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DI UNA QUISTIONE SURTA

Tra 'l Governo delle Due Sicilie e la Inghilterra

in Marzo 1840
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Eleaml - Agosto 2015

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La stampa periodica ha fatto note a tutti in Europa le discussioni della Camera de’ Lords. Tutti han veduto de’ gravi uomini sedenti in quel Parlamento rampognare acremente il Ministero Inglese ed incolparlo dello avere spensieratamente tollerato che il Governo delle Due Sicilie abbia col suo contratto de’ Zolfi infranto i trattati preesistenti colla Inghilterra. Tutti han veduto che il Ministero inglese, lungi dal rigettare quelle querele, siccome i soliti appicchi della Opposizione, le ha accolte ed ha gridato anch’esso contro la infrazione de’ trattati. Tutti hanno inteso a dire di una nota

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minacciosa colla quale lo Inviato brittannico presso la Corte delle Due Sicilie, abbia chiesto a questo Governo e lo annullamento del contratto, e (ciò ch'è incredibile) che i commercianti inglesi siano rifatti del danno per essi patito a causa di quello. E’ quindi un debito di ogni Siciliano di far pubblico il vero stato delle cose: di far noto a tutti in Europa che (qualunque esso siasi quel contratto) non è punto vero che vi sia una stipulazione tra il Re della Due Sicilie e la Inghilterra cui quel lo abbia infranta: che i commercianti inglesi, nella loro qualità d’Inglesi, non hanno punto il dritto di tenersene offesi: che le loro querele, relativamente al casus foederis sono apertamente ingiuste.

Abbiamo detto qualunque esso siasi quel contratto; e ripetiamo questa frase e la chiariremo a fine di determinare i veri termini della questione.

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Non si tratta oggi di disaminare il principio economico del contratto de’ Zolfi. Se quel decreto ha nocciuto agli’interessi della proprietà delle Zolfaje, o agl’interessi del commercio de’ Zolfi, e tutt’i proprietarj delle Zolfaje e tutti coloro ch’esercitano il commercio nelle Due Sicilie o che siano Inglesi o che siano Siciliani o che siano d’altronde, hanno bene il dritto di ricorrere all'autorità del Governo: d’implorare dal Re delle Due Sicilie che provvegga alla salvezza de’ loro interessi. E dicesi che i proprietari ed i commercianti siciliani lo abbian già fatto; che il Re delle Due Sicilie accorrendo alle suppliche de’ suoi sudditi, abbia già incaricato il suo Consiglio di esaminare il fondamento delle doglianze della proprietà e del commercio; che vi sian pure de’ proprietari siciliani i quali dimandano che sia conservato il contratto. E dicesi che

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la questione della risoluzione di quello stipulato, e le importanti questioni del modo di effettuarla, e le importantissime del modo di provvedere alle conseguenze della risoluzione, occupavano già il Consiglio del Re, le di cui discettazioni procedevano a seconda della gravità del subjetto.

Oggi si tratta non d‘altro che di vedere se il contratto de’ Zolfi ha violato il dritto della Inghilterra: se è stato infranto un trattato: se gl’Inglesi considerati non già generalmente siccome una parte de’ commercianti e siciliani e stranieri stabiliti in Sicilia, ma specialmente siccome Inglesi, hanno il dritto di allegare la violazione di un dritto acquistato.

Qual è il trattato che si dice violato? Qual è il fatto che si allega siccome violazione del trattato? Quelli sono li due elementi della questione.

Il trattato del 1816 non contiene

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che due stipulazioni. La prima ch'è quella sviluppata negli art. 1. 2. 6. 7. e 8, ed in un articolo addizionale, è la seguente: è abolito il privilegio della Bandiera posseduto oggi dalla Inghilterra in forza delli antichi trattati; ed a quello è sostituito il beneficio di una diminuzione del 10 per 100 de’ dazi d’importazione sulli prodotti Brittannici. Questa stipulazione non concerne il nostro oggetto — Quella che ci riguarda, è sviluppata negli artic. 3. 4 e 5, che trascriveremo: la è quella in cui sono convenute le condizioni del commercio e de’ sudditi  Brittannici nel Regno delle Due Sicilie.

