L'unità d'Italia è una beffa, che comincia con una bugia.
Due Sicilie
  Eleaml


Camera dei Deputati - Seduta n. 523 antimeridiana 12 luglio 1950
Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico
interesse nell’Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) (1170)

Giugno 2012



Camera dei Deputati - Seduta del  17 Marzo 1950 - De Gasperi

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Camera dei Deputati - Seduta n. 523 antimeridiana 12 luglio 1950

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Camera dei Deputati - Seduta n. 524 pomeridiana 12 luglio 1950

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Camera dei Deputati - Seduta n. 525 antimeridiana 13 luglio 1950

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Senato - seduta n. 483 - venerdì 21 luglio 1950

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Senato - seduta n. 491 pomeridiana - giovedì 27 luglio 1950

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Senato - seduta n. 493 pomeridiana - venerdì 28 luglio 1950

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Senato - seduta n. 494 antimeridiana - sabato 29 luglio 1950

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Senato - seduta n. 495 pomeridiana - sabato 29 luglio 1950

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SEDUTA ANTIMERIDIANA

DI MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

indi

DEL VICEPRESIDENTE LEONE


Congedi .............................................................................................................20741

Disegni di legge:

(Presentazione) ..........................................................................................................20748

(Trasmissione dal Senato) ....................................................................................20741

Disegni di legge (Seguito della discussione):

Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse

nella Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno).(1170).

Esecuzione di opere straordinarie e di pubblico interesse nell'Italia,

settentrionale e centrale.(1171) .....................................................................................20742

PRESIDEN.TE...................................................................................20742, 20749, 20764

JERVOLAINNGOE LOR AFFAELER,Relatore

per la maggioranza..........................................................................................20742, 20743,

20744, 20745, 20746, 20747, 20748, 20751, 20753, 20754, 20756,

                                         20760, 20761, 20763, 20764, 20765, 20766

CORBINO............................................20742, 20760, 20762, 20765

CAMPILLI Ministro senza portafoglio ......20742, 20743, 20746,

20749, 20751, 20753, 20754,20758, 20760, 20762, 20764, 20765

RICCIO ....................................................................................................................20743

LACONI ...................................................................................20743, 20744, 20750, 20752,

                                                                     20754, 20755, 20764, 20765

SCOCA, Presidente della Commissione ......................................................................20744

ZANFAGNINI .......................................................................................20745, 20747

ALICATA Relatoye di minormzu ......................................................................20746, 20747,

                                                                                 20749, 20762, 20763

AMENDOLAP IETRO............................................................................20747, 20749

DE MARTINO FRANCESCO................................................................................20749

CARONIA ...................................................................................................20749

MELIS ....................................................................................................20750, 20752

DE VITA.......................................................................................................20752, 20754

MAXIA.................................................................................................................20754

VIGO ...................................................................................................................20759

MASTINO GESUMINO ...........................................................................20753, 20754, 20759

ROCCO...................................................................................................................20760

AMENDOLA GIORGIO ........................................................................................20765

(Annunzio) ........................................................................................................20741

La seduta comincia alle 10,30.

FABRIANI, Segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana, di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati: Berti Giuseppe fu Giovanni, Farinet, Greco, Manzini, Murdaca e Veronesi.

(I congedi sono concessi):

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso a questa Presidenza il disegno di legge:

«Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per nuovo apporto statale alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (Approvato dalla Vili Commissione permanente del Senato). (1448).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso, alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

20742

Seguito della discussione del disegno di legge sulla Cassa per il Mezzogiorno e sulla esecuzione di opere straordinarie e di pubblico interesse nell'Italia centro-settentrionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sulla Cassa per il Mezzogiorno e sulla esecuzione di opere straordinarie e di pubblico interesse nell'Italia centro-settentrionale.

Abbiamo terminato l'esame dell'articolo 46 del disegno di legge sulla Cassa per il Mezzogiorno. Si dia lettura dell'articolo 17.

FABRIANI, Segretario, legge:

«Le tabelle organiche del personale della Cassa, stabilite dal Consiglio di amministrazione, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro per il tesoro.

«Il Presidente del Consiglio determina il contingente del personale di ruolo e non di ruolo che le singole Amministrazioni dello Stato debbono comandare a prestare servizio presso la Cassa medesima.

«Per il comando degli impiegati dello Stato presso la Cassa occorre il preventivo assenso della medesima.

«Resta tuttavia in facoltà della Cassa di assumere personale non statale nel limite del 10 per cento del personale di cui alle tabelle predette. N

«La Cassa rimborsa alle amministrazioni interessate gli emolumenti spettanti al personale comandato».

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento dell'onorevole Caronia:

«Al quarto comma, dopo la parola: assumere, aggiungere le parole: con contratto a termine; e sostituire le parole: del 10 per cento con le parole: di un quarto».

Poiché l'onorevole Caronia non è presente, s'intende che lo abbia ritirato..

La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

«Dopo il primo comma aggiungere: «Il personale della Cassa è assunto con prevalenza fra i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici».

Sostituire al penultimo comma:

«Il personale non proveniente dalle Amministrazioni dello Stato o degli Enti pubblici è assunto con contratto a termine».

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Relatore per la maggioranza. Onorevole Presidente, questi emendamenti saranno svolti, a nome della Commissione, dall'onorevole Corbino.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Corbino ne ha facoltà.

CORBINO. Il limite del dieci per cento che era stato fissato nell'articolo 17 sembra piuttosto ristretto per non obbligare la Cassa a servirsi esclusivamente di personale dello Stato. Vi è il dubbio che le amministrazioni dello Stato possano essere indotte a trattenere nei loro ruoli e nei loro uffici il personale migliore e a dare alla Cassa un personale non eccessivamente brillante. Ecco perché io credo convenga rinunciare ad una percentuale rigida e lasciare all'amministrazione della Cassa una certa elasticità, assicurando però sempre la prevalenza al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici: domani vi potrebbero essere ottimi funzionari delle province, dei comuni o anche degli organi regionali che potrebbero essere utilissimi per lo svolgimento delle pratiche della Cassa del Mezzogiorno.

Il secondo emendamento è chiaro di per se stesso: si tratta di definire le modalità giuridiche con cui sarà assunto il personale non di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. Onorevole Corbino, credo che sarebbe opportuno che l'emendamento aggiuntivo seguisse immediatamente il sostitutivo, per ragioni di coordinamento.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. Io penso viceversa che possa seguire il primo comma, perché nell'attuale secondo comma è contenuta la facoltà del Presidente del Consiglio di determinare «il contingente del personale di ruolo e non di ruolo che le singole amministrazioni dello Stato debbono comandare a prestare servizio presso la Cassa medesima». Sarebbe logico e necessario che preceda l'emendamento aggiuntivo; faccio pertanto una proposta in questo senso.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo 17.

(È approvato).

20743

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al primo comma: «Il personale della Cassa è assunto con prevalenza tra i dipendenti dello Stat'o e degli enti pubblici».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo e il terzo comma. '

(Sono approvati).

Pongo in votazione il secondo emendamento, sostitutivo del quarto comma: «11 personale non proveniente dalle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici è assunto con contratto a termine».

(È approvato).

Pongti in votazione l'ultimo comma.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17-bis. Se ne dia lettura.

FABRIANI, Segretario, legge:

«Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri o ad un ministro all'uopo designato, la presidenza del 'Comitato interministeriale di cui all'articolo 1 e la vigilanza. sulla gestione della Cassa».

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio ha proposto di sostituirlo col seguente:

a «Il Presidente del Comitato dei ministri risponde, innanzi al Parlamento, dell'attività del Comitato stesso e della vigilanza sulla Cassa a lui deferita».

L'onorevole Riccio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RICCIO. Lo mantengo, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

 JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. La Commissione accetta l'emendamento Riccio.

PRESIDENTE. Il Governo?

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. Il Governo accetta l'emendamento. Riccio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17-bis nella formulazione dell'onorevole Riccio.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18. Se ne dia lettura.

FABRIANI, Segretario, legge:

«Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, del regolamento e dello statuto, o per gravi irregolarità di gestione il Presidente

del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, può promuovere, mediante decreto del Presidente della Repubblica, lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione.

«Con lo stesso decreto, l'amministrazione della Cassa viene affidata ad un Commissario del governo fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione che dovrà essere ricostituito entro sei mesi».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue un articolo aggiuntivo degli onorevoli Laconi, Alicata, Miceli, Lombardi Carlo, Pajetta Gian Carlo, Suraci, De Martino Francesco, Gallico Spano Nadia, Audisio e Moranino.

«La Corte dei conti riferisce' direttamente al Parlamento sul risultato dei riscontri eseguiti sulla gestione finanziaria della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione».

L'onorevole Laconi ha facoltà di illustrarlo.

LACONI. L'emendamento aggiuntivo che ho presentato non introduce in sostanza nella legge un elemento nuovo, ma si limita a richiamare una disposizione della Costituzione della Repubblica..Dice infatti la Costituzione testualmente all'articolo 100: «La- Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce diretta-1 mente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito».

Fino a poco tempo fa la Corte non si era avvalsa di questo'suo diritto di riferire direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito sulla gestione finanziaria del Governo, ma di recente abbiamo avuto notizia che la Corte dei conti' si è. tempestivamente avvalsa di questo suo diritto. Non so quale sarà la procedura successiva. Io penso che -la relazione della Corte dovrà essere oggetto di cognizione diretta e discussione del Parlamento. Comunque nel caso particolare mi pare sia evidente che la Cassa per il Mezzogiorno, rientrando strettamente nella definizione degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, non può sottrarsi al controllo della Corte dei conti né può uscire dalla sfera degli enti sui quali la Corte dei conti esercita il suo controllo e hai il compito di riferire direttamente al Parlamento.

20744

Certo la soluzione che è stata trovata per assicurare la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla -gestione finanziaria della Cassa per il Mezzogiorno non è felice. Come ho rilevato in sede di discussione generale la partecipazione della Corte dei conti al controllo della Cassa per il Mezzogiorno viene limitata alla nomina' , da parte della Corte dei conti stessa, del presidente del collegio de revisori. Tuttavia anche adottata questa strada credo non vi sia dubbio che la Corte dei ponti abbia il compito di riferire direttamente al Parlamento.

Si potrà trovare qualche difficoltà nel fatto che il compito di riferire al Parlamento dovrà essere esercitato individualmente dal membro della Corte che viene a diventare presidente del collegio dei revisori, ma sta di fatto che non può essere superata in alcun modo la disposizione molto precisa della Costituzione, la quale stabilisce non tanto un diritto della Corte, quanto un diritto del Parlamento di avere sulla gestione degli enti finanziati dallo Stato la relazione del massimo organo tecnico previsto dalla Costituzione repubblicana.

Stando cosi le cose, il mio emendamento non ha, ripeto, nessun carattere di novità: non fa altro che reintrodurre nella legge una disposizione che già figura nella Costituzione e, quindi, dovrebbe essere accettato unanimemente dalla Camera.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

JERVOLINO ANGELO' RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. Onorevole Presidente, codesta questione viene risollevata ancora una volta e, mi permetto di dire, inopportunamente. La dizione dell'articolo 100 della Costituzione della Repubblica è di una chiarezza evidentissima. Dice l'articolo 100: «La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, ed anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato». Questa prima parte non ci riguarda, giacché siamo di fronte ad un ente pubblico con autonomia e con personalità giuridica propria distinta dall'amministrazione dello Stato. La seconda parte, che ci dovrebbe riguardare, dice: «Partecipa, nei casi e.nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria».

A questo obbligo, a parte ogni altra considerazione che potrei fare e che non faccio per amore di brevità, noi abbiamo ottemperato. Che cosa abbiamo infatti stabilito con l'articolo 16?

Abbiamo voluto che due rappresentanti della Corte dei conti partecipassero al controllo sulla gestione finanziaria della Cassa per il Mezzogiorno: e ciò in piena armonia con l'articolo 100 della Costituzione. Non so quale altro controllo invoca l'onorevole Laconi. Per ogni altra formalità di legge, là Corte dei conti si atterrà alle prescrizioni indicate nella Costituzione senza che sia necessario farne un esplicito richiamo nel disegno di legge, che stiamo esaminando.

Per queste considerazioni brevissime, sulle quali, data la chiara'  e precisa dizione della norma costituzionale richiamata dall'onorevole Laconi, non intendo soffermarmi più oltre, la. Commissione è dell'opinione che avendo già ottemperato a questa norma precisa non possa accogliersi l'emendamento proposto dall'onorevole Laconi.

LAGONI. Ella probabilmente non ha sott'occhi il testo del mio emendamento, perché qui si tratta della relazione della Corte dei conti alla Camera. Non è questione di controllo. Io ho accennato al controllo solo incidentalmente.

SCOCA, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.    0

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SGOCA, Presidente della Commissione. L'argomento che tratta l'emendamento La- coni è materia dell'articolo - 21. Mi sembra pertanto che andrebbe discusso in quella sede.

LAGONI. È un articolo aggiuntivo che si sistemerà poi opportunamente. Del resto non io, ma l'onorevole Presidente' lo ha posto in discussione a questo punto.

