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Per comprendere quale fosse il vero scopo di tutti questi decreti reali, bisogna leggersi la  "RELAZIONE A S. M. - Fatta nell'udienza del 27 aprile 1863, IN PISA".

Zenone di Elea – 3 Aprile 2015

REALI DECRETI

SUL BANCO DI NAPOLI

NAPOLI

STABILIMENTO TIPOGRAFICO RAIMONDI

Gran Cortile a S. Sebastiano, 51.

1869

(se vuoi, scarica il testo in formato ODT o PDF)

Decreto del, 30 novembre 1860.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE PROVINCE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricalo del Dicastero delle Finanze;

Udito il Consiglio di Luogotenenza:

Decreta.

Art. 1. La direzione e l’amministrazione centrale del Banco, nel modo che da’ regolamenti esistenti trovasi stabilito, sono confidate ad un Consiglio di Amministrazione, composto da’ Presidenti e Vice-Presidenti del Banco, e da un Censore incaricalo d’invigilare all’osservanza de’  regolamenti e agl’interessi del Banco e de’  terzi nelle materie sottomesse alla deliberazione del Consiglio.

Art. 2. Al Consiglio di amministrazione presederà uno dei Presidenti del Banco colla qualità e col titolò di presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli assumerà pure le funzioni ed eserciterà le attribuzioni stabilite da' regolamenti esistenti per la carica di Reggente, che rimane soppressa.

Art. 3. Le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione avranno la durata di un solo anno.

Il presidente che ne è rivestito godrà, durante esercizio delle medesime, il doppio dell' onorario annesso alla sua carica.

Art. 4. In ogni anno il presidente che deve esercitare le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione sarà scelto fra tre presidenti per libero suffragio nel seno del Consiglio di amministrazione, del quale faranno parte in questa sola occasione anche i governatori ordinari! del Banco.

Nel caso che sia confermalo il presidente che le abbia esercitale nell’anno precedente, la conferma dovrà necessariamente essere approvala dal Dicastero delle Finanze, il quale potrà ordinare che si proceda a novella elezione.

Non vi potrà essere conferma che per una sola volta.

Art. 5. Il Consiglio di amministrazione nel modo detto nello articolo precedente si riunirà il 15 dicembre prossimo per procedere alla elezione del presidente, che dovrà assumere pel primo anno le funzioni di presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6. Il censore sarà emirato dal Governo co:i apposito decreto.

Egli riceverà un onorario di annui ducati 240, se è un funzionario o impiegato di altra amministrazione, e di annui ducati 600, se non ha altro pubblico uffizio.

Art. 7. L’intervento del Censore è richiesto in tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il suo volo sarà solamente consultivo. Dovrà essere però espressamente registrato nel processo verbale. Sarà egli presente nel tempo della votazione e deliberazione del Consiglio.

Art. 8. Il Censore potrà corrispondere anche dirottamente col Dicastero delle Finanze per affari relativi all'andamento generale dell'amministrazione e del servizio.

Art. 9. Il Consiglio di Amministrazione si riunirà ordinariamente in ogni settimana. Il presidente del Consiglio di amministrazione potrà convocarlo straordinariamente, sempre che il bisogno lo richieggo.

Art. 40. Rimangono in vigore le prescrizioni delle leggi e de’  regolamenti esistenti in tutto ciò che non si oppone al presente decreto.

Art. 14. L 'esecuzione del presente decreto è affidala al Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero delle Finanze (4).

Farini.

(1) Il presente Decreto è stato abrogato in virtù dei Reali Decreti del 27 aprile 1863, 14 gennaio 1864, Il agosto 1866 a 26 maggio 1867.

Real Decreto del 14 Settembre N. 523

VITTORIO EMMANUELE II.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D’ITALIA

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso Statuto della Cassa di Risparmio di Napoli vidimato d’ordine Nostro dal Ministro d’Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 2.

Non sono applicabili per questa Cassa le disposizioni vigenti per le Opere pie.

Il predetto Ministro è incaricalo dell’esecuzione del presente Decreto da registrarsi alla Corte dei Conti.

Dato a Torino addì 14 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE

Pepoli.

STATUTO

DELLA CASSA DI RISPARMIO DI NAPOLI

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. È istituita nella Città di Napoli una Cassa di Risparmio col capitale di L. 152, 250, di cui 80 mila largite dalla munificenza' del Re, lire 63, 750 dono fatto dal Luogotenente Generale Cialdini e lire 8. 500 donale dal Municipio di Napoli.

La Cassa prenderà il nome di Cassa di risparmio Vittorio Emanuele.

Art. 2. Lo scopo della Cassa di risparmio è quello di porgere a chiunque, ma segnatamente agli artigiani, ai giornalieri ed alle persone delle classi meno agiate un pronto e sicuro mezzo di formare con piccoli e ripetuti depositi capitali disponibili e realizzabili a volontà dei depositanti.

Art. 3. La Cassa di risparmio è annessa al Banco di Napoli. Avrà la sede principale presso la Cassa di S. Giacomo, con uffizii succursali nei principali quartieri della Città (1).

(1) Col R. Decreto del 20 novembre 1861 N. 1422 la Cassa di Risparmio è stata fusa nel Banco.

TITOLO II.

Operazioni della Cassa.

Art. 4. La Cassa di risparmio, cosi nel suo uffizio centrale, come in quelli succursali, riceverà in deposito per accumulazione tutte le somme non inferiori ad una lira e non superiori a lire 5000, e da tutte le persone di ogni età, sesso e condizione, purché maggiori all’età di quindici anni.

I genitori, parenti e tutori, curatori ed amici potranno far versamenti per risparmio in testa di minori ed incapaci, che ne potranno disporre allorché saranno divenuti maggiori, o nei casi previsti e notati nel libretto.

Art. 5. Ad ogni depositante è aperto un conto speciale sui registri della Gassa, e gli si rilascerà un libretto su cui dal giornale di Cassa saranno trascritti tanto il primo deposito, quanto le altre somme nei limiti indicati dall’articolo precedente, che ciascuno avrà il diritto di versare in aggiunta al suo credito, il quale non può oltrepassare lire 5000. Vi saranno notate pure la capitalizzazione annua degl’interessi, le dimande di rimborso ed i pagamenti (1).

1) Col R. Decreto del 26 luglio 1863 Lettera. A modificato come segue.

Art. 5. «Ad ogni depositante è aperto un conto speciale sui registri della Cassa, ed è rilasciato un libretto su cui

Art. 6. I libretti saranno intestati o al portatore, a piacere del depositante, ed in questo secondo caso unicamente distinti col numero progressivo nei rispettivi quaderni a riscontro.

Art. 7. I depositi per accumulazione cominceranno ad essere fruttiferi dal lunedi successivo all’operato versamento. Però non si terrà conto di alcun provento sulle somme depositate per le frazioni di lira.

L'interesse delle somme depositate per risparmio, e quello degl’interessi capitalizzati saranno annualmente stabiliti, non potendo però mai essere inferiori al 3, 64 per cento (2).

«dal giornale di Cassa saranno trascritti tanto il primo deposito, quanto le altre somme nei limiti indicati dall’art. prece cedente, che ciascuno avrà il dritto di versare in aggiunta al suo credito, il quale non può oltrepassare Lire 5, 000 pei libretti intestati; per quelli al portatore è data facoltà al Consiglio di Amministrazione della Cassa di permettere il deposito anche di somme maggiori; sui libretti saranno notati la capitalizzazione annua degl’interessi, le dimande rimborso ed i pagamenti».

(2) Col IL Decreto del 26 Luglio 1863 Lettera B modificato come appresso.

B)Art. 7. «I depositi per accumulazione cominceranno ad essere fruttiferi dal lunedi successivo adoperato versamento. Però non si terrà conto di alcun provento sulle somme depositate per le frazioni di lira.

L’interesse delle somme depositate per risparmio, e quelle lo degl’interessi capitalizzati saranno annualmente stabiliti, non potendo però mai essere inferiore al tre per cento.

Art. 8. Nel primo giorno di ogni anno è calcolalo l’interesse corrispondente alle somme notale a credito per ciascun depositante per formarne parte e produrre con quelle un nuovo interesse, e cosi successivamente di anno in anno.

L’ anno contabile vien ritenuto di 52 settimane.

Art. 9. I creditori della Cassa possono ottenere il rimborso delle somme depositale e degl'interessi accumulati al momento della dimanda quante volte esse non eccedono le lire 250.

Per le somme superiori sarà dall’Amministrazione stabilito un intervallo rateato non maggiore di sei settimane in ragione diretta dell’ammontare della richiesta.

Tale graduazione non potrà essere pregiudicata con dimande replicate.

Art. 10. Il rimborso è fallo sia alla persona del depositante pei libretti intestati o di chi per esso ai termini di legge, sia al possessore del libretto per quelli al portatore, senza distinzione di età, di sesso o condizione.

Art. 11. La Cassa può sospendere il pagamento:

Se non consta una sufficiente regolarità di titoli presentali;

Se, constando l'identità e legalità della persona pei rimborsi dei libretti intestati, essa trovasi interdetta;

Se il portatore del libretto apparisca evidentemente fuori di senno.

«In tutti questi casi ne sarà riferito alla Giunta pei provvedimenti opportuni.

Art. 12. Tanto per le dimande ed operazioni di rimborso, quanto pei versamenti, l'Amministrazione potrà fissare giorni speciali, purché non siano mai meno di tre in ogni settimana per ciascun oggetto, oltre la domenica destinata per raccogliere i risparmi.

Art. 13. I fondi della Cassa di risparmio saranno impiegali a giudizio del Consiglio di Amministrazione in uno o più dei seguenti modi:

1.In prestito sopra deposito di oggetti di oro, d'argento, di rame, di ottone e di ferro, che saranno valutati a peso secondo il prezzo corrente dì piazza;

2.Sopra deposito di gioie e di corallo;

3.Sopra deposito di rendita dello Stato od obbligazioni della Città di Napoli;

4. Sopra deposito o in acquisto di Boni del Tesoro;

5. Sopra deposito di ordini in derrate o di ricevute di deposito di seta e di mercanzie, qualora si stabilissero appositi magazzini.

Art. 14. Potranno i fondi della Cassa di risparmio fino alla concorrenza di un terzo del loro ammontare essere investiti nello sconto di cambiali a tre firme.

Si terranno a questo uopo le norme tutte e le cautele che verranno stabilite nel Regolamento.

Sarà data preferenza agli effetti che hanno per iscopo operazioni agricole, o le costruzioni per lo ingrandimento e miglioramento della Città.

Le somme che non potessero trovare utile impiego nelle precedenti operazioni si potranno investire in rendita dello Stato.

Art. 15. Il prestito non potrà mai eccedere tre quarti del valore effettivo dei titoli e degli oggetti depositati, pei quali la Cassa rilascerà corrispondenti cartelle di deposito (1).

Art. 16. II frullo delle somme prestale sopra pegni, il tempo per la restituzione e ogni altra relativa disciplina, come pure le forme per la vendita dei pegni saranno determinate dalle stesse norme vigenti per il Banco ed amministrazioni annesse.

TITOLO III.

Del Governo della Cassa e delle sue succursali.

Art. 17. L’ amministrazione generale e la superiore vigilanza della Cassa di risparmio Vittorio Emanuele è affidata ad un Consiglio di Amministrazione il cui uffìzio e gratuito e che sarà composto del Presidente del Banco, qual membro nato e Presidente di esso

(1) Col R. Decreto del 26 Luglio 1863 Lettera C è stato cosi modificato.

C)Art. 15. «Il prestito non potrà mai eccedere i quattro quinti del valore effettivo dei titoli e degli oggetti depositati, pei quali la Cassa rilascerà corrispondenti cautele di depositate».

Consiglio, e dì 14 altri membri eletti dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta di voti.

Art. 18. L’ esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e la direzione della Cassa sono confidale ad un Direttore nominato dal Re, il quale per l'amministrazione della sede centrale potrà essere rappresentato da un vice-Direttore. Per questa prima volta il vice-Direttore sarà nominato dal Re, ed in prosieguo dal Consiglio Comunale.

L'Ufficio di Direttore è incompatibile con quello di Presidente e di Membro del Consiglio d’Amministrazione della Cassa.

