Eleaml - Nuovi Eleatici

MUSEO DI SCIENZE E LETTERATURA

NUOVA SERIE ANNO I. — VOLUME III. - NAPOLI - 1844

Direttori proprietarii dell’opera - ACHILLE ANT. ROSSI, STANISLAO GATTI.

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI G. NOBILE -  Via Concessione a Toledo n. 3

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SULLE CARTE DE' BANCHI DI NAPOLI

EMESSE DAL 1796 AL 1799 E RITIRATE NEL 1800

Giacomo Savarese


I.


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Le vicende politiche, che accompagnarono il cadere del secolo passalo, obbligarono il governo di Napoli a provvedere alla difesa del suo territorio. Le vittorie riportate dai Francesi in Italia nell’anno 1796 facevano presagire imminente un’invasione, le cui conseguenze erano principalmente a temersi pel prestigio delle nuove opinioni politiche, nate colla rivoluzione, e propagate colla vittoria in tutta Europa e particolarmente in Italia. L’augusta dinastia che regnava in Napoli, forte della sua legittimità e dell’amore de’ popoli, aveva in una lunghissima pace conservati gli eserciti più come parte di pompa regia, che come mezzo di difesa: ed a volere ora respingere le armi straniere colla forza mancavano eserciti ed armi, e, peggio ancora, mancava il danaro per provvedere a siffatte cose in tanta strettezza di tempo. Le forme del debito pubblico oggi in uso, disadatte ai tempi, erano poco meno che ignote; e già venduti molti capi d’entrata col sistema degli arrendamenti, non rimaneva che aver ricorso agli antichi espedienti di finanze.

L'ordinamento de' nostri Banchi offriva d’altra parte un modo in apparenza semplice e facilissimo per supplire ai bisogni urgentissimi dello Stato, ed il Governo se ne valse coll'emissione delle cosi dette carte bancali, di cui è nostro proposito discorrere brevemente, come di un importante periodo della storia delle finanze del Regno.

La città di Napoli aveva per antichissima istituzione molti Banchi, che, riordinati da Carlo III, facevano ufficio de' banchi di deposito, e ricevendo i danari de’ privati, ne rilasciavano un certificato di credito, che esprimeva la somma depositata ed il nome del depositante. Questi certificati esigibili a volontà, o trasmessiteli anche per girata,erano chiamati polizze, cedole, carte bancali, e più propriamente fedi di credito: e sebbene noi prescrivesse positivamente alcuna legge, facevano, specialmente nei cambi di gran valore, l'ufficio stesso della moneta. L’esperienza aveva dimostrato che del numerario depositato ne’ Banchi e rappresentato dalle fedi di credito la parte maggiore rimaneva inoperosa, perché i possessori delle cedole, usando di esse come del danaro, non si davano pensiero di ritirarlo dalle casse. Per la qual cosa era nato l’uso generale in tutti i Banchi d’Italia di dotare con danari de' privati le casse de' pegni; ed i governatori de’ nostri Banchi ne avevano anche dato a mutuo o investita un'altra parto in terra; e questo voto, di pochissima importanza rispetto alla quantità del denaro depositato, non aveva punto nociuto nò al credito de' Banchi, né al valore delle polizze; anzi offriva non solamente una rendita sufficiente a pagare le spose di amministrazione, ma un avanzo ancora, che, cumulato annualmente, accresceva il patrimonio de’ Banchi, il quale nell’epoca, di cui parliamo, ammontava a circa 15,000,000 di ducati.

L’osservazione di questo fatto suggerì al Governo l’idea di pagare le spese, a cui era astretto per le occasioni straordinarie de’ tempi, con fedi di credito rilasciate da Banchi senza alcun deposito precedente. Le fedi di credito erano generalmente ricevute per il loro valor nominale; i possessori non si davano pensiero di mutarle in monete; le nuove fedi che il Governo voleva emettere, sebbene non precedute dà alcun deposito effettivo nelle casse, portavano nondimeno l’impronta stessa di quelle che rappresentavano depositi effettivi: perché dunque non sarebbero state ricevute in circolazione al pari delle altre? Inoltre i Banchi avevano un patrimonio in terre ed in crediti fruttiferi ed ipotecari; se il segreto delle nuove emissioni a voto fosse trapelato, ed il credito de’ Banchi ne venisse alterato, ed i possessori delle polizze fossero accorsi a ritirare i depositi che quelle rappresentavano, il Governo avrebbe sempre potuto cedere in cambio del denaro effettiva le terre ed i crediti de’ Banchi, e saldare il voto fatto, senza danno di alcuno. In fine il Governo vedeva in questo espediente un modo di far servire ai suoi bisogni presenti il eredita delle carte bancali, qualora se ne fosse sostenuto il valore. ed un modo di anticipare a sé stesso prontamente il valore delle terre e de' crediti posseduti da’ Banchi, nel caso che le carte scapitassero ed i depositi da esse rappresentati fossero simultaneamente ridomandati.

Le prime emissioni cominciate nell’anno 1796 non nocquero punto al eredito de’ Banchi ed al valore delle carte. Il Governo procedeva con molta riserva, e le forniture per l'esercito, che si allestiva in fretta, accrescendo i cambi, rendevano meno sensibile l’aumento delle unità monetarie. Ma le occasioni di spesa si andavano sempre più moltiplicando, ed il buon successo della misura adottata diveniva stimolo potentissimo ad usarne con minor riguardo. Nell’anno stesso l’erario ebbe a sostenere negli accantonamenti trentamila soldati, e due milioni di ducati furono spesi a comprare una pace, che, per essere infida e mal sicura, non permetteva che si smettessero gli apparati di guerra a difesa del Regno.

