FERDINANDO III
PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, INFANTE DELLE SPAGNE, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ECC., GRAN PRINCIPE EREDITARIO DELLA TOSCANA, ECC. ECC. ECC.
Convocatosi da noi, qual vicario generale coll'Alter Ego, straordinario generale Parlamento, con real dispaccio del primo maggio dell'anno passato, per provvedersi dal medesimo non solo ai bisogni dello Stato, ma ancora alla correzione degli abusi, al miglioramento delle leggi, ed a tutto ciò, che interessar potesse alla vera felicità di questo fedelissimo regno; ed essendosi il medesimo collegialmente riunito, e stabilite le basi di una nuova Costituzione, che sotto il 25 dello scorso luglio ci furono dallo stesso indirizzate; autorizzati noi dal nostro augusto genitore, per foglio del dì primo del decorso agosto, transuntato ed esecutoriato dal protonotaro del regno il giorno 10 dello stesso mese; aderendo alle proposte del Parlamento, ed in conseguenza al voto della nazione, abbiamo munito della Real Sanzione.
I. Che la religione dovrà essere unicamente, ad esclusione di qualunque
altra, la cattolica, apostolica, romana; e che il re sarà obbligato
professare la medesima religione; e quante volte ne professerà un'altra,
sarà ipso facto decaduto dal trono.
II. Che il potere legislativo risiederà privatamente nel solo Parlamento.
Le leggi avranno vigore, quando saranno da Sua Maestà sanzionate.
Tutte le imposizioni di qualunque natura dovranno imporsi dal Parlamento,
ed anche avere la Sovrana Sanzione. La formola sarà veto, o placet,
dovendosi accettare o rifiutare dal re, senza modificazione.
III. Che il potere esecutivo risiederà nella persona del re.
IV. Che il potere giudiziario sarà distinto ed indipendente dal potere
esecutivo e legislativo, e si eserciterà da un corpo di giudici e
magistrati. Questi saranno giudicati, puniti, e privati d'impiego per sentenza
della Camera de' Pari, dopo l'instanza della Camera de' Comuni, come meglio
rilevasi dalla Costituzione d'Inghilterra, e più estesamente se ne
parlerà nell'articolo Magistrature.
V. Che la persona del re sarà sacra ed inviolabile.
VI. Che i ministri del re, e gl'impiegati, saranno soggetti all'esame ed
alla censura del Parlamento; e saranno dal medesimo accusati, processati,
e condannati, qualora si troveranno colpevoli contro la Costituzione, e
l'osservanza delle leggi, o per qualche grave colpa nell'esercizio della
loro carica.
VII. Che il Parlamento sarà composto da due Camere, una detta de'
Comuni, o sia de' rappresentanti delle popolazioni tanto demaniali che baronali,
con quelle condizioni e forme, che stabilirà il Parlamento ne' suoi
posteriori dettagli su questo articolo: l'altra chiamata dei Pari, la quale
sarà composta da tutti quegli ecclesiastici, e loro successori, e
da tutti quei baroni, e loro successori, e possessori delle attuali Parie,
che attualmente hanno diritto di sedere e votare ne' due bracci ecclesiastico
e militare, e da altri che in seguito potranno essere eletti da sua Maestà
giusta quelle condizioni e limitazioni, che il Parlamento fisserà
nell'articolo di dettaglio su questa materia.
VIII. Che i baroni avranno, come Pari, testativamente un voto solo, togliendosi
la moltiplicità attualmente relativa al numero delle loro popolazioni.
Il protonotaro del regno presenterà una nota degli attuali baroni
ed ecclesiastici, e sarà questa inserta negli atti parlamentari.
IX. Che sarà privativa del re il convocare, prorogare e sciogliere
il Parlamento, secondo le forme ed istituzioni, che si stabiliranno in appresso.
Sua Maestà nondimeno sarà tenuta di convocarlo in ogni anno.
X. Che niun siciliano potrà essere arrestato, esiliato, o in altro
modo punito, e turbato nel possesso e godimento de' suoi diritti e de' suoi
beni, se non in forza delle leggi d'un nuovo Codice, che sarà stabilito
da questo Parlamento e per via di ordini, e di sentenze de' magistrati ordinarii,
ed in quella forma, e con quei provvedimenti di pubblica sicurezza, che
diviserà in appresso il Parlamento medesimo. I Pari godranno della
forma de' giudizi medesimi, che godono in Inghilterra, come meglio si diviserà
dettagliatamente in appresso.