Art. 19. L’ Amministrazione delle succursali è affidata ad un rispettivo vice-Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20. Il Consiglio d’Amministrazione si rinnova per ogni quinto anno prima per sorte, poi per anzianità. I membri cessanti sono sempre rieligibili.

Le annuali elezioni o surrogazioni si fanno dal Consiglio Comunale nella tornata dell’autunno.

Venendo però a mancare nel corso dell’anno più di tre amministratori, la surrogazione può esserne fatta in ogni altra tornala.

Art. 21. Il Consiglio d’Amministrazione sarà convocato almeno ogni tre mesi.

Esso non può deliberare se non vi sono la metà dei membri presenti.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, il voto di colui che presiede è preponderante.

Non giungendo il numero dei membri presenti alla metà, è riconvocato il Consiglio per un giorno della successiva settimana, previo avviso personale e pubblicato nel giornale di Napoli, ed allora delibererà in qualunque numero.

Art. 22. I Cassieri e gli altri impiegali della Cassa di risparmio saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione dietro proposta del Presidente del Banco, e sentito il Direttore. Per le loro cauzioni e garanzie si serberanno le stesse norme che sono vigenti pel Banco.

TITOLO IV.

Norme d'amministrazione

Art. 23. Due Consiglieri sono incaricati di sorvegliare per turno le operazioni della Cassa, ed unitamente al Direttore formeranno la Giunta ordinaria di Amministrazione, la quale si riunirà. almeno una volta la settimana, e straordinariamente tutte le volle che il Direttore lo crederà opportuno.

Art. 24. Qualora si credesse necessario di riunire straordinariamente il Consiglio di Amministrazione fuori i periodi ordinari contemplati nell’art. 21, sarà ciò eseguilo o sull'invito del Direttore, o sulla dimanda di tre membri del Consiglio medesimo, in vista della quale il Direttore dovrà immediatamente convocare il Consiglio.

Art. 25. Tanto la Giunta quanto il Consiglio di Amministrazione terranno registro delle loro deliberazioni, le quali saranno firmate dal Direttore e dal Segretario.

Art. 26. Il Consiglio d'Amministrazione ha precipuo incarico:

Di promuovere mediarne pubblicazioni popolari ed ogni più acconcio mezzo l'abitudine de’ risparmi, specialmente nella classe degli operai;

Di vigilare su tutte le operazioni della Cassa che ne costituiscono l'essenza ed estenderne l'istituzione;

Di determinare in massima il sicuro impiego delle somme accumulate;

Di stabilire il modo come saranno conservati i titoli tutti ed i valori della Cassa di risparmio.

Art. 27. Sulla proposta del Direttore, il Consiglio determina l'organizzazione degli uffizi, il preventivo delle spese generali, e fissa, se vi ha luogo, la cifra delle cauzioni pei contabili esattori.

Autorizza, ne’ limiti dello Statuto e del Regolamento interno, tutte le operazioni.

Stabilisce annualmente la ragione dei frutti dei depositi.

Determina la mensile gratificazione da retribuirsi ai diversi impiegati del Banco, ai quali saranno affidate funzioni presso la Cassa di risparmio.

Art. 28. Il Direttore unito ai due Consiglieri destinali a turno settimanale, potrà determinare l'impiego immediato delle somme disponibili, facendone rapporto alla prossima adunanza del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 29. Il Direttore è incaricalo sotto l'autorità del Consiglio d’Amministrazione della gestione generale de gli affari.

Rappresenta per rapporto ai terzi la Cassa in tutte le operazioni in conformità dello Statuto e del Regolamento.

Firma la corrispondenza, i mandati, le natte, le convenzioni e tutti gli atti di gestione.

Regola il lavoro degli uffizi, ne sospende gli impiegali. salvo a farne rapporto al primo Consiglio di Amministrazione.

Art. 30. Prelevate tulle le spese di gestione e gli interessi capitalizzati a favore dei depositanti, sarà formato sugli utili netti annuali un fondo di riserva per provvedere ad ogni occorrenza anche straordinaria della Cassa. Una parte degli utili, non oltre la ottava, potrà però essere disposta per opere di beneficenza, o a favore degli operai vecchi ed inabili, ed in premii a operai e braccianti che abbiano almeno tre anni di esatto versamento settimanale.

Art. 31. Nel caso che le domande di rimborso esaurissero i fondi disponibili, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di prendere in via d’urgenza quelle determinazioni straordinarie che riconoscerà opportune.

Art. 32. Avvenendo il caso che la Cassa non possa continuare i suoi impegni verso i depositanti senza toccare oltre alla metà il fondo assegnatole per dotazione, l'Amministrazione delibera sulla convenienza della liquidazione della Cassa e del suo riordinamento.

Simili deliberazioni dovranno trasmettersi senza indugio al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'occorrente sua approvazione.

Art. 33. Venendo autorizzata ed ordinata la liquidazione, non saranno più ricevuti depositi, ed essa avrà luogo nello spazio di sei mesi, e si opererà mediante il pagamento del suo avere integrale ad ogni depositante, compreso l'interesse fino al tempo del rimborso.

TITOLO V.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 34. I Bilanci di previsioni ed i Conti-resi annuali, non che i Regolamenti d’interna amministrazione della Cassa saranno approvati dal Ministro di Agricoltura, , Industria e Commercio.

Art. 35. In deroga al secondo paragrafo dell’art. 18, potrà per questa prima volta l’ufficio di Direttore della Cassa cumularsi dall’attuale Presidente del Consiglio amministrativo del Banco. Pendente tale cumulo, come pure nel caso di qualunque di lui legittimo impedimento, la Direzione della Cassa di risparmio sarà esercitata

da un Consigliere scelto dal Consiglio d'Amministrazione della Cassa medesima a maggioranza assoluta di voti, le cui funzioni cesseranno, cessala la incompatibilità, o il legittimo impedimento del Direttore predetto.

Visto d’ordine di S. M.

Il Ministro d’Agricoltura, Industria e Commercio

Pepoli

RELAZIONE A S. M.

Fatta nell'udienza del 27 aprile 1863

IN PISA

Il Banco di Napoli, nella forma in cui si trovava ridotto dal passato Governo, non poteva ulteriormente continuare. Istituito nelle sue origini a beneficio dei privati e per alcune opere di pietà, era esso diventato a poco a poco un'amministrazione strettamente legata e dipendente dalle finanze, di cui servivasi largamente il Tesoro.

Già il Cav. Farini, primo Luogotenente di V. M. nelle Provincie Napolitane avea cercato di ridonare a quell'Istituto una amministrazione meno dipendente dal Tesoro, e quindi una garantia maggiore ai privati depositanti, coll'ordinare altrimenti il Consiglio d’amministrazione, coll’abolire il Reggente, il quale fino a quel tempo era stato un vero impiegato del Governo, e col porvi soltanto un Censore. Ma questi soli mutamenti non bastavano a togliere ogni attinenza intima fra il Banco e il Tesoro dello Stato, né a finirla con una confusione di due stabilimenti, ed in una ingerenza governativa esorbitante e compromettente.

Un altro gran passo verso la separazione assoluta degli interessi del Tesoro da quelli del Banco era fatto allorché, pei regolamenti della contabilità dello Stato applicati alle Provincie Meridionali col Regio Decreto del 7 novembre 1861, veniva a cessare nel Banco di Napoli l'amministrazione dei fondi del Tesoro, col darsene il carico al Direttore dell’uffizio del Tesoro ed al Tesoriere presso di esso.

Altro importante fatto era quello che il Tesoro dello Stato ritirava dalla Cassa di sconto i boni della Cassa di servizio, che per la quantità di meglio che 20 milioni di lire erano stati scontati dalla Cassa di sconto.

Ma tutto ciò, se dava inizio ad un nuovo ordine di cose, non ispezzava recisamente tutti i legami che mantenevano il Banco di Napoli avvinto al Tesoro, e gli davano il carattere di una amministrazione finanziaria.

Ciò non può durare. Il Governo non può farsi amministratore dei fondi de’  privati, né disporne a suo talento. Molto meno esso può regolare per lo minuto le operazioni della Cassa di sconto, che è una delle dipendenze del Banco. Lo Stato non può farsi dispensatore del credito, né giudicare a quale saggio abbia a farsi, né chi lo meriti. Se ciò è incomportabile in qualunque forma di governo, è poi assurdo nel nostro, in cui il Governo deve offerire garentie a tutti pel libero uso delle proprie facoltà.

Fin dai primi giorni, in cui da Vostra Maestà io mi ebbi affidata la direzione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, tolsi a studiare quali partiti si avessero ad adottare per uscire da questo stato anormale di cose, senza recare però nessuna scossa alla fiducia onde il Banco gode nella pubblica opinione in Napoli.

Un’ altra ragione che mi spingeva a questa ricerca era l’opinione che io trovava radicata presso tutti coloro coi quali io avea preso a trattare per la fondazione di  una grande Banca Nazionale estesa a tutta Italia: che, lo sconto in Napoli essendo regolato dal Governo, era impossibile a’ capitali privati di esercitarlo in larga base, quando avessero ad ogni tratto ad incontrare la concorrenza di uno stabilimento amministralo direttamente dal Governo. E questa opinione era tanto ferma, che nei diversi progetti per la fondazione di una Banca Nazionale che io trovava nel Ministero, erasi proposta la soppressione della Cassa di sconto come dipendenza del Banco.

Se non che la voce sparsasi di questi studii che facevansi nel Ministero, esagerata e travisata per la incertezza del partito che il Governo sarebbe stato per adottare, dette origine al timore che si fosse voluto sconvolgere quell’istituto, e torgli alcuno de’ suoi attributi. L’opinione pubblica in Napoli ne fu scossa.

Ad evitare inutili polemiche, le quali nessun buon frutto avrebbero potuto produrre, io m’ indirizzai con lettera del 31 marzo, messa a stampa, alla Camera di Commercio ed arti di Napoli per ispiegarle gl’intendimenti del Governo. La risposta della Camera non mi è ancor giunta: ma l’opinione pubblica si è apertamente pronunziata favorevole al mantenimento del Banco con tutte le sue dipendenze, compresa la Cassa di sconto.

Se non che tutti han riconosciuto quasi unanimamente di dover esso ritornare ad essere un istituto interamente separato dal Tesoro e governato con norme diverse dalle presenti, che lo tengono sotto T amministrazione diretta del Ministero delle Finanze.

Forte di questo appoggio dell’opinione pubblica, e trovando le stesse idee nel mio collega delle Finanze, il quale è il primo a riconoscere gli assurdi, ed anche i pericoli e le responsabilità che il Governo può incontrare nei presenti ordini del Banco, io vengo, d’accordo con lui, e col parere unanime del Consiglio dei Ministri, a sottomettere all’approvazione della M. V. il seguente Regio Decreto del riordinamento dell’amministrazione del Banco.

Lo spirito che informa questo Regio Decreto è quello appunto di spezzare ogni legame fra il Tesoro dello Stato ed il Banco di Napoli, e di restituire quest’ultimo alla sua vera indole d’istituto di beneficenza e di credito, come sono le Casse di risparmio, il Monte de’ Paschi di Siena, ed altre simigliami utilissime istituzioni onde l’Italia è sì ricca.

Non altra che questa era, infatti stata l'indole del Banco di Napoli, fino a che un Governo poco scrupoloso non andò ad attingervi le risorse di cui mancava, per cooperare coll’Austria alla repressione della rivoluzione francese.

Prima di quel tempo erano in Napoli sette Banchi, i quali erano sorti dal concorso d’illustri e pii personaggi napolitani. Costoro aveàno voluto fondare dei Monti di Pietà dove si ponessero in pegno oggetti preziosi e pannilini e stoffe per averne danaro in caso di bisogno. Quei Monti esercitavano altre opere pie, come escarcerazione di debitori, maritaggi, ospedali, ed anche riscatto di coloro che erano fatti schiavi da Barbareschi.

Col processo di tempo, i privati cominciarono a riporvi in sicuro il loro danaro, avendone invece delle cedole o polizze, ossia certificati di deposito, i quali erano accettati in pagamento senza difficoltà, mediante la semplice apposizione del nome, tanta era la fiducia che in quei Monti si avea. Fino il Tesoro dello Stato vi teneva il suo danaro.

Cotesti istituti andarono sempre acquistando maggiore importanza, tanto che nel 1793 tenevano un deposito di circa 100 milioni di lire (somma enorme per quei tempi) e una proprietà valutata a L. 60 milioni circa.