Queste spese ingentissime produssero nuove emissioni di carte; e le nuove emissioni cominciarono ad alterarne il valore. Da che i Banchi erano stati istituiti, era questa la prima volta che le fedi di credito pagassero un aggio nel cambiarsi colla moneta: gli uomini se ne domandavano la ragione, e parve (tanto era il credito de’ Banchi) che la cosa procedesse non dalla svalutazione delle carte, ma dalla scarsezza della moneta. Nondimeno i più avveduti o sospettosi cominciarono a ritirare i depositi; e l’esempio 118 divenendo contagio, la quantità delle carte che di giorno in giorno si andava presentando ai Banchi, svelava prossimo un pericolo di cui non si era avuto per l’innanzi che un'idea vaga e lontanissima. Allora fu intesa la prima necessità di un qualche provvedimento capace di evitare il fallimento de' Banchi: ma temendo il Governo di peggiorare il male coll’uso di rimedi violenti, si rivolse a palliarlo, sperando nell'avvenire. Fu dunque ingiunto ai Banchi che si destreggiassero alla meglio, e secondo le occasioni; le fedi di picciolo valore si pagarono, quelle di maggior somma furono con vari pretesti dimezzate e pagate in parte, ed i pagamenti in generale si fecero in monete piccole e numerate lentamente per guadagnar tempo.

Con tali espedienti si governarono le Finanze, finché, crescendo sempre i pericoli, fu risoluta la guerra. In quell’occasione fu istituita la cosi detta cassa di campagna, la quale, incaricata di provvedere a tutte le spese dell'esercito, fu dotata con fedi di credito dello stesso conio delle precedenti. Questa ultima emissione, superando di gran lunga tutte le altre, ne rovinò il valore. L'aggio crebbe, e le carte scapitarono successivamente del quarto, del terzo, e finalmente de' cinque sesti del loro valor nominale. Ma esse erano sempre la sola risorsa dell’erario; con esse si pagavano i soldi, le forniture e le spese ordinarie e straordinarie del Governo e dell’esercito. Le conseguenze del danno, comunque si mostrassero gravissime e funeste non meno al fisco, che alle fortune private, non potevano indurre il Governo a desistere da un espediente, che era stato costretto dalla necessità ad adottare,e che ormai costituiva l’unica sua risorsa. Le sue provvidenze furono dunque rivolte a sostenerne il valore; ma anche in questa estremità furono preferiti alle misure decisive gli espedienti palliativi.

Era ne' tempi passati surta sovente controversia fra i privati, se le offerte reali delle somme dovute da debitori potessero farsi con fede di credito, ed i tribunali avevano deciso per l’affermativa. Vari rescritti avevano risoluta la quistione nel senso stesso, in guisa che la giurisprudenza ricevuta nel foro aveva dato alle carte di banco un carattere legale, considerandole quasi come moneta. Ora che lo carte erano svalutate, i Ct(aiuoli, i debitori di rendite perpetue o vitalizie, i debitori di capitali, cominciarono a pagare i frutti in carte: i creditori ricusavano di riceverle, ed i tribunali sembravano incerti sulla sentenza. Il Governo fimosse il dubbio, e per via d'istruzioni ai giudici ingiunse che le offerte in carte fossero dichiarate valide. I debitori presero mimo, e si affrettarono a pagare carta il capitale da loro dovuto: le istruzioni per raffermati va furono rinnovate, ma non sempre osservate, e nella maggior parte de’ casi l’uso del foro ammise le carte in pagamento de’ frutti e delle rendite, le rifiutò nella restituzione del valor capitale dei debiti. Mentre per queste vie si cercava di sostenere il valore delle carte, il Governo istituiva taluni uffici detti botteghini, ne’ quali comprava le carte al valor corrente, cercando per questa via di sottrarre i possessori alla frode degli aggiotatori pronti sempre a rivolgere a loro particolar profitto le pubbliche sventure. È osservabile però che mentre si obbligavano i privati a ricevere le carte secondo il loro valor nominale, si vietava ai collettori di riceverle in pagamento de’ tributi.

La conquista succedette alla guerra. I Francesi entrarono nel Regno, ed il Governo fu costretto a ritirarsi in Sicilia. Le pubbliche discussioni, che ebbero luogo nel breve periodo della repubblica, servirono a svelare la condizione de’ Banchi, che la prudenza del Governo regio si era affaticata a tenere occulta, per alleviarne le conseguenze. Si riseppe essere in circolazione 24,000,000 di ducati in carte, vòte affatto di danaro le casse de’ Banchi; e distrutto il credito ed ogni altro prestigio, le carte furono o rifiutate del tutto, o ricevute solamente per la decima parte del loro valore nominale.

Col ristabilimento del Governo regio era ritornato alla direzione delle Finanze Giuseppe Zurlo già stato nominato a quell'ufficio all’avvicinarsi dell'esercito francese nel 1799: e le sue prime cure furono rivolte a sanare le piaghe delle carte bancali. Le ragioni del discredito delle carte e del fallimento de’ Banchi erano ormai note; la dignità del Governo, la giustizia e l’interesse stesso del fisco domandavano che i danni già fatti fossero ristorati, ed imnosto un termine al sospetto ed all'ansietà generale, perché rinascesse quella scambievole fiducia, che specialmente sotto l’antico regime soleva essere il fondamento e la forza principale dei Governi, e la cagione dell ordine e della prosperità delle nazioni. Il Governo aveva sottratto in vari modi il danaro che i privati avevano sotto la sua fede depositalo ne' Banchi pubblici, ma il regno era minacciato da un invasione, e quel danaro era stato impiegato a respingerla. Questo fine era santissimo, e quando, confessando il fatto, il Governo accorreva a ripararne i danni, il mezzo stesso diveniva legittimo. Le carte bancali adunque non erano nel 1800 una quistione puramente di finanza, ma bensì una quistione più che governativa, più che politica, più che sociale, una quistione di giustizia e di moralità. L'editto de' 25 aprile dell’anno stesso, che noi qui trascriviamo, rendette un solenne omaggio a questi principi, e nel periodo di quattro mesi da maggio a settembre del 1800, i 24,000,000 di carte bancali furono interamente ritirati dalla circolazione; e fatti i conti, si trovò che quelle erano costate all'erario un valore di circa 5,000. 000 di ducati di beni dello Stato, ed una rendita annuale iscritta sulla decima di quasi 400,000 ducati. Le nuove fedi di credito ritornarono in pregio; il credito de' Banchi rinacque; la moneta ritornò ad essere l'unico agente legale della circolazione, e colla fiducia generale il commercio e l'industria ripresero il loro corso ordinario. I contemporanei lodarono Zurlo, e l'opera sua piacque al Re Ferdinando, che, premiati tutti quelli che avevano avuto parte all'esecuzione dell'editto, donò a lui 60,000 ducati; ma Zurlo rifiutò il dono, dicendo: non volere che a lui cittadino venisse da una pubblica sventura alcun utile privato. Nobilissimo esempio, raro anche in quel tempo, in cui tanto ancora gli uomini solevano onorare la virtù, quanto più tardi onorarono la ricchezza.

