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EQUITALIA ricorda un regime fiscale oppressivo di tipo borbonico? Niente affatto è figlia legittima dell'amministrazione sabauda! Se avete dubbi in merito, leggete l'intervento di Del Zio del 2 giugno 1866 alla Camera dei Deputati.

Per chi non lo sapesse il sistema tributario borbonico era leggero, con poche tasse e funzionava come un orologio (vedi relazione del Piemontese Sacchi - Il segretariato generale delle finanze di Napoli dal 1 aprile al 31 ottobre 1861), infatti la riscossione si basava sui comuni. Guarda un po', questo accadeva nell'arretrato Regno delle Due Sicilie il perno del sistema era costituito dalle comunità locali... Alla faccia del tanto decantato federalismo padano.

Pubblichiamo quattro documenti:

Zenone di Elea – 31 Marzo 2012

RENDICONTI DEL PARLAMENTO ITALIANO

SESSIONE DEL 1868-66

(IX LEGISLATURA)

dal 18 novembre 1865 al 30 ottobre 1866

SECONDA EDIZIONE UFFICIALE RIVEDUTA

DISCUSSIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

FIRENZE 1866

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

PALAZZO VECCHIO


(se vuoi, scarica l'articolo in formato ODT o PDF)

“La Società dell'appalto, sguinzagliando un nugolo di agenti daziari...”

(Pag. 2732)


DEL ZIO. Quanto al secondo punto, osservo che nel sistema costituzionale un contratto si riconosce perfettamente valido, non solo se non è in contraddizione coi principii della giustizia, intorno a che pronunzia il potere giudiziario, ma eziandio se non ripugna alle leggi che regolano i rapporti del potere esecutivo col potere legislativo.

Ora la Legislatura passata fu costretta su questo riguardo a rifletter molto e procedere a rilento, ed in ultima analisi a non dare la sua approvazione al contratto, perché registrato con riserva dalla Gran Corte dei conti.

La Gran Corte dei conti diceva al Ministero: perché non avete sottoposto l'appalto alle subaste? Il Ministero rispondeva che i prefetti avendo pubblicate le subaste, queste andarono deserte. La prova materiale però di siffatta assertiva non fu mai data.

La Gran Corte dei conti, proseguendo la sua critica, diceva al Governo: ai sensi della legge sulla contabilità quando le subaste vanno deserte, l'appalto a trattativa privata dev'essere fatto sulle stesse basi dei pubblici incanti. Perché dunque avete ribassato in pro del privato a 7,770,000 lire quella cifra dell'estaglio che, secondo le ipotetiche pubbliche subaste, era da 10 ad 11 milioni? Anche a questa seconda interpellanza della Gran Corte dei conti non fu data seria risposta.

Come dunque riaffermandosi nell'articolo 60 si vuol far passare per decisamente legale un contratto che fu tassato d'illegittimità dalla Gran Corte dei conti fino dalla sua prima origine? Come l'onorevole signor ministro delle finanze non sorge oggi a protestare contro il medesimo, mentre, a quanto mi si dice, protestava allora nella sua qualità di consigliere della Gran Corte dei conti? E perché dovrebbe votare oggi la Camera la validità di un contratto contro cui si oppose ragionevolmente altre volte? Perché dovrebbe questa Legislatura obliare che quando il ministro Sella chiese l'approvazione del bilancio del 1865 colla convalidazione del contratto d'appalto, la Camera d'allora distinse due cose ben differenti, ed Approvando gli articoli relativamente al bilancio, respinse quello che includeva la convalidazione e legalizzazione perfetta da parte del Parlamento del con-. tratto in quistione? Non risulta da tutto ciò chiaro alla Commissione ed a noi che il contratto non può essere ritenuto intieramente legale, e che non dobbiamo; dar oggi una sanatoria che fu negata, e ben a ragione, altre volte? In ultimo, non è egli vero che quattro o cinque membri dell'attuale Commissione parlarono, o almeno votarono contro al medesimo nel gennaio 1865, e che ora non possono disdirsi?

Quanto all'ultimo punto delle mie osservazioni, se cioè sia lecito ad un ministro di legare con artificiali contratti l'avvenire dei comuni, la scienza sociale, o signori, parla assai chiaro.