Ma nel 1794 cominciarono tempi fortunosi per quegli antichi istituti. Ferdinando IV organizzava la guerra che, di unita all’Austria, far doveva alla Francia nell'anno seguente, nei campi del Piemonte e della Lombardia, dove si mostrò la prima volta il raro genio di Napoleone I. Ma, scarso di risorse, pensò di valersi di quel danaro che era depositato nei Banchi. Dopo averli tutti riuniti in una solidale Amministrazione e posti sotto la dipendenza del Governo, fece emettere per L. 140 milioni di carte dei Banchi; ciò che ne produsse il discredito. I Banchi non si rimisero più dopo quella scossa, ad onta di molti provvedimenti adottati per rassicurare la fede pubblica.

Il Governo francese, succeduto nel 1805 a quello del Borbone, in mancanza di mezzi per restituire ciò che erasi preso dalla caduta dinastia, studiò ogni modo di richiamare la fiducia universale, ma non potè riuscirvi. Esso però riunì in un solo tutti i Banchi, ed aggiunse alle operazioni di pignorazione quella dello sconto delle cambiali. Il Governo tentò di fondar questa con un principio più logico, qual era quello di costituire una società di azionisti per interessarsi nella Cassa di sconto insieme al Governo. Gioacchino Murat soscrisse le prime azioni per invogliare altri a seguitare l’esempio, ma il tentativo non ebbe successo.

Ritornata, al cadere del primo Impero francese, la dinastia de’ Borboni, uno dei suoi primi atti fu il riordinamento del Banco, e sopra le basi allora stabilite quell'istituto si è governato fin oggi.

Esso però quale fu costituito dal Ministro di Finanze di quel tempo, il De Medici, diventò quello che è stato poi sempre, un istrumento del Governo per servirsi del danaro dei privati.

Infatti il Decreto del 12 dicembre 1816 istituiva il Banco delle Due Sicilie con due Casse, l'una detta dei privati, l'altra di Corte. Nella prima erano ricevuti i depositi di privati e con essi si faceva la pignorazione degli oggetti di oro, d’argento, e metalli ignobili, gioie, pannilini e stoffe. Ad essa erano restituiti in garantia tutti i beni mobili ed immobili che ancor rimanevano di antica proprietà dei Banchi.

Nella Cassa di Corte erano depositate tutte le entrate del Tesoro, ed essa faceva il servizio del Tesoro stesso. A sua garantia erano dati i beni del Demanio dello Stato e le rendite del Tavoliere di Puglia. Eravi annessa una Cassa di sconto per gli effetti del Tesoro e dei privati. Ma era data nel tempo stesso facoltà ai privati di depositare anche nella Cassa di Corte il loro danaro.

La Cassa dei privati era posta sotto la sorveglianza del Governo. Quella di Corte sotto la dipendenza del Ministro delle Finanze.

Il Banco era governato da un Reggente, e da alcuni Presidenti e Governatori nominati dal Re.

Parea dopo ciò che, se non molte, almeno alcune garantie fossero date a’ privati pei loro depositi; ma la facoltà data a costoro di porre anche nella Cassa di Corte il loro danaro, era la prima origine di confusione fra gl'interessi dei privati e quelli del Tesoro, e questa confusione veniva accresciuta dalla istituzione avvenuta nel 1824 di una seconda Cassa di Corte, dove erano ammessi del pari i depositi privati, e cui fu data l'opera della pignorazione degli oggetti d’oro e d’argento in concorrenza di quella che già facevasi dalla Cassa dei privati.

Da ciò nascea che non era possibile distinguere le Casse di Corte e la Cassa dei privati; e quindi la ingerenza, o a dir più veramente l’amministrazione dirette dal Governo si estendeva a tutto.

E questa ingerenza esagerata diventava ancor più grave, allorquando col Decreto del 25 giugno 1818, affine di dar vita alla Cassa di sconto, promessa due anni prima, autorizzavasi il Tesoro ad anticipare un milione di ducati (4,250,000 lire italiane) alla detta Cassa, coll'interesse del 9 per 100, ridotto in seguito al 6, coll'obbligo di restituire sul dippiù degli utili.

Era ben naturale che il Governo volesse vegliare al modo come era amministrata quella Cassa, e difatti tutto il Regolamento del 1818 concorda nel dare al Ministro delle Finanze una disposizione quasi assoluta di essa.

Egli fissava il saggio dello sconto; egli doveva ogni settimana conoscere le operazioni che si faceano, egli poteva concedere sconti oltre i limiti fissati dal Regolamento; egli infine potea variare questi Regolamenti a suo giudizio.

Ma ciò non faceasi per sola libidine di potere. Nella Cassa di sconto voleasi trovare modo di mantenere il debito galleggiante dello Stato, evitando il bisogno di negoziare i boni del Tesoro nella piazza, come si usa di fare da ogni altro Stato.

Questi boni erano scontati dalla Cassa suddetta al 2 per 100 appena. Né rare volle il Tesoro ha creato rendita del Debito pubblico, scontandola quivi per non uscire a venderla nella Borsa.

Il Tesoro scontava quivi del pari le cambiali che riceveva da’ negozianti in pagamento de’  dazi di dogana e per non lievi somme.

La Cassa di sconto insomma era un istrumento di credito nelle mani del Tesoro, servendosi del danaro dei privati.

È superfluo dopo ciò ricordare lutti i Regolamenti successivamente fatti dal Governo per la detta Gassa. Essi, anziché mutar nulla all’ordine di cose crealo negli anni 1816 e 1818, non ebbero altro scopo che di confermarlo ed allargarlo.

Il Banco era definitivamente considerato come un annesso del Tesoro dello Stato, ed avea perduto ogni qualità di Banco di depositi e prestiti privati.

I depositi privati erano investiti in nohnpiccola parte di tali operazioni; le carte circolanti emesse dalla Cassa di sconto erano vere creazioni, perché sui depositi dei privati si erano già dati i certificati di deposito che circolavano in tutto l'ex-reame.

E perché meno si fosse potuto dubitare che il Banco era un istituto governativo, vi era stata unita anche l'amministrazione della Zecca dello Stato.

Ma perché mai, ad onta di ciò, la fiducia pubblica nel Banco non era stata scossa? Perché vi continuavano i depositi de’  privati?

Varie ne sono le ragioni ed evidenti.

I certificati di deposito, o, come in Napoli addimandansi, fedi di credito, hanno avuto de’  privilegii tutti speciali.

Sul dorso di esse potevasi fare qualunque contrattazione voleasi, fino di compre-vendite di stabili di qualunque anche più ingente valore,  senza obbligo di registro o di carta bollata. Il giorno in cui la di credito era restituita per pagamento al Banco stabiliva la data certa.

Quest’agevolezza è stata sempre considerata come della massima importanza.

Oltre a ciò il Banco prestava un servizio gratuito ai depositanti, i quali sull’ammontare de’  loro depositi potevano trarre mandati in favore di terzi. Le case di commercio, tutta la gente un po’ agiata, come tutte le amministrazioni pubbliche, si servivano di questo mezzo semplicissimo di pagamento, senza aver bisognosi tener presso di loro il danaro.

Le Casse pubbliche erano tenute a ricevere le fedi come danaro sonante; e nelle provincie i cassieri dello Stato erano obbligati a mutarle in danaro.

In un paese dove mancava ogni altro istituto di credito, questi privilegi non importavan poco.

La circolazione in quelle provincie era quasi tutta di monete di argento. La moneta d'oro era stata sempre in piccola quantità, e dopo che nel 1853 le casse pubbliche ebbero divieto di accettarle in pagamento, diventarono anche più scarse. Per le grosse somme era meglio aver polizze del Banco.

Il Governo non avea mai tollerato che sorgesse alcuna istituzione di credito che avesse lasciato biglietti al latore. Quale altro mezzo dunque rimaner potea per tenere in deposito i capitali, che il Banco?

E poi bisogna pur dirlo: la confusione che il Governo avea fatta de’ depositi dei privati o pubblici aveva esteso nel fatto anche a’ primi la garentia del Governo. Ognuno teneva per fermo che questo non avrebbe mai potuto abusare del Banco in modo di compromettere i pagamenti delle fedi di credito; sarebbe stato un darsi la scure su’ piedi e vedersi ad un tratto privato di ogni risorsa.

Ecco le vere ragioni per le quali il Banco di Napoli ha potuto continuare a godere della pubblica fiducia non ostante la soverchia ingerenza governativa e l’abuso fattone.

Io ho già detto in principio di questo rapporto che, pei nuovi ordini di contabilità generale dello Stato, il Tesoro non si serve più del Banco di Napoli pe’ suoi servizi. Il tesoriere della Direzione del Tesoro in Napoli ha invero in deposito il danaro che in Napoli si riunisce per conto dello Stato, ma ve lo tiene come ogni altro privato. Gli esiti del Tesoro non si fanno più per mezzo del Banco; non vi ha altro che un conto col tesoriere. Si paga anzi un compenso al Banco per questo solo servizio; cosa non mai fattasi prima.

In conseguenza fino dal 1.° gennaio 1862 le Casse di Corte del Banco son finite di sussistere, e tutto il Banco è la sola Cassa dei privati.

Né ciò soltanto; ma anche nella Cassa di sconto è finito ogni interesse del Tesoro.

Due erano questi: l'uno per buoni della Cassa di servizio del Tesoro, i quali non erano circolanti sulla piazza, e che il Tesoro spesse volte rinnovava pagandone il solo interesse del 2 per 100 l'anno. Ora ciò non più sussiste. Il Tesoro li ha cambiati con boni del Tesoro italiano, a scadenza di pochi mesi, e che sono sempre soddisfatti regolarmente:

La Cassa di sconto li ha come un impiego qualunque e può realizzarli in piazza sempre che ne abbia mestieri.

L’altro interesse che il Tesoro aveva nella Cassa di sconto era del capitale di L. 4,250,000 dato a prestito nella sua fondazione nel 1818, coll’obbligo della restituzione, la quale si avrebbe dovuto eseguire mediante acquisto di rendita del Debito Pubblico fatto al finire di ciascun semestre cogli utili della Cassa, detrattane la quota spettante al Tesoro per gli interessi del detto capitale.

Ma ciò non erasi mai eseguito. Il Banco aveva acquistato bensì delle rendite del Debito Pubblico, ma non erasi mai fatta veruna restituzione.

Intanto il Tesoro aveva in parecchi incontri fatto cedere alcune partite di rendita, ma come un diritto del Tesoro a partecipare degli utili del Banco in generale, e gli esempii di ciò erano stati non rari.

Ora, qualunque siano per essere le ragioni del Tesoro contro il Banco e viceversa, rimane indubitato che le somme così incassate dal Tesoro superano il capitale di fondazione della Cassa di sconto in lire 4,250,000, e che salva una liquidazione definitiva può tenersi per fermo non essere più nel Banco la detta somma di conto del Tesoro.

Il perché il Ministro delle Finanze ha consentito a dichiarare che, fatto salvo ogni diritto del Tesoro, e riservandosi un definitivo conteggio col Banco, il capitale di lire 4,250,000, trovasi già ritirato, e che in conseguenza è cessato ogni interesse del Tesoro nella Cassa di sconto.

Anche la Zecca, la cui amministrazione era riunita a quella del Banco, ne è stata separata dall’anno scorso.

Stante dunque questa separazione già avvenuta, il Governo può agire più francamente, e ridonare al Banco di Napoli la sua amministrazione; salvo la sorveglianza che il Governo ha dovere di esercitare su di ogni stabilimento che non sia puramente privato. E perché questo nuovo ordine di cose apparisca più spiccatamente, il Banco cesserà di dipendere dal Ministero delle Finanze e passerà sotto la sorveglianza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, a pari di ogni altro stabilimento pubblico di credito.

Ma come regolare questa amministrazione?

I veri interessati nel Banco sono coloro che vi hanno il vero danaro; ma coloro che vi hanno fatto il primo deposito di una certa somma non ne sono più proprietarii appena che, avuta la fede di credito del loro deposito, ne hanno disposto cedendola ad altri con una semplice firma del loro nome, e queste cessioni sono quotidiane e frequentissime. Può dirsi che tutto il pubblico sia interessato al Banco, perché tutti ricevono o possono ricevere i loro pagamenti in fede di credito.

Manca adunque una rappresentanza diretta degl'interessati nel Banco e non la si può costituire.

