Eleaml - Nuovi Eleatici



Aniello Somma, archivista e ragioniere, figlio di Carmine, proprietario, e di Caterina Ventrella, nacque a Napoli il 7 agosto 1803. Lavor�  nel  banco delle due Sicilie. Noi non sappiamo altro.

Se si esclude Tortora e Demarco non abbiamo cognizione che sia citato da autori italiani, mentre lo troviamo citato in pubblicazioni straniere, di lingua inglese e di lingua francese.

Questa sua opera � molto interessante per chi si interessi di storia patria e vuole andare oltre il folclore dei primari approfondendo i meccanismi di funzionamento dello stato napolitano sul piano economico e finanziario.

Nel testo di Aniello Somma, opera di sicuro interesse, vengono descritti gli strumenti finanziari degli antichi Banchi e la loro evoluzione.

Buona lettura e tornate a trovarci.

Zenone di Elea – 15 novembre 2013

TRATTATO

DE' BANCHI NAZIONALI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

OPERA DI ANIELLO SOMMA

VOLUME UNICO
NAPOLI
DALLA TIPOGRAFIA DI BARNABA CONSStrada S. Antonio alla Vicaria
1844
(1)
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Trattato de' Banchi Nazionali del Regno delle due Sicilie di Aniello Somma - HTML  01

Trattato de' Banchi Nazionali del Regno delle due Sicilie di Aniello Somma - HTML  02

RAGIONE DELL'OPERA

Sembravaci mancare tra noi un opera che un Quadro generale presentasse della pi� bella istituzione, cio� de Banchi Nazionali del Regno delle Due Sicilie: opera utile, ed indispensabile per ogni Magistrato, per ogni Avvocato, per ogni Contabile Regio, o privato, per ogni Negoziante, e per ogni altra classe di persone, onde conoscere per principio le operazioni bancali, ed evitare cosi gli sconcerti, e glinconvenienti, ed accrescere la fede pubblica, e lagevolamento del Commercio.

Persuasi della importanza di siffatt0 lavoro ne concepimmo il disegno: ma convinti che il peso di esso avrebbe richiesto gli omeri de pi� valenti, e consumati cultori del sistema bancale, trovammo un ostacolo pressoccb� insormontabile per accingerci a tale impresa. Attendavamo perci� che unopera di tanto evidente utilit� uscisse alla luce per mano di quei pi� esperti scrittori di cui va abbastanza ornata lAmministrazione de nostri Banchi.

La scuola distruzione organizzata dallEccellentissimo Ministro delle Reali Finanze con Ministeriale del 1.� febbraio 1839, ed a noi affidata, onde istruire un sufficiente numero di Alunni in tutti i sistemi di scrittura, e nella parte di storia patria, che lo stabilimento de Banchi risguarda, ci ha dato la opportunit� di compilare il presente Manuale, col quale crediamo soddisfare il desiderio del Pubblico, augurandoci il suo compiacimento.

Lopera oltre alla prefazione isterica in generale sar� divisa in tre titoli. Nel 1.� si dar� un cenno storico de Banchi pubblici, non che de Negozianti Banchieri, che ti precedettero, con la trascrizione di tutte le disposizioni legislative emanate per lo governo de Banchi. Nel 2.� un corso teoretico-pratico sul metodo attuale, ed antico della scrittura bancale, e nel quale si far� la enumerazione di tutte le Officina del Banco, con indicare distintamente i libri da tenersi in ciascuna Officina, e glimpiegati destinati per la formazione de medesimi: e nel parlarsi di ciascun impiegato, e del suo libro, si dar� prima una idea generale concernente loggetto di ogni libro, e poscia si passer� a spiegare:

�. 1.� Di quanta importanza sia ciascun libro. 2.� Qual sia il metodo attualmente in vigore. 3.� Quali obblighi abbia ogni impiegato nel disimpegno del suo carico, a norma de regolamenti de Banchi sovranamente approvati nel 26 febbraio 1817. 4.� Quanti siano stati li diversi metodi tenuti ne gli antichi Banchi dalla di loro fondazione, fino alla soppressione de medesimi. Nel 3.� titolo finalmente si enumereranno di tutte le altre notizie isteriche, ed arcani di scrittura per glimmensi sistemi adoperati nello scrivere i libri, dimostrandosi. 4.� Con quali formalit� venivano eseguiti i pagamenti nei primi tempi de Banchi. 2.� Quando furono introdotte le cosi dette polizze notate in fedi, e come eseguivansi ne primi tempi della invenzione. 3.� Quando furono introdotti glintroiti sciolti per Cassa, come eseguivansi in origine, e loro miglioramento. 4.� Qual sia il metodo facile a poter leggere gli antichi caratteri. 52� Quali fussero i mezzi suppletori per rinvenire i pagamenti fatta, anche nel caso di mancanza di parziale scrittura. 6.� Come si eseguivano, e liberavano i depositi negli antichi Banchi, sotto limpero dellabolita legislazione. 7.� In qual modo si riscuotevano i fruttati degli Arrendamenti, e Fiscali, sia da proprietari, sia da loro assegnatari. 8. Quando venne introdotto luso del riscontro delle polizze, e suo miglioramento. 9.� Come venivano denominati i decreti degli antichi Tribunali, che riguardavano la negoziazione bancaria, e quali erano i Magistrati competenti. 10.� In qual modo si spedivano le polizze soggette a condizioni, e come liberavasi il danaro dato ad rem reficiendam sotto lantica legislazione. 11.� Quali erano i titoli di talune Amministrazioni dipendenti dal Fisco, per quanto lesperienza ha dato finora a divedere, e che si potranno ignorare dopo un lungo periodo di tempo. 12.� Infine tutti glimmensi, e moltiplica sistemi adoperati ne diversi tempi sulla scrittura bancale.

DISCORSO PRELIMINARE

�. 1. In tutti tempi sono sorti uomini, che rimirando la negoziazione qual nuovo progetto, che nella esecuzione avesse potuto fornire non pochi vantaggi agl'interessi delle 50ciet�, sicch� pi� floride ne andassero crescendo in prosperit� e dovizia; escogitarono mezzi con che potessero mandare a fine un cotal pensamento, procurando di allontanare ogni ostacolo. N� a molti in diverse epoche riusc� laboriosa cotal determinazione; imperocch� se lerrore, la frode, e l'inganno han sempre mossa guerra alla retta ragione dell'uomo, pur tuttavia nella progressiva esecuzione delle cose, apposti sonosi de' rimedi opportuni, collo stabilire i depositi, che sonosi avuti presso tutte le Nazioni qual cosa la pi� sacra (1). Ed in vero, svolgendo le storie de tempi andati, benanche scorger� di leggieri chi di ci� � vago, che i Romani par che ne abbian date le prime tracce Fin dai loro tempi sembra starne in piedi i Banchi, che col titolo di Mensae Argentariae si denominavano, donde poi gli uffiziali, cui una tale amministrazione era affidata, venivano detti Nummularii, Argentarii, e presso altri Mensarii (3). Costoro come niuno ignora aveano le Mense poste nel Foro (4). Col� ricevevano il danaro che veniva depositato da chi volea collocarlo ad interesse, per darsi a chi desiderava di averlo: pagavano per altri, costituivano mutui, vendevano, compravano, e facevano i conti sopra tali affari. Costumavasi ancora di depositarsi presso di loro per sicurezza il privato danaro non solo, che il pubblico, cio� quello che esigevasi da tributi, e dalle gabelle, per ripigliarselo poi il Questore,

(1) Herodot. lib. 6 pag. 87 e zag Presso alcune Nazioni credevasi che chi il deposito negava, era daglIddii con tutta la sua famiglia estirpato. Extinclus tota pariter cum prole domoque. Giovenale satira 13 vera. rgg. Plinio epist. IO. 97, e Casaubono in lection. Theocrili pag. 85.

(2) Per altro di questa commendevole invenzione pare che la marcatura non va totalmente debitrice ai Romani, poich� assai prima di loro nell'Asia, e nella Grecia fu pressoch� comune, e frequentissima, se vogliamo prestar fede ai principi della romana, e greca. eloquenza. Cicerone cio� pro Flacco che parla della prima, e Demostene in Orat. adv. Timoth. pag. mihi 698 che attesta della seconda.

(3) L. 4. 9. il. de Eden. L. si hom. ff. dep. Svet. in Gal. Cap. 6 Civ. in Pis. et pro Flac. Liv. L. VII cap. 21.

(4) Sigon. de antiq. jnr. Civ. Rom. lib. a.� cap. II. in pr.

alfin di corrispondere agli usi pe quali era destinato (1). Ed era del loro incarico il conoscere se le monete erano sincere o adulterate (2).

Questi Argentar� aveano la massima cura di serbare sacri quei depositi che nelle loro mense si faceano, riputandoli qual cosa la pi� preziosa, che impegnar potesse la loro custodia, trattandosi delle sostanze de cittadini. Cotale costumanza fu eseguita da molte altre cospicue Citt� amantissime della mercatura, come da B0logna, da Genova, da Venezia (3), ed altre, finch�. poi per tutta quasi l'Europa si stesero.

�. 2. Nel nostro Regno fino al secolo XV non si avea idea di Banco: al principiar del secolo seguente, ad imitazione de Romani sursero molti negozianti Banchieri, fino al numero di 40, che stabilendo le norme de loro negoz�, ricevevano i depositi, che il Pubblico nelle loro mani facea, e con apoche bancarie (cos� dette) eseguivansi de pagamenti (4).

Questi negozianti Banchieri dovevano per� ognuno dar la cauzione di ducati 40000 (5) aumentata poi a ducati 100000 (6), coll'obbligo di non poter estrarre i di loro registri n�. dal Regno, n� dalla Capitale (7).

�. 3. Un cotal andamento de Banchi nascenti serhossi per alcun tempo; ma poich� la mercatura � stata sempre soggetta a delle oscillazioni, i Negozianti Banchieri sovente si rendeano inadempienti alle di loro obbligazioni, tradendo cos� la pubblica fede.

Quindi nellanno 1575 essendo gi� sorte in questa Capitale diverse Corporazioni, che praticavano opere di piet� verso i poveri Cittadini angariati dalle usure degli Ebrei, che quivi aveano fatta permanenza, fu stimata cosa utile allidare i pubblici depositi alle anzidette pie Corporazioni. Queste gi� si erano elevate in Monti di opere di piet�, e quindinnanzi furono appellati Banchi, donde quelli della Piet�, e di A. G. P. Dapprima, e poscia meglio confermata la pubblica fede, e la sicurezza de cittadini deponenti, si vide che nel 1640 nella nostra Capitale erano in piedi otto Banchi, quali furono i summent0vati della Piet�, v e di A. G. P, e quelli del Popolo, dello Spirito Santo, di S. Eligio, di S. Giacomo, de Poveri, e del Salvatore. Un altro a questi voleasi aggiungere sotto il titolo di S. Carlo. ma non ebbe il suo effetto Tutti questi Banchi pii, denominati poi Banchi Nazionali (9), non davano veruna cauzione, ma erano sotto la guarentigia della pubblica fede, assicurata sopra le rendite dello Stato (10), come dottamente avverte il Cardinal de Luca (11). Intelligendum tameri venit in illis Bancis. qui per Principem, vel supremum Magistratum in officium deputati sunt: quasi quod deponentes sequantur fidem publicam, quae causa est privilegii. Qui pecunias ad mensam, fidem publicum secuti deposuerunt. Et Campsores nostri temporis subsecuti sunt loco Nummul�riorum, seu Argentariorum, de quibus allegatum jus loquitur.

(1) Cic. pro Flacco: Si Praetor (dice) dedit pecuniam civitati, a Quaestore numeravit, Quaestor a mensa publica, mens� aut ex vectigali, aut ex tributo.

(2) L. Si soluturus, de solutionibus: Si soluturus: inquit Africanus, pecuniam tibi, jussu tuo signatam apud Mensarium, quoad probaretur, deposuerim, tui periculi eam fare.

(3) Alcune costituzioni del Banco di Venezia compilate in un sol volume. furono impresse sotto il governo dell'1ll. zig. Jacopo Taopulo inclito Doge della stesso nellanno n52.

(4) Nicola Toppi. Origine de Tribunali di Napoli, L. a Cap. 6 pag. 49 e 50.

(5) Pram. 1a de Nummulariis.

(6) Pram. 3a idem.

(1) Lo stesso Toppi.

(8) Pram. 1a del Banco di S. Carlo de 18 Marzo 1728.

(9) Prato. 15 de Bancis, de 29 Settembre 1794.

(10) Lo stesso Tappi.

(11) De Cred, et Deb. disc. 25 n. 2.

Ed altrove Francesco Rapolla (1) che con pi� aggiustatezza in parlando de Banchi, quell'attestato di pubblica fede chiama Apoca bancale, scrivendo: Cum Memae Nummulariorum apud nos dicerentur Banchi, cumque in his privatorum pecuniae securitatis gratia deponerentur; qui debitores sibi cavare volebant, antea pecuniae debitae faciebant deposit2un in uno es: publicis Bancis, et postea per chirographum mandabant Nummulariis, ut eam pecuniam solverent suo nomine creditoribus: et quia mandatum dirigebatur Banco, sive Administratoribus illius; idea illud mandatum in scripturam redactum, dici caepit Apoca Bancalis, quod ex eo satisfactum esset creditoribus, per solutionem factam in publico Banco: et illud mandatum habebatur tanquam confessio, sive receptio pecuniae jam solatae.

�. 4. La Citt� di Palermo anchella insigne tra le colte nazioni luso istesso de Banchi introdusse, di tal che pervennero una volta al numero di cinque, e di sette nelle private case de negozianti. E poich� collandar de tempi si vide che non veniva pienamente adempiuto il pubblico soccorso; cos� fu creduto utile stabilirne uno da buone leggi, e ministri regolato ed assistito, locch� avvenne nel 1552 sotto gli auspici dellEccellentissimo Senato, intitolato il Pecuniario Palermitano Banca (e).

�. 5. Dal fin qui esposto ben si scorge quanto geloso, e delicato sia il ministero degli uffiziali de Banchi, cui � affidata laltrui sostanza: presso di loro la Nazione francamente la deposita, riputandoli capaci di s� alto merito. Una chiara testimonianza ne danno i tesori delle tre casse, e le officine di pegnorazione, ridondanti di preziosi oggetti, e di immenso danaro. Noi medesimi il conosciamo, n� fa mestieri ragionarne di vantaggio. Dossi daltronde corrispondono a tale fiducia, amministrando colla massima diligenza laltrui peculio, come se fosse cosa propria, nel senso della L. 32 ff depositi, che cos� esclama; nec en�n salva fida, minorem iis, quam suis rebus, diligentiam praestabit. Conoscono pure a perfezione, e per principio il proprio dovere, evitando cosi gli sconcert�, e glinconvenienti, e con accrescere ogni giorno la fede pubblica, e l'agevolazione del commercio.

�. 6. Per� il loro dovere non, consiste semplicemente nella conservazione dellaltrui peculio; ma ad altro pure si estende, cio� a somministrare al Pubblico quella cautela che si richiede per lo sostegno della propriet�. Tutta la Nazione nell'eseguire i pagamenti si avvale de Banchi per averne in ogni tempo il documento, il quale fa piena fede in giudizio, trattandosi di un atto ricevuto da uffiziali, cui la legge attribuisce la pubblica fede.

Questo scopo si consegue facilmente dacclx� il zelante Governo tiene negli Archivi de Banchi i pi� istituiti impiegati, e nella storia di essi, e ne diversi sistemi adoperati ne scorsi secoli: cognizioni che si sono acquistate da tuttala scrittura che si conserva nell'Archivio generale de Banchi, e che ci hanno i nostri maggiori lasciata, qual prezioso donoad eterna rimembranza de loro nomi. In questo Archivio appunto il tutto si contiene di ci� che si appartiene ai pagamenti fatti in diverse epoche. Tale Archivio costituisce un monumento, che fa gloria alla Nazione (3);

(1) De iure Regni lib. 5 cap. 6 num. I.

(2) Questo Banco va celebrato fra gli esteri scrittori, e precisamente dal Conte B�saccioui nelle guerre civili dItalia.

(3) Ornata erit Civitas, si aedificiis publicis magnificis sit exstructa, ubi et magistratus converrant, et Archiva publica serventur, et epulae publicae fiant, ac populo praebeantur. Arist. lib. 7 Polit. e n.

e si � reso oggi interessantissimo, per la dispersione di una parte della scrittura pi� preziosa, che possedea il nostro Regno, qual � quella degli antichi processi e di strumenti; ed i soli Pagamenti per Banco suppliscono ogni giorno a qualunque siesi mancanza.

�. 7. Niuno al certo ignora, che il nome di Archivio, lo stesso dinota che una cosa nascosta, e quasi un arcano. A giusta ragione Tullio ad Attico scriveva. Aedificationem arcani ad tuum adventum sustentare placebat (1). Ed altrove il lodato Cicerone d�cea. Hic tu Tabulas desideras Heracleensium publicas: qua: Italico bello, incenso Tabulario, interisse scimus omnes (2).

Questi arcani sono gi� noti ai diligenti impiegati dellArchivio de Banchi: ma noi abbiamo creduto farne anche parola nella presente opera, per tramandarli ai nostri posteri, e per passarli a conoscenza di tutti.

(1) Tullio lih. 10 epist. 3.

(2) Lo stesso Orat. pro Archia.

TITOLO PRIMO

Cenno storico de' banchi

CAPITOLO I

QUALI ERANO I BANCHI CHE REGGEANO PRIMA DE' BANCHI PUBBLICI

Priacch� fossero sorti nella nostra Capitale i Banchi pii, detti poscia Banchi pubblici, ed indi Banchi Nazionali, nel principio del secolo XVI diversi negozianti della primaria nobilt� di Genova, dopo aver acquistato la pubblica opinione nella nostra Capitale, si fecero lecito introdurre presso le loro casse di Commercio luso de depositi delle somme, e la liberazione de medesimi in favore de rispettivi giratarii. il signor Ravaschiero nel 1516 fu il primo negoziante che adott� questo sistema sotto limpero di Giovanna detta la terza figlia del Re Cattolico. Indi i signori Vaglies nel 1519, Marruffo, ed Oria nel 1529, da Mare, e Citarella nel 1533, Lomellino, e Pallavicino nel 1535, e tanti altri negozianti in seguito.

Nel 1536 questi negozianti Banchieri gi� incominciavano ad essere inadempienti alle di loro Obbligazioni; ragion per cui il Governo dallora nello stesso anno 1536 fu costretto emanare una Prammatica (1), colla quale prescrisse delle penali contro di loro per tale inadempimento.

Tanto i primi negozianti Banchieri, quanto gli altri sorti in seguito in disprezzo della enunciata Prammatica si resero pure inadempienti alle obbligazioni nascenti da depositi sacri per loro natu1:a. Quindi il Vicer� dallora D. Pietro de Toledo in data del 16 settembre 1549 fu costretto emanare altra Prammatica (2) colla quale venne disposto dover i negozianti Banchieri prestare presso la Regia Camera della 50mmaria la pleggeria di ducati 40000 per Napoli, e di ducati 15000 per le Provincie del Segno.

In seguito, e propriamente nel 17 luglio 1553 a petizione degli Eletti della Citt� di Napoli altra Prammatica fu emanata (3), colla quale venne aumentata la pleggeria a ducati 100 mila, in beneficio universale de' negozianti.

Con tali norme i negozianti Banchieri crebbero fino al numero di 40; per� a misura del fallimento di ciascuno, ne subentrava un altro: in modo che sempre erano in piedi circa sei Banchi privati, e 090 dispiaccia aver sott'occhio il catalogo de" medesimi, colla indicazione dei tempo della di loro gestione, che � come segue:

Ravaschiero 1516 al 1579.

Vaglies 151ig al 1534.

Maruffo, ed Oria 1529.

De Mare, e Citarella 1533 al 1570.

Lomellino, e Pallavicino 1535 al 1546.

Galzarano, e Vidal 1536 al 1547.

50mmoya, 1542.

Serra, e Vivaldo. S'ignora l'epoca della loto gestione per la inesistenza de' loro libri.

Larcaro, e Imperiale 1544 ai 1551.

Spinola, e Mare 1551.

De Montenegro 155g al 1576.

Turbolo, e Comenes 1567 e seguenti

Bannini, e Neri 1569 al 1577.

Coney, e Comenes 1570 al 1573.

Turbolo di nuovo 1573 al 1576.

Grimaldi 1571 al 1588.

Citarella, e Rinaldo 1572.

Olgiatti, e 50laro 1573 al 1580.

(1) Vedi la 1� de Nummulariis.

(2) 2� de Nummulariis.

(3) Vedi la 1� de Nummulariis.

 Composta, e Cordone 1573 al r580.

Turbolo e Caputo 1576 al 1580.

Calamazza, e de Pontecorvo 1576 al 1582.

Cimino 1578 al 1581.

De Leone, e Bonaventura 1579 e seguenti.

Olgiatti di nuovo 1578 al 1597.

Coneglio 1580. De Belmo6to 1580.

Cifoli 1581.

Casola, Baccara, e Borrelli 1578 eseguenti.

Vollaro, 50laro e Composta 1582 al 1596.

Casola, e Marrocco 1582 e seguenti.

Incurabili 1583 al 1588.

De Centurione 1591 al 1596.

Spinola, Mare e Grillo 1572 al 1595.

Lorenzo, e Sebastiano Mari 1595 al 1598.

Gentile 1596 al 1599.

Talamo e Mare 1596 al 1598.

Scinola, BayasohLero1 e Lomellino 15g6 al 1603.

I Turbolo di nuovo, e Caputo 1602 al 1604.

Franco, e Spinola 1604.

Avvenuto il fallimento di quasi tutti i sudetti Banchieri, verificato l'uno dopo laltro, sia per la guerra sostenuta ne tempi dellImperatore Carlo V, e del Re Filippo Il suo figlio, sia per la scarsezza della moneta, e per la carestia de grani, il Tribunale della Regia Carnera destinato unicamente per sorvegliare tali negozianti per linteresse della Regia Corte, e per salvare i dritti de' privati, fu costretto sequestrare tutta la di loro scrittura per conoscere il debito rispettivo, e cautelare nel migli0r modo i creditori: il che eseguito per tuttoci� che potea risultare di stralcio, dispose la Camera che tali libri venissero conservati nell'Archivio grande di sua immediata dipendenza.

Influirono molto nella di loro fallenza gli allora nascenti Banchi pii, i quali perch� godeano una maggior fiducia, pr0dussero un affollamento nelle di loro casse: per� una porzione de Banchieri, e propriamente i pi� accreditati seguitarono le di loro operazioni in ordine ai depositi fino al 1604.

In origine i libri raccolti dalla Regia. Camera furono circa 5000 (1), ma. nel tempo della peste del 1656, e ne tumulti del 1701 moltissimi libri furono invola1i, come del pari altri nelle susseguenti emergenze politiche, in modo che ora appena si conservano nel grande Archivio del. Regno circa mille libri (2).

La scrittura che si tenea da negozianti Banchieri per nulla differiva dallantica scrittura de Banchi pii sorti dopo di essi: quindi e a conchiudersi che i nostri Banchi presero le norme di scrittura da quella de negozianti Banchieri. Di fatti in occasione dellassortimento della scrittura de negozianti Banchieri ravvisammo essere le pandette secondo lo stile bancale, cio� colla menzione de nomi in preferenza de cognomi: i libri scritturati a stile semplice, bancale, cio� a dare, ed avere, e la scritturazione delle polizze praticata su giornali, serbandosi lordine delle spese delle polizze medesime.

Premesso tuttoci� chiunque ricercasse la copia di un pagamento eseguito per mezzo di Banco nel corso del secolo XVI, fa d'uopo ricorrere allesame di questa scrittura, che si conserva nel grande Archivio del Regno (3).

(1) Vedi Toppi.

(2) Vedi l'inventario da noi formato nel 1834; sistente nel Segretariato Generale dc Banchi.

(3) Dopo il Real decreto del 29 novembre 1819, che prescrisse la organizzazione di un Archivio Generale, per conservare tutta riunita la scrittura degli antichi, e nuovi Banchi onde agevolare il Pubblico nelle sue 1icllieste, sembra una irregolarit� il vedere una buona parte dellantica scrittura dispersa in altri locali, e sotto diverse dipendenze, come quella degli antichi negozianti Banchieri e del Banco dell'Annunziata.

CAP. II

ORIGINE DE' BANCHI PII

Nellanno 1492 sotto limpero di Ferdinanda ti Aragona figliuolo del Re Alfonso, tutti quegli Ebrei, che furono espulsi dalle Spugne dal Be Ferdinando il Cattolico, vennero a stabilire la loro permanenza qui in Napoli, e si unirono con i discendenti di quelli venuti nella prima volta in questo Regno nell'anno 1200.

Tutti questi Ebrei comperavano, e vendevano abiti, e cose usate, e davano sopra qualsivoglia oggetto danaro ad imprestito con scandalosissime usure.

LImperatore Carlo V (che s'impadron� di questo Regno nel 1495) toller� gli Ebrei per molti anni: per� prescrisse che tutti abitassero in una strada, e che portassero in testa un se. gno, e uomini, e donne (1).

Le usure crebbero a dismisura, avendo anche sorpassatala ragione del 100 per 100; in modo che i poveri Cittadini erano da questi angariati straordinariamente.

A questo grave inconveniente pose freno la piet� de fedeli Cristiani, essendosi in quell'epoca la Religione Cattolica di molto avvanzata.

Ogni classe di persone, come vedremo in seguito, dava se potea, o si cooperava ad ottenere esorbitanti elemosine in sollievo deglinfelici.

Intanto le usure degli Ebrei (come si disse) crebbero a dismisura; e varii reclami furono perci� avanzati allImperatore Carlo V; ragion per cui questi nel 1540 (2) dispose che il suo Vicer� D. Pietro di Toledo gli avesse espulsi dal Regno, come in effetti venne eseguito.

In occasione di questa espulsione i poveri nostri Cittadini erano per rimanere spogliati di tutti gli oggetti pegnorati per vile moneta presso gli Ebrei. Ma i pietosi fedeli Cristiani mostrarono in tale rincontro maggior fervore, e con proprio danaro, e con quello delle obblazioni dispegnarono dalle mani degli Ebrei quasi tutti gli oggetti presso di loro sistenti, e che poscia restituirono ai rispettivi padroni, senza interesse alcuno.

Questa opera di piet� che ebbe la sua origine per le scandalose usure degli Ebrei, venne poi proseguita, ed ampliata in tante altre simili. Contribui molto allingrandimento di esse la santa predicazione fra gli altri del P. Alfonso Salmerone Gesuita, tirando i fedeli della Chiesa a fare delle obblazioni in sollievo de poveri.

In tal modo ampliatesi le opere di piet�, ed avendo quasi tutti fondatori di ogni opera erette delle Corporazioni con i corrispondenti Monti, questi Monti avendo acquistata la pubblica opinione in tempo del fallimento quasi generale de Banchieri, fu stimata cosa utile affidare i pubblici depositi alle anzidette pie Corporazioni, e quindi furono appellata Banchi pii; donde quelli della Piet�, e di A. G. P. dapprima e poscia meglio confermata la pubblica fede 9 je la sicurezza de' Cittadini deponenti, altri sei Banchi si aprirono, cio� quelli del Popolo, dello Spirito Santo, di S. Eligio, di S. Giacomo, de' Poveri e del Salvatore.

� vero che i Banchieri nellesercizio delle loro funzioni erano sotto la dipendenza dell'abolita Regia Camera; ma � pur vero che anche i nostri Banchi pii erano sotto la sorveglianza della stessa Regia Camera, per aver la medesima da tempo in tempo date delle disposizioni per la buona amministrazione de' Banchi; tra quali � memorabile quella emanata nel 28 aprile 1637 pel Revisore. e pesatore delle monete. Oltre a che attese le relazioni che gli ultimi Banchieri ebbero con i Banchi pubblici, sia nel riscontro delle polizze, che � di antica invenzione, siccome ce ne assicurano le Prammatiche 3 e 6 de Nummulariis, e la Prammatica 12 de Bancis; sia per gli accrediti di somme, che da un Banco in altro si depositavano; sarebbe opportuno fare la riunione di questa scrittura nell'Archivio Generale de' Banchi per la miglior possibile agevolatone del Pubblico,

(1) Prammatica de Judaeis.

Summonte tom. 4. lib. 7 cap. 4.

Gian. Storia Civile lib. 3a cap. 4�

(2) Pram. de Judaeis.

In tal modo in somma ebbero origine tali Banchi, e nelle Sezioni seguenti ne notaremo le particolarit� di ciascuno.

SEZIONE I.

Del Sacro Monte, e Banco della Piet�.

� 1. I pi� accreditati scrittori stabiliscono la fondazione dello stesso al 153g. Essi dicono che Aurelio Paparo, Nardo, ossia Leonardo di Palma, e Oio: Domenico di Lega, avendo preso in massimo odio le scandalose usure degli Ebrei, diedero principio all'opera di piet�, con somministrare ai poveri qualche somma senza alcuna interesse, col deposito per� di oggetti a titolo di pegni: che anzi nel momento della espulsione degli Ebrei, i suddetti Papuro, Palma v e di Lega con di loro particolare peculio, tolsero dalle mani degli Ebrei molti pegni degli enunciati poveri, per quindi restituirli ai medesimi senza alcuno interesse (1).

� 2. I surriferiti fondatori dapprima praticavano queste opere di piet� in una stanza nel cortile della Chiesa "della SS. Annunciata (2) ove fecero, permanenza per molti anni.

� 3. L' opera s'ingrand� col tempo1, e nel 15j5 avendo quel Monte acquistato la fede pubblica vennero ivi introdotti i depositi; e quindi fu appellato Banco pio (3).

�. 4. Nel 1592 essendosi resa angusta la stanza che teneano nel cortile dellAnnunciata, presero in fitto il nobile palazzo del duca dAndria, sito nel largo di S. Marcellino.

�. 5. Il fallimento di diversi Banchieri avvenuto nel 1597 contribu� molto allingrandimento di questo Banco (4);' ragion per cui i signori Cesare Mirabella marchese di Bracigliano, Alfonso Gaetano, Camillo Macedonio, Paolo Balzerano, Ferrante Imparato, e Gio: Tommaso Borrelli secondi fondatori comprarono per ducati diecimila (5) ledificio di S. Biagio de Librari, ove attualmente si regge il Banco de" Privati.

�. 6. Questo edificio per� venne ampliato, e migliorato sotto la direzione di Gio' Battista Cavagnano architetto Romano (6), sebbene altri dicano essere stato l'architetto direttore il cav. Fortuna. Essendo poi terminata la fabbrica, e dovendosi formare la Cappella, che ora si vede in fondo del cortile,vi fu posta la prima pietra sollennemente benedetta dal Cardinale Alfonso Gesualdo Arcivescovo di Napoli, collintervento del conte dOlivares, allora Vicer�, e di tutti suoi Regii Ministri (7).

�. 7. Nel 1623 per lo mantenimento de soli Uffiziali spendeansi annui ducati 9000.

�. 8. Nel 1634 gi� avea di rendita annui ducati 45000.

�. 9. Le opere di questo Banco erano immense. Facea pegni da ducati 10 in gi� senza interesse, tenendovi impiegata una vistosissima somma; riscattava i Cristiani presi prigionieri presso glinfedeli, e scarcerava coloro che erano imprigionati per debiti, dava maritaggi a donzelle povere, sussidii mensili aglindigenti,

(1) Vedi Gio' Battista del Tufo Istoria de' Regolari. pag. 36. Cotto part. 3 pag. 123. Summonte tom. 4 pag. 85. Edizione del 1675. Toppi de orig. Trib. part. a lib. 1 cap. 4 n. 34 Sarcelli Guida de Forastieri pag, 143. Edizione del 1782.

(2) Vedi Eugenio nella sua Napoli Sacra pag. 334, e 335.

De Magistris Stat. Eccles. Neapol pag. 373. n.190. Per� l'antico Ospedale dell'Annunziata era sito nellattuale Monistero della Maddalena.

(3) Vedi i repertorii generali dell'Archivio, i quali menzionano la scrittura di tal epoca.

(4) Vedi Costo part. 3 pag. 146.

(5) Ved. Eugenio nel luogo citato.

(6) Ved. Capaccio nel Forast�ere giorn. 9 pag. 918.

(7) Ved. Celano Edizione del 1592 giorni 3 pag. 232.

ed infinite altre opere di piet� (1).

�. 10. Nella sera del 31 luglio 1786 verso le ore tre dItalia si manifest� un forte incendio in quel locale, e propriamente nellofficina della pegnorazione.

Questo incendio oltre di aver ridotto in cenere immensi pegni di ogni specie, con grave danno de poveri Cittadini; distrusse pure una porzione della scrittura bancale, divorando per taluni anni tutt'i libri, e le polizze originali, e per altri anni alcuni libri solamente.

Il Governo dallora apprest� in tale circostanza tutto il possibile rimedio, con aver disposto la rifazione di tutta quella scrittura divorata dallincendio; e che potea rifarsi dai giornali, o polizze rimaste.

Il metodo tenuto nella rifazione della scrittura fu semplicissimo. Le pandette, e libri-maggiori vennero scritturati con la guida delle polizze originali, o de' giornali; e questi poi con la scorta delle polizze originali. Il libro-maggiore per� venne riunito alla pandette, in modo che nella pandette medesima dopo essersi scritturato il nome del creditore, ossia dello girante, vennero al di sotto del nome menzionati tutti gli esiti fatti, e de' quali si poteano attingere notizie da qualche rastro di polizze originali, o di giornale, omettendosi la menzione degl1 introiti, non potendosi eseguire a causa che mancavano gl'introiti, e dacch� non si erano ricuperate tutte le polizze. La pandetta poi venne divisa in due tomi: il primo composto a tre registri pe' nomi colle lettere iniziali A. F. G, ed il secondo tomo formato ad un sol registro per tutti gli altri nomi colle restanti lettere dell'alfabeto.

I giornali finalmente vennero scritturati colle solite norme, cio� colla distinzione delle polizze di Cassa, e di Banco, coll'ordine progressivo delle giornate, e colla menzione de fogli corrispondenti al libro-maggiore divorato.

�. 11. Prosegui questo Banco le sue operazioni a tutto il 1808, epoca in cui ebbe insieme con gli altri il suo termine. �

SEZIONE 2.

Dellolim Banco di A. G. P.

�. 1. Questo Banco trae la sua origine dalla Casa Santa, e Chiesa della SS. Annunziata S. 2. Nel tempo di Carlo Il Re di Napoli in una battaglia, che ebbe in Toscana, rimasero prigionieri i germani D. Nicola, e D. Giacomo Scondito nobili della {Piazza di Capuana. Dopo sette anni di prigionia i germani Seondito invocarono laiuto della Vergine SS, facendo voto di edificare in suo Onore una Chiesa. La grazia invocata venne accolta colla velocit� del fulmine, poich� nel giorno seguente al volo da essi fatto furono resi liberi.

�. 3. Nel 1304 i germani Scondito fecero ritorno in questa Capitale, in un luogo donatogli da D. Giacomo Galeota anche nobile dellistessa Piazza, denominato il malo passo, ed ove ora esiste il Monistero della Maddalena, edificarono una piccola Chiesa in onore della Vergine Annunziata dallAngelo Gabriele, in conformit� dellapparizione da essi avuta. Vi fondarono ancora una Confraternita detta dei Battenti ripentiti, nella, quale vi si ascrissero quelli del Sangue Reale, ed i primi Signori, e Baroni del Regno.

�. 4. Colle infinite ohblazioni avute in breve vi edificarono un Ospedale po poveri infermi..

�. 5. Nel 1324 ebbero in cambio dalla Regina Sangia il suolo, ove attualmente si regge la Casa Santa dellAnnunciata, con tutto quel denaro che vi bisognava, per edificare la nuova Chiesa. ed Ospedale.

(1) Ved. Celano Edizione del 1693 pag. 136 e 137.

(2) Ved. Celano Edizione del 1734 giornata 3 pag. 301 a 3a5.

Di questo Banco ne dice qualche cosa il nostro Ch.� Carlo Franchi, nella scrittura che fece a pro di Gaspare Starace Cassiere del Banco dello Spirito Santo.

�. 6. Nel 1438 la Regina Giovanna Il riedific� questo locale dalle fondamenta e lo dot� di molto case nella Citt� di Napoli, e di varii territorii nella Terra di 50mma.

�. 7. La Regina Margarita di Durazzo madre del Re Ladislao attesa una infermit� sofferta, ottenne dal figlio la facolt� di poter disporre della Citt� di Lesena, onde adempiere al voto fatto per la sua guarigione; ed in effetti nel 6 novembre 1411 don� al detto pio Stabilimento lanzidetta Citt� di Lesena.

�. 8. Concorsero altri ad arricchire questo luogo con ampie donazioni, in modo che in breve divenne ricchissimo, e si addisse a tante opere di piet�.

�. 9. I governatori di questa Casa Santa verso il 1575 aprirono un pubblico Banco, il quale esercit� le sue funzioni a tutto il 1702. In tal epoca avvenne il suo fallimento (1), n� fu mai pi� ripigliato l'esercizio di questo Banco.

�. 10. Intanto siccome la maggior parte dei beni si possedeva dalla Casa Santa, ed il Banco rappresentava de vistosi crediti su i beni della Casa; cos� in occasione di tale fallimento, si proced� alla divisione de beni medesimi, mediante una concordia magna, cos� detta, stabilita nel 1717, essendo stata una porzione de beni della gran massa attribuita alla Casa Santa per l'esercizio delle opere di piet�, ed altre porzione per soddisfare i creditori del Banco (2).

�. 11. La scrittura di questo Banco si � sempre conservata dal ceto de creditori, siccome tuttavia si ritiene dal ceto stesso nella officina sita largo D0nnaregina n.� 24 (3).

SEZIONE 3.

Del Banco di S. Maria del Popolo.

�. 1.Questo Banco ebbe la sua origine dallo Spedale degllncurabili, essendo tale la comune opinione de scrittori (4); conviene quindi dare una idea generale di questa pia fondazione.

�. 2. Francesca Maria Longo, moglie di Gio. Vanni Longo Regio Consigliere, e poi Reggente di Cancelleria, sorpresa da una fiera infermit�, dopo esauriti gli umani rimedii, ricorse ai divini aiuti, portandosi nella Casa Santa di Loreto, ove giunse nel giorno di Pentecoste del 151g; e nell'ascoltare la S. Messa nel punto del Vangelo di Cristo Signor Nostro che san� il paralitico, nelludire quelle parole: paralytico tibi dico surge; si sent� sciogliere le membra, e si alz� libera. Allora la signora Longo fece voto di servire glinfermi in tutto il tempo di sua vita. Di fatti ritornata in Napoli sana, e vigorosa, si dedic� allora tutto a servire glinfermi nello Spedale di S. Nicola della Carit� presso del Molo, ove esercit� questo atto di carit� per circa un anno.Ma conoscendo essere ci� troppo angusto alla grandezza del suo fervore, deliber� di fondare a proprie spese una casa pi� ampia, ed in un luogo pi� ameno.

(1) S'ignora la cagione di tale fallimento, poich� tutt'i Scrittori zittiscono ad di esso: per� per comune tradizione si ha che il fallimento avvenne a causa di un incendio.

(2) l creditori del Banco da quell'epoca finoggi han sempre posseduto in comune, ed indiviso il di loro patrimonio, distribuendosi il fruttato di esso, e con amministrarsi il patrimonio medesimo da taluni deputati scelti dal Ceto de creditori..

(3) Pel richiamo di questa scrittura nell'Archivio Generale vedi ci� che dicemmo nella nota fatta sul Capitolo primo

(4) Vedi Celano Edizione del 1692 giornata 1� pag. 250, e giornata a pag. 144.

Eugenio Nap. Sacr. pag'. 187,

De Magistris pag. 325 n. 170.

Vedi infine il Real Decreto de' 12 settembre 1809. Da questo decreto sorge chiara la idea, essere stato il Banco del Popolo fondato dalla Casa Santa degl'Incurabili, poich� nellassegnarsi al Banco di Corte ledifizio nel largo S. Lorenzo (ove primareggevasi il Banco del Popolo), dicesi che questo locale si appartenea allo Stabilimento degl'Incurabili.

�. 3.Dietro il parere de pi� accreditati professori sanitari, fece acquisto di talune case sopra S. Aniello, e nel 1521 con breve del 50mmo Pontefice Leone X, diede principio alla nuova fabbrica, ed in poco tempo ne ridusse una parte abitabile.

�. 4. Avendo poi consumato tutto il suo peculio si determin� a chiedere delle obblazioni a tutti quei fedeli, che venivano a visitare gli infermi.

�. 5. Le obblazioni furono immense, fra quali quella fatta da Lorenzo Battaglini Bergamasco di diecimila scudi (1); e con tali obbiezioni venne lopera perfezionata. Essendosi poi la Signora Longo resa di et� avvanzata, si ritir� nel Monistero delle Cappuccinelle, da lei fondato, ove fin� i suoi giorni.

�. 6. Ad esempio della signora Longo, immense obblazioni si faceano da fedeli, e varie eredit� furono rimaste a questa pia fondazione, in modo che lanzidetto Spedale divenne il pi� ricco dellEuropa, e si addisse, a tante opere di piet�.

�. 7. I governatori di questa pia fondazione nel 1589 stabilirono aprire in quel cortile un pubblico Banco.

�. 8. Questo Banco prosegui le sue operazioni a tutto il 1623, nella qual epoca, atteso un fallimento avvenuto (2), dov� sospendere le operazioni medesime. Ma la fedelissima Citt� di Napoli prese cura di questo Banco, e ne fece proseguire la negoziazione per circa anni 12 (3) cio� dal 1624 al 1635, nella qual' epoca il Banco riprese il suo antico 'negoziato.

$. 9. Continu� questo Banco fe sue operazioni nei palazzo largo S. Lorenzo, ove venne trasferito a tutto il. 1806, quando rimase pur # esso abolito- per virt� del decreto del d� 11 giugno dell'anno stesso.

SEZIONE 4.

Della Casa Santa, e Banco dello Spirito Santo.

�. 1. Nel mese di novembre dell'anno 1555 taluni pii, Napoletani illuminati dallo Spirito Santo, stabilirono istallare una Confraternita, per esercitarvi i divini Ufficii pel bene delle anime loro, e per eseguire opere di piet� in sollievo del prossimo. Di fatti sollecitamente incominciarono a congregarsi nella Chiesa de' Ss. Apostoli sotto la direzione del P. M. Ambrosio Salvio Apostolico predicatore Domenicano, che poi fu assunto al.Vescovado di Nard� (1).

�. 2. In seguito conoscendo essere angusto il luogo assegnata nella Chiesa de' Ss. Apostoli passarono a congregarsi in quella di. S. Giorgio Maggiore. 11 concorso grande di persone di ogni ceto, che venivano ad ascriversi, fece risolvere alla Compagnia di ricercare un iuogo pi� ampio. Di fatti nel 6 novembre 155y pass� la Compagnia nella Chiesa di S. Domenico.

�. 3. Aumentatosi poi a dismisura il numero de' fratelli, questi stabilirono di edificare una Chiesa tutta propria; ed all'effetto comprarono il giardino detto il Paradiso che stava fuori Porta Reale vecchia, e propriamente accosto al giardino della casa de' duchi di Monteleone indi de' duchi di Cantalupo; ed ivi eressero detta Chiesa.

(1) Vedi lo stesso Celano nel luogo citato.

(2) Signora come avvenne questo fallimento; ma del fallimento non se ne deve dubitare, poich� la notizia viene per costante tradizione de nostri maggiori.

(3) Tanto �. ci� vero in quanto che la scrittura di questo Banco dal 1624 al I635 si � ritenuta sempre dalla Citt� di Napoli, e non prima del 1840 venne rilasciata in favore del Banco attuale, e riposta collaltre nell'Archivio Generale de Banchi. Vedi linventario de libri di questi anni, da noi redatto, ed esistente nel Segretariato Generale. Questa circostanza conferma vieppi� la notizia del fallimento avvenuto nel 1623.

(4) Vedi Celano Edizione del 159: giornate a pag. 13 e no.

Avendo nel 1562 sotto la guida del prelodato P. M. Salvio formate alcune capitolazioni, queste vennero approvate, e confermata dalla S. M. di Pio IV,.dal quale vennero concesse infinite indulgenze alla Confraternita, con farla superiore alle altre Confraternite. Con tali capitolazioni stabilirono di erigere due Conservatori, uno per le figliuole vergini dei confratelli, e l'altro per tutte quelle giovinette che in potere di altri.erano in pericolo di perdere la loro pudicizia.

�. 4. In tempo del Vicer� Parafan de Rivera duca di Alcal�, volendo tirare la strada dell'Incoronata fino alla Porta Reale (1) fece demolire la detta Chiesa, pagandone per� V importo a quella Congregazione.

�. 5. I confratelli allora furono solleciti ad acquistare alcune case, e giardini siti in quel luogo ove attualmente vedesi la casa, la Chiesa, e 'l Banco dello Spirito Santo, e che allora chiamavasi il bianco mangiare. In questo luogo vi adattarono una picciola Chiesa, col disegno di erigerne una al maggior segno magnifica, come venne in effetti eseguito, essendosi nel giorno 26 dicembre 1563 poetala prima pietra dal Cardinal Alfonso Carafa allora nostro Arcivescovo.

�. 6. Nel 1564 ebbe principio l'opera di rinchiudere talune donzelle, che erano in pericolo; avendo benanche in seguito ottenuto quei confratelli da' regi Ministri la facolt� di strappare a viva forca tali donzelle dalle madri renitenti.

�. 7. La piet� de' fedeli offriva infinite oblazioni a questa pia fondazione; ragion per et� xxm tali obblazioni si aument� il patrimonio ad annui ducati 30000 di rendita.

�. 8. Ed allora si fu, cio� nel 1591, che venne da questa Corporazione aperto nel cortile di detta Casa Santa un pubblico Banco intitolato Banco dello Spirito Santo, che ebbe il suo termine anche nel 1848 coll'abolizione generale de' Banchi.

SEZIONE 5.

Del Banco di S. Eligio.

�. 1. Questo Banco poich� riconosce la sua origine dallo Spedale, e Conservatorio di S. Eligio (2), cosi crediamo regolare dare una idea di questa pia fondazione.

�. 2. Tre familiari dei Re' Carlo I, chiamati Giovanni D�ttun, Guglielmo Borgognone, e Gio. Lione, vedendo dismessi molli Ospedali, stabilirono di fondarne altro a loro proprie spese, chiedendo in grazia al 50vrano di conceder loro uno spiazzo nella Citt�, che li venne accordato, donandosene uno nel Mercato grande.

�. 3. In breve i pii fondatori edificarono la Chiesa di S. Eligio, con un comodo Spedale.

�. 4. In seguito poi per talune sciagure accadute nella nostra Citt�, alcune donzelle onorate erano in massimo pericolo; e la piet� di taluni Napoletani, fece prevedere ogni sinistro evento, avendole a proprie spese fatte radunare, e rinchiudere nell'abbandonato Monastero di S. Caterina de' Trenettari,

�. 5. Il Vicer� D. Pietro de Toledo poi, ravvisando come necessaria questopera,. fece edificare un comodo Monistero nello stesso spiazzo del Mercato, nel quale nel 1546, furono queste donzelle trasferite, con legge espressa, che si dovessero ivi ricevere solamente donzelle orfano de Napoletani onorati, che mancavano de mezzi per vivere.

(1) Che era dicesi Monteoliveto.

(2) Il de ICagistris nella sua opera Stat. Eccles. Neap. Pag. 413 n. 250, dice essere stato fondato questo Banco da, Bossaotra nel 1458; ma altri Scrittori pi� accreditati, come il Sarcelli Guida de' Forastieri pag.173, ed il Celano giornata 4� Pag. Edizione del 1724, sostengono essere stato tale Banco fondato verso 1592 dagli Amministratori dello Spedale, e Conservatorio di S. Eligio E questa sembra la idea pi� plausibile, poich� nel 1458 in questo Regno non si avea idea di Banco, per non essere n� anche sorti i Negozianti Banchieri.

�. 6. Essendosi aperti nella nostra Capitale diversi. Spedali per gli uomini, poich� per le donne febbricitanti non ve ne era alcuno, venne perci� stabilito dover questo Spedale di S. Eligio servire per le sole donne, e nel 1573 venne lo Spedale per le donne trasferito nel Conservatorio suddetto, dove le povere donne inferme venivano governate dalle monache. e figliuole del Conservatorio medesimo, con indicibile carit�, ed attenzione.