E son queste, che seguono, le parole dell'editto: Ferdinando iv con la grazia di Dio, Re delle due Sicilie, Gerusalemme, Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, Gran Principe Ereditario della Toscana ().

Le novità che negli ultimi tempi hanno avuto luogo in Europa, la necessità di ricorrere ai mezzi straordinari per preparare una valida difesa, e per conservare la tranquillità de' nostri amatissimi sudditi, gli sconvolgimenti e le vicende in seguito avvenute hanno fra gli altri mali causato quello dell’aggio sul cambio delle carte di Banco, il quale, cresciuto ad una ragione enorme, turba la interna circolazione, e produce danni gravissimi alle proprietà de' particolari ed a’ nostri rapporti di commercio coll’estero. Un disordine di tanta conseguenza non isfuggì sin da’ suoi principi dalla nostra paterna vigilanza e cura; ed a questo effetto ne’ passati anni furono da noi da tempo in tempo pubblicati vari editti, e fatte diverse ordinazioni per apporvi l'opportuno riparo. Tutte queste provvidenze, per la mutazione avvenuta nello stato delle cose, abbiamo veduto che in parte non possono più aver luogo, ed in parte non sieno bastevoli a togliere interamente un male di tanta conseguenza. Volendo pertanto Noi sopra un oggetto così essenziale dare de’ provvedimenti capaci a sradicare ogni disordine, e combinarli colla salvezza delle proprietà de’ particolari, quantunque le attuali circostanze rendessero malagevole questa impresa, pure Noi preferendo ad ogni altro oggetto il benessere de’ nostri sudditi, ci siamo determinati, dopo maturo consiglio, a prendere le seguenti Sovrane risoluzioni da eseguirsi inviolabilmente.

I. In primo luogo, siccome il lasciarsi correre in alcuni casi le polizze di Banco al valor nominale produce l'inconveniente gravissimo, che i particolari, che le ricevono, non possono poi spenderle in piazza alla medesima ragione, atteso l’aggio, che si è introdotto, e debbono perciò farvi perdita, su di che sorgono ogni giorno litigi, controversie ne’ tribunali; così Noi per togliere il disordine che la carta medesima abbia due diversi valori, per evitare ogni danno nelle proprietà de’ particolari, e finalmente acciocché i nostri amatissimi sudditi non siano distratti e dispendiati con litigi, comandiamo che dal dì della pubblicazione del presente Editto (derogando a qualunque altra precedente risoluzione) le carte di Banco in ogni caso, e per qualsivoglia pagamento e contrattazione, si paghino e si ricevano non già al valor nominale, ma al corso, o sia al valore pel quale correvano, e si cambieranno in piazza col numerario effettivo nel giorno in cui se ne eseguirà il pagamento. Ed a fine di togliere ogni controversia che potrebbe sorgere per la interpetrazione di questa nostra Real Volontà, dichiariamo che la medesima debba aver luogo anche per tutte le obbligazioni e per tutt’i contratti fatti prima della pubblicazione del presente Editto, purché il pagamento non sia già seguito, o non si sia convenuto espressamente di eseguirsi il pagamento in carta; nel quale ultimo caso della particolare convenzione ne lasciamo ia decisione a' termini di giustizia ai nostri Tribunali.

II. E poiché dalla esecuzione dell'articolo precedente potrebbe risultare danno ed interesse a’ particolari possessori delle carte, o perché le abbiano essi ricevute al valor nominale nel percepire le rendite de’ loro beni, o perché loro siano stati restituiti in carta i capitali da' debitori, o per altre cagioni, perciò Noi malgrado la considerazione che gli attuali possessori delle carte per lo più non le abbiano acquistate che al corso, che da tempo in Lioocle 122 tempo hanno avuto in piazza, e malgrado il danno eh è risultato al nostro Reale Erario dall’essersi il danaro contante delle casse fiscali cambiato con fedi di credito, pure sacrificando alla sicurezza delle proprietà particolari ed alla ferma idea di garantire l'intero capitale delle polizze ogni altra considerazione ed ogni nostro vantaggio, vogliamo che sia permesso a' particolari medesimi di far l'impiego de' capitali delle dette carte fra lo spazio di quattro mesi colla Regia Corte, che le riceverà al loro valore nominale.

III. A questo effetto comandiamo, che qualunque persona voglia impiegare le sue carte di Banco colla Regia Corte, e le esibisca fra il termine di quattro mesi computando dal giorno della pubblicazione del presente Editto, possa farlo; e le carte si accetteranno liberamente al valor nominale, e si assegnerà l'annualità del 3 per cento in contanti, e franco di decima, da pagarsene la rata in ogni quattro mesi, e da decorrere questa annualità dal giorno in cui le polizze verranno esibite.

IV. Il pagamento del tre per cento contenuto nell’articolo precedente sarà fatto dalla Regia Corte nel modo stesso che si pratica co' creditori assegnatari sugli arrendamenti, che la medesima possiede, e verrà eseguito sui ramo della decima, che continuerà per ora ad amministrarsi secondo il sistema che trovasi stabilito; riserbando al Nostro Reale arbitrio di prendere in avvenire sull’amministrazione della medesima le misure che crederanno più opportune e convenienti. Per la sicurezza però de’ rispettivi interessati dichiariamo che, oltre al ramo della decima, rimarranno obbligati per la sicurezza de' capitali e per lo pagamento degli interessi tutt’i beni della Corona di qualunque natura.

