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Guerra ad oriente dalla guerra di Crimea alla guerra d’Ucraina di Zenone di Elea

LA RUSSIA E IL TRATTATO DI PARIGI DEL 1856

PENSIERI del Cav. PIETRO ESPERSON

Avvocato Professore di Diritto internazionale nell’Università di Pavia.

FIRENZE

TIPOGRAFIA BARBERA

1871

Estratto Italia Nuova,

N. 111, 112, 113 e 114 — Gennaio, 1871 — Anno II.
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LA GUERRA DI CRIMEA (1853-1856) - ELENCO DEI TESTI PUBBLICATI SUL NOSTRO SITO

PARTE PRIMA

Come se non bastasse la guerra franco-germanica per conturbare gravemente Governi e popoli, ecco che sorge ad offuscare T orizzonte politico, minaccioso e spaventevole, lo spettro della questione d’Oriente. E la Russia, che pur protestando di non voler suscitare siffatta questione, ma di provvedere soltanto alla sicurezza ed alla dignità dell’impero, gittò l’allarme nell’Europa, cogliendo l’occasione dei disastri della Francia che prese parte principale alla guerra di Crimea ed al successivo Congresso tenutosi nella sua capitale.

Col trattato di Parigi del 30 marzo 1856 la Francia, la Sardegna, la Gran Bretagna, l’Austria, la Prussia, la Russia, dichiaravano che la Sublime Porta era ammessa a partecipare a tutti i vantaggi del diritto pubblico e del concerto europeo. Si obbligavano poi, ciascuna per la sua parte, a rispettare l’indipendenza e l’integrità territoriale dell’impero ottomano, garantendosi in comune la stretta osservanza di questa obbligazione, e consideravano in conseguenza qualunque atto in contrario come una questione d'interesse generale (Art. 7).

Vennero in seguito adottate alcune disposizioni, il cui tenore qui trascriviamo, onde conoscere la portata delle pretensioni messe teste innanzi dalla Russia:

«Art. 10. La Convenzione del 13 luglio 1841 che conferma l’antica regola dell’impero ottomano relativa alla chiusura degli stretti del Bosforo e dei Dardanelli, è stata riveduta di comune accordo.

«L’atto conchiuso a tale effetto ed in conformità a codesto principio tra le parti contraenti è e rimane annesso al presente trattato, ed avrà la medesima forza e valore come se ne facesse parte integrante.

«Art. 11. Il Mar Nero è neutralizzato: aperto alla marina mercantile di tutte le nazioni, le sue acque ed i suoi porti sono, formalmente ed in perpetuo, interdetti alle navi da guerra sia delle potenze rivierasche, sia di ogni altra potenza, salve le eccezioni menzionate negli articoli 11 e 19 del presente trattato.

«Art. 12. Il commercio nei porti e nelle acque del Mar Nero, libero da qualunque impedimento, non sarà soggetto che a regolamenti di sanità, di dogana, di polizia, concepiti in modo da favorire lo sviluppo delle transazioni commerciali.

«Per dare agli interessi commerciali e marittimi di tutte le nazioni la sicurezza desiderabile, la Russia e la Sublime Porta ammetteranno dei Consoli nei loro porti situati sul littorale del Mar Nero, conformemente ai principii del diritto internazionale.

«Art. 13. Il Mar Nero essendo neutralizzato, ai termini dell’articolo 11, diviene senza necessità, come senza scopo, la conservazione o lo stabilimento sul suo littorale di arsenali militari marittimi. In conseguenza, S. M. l’imperatore delle Russie e S. M. imperiale il Sultano s’impegnano a non elevare e a non conservare su codesto littorale alcun arsenale militare marittimo.

«Art. 14. Le LL. MM. l’Imperatore di tutte le Russie e il Sultano, avendo conchiuso una convenzione all’effetto di determinare la forza ed il numero dei bastimenti leggieri necessari al servizio delle loro coste, che essi si riservano di tenere nel Mar Nero, codesta convenzione è annessa al presente trattato, ed avrà la medesi

ma forza e valore come se ne facesse parte integrante, issa non potrà essere nè annullata nè modificata senza V assenso delle Potenze firmatarie del presente trattato.

«Art. 19. Per assicurare l’osservanza dei regolamenti che saranno stabiliti di comune accordo, secondo i principii innanzi espressi, ciascuna delle potenze contraenti avrà il diritto di far stazionare in qualunque tempo due bastimenti leggieri all’imboccatura del Danubio.»

TRATTATO ANNESSO

«In nome di Dio onnipotente,

«Le LL. MM. l’Imperatore dei Francesi, l’imperatore d’Austria, la Regina del Regno Unito della Gran-Bretagna e dell’Irlanda, il Re di Prussia, l’imperatore di tutte le Russie, segnatari della convenzione del 13 luglio 1841, e S. M. il Re di Sardegna, volendo constatare in comune la loro determinazione unanime di conformarsi all’antica regola dell’impero ottomano, secondo la quale gli stretti dei Dardanelli e del Bosforo sono chiusi ai bastimenti da guerra stranieri finché la Porta si trova in pace;

«Le dette Maestà da una parte e S. M.

il Sultano dall’altra hanno deciso di rinnovare la convenzione conchiusa a Londra il 13 luglio 1841, salvo qualche modificazione di dettaglio che non viola il principio sul quale essa è fondata.