�. 7. Acquistata questa pia fondazione la fiducia del pubblico, nel 1592 venne aperto in quel locale un pubblico Banco, dipendente dal Conservatorio, e Spedale sotto il titolo di S. Eligio Maggiore, ed in breve questo Banco divenne ricco, e si addisse a tante opere di piet�, ed a diverse pegnorazioni ancora.

�. 8. Prosegui questo Banco le sue operazioni a tutto il 1808, epoca in cui ebbe il suo termine collabolizione generale de Banchi.

SEZIONE 6.

Del Banco di S. Giacomo, e Vittoria.

�. 1. Questo Banco anche riconosce la sua origine dalla Chiesa, e Spedale di S. Giacomo della Nazione Spagnuola.

�. 2. Il gran Giovanni dAustria figlio delIinvitto Imperatore Carlo V, dopo la famosa vittoria navale contro i Turchi, ritornato in Napoli, in memoria della riportata vittoria edific� una Chiesa, ed uno Spedale per la Nazione Spagnuola, col titolo di S. Maria della Vittoria, nel luogo detto delle Mortelle, ove poi venne eretto il Monistero di S. Caterina da Siena di donne Domenicane.

�. 3. Il Vicer� D. Pietro di Toledo, volendo edificare una Chiesa, ed Ospedale pi� decente per la Nazione Spagnuola, con suo proprio danaro, con quello di molte elemosine, ottenute tanto da nobili Spagnuoli, che da Napoletani, ed anche colle contribuzioni della soldatesca, acquist� molte case in un luogo denominato Genova piccola, per li molti Genovesi, che in quel luogo dimoravano; ed ivi nel 6 marzo del 1540 si di� principio alla Chiesa, e Spedale destinato per li poveri infermi di ogni specie della Nazione Spagnuola.

�. 4. Da questa pia fondazione surse nel 1597 il pubblico Banco intitolato de S. Giacomo, e Vittoria, il quale fu uno de Banchi pi� affollati, ed in breve divenne ricco al par degli altri.

�. 5. Questo Banco prosegu� le sue operazioni a tutto il 1800, nella qual epoca apr� un doppio negoziato distinto, e separato, cio� uno pe particolari, e laltro per la Regia Corte. Quello de particolari continu� a tutto il 1806, tempo in cui rimase abolito, per virt� del decreto del di 11 giugno del detto anno, ed il ramo di Corte poi prosegu� a tutto il 1808, epoca dellabolizione generale de Banchi.

SEZIONE 7.

Del Sacro Monte, e Banco de' Poveri.

�. 1. Queste Banco trae la sua origine da due Congregazioni intitolate una, S. Maria del Monte de' Poveri, e V altra del Nome d� Pio.

�. 2. Quella di S. Maria del Monte de' Poveri fu la prima ad istallarsi. Circa Tanno t563 mentre calavano dal Tribunale gli avvocati e negozianti 9 un detenuto mostrando dal cancello un giubbone gridava; Signori pietosi per cinque Carlini che non ho, non posso uscire da queste carceri: vi supplico in nome di Ges� Cristo ad improntarmeli con tener questo in pegno. Un avvocato inteneritosi gli don� i cinque carlini, rilasciandogli ancora il giubbone.


Con questo esempio molti altri detenuti, fecero le stesse inchieste, offrendo roba in pegno (1).

�. 3. Questo stesso uomo da bene, che avea fatto la prima elemosina, si un� con altri Curiali, c contribuendo ciascuno a misura delle proprie forze, fecero il pieno di una somma, che venne destinata per sovvenire agli altrui disegni, ricevendo in pegno qualche oggetto.

�. 4. v Per lesercizio di questa opera di piet� ottennero i fondatori dal Reggente della Vicaria una piccola stanza nel piano del cortile presso la scala del Consiglio.

�. 5. Questi pii Cristiani nello stesso anno 1563 ottennero da PP. de Ss. Apostoli una stanza nella loro casa, ove fondarono una Compagnia sotto il titolo di S. Maria del Monte de Poveri, per recitarvi i divini Ufficii. Tra i loro istituti vi fu quello di andare questuando per mantenere in piedi non solo la primiera opera, ma anche per eseguire altre opere di piet�.

�. 6. Nel 1571 dovendosi rifare la casa dei Ss. Apostoli, li fratelli suddetti passarono ad unirsi in alcune stanze, che nella Chiesa di S. Giorgio aveano gli estauritarii di detta Chiesa; e desiderando poi di avere un luogo proprio da congregarsi nel 1575 ottennero dal Canonico Abbate di S. Giorgio il Portico di detta Chiesa, ed una Cappella che li stava allato, intitolata S. Severo il vecchio. In questo luogo diedero principio ad una famosa Cappella pel pubblico, ed al di sopra un Oratorio per congregarsi. Queste fabbriche furono eseguite a spese de' confratelli, senza punto valersi di tutto o parte del danaro dell'opera, e nel 9 4 quando terminarono le fabbriche, vi pass� la Compagnia.

�. 7. Nel 1585 venne pure ampliato il locale destinato per lopera de pugni nel cortile della Vicaria, costruendovisi anche una Cappella (2).

�. 8. Laltra Congregazione poi sotto il titol0 del Nome di Dio ebbe la sua origine nel 1583. In questo anno 25 gentiluomini formarono una Compagnia dentro la Chiesa di S. Severo, sotto la guida del P. M. Fra Paolino da Lucca de' Predicatori. Questi Confratelli attendeano non solo alle cose appartenenti alla buona via delle anime loro; ma all'aiuto del prossimo, visitando i carcerati, c sovvenendo i poveri vergognosi, e con praticare altre opere di piet� (3).

�. 9. Trovandosi taluni confratelli nell'una, e nellaltra Congregazione, progettarono la riunione delle medesime, la quale ebbe luogo nel 1588: e poich� la riunione era seguita senza regole, nacquero tra loro delle discordie, alle quali pose termine il Vicer� dallora, con ordinare la di loro divisione fino a novella sua disposizione. Intanto il Monte de' Poveri seguit� le sue operazioni nellOratorio di S. Giorgio, e la Congregazione del Nome di Dio nel Monistero di S. Severo.

�. 10. Accomodate le discordie insorte tra queste due Congregazioni, e dopo stabilite le convenienti capitolazioni, nel 24 gennaio del 1599 ebbe luogo novellamente la di loro riunione.

�. 11. Riunitesi queste due Congregazioni si mosse ne confratelli uno zelo tutto nuovo per l'aumento delle opere di piet�, accrescendone il fondo con esorbitanti obblazioni, le quali cessarono nel 1602.

(1) Nelle regole, e capitoli della Congregazione, c Banco de Poveri dati alle stampe nel 1750 dicesi non conoscersi in origine di questa prima Congregazione; ma il nostro Carlo Celano nella Edizione del 1692 pag. 169 rapporta il fatto di sopra esposto.

(2) In questo locale venne poi eretta la Congregazione degli Scrivani.

(3) Vedi Celano Edizione del 1692 giornata 1a pag. 177. Eugenio Nap. Sacr. pag. 43 in fine.

�. 12. Nel 1600 oltre alle opere di piet� s introdusse luso de depositi, che venne ingrandito mediante le cure de confratelli (1), i quali procurarono ancora che la Regia Corte in qualche rincontro se rie avvalesse.

�. 13. Nel 1606 poi assunse il titolo di Banco, e Monte de Poveri, e s'introdussero uffiziali stipendiati per portare il carico dell'opera e della scrittura.

�. 14. Nel 1612 nuove regole, e capitolazioni vennero formate, sulle quali non prima del 1632 fu impartito il Regio Assenso.

�. 15. Intanto essendosi coll'ingrandimento dellopera reso angusto il locale della Vicaria, li confratelli delle due riunite Corporazioni nel 1616 comprarono dal signor Gaspare Ricca il palazzo ivi vicino (a), che poi aumentarono di nuove fabbriche, e divisero in due porzioni, una cio� per l'opera de pegni, e laltra pel Banco.

�. 16. Nel 1666 essendosi le opere di piet� di molto avanzate, altre capitolazioni furono redatte, che vennero benanche sanzionate di Regio Assenso.

�. 17. Con Real Dispaccio del 7 dicembre 1747 vennero aggregati molti altri fratelli alle anzidette due riunite Congregazioni perla buona amministrazione di quel Monte, e Banco.

�. 18. Finalmente del 1750 furono per ordine 50vrano stabilite nuove capitolazioni.

�. 19. In tal modo adunque questo Banco ebbe la sua origine, e progressione a tutto il 1808, nella qual epoca poi rimase cogli altri abolito per virt� della legge generale di soppressione allora emanata.

SEZIONE 8.

Del Banco del SS. Salvadore.

�. 1. � costante notizia per comune opinione di tutt'i scrittori, che questo Banco venne eretto nel 1640 dalla fedelissima Citt� di Napoli, per eseguire ivi tutti glintroiti, ed esiti dipendenti dall'arrendamento delle Farine (3).

�. 2. In seguito. venne BIIIV. |I. O in questo stesso Banco benanche il negoziato delle rendite provvenienti da altri arrendamenti,

�. 3. In Origine questo Banco venne eretto nel Chiostro di S. Maria di Montevergine.

�. 4. Nel 1698 poi i governatori di detto Banco comprarono da signori Aquino de Principi di Castiglione il palazzo sito nel largo di S. Domenico Maggiore, e dopo averlo accomodato, e ridotto alluso cui era destinato, trasportarono ivi tale Banco. In breve divenne pure Banco pubblico, esercitandosi ivi anche il negoziato de creditori apodissar�.

�. 5. Prosegui le sue operazioni a tutto il 1806, epoca in cui venne abolito con altri Banchi per effetto del Real Decreto del di 11 giugno di quellanno.

C A P. III.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER LO GOVERNO DE' BANCHI

Siccome le disposizioni legislative emanate per lo governo de Banchi riguardano o i negozianti Banchieri, o i Banchi pubblici, 0 lattuale Banco Nazionale; cos� ne par ragionevole trattare queste materie in tre distinte Sezioni.

(1) Celano luogo citato Vedi i repertorii dellArchivio Generale che segnano coll'epoca del 1600 i primi libri di questo Banco.

(2) Quell'istesso ove ora si regge l'Archivio Generale de Banchi. Vedi de Lellis continuazione allEugeni0 pag. 84.

(3) Vedi Celano Edizione del 1724. giornata 3a pag. 85 e 198.

SEZIONE 1.

Delle disposizioni legislative emanate

pe negozianti Banchieri.

�. 1. Le prime disposizioni legislative risguardanti i Banchi, furono emanate nel governo dellImperatore Carlo V, eletto tale nel 1526 per la morte dellImperatore Massimiliano. Questo invittissimo Imperatore soffrendo a malincuore che i negozianti Banchieri negassero ingiustamente restituire ai depositanti le somme da essi messe in deposito ne loro Banchi, nel 1536 eman� Prammatica (1) colla quale prescrisse:

Statuimus propterea, et mandamus, quod dicti Camps�res seu Bancherii, qui se absentaverint, et per sex dies latitaverint, citentur in domibus,in quibus solebant habitare, et si citati per alias sex dies non comparuerint, et suis (creditoribus non satisfecerint, in paenam morti: naturalis incurrunt et quod elapsis dictis se: diebus post citationem, ita factam, procedatur contra eos ad f�ro iudicationem, nullo alio tempora expectato, et pro foro-iudicatis publicentur per solita loca.

�. 2. Lo stesso Imperatore Carlo V vedendo che la maggior parte de negozianti col di loro fallimento, arrecavano immensi danni ai suoi amatissimi sudditi; cos� volendo evitare ulteriori disguidi nel 16 settembre del 1549 eman� per lorgano del suo Vicer� D. Pietro de Toledo altra Prammatica (2),colla quale prescrisse dover tutti coloro che teneano Banco dare, e prestare fra giorni x5 sufficiente pleggeria nella Regia Camera della Summaria di ducati 40000 per quelli della Capitale, e di ducati 15000 per i Banchi sistenti nelle altre Provincie del Regno, sotto la penale di ducati 3000 in favore della Regia Corte.

�. 3. Non bast� questa cauzione ad evitare il danno de Cittadini deponenti, poich� molti negozianti Banchieri fallivano di una somma al di l� della cauzione da essi prestata. Quindi gli Eletti della fedelissima Citt� di Napoli, volendo apprestare rimedio a questo inconveniente, avanzarono reclamo all'Imperatore, perch� degnat0 si fosse disporre di doversi da nuovi negozianti Banchieri prestare la cauzione di ducati 100000; al che nel 17 luglio 1553 fu fatto pieno dritto (3).

�. 4. Ne anche furono sufficienti queste precauzioni ad allontanare il danno, e le frodi. Quei negozianti Banchieri quando un giratario si portava a riscuotere il suo danaro, forse per che dessi mancavano delleffettivo numerario, rimettevano i giratarii medesimi ad altro Bano cc per essere pagati, e questi li dirjggevano ad altri, locch� defatigava oltremodo i creditori.

Succeduto quindi nel 1554 al Regno di Napoli il Re Filippo detto il secondo per rinuncia fattagli dallImperatore Carlo V suo padre, questo saviissimo 50vrano fiss� i suoi sguardi su i Banchi, e ravvisando come ingiusto lo strapazzo che si dava da negozianti Banchieri ai loro creditori nel 29 ottobre 1580 eman� due Prammatiche, colla prima delle quali prescrisse dover il primo Banco, cui era diretto il creditore pagare immantinenti, senza poter inviare il creditore medesimo ad altro Banco, sotto la penale di cento once per ogni controvenzione; e colla seconda poi venne chiamata in osservanza la Prammatica prima, prescrivendosi che le penali ivi comminate si dovessero estendere anche contro i Ministri del Banco. Colla stessa Prammatica venne pure prescritto quanto segue:

Verum bilancium effectuum Banci quolibet biennio praesentetur Commessario deputando per suam Excellentiam, quo non reperto vero Bancheri puniantur poena falsi,


(2) Che � la prima de Nummularius.

(1) Prammatica 2a ibid.

(3) Pramm. 3a ibid.

(4) Vedi la IV e la V ibid.


incidantque in eandem poenam falsi fidejussores, qui procurabunt se describi creditores Banci, et non sunt, iidemque fidejussores pro rata, pro qua fideiubebunt, teneantur in solidum. In oppositionibus Bancorum publicorum Sua Excellentia providebit super quantitatibus fidejussionum.

SEZIONE 2.

Delle disposizioni legislative risguardanti i Banchi pubblici.

�. 1. Infiniti inconvenienti verificavansi nelle polizze a compimento de pubblici Banchi per la mancanza di sottoscrizione de giratar�, che ne. primi tempi non si richiedeva affatto. Quindi una prima legge venne allora dettata sull'oggetto colla Prammatica del 31 marzo 1603 espressa in questi termini (1).

Ordiniamo, e comandiamo a tutt'i Banchieri e Banchi pubblici sistenti, tanto in questa fedelissima Citt�, come in qualsivoglia altra del presente Regno, che da qua in avanti, in modo alcuno non debbano, n� ciascuno di essi debba ricevere, n� notare, n� far notare nel suo Banco polizza alcuna a compimento di maggior somma, se non fosse stata soscritta dal creditore, a beneficio di chi va la polizza, e non sapendo quello scrivere che si abbia da fare di mano di Notaio pubblico colla sua soscrizione, sotto pena a contravvegnenti di ducati mille per ciascheduna volta, da applicarsi per le due terze parti al Regio Fisco, e per laltra allaccusatore. E di pi� quando si trovasse polizza accettata senza detta firma, vogliamo, e comandiamo, che non tenga alcun vigore, ma solo serva per lo pagamento reale, ed effettivo, che per detta polizza si facesse. Ordinando per la presente a tutti, e singoli officiali, e Tribunali, che cosi lo debbono fare osservare, ed eseguire, e procedere all'esecuzione delle pene predette, che tal� nostra volont�, ed intenzione.

�. 2. Varie quistioni sursero nel 1622 circa i depositi fatti prima del 2 marzo di quellanno, tempo in cui venne pubblicata la Legge sulla riformazione della moneta. Per tutte queste quistioni furono proposte, e date le convenienti disposizioni con analoga Prammatica (e), che giova conoscersi nellintiero suo complesso.

Super differentia inter partes suborta tam in judicio, quam extra judicium circa deposita facta, sive in Bancis publicis, sive pene: mercatores, aut alias particulares ante diem secundum martii praesentis anni, quo fuit publicata Regia Prammatica pro reformatione monetarum hujus Regni contendentibus creditoribus non teneri ad recipiendum deposita praedicta de pecunia tunc currenti tanquam reproba, diminuta, et erosa, praesertim quo ad deposita facta a debitoribus annuorum introituum cum pacto de retrovendendo pro obtinenda retro-venditione, stante clausula communiter in pacto de refravendendo in similibus contractibus apposita de restituendo capitalia in moneta ejusdem bonitatis, qualitatis, ponderis, et ligae, non obstante qualibet ordinatione superiorum in contrarium; e contra vero debitoribus, qui fecerunt deposita replicantibus, illa fuisse legitime fircta de pecunia tunc passim currenti, et expresse approbata per Reg. Banna emanata sub diebus 17 Aprilis, et 30 Iulii 1621 et eorum vigore creditores omnes praecise teneri ad illa recipiendum, et proinde ipsa deposita stetisse, et stare risico, et periculo creditorum renitentium recipere.

Item, et circa alia deposita finta post dictum diem secundum martii in Bancis publicis de pecunia duorum tertiorum, de quibus creditores Bancorum passant in dictis Bancis disponere


(1) Prammatica VI ibid.

(2) Che � la prima del Banco.



servata tamen firma ordinum generalium Illustrissimi, et Reverendissimi domini Locum-tenentis Generalis contendentibus creditoribus non esse cogendos ad illa recipienda, ex quo non tenentur recipere particularem solutionem in diversis temporibus, et annis, prout est illa, quam in efflictu continent dicti ordines generales, et ex adverso replicantibus iisdem deponentibus, se ipsos non passe cogi ad solvendum de alia pecunia, nec in alia forma, quam prout licitum est ipsis erigere ab iisdem Bancis vigore ordinum praedictorum. Die 17 Novembris 1622 Neap.

Facta de praedictis omnibus relatione per Magnificum V. I. D. D. Ferdinandum Branciam Regium Consiliarium Illustr, et Rever. D. Locum-tenenti Gener. in Reg. Collat. Cons; cum interventu Illustriss. Regentis Marci Antonii de Ponte Marcia. S. Angeli Reg. Collut. Consiliarii Praesid. Suor. Consil. Viceq. Protonot. ac Illustriss. Jacobi de Franckis Murchionis Javiani Reg. Consil. ma non Magn.V. I. D. D. Caesaris Alderisii, Joannis Baptistae Melioris }, et Scipionis Boviti Rag. Cons. Adiunctorum.

Idem Illustriss, ac Reverendiss. D. Locum-tenens Generalis providet, manda!, decernit, atque declamationis deposita ut supra facta ante diem decimum-quintum februarii praesentis anni in hac Civitate Neap, et per milliaria triginta circumcirca eand�m Civiiutem in ceteris-vero partibus Regni ante diem vigesimum ejusdem mensis fuisse, et esse rite, et recte ad legitime facta de pecunia lune currenti, et approbata, ut supra, exceptis tamen depositis factis de pecunia aliena ad deponentes quomodolibet perventa ad hunc effectum. Reliqua vero deposita post dies praedictos respective-ut supra facta de Pecunia praedicta fuisse illegitime atta: et proinde stetisse, et stare risico, periculo et fortuna ipsorummet deponentium, exceptis tamen depositis recept15, v�l acceptatis, aut liberatis creditoribus non contradicentibus.

Item, idem Illustriss, et Rcv. D. Locum-tenens Generalis declarat atque decernit (donec aliter fuerit ordinatum) reemere volentes annuos introitus venditos cum-pacto de retrovendendo, vel extinguere census redimibiles non aliter passe retrovenditionem, vel extinctionem obtinere, nisi Saluto capitali pretio in moneta numerata, neo sufficere depositum, vel solutionem de duobus tertiis in Bancis in eorum creditum existentibus, nisi fuerint ab emptoribus introituum conventi, ex quavis causa pro restitutione capitalium praedictorum; quo casa sequuta, vel non sequuta condemnatione, licuisse, et licere deponere capitalia praedicta, illaque salvare de duobus tertiis ut supra.

Insuper declarat, et decernit census emphyteuticos esse solvendos in pecunia numerata, pensiones domorum, et aliorum stabilium conductorum pro medietate in Pecunia numerata, et pro alia medietate de duobus tertiis. 50lutiones vero aliorum onerum, et debitorum, etiam ex causa tertiariarum, passe fieri de dictis duobus tertiis exceptis tamen quantitatibus debitis vigore literarum cambii, quae solvendae erunt, servata forma Rag. Pragmat.

�. 3. Moltissimi altri inconvenienti avvennero ne Banchi nel 1622, causati la maggior parte dalle monete scarse: quindi nel 10 aprile 1623 venne emanata una conveniente Prammatica (1), colla quale furono dati diversi provvedimenti. E poich� tali provvedimenti formano le prime Leggi, e regole de Banchi, cos� non dispiaceva aver sottocchio lanzidetta intera Prammatica espressa in questi termini.

In primo luogo ordina S. E. che si portino al detto Banco, e che si faccino consegnare i loro libri, e scritture, e con la prudenza e rettitudine, che egli spera dalle loro persone, aggiustin0 con somma puntualit� e brevit� i detti libri, indagandone gli effetti, i dritti,

(1) 2� Idem.

e le azioni del detto Banco, e quello che debbono a suoi creditori, e tuttaltro conveniente e necessario, acci� con tutta chiarezza costi dello stato in cui si trova, senza che s'impedisca il corrente dispaccio.

E parimente S. E.. accorda piena commissione e facolt�, come meglio si richiede dal dritto al fatto.

Per costringere a forza, e riscuotere dai debitori del detto Banco con brevit�, e sommariamente senza strepito e forma giudiziaria, e senza ammettere reclami pria di aver riscosso in contante, o per via di compenso di credito proprio di colui che lo dimostra liquido, e certo, che debba lo stesso Banco.

2.� Che in quelle partite che si troveranno fallite, e che non si potranno riscuotere, si notino i nomi de Governatori, ed Amministratori nel di cui tempo si diede ad imprestito il danaro: si dia relazione a S. E, acciocch� ordini ci� che convenga in esecuzione di ci� che ordina Sua Maest�.

3.� Che parimenti si avvisi a S. E. se tra i debitori del detto Banco vi siano alcuni Ministri perpetui, dichiarando chi sono, e che quantit� di denaro hanno ricevuto da essi, e da quanto tempo, aoci� S. E. ordini ci� che si ha da fare, non lasciando di riscuotere da essi ci� che debbono con prontezza.

4.� Che si prosiegua nellesecuzione del disposto da Sua Maest�,. che ai creditori che si troveranno aver introitato ne Banchi nel termine degli otto mesi, se gli restituisca solamente il 40 per 100, dichiarando che gli affittatori della Corte, e della Citt�, ed altri che non avranno introitato con frode non debbono esservi compresi.

5.� Che coloro che fecero introiti ne due mesi di gennaio, e febbraio per cassa, o per via di deposito, o imprestito, e durante il tempo de detti due mesi, o in qualunque altro seguente fecero compra, o retrovendite col detto Banco, e gli altri si rivochino, e disfacciano, e restino soltanto creditori nelle due quinte parti, e tanto di meno. quanto avran riscosso per interessi dalle dette compro, perch� questi tali non solo defraudarono i Banchi, cercando buona moneta per la cattiva, ma anche tirando interessi, e frutti da quella, e che avendola dopo della compra fatta col Banco retrovenduta, e ritenuto il danaro in moneta nuova, essendo dentro de due mesi, restituiscano tre quinte parti, e se prima un terzo.

6.� Che a coloro che non tengono presentemente moneta nei detti Banchi, avendola introitata ne due mesi di gennaio, e febbraio dellanno passato, e spendendola dopo della Prammatica, cacciandola in buona moneta dai Banchi si osservi lo stesso che nel capitolo precedente, segnandoli per debitori di tre quinte.

7.� Che a {coloro che cacciarono il denaro per Cassa a favore di loro stessi, o liberandolo in altri de detti due mesi, non gli si deve attribuire debito alcuno, imperocch� non hanno cagionato danno al Banco, perch� cacciarono la stessa moneta che introitarono.

8.� Che a coloro quali pria de detti mesi eran debitori nel detto Banco, e pagarono per Cassa, durante li detti due mesi, se gli ammetta, e passi buono il detto pagamento.

9.� Che si procuri osservare ci� che S. M. comanda, intorno cio� al ritornare i crediti ai pristini originarii che introitarono in frode della Prammatica, ed in danno de terzi, a quali furono girati, per� se questo non pu� verificarsi, si verifichi almeno quali furono i primi che girarono tali partite in tutto, o in parte, o non avendole cacciate ne detti due mesi di gennaio, e febbraio, ma in appresso, li seguino per debitori delle dette tre quinte parti.

10.� Che perch� abbiamo inteso, che dopo essersi fatta la pubblicazione della moneta nuova, vi si � versata molta della moneta scarsa, si verifichino coloro che lo avrai* fatto, e se ne faccia rapporto a S. E. per dare i convenienti provvedimenti.

 11. Che nello stesso tempo si verifichino gli introiti che si son fatti' di cattiva moneta, � se � stato con colpa, e frode de* Ministri dei Banco, acci� i colpevoli sieno puniti.

12. Che nell'istesso tempo ai riduchino a minor numero gli Uffiziali, Ministri, e tutt'altro che dovr� riformarsi nei detti Banchi, la. sciando precisamente solo quelli che sono necessarii con giusti, e moderati salarii, poich� gli altri non servono, se non che a far confusione, e spese; e che parimenti si mutino gli Uffiziali che sembrassero non convenienti, e. si pongano altri in loro luogo, dando prima conto dell'amministrazione a S.E.

13. Che frattanto si andranno aggiustando i conti, e libri del detto, Banco, i esegua ci� che S. M. ha ordinato nelle sue lettere del 4 settembre e 9 gennaio, ed assegnino, e veggano le rendite ed effetti che dovr� a suoi creditori, e quelle che saranno acquistate da persone facoltose non sidieno, n� assegnino a quelli che non lo sono, acci� non gli riesca difficoltoso il pagamento, ed esazione, e si dividano pro rata con ogni uguaglianza, non solo riguardo alla quantit�, ma anche alla qualit� degli effetti, che a ciascun creditore se gli assegner�, e vender�, senza dar luogo al negozio, acciocch� tutto si esegua con la giustizia conveniente, lasciando solo una competente rendita poi Ministri Uffiziali, libri, ed altre spese, forzose del detto Banco.

14. Che listesso ordine si osservi nella ripartizione di ci� che spetter� al detto Banco dalle gabelle che si sono imposte, e simporranno per covrire il danno che ha sofferto per la riduzione della moneta.

15. Che dal denaro che presentemente si trova di contante? nel detto Banco, e da quella porzione che gli spetter� dallassegnamento di duecentoventimila ducati vada pagando per settimana quella quantit� che gli spetta a ragione del 2 per 100 a ciascuno de creditori: e se il danaro che si ricever� da detti effetti, ed imposizioni sar� in tanta quantit�, che si possa aumentare la paga di ciascuna settimana, si dia relazione di esso a S. E, acci� ordini che si faccia proporzionata mente, e conforme al denaro che si andr� introitando, avendo in mira che con tutta prontezza, ed uguaglianza di giustizia siano pagati i detti creditori.

16. Che i detti duecentoventimila ducati dell'assegnamento e tutt'altro si andr� riscuotendo dalle imposizioni che si consegneranno, si � dato ordine acci� si distribuiscano tra tutt'i Banchi, avendo considerazione ai debiti, e perdite di ciascuno, dimodoch� a quello che avr� pi� debiti si sovvenga, e vada provedendo con maggior quantit�, ed a quello che meno, rispettivamente, e che per questo, e per esigere quella porzione che gli appartiene, come si � detto, si versi nel Banco dellAnnunziata quello che dalle dette imposizioni si ricever�, avvertendo che sempre deve tenersi manifesto questo denaro, poich� non deve servire, se non che per l'effetto sopradetto, e cos� se gli fa noto ci�, onde per parte del detto Banco si procuri a tempo esigere ci� che gli appartiene.

17. Che ciascuno de detti creditori possa mentre son pagati, vendere, cedere, passare in testa daltri, ed alienare in qualunque modo a proprio piacere a coloro che vorranno i crediti che avranno in detti Banchi, in tutto, o in parte, e cos� il compratore, o il cessionario di. tale effetto, e credito di Banco, non potr� obbligare i suoi creditori a riceverlo in soddisfazione di ci� che il tal compratore li dovr�, se non che con volont� de detti suoi creditori.

18. Che si prosiegua a ritenere il terzo come ha comandato S. M, finch�. vi sia somma per poter soddisfare. Che pel buon governo, e conservazione del detto Banco in appresso si osservino da ora gli ordini dati da S. M,. e le Prammatiche di questo Regno, ed il contenuto ne capitoli seguenti.

19. Che il detto Banco faccia subito un libro a parte, che si chiami, e s intitoli libro nuovo, dove si notino per creditori coloro che da oggi innanzi verseranno moneta buona, e di giusto peso, tenendolo a vista, acci� senza dilazione, e con ogni puntualit� si paghi come, e quando il creditore vorr� in contante.; o in cambiali, come gli riuscir� pi� comodo.

20. Che parimenti nel detto Banco si tenga un altro. libro, in cui si notino i crediti antichi, mettendo con gran distinzione, e chiarezza con varie annotazioni ci� che nasce dai depositi antichi, e condizionati, che si debbono pagare sempre, e quando per via giudiziaria saranno liquidati, ed in altra annotazione ci� che risulter� da detti due terzi, ed altra del detto terzo sospeso, ed in altra i dimenticati.

21. Che nessun Ministro di Bancomaggiore, n� minore da se solo, ma col consenso degli altri, possa fare imprestiti coi denari del detto Banco, ancorch� sia con pegno, n� fare compre proprie, n� aliene, n� crediti, ma solo a coloro che li avranno in effetti reali, e veri nel detto libro nuovo. n� si prendano per loro stessi cosa alcuna i Ministri del detto Banco, sotto pena al Governatore, e Governatori di esso di pagare il quadruplo, e cinque anni di galera, e della pena pecuniaria: in ambedue i casi si dar� la quarta parte ai denunciatori.

22. Che parimenti stiano con gran vigilanza tutt'i detti Cassieri, e Pesatori del detto Banco a non ricevere moneta che sia scarsa di peso, sotto pena al Cassiere che la ricever�, o pagher�, o si trover� in suo potere di 10 anni di galera irremisibilmente, e perdita di duemila ducati, senza potersi scusare di non averlo fatto con frode, perch� per proprio officio tiene questobbligo, e nella stessa pena della galera incorre il pesatore che dar�, o ricever� danaro senza, pesarlo, non potendosi scusare col dire che quello che lo ricev�, non volle che gli si pesasse..

23. Che Ogni giorno debbono dare il Libro maggiore, ed il Cassiere conto ai Governatori del restante che vi � in Cassa, e che questi lo dieno al Commissario delegato, acci� sappiano puntualmente lo stato del detto Banco.

24. Che si visitino i libri, e la cassa di detto Banco almeno due volte I anno dal Ministro delegato che vi sar�, o da altra persona che S. E. nominer�. e di ci� deve tenerne cura il Governatore di avvisarcelo a tempo,

25. Che non si riceva nel detto Banco moneta di minor valore che di tre cinquine, ed a quelli che porteranno questa moneta minuta, si paghi con questa stessa, notandosi ne libri di detto Banco le persone che la porteranno, ed in quale specie se di questa, o di altra, avvertendo, che a quelli che porteranno miglior moneta non se gli paghi con la pi� cattiva.

26. Che si. prenda la cauzione dal Cassiere, ed ufficiali del detto Banco nella quantit� che sembrer� conveniente, collapprovazione, ed intervento del governatore del detto Banca.

27. Che si affiggano tutti questi capitoli in una tavola fissa in parte pubblica di detto Banco, acci� sieno a tutti noti.

�. 4. A poter rifare i danni. avvenuti ne Banchi per la mutazione della moneta fu creduto utile nel 30 aprile 1623 (1) imporre il dazio di un ducato a botte su tutt'i vini che si sarebbero introdotti, venduti, e consumati nella Citt� di Napoli, suoi borghi, casali, territorii, e distretto, e vennero date con la enunciata Prammatica le convenienti istruzioni per la esazione di questo dazio.

(1) Prammatica 3 ibidem.

Ed altre istruzioni furono emanate nel 30 ottobre, e 23 dicembre 1623 (1).

�. 5. Poich� da nostri Tribunali si davano delle provvidenze contrarie perfettamente allo spirito degli art. 1, 11, e 17 dellanzidetta Prammatica dei 10 aprile 1623; cos� con altra del 9 maggio detto (2), vennero chiamati in osservanza gli enunciati articoli.

�. 6. Stabilito cos� il nuovo dazio sul vino, venne questo nel adluglixrrtia3 (3) attribuito ai diversi Banchi della capitale nel seguente modo.

Al Banco S. Eligio annui ducati 15475 col capitale di ducati 257624.

Al Banco del Popolo. annui ducati 181, 34, col capitale di ducati 307241.

Al Banco Spirito Santo annui ducati 6694, col capitale di ducati 111576.

Al Banco de Poveri annui ducati 1686, col capitale di ducati 28:07.

Al Banco della Piet� annui ducati 4013, col capitale di ducati 66885.

Ed al Banco di S. Giacomo annui ducati 146 col capitale di ducati 24, 38.

Niuno assegno poi venne fatto al Banco dellAnnunziata, riserbandosi di eseguirlo tostoch� si sarebbe dimostrato il danno sofferto.

Coll'anzidetta Prammatica venne pure prescritto quanto si�gue.

Quale sudetta somma si d� a ciascun Banco, colla condizione che rivedendosi di bel nuovo i loro libri, e trovandosi essere minore il danno sofferto della somma segnalata, dovranno restituire il dippi�; come pure trovandosi essere pi� il danno, gli si dar� pi� rifazione sopra la stessa Gabella, o sopra quello che va esigendosi, o compravasi, dalle condanne contra coloro che introitarono fraudolentemente ne gli stessi Banchi: e questo perch� sebbene le revisioni che sonosi fatte dalla detta Giunta si siano eseguite colla possibile diligenza, e si sia rinvenuto ascendere il danno cagionato dalla cattiva moneta, oltre il terzo che rimane sospeso alla somma di sopra segnata, nulladim6no. potrebbe darsi che fosse accaduto qualche errore nei conti, il che si sodisfer� nello sapressato modo, sempre, e quando costi di tal errore.

E S. E. ordiner� che si diano gli ordini opportuni a favore dello stesso Banco, e dei suoi creditori, ai quali i Commissarii dei detti Banchi faranno le reali consegne acciocch� possano esigere dagli appaltatori della due gabelle del vino un ducato per botte.

Ed ordina S. E. che colla parte che spetta a questo Banco, e cogli altri effetti che possiede, paghi subito, e dia soddisfazione e suoi creditori, assegnando con ogni uguaglianza, e giustizia, senza eccezione di persone, a ciascuno quello che deve avere de terzi correnti; e che questo si esegua nello spazio di x5 giorni al pi� tardi da V. S, e dal vostro Cassiere; e non facendosi in tal tempo S. E. nominer� altre persone che lo facciano perch� allo stesso tempo che conviene vuole che si adempia colla maggior brevit�..

E per maggior consolazione, e comodit� dei creditori di piccole somme, ordina S. E. che quegli che lo sono di 200 ducati in sotto, e non si contentassero dellassegnazione che loro far�, e volessero far compra in questo Banco alla ragione del 6 per 0|0, possono farlo nello spazio de detti 15 giorni, dando loro il Banco i mezzi necessarii per lesigenza.

Ed acciocch� maggiormente si possa ottenere ed eseguire quanto si � detto, ordina, e comanda S. E. che da oggi in avanti cessi il giro delle polizze, e che n� V. S, n� il vostro Cassiere le ammettesse da chicchessia, n� da altro Banco; ma che nello stato in cui si trova attualmente il conto de creditori si conchiuda, e finisca, e che nellistante che si fa la detta assegnazione corra la paga del 2 per 100 giusta gli ordini generali dati da S. E. agli Il aprile di questo anno, avvertendo che si debbono sospendere,

(1) Prammatica VIII e IX ibidem

(2) Pramm. IV ibidem.

(3) Pramm. V ibidem.

e non dar soddisfazione alle partite, che V. S. tiene notate in questo Banco, ed altre che gli sembreranno dubbie, finch� la Giunta non giudichi, e dichiari si debbono pagare le due quinte secondo gli ordini di S. M, e di S. E.

Ancora ordina S. E. che le differenze che occorressero di polizze di Banco, ancorch� dipendano da cedole, e lettere di cambio debbansi riconoscere, e decidere dalla Giunta dei detti Banchi, solo per aversi in esse pi� intiere notizie de casi che possono occorrere in questo particolare, ed altre giuste considerazioni, e convenienze della causa comune.

Di tutto questo mi ha ordinato S. E. passare avviso a V. S. perch� lo adempia ed esegua puntualmente.

�. 7. 50rte talune quistioni sul valore delle polizze bancali; ed occupatosi alloggetto il Collaterale Consiglio, e la Giunta de Banchi venne prescritto quanto siegue (1).

1.� Che a tutte le polizze di prezzo di roba che si doveano pagare per Banco, e si fecero dopo i 2 marzo dello scorso anno 1622 il qual pagamento si comp� dopo i 2 agosto di questo anno 1623, o si va compiendo, osi compier� in appresso, le si faccia il rilascio del 20 per 100 a favore del debitore, e gli 80 residuali paghino al creditore in moneta contante, e corrente, e non resti il debitore tenuto a pagare altro.

2.� Che a tutte le dette polizze, il cui pagamento si comp� prima del 2 agosto di questo anno, gli si faccia lo ribasso del 20 per 100, ed il residuo pagasi in contante come si � detto, pagandosi al creditore degli 80 residualia clic mome l'interesse a ragione del 8 per 100.

3.� Che lo stesso ribasso s intenda, e si faccia nelle lettere di cambio in quanto alla parte che si deve pagare per Banco di modo che non solo facciasi detto ribasso alle lettere di cambio nelle quali dicesi doversi pagare per Banco; ma ancora a quelle in cui dicesi doversi pagare in moneta corrente.

4.� Che le lettere di cambio, in cui dicesi che il valore si �. ricevuto in contante, si paghino in contante, e se il debitore pretendesse non averlo in effetto ricevuto in contante, fatto il deposito si ascolti.

Il che veduto da S. E, e consultato nel Consiglio Collaterale, ed udito quello che gli si offre intorno allesposto, si � determinato di ordinare, che si eseguano. i detti articoli, e ciascuno di essi nella forma, onde risoluto si � dalla Giunta; cosi ordina che si esegua S. E, ed a me che dia avviso a V. S. perch� labbia presente, e si eseguano come S. E. comanda.

�. 8. Non ostante le diverse disposizioni emanate per le monete rasate, queste continuavano ad essere in commercio. Quindi nel 22 giugno 1633 (2) venne disposto quanto siegue.

1.� Che i Banchi di questa fedelissima Citt� debbano ricevere tutte le monete scarse, che da qualsivoglia persona saranno portate in essi Banchi per introitarle, dandonele credito del giusto peso, conforme alla qualit� delle monete, e tariffa della Regia Zecca.

2.� Che i Cassieri, e Pesatori deputati, e, deputandi della Regia Corte in ciascuno di detti Banchi subito ricevuta la detta moneta scarsa la debbano tagliare, e portarla in detta Regia Zecca settimana per settimana, acci� di quella si possa far altra moneta nuova al giusto peso.

3.� Che i Banchi, e i Cassieri di quelli ne pagamenti, che faranno, debbano dar moneta di giusto peso.

(1) Pramm. VI e, VII de Bancis

(2) Pramm. X ibidem.

4.� Perch� nella moneta zeccata finora manca per lo pi� alcuna poca quantit� di poca considerazione; vogliamo, e comandiamo, che nel pesare che si far� della moneta tanto in detti Banchi, quanto in altri luoghi di questa fedelissima Citt�, e Regno. da qualsivoglia persona, si debba detta moneta ricevere, quando il mancamento non sia pi� di un acino per ciascun pezzo di tari, cinque cinquine, carlino, e tre cinquine. Di modo che la moneta dargento vecchia corre liberamente come di sopra col mancamento predetto. Dichiarando che la valuta dellacino importa un cavallo, n� si possa quella rifiutare da nessuno, cos� nel pagare, come nel riceverla, sottopena a' contravegnenti cio� ai Cassieri di once 100 da applicarsi la met� al Regio Fisco, e l'altra met� all'accusatore, ed altra pena etiam corporale ad arbitrio nostro, ed a1 Pesatori di detti Banchi di tre anni di galera, e perdita del loro officio, da' applicarsi il prezzo, come di sopra, ed a tutte le altre persone sotto pena riserbata a detto nostro arbitrio, da eseguirsi le pene predette irremisibilmente. Dichiarando che per questo non intenda derogato in cosa alcuna alla Prammatica predetta, ma questa resta in suo robore ed efficacia. Ed acci� il predetto venga a notizia di tutti, n� si possa per lavvenire allegare causa dignoranza, ordiniamo, che il presente si debba pubblicare non solo in questa fedelissima Citt�, ed affliggersene copia in valvis de Regi Tribunali, e de Banchi predetti, ma in tutte le Provincie del Regno.

�. 9. Bench� dopo la riforma de Banchi pubblici,si fossero date colla Prammatica 2. de Bancis, le regole ad osservarsi; pure poich�. erasi verificato che taluni Cassieri de Banchi si erano arbitrati dar credito ad alcuni negozianti, senza incassare leffettivo contante; cos� nel 22 giugno 1635 venne prescritto quanto appresso (1).

Ordiniamo, e comandiamo che nessuno ufficiale di detti Banchi, Librimaggiore, Pannettari0, e Cassiere ardisca, n� presuma di scrivere, n� fare scrivere nel suo libro d'introito qualsivoglia somma per minima che sia, come introitata nella cassa del Banco, n� darne credito a qualsivoglia persona di qualsivoglia grado, e condizione si sia, se non allora quando con effetto sar� entrato il danaro in essa cassa del Banco in contanti, non ostante che per riscontro lor si consegnasse fede, o polizza per altro Banco, sotto pena di anni 3 di galera, ed altre pena a nostro arbitrio riservata, incaricando tutt'i governatori de Banchi, e particolarmente il mensario, che con ogni accortezza procurino dal canto loro che non si faccia il contrario, ed in ogni caso di contravvenzione ne debbano subito dar notizia al Commissario delegato che pro tempore sar� di quel Banco, perch� proceda all'esecuzione della detta pena, senza remissione alcuna, ed affinch� non si possa allegare causa dignoranza, ordiniamo che la presente Prammatica si pubblichi per li luoghi soliti e consueti di questa fedelissima Citt�, e se ne debba tenere copia di essa scritta in tabella ne detti Banchi in luogo, che si possa da tutti comodamente leggere.

5. IO. Essendo stato questo Regno dal 1620 al 1683 afflitto oltremodo dal disordine della monetazione, il Vicer� venuto dalle Spagne D. Gaspare dHaro Marchese del Carpio vi apprest� i dovuti rimedii, con aver abolito la vecchia moneta, fattane coniare altra nuova.

Pubblicatasi quindi nel 1689 la nuova m0neta, e ritrovandosi ancora una quantit� della vecchia ne Banchi pubblici; e dovendosi daltronde questa ritirarsi, e rifarsi cos�, nel primo gennaio dello stesso anno 1689

(1) Prammatica XI ibidem.

venne ordinato quanto siegue(1).

Abbiamo col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente, determinato di concedere a Banchi dilazione, come in virt� del presente ht'lttd0 la concediamo, di pagare a loro creditori niuno eccettuato, per privilegiato che sia, non escludendone neppure la Regia Corte per lo termine di mesi tre numerandi da questo giorno; ed acciocch� si segua con minor incomodo deglinteressati, si sono disposti i Banchi sudetti di pagare nell'istesso tempo de suddetti mesi tre a loro creditori alla ragione del 5 per 100 la settimana in estinzione del credito di ciascheduno; ed a chi sar� creditore di minor somma di ducati 100, se gli abbia da pagare la rata, che si corrisponde alla ragione del 5 per 100, la quale quando non tirass�r0. in ciascheduna settimana, vogliamo che possono farlo nellaltra seguente, o quanto loro piacer�.

Con dichiarazione, che in detta sospensione non vengano glintroiti, che si faranno dal primo del corrente mese, ed anno 1. 689 in avanti, i quali dovranno pagarsi interamente senza nessitua dilazione, come anche si dovran pagare prontamente le fedi di credito date in escambio della moneta vecchia, cosi in questa fedelissima Citt�, come in tutto il presente Regno, essendo state quelle surrogate in luogo della moneta nuova che effettivamente dovea darsi in permutazione della vecchia. Ed affinch� venga a notizia di tutti, vogliamo che il presente bando si pubblichi per gli luoghi soliti, e consueti di questa fedelissimo Citt�, suoi Borghi, e Casali, e per tutte le. Citt�, Terre, e luoghi del presente Regno, e se ne affigga copia in tutti Banchi di questa Citt�.

�. 11. Fin da primi tempi della fondazione de Banchi venne proibito luso de riscontri ne Banchi medesimi introdotto, e bench� fossero stati tali riscontri proibiti colle Prammatiche 2 e 4 de Nummulariis, pure essendosene in seguit0 trascurata la osservanza nel dl 12 dicembre 1701 (2) vennero tali riscontri nuovamente proibiti, sotto la penale ai Cassieri, sottocassieri, complici, e fautori di ducati 2000 e di anni 3 di galera.

Colla medesima Prammatica vennero nuovamente proibiti glintroiti vuoti, sotto la penale della morte naturale, e venne prescritto doversi praticare da governatori de Banchi in ogni luned� di ciascuna settimana la contata delle rispettive casse, con usare tutte le opportune precauzioni pel buon governo de Banchi.

E con altra Prammatica de 29 maggio 1728(3) vennero rinnovati gli ordini per la proibizione de riscontri, e degli introiti vuoti,e venne prescritto non poter il Fedista consegnare ai Cassieri fedi in bianco, dovendo il Fedista medesimo scrivere di proprio carattere il nome, e cognome del depositante, che scorger� dal libro d'introito del Cassiere.

�. 12. � risaputo per punto isterico che i Banchi della Capitale erano governati, amministrati da" governatori nominati dal Be, ed. ai quali presedeva un delegato togato. Piacque a S. M. Ferdinando IV di felice rimembranza nel 26 gennaio 1790 (4) disporre, che li sudetti delegati per la pi� esatta, e retta economia de cennati Banchi dovessero intervenire, e dotare in tutte le cause attive, e passive de rispettivi Banchi, che si agitavano negli altri Tribunali, e Giunte.

�. 13. La malizia di alcuni, un panico timore concepito da altri, e lingordigia di molti di profittare illecitamente sul commercio della moneta, produssero nel 1794 una corr�ria ne Banchi della capitale:

(1) Prammatica VII de Nummulariis.

(2) Prammatica VIII de Nummulariis. Vedi anche la Prammatica XII de Bancis.

(3) Che � la XIII de Bancis.

(4) Prammatica XIV da Bancis.

quindi un aggio sulle polizze, ed un discredito verso i Banchi un saviissimo Re Ferdinando IV vi apprest� gli opportuni rimedii.

Per ovviare poi ulteriori dissesti di simil fatta, ravvisando che lessersi considerato per lo passato i sette Banchi come totalmente tra di loro dis�giuati, e separati; e considerando per lopposto, che lunico oggetto per cui da tempo in tempo eransi eretti i Banchi, era stato il servizio pubblico: che le ricchezze da Banchi acquistate siano dal pubblico promanate, e che quindi al suo vantaggio d�veano essere consacrate, e addette: e che finalmente il vero utile, e vantaggio del pubblico era la conservazione, e salvezza di tutti sette Banchi; cos� con Prammatica del 29 settembre 1794 (1) venne stabilito e dichiarato, che per unico dovea considerarsi il Banco Nazionale in Napoli diviso in sette casse, e rami sotto diverse denominazioni, e cura particolare, soltanto per lo maggior comodo de cittadini; e che quindi i beni fondi, i crediti, le partite, e lintiero patrimonio di ciascheduno Banco, era solidalmente tenuto per la sicurezza, ed al pagamento di tutti creditori apodissarii allora esistenti.