È stato però necessario di aver ricorso ad una rappresentanza, dirò cosi, degl’interessi dell'universale.

Io propongo alla M. V. che voglia approvare che l'amministrazione del Banco sia affidata ad un Consiglio Generale e ad un Consiglio di Amministrazione.

Il primo sarà composto di membri elettivi delegati dalla Camera di Commercio, dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale, e dalla Camera degli avvocati di Napoli, non che da' Presidenti della Camera di Commercio e del Tribunale di Commercio, e dal Sindaco della città di Napoli.

E poiché anche in Bari è una Cassa del Banco, concorreranno alla composizione del Consiglio Generale i delegati della Camera di Commercio, e de’ Consigli provinciali e comunali di Bari.

V’interverranno ancora i componenti del Consiglio di Amministrazione, perché è necessario che sia nel Consiglio generale chi dia tutti i chiarimenti opportuni, e porti nella discussione i risultamenti della pratica quotidiana delle «faccende del Banco. Essi intanto non avranno voto deliberativo nella revisione dei conti ed in affari in cui sieno personalmente interessati, o abbiano presa parte come amministratori.

Per altro il Consiglio di Amministrazione, nel modo com’è da me proposto, offre tutte le garentie al Consiglio Generale. Ne faranno parte due de’  suoi componenti, ed il Direttore del Banco e due Ispettori generali.

Il Banco avrà, oltre del detto Direttore, un numero di Sotto-Direttori e di Ispettori da determinarsi dal Consiglio generale. Due degl’Ispettori avranno la qualità d’Ispettori generali.

Tutti costoro saranno sostituiti agli attuali Presidenti e Governatori i quali costituiscono ora due Consigli, e le cui attribuzioni erano inconciliabili col nuovo ordinamento.

La nomina del Direttore, de’  Sotto-Direttori e degli Ispettori io ho stimato dover essere riservata alla M. V. , a mostrare come il Governo guardi con interesse a questo Istituto. Ciò si pratica per altri grandi stabilimenti di beneficenza di Napoli.

Questo sistema accrescerà le garentie per l’universale senza togliere la loro responsabilità innanzi al Consiglio generale.

Oltre di questi mutamenti inevitabili, ho creduto doversi lasciare al Consiglio Generale il provvedere a tutti gli altri che occorreranno.

Il Consiglio Generale approverà i bilanci ed i conti consuntivi; delibererà sulle alienazioni, permute e transazioni pe’ beni del Banco; sulla organizzazione dei servizi e stipendi degl’impiegati, ed altri affari generali.

Per le sole riforme degli attuali Statuti del Banco occorrerà l'approvazione del Governo.

Il Consiglio Generale si riunirà ogni anno in sessione ordinaria al 1. novembre. Le sue sedute non dureranno oltre i trenta giorni. Esso si sceglierà il suo Presidente, Vice-Presidente e Segretario.

Potrà essere convocato in sessione straordinaria dal Consiglio d’Amministrazione e dal Governo.

Se non che per questa prima volta, dovendosi adattare l'ordinamento del Banco al nuovo sistema*, io propongo alla M. V. di convocarlo pel 1. del prossimo luglio. Si avrà per tal modo l'agio di tutto preparare acciocché pel 1.° di gennaio 1864 funzioni il nuovo ordine di cose.

Come conseguenza di ciò, l’attuale Amministrazione continuerà nelle incombenze fino al 31 dicembre del volgente anno.

Nel segnare il progetto di R. Decreto, qui unito, la M. V. è per dare alla città di Napoli un’ altra prova dei sentimenti nobili e generosi ond’è animata verso quelle popolazioni.

Confermando gli Statuti del Banco, garentendo i depositi che vi si fanno da ogni deviazione in benefizio di altri che non vi abbiano interesse, affidandone l’amministrazione a persone delegate dai Corpi che rappresentano per diversi modi gl’interessi economici di quelle popolazioni, e lasciando a questa nuova Amministrazione una grande libertà d’azione,

il Governo della M. V. coopererà a volgere a vero vantaggio di que’ popoli una istituzione la quale, sorta dalla pietà dei loro maggiori, era stata deviata dalla vera sua indole.

Io non dubito punto che quest’atto sarà apprezzato al suo giusto valore nelle Province Napoletane.

Né dubito medesimamente che il Consiglio Generale sarà all'altezza della sua missione. Esso saprà comprendere la franchezza e lealtà del Governo della M. V. , e saprà rispondervi con pari franchezza e lealtà.

Le facilitazioni confermate al Banco per la circolazione delle cartelle che esso emette, e per le sue operazioni di pignorazioni e di crediti, lungi di essere, come per lo passato, un impedimento alla fondazione di altri instituti di credito, dovranno essere volte ad agevolare questa; perché soltanto col moltiplicarsi di tali istituti si estenderà la benefica azione de’  capitali  n tutte le branche dell’industria nazionale e si affretterà il miglioramento economico delle popolazioni di tutte le Provincie Napoletane, che è nei voti di tutti.

L’agevolezza che è confermata di fare pagamenti alle Casse pubbliche con fedi di credito del Banco dovrà essere valutala in guisa da rendere agevole al Tesoro qualche operazione, non di credilo, ma di depositi e giro ’di fondi nelle occorrenze, e da prestarsi volentieri a rendere qualche uffìzio al Tesoro, come sarebbe per avventura il pagamento dei semestri di rendita dello Stato e simili.

Se il Tesoro favorisce il credito del Banco con accettare le sue carte, è giusto che gli si renda qualche servizio di poco conto.

Sono perciò certo che il Consigliò Generale, comprendendo tutte queste necessità, ne terrà il dovuto conto nelle proposte che sarà per fare nella sua prima sessione.

Real Decreto  del 27 aprile 1863 n. 1226

VITTORIO EMMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D’ITALIA

Visti i Decreti del 12 dicembre 1816, del 26 giugno 1818, del 23 agosto 1824, dell'8 febbraio 1857, relativi al Banco di Napoli e diverse sue dipendenze;

Veduto l'altro Decreto del 18 maggio 1857, col quale il Banco suddetto fu aumentato di un’ altra Cassa di Corte nella città di Bari;

Veduto il Decreto del 30 novembre 1860 del Luogotenente Generale delle Province Napoletane;

Considerando che i Banchi di Napoli, i quali erano in origine Monti di Pietà, dove i privati mettevano in deposito il loro danaro, erano stati deviati dalla loro pristina istituzione, diventando una amministrazione governativa, cosi per l'aggiunzione delle Casse di Corte per servizio del Tesoro, nelle quali promiscuamente erano depositati il danaro dello Stato e quello dei privati, come per essersi dal Tesoro anticipate al Banco lire quattro milioni duecento cinquantamila per la fondazione di una Cassa di Sconto;

Considerando che per l’applicazione dei nuovi Regolamenti della contabilità generale dello Stato lino dal 1° gennaio 1862 sono cessate le operazioni e quindi le garentie delle Casse di Corte per servizio del Tesoro, e che, salvo la liquidazione definitiva dei conti, il Tesoro non ha più interesse nella Cassa di Sconto;

Volendo restituire il Banco alla sua vera indole di uno Stabilimento pubblico nel quale il Governo non ha altra ingerenza se non quella della sorveglianza, e volendo nello stesso tempo dare garentie ai privati per 1 amministrazione dei loro depositi;

Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello delle Finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Disposizioni generali

Art. 1.

Il Banco di Napoli con tutte le sue attinenze, cessando di dipendere dal Ministero delle Finanze, sarà, come ogni pubblico Stabilimento di credito, sotto la sorveglianza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Esso conserva i suoi attributi ed i suoi Statuti, in quanto non sono opposti alle disposizioni del presente Decreto, e salvo la revisione da farsene a norma degli art. 6 e 12.

Art. 3.

L'amministrazione del Banco sarà affidata ad un Consiglio Generale e ad un Consiglio di Amministrazione.

Del Consiglio generale

Art. 4.

Il Consiglio Generale si compone nel seguente modo:

Per la Città di Napoli

Sindaco della città,

Presidente della Camera di Commercio ed Arti,

Presidente del Tribunale di Commercio,

Quattro membri eletti dalla Camera di Commercio;

Quattro eletti dal Consiglio provinciale,

Quattro eletti dal Consiglio comunale,

Due eletti dalla Camera degli avvocati.

Per la Città di Bari

Due eletti dalla Camera di Commercio ed Arti,

Due eletti dal Consiglio provinciale,

Altrettanti eletti dal Consiglio comunale.

Icomponenti del Consiglio di Amministrazione faranno parte del Consiglio Generale, ma non avranno voto deliberativo nell’esame dei conti consuntivi, ed in ogni affare nel quale sieno personalmente interessati, o abbiano preso parte come amministratori.

Art. 5.

L’uffizio dei componenti elettivi durerà per un triennio. Essi potranno essere rieletti.

Le loro funzioni saranno gratuite.

Art. 6.

 Consiglio Generale è incaricato:

I. Di discutere ed approvare il bilancio annuale e i conti consuntivi ;

II. Di fissare gli stipendi del Direttore, Sotto-Direttore, Ispettore ed Impiegati ;

III. Di deliberare sull’alienazione e permuta di beni di dotazione del Banco;

IV. Di deliberare sulla proposta del Consiglio di Amministrazione intorno alle modificazioni che si crederà opportuno di fare negli Statuti del Banco, salva l'approvazione del Governo;

V. Di deliberare sulle modificazioni da arrecarsi ai Regolamenti generali ed organici delle diverse dipendenze, e sopra ogni altra proposta d’interesse generale, non che sugli altri affari che il Consiglio di Amministrazione giudicherà di presentargli.

Art. 7.

Il Consiglio generale si riunirà in Napoli ogni anno il 1.° di novembre in sessione ordinaria, da non poter durare oltre a trenta giorni.

Potrà essere convocato in sessione straordinaria, a richiesta del Consiglio di Amministrazione o del Governo.

Esso eleggerà il suo Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Le sue deliberazioni saranno prese a maggiorità assoluta di voti.

Il numero dei votanti, perché una deliberazione sia valida, dovrà essere della metà più uno dei componenti il Consiglio generale.

In ogni caso dovrà intervenire un numero non minore della metà dei membri elettivi.

Nell'adunanza annuale il Consiglio di Amministrazione presenterà, unitamente al progetto di bilancio dell’anno seguente ed al conto consuntivo dell’anno precedente, una relazione sull’andamento dell’amministrazione del Banco e sui miglioramenti da arrecarsi.

Del Consiglio di Amministrazione

Art. 9.

Il Consiglio di Amministrazione si compone del Direttore e di due Ispettori generali del Banco, e di due Delegali scelti dal Consiglio Generale fra i suoi membri.

Il Direttore ne è il Presidente.

Uno degl’impiegati superiori del Banco eserciterà l'uffizio di Segretario.

Art. 10.

Il Consiglio di Amministrazione eserciterà le stesse incombenze che sono ora attribuite all’attuale Consiglio di Amministrazione.

Art. 11.

Oltre il Direttore del Banco, vi saranno Sotto-Direttori ed Ispettori per le varie sue dipendenze.

Due dei detti Ispettori avranno la qualità di Ispettori generali.

Il Direttore e tutti i detti funzionari saranno nominati con Real Decreto sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

La prima adunanza del Consiglio Generale è convocata in sessione straordinaria pel l.° luglio corrente anno, per prender notizia deir andamento del Banco, stabilire le norme generali per la sua amministrazione ed anche per regolare i rapporti tra il Banco e la Banca Nazionale.

Art. 13.

L’Amministrazione attuale continuerà nelle funzioni lino al 31 dicembre 1863.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno, d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pisa, 27 aprile 1863.

VITTORIO EMANUELE

G. Manna

M. Minghetti.

Real decreto del 26 luglio 1863

VITTORIO EMMANUELE II.

per grazia di Dio o per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il nostro Decreto del 14 settembre 1862 N. DXXIII, che, approva lo Statuto della Cassa di Risparmio di Napoli;

Vista la proposta di modificazione agli art. 5, 7 e 15 dello Statuto medesimo, fatta e deliberata in seduta del 29 Maggio 1863 dal Consiglio di Amministrazione della Cassa suindicata;

Visto il parere in proposito emesso dal Consiglio di Stato nella adunanza del 10 Luglio 1863;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico.