Art. 3. «S. M. Siciliana promette che i sudditi di S. M. Brittannica non saranno sottoposti ne’ suoi Stati ad un sistema di visite doganali e di perquisizioni, più rigoroso di quello che è applicabile a’ sudditi della detta M. S. Siciliana.

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Art. 4. «Promette inoltre S. M. il Re delle Due Sicilie, che il commercio Brittannico in generale, ed i sudditi Brittannici che l’eserciteranno, saranno trattati in tutti i suoi Stati sullo stesso piede delle nazioni le più favorite, non solamente riguardo alle persone ed alle proprietà de’ detti sudditi Brittannici, ma benanche per ogni articolo del quale essi fanno commercio, e per le imposizioni o altri pesi pagabili su’ detti articoli, o su’ legni co’ quali si farà l’importazione.

Art. 5. «Riguardo a’ privilegi personali di cui dovranno godere i sudditi di S. M. Brittannica nel regno delle Due Sicilie, S. M. Siciliana promette che avranno essi libero e non dubbio dritto di viaggiare e risedere ne’ territorj e dominj della prelodata M. S.; salve le precauzioni di polizia, che vengono usate colle nazioni le più favorite. Essi avranno dritto

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di occupare delle case e de’ magazzini, e di disporre delle loro proprietà. personali di qualunque natura e denominazione per vendita, donazione, permute o testamento, ed in qualunque altro modo, senza che si rechi loro a tal effetto il menomo ostacolo o impedimento.

» Non saranno i medesimi obbligati, sotto verun pretesto, a pagare altre tasse o imposte, che quelle le quali sono pagate, o potranno pagarsi negli Stati di S. M. Siciliana dalle nazioni le più favorite.

» Saranno essi esenti da qualunque servizio militare, sia per terra, sia per mare: le loro abitazioni, i magazzini, e tutto ciò che ne fa parte e loro appartiene per oggetti di commercio e di residenza saranno rispettati: non saranno soggetti a visite 0 perquisizioni vessatorie, non potrà farsi nessun esame arbitrario,

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o ispezione de’ loro libri, carte 0 conti, sotto l’apparenza dell’ autorità suprema dello Stato; né potranno praticarsi altrimenti, che in seguito di m sentenza legale de’ tribunali competenti».

Or tutta la stipulazione contenuta in quei tre articoli, non è che questa: i sudditi inglesi sono esenti dal servizio militare; il commercio ed i sudditi inglesi, in proposito di visite doganali e di perquisizione, sono assimilati a’ sudditi di S. M. Siciliana; in tutt’altra faccenda il commercio inglese e‘ assimilato al commercio delle nazioni più favorite.

Si svolgano, si ricompongano tutte le clausole di quel trattato, non vi si troverà che ciò: né più né meno.

Quella è la clausola che costituisce tutto, il dritto dell’lnglesi ne‘ porti e nel territorio delle Due Sicilie: non altro che quella: la solita clausola che informa costantemente i trattati di commercio

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sin da quando il dritto pubblico europeo incominciò ad abborrire i privilegi che si accordavano ad una nazione a scapito delle altre: ch'è stata dappoi universalmente la regola e ’l limite delle concessioni che si fanno al commercio delle nazioni amiche: d’être traitées sur le pied des nations les plus favorisées – La è quella clausola felicemente inventata dallo stile diplomatico appositamente ad oggetto di evitare le questioni della indole di quella che oggi si vuol metter fuori  – «Tous les traités de commerce semblent jetés au même moule, depuis que les puissances se sont mises sur le pied de s’accorder réciproquement tous les avantages qu’elles donneront dans la suite a la nation la plus  favorisée» (1) — Ci permettiamo d’aggiungere una osservazione che ci sembra

(1) Mably le Droit public de l'Europe Chap. XVI.

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verissima: quella siffatta clausola che segnala nella storia de' trattati di commercio il passaggio dal sistema de' privilegi al sistema della egualità, e dessa che ha aperta la via al sistema delta reciprocità.

Nulla vi ha che possa meno dar luogo a questioni che la intelligenza, e la estensione di quella stipulazione. Dessa è una limitazione, una rinuncia al dritto che ha ogni Stato indipendente di accordare delle preferenze al commercio di una nazione. «Les traités les plus modernes se bornent généralement a déclarer que les parties contractantes s'accorderont respectivement le traitement qu elles font a la nation la plus favorisée, renonçant à mettre aucun droit a la charge de l'une ou de l'autre qui no soit pas général et commun envers toutes les autres nations (1)».