�. 14. Nonostante queste precauzioni, essendo laggio sulle polizze cresciuto oltremodo vennero emanate sulloggetto le seguenti quattro prammatiche (2) delle quali giova aver sottocchio r intiero loro tenore, espresso in questi termini.

Le novit� che negli ultimi tempi hanno avuto luogo in Europa, la necessit� di ricorrere ai mezzi straordinarii per preparare una valida difesa e per conservare la tranquillit� dei nostri amatissimi sudditi, gli sconvolgimenti, e le vicende in seguito avvenute, hanno fra gli altri malicausato quello dellaggio sul cambio delle carte di Banco, il quale cresciuto ad una. ragione enorme,turba linterna circolazione, e produce danni gravissimi alle propriet� d'e Particolari ed ai nostri rapporti di commercio collestero. Un disordine di tanta conseguenza non sfuggito fino da suoi principii dalla nostra paterna" vigilanza e cura; ed a questo effetto ne passati anni furono da Noi da tempo in tempo pubblicati varii editti, efatte diverse  ordinazioni per apporvi, l'opportuno riparo. Tut

te questo provvidenzeper la mutazione avveunta nello stato delle cose, abbiamo veduto che in, parte nonpossano pi� aver luogo, ed in parte non sieho bastevoli a togliere interamente un male di tanta conseguenza. Volendo per tanto Noi sopra un oggetto cos� essenziale dare de provvedimenti capaci a sradicare ogni disordina, e combinarli colla salvezza delle propriet� de particolari, quantunque le attuali circostanze rendessero malagevole questa impresa, pure Noi preferendo ad ogni altro oggetto il ben essere de nostri sudditi, ci siamo determinati dopo maturo consiglio a prendere le seguenti sovrane risoluzioni da eseguirsi inviolabilmente.

r.� In primo luogo siccome il lasciarsi cory rere in alcuni casi le polizze di Banco al valor nominale, produce linconveniente gravissimo, che i particolari che le ricevono, non possono poi spenderle in piazza alla medesima ragione, atteso laggio che si � introdotto, e debbono perci� farvi perdita, su di che sorgono ogni giorno litigi, e controversie neTribunali, cost Noi per togliere il disordine, che la carta medesima abbia due diversi valori, per evitare ogni danno nelle propriet� de particolari, e finalmente acciocch� i nostri amatissimi sudditi non siano distrutti, e dispendiati con

litigi, comandiamo che dal di della pubblicazione del presente Editto (derogando a qualunque altra precedente risoluzione) le carte di Banco in ogni caso, e per qualsivoglia pagamento, o contrattazione, si paghino, e si ricevano non gi� al valor nominale, ma al corso, o sia al valore pel quale correranno, e si cambieranno in piazza col numerario effettivo, nel giorno in cui se ne eseguir� il pagamento.

(1) Che � la XV de Bandi.

(2) Cio� la XVI, XVII, XVIII, xxx de Bancis.

(1) Che � la XV de Banci.

Ed affine di togliere ogni controversia che potrebbe sorgere per linterpetrazione di questa Nostra Real Volont� dichiariamo, che la medesima debba aver luogo anche per tutte le obbligazioni, e per tutt'i contratti fatti prima della pubblicazione del presente Editto, purch� il pagamento non sia gi� seguito, 0 non si sia convenuto espressamente di eseguirsi il pagamento in carta; nel quale ultimo caso della particolare convenzione, ne lasciamo la decisione ne termini di giustizia ai nostri Tribunali.

2.� E poich� dalla esecuzione dellarticolo precedente potrebbe risultare danno, ed interesse ai particolari possessori delle Carte, o perch� le abbiano essi ricevute al valore nominale nel percepire le rendite dei loro beni, o perch� loro siano stati restituiti in carta i capitali da debitori, o per altre cagioni; perci� Noi malgrado la considerazione, che gli attuali possessori delle carte per lo pi� non le abbiano acquistate, che al corso che da tempo in tempo hanno avuto in piazza, e malgrado il danno, ch'�. risultato al nostro Reale Erario dall'essersi il danajo contante delle Casse Fiscali cambiato con fedi di credito, pure sacrificando alla sicurezza delle propriet� particolari, ed alla ferma idea di garantire l'intero capitale delle polizze, ogni altra considerazione ed ogni nostro vantaggio, vogliamo che sia permesso ai particolari medesimi di far limpiego de capitali delle dette carte fra lo spazio di quattro mesi colla Regia Corte, che le ricever� al loro valore nominale.

3.�A questo effetto comandiamo che qualunque persona voglia impiegare le sue carte di Banco colla Regia Corte, e le esibisca fra il termine di quattro mesi, computando dal giorno della pubblicazione del presente Editto possa farlo liberamente. Le carte si accetteranno al valor nominale, e si assegner� lannualit� del tre per cento in contanti, e franco di decima, da pagarsene la rata in ogni quattro mesi, e da decorrere questa annualit� dal giorno in cui le polizze verranno esibite.

4.� Il pagamento del tre per cento contenuto nell'articolo precedente sar� fatto dalla Regia Corte nel modo stesso, che si pratica coi creditori assegnatarii sugli arrendamenti, che la medesima possiede, e verr� eseguito sul ramo della decima, che continuer� per ora ad amministrarsi, secondo il sistema che trovasi stabilito, riserbando al nostro Reale arbitrio di prendere in avvenire sull'amministrazione della medesima le misure che si crederanno pi� opportune, e convenienti. Per la sicurezza per� de rispettivi interessati, dichiariamo che oltre al ramo della decima, rimarranno obbligati per la sicurezza de capitali, e per lo pagamento deglinteressi tutt'i beni della Corona di qualunque natura.

5.� Per maggior comodo degl'interessati vogliamo che sia lecito ad ogni possessore di carte, che voglia impiegarle colla Regia Corte, di farsi fare l'assegnamento loco facilioris exactionit, e per la concorrente quantit� dell'annualit�, che gli sar� dovuta, o della partita di decima, che lo stesso esibitore di carte paga alla Regia Corte, o di qualunque altra partita che domander�, preferendosi sempre, ed in ogni caso, pel medesimo assegnamento, che chiegga colui che il primo abbia effettivamente esibita le fedi di credito.

6.� E volendo Noi efficacemente, che il disordine risultante dal gran numero delle carte di Banco sia tolto colla massima celerit�, e che i possessori della dette carte ottengano tutte le possibili facilitazioni per la sicurezza del loro capitali; pertanto comandiamo che per ora sia posta in vendita (pagandosene il prezzo in polizze) una quantit� di beni del valore capitale di, cinque milioni; e questi beni saranno primieramente tutti beni de rei di Stato confiscati a norma delle leggi del Regno; indi una quantit� di beni devoluti, e di quelli di Regio Padronato e dellAzienda di Educazione, fino al compimento del valore di cinque milioni,

se non li compiranno i beni confiscati, con farsi passare sopra il fondo de beni de' Monisteri soppressi le pensioni imposte sopra i beni confiscati. La nota di tutti questi fondi assegnati all'indicato uso sar� fatta, e pubblicata contemporaneamente al presente Editto per norma deglinteressati.

7.� I detti rami de beni confiscati, de devoluti e di quelli di Regio Padronato, della Reale Azienda di Educazione, e de Monisteris0ppressi, vogliamo che siano sul prodotto della decima indennizzati della rendita de loro fondi, che saranno venduti, o gravati di pensioni.

8.� La vendita sar� fissata sulla vera rendila di ciascun fondo. alluno e mezzo per 100 ne territori di Napoli, e di Aversa;al due per cento in tutti gli altri luoghi di Terra di Lavoro, ed al due e mezzo per cento nelle altre Provincie del Regno: colla circostanza,che per la Vendita delle case, il prezzo delle medesime sar� fissato nella maniera, che si creder� pi� utile e conveniente.

9.� Chiunque preferisca lacquisto de beni fondi ali annualit� sulla decima dovr� farne la domanda nello spazio di quattro mesi dal di della pubblicazione dellEditto; 0 dovr� nellatto stesso della domanda esibire la quantit� delle carte di Banco che corrispondono al valore del fondo, che intende di acquistare, qualora la vendita del medesimo sia certa, e non essendo certa dovr� esibire un quantitativo di polizze bancali, che verr� prudenzialmente fissato dalla Giunta che sar� incaricata dell'esecuzione del presente Editto. Si ricever� quindi la sua offerta, sulla quale si faranno le subastazioni, e si serberanno tutte le solennit� necessarie per lalienazione de fondi Fiscali. Il fondo sar� dato al migliore offerente; e qual era non resti al primo obblatore, dovr� costui essere rifatto delle polizze esibite da quello, che acquister� il fondo, se pure non voglia farle rimanere impiegate colla Regia Corte nel modo stabilito cogli articoli 3.� e 4.� del presente Editto.

10. Se due persone nel citato termine di quattro mesi offriranno di acquistare un fondo con carte di Banco, vogliamo che nell'accettazione dellofferta sia sempre preferito colui, che sar� stato il primo ad esibirle, salvi per� gli additamenti in beneficio del Regio Erario.

11. Quando si siano fatte tante domande per compre, che esauriscano tutti fondi posti in vendita: vogliamo che i possessori delle carte non possano in altro modo esibirle alla Regia Corte nello stabilito termine di quattro mesi, che colla condizione di riceverne il tre per 100 di annualit� in contanti, franco di decima nel modo espressone precedenti articoli 3 e 1;.

12.. Tutti coloro, che chiederanno fondi, ed esibiranno le carte Bancali a norma del precedente articolo 9, dal giorno dell'esibizione, e fino che non consegnano il possesso, ed il frutto del fondo; goderanno dellinteresse del 3 per 100 in contanti franco di decima.

13. Elassi quattro mesi dal di della pubblicazione del presente Editto, vogliamo che non siano pi� dalla Regia Corte ricevute polizze al loro valore nominale; ma chiunque voglia presentarle, comandiamo, che riceva il 3 per 100 in contanti, e franco di decima, sul valore della polizza al corso che ha in piazza, o sia per quel quantitativo, pel quale si cambia in numerario effettivo nel giorno della consegna.

Nel modo stesso saranno valutate le polizze classi i quattro mesi, qualora vogliano impiegarsi nellacquisto de fondi.

14. In polizze, e fedi di credito che in ciascun giorno verranno esibite, sia per averne I annualit� sulla decima, sia per acquistarne fondi, verranno notate coll'ordine stesso con cui si esibiranno, e questo notamento verr� cifrato ogni giorno, non solo dallepersone in caricate a questoggetto, ma ancora dal direttore delle nostre Reali Finanze, 0 non potendovi esso assistere, da uno de membri della Giunta di Governo, che destiner� a ci� il Luogotenente del Regno. In ciascuna settimana questi notamenti saranno resi pubblici colle stampe.

15. Comandiamo inoltre, che a misura che le polizze, e carte Bancali verranno esibita siano in presenza, e collassistenza dellesibitore delle polizze medesime bollate con un bollo con vernice dalluna, e dall'altra parte, acciocch� restino perpetuamente tolte dalla circolazione. Fatta questa prima operazione, vogliamo che le polizze medesime cos� bollate, in un determinato giorno di ciascuna settimana siano ad una ad una segnate nuovamente con un altro bollo, alla presenza del direttore delle nostre Reali Finanze, e di tutta la nostra Camera della Summaria, e di due individui della Regia deputazione di Citt�. Nellatto stesso vogliamo che si faccia una distinta nota di queste polizze annullate, e cavate fuori del commercio, la quale nota si pubblicher� per le stampe ogni settimana.

16. Se glimpieghi sulla decima, e le polizze che si daranno per acquisto dei fondi eccedano il quantitativo del debito della Regia

Corte coi Banchi, vogliamo che la Regia Corte venga rimborsata dellavanzo sugli ell'etti dei Banchi medesimi,

  1. Per le polizze che i particolari non esibiranno alla Regia Corte, permettiamo, che i Banchi ne facciano lintroito, e lesito, come sin ora si � praticato, secondo le regole stabilite. Comandiamo per� che ciascun Banco apri un conto nuovo per le fedi' di credito di danajo effettivo, con apporvi nelle medesime delle marche particolari, che le distinguano dalle altre, e specialmente con notarsi in dette fedi di credito di essere deposito di danajo effettivo; rimanendo assolutamente vietato di dar fuori fedi di credito di questo conto nuovo, senza l'esibizione di danajo effettivo.

18. Per la esecuzione del contenuto nel presente Editto, per lo stabilimento del conto nuovo determinato per i Banchi, abbiamo stimato di eriggere una Giunta composta di soggetti da Noi destinandi, la quale dar� tutte le opportune provvidenze, e rappresenter� a Noi quello che occorrer�, pel canale della Real Segreteria di Azienda.

19. Convinti che il vero mezzo da far pro. sperare il nostro Regno sia quello di toglierei debiti che il nostro Reale Erario verr� a contrarre con questa operazione, e desiderando che niuno tra nostri sudditi risenta il menomo danno dalloperazione medesima, dichiariamo che subito, chele circostanze lo permettano, prenderemo le pi� efficaci misure per restituire ai rispettivi proprietarii tutte quelle somme per le quali in forza del presente Editto, riceveranno l'assegnamento dell'annualit� sulla decima, coll'ordine stesso del tempo con cui verranno portate le polizze.

Ed acciocch� questo nostro 50vrano Editto venga a notizia di tutti; vogliamo, e comandiamo che si pubblichi ne luoghi soliti della Capitale, e della Provincia del Regno, con essere da Noi sottoscritto, munito col sigillo delle nostre Reali Armi, riconosciuto dal nostro Segretario di Stato di Azienda, visto dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Reale Camera di S. Chiara Palermo 25 aprile 1800P11bblicato a 8 maggio 1800.

Avendo col nostro Real Editto, pubblicato agli 8 di maggio di questo anno, stabilito il piano da eseguirsi per lo interessantissimo oggetto della ritirata delle carte bancali del vecchio conto, e per la combinazione di questo effetto colla totale indennit� de nostri amatissimi sudditi, abbiamo nellarticolo 13 del medesimo Editto ordinato che classi quattro mesi, non fossero pi� dalla nostra Regia Corte ricevute le carte al loro valore nominale, ma solamente al valore del corso, che dopo tal tempo avessero in piazza, o sia per quella somma, per cui si potesse la carta cambiare in piazza con numerario effettivo nel giorno della esibizione.

Nel dar fuori una tale ordinazione non � stata mai nostra Real Mente di perpetuare la durata delle vecchie carte, e con esse la perniciosa differenza fra il loro primitivo valore, e quello che posteriormente � corso in piazza. Fermi anzi nella risoluzione di doversi interamente togliere un disordine di tanta conseguenza, e doversi al tutto abolire (senza danno de privati) le carte del vecchio conto, abbiamo voluto solamente concedere uno spazio oltre i quattro mesi tra il quale,, se ad alcuno o per ignoranza, o per errore, o per qualche insuperabile impedimento, o per qualunque altra ragione non fosse stato. possibile esibir le sue carte fra il primo termine al valor nominale, gli fosse lecito di potervi in qualche parte rimediar nel secondo, esibendole al valor del corso.

Ora pertanto che il primo termine � gi� scorso, che quasi tutte le vecchie carte bancali sono state dalla nostra Regia Corte ritirate, e ricevute al loro valore nominale, in modo che � credibile che non ve ne esistano altre, e quelle che mancano siensi Perdute colle, vicende dei passati tempi, volendo tuttavia secondo la nostra Real promessa lasciare aperta la strada ai privati, anche pcl rim�tissimo caso che qualche carta bancale possa esser restata nelle loro mani, abbiamo risoluto che le medesime carte bancali dal di 8 del venturo settembre inclusivamente in poi, siano ricevute, ma al valore del corso secondo la ragione del giorno della recezione. E perch� questo secondo tempo non si prolunghi oltre il bisogno, ed il dovere; ed il. pubblico sia finalmente una volta liberato dalla presenza di un disordine, che per tanto tempo si �. dovuto soffrire, abbiamo risoluto che questa Seconda recezione al valore del corso finisca improrogabilmente ai 10 del prossimo ottobre; e spirato il detto giorno non sia pi� ricevuta alcuna carta n� dai privati n� dalla Regia Corte, e non sia ammessa n� scusa, ne ragione alcuna per chiunque ancora ne conservasse, ancorch� fosse persona privilegiata, e beneficiata in corpore juris.. Volendo quindi dare effetto a tal nostra 50vrana disposizione, ordiniamo ci� che siegue;

1.� Dal di 8 settembre venturo inclusivamente in poi la recezione delle carte al valore del corso si far� nella stessa officina in S. Pietro a Majella, e colle stesse regole (in ora osservate nella medesima, facendosi un registro delle polizze, che si esibiranno in ciascun giorno munito delle solite firme, le quali polizze verranno abolite, e passate ai rispettivi Banchi nel modo stesso stabilito po primi quattro mesi.

2.� Terminato il registro di ogni giornata, sar� il libro portato alla Giunta dellaggio, la quale vi noter� sotto la ragione dellaggio di quella giornata, e. la ragione alla quale dovranno ric�versi le polizze dalla Regia Corte, soscrivendovisi tutti Ministri della medesima Giunta dellaggio, i quali dovranno vigilare, che non si dia luogo a manovre, ed a frodi per questa liquidazione..

3.� Calcolando sul dato di questo notamento i Razionali della Giunta eretta per la esecuzione dellEditto de 8 maggio, ridurranno sotto la loro risponsabilit�, ciascuna partita esibita al valore effettivo per cui vien ricevuta.

La somma di questo valore effettivo Verr� notata nel. margine esteriore del registro a lato di ogni partita registrata. La Giunta medesima vigiler�, perch� questo sia esattamente adempito.

4.� Un simile notamento della somma effettiva, per cui ogni carta verr� ricevuta, sar� fatto sopra ciascuna polizze, o fede nel di seguente alla esibizione. Questo notamento, oltre alla firma del Razionale assistente avr� benanche quella del Deputato della Giunta de Banchi, che presiede in quel giorno nellofficina.

5.� Sar� lecito ad ogni interessato di riscontrare Co proprii occhi il detto notamento, che sar� fatto sulla carta da lui esibita, colla riduzione contenuta nel registro, e colla notizia dellaggio autorizzata dalla Giunta dell�ggi0.

6.� In conseguenza di tutto ci� non potendosi la riduzione di ogni partita fare nellatto della sua esibizione ma nel giorno seguente; li certificati che dovranrfo corrispondere coglistrumenti verranno consegnati il di seguente a quello della esibizione delle carte. Nellatto della esibizione si consegner� solo per cautela della parte un bollettino che esprima la somma nominale della polizza, salva la riduzione da farsi.

7.� Questa ricezione di polizze al valore del corso avr� luogo sino a tutto il d� 10 ottobre del corrente anno. Elasso tal termine le carte bancali non avranno pi� corso n� fra i privati, n� colla Regia Corte, ma dovranno rimanere interamente abolite, siccome colla pienezza della Nostra Potest� da ora, per allora le aboliamo, ed annulliamo; volendo, e dichiarando espressamente che non possa pi� farsene uso alcuno, n� commerciarsi in qualsivoglia modo, senza che i possessori di queste carte, o che l'abbiano o che non labbiano esibite possano avere alcuna azione, e regresso n� contro i Banchi, n� contro la Regia Corte, e senza potersi ammettere n� scusa, n� ragione per qualunque causa, e per qualsivoglia persona, Corpo, 0 Amministrazione, ancorch� privilegiata, e beneficiata in corpore juris.

8.� Qualora prima del di io ottobre avvenga il caso, che le polizze bancali non corrano pi� in piazza, e che non se ne faccia cambio, il termine prescritto nell'articolo precedente dovr� intendersi abbreviato, e la Regia Corte non sar� pi� tenuta a ricevere le carte bancali.

9.� Qualsivoglia patto espresso di pagamento in carta fra i privati, non valer� a far ricevere le carte dopo il giorno fissati; per la totale abolizione delle medesime. Potr� solo in caso di un patto espresso anteriore a questa nostra disposizione discettarsi, se in forza del patto medesimo debba farsi una riduzione del debito per causa del minor valore, che aveano le carte; su di che ne lasciamo la decisione ne termini di giustizia ai Nostri Magistrati Dato in Palermo a 30 agosto 1800 Pubblicata a 7 settembre detto.

Con Real carta del 19 maggio, fu da S. M. dichiarato a tutti suoi amatissimi sudditi, che essendosi coll'Editto degli 8 del detto mese provveduto pienamente al disordine delle carte bancali, le quali giravano per lo suo Regno di Napoli, senza avere il loro Valore reale corrispondente al nominale, si era dato principio a nuovo conto de Banchi; il cui fondamentale articolo si � che da Banchi istessi non uscir� pi� carta, la quale non abbia il corrispondente numerario, riposto effettivamente nelle pubbliche casse. Fu quindi tutto il Regno avvertito, che le fedi di credito del conto nuovo correvano, siccome corrono liberamente dappertutto per le somme in esse descritte, essendone pronto ad ogni istante lo scambio col numerario effettivo. E perch�. sulla discernibilit� delle nuove carte non cadesse errore, o timore di errore, 0 pretest0 dignoranza, si fece a tutti noto, che il distintivo del nuovo conto era un particolar bollo ad olio di color verde; il solo e distintivo che allora si pot� meglio combinare colla sollecita premura, che S. M. ebbe di provvedere fin dal principio alla sicurt� de suoi amatissimi sudditi.

Oggi che la grande opera della ritirata, e dellabolizione delle vecchie carte bancali � venuta prosperamente al bramato suo termine,. in capo de quattro mesi prefiniti nel citato 50vrano Editto; oggi che il nuovo conto de Banchi, il quale consiste tutto in carte di valore effettivo, in cui laggio non puote avere pi� luogo, ha gi� preso il pi� facile avviamento, e va di giorno in giorno aumentando; ha S. M. risolato di assicurare in un modo vieppi� fermo, e stabile il libero commercio delle nuove fedi di credito, e delle polizze; in maniera che non solo indicassero leffettivo contante, che rappresentano, ma portassero le pi� cospicue indicazioni del conto nuovo, da cui dipendono de vari Banchi, a cui appartengono, e di quella integrit�, che le assicura dalla frode delle mutilazioni.

Dichiara quindi la M. S. che il Reale Editto pubblicato in questo giorno riguarda solo le carte del vecchio conto, le quali fino al di 10 ottobre non si riceveranno che al corso, e dopo il detto termine rimarranno abolite. Ma in quanto alle carte del nuovo conto, continueranno le medesime a correre nel modo stesso, che si trova prescritto col citato dispaccio de 19 maggio. Ed acciocch� queste carte del conto nuovo non sieno soggette ad equivoco alcuno, e possano, da tutti riconoscersi, si sono gi� formate per tutt1 i Banchi le nuove fedi di credito. Il loro distintivo comune � un fregio impresso a nero, che termina da ogni lato la prima faccia di ogni fede; inoltre vi si legge in tutte la parola contante sulla loro sommit�. Il distintiva peculiare, che servir� a far meglio discernere dr qual Banco sia ciascuna, sar� la figura del proprio tutelare, o l'emblema allusivo al titolo del Banco, col nome di esso Banco apposto alla figura, 0 allemblema. Le polizze poi avranno allato alla notata fede ilnome del Banco impresso in caratteri chiari, con un fregio anche impresso, che il contorna.

Avverte espressamente S. M. che il Corso di queste nuove carte non alterer� in menoma parte il corso di quelle altre introdotte fin dal principio del conto nuovo, distinte co bolli verdi; le quali seguiteranno a rappresentare inviolabilmente il danaro effettivo, a cui corrispondono. Per� da ora in poi tutte le nuove carte che usciranno da queste, si faranno nella nuova foggia, acciocch� a poco a poco, e senza incomodo del pubblico, in processo di breve tempo si trovino uniformi tutte le carte dei Banchi.

Vieta finalmente S. M. in conformit� delle sue precedenti risoluzioni a tutt'i percettori, collettori, ed esattori delle sue rendite fiscali, e di tutto il danaro appartenente a varii rami del suo Regio Fisco, di ricusare sotto qualunque pretesto non solo le fedi, e le polizze della nuova ultima divisa, ma benanche le prime del conto nuovo finch� ne resteranno; come quelle che tutte, a differenza delle vecchie carte abolite, equivalgono al contante effettivo, potendosi ad ogni ora, e da ogni persona farne lo scambio col contante ne Banchi di questa Capitale.

La Real Segreteria di Stato di Azienda lo partecipa nel Real Nome alle SS. VV. Ill. ff per loro intelligenza, con prmenz�one che sar� subito comunicata tal 50vrana dichiarazione cos� ai Tribunali Urbani, e Provinciali dipendenti da essa, ed ai Regii visitatori generali, ed economici delle Provincie, come alle altre Reali Segreterie di Stato pe Tribunali, e le dipendenze loro.

Palazzo 7 settembre 1800.

Col Nostro Reale Editto del d18 maggio intorno alle carte bancali del vecchio conto fu prescritto che tutt'i Pagamenti futuri si dovessero fare in danaro effettivo senza potersi pi� dare le dette carte al valor nominale: ed affin di togliere ogni controversia sulla interpetrazione di tal Nostra Real Volont� fu dichiarato che dovesse ella aver luogo per tutte le obbligazioni contratte prima della pubblicazione del citato Editto; purch� per� il pagamento non fosse gi� seguito, o non si fosse espressamente convenuto in carta; del quale ultimo caso In lasciata la decisione in termini di giustizia ai nostri Tribunali.

Non ostante s� chiara disposizione � pervenuto a Nostra notizia che ne Tribunali della Citt�, e Regno di Napoli si sieno introdotti de giudizii intorno al modo di estinguere i debiti contratti in carte, prima degli 8 di maggio, coi quali giudizi si vanno i debitori ingegnando di eludere la Legge, pretendendo la riduzione de detti. loro debiti a tanta somma di denaro effettivo, quanta sostengono, che ne contenessero le ricevute carte al tempo che le riceverono.

Abbiamo noi considerato che la pretesa riduzione oltre al eontrariare la lettera, e lo spirito del citato Editto, � per partorire innumerabili liti, poich�. ammessa una volta per lo tempo anteriore allEditto, verrebbe a risentirsene una infinit� di contratti, e di atti celebrati dacch� cominci� la differenza fra la carta, ed il contante; il che porrebbe i nostri amatissimi sudditi in un pernicioso, e general turbamento.

Abbiamo inoltre considerato, che avendo sempre la carta fino al mentovato Reale Editto conservato legalmente tutto il suo valore nominale per non essere prima stato abrogato il nostro Real Dispaccio del 1796; tal che la medesima s impiegava senza perdita in molti usi; di presumere che labbiano cosi erogata tutti quei che lhan presa senza il patto da molti altri adoperato della restituzione in carta, o almeno che chi lha data ne avrebbe altrimenti usato al valor nominale, specialmente dopo cominciati glimpieghi colla nostra Regia Corte.

Abbiamo considerato finalmente che avendo la detta nostra Regia Corte ricevuto ad impiego al valor nominale fino al di 7 del corrente settembre tutte le carte che circolavano per lo nostro Regno di Napoli senza che niente si fosse detratto del suddetto valore ai capitali, che se ne sono formati (i quali noi riguardiamo, e comandiamo che siano in ogni futuro tempo riguardati come inviolabili, volendo che mai sempre godano il pieno favore di quella lealt�, a cui debbono la origine); manca ogni giusta ragione per pretendere diminuzione, 0 riduzione alcuna sopra i capitali formatine coi privati. In conseguenza delle quali, e di altre considerazioni ci siamo indotti a dichiarare, e confermare con un nuovo Editto, siccome facciamo la corrispondente parte del primo.

Vogliamo quindi, e comandiamo, che la restituzione di qualunque debito, o capitale in carta bancale del vecchio conto, siccome generalmente il pagamento di qualunque somma promessa prima de 7 di maggio, purch� la restituzione o la soluzione non sia stata pattuita espressamente in carta, si, debba fare in tanta somma di denaro effettivo, quanta nominalmente adegui la somma in carta; senna potersi dedurre azione, o eccezione, anche di lesione enormissima per evitare il pagamento nel prescritto modo, e senza che alcuno individuo, o corpo beneficiato, e privilegiato possa in questo giovarsi del suo beneficio, e del suo privilegio, tutto che contenuto espressamente in corpore juris.

Conformandoci similmente cos� al nostro citato Editto de 8 maggio, come allaltro test� pubblicato a 7 del corrente, facciamo eccezione alla prescritta regola per quei soli contratti, che contengono il patto espresso del pagamento in carta, la esecuzione del qual patto dovendo esser varia, secondo la variet� de casi e delle circostanze, la lasciamo alla decisione de' giudici competenti secondo la norma d�li1 articolo 9 del mentovato Editto de' 30 agosto.

E perch� questo nostro 50vrano Editto venga a notizia di tutti, e sia osservato come una Legge solenne, e in perpetua valitura, vogliamo e comandiamo che sia pubblicato ne' luoghi soliti Dato in Palermo a 18 settembre 18�o Pubblicata a d� 22 detto.

�. 15. Una nuova Legge fu emanata pei Banchi nel 18 agosto 1803 (1) che non dispiaccia aver sottocchio nellintiero suo complesso.

Sin d'allora che noi fecimo annunziare al pubblico la Nostra sorpresa, ed il Nostro dolore perch� in contraddizione ai precisi Nostri ordini, e senza che ne avessimo avuta alcuna notizia, fosse stato preso qualche arbitrio nell'amministrazione de Banchi, e dichiarammo sotto il sacrosanto scudo della nostra Real Parola essere Nostra prineipal cura di conservare ai pubblici Banchi lintera pristina fiducia, onde potessero essere tranquilli tutti coloro che per lavvenire credessero di affidarvi i loro averi, non si fossero rimasti. Niun mezzo � stato per noi trasandato per venirne felicemente a capo; e con infinito contento del sollecito animo Nostro, abbiamo ricevute delle proposizioni di persone opulenti di versare sollecitamente ne Banchi il contante, quasich� corrispondente alla somma del credito degli Apodissarii.

Intanto per rendere viemaggiormente cauti i possessori delle carte bancali, e per facilitarne sempre pi� la soddisfazione del credito, siamo venuti nella determinazione di assegnare una giusta quantit� di fondi che appresso spiegherassi, onde colla vendita de medesimi si abbia ad incassare quella somma effettiva che dalle carte suddette bancali vien rappresentata. E poich� siffatta operazione per essere legalmente mandata ad effetto fa di bisogno che gli Apodissarii, dell'interesse de quali si tratta, fossero intesi per mezzo di persone di conosciuta probit�, e facoltose insieme che li rappresentino, e che al tempo stesso veglino allesatto adempimento de Nostri ordini, e ne assicurino a favore deglinteressati le salutevoli conseguenze, ordiniamo, e col presente nostro Reale Editto comandiamo.

1.� Che si formi una deputazione cos� detta degli Apodissarii, la quale li rappresenti, e possa, e voglia in loro nome consumare tutti gli atti necessarii, e legali, come appunto se ella fosse munita di special mandato di procura di ciascheduno deglinteressati, supplendo noi con la sovrana Nostra autorit� al consenso individuale di tutti, e di ognuno di loro.

2.� Nominiamo per deputati Il Principe di Bisignano, il Marchese di Acquaviva Carmignan0, D. Alfonso Garofalo, D. Giuseppe Carta, il Marchese D. Gaetano de Sinno, D. Francesco Buono, D. Gio: Luigi Falconnet, D. Giovanni Martini.

3.� Prima cura di siffatta. deputazione sar� quella di verificare l'effettiva quantit� delle carte bancali, che sono in circolazione, e perci� i governi de rispettivi Banchi avessero a dipendere dalle disposizioni che quella sar� per dare e finch� le suddette carte non venghiuo fra di tanto soddisfatte, siano tenuti comunicarle tutti lumi che le bisognino, e saranno richiesti, dovendosi considerare la deputazione suddetta siccome la consideriamo Noi, qual posseditrici attuale de beni de Banchi; ed � Nostra 50vrana volont� che sino a tanto che gli Apodissarii non sieno tutti intieramente soddisfatti, non si abbia a fare ne Banchi cosa alcuna senza lespresso consenso di quella; quindi dichiariamo abolita la Giunta de Banchi restando per ora la sola 50praintendenza pe lumi che saranno necessari.

4.� E per la soddisfazione, ed estinzione delle carte bancali, noi destiniamo, ed assegniamo agli Apodissarii, ed in di loro beneficio e per essi alla Deputazione i pi� speciosi fondi che ella sapr� scegliere, e che creder� di pi� facile, e spedita vendita da beni. dei Nostri allodiali, dallAzienda di Educazione, e dallamministrazione de Monisteri soppressi

5.� Dippi� la deputazione unir� a cos� fatti beni da Noi destinati, ed assegnati anche dei beni de Banchi che ascendono a x3milioni, quelli similmente che saranno giudicati di pi� facile, e spedita vendita; la quale scelta fatta che sia verr� pubblicata per mezzo delle stampe, onde si possano tutt'i beni suddetti esporre allincanto.

(1) Prammatica XX de Bancis.

A tal oggetto Noi concediamo alla deputazione la piena facolt� di restringere gli additamenti di decima a 10 giorni soli, e quelli di sesta a 20; dispensando sovranamente, e di piena, e spontanea Nostra volont� � tutte le leggi, e Prammatiche, le quali altrimenti stabilissero.

6.� Ed affinch� la vendita suddetta non venga a' ricevere il minimo ritardo lasciamo ad arbitrio della Deputazione di ricevere le offerte corrispondentemente allapprezzo, qualora questo possa speditamente farsi, ovvero corrispondentemente alla rendita che costi, depurata per� da pesi colla regola delle coacervazioni.

7.� Concediamo pure alla Deputazione la facolt� di poter ricevere le offerte per affrancazione di censi, e di canoni sopra i beni tanto delle tre sopraindicate Aziende, quanto dei Banchi alla ragione del 5 per zoo se siano sopra terreni, o suoli, e del 6 se sieno sopra case.

8.� Prometter� la Deputazione, e Noi ora vi prestiamo il nostro 50vrano Assenso, e tutta intera la nostra approvazione la debita evizione di dritto, e di fatto in amplissima forma a beneficio de compratori, e nel modo loro pi� favorevole; e questa su i beni del Banchi che resteranno invenduti. Ed a scanso di ogni timore di lite, e di qualsivoglia molestia, che interessi sovrani, possa in avvenire essere recata ai compratori da parte del Fisco, dichiariamo chele vendite in questo modo della Deputazione fatte, non possano essere inficiate, da chicchesia, n� per vizio di nullit� per mancanza de solenni che reputansi indispensabili nellalienazione de beni Fiscali, n� anche per lesione comunque si dicesse enorme, enormissima: avendo Noi considerato che questa nostra rinuncia ai dritti del Fisco resta pi� che abbondantemente compensata collutilit� pubblica che ci � tanto a cuore, ed in preferenza di qualsisia nostro interesse a la quale utilit� consiste Principalmente nel riaprimento delle Casse de Banchi, il quale ove non fosse con le sollecita, e spedite vendite mandato ad effetto, sarebbe per cagionare assai maggior danno al Reale Erario, ed agli interessi sovrani.

9.� E per maggior cautela, e pi� stabile sicurezza de compratori, e loro perfetta tranquillit� contro le azioni fiscali, qualunque esse sieno, o potessero mai in ogni futuro tempo essere, vogliamo, e comandiamo che lavvocato Fiscale del nostr0Beal Patrimonio D. Domenico Martucci, rappresentando legittimamente il Fisco intervenga nel nostro Real Nome a tutti gli atti delle subaste, e nella stipulazione dcglistrumenti di vendita per renderne vieppi� maggiormente sicuro latto, senza per� ch'egli abbia punto ad inserirsi sotto qualunque pretesto nelle operazioni della Deputazione, la quale avrassi sempre a considerare, come Noi la consideriamo, qual assoluta, e libera dispositrice de beni suddetti.

10. E poich� Noi non vogliamo che il vantaggio de nostri sudditi che concorierannb alle nostre benefiche mire, assolviamo i compratori da tutte le spese che simili contratti portan seco, restando queste a carico della deputazione; cos� quelle della stipula, e della copia deglistrumenti.

11. Lasciamo poi alla deputazione la cura di escogitare altri mezzi, che saranno giudicati pi� conducenti alla facilitazione. della vendita de' beni espressati. E siccome da persone facoltose ci vengono fatte proposizioni di versare nelle casse de Banchi non piccole somme in effettivo; cos� vogliamo che resti per noi autorizzata la Deputazione stessa a mettere in pratica tutte quelle operazioni che ella stimer� meglio convenienti, pi� spedite, e meno dispendiose a conseguirne il desiderato fine.

12. E poich�. �. nostra 50vrana volont� che la suddetta Deputazione degli Apodissarii non abbia a durare che sino a tanto che i Banchi siano in pari, conciosiach� questo sia stato uno straordinario provvedimento da Noi preso, ordiniamo perci�, che dopo un anno dal d: della pubblicazione del presente Editto debba essa Deputazione cessare dalle sue funzioni, potendo questo determinato tempo bastare a compire agevolmente tutte le sue operazioni, quella specialmente dellespressata vendita de beni, che a mettere i Banchi in pari, ossia alla soddisfazi0ns de creditori, a cui � unicamente diretta.

13. E allora siccome � nostra 50vrana volont�, verr� a cessare linsolidit� de Banchi da Noi gi� sovranamente decretata sin dallanno 1734, e sar� dindi in poi ciascun Banco restituito al suo pristino regime, luno dall'altro separato, e ciascuno distinto da per se, n� vorremo Noi prenderne altra cura, se non quella sola, che � dalla nostra 50vranit� inseparabile, cio� di veggbiare alla santit� ed intangibilit� de pubblici depositi, e dalla osservanza delle Leggi sopra di ci� Ordinate.

14. Il Banco di S. Giacomo soltanto rester� destinato � tutti i diversi rami delle nostre Reali Finanze, e perci� estinta che sar� l'insolidit� con gli altri, sar� esso dichiarato Banco di Corte, sotto l'immediata direzione del Ministro della nostra Reale Azienda, e del Tribunale della Regia Camera. E perch� lindipendenza, e separazione dagli altri Banchi sia assoluta, sar� allora da Noi vietato ai particolari di farvi introito di danajo o spendervelo, se non per oggetti soltanto riguardanti le nostre Reali Finanze e loro dipendenze, e sar� pure vietate che in detto Banco siano ricevuti i riscontri degli altri, e cost per lopposto quelli di questo negli altri; riserbandoci di pubblicare quando che sia le istruzioni necessarie per in buono regolamento suo, volendo Noi che la sua costituzione non abbia nulla di comune con quella degli altri Banchi, essendo assolutamente diverso l'oggetto a cui esso � destinato. Ma qualora la Deputazione degli Apodissarii dopo le sue mature considerazioni, e sulle quantit� de crediti degli Apodissarii stessi e sulle cautele per lassegnazione de beni suddetti, creder� che la separazione del Banco di S. Giacomo, e nuova sua costituzione come di Banco di Corte debba aver luogo anche prima della soddisfazione de creditori, Noi volentieri vi condiscendiamo, essendo nostra assoluta determinata 50vrana volont�, che non mai i depositi de privati, e. le loro operazioni bancali abbiansi a mischiare con i depositi delle nostre Reali Finanze, e con le loro bancali operazioni.

15. Intanto volendo Noi conservare all'amministrazione de Monisteri soppressi senza niuna diminuzione quel rispettivo patrimonio, che sino al giorno di oggi si trova esistente, ordiniamo, e vogliamo, che dappoich� la deputazione fatta avr� la scelta di quei beni, e censi de Monisteri suddetti al suo uopo necessarii, prima di eseguirsene lassegnazione da mutui, e dalle rendite di annue entrade che i Banchi oggid� posseggono, dovrassi assegnare altrettanta quantit� di rendita, che sia. corrispondente a quella che davano, deputati da pesi i beni, e fondi di essi Monisteri dalla Deputazione prescelti: e vogliamo, ed espressamente comandiamo, che fra gli otto milioni, che tra mutui e rendite di annue entrate, i Banchi si trovano al giorno di oggi possedere sieno scelti quei mutui o quelle rendite di annue entrate, che sono le meglio cautelate, e di pi� facile e spedita esazione, per assegnarsi allamministrazione de Monisteri soppressi; riserbandoci noi ti incaricare persone di Nostra piena fiducia, le quali veglino allindennit� de Monisteri, e de loro interessi,

essendo Nostra volont� che a ciascheduno di essi venga a restare senza la pi� piccola detrazione quella stessa annuale rendita che oggid� si ritrae, da beni esistenti, e non venduti, depurata per� da pesi,. e solo per lutilit� pubblica, abbiamo potuto inclinare il nostro Real animo a tollerare che sia eseguita cos� fatta permuta fra beni stabili de Monasteri, e crediti de Banchi.

16. Confida il nostro Reale animo che le provvidenze ora da noi date abbiano a restituire alle carte bancali la pubblica fiducia conciosiach� resti gi� assicurata lintera soddisfazione degli Apodissarii n� saranno da noi trascurati altri mezzi, che sapremo escogitare, o che ci verranno dalla esperienza suggeriti, onde venga a restar pienamente adempita questa Nostra 50vrana determinata volont�, cio� che al pi� presto possibile gli Apodissarii, ed ogni altro creditore in virt� di carte bancali sia prontamente soddisfatto in effettivo contante del suo avere.

Ed affinch� tali nostre 50vrane determinazioni sottoscritte da Noi, e da un nostro Consigliere di Stato, siano a notizia di tutti, n� alcuno le ignori, vogliamo che siano date alle stampe, pubblicate nelle solite forme in Napoli, e per lo stesso effetto rimesse ancora nelle Provincie, perch� abbiano lesatta loro esecuzione.

�. 16.� Volendosi conservare il credito de Banchi di questa Capitale, �fatli rispettare come propriet� particolari, esistenti sotto la garentia dall'interesse generale, e della fede pubblica, con decreto del 19 febbraio 1806 venne prescritto quanto appresso.

Art. t.� sono confermate tutte le disposizioni contenute negli Editti de l'8 agosto 1803, 5 e 11 febbraio, concernenti lestinzione dei viglietti di Banco, ed il trasporto de beni ceduti in pagamento ai detti Banchi.

2.� La Deputazione nominata nellart. 2.� continuer� nelle sue funzioni.

3.� Continueranno. ad aver corso come per lo passami viglietti di Banco detti fedi di credito, e polizze. Saran ricevuti in. tutte le Casse dello Stato in pagamento delle contribuzioni, come numerario effettivo.

�. 17. Con decreto poi del d� 11 giugno dello stesso anno, venne considerato, e stabilito quanto siegue.

Penetrati dalla necessit� di dare ai Banchi della Citt� di Napoli quel grado di confidenza, che � indispensabile per la pubblica prosperit�, e per la sicurezza deglinteressi privati.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze.

Udito il nostro Consiglio di Stato.

Abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto siegue..

Art.. 1.� Lamministrazione del Banco S. Giacomo, sar� da ora innanzi divisa da quella di tutti gli altri Banchi.

2.� Il Banco di S. Giacomo resta esclusivamente addetto al servizio della Regia Corte

3.� La scrittura dintroito della Cassa dei privati esistente nel Banco di S. Giacomo Sar� chiusa dal giorno della pubblicazione della presente Legge. Continuer� essa per� i suoi pagamenti, che dovranno essere per quanto e possibile, compiuti a tutto il prossimo luglio, la qual epoca spirata, la sua scrittura,

(1) Per effetto del disposto nell'anzidetto art. 2.� il Banco di S. Giacomo nel 2.� semestre del 1806, negoziava semplicemente per pagamenti, che la Regia Corte facea; o che i particolari diriggevano alla stessa Regia Corte per contribuzioni, dazii, ed altri pesi fiscali, essendo proscritto ogni negoziato tra particolari. Ed � perci�, che da luglio 1806 a tutto. il 1808 in questo Banco non si ravvisa pagamento alcuno fatto tra privati; essendo superfluo nelle occorrenze percorrere i libri di tal periodo, per rinvenire pagamenti fatti tra i privati.e contabilit� verr� trasferita al Banco de privati (1).

4.� Tutte le rendite patrimoniali del Banco di S. Giacomo, restano addette al mantenimento del Banco di Corte.

5.� I Banchi de privati saranno ridotti ad un solo. Sar� questo diviso in quattro Casse diverse, che avranno per centro comune un amministrazione medesima, e sola; conformemente al piano fatto dalla Deputazione degli Apodissarii presentato dal Ministro delle Finanze, e da Noi approvato (2).

6.� Il Ministro delle Finanze di concerto colla Deputazione degli Apodissarii, proceder� alla liquidazione deglinteressi esistenti tra il Banco della Regia Corte, e quello de privati, e nella esecuzione del piano enunciato allarticolo

precedente veglier� particolarmente a ci� che concerne la sorte degli antichi impiegati.

7.� La riscontrata, ossia il bilancio settimanale tra il Banco di Corte, e de privati, sar� continuata fino alla liquidazione, che sar� consumala fra due mesi.

8.� A datare dal giorno della pubblicazione della presente Legge le polizze, e fedi di credito del Banco di Corte, saranno di una nuova forma, tanto per i pagamenti in argento, che in rame

9.� Cesser� ogni obbligazione solidale tra il Banco di Corte, e quello de privati. Non risponder� ciascuno di essi, che de suoi impegni particolarmente contratti.

10. La Deputazione degli Apodissarii continuer� nell'esercizio delle sue funzioni attuali, finch� non venga altrimenti ordinato.

�. 18. Con decreto del 14 aprile 1807, per esecuzione dellart. 5.� della Legge del di 11 giugno 1806 furono nominati per formarelamministrazione delle quattro Casse del Banco dei particolari li signori Principe di Capece Zurlo, D. Alfonso Garofalo, il Marchese D. Domeni'co de. Sinno, D. Gennaro Bammacaro, il]. r Falconet, il Conte di Policastro, ed il Presidente D. Crescenzo de Marco; e con altro decre�to del di 8 giugno, furono incaricati di far parte dellamministrazione delle quattro Casse de particolari i signori D. Giuseppe Carta e D. Ferdinando Politi.

�. 19. Con decreto del 4 agosto 1807 li signori Consiglieri di Stato Principe di Bisignano,Ferri-Pisani, Dellico Conte di Policastro, e Marchese Acquaviva, furono incaricati di esaminare, verificare, e regolare i conti del Banco de particolari: di conoscere, ed avverare i bisogni della nuova amministrazione, per sostenere convenevolmente il servizio del detto Banco; e di proporre i mezzi, onde assodare questo stabilimento, essendo stato incaricato S. E. il Ministro delle Finanze di provvedere provvisoriamente ai bisogni dello stabilimento medesimo, e di assistere alle sessioni della Commissione.

�. 20. Collart. 5.� del decreto de 14 settembre 1807, venne prescritto quanto appresso.

Il Banco di Corte sar� incaricato del pagamento deglinteressi del debito iscritto nel Gran Libro, e della estinzione progressiva di questo debito.

(1) La chiusura della scrittura de' privati del Banco S. Giacomo ebbe il suo effetto, siccome si scorge dai libri di stralcio sistenti nell'Archivio generale.

(2) Per esecuzione del disposto nellanzidetto art. 5.� rimasero aboliti nel di il giugno 1806 tre de sette Banchi, cio� quelli del Popolo, del Salvatore, e di S. Giacomo pel ramo de privati; e quindi restarono in vigore gli altri quattro, cio� quelli della Piet�, dei Poveri, dello Spirito Santo, e S. Eligio, sotto il titolo di quattro Casse distinte, ma sibilo una sola, e medesima dipendenza. ed amministrazione; ed ecco perch� la scrittura de primi tre Banchi aboliti vedasi estinta nel 1806, e quella degli altri quattro proseguita a tutto il 1808, epoca dellabolizione generale degli antichi Banchi.

(3) La nuova forma data alle fedi di credito fa quella di esprimere in principio Banco di Corte Contanti, Argento, e Rame.