XI. Che non vi saranno più feudi, e tutte le terre si possederanno
in Sicilia come in allodii, conservando però nelle rispettive famiglie
l'ordine di successione, che attualmente si gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni
baronali; e quindi i baroni saranno esenti da tutti i pesi, a cui finora
sono stati soggetti per tali diritti feudali. Si aboliranno le investiture,
relevi, devoluzioni al fisco, ed ogni altro peso inerente ai feudi, conservando
però ogni famiglia i titoli e le onorificenze.
XII. Finalmente, che ogni proposizione relativa a sussidi debba nascere
privativamente, e conchiudersi nella riferita Camera de' Comuni; ed indi
passarsi in quella de' Pari, dove solo si dovrà assentire, o dissentire
senza punto alterarsi; e che tutte le proposte riguardanti gli articoli
di legislazione, o di qualunque altra materia, saranno promiscuamente avanzate
dalle due Camere, restando all'altra il diritto di ripulsa.
L'anzidetta Real Sanzione fu sotto il 10 agosto decorso, per via del nostro
segretario di Stato, ed azienda, comunicata al Parlamento, il quale si applicò
in seguito a sviluppare e stabilire gli articoli di dettaglio della nuova
Costituzione, come meglio si rileva dall'atto parlamentario stipulato alla
nostra presenza il giorno sette dello scorso novembre dal protonotaro di
questo nostro regno, e da noi ancora non intieramente sanzionato. E siccome
il Parlamento stabilì la nuova forma de' consigli civici, che deve
aver luogo prima dell'imminente maggio dell'anno corrente, tempo nel quale
dai medesimi passar si dovrà rispettivamente alla elezione de' magistrati
municipali, che d'allora in poi dovranno disimpegnare le incombenze, ed
eseguire gl'incarichi loro addossati dal Parlamento; e perché i capitoli
riguardanti la nuova forma de' sopradetti consigli civici, alcuni del potere
legislativo, non meno che le istruzioni per la elezione dei rappresentanti
la Camera de' Comuni, stabiliti dal Parlamento istesso, e da noi di già
muniti della Real Sanzione, sono necessarii per l'organizzazione de' medesimi
consigli, e per la formazione delle due Camere dell'imminente nuovo Parlamento;
così noi esercitando le facoltà del potere esecutivo, inteso
il parere del privato Consiglio, abbiamo stabilito, ed ordiniamo, che prontamente
si esegua in tutto il regno la nuova organizzazione di consigli civici,
e quanto altro prescrivesi negli altri capitoli.
COSTITUZIONE DI SICILIA DEL 1812
FRANCESCO
PRINCIPE EREDITARIO DELLE DUE SICILIE, E VICARIO
GENERALE IN QUESTO REGNO DI FERDINANDO III, PER LA GRAZIA DI DIO, RE DELLE
DUE SICILIE, E DI GERUSALEMME, INFANTE DELLE SPAGNE, DUCA DI PARMA, PIACENZA,
CASTRO, ECC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DELLA TOSCANA, ECC. ECC. ECC.
Investiti Noi, qual vicario generale di questo Regno con l'Alter Ego, della pienezza del sovrano potere, abbiamo munito prima di ogni altro della Real Sanzione quegli atti dell'ultimo generale Parlamento, che riguardavano le basi della costituzione, e l'organizzazione, e le incumbenze e prerogative delle due camere dello stesso Parlamento, e dei civici consigli; perché, riputandoli i più conducenti al lustro ed al bene generale della nazione, abbiamo, creduto doversene differire, il meno che fosse possibile, la esecuzione. Pubblicati, però, ed in parte anche messi in pratica gli anzidetti articoli, abbiamo rivolto l'animo e l'attenzione nostra alle rimanenti proposte del prelodato Parlamento; e col parere del privato consiglio abbiamo apposto, e manifestiamo il reale assenso sopra ognuna di esse nella forma e modo che segue:
TITOLO I
POTERE LEGISLATIVO
CAPO I
§ 1 - Il potere di far le leggi, e quello di dispensarle, interpretarle,
modificarle ed abrogarle, risiederà esclusivamente nel Parlamento.