(1) Vincens Exposition raisonèe de la Legislation Commercials. Liv. 12. Sod. 2. Chap. V.

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Il Sovrano che ha promesso quel dritto, ne rimane obbligato a non accordare ad alcuna nazione un vantaggio di cui non goda quella che lo ha stipulato a se.

Indi è evidente quale debba essere il carattere di que’ fatti che potrebbono costituire una infrazione al trattato del – 16: quale sia il casus foederis. La storia dei trattati di commercio, massime all’epoca che abbiamo detta de’ privilegi, ci offre una infinità di esempi di stipulazioni, le quali sarebbono una infrazione al dritto di godere le condizioni delle nazioni le più favorito. Il notissimo trattato di Methuen (decembre 1703) col quale la Inghilterra accordò al Portogallo di ammettere la importazione de’ suoi vini pagando la metà del dazio imposto a’ vini di Francia, sarebbe stata una violazione di trattato se a quell’ora alcuno simigliante al nostro ve ne fusso stato tra la Francia e la Inghilterra.

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Della medesima natura è pure il trattato di gennajo 1787 col quale la Russia accordò una diminuzione del dazio d’importazione de’ vini napolitani, ed il governo di Napoli una diminuzione del 6 per 1oo sulla importazione de’ cuoj russi; e ’l trattato di decembre 1798 col quale la Russia rabbassò di una metà il dazio sull’olio, sull’indigo, e sul tabacco portoghese, e ’l Portogallo promise una eguale diminuzione di dazio sulla importazione de’ prodotti della Russia; cc. cc. Tutti cotesti trattati avrebbono violata la stipulazione che fusse per avventura preesistita tralli governi contraenti e quelli altri i quali avessero stipulato di essere trattati come le nazioni le più favorite.

Or quale nel contratto de’ Zolfi avrebbe potuto essere la stipulazione violatrice del trattato? Due sono le stipulazioni essenziali di quel contratto: la prima è quella che restrigne il dritto de’ proprietari delle miniere

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di scavare illimitatamente; la seconda è quella che li obbliga a vendere il minerale esclusivamente ad una compagnia, colla facoltà di liberarsene pagandole invece un premio. Epperò il casus foederis avrebbe potuto avvenire allora soltanto che il dritto di essere l’unico compratore o di aversi un premio, fosse ivi stato concesso non ad una privata compagnia ma ad un altra nazione; o quando alcuna nazione fosse stata fatta esente dalla suggezione al privilegio: cioè a dire quando, in qualsiasi modo, le condizioni del commercio inglese nelle Due Sicilie, fossero state rabbassate al di sotto delle condizioni del commercio di alcun’altra nazione.

Ecco ora il fatto che si grida aver violato il trattato. E vorrem pure (checché ne sia di quel fatto) definirlo siccome gl’Inglesi lo hanno dellinit0: vorremo nominarlo colle medesime loro parole.

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Eccolo: il Governo delle Due Sicilie ha accordato ad una compagnia il monopolio de’ Zolfi.

Sia pur cosi: sia pur quella la indole e la sostanza del contratto de’ Zolfi. Qual è la clausola del trattato del – 16, che n'è stata violata? Qual è la nazione che il contratto de’ Zolfi ha favorita più che la Inglese?  – Dicono gl’Inglesi che il privilegio accordato alla Compagnia ha esclusi i commercianti inglesi dal commercio dei Zolfi. Io non so quanto ciò sia vero. Ma se lo è, non sono certo i soli commercianti inglesi che ne siano stati esclusi. Lo sono parimente i Francesi; lo sono i Tedeschi; lo sono gli Svizzeri; lo sono gli stessi sudditi del Re delle Due Sicilie e lo sono tutti, tranne una compagnia. Dicono che quel privilegio ha accumulato tutto il commercio de’ Zolfi nella mani della Compagnia... di una compagnia, ma non di una Nazione.