SCOGA, Presidente della Commissione. Siccome la questione è già risolta nel testo dell'articolo 21, insisto affinché l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Laconi - che del resto mi sembra superfluo - sia discusso in quella sede.

LACONI. Allora sospendiamo e discuteremo a proposito dell'articolo 21.

PRESIDENTE. Poiché anche il proponente è d'accordo, rimane cosi stabilito.

Segue l'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Zanfagnini, Amendola Pietro, Sampietro Giovanni, Matteotti Carlo, Ariosto, Mondolfo, Corbi, Miceli, Spallone e Natali Ada:

«Gli stanziamenti di, competenza degli stati di previsione dei singoli Ministeri interessati per le opere anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1, non potranno essere inferiori a quelli dell'esercizio finanziario 1949-50».

20745

L'onorevole Zanfagnini ha facoltà di illustrarlo.

ZANFAGNINI. L'emendamento mira ad introdurre una norma tanto per il disegno di legge sulla Cassa perii Mezzogiorno, quanto per quello sulla esecuzione di opere straordinarie nell'Italia centro settentrionale; e tende a tradurre in realtà concreta alcune dichiarazioni molto esplicite che sono state ripetutamente fatte dal Governo e dalla Commissione e che trovano riscontro in un preciso comma dell'articolo 1 tanto del disegno di legge, n. 1170, quanto di quello n. 1171.

Dice questo comma, proprio in relazione al'carattere di intervento straordinario che si vuol dare a questi disegni di legge, che restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei ministeri competenti per le opere anche straordinarie alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità e ài cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamento nei singoli stati di previsione dei ministeri suddetti.

Ora, siccome non possiamo non renderci conto, onorevoli colleghi, che questi stanziamenti di competenza dei" singoli ministeri negli stessi settori in cui interviene lo Stato attraverso questi disegni di legge sono, negli stati di previsione dell'esercizio finanziario in corso, quasi completamente spariti, in quanto che nel bilancio dell'agricoltura abbiamo visto che dai 14 miliardi e mezzo dell'esercizio precedente per le bonifiche e le irrigazioni siamo scesi ad un miliardo e mezzo ed uguale falcidia abbiamo riscontrato nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, io tendo attraverso il mio emendamento a riferirmi naturalmente non agli stanziamenti in corso che sono irrisori, che sono, si può dire, nulli, ma agli stanziamenti dell'esercizio precedente.

In sostanza, in relazione al concetto per cui questi programmi sono definiti programmi straordinari e per cui tutto quello che è stato fin qui fatto dallo Stato in questi campi deve rimanere integro e impregiudicato, io propongo, attraverso questo mio emendamento, che gli stanziamenti di competenza dei singoli ministeri, a cui si riferisce l'articolo 1, non possano essere inferiori a quelli dell'esercizio finanziario decorso, e cioè dell'esercizio 1949-50.

Se-noi affermeremo questo punto, avremo una garanzia che effettivamente questi interventi sono straordinari; ma, se non lo affermeremo, non avremo nessuna garanzia che non si tratti invece di interventi diretti a supplire a deficienze dei bilanci ordinari' attuali.

Per quel che riguarda, per esempio, l'Italia centro-settentrionale -

l'ho già detto in sede di discussione generale - il disegno di legge, n. 1170, prevede degli stanziamenti, annui di 20 miliardi. Con questi 20 miliardi, se noi misuriamo l'intervento dello Stato alla stregua degli stati di previsione di questo esercizio finanziario, noi verremo appena, e neanche, a reintegrare quelli che erano gli stanziamenti dell'esercizio decorso.

Insomma, non si può creare lo stanziamento straordinario accanto al vuoto (perché siamo di fronte - si può dire - al vuoto nei bilanci ordinari, su questo punto) ma vi deve essere lo straordinario accanto a qualche cosa di ben concreto per quel che riguarda gli stanziamenti ordinari.

Ora, è chiaro che gli stanziamenti ordinari, quelli che sono per così dire l'indice dell'azione continua, normale dello Stato in questi settori, non potranno essere ragguagliati a quelli dell'esercizio attuale, che sono pressoché nulli, ma a quelli per lo meno dell'esercizio precedente come limite minimo, salvo ad esaminare l'opportunità di stanziamenti maggiori.

Per questi motivi, confido nell'accoglimento del mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza.. La Commissione, pur condividendo il pensiero dell'onorevole Zanfagnini, e sostenendone la bontà, non può accogliere questo articolo aggiuntivo per due considerazioni. La prima è questa: i bilanci delle amministrazioni statali non possono essere impostati con criteri rigidi, per cui non è possibile stabilire un limite minimo o un limite massimo.   

ZANFAGNINI. Il massimo non c'è.

JERVOLINO. ANGELO RAFFAELE, Relatore per la, maggioranza. Ma vi è una seconda considerazione. Sé noi dovessimo accogliere l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Zanfagnini, dovremmo rifare un cammino a rovescio. La Commissione - convinta che lo strumento delle spese escogitato dal Governo e fatto proprio dalla Commissione darà buoni frutti - si augura che tante di quelle attività, che sono oggi svolte dalle amministrazioni dello Stato, verranno demandate alla stessa Cassa per il Mezzogiorno. Se noi dovessimo, quindi, stabilire il limite invocato, verremmo a precludere questa possibilità. Difatti il Governo come potrebbe affidare alla Cassa per il Mezzogiorno nuove attività, allo stato di competenza di determinati ministeri, se dovesse rigorosamente applicare il contenuto dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Zanfagnini?

20746

Per queste due considerazioni, la 'Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Go verno?

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. Il Governo conferma che i bilanci ordinari dovranno avere stanziamenti che soddisfino le annuali esigenze dei lavori pubblici e dell'agricoltura. Non può quindi non aderire a quanto ha dichiarato testé l'onorevole relatore. L'emendamento presentato dall'onorevole Zanfagnini non può, per le ragioni esposte, essere accolto.

ALICATA, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA, Relatore di minoranza. Onorevoli colleghi, noi voteremo l'emendamento Zanfagnini, che dà sostanza e logica all'ultimo comma dell'articolo 1 e su cui la Commissione fu d'accordo nello stabilire una formula che dicesse: «Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei ministeri competenti per le opere di carattere straordinario, ecc.,», comma però molto generico, mentre invece l'emendamento Zanfagnini afferma, in modo lineare, che questi 1000 miliardi saranno veramente degli stanziamenti straordinari soltanto se vi sarà la garanzia che gli stanziamenti normali anche per le opere straordinarie dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura, non saranno inferiori ad un minimo. Infatti se domani noi avremo cento miliardi all'anno dati alla Cassa, e saranno stanziati al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dell'agricoltura due milioni per opere pubbliche e di bonifica, evidentemente il Mezzogiorno non avrebbe guadagnato niente ed anzi avrebbe perduto alcune diecine di miliardi annui.

Quindi, la richiesta dell'onorevole Zanfagnini è una richiesta logica e non mi sembra che le risposte date dall'onorevole Jervolino ne intacchino la sostanza.

La prima, risposta data dall'onorevole Jervolino dice: Gli stanziamenti dei Ministeri non possono essere fissati rigidamente prima.

Noi non chiediamo che si fissi rigidamente. Noi chiediamo che a titolo esplicativo dell'ultimo comma dell'articolo 1 si stabilisca che ci dev'essere un minimum per questi stanziamenti.

In secondo luogo la successiva considerazione dell'onorevole Jervolino non mi sembra accettabile perché lei ha detto qualche cosa

che non era mai stato detto fino ad ora in questa Assemblea e che noi dobbiamo respingere, cioè che ella si augura che praticamente la Cassa sostituisca per sempre in tutte le attività i ministeri nello svolgimento della loro funzione nel Mezzogiorno. Ella ha detto: sono certo che la Cassa funzionerà tanto bene che noi i fondi che dovremmo dare per le opere normali, anche non di carattere straordinario, li daremo alla Cassa.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. Ho parlato di altre attività, non di fondi.

ALICATA, Relatore di minoranza. Ma ella lo ha detto a proposito di questi stanzia-.menti, quindi evidentemente le altre attività non si possono riferire che a questi. Così noi avremo una Cassa che veramente monopolizzerà tutte le spese pubbliche del Mezzogiorno, ed all'infinito, perché è chiaro che quando si cominciano dei programmi nuovi che sono estranei anche al piano generale per il quale la Cassa è stata (ondata, l'attività della Cassa potrebbe non finire mai. È per questo che noi voteremo l'emendamento Zanfagnini. Vorrei però sottoporre alla Camera se non ritenga che questo concetto debba essere fissato in un articolo della legge, o se non sia il caso di trastonderlo in un ordine del giorno.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. Desidero fare presente all'onorevole Alicata che io intendevo riferirmi ad una proposta, che fu fatta alla Camera dall'onorevole Perrone Capano, sulla quale proposta non potetti esprimere il mio pensiero perché - avendo parlato due ore nel chiudere la discussione generale - non mi fu dato rispondere esaurientemente a tutti gli onorevoli deputati, che intervennero nella medesima discussione. Sia l'onorevole Perrone Capano, che l'onorevole Consiglio, fecero specifica richiesta che l'attività della Cassa del Mezzogiorno non si limitasse alle attività stabilite dal presente disegno di legge. Ricordo che si chiedeva, fra l'altro, la costruzione di nuove chiese, di scuole, di ospedali. Non comprendo, però, l'allarme dell'onorevole Alicata. È logico (ed io, per lo meno, formulo un augurio a riguardo) che la Cassa per il Mezzogiorno possa svolgere altre attività - oltre quelle demandatele - se il suo funzionamento a beneficio delle zone ad economia povera si manifesterà (e di ciò ho certezza) utile.

20747

Desidero poi richiamare l'attenzione dell'onorevole Alicata e dell'onorevole Zanfagnini sul contenuto dell'ultimo comma dell'articolo 1. È sfuggita a tutti e due un'aggiunta che fu voluta proprio da me. Noi non ci siamo limitati a dire: «Restano ferme le" attribuzioni dei ministeri competenti», ma abbiamo detto: «restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei ministeri competenti».

Nella parola «oneri» è implicitamente contenuta anche la parte che riguarda gli stanziamenti. Sarebbe semplicemente assurdo il supporre che proprio noi della Commissione vogliamo annullare quello che noi stessi abbiamo deliberatamente voluto.

Quindi - a parte che l'ultimo comma del richiamato articolo 1 fu voluto proprio dalla nostra parie - a me pare che l'esigenza manifestata 'dall'onorevole Zanfagnini sia stata già' sodisfatta se non in forma esplicita per lo meno implicitamente. Anche per questa considerazione io ritengo perfettamente superfluo l'emendamento aggiuntivo.

Comunque, se l'onorevole Zanfagnini, per maggiore tranquillità, intende trasformare il suo articolo aggiuntivo in un ordine del giorno, la Commissione, naturalmente, non ha nessuna difficoltà ad accettarlo.

ALICATA, Relatore di minoranza. D'accordo.

ZANFAGNINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANFAGNINI. Consento ben volentieri a trasformare il mio articolò aggiuntivo in un ordine del giorno che mi riservo di presentare, e ringrazio l'onorevole relatore per i suoi chiarimenti.

PRESIDENTE. Sta bene. Segue l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Caronia:

«Le cariche di presidente, vicepresidente e consiglieri di amministrazione sono incompatibili' con il mandato i parlamentare e con le funzioni di impiegato di Stato nei dicasteri centrali e negli uffici periferici, nonché cori le funzioni-di amministratori ed impiegati dibanche, di enti pubblici e di imprese industriali ed agricole, che abbiano materie e scOjù affini a quelli per i quali la Cassa esercita:e sue attività».

AMENDOLA PIETRO. Non essendo presente l'onorevole Caronia, faccio mio questo emendamento e rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Alicata ha presentato all'emendamento Caronia un emendamento sostitutivo totale:

«Alle cariche di presidente, vicepresidente e consiglieri di amministrazione non possono essere chiamati coloro che fanno parte di amministrazioni di istituti finanziari, di enti pubblici e di imprese industriali e agricole o che vi occupino posti di direzione e coloro che ne abbiano cessato di far parte dopo il31 dicembre 1949».

Domando se questo emendamento è appoggiato.

'{È appoggiato).

L'onorevole Alicata ha facoltà di svolgerlo.

ALICATA, Relatore di minoranza. L'emendamento Caronia sostiene tre incompatibilità. Ora a noi sembra che, per quanto riguarda la incompatibilità dei parlamentari, poiché vi è in discussione, in questo momento, nell'Assemlea, un progetto generale, forse sarebbe superfluo ed inutile, in questo momento, fare una indicazione specifica di questo genere. Questa rientrerà nei criteri generali che la Camera riterrà di adottare.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. Pienamente d'accordo.

ALICATA. Relatore di minoranza. Per il secondo punto, invece, siamo nettamente contrari, perché non pensiamo che sia giusto escludere dalle cariche di presidente, vicepresidente, consigliere di amministrazione, gli impiegati dello Stato, dei dicasteri centrali o degli uffici periferici, in quanto che noi pensiamo anzi - e direi ci auguriamo - che sia questo un settore nel quale il comitato dei ministri, il Consiglio dei ministri, possa indirizzarsi per scegliere gli amministratori della Cassa.