V. Per maggior comodo degl’interessati vogliamo che sia lecito ad ogni possessore di carte, che voglia impiegarle colla Regia Corte, di farsi Care l’assegnamento loco faciliorù exactionis, e per la concorrente quantità dell'annualità che gli sarà dovuta, e della partita di decima, che lo stesso esibitore di carte paga alla Regia Corte, o di qualunque altra partita che domanderà; preferendosi sempre ed in ogni caso pel medesimo assegnamento che chiegga colui, che il primo abbia effettivamente esibite le fedi di credito.

VI. E volendo Noi efficacemente che il disordine risultante dal gran numero delle carte di Banco sia tolto con la massima celerità, e che i possessori delle dette carte ottengano tutte le possibili facilitazioni per la sicurezza de’ loro capitali; pertanto comandiamo che per ora sia posta in vendita (pagandosene il prezzo in polizze) una quantità di beni de) valore capitale di cinque milioni; e questi beni saranno primieramente tutt’ i beni di rei di Stato confiscati a norma delle Leggi del Regno, indi una quantità di beni devoluti, e di quelli di Regio Padronato, e delfazicnda di Educazione fino al compimento del valore capitale di cinque milioni, se non gli compiranno i beni confiscati; con farsi passare sopra il fondo de' beni dei 123 Monasteri soppressi le pensioni imposte sopra i beni confiscati. La nota di tutti questi fondi assegnati all’indicato uso sarà fatta e pubblicata contemporaneamente al presente editto per norma degli interessati.

VII. I detti rami de’ beni confiscati, de’ devoluti, e di Regio Padronato, della Reale Azienda di Educazione e de’ Monasteri soppressi, vogliamo che siano sul prodotto della decima indennizzati della rendita dei loro fondi, che saranno venduti o gravati di pensione.

VIII. La vendita sarà fissata sulla vera rendita di ciascun fondo all’uno e mezzo per cento ne’ territorii di Napoli e di Aversa; al due per cento in tutti gli altri luoghi di Terra di Lavoro; ed al due e mezzo per cento nelle altre province del Regno; colla circostanza che per la vendita delle case il prezzo delle medesime sarà fissato nella maniera che si crederà più utile e conveniente.

IX. Chiunque preferisca lo acquisto de’ beni fondi all’annualità sulla decima, dovrà farne la domanda nello spazio di quattro mesi dal dì della pubblicazione dell’Editto; e dovrà nell’atto stesso della domanda esibire la quantità delle carte di Banco, che corrispondano al valore del fondo, che intende di acquistare, qualora la rendita del medesimo sia certa; e non essendo certa, dovrà esibire un quantitativo di polizze bancali che verrà prudenzialmente fissato dalla Giunta che sarà incaricata della esecuzione del presente Editto. Si riceverà quindi la sua offerta, sulla quale si faranno le subastazioni, e si serberanno tutte le solennità necessarie per l’alienazione de’ fondi fiscali. Il fondo sarà dato al migliore offerente, e qualora non resti al primo oblatore, dovrà costui essere rifatto delle polizze esibite da quello che acquisterà il fondo, se pure non voglia farle rimanere impiegate colla Regia Corte nel modo stabilito con gli articoli 3 e 4 del presente Editto.

X. Se due persone nel citato termine di quattro mesi offriranno di acqui, stare un fondo con carte di Banco, vogliamo che nell’accettazione dell'offerta sia sempre preferito colui che sarà stato il primo ad esibirle, salvi però gli additamene in beneficio del Regio Erario.

XI. Quando si siano fatte tante domande per compere, eh’ esauriscano tutt’i fondi pose in vendita, vogliamo che i possessori delle carte non possano in altro modo esibirle alla Regia Corte nello stabilito termine di quattro mesi, che colla condizione di riceverne il tre per cento di annualità in contanti, franco di decima, nel modo espresso ne’ precedenti articoli 3 e 4.

XII. Tutti coloro che chiederanno fondi, ed esibiranno le carte bancali a norma del precedente articolo 9 dal giorno della esibizione, e sino che non conseguano il possesso ed il frutto del fondo, goderanno dell’interesse del tre per cento in contante franco di decima.

XIII. Elassi quattro mesi dal di della pubblicazione del presente Editto che non siano più dalla Regia Corte ricevute polizze al loro valore nominale; ma chiunque voglia presentarle, comandiamo che riceva il tre per cento in contante ossia per quel quantitativo pel quale si cambia in numerario effettivo nel giorno della consegna. Nel modo stesso saranno valutate le polire, elassi i quattro mesi, qualora vogliano impiegarsi nello acquisto dei fondi.

XIV. Le polizze e fedi di credito che in ciascun giorno verranno esibite, s a per averne l'annualità sulla decima, sia per acquistarne fondi, verranno notate coll’ordine stesso con cui si esibiranno, e questo notamento verrà cifrato ogni giorno non solo dalle persone incaricate a quest’oggetto, ma ancora dal Direttore delle nostre Reali Finanze, o,non potendovi esso assistere, da uno de’ membri della Giunta di Governo, che destinerà a ciò il Luogotenente del Regno. In ciascuna settimana questi notamenti saranno resi pubblici colle stampe.

XV. Comandiamo inoltre che a misura che le polizze e carte bancali verranno esibite, siano in presenza, e coll'assistenza dello esibitore delle polizze medesime, bollate con un bollo con venire dall’una, e dall'altra parte, acciocché restino perpetuamente tolte dalla circolazione. Fatta questa prima operazione, vogliamo che le polizze medesime così bollate,io un determinalo giorno di ciascuna settimana siano ad una ad una segnate nuovamente con un altro bollo alla presenza del Direttore delle nostre Reali Finanze, di tutta la nostra Camera della Sommaria e di due Individui della Regia Deputazione di Città. Nell’atto stesso vogliamo che si faccia una distinta nota di queste polizze annullate e cavale fuori del commercio, la quale nota si pubblicherà per le stampe ogni settimana.