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Il dritto acquistato dagl’In'glesi col trattato del  – 16 fu esclusivamente quello di godere le condizioni delle nazioni più favorite. Il contratto de’ Zolfi li ha assimilati a’ sudditi delle Due Sicilie. Il contratto de’ zolfi non avrebbe neanche violato il trattato del – 16, quando pure in quello si fosse accordato a’ commercianti inglesi non già il dritto che gli si è accordato di essere trattati come le nazioni più favorite, ma si bene quello che non gli si è punto accordato, di essere trattati come li propri sudditi del Re delle Due Sicilie. In conclusione il patto che dovrebbe trovarsi scritto nel trattato del – 16 perché potesse dirsi essere stato esso violato, non potrebbe essere che quello col quale il Re delle Due Sicilie si fusse obbligato a trattare i commercianti brittannici non già come le nazioni più favorite, ma anche più favorevolmente de’ suoi propri sudditi: un patto

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che avesse stipulato a favore de’ commercianti brittannici una strana specie di esterritorialità larga anche più di quella ch’è concessa agli Ambasciatori, i quali sono pur essi soggetti alli ordinamenti amministrativi generali del paese: un di que’ patti come ne abbiamo visti solo non già convenuti ma imposti talvolta dalla conquista, o da qualche metropoli a qualche colonia.

Non altro che un trattato avria potuto imporre al Re delle Due Sicilie la obbligazione di astenersi dal far ciò che ha fatto. Poiché un siffatto trattato non ci è, nulla vi ha che abbia potuto restrignere lo esercizio della sua Sovranità. E la pretensione inglese offende la indipendenza della Sovranità Siciliana. «La souveraineté renferme le droit il» de faire des institutions qui sont nécessaires à l’exécution et à l’application des règlements donnés conformément au but de a l’état.

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C’est ce qu’on comprend sous la dénomination du pouvoir exécutif suprême. Même les états étrangers et leurs sujets sont tenus de se soumettre à l’exercice de ce pouvoir, en tant que leur situation laisse influer sur eux les lois étrangères, et qu’ils n’en sont exemptés par des traités (1).

Che ha fatto il Re delle Due Sicilie alloraquando ha accordato un monopolio ad una compagnia? Un atto ordinario del suo potere d’indipendente Amministratore del suo Regno: un provvedimento che sovente la più sana prudenza amministrativa ha saggiamente consigliato a’ reggitori delli Stati: un provvedimento di amministrazione usato da tutt’i Governi e segnatamente dalla Inghilterra: un provvedimento del quale potrà dirsi che sia opportuno oppur nò, che sia utile o nocivo

(1) Kluber. Droit des Gens moderne de l'Europe P. II T. I C. II §. 56,

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alla prosperità della produzione e del commercio Siciliano; ma del quale non potrà mai dirsi che leda i dritti di alcuna nazione straniera.

Né altrimenti il dritto pubblico di Europa ed antico ed odierno ha sempre risguardate le concessioni di Monopolio. «Ogni Monopolio (fu detto da’ primi dotti compilatori de’ principi del dritto delle Genti) non è contrario al Dritto Naturale. Il Sovrano può, per buone ragioni, accordare a de’ particolari la facoltà di vendere essi esclusivamente talune specie di cose, determinando il prezzo che potranno farsele pagare (1). «Il Commercio (fu poi insegnato nella scuola delli odierni uomini di Stato) è un bene comune della Nazione. Il Monopolio adunque è, in generale, contrario a’ dritti de‘ Cittadini.

(1) Grozio. Del Dritto della Guerra e delta Pace, de' contratti. L. II. C. XII. §. XVI.

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Questa regola nondimeno ha le sue eccezioni dettate dal bene stesso della nazione; ed un governo saggio può, in alcuni casi, stabilire il Monopolio con giustizia. Vi ha delle imprese di‘ commercio le quali non possono essere altrimente eseguite che con forze le quali esigono ile’ fondi considerevoli’, e che oltrepassano la misura delle fortune dc’ privati; ve ne ha delle altre le quali diverranno tosto rovinose se desse non siano menate innanzi con molta prudenza, in un medesimo intendimento, e secondo massime e regole costanti. Cotai commerci non possono imprendersi indistintamente da’ privati. Epperò si formano allora delle compagnie sotto l’autorità del Governo, e cotali con1pagnie non potrebbono sostenersi senza un privilegio esclusivo. Egli è dunque vantaggioso alla nazione di accordarli.