Diversa è la questione dell'incompatibilità dei membri dei consigli di amministrazione degli enti finanziari. Ritengo "che su questo punto non ci possiamo limitare alla generica affermazione che abbiamo votato in sede di Commissione come, dirò così, espressione di', un indirizzo. Infatti fu votato a questo proposito un ordine del giorno nel quale si fanno voti che siano escluse dai consigli di amministrazione della Cassa persone che non siano indipendenti e che possano quindi compromettere lo svolgimento e le funzioni della Cassa nell'interesse generale del Mezzogiorno.

Pensiamo che questo criterio debba trovar posto in un semplice articolo a questo punto della legge, in maniera che quelle preoccupazioni, che sono state sollevate da noi e che Governo e Commissione hanno respinto vigorosamente affermando che si trattava di preoccupazioni e di incubi fiabeschi,

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possano essere una volta per sempre totalmente dissipate in maniera che sia chiaro che la Cassa non potrà finire nelle mani di quelle persone che finirebbero per dominarla e per servirsene ai propri fini, cose che noi tutti ci auguriamo non Accada mai.

Nel mio emendamento vi è anche il criterio secondo cui dovrebbero essere esclusi da tali cariche coloro che occupano posti direttivi nei grandi istituti finanziari. Infatti può essere altrettanto pericoloso e forse ancora più pericoloso - se ammettiamo la pericolosità di un tale trasferimento - ammettere che costoro possano ricoprire queste cariche nella Cassa. Quindi se entriamo in quest'ordine d'idee dobbiamo accettare quest'altro criterio che è indicato nel mio emendamento.

Inoltre, nel mio emendamento è detto: «...che ne abbiamo cessato di far parte dopo il 31 dicembre 1949», perché può darsi che qualche persona si dimetta da membro del consiglio di amministrazione per occupare una di queste cariche nella Cassa. Poiché di queste avventure siamo stati testimoni recenti anche nel Mezzogiorno, riteniamo che sia questo un criterio di cautela che possa essere preso in considerazione dalla Camera.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

Presentazione di un disegno di legge.

PICCIONI, Ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONI, Ministro di grazia e giustizia. Mi onoro presentare il disegno di legge:

«Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse in seguito a deportazione per motivi razziali avvenuta fra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Si riprende la discussione dei disegni di legge sulla Cassa per il Mezzogiorno e sulla esecuzione di opere straordinarie nell'Italia centro-settentrionale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo

 aggiuntivo Caronia, fatto proprio dall'onorevole Amendola Pietro, e sull'emendamento sostitutivo Alicata?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. L'onorevole Alicata ed i colleghi della sua parte sanno che questo argomento ha formato oggetto di lunga e meditata discusssionè in sede di Commissione. L'onorevole Alicata ed i suoi colleghi sanno anche che condividiamo pienamente la loro preoccupazione, tanto che su questo argomento abbiamo votato all'unanimità un ordine del giorno.

La Commissione però, nonostante tutto questo, vorrebbe mantenere ferma la linea che ha seguito fino ad oggi. Per la parte che riguarda l'incompatibilità, dei parlamentari, siamo pienamente d'accordo: vi sono dei disegni di legge dinanzi alla Camera ed al momento opportuno sarà anche stabilita, se la maggioranza della Camera lo riterrà opportuno, l'incompatibilità della carica di parlamentare con quella di componente del consiglio di amministrazione della Cassa. Siamo anche d'accordo per la parte che riguarda gli impiegati. Anche noi, onorevole Alicata, riteniamo non sia il caso di affermare l'incompatibilità perché pensiamo anche noi che la scelta dei componenti il consiglio di amministrazione della Cassa potrà avvenire con quasi certezza, ed in modo prevalente, tra funzionari dello Stato o di enti locali.

Ogni altra incompatibilità io vorrei pregare l'onorevole Alicata di non concretarla in una norma di legge, la quale darebbe una impressione non buona, non vorrei dire addirittura penosa. La Commissione è disposta a sostenere qualsiasi ordine del giorno che precisi meglio la portata di quello votato all'unanimità in sede di Commissione. Di conseguenza gli onorevoli proponenti potranno riportare nel nuovo ordine del giorno - e nella forma più lata - quelle incompatibilità che obiettivamente si rendono necessarie con la carica di consigliere della Cassa.

Quindi la Commissione, mentre non è favorevole alla approvazione dell'emendamento, proposto dall'onorevole Alicata, invita formalmente quest'ultimo a trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno, al quale darà senz'altro il suo assenso.

Implicitamente, ho risposto anche in senso sfavorevole all'emendamento Caronia fatto proprio dall'onorevole Amendola Pietro, che prego di ritirare la sua proposta e di collaborare con l'onorevole Alicata ed altri a redigere un ordine del giorno perché sia di comune sodisfazione.

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PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. L'onorevole Jervolino ha ricordato che il dibattito impostato dall'onorevole Alicata ripete quanto è stato già esaurientemente discusso in Commissione. A me pare che, se vogliamo veramente procedere con rapidità e con concretezza, dobbiamo adottare una risoluzione che ricalchi le decisioni della Commissione.

Un ordine del giorno che -confermasse. quanto la Commissione ha all'unanimità approvato sarebbe egualmente accolto dal Governo.

Con queste considerazioni a me pare che gli emendamenti proposti dagli onorevoli Caronia ed Alicata debbano essere respinti.

AMENDOLA PIETRO. Chieda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA PIETRO. Avevo fatto mio l'emendamento Caronia, e in parte mantengo questo emendamento. L'onorevole Caronia aveva proposto tre categorie di incompatibilità; l'onorevole Alicata, sostanzialmente, ha accettato soltanto la terza categoria e ha formulato diversamente la proposta.

Dichiaro di accettare senz'altro la diversa formulazione dell'onorevole Alicata per quanto riguarda la terza categoria di incompatibilità; dichiaro di rinunciare alla seconda categoria perché mi sembra ingiusta l'incompatibilità con le funzioni di impiegato di Stato nei dicasteri centrali e negli uffici periferici; mantengo invece la prima categoria, cioè l'incompatibilità con il mandato parlamentare. L'onorevole Alicata ha detto che questa incompatibilità potrebbe essere superflua dal momento che esistono tre progetti di legge di iniziativa parlamentare e dal momento che vi è un comitato presso la Commissione dell'interno che sta studiando la questione. Ritengo che sia un superfluo che non guasti, in quanto evidentemente passerà ancora parecchio tempo prima che si approvi il disegno di legge sulla incompatibilità

In conclusione, mantengo per la prima categoria il testo Caronia e per la  terza mi associo al testo Alicata.

DE MARTINO FRANCESCO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO FRANCESCO. Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Alicata, e concordo anche con le dichiarazioni dell'onorevole Jervolino. Non avrei difficoltà ad associarmi ad un ordine del giorno in cui i principi che sono stati comuni nella Commissione fossero ribaditi.

Mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi, però, su di un altro aspetto del problema: cioè sulla incompatibilità derivante da rapporti esistenti fra cittadini e lo Stato. Dovrebbero cioè essere contemplate le stesse incompatibilità che sono previste dalla legge elettorale, tanto per la elezione dei consoli comunali, come per la giunta provinciale e come pure per la elezione dei deputati e dei senatori. Bisognerebbe inoltre tener conto anche di quelle particolari incompatibilità che sono previste dalle norme transitorie della Costituzione, cioè quelle che colpiscono i gerarchi fascisti, che non possono essere eletti deputati e senatori, e che sono privati anche dell'elettorato attivo.

Ora, a mio. parere, queste incompatibilità dovrebbero essere considerate o in emendamento o in un ordine del giorno, non essendo ammissibile che cittadini i quali abbiano rapporti di interessi con lo Stato, possano essere amministratori di una Cassa di questo genere, e che d'altra parte cittadini che non possono essere eletti possano essere amministratori di un ente che amministra stanziamenti pubblici per il Mezzogiorno.

ALICATA, Relatore di minoranza, Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA, Relatore di minoranza. Dichiaro di accettare la proposta dell'onorevole De Martino. Pertanto non insisto sul mio' emendamento, riservandomi di concordare un ordine del giorno con la Commissione.

AMENDOLA PIETRO. Concordo con l'onorevole Alicata e ritiro anch'io la proposta di articolo aggiuntivo.

CARONIA Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARONIA. Dichiaro di dissentire dalle osservazioni dell'onorevole relatore e da quelle dell'onorevole Alicata circa la incompatibilità della seconda e della terza categoria. Se noi vogliamo formulare un ordine del giorno, dobbiamo comprendere anche queste categorie, perché qui si parla di incompatibilità e non di ineleggibilità.

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PRESIDENTE. Si potrebbe, allora, in sede di presentazione degli ordini del giorno, aggiungere anche queste categorie. Comunque ormai la questione è esaurita, in questa sede, e sarà ripresa in sede di presentazione degli ordini del giorno.

Passiamo al titolo IV: Disposizioni generali e finali. Si dia lettura dell'articolo 19.

FABRIANI, Segretario, legge:

«I programmi particolari delle opere relative alla Sicilia e alla Sardegna — da approvarsi sempre a tenore del primo comma dell'articolo 3 dal Comitato dei ministri — saranno predisposti dalle Amministrazioni delle regioni d'intesa con la Cassa ed in conformità al programma ed alle direttive di cui al secondo comma dell'articolo 1.

«Alla progettazione ed alla esecuzione delle singole opere la Cassa provvederà d'intesa con le Amministrazioni regionali.

«Della spesa per lavori pubblici compresi nei programmi di cui al primo comma del presente articolo ed eseguiti in Sicilia, si terrà conto ai fini dell'articolo 38 dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

«Della spesa per opere pubbliche compreso nei detti programmi ed eseguite in Sardegna sarà tenuto conto ai fini dell'articolo 8, ultimo comma, dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3».

PRESIDENTE. L'onorevole Laconi ha proposto di sopprimerlo. ì-Ia facoltà di svolgere il suo emendamento.

LACONI. Vorrei pregarla, signor Presidente, di intendere l'emendamento soppressivo che ho presentato come riferentesi non a tutto l'articolo 19, ma unicamente ai due ultimi commi.

PRESIDENTE. Sta bene. Ella svolgerà allora a suo tempo l'emendamento.

Pongo in votazione il primo comma, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

L'onorevole Melis ha presentato il seguente emendamento:

«Dopo il primo comma inserire il seguente:

«I presidenti della regione sarda e della regione siciliana partecipano alla formulazione del piano per le opere demandato al comitato dei ministri di cui all'articolo 1, comma 2°, limitatamente ai programmi rispettivamente delle regioni sarda e siciliana».

Ha facoltà di svolgerlo.

MELIS. Onorevoli colleghi, l'articolo 47 dello statuto regionale sardo cosi si esprime: «Il presidente della giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo. Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la regione».

L'importanza fondamentale che viene ad assumere la Cassa per il Mezzogiorno in relazione ai problemi dell'isola è evidente. Nessuna discussione è possibile sull'interesse che ha la regione ad influire sull'indirizzo governativo, che costituisce la piattaforma dello sviluppo che i successivi programmi da elaborare in conseguenza devono determinare in favore della regione. Quando si t,enga presente che questa legge, presentata dal Governo, illustrata dalla relazione della Commissione e discussa nella Camera coll'impegno dovuto per la cifra stanziata — mille miliardi - e per il tempo - dieci anni - in pratica costituisce il fatto saliente, per il tempo e per i mezzi, della vita avvenire delle regioni meridionali; quando si tenga, presente tutto questo, non si intende e non si capisce come, di fronte all'impegnativa serietà dei,problemi che ne conseguono, la regione sarda ed il suo presidente non debbano fruire e non debbano essere tutelati dal diritto alla partecipazione alle sedute in cui si delineano gli indirizzi che impegnano per tanti anni e per una mole cosi notevole, lo Stato verso le regioni a statuto speciale, come la Sardegna-e la Sicilia. Vero è che questa delineazione programmatica delle linee di sviluppo da dare all'economia dei lavori pubblici nell'Italia meridionale è affidata dalla presente legge ad un comitato ristretto di ministri; per cui si potrebbe dire che, a badare alla lettera della legge dello statuto regionale sardo da me ricordata, in forza dell'articolo 47 non è previsto questo comitato ristretto di ministri come organismo a cui abbia diritto di partecipare il rappresentante della regione. Ma è anche ovvio che questo consiglio ristretto non poteva essere previsto quando lo statuto regionale è stato elaborato, poiché è stato creato in seguito in funzione di una legge particolare istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno. Ma la legge che detta la norma fondamentale che regolai rapporti politici, tra lo Stato e la regione sarda, impegna lo Stato a concordare le sue direttive con la regione, e allora non si può ignorare la funzione del presidente della regione, senza far torto agli interessi che rappresenta in questa sede e per questa legge così evidenti

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come di fatto avviene escludendolo dalla partecipazione alle deliberazioni di questo comitato ristretto di ministri. Si obietta che la partecipazione del presidente della regione sarda al comitato ristretto dei ministri potrebbe 'in certo senso creare un privilegio a favore della Sardegna e della Sicilia, mentre ne rimarrebbero assenti i rappresentanti delle altre regioni, che non sono ancora organizzate regionalmente. Potrei obiettare che quello che non è avvenuto dovrà farsi in seguito in forza della Costituzione, poiché, se ancora le altre regioni non hanno realizzato l'organizzazione regionale, ciò dovrà quanto prima avvenire e quindi anche le altre regioni potrebbero chiedere quella rappresentanza in seno al comitato dei ministri che la regione sarda reclama oggi.