«In conseguenza hanno nominato a tale effetto per loro plenipotenziari, cioè ec. ec.

«I quali dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli:

«Art. 1. S. M. il Sultano, da una parte, dichiara la sua ferma risoluzione di mantenere in avvenire il principio invariabilmente stabilito come antica regola del suo impero, e in virtù del quale è stato in ogni tempo impedito ai bastimenti da guerra delle Potenze straniere di entrare negli stretti dei Dardanelli e del Bosforo, e che fintanto che la Porta si trova in pace, S. M. non ammetterà alcun bastimento da guerra straniero nei detti stretti.

«E le Loro Maestà F Imperatore dei Francesi, l’Imperatore d’Austria, la Regina del Regno Unito della Gran-Bretagna e delP Irlanda, il Re di Prussia, l’Imperatore di tutte le Russie ed il Re di Sardegna, dalP altra parte,.si obbligano a rispettare codesta determinazione del Sultano ed a conformarsi al principio di sopra enunciato.

«Art. 2. Il Sultano si riserva, come per il passato, di rilasciare firmani di passaggio ai bastimenti leggieri sotto bandiera di guerra, i quali saranno impiegati secondo l'uso al servizio delle Legazioni delle Potenze amiche.

«Art. 3. La medesima eccezione si applica alle navi leggiere da guerra che ciascuna delle Potenze contraenti è autorizzata a far stazionare all’imboccatura del Danubio, per assicurare l'esecuzione dei regolamenti relativi alla libertà del fiume, ed il cui numero non potrà eccedere quello di due per ciascuna Potenza.»

SECONDO TRATTATO ANNESSO

«In nome di Dio onnipotente ec. ec.

«Art. 1. Le alte parti contraenti, S. M l’Imperatore di tutte le Russie e S. M. Imperiale il Sultano, si obbligano reciprocamente di non avere nel Mar Nero altri bastimenti da guerra che quelli il cui numero, la forza e la dimensione sono stipulati qui appresso.

«Art. 2. Le parti contraenti si riservano di mantenere ciascuna in questo mare sei bastimenti a vapore di 50 metri di lunghezza di linea d’ acqua, di un tonnellaggio di 800

tonnellate al maximum, e quattro bastimenti leggieri a vapore o a vela, di un tonnellaggio non maggiore di 200 tonnellate ciascuno.»

II

Sarebbe ora intenzione della Russia di non ritenersi più vincolata dagli enunciati obblighi che restringono entro minimi termini le sue forze navali nel Mar Nero; laonde vorrebbe denunziare il trattato di Parigi del 1856, per le parti relative a siffatti obblighi, fermo rimanendo per le altre parti.

Fu grandissima l’impressione che produsse nei Gabinetti europei la Circolare spedita a tale oggetto dal principe Gortschakoff a nome del Governo di Pietroburgo ai rappresentanti della Russia presso le altre Potenze firmatarie della Convenzione di Parigi. È manifesta infatti l’idea di quel Governo, quantunque protesti in contrario, di sollevare la questione d’Oriente, la quale in ogni tempo per la sua gravità ed importanza eccitò l'attenzione di tutta l’Europa.

Noi ci proponiamo di esaminare imparzialmente colla scorta dei principii della

scienza le pretensioni accampate dalla Russia, onde ne sia dato di vedere se le medesime sieno o no fornite di fondamento giuridico.

III

Col Trattato del 1856 il Mar Nero, se non in tutto almeno parzialmente, fu considerato come interno, essendo stato dichiarato, unitamente agli stretti dei Dardanelli e del Bosforo, chiuso alle navi da guerra, salve le eccezioni portate dalle convenzioni annesse a quel Trattato.

Si può chiedere anzi tutto se il Mar Nero riunisca le condizioni richieste per essere ritenuto come interno o chiuso, oppure se sia d’ uopo considerarlo come libero, e quindi possano liberamente accedervi non solo le navi mercantili, ma pur anco tutti i bastimenti da guerra, a qualunque nazione essi appartengano.

IV

È principio ammesso nel Diritto internazionale marittimo, richiedersi la riunione di due condizioni, onde un mare si possa considerare come sottoposto alla esclusiva sovranità di una nazione, vale a dire, come faciente parte del suo territorio marittimo. Fa mestieri in primo luogo che lo stretto per mezzo del quale esso comunica col vasto Oceano sia così angusto da essere considerato in tutta la sua larghezza come mare territoriale dello Stato proprietario delle due rive, per guisa che sia impossibile passarvi senza traversare il territorio di codesto Stato, senza esporsi al fuoco delle sue artiglierie. E d’uopo in secondo luogo che tutte le coste sieno soggette alla nazione a cui appartiene lo stretto. (1)

V

Ciò premesso, se noi teniamo conto della posizione geografica del Mar Nero, è evidente che trovasi fornito della prima delle accennate condizioni. Esso comunica col Mediterraneo per mezzo degli stretti dei Dardanelli e del Bosforo, i quali sono talmente angusti che riesce impossibile traversarli, senza violare il territorio marittimo della Turchia sotto la cui sovranità trovansi le due rive, senza mettersi sotto il tiro dei suoi proiettili.

