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Un altro scritto sul brigantaggio. L'autore, anonimo, non parteggia certo per i Borbone ma sottolinea una serie di errori che sono stati compiuti nelle Provincie Napolitane.

Zenone di Elea - Luglio 2015

RIFLESSIONI SUL BRIGANTAGGIO

NELLE PROVINCIE MERIDIONALI

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Salerno 1863 – Tipografia Migliaccio

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Al Parlamento Italiano sarà indubbiamente portata la questione se la legge Pica attualmente in vigore nelle Provincie meridionali per la repressione del brigantaggio debba essere prorogata oltre il 31 Dicembre anno corrente, limite assegnato dalla cessata Camera, oppure cessare col giorno suddetto.

Nello scopo di riuscire di alcun giovamento, e di schiarire alcuni punti sugli effetti dalla medesima prodotti, sia in bene che in male, sottomettiamo alla sapienza dei Legislatori Italiani, alcune osservazioni, dettate da una lunga esperienza di quattro anni passali in mezzo alle tristi vicende di un brigantaggio non ancora del tutto cessato, dallo studio dell’indole di generose popolazioni, ma per la più parte imbevute di pregiudizii, e ancora curvate sotto il penoso ricordo di un passato i di cui sinistri effetti non poterono essere del tutto cancellati, ma però ansiose di migliorare la loro sorte, e che aspettano impazienti, saggi e generosi provvedimenti da coloro che siedono al reggimento della nazione.

La buona volontà che certo non ci fa difetto, ed il desiderio di giovare al bene d’Italia ci sieno scuse del poco che osiamo offrire.

Il brigantaggio delle Provincie meridionali è una grande piaga sociale che mette radice nelle infime classi della plebe di città e di campagna. Per essa il brigante non è un assassino volgare, ma un coraggioso avventuriere; e siffatta mostruosa credenza s’insinuò fino da quando lo vide osceno di carneficina e di sangue accolto e premiato dai Reali di Napoli, e dai Cardinali della Curia Romana; onde pure oggidì essa scorge in quell’infame mestiere la sorgente di un’agognata ricchezza, e di un rango al quale non può altrimenti aspirare e pervenire; per queste cagioni lo soccorre in tutti i modi, lo rispetta, e sovente lo rinforza di reclute novelle. Strano mistero è questo! Un popolo, che rifugge all’idea di un furto, mentre tranquillo, e invocando il nome di Malia e dei Santi del Cielo commette ricatti, stupra, mutila, uccide e sparge da ogni parte il terrore coi più orrendi delitti.

Quali sono le cause di questo fenomeno? Meglio di altre ci sembrano le seguenti.

Le tradizioni del brigantaggio innalzato a civica virtù dai Borboni, e onorato di doni, e di titoli nobiliari; i rivolgimenti sociali che rimescolarono quanto vi ha di fecciume, che galleggiando anche per poco, corrompe ove tocca; l’ignoranza delle plebi voluta dal cessato governo, quale mezzo di più tranquilla e meno contrastata autorità; le diffidenze astutamente seminale e alimentale dai Borboni, dai loro Ministri, dii loro aderenti; onde odii municipali, partiti, inimicizie cittadinesche, e generale demoralizzazione: e finalmente la mancanza di ogni autorità morale nei Comuni che solo si mantenne di nome, ma non di fatto. Da ciò la piena separazione delle classi agiate dalle altre della popolazione, che fussero sconosciute o nemiche fra loro; onde i ricchi proprietarii, e la borghesia sprezzando, e manomettendo il proletario, n’ebbero in ricambio odio e sterminio, e tristo a dirsi! dopo cinque anni di liberale governo, pur ora esiste in più luoghi una sì crudele divisione.

Nel 1860 il brigantaggio incitato da cupide passioni, e trovando alimento nei contrarii partiti sollevò l'orrida testa, e in poco d’ora invase ogni terra, ogni castello. In quella memoranda epoca, mentre si andava svolgendo la immortale epopea dell'Italia nostra, gli elementi, ond’ebbe vita e vigoria quell’idra sanguinosa, furono molli e grandi. Un intero esercito corrotto nelle sue istituzioni, moralmente viziato, clic disperso, e sbandalo portava in tulle parti le violenti passioni del soldato, i pregiudizii dell’ignoranza, più viva e più forte perché la fomentavano gli emissarii del Re caduto, che predicavano vicino il di lui ritorno, ed il suo trionfo, diedero al brigantaggio nascimento e vigore. E invero nel suo primo manifestarsi esso fu possente di forza, e di numero; e se non prevalse contro le forze allora scarse del governo, lo si deve allo spirito patriottico che animava le popolazioni, e al carattere istesso del brigantaggio che non era politico, ma di rapina. Esso fu corti battuto, fu vinto; ma sebbene stremato di forze, scarso di mezzi seppe mantenersi e crescere l'intensità in territorii privilegiati, ove tuttavia persiste e dura benché da cinque anni senza posa percosso e perseguitato. In altri luoghi e sono molti, non allignò; appena  comparso fu spento. Perché? Perché le popolazioni vivono meno divise, e nella comunanza dei loro interessi il danno di uno o di pochi era risentito da tutti.