Ogni atto legislativo però avrà forza di legge e sarà
obbligatorio, tosto che avrà la sanzione dal Re - placet -
§ 2 - Il Re si compiacerà rispondere ai decreti del Parlamento
prima che resti sciolto, o prorogato, colla formola del placet, o Veto,
e senza apportarvi alterazione o modificazione veruna, come si degnò
sanzionare con real dispaccio del 10 di agosto 1812.
Placet; intendendosi che questo stabilimento debba principiare dal Parlamento
del 1813 in poi, menoché riguardo alle nuove leggi de' nuovi codici,
le quali, come parte integrale della presente costituzione, dovranno essere
considerate come tante differenti proposte, e però talune potranno
essere sanzionate, ed altre rigettate.
§ 3 - Ogni legge dovrà inserirsi nei registri del regno, ed
il segretario di Stato del Dipartimento sarà tenuto di farne arrivare
a nome del re la copia in istampa a tutti i magistrati e pubblici funzionari,
per la esecuzione.
Placet; con che resti inerente alla corona il diritto di proclamarle, ed
al bisogno richiamarle in osservanza, ed inculcarne l'esecuzione con degli
editti.
§ 4 - Al solo Parlamento apparterrà non meno il diritto di far
leggi, che quello ancora della creazione, ed organizzazione di nuove magistrature
e soppressione delle antiche.
Placet; con che relativamente alla creazione ed organizzazione di nuove
magistrature, nei casi straordinarii, sia in facoltà nostra di delegare
uno o più individui, da scegliersi fra i magistrati esistenti; da
regolarsi però nella processura a tenore del rito e delle leggi vigenti.
CAPO II
§ 1 - Il solo Parlamento avrà il potere di mettere nuove tasse
di ogni specie, e di alterare quelle già stabilite. Tutti i sussidii
non avranno che la durata di un anno. Tali determinazioni però del
Parlamento saranno nulle, come già si è detto delle leggi,
se non saranno avvalorate dalla Real Sanzione - placet -
§ 2 - La nazione da oggi in avanti sarà la proprietaria di tutti
i beni ed introiti dello Stato, di qualunque natura; e quindi ne disporrà
il Parlamento con piena libertà, sempre però colla Real Sanzione
- placet -
CAPO III
I beni ecclesiastici debbono considerarsi inalienabili, menoché
nei casi previsti dalla Santa Chiesa.
Placet, menoché in quei casi che lo sono stati de jure.
CAPO IV
Riguardante la formazione della Camera de' Pari, e della Camera de' Comuni
§ 1 - Il prossimo Parlamento, e tutti gli altri, che in appresso si
convocheranno da S.R.M., saranno composti da due Camere, l'una detta de'
Pari, ossia de' Signori, e l'altra de' Comuni - placet -
§ 2 - La Camera de' Pari risulterà da tutti quei baroni, e loro
successori, e da tutti quegli ecclesiastici, e loro successori, che attualmente
han dritto di sedere e votare in Parlamento. I Pari, tanto spirituali che
temporali, avranno testaticamente un voto solo, togliendosi l'attuale molteplicità
delle loro parie - placet -
§ 3 - Viene stabilita la rispettiva ed unica paria dalla nota presentata
dal protonotaro del regno, e lo stesso per gli ecclesiastici; la quale nota
sarà posta in fine dell'atto parlamentario - placet -
§ 4 - La dignità de' Pari temporali, giusta quel titolo che
è espresso nella nota suddetta, sarà perpetua, inalienabile,
ereditaria; e non si potrà ad altri trasferire né per vendita,
né per donazione, né per qualsiasi maniera, fuorché
quella della successione, secondoché questa si troverà stabilita
nelle particolari famiglie. Egualmente restano perpetue ed inalienabili
le dignità ecclesiastiche parlamentarie - placet -
§ 5 - Sua Real Maestà potrà creare quanti nuovi Pari
temporali vorrà, purché quelli da eleggersi siano o principi,
o duchi, o marchesi, o conti, o visconti o baroni siciliani, ed abbiano
almeno una rendita netta sopra terre di once seimila all'anno; perloché
qualunque diploma del re a tal uopo non avrà vigore se prima non
sarà registrato negli atti della Camera de' Pari, che sola dovrà
prendere cognizione delle predette condizioni.