Possiamo dire altrettanto della seconda condizione? No certamente, in quanto che non è unicamente dalla Porta Ottomana che sono dominate le coste del Mar Nero, avendovi dei possedimenti anche la Russia.

D’altronde il Mar Nero riceve molti fiumi, fra gli altri uno dei più grandi, il Danubio, che nel suo corso navigabile bagna o attraversa il territorio di molti popoli tedeschi, e specialmente dell’Austria. Or bene, non è egli vero che il corso dei fiumi i quali dividono diversi Stati o ne attraversano i rispettivi territorii, è intieramente libero dal punto in cui essi incominciano a divenire navigabili sino al mare? Tale massima, che era stata già sanzionata da molti trattati speciali, fu solennemente consacrata dal trattato di Vienna del 18187 conchiuso fra le grandi potenze di Europa; le fu reso omaggio nelle Convenzioni posteriori di Dresda e di Magonza del 1821 e 1831, ed ottenne una splendida conferma dal trattato di Parigi del 1856, avendo gli Stati contraenti dichiarato di considerarla come facente parte del diritto pubblico dell’Europa, e di prenderla sotto la loro garanzia; applicandola in pari tempo specialmente al Danubio e alle sue imboccature (Art. 15). Di che segue che tutti gli Stati bagnati o attraversati dalla parte navigabile di tal fiume devono avere l’incontestabile diritto di seguire codesta gran via, entrando dal Danubio nel Mar Nero e negli stretti dei Dardanelli e del Bosforo, per comunicare col Mare Mediterraneo e cogli altri mari.

Il Mar Nero adunque, non avendo una delle condizioni indispensabili per essere considerato come interno, appartiene alla categoria dei mari comuni, il cui accesso perciò dev’essere libero non solo ai popoli che abitano le sue rive o le sponde dei fiumi che in esso si versano, ma a tutti quelli altresì che per un motivo qualunque vogliano approdarvi. Per necessaria conseguenza poi, è d’uopo considerare come comuni anche gli stretti dei Dardanelli e del Bosforo, mettendo i medesimi in comunicazione due mari egualmente liberi, quali sono il Mar Nero ed il Mediterraneo.

Tuttavia il trattato del 1856, come ne fu dato di rilevare, non ammise che parzialmente la libertà del Mar Nero e di quegli stretti, avendola sancita per la navigazione commerciale, senza estenderla in modo assoluto alla marina da guerra. Quale sarà il motivo di siffatta limitazione?

VI

Per lungo tempo il Mar Nero fu annoverato fra i mari interni, in quanto che la Turchia dominava tutte le sue rive, unitamente agli stretti, chiudendoli perciò alla navigazione straniera.

Tale stato di cose durò fino al 1696. Fu in quest’epoca che Pietro il Grande, essendosi impadronito di* Azof, mise sul Mar Nero il primo bastimento da guerra russo, avendo il Mar Nero con quel fatto perduto la qualità di mare interno. Nel trattato di Costantinopoli del 13 luglio 1700, quel monarca ebbe cura di conservare Azof e di stipulare pei Russi la libera navigazione del Mar Nero.

Pendente il secolo XVIII la Turchia dovette sostenere una serie di guerre appena interrotte contro la Russia, l’Austria, la Polonia, Venezia ed altri popoli. In sul principio la Russia si vide cacciata due volte dalle rive del Mar Nero.

Fu il trattato di Faltsi, nel Pruth, conchiuso nel 21 luglio 1711, che tolse a Pietro il Grande la città di Azof e tutti i suoi possedimenti, nel Mar Nero; trattato che non essendo stato eseguito dalla Russia, fu rinnovato a Costantinopoli nel ’ 16 aprile 1712. Nel 1739 i Russi si erano nuovamente avanzati nel Mar Nero, facendovi molte conquiste, le quali vennero loro tolte quasi tutte col trattato di Belgrado del 17 settembre, unitamente al divieto di avere su codesto mare alcun bastimento da guerra o mercantile (Art. 3). Pel commercio che essi potevano fare, si obbligarono di ricorrere a navi turche (Art. 9).

Ma nella seconda parte di quel periodo le sorti della guerra non arrisero alla Turchia; laonde essa dovette perdere una gran parte dei suoi possedimenti sul Mar Nero che era abituata a considerare come un lago ottomano. La Convenzione di Koutchouk-Kainardgi specialmente le tolse la Bessarabia e tutte le piazze che possedeva in Crimea, ed assicurò alla Russia la supremazia nell’antico mare interno turco.

Le diverse guerre combattute posteriormente fra i due Imperi terminarono tutte con nuove conquiste per parte della Russia. Era impossibile che la Turchia, in piena decadenza, resistesse alle forze di un Impero tanto potente come quello degli Czar.

