghi pubblici, sia col mezzo di stampe o scritti affissi o sparsi e distribuiti al pubblico, abbia provocato a commettere alcuno dei crimini contemplati negli articoli 153 e 154 di questo Codice, sarà punito colla pena del carcere per anni due, e con multa di lire quattromila.»

(1) Art. 158 a 160.

Art. 158. — La sola cospirazione diretta ai reati preveduti nei due precedenti articoli è punita coi lavori forzati a tempo.

Art. 159. — Vi è attentato dal momento che siasi dato principio ad un atto qualunque di esecuzione dei crimini indicati nei precedenti articoli.

Art. 160. — Vi è cospirazione dal momento in cui la risoluzione di agire sia stata concertata e conchiusa fra due o più persone, quantunque non siasi intrapreso alcun atto di esecuzione.

(2) Art. 426 a 430.

Art. 426. — Ogni associazione di malfattori in numero non minore di cinque, all’oggetto di delinquere contro le persone o le proprietà, costituisce per sé stessa un reato contro la pubblica tranquillità.

Art. 427. — Questo reato esiste pel sulo fatto della organizzazione delle bande, o di corrispondenza fra esse ed i loro capi, o di convenzioni tendenti a rendere conto o distribuire o dividere il prodotto dei reati.

Art. 428. — Gli autori, direttori, o capi di tali bande saranno puniti pel solo fatto dell’associazione o coi lavori forzati a tempo, o colla reclusione, secondo la qualità dei malfattori e l’oggetto del disegno o del concerto.

Art. 429. — Ogni altra persona faciente parte dell'associazione, oppure che avrà scientemente e volontariamente somministrato a dette bande, od a parte di esse, armi, munizioni, istrumenti atti al reato, alloggio, ricovero o luogo di riunione, sarà punita colla reclusione o col carcere, secondo le circostanze enunciate nell’articolo precedente.

Art. 430. — Qualunque reato commesso da una riunione di malfattori preveduta nell’articolo 426, o da alcuni soltanto di essi quando abbiano agito previo concerto coll’intiera banda, sarà punito con un grado di più della pena stabilita pel reato medesimo, oltre quella da essi incorsa pel fatto dell’associazione di cui negli articoli 428, 429, e secondo le regole stabilite nel libro 1, titolo 11, capo V, sezione I, Dei rei di più reali.

(1) Veggano i lettori se avevamo ragione di dire che l’uso di richiedere l’esercito, per modo di regola, per la esecuzione degli ordini della pubblica sicurezza, sia più un difetto dell’applicazione della legge, che della legge stessa. (Vedi pag. 479 e segg.)

(2) Ci ha dei casi in cui le riunioni e gli assembramenti rivestono il carattere di rivolta o di ribellione. Allora trattasi di flagrante reato preveduto e punito dal Codice penale, a norm a degli articoli 247 a 256, e 454 che è utile di trascrivere.

Art. 247. — È reato di ribellione:

1° Qualunque attacco e qualunque resistenza con violenze o vie di fatto contro la forza pubblica, contro gli uscieri o servienti di giustizia, le guardie campestri o forestali, gli incaricati dell’esazione delle tasse e delle contribuzioni, o coloro che portano per essi gli atti esecutivi, — contro gli uffiziali ed agenti addetti al servizio dei telegrafi e delle strade ferrate nominati ed approvati dal Governo, contro i preposti delle dogane o gabelle, — contro i sequestratala, gli uffiziali od agenti della polizia giudiziaria od amministrativa, — quando agiscono per l'esecuzione delle leggi, degli ordini dell'autorità pubblica, dei mandati di giustizia e delle sentenze;

2° Ogni violenza o via di fatto usata per isciogliere l’unione di un corpo legittimamente deliberante, — o per impedire l’esecuzione di una legge, di una decisione, o di una sentenza, o di qualunque ordine di una podestà legittima, — o per ottenere una determinazione od un provvedimento qualunque dalla legittima autorità, — o per sottrarsi dall'adempimento di un dovere imposto dalla medesima.

Art. 248. — Sa la ribellione è stata commessa in riunione di persone in numero maggiore di dieci, ma senza porto d’armi, saranno i colpevoli puniti colla reclusione.

Se la riunione fu armata, la pena potrà estendersi ai lavori forzati a tempo.

Art. 249. — Se la ribellione è stata commessa in riunione armata di persone, in numero non maggiore di dieci né minore di tre, la pena sarà della reclusione.