XVI. Se gli impieghi sulla decima e le polizze che si daranno per acquisto di fondi eccedano il quantitativo del debito della Regia Corte co’ Banchi; vogliamo che la Regia Corte venga rimborsata dell'avanzo sugli effetti de’ Banchi medesimi.

XVII. Per le polizze che i particolari non esibiranno aita Regia Corte, permettiamo che i Banchi ne facciano l'introito e l'esito come finora si è praticato, e secondo le regole stabilite. Comandiamo però che ciascun Banco apra un conto nuovo per le fedi di credito di danaro effettivo, con apporre nelle medesime delle marche particolari, cheje distinguano dalle ab tre, e specialmente con notarsi in dette fedi di credito di essere deposito di danaro effettivo; rimanendo assolutamente vietato di dar fuori fedi di credito di questo conto nuovo senza la esibizione di danaro effettivo.

XVIII. Per la esecuzione del contenuto nel presente Editto, per lo stabilimento del conto nuovo determinato per i Banchi, abbiamo stimato di eligere una Giunta composta di soggetti da noi destinandi, la quale darà tutte le opportune provvidenze, e rappresenterà a Noi quello che occorrerà per canale della Real Segreteria di Azienda ().

 XIX. Convinti che il vero mezzo da far prosperare il nostro Regno sia quello di togliere i debiti, che il Nostro Reale Erario verrà a contrarre con questa operazione, e desiderando che ninno tra i nostri sudditi risenta il menomo danno dalla operazione medesima, dichiariamo che subito che le circostanze lo permettano, prenderemo le più efficaci misure per restituire a' rispettivi proprietari tutte quelle somme, per le quali in forza del presente Editto riceveranno l’assegnamento dell’annualità sulla decima, coll'ordine stesso del tempo con cui verranno portate le polizze.

Ed acciocché questo Nostro Sovrano Editto venga a notizia di tutti vogliamo e comandiamo che si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale e delle Provincie del Regno; con essere da Noi sottoscritto, munito col sigillo delle nostre Reali Armi, riconosciuto dal Nostro Segretario di Stato di Azienda, visto dal nostro Vice proprietario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della Nostra Reale Camera di S. Chiara.

Dato in Palermo a' 25 di aprile dell'anno mille ottocento—Ferdinando. F. B. Tommaso Firrao. —Vi è il sigillo. —Vidit de Jorio P. P. Vice protonotarius—Dominicus Rexmandavit mihi Petro Rivellini a secretis. —A dì 8 maggio 1800. — Io sottoscritto Lettore de' Regi Bandi, dico di avere pubblicato il retroscritto Reale Editto con li Trombetti Reali in tutti li luoghi soliti e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli. — Carlo Castellano.

II

Nell'esporre i fatti, che ebbero luogo in occasione delle carte bancali emesse dal 1796 al 1799, noi abbiamo riportato per in tero l'editto de’ 25 aprile 1800, notando quale impressione ne abbiano preso gli uomini di quel tempo. Ma ora che questi fatti appartengono all'istoria, bisogna che alle passaggiere impressioni del momento succeda un giudizio ponderato e maturo, capace di determinare il giusto concetto che dobbiamo formarci non meno di essi fatti, che degli uomini,che vi ebbero parte. Per raggiungere questo scopo noi crediamo necessario esaminare: 1° Quali siano gli uffici de' segni della moneta, e perché le fedi di credito erano prima del 1796 ricevute fra noi secondo il loro valore nominale. 2° Quali siano le conseguenze ordinarie della soprabbondanza dei segni della moneta, e per qual modo l'emissione delle fedi di credito a vuoto ne alterò il valore. 3° Quali mezzi finalmente rimanevano al Governo nel 1800 per ritirare dalla circolazione le carte svalutate, e riguadagnare per sé stesso e restituire ai suoi Banchi il credito perduto.

A misura che i bisogni degli uomini cominciano a moltiplicarsi e le arti a dividersi, il cambio diretto de’ prodotti fra di loro diviene in proporzione sempre più difficile, e sorge la necessità di servirsi, come d intermedio, di una merce, che abbia un valore siffattamente certo e riconosciuto da potersi mutare senza limitazione alcuna di tempo o di luogo con tutt’i prodotti dell'industria umana. Nessuna precedente convenzione fra gli uomini determina qual merce debba prestare questo ufficio, e ciascun popolo ha adottato naturalmente come agente della circolazione quelle cose che, essendo più comunemente stimate, meglio si prestavano a quell’uso. Ma col progresso della ricchezza e del commercio ogni altra materia è stata successivamente rifiutata, e l’oro e l'argento sono divenuti quella merce, di cui gli uomini generalmente si sono serviti come intermedio ne' cambi. Col tempo l’esperienza ha suggerito quella forma che più era conveniente all'uso; l'oro e l’argento sono stati divisi e suddivisi in altrettante parti più o meno picciole, di cui ciascuno ha avuto un nome; le leggi hanno determinato il peso, il titolo ed il valore rispettivo di esse parti, ed i Governi riserbandosi l’esclusivo dritto di fabbricare una tal merce, il sistema monetario si è costituito nel modo che noi lo vediamo presso tutte le nazioni civili della terra.