Il Mar Nero pertanto cessò di esser mare interno. Tuttavia la Porta non per questo rinunziò alla sua sovranità sugli stretti, avendoli lasciati aperti alla navigazione commerciale perchè la Russia l’esigeva, ma continuando a considerare come una regola immutabile del suo Impero il principio di tenerli chiusi ai bastimenti da guerra di tutte le nazioni straniere. La Gran Bretagna, col trattato di pace stipulato colla Turchia nel 5 gennaio 1809, promise l’osservanza di siffatto principio, il quale fu poi formalmente riconosciuto dalla celebre Convenzione chiamata degli stretti, del 13 luglio 1841, conchiusa a Londra fra la Francia, l'Austria, la Russia, l’Inghilterra, la Prussia e la Porta ottomana. Le Potenze contraenti dichiararono di consacrare solennemente quel principio, per la conservazione della pace generale, oggetto costante della loro sollecitudine; dando in tal guisa, come esse dicevano, una prova manifesta del rispetto che portavano alla inviolabilità dei diritti sovrani del Gran Signore, come pure del loro sincero desiderio di vedere consolidato il riposo del suo impero.

Quell’antica regola dell’Impero ottomano ricevette una consacrazione ancora più splendida dal Trattato del 30 marzo 1856, opera del Congresso di Parigi che mise fine alla guerra d’Oriente; il qual Trattato sanciva in pari tempo un provvedimento che serve a completare il principio della chiusura degli stretti, avendo, come già si disse, neutralizzato il Mar Nero, dichiarandolo aperto alla marina mercantile, ma chiuso formalmente ed in perpetuo ai bastimenti da guerra di qualsivoglia nazione.

Fu pertanto per considerazioni di equilibrio internazionale, onde cioè guarentire l’integrità dell’Impero Ottomano, e con essa la tranquillità europea, che furono dalle principali Potenze sanciti quei provvedimenti.

Si tratta ora di vedere se tali considerazioni potessero legittimare siffatti provvedimenti, in altri termini, si vuol conoscere se debbano riputarsi intrinsecamente validi i patti coi quali si derogò parzialmente alla libertà del Mar Nero e degli stretti che lo mettono in comunicazione col Mediterraneo, e quindi se possa a buon diritto chiedersene l’adempimento; necessaria essendo la validità di una convenzione, onde questa produca efficacia giuridica.

VII

È controversa la questione se sia lecito mediante un trattato derogare alla libertà del mare.

Molti pubblicisti che pure furono i campioni di questo, propugnano l’affermativa. Abbiamo il Grozio, acerrimo sostenitore della libertà del Mare, il quale crede che debba dirsi obbligatorio il patto con cui un popolo rinunzi al diritto di navigare in alcune regioni dell’Oceano, libero essendo a ciascuno di disporre dei diritti a lui competenti. (2) La stessa dottrina è seguita dal Vattel, che invoca l’esempio di Casa d’Austria, da cui si rinunziò a favore degli Inglesi e degli Olandesi al diritto di spedire delle navi dei PaesiBassi nelle Indie Orientali; (3) dal Montesquieu, che cita la convenzione fra Cartagine e Roma, la quale attribuiva alla prima l’impero del mare, e quello della terra alla seconda; (4)( )dall’Azuni, (5) ed anche dal Dalloz. (6)

È però evidente l’inammissibilità di siffatta teoria, che vediamo strenuamente combattuta dal Barère, (7) dall’Hautefeuille, (8) dai Rayneval, (9) dall’Heffter, (10) dal Casanova, (11) dal Bluntschli, (12) e da pressoché tutti gli altri pubblicisti, i quali giustamente difendono il principio essere inalienabile ed imprescrittibile il diritto che ha l’uomo di godere del mare, e quindi non poter produrre efficacia giuridica la cessione che ne abbia egli fatto, o che fu stipulata da una in favore di altra nazione. Un trattato che deroghi alla libertà del mare costituisce un attentato ai diritti generali dell’umanità, essendo l'Oceano comune a tutti gli uomini per la sua stessa natura; non potendo perciò diventare proprietà esclusiva di uri popolo, onde non si violi il diritto naturale al commercio spettante ai membri delle altre nazioni.

A primo aspetto pertanto sembra che non abbiano forza obbligatoria, perchè intrinsecamente nulle, le disposizioni sancite nel trattato del 1856 relativamente al Mar Nero ed agli stretti dei Dardanelli e del Bosforo, per aver violato il principio della libertà del mare.

Se non che si potrebbe venire a codesta conclusione, qualora fosse stata pattuita in modo assoluto la chiusura di quel mare e di quegli stretti, per guisa da vietarne l’accesso non solo alla marina da guerra, ma pur anco alle navi mercantili. D’altra parte sarebbe stata una manifesta contraddizione dichiarare la libera navigazione del Danubio, ed in pari tempo render la medesima illusoria, considerando come interno il mare su cui viene a versarsi tale fiume.

Ma siccome la chiusura fu adottata unicamente pei bastimenti da guerra, i quali non hanno per iscopo principale di provvedere all’interesse del commercio, essa costituisce un patto che non può dirsi illecito, in quanto che, ben lungi di attentare ai diritti generali dell’umanità, è rivolta anzi alla loro guarentigia. Quale altro scopo, infatti, si proponeano le principali potenze europee se non di mettere sotto la loro salvaguardia la conservazione dell’Impero ottomano, e con essa la tranquillità di tutta l’Europa? Poteva dirsi guarentita l’integrità territoriale della Turchia, qualora fosse stato concesso alla Russia di mantenere un poderoso naviglio da guerra nel Mar Nero, ed in tal modo le fosse dato d’impadronirsi presto o tardi di Costantinopoli, alla cui conquista furono sempre rivolte le sue ambiziose mire?