Il comune è la prima personalità dello Stato, il nocciolo, il germe vero della nazione.

Quanto è più grande la libertà dei comuni tanto è più sicura l'esistenza dello Stato, e mostrasi in ragione diretta la libertà dei comuni colla gloria dello Stato all'estero e colla sua sicurezza all'interno. Ora, i contratti come quelli di cui discutiamo sono rovinosi per le nazioni già costituite, e secondo ben disse l'onorevole Valerio, sono esiziali per quelle che ancora attendono a costituirsi.

Ora, domando io, si preoccupò forse il signor ministro delle finanze di quel tempo di questa verità che la scienza sociale a tutti insegna, e nella quale da tanti e tanti pur si proclama maestro?

Il contratto accordava coll'articolo 5 alla società dell'appalto la libertà di accettare o non accettare una proroga, ma non accordava simultaneamente ai municipi la libertà di pronunziarsi alla scadenza del primo triennio. Non è questa la più manifesta lesione della libertà comunale? Non è un atto di tirannia usato da parte del Governo contro il sacro diritto dell'autonomia dei municipi?

Non si è messa così una sola delle parti contraenti, cioè la società dell'appalto, nella più favorevole delle condizioni, quale è quella di mantenere per sé questo contratto finché le torni utile, e quando per avventura le sorti del medesimo cessassero d'essere favorevoli, d'impugnarlo?

Signori, sono indescrivibili i mali avvenuti ai comuni da questa mostruosa convenzione. La Società dell'appalto, sguinzagliando un nugolo di agenti daziari, cioè di veri vampiri sul popolo, ha distrutta quasi la fede che già teneva nella bontà del regime costituzionale, distrutto il credito delle amministrazioni che ci hanno retto da cinque anni, e forse e senza forse anche di quella che attualmente ci regge.

Mi sia permesso di citare un esempio, come suol dirsi, di casa propria. Chi crederebbe che per liberarsi dalle innumerevoli vessazioni degli agenti daziari sia stato spinto il municipio di Melfi ad offrire alla società appaltatrice un guadagno netto di 28 mila lire sulle 15 mila che la società paga al Governo? E la società che non ha mai voluto accettare l'offerta, sapendo di poter guadagnare molto al di sopra, ha rispettato, dirò così, la stessa sua fortuna proibendosi d'incrudelire all'eccesso sopra una terra che, a confessione dello stesso direttore delle gabelle, signor Capellari, era stata ferace per essa più di tutte le altre?

Io debbo dichiarare alla Camera che la sua amministrazione in Melfi è stata iniqua, insopportabile. Melfi è un comune chiuso, ed in questa qualità erano esentati dalla tassa gli animali non mai introdotti nella linea daziaria. Per più di un anno la Società aveva riconosciuto in Melfi questo principio; però, sopraggiunto il colera, la società approfittò della necessità nella quale trovavasi il municipio di far uscire per tutela della pubblica salute gli animali immondi fuor della cinta, e chiese, allorché rientrarono, la riscossione del dazio.

Ora io dico: supponiamo pure essere stato questo il suo diritto e il suo dovere: sia pure permesso ai pubblicani restar di ghiaccio dinnanzi alle pubbliche calamità, anche allora che si guadagna il doppio e il triplo sulla somma pagata allo Stato, chi non vede però come debba riuscire odiosissimo al popolo simil modo di esazione e quanto discredito debba venirne alle istituzioni che ci governano?

Signori, l'onorevole Minghetti rispondendo ad alcune osservazioni del collega Visocchi in una delle anteriori tornate, diceva che la sola necessità era stata quella che aveva indotto la Commissione a proporre provvedimenti finanziari che riconosce enormi. Questa schietta confessione torna ad onore certamente e per colui che la scrisse e per chi la ripeté in quest'Aula, ma mi si permetta di avvertire, come tal dura necessità non sia unica, ma doppia. Non si tratta soltanto di ottenere il pareggio dei bilanci, cosa che da tutti i partiti della Camera si desidera, si tratta ancora di farlo in modo da non indurre le plebi ad una disperata insurrezione. Non è dunque semplice, ma complicato il problema e chiedesi un'armonia economica e morale al tempo stesso per poter poi menar vanto d'averlo sciolto con senno.