Sono modificati e approvati nel modo seguente gli art. 5 7 e 15 dello Statuto della Cassa di Risparmio di Napoli:

A)Art. 5. Ad ogni depositante è aperto un conto speciale sui registri della Cassa, ed è rilasciato un libretto su cui dal giornale di Cassa saranno trascritti  tanto il primo deposito, quanto le altre somme nei   limiti indicati dall'art. precedente, che ciascuno avrà il dritto di versare in aggiunta al suo credito, il quale non può oltrepassare L. 5000 pei libretti in testati; per quelli al portatore è data facoltà al Consiglio di Amministrazione della Cassa di permettere il deposito anche di somme maggiori; sui libretti saranno notati la capitalizzazione annua degl’interessi, le dimande di rimborso ed i pagamenti».

B)Art. 7.° «I depositi per accumulazione cominceranno ad essere fruttiferi dal Lunedì successivo all’operato versamento. Però non si terrà conto di alcun provento sulle somme depositate per le frazioni di lira.

 L’interesse delle somme depositate per risparmio, e quello degl’interessi capitalizzati saranno annualmente stabiliti, non potendo però mai essere inferiore al 3 per 100.

C) Art. 15. «Il prestito non potrà mai eccedere i quattro quinti del valore effettivo dei titoli e degli oggetti depositati, pei quali la Cassa rilascerà corrispondenti cautele di deposito.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del Sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino il 26 Luglio 1863.

VITTORIO EMANUELE

MANNA

Real decreto del 14 gennaio 1864 n. 1644

VITTORIO EMMANUELE II.

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D’ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 27 aprile 1863.

Vedute le deliberazioni del Consiglio generale del Banco di Napoli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

II Banco di Napoli è autorizzato ad istituire due Succursali, l'una a Chieti e l’altra in Monteleone, che saranno regolate secondo le discipline in vigore per la succursale di Bari.

Art. 2.

Esso Banco alle sue operazioni potrà aggiungere le anticipazioni sopra depositi:

I.Di titoli di prestito ai Comuni, alle Provincie e agli Stabilimenti pubblici, quando siano stati regolarmente emessi e abbiano scadenze fisse così per gli interessi come per le quote di riscatto;

II.Di azioni e obbligazioni di imprese industriali, alle quali lo Stato abbia garantito un interesse o un prodotto determinato, e sia stata già versata almeno una metà del loro valore;

III.Di ordini in derrate, purché oltre alla firma del traente vi siano altre due accettate dalla Commissione di sconto;

IV.Di certificati di deposito di merci e derrate rilasciati da Magazzini generali a ciò legalmente autorizzati (1).

(1) Con l’art. 25 del Real Decreto del di Il agosto 1866 n. 3173 sonosi aggiunte le seguenti altre operazioni.

Art. 25. Il Banco di Napoli, oltre le presenti operazioni apodissarie e di collocamento dei suoi fendi, è autorizzato:

1.A ricevere anche per deposito ad interesse da determinarsi mensilmente dal Consiglio di amministrazione somme disponibili a conto corrente ed anche con volture di partite;

2.A fare anticipazioni sopra pagherò a due firme di persone ammesse al fido nei limiti stabiliti dalla Commissione di sconto.

Dei fidi si farà un elenco da essere approvato dal Consiglio di amministrazione. Il più inviolabile segreto dovrà copri le deliberazioni relativi ai fidi.

Il direttore generale della sede centrale in Napoli e i direttori delle sedi potranno sospendere o ridurre i fidi medesimi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

Manna

Real decreto del 14 gennaio 1864 n. 1645

VITTORIO EMMANUELE II.

per grazia di Dio e per volontà. della Nazione

RE D’ITALIA

Veduto il Nostro R. Decreto del 27 aprile 1863, concernente il Banco di Napoli;

Veduto il progetto di nuovo statuto proposto dal Consiglio Generale, nella parte che concerne l'ordinamento dell’amministrazione, e volendo stabilire definitivamente f amministrazione suddetta;

Sentito il Consiglio de’  Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Banco ha un’ amministrazione centrale in Napoli affidata ad un Direttore e ad un Consiglio di amministrazione, sotto la suprema sorveglianza del Consiglio Generale.

L'amministrazione di ciascuna cassa e succursale è affidata ad un Sotto Direttore.

Due Ispettori Generali vegliano al regolare andamento dell'intera amministrazione: la locale è commessa alla vigilanza degli Ispettori a norma del regolamento.

Art. 2.

Il Direttore, gli Ispettori Generali, i Sotto-Direttori ed Ispettori non possono occupare altre cariche, o esercitare professioni, o aver parte nell'amministrazione di altri Istituti di credito, o esercitare commercio e industria.

Del Direttore

Art. 3.

Il Direttore ha la rappresentanza del Banco, ne dirige e regola gli affari, sopraintende, ai termini dello statuto, alP esecuzione del regolamento, nonché delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Presiede il Consiglio d’Amministrazione e la Commessione di sconto.

Convoca le tornate straordinarie del Consiglio di Amministrazione.

Ha la corrispondenza col Governo e con tutti i Capi d’Amministrazione.

Provvede all'ordinamento generale del servizio.

Prepara i bilanci di previsione.

Emette tutte le ordinanze d’urgenza pel bene del servizio, facendone rapporto al Consiglio d'Amministrazione nella prima tornata.

Rappresenta il Banco nelle stipulazioni dei contratti, negli appalti, e nei giudizi.

Firma tutti gli ordinativi, polizze e mandati di pagamento, a termini del regolamento.

Accorda i congedi ai Funzionari ed Impiegati del Banco, non oltre i giorni quindici, e non più di una volta nell'anno.

Sospende per motivata urgenza gl'impiegati del Banco, e sommette questa misura al giudizio del Consiglio di Amministrazione nella prima tornata.

Dispone la verifica del portafoglio e le sorprese di cassa.

Propone la restituzione dei valori per le fedi di credito, polizze, polizzini, libretti intestati della Cassa di risparmio e cartelle disperse, previe le formalità e le cautele richieste dal regolamento.

Destina i difensori per i giudizi di urgenza, inteso l'Ispettore del contenzioso, fra quelli ammessi in apposito albo.

Destina del pari gli architetti pei lavori di riparazione e di urgenza, presciegliendoli dall'albo approvato.

In caso di mancanza o legale impedimento del Direttore, ne fa le veci uno degli Ispettori Generali, secondo l'ordine stabilito nel Decreto di nomina.

Del Consiglio di Amministrazione

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione si compone del Direttore del Banco, che ne è il Presidente, dei due Ispettori Generali, e di quattro Delegati scelti dal Consiglio Generale fra i suoi membri. Si aduna ogni settimana in tornata ordinaria, in quel giorno che sarà determinato dal regolamento. Uno degli Impiegati superiori del Banco, destinato dal Consiglio di amministrazione, farà le funzioni di Segretario. Vi saranno inoltre due Supplenti scelti come sopra dal Consiglio Generale, destinati a rimpiazzare quelli tra i membri elettivi, che cessassero dalle loro funzioni per morte o dimissione.

Il numero dei presenti, perché una deliberazione sia valida, non potrà essere minore di cinque.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti gli affari dell’amministrazione del Banco, che non siano riservati ai Consiglio Generale o al Direttore.

Delibera i progetti di bilancio di previsione da presentarsi al Consiglio Generale.

Veglia sulla condotta di tutti gl’Impiegati del Banco e ne giudica gli atti; nomina, promuove, e sospende; nei casi di destituzione fa speciale rapporto al Consiglio Generale, cui spetta ordinare i provvedimenti definitivi.

Esamina e delibera sulle proposte di modificazioni allo statuto e al regolamento, le quali non saranno valide, se non siano state approvate dal Consiglio Generale e sancite dal Governo.

Esamina ed approva tutti i bilanci di scrittura.

Esamina ed approva gli stati di situazione mensile che poi saranno pubblicati per le stampe.

Stabilisce la ragione dello sconto e degli interessi sopra tutte le operazioni di collocamento dei capitali del Banco, dandone avviso al Pubblico.

Ripartisce il fondo disponibile per lo sconto e per le altre operazioni del Banco.

Ordina, sulla proposta del Direttore, la restituzione dei valori per dispersione di fedi di credito, polizze, polizzini, libretti e cartelle, osservate le formalità e le cautele richieste dal regolamento.

Esamina, con Y intervento dell’Ispettore incaricato del contenzioso, lo stato delle liti e decide se debbano introdursi o continuarsi, ovvero se meglio convenga venire ad una composizione; m questo caso stabilisce i termini.

Delibera, sulla proposta del Direttore e sul parere scritto dell’Ispettore del contenzioso e di due avvocati del Banco, le transazioni, salva l’approvazione del Consiglio generale qualora il valore controverso superi le L. 20,000, o le transazioni riguardino la proprietà dei fondi patrimoniali del Banco.

Ordina la verificazione del portafoglio dei valori e le visite di cassa, e delega gl’Ispettori generali alle verificazioni delle casse o delle succursali quando Io stimi necessario.

Propone al Consiglio generale le terne per la nomina dei Sotto-Direttori e degl’Ispettori del Banco

Approva l’albo degli avvocati e patrocinatori del Banco e li destina all’uopo, nei casi non preveduti nell’art. 3.

Autorizza i progetti di nuove costruzioni previste nel bilancio, ne determina i modi d’esecuzione, e nomina gli architetti cui vanno affidate.

Accorda i congedi ai funzionari ed Impiegati non oltre un mese, e per una volta l’anno. I congedi che oltrepassano il mese non sono accompagnati da stipendio eccetto per cagione di malattia.

Destina i Sotto Direttori, gl’Ispettori, ed ogni altro Impiegato alle diverse casse e succursali.

Del Sotto Direttore

Art. 7.

Il Sotto Direttore è il capo della cassa o succursale a lui affidala, ed è responsabile dell’esatto andamento dell’amministrazione d’essa.

Rappresenta il Direttore del Banco in tutti gli alti determinati dal regolamento.

Egli riceve tutti i reclami del Pubblico e provvede convenevolmente.

Ha il dovere dell’esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio d’amministrazione e del Direttore del Banco, col quale terrà la corrispondenza.

Conserva una delle chiavi del Tesoro, la cui custodia è affidata al primo Cassiere di sua dipendenza.

Sospende gl'impiegati di sua dipendenza, riferendone tra le ventiquattr'ore al Direttore per la superiore approvazione.

Dispone la verifica delle casse, sempre che lo creda necessario all’interesse del servizio, rapportandone al Direttore il risultamento nella stessa giornata.

Degli Ispettori

Art. 8.

Nelle casse succursali vi può essere uno o più Ispettori a norma del regolamento

Questi sono responsabili d’invigilare giornalmente sull’andamento di tutte le officine della propria residenza, ed individualmente sull’assistenza ed adempimento dei doveri di ciascun Impiegalo, riferendone al Sotto-Direttore.

Oltre il suddetto ufficio di vigilanza, essi sono collaboratori. del Sotto-Direttore, ed il più antico lo sostituisce in caso di mancanza o di legale impedimento.

Della Commissione di Sconto

Art. 9.

Saranno nominati n. 24 deputati di sconto nella sede di Napoli. Sei di essi per turno fermeranno la Commissione, di sconto, la quale dovrà riunirsi in ogni giorno non feriale nel Banco.

Nelle succursali il numero dei deputati di sconto sarà non minore di sei, i quali si riuniranno in Commessione almeno due volle per settimana.

L’ esercizio delle funzioni di ciascuno di essi sarà per la durala di tre anni, rinnovandosene un terzo per ogni anno, salvo il caso di conferma.

Art. 10.

Nessuna cambiale od effetto potrà essere ricevuto allo sconto, se non sulle deliberazioni della Commessione, a norma del regolamento.

Del Consiglio Generale

Art. 11.

Il Consiglio Generale rappresenta l'universalità degl'interessi del Banco, ne regola superiormente l'amministrazione, e sopraintende alla esatta osservanza dello statuto e del regolamento, non che alla condotta di tutti gl'Impiegati.

Esso si compone, per Napoli, del Sindaco della città, del Presidente della Camera di commercio, del Presidente del Tribunale di commercio e di quattro membri eletti dal Consiglio provinciale, di quattro membri del Consiglio comunale, di quattro membri della Camera di Commercio, e di due del Collegio di disciplina, nel loro seno rispettivamente.

