Eleaml


IL BANCO DELLE DUE SICILIE (Zenone di Elea, Aprile 2012)

BULLETTINO DELLE LEGGI

DEL

REGNO DI NAPOLI

Anno 1810

Da luglio a tutto dicembre

SECONDA EDIZIONE


IN NAPOLI

NELLA FONDERIA REALE

E STAMPERIA DELLA SEGRETERIA DI STATO

 1812

(se vuoi, scarica l'articolo in formato ODT o PDF)
(N.° 794) Decreto con cui si stabilisce una Commissione
per la verificazione de' conti del banco delle due Sicilie.


Napoli, 18 Novembre.

GIOACCHINO NAPOLEONE

 RE DELLE DUE SICILIE.


Visto il rapporto del nostro Ministro delle finanze;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

Art. 1. Lo stato de' beni di qualunque natura che il banco possiede in fondi, in rendite costituite, in capitali esigibili, in censi, in dritti ed in rendite arretrate;

il suo proprio conto d'introito ed esito dal I di gennajo 1810;

quello de' suoi profitti e perdite;

la situazione de' suoi conti di servizio pel Governo e per tutti gli stabilimenti pubblici d'ogni specie;

quella de conti de' particolari;


303


la situazione della cassa degli sconti e de' pegni;

la situazione di quella de' depositi giudiziarj;

la situazione dell'altra de' depositi volontarj;

l'inventario apprezzativo e reale degli effetti C materie date in pegno;

il conto delle polizze' di Corte e de' particolari, date fuori, ritirate^ ammortizzate e restate in circolazione;

saranno verificati e e determinati al primo pubblicarsi del presente decreto da una Commessione del nostro Consiglio di Stato; cosicché questa possa definire i suddetti conti e stati diversi pe' 31 di dicembre prossimo, e presentarci il bilancio generale del banco al 1 di gennajo 1811.

2. Lo stato delle proprietà del banco e del loro valore verrà diviso in tre capitoli.

Il primo comprenderà i beni dell'antica cassa di S. Giacomo posseduti dal banco di Corte, e quindi assegnati in dote a quello delle due Sicilie.

Il secondo diviserà le case, gli edifizj e i dritti arretrati che furono aggiunti alla sua dote e la di cui realizzazione è destinata a pagare le polizze che il banca ha garantite.


304


Nel terzo la Commessione presenterà il capitale del banco composto dalle azioni cedute alla cassa d'ammortizzazione, di quelle date alla nostra Guardia e di quelle acquistate da particolari.

3. Le rendite che dovranno entrare nell'attivo del banco al 1 di gennajo 1811, serviranno di base ad un secondo stato, nella formazione del quale la Commissione procederà:

1.° collo stabilire la rendita di ciascun fondo sino al 1 di dicembre prossimo; cioè, de' beni provenienti dal banco di S. Giacomo da che sono usciti dal suo patrimonio, e delle proprietà che il banco ha ottenute a titolo di dote supplementari a, da che han cessato d'essere amministrate le une da' demanj, e le altre dal tesoro reale:

2.° col diffalcare da questo conto il prodotto di tutte le somme ricuperate dal banco di Corte, durante il suo possesso, ed appresso dal banco delle due Sicilie.


305


4. Le alienazioni de' fondi, la restituzione de' capitali, l'affrancazione delle rendite e de' censi che avranno avuto luogo dal 1 di giugno 1806, e di cui il banco di Corte, il banco attuale e in virtù delle nostre decisioni particolari, la cassa di ammortizzazione avranno profittato, del pari che il ricovramento imputabile sulle percezioni lasciate al banco, bilanceranno il conto della sua dotazione.

5. L' attivo del bilancio del banco consisterà ne' beni della sua dotazione; negl'introiti che ne saran derivati; ne' profitti che i suoi negozj, diritti e privilegj gli avran prodotti;

e nelle assegnazioni de' fondi che, avrà ricevuti sul nostro tesoro reale per supplire alle spese d'amministrazione.

Il suo passivo sarà composto

delle spese che avrà fatte;

delle perdite che avrà sofferte nelle sue operazioni;

e delle sue obbligante verso gli esibitoti di polizze, i di cui fondi non trovansi realizzati:



306

dimodochè se dal bilancio risulti un saldo a credito del banco, questo serva alla Commessione per determinare la dividenda che dovrà ripartirsi tra i funzionarj e gl'impiegati nel banco, tra la cassa d'ammortizzazione, la nostra guardia, e gli azionari particolari; e se al contrario il banco risulti debitore, possa il suo deficit essere facilmente liquidato.

6. Il saldo del conto corrente che il tesoro reale aveva al banco di Certe, e il saldo del banco che si era formato per associazione, saranno definitivamente riconosciuti e fissati, del pari che il trasporto che n'è stato fatto al banco attuale, allorchè questo ha formato la sua madrefede.

7. I fondi passati col bilancio a credito della madrefede del banco e destinati a ritirare dalla circolazione una corrispondente quantità di polize dell'antico deficit, saranno verificati e cassati dal suo attivo, bruciando un' egual somma di polizze che il banco formerà in testa sua, e di cui si addebiterà in madrefede.

307

8. Il montante delle polizze che si troveranno in circolazione per conto del Governo e de' particolari a' 31 di dicembre 1810, sarà verificato sulle madrefedi tenute al banco, e confrontato col denaro contante, co' valori e colle materie che dovranno trovarsi in deposito nelle sue casse e nel suo portafoglio, e di cui la Commessione avrà già fatto uso nel bilancio.

9. La commessione formerà il modello dello stato d'introito ed esito che il banco dovrà presentare al Ministro di finanze nel primo di ciascun mese, cominciando dal 1 di gennajo prossimo; come ancora il borderò del bilancio di tutte le somme che avrà ricevute e pagate colla madrefede, e di tutte le polizze che avrà formate, ammortizzate e lasciate in giro; avvertendo che la situazione ed il bilancio del mese pel pel quale il banco presenterà i suoi stati, sieno sempre ricapitolati distintamente con quelli del mese antecedente.


308

10. Finalmente i Commissarj nell'aprile c nel chiudere il loro processo verbale faranno constare l'esistenza di tutti i fondi, di tutti i valori e di tutte le materie che sono depositate al banco; si assicureranno dell'ordine ed esattezza della scrittura che vi si tiene; presenteranno le loro idee sul miglioramento onde crederanno capace quel sistema, sia per la chiarezza de' conti, sia per la celerità delle operazioni, sia pel vantaggio e comodo del pubblico, sia per l'economia nelle spese; formeranno la lista degl'impiegati contabili o risponsabili, da' quali il Governo dovrà esigere una cauzione in numerario o in immobili, siccome ogni agente contabile è tenuto a darla; e fisseranno in fine la valuta di ciascuna specie di cauzione da realizzarsi.

11. Il nostro Ministro dì finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il Ministro Segr. di Stato,

Firmato, Pignatelli.










vai su









Ai sensi della legge n.62 del 7 marzo 2001 il presente sito non costituisce testata giornalistica.
Eleaml viene aggiornato secondo la disponibilità del materiale e del Webm@ster.