Se non vi fu porto d’armi, la pena sarà del carcere non minore di sei mesi.

Art. 250. Nei casi accennati nei due precedenti articoli, la riunione si reputa armata quando più di due persone portano armi apparenti.

Art. 251. — La ribellione commessa da una o da due persone soltanto, è punita col carcere non minore di sei mesi se è commessa con arma od armi apparenti.

È punita col carcere estensibile a sei mesi se è commessa senza armi.

Art. 252. — Quando nella ribellione la riunione non si reputa armata a termini dell'art. 250, le persone che, facendone parte, si trovassero munite di armi nascoste, saranno individualmente punite come se la riunione fosse stata armata. ‘

Art. 253. — È pure punita come ribellione qualunque altra unione armata non minore di cinque persone, la quale senza avere commesso violenze o vie di fatto, fosse diretta col suo contegno ad incutere timore onde impedire l'esecuzione degli atti od ordini dell'autorità governativa, giudiziaria od amministrativa, e di cui nell'articolo 247. La pena sarà in questo caso del carcere non minore di due anni.

Quand’anche non vi fosse porto d'armi, coloro che, facendo parte della riunione suddetta, non si saranno ritirati alla prima intimazione loro fatta dalle autorità sovra indicate, saranno puniti col carcere da sei mesi ad un anno.

Sarà anche punita col carcere non minore di tre mesi, estensibile ad un anno, la riunione minore di cinque persone, quando vi sia stato porto d’armi.

Art. 254. — Le disposizioni degli articoli 165, 166, 167 e 168 saranno applicabili ai casi di ribellione designati negli articoli 248, 249 e 253.

Art. 255. — Saranno punite come riunioni di ribelli quelle che, formate con armi o senza, fossero accompagnate da violenze o da minacce contro un pubblico uffiziale dell’ordine giudiziario od amministrativo, gli agenti di giustizia o di pubblica sicurezza, o la forza pubblica:

1° Dagli operai o giornalieri nei pubblici opificii o manifatture;

2° Dalle persone ammesse nei pubblici ospizi;

3° Dai detenuti imputati o condannati per reati, o dai detenuti per qualsivoglia altra causa.

Art. 256. — I capi di una ribellione, o quelli che l’avranno provocata, potranno essere condannati a rimanere dopo scontata la pena sotto la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Art. 454. — Nelle disposizioni del presente Codice, ove si parla di fatti in cui sieno intervenute armi, persone armate, o minacce a mano armata, sotto nome d’armi vengono e le armi proprie e le improprie.

(1) L’autorità di pubblica sicurezza deve prima servirsi degli agenti che sono all’immediata sua dipendenza, poi della guardia nazionale t e ricorrere infine alla truppa nel caso di estrema e di evidente necessità che dovrebbesi far rilevare dal verbale.

(2) Badisi all’immensa cura che deve aversi nel constatare non solo la flagranza del reato e le diverse sue circostanze, sibbene l’adempimento da parte dell’autorità di sicurezza pubblica di tutte le forme che sono prescritte per la legalità del suo operato.

Come già dicemmo (pag. 23, nota 2) incominciamo, seguendo lo svolgimento delle Disposizioni di pubblica sicurezza, a riprodurre le più importanti leggi, ordinanze e decreti che regolano in Francia le Disposizioni medesime. Qui naturalmente quelle che riguardano gli attroupements.

Loi contre les attroupements
(10—11 avril 1831)

Toutes personnes qui formeront des attroupements sur les places ou sur la voie publique seront tenues de se disperser à la première sommation des préfets, sous-préfets, maires, adjoints de maire, ou de tous magistrats et officiers civils chargés de la police judiciaire, autres que les gardes champêtres et gardes forestiers.

Si l'attroupement ne se disperse pas, les sommations seront renouvelées trois fois; chacune d’elles sera précédée d'un roulement de tambour ou d’un son de trompe. Si les trois sommations sont demeurées inutiles, il pourra être fait emploi de la force, conformément à la loi du 3 août 1791.

Les maires et adjoints de la ville de Paris ont le droit de requérir la force publique et de faire les sommations.

Les magistrats chargés de faire ces sommations seront décorés d’une écharpe tricolore.

2. Les personnes qui, après la première des sommations prescrites par le second paragraphe de l’article précédent, continueront à faire partie d’une attroupement, pourront être arrêtées, et seront traduites sans délai devant les tribunaux de simple police, pour y être punies des peines portées au chapitre I° du livre IV du Code pénal.