Per Bari saranno due eletti dalla Camera di Commercio, due dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale, sempre nel proprio seno.

Stabilendosi altre succursali, la rappresentanza loro sarà ordinata come quella di Bari (1).

(1) Modificato col seguente art. 3. del R. Decreto 20 novembre 1864, N. 1422.

«I membri elettivi del Consiglio Generale dei Banco indicati nell’art. 11 del Nostro Decreto del 14 gennaio 1864 N. 1645, potranno essere scelti anche del proprio seno dei consessi chiamati alla elezione».

I componenti del Consiglio d’amministrazione fanno parte del Consiglio Generale, ma non hanno voto deliberativo nell’esame del bilancio preventivo, e dei consuntivi, ed in ogni affare nel quale siano personalmente interessali, o abbiano preso parte come amministratori.

Le funzioni di componente del Consiglio Generale sono gratuite. I componenti elettivi durano in ufficio tre anni e potranno essere rieletti indefinitamente.

Sono considerati dimissionari que’ membri che per cinque sedute continue non intervenissero nel Consiglio Generale, ammenoché non abbiano ottenuto un regolare congedo.

Art. 12.

Il Consiglio Generale si riunisce in Napoli ogni anno il l.° di novembre in sessione ordinaria, la cui durata non può eccedere i trenta giorni.

Può prorogarsi ancora per altri 10 giorni a richiesta di quattro de’  suoi componenti presenti.

Può essere convocato in sessione straordinaria dal Governo o dal Consiglio di amministrazione.

In ogni sessione ordinaria viene eletto il seggio presidenziale, composto del Presidente, del Vice-Presidente, di un Segretario, e di un Vice-Segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, e rette a forma di un apposito regolamento interno.

Per essere valida una deliberazione, deve essere presente la metà più uno dei componenti il Consiglio Generale, ed in ogni caso deve intervenire un numero non minore della metà de’  membri elettivi, senza tener calcolo di quelli che si trovano in regolare congedo.

Art. 13.

Il Consiglio Generale:

Esercita la suprema direzione e vigilanza sull’andamento del Banco;

Delibera sull’istituzione di nuove succursali, salvo l'approvazione del Governo;

Delibera sulle proposte del Consiglio di amministrazione intorno alle modificazioni allo statuto ed al regolamento, salvo l’approvazione del Governo;

Ordina, approva e modifica i regolamenti esecutivi e le istruzioni di massima;

Discute ed approva il bilancio annuale ed il conto consuntivo, che gli sarà presentato dal Consiglio di amministrazione unitamente ad una relazione sull’operato nell’anno, e sui miglioramenti che l’esperienza abbia suggerito;

Delibera sulle transazioni, alienazioni e permute dei beni di dotazioni del Banco;

Determina la pianta organica degl’Impiegati della sede centrale, delle casse e succursali, e fissa gli stipendi del Direttore, degl’ispettori Generali, dei Sotto-Direttori, Ispettori e altri Impiegati del Banco;

Nomina sopra terne proposte dal Consiglio d'amministrazione i Sotto-Direttori e gl’Ispettori;

Esamina la condotta di lutti gl’Impiegati, e quando la trova censurabile, per quelli di nomina governativa ne fa rapporto al Governo per provocare i provvedimenti che stima necessarii, per gli altri ne ordina la sospensione o la destituzione;

Stabilisce le pensioni di ritiro e gli assegni di aspettativa, la quale non si potrà accordare che per causa di malattia;

Nomina i deputati della Commissione di sconto e quelli di ogni altra Commissione;

Nomina annualmente i delegali ed i supplenti a far parte del Consiglio di amministrazione;

Può delegare a speciali suoi Commessari le verifiche ed inchieste che stimi opportune;

Determina le cauzioni dei Ragionieri, dei Cassieri, e degli altri Impiegati materialmente responsabili;

Delibera su tutte le proposte che verranno presentate dal Consiglio di amministrazione, o da alcuno dei componenti il Consiglio Generale, osservato il disposto del seguente articolo.

Disposizioni Generali

Art. 14.

Nessuna deliberazione può essere presa dal Consiglio Generale sopra affari che non siano prima stati iscritti all'ordine del giorno stabilito dal Presidente, e comunicato a domicilio a ciascuno dei componenti.

Art. 15.

Il bilancio presuntivo, il conto delle operazioni annuali, la relazione del Consiglio di amministrazione, e le deliberazioni del Consiglio Generale saranno stampati, e ne saranno inviati esemplari al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, a quello delle Finanze, ai Consigli provinciali, a’ Consigli municipali delle sedi e succursali del Banco, ed a tutte le Camere di commercio ed arti del Regno.

Sarà anche pubblicala la situazione settimanale del Banco.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 gennaio 1864.

VITTORIO EMANUELE

Manna

Real decreto del 20 novembre 1864 n. 1422

VITTORIO EMMANUELE II.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D’ITALIA

Vedute le deliberazioni del Municipio di Napoli, del Banco e del 'Consiglio d’Amministrazione della Cassa di Risparmi e di detta città;

Veduti i Nostri Decreti del 14 settembre 1862, n.° DXXIII, e del 26 luglio 1863, n.° DCCCXXXII, concernenti la Cassa di Risparmio di Napoli;

Veduti i Nostri Decreti del 27 aprile 1863, n.° 1226 14 gennaio 1864, n.° 1645, concernenti il Banco di Napoli;

Sentito il Consiglio di Stato:

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la fusione della Cassa di Risparmio nel Banco di Napoli in conformità delle anzidette deliberazioni.

Art. 2.

La rendita patrimoniale dell'attuale Cassa di Risparmio sarà semestralmente invertita, a cura e diligenza del Municipio di Napoli, in opere di beneficenza.

Art. 3.

I membri elettivi del Consiglio generale del Banco, indicati dall’art. Il del Nostro Decreto del 14 gennaio 1864, n.° 1645, potranno essere scelti anche fuori del proprio seno dei consessi chiamati alla elezione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta officiale delle leggi e dei decreti del Regno d:Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 20 novembre 1864.

VITTORIO EMANUELE

Torelli.

R. Decreto del 11 agosto 1866 n. 3173

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

VITTORIO EMMANUELE II.

per grazia di Dio e per volontà della frazione

RE D’ITALIA

In virtù dell’autorità a Noi delegata.

Sulla proposizione del Ministro per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio di accordo con quello delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio generale del Banco di Napoli rappresenta l'universalità degli interessi del Banco stesso e sopraintende alla esatta osservanza dello statuto e dei regolamenti.

Esso si compone per Napoli: del sindaco della città, del presidente della Camera di, commercio, del presidente del tribunale di commercio e di quattro membri eletti dal Consiglio provinciale,

di quattro membri dal Consiglio comunale e di due dal Collegio di disciplina (1).

Per le altre sedi saranno eletti due dalla Camera di commercio, due dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale.

Il direttore generale ed i delegati al Consiglio di amministrazione fanno parte del Consiglio generale, ma non hanno voto deliberativo nell’esame dei conti ed in ogni affare nel quale siano personalmente interessati, o in cui abbiano preso parte come amministratori. (2).

Sono considerati come dimissionari quei membri che per cinque sedute consecutive non intervenissero nel Consiglio generale, a meno che non abbiano ottenuto un regolare congedo.

Art. 2.

Il Consiglio generale si rinnoverà per metà in ogni triennio.

(1)Col seg. art. unico del R. Decreto 19 Sett. 1866 N. 3211 si è fatta la seguente aggiunzione.

«Nel primo alinea del Nostro decreto 11 Agosto 1866 N. 3173 dopo le parole del presidente della Camera di Commercio, sono aggiunte queste: e di quattro membri eletti dalla Camera stessa.

(2)Col seguente art. 2 del R. Decreto del 3 Ottobre 1866 N. 3238 si è fatta la seguente aggiunzione:

«I due Consiglieri di Amministrazione del Banco nominati dal Governo faranno parte del Consiglio Generale del Banco stesso.

Nel primo triennio si procederà per via di sorteggio. I membri uscenti sono rieleggibili.

Le funzioni di componenti il Consiglio generale sono gratuite.

Art. 3.

Il Consiglio generale si riunisce in Napoli ogni anno il 1. di aprile in sessione ordinaria sedendo possibilmente tutti i giorni della sessione.

Può essere convocato in sessione straordinaria dal Governo o dal Consiglio di amministrazione.

In ogni sessione ordinaria viene eletto il seggio presidenziale, composto del presidente, del vice-presidente, di un segretario e di un vice-segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e a norma di un apposito regolamento interno.

(1) Con l'art. 1. Lettera A del R. Decreto 26 Maggio 1867 N. 3747 i suddetti due paragrafi sono stati soppressi e sostituiti dai seguenti:

«Il Consiglio generale si riunisce in Napoli ogni anno il 1. di novembre in sessione ordinaria, sedendo possibilmente tutti i giorni della Sessione.

«Può essere convocato in sessione straordinaria sia direttamente dal Governo; sia sulla domanda al Governo sporta dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Presidente di accordo con quattro Membri del Consiglio Generale, in tale dimanda saranno indicate le materie per le quali la convocazione straordinaria si crede necessaria».

Perciò una deliberazione sia valida deve essere presente la metà più uno de’  componenti il Consiglio generate, ed in ogni caso deve intervenire un numero non minore della metà dei membri elettivi, senza tener calcolo di quelli che si trovano in regolare congedo.

Art. 4.

Nessuna deliberazione può essere presa dal Consiglio generale sopra affari che non siano prima stati iscritti all’ordine del giorno. Quest’ordine del giorno sarà formato dal Direttore generale, sentito il Consiglio di amministrazione. Nell’ordine del giorno saranno inserite quelle proposizioni che siano fatte pervenire alla Direzione generale prima del giorno 10 marzo con la sottoscrizione di un terzo almeno de’  componenti il Consiglio generale (1).

(1) Con l’art. 1. Lettera B del R. Decreto 26 Maggio 1867 N. 3747 il presente paragrafo è stato sostituito dal seguente.

«Nelle sessioni ordinarie nessuna deliberazione può essere presa dal Consiglio Generale sopra affari che non siano prima inscritti all’ordine del giorno. Quest’ordine del giorno sarà per la prima volta formato dalla autorità che convoca il Consiglio Generale. Costituito che si sarà il Consiglio Generale , formerà esso medesimo i successivi ordini del giorno con intelligenza dell’Ispettore del Sindacato governativo. Nelle sessioni straordinarie saranno messe all’ordine del giorno e discusse le sole materie per le quali fu autorizzata la convocazione».

Il Governo può anche far inserire nell’ordine del giorno le proposizioni che credesse far discutere nell'adunanza generale del Consiglio; e sentito il Consiglio di amministrazione, o sulla sua domanda può vietare che vi siano inserite quelle che sarebbero contrarie allo statuto o alle leggi ed agli interessi generali dello Stato.

Art. 5.

Il Consiglio generale ha la suprema vigilanza sullo indirizzo amministrativo del Banco.

Delibera sulle proposte che il Consiglio di amministrazione intende fare intorno alle modificazioni allo statuto ed al regolamento, salva l'approvazione del Governo.

Delibera sull’istituzione di nuove sedi, salva l’approvazione del Governo.

Delibera sull’alienazione o permutazione del beni patrimoniali pel Banco.

Discute od approva i conti annuali che gli saranno presentati dal Consiglio di amministrazione e dai censori, unitamente ad una relazione sull’operato nell’anno e sui miglioramenti che l'esperienza abbia suggerito.

Delibera sui ruoli organici e del personale, sui mutamenti che vi si possono introdurre, e sulla proposizione di qualunque spesa straordinaria. Nei casi di urgenza può provvedere il Consiglio di amministrazione, salva l’approvazione del Consiglio Generale.

Stabilisce le pensioni di ritiro e gli assegni di aspettativa, la quale non si potrà accordare che per causa di malattia.

Nomina due delegati ed un supplente a far parte del Consiglio di amministrazione in Napoli, ed un delegato ed un supplente a far parte del Consiglio di amministrazione di ciascun altra sede del Banco. Questi delegali e supplenti sono scelti tra coloro che dimorano abitualmente nella città ove si aduna il Consiglio di cui fan parte (1).

Nomina i censori.

Nomina la Commissione per l'esame del bilancio e quelle altre speciali per inchieste e verificazioni che stimerà opportune.

Art. 6.