IX

Né mancano altri esempi di mari liberi, i quali furono equiparati al Mar Nero. Forsechè il Baltico è fornito di tali condizioni, da potersi considerare come un mare interno? Eppure non si mise mai in dubbio la validità delle Convenzioni stipulate dai popoli rivieraschi nel 1759, 1760, 1780,1801, colle quali essi dichiararono che il Baltico verrebbe riguardato durante la guerra come un mare chiuso e territoriale, e quindi si escluderebbero dalle sue acque i legni da guerra od armati in guerra dai belligeranti, proibendovi ogni ostilità nella stessa guisa come sui mari territoriali ordinari. L’ atto di violenza con cui l’Inghilterra nel 1801 rispose a siffatta dichiarazione, non si può considerare che come una violazione dei diritti di tutte le nazioni indipendenti: fu un vero abuso della forza, una vera iniquità che fu deplorata e ripresa dai più dotti ed onesti uomini della stessa nazione britannica, e sarebbe tornata fatale ai suoi autori, qualora la Danimarca non si fosse trovata abbandonata dai suoi alleati, e nella dura necessità di cedere davanti ad un nemico troppo potente.

Non si può adunque menomamente dubitare della validità dei patti, coi quali il Mar Nero e gli stretti furono dichiarati aperti alla marina mercantile, ma chiusi ai bastimenti da guerra di tutte le nazioni, salve le eccezioni di cui si è fatto parola. (13)

X

Vediamo ora se la Russia abbia il diritto di non voler più riconoscere la forza obbligatoria di quei patti, alla cui stipulazione diede il suo assenso, sottoscrivendo il trattato del 1856 e le annesse Convenzioni.

Come i contratti legalmente formati hanno forza di legge pei contraenti, e sono perciò inviolabili, così e non altrimenti si dee dire delle Convenzioni internazionali aventi i requisiti essenziali alla loro validità. L’obbligo di rispettare i trattati validi è fondato sulla coscienza e sul sentimento della giustizia. La fede ai trattati è una delle basi necessarie dell’organizzazione politica ed internazionale del mondo, non potendo aversi senza di essa la sicurezza delle relazioni fra i popoli e la stabilità del diritto. Si sopprima il rispetto dei trattati e della parola data, osserva opportunamente il Bluntschli, ed il diritto medesimo verrà a crollare in mezzo alla tempesta delle opinioni opposte e degli interessi contraddittori. Esprimere la sua volontà è per una nazione fare atto di libertà; adempiere ai trattati è fare atto di fedeltà, è prestare omaggio alla stessa libertà, rispettando ciò che è creazione di essa. (14).

Se così è, ne segue non poter cessare il vinculum juris derivante dai trattati che colla mutua volontà delle parti contraenti, perchè soltanto il mutuo dissenso è la negazione del mutuo consenso anteriore di cui quel vincolo è la sorgente.

Non può pertanto, di regola, ammettersi che un trattato perda la forza obbligatoria, in seguito alla denunzia fattane da una sola delle parti, perocché se è lecito rinunziare ai propri diritti, non è però dato di sottrarsi all’adempimento degli obblighi derivanti da un atto della nostra libera volontà; violando in tal modo i diritti altrui correlativi a siffatti obblighi.

Siccome adunque le disposizioni concernenti il Mar Nero e gli stretti furono acconsentite dalla Russia e dalle altre nazioni che firmarono il trattato di Parigi, è soltanto col consenso di tutte che può cessarne l'efficacia giuridica.

XI

Nè s’invochi l’esempio dato recentemente dal*Governo italiano che denunziava la Convenzione del 15 settembre 1864 conchiusa colla Francia, onde in tal modo poter completamente attuare il programma nazionale. Forsechè sono identici i due casi?

Ed invero, si può anzi tutto dubitare, attenendoci ai puri principii della scienza, se quella convenzione fosse fornita di tutti i requisiti essenziali alla validità di un trattato, e specialmente se potesse produrre efficacia giuridica, non ostante che fosse stipulata a favore di un governo che non fu parte contraente, e che facesse sottostare la nazione italiana ad obblighi gravissimi e lesivi della sua dignità, senz’alcun correspettivo per parte della Francia. Si poteva infatti considerare come correspettivo il pattuito sgombero delle truppe francesi dal territorio pontificio? No certamente; in quantochè tale sgombero era obbligatorio anche senza la convenzione, vale a dire, era a questa preesistente l’obbligazione di por termine ad un intervento destituito di ogni fondamento giuridico, lesivo essendo del nostro diritto nazionale. Si potea pertanto dire bilaterale la convenzione di settembre, quando era soltanto l’Italia che si obbligava verso la Francia, senza che questa si obbligasse verso quella, altro non facendo richiamando le sue truppe se non adempiere ad un suo sacro dovere, se non rendere omaggio agli eterni principii di giustizia da essa enormemente violati nel 1849?