Placet per la creazione de' Pari; ma nell'intelligenza che S.M. si riserba
di dichiarare in appresso il suo animo sulle limitazioni.
§ 6 - Erigendosi nel nostro regno di Sicilia nuovi vescovati, s'intendano,
ipso facto, Pari spirituali i nuovi vescovi, e loro successori - placet
-
§ 7 - I Pari temporali potranno costituire per loro procuratore il
loro immediato successore: i medesimi, come ancora gli spirituali, potranno
intestare la procura a qualunque altro Pari, purché non si cumuli
nella stessa persona più di una procura - placet -
CAPO V
§ 1 - La Camera de' Comuni sarà formata da' rappresentanti
delle popolazioni di tutto il regno, senza alcuna distinzione di demaniale
o baronale, nel numero e proporzione che segue - placet -
§ 2 - Tutto il regno, fuori le isole adiacenti, si dividerà
in ventitré distretti, giusta la mappa formata nella quale sono anche
notati i capi-luoghi o popolazioni capitali, e di cui si farà registro
agli atti del protonotaro del regno. Ciascuno di questi distretti manderà
alla Camera de' Comuni due rappresentanti - placet -
§ 3 - La città di Palermo ne manderà sei: le città
di Catania e di Messina ne manderanno tre per ognuna: e qualunque altra
città o terra, la cui popolazione arrivi al numero di diciottomila
anime, ne manderà due, oltre quelli del rispettivo distretto - placet
-
§ 4 - Qualunque città o terra, la cui popolazione arrivi al
numero di seimila abitanti, ma non al numero di diciottomila, ne manderà
uno - placet -
§ 5 - Quelle città o terre, che contino un numero di abitanti
infra seimila, saranno comprese ne' distretti.
"Ma il Parlamento dichiara, che questa legge non debba togliere la
rappresentanza alle attuali città demaniali, che la godono, ancorché
la popolazione non arrivi a seimila anime; sempreché le vicende de'
tempi non abbiano ridotta alcuna di esse in tale decadenza che non abbiano
se non duemila abitanti" - placet -
§ 6 - La numerazione delle anime pubblicata nel 1798 sarà di
norma all'esecuzione del predetto stabilimento; beninteso però, che
le ulteriori generali numerazioni da pubblicarsi ed approvate dal Parlamento,
serviranno sempre di norma, ma per regolare il numero de' rappresentanti
- placet -
§ 7 - L'isola di Lipari solamente avrà un rappresentante, come
attualmente lo ha ottenuto - placet -
§ 8 - Le università degli studi delle città di Palermo
e di Catania manderanno un rappresentante per ciascuna: qualora poi l'università
degli studi di Palermo avesse, come proprietaria di Badie, voce parlamentaria
fra i Pari, dovrà in tal caso perdere la suddetta rappresentanza,
ed avrà in compenso due rappresentanti nella Camera de' Comuni -
placet -
§ 9 - La mappa già ridotta agli atti di popolazioni o rappresentanti
fatta sulla numerazione del 1798, e con le regole di sopra stabilite, si
metterà all'ultimo dell'atto, dopo quella de' Pari - placet -
§ 10 - Nessuno potrà avere nella Camera de' Comuni più
di una procura o di un voto, e niun membro della medesima potrà sostituire
o trasferire ad altri la procura fattagli dai suoi costituenti - placet
-
CAPO VI
Non potranno rappresentare alcun distretto, città, terra o università
degli studi,
§ 1 - Gli esteri di qualunque nazione - placet -
§ 2 - Quelli che non avranno venti anni compiuti - placet -
§ 3 - Quelli, che saranno criminalmente accusati, fino a che l'accusa,
non sia stata cancellata - placet -
§ 4 - I presidenti e giudici di tutti i tribunali, e qualunque altro
magistrato, meno i magistrati municipali - placet -
§ 5 - Gli uffiziali dell'esercito e della marina in attuale servizio,
da colonnello in giù, salvo fra questi coloro, che abbiano una rendita
di once trecento annuale - Vetat -
§ 6 - Tutti gl'impiegati secondarii nelle reali segreterie, dogane,
segrezie ed altri rami di pubblica amministrazione, come ancora quelli,
che avranno pensioni amovibili a piacere di S.M. - placet -
§ 7 - Non potranno rappresentare un distretto quelli, i quali non avranno
in Sicilia una rendita netta e vitalizia, che provenga da diretto o utile
dominio, o da qualunque censo, o rendita sopra bimestre, tande, e simili
specie di proprietà, salvo quella proveniente da ufficio amovibile,
di once trecento all'anno - placet -
§ 8 - Non potranno rappresentare la città di Palermo quelli,
i quali nun avranno in Sicilia una rendita come sopra di once cinquecento
l'anno - placet -
§ 9 - Non potranno rappresentare una città o terra parlamentaria,
o università degli studi quelli, i quali non avranno in Sicilia una