 D'altronde, nel nostro caso si tratta di una regione a statuto speciale e, quindi, proprio per il fatto che questa regione, insieme con la Sicilia, ha un diritto sancito dalla Costituzione a presenziare al Consiglio dei ministri per la specifica caratterizzazione dei problemi di tali isole che hanno la loro espressione in uno statuto particolare, proprio per questa ragione mi pare che non si possa discutere di privilegio, ma di aderenza logica ad un diritto costituzionale.

Infatti, è proprio la Costituzione che prevede che i presidenti della regione sarda e della regione siciliana debbano essere interpellati dal Governo sulle questioni che riguardano le loro regioni. È dunque su una linea di collaborazione ritenuta necessaria e che si è rivelata utile che si propone l'emendamento, x coerente alle clausole dello statuto che, invece, le altre regioni che non esistono come organismi regionali non possono rivendicare e per ciò stesso non possono eccepire in nome di diritti che nessuno ha offeso.

Per queste ragioni, soprattutto per questo evidente riconoscimento che risale alla Costituzione, io ritengo che il Governo e la Commissione debbano accedere a questo mio emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. L'argomento riproposto ora dall'onorevole Melis ha tenuto impegnati noi,della Commissione per diverse sedute.

La Commissione non ha naturalmente alcuna intenzione di fare altrettanto ora in sede plenaria, ma non si dissimula che una impostazione strettamente giuridica del problema

ci farebbe inevitabilmente riprendere eleganti e tormentose discussioni e ci farebbe perdere molto tempo.

Il pensiero della Commissione a questo riguardo è invece' molto semplice. Noi riconosciamo che la Sardegna e la Sicilia sono regioni ad economia povera, ma ricordiamo altresì che vi sono altre regioni ad economia povera, le quali non vanno certo dimenticate. Noi non comprendiamo quindi perché debba stabilirsi una condizione particolare a favore di quelle regioni le quali hanno già uno statuto proprio, mentre all'opposto debbano essere trattate con diverso criterio altre regioni, pure egualmente bisognose, che non ancora hanno avuto lo statuto, speciale.

Per una ragione quindi non solamente politica, ma eminentemente di giustizia, la Camera non può non seguire l'orientamento prevalso in sede di Commissione, quello cioè di stabilire un trattamento uguale per tutti.

 Vorrei d'altronde ricordare all'onorevole Melis (il quale ci ha seguito nella Commissione con tanto interesse, con tanta passione e vorrei anche dire con tanta remissività, quando il - caso lo richiedeva) che questi commi dell'articolo in esame sono il frutto di paziente elaborazione ed anche di numerosi colloqui avuti con i rappresentanti della regione sarda. Io non comprendo perché si debba ancora tornare a discutere un problema già tanto discusso ed ormai risolto con la comprensione di tutti i commissari.

La Commissione quindi - pur apprezzando i motivi espressi dall'onorevole Melis e facendo nello stesso tempo rilevare che il problema in esame va risoluto con criteri di giustizia ed anche con criteri politici - è dolente di non poter assolutamente accedere alla proposta Melis e mantiene fermo il comma così come è stato dalla Commissione medesima formulato.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. L'onorevole Melis, nello svolgimento del suo emendamento, ha latto una questione più di forma che di sostanza. Il Governo ritiene che, con la precisazione del primo comma dell'articolo 19., i diritti della regione sarda e di quella siciliana siano pienamente riconosciuti. Nell'articolo si dice che: «i programmi saranno predisposti dalle amministrazioni delle regioni di intesa con la Cassa e in conformità al programma, ecc.». È indubbio che questo non potrà avvenire se non attraverso contatti e riunioni che l'amministrazione della Cassa e il comitato dei ministri dovranno avere con i presidenti delle amministrazioni regionali.

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Il fatto di legare l'avvenire della Sicilia e della Sardegna (me lo consenta l'onorevole Melis) alla presenza del presidente della regione nel comitato dei ministri mi sembra un po' eccessivo.

MELIS. È comunque una ulteriore garanzia.

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. La garanzia è data dal fatto che la elaborazione del programma è fatta dalla regione di intesa con la Cassa. Il comitato dei ministri deve poter coordinare i programmi di tutte le regioni meridionali.

Per queste considerazioni, l'emendamento non può essere accolto e deve essere mantenuto ciò che era già stato concordato in sede di Commissione.

DE VITA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITA. Darò il mio voto favorevole all'emendamento Melis.

LACONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. 11 nostro gruppo, pur non ritenendo che la presenza del presidente della regione sarda, che si è. già dimostrato cosi- arrendevole nella questione di fondo, possa portare qualche modifica all'atteggiamento del Consiglio dei ministri, tuttavia, per ragioni di principio, vota a favore dell'emendamento Melis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Melis testé letto,

(Non è approvato).

Segue un altro emendamento dell'onorevole Melis:

«Sostituire l'attuale secondo comma col seguente:

«Alla progettazione ed alla esecuzione del- le singole opere le amministrazioni regionali procederanno d'intesa con la Cassa».

Ha facoltà di svolgerlo.

MELIS. Il primo comma da noi votato e da me propugnato in sede di Commissione consente alle regioni a statuto speciale la predisposizione dei programmi particolari relativi alla Sicilia e alla Sardegna, di intesa con la Cassa. Il mio emendamento al secondo comma intende, mettere l'articolo nel suo complesso sulla linea di osservanza di quella autonomia effettiva funzionale che, in coerenza con le norme che abbiamo già approvato, deve presiedere al lavoro della Cassa dalla fase di programmazione a quella di progettazione e infine di esecuzione. È essenziale, inoltre, al fme di realizzare quella armonia organica

e quel criterio unitario che procede dalla preparazione dei programmi, continua nella elaborazione di essi e si conclude nella loro pratica esecuzione. Non si comprenderebbe in sostanza come si possa scindere l'impostazione concreta di questi problemi dalla regione che è al centro di essi e deve determinarne la migliore realizzazione. Operare in modo contrastante significherà aprire una grave e pericolosa frattura per molti aspetti.

lo ritengo che il massimo vantaggio dato dalla Cassa sia quello di regolare, con una sua funzione autonoma, sotto la spinta di esigenze direttamente influenti e con una celerità di procedura eccezionale, le realizzazioni che le sono demandate. Ma io ritengo altresì che queste realizzazioni debbano essere guidate più praticamente e più particolarmente dalla regione che ha preparato i programmi e alla cui progettazione ed esecuzione è direttamente interessata.

In sostanza, ritengo che i fini per i quali l'organizzazione della Cassa è stata creata vadano perfezionati e realizzati nel modo migliore attraverso la regione, la quale, per le norme, di attuazione approvate dal Consiglio dei ministri, ha, oltre quelle sue proprie, le funzioni delegatele dai vari ministeri per la propria competenza. L'amministrazione regionale ha il dovere e il diritto di presiedere, nell'ambito del proprio territorio, all'attività delle varie branche dello Stato e delle opere che ne conseguono: la regione in sostanza è l'organismo che regola ed articola le funzioni dello Stato nell'ambito e nei limiti del proprio territorio.

Ora, io mi domando: proprio nell'attività più importante ed utile delle sue possibilità per l'avvenire, la regione deve esser esclusa o comunque subordinata ad un organismo centralizzato?

Dirigere da Roma, appaltare le esecuzioni delle opere a Roma significa già estraniare dalle opere stesse, nella fase più delicata, la regione che ad esse è più direttamente interessata. In Sardegna, infatti, gli interessi che s'intendono sodisfare si determinano e maturano ed in Sardegna attraverso la cura della sua amministrazione si risolvono più efficacemente.

Evidentemente, in definitiva, accogliere il mio emendamento significa operare nell'interesse della migliore spendita del pubblico denaro, nell'interesse dell'erario e dei sardi, tanto più che, come ho detto, la regione è l'organismo meglio attrezzato e meglio qualificato per realizzare la politica del Governo nell'ambito del proprio territorio.

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Di conseguenza, io ritengo che la logica giuridica e costituzionale, la logica della migliore economia di funzionamento di questo organismo, debbano imporre che l'articolo 19, nel suo secondo comma, segua la stessa impostazione che voi avete riconosciuta utile e giusta e legittima per il primo comma, per cui io ritengo che questa frattura debba essere sanata in una intesa cordiale che sarà bene determinare fin da questo momento, fra di noi, per evitare, subito, incomprensioni e contrasti o peggio, prevedibili domani.

Perciò io prego la Camera di accoglierlo e spero che la Commissione e il Governo consentano a loro volta nella impostazione da me data.

Debbo esprimere un ultimo rilievo. L'autonomia che è riconosciuta alla regione sarda e che poteva concretarsi in una"1 diretta disponibilità delle attribuzioni giuridiche, economiche e finanziarie a favore della regione, va, attraverso il mio emendamento, rispettata e realizzata nell'interesse comune della regione e dello Stato. Per esso, quindi, si superano quelle difficoltà, quei contrasti, quegli attriti che sono stati lamentati l'altro giorno in questa sede dall'onorevole Laconi, e da me in sede di Commissione e di discussione parlamentare.

Ritengo che sotto l'egida della Cassa, con tutti i vantaggi che la Cassa può rappresentare come organismo tecnico, per un efficiente funzionamento amministrativo, per la possibilità di incrementare il finanziamento attraverso i prestiti esteri e l'emissione di obbligazioni, questa articolazione da me proposta potrà determinarsi in modo da consentire che i vantaggi giungano alla regione senza fratturare quella unità organica della Cassa che è nell'interesse e nella buona volontà di tutti, e nell'interesse della regione e nell'interesse dello Stato.

Questa composizione armonica è anche un fatto politico importante che io ritengo debba guidarvi nel giudizio e nell'orientamento verso l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. La Commissione, per le stesse ragioni esposte in merito al precedente emendamento e. che per brevità di tempo non intendo ripetere, è contraria all'accoglimento della proposta Melis.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. Il Governo è spiacente, ma deve essere-contrario all'emendamento Melis per ragioni

che è inutile ripetere, e che abbiamo già precedentemente esposto sia in Commissione sia m sede di discussione generale.

MASTINO GESUMINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO GESUMINO. Credo necessario esprimere le ragioni che mi inducono a votare contro l'emendamento Melis.

Forse sarebbe stato opportuno che la discussione sull'emendamento dell'onorevole Melis fosse stata abbinata alla discussione sull'emendamento proposto dai colleghi Maxia, Sailis ed altri; perché, approvato, come sarà, lo spero, l'emendamento Maxia (il quale richiede che venga esteso al secondo comma il richiamo agli articoli 3 e 7 che impongono che i lavori vengano eseguiti dagli enti, istituti ed organi esistenti nella regione), le necessità pratiche cui vorrebbe andare incontro, attraverso il sub emendamento, il collega ed amico -Melis, verranno implicitamente sodisfatte. L'essenziale è infatti che i lavori vengano eseguiti dalla Sardegna attraverso i suoi organi. A questa essenziale necessità è ovviato attraverso l'emendamento dell'onorevole Maxia, di cui raccomando l'accoglimento.

Osservo che la ragione sostanziale della mia'  opposizione all'emendamento Melis è una ragione di ordine tecnico, perché il comma secondo dell'articolo 1: dice: «Alla progettazione -ed alla esecuzione delle singole opere la Cassa provvederà d'intesa con le amministrazioni regionali».

Secondo l'emendamento dell'onorevole Melis la progettazione e l'esecuzione invece dovrebbero essere di competenza diretta della amministrazione regionale, sia pure d'accordo con la Cassa. È questo che io non desidero, perché la progettazione e l'esecuzione importano una così formidabile organizzazione tecnico-pratica (io lo so per quotidiana esperienza) che difficilmente è possibile ritrovare (soprattutto in un momento in cui l'autonomia sarda fa i suoi primi passi non sempre certi) in tutte le regioni d'Italia, e non solo in una regione come la Sardegna che ha tante deficienze di ordine tecnico, ma anche in regioni molto più progredite e molto più tecnicamente attrezzate. Quindi, dare alla regione questa competenza diretta, precisa (a prescindere che sarebbe superflua perché ciò si ottiene attraverso l'emendamento Maxia), potrebbe essere pericoloso e dannoso, soprattutto nella prima attuazione della Cassa.

Per queste ragioni voterò contro l'emendamento Melis.