Supposta pure la vanità di quella convenzione, vale a dire, anche ammesso che avesse in origine esistenza giuridica, non è egli vero che cessò di esistere coll’aperta e ripetuta violazione per parte della Francia operata per mezzo di un nuovo e prolungato intervento?

Ad ogni modo la convenzione di settembre era stata conchiusa senza prefissione di termine, perocché il Governo italiano non volle, né poteva d’altra parte, rinunziare in modo assoluto alla completa attuazione della nostra unità politica. Esso fu nella dura necessità di sottoscrivere quella convenzione, onde por termine pacificamente ad un intervento, a far cessare il quale, sebbene ne avesse il diritto, non credette conveniente di fare uso della forza; colla ferma intenzione di approfittare delle congiunture che si sarebbero presentate favorevoli, per rendere una realtà le aspirazioni di tanti secoli.

Non era adunque un trattato perpetuo quello che si conchiudeva tra l’Italia e la Francia; in altri termini, per servirci del linguaggio di alcuni pubblicisti, non si trattava di una convenzione transitoria, la quale una volta messa ad esecuzione è permanente ed irrevocabile,come sono, a mo’ di esempio, i trattati di cessione, di fissazione di confini, di scambio di territorio, e va dicendo; (15) bensì fu stipulato un trattato propriamente detto, senza prefissione di termine. Ora non è principio ammesso nel diritto privato, che deve ricevere applicazione altresì nel diritto internazionale, esser libero ciascuno dei contraenti, allorché la convenzione non fu conchiusa per un tempo definito, consultando unicamente la convenienza propria, di disdirla e farne cessare l'efficacia e l'eseguimento per l’avvenire? Né per tal guisa si reca alcuna ingiuria all’altro contraente, perocché deve questi a sé imputare di non aver apposto un termine alla convenzione, durante il quale non si potesse disdire che col consenso di ambe le parti.

XII

Al contrario il trattato del 1856 neutralizzando il Mar Nero, lo dichiarava aperto alla marina mercantile, ma chiuso formalmente ed in perpetuo, unitamente agli stretti, ai bastimenti da guerra di tutte le nazioni. Siccome tale chiusura fu riconosciuta indispensabile per guarentire l’integrità dell’Impero Ottomano, e con essa la tranquillità europea, le venne attribuita un’indole permanente e non transitoria; epperò dovea essere perpetua l’obbligazione assunta dagli Stati che soscrissero quel trattato di mantenere i patti stipulati.

A ciò si aggiunga, essersi espressamente stabilito, come ne fu dato di rilevare (N. 1), che l’annessa convenzione conchiusa all’effetto di determinare la forza ed il numero delle navi leggiere che la Russia e la Turchia si riservarono di tenere nel Mar Nero, non potrebbe essere né annullata, né modificata senza il consenso delle Potenze firmatarie del trattato di Parigi, di cui quella convenzione fu considerata come parte integrante. Con tale clausola si venne esplicitamente a togliere a ciascuno, degli Stati contraenti la facoltà di denunziare la stessa convenzione per mezzo di un atto unilaterale, necessario essendo per annullarla o modificarla il consenso di tutte le parti. Si dovea ben supporre che la Russia, la quale sottoscrivea il trattato di Parigi, perchè vinta in Crimea, non avrebbe lasciato sfuggire alcuna occasione favorevole per svincolarsi dai legami che le furono imposti. Ed appunto per impedire che ciò avvenisse, la Francia e le altre nazioni avvisarono ad inserire l’accennata clausola, per mezzo della quale fu prestato il dovuto omaggio all’autonomia dell’impero Turco, la quale sarebbe seriamente minacciata qualora si permettesse alla Russia di mantenere nel Mar Nero una poderosa forza navale. Soltanto alla Turchia dev’essere dato, in virtù del principio di spontaneità e libertà su cui gli Stati devono essere costituiti, di unirsi ad altre società politiche secondo i particolari bisogni o le esigenze della civiltà; senza che sia giammai permesso alla Russia di servirsi della sua potenza per violare la nazionalità turca, a sé unendo l’Impero Ottomano con la forza.

XIII

È or tempo di esaminare le ragioni invocate dalla Russia per giustificare il diritto che crede competerle di denunziare alcune parti del trattato del 1856.

Tale trattato, dice il Principe di Gorciakof, e lo ripete la stampa russa, è stato violato a più riprese dalle Potenze che lo firmarono, ad onta delle proteste della Russia che ne riconosceva lealmente la forza obbligatoria. I Principati di Moldavia e di Valachia, la cui sorte venne definita dal trattato di Parigi e dai protocolli che vi si riferiscono, non subirono, sotto la guarentigia delle grandi Potenze, una serie di mutamenti che li condusse prima all’unione, e poi alla chiamata di un Principe straniero? Questi fatti si sono compiuti col consenso della Porta, coll’approvazione delle grandi Potenze, od almeno, senza che queste stimassero necessario di far rispettare le loro decisioni.

Né fu questa la sola violazione. Ripetutamente e sotto pretesti diversi fu aperto l’adito negli stretti a navi da guerra straniere e quello nel Mar Nero a intiere squadre, la cui presenza costituiva una violazione del carattere di neutralità incondizionata attribuito a quelle acque.