3. Après la seconde sommation, la peine sera de trois mois d’emprisonnement au plus; et, après la troisième, si le rassemblement ne s’est pas dissipé, la peine pourra être élevée jusqu’à un an de prison.

4. La peine sera celle d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, 1° contre les chefs et les provocateurs de l’attroupement, s’il ne s’ est point entièrement dispersé après la troisième sommation; 2° contre tous individua porteurs d’armes apparentes ou cachées, s’ils ont continué à faire partie de l’attroupement après la première sommation.

5. Si les individua condamnés en vertu des deux articles précédents n’ont pas leur domicile dans le lieu où l’attroupement a été formé, le jugement ou l’arrêt qui les condamnera pourra les obliger, à l'expiration de leur peine, à s’éloigner de ce lieu à un rayon de dix myriamètres, pendant un temps qui n’excédera pas une année, si mieux ils n’aiment retourner à leur domicile.

6. Tout individu qui, au mépris de l’obligation à lui imposée par le précédent article, serait retrouvé dans les lieux à lui interdits, sera arrêté, traduit devant le tribunal de police correctionnelle, et condamné à un emprisonnement qui ne pourra excéder le temps restant à courir pour son éloignement du lieu où aura été commis le délit originaire.

7. Toute arme saisie sur une personne faisant partie d’un attroupement sera, en cas de condamnation, déclarée définitivement acquise à l’État.

8. Si l'attroupement a un caractère politique, les coupables des délits pré-vus par les articles 3 et 4 de la présente loi pourront être interdite pendant trois ans au plus, en tout ou en partie, de l’exercice des droits mentionnés dans les quatre premiers paragraphes de l’article 42 du Code pénal.

9. Toutes personnes qui auraient continué à faire partie d’un attroupement après les trois sommations, pourront, pour ce seul fait, être déclarées civile-ment et solidairement responsables des condamnations pécuniaires qui seront prononcées pour réparation des dommages causés par l’attroupement.

10. La connaissance des délits énoncés aux articles 3 et 4 de la présente loi est attribuée aux tribunaux de police correctionnelle, excepté dans le cas où l’attroupement avant un caractère politique, les prévenus devront être, aux termes de la Charte constitutionnelle et de la loi du 8 octobre 1830, renvoyés devant la cour d’assises.

11. Les peines portées par la présente loi seront prononcées sans préjudice de celles qu’auraient encourues, aux termes du Gode pénal, les auteurs et les complices des crimes et délits commis par l’attroupement. Dans le cas de con-cours des deux peines, la plus grave seule sera appliquée.

La legge del 3 agosto 1791 relativa all’uso della forza pubblica contro gli assembramenti fu decretata dall’Assemblea Nazionale sulle considerazioni, che la libertà consiste unicamente nel poter fare quello che non nuoce ai diritti altrui, e nel sottomettersi alle leggi; che ogni cittadino richiamalo in virtù della legge deve obbedire all’istante sotto pena di rendersi colpevole di resistenza; che la proprietà dà un diritto inviolabile e sacro; che la garentia dei diritti dell’uomo e del cittadino richiede una pubblica forza.

In conformità della legge su riportata, il 13 luglio 1831 il Prefetto di polizia pubblicò un’ordinanza, che nel 1848 (21 février) fu richiamata in vigore, e poscia il 7 giugno (1848) fu pubblicato il seguente Decreto.

1. Tout attroupement armé, forme sur la voie publique, est interdit.

Est également interdit, sur la voie publique, tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.

2. L’ attroupement est armé: 1° quand plusieurs des individus qui le compo-sent sont porteurs d'armes apparentes ou cachées; 2° lorsqu’un seul de ces individus, porteur d’armes apparentes, n’est pas immédiatement expulsé de l’attroupement par ceux-là mèmes qui en font partie.

3. Lorsqu’un attroupement armé ou non armé se sera formé sur la voie publique, le maire ou l’un de ses adjoints, à leur défaut, le commissaire de police ou tout autre agent au dépositaire de la force publique et du pouvoir exécutif, portant l’écharpe tricolore, se rendra sur le lieu de l’attroupement.

Un roulement de tambour annoncera l’arrivée du magistrat.

Si l’attroupement est armé, le magistrat lui fera sommation de se dissoudre et de se retirer.