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Vorrei osservare all'onorevole relatore, però, che le ragioni cui si è richiamato - perché si è richiamato alle stesse ragioni poste a sostegno dei motivi per cui venne respinto l'emendamento al primo comma dell'articolo 19 proposto dall'onorevole Melis - non mi sembrano fondate. L'onorevole Jervolino ha dimenticato questo dato fondamentale: che l'autonomia della Sardegna non è una delle tante 'autonomie; la regione sarda non ha un'autonomia paragonabile a quella che avranno le altre regioni d'Italia. L'articolo 19 ne è la dimostrazione legale, perché da disposizioni precise e particolari proprio per la Sicilia e la Sardegna, perché particolare è l'autonomia che lo Stato, volutamente, ha dato a queste due regioni. Non è esatto che sarebbe opera di giustizia unificare, nelle provvidenze legislative, la regione sarda, quella siciliana e le altre regioni italiane. Sarebbe opera di profonda ingiustizia. La costituzione, specifica e speciale, dell'autonomia sarda, è derivata da questo bisogno di giustizia delle popolazioni e dal riconoscimento, che lo Stato ha fatto definitivamente, attraverso la Costituzione, che l'immensa, secolare miseria della Sicilia e della Sardegna aveva bisogno di particolari ripari, di speciali autonomie e di speciale autogoverno.1 Quindi, dire che l'articolo 19 è una norma che deve essere data alle altre regioni perché le altre regioni hanno uguali bisogni della Sardegna e della Sicilia, è dire cosa che è contraria alla legge e, soprattutto, alla Costituzione. Ad ogni modo, per quanto riguarda il merito dell'emendamento Melis, ripeto che voterò contro.

LACONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Dopo che è stato respinto l'ordine del giorno che abbiamo presentato e che risolveva in maniera autonoma tutta la questione, il gruppo comunista voterà subordinatamente il modesto emendamento che è oggetto della attuale discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Melis sostitutivo del secondo comma dell'articolo 19.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Conmissione.

(È approvato).

Gli onorevoli Maxia, Mastino Gesumino, Cara, Sailis, Cappi, Caronia, Melis, Scaglia,

Gui e Lazzati hanno presentato il seguente emendamento:

«Al secondo comma, aggiungere: applicandosi le disposizioni dei precedenti articoli 3 e 7».

L'onorevole Maxia ha facoltà di svolgerlo.

MAXIA. Insisto sull'emendamento, rinunziando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. Per una ragione logica, siamo d'accordo, Si tratta dell'applicazione di norme già approvate negli articoli 3 e 7. L'onorevole Maxia vorrebbe questa aggiunta per maggior chiarezza. La Commissione è senz'altro favorevole.

MASTINO GESUMINO. Siccome si tratta di una norma speciale, bisogna richiamare anche nel capoverso gli articoli 3 e 7, perché, diversamente, trattandosi di una norma speciale, si potrebbe pensare che questi articoli non siano richiamati. Questa è la ragione giuridica dell'emendamento.

PRESIDENTE: Qual è il parere del Governo?

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. Il Governo accoglie l'emendamento Maxia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Maxia aggiuntivo al secondo comma, accolto dalla Commissione e dal Governo.

(È, approvato).

Gli onorevoli De Vita e Melis propongono di sopprimere' il terzo e il quarto comma.

L'onorevole De Vita ha facoltà di illustrare questo emendamento.

DE,VITA. Il penultimo comma dell'articolo 19 dice che della spesa per lavori pubblici compresi nei programmi di cui al primo comma del presente articolo ed eseguiti in Sicilia, si terrà conto ai fini dell'articolo 38 dello statuto spéciale approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. La stessa cosa "è detta nei riguardi delle opere pubbliche eseguite in Sardegna.

L'articolo 28 dello statuto siciliano dice: «Lo Stato verserà annualmente alla regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegare in base ad un piano economico per la esecuzione dei lavori pubblici. Questa somma tende a bilanciare il minore aumento del reddito di lavoro della regione in confronto della media nazionale». Ora i motivi che hanno indotto il legislatoré, a formulare l'articolo 38 dello statuto sardo, sono a tutti noti:

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si è cercato di riparare alle ingiustizie che nei confronti della Sardegna e "del Mezzogiorno sono state commesse dai governi passati, ossia dal sistema dei governi accentratori.

Ora, non, vi può essere dubbio che il Governo, negli stanziamenti annuali di somme per opere pubbliche, debba tenere anche conto del particolare impegno che si è assunto con l'articolo 38 dello statuto siciliano e con l'articolo 8 dello statuto sardo.

Se il Governo ha tenuto conto di questo impegno annualmente negli stanziamenti ordinari, a mio giudizio non dovrà più tenerne conto ora, trattandosi di una legge di carattere straordinario, ossia di opere pubbliche di carattere straordinario, perché, se per quanto riguarda la Sicilia e la Sardegna si tien conto del fondo di solidarietà nazionale, nella determinazione delle opere pubbliche che debbono essere effettuate dalla Cassa per il Mezzogiorno in Sicilia ed in Sardegna, ben poca cosa, in virtù "di questa legge straordinaria, andrà alle due regioni.

Inoltre, osservo che il Governo ha emanato altri provvedimenti speciali per altre regioni del mezzogiorno d'Italia, e se non sbaglio questi provvedimenti non sono stati richiamati in questa legge straordinaria per il Mezzogiorno.

Non vedo quindi il perché debba essere soltanto richiamato il fondo di solidarietà nazionale per quanto riguarda la Sicilia e la Sardegna. Comunque, anche se questa mia proposta non incontrerà il favore della Camera, né quello del Governo, e forse neppure dei deputati siciliani, voglio affermare il principio, perché a me pare che, una volta votato l'articolo 38 dello statuto siciliano ed una volta che il Governo nazionale si è impegnato di stanziare una determinata somma a favore della Sicilia, non si possa oggi cercare di inglobare quella somma in altri stanziamenti di carattere straordinario.

PRESIDENTE. L'onorevole Laconi ha facoltà di svolgere il suo emendamento soppressivo del terzo e del quarto comma dell'articolo. 19.

LACONI. Onorevoli colleghi, nel disegno di legge presentato dal- Governo erano contenuti all'articolo 19 tre riferimenti: un primo riferimento, infatti, andava all'articolo 119 della Costituzione, mentre comparivano, come nel testo della Commissione, un riferimento all'articolo 8 dello statuto sardo e un riferimento all'articolo 38 dello statuto siciliano.

La Commissione, in seguito ad eccezione di incostituzionalità sollevata, dall'onorevole

De Martino, ha stralciato dal testo governativo il riferimento all'articolo 119 della Costituzione, riconoscendone la inapplicabilità.

Rimangono: il riferimento all'articolo 38 dello statuto siciliano ed il riferimento all'articolo 8 dello statuto sardo.

A questo proposito, l'emendamento soppressivo, che io ho presentato, ha il valore di una vera e propria eccezione di incostituzionalità.

I due statuti regionali, cui si fa riferimento in questo articolo, sono due leggi costituzionali della Repubblica, due parti staccate dalla Costituzione; non sono, quindi, modificabili attraverso leggi ordinarie.

Lo statuto della regione siciliana dice testualmente all'articolo 38: «Lo Stato verserà annualmente alla regione una somma, ecc.».

L'articolo 8 dello statuto sardo, a sua volta, dice testualmente: «Le entrate della regione sono costituite... (omissis)... da contributi straordinari dello Stato».

Io credo che, se ci serviamo tutti delle medesime parole con significato presso a poco identico, dalla-dizione di questi due articoli risulta nel modo più chiaro che si tratta di contributi e di versamenti in denaro, che lo Stato è obbligato ad effettuare a favore della regione siciliana e della regione sarda.

Nello statuto siciliano è fissata la misura; nello statuto sardo questa misura non è fissata. Diversamente sono congegnati i due sistemi.

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. Sono fissati i criteri, non le. misure

LAGONI. Quando si stabilisce un criterio meccanico, che deve funzionare in -base ad accertamenti statistici, ciò significa fissare la misura. Ad ogni modo, questo ha importanza relativa.

Il punto sul quale concordano lo statuto siciliano e quello sardo consiste nel fatto che si parla di stanziamenti in danaro; di entrate per l'una e per l'altra regione'.

L'articolo 19 del testo governativo, non modificato in questo punto dalla Commissione, imputa, ai fini della determinazione di questi contributi in danaro, le spese per particolari piani di opere pubbliche che, non la regione, ma la Cassa per il Mezzogiorno farà nel territorio delle rispettive, regioni.

Ora, qui qualsiasi cavillo è impossibile: vi è una contraddizione patente.

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Si potevano seguire, per scioglierla, due strade: o stabilire che la Cassa avrebbe funzionato unicamente per le quattro o cinque regioni del Mezzogiorno continentale  e lo Stato avrebbe, invece, versato le somme alle regioni sarda e siciliana; e, quando questo fosse avvenuto, sarebbe stata consentita la imputazione che figura all'articolo 19 - oppure si doveva omettere ogni riferimento agli articoli in questione. La prima delle due soluzioni è stata già scartata quando la Camera ha respinto l'ordine del giorno che abbiamo avuto l'onore di presentare. E stato, cioè, tassativamente escluso che la regione sarda e la regione siciliana abbiano dalla Cassa o direttamente dallo Stato un versamento di somme e l'amministrino in modo autonomo.

Rimane la seconda possibilità per superare l'ostacolo e consiste nel non imputare queste somme ai fini della determinazione dei contributi di solidarietà. Ne faccio una questione strettamente formale. Non indugerò sugli argomenti di merito che ha affrontato l'onorevole De Vita; ne farò una questione strettamente formale e letterale di interpretazione della Costituzione.

Vi è una possibilità di equivoco rispetto alla lettera della Costituzione? Vi è la possibilità di -considerare come entrate della regione sarda delle pubbliche opere? Vi è la possibilità di considerare come versamenti di somme alla regione siciliana determinate opere pubbliche fatte nel territorio di quella regione? Poiché ho fiducia nel fatto che la lingua che usiamo sia unica e che le parole non possano dar luogo a differenti interpretazioni, sono convinto che la parola «somma» non vuol dir altro che somme-di danaro e ohe la parola «entrate» non vuol dir altro che entrate di denaro.

Dicevo che mi sarei limitato alla questione strettamente formale e costituzionale. Non esiste oggi, se non si vuol violare la lettera della Costituzione, altra possibilità che sopprimere questi riferimenti. Comprendo che rimane una questione politica di rilievo, che consiste nel fatto che anche attraverso questa Cassa si viene incontro a determinate necessità di opere pubbliche delle regioni. Questa contraddizione poteva essere superata attraverso l'applicazione di quelle strette norme costituzionali che abbiamo invocato. La Costituzione predeterminava organismi ed enti particolari per la soluzione dei problemi di queste due regioni e questi enti particolari, erano le amministrazioni autonome create nelle regioni.

Ma voi non avete seguito questa strada; avete creato invece un organo statale e volete, attraverso questo organo centralizzato, far credere agli isolani di aver adempiuto agli impegni che figurano nel loro. statuto e che sono riaffermati nella Costituzione. Per fare ciò voi inserite nella legge una disposizione invalida che si presterà a qualunque eccezione di incostituzionalità e che darà adito domani - quando sia superata la situazione di connivenza che c'è fra la giunta regionale ed il Governo, che ha dato luogo a quel deteriore accordo che è stato concluso - alle procedure normali di impugnativa di questa legge e dell'articolo che vi figura.

Invoco pertanto la lettera della Costituzione e chiedo che sia stralciato per incostituzionalità qualsiasi riferimento all'articolo 38 dello statuto siciliano e all'articolo 8 dello statuto sardo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. Ascolto sempre con la massima attenzione l'onorevole Laconi perché egli dice, da filosofo Qual è, cose sagge; ma mi permetta l'onorevole Laconi di contrapporre alla filosofia pura le argomentazioni del giurista °o del modesto studioso di diritto.

Posso eccepire in linea preliminare una preclusione alla proposta di soppressione 'fatta dall'onorevole Laconi. Cosa abbiamo approvato fino a questo momento? È opportuno farne ricordo perché credo che l'onorevole Laconi se ne sia dimenticato. Il primo comma dell'articolo 19 da noi approvato è del seguente tenore: «I programmi particolari delle opere relative alla Sicilia e alla Sardegna da approvarsi sempre a tenore del primo comma dell'articolo 3 dal comitato dei ministri, saranno predisposti dalle amministrazioni delle regioni d'intesa con la Cassa ed in conformità del programma ed alle direttive di cui al secondo comma dell'articolo 1».

Poi abbiamo approvato il secondo comma del seguente tenore: «Alla progettazione ed alla esecuzione delle singole opere la Cassa provvedere di intesa con le amministrazioni regionali», con l'aggiunta dell'emendamento proposto dall'onorevole -Maxia: «applicandosi le disposizioni dei precedenti articoli 3 e 7».

Arrivati a questo punto, sollevare una questione filosofica interessantissima (se fossimo in accademia direi ammiratissima) mi sembra inutile. (Interruzione del deputato Laconi). Non faccio dello spirito, creda pure onorevole Laconi. Semmai, avrei capito che l'onorevole Laconi avesse sostenuto il suo assunto prima ancora che

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la Camera approvasse il primo ed il secondo comma dell'articolo 19.

Ma accantono per un' istante la questione della preclusione - sulla quale la Camera

dirà, se è necessario, la sua parola - ed entro nel vivo della questione sollevata dall'onorevole Laconi. Quella è questione più di forma che di sostanza Io non ho che da ripetere quello che ho già detto precedentemente (lo dirò, onorevole Mastino, in una forma meno vivace), il che ha potuto provocare una certa reazione. Comunque, maten- go fermo il mio convincimento.