Questo, secondo me, è il vero aspetto della nostra -situazione economica, da cui chiaro risulta che noi dobbiamo migliorare ad ogni costo le condizioni delle nostre finanze, ma a patto che il popolo non ci trovi una questione d'impossibilità per le sue forze contributive, e di scandalo per la sua coscienza morale, senza di che noi non altro faremmo che prestar esca ad una reazione generale.

Do fine dunque al mio dire. Io ascolterò volentieri dalla Commissione la risposta che vorrà farmi; confesserò, se fia d'uopo, d'aver errato in parecchi punti, e sarò lieto di vedermi illuminato, ma, poiché la sostanza del discorso non è confutabile, ne stia pur sicura, io non sarò mai tanto lieto quanto nel momento in cui saprò che la Commissione stessa acconsente a ritirare quest'ingiustissimo, odiosissimo articolo: che propone altri mezzi per conciliare gl'interessi futuri degli appaltatori, dei municipi e dello Stato: e che lascia cadere un contratto che, a parer mio, può la Camera ritenere come assolutamente illegale.


Una circolare che dà una idea del sistema di riscossione nei primi anni di unità, tratta da “LEGGI, DECRETI, ISTRUZIONI E CIRCOLARI PUBBLICATE NELL'ANNO 1866 - ENRICO DALMAZZO FIRENZE 1866”- pag. 1693.

Zenone di Elea – 31 Marzo 2012



Firenze, 13 settembre 1866.

Circolare (N. 2) del Ministero delle Finanze (Direzione generale delle Gabelle).

Procedimenti pei dazi di consumo nei Comuni ora appaltati.

Potrebbe accadere che tornassero a vuoto le trattative che ora si fanno colla Società dell'appalto generale dei dazi di consumo governativi per la continuazione del contratto colla medesima stipulato, estendendolo anche ai nuovi dazi sulle basi del Luogotenenziale Decreto 28 giugno 1866, n° 3018.

Sarebbe intenzione del Ministero che in tale ipotesi venisse applicata ai Comuni ora appaltati la Circolare 17 luglio p. p. sulla proroga dei contratti coi Comuni convenuti per la riscossione dei detti dazi. — V. alle pag. 1362 e 1186.

Alla perspicacia della S. V. non può per altro sfuggire che per gran parte dei Comuni appaltati manca la base su cui applicare gli aumenti di canone stabiliti dal sullodato Luogotenenziale Decreto, poiché per molti dei Comuni stessi che ricusarono nel 1864 di entrare in trattative col Governo per l'oggetto in discorso, fu impossibile appurare e rettificare gli incertissimi dati statistici di consumazione che prima eransi raccolti; per molti altri, nelle trattative che corsero si rettificarono alcuni degli errori constatati, ma non poté accordarsi sui ribassi che pretendevano.

Si può adunque dire che in complesso riguardo ai Comuni appaltati per fare una operazione veramente esatta, si dovrebbero raccogliere nuovi dati statistici ed iniziare nuove trattative.

Ma tutto questo lavoro, nel quale nella prima attuazione della legge sui dazi di consumo si spese più di un anno, non può compiersi nel poco tempo che rimane a toccare il 1° gennaio 1867.

Cosi stando le cose, e trovandosi il Ministero nell'imprescindibile necessità di attuare dovunque col nuovo anno i provvedimenti pel dazio di consumo sanciti col Luogotenenziale Decreto del 28 giugno p. p., per conciliare possibilmente le esigenze del tesoro nazionale colla giustizia, coll'equità e con i riguardi dovuti agli interessi dei Comuni, deve rivolgere innanzi tutto calda preghiera alla 8. V., affinché si compiaccia colla massima sollecitudine rilevare e partecipare:

1° Quali dei Comuni di codesto Circondario ceduti alla Società dell'appalto generale siansi colla medesima o coi di lei subappaltatori convenuti per rilevare la riscossione dei dazi governativi;

2° Quale canone annuo per tale titolo ogni Comune abbia assunto di corrispondere, poiché su questo potrebbero applicarsi i noti 21|10  o 47 |10, secondochè il Comune sia chiuso in tutto od in parte, od aperto.