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Epperò si son vedute in diversi paesi sorgere quelle potenti compagnie le quali l'anno il commercio dell’ Oriente. Allora quando i sudditi delle Provincie Unite si stabilirono nelle Indie, sulle rovine dei Portoghesi loro inimici, de’ privati mercatanti non avrebbono osato di mirare ad una si alta impresa. E lo Stato esso stesso, occupato a difendere la sua libertà contro gli Spagnuoli non avrebbe osato di tentarla (1)».

E questo dritto, inerente alla Sovranità, stato anche più largamente riconosciuto da un sommo pubblicista nostro contemporaneo. Lo è stato segnatamente laddove colui sviluppa la estensione della soggezione degli stranieri alle leggi del paese in cui dimorano. «I privilegi, egli scrive, accordati a de' sudditi propri o stranieri, debbono

(1) Vattel. Dritto delle Genti, L. I. C. §. 97.

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ancora essere rispettati dalli stranieri nel territorio dello Stato che li ha accordati (1)».

Né quelle sono fole di pubblicisti. Sono tutto al più la giustificazione del fatto di tutt’i governi di Europa, e de’ governi più savi, e de’ più insegnati e morali. Valga per tutti lo esempio della Inghilterra la quale non altrimente ha progredito alla eminenza della sua prosperità commerciale che fattavisi sospignere da’ giganteschi monopoli delle sue compagnie. Il monopolio che in molti paesi non è che un fatto, è in Inghilterra un dritto regolato da leggi apposite. Eccone la storia siccome la ci è concordemente riferita e da un sommo giureconsulto nazionale e da quel dotto Inglese ch’è oggi il maestro di coloro che sanno in materia

(1) Kluber. Droit des Gens moderne de l'Europe P. II T. I C. II §. 54,

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di economia commerciale (1) «Siffatte concessioni (monopoly) erano usitatissime pria che avvenisse l’ascensione de’ Stuart al trono; e furono poi spinte sino ad una estensione altamente oppressiva ed ingiuriosa (injurious) durante il Regno della Regina Elisabetta. Quel carico pesante divenne alla fine siffattamente insopportabile che, nulla ostante la opposizione del Governo il quale risgnardava la facoltà di accordar monopoli siccome una parte importantissima della sua prerogativa, essi furono aboliti col famoso atto del 1624 (2). Questo atto dichiara) che tutt'i monopoli, concessioni, lettere patenti autorizzanti il dritto esclusivo

(1)Macculloch Dictionary of commerce and commercial navigation — V. Monopoly — Sir Thomas Edlyne Tom 1 ins, Rise Progress and Present State of the British law —V. Monopoly.

(2)Stat. 21 Jac. 1 c, 3.

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di comprare, di vendere, di fabbricare oggetti e manifatture saranno nulli e di niuno effetto; ma ciò non si a estende ad ogni concessione o privilegio accordato con atto del Parlamento; né ad ogni concessione o carta delle corporazioni o delle città etc.; né alle concessioni delle compagnie o società de' negozianti per l'accrescimento del commercio; ne agl'inventori di nuove manifatture a' quali si concedono patenti di durata di 14 ami; né etc. etc. etc.» Perlocché è chiaro che quella legge non altro fece che confermare il dritto di conceder monopoli, attribuendone benvero la facoltà al potere legislativo. Quello e il dritto inglese in proposito de' monopoli.

La concessione adunque del Monopolio de9 Zolfi ad una compagnia e un mero alto di amministrazione interna dello Stato: è un atto di una indole in nulla

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diversa da quella di ogni altro provvedimento amministrativo. E’ un atto della medesima natura di qualsiasi altra concessione di privilegi. E colui il quale avesse buona ragione di considerare violati i suoi dritti da quella concessione, ne avrebbe medesimarneute a causa di ogni altro privilegio concesso ad una persona o ad una compagnia: potrebbe tenersi leso perché il Governo riserva a se la vendita de’ Generi di Privativa; potrebbe tenersi leso dalle privativa d’introduzione che il Governo concede tuttodì – E ’l Governo delle Due Sicilie, e quasi che tutt’i Governi di Europa, hanno ordinato ne’ loro Stati il monopolio de’ tabacchi; e lo hanno concesso in Regia Interessato a delle compagnie. Quell’ordinamento escludo egualmente tutti i commercianti da un traffico importantissimo. Ché anzi quello lì esclude assolutamente;

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e ’l contratto de’ Zolfi non fa che assoggettarli al pagamento di un dazio quando vogliano essi trafficarne. Se si ammettesse il principio de’ commercianti inglesi, non ne sarebbono essi facultati a pretendere l’abolizione della privativa de' tabacchi?