Si fa questione di costituzionalità. Leggiamo l'articolo 119 della Costituzione: «Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le isole, lo Stato assegna per legge a singole regioni contributi,speciali». Quindi, trattasi di una norma la quale deve avere vigore indiscriminatamente per tutte le regioni.

MASTINO GESUMINO. Veramente la, Costituzione dice «a singole regioni».

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. Onorevole Mastino, io desidero discutere con un certo or- cline e con la massima serenità; perciò la prego di ascoltarmi e possibilmente di non interrompermi. Il mio pensiero è molto semplice. Lo 'Stato, per sollevare le regioni del Mezzogiorno, si è assunto, in forma solenne, l'obbligo di corrispondere contributi speciali a singole regioni. 11 che significa che l'obbligo deve essere mantenuto non nei confronti di questa o quella regione, ma di tutte le regioni del Mezzogiorno e delle isole:

Lo Stato può assolvere tale obbligo o assegnando a singole regioni contributi speciali o eseguendo i lavori necessari per «valorizzare il Mezzogiorno e le isole». Essenziale è che sia raggiunta la finalità indicata nell'articolo 119 della Costituzione.

Come mantiene lo Stato questo suo impegno con l'attuale disegno di legge? Mette a disposizione di tutte le regioni ad economia povera (comprese la Sardegna e la Sicilia) mille "miliardi da investirsi in dieci anni.

Anzitutto, detta somma deve essere ripartita equamente fra tutte le regioni interessate, tenendosi naturalmente presenti le maggiori o minori necessità locali. In secondo luogo, è necessario, logico, soprattutto giusto, che siano tenute presenti le spese fatte in ciascuna regione, allo scopo di non creare sperequazioni.

Venire a sollevare delle questioni di natura costituzionale unicamente perché al-, cune regioni hanno avuto già approvato il loro statuto, mentre le altre regioni non hanno avuto ancora questa fortuna, mi pare poco opportuno. Per me è questione di giustizia anzitutto e - se mi si permette di ripeterlo - di opportunità politica.

Una voce al centro. Questo non è un ragionamento!

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. È un ragionamento che non fa una grinza, specie sotto il profilo politico. Se lo seguite con assoluta serenità vi renderete conto che anche per questo si è sentita la necessità di creare l'ente autonomo il quale molto più facilmente può fare superare le divergenze fra province e province, fra regioni e regioni. E non è simpatico che noi, che apparteniamo tutti ad una parte d'Italia ad economia povera, dobbiamo dare questo esempio di mancanza di concordia, che indebolisce le nostre comuni regioni di cui ampiamente mi sono occupato nel mio discorso del 28 giugno ultimo scorso.

Lo Stato, con l'articolo 38 dello statuto-siciliano, ha assunto degli impegni che mirano ad elevare i redditi di lavoro nella- regione in confronto della media nazionale. Come deve assolvere questo compito? La forma è molto semplice: versando una somma alla regione, eia impiegarsi - in base ad un piano economico - nell'esecuzione di lavori pubblici. Ora, o la erogazione la farà in denaro o, viceversa, eseguirà i lavori pubblici per la ragione molto opportunamente ricordata (Interruzione del deputato De Vita) poco fa dall'onorevole Mastino, che cioè le regioni non hanno la necessaria attrezzatura.

La finalità che si propone lo Statuto è raggiunta egualmente: elevare, ripeto, il tono morale, economico e sociale della regione. Anzi, la regione siciliana e la regione sarda - a parte ogni altra considerazione - dovrebbero essere contente che i lavori vengano eseguiti direttamente dalla Cassa per il Mezzogiorno, che si sostituisce all'Amministrazione dello Stato. Perché - mentre, a norma del precitato articolo 38, la Sicilia avrebbe annualmente una somma limitata alle possibilità del bilancio ordinario dello Stato. - coll'attuale disegno di legge le predette due regioni si avvantaggiano del massimo sforzo che viene compiuto dal Governo con gli investimenti di mille miliardi destinati a tutte le regioni dell'Italia meridionale e delle isole.

Se così stanno le cose, di che può lamentarsi l'onorevole Laconi? La questione da lui sollevata - a parte la preclusione da me eccepita - è più di forma che di sostanza.

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E voglio dare una risposta anche all'onorevole De Vita, perché l'onorevole De Vita ha fatto questo ragionamento: Voi volete tener conto dell'ammontare delle spese necessarie per i lavori in Sicilia (articolo 38 dello statuto siciliano) e delle spese per i lavori da farsi in Sardegna (articolo 8 dello statuto sardo), e non avete, invece, calcolalo le spese per i lavori che sono stati fatti in altre regioni: e ciò anche in dipendenza della legge sulla Sila.

La legge sulla Sila è una anticipazione delle provvidenze che saranno estese a tutte le regioni; il Governo lo ha detto esplicitamente: in attesa che si approvi la legge generale, e date le contingenze attuali, si approva intanto la legge sulla Sila. Di conseguenza, con la legge stralcio saranno estese a tutte le regioni (comprese la Sicilia e la Sardegna) le stesse provvidenze, gli stessi benefici, attuati nella Calabria (Interruzione del deputato Amendola Giorgio). Ma, a parte queste considerazioni, nella mia relazione ho fatto richiamo specifico a precedenti legislativi che non possono essere trascurati. Ho ricordato il decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, riguardante provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle isole, decreto il cui articolo 14 dice che «nella scelta»delle opere da finanziare con i fondi di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13, si procederà d'intesa con la regione siciliana», cosi come è stato fatto in questo disegno di legge. Lo stesso articolo stabilisce che «in sede di determinazione del contributo di solidarietà nazionale da assegnarsi ai sensi dell'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, sarà tenuto conto della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere che rientrino nella competenza della regione stessa». Ed in quella occasione non solo non fu elevata alcuna protesta per l'attribuzione della spesa, ma non fu eccepita la questione costituzionale, che in questa sede si vuole sollevare con tanto clamore.

Ora, se siete stati acquiescenti in quella occasione, non capisco perché volete sollevare ora una questione che - dovete riconoscerlo - creerebbe alle regioni siciliana e sarda una condizione di favore nei confronti delle altre regioni, le quali non resterebbero certo soddisfatte per questo trattamento di favore.

Inoltre, ho citato la legge 29 dicembre 1948, n. 1522, riguardante la autorizzazione della spesa di lire 20 miliardi per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, anche a sollievo della disoccupazione operaia.

L'articolo 5 della precitata legge riproduce, presso a poco, la norma da me precedentemente letta, in virtù della quale le spese - fatte nelle regioni siciliana e sarda - devono essere tenute presenti ai fini dell'articolo 38 dello statuto siciliano e dell'articolo 8 dello statuto sardo. Se questi sono i precedenti legislativi, ne dobbiamo trarre due conseguenze: a) che con l'approvazione dell'articolo 19 del presente disegno di legge non si viola alcuna norma costituzionale; b) che le spese da farsi per opere nella regione siciliana ed in quella sarda debbono-essere tenute presenti ai fini degli obblighi contenuti nei richiamati statuti.

Qualunque altra soluzione - per ragioni logiche, politiche, equitative - non può accogliersi. Ripeto: lo sforzo poderoso del Governo deve essere rivolto nei confronti di tutte le regioni ad economia povera e non deve creare sperequazioni, che costituirebbero precedenti non simpatici. La Commissione, quindi, è contraria alla soppressione dei due commi e insiste perché siano approvati.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. L'onorevole Laconi ha espresso una preoccupazione di ordine costituzionale, che a me sembra (come egli del resto l'ha definita) una questione del tutto formale. Ora, il sollevare delle eccezioni di forma in ordine a un intervento del Governo a favore delle regioni meno sviluppate del Mezzogiorno, a me pare che non sia cosa da persone le quali sentano quanto siano urgenti i bisogni delle regioni che esse rappresentano.

Onorevole Laconi, ho detto già altra volta che in sede di Commissione fu prospettata la possibilità di affidare direttamente alle regioni siciliana e sarda le quote ad esse regioni spettanti. Ma questa ipotesi fu concordemente respinta, e lo fu non soltanto dai commissari ma dagli stessi esponenti delle regioni, i quali, pur rivendicando quello che gli statuti speciali stabiliscono a tutela delle autonomie regionali, dichiararono che la Sicilia e la Sardegna intendevano essere comprese unitariamente nel programma e nell'ordinamento contemplati dal disegno di legge.

Perché dobbiamo costantemente tornare sulle stesse impostazioni, cogli stessi argomenti altre volte presentati, per dover ripetere le medesime risposte? La forma adottata non viene affatto a vulnerare gli interessi e l'autonomia delle regioni, perché non è soltanto il programma che viene concordato fra le regioni e la Cassa; ma, conseguentemente al programma, anche la somma da investire nelle regioni siciliana e sarda.

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Si disputa su una questione di forma: invece che spendere direttamente le regioni, sarà la Cassa che, d'accordo con le regioni, spenderà le somme in ordine ai programmi concordati.

Ripetere costantemente le stesse tesi e gli stessi argomenti a me pare sia perdere del tempo e defatigare la Camera.

MASTINO GESUMINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO GESUMINO. Le ragioni esposte dall'onorevole Laconi si basano su un presupposto erroneo: che le virtù taumaturgiche dell'articolo 8 dello statuto sardo vengano soppresse dal comma ultimo dell'articolo 19. A me pare invece che tale comma riaffermi l'efficacia dell'articolo 8: «Della spesa per le opere pubbliche comprese nei detti programmi ed eseguiti in Sardegna sarà tenuto conto ai fini dell'articolo- 8»: quindi l'articolo 8 è richiamato e riaffermato (forse l'equivoco è sorto anche dalla non perfettamente felice espressione usata, dalla tecnicamente non perfetta formulazione della norma), ma in definitiva quanto dice l'ultimo capoverso è semplicemente che la Sardegna ha sempre diritto ad avere, in base all'articolo 8, le entrate che le spettano. Bisognerà certo fare un conteggio fra -quello che essa deve avere attraverso la Cassa per il Mezzogiorno e ciò che le spetta in base all'articolo 8 della Costituzione Sarda. Ma l'articolo 8 rimarrà. Se questa dunque è la legge, e_mi pare che la lettera sia chiarissima, io voterò contro l'inutile soppressione proposta dall'onorevole Laconi.

VIGO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGO. Alcuni colleghi siciliani ed io abbiamo presentato un ordine del giorno che, in questa sede, potrà essere indirettamente illustrato. Noi siamo contro I,a richiesta soppressiva dell'onorevole Laconi non già per una ragione di merito, ma perché la riteniamo superflua.

È vero che nelle due leggi precedenti' (decretò legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e legge 29 dicembre 1948 n. 1522) è stata inserita nei confronti della Sicilia e in relazione all'articolo 38 la disposizione o, meglio., la superflua indicazione di annotare, in conto della quota dovutale, a norma del citato articolo, le spese fatte per lavori pubblici nella regione: ed è anche vero, come ricorda il relatore, che nessun rilievo o protesta formale per tale imputazione sono stati fatti.. Ciò dimostra che se la Sicilia è vigile nella tutela e nella pretesa

di osservanza, da parte di chiunque, dei diritti che le competono, riconosce i propri doveri ed è. rispettosa e riguardosa dei diritti dello Stato. Noi insomma non vogliamo privilegi, ma non vogliamo nemmeno essere privati di ciò che la legge ci ha dato e pertanto con lealtà dichiariamo di ritenere conforme alla lettera ed allo spirito dell'articolo 38 dello statuto il richiamo che di esso si fa, ai fini di conteggio, in seno all'articolo 19 della legge che discutiamo.

Noi non vogliamo distaccarci dal meridione, come qualcuno avrà dubitato, e anzi vogliamo dare prova costante di lealtà, di solidarietà e di unione perché ciò risponde al nostro desiderio, ai nostri interessi ed ai nostri sentimenti. Ma ciò non implica che noi abbandoniamo nei confronti della nazione e dello Stato i diritti che ci provengono dall'articolo 38. Ci siano messe in conto le spese che la Cassa fa~rà per i lavori pubblici in quanto puramente e semplicemente tali. In sede di conguaglio quello che in più apparterrà alla Sicilia, alla Sicilia sarà dato, affinché essa raggiunga il livello delle regioni più progredite.

L'ordine del giorno mi permetterò di illustrarlo successivamente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione il terzo e il quarto comma dell'articolo 19 nel testo della Commissione, dei quali gli onorevoli Laconi, Melis e De Vita hanno proposto la soppressione:

«Della spesa per lavori pubblici compresi nei programmi di cui al primo comma del presente articolo ed eseguiti in Sicilia si terrà conto ai fini dell'articolo 38 dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

«Della spesa per opere pubbliche comprese nei deLti programmi ed eseguite in Sardegna sarà tenuto conto ai fini dell'articolo 8, ultimo comma, dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3».

(Sono approvati).

Passiamo all'articolo 20. Se ne dia lettura.