Cotte première sommation restant sana effet, une seconde sommation, précédée d’un roulement de tambour, sera faite par le magistrat.

En cas de résistance l’attroupement sera dissipé par la force.

Si l’attroupement est sans armes, le magistrat, après le premier roulement de tambour, exhortera les citoyens à se dissiper. S’ils ne se retirent pas, trois sommations seront successivement faites.

En cas de résistance, l’attroupement sera dissipé par la force.

4. Quiconque aura fait partie d’un rassemblement armé sera puni comme il suit:

Si l’attroupement s’est dissipé après la première sommation et sans avoir fait usage de ses armes, la peine sera d’un mois à un an d’emprisonnement.

Si l'attroupement s’est formé pendant la nuit, la peine sera d’un an à trois ana d’emprisonnement.

Néanmoins, il ne sera prononcé aucune peine pour fait d’attroupement contre ceux qui, en avant fait partie, sans être personnellement armés, se seront retirés sur la première sommation de l’autorité.

Si l’attroupement ne s’est dissipé qu’après la deuxième sommation, mais avant l’emploi de la force, et sans qu’il ait fait usage de ses armes, la peine sera de un à trois ans; et deux à cinq ans, si l’attroupement s’est formé pendant la nuit.

Si l’attroupement ne s’est dissipé que devant la force ou après avoir fait usage de ses armes, la peine sera de cinq à dix ans de détention pour le premier cas, et de cinq à dix ans de réclusion pour le second cas. Si l'attroupement s’est formé pendant la nuit, la peine sera la réclusion.

L’aggravation de peine résultant des circonstances prévues par la disposition du paragraphe 5 qui précède ne sera applicable aux individue non armés faisant partie d’un attroupement réputé armé dans le cas d’armes cachées, que lorsqu’ils auront eu connaissance de la présence dans l’attroupement de plusieurs personnes portant des armes cachées, sauf l’application des peines portées par les autres paragraphes du présent article.

Dans tous les cas prévus par les troisième, quatrième et cinquième paragraphes du présent article, les coupables condamnés à des peines de police correctionnelle pourront être interdits, pendant un an au moins et cinq ans au plus, de tout ou partie des droits mentionnés en l’article 42 du Code pénal.

5. Quiconque faisant partie d’un attroupement non armé ne l’aura pas abandonné après le roulement de tambour précédant la deuxième sommation, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois.

Si l’attroupement n’a pu être dissipé que par la force, la peine sera de six mois à deux ans.

6. Toute provocation directe à un attroupement armé ou non armé, par des discours proférés publiquement et par des écries ou des imprimés, affichés ou distribués, sera punie comme le crime et le délit, selon les distinctions ci-dessus établies.

Les imprimeurs, graveurs, lithographes, afficheurs et distributeurs seront punis comme complices, lorsqu’ils auront agi sciemment.

Si la provocation faite par les moyens ci-dessus n’a pas été suivie d’effet, elle sera punie, s’il s’agit d’une provocation à un attroupement nocturne et arme, d’un emprisonnement de six mois à un an; s'il s’agit d’un attroupement non armé. L’emprisonnement sera de un mois à trois mois.

7. Les poursuites dirigées pour crime ou délit d’attroupement ne font aucun obstacle à la poursuite pour crimes et délits particuliers qui auraient été commis au milieu des attroupements.

8. L’article 463 du Code pénal est applicable aux crimes et délits prévus et punis par la présente loi.

9. La mise en liberté provisoire pourra toujours être accordée avec ou sans caution.

10. Les poursuites pour délits et crimes d’attroupements seront portés devant la cour d’assises.

Delle svariate Ordinarne pubblicate in Francia dal 1820 al 1849 non occorre tener conto, perché riguardano speciali contingenze. E del resto esse non sono che l’applicazione della Legge e del Decreto innanzi riprodotti.







Nicola Zitara mi chiese diverse volte di cercare un testo di Samir Amin in cui is parlava di lui - l'ho sempre cercato ma non non sono mai riuscito a trovarlo in rete. Poi un giorno, per caso, mi imbattei in questo documento della https://www.persee.fr/ e mi resi conto che era sicuramente quello che mi era stato chiesto. Peccato, Nicola ne sarebbe stato molto felice. Lo passai ad alcuni amici, ora metto il link permanente sulle pagine del sito eleaml.org - Buona lettura!

Le développement inégal et la question nationale (Samir Amin)










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