Or bene, si soggiunge, nel diritto pubblico, come nel privato, violata la convenzione da una delle parti contraenti, perde la forza obbligatoria anche per l’altra parte. Malgrado ciò la Russia non fa uso del suo diritto in tutta la sua estensione; perocché non lacera il trattato, ma si limita a porre in disparte la sola stipulazione che pone a repentaglio la sua sicurezza, rendendole impossibile di difendere i suoi confini sul Mar Nero, i quali sono esposti a tutti gli attacchi anche per parte di Stati meno forti, dal momento che questi dispongono di forze navali a cui la Russia non può opporre che navi di piccola dimensione.

XIV

Riesce agevole il dimostrare che le accennate ragioni non hanno fondamento giuridico.

Si accampa anzi tutto la violazione del trattato del 1856, per avere le Potenze contraenti lasciato consumare l’unione delle provincie danubiane e la chiamata di un principe straniero.

Se può codesta dirsi una violazione di quel trattato, la medesima ebbe luogo per parte di chi ne avea il diritto. Furono forse la Moldavia e la Valachia chiamate al Congresso di Parigi, o non si arrogarono invece le così dette Grandi Potenze, unitamente alla Turchia, il diritto di disporre delle loro sorti, senza punto consultarle?

Non poteano pertanto i Principati Danubiani considerarsi tenuti a rispettare una convenzione che li riguardava direttamente, ed a cui essi non aveano preso parte; convenzione che le dava apertamente la loro sovranità, pel sacrosanto diritto che ha ogni popolo di adottare quell’ordinamento che meglio risponda alle sue condizioni. Siffatto diritto è inalienabile; epperò anche quando quei Principati vi avessero rinunziato, la rinunzia sarebbe stata affetta da radicale nullità, non avente perciò alcuna forza obbligatoria. Tanto più poi la Moldavia e la Valachia non poteano riputarsi obbligate ad eseguire i patti conchiusi a loro riguardo, ai quali non aveano esse aderito.

Il principio della sovranità nazionale è oramai riconosciuto nel gius pubblico moderno; e si può dire che le Potenze soscrittrici del trattato di Parigi abbiano riconosciuto il proprio torto di averlo apertamente violato, col mettere i Principati Danubiani nella categoria degli Stati semi-sovrani, e siasi perciò da esse voluta fare una onorevole ammenda col rendere posteriormente un solenne omaggio a siffatto principio, lasciando che si effettuasse la desiderata unione sotto un principe straniero.

Ad ogni modo, fu nell’interesse della Porta, sotto la cui alta signoria furono poste le provincie danubiane, che fu limitata la loro sovranità. Laonde la loro riunione e la chiamata di un principe straniero non recava pregiudizio se non ai diritti ed interessi della Turchia, i quali furono a lei garantiti dalle altre Potenze; epperciò dal momento che la medesima diè la sua adesione riconoscendo i fatti compiuti, non avevano alcun diritto gli altri contraenti di opporvisi, né ora avrebbero quello di dichiararsi sciolti dalle obbligazioni rispettivamente assunte;

D’altronde furono tutte le Potenze soscrittrici del trattato di Parigi, compresa la Russia per essersi limitata ad una semplice protesta, che non stimarono necessario di far rispettare dai Principati Danubiani le disposizioni pattuite a loro riguardo; onde come col mutuo consenso erano state queste stipulate, così parimenti col mutuo dissenso ne venne a cessare l’efficacia.

XV

Per quanto è poi della seconda violazione, sembra a primo aspetto che giustifichi la pretensione della Russia di denunziare il trattato del 1856, in quanto tratterebbesi di una violazione che si dice avvenuta per parte di uno degli Stati contraenti.

Se non che, anzi tutto non si diede prova della pretesa violazione; ma ammessa pure come sussistente, essa potrebbe dar luogo alla denunzia del trattato, qualora fosse stato questo conchiuso unicamente fra la Russia e la Turchia, in forza della condizione risolutiva tanto inerente ad ogni convenzione bilaterale. Ma il trattato di Parigi ebbe per contraenti anco la Francia, il Regno di Sardegna a cui succedette il Regno d’Italia, la Gran Bretagna, l’Austria e la Prussia, le quali unitamente a quelle due Potenze addivennero alle stipulazioni dei patti creduti necessarii per garantire l’integrità dell’Impero Ottomano, e con essa la tranquillità europea, essendosi stabilito che qualunque atto contrario al rispetto di siffatta integrità sarebbe stato considerato come una questione d’interesse generale.

Pertanto la pretesa violazione, qualora sussistesse, potrebbe dar luogo a delle giuste lagnanze verso la Porta, ed anche al diritto di chiedere l’intervento delle altre Potenze che si resero garanti dell’adempimento delle obbligazioni da essa contratte; senza che giammai sia dato alla Russia di farsi da se giustizia, denunziando una convenzione, la quale, giova ripeterlo, fu stabilito che non potesse né annullarsi né modificarsi senza il consenso di tutti gli Stati contraenti.

XVI

Non vale poi il dire che le disposizioni da cui la Russia intende prosciogliersi limitino i suoi mezzi di difesa nel Mar Nero, intanto che permettono alla Turchia di tener forze navali illimitate negli stretti. Come bene osservava il conte Beust, nella Nota del 16 novembre, in risposta alla Circolare del principe di Gortschakoff, se tale considerazione può impedire la sottoscrizione di un trattato, e dopo la segnatura servir di base ad una domanda di modificazione, non è però giammai valevole ad autorizzare una soluzione arbitraria.

