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IL BANCO DELLE DUE SICILIE (Zenone di Elea, Aprile 2012)

SUPPLIMENTO

ALLE CINQUE PARTI

DEL CODICE

PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE
LEGGI, DECRETI, RESCRITTI E MINISTERIALI, CHE NE HANNO MODIFICATE O DILUCIDATE LE DISPOSIZIONI, RIPORTATE SOTTO GLI ARTICOLI DI LEGGE At QUALI SI RIFERISCONO DAL 1819 AL 1839.


COMPILATO

DAL SIGNOR D. G. M.


PALERMO

1840

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Pag. 316


Articolo 461 N. 30.


Coloro che ricusino di ricevere le monete nazionali, cedono il valore del loro corso;

Le monete estere d'oro e di argento non sono in corso, 

ad eccezione delle pezze e mezze pezze di Spagna.

Decreto De' 25 Gennaio E 13 Aprile 1818.



«Considerando Noi che, secondo i sani principi di pubblica economia, le monete estere d'oro e di argento non sieno, che preziosi metalli, la cui valutazione dipende dal cambio, o sia da'  rapporti di credito e debito delle nostre piazze, siccome fu da Noi dichiarato con nostro editto de'  19 dicembre dell'anno 1805;

317

«Considerando che nel tempo della occupazione militare sono state pubblicate molte tariffe delle monete di oro e di argento, fondate piuttosto su' rapporti politici in quei tempi vigenti, che sul vantaggio reale del commercio de'  nostri sudditi;

«Sulla proposizione ec. Abbiamo risoluto di decretare ec.

«Art. 1. Le dette tariffe pubblicate iii tempo dell'occupazione it militare, per quanto riguardano le monete di oro straniere, dal ei dì della pubblicazione di questo nostro decreto non saranno 0 più in vigore: e dal detto dì le dette monete di oro saranno riguardate nel nostro regno delle Due Sicilie come metallo. La borsa de'  cambi di Napoli, di Palermo e di Messina ne' loro i listini settimanali ne indicheranno il corso: questo corso fissato a questo modo, come quello di ogni altra derrata di commercio, non produrrà obbligazione a riceverle in pagamento, ma servirà soltanto di norma ne' giudizi di commercio, secondoché le leggi prescrivono

«Art. 2. Le casse regie ed il banco delle Due Sicilie non potranno d'oggi innanzi ricevere le dette monete di oro estere, non essendo più considerate come moneta corrente.

«Art. 3. Per le monete estere d'argento rimarranno per ora ei in vigore le tariffe anzidette ne' nostri domini di qua del faro; ti e per conseguenza saranno ricevute mi nostro banco delle Due Sicilie e nelle regie casse.

«Art. 4 Il nostro ec.

— Decreto de'  13 aprile 1818.

«Sulla proposizione ec. Udito ec. Abbiamo risoluto di decretare ec.

«Art. 1. Le tariffe delle monete estere di argento, pubblicate in tempo dell'occupazione militare, non saranno più in vigore: le dette monete, al pari di quelle di oro, non saranno valutate nel nostro regno delle Due Sicilie, che come metallo. Le borse de' cambi di Napoli, di Palermo e di Messina ne' loro listini settimanali ne indicheranno il corso. Questo corso fissato a questo modo, come quello di ogni derrata di commercio, non produrrà obbligazione a riceverle in pagamento; ma servirà soltanto di norma ne' giudizi di commercio, secondothè le leggi prescrivono.

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«Art. 2. Sarà solo eccezione a questa regola la moneta di Spagna detta pezzi di Spugna, o pezzi duri, di coniazione anteriore al corrente anno 1818. Questa moneta, in riguardo di esser nel levante nelle transazioni commerciali ricevuta in preferenza di ogni altra, e di esser stata in corso autorizzata per molti anni ne' nostri domini al di là del faro, sarà d'oggi innanzi generalmente in  corso in tutto il nostro regno; le piastre, o pezzi duri, al prezzo di carlini dodici e grana quattro di Napoli, pari ne' nostri domini al di là del faro a tari dodici e gratta otto; e le di loro metà, o sieno i mezzi pezzi duri saranno parimente in corso per metà del suddetto prezzo.

«Art. 3. Per le pezze di Spagna di coniazione di questo anno e degl'anni successivi, ci riserbiamo di accordar loro lo stesso corso, dopo che ne sarà fatto il saggio nella nostra zecca.

«Art. 4. In conseguenza dell'articolo secondo le pezze e mezze pezze di Spagna non potranno essere rifiutate in pagamento, che quando sieno ritagliate; intendendosi per ritaglio la mancanza del loro contorno legale.

«Art. 5. Il nostro ec.









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