FABRIANI, Segretario, legge:«In luogo delle imposte di registro, di bollo, in surrogazione del bollo e registro, della imposta di ricchezza mobile tanto sui redditi propri quanto sugli interessi delle operazioni passive, comprese quelle previste nel precedente articolo 11, e di ogni altra tassa, imposta, contributo inerenti alla costituzione ed al funzionamento della Cassa, alle operazioni, atti e contratti relativi alla sua attività, la Cassa corrisponderà all'erario dello Stato una quota fissa di abbonamento in ragione di 5 centesimi per ogni 100 lire di capitale erogato e risultante dal bilancio annuale della Cassa medesima.

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«Restano escluse dall'abbonamento di cui sopra le imposte fondiarie spettanti all'erario o agli enti locali, l'imposta di bollo sulle cambiali, nonché le tasse sugli atti giudiziali per i quali ultimi la Cassa godrà del trattamento delle amministrazioni statali.

«I contratti che la Cassa stipula per lo svolgimento della propria attività, possono anche essere ricevuti in forma pubblica amministrativa da un suo funzionario, all'uopo delegato.

«Per gli atti e contratti relativi alle opere di cui alla presente legge e rogati da notai, gli onorari sono ridotti alla metà.

«Le formalità ipotecarie e le volture catastali — cui diano luogo le operazioni della Cassa comprese quelle che compie in partecipazione con gli organismi di cui all'articolo 6 della presente legge — sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti alla metà.

«I compensi dovuti agli ingegneri, ai geometri e ad altri tecnici incaricati dalla Cassa di 'compiere lavori rientranti nella sua attività possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle' tariffe professionali».

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvati).

Al terzo comma l'onorevole Colitto ha proposto di aggiungere, dopo le parole «all'uopo delegato», le altre: «dal presidente del consiglio di amministrazione».

CORBINO. Poiché l'onorevole Colitto non è presente, faccio mio questo emendamento che tende a precisare chi è che deve dare la delega.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. La Commissione è favorevole a questo emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 20 con l'emendamento Colitto.

(È approvato).

Al quarto comma vi sono: un emendamento soppressivo Gorbino, già svolto, ed uno sostitutivo Rocco:

«Gli atti e contratti che comportano l'adempimento di formalità in pubblici registri rimangono di esclusiva competenza dei notai. Per tutti gli atti ricevuti dai notai, i relativi onorari sono ridotti alla metà».

L'onorevole Rocco ha facoltà di svolgere quest'ultimo emendamento.

ROCCO. L'emendamento è sostitutivo del quarto comma e chiarifìcativo del terzo. Il comma terzo nel progetto governativo era il seguente: «I contratti che la Cassa stipula per lo svolgimento della propria attività sono ricevuti in forma pubblica amministrativa da- un suo funzionario all'uopo delegato». Questa forma pubblica amministrativa, che altro non è che l'autorizzazione a funzionari dello Stato, o di altri enti pubblici, a rogare gli atti delle loro amministrazioni, a sostituire cioè i notai nelle loro specifiche funzioni, fu introdotta nella nostra pubblica amministrazione con regio decreto 27 febbraio 1884, n. 2016, che approvava il testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, e confermata quasi testualmente con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che dettava altre disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Ma ambo questi decreti si riferiscono alle contrattazioni che abitualmente fa lo Stato e riguardano in genere contratti obbligazionari, oppure si tratta di verbali di appalti; a trattativa privala o in pubblica gara, che io non chiedo che vengano sottratti ai funzionari perché non importano trasferimenti di proprietà o modifiche di "diritti reali e che non vanno quindi trascritti nei pubblici registri immobiliari.

Completamente diverso è invece il caso della Cassa per il Mezzogiorno, la cui attività, nella misura di circa l'80 per cento, è rivolta verso la riforma fondiaria e quindi riguarda lo scorporo delle grandi proprietà con il passaggio da un solo grande proprietario a molti proprietari, l'estinzione di contratti enfiteutici o creazione di nuovi, modifiche o estinzioni di servitù prediali, di canoni, censi, livelli, ecc., iscrizioni e cancellazioni d'ipoteche, passaggi sui libri catastali, insomma tutta la gamma dei diritti reali di godimento e di garanzia ed il passaggio del diritto di proprietà che, a norma di legge, non hanno valore nei confronti dei terzi se non sono trascritti negli appositi registri ipotecari.

Questa parte dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno non può essere sottratta a quei professionisti che sono i soli autorizzati ad esplicarla dalle leggi vigenti e che sono i notai:

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i quali professionisti sono eletti a tali delicate mansioni con rigorose norme di selezione mediante appositi concorsi di esame, devono dedicarsi esclusivamente all'attività notarile, °che viene ad essere fonte di preziosa esperienza, sono soggetti alla vigilanza, ai controlli ed alle sanzioni previste dall'ordinamento del notariato, il che costituisce un'ulteriore garanzia per la piena regolarità della loro opera; debbono custodire con particolare diligenza i loro atti, che sono poi conservati negli archivi notarili a disposizione del pubblico. Il che non può dirsi per gli atti rogati dai funzionari in forma pubblica amministrativa. Aggiungete ancora che la Cassa si scioglie dopo dieci anni ed aumenterà la difficoltà per poter prendere visione o copia di questi atti dopo. quell'epoca.

L'uso di questa cosiddetta forma pubblica amministrativa, della quale riparlerò in a,ltra sede, almeno per quanto riguarda trasferimenti immobiliari, quando viene concesso con grande facilità costituisce un abuso ai danni non solo dello Stato, ma di un serio e valoroso ordine di professionisti, quali sono i notai, da parte proprio dello Stato, m pieno contrasto con l'articolo 4 della Costituzione mercé il quale «la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto», ed invece qui è lo Stato stesso che toglie lavoro a professionisti autorizzati proprio dallo Stato a compiere quelle precipue funzioni.

E difatti, la cosa è sembrata così evidente ai componenti della Commissione, che la dicitura del progetto governativo «i contratti.... sono ricevuti in forma pubblica amministrativa da un suo funzionario» veniva così modificata: «I contratti... possono anche essere ricevuti», ecc.

L'onorevole Commissione con la dizione proposta ha creduto di aver risolto in parte 'questo problema che ha grande importanza non solo economica, ma soprattutto morale', per i 4000 notai italiani. Ma non è così: ed in questo momento di scarsità contrattuale, anche per le ventilate riforme, non è il caso di sottrarre lavoro specie ai notai del Mezzogiorno, che versano quasi tutti in non floride condizioni economiche; e la stipulazione dei contratti dovrà aver luogo - per quanto è possibile - dove i beni immobili sono siti e la Cassa dovrà accordarsi con gli organi professionali per un'equa suddivisione del lavoro fra i notai stessi:

Ma voi, onorevoli colleghi, che conoscete con quanta tenacia la burocrazia statale difende le -posizioni acquisite, giustificherete pienamente il comma sostitutivo da me proposto al quarto comma, che chiarisce il comma terzo nel senso che siano riservati esclusivamente ai notai gli atti che comportano l'adempimento di formalità nei pubblici registri, ed ho elencati quali sono.

Già ho descritto l'importanza che hanno questi atti nella vita economica, direi nella storia, dei cittadini e la necessità, riconosciuta dalla legge, che vi sia un ordine di professionisti, privati cittadini, ma incaricati di pubbliche funzioni, che questi atti compiano.

Prima di concludere tengo a far presente agli onorevoli colleghi che con l'approvazione dell'emendamento da me proposto viene ad essere snellita la burocrazia della Cassa che potrà fare a meno di funzionari che dovrebbero dedicarsi alla ricezione di questi atti in forma pubblica amministrativa e di altri impiegati pep l'espletamento dei complessi susseguenti adempimenti di legge.

La Cassa verrebbe inoltre a sgravarsi della spesa per la retribuzione di questi impiegati e per la complessa organizzazione di questi uffici non sottraendo del lavoro a professionisti, come i notai, ai quali la legge vieta ogni altra attività che non sia questa.

Confido pertanto che la Camera vorrà accogliere l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti Rocco e Corbino?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. L'onorevole, Rocco ha già fatto rilevare che la Commissione, in accoglimento del voto fattoci pervenire dal Consiglio dell'ordine notarile, ha fatto un passo innanzi nel senso da lui desiderato.

Infatti, il testo del disegno di legge governativo era del seguente tenore: «I contratti che la Cassa stipula,per lo svolgimento della propria attività sono ricevuti in forma pubblica amministrativa da un" suo funzionario all'uopo delegato». Con questa norma positiva, così come era stata formulata da parte del Governo, non vi era per i notai alcuna possibilità di avere incarichi di sorta.

La Commissione ha valutato le ragioni che erano state esposte con un dettagliato pro-memoria, che poco fa l'onorevole Rocco molto ampiamente ha voluto ancora una volta ricordare, ed ha modificato quasi sostanzialmente il comma, perché dove era detto che gli atti

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«sono ricevuti in forma pubblica amministrativa da un suo funzionario» ha detto: «possono anche essere ricevuti in forma pubblica amministrativa da un suo funzionario».

È una notevole modificazione quella fatta dalla Commissione, della quale lo stesso onorevole Rocco ha dato atto nel suo intervento. Più di così la Commissione non può fare per una ragione molto semplice: se la Commissione dovesse accogliere la proposta dell'onorevole Rocco verremmo a portare una innovazione sostanziale di grande portata nella legge sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento, perché la norma da modificare non vige esclusivamente a favore della Cassa per il Mezzogiorno, ma vige nell'interesse di tutte le amministrazioni statali. (Interruzione del deputalo Sailis). Sì, verremmo ad incidere proprio su leggi fondamentali che sono messe a base di tutta quanto l'amministrazione statale. Per cui la Commissione non può (e lo fa con dolore) accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Rocco salvo che il Governo non dia il suo esplicito consenso sulla richiesta formulata.'

Ugualmente vorrei pregare l'onorevole Corbino di non insistere nel suo emendamento per una ragione molto semplice: la riduzione degli onorari alla metà è una richiesta che ci è venuta proprio da parte del Consiglio notarile e poco fa l'onorevole Rocco (egli parla da competente e da'  interessato in quanto è un valoroso notaio) ce ne ha dato conferma svolgendo il suo emendamento.

Ora non dobbiamo dare di più di quello che ci è stato richiesto dagli interessati.

Concludendo, mentre insisto a che sia mantenuto il testo così come è stato formulato dalla Commissione, prego l'onorevole Corbino di ritirare il suo emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. Concordo con la Commissione.

CORBINO. Ritiro il mio emendamento e chiedo di esporne i motivi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CORBINO. Avevo presentato un emendamento soppressivo sia di questo comma, come dell'ultimo comma dell'articolo 20 (ma con l'intenzione di ritirarli), per richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo sulla questione dei compensi ai liberi professionisti che lavorano per lo Stato.

Poiché le tariffe dei compensi sono stabilite dallo Stato o dagli Ordini di ciascuna categoria, non comprendo perché lo Stato debba mettere una imposta corrispondente al 50 per cento, sul reddito dei professionisti. Si tratta di una forma di imposizione ad personam, che mi lascia perplesso anche per un altro motivo: con quale criterio saranno scelti questi professionisti, notai, geometri, ingegneri?

Io desidererei avere delle assicurazioni sul metodo con cui la collaborazione di questi professionisti sarà sollecitata. Perché vi con-» fesso che, quando si dice che i compensi agli ingegneri e ai geometri possono essere liquidati in misura inferiore, io vedo una contrattazione come quella che si fa sulle bancarelle, fra gli uffici della Cassa e i professionisti e mi sembra che ciò non corrisponda alla normalità dell'amministrazione dell'istituto. I compensi sono fissati dagli Ordini, sono approvati con le leggi e regolamenti. Lo Stato, a mio giudizio, deve essere il primo a rispettarli, e non dovrebbe venire a trattativa privata con coloro che gli prestano la loro opera.

ALICATA, Relatore di minoranza. Poiché l'onorevole Corbino ritira i suoi emendamenti, faccio mio il suo emendamento soppressivo dell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Rocco, sostitutivo del quarto comma:

«Gli atti e contratti che comportano l'adempimento di formalità in pubblici registri rimangono di esclusiva competenza dei notai. Per tutti gli atti ricevuti dai notai, i relativi onorari sono ridotti alla metà».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 20 nel testo della Commissione:

«Per gli atti e contratti relativi alle opere di cui alla presente legge e rogati da notai, gli onorari sono ridotti alla metà».

(È approvato).

Pongo in votazione il quinto comma:

«Le formalità ipotecarie e le volture catastali — cui diano luogo le operazioni della Cassa comprese quelle che compie in partecipazione con gli organismi di cui all'articolo 6 della presente legge — sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti alla metà».

(È approvato).

Passiamo al sesto ed ultimo comma dell'articolo 20:

«I compensi dovuti agli ingegneri, ai geometri e ad altri tecnici

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incaricati dalla Cassa di compiere lavori rientranti nella sua attività possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilità dalle tariffe professionali».

L'onorevole Alicata ha facoltà di svolgere il suo emendamento soppressivo di questo comma.