Per questo effetto esso avr� due Casse distinte, di cui luna sar� sotto il titolo di Cassa delle rendite, e laltra sotto quella di Cassa di Ammortizzazione. I Governatori del Banco ne diriggerann0 solo loperazione a norma delle nostre Leggi, e decreti.

Il nostro Ministro delle Finanze ne avr� solamente la sorveglianza, e lispezione.

�. 21. Con decreto de 26 novembre 1807 venne disposto quanto siegue:

Art. 1.� Sar� fatto al Banco de particolari un fondo in censi, e rendite, producenti 12000 ducati annui per completare la somma necessaria al mantenimento, ed al servizio di questo Banco.

2.� Le pensioni de giubilati, e vedove ed i soldi degli esuberanti ridotti con. altro nostro decreto di questo giorno, dietro il travaglio della nostra Commissione da Noi nominata con nostro decreto de 24 settembre 1806, saran pagati dal Tesoro pubblico.

3.� Il Ministro delle Finanze ci render� conto delle misure che egli avr� prese dietro. gli ordini dati da Noi, per assicurare la circolazione delle polizze, e garantirne il pagamento.

�. 22. Nel 20 maggio 1808 ebbe luogo la soppressione degli altri quattro Banchi col decreto di questo giorno espresso in questi termini:

Art. 1.� Il Banco de' particolari � soppresso (1).

2.� I suoi beni sono riuniti al Demanio dello Stato.

3.� I suoi creditori sono creditori dello Stato. Le sue polizze saranno ammesse durante tre mesi cominciando dal giorno della pubblicazione del presente decreto in pagamento dei crediti del Banco tanto in capitali, che in interessi, o attrassi di rendite descritte nello Stato, che sar� determinato dal Ministro delle Finanze per una somma almeno eguale a quella delle suddette polizze.

Spirata la dilazione di tre mesi, quelle che non fussero ammortizzate, saranno convertite in cedole, ammessibili in pagamento di beni dello Stato, o in acquisto di rendite sul Gran Libro, ed i crediti che resteranno saranno riuniti alla Cassa, di Ammortizzazione (2).

4.� Il Banco di Corte aprir� i conti correnti anche co particolari, tanto pe pagamenti, che riceveranno dal Tesoro pubblico, quanto pe depositi, eh essi faranno nel Banco mede' simo (3).

5.� Su beni del Banco de particolari saranno riservate due case per istabilirvi se vi � luogo delle Casse di aiuto del Banco di Corte. Le case che saranno riservate sono la Piet�, e la casa del Banco de Poveri.

6.� Lamministrazione del Banco di Corte proporr� al Ministro delle Finanze un piano per lorganizzazione del servizio delle sue ufficine, e casse di aiuto se vi � luogo. Essa vimpiegher� i soggetti del Banco de' particolari pi� capaci, e pi� bisognosi.

7.� Saranno accordate delle pensioni a coloro che si trovano ne' casi previsti dalla nostra Legge de' 5 gennaio. 1807.

8� Il nostro Ministro delle Finanze � incaricato dell1 esecuzione del presente decreto.

(1) 50tto il nome di Banco de particolari e intese sopprimere quel Banco distinto in quattro Casse, istallato col decreto degli il giugno 1806, e quindi vennero soppressi i Banchi della Piet�, de Poveri, dello Spirito Santo e di S. Eligio; in modo che rimase in piedi il solo Banco di S. Giacomo.

(2) Per effetto del disposto nell'anzidetto art. 3.�, venne eretta una Commissione, sotto il titolo di Commissione temporanea del Banco de particolari. Questa Commissione colla guida dello Stato all'uopo formato de creditori del Banco de particolari, procedi: al ritiro delle carte bancali nell'istesso modo, che venne praticato nel 1800, rilasciando in favore da depositanti delle cos� dette cedole, rappresentanti crediti contro lo stato.

(3) In effetti il Banco S. Giacomo negli ultimi mesi del 1808 apri negoziato anche pe particolari: per� tutt'i conti vennero scritturati negli stessi libri destinati pe conti di Regia Corte.

SEZIONE 3.

Delle disposizioni legislative emanate

per l'attuale Banco Nazionale.

1.� Aboliti col precedente decreto gli antichi residuali Banchi j con altro decreto del 6 dicembre 1808 venne istituito un Banco Nazionale sotto il titolo di Banco delle due Sicilie nel modo che siegue;

2.� Il capitale del Banco delle due Sicilie per ora sar� di un milione di ducati, diviso in 4000 azioni di ducati 250 l"una.

3.�Le attribuzioni di questo Banco consisteranno.

Ad aprire i conti nel modo stesso, che si praticava da Banchi di Napoli: le sue carte faran fede in giudizio come per lo passato:

A fare delle anticipazioni su delle materie di oro, ed argento, sulle monete forestiere, o sulle derrate, e mercanzie:

A fare de prestiti sopra pegni:

A scontare tutti gli effetti di commercio, le cambiali, e le obbliganze verso il Tesoro, con quelle cautele che verranno stabilite nei regolamenti:

A ricevere in deposito tutte le somme che gli verranno confidate.

4.� Linteresse de pegni, che si porteranno in deposito nel Banco, non potr� eccedere lotto per 100 lanno.

5.� Il Banco verr� amministrato da sette Governatori, e tre Censori, sotto la vigilanza di un Reggente, che fa le funzioni di Commissario Regio.

6.� Il Reggente del Banco sar� sempre nominato da Noi. I Governatori, ed i Censori saranno scelti fra gli azionarii.

7.� Il Nostro Ministr� delle Finanze ci presenter� un prospetto sulla costituzione, regolamenti, e servizio del Banco, perch� sia fatto noto a quelli che vorranno prendervi delle azioni.

8.� Saranno messi alla disposizione degli azionarii del Banco per goderne durante il tempo del loro privilegio, i due edificii demaniali, conosciuti sotto nomi di Banchi de Poveri, e della Piet�. Ci riserbiamo di accordar loro anche i Banchi del Salvatore,e dello Spirito Santo, se il bisogno lo richieda.

9.� Il Banco delle due Sicilie verr� aperto al primo gennaio 1809

10. Il Banco di S. Giacomo rester� solamente addetto al Tesoro pubblico. All'epoca dellapertura. del Banco delle due Sicilie verr� chiusa la Cassa de particolari.

11.� Il servizio della istituzione del Banco delle due Sicilie sar� ceduto agli azionarii per lo corso di 25 anni, e potr� essere prorogato secondo le circostanze.

�. 2.� Con altro decreto poi de 22 detto dicembre vennero stabiliti gli statuti, e regolamenti a serbarsi, espressi in questi termini.

TITOLO PRIMO

Della costituzione del Banco.

Art. 1. 0 Il Banco delle due Sicilie istruito colla Legge de 7 dicembre 1808 sar� rappresentato dalla totalit� de suoi azionarii, e quesi da 25 di essi.

(1) Il Banco delle due Sicilie, che ora distinguiamo col titolo di Cassa de privati, venne aperto nel detto Banco Piet� non gi� nel primo gennaio 1809, ma bens� nel primo febbraio dello stesso anno.

�. 2.� I 25 azionarii, che uniti al Reggente, ai Governatori, ed a Censori costituiranno lassemblea generale del Banco, saran coloro, cui costi da libri del medesimo essere i pi� antichi, e maggiori proprietari dazioni, e dovranno avere l'et� non minore di anni 30.

3. Il dritto di Voce deliberativa nelle assemblee generali si acquister� colla curnulazion'e rappresentativa di 10 azioni almeno.

4. Ciascun numero di 10 azioni far� acquistare il dritto di un voto; ma ciascun votante non potr� mai averne pi� di tre, qualunque fosse la massa delle azioni di cui sar� propnetarxo, o rappresentante.

5. I sette Governatori, e i. tre Censori del Banco incaricati della sua amministrazione, sotto la presidenza del Reggente Commissario del Re, saranno scelti tra gli azionarii dell'assemblea generale, e nominati precedente scrutinio, alla maggiorit� assoluta di voti.

I Censori saranno scelti tra la classe de negozianti azionarii.

6. In ogni anno saran cambiati due Governatori, ed un Censore. Nel 3.� anno verran cambiati tre Governatori.

7. Luscita de Governatori, e del Censore avr� luogo ne primi tre anni per sorte, e negli altri consecutivi per rango di anzianit�.

8. I Governatori, ed il Censore che dovranno uscire potranno essere confermati, se avranno due terzi de voti. La 2a conferma deve essere a pieni voti,.

9. Entrando in esercizio i Governatori, ed i Censori dovran giustificare, ch'essi sieno proprietari, ciascuno di sei azioni almeno.

10. Il d� 10 gennaio di ciascun anno vi sar� per dritto un assemblea generale di azionarii del Banco. per esaminare il conto delle operazioni dellanno antecedente; e per procedersi precedente scrutinio alla elezione de' Govt2matori, e del Censore usciti,. al rimpiazzo di quelli trapassati, o dimessi.

11. Ii assemblea generale potr� essere straordinariamente convocata da Governatori del Bar�co, allorch� per causa di morte, o di dimissione il numero de Governatori si trover� ridotto a meno di cinque, e quello de Censori ad un solo, o che si tratter� di allari urgenti, o tali per loro natura che debbano essere sottoposti all'esame dellintero corpo degli azionarii...

12. Simile convocazione potr� egualmente aver luogo in seguito di, domanda formale dei Censori, e sulla quale essi avran deliberato fra loro, e dopo che avran fatto conoscere ai Governatori i motivi della convocazione.

13. I Governatori,ed i Censori eletti nel corso dellanno in rimpiazzo de morti, o di. quelli che avranno dato la loro dimissione, non potranno restare in funzione, se' non durante il tempo, che rester� a decorrere per completare lesercizio di coloro a quali saranno succeduti, salvo le conferme che potranno aver luogo nelle assemblee ordinarie, giusta il prescritto nellart, 8.

14. Il Reggente di nostra nomina sar� scelto tra il numero degli azionarii, e dovr� essere proprietario di 12 azioni almeno

15. Per questa volta solamente i Governatori, ed i Censori saran nominati da Noi tra gli azionarii.

TITOLO 2.�

Delle sue obbligazioni.

16. Il capitale del Banco fissato dalla Legge de 7 dicembre 1808 ad un milione di ducati, potr� essere nel tratto successivo aumentato, ma solo per la creazione di nuove azioni. E proibito qualunque aumento sullazione fissata diffinitivamente per la somma di duc. 250.

17. Il corpo intero degli azionarii sar� risponsabile deglimpegni del Banco.

Ma ciascun azionario individualmente altro non essendo che un semplice proprietario dilazioni, non sar� mallevadore deglimpegni contratti dal Banco, che fino alla concorrenza della quantit� da esso posta in societ�, cio� a dire del numero delle azioni, pel quale egli si trover� iscritto al Banco.

18. Il Codice di Commercio former� Legge per questa societ�.

19. Tutti gli atti giudiziarii, o estragiudiziarii, che avranno luogo a favore, o contro del Banco, saran fatti in nome generico degli azionarii rappresentati da Governatori.

20. Le offerte per interessarsi nelle operazioni del Banco saranno ammessibili immediatamente dopo la pubblicazione del presente decreta. Gli azionarii verseranno lammontare delle offerte in ispecie metalliche doro, o di argento nel Tesoro del Banco nel termine di quattro mesi, a datare dal primo di gennaio 1809 in rate uguali, scadibili in ogni mese. Saranno obbligati di sborsare la prima rata in contanti, e potranno dare per le altre tre rate altrettanti cambiali da estinguersi alle rispettive scadenze. Non godranno per� del beneficio della dividenda, se non avranno adempito allintero pagamento delle azioni, a cui si saranno obbligati.

TITOLO 3.�

Dalla sua organizzazione, e del suo servizio.

21. I sette Governatori del Banco formeranno fra loro la Commissione generale, la quale sar� sotto la sorveglianza del Reggente.

22. La Commissione generale sar� divisa in tre consigli, i quali saranno privativamente incaricati de principali rami delle operazioni del Banco, e ne renderanno conto alla Commissione generale.

23. Vi sar� il Consiglio dello sconto, e dei pegni:

Quello delle casse, e de biglietti;

Ed il Consiglio de conti, e della corrispondenza.

Questi Consigli saranno cambiati in ogni semestre, in modoch� i membri del Consiglio dello sconto passino al Consiglio delle casse, e i membri di questo al Consiglio de conti, e cos� alternativamente.

24. Il Reggente preseder� al governo del Banco, e sar� incaricato della direzione generale di tutte le operazioni, e de rapporti del Banco co Ministri, e colla Real Tesoreria. La Commissione generale former� in nome del Banco i trattati, e le convenzioni, che stipuler�. Essa avr� la nomina, e la destituzione degli agenti dei corrispondenti, ed impiegati, e far� i regolamenti, che concernono il servizio interno, ed esterno del Banco.

25. Nella sua qualit� di Commessario del Re il Reggente avr� la sorveglianza, cui esige la conservazione degli statuti fondamentali, e costituzionali del Banco, e l'esecuzione delle Leggi, decreti, ed ogni altro atto dellautorit� sovrana, relativo al servizio ed organizzazione del medesimo. Qualunque deliberazione de Consigli. o della Commissione generale, non potr� aver forza alcuna,se non � approvata, e vistata dal Reggente. Egli occuper� sempre il primo luogo di onorificenze. Nessun altra autorit� potr� aver ingerenza nellamministrazione del Banco. La polizia interna del medesimo sar� affidata al Reggente.

26. Il Reggente sar� supplito in tutte le sue attribuzioni da un Vicereggente, la nomina del quale apparterr� a Noi. Egli prender� rango fra i Governatori. Sar� scelto fra la classe degli azionarii, e dovr� essere proprietario di otto azioni almeno.

27. I Censori potranno prendere cognizione dello stato delle casse, del portafoglio, e dei libri del Banco. Verificheranno il conto annuale, che i Governatori dovran rendere all'assemblea generale, e veglieranno affinch� le deliberazioni dellassemblea, ed i regolamenti della Commissione siano esattamente osservati.

28. I Censori non potran far parte di alcun Consiglio, e non avran voce deliberativa nella Commissione, ma vi assisteranno tutte le volte, che lo crederanno necessario, e potranno proporre le loro osservazioni alla Commissione generale.

29. Le funzioni di Reggente, di Vice-reggente, di Governatore, e di C�nsore saranno esercitate gratuitamente, salvo i dritti di presenza, che saran proposti dalla Commissione, e determinati dallassemblea generale.

30. Il servizio centrale, ed il domicilio legala del Banco verranno stabiliti nella Casa detta della Piet�.

La de Poveri posti a disposizione degli aziouarii, e le altre, che loro potranno essere concesse nel tratto successivo, altro non saranno, clic un locale, annesso al Banco, a cui la Commissione confider� un ramo di servizio particolare, risultante da privilegii del Banco.

TITOLO 4.�

De' conti correnti.

31. Il Banco ricever� in conto corrente tutte le somme in numerario metallico, che gli saran versate da particolari, o dagli stabilimenti pubblici, e pagher� per essi fino alla concorrenza de fondi, che avr� da medesimi incassato, le polizze che saran tratte alla sua Cassa.

32. I crediti in conti correnti saran dati sulle madrifedi del Cassiere del Banco, o i debiti vi saran portati a misura delle polizze ti rate sul Banco.

33. La Cassa de conti correnti sar� distinta, e separata dalle altre.

34. La scrittura, il registro, e larchivio de conti correnti saran portati nel modo stesso, che si praticava dagli antichi Banchi.

35. Il Banco esiger� un piccolo dritto sulle fedi di credito, e polizze per indennizzazione delle spese di servizio del conto corrente dei particolari. Rilascer�, quante volte gliene sar� fatta richiesta, copia delle polizze, o estratti de registri, ed esiger� un dritto di conservazione, cercatura, e spedizione. Per ciascuna partita di Banco, che si vorr� estrarre, la Commissione generale del Banco ne former� la tariffa, che verr� sottoposta alla nostra approvazione (1).

36. Il Banco sar� aperto in tutti giorni eccetto le Domeniche, e le feste di doppio precetto. Pagher� a Banco aperto tutte le polizze che gli verranno presentate.

(1) La tariffa approvata da S. M. giusta la Ministeriale de 24 febbraio 1809 � del tenor seguente:

Per le cercature si esiger� per ogni anno l'antico dritto di grana 10

Per ogni partita da duc. 1 fino a duc. 100 gr. 20

Da duc. 100 fino a duc. 300. gr. 40

Da duc. 300 fino a duc. 600 gr. 60

Da duc. 600 fino a duc. 1000 duc. 1

Da duc. 1000 fino a duc. 3000 duc. 50

Da duc. 3000 in poi duc. 2

Oltre del dritto suddetto si pagheranno altre grana cinque a foglio di copiatura.

Per le fedi de pagamenti fatti che comprendono pi� partite di Banco si esiger� quel tanto che importerebbe il dritto delle partite che comprendonsi nella fede senza per� esigersi la copiatura.

Per ogni fede semplice 0 certificato si esiger� lantico dritto di grana Go.

Pe mandati di liberazione, e polizza di danaro condizionato, il dritto sar� come segue:

Da ducati 1 a 20 gr. o5

Da ducati 20 a 50 gr. 10

Da ducati 50 a 100 gr. 20

Da ducati 100 a 300 gr. 40

Da ducati 300 a 600 gr. 60

Da ducati 600 a 1000 duc. 1

Da ducati 1000 in sopra duc. 20

TITOLO 5.�

Dello sconto.

37. Il Banco sconter� le lettere di cambio, ed i biglietti ad ordine pagabili in Napoli, forniti per� di tre firme di mercanti, negozianti, e banchieri sudditi, o esteri, notoriamente solvibili.

38. Vi sar� un consiglio di sei negozianti azionarii, che sar� chiamato dal Consiglio della sconto a dare il suo parere sulla validit� di una cambiale, o di un biglietto ad ordine, quando il bisogno lo richiegga, ma non sar� dai responsabile dell'evento. Questo Consiglio sar� rinnovato in ogni anno dall'assemblea generale del Banco sulla nomina della Commissione generale.

39. Gli azionarii del Banco godranno della preferenza dello sconto in quella proporzione che verr� determinata da' regolamenti della Commissione/� E gli effetti che avranno pi� di due mesi a decorrere, non saranno ammessi allo sconto fino all'incasso della totalit�-delle azioni.

40. Gli effetti creati senza causa, n� valore, o risultanti da un commercio illecito, e fraudolento, o da operazioni nocive ai nostri interessi non saran punto ammessi allo sconto.

TITOLO 6.�

De' prestiti sopra pegni e delle anticipazioni.

41. Gli effetti mobili che saran portati al Banco per sicurezza {le9 prestiti che far�, saran deposti ne' suoi magazzini, dopo di essere stati stimati dagli apprezzatori che sono addetti al Banco.

42. Il Banco non ricever� effetti mobili in pegno per una somma maggiore di 100 ducati, che da persone conosciute, e domiciliate, ovvero assistite da un mallevadore, il quale dovr� essere conosciuto, e domiciliato. Non si potranno far pegni per una somma maggiore di ducati mille, n� minore di ducati 25.

43. I prestiti sopra le materie doro, e d'argento corrisponderanno a tre quarti del valore della stima del pegno: quelli sopra le gioie alla met�: e per gli altri effetti a due terzi del prezzo di stima.

44. Nel pagare al pignorante la somma regolare ne termini dellarticolo precedente, il Banco gli rilascier�, una ricognizione, o sia cartella delleffetto che gli avr� pegnorato.

45. I pegni saran fatti per sei mesi, colla facolt� di rinnovarli spirato detto termine.

46. Per eseguire tal rinnovazione il pegnorante sar� tenuto, di pagare glinteressi fissati dalla Legge in ragione del 8 per 100 fino allora decorsi.

47. Gli effetti dati in pegno al Banco, e che non saranno stati spegnorati nel termine fissato dallart. 45, e denunciato nella cartella rilasciata al pegnorante, saran venduti pubblica mente ali incanto per conto del Banco, il quale dal risultato della vendita si rimborser� del prestito, deglinteressi, e delle spese, e bonificher� al particolare i eccedente del prezzo, colla restituzione della cartella.

48. Linteresse de prestiti, che il Banco far� sulle derrate, e mercanzia, sar� regolato amichevolmente tra la Commissione del Banco, ed il pegnorante. I prestiti sulle derrate saran fatti sopra i generi esistenti nella Regia Dogana, o nelle pubbliche conservazioni. La chiave del magazzino verr� deposta nella cassa del Banco per la sua cautela. I generi deperibili non saranno ricevuti in pegno al Banco.

TITOLO 7.�

Delle azioni.

49. Le azioni del Banco saranno rappresentate da una iscrizione nominativa sopra un registro, il quale sar� tenuto per duplicato e di cui sar� rilasciato allazionario un estratto firmate da Governatori, e censori, e vistato dal Reggente..

50. I trasferimenti di azione ainan luogo in virt� di una semplice dichiarazione del proprietario, trascritta sui libri del Banco, e certificata da uno degli agenti di cambio di Napoli, accreditati presso il Banco.

5 I. Il trasferimento fatto a profitto di una massa di azioni, sar� valutato proporzionalmente per una firma di sconto.

52. Saranno commerciabili le azioni del Banco. Non. saranno soggette ad ipoteca, e saranno sottoposte alle azioni de creditori, fino a che si trovino presso del debitore. Saranno esenti dalla tassa dindustria.

53. La dividenda delle azioni sar� regolata in ogni semestre dalla Commissione del Banco, che la far� pagare dal suo tesoro, a vista, agli azionarii, tostoch� ne sar� stata determinata la quantit�.

54. Le azioni del Banco possono essere acquistate da forestieri.

55. Le azioni obbligative del Reggente, del Vicereggente, de Governatori, e de (Sensori, non si potranno alienare, durante il tempo della loro amministrazione.

TITOLO 8.�

Disposizioni generali.

56. Il Banco ricever� a titolo dimpiego ad interesse tutte le somme, che gli saran confidate, per esser pagate in epoche convenute, ed a titolo di consegna ogni sorta di materie, derrate, ed. effetti reali..

57, Potr� emettere de biglietti pagabili a vista, calcolando tale emissione, in modo che col numerario effettivo riserbato nel suo Tesoro alla scadenza della carta esistente nel suo portafoglio possa sempre pagare i suoi biglietti nel momento della esibizione ed a Banco aperto.

58. Potr� egualmente rilasciare de' mandati su i diversi luoghi del Regno, ne quali manterr� de corrispondenti.

  1. Glimpiegati, che sono risponsabili e contabili del Banco saranno obbligati di dar� pleggeria in danaro effettivo, o inazioni depositate al Banco.

60. Gli obblighi deglimpiegati, ed agenti subalterni del Banco, ed i loro soldi, saranno determinati dalla Commissione generale del Banco.

61. Il nostro Ministro delle Finanze � incaricato dellesecuzione del presente decreto.

3. Aboliti' gli antichi Banchi, ed essendosi riuniti i loro beni al demanio, facea mestieri lo stabilire a carieo di qual ramo dovessero grax7itare i soldi di ritiro iri favore degli impiegati de Banchi medesimi: e quindi con decreto de 22 marzo 1809 furono date le seguenti disposizioni:

Art. 1. Gl'impiegati del Banco de particolari soppresso col decreto de 20 maggio 1808 dellet� di anni 60, e pi� saranno iscritti sul Gran Libro del debito pubblico, per un annua pensione corrispondente al terzo dellappuntamento loro stabilito.

2. Il godimento di queste pensioni comincer� a datare dal primo del venturo maggio.

3. Sar� pagato dalla Cassa delle rendite a ciascun pensionista, in virt� di uno stato di distribuzione un soccorso straordinario, che corrisponder� a tre mesi della rispettiva pensione.

4. Liscrizione. delle pensioni concedute in virt� del presente decreto sar� fatta in seguito di uno stato, che sar� subito formato dal Ministro delle Finanze, e, sottoposto alla Nostra approvazione.

5. Le disposizioni del presente decreto saran comuni, ed applicabili anche ai giubilati, alle vedove, ed orfani deglimpiegati degli antichi Banchi, per la met� solamente della pensione ch'era stata loro conceduta.

6. Il Ministro delle Finanze � incaricato �della esecuzione del presente decreto.

�. 4. Essendo scaduto il termine accordato per la presentazione delle polizze alla Commissione temporanea, con altro decreto de 21 agosto 1809 vennero date delle disposizioni diffinitive sulle polizze medesime, espresse in questi termini:

Art. 1. Le polizze del Banco de particolari, che non sono state presentate allammortizzazione nel termine prescritto, non potranno essere mai pi� riconosciute dal Governo.

Saranno regolarmente rifiutati dal di primo ottobre venturo in poi i bollettini di deposito di quelle polizze, che alla descritta epoca non si trovassero cambiate contro le ricognizioni della Commissione temporanea.

2. I ducati 161550. 51 di ricognizione, che non ancora sono stati impiegati, essendo (in vista de pagamenti gi� fatti in esecuzione dello stato determinato dal Ministro delle Finanze nel d� 18 giugno 1808) inferiore allo somme che si richiedono per la totale estinzione di qua debiti, in conto de quali i debitori han fatto de versamenti, non potranno essere impiegati fino al primo del venturo novembre, che in. saldo de debiti stessi.

Spirato un tal termine quella porzione degli enunciati debiti, che non si trovasse ancora estinta, sar� riunita ai beni della Cassa di Ammortizzazione; e quelle ricognizioni, che resteranno in circolazione, saran ricevute dal Real Tesoro, conformemente all'art. 4.� del decreto de 20 maggio 1808, a similitudine delle cedole del debito pubblico.

3. Il nostro Ministro delle Finanze � incaricato dellesecuzione del presente decreto.

�. 5. Essendosi con decreto del 12 settembre 1809 soppresso lospedale di S. Giacomo; cos� con altro decreto dello stesso giorno, e propriamente c0llart. 2.� venne disposto quanto siegue:

Lintero locale del soppresso Ospedale di S. Giacomo. e quello del Banco del Popolo appartenente allOspedale degllncurabili, sono riuniti al nostro Banco di Corte, con tutte le adiacenze che ne dipendevano, e formeranno parte della sua dote.

�. 6. Con decreto del 20 novembre 1809, venne data una novella organizzazione ai Banchi nel modo che segue:

Considerando che il Banco di S. Giacomo, e quello delle due Sicilie organizzati, eretti sopra differenti principii si pregiudicano scambiavolmente nelle loro operazioni, senza recare alcun utile alle di loro casse, al pubblico, e al Governo:

Che l� riunione di questi due Stabilimenti formando co loro capitali una sola massa, e dando un unico centro al modo de loro fondi, e de loro effetti, procurer� nel medesimo tempo il vantaggio di una grande economia nelle spese di amministrazione, non meno che di un servizio pi� semplice, pi� regolare, e meglio adattato a bisogni, ed agli usi del commercio:

Che glinteressi, ed i voti de nostri sudditi sono diretti ad affrettare il ritorno di un sistema bancale, di cui lesperienza di molti secoli ha dimostrato i vantaggi: istituzionale Nazionale, che presenta insieme un deposito sicuro, e senza spese per tutti i capitali, ed un inviolabile garantia per tutti pagamenti, nellatto che d� {alla circolazione de valori una sicurezza, una facilit�, ed una speditezza tale, che ne produce la moltiplicazione:

Che volendo far risorgere degli stabilimenti, i di cui beneficii furono immensi, egli � necessario soprattutto di rimuovere con delle misure precise, e severe gli abusi che li fecero perire.

Che il Banco avendo il maneggio de danari dello Stato, e di quelli che il commercio, ovvero i particolari v immettono, non ci sarebbe responsabilit� troppo gravosa pe' funzionarii, a quali tante ricchezze sono affidate:

Che egli � giusto di ammettere il commercio alla sopravveggbianza, pu� ancora essere utile al Tesoro dello Stato, quando essa sia esercitata da uomini versati negli affari, e di uno sperimentato carattere scelti fra i negozianti del Regno i pi� distinti.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

TITOLO 1.�

Della costituzione del Banco.

Art. 1. Il Banco di Corte, ed il Banco delle due Sicilie non formeranno pi� a datare dal primo gennaio 1810, che un solo, e medesimo Banco, il quale far� il servizio del Governo, e quello de particolari sotto il titolo di Banco delle due Sicilie.

TITOLO 2.�

Del capitale del Banco.

2. Il capitale del Banco delle due Sicilie fissato dallart. 2 della Legge de 6 dicembre 1808 ad un milione di ducati, diviso in 4000 azioni di duc. 250 per ciascuna.. sar� da noi fornito a titolo di dotazione. Questo capitale sar� aumentato dal prodotto delle azioni realizzate, e da realizzarsi da particolari da oggi fino al primo del futuro mese di luglio. Indipendentemente da detto capitale, il Governo provveder� a mezzi di soddisfarne tutte le p olizze del Banco di Corte, che sono in circolazione.

3. In seguito. delle disposizioni dellart. precedente, il patrimonio del Banco delle due Sicilie sar� composto

1. De beni assegnati da nostri decreti dei 11 giugno 1806 e 12 settembre 1809 al Banco di Corte.

2. Dal prezzo realizzato, o da realizzarsi in moneta effettiva delle 800 azioni del Banco delle due Sicilie acquistate dal Governo.

3. Dal prezzo delle altre 100 azioni dato alla nostra Guardia.

4. Dal prodotto del riacquisto delle seguenti partito che apparterranno al Banco, e che saranno nel medesimo versate a misura che avranno luogo cio�:

Rimborso che deesi fare dall'antica amministrazione de Lotti di


Terra di Lavoro duc.

30000

Arretrato de Lotti duc.

14800

Arretrato dellantico bollo duc.

126830

Dritti di sentenza duc.

70000

Pene contumaciali duc.

144000

Officii del Regno duc.

2000

Arretrato de ferri, comprese diverse percezioni da farsi dopo i giudicati della Commissione de titoli duc.


50000

Totale duc.

437630

5. Da un supplemento de beni scelti fra que de banchi soppressi, e fra le altre propriet� del demanio valutate a ragione del 6 per 100 netti, e calcolati in modoch� i fondi del Banco (dopo lesito fatto per far fronte alle polizze del Banco di Corte) restano fissate ad un milione di ducati:

6. Dallammontare delle azioni de particolari.

Art. 4. Tutte le azioni delle quali il Governo ne avr� somministrato i fondi, allinfuori di quelle date alla nostra Guardia, apparterranno alla Cassa dAmmortizzazione; talch� la medesima sopra le 4000 ne posseder� 3900 e la detta nostra Guardia 100.

5. Per mezzo de fondi assicurati al Banco dagli articoli precedenti, e dal trasporto, che al medesimo sar� fatto di tutt'i fondi esistenti in madrefede al Banco di Corte per conto del Governo, e de' suoi stabilimenti pubblici o per conto de' particolari, tutte le polizze che si troveranno date fuori a tutto il di 3i dicembre 1809, circoleranno per conto, del Banco delle due Sicilie, il quale ne diverr� garante dal giorno che saranno state riconosciute.

6. Tutti gli altri debiti del Banco di Corte andranno a carico del Governo, che li far� liquidare, e pagare coi prodotti delle rendite arretrate di detto Banco.

7. Per conoscere lammontare positivo delle polizze del Banco di Corte, che sono in circolazione, e per determinarlo con sicurezza, i possessori delle medesime dovranno presentarle fra lo spazio di due mesi, a contare dal giorno che sar� indicato, acci� sieno riconosciute. Il Banco delle due Sicilie non si chiamer� debitore, n� pagher�, se non quelle che saranno state sottoposte a tal verificazione, ed il termine a ci� stabilito sar� improrogabile.

8. I particolari azionarii del Banco delle due Sicilie, che non hanno adempito alle loro offerte, e coloro che desiderassero unirsi ai primi�azionarii per prender parte negli affari del Banco, avranno sei mesi di tempo per fare, o completare i fondi, senza per altro esservi costretti.

9. La Cassa di Ammortizzazione sar� autorizzata ad accettare i trasferimenti delle azioni, che i proprietari vorranno negoziare.

10. Nel caso che per effetto delle alienazioni il prodotto de valori da Noi assegnati venisse ad eccedere lammontare delle polizze del Banco di Corte e delle 4000 azioni, che il Governo dee realizzare, l'eccedente sar� convertito in nuove azioni a favore della Cassa di Ammortizzazione.

Nel caso poi, che questo prodotto sar� inferiore alla somma per la quale saranno stati dati i valori, allora si assegneranno degli altri fondi per completarla.

11. Il Banco avr� l amministrazione intera di tutti suoi beni, sia per la di loro alienazione, sia per lo di loro regolamento sotto la sorveglianza del Ministro delle Finanze.

TITOLO 3.�

Della dividenda.

12. La dividenda, che risulter� da profitti, che il Banco potr� fare sar� ripartita, e pagata in ogni sei mesi.

13. Sino a che i valori assegnati al Banco non saranno totalmente ratizzati, la Cassa di Ammortizzazione, e la Guardia, parteciperanno della dividenda in ragione di 4000 azioni. Ci� non ostante sar� garentita agli azionarii particolari durante il corso de primi due anni una dividenda, che non potr� essere al di sotto del 8 per 100 lanno. La somma che potrebbe forse mancare per far salire a tale ragione la dividenda, sar� presa dalla dividenda della Cassa di Ammortizzazione.

TITOLO 4.�

Del servizio del Banco.

14. Il servizio di tutti fondi del Tesoro pubblico, della Tesoreria di Casa Reale, della Cassa delle rendite, della Cassa di Ammortizzazione, dellordine delle due Sicilie e di tutte le amministrazioni pubbliche residenti in Napoli � confidato al Banco delle due Sicilie.

15. Tutti gli stabilimenti pubblici, come sono gli Ospizii, ed altri luoghi di Beneficenza dimoranti nella Capitale, la Comune di Napoli, i luoghi Pii, e tutti i Corpi Ecclesiastici, e civili faranno i loro introiti ed esiti per mezzo del Banco. I di loro Cassieri non potranno presso di loro conservare altro danaro effettivo, se non quello che per le occorrenze giornaliere debbono necessariamente pagare fuori Banco, e ci� in quella proporzione, che loro sar� fissata da quel Ministro, da cui tali stabilimenti dipendono, di concerto col Ministro delle Finanze. Qualunque Cassiere contravvenisse a questa disposizione sar� punito, come colui che avr� traviato ad uso illecito delle somme a lui affidate. l debitori di detti Stabilimenti non saranno legittimamente quietanzati, se i pagamenti, che avran fatti non saranno comprovati dalle scritture del Banco.

16. Il Banco continuer� a ricevere secondo lantico sistema, tutte le somme, che i particolari vi vorranno versare; e far� per di loro conto tutti quei pagamenti, la di cui prova desidereranno che sia conservata negli archivii di questo stabilimento.

17. La Cassa che ricever� i fondi depositati da particolari, e che ne far� i pagamenti nel conto de medesimi, sar� separata da quella, che introiter�, ed esiter� per conto del Governo.

18. Le polizze del Banco saranno ammesse tanto in Napoli, che nelle Provincie, come danaro contante in tutto lo Casse pubbliche in pagamento de pesi Fiscali, dopo la necessaria verificazione, e sotto la risponsabilit� de Cassieri che le avranno ricevute.

19. I depositi de particolari saranno cerziorati con delle carte di ricognizione, o dichiarazioni di credito, che potranno essere trasferite allinfinito per mezzo di una girata, e saranno pagate a vista colla quietanza dellultimo depositario, secondo luso degli antichi Banchi di Napoli.

20. Le fedi di credito del Banco faranno fede e proveranno in giudizio la verit� de pagamenti pe quali saranno state impiegate dai depositarii, o giratarii: ma le stesse non avranno alcun effetto per istabilire de pagamenti anteriori, che potessero essere enunciati nelle girate, eccetto che detti pagamenti non fossero anche stati fatti per la via del Banco. Queste fedi di credito non potranno giammai servire a provare quelle convenzioni, che esigend0 il consenso delle due parti, non potrebbero per loro natura altrimenti essere confermate, se non in vigore di contratti sinallagmatici.

2|. Le polizze, fedi di credito originali non saranno soggette ad alcun dritto n� di bollo, n� di registro. Le stesse dichiarazioni dei N0tai, che potessero essere incaricati di legalizzare, e riconoscere le firme de giratarii, non saranno sottoposte ad alcun diritto.

22. Il Banco avr� un Archivio generale ove saranno conservate tutte le polizze, e fedi di credito quietanzate, e ne rilascier� in carta bollata tutte quelle copie, 0 estratti che saranno dimandati dalle parti. Queste copie, 0 estratti saranno soggette a quei medesimi dritti di conservazione, che sono fissati dallattuale tariffa del Banco delle due Sicilie.

23. Tutt'i depositi ordinati per via giuridica saranno versati nel Banco delle due Sicilie per essere restituiti a proprietarii, tostoch� ne sar� ordinata la liberazione, e sar� stata provata nelle forme prescritte dalle Leggi.

24. Il Banco � autorizzato a ricevere contro semplici carte di ricognizione: tutti depositi volontarii de fondi che i particolari vorranno immettervi, ed a bonificarne glinteressi a quella ragione, che sar� fissata nel principio di Ogni semestre dal Ministro delle Finanze sul parere del Consiglio del Banco. Questo interesse sar� pagato a contare dal decimo giorno dopo seguito il deposito, sino al giorno, in cui sar� ritirato purch� per altro l'intervallo sia stato di un mese intero. Le frazioni di meno di dieci giorni non saranno calcolate.

25. I fondi depositati in conformit� dell'articolo precedente saranno restituiti a proprietarii dieci giorni dopo la domanda che ne faranno, unitamente aglinteressi, che loro son dovuti.

26. I fondi volontariamente depositati, o versati in conto corrente nel Banco, non saranno sequestrabili.

 27. Il Banco potr� fare de' prestiti sopra pegni o sopra effetti di commercio sottoscritti almeno da tre negozianti, o banchieri di una solvibilit� sperimentata. Le somme, che potranno essere impiegate a questo uso saranno determinate di.sei in sei mesi dal Ministro delle Finanze in seguito de' conti, e degli stati di servizio del Banco. La ragione dell'interesse sar� fissata nel medesimo tempo.

28. La dilazione conceduta per la restituzione delle somme prestate, non potr� eccedere lo spazio di sei mesi.


TITOLO 5.�

Dell'amministrazione del Banco.

29. L1 amministrazione del Banco delle due Sicilie sar� confidata ad un Consiglio composto da un Reggente, da x2 Governatori, de' quali per lo meno sei saranno scelti fra il ceto dei negozia u ti i pi� accreditati del Regno, e da tre Censori.

30. II Reggente sar� nominato per 5 anni: sei de9 Governatori saranno da principio nominati per tre anni, e sei per duc. In seguito sei ne saranno nominati in ogni anno per esercitare le loro funzioni durante lo spazio di due anni. I medesimi potranno sempre essere nominati di nuovo.

Il direttore della Cassa di Ammortizzazione, quello della Cassa delle rendite, e quello del Gran Libro saranno di dritto Censori del Banco.

31. Il Reggente avr� la direzione generale dell'amministrazione, la corrispondenza col Ministero, la presidenza del Consiglio, la nomina di lutti gl'impiegati del Banco (salva l'approvazione del Ministro delle Finanze), e la polizia interna del Banco. Niuna deliberazione del Consiglio potr� aver forza, o potr� essere eseguita senza essere stata approvata, e vietata dal medesimo.

Tre Governatori saranno costantemente di servizio, e regoleranno collautorit� del Reggente, il primo tutto-ci� che concerner� la cassa incaricata deglintroiti, ed esiti del Tesoro; il secondo tutto ci� che apparterr� alla Cassa dei particolari; ed il terzo finalmente tutte le operazioni de pegni.

32. I censori avranno, la facolt� dispezionare, quando lo giudicherann0 a proposito, tanto i registri di Cassa, quanto il portafoglio; siccome ancora di presentare, riguardo a tutte le partite di servizio, sia al Reggente, sia al Consiglio, i rapporti, e le osservazioni che saran loro inspirati dallo zelo per gl'interessi del Banco.

33. Il Consiglio del Banco si riunir� almeno una volta al mese per deliberare sugli oggetti che gli verranno sottoposti dal Reggente, da censori, o da qualcheduno de suoi membri. Esso ricever�, e chiuder� ogni sei mesi, dopo aver inteso i Censori, il conto che si render� delle operazioni del Banco, e deliberer� secondo le proposizioni del Reggente circa le somme, che dovranno essere proposte al Ministro delle Finanze per essere impiegate allopera dei pegni, non inerio che circa la ragione dellinteresse, che dovr� esser fissato pel seguente semestre,

34. Due uditori del nostro Consiglio di Stato, saranno incaricati sotto gli ordini immediati del Reggente d'invigilare alla regolarit� delle scritture, ed al dettaglio delle operazioni.

35.I membri componenti il Consiglio generale del Banco saranno nominati da Noi. Essi presteranno nelle nostre mani il giuramento di non permettere giammai che alcun pagamento regolarmente domandando soffra il menomo ritardo, n� che alcun fondo esca dal Tesoro, o dalle casse del Banco, senza che il valore ne sia rappresentato da un discarico legale, o da 11mefl'etto creduto di un sicuro rimborso dal Consiglio del Banco, o da un pegno facile a realizzarsi, e di un apprezzo eguale a quello, che lart. 43 del decreto de az dicembre 1808 ha determinato.

36. Il Reggette del Banco, ed i Governatori di servizio saranno risponsabili personalmente, e sopra i di loro beni di tutt'i fondi depositati al Banco, che eglino acconsentissero di rivolgere in altro uso diverso da quello, a cui detti fondi saranno stati destinati, sotto qualunque pretesto, o ordine ci� avvenisse. Niuna autorit� potr� liberarsi da questa garentia acquistata contro di loro da ogni parte interessata.

37. Nella fine di ogni semestre una porzione de profitti del Banco sar� prelevata per esscre, ripartita a titolo dindennit� fra i funzionarii che avranno avuto parte allamministra� zione del Banco. Questa porzione, che allavvenire sar� anticipatamente determinata, resta fissata fino al primo gennaio 1812 alla duodecima parte de detti profitti.

38. La somma da distribuirsi sar� divisa in 18 porzioni, tre delle quali apparterranno al Reggente, una a ciascun Governatore, una sar� ripartita fra i due uditori, de quali si � fatta menzione nellart. 34; e le altre due resteranno a disposizione del Ministro delle Finanze per essere distribuite in gratificazioni (sulla proposta del Reggente) a coloro fra gli impiegati del Banco, che avranno dimostrato pi� zelo, e talento.

39. I guadagni devoluti alla Cassa di Ammortizzazione saranno esclusivamente conservati allestinzione del debito pubblico.

40. Per compensare il Banco delle spese di qualunque natura, che il servizio del Tesoro, e la sua istallazione nel locale che dovr� occupare, potranno cagionargli, esso sar� Compreso nel 1810 nel budget del Ministero delle Finanze per una somma di ducati 2000. Noi ci riserviamo alla fine di ogni anno di determinare la somma da doversi al medesimo addire nel corso dellanno seguente, a misura de servigii di cui sar� incaricato pel Governo.

41. Gl'impiegati del Banco saranno scelti fra glimpiegati pi� abili de" due Banchi attuali. Coloro che non potranno restare in impiego, otterranno una pensione che loro sar� pagata a datare dal di primo gennaio 1810; con obbligo di seg�itare senza appuntamenti tutti i lavori che si richiederanno per la liquidazione de conti del Banco, per la di loro verificazi0ne alla Corte de Conti, e per la custodia degli archivii di tutt'i Banchi soppressi.

42. Sar� fatto espressamente un fondo alla Cassa delle rendite per lo servizio delle pensioni, che saranno concedute aglimpiegati soppressi del Banco di Corte.

43. Il Ministro delle Finanze preparer� senza ritardo il regolamento organico del Banco delle due Sicilie, e lo sottoporr� alla Nostra approvazione.

44. Il nostro Ministro delle Finanze e incaricarl0 della esecuzione del presente decreto.

�. 7. Con altro decreto de 18 novembre 1810, vennero stabilite talune norme per lamministrazi0ne de Banchi, espresse in questi termini:

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegas.

Art. 1. Lo stato de beni di qualunque natura che il Banco possiede in fondi, in rendite costituite, in capitali esigibili, in censi, in dritti, ed in rendite arretrate; il suo proprio conto dintroito ed esito dal primo gennaio 1810; quello de suoi profitti, e perdite; la situazione de suoi Conti di servizio pel Governo, e per tutti gli stabilimenti pubblici di ogni specie;quella de conti de particolari, la situazione della cassa degli sconti, e de pegni; la situazione di quella de depositi giudiziarii; la situazione dell'altra de depositi volontarii; l'inventario apprezzativo, e reale degli effetti e materie date in pegno; il conto delle polizze di Corte, e de particolari date fuori, ritirate, ammortizzate, e restate in, circolazione;saranno verificati, e determinati, al primo pubblicarsi del presente decreto da una Commissione

del nostro Consiglio di Stato; cosicch� questa definire i suddetti conti, e stati diversi pe' 31 di dicembre prossimo, e presentarci il bilancio generale del Banco al primo di gennaio 1811.

Art. 2. Lo stato delle propriet� del Banco, e del loro valore verr� diviso in tre capitoli.

Il primo comprender� i beni dell'antica Cassa di S. Giacomo posseduti dal Banco di Corte; e quindi assegnati in dote a quello delle due Sicilie.

Il 2.� diviser� le case, gli edifizii, e idritti arretrati, che furono aggiunti alla sua dote, e la cui realizzazione � destinata a pagare lepolizze, che il Banco ha gamntite.

Nel 3.� la Commissione presenter� il capitale del Banco composto dalle azioni cedute alla Cassa dAmmortizzazione, di quelle date alla Nostra Guardia, e di quelle acquistate da' particolari.

Art. 3. Le rendite che dovranno entrare nell'attivo del Banco al primo gennaio 18h, serviranno di base ad un secondo stato, nella formazione del quale la Commissione proceder�.

I.� Collo stabilire la rendita di ciascun fondo sino al primo dicembre prossimo; cio� dei beni provenienti di. | Banco di S. Giacomo, da che sono usciti dal suo patrimonio, e delle propriet�, che il Banco ha ottenute a titolo di dote supplementaria, da che han cessato di essere amministrate le une da Demanii e le altre dal Tesoro Reale.

2.� Col diffalcare da quest0. conto il prodotto di tutte le somme ricuperate dal Banco di Corte, durante il suo possesso, ed appresso dal Banco delle due Sicilie.

Art. 4.� Le alienazioni de fondi, la restituzione de capitali, l'affrancazione delle rendite, e de censi, che avranno avuto luogo dal primo giugno 1806, e di cui il Banco di Corte, il Banco attuale, e in virt�. delle nostre decisioni particolari, la Cassa di Ammortizzazione avranno profittato, del pari che il ricovramento imputabile sulle percezioni lasciate al Banco, bilanceranno il conto della sua dotazione.

Art. 5,. Lattivo del bilancio del Banco consister� ne beni della sua dotazione; negl'introiti che ne saran derivati; ne profitti, che i suoi negozii, diritti, e privilegii gli avran prodotti, nelle assegnazioni de fondi, che avr� ricevuti sul nostro Tesoro Reale per supplire alle spese di amministrazione. Il suo passivo sar� composto delle spese che avr� fatte; delle perdite che avr� sofferte I nelle sue operazioni, e delle sue obbliganze verso gli esibitori di polizze, i di cui fondi non trovansi realizzati: dimodoch� se dal bilancio risulti un saldo a credito del Banco, questo serva alla Commissione per determinare la dividenda, che dovr� ripartirsi tra i funzionarii, e glimpiegati nel Banco. tra la Cassa di Ammortizzazione, la nostra Guardia, e gli azionarii particolari; e se al contrario il Banco risulti debitore, possa il suo deficit essere facilmente liquidato.

Art. 6. Il saldo del conto corrente, che il Tesoro Reale aveva al Bando di Corte, e il saldo del Banco, che si era formato per associazione saranno definitivamente, riconosciuti e fissati del pari, che il trasporto che n � stato. fatto al Banco attuale, allorch� questo ha formalo la sua madrefede..

Art. 7. I fondi passati col bilancio a credito della madrefede del Banco, e destinati a ritirare dalla circolazione una corrispondente quantit� di polizze dell'antico deficit, saranno verificati, e cassati dal suo attivo, bruciando un egual somma di polizze che il Banco former� in testa sua, e di cui si addebiter� in madrefede..