Ma la dichiarazione della legge per rapporto al valore della moneta non è altrimenti la cagione del suo valore. L’impronta, che fa di un pezzo d’argento una moneta, non è altro che un modo di certificare il peso ed il titolo del metallo; ed il valore della moneta rispetto alle altre merci è determinato in ultima analisi dal valore di quella data quantità d'argento e di quel tale titolo che la moneta contiene. Nondimeno quando l'uso della moneta è noto, quando il cambio diretto frai prodotti è divenuto impossibile, e nessun uomo può procacciarsi nessuna delle cose necessarie alla vita senza vendere o comprare, il servizio che la moneta presta, nella sua qualità di agente della circolazione, diviene l’elemento di un valore che può considerarsi sino ad un certo punto indipendente da quello della materia, di cui essa moneta si compone. Difatti la moneta presta un servizio del tutto differente da quello che presta l’argento o l'oro in verghe, e questo fa della moneta e de metalli due prodotti distinti, il cui valore particolare è regolato dall'offerta e dalla dimanda: e siccome ciascuno di essi ha un mercato separato, l'uno può incarire o scapitare rispetto all’altro, a similitudine di qualsivoglia altra merce. Se dunque la moneta si trova in una quantità inferiore a' bisogni della circolazione, il valore di ciascuna unità monetaria aumenta tanto rispetto alle altre merci, quanto rispetto all’argento; e per contrario se la moneta è soprabbondante, ciascuna unità monetaria perde di valore tanto rispetto alle merci in generale, che al metallo di cui essa moneta si compone. Queste oscillazioni però trovano un limite sulla natura stessa de’ metalli, ed osserveremo che questa è, fra molte altre, la principale cagione per la quale i metalli sono stati in preferenza d’ogni altra materia destinati a servire di moneta. Imperciocché se per soverchia penuria l’argento monetato acquista un valore superiore a quello dell’argento in verghe, la coniazione presenta un guadagno certo di tutta la differenza, e per l’opposto se la moneta rispetto all'argento, l’istesso lucro si trova a ridurla in verga per mezzo della fusione; e nell'uno e nell'altro caso lo stimolo dell’interesse privato restituisce la debita proporzione fra' cambi e le unità monetarie, cioè ravvicina il valore della moneta al valore dell’argento, ciò che vuol dire restituire le cose allo stato normale.

Tale è il bisogno che gli uomini hanno di servirsi di un agente della circolazione, che quando per un qualche caso straordinario l’argento è venuto a mancare, la carta, o qualsivoglia altra materia di pochissimo valore, ricevendo dall’autorità pubblica il carattere legale di moueta, ne ha fatto le veci. I Romani in occasione degli assedi hanno coniata una moneta plateale da essi detta ossidionale; Costantino Capronimo, i Veneziani stessi nei principii del secolo duodecimo, e piò tardi Federico li, hanno in occasioni simili coniata una moneta di cuoio, e spesso i Governi in tempo meno remoti conservando il valor nominale della moneta 128 hanno diminuito la quantità dell'argento, o ne hanno alteralo il titolo, ovvero hanno addirittura sostituito la Carta alla moneta metallica. Queste esperienze più o meno felicemente riuscite hanno generato due opinioni: che la moneta non fosse altro che un segno di convenzione; che il bisogno che gli uomini hanno di un agente della circolazione bastasse da sé solo a comunicare ad una materia qualunque il valore della moneta metallica, quando le leggi la dichiarassero moneta legale. Coi progressi della scienza la prima di queste due opinioni è stata riconosciuta falsa, la seconda è stata conservata, come una deduzione logica de' principi, che regolano il valore delle cose, ma considerata nel tempo stesso come una nozione puramente scientifica di nessuna importanza nella pratica. Tralasciando di ripetere gli argomenti addotti in sostegno di queste ultime dottrine, noi ci limiteremo ad osservare, che le monete ossidionali, e tutte le altre di questa specie, a cui i Governi hanno avuto ricorso in occasioni simili, essendo sempre accompagnate dalla promessa di essere rimborsate in moneta metallica, non sono veramente monete, ma, come oggi si direbbe, biglietti del Tesoro, de' quali il valore, a similitudine di tutti gli altri segni che rappresentano la moneta, è regolato da leggi particolari di cui parleremo più innanzi. Di moneta alterata» o di sostituzione della carta alla moneta, che è l'ultimo grado della sua alterazione, le pagine dell'istoria sono ripiene più che non bisognerebbe a dimostrare quali siano le ordinarie conseguenze di siffatti abusi, quali danni ne abbia sempre risentito l'industria,quanto ne sia stata turbata la pace delle nazioni, e come a questi mali non si abbia potuto mai trovare miglior rimedio, che ritornare d’onde si era partito, attribuendo alla moneta quel valore stesso, che nel libero commercio può avere il metallo di cui si compone.

Le cagioni stesse che hanno fatto conoscere l’uso della moneta han generato più lardi col moltiplicarsi de' cambi e de’ commerci, le cambiali, i biglietti di deposito, e quelli di banchi pagabili ad ordine o al latore. Le cambiali contengono la promessa di far pagare in un giorno determinato, una certa somma di danaro in un luogo diverso da quello, nel quale si trova colui che promette il pagamento, e servono a compensare i crediti ed i debiti che i mercatanti di diverse città contraggono fra loro per le merci, di cui fanno commercio. Siccome questo modo di saldare i conti è più facile del trasporto materiale della moneta, le cambiali sono preferite al numerario, ed il loro servizio ha un prezzo dipendente dall’offerta e dalla domanda, il cui limite si trova nelle spese necessarie al trasporto dell'argento effettivo da una città all'altra. La differenza del prezzo delle cambiali sui mercati delle diverse città, che si dice aggio, diviene il soggetto di un’industria particolare, intesa a trasportare questa specie di merce dove può vendersi con maggior profitto, ed il giro di queste carte il più delle volto complicatissimo perviene nella maggior parte de' casi a saldare i conti delle diverse nazioni, prestando nella circolazione un ufficio del tutto simile a quello della moneta.