ALICATA, Relatore di minoranza. Questa discussione è stata già fatta in Commissione. Ho fatto mio l'emendamento dell'onorevole Corbino perché già sostenni in quella sede la tesi - come gli onorevoli colleghi ricorderanno - che non bisognava assolutamente introdurre nella legge un criterio di questo genere. Io faccio osservare - e credo, che la mia osservazione sia valida — che è la prima volta che in una legge noi stabiliamo che si possano violare le tariffe sindacali professionali, che sono il risultato di lotte sindacali, di accordi sindacali, di interventi legislativi. Non capisco perché, ad un certo momento, noi, con una legge, ci si possa prendere l'arbitrio di dire che le tariffe professionali di queste categorie sono ridotte alla metà. Mi si fece osservare in Commissione che, siccome si trattava molto probabilmente di progetti molto cospicui, sembrava opportuno che gli onorari dei tecnici incaricati di redigere questi progetti fossero ridotti alla metà. In primo luogo feci allora osservare, e torno a fare osservare ora, che non si tratta soltanto di progettisti per i quali, forse, visto che vi è il criterio della percentuale, per alcuni - lavori si potrebbe arrivare a compensi molto alti. Ma qui si parla di geometri, di ingegneri e di altri tecnici! In secondo luogo, se vi è una grossa opera da fare possono essere incaricati diversi tecnici anziché uno solo, anche con beneficio della buona esecuzione del progetto o dell'opera stessa.

Ma, secondo me, questa ragione dell'entità di alcuni profitti che si potrebbero venire s a determinare (cosa che può essere eliminata da un accorto intervento dell'amministrazione della Cassa) non è sufficiente per giustificare l'arbitrio che la Camera si prenderebbe introducendo in un disegno di legge il criterio che, improvvisamente, per certe determinate categorie gli onorari possano essere 'ridotti alla metà o possano essere ridotte alla metà le tariffe professionali. Si introduce un principio che è inaccettabile, perché potrebbe valere oggi per le tariffe dei geometri e dei tecnici e potrebbe valere domani per altre categorie di lavoratori intellettuali. Mi sembra che, in fondo, questa. sollecitazione sia venuta dal fatto che il Consiglio notarile,

ad un certo punto, ha dichiarato spontaneamente che sarebbe stato disposto ad accettare una riduzione del 50 per cento degli' onorari. Ora, però, quella posizione fu presa perché era collegata all'altra loro rivendicazione che gli atti che la Cassa deve fare fossero riservati esclusivamente ai notai. Ma allora perché per queste altre categorie dobbiamo compiere un atto d'arbitrio che è assolutamente ingiustificabile? Pregherei quindi' i colleghi della Commissione e l'onorevole ministro di prendere in considerazione queste mie osservazioni.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. Un primo argomento, a favore del comma così com'è stato formulato dalla Commissione, è stato ricordato proprio dall'onorevole Alicata: l'entità dei lavori è tale che naturalmente deve portare come conseguenza ad una revisione dei compensi professionali. Ora qui si tratta non di migliaia di lire, ma di milioni e di miliardi. È strano.che proprio io, libero professionista, debba fare una dichiarazione del genere'e sostenere una tesi consimile. Quindi 1 la prima argomentazione sta a favore della tesi accettata dalla Commissione. Inoltre vorrei ricordare all'onorevole Alicata che questo in esame non è il primo caso. Abbiamo per esempio la legge del 3 agosto 1949 n. 589 la quale riduce ad un quarto gli onorari notarili. Non ci fu allora l'intervento favorevole del Consiglio notarile ma, di autorità, per legge, fu approvata la riduzione dei compensi ad un quarto.

ALICATA, Relatore di minoranza. Comunque il notaio non è un libero professionista.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Relatore per la maggioranza. Però abbiamo stabilito che i notai liquidino le indennità e gli onorari ridotti del 50 per cento e non del 75 per cento. Per quanto si riferisce ai liberi professionisti - onorevole Alicata - abbiamo anche dei precedenti. Mi limiterò a leggere l'ultimo comma dell'articolo 16 della richiamata legge 3 agosto 1949 n. 58.9: «Nel caso in cui gli enti locali facciano ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alla prestazione tecnica dei liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano, salvo patti più favorevoli agli enti, le tariffe nazionali per ingegneri, architetti e per geometri ridotte del 20 per cento».Noi non abbiamo messo nessun limite, ma abbiamo solo detto: «è consentito che la liquidazione dei compensi possa avvenire in I misura inferiore a quella normale».

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Quindi non solamente la nostra tesi è giustificata dal volume delle opere, ma abbiamo anche dei precedenti legislativi in nostro favore. Per tali ragioni la Commissione mantiene ferma la norma così come è stata formulata.

PRESIDENTE. Qual è il parere del governo?

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. Il 'Governo fa proprie le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 20, testé letto, del quale l'onorevole Alicata propone la soppressione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21. Se ne dia lettura.

FABRIANI, Segretario, legge:

«L'amministrazione della Cassa è regolata ad anno finanziario.

«Il bilancio annuale chiuso al 30 giugno di ogni anno è presentato per l'approvazione, entro il 31 ottobre successivo, al ministro per il tesoro insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

«Esso è comunicato al Consiglio dei ministri e, entro il 31 dicembre, presentato al Parlamento».

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvati).

L'onorevole Corbino ha proposto di sostituire l'ultimo comma con le parole seguenti, da aggiungersi al comma precedente: «Entro il 31 dicembre esso sarà presentato al Parlamento».

Poiché l'onorevole Corbino ha già svolto il suo emendamento, chiedo Qual-è il parere della Commissione, ricordando altresì che in questa sede fu rinviato il seguente articolo aggiuntivo Laconi, già svolto dal proponente:

«La Corte dei conti riferisce direttamente al Parlamento sul risultato dei riscontri eseguiti sulla gestione finanziaria della Cassa del Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione».

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. Osservo che vi è una contraddizione tra la proposta dell'onorevole Corbino e quella dell'onorevole Laconi.

L'onorevole Laconi ricordava poco fa che - in virtù della disposizione dell'articolo 100 della Costituzione - la Corte dei conti

riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito sulla gestione finanziaria. Quindi egli implicitamente preferisce che il bilancio consuntivo della Cassa per il Mezzogiorno sia senz'altro presentato al Parlamento.

Ora se noi aderissimo alla proposta dell'onorevole Corbino, verremmo a rigettare implicitamente la proposta Laconi.

La richiesta fatta dall'onorevole Laconi, a parere della Commissione, potrebbe essere senz'altro sodisfatta se noi rinunziassimo al comma così come è stato redatto dalla Commissione e ritornassimo al testo predisposto dal Governo:

«Esso è comunicato al Consiglio' dei ministri e, 'in allegato al conto consuntivo dello Stato, al Parlamento».

Mi pare che, ritornando alla vecchia dizione, noi sodisfiamo l'esigenza prospettata dall'onorevole Laconi.

La Commissione, in sostanza, per aderire alla proposta dell'onorevole Laconi, rinunzia alla propria formulazione e fa rivivere quella adottata dal Governo.

PRESIDENTE. Mi sembra che, col ritorno al testo governativo, l'esigenza prospettata.' dall'onorevole Laconi sarebbe soddisfatta; che ne pensa onorevole Laconi?

LACONI. La mia perplessità deriva semplicemente dal fatto che con la presentazione alla Corte dei conti il controllo della Cassa viene fatto attraverso una strada così traversa che la questione può dar luogo ad incertezze.

Io ho rilevato nella discussione generale - ed il relatore mi ha benevolmente detto che nella sostanza l'eccezione era fondata - che questa relazione della Corte dei conti dovrebbe essere effettivamente fatta da quell'unico membro della Corte dei conti, che è il presidente, allo stato attuale delle cose.

GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. No.

LACONI. Non è previsto, allo stato attuale delle cose, nel corpo della legge un controllo della Corte dei conti, che non avvenga attraverso la partecipazione di un rappresentante della Corte dei conti al Consiglio dei revisori. (Interruzione del sottosegretario di Stato Gava). Mi fa piacere che l'onorevole Gava sia di questa opinione; ma mi farebbe più piacere che questa opinione venisse precisata con una disposizione di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Corbino, ella rinunzia al suo emendamento?

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CORBINO. Sono disposto a rinunziare. Il contò consuntivo deve essere presentato con decreto firmato dal Presidente della Repubblica e perciò ci vuole sempre il parere del Consiglio dei ministri.

Qui mi sembra che sarebbe sufficiente dire:

«Esso, in allegato al conto consuntivo dello Stato, è presentato al Parlamento».

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. La Commissione accetta questa formulazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio Il «Governo non può che essere d'accordo sul ritorno al testo da esso originariamente presentato.

La osservazione fatta dall'onorevole Corbino è perfettamente fondata: quando si presenta il conto consuntivo si presume - logicamente - che il Consiglio dei ministri l'abbia già approvato.

Vorrei soltanto chiarire alla Camera perché si era messa la data del 31 dicembre di ogni anno. Nella eventualità che la presentazione del conto consuntivo del Tesoro segua al 31 dicembre, era parso opportuno alla Commissione fissare un termine per la presentazione elei conto consuntivo della Cassa. Se la Camera ritiene che la dizione del progetto governativo sia la più propria, il Governo non può che essere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento Là- coni, facevo osservare che la formula presentata dal Governo nel disegno di legge originaria, viene incontro alla espressa preoccupazione, in quanto i consuntivi presentati alla Camera sono presentati sempre previo esame alla Corte dei conti e, poiché il rendicontò della Cassa è allegato al rendiconto del Tesoro, è evidente che la Corte dei conti dovrà riferire anche sull'allegato. Perciò le considerazioni dell'onorevole Laconi si possono considerare superate e mi auguro che an- ch'ègli sia di questo parere.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. La questione è che l'articolo 100 non si riferisce al consuntivo; tale articolo stabilisce che la Corte-riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito e, per quanto-attiene a questo riscontro, bisogna rifarsi alla parte precedente del comma: per riscontro si intende il controllo sulla gestione finanziaria degli enti, al cui controllo la Corte partecipa.

Quindi non- si tratta di un consuntivo di cui, a cose fatte, la Corte esamina la legittimità; si tratta invece di una partecipazione continuativa al controllo su cui la Corte riferisce al Parlamento. A me preme che la Corte riferisca su quel controllo continuativo che viene effettuato dalla Corte stessa attraverso il membro che fa parte del consiglio dei revisori. Il controllo finale della Corte che è di legittimità e puramente formale, non mi interessa troppo.

Qui è stabilito un legame organico fra la partecipazione della Corte al controllo di questi enti e la relazione che la Corte farà al Parlamento. Desidero che questo legame venga conservato.

AMENDOLA GIORGIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA GIORGIO. Nella formulazione Corbino accettata dalla Commissione e dal Governo non figurano le parole: «entro il 31 dicembre». Queste parole dovrebbero essere mantenute per una maggiore garanzia.

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio'. Le due cose non possono -coesistere. Trattandosi di un allegato, sarà presentato quando verrà presentato, il bilancio.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Desidero ricordare ai colleghi che vi è- una disposizione per cui, a partire dall'anno venturo, i consuntivi debbono essere presentati entro il- 31 dicembre, e quindi il 31 dicembre del 1951 noi avremo il consuntivo del bilancio 1950-51. Vi è poi una disposizione di legge che concede un termine speciale per i consuntivi degli anni precedenti, e per far rientrare nella normalità m consuntivi successivi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 21 nel testo Corbino accettato dalla Commissione e dal Governo:

«Esso,, in allegato al conto consuntivo dello Stato, è presentato al Parlamento».

 (È approvato).

Passiamo all'emendamento aggiuntivo La-. coni:

«La Corte dei conti riferisce direttamente al Parlamento sul risultato dei riscontri eseguiti sulla gestione finanziaria della Cassa dei Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione».

Onorevole Laconi. vi insiste?

LACONI. Sì, signor Presidente.

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JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore, per la rtiaggioranza. La Commissione dichiara di ritenere che questo emendamento è assorbito.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Laconi insiste, pongo in votazione il suo emendamento aggiuntivo.

(Non è approvato}.

Passiamo all'articolo 22. Se ne dia'  lettura.

FABRIANI, Segretario, legge:

«Il regolamento alla presente legge è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su-proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di. concerto con i Ministri per il tesoro, per i„lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale.

«La Cassa può funzionare, anche prima dell'approvazione del regolamento, in virtù della presente -legge.

«La Cassa si avvale per la consulenza legale e per la difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 23. Se ne dia lettura.

FABRIANI, Segretario, legge:

«Con decreti del ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge».

PRESIDENTE. A questo articolo non vi sono emendamenti. La proposta dell'onorevole

Corbino di posporre questo articolo all'articolo. 24 sarà tenuta presente in sede di coordinamento.

Pongo in votazione l'articolo 23.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 24, ultimo del disegnò di legge n. 1170. Se ne dia lettura.

FABRIANI, Segretario, legge:

«Alla data di cessazione della Cassa o in caso di scioglimento i diritti e le obbligazioni della medesima sono trasferiti allo Stato».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Cosi rimane stabilito).

Rimangono da esaminare alcuni ordini del giorno relativi al disegno di legge sulla Cassa per il Mezzogiorno. Saranno esaminati nella seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 13,20.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. Alberto Gìuganino







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