Art. 8. Il montante delle polizze che si troveranno in circolazione per conto del Governo, e de particolari a 31 dicembre 3810 sar� verificato sulle madrifedi tenute al Banco, e confrontato col denaro contante, co valori, e colle materie che dovranno trovarsi in deposito nelle sue casse, e nel suo portafoglio, e di cui la Commissione avr� gi� fatto uso nel bilancio.

Art. 9. La Commessione former� il modello dello stato dintroito ed esito, che il Banco dovr� presentare al Ministro di Finanze nel primo di ciascun mese, cominciando dal primo gennaio prossimo, come ancora il border� del bilancio di tutte le somme che avr� ricevute, e pagate colla madrefede, e di tutte le polizze che avr� formate, ammortizzate, e lasciate in giro; avvertendo che la situazione, ed il bilancio del mese pel quale il Banco presenter� i suoi stati, siano sempre ricapitolati distintamente con quelli del mese antecedente.

Art. 10. Finalmente i Commessarii nellaprire, e nel chiudere il loro processo verbale faranno constare lesistenza di tutti fondi, di tutti i valori, e di tutte le materie che sono depositate al Banco; si assicureranno dell'ordine, ed esattezza della scrittura che vi si tiene; presenteranno le loro idee sul miglioramento, onde crederanno capace quel Sistema, sia per la chiarezza de conti, sia per la celerit� delle operazioni, sia pel vantaggio, e comodo del pubblico, sia per l'economia nelle spese; formeranno la lista deglimpiegati contabili, 0 risponsabili, da quali il Governo dovr� esigere una cauzione in numerario, o in immobili, siccome ogni agente contabile. � tenuto a darla; e fisseranno in fine la valuta di ciascuna specie di cauzione da realizzarsi.

Art. 11. Il nostro Ministro delle Finanze � incaricato della esecuzione de] presente decreto 8. Con decreto del d� n febbraio 1813 venne dettato un nuovo metodo di amministrazione per la dote del Banco delle due Sicilie presso la Cassa di Ammortizzazione, espresso in questi termini:

Visto il rapporto del Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Lamministrazione delle propriet� che abbiamo assegnate in dotazione al Banco delle due Sicilie, ed i cui fondi, e rendite restano stabilmente addetti alla sicurezza dei suoi impegni, ed alla estensione delle sue operazioni, � trasmessa da oggi innanzi alla Cassa di Ammortizzazione, le cui relazioni, ed organizzazione prestansi di vantaggio ad una regia di affari contenziosi, e che trover� nellazienda cos� affidatale la garentia necessaria delle sue 4000 azioni.

2. Verr� nel Banco formato senza ritardo un esatto inventario de diversi beni appartenenti a questo stabilimento, come ancora un conto di tutte le sue rendite esigibili, affin di far seguire il ricupero nel modo che verr� stabilito da seguenti articoli del presente decreto.

3. Lamministrazione generale de demanii rester� incaricata in virt� del presente decreto, e del duplicato dellinventario, che essa ricever�, di seguire secondo i suoi regolamenti la percezione delle rendite de beni rurali e delle case del Banco, e di farne versare da suoi preposti il prodotto nella Cassa di Ammortizzazione, osservando il modo di contabilit�, cui si trovano gi� sottomessi tutti gli altri fondi destinati ad essere dallamministratore de demanii versati in questa Cassa.

La Cassa di Ammortizzazione avr� senzalcun intermedio la regia de censi delle rendite costituite, de capitali esigibili, e di tutti gli altri crediti, che fan parte della dotazione del Banco.

4. La Cassa di Ammortizzazione terr� nella sua amministrazione un conto corrente di tutte le somme che ricever�, o pagher� pel Banco, e lo bilancer� per ogni trimestre, facendo passare dalla sua madrefede a quella del Banco il saldo che le rester�, dopo averle fissato con un appuntamento che le due Casse riconosceranno tra loro, e di cui sar� rimessa una spedizione conforme al Ministro delle Finanze.

5. Non potranno ritirarsi fondi dalla madrefede patrimoniale del Banco, e del suo portafoglio, che in virt� di crediti speciali che il Ministro delle Finanze resta autorizzato ad aprire a questo stabilimento per le sue spese fisse, o variabili, e per le sue operazioni, finch� non abbia da Noi ricevuta la sua compiuta, e diffinitiva organizzazione.

6. Il Ministro delle Finanze � incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

�. 9. Con decreto de 10 febbraio 1814 furono date delle convenienti disposizioni relative ai crediti delle Casse di Ammortizzazione, e del Banco divenute inesigibili per linesistenza, o insolvibilit� de debitori, nel modo che siegue:

Visto il rapporto del nostro Ministro delle

Finanze, Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. I crediti di propriet� della Cassa di Ammortizzazione, o di quella del Banco, che saranno divenuti irricuperabili per lassenza, disparizione, o insolvibilit� de loro debitori, e per la di cui riscossione si saranno impiegati amministrativamente, o giudiziariamente gli ultimi mezzi di coazione, verranno allo svolgimento di ciascuno esercizio della Cassa di Ammortizzazione inventariati, e portati in uno stato generale di mancanze per poter essere distratti definitivamente dal patrimonio cui essi beni apparterranno.

V 2. Il direttore della Cassa di Ammortizzazione unir� ai titoli constitutivi, o agli atti di trasferimento di questi crediti gli sconti per mezzo de quali la cassa ne avr� fissato il capitale, e liquidato glinteressi; gli appogger� cogli altri rispettivi documenti, e colle carte delle differenti procedure che si avran dovuto sostenere; e li trasmetter� col loro inventario allagente giudiziario del Tesoro Reale, che dar� loro un corso eguale a quello di tutti crediti, di cui � incaricato di procurare la riscossione a profitto del Governo, fino alla destinazione, di cui le leggi, e le circostanze possono rendere capaci queste ripetizioni.

3. In virt� del duplicato dellinventario firmato dallagente giudiziario, e vistato dal direttore generale del Tesoro Reale, la Cassa di Ammortizzazione far� menzione ne conti della sua amministrazione generale, a datare dallesercizio del 1813, della somma di questi non valori che le saranno situati s� in capitale, che in interesse, giusta i border� di liquidazione, che essa avr� fatti stabilire per ciascun credito.

4. Il nostro Ministro delle Finanze e incaricato dellesecuzione del presente decreto.

�. 10. Con decreto del 15 settembre 1814 venne disposto il bilancio del Banco, col rimborso sul deficit dellantico Banco di Corte, espresso in questi termini.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze:

Visto lart. 3 del nostro decreto de 20 novembre 1809 che assegn� al Banco del Regno una dotazione per assicurare il rimborso in contante di tutte le polizze emesse dallantico Banco di Corte, senza farle garantire da un deposito in danaro contante:e Visto il rapporto, col quale il nostro Ministro delle Finanze ci ha fatto conoscere che i prodotti di tale dotazione lasciano al Banco una somma disponibile di ducati 333,66. 82.Volendo far provare questo istante agli esibitori delle polizze gli effetti salutari dell'ammortizzazione, mediante la quale il deficit, di cui si � il Banco incaricato, dee interamente annullarsi.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. La somma di ducati 333,66. 82 tanto in moneta di argento, che in rame, che il Banco ha ritirata fin oggi dalle rendite, ed alienazione di beni, che Noi gli abbiamo assegnati in dote col nostro decreto de 20 novembre 1809, e che � portata in credito nelle sue madrifedi patrimoniali, verr� subito passata in debito di tali madrifedi, come rimborso verificato dal Banco sul deficit dellantico Banco di Corte.

Colla presente disposizione il conto corrente della Cassa patrimoniale trovandosi bilanciato, e chiuso, il Banco lo far� depositare insieme con tutte le madrifedi estinte, nel suo archivio generale.

2. Gli effetti di commercio che il Banco possiede nel suo portafoglio, ed il suo capitale de beni territoriali in case, ed in crediti continueranno a restare specialmente ipotecati per garantia di tutte le sue obbligazioni.

3. Il nostro Ministro delle Finanze � incaricato dellesecuzione del presente decreto.

�. 11. Con altro decreto dello stesso giorno 15 settembre 1814 venne stabilito il sistema di contabilit� pe pegni del Banco nel modo che siegue:

Volendo far godere al pubblico tutt'i vantaggi che gli sono assicurati dalle disposizioni del nostro decreto de 20 novembre 1809 concernenti i prestiti su i depositi di materie di oro, e di argento e di pietre preziose: Volendo altres� che il Banco del nostro Regno sia in tutt'i rami della sua nuova organizzazione amministrato colla pi� esatta regolarit�:

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato,e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il regolamento preparato, e presentato al Ministro delle Finanze dal Comitato del Banco, per sottomettere la contabilit� de pegni ad un sistema fisso, e compiuto rimane approvato. Questo regolamento sar� messo in vigore dal primo ottobre prossimo.

2. La verifica della. Cassa attuale de pegni avr� luogo a 30 del corrente settembre con tutte le sollennit�, e formalit� prescritte dal regolamento medesimo perle annuali verifiche di questa cassa.

Verr� formato processo verbale della sua situazione:e questo documento servir� a determinare il valore de depositi che risponderanno della somma, la quale si trover� aver il Banco impiegata alloggetto nel di primo ottobre prossimo.

3. Non si potranno far prestiti su i depositi di materie di oro, e di argento, o di pietre preziose inferiori a ducati 10, n� eccedenti i ducati 500..

4. Il Ministro delle Finanze aprir� in ogni mese un credito al Banco per eseguire le sue operazioni di pegni, ed il Banco non potr� sotto verun pretesto, n� in alcun tempo oltrepassarlo.

5. Le somme che giornalmente rientreranno alla Cassa de pegni, non verranno impiegate a nuovi prestiti,. ma saranno in ogni giorno, alla chiusura di questa Cassa, restituite a quella che le avr� fornite.

6. Le somme che verranno prestate in virt� de' crediti, che aprir� il Ministro delle Finanze, saranno rilasciate direttamente a"pign0ranti dalla cassa, che potr� in tal modo esibire costantemente, sia in contante, sia in mandati della Cassa de pegni, il valore dei depositi affidatile.

7. Il Comitato del Banco resta incaricato di concorrere insieme colla Reggenza, e col Governo del Banco allo stabilimento, ed alla sopravveglianza della esecuzione del regolamento risguardante la contabilit� de pegni, al quale non potr� farsi alcun cambiamento, senza la Nostra approvazione.

Uno de membri del comitato designato alla Beggen2a sulla proposizione del Presidente, dal Ministro delle Finanze avr� la commessione speciale di eseguire, e verificare tutte le operazioni di questa contabilit� sino alla fine dellanno 1815.

8. Il nostro Ministro delle Finanze � incaricato dellesecuzione del presente decreto.

�. 12. Con decreto de 5 dicembre r815 venne prescritto dover tutte le Casse Regie poste in tutto il Regno, ricevere per qualunque pagamento fiscale le fedi di credito, e le polizze del Banco delle due Sicilie, e cambiarle in moneta effettiva, espresso ne seguenti termini:

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. A contare dal giorno della pubblicazione del presente decreto tutte le Casse Regie in qualunque Provincia del Regno (non esclusi i botteghini di lotto reale, ricevitorie del demanio, delle due direzioni de beni riservati alla nostra disposizione, e de beni donati reintegrati allo stato) saranno obbligate non solamente di ricevere in pagamento di contribuzioni dirette, ed indirette, odi qualunque altro credito fiscale le fedi di credito, ele polizze del detto Banco; ma benanche di cambiarle in moneta effettiva di argento, o rame. secondo la qualit� della polizza, a richiesta de possessori, senza che vi si possano rifiutare.

2. Le fedi di credito, 0 polizze, per essere ricevute 0 cambiate da' sopraddetti ricevitori, dovranno avere o lultima gira di firma conosciuta al ricevitore, o che la persona esibitrice gli sia conosciuta, e sottoscriva in piedi.

3. A misura che i detti ricevitori, o cassieri riceveranno in pagamento, o cambieranno le dette polizze, o fedi, noteranno in piedi.

Ricevuta nella Ricevitoria di....................... add�....................... del mese di....................... anno......................., e di uno squarcio noteranno la data della fede, o quella della polizza notata fede, il nome dell'intestatario, quello dellesibitore notato al piede; e quindi le verseranno come contante.

4. Questa nostra disposizione non riguarda chele sole nostre Ricevitorie; non inducendo nel commercio de particolari nelle provincie del Nostro Regno alcuna obbligazione di ricevere polizze o fedi di credito per contanti.

5. confermiamo le disposizioni date dal nostro Ministro di Finanze, che in tutte le casse della nostra citt� di Napoli non si possono ricevere pagamenti che per polizze di Banco, sotto pena della immediata destituzione de funzionarii in caso di contravvenzione.

Il Ministro delle Finanze � incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

13. Con decreto de 18 giugno 1816 venne prescritta la riunione del Ministro delle Finanze, della Tesoreria generale, delle direzioni del Gran Libro, e della Cassa di Ammortizzazione, e del Banco di Corte nel locale di S. Giacomo.

�. 14. Con decreto del 1 ottobre 1816, venne restituita al Banco delle due Sicilie I Amministrazione di tutti beni di sua dotazione, nel modo che siegue:

Crediamo pi� conducente al buon servizio del pubblico, ed alla santit� de depositi del nostro Banco. delle due Sicilie di restituirgli lamministrazione de suoi beni patrimoniali, la di cui propriet� servir dee di garantia ai depositarii; e le rendite che se ne ritraggono, esser debbono impiegate al mantenimento dei suoi uffiziali, ed alle spese di sua amministrazione. In conseguenza

Visto il rapporto del nostro segretario di Stato Ministro delle Finanze  Abbiamo decretiamo, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Le disposizioni del decreto degli 11 febbraio 1813, colle quali fu affidata alla Cassa di Ammortizzazione l'amministrazione dei beni, e rendite di propriet� del Banco delle due Sicilie, sono rivocate.

2. La Reggenza del Banco a contare dal prima settembre di questo anno riprender� lamministrazione di tutt'i beni, fondi, ed effetti, che. si trovino tuttavia esistenti, e che furono assegnati al Banco per sua dotazione col decreto de 20 novembre 1809, secondo glinventarii, che ne furon fatti da 3 aprile fino a"28 luglio 1813. Un particolar regolamento fisser� il modo, e le forme di questa amministrazione.

�. 3.� La Cassa di Ammortizzazione dopo di aver pagato le spese occorrenti per lo mantenimento del Banco fino a tutto agosto passer� nello stesso tempo alla Reggenza l'importo delle rendite esatte dal detto di primo settembre, sino al giorno della, consegna tutt'i boni, le obbliganze, e le cambiali per residuo. di prezzo delle alienazioni de beni del Banco, e limporto di detti beni, obbliganze, e cambiali incassate dal detto ti: primo settembre, come ancora i valori che rimangono di quelli chele furon passati per disposizione Ministeriale dei 29 ottobre 1814, e secondo linventario che ne fu formato a 17 dicembre 1814.

�. 4.� La Cassa di Ammortizzazione nel corso di un mese former� un bilancio generale di tutte le somme pervenute dalle. ren'dite, ed alienazioni de beni del Banco, e da valori contenuti nel portafoglio che sieno stati esatti, o trasferiti ad altri, come pure de versamenti fatti al Banco, sia pel suo mantenimento, sia per qualunque altra ragione. Questo bilancio former� poi parte del conto generale della cassa anzidetta.

5. A tenore de risultati che dar� il bilancio suddetto, ci riserbiamo di provvedere ai mezzi di sussistenza, che forse bisogneranno per lo mantenimento del Banco, ed alla quietanza scambievole di queste due amministrazioni.

�. 6.� Non ostante le suddette disposizioni, la Cassa di Ammortizzazione continuer� ad essere incaricata, a tenere del nostro decreto de 28 maggio corrente anno, dellalienazione de benifondi del Banco di qualunque natura essi sieno, e della reluizione de suoi capitali trasferendo volta per volta al medesimo, le iscrizioni di rendita sul Gran Libro, che ricever� in soddisfazione de capitali corrispondenti ai fondi suddetti. 

7. 11 Direttore della Cassa di Ammimizzazione, ed il Reggente del Banco delle due Sicilie, si porranno daccordo sulla consegna di tutte le scritture, e sul ritorno deglimpiegati, che dal Banco passarono alla Cassa, allorch� questa s incarico dellamministrazione de beni.

Il nostro Ministro delle Finanze � incaricato della esecuzione del. presente decreto.

�. 15. Con decreto de 12 dicembre 1816 vennero organizzati due distinti Banchi pel servizio di Corte e per quello de particolari, ambedue sotto il medesimo, nome di Banco delle due Sicilie, ne seguenti termini:

Considerando che [in dallanno 1803 desiderammo di dare ima organizzazione diffinitiva ai Banchi di questa Capitale, onde di Nostro ordine da una depurazione de creditori apodissarii fu formato un piano, che noi approvammo in dicembre 1805, che per la guerra sopravvenuta non si pot� mettere in esecuzione:

Considerando che in tutto il tempo dell'occupazione militare molte, e gravissime novit� sieno avvenute di soppressione, e ristabilimento di questantica, ed utilissima i'nstituzione nazionale senza mai vedersi risorgere il credito pubblico, cui essa � principalmente addetta:

E volendo noi riordinarla;

Visto il rapporto del. nostro Ministro delle Finanze

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Tutte le leggi, e decreti emanati nel tempo della militare occupazione riguardanti i Banchi di questa capitale, e. specialmente la legge de 6 dicembre 1808, ed i decreti de' 20 novembre 1809, de 18 novembre 1810, e n febbraio 1813, sono, e rimangono rivocati a contare dal primo gennaio 1817.

2. Vi saranno dallora innanzi due Banchi distinti, e separati collo stesso nome di Banco delle due Sicilie, uno pel servizio della Tesoreria generale, di tutte le amministrazioni Finanziere, delle opere pubbliche, e del Corpo Municipale, e sar� distinto colla giunta alle fedi, ed alle polizze notate fedi di Cassa di Corte, e laltro pel servizio di tutt'i particolari della Capitale, e del Regno, e delle particolari amministrazioni, distinto colla giunta di Cassa de privati.

3. Saranno ambedue questi Banchi autorizzati ad emettere le loro fedi di credito della stessa forma attuale, non dissimile dallantica, rappresentanti leffettivo numerario, e che in tutte le nostre Casse della Capitale e del Regno saranno ricevute. come moneta contante.

TITOLO I.�

Del Banca delle due Sicilie Cassa di Corte.

4. La Cassa di Corte continuer� a tenere due conti separati, uno di rame, e laltro di argento, con mettere espressamente nellepigrafe delle fedi, e nel bollo delle polizze le parole rame, argento: e ciascuna fede, 0 polizza sar� soddisfatta nella stessa qualit� di moneta che rappresenter�, senza che sia mai permesso pagare una carta indicante rame in argento, o al contrario.

5. La Cassa di Corte sar� stabilita nel locale dellabolito Banco di S. Giacomo, ove rester� fissata ancora lofficina della nostra Real Tesoreria. Sar� in libert� di tutt'i particolari di potersene anche servire, depositandovi il loro danaro, e disponendone con girate, o con notate fedi, per farne pagamenti. Ricever� come moneta effettiva le carte della Cassa de pri' vati, sotto la responsabilit� de cassieri e pandettarii per la loro legittimit�, e libero corso, collobbligo per� di riscontrarle fra le 24 ore con quella Casa, a cui originariamente appartengono; 0ndei conti apodissarii de' due Banchi restino sempre distinti, e separati.

6. La Cassa di Corte sar� direttamente sotto gli ordini del nostro Ministro delle Finanze per tutte le operazioni che nella medesima gli converr� fare pel servizio della nostra Real Tesoreria; e gli ordini manifestati con sue lettere Ministeriali verranno immediatamente eseguiti. A qual effetto la Cassa di Corte avr� la sua dotazione distinta, e separata; ed avr� ipotecati per cautela de suoi creditori tutti beni dello Stato, ed in modo speciale tutte le rendite del. Tavoliere di Puglia, da cui rester� perpetuamente garantita la carta che rappresenta il suo numerario.

7. A misura de mezzi che la Cassa suddetta avr� non solo dal fondo della propria dote, che dal ristagno del numerario depositato, secondo gli ordini del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze, far� loperazione dello sconto delle cambiali, e di anticipazioni di danaro sulle mercanzia esistenti in dogana, per animare sempre pi� il commercio, ed accrescerne i fondi. Un particolar regolamento sottoscritto dal nostro Ministro delle Finanze dar� la norma a queste operazioni in modo che restino soddisfatti i bisogni de particolari, senzalcun rischio de fondi del Banco.

TITOLO 2. �

Del Banco delle due Sicilie Cassa de' privati.

8. La Cassa de"privati quantunque rester� sempre sotto la vigilanza del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze, non potr� per� servire ad alcuna delle operazioni della Real Tesoreria.

Essa per sua propria instituzione far� il servizio di tutti particolari della Capitale, e del Regno e delle particolari amministrazioni.

Non potr� essere obbligata a ricevere come contante le carte emesse dalla Cassa di Corte, se non ne sia debitrice per effetto della riscontrata mentovata nellart. 5.�, onde i conti apodissarii delluna non possono restar mai confusi co conti dellaltra. La medesima avr� un solo conto in argento, n� potr� ricevere depositi in rame, n� dar fuori carta che la rappresenti.

9. La Cassa de privati rester� stabilita nel locale dellantico Banco della Piet�, dove attualmente si trova. Il pi� presto che sar� possibile se ne aprir� un altra nei locale dell'antico Banco di S. Eligio, riserbandoci di aprirne ancora delle altre, qualora l'affluenza de depositi, e le circostanze del commercio lo richiederanno..

10. La dotazione della Cassa de privati sar� per ora formata dalla propriet� di tutt'i beni fondi, rendite, valori di obbliganze e cambiali, che per esecuzione del decreto del prima ottobre sono stati restituiti all'amministrazione della Reggenza del Banco, dalla direzio ne della Cassa di Ammortizzazione; riserbandoci. di aumentarli a tenore del disposto nel. lart. 5.� del decreto suddetto, ad eccezione di quella porzione che crederemo assegnare provvisoriamente per lo mantenimento della Cassa di Corte. Un particolare regolamento fisser� definitivamente il metodo, dell'amministrazione e dar impiego delle rendite, e capitale di detti fondi.

I 1. A misura de mezzi, che alla Cassa de privati porger� non solo il fondo de capitali della propria dote, che leccessivo ristagno della moneta depositata, continuer� l'opera de pegni sulle materie di oro, argento, e gioie; e subitoche si potr� aprire F altra Casta nei locate del Banco di S. Eligio, si far� la stessa a opera sopra altre materie che abbiano un determinato valore, per accorrere ai bisogni di tutt1 i ceti. Un particolar isolamento sottoscritto dal nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze dar� la Dorma a queste operazioni. Ogni altro impiego del suo danaro gli � da Noi espressamente vietato.

TITOLO 3.�

Disposizioni generati..

12. La direzione dellinterna polizia di ciascuna Cassa, e delle sue officine, tanto del Banco di Corte, quanto di quello de privati, sar� affidata a tre probi, e conosciuti proprietarii nominati da Noi sulla proposta del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze, de quali uno sar� da noi designato per Presidente, e gli altri due per Governatori. Tutte le Casse saranno sopravvegliate da una Reggenza centrale, alla quale sar� ancora affidata l'amministrazione delle propriet�, e fondi del Banco. Questa sar� composta da un Reggente da Noi nominato, e da Presidenti delle due Casse.

Un regolamento sottoscritto dal nostro Ministro, delle Finanze determiner� le attribuzioni di tutti questi funzionarii, la durata del loro impiego, le annuali gratificazioni che crederemo loro accordare. Un altro regolamento fisser� i principali obblighi deglimpiegati nel servizio giornaliero del Banco.

13. Tutte le carte che si trovano emesse, e che si emetteranno dalle Casse di tutti due i Banchi, sieno fedi di credito, sieno polizze notate fedi originali, non solo continueranno ad essere esenti de dritti di bollo, e registro, ma per accrescerne sempre pi� la circolazione, e ripristinarlo nel loro antico credito, serviranno di pruova nella numerazione del danaro.

Come ancora tutte le dichiarazioni, convenzioni, condizioni, e patti qualunque apposti nelle girate delle suddette carte formeranno quella pruova, e produrranno quell'effetto, che la natura, e qualit� dellatto seco porta ancorch� non sieno registrate, bastando la giornata segnata nelle stesse per la loro passata al Banco, ad assicurarne la data:

rimanendo soltanto soggette a registro le citazioni per atto di usciere che si faranno in dorso delle carte stesse di Banco, e che siano allegate alle medesime prima di passarsi al Banco per ritirarne il danaro con quelle proteste, che le parti crederanno di apporvi per loro cautela. Saranno parimente soggette al registro fisso le cos� dette partite di Banco, o siano le copie estratte delle fedi, 0 polizze, sulle quali le parti vogliono far uso legale, secondo le leggi vigenti.

14. Tutti nostri Segretarii di Stato per le pratiche che li riguardano, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

�. 16. Con decreto de 12 dicembre 1816 venne fissato linteresse su le somme date ad imprestito sopra pegni nel modo che siegue:

Vista la nostra decisione de 4 dicembre corrente:. Visto il rapporto dei nostro Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

Art. I. A contare dal primo gennaio 1817 non sar� esatto dal Banco alcun dritto sulle cartelle, che si consegnano ai pegnoranti pe pegni di qualunque natura.

2. Dalla detta epoca in poi sar� invariabilmente, e per qualunque somma che dal Banco si presta sopra i pegni, fissato linteresse alla ragione del 9 per rogo.

3. Tutte le disposizioni in contrario restino rivocate.

4. Il nostro Ministro delle Finanze � incaricato dellesecuzione del presente decreto.

�. 17. Con decreto de 10 febbraio 1817 furono date le convenienti disposizioni relative alle pleggerie delle polizze, o fedi di credito disperse ne seguenti termini:

Sulla proposizione del nostro Ministro delle Finanze.

Abbiamo risoluto di decretare, e. decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Le pleggerie delle polizze, o fedi di credito disperse, non saranno pi� prestate presso i Tribunali, ma saranno prese in via amministrativa dalla Reggenza del Barico delle due Sicilie, secondo le istruzioni che ne dar� il nostro Ministro delle Finanze.

2. Qualunque Legge, decreto, 0 Ministeriale disposizione in contrario resta rivocata.

3. Il nostro Ministro delle Finanze � incaricato della esecuzione del presente decreto.

Le istruzioni ministeriali date fuori dal Ministro delle Finanze nello stesso giorno 10 febbraio 1817 sono del tenor seguente.

Art. 1. Disperdendosi una fede di credito per la quale il Banco conosce il solo intestatario del danaro, dietro la domanda del medesimo in carta bollata, e la fede che si far� dal Banco della esistenza della somma (1), mediante il pagamento di un dritto di grana venti per le somme di docati 10, e di grana 60 da ducati 10. or in sopra, potr� la somma in essa contenuta essere liberata al detto intestatario, collobbligo solidale o di qualche impiegato con soldo in pubblica amministrazione, o di un qualche probo conosciuto benestante, obbligandosi per� costui innanzi alla Reggenza, di cavare il Banco indenne, ed illeso nel caso che venisse ad esibirsi la fede originale, e soggettandosi anche allarresto personale (1). Nel caso poi che la fede di credito fosse stata girata ad altri, e colui al quale � stata girata l'avesse dispersa, e ne domandi la liberazione, si esigger� ancora il consenso dell'intestatario.

(1) Per attestarsi la esistenza di una polizza � sufficiente un sol certificato sottoscritto da diversi impiegati che debbano attestarlo. Ordinanza del signor Reggente del 28 giugno 1817. anni 30 giusta la Ministeriale del 18 giugno 1842. il sequestro � vietato a termini del real Decreto del 6 ottobre 1817.

(1) La formola dall'obbligo � stabilita con ordinanza del Reggente del 30 giugno 1841

2. Se si disperder� una polizza notata fede per la quale il Banco ha notizia dellintestatario non solo, ma ben anche della persona, a cui va diretto il pagamento, osservandosi tutte le stesse formalit� di sopra indicate per le pleggerie, sar� sempre necessario di avere il consenso di ambedue le parti prima della liberazione della somma rappresentata dalla polizza dispersa. E la pleggeria in tal modo avr� luogo per le somme che non oltrepassano i ducati mille, mentre le pleggerie da riceversi per le polizze disperse, che oltrepassano tal somma, si ricever� lobbligo di un benestante con una iscrizione ipotecaria, da dover sussistere per lo spazio di dieci anni, classi i quali sintender� sciolta, e cassata di fatto (2).

3. Per assicurarsi se venga a presentarsi al Banco la polizza o fede di credito asserita disparsa, la cui somma sar� stata sequestrata (3), non saranno liberate se non dopo lo spazio di quindici giorni, le somme al di sotto di ducati 50, e dopo un mese le somme maggiori.

�. 18. Con decreto de 19 maggio 1817 venne fissata lepoca da contare gli anni di servizio deglimpiegati del Banco delle due Sicilie, per loro pensioni di ritiro, nel modo che siegue:

Visto lart. 3 del Nostro real Decreto de 3 maggio 1816, col quale fu accordato il dritto per le pensioni ai soli impiegati, che ricevono soldo di Regio conto, quante volte questo soldo sia stato soggetto alla ritenzione del 2 e mez20 per 100, o vi sarebbe stato soggetto, se la ritenzione fosse stata instituita anteriormente all'occupazione militare.

Considerando che colla soppressione degli antichi Banchi tutti fondi de medesimi furono incorporati allo Stato, ed in conseguenza quel dritto medesimo che gl'impiegati degli antichi Banchi rappresentavano su i fondi de Banchi, lo rappresentano ora sullo Stato.

Considerando che i soldi deglimpiegati del Banco fin dalla sua installazione si trovan soggetti alla ritenzione del 2emezzo per 100 sulla proposizione del nostro Ministro delle Finanze

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1.. Nella liquidazione delle pensioni, cui avranno dritto ai termini del citato Nostro decreto de 3 maggio 1816, gli attuali impiegati del Banco delle due Sicilie, gli anni di servizio dovranno computarsi dallepoca ch'essi cominciarono a percepire soldo negli antichi aboliti Banchi..

2. Il nostro Ministro delle Finanze � incaricato della esecuzione del presente decreto.

�. 19. Con decreto de 20 giugno 1817 venne abolita qualunque esazione per la formazione delle fedi di credito, e di altre carte del Banco de privati ne seguenti termini.

Considerando Noi che secondo l'antica instituzione de Banchi il pubblico servizio si fosse sempre fatto senza alcuna esazione di dritti, e che soltanto in tempo della occupazione militare sia stata autorizzata lesazione di gr. 5 per ogni fede di credito, e di gr. 3 per ogni polizza notata fede, o mandato nel Banco dei privati succedute al cos� detto Banco degli azionarii, e volendo Noi ripristinare per quanto � possibile tutte le antiche instituzioni, che non si oppongono alle giuste misure di pubblica economia:

Sulla proposizione del nostro Ministro delle Finanze.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Qualunque esazione per lo valore, e formazione delle fedi di credito, e per le notate fedi, e mandati del Banco de privati � abolita, a datare dal primo dellentrante luglio, e tutto sar� fatto gratis, secondo l'antica instituzione.

(2) La iscrizione ipotecaria deve ora sussistere per anni 30 giusta la Ministeriale del 18 giugno 1823.

(3) ti sequestro � vietato a termini del real Decreto del 6 ottobre 1817.

2. Ci riserbiamo dindennizzare il Banco su i fondi suppletorii, che da Noi gli saranno assegnati, per far fronte a questo cespite di rendita che viene a mancare nellart. corrispondente allintroito del suo stato discusso, qualora dallopera de pegni da Noi ripristinata non ne sia pienamente compensato.

3. Il nostro Ministro delle Finanze � incaricato della esecuzione del presente decreto.

�. 20. Con decreto de 25 agosto 1817 venne modificato relativamente agli uffiziali del Banco delle due Sicilie lobbligo imposto ai funzionari, di far registrare a loro cura le carte da essi rilasciate, nel modo che siegue:

Visto l'art. 10 della Nostra legge del 25 dicembre 1816 sul registro, e le ipoteche, lart. 2 del Nostro decreto del 21 aprile scorso, del pari che lart. 6 del decreto del 17 dello stesso mese:

Volendo sempre pi� favorire lo stabilimento del Banco delle due Sicilie, e rendere maggiormente libero il Corso delle sue relazioni commerciali, come pure pi� agevole luso delle copie degli atti pubblici spedite anteriormente allattivazione di detta Legge:

Sulla proposizione del nostro Ministro delle Finanze

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Gli uffiziali del Banco delle due Sicilie sono dispensati dallobbligazione imposta a funzionarii pubblici di far registrare a loro cura, e risponsabilit� gli estratti delle partite di Banco, che possono rilasciare ai richiedenti. La spedizione, e consegna di detti estratti sar� fatta dagli uffiziali del Banco alle parti interessate senza previo registro.

2. La esenzione accordata come sopra agli uffiziali del Banco non s intende estesa al caso di spedizione, e consegna di altre carte, che non fossero estratti di partite di Banco.

3. Gli estratti delle partite di Banco saranno soggetti alla formalit� del registro solamente, quando se ne dovesse far uso presso qualunque autorit� amministrativa, o giudiziaria, o farne inserzione, o menzione in alcuna scrittura pubblica; ed in tal caso la parte interessata sar� tenuta di farla adempire, ed il ricevitore di farvi apporre il Visto dal Giudice del Circondario della residenza del Ricevitore, ed in Napoli dal Controloro del quartiere del Ricevitore colla retribuzione portata nellart. 3 del detto decreto de 21 aprile in favore del Cancelliere del medesimo, ed in Napoli da esigersi dal Ricevitore giusta il decreto de 2 corrente ago�sto.

4. Il Ricevitore che dopo il registro di questi estratti non curasse la vidimazione del Giudice, o del Controloro alla sua registrata pagher� lammenda di ducati 6. La mancanza per� di questa vidimazione render� nulla, e di niun vigore la registrazione seguita.

5. Le copie e spedizioni, i certificati, gli estratti, le fedi ed altre carte contemplate nel 5. 7 dellart. 38 della divisata Legge rilasciate dagli ufficiali, e funzionarii pubblici a tutto aprile ultimo, e da sottoporsi al registro, in virt� dellart. 6 del suddetto decreto del 17 aprile, che trovinsi tuttora sfornite' di quella formalit� in mano delle parti, potranno a cura delle parti stesse essere adempiute presso qualunque ullicio della formalit� del registro; ed oltracci� dovranno essere munite del Visto del Giudice del Circondario del Ricevitore, ed in Napoli del Controloro del quartiere del Ricevitore, salvo le pene portate nellart. precedente in caso dinadempimento delle obbligazioni quivi prescritte.

6. Il nostro Ministro delle Finanze � incaricato dellesecuzione del presente decreto.

�. 21. Con decreto de 6 ottobre 1817 venne inibito il sequestro delle somme depositate nel Banco delle due Sicilie nel seguente modo.

Considerando che lantica instituzione dei Banchi di questa capitale, da Noi definitivamente richiamata in osservanza col decreto dei 12 dicembre 1816; ha per principale oggetto la libera circolazione per tutto il Regno della carta rappresentante la moneta depositata nel Banco delle due Sicilie, tanto nella Cassa di Corte, quanto in quella de privati; e che la intestazione del nome di colui, che ha depositata la moneta, descritto ne libri del Banco, non � pruova che continui la stessa persona a possederne il credito per la libert� che ha di girare la carta, data fuori dal Banco, ad altri, e da questi passare ad altri possessori, senza che il Banco possa averne contezza: e quindi i sequestri che si facessero ad istanza dei creditori dellintestatario della moneta, descritto ne libri del Banco, andrebbero a danno dei legittimi possessori delle carte del Banco da essi ricevute come contante sotto la garantia della buona fede del pubblico deposito:

Sulle proposizioni de nostri Ministri di grazia, e giustizia, e delle Finanze

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Le somme depositate nel Banco delle due Sicilie non potranno essere da qualunque funzionario, o da qualunque autorit� giudiziaria sequestrate, anche ad istanza di parte; salve le disposizioni contenute nel Nostro decreto de 10 febbraio corrente anno per le polizze, o fedi di credito disperse.

2. Le fedi di credito, e le polizze di Banco neppure potranno essere sequestrate, se non ne casi, e nel modo con cui pu� essere sequestrato il denaro contante.

3. I nostri Ministri Segretarii di Stato di grazia e giustizia, e delle Finanze sono incaricati dellesecuzione del presente decreto.

5. 22. Con decreto de 30 giugno 1818 venne istituito un Agente contabile nel Banco delle due Sicilie, incaricato di tener ragione deglintr0iti, ed esiti del medesimo ne seguenti termini:

Art. 1. Vi sar� nel Banco delle due Sicilie un Agente contabile, incaricato di tener ragione di tutti glintroiti, ed esiti del medesimo.

2. Nominiamo a tale impiego D. Gio: Amatrice attuale coadiutore del Razionale di detto Banco. Egli sar� il depositario dello stato discusso, e di tutte le superiori determinazioni relative agl'introiti, ed esiti, e sar� tenuto di rendere annualmente il conto materiale alla Gran Corte de Conti, dalla quale verr� discusso a norma del Nostro decreto de 2 febbraio ultimo, e delle istruzioni al medesimo annesse.

3. Tutt'i mandati di esito di qualunque natura essi sieno, e le altre carte contabili relative tanto allintroito che allesito, dovranno, oltre la firma del Reggente, avere anche la firma dellAgente contabile; ben inteso per� che la detta firma del Reggente non lo esonerer� di esser risponsabile della regolarit� dellintroito, e dellesito.

4. Il Reggente del Banco delle due Sicilie proporr� all'approvazione del Ministro delle Finanze un regolamento, che definisca le ulteriori attribuzioni dellAgente contabile, e le formalit�, sotto le quali gli esiti dovranno esser documentati, e disposti.

5. Qualunque pagamento si facesse dal Banco senza le formalit� stabilite col presente decreto, e da stabilirsi col regolamento di cui e parola nellart. precedente, sar� considerato come nullo in riguardo alla contabilit� del Banco, e rester� a carico dellAgente che lo avr� fatto.

6. Per un tale incarico a D. Gio: Amatrice gli sar� aumentato il soldo che attualmente percepisce in ducati 60 mensuali come coadiutore del Razionale del Banco a ducati 72 al mese; e dippi� gli accordiamo un indennit� di ducati 10 mensuali per ispese di scrittoio.

7. Il suddetto signor Amatrice sar� obbligato fornire una cauzione in iscrizioni sul Gran Libro del debito pubblico di ducati 6000 di capitale, ed il di cui premio sar� compreso nello accennato aumento di ducati 12 al mese da Noi concessogli collart. precedente.

8. Il nostro Ministro delle Finanze e incaricato della esecuzione del presente decreto.

�. 23. Con decreto de 6 luglio 1818 venne ridotto al 6 per cento l'interesse de pegni, e furono date altre disposizioni sulloggetto nel modo che siegue.

Art. 1. Linteresse de pegni che si faranno nella Cassa de privati del Banco delle due Sicilie di oro, argento, e gioie, a datare dal primo del venturo agosto del corrente anno sara ridotto alla ragione del 6 per 100 lanno, calcolato a rata di giorni invece del 9 per 100 che attualmente si st� esigendo.

2. Per tutti pegni che si troveranno fatti fino al suddetto giorno, linteresse sar� calcolato alla ragione del 9 per 100 lanno come per lo passato, fino a che non sieno dispegnati, rinnovati, o venduti.

3. Quando un comodo, ed adatto locale sar� apprestato per ripristinarsi lopera de pegni di ferro, rame, pannine, telerie, stoffe di seta, e simili, la manutenzione, e le spese di amministrazione essendo di gran lunga maggiore di quelle per gli pegni di gioie, di oro, e di argento, linteresse di questa nuova opera sar� calcolato al 9 per 100.

�. 24. Con decreto de 7 settembre 1818 venne assegnata al Banco delle due Sicilie la rendita di ducati 8442 iscritta sul Gran Libro, e ceduta dalla Principessa di Butera.

�. 25. Con decreto de 12 ottobre 1818 venne stabilito il metodo a serbarsi per le proteste a farsi contro i pagamenti che si diriggono ai Banchi con espressioni pregiudizievoli nel modo che siegue:

Art. 1. Il Reggente del Banco delle due Sicilie, allorch� conoscer� che nelle polizze dei pagamenti, che si fanno in favore di detto Banco e nelle girate delle fedi di credito vi sieno delle espressioni pregiudizievoli agi interessi, o dritti del Banco � facoltato ad apporre il citra praejudicium con quelle riserve, o proteste che creder� convenienti, onde rimangono illesi i dritti, e le ragioni del Banco.

2. Le proteste, e riserve di sopra mentovate potranno notificarsi alle parti interessate da uno degli uscieri del Banco delle due Sicilie; e latto dintimazione fatto dallusciere suddetto sar� registrato prima di passarsi la polizza, o fede al Banco,

3. Le dette riserve, proteste, ed atti di uscieri avranno lo stesso vigore, come se fossero fatte avanti qualunque autorit� giudiziaria, ed intimate per mezzo di usciere della medesima; da valere in giudizio, e da potersi opporre anche a terzi interessati.

�. 26. Con decreto de 29 novembre 1819 venne destinato il locale del Banco de Poveri ad uso di Archivio generale, e furon date delle altre disposizioni in riguardo allopera dei pegni ne seguenti termini:

Art. 1. Il locale del suppresso Banco de P0veri � interamente destinato ad uso dell'Archivio generale di tutti Banchi, tanto soppressi che di quei attualmente esistenti, come anche di qualche altro Banco che in appresso venga a ripristinarsi.

2. In conseguenza dellart. precedente quella porzione del suddetto locale, che � addetto in supplimento dellArchivio generale del Regno, verr� sgombrata, e sar� data in vece a questo Archivio una porzione della contigua casa Cuomo.

3. Similmente tutti coloro che attualmente godano abitazione nel locale suddetto a qualunque titolo dovranno uscirne nel 4 maggio 1820, e dove sia loro dovuto per dritto legalmente riconosciuto, compenso in luogo dellabitazione che lasciano, sar� data ai medesimi una equivalente abitazione in altre case appartenenti al Banco, e in altro modo, che si creder� conveniente.

4. Rimasto sgombro il locale suddetto si metta subito mano per adattarlo ad uso dellArchivio suddetto, assegnandosi colle convenienti distinzioni una porzione a ciascun Banco, avendosi riguardo ai Banchi attualmente esistenti pei quali si debba assegnare lo spazio atto a contenere non solo le carte, che ora vi sono, ma ben anche le successive.

5. Passate in detto Archivio generale de Banchi le carte di alcuni soppressi Banchi, che ora sono nel Banco Piet�, il locale che questi occupavano, verr� subito adattato all'opera dei pegni di sopra espressi. 

6. La somma di ducati 21650 arbitrata preventivamente per adattare il locale del Banco,

de Poveri ad uso dellArchivio generale dei Banchi, e per adattare ad uso de pegni la parte accennata del lOCul8 del Banco Piet�, come pure per adattare quella parte della casa Cuomo, che viene assegnata allArchivio generale del Regno, sar� prelevata dagli utili della Cassa di Sconto per la somma di ducati 19:50, cio� ducati 11230 che avanzano da ducati 35230 ammessi nello stato discusso di questo anno, ed altri ducati 7920 dagli utili di detta Cassa nellanno venturo, ed i rimanenti duc. 2500, quei medesimi che nello stato discusso del Ministro degli affari Interni sono ammessi per gli accomodi necessarii nella casa Cuomo.

7. Appena sar� resa adatta la parte del locale del Banco Piet� addetta allopera de pegni, il Reggente del Banco far� subito ripristinare lopera medesima, ammettendo i pegni di ferro, rame, telerie, mossolline, pannine, e stoffe di seta, per� in pezze soltanto, sieno sane, o dimezzate;

8. Per tali pegni sar� riscosso il 6 per 100 a rata di giorni, in considerazione delle gravi spese, cui l'economia dell'Amministrazione di questa specie di pegni � soggetta.

�. 27. Con decreto de 27 febbraio 1820, venne stabilito il modo di coazione contro i debitori del Banco ne seguenti termini:

Volendo accordare al Banco delle due Sicilie delle facilitazioni per la esazione delle sue rendite, e crediti

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Il Banco delle due Sicilie godr� per la esazione delle sue rendite, e crediti, e per la coezione de suoi debitori di quegli stessi privilegi di cui godono gli stabilimenti di pubblica beneficenza in forza delle leggi, decreti, e regolamenti in vigore.

�. 28. Con decreto de 23 agosto 1824 venne stabilita una Cassa soccorsale nel locale delI abolito Banco Spirito Santo, destinata a fare anche lopera de pegni, nel modo che siegue:

Allorch� col nostro decreto de 12 dicembre 1816 volemmo dare una organizzazione diffinitiva a Banchi di questa Capitale formandone due sotto lunica denominazione di Banco delle due Sicilie, uno cio� pel servizio della Regia Corte, della Tesoreria generale, e di altre amministrazioni finanziere, e laltro pel servizio de particolari, sulle basi di un piano, che di Nostro ordine fu formato da una deputazione de creditori apodissarii, che Noi approvammo in dicembre 1805, e che poi per la guerra sopravvenuta non si pot� mettere in esecuzione, stabilimmo che al pi� presto, che sarebbe stato possibile, si sarebbe aperta un altra Cassa nel locale dellantico Banco di S. Eligio, riserbandoci di aprirne ancora delle altre, qualora laffluenza de depositi, e le circostanze del commercio lo avrebbero richiesto.

Ora con molta soddisfazione del Nostro Real animo abbiamo veduto pienamente risorgere il credito pubblico verso questa antica, ed utilissima instituzione, che trovavasi annientata a motivo delle gravi novit� avvenute per tale stabilimento in tempo delloccupazione militare. 

Abbiamo nel tempo stesso osservato, che l'affollamento del negoziato � tale nel Banco di Corte situato nel locale delle Finanze in, S. Giacomo, che per quanto sia lattivit�, ed il numero degl'impiegati dee sempre sperimentarsi un ritardo nel servizio, e nelle operazioni della scrittura del Banco medesimo.

Volendo quindi facilitare il servizio, e ripartire in altro locale il negoziato del ramo di Corte, e considerando, che sebbene col cennato decreto de 12 dicembre 1816, fu detto, che sarebbe stata aperta un altra Cassa in seguito nel locale di S. Eligio pel servizio de particolari, pure pel maggiore comodo delle diverse amministrazioni finanziere e de particolari medesimi, � necessario per ora chela nuova Cassa sia una Cassa ausiliaria del Banco di Corte, e si apra nel sito pi� centrale di questa capitale.

Visto il rapporto del Nostro Ministro delle Finanze

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. I. Nel locale dellantico Banco dello Spirito Santo, e propriamente in quella parte dell'edilizio, che fu assegnata alla cos� detta amministrazione del demanio, come di propriet� di detto Banco, giusta la transazione fatta con quel conservatorio in forza del decreto de 9 gennaio 1812, ed istrumento che fu ordinato stipularsene con Ministeriale degli 8 settembre 1819, e che attualmente si occupa dall'amministrazione del Registro e Bollo, sar� aperta un altra Cassa che sar� succorsale del Banco di Corte stabilito nel locale di S. Giacomo. Lapertura di detta Cassa avr� luogo subito dopo il passaggio della suddetta amministrazione del Registro, e Bollo nel nuovo locale destinato per la medesima in S. Giacomo.

2. Pel maggior comodo delle diverse amministrazioni finanziere, lagpcennata nuova Cassa stabilita nel locale dello Spirito Santo far� particolarmente il servizio del Corpo Municipale, dellIntendenza di Napoli, dellamministrazione de Lotti, dell'amministrazione delle Poste, di quella del Registro e Bollo, e di altre amministrazioni di opere pubbliche, e di pii stabilimenti, che vorranno avvalersene, e che si stimer� opportuno, secondo le circostanze di farli negoziare nella 2. Cassa di Corte allo Spirito Santo. Sar� anche in libert� di tutt'i particolari di potersene servire, depositandovi il loro danaro, e disponendone con girate, e con notate fedi, egualmente come trovasi stabilito, e si pratica nel Banco di Corte in S. Giacomo.

3. La nuova, Cassa dello Spirito Santo, come succursale della Cassa di Corte, � autorizzata ad emettere le sue fedi di credito nella stessa forma di quelle, che attualmente si emettono dalla detta Cassa di Corte.