Ne’ paesi dove le monete straniere hanno indistintamente corso legale» ovvero in quelli dovo l’incuria de’ Governi lascia in circolazione moneta erosa, si trovano ordinariamente stabiliti i banchi di deposito, come rimedio agl’inconvenienti di un vizioso sistema monetario. Or in questi banchi i privati sono soliti di depositare una parte de’ loro capitali in verghe d'argento, o in buona moneta nazionale, ricevendone in cambio un certificato del deposito seguito pagabile in moneta di banco. Siccome la qualità d'argento fino contenuto nella moneta di banco ò maggiore di quella contenuta nella moneta corrente, i certificali hanno rispetto a quest’ultimo un valore maggiore ed uguale alla differenza del peso o del titolo delle due monete. Quindi essi sono preferiti alla moneta corrente, di cui spesso fanno le veci, e la maggior parte de' cambi si opera per mezzo di queste carte senza che i depositi effettivi, da esse rappresentati, siano materialmente ritirati dalle casse. Finalmente i biglietti pagabili ad ordine o al latore, per le maggiori comodità che offrono nel trasportarsi e nel trasmettersi, sono ricevuti nella circolazione, e servono generalmente a similitudine della moneta d'intermedio fra’ cambi.

Ma tutte queste carte sebbene facciano indistintamente l’ufficio della moneta, non sono altrimenti moneta, ma bensì segni che la rappresentano su' mercati, ed il loro valore nasce non da una dichiarazione delle leggi, non dal valore delle materio, ma dalla sicurezza di potersi mutare con una quantità certa e determinata di moneta effettiva. Certamente le commodità, che offrono i biglietti e le cambiali, inducono il commercio a servirsene, ed in molti casi in preferenza anche della stessa moneta, ma le carte non potrebbero prestare il servizio che prestalo, se non avessero già un valore proprio come titoli di credito, e sarebbe strano il credere che la circolazione le riceva unicamente ingrazia degli attributi fisici della carta. Le forme particolari di un obbligazione, e gli attributi fisici della materia che le contiene, possono dare a taluni titoli di credito l’attitudine speciale a servire come agente della circolazione, ma bisogna prima che la solidità dell'obbligazione abbia dato loro un valore certo e determinato. Cosi la qualità di essere trasmessibile ed esigibile a volontà può mancare, e non per questo un titolo di credito cesserà di rappresentare un valore: e per l'opposto la cambiale d’un negoziante fallito, sebbene abbia i requisiti esterni comuni a tutti gli altri segni della moneta, tenterebbe invano di farne le veci in circolazione. Or la solidità di un titolo che contiene la promessa di pagare una somma determinata in numerario, dipende dalla opinione che gli uomini hanno della solvibilità di colui che l'assume, ed il valore delle carte dipende in ultima analisi dal credito di coloro, che le emettono.

Le fedi di credito, segni anch’esse della moneta fra noi, erano prima del 1796, a similitudine di tutti gli altri, e per le ragioni stesse, ricevute generalmente come moneta; anzi per talune prerogative loro proprie erano, sono, e finché questo sistema di cose durerà, saranno sempre ricevute in preferenza di qualsivoglia altra carta della stessa specie. Difatti esse riuniscono tutti i vantaggi delle cambiali e de' biglietti pagabili al latore senza averne i difetti, perché essendo trasmessibili per girata come le prime, sono esigibili a volontà come i secondi, e garantiti dalla fede pubblica, offrono una sicurezza superiore a quella di qualsivoglia obbligazione privata. I regolamenti semplici ad un tempo ed ingegnosissimi de' nostri Banchi hanno inoltre assicurato per mille modi l'incolumità de' depositi rappresentati dalle fedi di credito. Cosi, a modo di esempio, in caso di dispersione esse possono essere facilmente rinnovate; e delle falsificazioni, che la previdenza delle leggi rende se non impossibili, almeno difficilissime, sono responsabili gli ufficiali stessi de Banchi più particolarmente deputati a riconoscere ed autenticare le sottoscrizioni degli intestatari e de giratari. Questi ufficiali stessi, detti pandettari, hanno poi il carico di rivedere le condizioni delle girate, ed esigerne gli adempimenti: e questo è il maggior pregio delle fedi di credito, le quali, potendo nel girarsi esprimere le cause e le condizioni de’ pagamenti, sottraggono le parti alle più complicale e dispendiose forme dei contratti ordinari.

Ma se i vantaggi che accompagnano le carte in generale, e le polizze de’ nostri Banchi in particolare, sono tali da farle ricevere in concorrenza, o anche in preferenza del numerario effettivo, non possono sottrarle a quelle leggi che regolano il valore di tutte le cose e della stessa moneta metallica, le quali consistono nell’offerta, e nella dimanda, ossia nella proporzione fra i cambi o le unità monetarie. Le fedi di credito possono dunque avere sul mercato un valore uguale a quello delle unità monetarie, che rappresentano, ma quando queste per soprabbondanza svalutano, le carte debbono inevitabilmente seguire l’istesso fato. Con questa sola differenza, che l’argento svalutando come moneta, non perde il suo pregio come argento, e la, fusione restituisce la proporzione fra i cambi e le unità monetarie; laddove la carta, non avendo alcun valore come carta, la proporziono vinta una volta, non può essere ristabilita come un effetto naturale dell’industria de privati.

Or finché i nostri Banchi rilasciarono le fedi di credito in cambio di depositi effettivi, le polizze rappresentarono una quantità di unità monetarie perfettamente uguale a quella che era stata precedentemente ritirata dalla circolazione; ma quando rilasciarono le fedi senza riceverne l’equivalente, le unità monetarie furono accresciute di tutte quelle nominalmente contenute nelle polizze emesse a vuoto, ed alterata la proporzione fra r cambi e l'agente della circolazione, lo svalutamento di tutte le unità contenute tanfo nella moneta che nella carta divenne inevitabile.

