L'unità d'Italia è una beffa, che comincia con una bugia.
Due Sicilie
  Eleaml



Fonte:
https://www.abystron.org/

La farsa dei partiti di governo che condanna la Calabria

TORTORA - Nel silenzio generale si consuma l'ennesima manifestazione di ostilità del Governo Monti nei confronti del meridione d'Italia e della Calabria in particolare. La variegata e strana maggioranza governativa nel mentre a colpi di mozioni, annunci ed illusorie promesse dichiara di sostenere il Sud, nei fatti continua ad avversarlo.

Il loro complice e colpevole atteggiamento farisaico ha permesso al Consiglio dei Ministri di impugnare, nei giorni scorsi, presso la Corte Costituzionale la Legge Regionale n. 22 del 11 giugno 2012. Trattasi di una legge importantissima che potrebbe dare vigore ed impulso alla fragile ed asfittica economia regionale che aveva modificato le ''Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero'' .

A parere del Governo tali modifiche contengono disposizioni che, nel favorire la commercializzazione dei prodotti regionali, ostacolano la libera circolazione delle merci in contrasto con i principi comunitari. Come dire che invece di incentivare la produzione ed il consumo dei nostri prodotti, dovremo continuare a comprare quelli che vengono prevalentemente da altre zone ed in special modo dal nord Italia.

È l'ennesima dimostrazione di come non si voglia far crescere il meridione affinché le necessità continuino ad essere bisogni da soddisfare con favori e nel contempo continuare ad essere i maggiori consumatori e finanziatori del nord. Creare ricchezza al Sud è sempre più indispensabile, è l'unico modo per far rinascere genti e territori, ma questo alle forze politiche che alternandosi hanno governato da sempre Calabria e Italia non conviene, cesserebbero i proclami, gli annunci e le illusioni linfa vitale della loro esistenza.

Pur di mantenere i loro privilegi, continuano a condannare alla miseria la terra di Calabria.

Raffaele Papa

30/07/2012


Pubblichiamo il comunicato di Papa su segnalazione di Angelo D'Ambra. Per meglio far comprendere la importanza della notizia riportiamo il testo di legge regionale bloccato dal governo italiano. Lo trovate sul sito della Regione Calabria in formato doc:

https://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/LR_22_12.doc

Zenone di Elea – 1° Agosto 2012


Legge regionale 11 giugno 2012, n. 22

Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29, recante: «Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero».

(BUR n. 10 dell’1 giugno 2012, supplemento straordinario n. 7 del 15 giugno 2012)

Il Governo con delibera del C.d.M. del 27 luglio 2012, ha deciso di impugnare gli 2, comma 3, lett. a); 4, commi 3, 4, e 5; 

Art. 1

(Modifica del titolo della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29

«Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali anche a chilometri 0»)

1. Il titolo della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 è così sostituito: «Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero».

Art. 2

(Modifiche all’articolo 1 della legge regionale

14 agosto 2008 n. 29)

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 è così sostituito: «1. La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni a “chilometri zero”, favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di tali prodotti».

2. Al comma 2 dell’articolo 1 della L.R. 29/2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso, dopo le parole «la Regione» sono aggiunte le seguenti parole «anche allo scopo di garantire una maggiore sostenibilità ambientale»;

b) la lettera a) è abrogata;

c) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 29/2008 le parole «prodotti agricoli regionali e» sono soppresse;

d) alla lettera d) le parole «l’acquisto di prodotti agricoli regionali e» sono sostituite con le parole «l’impiego di»;

e) alla lettera e) le parole «regionali e prodotti agricoli» sono soppresse e le parole «imprenditori agricoli» sono sostituite con la parola «produttori»;

f) alla lettera g) le parole «origine regionale e prodotti agricoli» sono sostituite con le parole «prodotti agricoli a “chilometri zero”».

3. Al comma 4 dell’articolo 1 della L.R. 29/2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso la parola «agricoli» è soppressa. Dopo le parole «si intendono» è aggiunto il seguente periodo «i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all’alimentazione umana, ottenuti e trasformati sul territorio della Regione Calabria, che rientrano in una o più delle seguenti categorie:»;

b) alla lettera a) dopo le parole «decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173» sono aggiunte le parole «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

c) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: «d) “prodotti di qualità”, intesi come i prodotti che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine (prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG), le specialità tradizionali garantite (STG) e i prodotti realizzati con metodi di produzione biologica».

Art. 3

(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale

14 agosto 2008 n. 29)

1. Alla rubrica dell’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 le parole «prodotti agricoli regionali» sono sostituite con le parole «prodotti agricoli a chilometri zero».

2. Il comma 1 dell’articolo 3 della L.R. 29/2008 è abrogato.

3. Al comma 2 dell’articolo 3 della L.R. 29/2008 la parola «costituisce» è sostituita con le parole «può costituire» e le parole «regionali in misura superiore alla percentuale di cui al precedente comma» sono sostituite con le parole «a chilometri zero»; sono fatti salvi i contratti in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.».

4. Al comma 3 dell’articolo 3 della L.R. 29/2008 le parole «prodotti agricoli regionali» sono sostituite con le parole «prodotti agricoli a “chilometri zero”».

5. Il comma 4 dell’articolo 3 della L.R. 29/2008 è abrogato.

Art. 4

(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale

14 agosto 2008 n. 29)

1. Alla rubrica dell’articolo 4 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 le parole «prodotti agricoli regionali» sono sostituite con le parole «prodotti agricoli a chilometri zero».

2. Al comma 1 dell’articolo 4 della L.R. 29/2008 le parole «prodotti agricoli regionali» sono soppresse e sono sostituite con le parole «prodotti agricoli a chilometri zero».

3. Il comma 2 dell’articolo 4 della L.R. 29/2008 è cosi sostituito: «2. Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli e agroalimentari effettuati nel corso dell’anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli e agroalimentari a “chilometri zero”, viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l’attività, un apposito logo da collocare all’esterno dell’esercizio e utilizzabile nell’attività promozionale».

4. Il comma 4 dell’articolo 4 della L.R. 29/2008 è cosi sostituito: «4. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell’ambito delle attività promozionali della Regione Calabria.».

5. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della L.R. 29/2008 è aggiunto il seguente comma: «5. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo e le specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole a “chilometri zero.”».

Art. 5

(Modifiche all’articolo 6 della legge regionale

14 agosto 2008 n. 29)

1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 è così sostituito: «1. I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi della vigente normativa riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) almeno il 15% del totale dei posteggi.».

2. Il comma 2 dell’articolo 6 della L.R. 29/2008 è abrogato.

3. Al comma 3 dell’articolo 6 della L.R. 29/2008 le parole «prodotti agricoli regionali» sono sostituite con le parole «prodotti agricoli a “chilometri zero”».

4. Il comma 4 dell’articolo 6 della L.R. 29/2008 è abrogato.

Art. 6

(Abrogazione dell’articolo 9 della legge regionale

14 agosto 2008 n. 29)

1. L’articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 è abrogato.

Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.









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