4. La suddetta nuova Cassa, egualmente come la Cassa di Corte in S. Giacomo, avr� due conti separati, uno di argento, e laltro di rame, apponendo nellepigrafe delle fedi, e nel bollo delle polizze le parole argento, rame: in tutto come sta ordinato per la detta Cassa di Corte col decreto de 12 dicembre 1816, e solo per distinguere le fedi, e polizze di una Cassa dallaltra, vi sar� apposta nello scudo delle fedi di credito lindicazione seguente Spirito Santo, 2. Cassa di Corte, e la stessa indicazione si far� con un bollo nelle polizze notate fedi.

5. Ricever� le polizze, e fedi di credito, cos� della Cassa di Corte, come della Cassa de privati, sotto la responsabilit� de Cassieri, e de pandettarii, collobbligo di farne il dovuto riscontro, nello stesso modo, e forma, come ora si st� praticando tra le due Casse di Corte e de privati, secondo trovasi stabilito collart. 5 del decreto de 12 dicembre 1816.

6. A fine di facilitare sempre pi� il commercio, ed accorrere a bisogni della popolazione, essendo di molto cresciuta lopera della pignorazione di oggetti preziosi, che si fa nel Banco de privati stabilito nel locale della Piet�, e grande essendo col� laffollamento degli avventori, nella suddetta nuova Cassa si far� anche lopera de pegni sopra materie soltanto di oro e di argento manifatturato nel modo stesso che si esegue nel locale anzidetto della Piet�, e potr� anche pegnorare delle verghe doro, e di argento, come ancora le monete forastiere, per la pignorazione delle quali si osserver� ci� che st� determinato colla notificazione del Reggente del Banco de 31 maggio 1823 approvata dal Nostro Ministro delle Finanze.

7. La suddetta pegnorazione sar� un opera aggiunta alla Cassa di Corte, del pari che lo � il negoziato dello sconto.

8. I regolamenti, e le disposizioni generali fatte col decreto de 12 dicembre 1816, relativamente alla corrispondenza, e riscontrata tra il Banco di Corte, e quello de privati, sono comuni alla nuova Cassa succorsale del Banco di Corte, restando anch essa sotto la dipendenza, direzione, ed amministrazione della Reggenza del Banco.

9. Un particolare regolamento sottoscritto dal nostro Ministro delle Finanze dar� la. norma alle operazioni di questa nuova Cassa.

10. Tutte le altre disposizioni, e regolamenti relativi al modo dellamministrazione del Banco due Sicilie, e delle sue dipendenti officine divise nelle due Casse di Corte, e de particolari, contenute tanto nel citato decreto dei 12 dicembre 1816, e suo regolamento organico, che in tutti gli altri all'oggetto emanati, e che non si oppongono al presente decreto, rimangono nel loro pieno vigore, e saranno da oggi innanzi osservate per questa Cassa succorsale del Banco di Corte.

11. Il nostro Ministro delle Finanze � incaricato dellesecuzione del presente decreto.

5. 29. Con altro decreto dello stesso giorno 23 agosto 1824 vennero aumentati i governatori del Banco affin di provvedere al servizio della Cassa succursale, espresso tale decreto ne seguenti termini:

Per rendere pi� facile, e spedito il corso del negoziato oltremodo cresciuto nel Banco di Corte, abbiamo con Nostro decreto di questa data ordinato di aprirsi un altra Cassa nel locale dellabolito Banco Spirito Santo.

Volendo ora, che questa nuova Cassa sia regolata ugualmente come quella del Banco di Corte, e de privati, e che landamento di servizio sia uniforme fra le Casse anzidette:

E conoscendo che per ottener questo intento sia indispensabilmmte necessario di aumentare il numero degli attuali governatori:

Visto il decreto de 12 dicembre 1816 col suo regolamento organico, e laltro decreto di questa data:

Sulla proposizione del nostro Ministro delle Finanze

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto stegue:

Art. 1. Il governo del Banco due Sicilie oltre del Reggente, e del due Presidenti, secondo trovasi stabilito col decreto de 12 dicembre 1816, da oggi innanzi sar� composto d16governatori, de quali 4 saranno prescelti tra probi, e distinti proprietarii, uno sar� del ceto de primari avvocati, e laltro del ceto de negozianti accreditati..�

2. Gli anzidetti 6 governatori verranno ripartiti, due nel Banco di Corte, due nella 2. Cassa di Corte da istallarsi nel locale dello Spirito Santo, e due nel Banco de privati.

3. Le attribuzioni de governatori, la loro annuale gratificazione, e la durata di servizio, sar� in tutto uniforme a quanto trovasi determinato tanto col decreto de 12 dicembre 1816, e suo regolamento organico, che rimangono nel loro pieno vigore, quanto col decreto, e regolamento di questo di.

4. Il nostro Ministro delle Finanze � incar168t0 dellesecuzione del presente decreto.

g. 30. Con decreto de 12 febbraio 1832 venne autorizzata la Cassa di Sconto a ricevere de valori garantiti da depositi di gioie fatti nel Banco delle due Sicilie in questi termini:

Volendo noi accrescere il movimento de fondi della Cassa di Sconto, ed animare in un tempo il commercio delle gioie onde far godere i nostri amatissimi sudditi de vantaggi che ne derivano, conciliando il conseguimento di queste vedute colla sicurezza dello esatto rimbot's0 de fondi stessi alle scadenze determinate:

Sulla proposizione del nostro Ministro delle Finanze

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Dal d1 primo aprile corrente anno, nella Cassa di Sconto potranno riceversi de valori garantiti da depositi di gioie fatti nel Banco due Sicilie.

2. sono escluse dalle disposizioni dellart. Precedente le perle e le pietre preziose colorite.

3. Lo sconto de valori, e i depositi delle gioie, dovranno eseguirsi secondo le norme fissate nel regolamento annesso al presente decreto, il quale rimane da Noi approvato.

�. 31. Con decreto de 8 maggio 1832 venne autorizzato il Banco delle due Sicilie a ricevere i depositi delle moneta di oro come appresso.

Veduto il decreto de 12 dicembre 1815, riguardante lorganizzazione del Bancodelle due Sicilie, col quale � stabilito di farsi i depositi in monete di argento, e di rame:

Volendo estendersi depositi alle monete di oro:

Sulla proposizione del nostro Ministro delle Finanze

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Il Banco delle due Sicilie dalla pubblicazione del presente decreto, ricever� i depositi delle monete di oro al peso legale. colle norme stabilite nel regolamento da noi approvato,annesso al presente decreto.

�. 32. Con decreto degli 8 dicembre 1833 vennero date alcune disposizioni relative ai lavori di oro, e di argento, che si portano a pegnorare nel Banco delle due Sicilie, in quest1 termini:

Visto lart. 22 della Leg. de 17 dicembre 1808 tuttora in osservanza sulla garentia de lavori di oro, e di argento, col quale si proscrive, che non possono questi riceversi in pegno presso il Banco quando manchino di bollo:

Visto il posteriore decreto de 10 marzo 1809 con cui fu dichiarato che i lavori di argento de particolari non sarebbero soggetti al bollo, se non quando fossero posti in commercio dai fabbricanti ed artefici, che ne avessero fatto lo acquisto, e venne altres� autorizzato il Banco a ricevere in pegno, senza essere bollati, tutti i lavori di oro, e di argento de particolari gi� fabbricati, assicurandosi per� del valore intrinseco contenuto ne medesimi:

Considerando che linterpetrazione pratica date a siffatta ultima disposizione non � stata quella che si conveniva, essendosi ammessi a pegnorazione presso il Banco tutti lavori di oro, e di argento indistintamente sia nazionali, che esteri sforniti di bollo di garentia:

Considerando che da siffatto sistema pi� inconvenienti possono derivare a danno sia del Fisco, sia del pubblico commerciante:

Sulla proposizione del nostro Ministro delle Finanze

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto S1egue:

Art. 1. A contare dalla pubblicazione del presente decreto non saranno ammessi a pegnorazione nel Banco delle due Sicilie lavori di oro, e di argento esteri, che non siano bollati col bollo di garentia a norma della Legge, rimanendo per questa parte derogato al disposto col suenunciato decreto da 10 marzo 1809.

2. Il nostro Ministro delle Finanze � incaricato dellesecuzione del presente decreto.


FINE DEL TITOLO PRIMO.

TITOLO SECONDO

CORSO TEORETICO PRATICO SULLA SCRITTURA BANCALE

NOZIONI GENERALI

IL Banco non � altro, se non il fedele depositario dellaltrui peculio, per pagarlo poi a chi il depositante dispone e colle leggi e condizioni espresse nellordinativo di pagamento. Il deposito viene dalla Legge cosi definito: Depositum est quod custodiendum alicui datum est: dictum ex eo quod ponitur.

Il Banco poi in accerto del seguito deposito, e per cautela del depositante d� fuori tre specie di polizze, cio� la fede di credito, il polizzino sciolto, e la polizza notata fede.

La fede di credito � quel chirografo stampa10, che si rilascia da Cassieri in potere de' depositanti; e tale fede per antico sistema dei Banchi non puo' contenere un valore minore di ducati 10

Il polizzino sciolto non � altro, che un ordine dello girante, diretto al Banco, di pagare al suo giratario, e per la causa contenuta nella girata, una data somma, non maggiore di ducati 9 e gr. 99 (2). Questo polizzino col versamento del danaro fatto nella Cassa, e menzionato dal Cassiere in dorso del polizzino medesimo, vien ricevuto in commercio conte tutte le altre polizze.

Queste due specie di polizze si rilasciano da' Cassieri; e ci� oltre alle fedi di credito di danaro condizionato, che si danno fuori dal Libromaggiore, come si dir� in progresso. La polizza notata fede poi � anche un ordine che il girante dirigge al Banco per pagar una somma qualunque e senza veruna limitazione, a favore di una terza persona, dalla maggior somma dello girante stesso nel Banco depositata. In questa specie di polizza notata, vi � compreso anche il cos� detto mandato, ossia il pagamento, che il girante fa a pi� giratar�, colla indicazione della somma spettante a ciascuno giratario. Tale mandato per� non si rilascia alla parte; ma bens� si ritiene dal Banco stesso, per eseguire lo accredito di ciascuna somma nel conto di ogni giratario per quindi liberarlo al giratario medesimo 0 ad altri che Potr� egli designare dietro ordinativo autentico dello stesso giratario. Queste due ultime specie di polizze, non si danno fuori da Cassieri; ma sibbene dalla officina delle notate fedi: per� tali polizze sono sempre la conseguenza del primo deposito fatto nelle Casse, e pel quale � stata rilasciata alla parte la fede di credito, ossia il chirografo stampato (3).

Tutte queste polizze dopo aver fatto il di loro giro in commercio dallo girante al primo giratario, e da questi ad altri, vengono di bel nuovo restituite al Banco, e propriamente presso i Cassieri, da quali il Pubblico ritira il danaro in origine depositato.

(1) La ragione di questa limitazione sta nella grave spesa che il chirografo stampato richiede, e che si pratica per conto esclusivo del Banco.

(2) Quest'altra limitazione � una conseguenza, della prima, poich� da ducati 10 in poi si ottiene la fede di credito; ed anche per dare una forma pi� regolare ed autentica ad un titolo che rappresenta il numerario di una somma maggiore.

(3) Per tutte queste polizze non si � mai pagato dritto alcuno, fin dalla fondazione de Banchi pubblici. Nel solo decennio si riscuoteva il dritto di gr. 5 per ogni fede di credito, e di gr. 3 per ogni polizza notata fede, o mandato: ma tali dritti vennero poi aboliti Col Real Decreto de 20 giugno 1817.

Il Banco per tenere esatto conto di tutte le polizze, che dalle diverse sue officine si danno fuori, procede in ogni quadrimestre alla scritturazione di pi� libri, che costituiscono la scrittura bancale. Dessa sebbene sia di sua natura semplice, pure diviene complicata, perch� dilatata in pi� rami, avendo ciascun ramo concatenazione collaltro, in modo che tutti assieme costituiscono una scrittura chiara, e sublime.

Noi quindi enumeraremo tutte le operazioni di scrittura a farsi nelle rispettive officine, dal momento della formazione delle polizze, fino a che le stesse facciano ritorno nel Banco.

E siccome nelle Casse si praticano le prime, e le ultime operazioni; cos� � regolare trattare in preferenza di tali Casse.

CAPITOLO I.

DELLE CASSE

In tutti i tempi ogni Banco ha tenuto in esercizio pi� Casse, la prima denominata Cassa maggiore, e le altre Casse piccole, oggi 2. e 3. Cassa. In ciascuna Cassa sono stati addetti pi� impiegati, il primo col nome di Cassiere, e gli altri nella qualit� di aiutanti, destinati taluni per numerare il danaro, ed altri per la scritturazione del libro squarcio, dellintroito di fedi, di quello di notati, del libretto di esito, e di riscontro; nonch� per tutte le altre operazioni della Cassa. Le operazioni che si praticano nelle Casse del Banco si riducono, o a depositare il danaro con riscuoterne il corrispondente documento attestante il seguito deposito, ovvero di ritirare il danaro in origine depositato, restituendo l'attestato del deposito.

Il deposito si pratica con immettere nelle Casse o danaro contante, o polizze adempiute di ogni formalit�, e che tengono luogo del contante; e nelleseguirsi il deposito lavvent0re pu� richiedere o il rilascio della fede di credito (sempre per� da ducati dieci in su) o collaccredito in dorso di polizzino sciolto da ducati 9.99 in gi�, ovvero laccredito in dorso di madrefede senza alcuna limitazione.

Il danaro poi si ritira dalle Casse portando nelle Casse medesime le suddette diverse specie di polizze, sempre adempiute di tutte le formalit�; potendosi per altro in vece di contante ritirare altre polizze. Ed a queste riduconsi le operazioni a farsi nelle Casse.

Noi quindi in tante separate sezioni spiegheremo loggetto di ciascun impiegato destinato nella Cassa.

SEZIONE 1a.

De Cassieri, e loro aiutanti contatori.

�. I. Il primo Cassiere di ciascun Banco � stato sempre distinto col nome di Cassiere maggiore. Per lo pi� a questi solo � stato affidato tutto il danaro de creditori apodissarii, dovendo egli rispondere tanto di quello sistente nella sua Cassa, e nelle casse subalterne, quanto del danaro immesso nel Tesoro (1), tenendo per� costui una chiave del Tesoro medesimo conservandosi altra dal Governo, ed altra dal Razionale del Banco. La immissione, ed estrazione del danaro nelle Casse subalterne e nel Tesoro si facea dal Cassiere maggiore, dietro per� gli ordini del Governo. Ora ciascun Cassiere risponde del danaro sistente nella propria Cassa; ed il Cassiere maggiore oltre al suo risponde anche di quello che si rattrova nel Tesoro; facendone egli direttamente la immissione, ed estrazione.

(1) Ved. Rocco part. 1 pag. n e 12; e per tal ragione i secondi Cassieri si nominavano col consenso del Cassiere maggiore.

Alloggetto il Cassiere maggiore pria della immissione si riceve da secondi Cassieri il danaro da immettersi, e dopo verificato ne fa, come si disse, egli la immissione. Nella estrazione poi il Cassiere maggiore ne fa la nume. razione ai suddetti secondi Cassieri, sempre pel principio ch'egli � risponsabile di tutto il danaro sistente nel Tesoro. In ogni immissione, o estrazione vi presiede il Governo, il Razionale, e l Segretario della propria Cassa.

�. 2. Ciascun Cassiere risponde di tutte le operazioni de suoi aiutanti; e per i regolamenti de Banchi tiene i seguenti obblighi.

1. Di sottoscrivere tutte le fedi di credito, che rilascia.

2. Di scrivere, e sottoscrivere di proprio pugno tutti glintroiti che si notano in dorso delle madrifedi, o di polizzini sciolti.

3. Di cifrare tutte le polizze che si prenderanno in confidenza, o per riscontro, pria del visto del Pandettario, acci� costui conosca che tali polizze saranno col semplice visto prese in confidenza.

Ritornate poi nella Cassa simili polizze col visto del Pandettario, sar� in obbligo di bullarle in presenza delle parti che lesibiscono, col bollo rosso che appositamente conserva. Tale bollo rosso dovr� essere impresso nelle fedi di credito sotto lo scudo, e nelle polizze notate fedi, e dintroiti sciolti accosto, o dopo la notata. In dorso di tali polizze prese per riscontro, o in confidenza, sar� apposta la data corrente dopo la firma dellultimo giraturi0. Lo stesso bollo rosso sar� apposto in tutte le polizze di Ruota, che verranno al Cassiere presentate dal chiamatore della ruota medesima (1).

4. In ogni giorno dopo terminato il negoziato della cassa, il Cassiere deve far confrontare collo squarcio i due introiti cio� quello di fedi, e di notati; e quindi far sommare tutte le partite. Il totale di ciascun introito dovr� esser cerziomt0 dal Cassiere di suo proprio pugno in lettere, ed in cifre numeriche colla sua firma. Per� il totale deglintroiti notati dovr� essere riportato sotto quello deglintroiti di fedi, per conoscersi lintiero ammontare dellintroito di quella giornata, e scritturarsi sul Libromaggiore a debito del Cassiere. Lintiero ammontare de due introiti dovr� benanche cerziorarsi dal Cassiere in lettere, ed in cifre colla sua firma

5. In fine di ogni giornata � obbligato pure ciascun Cassiere confrontare collo squarcio tutte le polizze pervenute nella cassa, tanto di quelle di ruota, quanto di quelle in confidenza, e per riscontro. Dopo tale confronto deve il Cassiere far registrare le sole polizze del proprio Banco prese in confidenza sul registro volgarmente denominato de mazzi di cassa, con menzionare le sole somme, ed indi consegnare tali polizze al Libromaggiore previo ricevo in pi� di detto registro, onde farsene il discarica, e giro per ruota.

6. In ogni giorno dovr� ciascun Cassiere consegnare all'uffiziale denominato Capoesito tutte le polizze passate nel giorno precedente tanto per ruota, che in confidenza, onde possa tale uffiziale, e suoi aiutanti scritturarle sul libro di esito; e dopo tale scritturazione, ed il confronto fatto col libretto di esito del Cassiere, la totalit� dellesito dovr� essere assicurata in lettere, ed in cifre numeriche tanto dal Cassiere, quanto dall'uffiziale di esito per quindi accreditarsi sul libromaggiore, sul conto del Cassiere.

(1) Questo bollo e stato inventato per dimostrare che la polizza e stata cambiata, e che non rappresenta pi� quel numerario nella medesima espresso. In tal modo si sono evitati tanti inconvenienti, che poteansi verificare, fra quali quello di non poter far pi� circolare in commercio una polizza cambiata, e che avrebbe potuto poi venir sottoscritta da qualche mal'intenzionato e farsene nuovamente uso in commercio.

(2) Vedi ci� che sta detto nel a della 3a Sezione del presente Capitolo.

Per� pria di consegnarsi dal Cassiere tali polizze di ruota, e di confidenza all'uffiziale di esito, debbonsi le sole somme delle polizze medesime menzionare su di un altro registro denominato esito di cassa, volgarmente detto esitiello; in dorso del quale l'uffiziale esito dovr� farne ricevo al Cassiere per sua cautela momentanea, e fino a che non si proceda alla scritturazione delle polizze nellesito generale.

7. Tutte le fedi che tra i Cassieri. si faranno per comodo del negoziato delle rispettive casse, dovranno portare la caratteristica di Cassiere, unita al nome, e cognome, onde non farsene altro uso in commercio.

8. Tutte le polizze di altri Banchi prese per riscontro da ciascun Cassiere saranno giornalmente registrate per sole somme in altro registro denominato de riscontri; ed indi saranno passate al Cassiere dello stesso Banco, che � di servizio pel turno stabilito tra loro, dal quale ne riscuoter� l'equivalente in fede di credito. Questo Cassiere di servizio far� poi il riscontro ne rispettivi Banchi, riscuotendone il valsente o in polizze di riscontro, o in fede di credito.

9. Nel punto che le polizze passate per ruota, prese in confidenza, e per riscontro saranno pervenute nelle mani del Cassiere, non potr� questi consegnarle alle parti, affin di evitarsi deglinconvenienti con aggiun2ioni, o viziature, che forse si potrebbero praticare.

10. Ogni Cassiere non potr� consegnare agli avventori le fedi di credito, madrifedi, o introiti sciolti, se non dopo averne fatto il confronto collo squarcio, aliin di evitarsi deglinconvenienti per gli equivoci forse presi.

1 1. Finalmente il Cassiere sar� sempre risponsabile verso il Banco di tutte le polizze prese in confidenza, o per riscontro.

�. 3. Siccome talune operazioni sono comuni ai Cassieri, e loro aiutanti contatori; cos� in questo paragrafo numeraremo gli obblighi dei medesimi, per tali comuni operazioni.

1. � obbligato ogni Cassiere contatore, ed. ogni aiutante contatore, tenere un libretto intitolato libro l'introito, foliato interamente. Su questo libretto sar� notata di proprio pugno, e colla possibile chiarezza ciascuna somma versata nella cassa, col nome, e cognome del depositante. Tale libretto dovr� essere datato nel principio di ogni pagina, sommato, e sottoscritto in finedi ciascuna di. essa. Questo libro serve di norma per menzionare sullo squarcio i contanti immessi da ciascun avventore

2. Ciascun Cassiere, o contatore dovr� passare allo squarcio, tutte le polizze che costituiscono i valori immessi, onde precisarsi da questo impiegato le operazioni, che debbonsi nello squarcio menzionare.

3. Non potr� ciascun Cassiere, o contatore ricevere monete false, rasate, o diminuite; n� incassare quelle estere, non riconosciute nel commercio (2).

4. Non potr� ricevere le polizze passate per ruota, che dalle sole mani del chiamatore, con sottoscrivere il di costui libretto.

(1) Qualora tali notizie si volessero da ciascun contatore palesare oralmente allo squarcio avverrebbe sicuramente una confusione nella cassa medesima. Ecco perch� si � ideato questo libro, il quale poi si rende inutile dopo lassiento fatto sullo squarcio; e per tale riguardo non se ne cura la conservazione; rapportando lo squarcio ogni minuta operazione.

(2) Queste prescrizioni sono antichissime. Vedi la Pram. 2 de Bancis del 10 aprile 1623, e le istruzioni date dalla Regia Camera della Summaria nel 28 aprile 1637, rapportate da Rocco part. 1 pag. 258 e1259. Collart. 3 di tali istruzioni venne prescritto che tutte le monete di oro, 0 di argento che si rinvenivano false, o di minor peso doveansi tagliare dal Pesatore del Banco, ed inviare i pezzi alla Regia Zecca, indennizzandosi il proprietario del suo effettivo valore, o restituirla in pezzi al proprietario medesimo; potendo anche inviare alla giustizia punitrice lesibitore delle false monete.

5. Pria di pagarsi le polizze di ruota deve ciascun Cassiere, o contatore avvertire se sono adempiute di tutte le formalit� richieste dalle leggi del Banco, cio� con i visti buoni del Libromaggiore, pagate del Pandettario, e firme del Chiamatore. Indi dovr� chiamare ad alta voce il nome, e cognome dellultimo giratari0 delle polizze; e, dopo aver costui menzionata la somma, pagare allo stesso la somma medesima, avvertendo di tirare subito la solita linea sopra lo scudo, o sopra la notata, ed apporre il bollo rosso.

6. Finalmente non potr� ciascun Cassiere, o contatore ricevere in confidenza polizzini di mandati, o fedi di credito, e polizze condizionate o vincolate (1).

SEZIONE 2.�

Dello squarcio di Cassa.

Il libro squarcio non fa altro, che dimostrare tutte le minute operazioni dintroito ed esito praticato nelle casse. Questo libro al dire di tutt'i scrittori ha preso tal nome, dacch� ne primi tempi de Banchi le operazioni delle casse si menzionavano su piccioli squarcetti di carta, credendole quasi notizie inutili (e). In progresso si vide che tali notizie erano le pi� essenziali, e che scovrivano tutte le operazioni, e tutte le frodi che si poteano commettere. Si pens� quindi stabilire un metodo migliore, precisamente per ci�, che riguarda le notizie delle polizze di altri Banchi, che passandosi per riscontro costituivano la base dellintroito. Ed in vero nel nostro generale Archivio non esiste alcuno squarcio de primi tempi della fondazione di ciascun Banco. Il pi� antico che si conserva � relativo allann0 1659 appartenente al gi� Banco S. Eligio. N� puol dirsi che i disordini sofferti da Banchi abbiano prodotto la dispersione de primi squarci; poich� f tali disordini non sono stati generali, mentre ravvisiamo che pe Banchi di S. Giacomo, e Popolo esistono quasi tutti gli squarci, mancando soli quelli da primi tempi. Quindi debbe conchiudersi che i primi squarci non siansi affatto conservati, perch�. creduti inutili, riputandoli (erroneamente) conteggio del Cassiere, e non gi� scrittura che interessar potea i creditori apodissari. Michele Rocco che nel 1785 scrisse sulla ragione de Banchi, conferma vieppi� il fatto assunto da noi, cio� che ne primi tempi de Banchi non vi erano squarci regolari.

Ora gli squarci si sono portati allapice della perfezione; in modo che ad un colpo si ravvisano tutte le operazioni di ciascun creditore.

Per� noi crediamo che pi� perfetto sarebbe il libro squarcio, se nel medesimo venissero menzionati benanche glintestatar� delle polizze, che costituiscono i valori immessi.

E pria di stabilire il metodo a serbarsi nel menzionare tali intestazioni, ci crediamo nel dovere dimostrare i vantaggi che produrrebbe questa menzione.

Il primo sarebbe quello di rendere completo, e perfetto il libro squarcio, allorch� lo stesso dimostrerebbe glintestatari non solo delle polizze date fuori; ma benanche di quelle immesse.

Il secondo consisterebbe nellevitarsi una penosa, e lunga ricerca, allorch� si vuole coa0scere quali polizze abbiano formato la base di un introito; poich� nella ipotesi, che si venisse a modificare lo squarcio a seconda dei nostri desideri, allora lungi di andarsi ad esaminare pria il volume delle polizze spese in quel giorno per conoscere glintestatari, la notizia si attingerebbe dallo stesso squarcio.

(1) La ragione di questo rifiuto si �. In ordine ai polizzini de mandati, questi senza il, giro per ruota non hanno alcuna autenticit�, e valore. Circa poi le fedi di credito o polizze condizionate, dovendo queste fare il giro per ruota, e dovendosi esaminare pria la condizione dal Pandettario, non si possono perci� dal Cassiere pagare in confidenza.

(2) Ved. Rocco part. 1 pag. 30.

Il terzo finalmente sarebbe quello di conoscere con maggior certezza il valore immesso; e che ha formato la base di un introito. Ora comunque lo squarcio indicasse per le polizze di ruota l'ultimo giratario, e per quelle cambiate in confidenza, o per riscontro la menzione della firma al pi� apposta dalla persona di fiducia del Cassiere; e bench� sulle polizze immesse si menzionasse il foglio dello squarcio (locch� per altro viene ora da molti trascurato); pure in taluni casi non vi � mai una certezza sullidenticit� della polizza, precisamente quando esistono diverse polizze dellistessa somma, e firmate al pi� da una medesima persona.

Ed a maggior chiarezza nel 2 della presente Sezione, esporremo anche un modello a seconda del nostro metodo.

Premessa questa idea generale sullo squarcio, passiamo ad analizzare

1. Di quanta importanza sia lo squarcio medesimo:

2. Qual sia il metodo attualmente in vigore:

3. Quali obblighi abbia limpiegato incaricato per la sua formazione:

4. Quali siano stati i metodi tenuti per lo passato in tutti gli aboliti Banchi.

�. 1. Questo libro � di grandissima importanza sotto duplice rapporto. Primieramente racchiude le prime elementari operazioni, che si hanno dagli avventori, in modo che allontanati tali avventori dalle casse, le notizie non si possono da verun altro libro attingere. In secondo luogo simili libri poich� manifestano ogni minuta operazione servono a scovrire tutte le frodi, che si possono commettere tanto da Cassieri, che da depositanti in danno di terze persone. Niuno al certo ignora quanto bene abbiano prodotto in giudizio simili squarci. Le nude assertive non hanno mai in giustizia meritato ascolto alcuno. Quanti cittadini per frodare un successibile, o un creditore sono stati soliti fare degli acquisti o altri contratti in testa di persona interposta; ma questi cittadini ignari poi delle operazioni bancali sono caduti negli errori, formando la fede che servir dovea alla soddisfazione del prezzo dello acquisto, 0 dellaltro adempimento del contratto in testa della persona interposta, ma con proprio danaro, cio� con polizze del vero contraente. Queste circostanze svelate cogli squarci, han fatto dichiarar simulati gli acquisti; ed i beni sono ritornati nel patrimonio del vero acquirente.

Lo squarcio adunque come si disse � di grandissima importanza: quindi fa ci uopo usare tutta la diligenza, ed esattezza nella sua formazione, e tutta lattenzione nel conservarlo.

�. 2. Il metodo attuale delle squarcio di cassa � il pi� sublime che si possa immaginare; e sembra che non si possa apportare alcunaltra miglioria, precisione, o chiarezza meno quella esposta nella nozione generale di questa Sezione. Questo squarcio vien diviso in otto colonne. Le prime quattro formano le basi dellintroito e dimostrano i valori immessi nella cassa. Le altre quattro le disposizioni di tali introiti, o per meglio dire i valori dati fuori.

Nella prima colonna sono annotati i nomi, e cognomi deglintestatarii deglintroiti che si danno fuori, e la cifra de valori immessi, nella seconda i cognomi degli avventori e al di sotto tutt'i Vnl01'l immessi, nella terza, e quarta la distinzione de tali valori immessi specificando nella terza quei dipendenti da polizze del proprio Banco, e nella quarta gli altri che derivano da contanti o da polizze di riscontro.

Nella quinta, e sesta le disposizioni fatte, coll'indicazione nella quinta delle fedi date fuori, e nella sesta le notate di accredito fatto in dorso delle madrifedi, o di polizzini sciolti: nella settima il contante ritirato ossia quello dato fuori dal Banco; e nellottava tutte quelle osservazioni che dimostrano la natura degli effetti dati fuori dal Banco.

Tutte le opportune notizie da menzionarsi sullo squarcio, vengono dall'impiegato destinato per la scritturazione dello stesso attinte da libretti de contatori, e dalla voce degli avventori, o da quella del Cassiere, e contatori, qualora questi abbiano precedentemente conosciute le disposizioni degli avventori medesimi.

Premesse queste brievi cose passiamo ora a dare tanti esempi, per quanti sono le operazioni che si possono eseguire nelle casse, premettendo pria il problema, indi il quadro delle operazioni, e poscia la di loro spiegazione.

Esempii delle operazioni fatte col solo contante:

1. Si versano nella cassa ducati 235 in contanti, e se ne chiede una fede di credito in testa di D. Gennaro dAgostino.

1835 a 5 Gennaio

Intestazioni

Polizze e contanti

Polizze

Contanti immessi

Fedi

Notati

Contanti

ritirati

Osservazioni

Contanti

Ge. d'Agostino


........

........

235

235




La espressione contanti scritta nella prima colonna dinota essersi immessi contanti nella cassa. La somma di ducati 235 notata nella quarta colonna indica la cifra del contante portato. La consimil somma di ducati 235 notata nella quinta colonna dimostra essersi de sudetti ducati 235 formata una fede di credito. Finalmente Gennaro dAgostino scritto nella prima colonna al di sotto della parola contanti, � il nome, e cognome dell'intestatario della fede.

2. Si versano nella cassa ducati 450 in contanti per farsene cinque fedi in testa di Aniello Filosa quattro di ducati 100 l'una, e la quinta di ducati 50.

 

1835 a 5 Gennaio

Intestazioni

Polizze e contanti

Polizze

Contanti immessi

Fedi

Notati

Contanti

ritirati

Osservazioni

Contanti

Aniello Filosa


........

........

450

450



4 duc. 100

50

In questo esempio non altra spiegazione � necessaria se non quella dell'ottava, ed ultima colonna. La economia delle Operazioni esige che quando di una somma versata se ne domandano pi� fedi in testa di una medesima persona, la distinzione delle fedi basta menzionarla in fine dell'ottava colonna. In tal modo si evitano tante sottrazioni, e la replicazione dello stesso nome per ogni somma. Quindi le cifre 4 duc. 100; 50 dinotano che de' duc. 450 versati dal signor Filosa se ne sono formate 5 fedi di credito tutte in testa sua cio� 4 di ducati 100 l'una, e la 5 di duc. 50.

3. Si versano nella cassa duc. 508 in contanti, de' quali per duc. 208 se ne formano due fedi in testa di D. Luca Florio, cio� una di duc. 100, e l'altra di duc. 108, e de' restanti duc. 300 se ne fa seguire introito in dorso di una precedente madre-fede in testa del detto Florio.

1835 a 5 Gennaio

Intestazioni

Polizze e contanti

Polizze

Contanti immessi

Fedi

Notati

Contanti

ritirati

Osservazioni

Contanti ...

Luca Florio

508

208

........

........

508

........

208



100

108

detto...........

300

........

........

........

300...

........

15. 74

14 Giugno 31

G 2074

La espressione contanti scritta nella prima colonna non ba bisogno di spiegazione. La somma di ducati 508 scritta nella seconda coloni na, trovasi ivi situata per servir di base alla sottrazione; in contrario si potea omettere come nel primo, e secondo esempio. Luca Florio, i ducati 208 scritti nella seconda, e quinta colonna, e i ducati 100, e 108 scritti nell1 ottava colonna ne anche hanno bisogno di altra spiegazione.

La somma di duc. 300 scritta nella seconda colonna costituisce il reliquario de duc. 508. Simile somma di ducati 300 scritta nella sesta colonna dinota essersi di tal somma fatto, ossia notato introito in dorso di madrefede.

 

La espressione detto scritta nella prima colonna manifesta che la madrefede ove � seguito l'introito � in testa allo stesso Luca Florio. La linea tirata nella ottava colonna al di sotto de ducati 108 indica la segregazione delle osservazioni per ciascuno introito. Finalmente le cifre 15. 74, 14 giugno 31, G 2074, fatte nellottava colonna, dinotano cio� i ducati 15. 74 la somma della madrefede, il 14 giugno 31, la data di tale madrefede, e G 2074 la lettera ed il foglio del libro delle notate fedi, ove il conto di questa madrefede � scritturato.

4. Si versano nella cassa duc. 1110 in contanti, de quali per ducati 510 se ne formano quattro fedi in testa di Ignazio Costantini tre di duc. 100 l'una, e la quarta di duc. 210: per altri duc. 200 se ne forma introito in dorso di una precedente madrefede in testa del detto Costantino: per altri duc. 6 un polizzino sciolto in testa del medesimo: per altri duc. 4 altro polizzino sciolto in testa di Carlo Elefante: per altri duc. 200 se ne formano 4 fedi in testa di Luigi Valente ciascuna di ducati 50; e pe restanti ducati 190 se ne forma introito in dorso di una madrefede in testa di Agostino Imperiale.

1835 a 5 Gennaio

Intestazioni

Polizze e contanti

Polizze

Contanti immessi

Fedi

Notati

Contanti

ritirati

Osservazioni

Contanti ...

Ig� Costantini

1110

510

........

........

1110

........

510

.......

.......

3 duc. 100

210

detto

600 ...

200 ...

........

........

........

200


208

17 Giugno 1830

O 2871

detto

400

6...

........

........

........

6


---------

---------

Car.� Elefante

394

4...

........

........

........

4


---------

---------

Luigi Valente

390

200...

........

........

200

........

........

4 duc. 50

Ag.� Imperiale

190 ...

........

........

........

190

........

1200

16 Agosto 1834

M 217

Fino al reliquato de ducati 400 menzionati nella 2. colonna non vi � bisogno di alcuna spiegazione, bastando quelle precedentemente fatte.

I ducati 6 scritti nella seconda colonna sono stati sottratti da ducati 400: simile somma di ducati 6 scritta nella sesta colonna dinota essersi di tal somma notato introito in un polizzino sciolto: la espressione detto scritta nella prima colonna dinota che il polizzino � in testa allo stesso Ignazio Costantino: finalmente le due linee = fatte nellottava colonna assicurano maggiormente essere polizzino sciolto.

Qui giova fare un osservazione. La sesta colonna contiene tutte le somme che costituiscono tanto gli accrediti in dorso di madrifedi, quanto quelli su polizzini sciolti; e quindi si potrebbe per le somme fino a duc. 9 dubitare se fossero accrediti in dorso di madrifedi, o polizzini sciolti: ma lottava colonna chiarisce questo dubbio, menzionando per laccredito in madrefede la somma, la data, la lettera, ed il foglio del libro delle notate fedi; e per glintroiti sciolti le linee = o la cifra poi. Ripigliandosi la spiegazione. La somma di ducati 394 scritta nella seconda colonna � il reliquat0: i duc. 4 scritti al di sotto de ducati 394 costituiscono un altro introito sciolto simile al precedente, variando solo nel nome dellintestatario. La somma di duc. 390 costituisce laltro reliquato. La somma di duc. 200 scritta al di sotto di tale reliquato, e menzionata nella quinta colonna dinota lintroito in quattro fedi in testa di Luigi Valente; locch� non ha bisogno di novella spiegazione. Finalmente la somma di duc. 190 scritta nella 2. colonna come ultimo reliquato, e riportato nella 6. colonna costituisce lintroito in dorso di madrefede in testa di Agostino Imperiale, senza bisogno di alcunaltra spiegazione.

�. 5.� Si versano nella cassa ducati 3910. 50 in contanti, per accreditarsi in dorso di pi� madrifedi; cio� duc. 1000 sulla madrefede in testa di Agostino Castaldo, altri duc. 500 in dorso di altra madrefede del detto Castaldo; altri duc. 1000 in dorso di madrefede in testa di Luca Adinolfi, e li restanti duc. 1410. 5. nella madrefede in testa di Giuseppe Saggese.

1835 a 5 Gennaio

Intestazioni

Polizze e contanti

Polizze

Contanti immessi

Fedi

Notati

Contanti

ritirati

Osservazioni

Contanti ...

Agost. � Cataldo

3910. 50


1000

........

........

3910. 50

........

........

1000


duc. 120 50

11 apr. 1830

I 112

detto

2910. 50

500 ...

........

........

........

500


duc. 10 50

16 genn. 1834

L 130

Luca Adinolfi

1410. 50

1000

........

........

........

1000


duc. 570

2 febbr. 1831

M 1380

Gius. Saggese

1410. 50

........

........

........

1410. 50


duc. 120 50

10 apr. 1834

A 329

 

Questo quadro non ha bisogno di alcuna spiegazione, attese quelle precedentemente fatte. Per� qui una sola idea fa duopo sviluppare. Sta in fatto che de ducati 3910. 50 versati nellacassa, il signor D. Agostino Castaldo ne ha profittato di soli duc. 1500, facendone due accrediti in due diverse madrifedi, cio� uno di duc. i000 in dorso della prima madrefede, e laltro di ducati 500 in dorso di altra madrefede. Si potrebbe quindi elevare il dubbio perch� le due somme di duc. 1000, e di ducati 500 accreditate nelle due madrifedi in testa di Agostino Castaldo, si sono notate distinte nella 6. colonna, facendosi due sottrazioni nella seconda, e notandosi due volte il nome nella prima colonna; mentre poteansi menzionere glintieri duc. 1500 nella 2. e6. colonna, facendosi poi la distinzione nella 8. colonna simile a quello che si pratica per le fedi. Questo metodo avrebbe potuto benanche eseguirsi, ma per� lo stesso avrebbe apportata una confusione nella 8. colonna; dovendosi allora ivi fare oltre a tutte le altre menzioni, quella della somma accreditata in dorso di ciascuna fedemadre, in somma quella distinzione di somme espresse nella 6. colonna.

�. 6.� Si versano nella cassa duc. 10 in contanti per farsi dieci introiti sciolti in dorso di dieci polizzini tutti in testa di Alessio Fasulo cio� due di grana 50, uno di duc. 2, e sette di duc. I.

1835 a 5 Gennaio

Intestazioni

Polizze e contanti

Polizze

Contanti immessi

Fedi

Notati

Contanti

ritirati

Osservazioni

Contanti ...

Alessio Fasulo

........

........

10......

........

10......

........

2 gr. 50

1 duc. 2

7 duc. =

Qui una sola spiegazione � necessaria cio� quella che riflette le operazioni dell'ottava colonna. La economia esige che anche pe' polizzini sciolti si adoperi il sistema, che si tiene per le fedi di credito, quante volte si formano pi� fedi in testa della stessa persona. In tal modo la operazione si rende breve allo squarcio, e chiara nell'atto stesso per le ulteriori operazioni. Quindi le cifre 2 gr. 50, 1 duc. 2, 7 duc. 1 dinotano che de' duc. 10 introitati, e riportati nella 6.� colonna se ne sono formati 10 polizzini sciolti in testa di Alessio Fasulo, cio� duc. di grana 50 l'uno, uno di ducati 2, e sette di carlini dieci l'uno.

7. Si versano nella cassa duc. 130 in contanti per farsi 15 introiti sciolti, duc. in testa di Alessandro Guidelli di duc. 9 l'uno, e gli altri 13 di diverse somme in testa di 13 diversi individui.

 

1835 a 5 Gennaio

Intestazioni

Polizze e contanti

Polizze

Contanti immessi

Fedi

Notati

Contanti

ritirati

Osservazioni

Contanti

130


130





Ales.0 Guidelli

18

......

......

......

18


a duc. 9 I

Ant.� Persico

112

8

......

......

......

8


===

Vinc.0 Jodice

104

9

......

......

......

7


===

Saverio Ulmo

95

7

......

......

......

7


===

Ag.� Sallustro

88

7

......

......

......

9


===

Luigi Rubino

81

9

......

......

......

9


===

Sabbato Colella

72

9

......

......

......

9


===

Luigi Scotti

63

9

......

......

......

9


===

Sar.� Dentice

54

9

......

......

......

9


===

Diego de Angelis

45

9

......

......

......

9


===

Cesare Coppola

36

9

......

......

......

9


===

Vinc.0 Radice

37

9

......

......

......

9


===

Raffaele Starila

18

9

......

......

......

9


===

Fra.0 Ammone

9

......

......

......

9


===

Questo quadro non ha bisogno di alcuna spiegazione. Si � fatto a solo oggetto di dare una idea di tante minute operazioni.

Esempii delle operazioni fatte con sole p0lizze del proprio Banco passate sia per Ruota, sia in confidenza.

1. D. Ferdinando de Luise � il giratario di una polizza di ducati 1000. Egli dopo il giro fatto per Ruota si porta nella Cassa, e riscuote la somma in contanti.

 

1835 a 5 Gennaio

Intestazioni

Polizze e contanti

Polizze

Contanti immessi

Fedi

Notati

Contanti

ritirati

Osservazioni


De Luise







N.a P.

......

1000




1000


De Luise scritto nella 2. colonna � il cognome dellultimo giratario della polizza (1); Nostra scritto nella prima colonna dimostra essere polizza di quel Banco (2). I ducati 1000 scritti nella 3. colonna dinotano essere polizza del proprio Banco; e viene situata in tale colonna per formare la collettiva di tutte le polizze e quindi farsene la sommatura: gli stessi ducati 1000 scritti nella 7. colonna dinotano essere stati pagati in contanti (3).

Qui giova un osservazione cio� che intanto i ducati 1000 non si vedono menzionati nella 2. colonna, poich� nella specie non si deve fare veruna sottrazione come si � detto di sopra nel 3.� esempio per le operazioni fatte col solo contante.

�. 2.� D. Antonio Salernitano � il giratario di una polizza di ducati 1000. Egli dopo il giro finto per ruota intende riscuoterne duc. 500 in contanti, e de restanti duc. 500 ne chiede per ducati 200 due fedi in testa sua di ducati 100 l'una, per altri ducati 200 un introito in dorso di una fedemadre in testa di Carmine Fattoruso, per altri duc. 91 nove fedi in testa di Luigi dAmbrosio, ciascuna di ducati 11, e le altre otto di duc. 10 l'una, e de restanti duc. 9 un polizzino sciolto in testa di Alfonso Pellegrino.

(1) Il regolamento del Banco dice cognomi di avventori. Or se l'ultimo giratario si reputa l'avventore; a giusta ragione, e per maggior chiarezza si � serbata la espressione giratario.

(2) Niuna dimostrazione fa lo squarcio se la polizza immessa, sia di Ruota, e presa in confidenza. � vero che questa circostanza si scorge chiara dalla originale polizza; ma � pur vero, che se lo squarcio palesasse tale circostanza, pi� perfetto si renderebbe, potendosi nella circostanza in cui ci� solamente si desidera conoscere, evitare di esaminare la originale polizza. Quindi si potrebbe apportare sulloggetto un; semplice modifica, ritenendo la parola nostra per le polizze prese in confidenza; c per quelle di Ruota o aggiungere alla [parola nostra la cifra P, indicante passata per Ruota ovvero surrogare la sola cifra P, dinotante passata per Ruota.

(3) In seguito diremo che negli antichi squarci non venivano menzionate le polizze delle quali si riscuoteva in contanti l'ammontare.

1835 a 5 Gennaio

Intestazioni

Polizze e

contanti

Polizze

Contanti

immessi

Fedi

Notati

Contanti

ritirati

Osservazioni



Nostra

Salernitano


1000



1000

















500

......

......

......

......

500



A.0 Salernitano

500

200


......


......


200


......


......


2 duc. 100


Car. Fattoruso

300

200


......


......


......


200


......

210

18 luglio 1838

S 138

L. d'Ambrosio

100

91


......


......


91


......


......

11

8 duc. 10

Alf.� Pellegrino

9

......

......

......

9......

......

=

Questo quadro ha bisogno di una sola spiegazione cio� quella che riflette i duc. 500 ritirati in contanti. La somma di duc. 500 scritta nella 2a colonna ai di sotto de' duc. 1000, e riportata poi nella 7/ colonna dinota chiaramente che de' ducati 1000 valore della polizza immessa, se ne sono ritirati in contanti soli ducati 500. Tutto il dippj� � chiaro, attese le precedenti spiegazioni.

3. D. Luigi Ippolito cambia in confidenza nella cassa tre polizze del proprio Banco, la prima di duc. 1000, la seconda di duc. 300, e la terza di duc. 590, facientino in uno la somma di duc. 1890. Di questi per duc. 1600 ne chiede otto fedi di duc. 200 l'una in testa di Antonio Donnarumma: per altri ducati 100 ne fa eseguire introito in dorso di una madre-fede in testa di Luigi de Falco; ritirando in contanti li restanti duc. 190.

1835 a 5 Gennaio

Intestazioni

Polizze e contanti

Polizie

Contanti immessi

Fedi

Notati

Contanti ritirati

Osservazioni

Nostra

Ippolito

1000

300

580







L Donnarumm

1890 1600

1890

........


........

1600

........


........


........

8 duc. 200

Luigi de Falco

290

100


........


........


........


100


290

15 giug. 1837

A 1800


190





190


 

Ippolito scritto nella seconda colonna � il cognome di colui che ha apposto lultima firma al pi� delle polizze cambiate in confidenza col semplice visto del Pandettario, ed � la persona di fiducia del Cassiere: le tre somme di duc. 1000, di duc. 300, e di duc. 590 scritte nella 2. colonna sono le polizze del proprio Banco cambiate in confidenza: tutte le altre operazioni fatte non hanno bisogno di ulteriore spiegazione.

Qui giova fare un osservazione. La menzione del cognome Ippolito fatta nella seconda colonna ha due oggetti. Il primo si � quello di far ricordare in ogni tempo al Cassiere in caso di qualche avvenimento, quale firmi abbia egli garentito, precisamente quante volte varie firme veggonsi apposte al pi� di una polizza potendo facilmente avvenire che colui che ha goduto la fiducia del Cassiere nellapporre la sua firma al pi� non abbia serbato lordine progressivo delle diverse firme apposte al pi� della polizza. Laltro oggetto si � che potendosi o per disaccortezza, o per malizia lacerare quella parti:ella della polizza ove � menzionata la firma al pi�; possa ci� non pertanto il Cassiere colla guida dello squarcio ricordarsi almeno quale persona abbia egli garantito, onde farsi indennizzare in caso di molestia.