Potrebbe anche darsi che la Società dell'appalto generale abbia stipulato dei subappalti per singoli Comuni. Anche per questi sarebbe necessario che la S. V. verificasse e partecipasse il canone di subappalto stipulatosi per ogni Comune, potendosi anche pei medesimi prendere tale canone come base d'applicazione dei detti aumenti.

E del pari intenzione del Ministero che per alcuni del Comuni ora appaltati, i quali non hanno stipulato di simili contratti, ma nel 1864 trattarono col Governo, si prenda per base su cui applicare gli aumenti fissati dal citato Luogotenenziale Decreto, il canone allora dai medesimi offerto, quando questo sia stato superiore al tasso per cui furono ceduti alla Società dell'appalto.

Per quelli poi che in origine assunsero la riscossione dei dazi governativi, ma che in seguito per aver mancato ai contratti impegni sì dovettero cedere alla Società appaltatrice, essendo stato concretamente stabilito per ognuno il canone che questo doveva corrispondere, si prenderà il canone stesso per base di applicazione degli aumenti stabiliti dal Decreto succitato.

Relativamente agli altri, pei quali lo scrivente non sa dissimularsi che si versa nella massima incertezza intorno ai dati su cui calcolare la consumazione imponibile, non rimane che di prendere per base il canone in origine attribuitovi, detrarvi il ribasso che in complesso si accordò alla Società appaltatrice, e sul residuo applicare gli aumenti stabiliti dal Decreto del 28 giugno.

Ma riguardo a questi, attesa appunto l'incertezza dei menzionati dati, io scrivente non dissentirebbe che i signori Prefetti e Sotto-Prefetti possano proporre quelle rettifiche che da giustizia ed imparzialità fossero assolutamente richieste.

Ora che la 8. V. conosce i principii che il Ministero si sarebbe proposto di seguire in questa delicata quanto intricata materia, verrà ben tosto nella sua perspicacia quale sia la via che le converrà battere per prepararne l'attuazione nel brevissimo tempo di cui ancora non si può disporre.

Si impartiranno al più presto possibile le concrete definitive disposizioni che necessiteranno in argomento, e si avverte intanto che in quei Comuni dove prima del settembre 1864 i dazi erano riscossi dal Governo, gli Uffizi ed Impiegati che allora erano addetti a tale esazione dovranno col 1° gennaio 1867 passare a carico del Municipio, se questo assumerà la riscossione dei dazii, ovvero passeranno temporariamente al servizio dell'appaltatore cui fossero ceduti.

In quest'occasione la S. V. vorrà sentire i Comuni già ceduti all'appalto generale se sono disposti a convenirsi col Governo pel pagamento del canone che esso fisserebbe sulle basi superfluo mente tracciate e sempre che vada a cessare il contratto coll'Appalto generale stesso.

I contratti si farebbero in ogni caso pel solo biennio 1867-1868, come pei Comuni ora convenuti.

Pel Ministro, Cappellari.


Una sentenza da cui emerge che le guardie incaricate della riscossione erano equiparate ad agenti governativi. Se vi erano dei problemi in padania figuriamoci quanti ce ne fossero nelle Provincie Napolitane, dove vi erano stati già cinque anni di guerra di resistenza alla invasione sabauda. Vedi sopra il caso di Melfi.

Zenone di Elea – 31 Marzo 2012


GAZZETTA DEI TRIBUNALI
OSSIA
RACCOLTA DI SENTENZE
CON NOTE ED OSSERVAZIONI ARTICOLI DI VARIO DIRITTO
CRONACA DEL PARLAMENTO E NOTIZIE GIORNALI GIURIDICHE
PER CURA DI
GIO. MAURIZIO — A. G. BOZZO
AVVOCATI
GENOVA 1866
__________________________________________


GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE D'ASSISIE DI PARMA.

Presidenza Bruni.

Sul ricorso Conti e Bertoli.