rendita come sopra di once centocinquanta all'anno; ben vero i rappresentanti
delle università degli studi saranno dispensati dal giustificare
la detta rendita, ove fossero cattedratici delle medesime università
- placet -
§ 10 - Qualunque persona eletta, sia come rappresentante di un distretto,
sia di una città o terra parlamentaria, dovrà recarsi in Palermo
a proprie spese: qualora le università volessero dai sopravanzi contribuire
alle dette spese, saranno in tal caso in libertà di farlo; ben vero
la sovvenzione non potrà eccedere un'oncia al giorno, e ciò
dovrà farsi col consenso del consiglio civico - placet -
§ 11 - Tutti poi i siciliani nati, o figli di siciliani abitanti in
Sicilia, ne' quali si verificheranno le sopraddette condizioni, potranno
essere ammessi nella Camera dei Comuni, senza riguardo a grado o condizione
- placet -
CAPO VII
§ 1 - Non saranno ammessi nella Camera de' Comuni per rappresentanti
i debitori dello Stato, né i Pari potranno sedere nella loro camera,
trovandosi in eguale circostanza; concedendosi però ai medesimi la
rappresentanza per i debiti finora contratti collo stesso, purché
si saldassero in quattro anni; e che tutte quelle somme che forse fossero
dovute, ma che sono state dilazionate, non formino debito, se non allorquando,
spirata la dilazione, non fossero corrisposte: beninteso però, che
il potere esecutivo non sarà mai impedito di agire per la riscossione
dei debiti a favore dell'erario nazionale - placet -
§ 2 - Resta abolita l'eccezione ostica per i membri sì dell'una
che dell'altra camera, salvo il dritto di non essere molestati di persona,
menoché in quei delitti che si eccettueranno nel nuovo codice.
Per l'abolizione dell'eccezione ostica, e per il dritto di non essere molestati
di persona nelle materie civili Placet: per le materie criminali però,
Placet, per i soli delitti a relegazione infra, fintantoché non sarà
stabilito e sanzionato il nuovo codice.
CAPO VIII
§ 1 - I rappresentanti di un distretto nella Camera de' Comuni saranno
eletti da tutti coloro, i quali possederanno nello stesso distretto una
rendita netta vitalizia almeno di once diciotto all'anno, sia che la stessa
provenga da diretto o utile dominio o da qualunque censo o rendita sopra
bimestre, tande, o simili specie di proprietà - placet -
§ 2 - I rappresentanti della città di Palermo saranno eletti
da tutti coloro i quali possederanno nella stessa città, o suo territorio,
una rendita netta vitalizia almeno di once cinquanta all'anno, sia che provenga
da diretto o utile dominio, o da qualunque censo, o rendita sopra bimestre,
tande e simili specie di proprietà: da tutti coloro i quali avranno
nella medesima città, o suo territorio, un ufficio pubblico vitalizio
e inamovibile almeno di once cento all'anno; e finalmente dai cinque consoli,
che per antica osservanza han goduto il privilegio di eleggere il procuratore
della città di Palermo, e dal solo console e capo di ognuna delle
legali corporazioni degli artefici, quante volte abbia la rendita annuale
di once diciotto - placet -
§ 3 - I rappresentanti di ogni altra città o terra parlamentaria
saranno eletti da tutti coloro i quali possederanno nella stessa città,
o terra e suo territorio, una rendita netta e vitalizia almeno di once diciotto
annuali, sia che provenga da diretto o utile dominio, o da qualunque censo,
o rendita sopra bimestre, tande e simili specie di proprietà - placet
-
§ 4 - Da tutti coloro che avranno nella medesima città o terra
un ufficio pubblico vitalizio ed inamovibile almeno di once cinquanta all'anno,
e dai consoli e capi degli artefici, purché abbiano una rendita di
once nove annuali - placet -
§ 5 - Finalmente i rappresentanti delle due università degli
studi saranno eletti dal rettore, dal segretario e dal corpo dei professori
e dei dottori collegiali di ognuna - placet -
§ 6 - Chiunque possederà una rendita come sopra, di once diciotto
o più, avrà il dritto di votare e per la elezione dei rappresentanti
della stessa città o terra, e per quella dei rappresentanti del distretto
nel quale essa città o terra è compresa - placet -
§ 7 - Gli stessi requisiti espressi per i rappresentanti debbono osservarsi
per gli elettori ad eccezione della rendita - placet -
CAPO IX
§ 1 - I capitani d'arme, o i capitani giustizieri, saranno quelli
che dovranno assistere alla elezione dei rappresentanti nella Camera de'
Comuni de' rispettivi luoghi alla loro giurisdizione soggetti, a seconda
delle istruzioni che saranno fatte a suo tempo.