Si dice, che se la concessione del monopolio è un. atto di Amministrazione, non lo è certamente lo aver limitato il dritto della proprietà: lo avere interdetto a’ proprietari delle Zolfaje la loro imprescrittibile facoltà di scavare illimitatamente; che quello è un atto arbitrario, ingiustificabile, un alto col quale il Governo ha donato alla Compagnia la proprietà altrui. Noi faremo osservare che convien saper grado al contratto de’ Zolfi dello aver porta In occasione di adottarsi un provvedimento invano per lo innanzi desiderato, invano invocato, invano suggerito da un puro pensiero economico;

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provvedimento ch’è la condizione della conservazione delle Zolfaje; provvedimento il quale, dobbiamo desiderare che sopravviva al contratto. Intendiamo parlare della intervenzione dell'Amministrazione Pubblica nella operazione dello scavamento delle Zolfaje; intervenzione la quale dee primariamente attendere a moderare rettamente lo arbitrio illimitato di scavare. La necessità di questo ‘principio si appalesò massimamente tra ’l cadere del 1833 e l’entrare del 18. 34, allora quando un abbassamento straordinario del prezzo dello Zolfo fece aperto il pericolo e ’l danno di quello scavamento eccessivo ch’era stato imprudentemente consigliato a’ proprietari delle Zolfaje dall’alto prezzo a cui quel minerale si era elevato nel 1833. Tutti allora invocarono che il Governo accorresse. E fnron tra’ primi i commercianti inglesi stabiliti in Sicilia. Tutti ricordano i nomi onorevoli

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che si mostrarono nella supplica che costoro presentarono allora al Governo — In quanta poi alla ragione del bisogno della intervenzione dell’Autorità, anziché dire, leggeremo ciò che un sommo amministratore ne ha detto... «Il reste à examiner s’il convient de laisser aux particuliers à qui les mines sont concédées la liberté de les exploiter de la manière qu’ils jugent la plus utile à leurs intérêts, et la plupart de ceux qui se sont occupés de cet examen se sont prononcés pour la négative.

«Une mine, disent-ils; doit être profitable à la société: comment le serait-elle, si l'exploitation n’en est subordonnée à des conditions? Une liberté illimitée pourrait être suivie de graves inconvénients, tels que la submersion de travaux déjà exécutés, causée par des fouilles nouvelles qu’un voisin ferait, tels

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encore qu‘un défaut d’expérience, une économie mal entendue qui détournerait un entrepreneur de faire les dépenses nécessaires pour obtenir une bonne exploitation. Ce n’est pus tout d’avoir établi un mode d’extraction conforme aux principes de l’art, il faut encore que les matières fournies par les mines soient traitées de manière qu’elles puissent être livrées au commerce un plus bus prix et dans la plus grande pureté possible. On ne saurait espérer ce résultat, si chacun des propriétaires jouit d’une liberté indéfinie. Il n’en est pus des substances souterraines, comma dc celles qu’on récolte à la superficie. Los dernières de ces substances se reproduisent, en général, au gré des cultivateurs, tandis que les mines se détruisent au fur et à mesure des extractions, et qu’une fois épuisées, elles sont anéanties

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pour toujours. Elles appellent donc toute a la sollicitude du gouvernement. Il doit donc veiller, avec le plus grand soin, à la conservation des avantages qu'elles procurent, lorsqu'elles sont exploitées d' une manière convenable (1)». Fu par questo il principio il quale nel paese, nel tempo, e nel consesso in cui più predominava il timore degli eccessi del potere, dettò il decreto emanato in luglio 1791 dall'Assemblea Costituente. «Il posait en principe que les mines et minières étaient des propriétés privées avec cette condition toutefois qu'elles seraient à la disposition de l’état et qui elles ne pourraient être exploitées que de son consentement et sous sa surveillance (2)... Facciam voti che la esecuzione di quel pensiero sia compiuta:

(1)Costaz. Histoire de l'Administration en France. Chap. VI. mines, minières etc.