Sebbene la esazione dei diritti del dazio di consumo non sia fatta direttamente dal Governo, ma da una Società appaltatrice di quei diritti, pure le guardie che hanno l'incarico d'impedire e constatare le contravvenzioni alle leggi e regolamenti relativi, quantunque stipendiate da essa Società, sono equiparate agli agenti governativi.

Quindi la corruzione di esse guardie cade sotto le sanzioni degli art. 217, 218, 224 del Cod. pen. La Corte d'assisie, udito, ecc.

Attesoché dalla dichiarazione dei Giurati si ha:

Che Conti Isidoro nel giorno 24 febbraio 1865 si rese colpevole di avere, mediante promessa rimunerazione di L. 50, indotto le guardie del dazio di consumo alla porta S. Croce di Parma, a lasciare introdurre, siccome introdusse in città, sei suini macellati, senza pagare il dazio relativo;

Che Bertoli Antonio nella sua qualità di guardia dell'appalto del dazio di consumo, e mentre disimpegnava tali funzioni alla porta Santa Croce di Parma, nel giorno 24 febbraio 1865, si rese colpevole di essersi, mediante la promessa retribuzione di L. 30 da lui accettata, astenuto di porre in contravvenzione Conti Isidoro, che introdusse in città sei suini macellati senza pagamento del dazio relativo;

Che vi sono circostanze attenuanti in favore dei Conti e Bertoli.

Sull'eccezione elevata dalla difesa, non costituire il fatto ritenuto a carico dei Conti e Bertoli il reato di corruzione, di cui all'art. 217 del Cod. pen., e perché esso Bertoli quale guardia dell'appalto del dazio di consumo non ebbe a prestare giuramento di sorta, e perché è nominato e retribuito esclusivamente da una Società privata, e perché esso può abbandonare l'impiego da un momento all'altro, siccome da un momento all'altro può essere licenziato dalla Società, in una parola perché in lui non si riscontra la qualità di agente od impiegato di una pubblica Amministrazione;

Considerando che, sebbene l'esazione dei diritti di dazio di consumo non sia fatta ora direttamente dal Governo, per averla conceduta in appalto ad una Società privala, od a Comuni, tuttavia deve ritenersi che le persone incaricate di quella esazione hanno la qualità di agenti, od impiegati di una pubblica Amministrazione;

Che diffatti per l'art. 17 ultimo alinea della legge 3 luglio 1864 è stabilito in modo assoluto, senza alcuna restrizione, che gli agenti dei Comuni, od appaltatori, subentrali nei diritti del Governo nella esazione suindicata, hanno le stesse facoltà degli agenti governativi;

Che ciò si rileva più chiaramente dall'art. 121 del Regolamento per l'esecuzione della suddetta legge; avvegnaché, mentre in esso si ripete la surriferita disposizione col dichiarare che gli agenti degli appaltatori sono equiparati nell'esercizio delle loro funzioni agli agenti governativi, è stabilito che nissuno può assumere la qualità di agente degli appaltatori, se non munito di una patente da essere rilasciata e vidimata da rappresentanti del Governo, quali sono il Direttore delle gabelle e il Prefetto della provincia;

Che poi è ovvio a vedersi come la legge non poteva disporre diversamente, imperocché, se dessa protegge i suddetti agenti nell'esercizio delle loro funzioni col punire severamente chi si oppone a tale esercizio, doveva rendere soggette a sanzione penale le azioni degli agenti medesimi, che, dimentichi de'  loro doveri, abusano della pubblica qualità ad essi conferita;

Che d'altronde è indubitato che gli agenti del dazio consumo in Parma, e così anche il Bertoli, agiscono non solo nell'interesse della Società appaltatrice del dazio medesimo, ma anche nell'interesse di questo Comune, il quale non può non riguardarsi una pubblica Amministrazione;

Attesoché, ciò stante, nel fatto commesso dai Bertoli e Conti riscontratisi gli estremi del reato di corruzione previsto dagli articoli 217, 218, e 224 del Cod. pen.;.

Applicando gli articoli ora indicati combinati cogli art. 684, 83, 59, 31, 225, Cod. pen., e per le spese applicando gli art. 553 e 554, Cod. proc. pen. e 75 Cod. pen.;

Ha condannato e condanna Bertoli Antonio alla sospensione dall'esercizio dei pubblici officii per due anni ed alla multa di L. 100; Conti Isidoro alla multa di L. 150.