placet, essendosi già approvate le istruzioni.
§ 2 - Apparterrà al capitano d'arme di ogni distretto ed al
capitano giustiziere d'ogni città o terra parlamentaria, il tenere
il ruolo de' votanti, della cui formazione si parlerà in appresso;
ed il convocare tali votanti per procedere alle dette elezioni in giorni
prefissi - placet -
§ 3 - Impedire i disordini e le irregolarità in sì fatte
adunanze; il decidere inappellabilmente sul momento qualunque dubbio e controversia
che potrebbe nascere sopra la legalità de' voti e delle elezioni;
e dicesi inappellabilmente per prevenire sul luogo i disordini che altrimenti
ne potrebbero accadere; giacché le parti che si crederanno gravate
dalle procedure e decisioni dei capitani d'arme o giustizieri, potranno,
dopo l'elezione, portarne querela alla Camera de' Comuni, la quale sola
avrà il dritto di decidere della legalità o illegalità
della elezione de' suoi proprii membri - placet -
§ 4 - Eseguita la elezione, tenerne subito avvisato il protonotaro,
e darne parimenti un certificato alla persona eletta - placet -
§ 5 - Ove la rappresentanza di un distretto, città o terra venisse
per qualunque siasi causa a vacare, quel tale distretto, città o
terra potrà passare alla nuova elezione colle forme stabilite; e
sarà dovere di ogni capitano d'arme o capitano giustiziere d'intimare
la nuova elezione, previa la notizia legale allo stesso inviata, come si
stabilirà in appresso - placet -
§ 6 - Per le elezioni de' rappresentanti delle due università
degli studi di Palermo e di Catania, si eseguiranno le anzidette incumbenze
dal rispettivo rettore di ognuna, ed in mancanza, dal più antico
dei professori - placet -
§ 7 - I capitani d'arme, i capitani giustizieri, e i due rettori delle
università degli studi di Palermo e di Catania non debbono ingerirsi
nel giudicare de' requisiti sopra specificati, richiesti nei candidati per
essere eletti rappresentanti de' Comuni; appartenendo, fatte già
le elezioni, tale esame e giudizii, prima al protonotaro, e quindi, ad istanza
delle parti interessate, alla Camera de' Comuni - placet -
CAPO X
§ 1 - Le elezioni de' rappresentanti de' distretti si faranno nelle
capitali de' distretti medesimi - placet -
§ 2 - Quelle de' rappresentanti della città e terre parlamentarie,
nelle stesse città e terre - placet -
§ 3 - Si designerà sempre per tali adunanze un luogo pubblico
o una piazza, ad elezione de' rispettivi capitani - placet -
§ 4 - Ogni elettore sarà in libertà di proporre qualunque
candidato; ma la elezione cadrà sopra colui che ha riportato maggior
numero di voti - placet -
§ 5 - Ciascun elettore dovrà dare il suo voto personalmente,
e per procura ad alta voce in mano del rispettivo maestro-notaro, e alla
presenza del capitano e suoi uffiziali, che ne faranno registro, secondo
le formole, che si stabiliranno in appresso.
placet, stante le formole di già approvate.