In questo rincontro giova pure dire di slancio qualche cosa sulla quistione che giornalmente si agita da persone poco esperte nelle cose bancali, circa le firme apposte al pi� delle polizze. Taluni credono -che il cifrare al pi� una polizza, per poterla far cambiare in confidenza sia presso i banchi, sia presso i Cambiamonete, possa poi costituire un di loro obbligo presso l'ultimo possessore della polizza ad indennizzarlo della somma riscossa. Questo panico timore pare che possa cessare tostoch� si riflette, che � principio ritenuto in commercio e presso i Banchi, che a misura una polizza passa da un possessore nelle mani di un terzo, e viene dal possessore medesimo firmata al pi�, reputasi aver il possessore ricevuto lequivalente, e cos� da possessore a possessore allinfinito. In sostanza la firma al pi� supplisce, anzi costituisce quasi una gira, che un possessore di una polizza potrebbe fare ad un terzo per valuta ricevuta contanti: quindi allorch� colui che appone lultima firma al pi� (o perch� persona che gode la fiducia del Cassiere, o del Cambiamonete, o perch� ha soddisfatto lequivalente al possessore) � preceduto dalla firma dellultimo possessore della polizza, debbe sempre conchiudersi aver questi ricevuto l'equivalente da colui ch'� stato l'ultimo a firmare. In conseguenza di che una sola accuratezza fa ci uopo praticarsi da coloro che appongono le firme al pi�, sia per far godere la fiducia presso il Banco, o del Cambiamonete, sia perch� avessero pagato lequivalente al possessore, di far anteporre alla loro firma al pi� quella del possessore medesimo.

Per� in ci� non intendiamo confondere quelle polizze firmate al pi� dallo stesso girante, sia per garantire effettivamente il giratario, sia dacch� il pagamento sia stato fittiziamente fatto, mentre queste polizze sono state sempre riputate presso i Banchi come Passatore (1), ossia come fittiziamente fatte. Quindi ogni girante dev essere oculato a non apporre mai la sua firma al pi� della polizza da lui stesso ad. altri girata, onde non dare un principio di pruova, o per meglio dire una presunzione grave di essere stato fittizio il pagamento, ed il contratto racchiuso nel pagamento stesso. Per altro spesso suole avvenire, che un giratario, o perch� poco esperto nelle cose di Banco, o per altra causa, chiede al girante la soddisfazione in contante della somma contenuta nella polizza di pagamento;

(1) Vedi la nota scritta sull'art. 9 del 5. 3 della presente Sezione.

ed in questo caso � duopo che il girante sii oculato a farsi sottoscrivere dal giratario la polizza medesima munita di autentica di Notaio, o di firma al pi� di altra persona cognita ai Cassieri de Banchi, o ai Cambiamonete, per quindi cambiare la polizza nel Banco col giro detto per Ruota, o in confidenza, ovvero presso il Cambiamonete, allontanando cos� quel principio di pruova, o quella presunzione grave, che potrebbe far dichiarare fittizio, e simulato il pagamento, ed il contratto racchiuso nella polizza.

Esempii delle operazioni fatte tanto con polizze del proprio Banco passate sia per Ruota, sia in confidenza, quanto con danaro contante.

1. Luigi Parisi cambia in confidenza nella Cassa 4 polizze del proprio Banco in uno di duc. 2200, e con altri duc. 800 di contanti forma il pieno di duc. 3000. Di questi per ducati 1500 ne chiede tre fedi di credito di ducati 500 luna in testa di Carlo Troise, e de restanti ducati 1500 ne domanda introito in dorso di una madrefede in testa di Carlo Rocco.

Intestazioni

Polizze e contanti

Polizze

Contanti immessi

Fedi

Notati

Contanti ritirati

Osservazioni

Nostra

Parisi 1200

500

500








2200

800

2200

........

800





Carlo Troise

3000

1500

........

........

1500



3 duc. 500

Carlo Rocco

1500

........

........

........

1500


2800

1 giugno 1834 O 1731

Per apportarsi chiarezza, e precisione sullo squarcio precisamente per le colonne che servir debbono di collettiva, il regolamento prescrive e la regolarit� dello squarcio esige che dopo la situazione per ordine collettivo di tutte le polizze del proprio Banco, proceder si deve alla sommatura di tali polizze, con riportare lammontare delle polizze medesime nella 3 colonna destinata a dare il totale di tutte le polizze cambiate appartenenti al proprio Banco. Indi dopo la sommatura delle polizze, fatta nella 2. colonna, si fa menzione del contante versato, e che poi sar� riportato nella 4 colonna destinata a stabilire il totale del contante immesso nella Cassa: ed ecco perch� la somma di duc. 800 vedesi in prima situata nella 2 colonna dopo la somma di ducati 2200 totale delle tre polizze, ed indi riportata nella 4' colonna. La somma di ducati 3000 scritta nellanzidetta 2' colonna, costituisce lintiero ammontare delle polizze, e contante versato. Tutto il resto che forma loggetto delluso fatto de' duc. 3000 non merita ulteriore spiegazione.

Esempii delle operazioni fatte tanto con p0lizze: del proprio Banco passate in confidenza, quanto con polizze di altri Banchi passate per riscontro, ed anche con denaro contante.

I. D. Giuseppe Imperiale cambia in confidenza, sei polizze, quattro, del proprio Banco formanti il pieno di duc. 3000, un altra di duc.1500 del Banco Spirito Santo ed un altra di duc. 500 dei, Banco de' particolari. Degli intieri duc. 5000, per duc. 2500 ne chiede 5 fedi di duc. 500 l'una in testa di Nicola Spasiano, par altri, ducati 500 introito m dorso della madre-fede in testa di Luigi Joele, ritirando in contanti li restanti duc. 2000.


183S a' 5 Gennaio

Intestazioni

Polizze e contanti

Polizze

Contanti immessi

Fedi

Notati

Contanti ritirati

Osservazioni

Nostra

Imperiale

1000

500

800

700







Sp.� S.�

Eart.

3000

1500

500

3000


.......



2000







Nic.� Spasiano

5000

2500


.......


.......


2500




5 duc. 500

Luigi Joele

2500

500

2000


.......

.......


.......

.......


.......

.......

500

......


2000

180

3 agosto 1833

E 138

Le quattro partite di duc. 1000, 500, 800, e 700 sono le somme delle quattro polizze del proprio Banco: i duc. 3000 scritti tanto nella 2�, che nella 3� colonna costituiscono il totale delle sudette quattro polizze: le due partite di duc. 1500, e duc. 500. sono le somme delle due polizze di altri Banchi scritte colla menzione Sp.� S.� e particolari (1); i detti ducati 2000 ammontare di queste due polizie vedonsi riportati nella 4� colonna; dappoich� le polizze di riscontro figurano come contanti immessi, potendosi subito realizzare: finalmente i duc. 5000 scritti nella 2� colonna costituiscono l'intiero ammontare de' valori immessi. Tutto il resto del quadro non ha bisogno di altra spiegazione.

(1) � sistema quasi generale, ed � il pi� regolare quello di menzionare le polizze di riscontro dopo essersi descritte le polizze del proprio Banco. Ed ecco perch� in questo quadro sono state menzionate in seguito di quelle del proprio Banco.

 

2. D. Ascanio Troise cambia in confidenza nove polizze, due del proprio Banco in uno della somma di duc. 1800, quattro del Banco Spirito Santo in uno della somma di duc. 18000, e tre altre del Banco, particolari in uno di ducati 21107. Contemporaneamente versa in contanti a somma di duc. 15131. 50. Dell'intiero ammontane di duc. 56O38. 50, ne chiede per ducati 30000 numero 30 fedi in testa sua cio� 28 di duc. 1000 l'una, un altra di ducati 1550; ed altra ai ducati 450; per altri duc. 16000 un introito in dorso di una precedente sua madrefede; e per altri duc.10038. 50 un altro introito in dorso di una madrefede in testa di Luigi Jodice.

Intestazioni Polizze e contanti Polizze Contanti immessi Fedi Notati Contanti ritirati Osservazioni
N. a Lui. Como
Gius. Lembo
Troise
1000
809


1800





S. S. Raff. Balbi
Ignazio Costa
Pietro Buono
Franc. Serio
Part. Ros Pisa
Raff. Cuomo
Gius. Fedele
1800
9000
5000
1550
2450
20000
1000
107
........ 39107



Contanti 40907
15131. 50
........ 15131. 50



Ascanio Troise

56047.10.00
........
........ 30000

38 duc. 1000
1550
450


detto
26038. 50
16000
........ ........ ........ 16000
2380
13 agosto 1834
A 183
Luigi Jodice 10038. 50 ........ ........ ....... 10038.50.00
171.50







8 agosto 1834
I 1135

Questo quadro dimostra il nuovo metodo da noi progettato nella nozione generale della presente Sezione menzionando nella prima colonna anche gl1 intestatarii delle polizze immesse. Questo stesso quadro ha bisogno di una sola spiegazione. Quando s'immettono nella Cassa polizze del proprio Banco, polizze di altri Banchi, e contanti, deve lo squarcio fare nella 2� colonna tre sommature. La prima riflette le polizze del proprio Banco, per fissarne il totale nella 3� colonna. La seconda risguarda il totale delle polizze dello stesso Banco, e di quelle di altri Banchi per farsi strada a dimostrare l'intiero ammontare de valori immessi, dovendo poi riportare nella 4� colonna il totale delle sole polizze di riscontro. La terza, ed ultima

sommatura riunisce poi le polizze del proprio Banco, quelli di altri Banchi ed i contanti immessi, ed � stata ideata per far costituire l'intiero ammontare,de' valori immessi. Ma potrebbe dirsi perch� le polizze di riscontro con i contanti immessi non si sono portati uniti nell'insieme nella 4* colonna? La risposta � semplice. In fine della giornata dovendo il Cassiere fare il confronto de' valori immessi in contanti con il suo libro di introito e con lo squarcio si rende allora facile tale confronto con la distinzione delle sommature.

3. D. Giuseppe de Angelis cambia in confidenza otto polizze, cio� quattro del proprio Banco dell'ammontare di duc. 5001.50 di ed altre quattro degli altri due Banchi, facientino in uno duc. 701. 50 e dell'intiero ammontare in duc. 12013.40 ne ritira tutto contante.

Intestazioni

Polizze e contanti

Polizze

Contanti immessi

Fedi

Notati

Contanti ritirati

Osservazioni


De Angelis







N.a

1021.50

2000

500

1500








5001.50

5001.50






Sp.� S�

3000







Part.

511.90

2000

1500


70011.90






12013.40

.........

.........

......

.........

12013.40


Questo quadro ha bisogno di una sola Spiegazione, cio� quella che comunque dell1 intiero ammontare delle polizze immesse, siasi, ritirato tutto contante; ci� non ostante si hanno dovuto Inseguire due sommature nella 2a colonna 9 riportando fa prima seminatura nella 3a colonna, la seconda nella 4a, onde serbarsi il metodo generale per potersi eseguire la sommatura. totale di tutti i diversi valori immessi.

II suddetto quadr� si � fatto unicamente per dimostrare qual sia il metodo, allorch� delle polizze immesse si ritira tutto il valsente in contante, onde non lasciare cosa a desiderare. In questa circostanza giova pure ricordare nuovamente che tanto negli Antichi banchi, quanta ite' Banchi attuali fino al 1819, � stato quasi sempre costante il sistema di non scritturare sullo squarcio tutte le polizze che si cambiavano per Ruota, in confidenza o per riscontro e delle quali si ritiravi tutto in contante il di loro ammontare (1).

(1) In taluni squarci per� de' Banchi attuali cio� dal 1809 al 1819 si osservano scritturate in fine di ogni giornata le polisse cambiate per Ruota ed in confidenza, e delle quali si � ritirato in contente l'ammontare.

4,� D Giuseppe Acampora fa un pegno, nella officina pegnorazione del Banco; ed invece di ritirare dalla Cassa de' pegni danaro accordato sull'oggetto pegnorato, ne chiede una fede di credito. In questo caso il cassiere della officina di pegnorazione non potendo egli dar fuori tale fede di credito rilascia al pegnorante un biglietto diretto al Cassiere dfe' creditori apodissarii, denominato tale biglietto bollettino, il quale sta in vece del contante, � serve di base a qualche introito.

Il detto Acampora quindi oltre al suddetto bollettino. cambia pure in confidenza in detta Cassa de creditori apodissarii altre tre polizze; cio� una del proprio Banco, e le altre due degli altri Banchi; e dell'intiero ammontare del bollettino e delle polizze n� ritira una fede di credito in testa di Sabbato Abbagnale.

1835 a 5 Gennaio

Intestazioni

Polizze e contanti

Polizze

Contanti immessi

Fedi

Notati

Contanti ritirati

Osservazioni


Acampora







Nostra

1000

1000






Sp.� S�

.500







Part.

800







Bull. 0

600

......

1900





Sab. Abbagnale

2900

......

......

2900




Questo quadro si � fatto unicamente per dare una idea del cosi detto bollettino. Tale quadro merita, pure una sola spiegazione, cio�, ch� intanto fa somma di duc. 600 valore del bollettino, vedesi riportata, con le somme delle due polizze di riscontro della 4� colonna; poich� tale bollettino reputasi contante immesso, come effettivamente lo �, costituendo un credito in numerario del Cassiere apodissario, verso quello de' pegni, da Conteggiarsi fra loro in fine, della negoziazione di ogni giorno, o con polizze che quest'ultimo potr�. ritenere, o con danaro contante (1).

5. Per apportare poi maggior chiarezza sulle operazioni dello squarcio conviene esporre nell'assieme un quadro generale che racchiuda non solo tutte le operazioni praticate nel giorno 5 gennaio 1835; e che ne' precedenti esempi sono state menzionate in dettaglio; ma che dimostri ancora if modo cornei assentano sullo squarcio le polizze prese per riscontro dagli altri Banchi, e restituite poi al Cassiere di turno del proprio Banco.

(1) Negli antichi Banchi anche era in uso questo bollettino: che inizi sole�nsi rifasciare benanche tra gli stessi Cassieri apodissarii, quando uno di essi per qualche circostanza non potea in quel momento dar fuori fedi di eredito, o introiti di altra specie. In conseguenza di che simili bollettini debbonsi sempre ritenere come contante immesso, o dato fuori, qualora una tale espressione ne' squarci si vedesse menzionata anche nelle colonne de valori dati fuori.

1835 a 5 Gennaio

10

Intestazioni Polizze e contanti Polizze Contanti immessi Fedi Notati Contanti ritirati Osservazioni
Contanti
Gen. D'Agostino
Contanti
.............
.............
.......
.......
a35
450
235
450
.......
.............
.......
.............
4 duc. 100
50
Aniello Filosa
Contatiti
508 ....... ....... ....... ....... .......
Luca Florio
Detto
208
300
............. ............. ............. 300 ............. 100
ro8
13. 74
Contanti
Ign. Costantino
1110
510
....... 1110
.......
.......
510
.......
.......
.......
.......
14 Giugno 1834
G 2074
3 duc. 100
210
Detto 600
200
....... ....... ....... 200 ....... 208
Detto 400
6
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
6
.......
......
......
17 giugno 1830
O 2871
pol.
Carlo. Elefante 394
4
....... ....... .......

4

.......

pol.

Luigi Valente

390

200

.......

.......

200

.......

.......

208

Agos. Imperiale

Contanti

Agos. Castaldo

190

13910. 50

1000

.......

.......

.......

.......

3910. 50

.......

.......

.......

.......

190

.......

.......

1000

.......

.......

.......

.......

1200

16. ag.� 1834

M 217

120. 50

Detto

2910. 50 500

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

10 aprile 1830

I 1112

10. 50

16 genn. 1834

L 120

Luca Adinolfi

2410. 50

1000

........

........

........

........

........

........

1000

........

........

570

2 febbr. 1831

M 1370

Gius. Saggese

1410. 50

.......

........

........

........

........

........

........

2410. 50

........

........

18.30

20 aprile 18&4

A 319

Contanti

Alessio Fasulo

Contanti

130

........

........

10

130

........

........

........

........

2 gr.50

1 duc. A

7 duc.1

Ales.� Guidelli

Ant.� Persico

Vinc. Jodice

8

112

8

104

9

........

........

........

........

........

........

........

........

........

18

8

9

........

........

........

a duc. 9

pol.

Pol.


95


6353 50

1603

4655 50



1835 a 5 Gennaio

Intestazioni

Polizze e contanti

Polizze

Contanti immessi

Fedi

Notati

Contanti ritirati

Osservazioni

Saverio Ulmo

95

7


......


......


......


7


......


pol.

Ag.� Sallustro

88

7


......


......


......


7


......


pol.

Luigi Rubino

81

9


......


......


......


9


......


pol.

Sabbato Colella

72

9


......


......


......


9


......


pol.

Luigi Scotti

63

9


......


......


......


9


......


pol.

Sav.� Dentice

54

9


......


......


......


9


......


pol.

Dieg� de Angelis

45

9


......


......


......


9


......


pol.

Cesare Coppola

36

9


......


......


......


9


......


pol.

Vinc.� Radice

27

9


......


......


......


9


......


pol.

Raffaele Starita

18

9


......


......


......


9


......


pol.

Fra.� Ammone

9



......


......


......


9


......


pol.

N.a P.a

De Luise

.......

1000


......


......


......


1000


N.a P.a

Salernitano

1000

500


1000

.....

......

......

......

500


A.� Salernitano

500

200


......


......


200


......


......

a duc. 100

Car. Fattoruso

300

200


......


......


......


200


......

210

18 luglio 1834

G 138

t duc.11

8 duc. 10

pol.

L. d'Ambrosio

100

91


......


......


91


......


......

Alf. Pellegrino

9



......


......


......


9


......




2000


191

304

1500


1835 a 5 Gennaio

Intestazioni

Polizze e contanti

Polizze

Contanti immessi

Fedi

Notati

Contanti ritirati

Osservazioni


N. a

Ippolito 1000

300

590







Donnarumma

1890

1600

1890

.........


.........


1600


.........


.........


8 duc. 200

Luigi de Falco

290

100


.........


.........


.........


100


.........

230

15 giugno 1834


N. a

190

Parise 1200

500

500

.........





.........





.........





.........





190





O 1800






2200

800

2200

.......


800






Carlo Troise

3000

1500


&......


&......


1500


&......


&......


3 duc. 500

Carlo Rocco


N. a




1500 Imperiale

1000

500

800

700

&......






&......






&......






1500






&......






2800

1 giugno 1834

O 1731


Sp.� S.�

Part.

3000

1500

500

3000

......

.....



2000






Nic. Spasiano

5000

2500


.....


.....


2500


.....


.....


5 duc. 500

Luigi Joele

2500

500


.....


.....


.....


500


.....

180

3 agosto 1834

N.a Lui. Como

Giusep. Lembo

2000

Troise

1000

800

.....




.....




.....




.....




2000




E 138




Sp.� S.� Belli

Ignazio Costa

Pietro Bruno

Franc. Serio

Part. Rosa Pisa Raffaele Cuomo Giuseppe Fedele

1800

9000

5000

1550

2450

20000

1000

107

1800















39107






40907

8890

4907

5600

2100

2190


1835 a 5 Gennaio

Intestazioni

Polizze e contanti

Polizze

Contanti immessi

Fedi

Notati

Contanti ritirati

Osservazioni



Contanti

40907


15131. 50



........



15131.50






56038.50







Ascanio Troise

30000

26038.50

........

........

30000

........

........

28 duc. 1000

1550

450

Detto

16000

........

........

........

16000

........

23.80

13 agosto 1834

A 183

Luigi Jodice

10038. 50

........

........

........

10038. 50

........

171.50


De Angelis






8 agosto 1834

L 1135

N.a

1001. 50

2000

500

1500

1001. 50






' Sp. Q 50

5001. 50

3000

511. 90

2000

1500

5001. 50











12013. 40

........

7011 90

........

........

12013 40


N. a

Acampora 1000


1000






Sp� S.�

500







Part.

800







Bullettino

600

........

1900





Sab. Abbagnale

2900

........

........

2900





N. a




Sav.� Marrano

Marrano 501. 30 500

10

15

17

1000







2043. 30







&.......







2043. 30






8044 80

24043 40

34943 30

26038 50

12013 40


1835 a 5 Gennaio

Intestazioni Polizze e contanti Polizze Contanti immessi Fedi Notati Contanti ritirati Osservazioni
N.a Castronuovo
800 10
500
80
10






R. Castronuovo ............ 1390 10
............

2000
6353 50


............
1390 io
1603

291

4655 50

304



1500



8890 41907 5600 2100 2190


8044 80 24043 40 34943 30 26038 50 12013 40


20324 90 7303 90 43827 40 33098 15703 40

UNIONE


Introito di fedi

Detto di notati

..............

...............

.4387 40

33098



76925 40

Resta del giorno precedente......................

Introito di questo di....................................

    15000

    76925 40


Si detraggono le polizze di detto d� .........

Resta di questo d� ....................................

91925 40

20324 90



71600 50


Questo quadro generale si � fatto unicamente per dare una idea della unione delle diverse operazioni fatte in un sol giorno, come pure per dimostrare il metodo a serbarsi per menzionare le polizze cambiate per riscontro negli altri Banchi, e poscia restituite al proprio Banco.

Si � eseguito ancora per dimostrare come debbonsi fare le sommature della 3 4 5 6 e 7 colonna, e quale sia lammontare de' valori immessi, e di quelli dati fuori; per quindi fissarsi l9 effettiva resta del Cassiere nel modo espresso di sopra, e che qui a poco spiegaremo.

Giova pure osservare, che intanto le sommature delle suddette cinque colonne non sono riportate fino al termine di tutte le operazioni, affin di eseguire le operazioni medesime senza ritardo, facendosi poi le sommature, e collettive di esse in fine della negoziazione di ciascun giorno. Premesso ci� passiamo ora alla spiega del quadro generale, della unione, e del quadro dimostrativo della resta.

�. 1.� Lintiero quadro generale di tutte le 0p�razioni praticate nella Cassa nel giorno 5 gennaio 1835, non ha bisogno di alcuna spiegazione, attese quelle fatte precedentemente nei quadri parziali. 50lamente lultima pagina dello stesso quadro generale merita la dovuta spiegazione. Si disse nel n.� 8 2 Sez. 1. del presente Capitolo, che le polizze di un Banco, cambiate per riscontro in altri Banchi, e restituite al proprio Banco, vengono dal Cassiere di turno ritirate e conteggiate con gli altri Cassieri. Ora che trattiamo del libro squarcio, abbiamo creduto regolare dimostrare ancora in qual modo debbonsi menzionare tali polizze sullindicato libro. Premesse queste cose, ecco la spiega delle diverse polizze menzionate nellultima pagina del quadro generale. Il Cassiere Napoli (del di cui libro squarcio ora parliamo) nello stesso giorno 5 gennaio 1835 ritir� dal Cassiere D. Saverio Marrano della Cassa de particolari n.� 6 polizze della Cassa di Corte, facientino ducati 2043. 30, e dal Cassiere D. Raffaele Castronuovo della 2� Cassa di Corte Spirito Santo altre quattro polizze dell'auzidetta Cassa di Corte dellammontare di ducati 1390. 10. Queste polizze poich� costituiscono valori immessi vedonsi descritte nella 2� e 3� colonna, e la menzione de cognomi de Cassieri Marrano, e Castronuovo dinota essere state tali polizze da essi immesse; i quali Cassieri poi vedonsi indennizzati con altre fedi di credito ai medesimi rilasciate dal Cassiere Napoli ed ecco perch�. lammontare delle polizze immesse da ciascun Cassiere, vedesi riportato nella 5� colonna.

�. 2.� In ordine poi alla unione eccoci alla spiega. Glintroiti che ogni Cassiere d� fuori sono di due specie, di fedi cio�, e di notati. Lammontare di queste due specie dintroiti costituisce il debito del Cassiere; dappoich� questi per dar fuori tali introiti, ha sicuramente riscosso lequivalente dal pubblico, o in contanti, o in polizze, che sono simili ai con(tinti: ed ecco perch� nella unione si sono riuniti li due totali, cio� quello di fedi, e di notati.

�. 3.� In fine circa il quadro dimostrativo della resta ecconela spiega. La prima cifra di ducati 15000 costituisce leffettiva somma sistente nella Cassa, ossia la resta del Cassiere del giorno precedente. Laltra somma di ducati 76925. 40 scritta. al di sotto, con la ditta introito di detto d�, � lanzidetto ammontare deglintroiti di fedi, e notati risultato dalla suddetta unione. La somma di duc. 91925. 40 costituisce la unione della resta del giorno precedente, e dellintroito di, quel giorno. La somma di ducati 20324. 90 � lammontare delle polizze del proprio Banco cambiate dal Cassiere, e che costituisce un credito del medesimo, dacch� egli riscuote polizze, e da fuori contanti, o introiti che si pongono a suo debito; la quale somma di ducati 20324. 90 debbe per conseguenza detrarsi dallammontare della resta, e deglintroiti di quel giorno. Finalmente la somma di duc. 71600 50 � la resta del Cassiere di quel giorno ultimo scritturato.

Giova in fine avvertire, che per essersi pi� al sicuro delle operazioni fatte, si dovrebbero unire li totali della 3� e 4� colonna, che costituiscono i valori immessi, per vedere se l'intiero ammontare di essi corrisponde con quello della 5�, 6� e 7�' colonna, che sono i valori dati fuori; acciocch� nell'affernativa (come devessere) vi sia tutta la sicurezza della regolarit� delle operazioni, e della resta.

In ultimo non si deve tacere potersi la resta del Cassiere ottenere mediante una operazione diversa da quella fatta in fine del quadro generale. Si pianta in prima lammontare de contanti immessi in duc. 72303. 90, e da questi si detrae lammontare de contanti dati fuori in duc. 15703. 40, ed il reliquato in ducati 56600. 50 unito alla resta precedente di ducati 15000 dar� leffettiva resta di quel giorno in duc. 716001 50, ch� simile a quella espressa di sopra.

A maggior chiarezza ecco il quadro di tale operazione.

15000

Contanti immessi duc.

6768.30

Contanti dati fuori duc.

15703.40

Restano duc.

56600.50

A quali unita la resta precedente in duc.

Si ha la vera resta in duc.

5964.50

Questa operazione dovrebbe sempre praticarsi in fine della negoziazione di ciascun giorno, ma su foglio volante, onde essersi al sicuro della effettiva resta, e della regolarit� di tutte le operazioni fatte in quel giorno.

�. 3. Limpiegato destinato per la formazione dello squarcio, non � altro che un fiscale, ossia un controllo del Cassiere. Egli per eseguire tutti gli obblighi che i regolamenti del Banco prescrivono, e che or ora accennaremo, debba essere attivo, accorto, ed esperto nell'arte de conti, onde non far isfuggire alla sua attenzione tutte le operazioni del Cassiere, e de suoi aiutanti contatori, con prenderne ragione sullo squarcio.

Gli obblighi di questo impiegato si riducono ai seguenti:

1.� Di tener sempre foliato lo squarcio, e divisa ogni carta in otto colonne col testo in fronte di ciascuna di esse di ci� che deve contenere (1). La foliazione anzidetta a prescindere che � richiesta da ogni sana regola, si rende necessaria per poter apporre i fogli sulle fedi, che si rilasciano, e sulle polizze che simmettono nella Cassa (2).

2.� Di apporre in ogni giorno in fronte dello squarcio, e pria di menzionare qualunque siasi operazione, la data corrente, cio� il gior110, mese, ed anno.

3.� Di sommare in ogni giorno in fine della negoziazione le rispettive colonne, che risguardano tanto i valori immessi, che quelli dati fuori cio� la 3, 4, 5, 6 e 7 colonna, per conoscere i rispettivi totali; e quindi fissare in ciascun giorno il debito, 0 credito del Cassiere, quale debito, 0 credito poi unito alla resta precedente, former� la effettiva resta del Cassiere

4.� Di avvalersi del solo libro d'introito del Cassiere, e contatori, nellassentare sullo squarcio le somme versate nella Cassa.

5.� Nel momento in cui lo squarcio chiamer� aglimpiegati destinati per la scritturazione deglintroiti di fedi, e notati le somme introitate, per descriverle su tali libri; dovr� fare sullo squarcio, e propriamentemlla partita corrispondente la solita cifra (4), indicante che quella tale partita sia stata di gi� scritturata sul libro dintroito.

(1) Cio� col tasto menzionato in ciascuna colonna dei quadri precedentemente fatti. (2) Alloraquando nel dorso di ciascuna polizza che s immette nella cassa viene menzionato il foglio dello squarcio, ov� seguito lintroito, allora con maggior accerto si viene a conoscere che la tale polizza ha formato la base di quell'�ntroito, potendosi facilmente confondere con altre polizze dell'istcssa somma e for11'1le delle medesime sottoscrizioni.

(3) Vedi la dimostrazione fatta di sopra dopo la riunione de diversi quadri.

(4) Tale cifra consiste in una piccola.

6.� Formato che saranno le fedi di credito, lo squarcio ne far� il confronto, e vedutane luniformit� dovr� apporre sulla fede il folio dello squarcio, ed in margine dello squarcio medesimo la cifra F (1).

7.� Nel momento in cui il Cassiere accredita di proprio pugno le somme nelle madrifedi, deve lo squarcio praticare il confronto col suo libro, e fare in margine anche una linea trasversale.

8.� Nell'assentare sullo squarcio tanto le polizze di Ruota che quelle in confidenza e per riscontro, debbe apporre sulle polizze il foglio, nel quale sar� seguito l'assiento di tali polizze accosto la pagata del Pandettario se sar� polizza di Ruota, ovvero accosto la firma della persona di fiducia del Cassiere perle polizze cambiate in confidenza, o per riscontro (2).

9.� Devessere accorto a non far pagare dal Cassiere veruna polizza senza essere stata prima assentata sullo squarcio, e bollata; e che sia fornita del visto, o pagata del Pandettario (3).

  1. In fine del negoziato di ciascun giorno deve confrontare col Cassiere, o col suo aiutante tutte le polizze prese in quel giorno per Ruota, in confidenza, e per riscontro, con fare sullo squarcio nella marca di ogni partita la solita linea trasversale.

11. Le cassature, viziature, e rasure sono assolutamente vietate sullo squarcio. In caso di errore dovranno tirarsi due linee sulla partita errata, e notatovi sotto vana per errore, si far� vistare dal Razionale della Cassa.

(1) Questa cifra da taluni squarci non pi� si usa, ma in vece una picciola linea trasversale.

(2) La menzione di questo foglio nelle polizze, apporta una chiarezza notabile, poich� dimostra l'identit� delle polizze, che hanno formato la base di un introito. facile avvenire che nel medesimo giorno si cambiano diverse polizze dell�stessa somma, costituendo una, o pi� di esse la base di un introito, e le altre le basi di altri introiti. In questo caso tutto sarebbe incerto, e tutto giacerebbe nel buio, non po. tendosi mai con certezza conoscere quale polizza abbia formato la base di un introito, e quale quella di un altro. Vedi anche ci� che abbiamo detto nulla a nota fatta allarticolo 1� del presente paragrafo.

N� puol dirsi che colla menzione fatta nella prima colonna, del cognome del giratario se si tratti di polizze di Ruota, o di colui che gode la fiducia del Cassiere, per le polizze prese in confidenza, o per riscontro, viene dimostrata la certezza della polizza che ha formato la base di ciascun introito; dappoich� spesso pure accade che la stessa persona nel medesimo giorno cambia pi� polizze da lui sottoscritte, o come giratario, o in confidenza costituendo di ciascuna polizza un introito diverso. Quindi sarebbe sempre incerta la origine di ciascun introito: origine che viene a chiare note manifestata colla menzione del foglio.

(3) Si disse nella nozione del presente paragrafo, che limpiegato destinato per la, scritturazione del libro squarcio i:il fiscale, ossia il controllo del Cassiere. Come tale ha tutto il diritto ad impedire il pagamento, o il negozio nella Cassa delle polizze sfornite di tutti i solenni richiesti da regolamenti; e quindi anche luso delle polizze cos� dette vuole 1linlrm'lo, o Passatore, che ne tempi andati gli antichi Cassieri soleano praticare, non ostante le proibizioni espresso nella Prammatica X de Bancis, ed in altre susseguenti Prammatiche; ma che ora per altro non pi� si adoperano dagli attuali Cassieri, sia per la massima loro onoratezza, sia per la vigilanza del Governo, sia infine per le diverse modifiche apportate sulla scrittura bancale.

Ed in questo rincontro giova dare una idea delle anzidette polizze vuote dintroito, o passatore.

Lintroito vuoto � quello di cui il Cassiere fa menzione in dorso di fede di credito o di madrefede, senza che abbia ricevuto l'equivalente dal depositante, sia in moneta contante, sia in polizze vere e reali. Questo introito vuoto non si potea scorgere dal libro squarcio quante volte i Cassieri sullo squarcio medesimo annotavano il deposito in effettivo numerario, potendosi ravvisare solamente in una contata di Cassa subitanea. Ma quando poi i Cassieri. sul libro squarcio per maggior loro sicurezza e pel timore. che aveano di una contata di Cassa impreveduta, menzionavano come base dellintroito la stessa polizza di esito; allora era facile a conoscersi essere vuoto il tale introito, poich� come base dellintroito si menzionava quella po. lizza di esito, che partorir dovea dal tale introito e non gi� una polizza di epoca precedente. Queste specie di polizze chiamavansi Passatore poich� si praticava l'introito vuoto a solo fine di far passare per Banco la tale polizza. Michele Rocco nella sua opera parte 1� pag. 50 a 56 ragion� a lungo dcglintroiti vuoti, e delle polizze pensatore; ragion per cui non occorre ripeterlo.

Noi poi chiamiamo anche polizze Passatore quelle che si cambiano dallo stesso girante, siccome st� espresso nel 5. a della presente Sezione.

�. 4. il metodo tenuto negli antichi Banchi fino alla di loro soppressione non � stato sempre uniforme in ordine agli squarci. Tutti tendeano allo stesso scopo; ma le cifre adoprate in diversi modi, senza una chiara spiegazione, non si possono comprendere anche dal pi� esperto impiegato.

Due solamente sono stati i sistemi uniformi tenuti in tutti Banchi, fino alla di loro soppressione, quello cio� di menzionare nello squarcio la qualit� delle monete che costituivano i valori immessi e dati fuori, e quello di portare la scrittura dallo squarcio in poi, a ducati, tari, e grana.

Il sistema della menzione della qualit� delle monete, sembra che potea avere doppio scopo, il primo per facilitare la contata giornaliera delle Casse, ed il secondo di evitare qualche fro. le, o qualche abuso di confidenza, facile a scovrirsi con tale menzione.

Noi senza discendere al minuto dettaglio de diversi sistemi adoperati da ciascun Banco per aver i medesimi per lo pi� variato, avvalendosi ora di un sistema, ed ora di un altro; daremo tanti esempii per quanti sono stati i sistemi tenuti negli antichi Banchi, premettendo prima il problema, indi il quadro delle operazioni e poscia la dovuta spiegazione.

Pria per� di passare agli esempi fa duopo premettere, che gli antichi squarci occupavano tre colonne solamente. Nella prima veniva menzionata la qualit� tanto de valori immessi, quanto di quelli dati fuori. Nella seconda venivano scritte per ordine collettivo le somme, o polizze immesse, e date fuori: per� tale ordine collettivo era parziale per ciascun conto, non gi� generale come al presente. Nella terza finalmente venivano menzionati i totali de valori dati fuori in sole fedi, o introiti notati, escluso il contante senza distinguersi la specie di tali valori dati fuori, se cio� in fedi dicredito, o in introiti notati: distinzione che si praticava poi suglintroiti, siccome vedremo nel parlare degli antichi introiti di fedi, e notati.

E giova pure sviluppare un altra idea, la quale servir deve di base agli esempi che or ora daremo. Negli antichi Banchi generalmente vi era il sistema di scrivere sullo squarcio, pria di menzionare i valori, il nome, e cognome dellintestatario; diverso dal sistema attuale: per� questo metodo generale riflettea solamente il caso, in cui di pi� valori immessi si facea dal depositante un solo accredito in testa sua. Ma quando poi de valori immessi se neseguivano diversi introiti; allora il sistema era diverso, e disforme tra tutti Banchi come spiegaremo in seguito.

Andiamo dunque agli esempi.

1.� Si versano nella Cassa duc. 600 in contanti in varie monete, e se ne chiede una fede di credito in testa di D. Giovanni dAmbrosio.

1785 a 5 Gennaio

Giovanni dAmbrosio

grana 12 duc. 360. 2. 10.

grana 26 duc. 12. 1. 10.

grana 60 duc. 210. 4. 10.

grana 10 duc. 16. 1. 10.

--------------

-------- 600. ---------

------------ duc. 600

Giovanni d'Ambrosio � il nome del depositante: le quattro partite di grana 12, grana 26, grana 60, e grana 10 sono le monete portate nella Cassa: la somma di ducati 600 costituisce il totale dell'introito: la linea posta innanzi la somma di ducati 600, dinota la rivista, e puntatura fatta dal Cassiere: la stessa somma di duc. 600 riportata nella 3� colonna per stabilire la collettiva, oss�a. il totale della giornata, dimostra che de' sudetti ducati 600 se n1 � formato introito in testa di Giovanni d'Ambrosio.

2. 0 Si versano nella Cassa duc. 800 in contanti in varie monete, e se ne chiedono tre fedi in testa di Vincenzo Scandone due di ducati 300 l'una, e la terza di duc. 200.

1785 a 5 Gennaio

Vincenzo Scandone

grana 120 duc. 300.

grana 60 duc. 235. 4. 10.

grana 20 duc. 264. 10.

duc. 800

800.

Questo quadro merita una sola spiegazione, ed � quella che comunque de' ducati 800 versati, se ne fossero chieste tre fedi di credito; pure tale menzione non si ravvisa dallo squarcio. La ragione si � che negli antichi Banchi fino alla di loro soppressione, quando si chiedevano pi� fedi in testa di una medesima persona, questa distinzione non si praticava sullo squarcio, ma sibbene sul libro d'introito, e ci� per sistema generale, come faremo conoscere con pi� chiarezza quando trattaremo del libro introito. In conseguenza di che lo squarcio antico non assicura la quantit� delle fedi formate; ma solamente il totale dell'introito.

3. � Si versano nella Cassa duc. 1180. 2. 10 in contanti in varie monete, e se ne chiedono due fedi una di duc. 500 in testa di Salvatore Florio, e Y altra di ducati 680. 2. 10 in testa di Vincenzo del Bono.

Pria di esporre i quadri che riflettono la dimostrazione del proposto problema, giova pre-r mettere, che quando de' valori immessi se ne faceano pi� introiti sia in testa di una medesi� ma persona, sia di pi� persone, allora il sistema non era uniforme negli antichi Banchi. Taluni pria di menzionare i valori immessi, scrivevano nel principio delle operazioni il nome, e cognome di colui che si giovava dell'ultima resta de' valori medesimi. Altri Banchi poi dopo menzionati i valori immessi scrivevano in margine di ciascuna partita d'introito il nome, e cognome dell'intestatario. Quindi esporremo per questo problema un doppio quadro 1 per dimostrare i due diversi sistemi. Negli altri quadri susseguenti poi ci avvaleremo del sistema migliore, cio� di quello in cui i nomi e cognomi degl'intestataci trovansi menzionati in margine di ciascuna partita d'introito siccome si pratica al presente.

Quadro secondo il sistema di taluni Banchi.

1785 a 5 Gennaio

Vincenzo del Bono

grana 30 duc. 800

grana 20 due, 380. 2. 10.

-----duc. 1180. 2. 10.

Salvatore Florio 500.

duc. 680. 2. 10.

680. 2. 10.

Altro quadro secondo il sistema di altri Banchi.

1785 a 5 Gennaio

grana 30 duc. 800

grana 20 duc. 380. 2. 10.

duc. 1180. 2. 10.

Salvatore Florio 500.

500

Vinc. � del Bono 680. 2. 10.

680. 2. 10.


Ambedue questi quadri dinotano le stesse Operazioni. I valori immessi non hanno bisogno d� alcuna spiegazione. I ducati 500 scritti nella 2� colonna al di sotto de' ducati 1180. 2. 10 dinotano un introito in testa di Salvatore Florio. Gli altri ducati 630. 2. 10 costituiscono un altro introito in testa di Vincenzo del Bono, scritto nel primo quadro pria di menzionare i valori immessi, e nel secondo in margine della somma di duc. 680. 2. 10.

4. Si versano nella Cassa duc. 30870. 2. 13 in contanti in varie monete, e se ne chiedono quattro fedi di credito la prima di duc. 2080 in testa di Luigi Ippoliti, la seconda di ducati 11290. 2. 13 in testa di Antonio Sanfestino, la terza di duc. 6000 in testa di Luigi Lupoli, e la quarta di duc. 11500 in testa di Ignazio Ametrano

1785 a 5 Gennaio

grana 120 duc. 17830

grana 60 duc. 12040. 2.

grana 20 duc. 1000

Diverse 13

duc. 30870. 2. 13

Luigi Ippolito 2080

2080

duc. 28790. 2. 13

Anton. Sanfesti no 11290. 2. 13

11290. 2. 13

duc. 17500

Luigi Lupoli 6000

6000

Ignazio Ametrano 11500

11500

Questo quadro non merita veruna spiegazione, e si � fatto unicamente per dimostrare le diverse operazioni pe' valori dati fuori dal Banco;

5. Si versano nella Cassa duc. 2200 in con�tanti in varie monete, de' quali per duc. 1200

se ne chiede una fede di credito in testa di Saverio de Rosa, e de' restanti duc. 1000 un accredito in dorso di una precedente madre-fede in testa dello stesso de Rosa.

1785 a 5 Gennaio

grana 120 duc. 1200

grana 40 duc. 800

grana 20 duc. 200

duc. 2200

Saverio de Rosa 1200

1200

detto duc. 1000

1000

Le prime tre somme di duc. 1200, ducati 800, e duc. 200 non hanno bisogno di ulteriore spiegazione, costituendo le medesime tre partite le cifre delle somme immesse: i ducati 2200 sono l1 ammontare di tali somme: i duc. 1200 scritti al di sotto de' ducati 2200, e tirati nella 3� colonna costituiscono un introito di tal somma, senza conoscersi se in fede, o in introito notato, poich� tal distinzione si praticava sul libro d1 introito; come spiegheremo a suo tempo, e siccome dicemmo pocanzi. Saverio de Rosa scritto nella 1� colonna in margine de' duc. 1200 dinota il nome, e cognome dell'intestatario di questo introito: i ducati 1000 scritti al di sotto de' ducati 1200 costituiscono il reliquato della somma di ducati 2200: la stessa somma di duc. 1000 scritta nella 3� colonna dinota un altro introito in testa dello stesso Saverio de Rosa, senza conoscersene benanche la specie, $e cio� in fede di credito, ovvero in introito notato.

6. Si versano nella Cassa duc. 1750. 2. 15 in contanti in varie monete, de' quali per ducati 890. 2. vo se ne chiede fede in testa di Onofrio de Falco, per altri duc. 600 un1 introito in dorso di una precedente madre-fede del detto de Falco, per altri duc. 251 un introito in dorso di una madrefede in testa di Luigi Spasiano; e pe restanti duc. 9. 05 un introito sciolto in testa di Agostino Salvadori,

1785 a 5 Gennaio

grana 20 duc. 180

grana 60 duc. 890

grana 30 duc. 600

grana 10 duc. 80. 2. 15.

duc. 1750. 2. 15

Onofrio de Falco 890. 2. 10

890. 2. 10

860. 05

detto duc. 600

600

260. 05

Luigi Spasiano 251

251

9. 05

Agostino Salvadori 9. 05

Questo quadro non ha bisogno di alcuna spiegazione, poich� per le spieghe precedentemente fatte � chiaro che le quattro somme di ducati 890. 2. 10, 600, 251, e 9. o. 05 riportate nella 3� colonna, costituiscono quattro introiti,senza conoscersene la natura. Tale quadro si � fatto unicamente per far conoscere tutte le diverse operazioni praticate negli antichi squarci.

Esempii delle operazioni fatte con sole po�lizze del proprio Banco passate sia per Ruota, sia in confidenza.

Pria di passare agli esempii giova premettere che negli antichi Banchi per sistema generale tutte le polizze, che si cambiavano per Ruota in confidenza, o per riscontro, e che se ne riscuoteva solo contante, non venivano menzionate sugli squarci. Questo metodo � stato sepre uniforme fino alla soppressione degli antichi Banchi, ed anche ne primi tempi de Banchi attuali a tutto il 1819.

La ragione si era, che gli antichi squarci nel modo come erano formati non poteano dimostrare (come al presente) tutte le operazioni del Cassiere, e stabilire la sua effettiva resta: quindi si cr�dea inutile, e superfluo menzionare tali polizze sugli squarci (1).

Fa mestieri pure avvertire che quando una, o pi� polizze del proprio Banco costituivano la base di un introito, tali polizze in taluni Banchi venivano sullo squarcio menzionate colla cifra P indicante polizza passata per Ruota, se era di Ruota; e colla cifra N indicante nostra se era presa in confidenza. In altri Banchi poi simili polizze, sia di Ruota, sia in confidenza venivano menzionate indistintamente colla cifra N, indicante nostra.

Premesso ci�, passiamo agli esempii.

�. 1.� Dopo il giro fatto per Ruota, si. porta nella Cassa una polizza di duc. 1800. Di tal somma per duc. 1000 si chiede una fede di credito in testa di Saverio Pascale; e per gli altri duc. 800 si domanda danaro contante.

1785 a 5 Gennaio

Saverio Pascale

N..... duc. 1800

120 duc. 600

60 duc. 200 800

800 1000

1000

(1) Anticamente le reste de Cassieri si ricavavano non solo dallo squarcio, ma benanche dal libretto di esito, e dal registro delle polizze di riscontro, dopo la contata giornaliera che ogni Cassiere in fine della negoziazione praticava.

Saverio Pascale � il nome, e cognome dell'intestatario della fede di credito di duc. 1000; e non gi� del giratario della polizza di Ruota, come si pratica al presente: la. cifra N. scritta nella 1� colonna dinota essere polizza del proprio Banco: la somma di ducati 1800 scritta nella 2� colonna costituisce l'ammontare della polizza: i duc. 800 scritti al di sotto de ducati 1800, sono quelli ritirati in contanti: i duc. 1000 scritti nella stessa 2� colonna, e tirati poi nella 3� sono il reliquato de' duc. 1800 e costituiscono l'introito fatto in testa di Saverio Pascale; finalmente le cifre 120 duc. 600 e 60 duc. 200 menzionate nella 1� colonna, costituiscono le qualit� delle monete pe' duc. 800 ritirati in Contanti. Quest'ultima menzione non da tutt'i Banchi si praticava, ma bens� da taluni solamente; e tale menzione serviva per facilitare la contata giornaliera, come si disse.

2. Si cambiano in confidenza quattro polizze del proprio Banco in uno della sorapia di ducati 6810. 2. 11. Di questi per duc. 3810 se ne chiedono pi� fedi in testa di Luigi Spena, e per altri duc. 3000. 2. 11. pi� fedi in testa di Luca d' Agostino.


1785 a 5 Gennaio


N. duc.

4180.02.00


duc.

1001.02.10


duc.

870. 3.


duc.

758. 0. 01


-------- duc.

6810.02.11


Luigi Spena

3810



--------------

3810

Luca d'Agostino

3000.02.11




3000.02.11

Questo quadro ha bisogno di una sola spiegazione, cio� che le quattro somme scritte nella 2.* colonna di duc. 4I^o. 2, 1001. 2. 10, 870. 3, e 758. Oi 01 sono i valori immessi delle quattro polizze del proprio Banco; e che comunque la sola prima partita vedesi distinta colla cifra N., pure le altre tre partite costituiscono benanche polizze dello stesso Banco, bench� non menzionata la cifra N. in margine di ciascuna partita, non potendosene affatto dubitare, poich� niun altro valore pu� costituire, mentre i, contanti venivano menzionati colla qualit� delle monete, e le polizze di riscontro di altri Banchi, con un altra cifra come in seguito di- mostra remo.

-Esempii delle operazioni fatte con denaro contante, e con polizze del proprio Banco sia per Ruota, sia in confidenza.

i.� Si versano nella Cassa duc. 910. 3. 07 in contanti, e due polizze del proprio Banco della somma di duc. 1121. 4- 17 dopo il giro fatto per Ruota. Dell'intiero ammontare di ducati 2032. 3. 04 per duc. io32. 3. 04 se ne chiede un introito in terta di Costantino Lu- poli, e pe' restanti duc. 1000 altro introito in testa di Luigi Scorza.