Li condanna amendue ed in solido tra loro nelle spese e nei danni come di ragione.

Parma, 21 settembre 1865.

(Monitore dei Tribunali).


Un decreto fiscale dell'amministrazione borbonica. Non siamo esperti di materia tributaria e forse le nostre considerazioni faranno sorridere ma abbiamo notato che esisteva un interessante meccanismo contributivo basato su  sovraimposte straordinarie che le comunità locali dovevano versare per la realizzazione di opere a beneficio della comunità.

Magari studiando il sistema fiscale borbonico si impara qualcosa su forme di federalismo fiscale che pare siano una prerogativa della intelligenza padana.

Ci piacerebbe leggere qualche commento di amici o naviganti esperti in materia fiscale. Ovviamente potete pubblicare firmandovi con sigle o pseudonimi invece che con il vostro nome ma noi dobbiamo sapere chi siete.

Zenone di Elea – 31 Marzo 2012

COLLEZIONE DELLE LEGGI E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

pag. 278

(N.° 1410) Decreto che fissa la contribuzione fondiaria  

pe' reali domini al di qua del Faro per l'anno 1850.

Napoli, 18 Dicembre 1849.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME CC. DICA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato; Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La contribuzione fondiaria nelle provincie appresso enunciale, secondo il solito, rimane fissata pel prossimo vegnente anno milleottocentocinquanta nel carico principale alla somma di ducati seimilioni centocinquantamila, la quale sarà ripartita fra le provincie suddette nel modo seguente:

Napoli D. 912.200
Terra di lavoro » 915,000
Principato citeriore » 434,800
Basilicata » 418.400
Principato ulteriore » 332,000
Capitanata » 444,600
Terra di Bari » 600,000
Terra d'Otranto » 511,000
Calabria citeriore » 282,000
Seconda Calabria ulteriore » 318,000
Prima Calabria ulteriore » 205.000
Molise » 202,000
Abruzzo citeriore » 208,000
Secondo Abruzzo ulteriore » 212,000
Primo Abruzzo ulteriore » 153.000
Totale. D. 6,150,000


2. Oltre al carico principale fissato coll'articolo procedente, saranno, secondo il solito e come nell'anno mille—ottocentoquarantanove, imposte per grana addizionali,

1.° grana dieci pel debito pubblico;

2.° grana selle per le spese fisse delle provincie;

3.° non più di due grana per le spese variabili delle provincie, a' termini dell'articolo 164 della legge de'  12 di dicembre 1816;

4.° un mezzo grano per le spese di casermaggio della forza  l'interna sicurezza;

5.° non più di grana due, sotto il nome di grana comunali, in quo' comuni solamente che ne hanno bisogno, a' termini dell'articolo 204 della legge de'  12 di dicembre 1816.

3. Pel mantenimento delle opere dell'incanalamento delle lave di Pollena sarà imposta nella provincia di Napoli la somma di ducati tremila, come negli anni dal 1829 al 1832, e dal 1843 al 1849.

4. Per le spese occorrenti a' lavori di arginazione de'  diversi torrenti nel distretto di Nola sarà fatta nel distretto medesimo, come negli anni dal 1832 al 1849, una sovraimposta straordinaria di due grana addizionali, a tenore della sovrana risoluzione data il 4 di ottobre 1831.

5. Per la costruzione di strade provinciali o comunali, per la bonificazione delle terre paludose, e per qualsivoglia altra opera di pubblica utilità saranno imposte le seguenti grana addizionali straordinarie, a tenore del solito, e secondo gli avvisi de'  nostri Ministri dell'interno, e. de'  lavori pubblici, cioè:

1.° nella provincia di Napoli grana quattro;

3.° nella provincia di Terra di lavoro grana quattro;

5.° nella provincia di Molise grana quattro;

4.° nella provincia di Abruzzo citeriore grana quattro;

5.° nel secondo Abruzzo ulteriore grana quattro;

6.° nel primo Abruzzo ulteriore grana quattro;.