A distruggere un male si orrendo, e a ricomporre normalmente la società sconvolta si cercò un rimedio; ma come accade pur sempre ad osservatori impazienti, non si videro che le risultanze del morbo, e non si curò d’ investigarne 1 origine; quelle si tolsero di mira, questa rimase ignota, o non curata. Da questo non pieno concetto nacque la legge Pica, legge insufficiente perché non radicale. Non vi è dubbio: una legge atta a frenare, e domare il brigantaggio doveva informarsi alle orrende ispirazioni, e alle atroci esecuzioni che in altra epoca acquistarono al generale Manhes una terribile rinomanza, e al paese una tranquillità spaventosa; ma la legge Pica non è che un simulacro delle cruente teorie di Manhes, e non ottenne, e non poteva ottenere che un incompleto risultato. Non si può negare: una tale legge messa in pratica con senno e vigore giovò a restringere d’ assai il numero dei briganti; perché molti di essi furono uccisi infatti d’armi, altri arrestati, ed altri stanchi di una vita miserabilmente scellerata si costituirono da sè stessi; e ai buoni effetti di questa legge contribuirono in singolar guisa i Tribunali militari perché pronti nei loro giudizii più che le Corti ordinarie, e quindi una efficacia esemplare. Essi colpirono il brigante ed il manutengolo, e senza riguardo alcuno ai gradi sociali applicarono con inflessibile giustizia le pene della legge eccezionale ai reati eccezionali; ed è perciò che rare bande, e di pochi masnadieri si aggirano oggi intorno ad alcuni territorii; ma d’altra parte sono pure evidenti i mali prodotti dalla legge istessa; cioè spostamento della Giustizia, Tribunali eccezionali, sospetti’, calunnie, lettere anonime; e da ciò forse errori nei giudizii, misure arbitrarie, carcerazioni, e scarcerazioni, nessuna unità nel comando, perché non sempre concordi le Autorità politica e militare; e da ciò pure nessun criterio nel regolare la cosa pubblica, ed una confusione da cui si deve ripetere la stazionarietà del brigantaggio ili onta degli sforzi pazienti e vigorosi delle truppe nel perseguitarlo. Che potevano i soldati più di quello che fecero con tanta abnegazione e tanto valore, se erano soli, non aiutati  né di opere  né di avvisi! e in mezzo olla deplorabile divisione che regnava intorno ad essi, che li rendeva incerti e diffidenti pei lino dell’Autorità che loro stringeva la destra? La legge Pica non può più esistere, siccome giudicala e con dannata dalla pubblica opinione per la sua insufficienza, e per i frutti conditi in agro-dolce che da essa germinarono. La legge Pica scemò il numero dei briganti, ma scompose la società invece di unirla; essa sparse dovunque il sospetto, la calunnia, la paura; colpì manutengoli e briganti, ma non colpì il brigantaggio nelle vere sue cause; recise le male piante ma non estirpò le radici dalle quali incessantemente ripullula il veleno.

Oggi ammaestrati dalla esperienza dobbiamo adottare misure opposte nei mezzi; severe sì, ma clic siano fonte di concordia, e rialzino moralmente le popolazioni depresse ed avvilite: dobbiamo dare vita e autorità ai Comuni, solo e vero mezzo di educazione, e di prosperità in un libero paese; dobbiamo estirpare il brigantaggio col popolo medesimo dal quale nasce, e non colle forze materiali dello Stato, che sole non sono bastanti ed opportune a siffatto genere di guerra; finalmente dobbiamo operare in modo che le Autorità politiche amministrino, che 1 esercito ridivenga esercito, e non pubblica sicurezza e che questi poteri aiutino entrambi gli sforzi dei Comuni in luogo di annichilirli.

È nostra convinzione, e lo ripetiamo: le popolazioni bastano a distruggere il brigantaggio, purché ogni Comune faccia il suo dovere, e gli uomini che stanno nei Municipi! gareggino fra loro in alacrità e zelo a vantaggio dei loro amministrali. E se o?gi ancora alcuni fra i minori Municipii delle Provincie meridionali hanno sembianza di cadaveri, è necessario animarli risvegliandoli dal letargo profondo, e inspirandoli a quelle virtù civili che sono la tutela del loro diritto, della loro dignità, del loro ben essere, è necessario renderli indipendenti e progressisti, e svincolarli da quella servile consuetudine che li confina a guisa di mendicanti nelle anticamere del potere.

Ma per chiamarsi alla vita libera che l'unità d’Italia loro assegna, bisogna ricorrere a rimedii opportuni cd eroici onde galvanizzare questi corpi semispenti, e toccarli nel vivo, in ciò che essi amano più della vita, e forse anche più dell’onore, e della dignità personale; bisogna toccarli nell'interesse.

La esperienza di lunghi. mini vissuti operando in mezzo a queste infelici e generose contrade ci riferma nella convinzione, che il solo risorgimento del Comune può ridonarle alla prosperità, e alla sicurezza che non hanno, e crediamo che una legge votata dal parlamento e basata sui principii accennati sia la sola alta a distruggere un male che svigorisce la patria nostra, e minaccia gl'interessi e l'avvenire di milioni d’ uomini.