1785

a 5 Gennaio

grana 20

duc.

600.01.15

grano 10

duc.

310.01.12


duc.

810. 1. 10


duc.

311.03.07



2032.03.04

Costantino Lupoli


1032. 3. o4



1032. 3. 04

Luigi Scorza

1000



1000

Questo quadro merita una sola osservazione in ordine alle due polizze immesse. La cifra P. fatta in margine della somma di ducati 810. 1. i� dimostra essere quella polizza del proprio Banco, passata per Ruota, essendo questo il sistema di taluni Bandii, siccome accennammo nel principio degli esempii: l'altra somma poi di duc. 3n. 3. 07 va spiegata CQr me la precedente.

2.� Si versano nella Cassa duc. 1230. 2. 10 in contanti, e tre polizze del proprio Banco della somma di due. 1800 prese in confidenza dal Cassiere; e dell'intiero. ammontare in ducati 3030. 2. 10, per duc. 1500 �e ne chiede introito in testa di Luigi de Jorio, e per altri duc. 1530. 2. 10 altro introito in testa di Angelo Severo.

1785

a 5 Gennaio

grana 120

duc.

1200

grana 20

duc.

30.02.10

duc.

800

duc.

500

duc.

3030.02.10

Luigi de Jorio

1500

----------- 1500

Angelo Sev�ro

1530.02.10


1530.02.10

Questo quadro si � fatto unicamente per di mostrare l'altro metodo di alcuni Banchi ne menzionare le polizze immesse, con appor re in margine la cifra N., indicante nostra senza conoscersi se erano polizze di Ruota, prese in confidenza. 11 quadro medesimo oltre a questa osservazione non merita verun altra spiega.

Esempio unico delle operazioni fatte con sole polizze di altri Banchi prese per riscontro.

Si cambiano in confidenza numero 10 polizze di diversi Banchi facientino tutte Ja somma di duc. 18171. 2. io. Di questi per duc. 7861. 2. 10 se ne domandano fedi in testa di Silvestro de Angelis, per altri duc. 3000 un introito in dorso di una precedente madre-fede, in testa del detto de Angelis, e per altri ducati 7310 un introito in dorso di madre-fede in testa di Luigi Spasiano.

Quadro secondo il sistema di taluni Banchi.

S. E.

duc.

1001.

2.

15


P.

duc.

1000.

1.

15


P.

duc.

2000




S. G.

duc.

3800.

2.

10



duc.

680





duc.

540




Sp.� S.�

duc.

670





duc.

570




S.e.

duc.

397





duc.

7512.

0.

10




18171.

2.

10


Silves.�

De Angelis

7861.

2.

10.




----------



7861. 2. 10



10310






3000






----------



3000

Luigi

Spasiano

7310






----------



7310

 

Altro quadro secondo il sistema di altri Banchi

785

a 5 Gennaio



1001.

2.15



1000.

1. 15



2000




3800.

02.10.



680.




540




670




570




397




7512. 0. 10




18171. 2. 10

2. 10


Silvest. de Angelis

7861. 2. 10

2. 10





7861. 2. 10


10310



Detto

3000






3000

Luigi Spasiano

7310






7310

Ambedue questi quadri dinotano la stessa operazione, il primo per� � pi� chiaro del secondo. Or poich� nella stessa epoca taluni Banchi serbavano il sistema espresso nel primo quadro, ed altri quello del secondo; cos� si � creduto regolare dare una idea di amendue i sistemi.

Il primo quadro essendo pi� chiaro � facile a comprendersi da chicchesia: tua per maggior chiarezza ne facciamo la spiega. Le cifre S. E, P. i, P. �, S. G, Sp.� S.�, e S. e dinotano i Banchi ai quali le polizze di riscontro si appartengono, cio� a quelli di S. Eligio, Poveri, Piet�, S. Giacomo, Spirito Santo, e Salvadore, corrispondendo ciascuna cifra alla somma menzionata nella 2� colonna.

Le partite di duc. 680, e 540 scritte nella stessa colonna senza veruna cifra in margine, costituiscono le somme di altre due polizze dello stesso Banco S. Giacomo, e. che per brevit� vedonsi omesse le cifre S. G. La partita di duc. 570 risguarda un altra polizza del suddetto Banco Spirito Santo scritta nella partita precedente;e cos� quella di ducati 7. 512. 10 riflette un altra polizza del detto Banco Salvadore.

Il secondo quadro sembra dubbio per non vedersi precisata la qualit� di ciascuna somma versata, se cio� in Polizza, o contante effettivo: ma il conoscitore degli antichi sistemi ravviser� a colpo docchio che le dieci partite menzionate riflettono dieci polizze di altri Banchi, prese per riscontro, non potendo tali partite costituire n� contante, venendo il contante medesimo per sistema generale menzionato colla qualit� delle monete, n� polizze del proprio Banco, poich� tali polizze, anche per norma generale venivano designate colle cifre N. 0 P. indicanti nostra, o passata. Lunico effettivo dubbio quindi che vi rimane, � quello di non potersi conoscere a quali Banchi si apparteneano simili polizze: dubbio che non puole affatto dileguarsi, per la mancanza di qualunque siesi notizia. Questo sistema di taluni Banchi era fondato sulla idea che le polizze di riscontro si ritenevano come contante; ragion per cui siteneva per superfluo la menzione de Banchi, ai quali le polizze si apparteneano.

Niuna spiega poi � necessaria, per ci� che risguarda luso fatto de duc. 18171. 2. 10, attese quelle precedentemente fatte.

Esempi delle operazioni fatte con danaro contante, polizze del proprio Banco, e polizze di riscontro.

�. 1.� Si versano nella Cassa duc. 1791. 2. 15 in contanti in varie monete; e si cambiano in confidenza dieci polizze, sei. di diversi Banchi, in uno della somma di duc. 12000, e quattro del proprio Banco in uno della somma di duc. 8070. 2. 13. Dellintiero ammontare in 21862. 0. 08 per duc. 11761 se ne chiede un introito in testa di Vincenzo Salerno in pi� fedi, e per altri duc. 10101. 0.08 un introito in dorso di una precedente madre-fede in testa, del detto Salerno.

Quadro secondo il sistema di taluni Banchi. Altro quadro secondo il sistema di altri Banchi.

1785 a 5 Gennaio


1785 a 5 Gennaio

grana 120

duc.

1031. 15


grana 120

duc.

103i.

0. 15

grana 40

duc.

380. 1. 15


grana 40

duc.

380.

1. 15

gr�na 20

duc.

380. oS


grana 20

duc.

380.

05

S. E.

duc.

1000




1000


S. G.

duc.

2000




2000


P.

duc.

3000




3000



.. *.

duc.

2011




2011



duc.

1989




1989


Sp.� S.�

duc.

2000




2000


N.a

duc.

2000



duc.

2000



duc.

2191




2191



duc.

1809




1989



duc.

2070. 2. 1.3




2070.

2. 13



-------------




-------



duc.

21862. 0. 08




21862.

0. 08

Vincenzo Salerno


11761


Vincenzo Salerno


11761




-------------11761




---------

11761

detto

duc.

10101. 0.08


detto


10101.

08



----------10101




---------

10101. 0. 08

Amendue questi quadri hanno bisogno di una sola spiegazione. Era sistema generale negli antichi Banchi, che quando per la formazione di un introito si versavano contanti, polizze di riscontro di altri Banchi, e polizze dei proprio Banco, la registrazione di tali valori sullo squarcio si facea pria per contanti immessi, indi per le polizze di riscontro, e poscia per quelle del proprio Banco.

2.� Si cambiano in confidenza nove polizze sette di diversi Banchi in uno di due. 22990. 1. 12 9 e due del proprio Banco in uno di ducati 3289. i. 18. Dell'intiero ammontare in due. 26279. 3. 10 9 per ducati 16239 se ne chiede introito in testa di Silvestro de Nicola, per altri duc. 1040. 3. 10 si ritirano in contanti, e polizze di riscontro di altri Banchi, e per duc. 9000 se ne domanda un introito in testa di Angelo Migliore.

 Quadro secondo il sistema di taluni Banchi.


1785 a 5

Gennaio


Gli anzidetti quadri indicanti ambedue le stesse operazioni, meritano una sola spiegazione ed � appunto quella che riflette i ducati io40. 3. 10 ritirati in contanti. Negli antichi Banchi fino all'anno 1792 in circa, epoca in cui venne 'migliorato il sistema per lo riscontro delle polizze, taluni Cassieri (sebbene di raro) soleano consegnare agli avventori in vece di moneta effettiva polizze di altri Banchi o del proprio Banco, prese per riscontro, o in confidenza in quella Gassa. Questo sistema � al sommo riprovabile; poich� poteva arrecare del graveranno. Qualche avventore che avea nelle mani tali polizze potea occultarle, e far cos� scomparire la cautela del terzo. Intanto siccome da taluni squarci abbiamo ravvisato questo riprovabile metodo confermato benanche da Michele Rocco nella sua opera (1), cos� si � creduto indispensabile farne parola in questa Sezione, onde essere a giorno di tutte le antiche operazioni delle Casse, e che si ravvisano da' squarci con cifre dubbie.







duc.

3000




duc.

3830



S. E.


2160



S. G.

duc.

2000




duc.

2000



P.


2000.

1.

12

N.


2289.

1.

18


duc.

1000




duc.

26279.

3.

10

Silvestro de Nicola

16239





-------


16239





g.a 60

duc. 600

10040.

3.

10


duc. 300

1040.

3.

10

N.

duc. 1040.

3. 10




1040.

3. 10



Angelo Migliore duc.

9000




-------


9000

Altro quadro secondo il sistema di altri Banchi.


1785 a 5

Gennaio



SEZIONE 3.

Del libro introito di fedi

Quindi i ducati 1040. 3, 10 ch� appariscono ritirati in contanti, per duc. 600 furono pagati in moneta di gr. 60, per altri due. 300 in una polizza di riscontro, locch� si comprende dalla cifra , e per altri ducati 140. 3. 10 in un altra polizza del propria Banco presa in confidenza, e menzionata colla cifra N. sezione 3. Del libro introito di fedi.

Questo libro � di antica invenzione, e precede di molto i squarci di Gassa, poich� nei primi tempi de' Banchi in questo solo libro si notavano le somme che venivano depositate nelle Casse (2). Tale libro attualmente non altro contiene che la menzione

(1) Parte la pag. 3a e 33.

(2) I repertorii generali dell'Archivio assicurano questo fatto, essendo gl'introiti i registri pi� antichi delle Casse, che veggonsi conservati.


8000




3000




3830




2160




2000




2000




2000. 1.

12



2289. 1.

18



1000




26279. 3.

10


Silvestro de Nicola

16239



g.a 60 duc. 600

---------


16239

duc. 300

10040. 3.

10


N.a duc. 140. 3. 10

1040. 3.

12


1040. 3, 10

---------



Angelo Migliore

9000




---------


9000

 

di tutte le fedi che si rilasciano in ciascun giorno. Le opportune notizie vengono ora raccolte dallo squarcio che racchiude tutte le operazioni deglavventori.

Il medesimo ha due oggetti. Il primo per servir di norma al Fedista per la formazione delle fedi di credito, ed. il secondo di far con la guida di questo libro accreditare ne. rispettivi conti tutti glintroiti fatti in fedi di credito. La formazione di tale libro appartiene ad un impiegato destinato nella Cassa a, tale oggetto.

Questi libri dintroito in ciascuna Cassa sono duplicati; poich� uno si adopera in ungiorn0 nella Cassa, e laltro del giorno precedente si passa sulla Ruota per far accreditare ne rispettivi conti, i depositi fatti.

Premessa questa idea generale passiamo ora ad analizzare.

1.� Di quanta importanza sia lintroito di fedi.

2. � Qual sia il metodo attuale.

3.� Quali obblighi abbia limpiegato incaricato per la sua formazione.

4.� Quali siano stati i metodi tenuti negli antichi Banchi.

�. 1. Lintroito di fedi � ugualmente importante. Desso come si disse nella nozione ha doppio scopo, quello cio� per la formazione delle fedi, e quello. per lo accredito su i librimaggiori. Questo libro costituisce benanche un controllo del fedista per le fedi rilasciate.

�. 2. Il libro introito difiadi viene ora diviso in quattro colonne. La prima serve per apporre il foglio del conto di ciascun deposi. tante che tiene sul libromaggiore apodissario (1). La seconda, e la terza per menzionare il nome, e cognome dellintestatario della fede, e la somma in lettere dellintroito di fede. La quarta finalmente per designare in cifre numeriche, e per ordine collettivo le somme di tali introiti di fedi.

Comunque con tali norme si rende facile la formazione di questo libro; pure per apportare maggior chiarezza alla cosa, crediamo dare un esemplare di tale libro, con menzionare tutte le fedi espresse nel 5. 2 della 2 Sezione di questo Capitolo.

(1) Questo foglio per� non si appone nella Cassa; ma sibbene sulla Ruota dallimpiegato della pandetta siccome st� detto nella Sezione La del Capitolo 3.� del presente Titolo.

1835 a 5 Gennaio

Gennaro d'Agostino duc


duecentotrentacinque

235

Antonio Filosa duc.


quattrocentocinquanta

450

2 duc.

100.



3 duc.

100.



4 duc.

100.



5 duc.

100.



6 duc.

50.




450



Luca Florio duc.


ducentotto

208

7 duc.

100.



8 duc.

108.




208.






893

 

1835 a 5 Gennaio

Ignazio Costantino duc. cinquecentodieci

510

9 duc.

100.

10 duc.

100.

11 duc.

100.

12 duc.

210


510.

Luigi Valente duc. duecento


200

13 duc.

50.


14 duc.

50.


15 duc.

50.


16 duc.

50.


200.


Antonio Salernitano duc. duecento

200

17 duc.

100.

18 duc.

100.

200.

Luigi d'Ambrosio duc. novantuno


91

19 duc.

11.


20 duc.

10.


21 duc.

10.


22 duc.

10.


23 duc.

10.


24 duc.

10.


25 duc.

10.


26 duc.

10.


27 duc.

10.


duc.

91.


Antonio Donnarumma duc. milleseicento

1600

28 duc.

200.

29 duc.

200.

30 duc.

200.

31 duc.

200.

3a duc.

200.

33 duc.

200.

34 duc.

200.

35 duc.

200.

duc.

1600.

--------------

1601


 

1835 a 5 Gennaio

Carlo Troise due. millecinquecento

1500

36 duc.

500.00.00

37 duc.

500.00.00

38 duc.

500.00.00

duc.

1500.00.00

Nicola Spasiano due. duemilacinquecento

2500

39 duc.

500.00.00

40 duc.

500.00.00

41 duc.

500.00.00

42 duc.

500.00.00

43 duc.

500.00.00


2500.00.00

Antonio Troise duc. trentamila

30000

44 duc.

1000.


45 duc.

1000.


46 duc.

1000.


4y duc.

1000.


48 duc.

1000.


49 duc.

1000.


50 duc.

1000.


5i duc.

1000.


5a duc.

1000.


53 duc.

1000.


54 duc.

1000.


55 duc.

1000.


56 duc.

1000.


57 duc.

1000.


58 duc.

1000.


59 duc.

1000.


60 duc.

1000.


61 duc.

1000.


62 duc.

1000.


63 duc.

1000.


64 duc.

1000.


65 duc.

1000.


66 duc.

1000.


67 duc.

1000.


68 duc.

1000.


69 duc.

1000.

70 duc.

1000.

71 duc.

1000.

72 duc.

1550.00.00

73 duc.

450.00.00

30000.00.00

34000

 

1835 a 5 Gennaio

10

74 Sabbato Abbagliale duc. duemilanovecento

2900


Saverio Marrano duc. duemilaquarantatr�

2043

30

76 Raffaele Castronuovo duc. milletrecentonovanta

1390


6333

40

89.3


2601


34000


sono duc.

43827

40

Introito di notati duc.

330g8


sono in uno duc.

76925

40

Questo esemplare merita due spiegazioni. La prima si � quella del numero progressivo delle fedi richieste, il quale devessere apposto in margine della somma di ogni fede, non gi� del totale delle fedi di ciascuno avventore. L'altra si � che per brevit� il libro introito viene sommato in ogni pagina, senza farsene il ripor. to pagina per pagina, affin di eseguire le operazioni colla massima celerit�, senza far attendere molto tempo gli avventori. In fine della negoziazione poi dopo la sommatura dellultima pagina, si menzionano quelle delle precedenti pagine, e cos� si fissa la collettiva ossia il totale di ciascun giorno deglintroiti di fedi, che unito a quello di notati, costituisce lintiero introito fatto dal Cassiere in quel giorno.

�. 3. Limpiegato incaricato per la formazione dellintroito di fedi, come si disse, � sotto la dipendenza del Cassiere.

Il medesimo pe regolamenti del Banco, tiene i seguenti obblighi:

1.� Di tener foliati i doppi libri dintroito di fedi..

2.� In ognigiorno pria di ogni altra operazione deve menzionare la giornata corrente su quel libro che in tale giorno viene nella Cassa esercitato.

3.� Deve sotto la dipendenza dello squarcio scrivere colla massima chiarezza tutte le fedi richieste, ed assentate sullo squarcio medesimo con menzionare in margine di ogni somma di ciascuna fede il numero progressivo delle fedi fatte nella giornata corrente.

4.� Dopo aver scritto sul libro introito un numero proporzionato di fedi di credito, secondo linfluenza del Cassiere, dovr� spedire questo libro al Fedista per la formazione delle fedi, onde non far attendere molto tempo i primi avventori.

5.� Allorch� il Cissiere sottoscriver� le fedi di credito facendone pria il confronto collo squarcio; debbe anche limpiegato incaricato per lintroito di fedi, prestarsi in tale confronto col suo libro, onde evitare semprepi� gli errori.

6.� Deve situare le somme per ordine collettivo, e sommare ciascuna pagina, fissandone poi il totale in fine della giornata dietro la solita unione delle sommature di ogni pagina.

7.� Quante volte di un introito si chiedessero molte fedi, � obbligato di segnare sotto la partita in collettiva il numero, e la somma di ciascuna fede, con sommarle per accertarsi che corrisponde colla partita gi� scritta.

8.� Finalmente in ogni giorno, terminato il negoziato, deve confrontare collo squarcio le fedi scritte sullintroito.

�. 4. Il metodo tenuto negli ultimi tempi degli antichi Banchi, � stato quasi uniforme a quello attuale. Ne primi tempi solamente serbavansi metodi diversi, che con brevit� passiamo a precisare.

I primi libri relativi allanno 1576 comprendevano glintroiti di ogni specie cio� di quelli di fedi, e di polizzini sciolti, non essendosi ancora in quellepoca introdotto luso degli introiti in dorso delle fedi; inventati poi tali introiti col miglioramento delle polizze notate fedi.

In questi primi libri si ravvisa benanche la menzione di colui, che per commissione di altri portava il denaro al Banco.

Tali libri ne primi tempi se non aveano lo stesso doppio scopo che ora hanno cio� quello di servir di base al Fedista per la formazione delle fedi, ed al Libromaggiore per lo accredito deglintroiti: aveano al certo questultimo scopo. S ignora ove risedeva il Fedista ne primi tempi de Banchi: per� � da supporsi che reggendosi una sola Cassa, il Fedista riseder p0tea nella Cassa medesima. Non cos� pe librimaggiori; i quali doveano avere un sito diverso dalla Cassa; e quindi tali libri erano di preciso bisogno.

Nellaccreditarsi sui librimaggiori le somme designate nel libro introito, e nel registrarsi in pandetta i nomi de' depositanti, non si curava affatto ne primi tempi di menzionare sul libro introito il foglio del conto di ciascun depositante; ma si solea fare questa cifra X, che indicava la seguita scritturazione sulla pandetta e libromaggiore.

In seguito, o propriamente nel 9 marzo dello stesso anno 1576 venne introdotto il sistema di menzionare in margine di ciascun nome il foglio della pandetta, e del libromaggi0re (1).

I libri dintroito negli antichi Banchi fino al 1794 in circa, taluni erano particolari, altri generali. Ogni Cassiere avea lintroito particolare, e questo era unico: nel medesimo vi menzionavano glintroiti di qualsivoglia natura. Il solo Cassiere maggiore poi area glintroiti generali al numero di quattro. ne quali venivano compresi tutti glintroiti di ogni specie, fatti in ciascuna giornata per tutte le Casse. Avea questo dritto il Cassiere maggiore, poich� egli rispondea delle Casse subalterne; e quindi era giusto avesse piena conoscenza di tutte le 0perazioni de secondi Cassieri; ed ecco perch� il Cassiere maggiore sottoscriveva anche egli con i secondi Cassieri le fedi di credito, bench� glintroiti venissero fatti nelle Casse piccole (2).

Erano poi quattro glintroiti generali, poich� nel mentre in un giorno venivano scritturati nella Cassa maggiore glintroiti nel primo, e secondo, gli altri due, ove trovavansi scritturati glintroiti del giorno precedente si riteneano dagli uffiziali della, Ruota per accreditare glintroiti ne rispettivi conti. Intanto poi venivano adoperati due introiti per ogni giorno, affin di sollecitare il rilascio delle fedi di credito; poich� mentre uno di essi dopo la scritturazione di un proporzionato numero d'introiti si passava al Fedista per la formazione delle fedi, nellaltro si continuavano a scrivere gli introiti; e quindi al ritorno del primo, si passava il secondo al Fedista, per adempire quelle nel medesimo scritte; e cos� alternativamente si proseguivano le operazioni, senza grave ritardo.

Verso il 1794 poi vennero aboliti gli introiti generali, e da quellepoca in poi ciascun Cassiere tenea i dopp� introiti, ed ognuno di essi rimetteva direttamente lintroito al Fedista; ed ecco perch� da talepoca in poi le fedi di credito che si facevano nelle seconde, Casse, non si vedono pi� firmate da Cassieri maggiori.

(1) Vedi lintroito del 1576 del Banco Piet�.

(2) Vedi le fedi di credito a tutto il 1793 c precisamente quelle del Banco di S. Giacomo; in, ciascuna delle quali oltre alla firma de secondi Cassieri Ferrara, e Imparato, vedesi anche quella del Cassiere maggiore Todisco.

SEZIONE 4,�

Del libro introito di notati.

Questo libro � di recente invenzione, essendo stato introdotto negli antichi Banchi dopo il 1790 come dicemmo nel della Sezione 3� di questo Capitolo.

In questo libro vengono ora menzionati tutti glintroiti notati nelle madrifedi, e ne polizzini sciolti.

Sembra essere stato inventato per facilitare le operazioni del Fedista, e de Librimaggiori di fedi, e di notate fedi. Il primo potea facilmente confondere un'introit0 notato con quello di fede. I secondi sarebbero rimasti inceppati nelle rispettive operazioni, quando un sol libro dintroito avesse compreso glintroiti di ogni specie; dovendo questo libro passare nelle mani de rispettivi impiegati addetti alla pandetta, ai librimaggiori di fedi, a quelli di notate fedi e del registro dintroito, per adempiersi da ciascuno le rispettive operazioni.

Questi libri dintroiti notati in ciascuna Cassa sono benanche duplicati e vengono scritturati dallo stesso impiegato che scrive quelli di fedi, o da altro impiegato, qualora vi sia molla influenza nella Cassa.

Premesso ci� passiamo ora a spiegare

1.� Di quanta importanza sia l'introito notato.

2.� Qual sia il metodo attuale.

3.� Quali sieno gli obblighi dellimpiegato incaricato perda sua formazione.

4.� Quali sieno stati i metodi tenuti negli antichi Banchi.

�. 1. Lintroito di notati come si disse nella nozione di questa Sezione, serve di base per lo accredito deglintroiti, tanto sui librimaggiori di fedi, quanto su quelli di notate fedi. Nellatto che i Librimaggiori di fedi scrivono su i loro libri glintroiti in fedi di credito; nello stesso tempo i Librimaggiori di notate fedi accreditano ne propri libri glintroiti notati in dorso delle madrifedi. In tal modo ogni impiegato esercita le sue operazioni, senza che l'uno debbo oziosamente attendere laltro. In conseguenza tale libro � interessante per la sollecita scritturazione deglintroiti.

La conservazione dello stesso si rende anche necessaria, sia per lo appuramento di scrittura, sia per altre notizie occorrenti nellesercizio dellArchivio.

�. 2. Questo libro viene diviso benanche in quattro colonne. La prima � destinata per apporre i fogli de' conti de creditori scritturati sui soli librimaggiori apodissar�. La seconda, e la terza colonna per menzionare il nome e cognome del creditore, la somma introitata, la somma della fedemadre, la sua data, ed il primo, ed ultimo foglio de libri di notate fedi, allora quando si tratta (l'introiti notati in dorso di madrifedi, e la cifra pol. quanto trattasi di polizzini sciolti. La quarta colonna finalmente per designare in cifre numeriche, e per ordine collettivo le somme introitate.

Per maggior intelligenza giova sommettere un modello di questo libro, nel quale menzionaremo tutti glintroiti notati, e propriamente quelli designati nel 2. della 2. Sezione di questo Capitolo.

Ecco il modello.

 

1835 a 5 Gennaio

10

Luca Florio duc. trecento

300

duc. 15 74, 14 Giugno 1834, G 2074


Ignazio Costantino duc. duecento

200

duc. 208, 17 Giugno 1830, 0 2871


Detto duc. sei

6

pol


Carlo Elefante duc. quattro

4

pol


Agostino Imperiale duc. centonovanta

190

duc. 1200, 16 Giugno 1834 M 217


Agostino Castaldo duc. mille

1000

duc. 120 50, 11 aprile 1830 I 1112 O 13ao


detto duc. cinquecento

500

Duc. 10. 50, 16 Gennaio 1831 L 120


Luca Adinolfi duc. mille

1000

duc. 570, 2 Febbraio 1831 M t380 Z 1780


Giuseppe Saggese duc. millequattrocentodieci, e gr 50

14io 50

duc. 1800 20 Aprile 1834 A 329


Alesio Fasulo duc. dieci

2 gr 50


duc. 2


7 duc. 1


pol


Alessandro Guidelli duc. diciotto

18

2 duc. 9


pol


Andrea Persico duc. otto

8

pol


Vincenco Jodice duc. nove

9

pol


Saverio Ulmo duc. sette

7

pol


Agostino Sallustro duc. sette

7

pol


4669 50




1835 a 5 Gennaio

Luigi Rubino duc. nove

pol

9


Sabbato Colella duc. nove

pol

9


Luigi Scotti duc. nove

pol

9


Saverio Dentice duc. nove

pol

9


Diego de Angelis duc. nove

pol

9


Cesare Coppola duc. nove

pol

9


Vincenzo Radice duc. nove

pol

9


Raffaele Starita duc. nove

pol

9


Carmine Fattoruso duc. duecento

duc. 210, 18 Luglio 1833 G 138 M 164

200


Alfonso Pellegrino duc. nove

pol



Luigi de Falco duc. 100

duc. 230, 15 Giugno 183a A 1800

100


Carlo Rocco duc. millecinquecento

duc. 2800, 1 Giugno 1834 A 1231

1500


Luigi Joele duc. cinquecento

duc. 180, 3 Agosto 1832 G 138, F 184

500


Antonio Troise duc. sedicimila

duc. 2380, 13 Agosto 1834 A 183

16000


Luigi Jodice duc. diecimilatrentotto e gr 50

duc. 171 50, 8 Agosto 1832 Z 1135, A 1380

10038

50


28428

50


4669

50

Riportati nell'introito di fedi duc.

33098


 

Questo modello non merita veruna spiegazione, poich� le operazioni si rendono chiare colle norme dettate nel preliminare di questo paragrafo. La collettiva finale poi di ciascuna giornata ne anche merita osservazione, giacche la medesima � formata nello stesso modo di quella dellintroito di fedi.

Una sola idea fa duopo sviluppare in questo rincontro, cio� qual sia il motivo, per cui nel libro introito di notati devesi menzionare la somma, la data, ed i fogli della madrefede ove � seguito l'introito. La ragione si �, che siccome ogni madrefede tiene su i librimaggi0ri di notate fedi un conto separato; cost sen. za la menzione della somma, e data della madrefede, non saprebbe limpiegato destinato per la formazione del libromaggiore di notate fedi a quale madrefede del depositante possa appartenere lintroito; quindi inabilitato a poter scritturare glintroiti sul libromaggiore di notate fedi. I fogli poi, a prescindere che as. sicurano maggiormente qual sia la vera madrefede, facilitano pure la scritturazione deglintroiti, poich� con tali fogli (1) il Libromaggiore di notate fedi con la massima celerit� riesce a rinvenire il conto, e quindi procede all'accredito dellintroito.

�. 3. L'impiegato incaricato per la formazione di questo libro pe regolamenti del Banco tiene i seguenti obblighi.

1.� Di tener foliati i doppi libri dintroito di notati.

2.� Di menzionare in ogni giorno pria di ogni altra operazione, la giornata su di quel libro, che nel giorno corrente rattrovasi in esercizio nella Cassa.

3.� Di scrivere colla massima chiarezza, sotto la dipendenza dello squarcio, tutti glintroiti notati assentati nello squarcio medesimo, colla distinzione di quelli notati in dorso di madrifedi, e di quelli in polizzini sciolti.

4.� Di prestarsi col suo libro nel confronto deglintroiti, che far� il Cassiere collo squarcio, allorch� sottoscriver� glintroiti tanto in dorso di madrifedi, che di polizzini sciolti.

5.� Di situare le somme per ordine collettivo nella quarta colonna, con sommare ciascuna pagina, e fissare poi il totale in fine della giornata.

6.� Qualora di un introito si chiedessero pi� polizzini in testa di una medesima persona, � obbligato di segnare sotto la partita il numero, e la somma di ciascun polizzino, con sommare tali partite.. per accertarsi che corrisponde alla partita gi� scritto.

7.� In ultimo in ogni giorno, terminato il negoziato, deve confrontare collo squarcio tutti glintroiti notati scritti nel suo libro.

�. 4. Negli antichi Banchi, dopo la invenzione di questo libro, il sistema di tenuta del medesimo non era uniforme.

In taluni Banchi venivano menzionati in questo libro i soli introiti fatti in dorso di madrifedi descrivendosi in quella di fedi i polizzini sciolti. In altri Banchi poi venivano ivi descritti tanto questi introiti, quanto quelli di polizzini sciolti. Conviene dunque esporre i modelli di ambedue i sistemi, ne quali menzioneremo glintroiti notati espressi nel 4 della 2. Sezione di questo Capitolo.

Primo modello secondo il sistema di taluni Banchi.

(1) Cio� col primo ed ultimo foglio del conto di ciascuno.


1785 a 5 Gennaio



Saverio de Rosa duc. mille

1000

N.

f.

H. 1180.





Onofrio da Falco duc. seicento

600


N.

f.

G. 1803.





Luigi Spatiano duc. duecentocinquantuno

251


N.

f.

T. 814





Luigi Scorta duc. mille

1000


N.

t

T. 834.





Luigi de Jorio duc. millecinquecento

1500


N.

f.

V. 387.





Angelo Severo duc. millecinquecentotrenta

1530

2. 10.

N.

f.

Z. 784.





Silvestro de Angelis due. tremila

3000


N.

f.

H. 874.





Luigi Spasiano duc. settemilatrecentodieci

7310


N.

f.

T. 878.





Vincenzo Salerno duc. diecimilacentouno

10101.

0. 08.

N.

f.

A. 834.





Silvestro de Nicola duc. sedicimiladueccntotrenta

16239


N.

f.

F. 731.





Angelo Migliore duc. novemila

8000


N.

f.

O. 715.





Riportato nell'introito di fedi

51531.

2. 18.


Secondo modello giusta il sistema di altri Banchi.


1785 a 5 Gennaio

Saverio de Rosa duc. mille

1000


N. f.

H. 1180.




Luigi Spasiano, duc. duecentocinquantuno




N. f.

I. 814.




Pol.

Agostino Salvatori duc. nove

9.

0.

o5

Costantino Lupoli duc. milletrentadue

1032

3.

o4

N. f.

S. 2188.




Luigi Scorza duc. mille

1000



N. f.

T. 834.




Luigi de Jorio due, millecinquecento

1500



N. f.

V. 387.




Angelo Severo duc. millecinquecentotrenta

1530

2.

10

N. f.

Z. 784.



Silvestro de Angelis duc. tremila

3000



N. f.

H. 874.




Luigi Sjpasiano duc. settemilatrecentodieci

7310



N. f.

T. 878.




Vincenzo Salerno duc. diecimilacentouno

10101

0.

08

N. f.

A. 834.




Silvestro de Nicola duc. sedicimiladuecentotrentanove

16a39



N. f.

F. 731.





Angelo Migliora duc. novemila

9000



W. f.

0. 715.




Risultato nel!' introito di fedi

51973.

1.

07

In ordine al primo modello le cifre N. f. dinotano essere stata la somma precedentemente scritta, notata in fede, ossia in dorso di madrefede. La lettera dellalfabeto, � quella del libi0maggiore di notate fedi sul quale trovasi scritturato il conto del depositante. Finalmente il numero scritt0 dopo la lettera, dinota il foglio dellanzidetto libromaggiore di notate fedi. La ragione di tali menzioni, trovasi espressa nella fine del 2 di questa Sezione; ragion per cui non occorre ripeterla.

Circa poi il secondo modello, la cifra pol. fatta al di sotto del nome di Agostino Salvadori, dimostra essere quello introito, un polizzino sciolto.

SEZIONE 5.

Del registro denominato filze di Cassa.

�. 1. Contiene questo registro la menzione delle sole somme di tutte le polizze del proprio Banco prese in confidenza da ciascun Cassiere, e viene scritturatto da un sopranumerario destinato nella Cassa.

10

10

10

E stato ideato tale registro per servir di cautela momentanea al Cassiere, poich� dovendosi in fine di ogni giorno passare al Libromaggiore tutte le polizze prese in confidenza per praticarsi gli adempimenti per lo giro di Ruota; lanzidetto Libromaggi0re in questo registro accusa la ricezione delle polizze nel numero, e nelle somme nel medesimo descritte.

Anche negli antichi Banchi era in uso questo registro; ma giammai se n� curata la conservazione, per essere superfluo dopo la scritturazione delle polizze sullesito generale; es. scudo questo libro sufficiente a dimostrare gli esiti fatti dai Cassieri 9 senta bisogno -di ricorrere ad altro libro.

�. 2. Per maggior intelligenza non dispiaccia aver sottocchio u� modello di questo registro nel quale comprenderemo tutte le polizze del proprio Banco cambiate in confidenza (1), e menzionate negli esempi dati pel � 2 della 2� Sezione di questo Capitolo.

1835 a 5 Gennaio


1000


300


590


4200


5qo


500


1000


500


800


700


1000


800


1001

50


2000


500


1500


1000


501

30


500



15


17


1000


800


500


80



18324

90

(1) Tra queste polizze sono comprese anche quelle cambiate per riscontro negli altri Banchi, cio� ne Banchi de Privati, e Spirito Santo, e poi restituite al proprio Banco col conteggio della riscontrata fatto tra a Cassieri.

 Questo registro meriterebbe una modifica, quella cio� di menzionare in margine di ciascuna somma il numero progressivo delle polizze, affin di essere pi� certo del vero numero delle polizze descritte, potendosi facilmente errare nella numerazione mentale.

10

�. 3. L'impiegato destinato per la formazione di questo registro non ha altro obbligo, se non quello di assortire in ogni giorno, e poscia registrare sui detto registro tutte le polizze del proprio Banco, prese in confidenza dal Cassiere o da' Cassieri degli altri Banchi. Dopo tale operazione � pure obbligato di numerare simili polizze in presenza del Cassiere, con consegnare le medesime al Libromaggiore, e riscuoterne dallo stesso il corrispondente ricevo, in dorso dell1 anzidetto registro, facendo precisare il numero, e somma totale delle polizze.

SEZIONE 6.�

Del libretto di esito del Cassiere.


�. 1. Questo libretto � stato sempre in uso ne' Banchi, e ciascun Cassiere � obbligato a tenerlo, venendo lo stesso scritturato da un sopranumerario destinato nella Gassa. Racchiude questo libro la menzione delle sole somme di tutte le polizze del proprio Banco, passate in ciascuna giornata, tanto per Ruota, che in confidenza.

Serve questo libretto per cautela momentanea del Cassiere nel consegnare all'uffiziale Capo esito tutte le polizze di Ruota, e di quelle prese in confidenza nel giorno precedente appartenenti al proprio Banco per assentarsi sul libro esito, poich� l'uffiziale Capo esito in questo libretto assicura la ricezione delle polizze.

Tale libretto si rende poi inutile dopo la scritturazione fatta di tutte le polizze sul libro esito; ragion per cui non se n'� curata mai la conservazione.

�. 2. Affinch� nulla rimanga a desiderarsi giova sommettere un modello di questo libretto nel quale menzionammo tutte le polizze di Ruota, e di confidenza scritte negli esempii dati nel �. 2 della 2.� Sezione di questo Capitolo.







1835 a 5 Gennaio

Polizze di Ruota


1000



1000



2000


Polizze prese in confidenza

1000



300



590



1200



500



500



1000



500



800



700



1000



800



1001

50


2000



500



1500



1000



501

30


500



10



15



17



1000



800

IO


500



80





18324

90


2000



203a4

90

 

�. 3. L'impiegato incaricato per la formazione di questo libretto tiene gli stessi obblighi descritti nel �. 3 della Sezione precedente; ragion per cui crediamo superfluo ripeterli. Egli per� � pure in obbligo nella scritturazione di questo registro di separare le polizze di Ruota, da quelle prese in confidenza, nel modo espresso nel modello dato nel paragrafo precedente, facendo poi la unione dell'ammontare delle polizze di Ruota, e di quelle prese in confidenza.

SEZIOBE 7.�

Dei registri dette polizze di riscontro.

1. Ogni Cassiere � pure obbligato tenere due registri per le polizze di riscontro* sono due poich� essendo tre i Banchi, ciascun Banco riceve per riscontro le polizze di altri due Banchi; e quindi nel primo si notano le polizze di un Banco, e nel secondo quelle dell1 altro Banco (1).

Questi registri vengono scritturati da un so* pra numera rio destinato nella Cassa, e sono stati inventati per servir di norma al Cassiere, onde conoscere giornalmente l'ammontare delle polizze prese per riscontro; per quindi farsene indennizzare da1 rispettivi Banchi,

Tali registri sono di antica invenzione siccome faremo conoscere nel Capitolo 8.� del Titolo 3� della presente opera.

Negli antichi Banchi uno era questo libro quando il riscontro delle polizze venne migliorato, ma formato a sette registri essendo allora sette i Banchi della Capitale. Nel primo si comprendeano le polizze del proprio Banco, e negli altri sei registri quelle degli altri sei Banchi (2).

Non si � mai curata la conservazione di questi registri, poich� come si disse non hanno altro scopo, se non quello di far conoscere l'ammontare giornaliero delle polizze prese per riscontro; in modo che dopo ottenuta V indennit� da' rispettivi Bandii si rende inutile, e superfluo.

�. 2. Per apportare sempre idee chiare, e precise, daremo i modelli di questi due registri f nel primo de' quali menzioneremo le somme delle polizze del Banco Spirito Santo, e nel secondo quelle del Banco de' Particolari, e propriamente le somme delle polizie designate nel paragrafo 2 della 2� Sezione del presente Capitolo

1835 a 5 Gennaio

Polizze del Banco Spirito Santo


1500



9000



5000



1550



2450



3000



511

90


2000



500



25511

90



1835 a 5 Gennaio

Polizze del Banco de' particolari.





500



20000



1000



107



1500



800



23907


(1) Ora essendosi aperto un' altro Banco in Palermo colla facolt� di riscontrare le polizze coi nostri Banchi, il Cassiere destinato per tale riscontrata tiene tre registri per le polizze di riscontro, dovendo con tre Banchi riscontrare.

(2) Nella scrittura del gi� Banco piet� esistono solamente taluni antichi registri delle polizze di riscontro, i quali vedonsi formati nel modo espresso di sopra.

 

�. 3. Limpiegato destinato per la formazione di questi due registri non ha altro obbligo, se non quello di assortire in fine di ogni giorno tutte le polizze prese per riscontro; e procederne in seguito alla scritturazione, con annotare le somme delle polizze di un Banco nel primo registro, e quello dellaltro Banco nel secondo registro, nel modo espresso nel precedente paragrafo.

C A P. II.

DEL FEDISTA, E SUOI AJUTANTl

Il Fedista � quellimpiegato che conservale originali fedi di credito per rilasciarle tanto ai Cassieri per le fedi richieste nelle Casse, quanto al Libromaggiore per le fedi che si rilasciano dalla Ruota dette per Banco. Egli tiene un'Officina separata intitolata Fede Pubblica; e viene coadiuvato da uno, o pi� aiutanti, a misura del negoziato. Le sue funzioni sono ristrette unicamente a menzionare nel chirografo stampato il nome e cognome di ciascun depositante, e la somma depositata.

Sembra che questo impiegato sia stato ideato per fare da controllo tanto ai Cassieri, quanto al Libromaggiore per conoscersi con sicurezza il numero preciso delle fedi di credito che da' medesimi si rilasciano; ed anche per non affidare le originali fedi ai Cassieri, e Libromaggiore. La verit� di questo assunto viene a sufficienza dimostrato dalle Prammatiche 11. (1) e 13. (2) de Bancis. sono marcabili talune espressioni contenute nella 2� di esse, in questi termini. Ordiniamo, e comandiamo, che quegli ufficiali che sono destinati per formare le fedi di credito, o di deposito, non possano consegnare in mano di Cassieri tali fedi in bianco, o in confidenza, ma debbono� sempre tenerle in loro potere, trcnsegnand0l0 al Cassiere volta per volta in ciascheduno introito che si far�, con iscriverci di loro mano il nome di quelli che li fanno, e le somme introitate... �. Se non fosse cos� potrebbero i rispettivi Cassieri, e Libromaggiore conservare un sufficiente numero di fedi di credito, per adempiersi interamente da medesimi, e consegnarsi alle parti. N� pu� dirsi che la carica di Fedista � stata istallata per lo disbrigo delle parti, poich� in pratica si ha che costui arreca maggior ritardo, e la sua opera raggirasi semplicemente ad apporre ne vuoti della fede il nome. cognome, somma, e data, locch� si potrebbe eseguire con maggior celerit� nelle Casse medesime, e nella Ruota.

Premessa questa idea generale, passiamo ora nella seguente Sezione ad esaminare.

1.� Cosa sia la fede di credito, e qual sia lattuale sua forma.

2.� Quali obblighi sieno annessi al Fedista, e suoi aiutanti.

3.� Quali sieno stati i diversi sistemi tenuti negli antichi Banchi sulla forma delle fedi di credito.

SEZIONE UNICA

�. 1. La fede di credito non altro costituisce se non il titolo creditorio, che il Banco per lorgano de suoi impiegati rilascia ai depositanti per loro cautela.

Le fedi di credito attualmente sono stampate in foglio, o mezzo foglio. Per ciascun Ban00 trovasi inciso il chirografo; ma tutti nella parte superiore del chirografo adoperano una ditta uniforme..

La ragione di questa uniformit� si � che uno � il Banco Nazionale riconosciuto dal Governo

(1) 22 Giugno 1635.

(2) 29 Maggio 1728.

sotto la ditta di Banca delle Due Sicilie, diviso poi in due Casse, cio� in Corte, e Particolari.

Nella parte sottoposta poi del chirografo vedesi espressa la Cassa con la menzione benanche del valore depositato se cio� di argento, 0 rame;

�. 2. Gli obblighi che assistono al Fedista, e suoi aiutanti sono i seguenti.

1.� Ricevere dal Razionale della propria Cassa un numero sufficiente di fedi di credito bisognevoli pel consumo giornaliere, con farne ricevo su di un registro alluopo destinato, sistente nella Razionalia.

2.� A misura che perverranno dalle Casse, o dalla Ruota i libri dintroiti di fedi, � obbligato di formare immantinenti le fedi di credito che da libri medesimi rilever�, colla possibile chiarezza tanto ne nomi, e cognomi, quanto nelle somme, e nella data corrente, con menzionarvi tutti distintivi espressi nel libro dintroito, ed apporre di proprio pugno il suo cognome in ciascuna fede nella sommit� di essa alla parte destra.

3.� Deve il Fedista esser imparziale verso i Cassieri, e Libromaggiore, senza usare preferenza ad alcuno nella formazione delle fedi.

4. 0 Qualora di una partita introitata rinvenisse nel libro essersene richieste pi� fedi; � egli obbligato di risommare limporto di tali fedi parziali, e rilevare se la totalit� corrisponde a quella della partita introitata.

5.� Subito che avr� formato ciascuna fede di credito descritta nel libro dintroito, dovr� sul libro medesimo in margine della rispettiva partita fare la cifra F, indicante essersi quella fede di gi� formata; e qualora di una partita se ne fossero formate pi� fedi, dovr� nel margi n� della intiera partita oltre alla cifra F. indicare benanche il numero delle fedi formate in questo modo F. 2. 05. ec. 6.� Formate che avr� le fedi di credito ne dovr� procedere al confronto col suo aiutante, tenendoper guida il libro dintroito (1).

7.� Deve consegnare il libro dintroito colle fedi formate allo stesso impiegato della Cassa, o Ruota, dal quale l'ha ricevuto; essendogli inibito poter consegnare alle parti il libro, o le fedi.

8.� Non potr� formare fedi di credito di quelle partite, che si ravvisano viziato neglintroiti, se pria dal Cassiere, o Libromaggiore non sar� stata con chiarezza replicata in margine, o al di sotto della partita, munita di firma.

9.� Non potr� anticipare veruna fede senza aver pria ricevuto il libro dintroito.

10.� Incorrendo in qualche equivoco nella formazione delle fedi, dovr� queste rifare, con conservare quelle erronee, per restituirle al Razionale.

11.� Dovr� dar conto in Ogni settimana al Razionale della Cassa del numero delle fedi consumate, che si rileveranno daglintroiti originali, e di quelle rimaste in suo potere.

12.� Potr� nella formazione delle fedi farsi coadiuvare dal suo aiutante nellapporre il semplice nome, e cognome del depositante; dovendo per� sempre il Fedista cifrare le fedi medesime.

(1) Larticolo 4.� del regolamento del Banco prescrive, essere in obbligo l'ajutante del Fedista notare su di un registro tutte le fedi rilasciate dal suo principale, con menzionare su tale registro il nome, cognome, e somma in collettiva. Questo registro e di antica invenzione, poich� veniva adoprato benanche negli antichi Banchi. Vedi Rocco parte 1.� pag. 60. Tale registro non altro scopo potea averla, se non quello di servir di norma al Razionale per conoscere la quantit� delle fedi rilasciate in ciascun giorno. Oggi per� non si usa pi� questo registro, poich� come si disse nel numero 3 del �. 3. della 3 Sezione di questo Capitolo, dovendo il libro dintroito di fedi menzionare il numero progressivo delle fedi rilasciate in ogni giorno, con tale numerazione il Razionale di ciascuna Cassa procede col Fedista al confronto delle fedi rilasciate; ed ecco perch� si � creduto superfluo questo registro

�. 3. Negli antichi Banchi la fede di credito era di diversa forma. Dalla fondazione di ciascun Banco, fino allanno 1748, simili fedi per ci� che risguardava il semplice formolario del 'chirografo, venivano scritte a penna dagli stessi impiegati: anzi ne primi tempi, e per lo spazio di molti anni,, finoga quando la negoziazione non si avvanz�, gli stessi impiegati scrivevano le giro in dorso di tali fedi, elevandosi come in effetti erano, e sono tuttavia ad uffiziali di pubblica fede, colla facolt� di distendere il rogito, qual era il contratto racchiuso in una gira. 7

Nel 1748 poi il Banco Spirito Santo fu il primo che fece incidere il chirografo su di una piastra di ottone per doppio oggetto, per facilitare cio� le operazioni, essendosi la negoziazione avvanzata oltremodo, e per evitare le falsit�.

In seguito essendosi conosciuta la utilit� della stampa, tutti Banchi posero in pratica il sistema del Banco Spirito Santo. Per� bench� la dicitura del chirografo fosse stata la stessa per ogni Banco; pure ciascuno Banco avea nel chirografo medesimo un distintivo particolare.

























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