7.° nel Principato ulteriore un grano e mezzo;

8.° nel Principato citeriore grana quattro;

9.° nella Capitanala grana tre;

10.° nella Basilicata grana quattro;

11.° in Terra di Bari grana due;

12.° nella Calabria citeriore grana quattro;

13.° nella seconda Calabria ulteriore grana quattro;

14.° nella prima Calabria ulteriore grana quattro.

6. Per le spese risguardanti le riparazioni degli alvei de torrenti che discendono dal monte di Somma, a'  termini della sovrana decisione de'  7 di agosto 1847, e come negli anni 1848 e 1849, saranno imposte otto grana addizionali ne' comuni di Ottajano, Somma, S. Anastasia, PolIena e Trocchia, Massa di Somma, S. Sebastiano, S. Giorgio a Cremano, Barra, S. Giovanni a Teduccio, Ponticelli, Pomigliano d'Arco, e Licignano.

7. In conseguenza della sovrana risoluzione degli 11 di giugno 1841, colla quale venne approvato che a cominciare dal 1842 si desse corso nel comune di Bitonto in Terra di Bari alla tassa dimandata da que' proprietarii di tre grana addizionali alla contribuzione fondiaria ad essi appartenente, per rendersi atte alla ruota tutte le strade rurali di quel comune, sarà fatta nel comune indicato pel 1850 l'imposizione corrispondente alle dette tre grana addizionali, del pari elio si è praticalo per gli anni dal 1842 al 1849.

L importo di questa straordinaria tassa nel comune di Bitonto Sarà riscosso da quel percettore delle contribuzioni dirette di unita alle altre somme di contribuzione fondiaria che comporranno il ruolo, e quindi sarà dal medesimo versato presso il rispettivo cassiere comunale col metodo stesso che è in uso per la esazione e pel versamento delle grana addizionali che per ispese comunali saranno imposte.

8. Le somme de'  disgravii accordali nell'anno 1849 cosi per rilasci e moderazioni, come per discarichi e riduzioni, graviteranno, secondo i casi, su i comuni, su i distretti, sulle provincie, o sopra tutti i comuni del Regno, a norma degli articoli 16 e 104 del real decreto de'  10 di giugno 1817,

9. Per dritto di esazione sarà imposto, secondo il solito, il quattro per cento non meno sulla contribuzione principale, che sull'importo delle grana addizionali e delle reimposizioni di ogni specie. L'intera somma di questo dritto sarà bonificala agli esattori o percettori, il carico de'  quali sarà minore di ducati seicento. Agli esattori e percettori, il carico de'  quali sarà maggiore di ducati seicento, c non oltrepasserà i ducali trentamila, sarà bonificato il tre e mezzo per cento. A' percettori della capitale, qualunque sia la somma del loro carico, ed a'  percettori ed esattori nelle Provincie, il carico de'  quali eccederà i ducali trentamila, sarà bonificalo il tre per cento.

10. Il dritto di percezione da bonificarsi a'  percettori ed esattori, secondo il precedente articolo, e le grana addizionali per ispese comunali, di cui è parola nell'articolo 2 n.° 5.°, saranno portati per semplice memoria ne' conti de'  ricevitori generali e de ricevitori distrettuali, ed in quelli della real Tesoreria generale.

Il loro imporlo verrà in un capitolo particolare indicato ne' ruoli a norma di quanto è in uso dal 1817 in poi por effetto del real decreto de'  14 di dicembre 1816.

11. La somma di contribuzione fondiaria imposta a ciascuna provincia sarà ripartita fra i comuni rispettivi in proporzione della rendita imponibile ascritta ne' catasti provvisoria

Po' comuni, i cui catasti provvisori sono stati rettificali per effetto del real decreto de'  10 di giugno 1817, servirà di base alla ripartizione la rendila imponibile risultante dalle rettifiche, a norma dell'articolo 29 del mentovato decreto.

12. I nostri Ministri Segretarii di Stato delle finanze, dell'interno, e de'  lavori pubblici sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

 Ministro Segretario di Stato delle finanze

Firmalo, Pietro D'Urso.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato

 Presidente del Consiglio de'  Ministri

 Firmalo, Fortunato.






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