(2)Dict. Adm. v; Mines.

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che sia colmato un vuoto ch’è nel nostro codice amministrativo: che un apposito ordinamento prescriva i modi di procedere nella explotation delle Zolfaje, e l’assistenza e la vigilanza dell’Autorità.

Si dice, che la concessione del privilegio de’ Zolfi è sommamente dannosa alle industrie della Inghilterra... Ma il Sovrano delle due Sicilie è forse egli obbligato a comporre tutta la sua interna amministrazione a vantaggio della prosperità della Inghilterra? Il Governo delle due Sicilie è forse il Ministro del Commercio del Regno Unito? Il Regno delle Due Sicilie non è’ certo una fattoria inglese. Il debito del Governo Siciliano inverso la Inghilterra è quello di mantenere il commercio ed i sudditi inglesi in una perfetta egualità di dritti colle nazioni le più favorite. E vi ha adempiuto – Né si potrà rettamente allegare veruna inosservanza di cotesta obbligazione.

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Ma, si aggiugne, quell’atto è un errore: quell’atto è nocivo alla prosperità. della Sicilia... E qual’è il dritto che ha la Inghilterra di costituirsi il censore dell’amministrazione del Governo delle Due Sicilie? Non è forse oggi vero che «tutte le nazioni sono le une relativamente alle altre nella indipendenza naturale che elleno non riconoscono alcuna autorità, alcun capo, alcuna supremazia straniera; che elleno non hanno altra legge comune se non il dritto di natura; che elleno sono in una perfetta eguaglianza di dritti; che ogni atto contrario attacca la indipendenza ed autorizza la nazione offesa ad usare il dritto della propria conservazione onde mantenerla?»

Per le quali cose dee conchiudersi:

1. Che il Governo delle Due Sicilie, facendo

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ciò che ha fatto, ha esercitato un atto ordinario della sua Sovranità: ha fatto ciò che avea dritto di fare;

2. Che avrebbe potuto soltanto esserne impedito da un trattato. Un siffatto trattato non ci è;

3. Che la questione del doversi mantenere o sciogliere il contratto de’ Zolfi potrà essere una questione di economia, di amministrazione interna, di famiglia; non mai una questione internazionale.

Napoli alli 22 marzo 1840.

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P. S. Ci cade sotto gli occhi un documento del quale possiamo guarantire l'autenticità – Desso è il patto 12 della proposta di un trattato di commercio discusso non ha guari in Napoli tra un distinto negoziatore inglese e ’l Ministero siciliano. Ivi si vede che avrebbesi voluto stipulare quel patto che oggi si ostenta essere già stato altra volta stipulato nel trattato del – 16: cioè a dire la obbligazione di non far concessioni di monopolio. – Chi nel 1840 ha desiderato quel patto, avea la coscienza di non averlo ottenuto nel 1816 «Alfine di allontanare gl’impedimenti allo sviluppo, ed all’incoraggiamento del Commercio de’ loro rispettivi sudditi, ed in conformità de’ principî di reciproca libertà di Commercio adottati col presente trattato, S. M. Brittannica promette che il Commercio de’ sudditi Siciliani nel Regno Unito della Gran Brettagna e dell'Irlanda

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non sarà ristretto, interrotto o in alcuna maniera colpito da operazione di verun Monopolio, contratto o esclusivo privilegio di compra e vendita qualunque, ma che i sudditi di S. M. Siciliana nel Regno Unito della Gran Brettagna e dell'Irlanda avranno libera e non ristretta facoltà di comprare e vendere a chiunque piacesse loro, ed in quella forma o maniera che può essere convenuta tra’ i compratore e ’l venditore,. e senza essere obbligati di dare una preferenza o favore in forza di siffatto contratto o esclusivo privilegio di compra o vendita, e S. M. Siciliana promette che una consimile esenzione dalla restrizione per rapporto alle compre 0 vendite sarà goduta da’ sudditi di S. M. Brittannica che trafficano o riseggono nel Regno delle Due Sicilie: rimanendo eccettuate le Reali di carte di gioco, tabacco, sale, e spolvere da sparo. »


























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