Qualora alla prima convocazione del Consiglio generale non siano presenti la metà più uno dei componenti, si procederà ad una seconda convocazione la quale sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

(1) Con l'art. 1. Lettera C del R. Decreto 26 Maggio 1867 N. 3747 il presente paragrafo è stato sostituito dal seguente.

«Nomina quattro delegati e due supplenti a far parte del Consiglio d’Amministrazione della sede centrale e un delegato e un supplente in ciascuna altra sede del Banco.

«Questi delegati e supplenti sono scelti tra coloro che dimorano abitualmente nella Città ove si aduna il Consiglio di cui fanno parte ».

Della seconda convocazione sarà per lettera dato avviso al domicilio di tutti i componenti il Consiglio, e col Giornale ufficiale della provincia di Napoli. Tra la data della pubblicazione dell’avviso per l'adunanza dovranno intercedere almeno 15 giorni.

Nella seconda convocazione non potranno trattarsi che gli affari posti all’ordine del giorno della prima.

Art. 7.

Il Consiglio d’amministrazione si compone del Direttore generale che n’ è il presidente, di due delegati scelti dal Consiglio generale fra i suoi membri, e di due consiglieri d’amministrazione nominati dal Governo in sostituzione degli attuali Ispettori generali.

Esso si aduna ogni settimana in tornala ordinaria in quel giorno che sarà determinato dal regolamento, e chiama per l'ufficio di Segretario uno degl’impiegati del Banco.

Il numero dei presenti, perché una deliberazione sia valida, non potrà essere minore di tre.

Presso il Consiglio d’amministrazione vi sarà pei due suoi delegati un supplente scelto dal Consiglio generale, ed il segretario generale di cui all’articolo Il supplirà ai consiglieri di amministrazione in caso di assenza o d’impedimento (1)

(1) Veggasi la nota all’articolo 11 del presente Decreto 11 agosto 1866 N. 3173.

Art. 8.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti, e nei processi verbali, che dovranno essere firmati da tutti i membri presenti all’adunanza, sarà fatto constare del voto affermativo o negativo dato da ciascuno di essi. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 9.

Il Consiglio d’amministrazione delibera su tutti gli affari dell’amministrazione del Banco che non siano riservali al Direttore generale o ai Direttori delle sedi.

Sul rapporto del Direttore generale stabilisce l’organico e fissa gli stipendi da essere sottoposti all’approvazione del Consiglio generale; forma la terna da sottoporre al Governo per la nomina di ciascun Direttore e Vice-direttore di sede; nomina tutti gli altri impiegati, e destina, sospende e destituisce i medesimi (1).

(1) Col seguente art. 3. del R. Decreto 3 ottobre 1866 N. 3238 si è fatta la seguente aggiunzione.

«Art. 3. — I sotto-direttori e gl’ispettori delle Casse presso la sede principale di Napoli e quelli delle succursali, sono nominati dal Consiglio di amministrazione del Banco.

È con l’art. 1. Lettera D del R. Decreto 26 Maggio 1867 N. 3747 vi è stata la seguente modificazione.

«Il secondo capo verso. dell’art. 9 del decreto 11 agosto 1866 dopo le parole «Vice Direttore di Sede», terminerà cosi «Nomina tutti gli altri impiegati, destina, sospende, mette a riposo e destituisce i medesimi».

Esamina ed approva tutti i bilanci di scrittura, non che gli stati di situazione da pubblicarsi per le stampe almeno ogni 15 giorni.

Ordina, approva e modifica i regolamenti esecutivi e le istruzioni di massima.

Determina le cauzioni che debbono essere prestate dagli impiegati che sono responsabili.

Stabilisce la ragione dello sconto e dell’interesse sopra tutte le operazioni di collocamenti dei capitali del Banco, dandone avviso al pubblico.

Ripartisce il fondo disponibile per lo sconto e per le altre operazioni del Banco.

Esamina coll’ordinamento dell’ispettore incaricato del contenzioso lo stato delle liti e decide se debbano introdursi o continuarsi, ovvero se meglio convenga venire ad una composizione; in questo caso ne stabilisce i termini.

Ordina la verificazione del portafoglio dei valori e le visite straordinarie di cassa.

Approva l’albo degli avvocati e patrocinatori del Banco e li destina all'uopo.

Autorizza i progetti di nuove costruzioni dopo che ne fu autorizzata la spesa, ne determina i modi di esecuzione e nomina gli architetti cui vanno affidate.

Art. 10.

Il Direttore generale ha la rappresentanza del Banco, ne dirige e regola gli affari, sopraintende, a termini dello statuto, all’esecuzione del regolamento, non che delle deliberazioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione.

Presiede il Consiglio di amministrazione e la Commissione di sconto di Napoli.

Convoca le tornate straordinarie del Consiglio di amministrazione.

Ha la corrispondenza col Governo e con tutti i capi di amministrazione.

Provvede all’ordinamento generale del servizio.

Prepara i bilanci di previsione.

Emette tutte le ordinanze di urgenza pel bene del servizio, facendone rapporto al Consiglio di amministrazione nella prima tornata.

Rappresenta il Banco nelle stipulazioni dei contratti, negli appalti e ne’ giudizi.

. Firma tutti gli ordinativi, polizze e mandati di pagamento, a termini del regolamento.

Propone al Consiglio di amministrazione la nomina, destinazione, sospensione e revoca degl'impiegati.

Destina i consiglieri di amministrazione a sopraintendere a quelle operazioni alle quali egli crede delegarli più specialmente.

Accorda i congedi ai funzionari ed impiegati del Banco non eccedenti un mese e non più di una volta all'anno. I congedi che oltrepassano il mese non sono accompagnati da stipendio eccetto che per cagione di malattia.

Dispone la verifica del portafoglio, e le sorprese di cassa quando lo creda necessario indipendentemente dalle verificazioni de’  censori.

Ordina sul rapporto e parere dei direttori e sotto-direttori locali la restituzione dei valori per le fedi di credito, polizze, polizzini, libretti intestati della Cassa di risparmio e cartelle disperse, previe le formalità e le cautele richieste dal regolamento.

Destina i difensori pei giudizi di urgenza, inteso l’ispettore del contenzioso, fra quelli ammessi in apposito albo.

Destina del pari gli architetti pe’ lavori di riparazione d’urgenza, prescegliendoli dall’albo approvato.

In caso di assenza o di altro impedimento il direttore generale sarà rappresentato da un consigliere di amministrazione, o anche dal segretario generale per una speciale delegazione, ed in difetto dal consigliere più anziano (1).

(1) Con l’art. 1. Lettera E del R. Decreto 26 Maggio 1867 N. 3747 il presente paragrafo è stato sostituito dal seguente.

In caso di assenza o di altro impedimento il Direttore Generale sarà supplito da un Consigliere di Amministrazione in ordine di anzianità.

Un segretario generale del Banco nominato con decreto Beale su terna proposta dal Consiglio di amministrazione ha la vigilanza immediata degli uffici speciali che il direttore crederà di affidargli (2).

Art. 12.

Le sedi del Banco fuori della città di Napoli saranno amministrale da un Consiglio speciale di amministrazione, composto dal direttore presidente, dal delegato del Consiglio generale, e dall’ispettore di cui alT art. 16; e nel caso che ve ne siano due, da quello, tra loro, che verrà designato dal direttore.

Le varie casse presso la sede centrale di Napoli e le succursali delle sedi saranno affidale a sotto-direttori.

I direttori e sotto-direttori corrispondono col direttore generale.

Art. 13.

I consigli locali di amministrazione sul rapporto del direttore concorrono a regolare il collocamento de’  fondi ne' limiti fissati dall’amministrazione centrale, esaminano le situazione e gli altri stati o conti che si rimettono all'amministrazione medesima,  deliberano sugli affari che concernono la sede.

(2) Soppresso con l'art 1. Lettera l'del R. Decreto 26 Maggio 1867 N. 3747 — Veggasi pure il § dell’art. 7. del pre sente Decreto Il agosto 1866 N. 3173.

Art. 14.

I direttori sono nominati dal Governo su terne formate «per ciascun di loro dal Consiglio di amministrazione della sede principale di Napoli; essi emettono tutte le ordinanze di urgenza che credono opportune per il regolare andamento del servizio; rappresentano l'Istituto in faccia ai terzi in tutti i contratti, stipulazioni e giudizi; presiedono la Commissione di sconto, destinano i periti e gli avvocati ammessi negli elenchi; sopraintendono al buon andamento dell'amministrazione a loro affidata della quale sono responsabili, e delle casse che ne dipendono, e possono disporre verificazioni straordinarie di cassa.

Art, 15.

I direttori hanno facoltà di sospendere gli impiegati da essi dipendenti riferendone al Consiglio di amministrazione locale. Se la sospensione è confermata, e vengono proposti altri provvedimenti più severi, se ne informerà il direttore generale affinché provvegga.

Art. 16.

Nelle casse, sedi e succursali vi è un ispettore. È responsabile di invigilare giornalmente sull'andamento di tutti gli uffizi della propria residenza ed individualmente sulla frequenza e diligenza di ciascun impiegato riferendone al direttore e sotto-direttore.

L’ispettore inoltre coadiuva il direttore e i sotto-direttori e li supplisce nel caso in cui venisse a mancare o si. trovasse legittimamente impedito.

Il Consiglio di amministrazione può nominare un secondo ispettore presso una sede o succursale quando ciò sia richiesto dalla necessità del servizio.

Art. 17.

Presso la sede di Napoli vi saranno due censori ed’un supplente nominati dal Consiglio generale del Banco.

Alle altre sedi vi sarà un censore ed un supplente nominati pure dal Consiglio generalo.

Questi censori durano in ufficio tre anni, ma possono essere rieletti.

Le loro funzioni saranno retribuite con indennità annue da fissarsi dal Consiglio generale.

Art. 18.

È uffizio de’  censori d’invigilare alle rispettive sedi l'esecuzione degli statuti, delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni del Banco.

La loro invigilanza si estenderà a tutte le parti dello stabilimento.

Avranno facoltà d’intervenire con voto consultivo alle tornate del Consiglio amministrativo, e di far inserire ne' processi verbali dell’adunanza i loro avvisi o pareri: di esaminare i registri o i portafogli: di verificare le casse in presenza di due testimoni coi quali firmeranno il processo verbale, e di fare le proposte che crederanno utili.

Art. 19.

Chiuso il conto dell'esercizio annuale ogni sede invia presso il Consiglio generale del Banco il censore. Questi censori uniti in Comitato esaminano i conti parziali di ciascuna sede, formano il bilancio generale dello stabilimento e riferiscono di tutto all’adunanza del Consiglio generale medesimo.

Art. 20.

Il Comitato de' censori, di cui all’articolo precedente, è legalmente costituito quand’abbia componenti in numero della metà più uno delle sedi istituiti.

Art. 21.

Il direttore generale, i direttori e i sotto-direttori, gl'ispettori non possono occupare altre cariche o esercitare professioni o aver parte nell’amministrazione di altri istituti di credilo, o esercitare commercio o industria.

Art. 22.

Ciascuna sede avrà una Commissione di sconto che per Napoli sarà composta del direttore generale e di sei membri, e per le altre sedi del direttore e di quattro membri.

Art. 23.

La Camera di commercio del luogo ogni due anni farà una lista contenente il triplo del numero dei membri della Commissione di sconto.

Il Consiglio di amministrazione locale sceglierà su questa lista ogni mese i membri della Commissione che potranno essere in tutto o in parte rieletti.

Art. 24.

Nessun effetto potrà essere ricevuto allo sconto se non per deliberazione della Commissione, la quale sarà presieduta dal direttore generale o da un suo delegato per la sede di Napoli, e dal direttore o da chi lo sostituisce nelle altre sedi.

Nel caso che sorga dubbio ad alcuno dei membri della Commissione di sconto sull’accenazione di un recapito, dovrà procedersi a votazione segreta.

La Commissione di sconto distenderà un processo verbale sommario.

Il Consiglio di amministrazione con deliberazione segreta può escludere dallo sconto alcune firme. I titoli che le portano saranno perciò trattenuti dal direttore generale che presiede la Commissione, e il regolamento del Banco provvederà acciocché le somme quotidianamente assegnate allo sconto siano distribuite in modo che non ne sia escluso il commercio di minore importanza.

Art. 25.