Riassumiamo il nostro pensiero nei capi seguenti:

1.° Col 31 Dicembre 1863 rimanga abrogata la legge eccezionale per la repressione del brigantaggio del 7 Febbraio 1864.

2.° Che ogni Comune delle Provincie meridionali debba tutelare la propria sicurezza con i proprii suoi mezzi. 1 Sindaci, ed i Mu-nicipii dei comuni suddetti, forti dei poteri che la legge comunale loro accorda, invigilino con lutti i mezzi perché il brigantaggio sia distrutto ne’ rispettivi loro territorii.

3.° Per ciò conseguire si avvarranno della Guardia Nazionale, dei Reali Carabinieri, e dei distaccamenti di truppa qualora fossero in essi accantonati oppure nelle vicinanze. Siccome poi ogni cittadino è responsabile avanti la legge del turbamento della pubblica sicurezza, così ognuno è obbligato a concorrere con tutte le sue forze al mantenimento della medesima.

4.° In quei Comuni ove per avventura si annidassero bande armate, colonne di truppe saranno all’uopo colà inviate dai Comandanti le Zone militari. 1 Comandanti di quelle colonne dovranno agire con perfetto accordo colle Autorità municipali.

5.° I manutengoli colti in fragranti, oppure coloro che saranno convinti di somministrare viveri, munizioni, ed aiuto d'ogni maniera ai briganti, saranno considerati come complici nel reato di brigantaggio e giudicati dai Tribunali ordinarii a norma di legge. Pei briganti presi con le armi alla mano, la pena di morte; per coloro che non fanno resistenza o che si presentassero, saranno loro accordate le circostanze attenuanti, con la diminuzione di un grado pei primi, e di due pei secondi.

6.° Cesseranno pure colla data del 31 Dicembre i Delegati di pubblica sicurezza in missione straordinaria pel brigantaggio, e saranno ridotti ai soli necessarii pei Capoluoghi di Circondario, essendo le mansioni da loro esercitate di esclusiva spettanza dei Sindaci dei Comuni.

7.° Ogni Comune sarà responsabile dei ricatti che si commettessero nel territorio, e la popolazione del medesimo sarà obbligata a rifondere i danni che un atto qualsiasi di brigantaggio cagionasse agl'individui ricattati o depredati nel suddetto territorio.

8.° Onde evitare che con inganno si fingessero ricatti, per cosi estorquere denaro dai Comuni, coloro che si rendessero rei di un tale reato, saranno equiparati ai briganti presi con l'arme alla mano, e sottoposti alla stessa pena di morte, non potendovi in nessun modo concorrere a loro vantaggio le circostanze attenuanti.

9.° I signori Prefetti devono con ogni cura invigilare perché i Municipi adempiano con zelo quest’alto loro ufficiò, e potranno quando forti motivi li consigliassero, sospenderli, ed anche sciòglierli all’istante, facendoli surrogare da un Commissario Regio. Prima clic decorrano i tre mesi voluti dalla legge dovranno però essere nuovamente rieletti; qualsiasi decisione presa in proposito dal Consiglio di Prefettura dovrà essere inserta nel foglio ufficiale spiegando i motivi che la resero necessaria.

10.° All’incontro quei Municipii che per energia e per zelo si distinguessero nel reprimere il brigantaggio, saranno con atto pubblico encomiati, ed in casi speciali il Governo proporrà a S. M. il Re le ricompense meritate. La Guardia Nazionale parteciperà alle stesse distinzioni largite per atti di valore all'esercito.

11.° I Sindaci o Municipii limitrofi sono obbligati di accordarsi reciprocamente nelle misure da adottarsi in comune per la distruzione del brigantaggio, e sono tenuti di dare avviso alle Autorità politiche e militari, nonché ai Comuni vicini, di qualsiasi avvenimento atto a turbare la pubblica sicurezza. Quel Sindaco che restringesse la propria sorveglianza al solo suo Comune, non sarà degno di rimanere in un posto tanto importante, perché mancante di quelle larghe veduto di collettività necessarie ad annullare un comune pericolo. In qual caso sarà tosto dimesso.

12.° In quei Comuni dove fosse sciolta la Guardia Nazionale, la medesima dovrà nel più breve spazio di tempo essere riorganizzata.

13.° I Consigli Provinciali coll’intervento dei signori Prefetti potranno essi soli esonerare un Comune dal pagare i danni prodotti nel suo territorio da un atto di brigantaggio, quando però vi concorrono circostanze tali che lo rendano irresponsabile del disastro; cosi pure un Comune confinante collo Stato papale sarà responsabile di un ricatto od altro avvenuto nel suo territorio per opera dei briganti, quando esso avvenga dopo le ventiquattro ore che la banda brigantesca passò la frontiera,

13.° Le Autorità politiche e militari saranno obbligale di concordemente e per quanto sarà in loro potere aiutare gli sforzi tentati dai Comuni nell'estirpare il brigantaggio.




















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