Se la Russia adunque crede che i gravi avvenimenti verificatisi in Europa dopo il 1856, esigano l’annullamento o la modificazione di alcune disposizioni del trattato, si metta nella via che le fu da questo tracciata, chiedendone la revisione da eseguirsi da tutti gli Stati contraenti riuniti in conferenza.

Noi facciamo caldi voti perchè venga ad appianarsi ogni difficoltà, acciò terminata l’attuale guerra, non abbia a combattersene un’ altra ben più disastrosa. Sieno gli sforzi di tutte le Nazioni diretti ad assicurare la pace europea, impedendo che si sollevi la questione d’Oriente, la quale sempre che ebbe a sorgere, fu causa di gravi complicazioni.

Bene esclamava con molta accortezza politica Napoleone, a Tilsit, trattando della divisione del mondo con Alessandro: Costantinopoli! Costantinopoli! Mai. È l’impero del mondo! Oggi queste parole sono più che mai vere, disse testé un diplomatico, oggi in cui l’apertura del Canale di Suez, il gran numero di vie ferrate che convergono verso l’Oriente, le navi mosse dal vapore che a centinaia solcano il Mediterraneo, fecero del Bosforo il centro dei maggiori interessi del mondo. (16)(')

Si studi adunque un mezzo, il quale salvando gli interessi della Russia mantenga in pari tempo illesi quelli di tutta l’Europa, impedendo a quella che coll’acquisto di Costantinopoli si attribuisca l’Impero del mondo.

Pavia, dicembre 1870.

Prof. Pietro Esperson.

NOTE

(1) Galiani, Dei doveri dei principi neutrali,par. 1, cap. x, § 1. — Hautefeuille, Des droits et devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime.Tom. 1, tit. I chap. III, sect. III. — Questione de droit maritime international.N° 1. — Bluntschli, Droit international codifié, art. 305.

(2)De jure belli et pacis, lib. 11, chap. III, S 15.

(3)Droit des gens, liv. 1, chap. XXIII, 284.

(4)Esprit de lois, liv. XXI, chap. XXI.

(5)Droit maritime de l'Europe, part. I, chap. XI, art. I, 16.

(6)Jurisprud. gen., V. Droit des gens, N. 74.

(7)De la libert des mers, t. I.

(8)Des droits et devoirs des nations nuetres, ec. t. I, chap. II sect. III, II. Histoire du droit maritime international, tit. I, chap. II, sect. I.

(9)Libert des mers, premire partie.

(10)Le droit international pubblic de l'Europe, liv. I, chap. XI, 74.

(11)Diritto internazionale, lez. VII.

(12)Op., cit., art. 411.

(13)Hautefeuille, Op. cit. Tit. 1, cap. II, sez. 11.

(14)Bluntschli, Op. cit. Art. 410.

(15)Vattel, op. cit ., lib. II, cap. XII, 192. Martens, op . cit., lib. II, cap. II, 58. Wheaton, Elements du droit international, partie III, chap. II , 9.

(16)tudes diplomatiques sur la question dOrient, premire partie (Stuttgard, imprimerle Maetler frres 1870).



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LETTRES SUR LA RUSSIE, LA FINLANDE ET LA POLOGNE PAR X. MARMIER
1855
CONDIZIONI INTIME E MISTERIOSE DELLA RUSSIA TRATTE DA DOCUMENTI AUTENTICI
1855
IL VERO AMICO DEL POPOLO - Domenico Venturini - 1855 (Gennaio-Giugno)
1855
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Discussioni alla Camera dei Deputati  del Regno di Sardegna - Trattato di pace - Parigi 30 marzo 1856
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La questione italiana al Congresso di Parigi nell’anno 1856
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La questione d’oriente - cause - andamento diplomatico - conchiusione della pace - protocolli e trattati
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1871
La Russia e il trattato di Parigi del 1856 - Pensieri del cav. Pietro Esperson
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Il congresso di Parigi (1856) - Conferenza dell'on. comm. Giuseppe Massari
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Le guerre dell’indipendenza italiana dal 1848 al 1870 di Carlo Mariani
1891
Nicolas I et Napoléon III - Les préliminaires de la guerre de Crimée (1852-1854) d’après les papiers inédits de M. Thouvenel
1896
La spedizione sarda in Crimea nel 1855-56 narrazione di Cristoforo Manfredi compilata colla scorta dei documenti
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Nicola Zitara mi chiese diverse volte di cercare un testo di Samir Amin in cui is parlava di lui - lho sempre cercato ma non non sono mai riuscito a trovarlo in rete. Poi un giorno, per caso, mi imbattei in questo documento della https://www.persee.fr/ e mi resi conto che era sicuramente quello che mi era stato chiesto. Peccato, Nicola ne sarebbe stato molto felice. Lo passai ad alcuni amici, ora metto il link permanente sulle pagine del sito eleaml.org - Buona lettura!

Le développement inégal et la question nationale (Samir Amin)












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