Il Banco di Napoli, oltre le sue presenti operazioni apodissarie e di collocamento dei suoi fondi, è autorizzato:

1.° A ricevere anche per deposito ad interesse da determinarsi mensilmente dal Consiglio di amministrazione somme disponibili a conto corrente ed anche con voltura di partite;

2.° A fare anticipazioni sopra pagherò a due firme di persone ammesse al fido nei limiti stabiliti dalla Commissione di sconto (1).

Dei fidi si farà un elenco da essere approvato dal Consiglio di amministrazione. Il più inviolabile segreto dovrà coprire le deliberazioni relative ai fidi.

(1) Leggansi le altre operazioni designate dal R. Decreto del 14 Gennaio 1864 N. 1644.

Il direttore generale della sede centrale in Napoli e i direttori delle sedi potranno sospendere o ridurre i fidi medesimi.

Art. 26.

La proporzione tra l'emissione delle carte bancali ed il fondo metallico è fissata al triplo del numerario esistere in cassa.

Art. 27.

Le proposizioni di spese, gli organici, il conto delle operazioni annuali, la relazione del Consiglio di amministrazione e le deliberazioni del Consiglio generale si manderanno alle stampe e ne saranno inviati esemplari ' ai Ministeri di agricoltura, industria e commercio e delle finanze, ai Consigli provinciali, ai Consigli municipali dei luoghi ove esistono sedi del Banco, ed a tutte le Camere di commercio ed arti del Regno.

Art. 28.

Il Banco conserva i suoi attributi ed i suoi statuti in quanto non sono opposti alle disposizioni del presente decreto.

Art. 29.

Il Banco sarà sottoposto a tutte le altre vigilanze che sono o che saranno ordinate dal Governo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 11 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA

F. Cordova

A.Scialoja.

Real Decreto  del 11 agosto 1866 n. 3174

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

VITTORIO EMMANUELE II

per grazia di Dio o per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell’autorità a Noi delegata,

Visto il Nostro decreto in data d'oggi che organizza l'Amministrazione del Banco di Napoli;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposizione dei ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

È autorizzato il Banco di Napoli ad istituire una sede in Firenze per fare le operazioni consentite dai suoi statuti.

Art. 2.

Nulla è innovato alle facilitazioni ed ai privilegi di cui gode il Banco suddetto nelle provincie napoletane, dovendo essi continuare ad essere regolati dalle leggi e dagli ordini vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì Il agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA

F. Cordova A. SCIALOJA

Real Decreto  del 19 settembre 1866 n. 3211

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

VITTORIO EMMANUELE II

per grazia di Dio o per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell’autorità a Noi delegata,

Visto il Nostro decreto Il agosto 1866, n. 3173; Sulla proposizione del ministro per l’agricoltura, l’industria ed il commercio, d’accordo con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico.

Nel primo alinea del Nostro decreto 11 agosto 1866, n.° 3173, dopo le parole del presidente della Camera dicommercio, sono aggiunte queste: e quattro membri eletti dalla Camera stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 19 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA

F. Cordova A. Scialoja.

Real Decreto  del 22 settembre 1866

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

VITTORIO EMMANUELE II

per grazia di Dio o per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del di Il agosto 1866, n.° 3173;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico.

Il commendatore Giuseppe Colonna direttore del Banco di Napoli è nominato direttore generale del Banco stesso.

11 ministro anzidetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte de’ conti.

Dato a Firenze, addì 22 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA

F. Cordova.

Real Decreto  del 22 settembre 1866

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

VITTORIO EMMANUELE II

per grazia di Dio o per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell’autorità a Noi delegata,

Visto il Nostro decreto del dì Il agosto 1866, n.° 3173;

Sulla proposizione del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo ordinato e ordiniamo;

Art. 1.

I signori Carlo Giorello e Rodolfo Englen, ispettori generali del Banco di Napoli, sono nominati consiglieri di amministrazione del Banco medesimo, in relazione all’art. 7 del decreto succitato.

Art. 2.

Faranno parte del Consiglio attuale di amministrazione, in qualità di delegati del Consiglio generale, i due delegati che nella elezione fatta dal Consiglio generale ottennero maggior numero di voti (1).

Il ministro anzidetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte de’ conti.

Dato a Firenze, addì 22 settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

F. Cordova.

(1) Abrogato con l'art. 1. Lettera G del R. Decreto 26 Maggio 1867 N. 3747.

Real Decreto  del 3 ottobre 1866 n. 3238

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

VITTORIO EMMANUELE II

per grazia di Dio o per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del di Il agosto 1866 n. 3173; Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio di accordo con quello delle finanze. Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I bilanci preventivi preparali dal direttore generale del Banco, di Napoli e approvati dal Consiglio di amministrazione saranno esecutori, salvo la censura del Consiglio generale (1).

(1) Con l’art. 2. del R. Decreto 26 Maggio 1867 il presente è stato sostituito dal seguente:

«Art. 1. I bilanci preventivi preparati dal Direttore Generale del Banco di Napoli e discussi dal Consiglio d’Amministrazione saranno esecutorii dopo l'approvazione del Consiglio generale.

I due consiglieri di amministrazione del Banco nominali dal Governo faranno parte del Consiglio generale del Banco stesso.

Art. 3.

I Sotto-direttori e gl’ispettori delle Casse presso la sede principale di Napoli e quelli delle succursali, sono nominati dal Consiglio di amministrazione del Banco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 3 ottobre 1866.

EUGENIO DI SAVOJA

F. Cordova A. Scialoja.

Real Decreto  del 26 maggio 1867 n. 3747

VITTORIO EMMANUELE II

per grazia di Dio o per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Nostri Decreti dell’11 agosto e del 3 ottobre 1866 n.° 3173 e 3238 concernenti l'ordinamento dell'Amministrazione del Banco di Napoli.

Visto l'altro Nostro Decreto in data del 22 settembre 1866 col quale sono aggiunti due altri delegati del Consiglio Generale a far parte del Consiglio d’Amministrazione;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura Industria e Commercio d’accordo con quello delle Finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del citato nostro Decreto Il agosto 1866, N.° 3173, sono modificate nel modo che appresso:

A. Al primo e al secondo capoversa dell’art. 3.° sono sostituiti i seguenti:

«Il Consiglio generale si riunisce in Napoli ogni anno il l.° di novembre in sessione ordinaria, sedente do possibilmente tutti i giorni della Sessione.

 Può essere convocato in sessione, straordinaria sia direttamente dal Governo; sia sulla domanda al Go verno sporta dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Presidente di accordo con quattro Membri del Consiglio Generale, in tale dimanda saranno indicate le materie per le quali la convocazione straordinaria si crede necessaria.»

Al primo capoverso dell’art. 4.° è sostituito il seguente:

Nelle sessioni ordinarie nessuna deliberazione può essere presa dal Consiglio Generale sopra affari che non siano prima inscritti all’ordine del giorno. Quest’ordine del giorno sarà per la prima volta formato dalla autorità che convoca il Consiglio Generale. Costituito che si sarà il Consiglio Generale, formerà esso medesimo i successivi ordini del giorno con intelligenza dell’Ispettore del Sindacato governativo. Nelle sessioni straordinarie saranno messe all’ordine del giorno e discusse le sole materie per le quali fu autorizzata la convocazione.»

Nell’articolo 5 al capoverso ottavo che comincia colle parole «Nomina due delegati», è sostituito il seguente:

«Nomina quattro delegati e due supplenti a far parte del Consiglio d’Amministrazione della sede centrale e un delegato e un supplente in ciascuna altra sede del Banco. Questi delegati e supplenti sono scelti tra coloro che dimorano abitualmente nella Città ove si aduna il Consiglio di cui fanno parte».

Con questa disposizione resta abrogato il 2.° articolo del precitato decreto del 22 settembre 1866.

Il secondo capoverso dell’art. 9.° del decreto 41 agosto 1866 dopo le parole «Vice Direttore di Sede», terminerà cosi «Nomina tutti gli altri impiegati, destina, sospende, mette a riposo e destituisce i medesimi».

All’ultimo capo verso dell’articolo 10 dello stesso decreto è sostituito il seguente:

In caso di assenza o di altro impedimento il Direttore Generale sarà supplito da un Consigliere di Amministrazione in ordine di anzianità.

B.Il successivo articolo Il è soppresso.

Art. 2.

All’art. 1. del nostro Decreto del 3 ottobre 1866 n. 3238 è sostituito il seguente: Articolo 1. I bilanci preventivi preparati dal Direttore Generale del Banco di Napoli e discussi dal Consiglio d’Amministrazione saranno esecutorii dopo l'approvazione del Consiglio generale.

Art. 3.

Queste disposizioni entreranno in vigore il 1° di novembre del corrente anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta officiale delle leggi e dei /decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 26 Maggio 1867.

Firmato VITTORIO EMANUELE

F. De Blasiis

Real Decreto  del 20 giugno 1867 n. 3765

VITTORIO EMMANUELE II

per grazia di Dio o per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione presa in adunanza straordinaria dal Consiglio Generale del Banco di Napoli il giorno 28 febbraio 1867;

Visto il Regolamento pel servizio della Cassa di Sconto approvato dal Governo di Napoli il 31 marzo 4839 e poi modificato con ordinanze Ministeriali del 24 maggio 1839 e del 9 novembre 1859;

Visti gli articoli 33, 36, 37 e 192 del Codice di Commercio; e il Decreto-legge del 23 Dicembre 1865 n.° 2672 riguardanti l'esercizio ed alcuni atti della pubblica mediazione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni date agli Agenti di Cambio presso la Cassa di Sconto del Banco di Napoli dal Regolamento del 31 marzo 1839,

modificato con le ordinanze ministeriali del 24 maggio 1839 e del 9 novembre 1859 meno quelle riguardanti la vendita degli estratti e dei certificati di rendita oppignorati, la quale nei casi di inadempimento delle condizioni dei mutui, dovrà sempre essere fatta col mezzo di un Agente di Cambio, potranno invece essere esercitate da un Impiegato del Banco di Napoli reputato idoneo e prescelto dal Consiglio d’Amministrazione. Esso avrà il titolo di Agente presso l'Ufficio del collocamento dei fondi, e s’intenderà sottoposto a tutti gli obblighi e risponsabilità imposti dal detto Regolamento agli Agenti di Cambio.

Art. 2.

L’Amministrazione del Banco corrisponderà solamente al detto Agente gli stessi diritti che ora paga all’Agente di Cambio, senza alcun altro stipendio fisso e senza che i privati sieno obbligati a corrispondergli somma alcuna o qualsiasi diritto.

Art. 3.

La cauzione da prestarsi in favore del Banco a garanzia delle assunte responsabilità, sarà del valore effettivo di lire centoventimila per la Cassa di Sconto del Banco di Napoli, e di lire sessantamila per le sedi di Bari e di Firenze.

Una parte di dette cauzioni non maggiore della metà a prudenza del Consiglio d’Amministrazione, potrà essere data in beni fondi e l’altra parte in rendita inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico calcolata alla ragione del prezzo del giorno nel quale la cauzione stessa sarà prestata.

Art. 4.

L’ Amministrazione della Cassa di Sconto del Banco di Napoli è responsabile verso i privati dei titoli da essi consegnati per la oppignorazione o per lo Sconto all’Agente presso l’Ufficio del collocamento dei fondi.

Art. 5.

Tulle le disposizioni relative al servizio della Cassa di Sconto del Banco di Napoli nella parte in cui non siano derogate dal presente Decreto, restano nel loro pieno vigore.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta officiale delle leggi e dei Decreti dei Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 20 giugno 1867.

Firmato VITTORIO EMANUELE

F. de Blasiis.

Real Decreto  del 29 novembre 1868 n. 4726

VITTORIO EMMANUELE II

per grazia di Dio o per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio Generale del Banco di Napoli in data del 25 maggio 1868.

Visto il Nostro Decreto Il agosto 1866 N. 3173, d'organizzazione dell’Amministrazione del Banco di Napoli;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, d'accordo con quello delle Finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. unico

Il Banco di Napoli è autorizzato ad instituire nuove Sedi o Succursali nelle Città di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Potenza, Reggio, Salerno e Teramo; e ad assegnare alle medesime nei limiti dei suoi Statuti le operazioni alle quali dovranno attendere.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e de’  Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 29 novembre 1868.

VITTORIO EMANUELE.

GG. CAMBRAY DIGNY

A. CICCONE






















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