Una esperienza costante ha dimostrato, che un leggiero depreziamento nella moneta moltiplica i cambi, e favorisce lo sviluppo della industria; inoltre quando si trovano in circolazione le carte e l’argento, il depreziamento generale delle unità monetarie opera l’esportazione della moneta effetti va, e diminuendo per tal modo l’offerta, il valore dello carte superflue si sostiene sino ad un certo punto. Però le prime omissioni delle carte’ bancali nel 1796 non nocquero al loro valore, e so gli avvenimenti avessero permesso al Governo di arrestarsi, esso sarebbero probabilmente passate inavvertite. Ma moltiplicandosi in vece le carte, e scemando proporzionalmente la moneta d’argento, si arrivò ben presto ad un punto, in cui la moneta d’argento si trovò in una quantità inferiore agli usi nei quali non poteva essere supplita dalla carta; e per 1opposto la quantità della carta si trovò superiore all'uso che di esse poteva farsi come segno della moneta, e di necessità apparve la prima differenza fra il valore delle unità monetarie, rappresentate dalle carte, e quelle contenute nel numerario effettivo. Allora le polizze scapitarono rispetto alla moneta, ed i possessori delle carte si affrettarono di presentarle ai banchi per mutarle col danaro, e gl'indugi frapposti destando il sospetto, il valore delle carte cominciò a scemare in proporzione che andava scemando il credito de' Banchi; finché risaputosi l'intero loro fallimento furono del tutto rifiutate.

La differenza fra la carta dichiarata moneta, e quella che rappresenta la moneta, consiste in questo,che la prima è agente legale della circolazione di cui ciascuno è obbligato per legge di servirsi ne' cambi, la seconda è un mezzo, il cui uso dipende dalla libera volontà dello parti contraenti. Da questa differenza nasce che la soprabbondanza della carta monetata fa sparire del tutto la moneta d’argento, e la soprabbondanza de' segni della moneta produce lo stesso effetto solamente finché questi conservano il valore, che viene loro dato dal credito; in guisa che venendo questa a mancare sono essi stessi respinti dalla circolazione, e lo sono appunto dalla moneta metallica, la quale, trovandosi per le precedenti esportazioni in proporzione minore del bisogno, cresce di prezzo per lo valutamento delle carte, e lo stesso torna conto vi è ad immetterla, che prima vi era ad esportar» la. Allora mancando l’unica ragiono che può dare alla carta il valore della moneta, cioè la necessità di doversene servire come agente della circolazione, il loro totale depreziamento è inevitabile. Per queste ragioni i Governi che hanno dovuto usare di questa carta, per sostenerne il valore, si sono veduti costretti a dichiararla moneta, e questo rimedio costringendo i privati a servirsene, se non ha potuto impedire che le unità monetarie da esse rappresentate svalutassero in proporzione della loro soprabbondanza, è riuscito efficace a vietare che le carte scapitassero oltre questo limite, cioè in proporzione del loro discredito. Le nostre carte di Banco prima del 1796 erano ricevute nella circolazione per semplice consuetudine, e mancando la fiducia ne Banchi, sarebbero immediatamente stato rifiutate, senza, i. provvedimenti adottati dal Governo per sostenerne in certo modo il valore. Esse non furono. dichiarato mai moneta legale, ma abilitando i debitori a pagare i loro debiti in polizze, il governo pervenne a sostenerne il valore in proporzione del guadagno che potevano fare i debitori, usandone in pagamento de' loro debiti.

Forse esso sarebbero scapitate meno. Se  il Governo avesse dato loro un uso più generale, ricevendole egli stesso in pagamento de tributi; forse il loro valore si sarebbe sostenuto meglio se fossero state dichiarate moneta legale; ma le conseguenze di questa misura avrebbero potuto riuscir funeste, e più difficili sarebbero stati i. rimedi per ristorarne i danni. Imperciocché emettere polizze a voto era un costringere i privati a dare in prestito al Governo le somme che avevano depositate pei Banchi; autorizzare i debitori a. pagare i loro debiti con lo polizze svalutate, era un modo di dividere il peso dell'imprestito forzoso fra un maggior, numero di persone; ma il dichiarare le carte de' Banchi moneta legale, avrebbe mutato un imprestito in un tributo, e disordinando compiutamente il sistema monetario, poteva rendere perpetuo un male di sua natura passeggiero.

Adunque le cagioni del valore delle nostre polizze era nel ere dito de' nostri. Banchi. L'abuso che di esse il Governo fu costretto a fare, depreziò prima le unità monetarie in generale; poi le carte rispetto all'argento. La dimanda simultanea de' depositi scopri il voto; il discredito de' Banchi tolse ogni pregio alle polizze, ed il loro valore si sostenne unicamente in proporzione del mercato particolare aperto dal Governo a loro vantaggio. Queste considerazioni, e la storia de fatti e del sistema seguito precedentemente determinavano abbastanza i mezzi, che rimanevano a! Governo nel 1800 per pagare il suo debito, ritirare le carte, e restituire ai Banchi l'antico loro credito. Le polizze rappresentavano in origine un deposito effettivo nelle casse de’ Banchi esigibile a volontà, e nessuna legge aveva mutato l'indole di quella carta e gli obblighi ed i dritti che da esse nascevano. I Banchi erano sotto la garenzia e la dipendenza del Governo, ed un fatto del Governo stesso li avea ridotti nell'impotenza di restituire i depositi. Un principio di stretta giustizia voleva che le carte fossero ricomprate secondo il loro valore nominale, e tutta la difficoltà del problema consisteva nel conciliare l'applicazione pratica di questo principio coi mezzi scarsissimi dell'erario. Per l'editto de' 28 aprile il Governo riducendo le polizze al loro valor corrente nelle transazioni private, e ricevendole secondo il valor nominale in pagamento de' beni dello stato, e dello rendite pubbliche alienate, trovò la più semplice delle soluzioni possibili. E la semplicità stessa del mezzo, e la sollecitudine quasi paterna che traspirava dalle parole non meno che da tante minute provvidenze dirette a tutelare gl'interessi deprivati, furono i maggiori pregi di quell'editto, e quelli appunto che lo resero più efficace ed accetto. Certamente le perdite individuali non furono tutte compiutamente ristorate; forse le perdite degli uni furono ad altri occasione di profitti, ma nel giro brevissimo di quattro mesi le vecchie carte ritirate dalla circolazione furono date alle fiamme, rinacque il credito e la fiducia, e con esse le industrie e la ricchezza, mentre un flagello simile affliggeva le fortune private, e rovinava il credito de' più floridi paesi d'Europa, e con esso I ordine e la pace.

Giacomo Savarese

Pubblicato su ELEAML.ORG nel luglio 2019

























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