§ 6 - Nessun pari avrà il dritto di frammischiarsi nelle elezioni
de' membri della Camera de' Comuni - placet -
§ 7 - Il maestro-notaro del comune, dove le elezioni si dovranno effettuare,
assisterà alle medesime - placet -
§ 8 - Sarà proibito a truppa di qualunque sorta di risiedere
in quei luoghi, in cui si faranno le sopradette elezioni - placet -
§ 9 - Se si troverà forza armata di ordinaria guarnigione, menoché
il servizio del giorno puramente necessario, dovrà questa allontanarsi
almeno alla distanza di due miglia, due giorni prima, e ritornare due giorni
dopo compiute le elezioni suddette - placet -
§ 10 - Niuno impiegato, o dipendente dalla Corona, potrà intromettersi
nelle elezioni suddette, sotto la pena di once duecento, e della perdita
dell'ufficio - placet -
§ 11 - I candidati non potranno dare agli elettori danaro, feste, pranzi,
o altro, sotto pena di once duecento, e di nullità della elezione
- placet -
§ 12 - Le elezioni de' rappresentanti delle due università di
Palermo e di Catania si eseguiranno cogli stessi regolamenti rapportati
di sopra; ed il rispettivo segretario, in presenza del rettore, farà
le veci del maestro-notaro, per ricevere e registrare i voti de' professori
- placet -
§ 13 - L'accettazione di un impiego dato dal re rende vacante ipso
facto il posto, che si ha nella Camera dei Comuni, eccettuati gli impieghi
militari; potrà essere nuovamente eletto, menoché per tutti
quegli impieghi, che sono eccettuati a tenore del § 5 del cap. 6 di
sopra indicati.
Placet: con che tutti gli altri impiegati, non esclusi nel citato paragrafo
sesto del capitolo sesto, possano intervenire.
CAPO XI
§ 1 - Sarà unicamente dritto di S.M. quello di convocare, sciogliere
e prorogare il Parlamento - placet -
§ 2 - Il re sarà tenuto a convocarlo in ogni anno come è
stato sanzionato all'articolo nono - placet -
§ 3 - Nondimeno il re dovrà convocare, prorogare e sciogliere
il Parlamento sempre inteso il parere del suo consiglio privato, della cui
formazione si tratterà in appresso - placet -
§ 4 - La rappresentanza alla Camera dei Comuni non avrà vita
al di là di anni quattro, da contarsi dalla data della convocazione,
dopo il qual termine essa cesserà naturalmente - placet -
§ 5 - La convocazione del Parlamento dovrà farsi per via del
protonotaro del regno, il quale manifesterà la volontà del
re ad ogni pari, e rappresentante de' Comuni, premesso l'ordine del re per
via del ministro di Stato competente comunicato al protonotaro - placet
-
§ 6 - Nella rinnovazione poi della Camera dei Comuni, intimerà
ai capitani d'armi, ai capitani giustizieri ed ai rettori delle due università
di convocare gli elettori per procedersi alle elezioni de' rispettivi rappresentanti
de' comuni fra un dato tempo, che non sarà mai né più
né meno di giorni quaranta; e ciò secondo le forme, di cui
si parlerà in appresso, premesso l'ordine del re per via del ministro
di Stato competente comunicato al protonotaro - placet -
§ 7 - L'apertura del Parlamento si farà da S.M. intervenendo
personalmente, o per delegazione ad uno dei pari, nella camera stessa de'
signori, i quali daranno il giuramento di fedeltà in mano de' due
commessarii del re nelle formole cattoliche, ed in essa interverranno ancora
i comuni che resteranno all'impiedi, ed alla barra della Camera - placet
-
§ 8 - Il re vi pronuncierà, o farà leggere un discorso
analogo alla circostanza, a cui niuno de' membri ha facoltà di rispondere
- placet -
§ 9 - La prorogazione o dissoluzione del Parlamento si farà
da S.M. personalmente, o per delegazione, con quelle medesime formalità
(eccetto il giuramento) specificate per l'apertura.
Placet, nel senso che la prorogazione s'intenda, che si debba riunire il
Parlamento ad altro tempo, non elasso l'anno dalla convocazione, come si
è stabilito nel paragrafo secondo di questo capitolo, e per dissoluzione
debba intendersi, che S.M. vuole convocarlo con nuovi membri della Camera
de' Comuni, e tanto nel primo che nel secondo caso qualunque discussione
pendente si dovrà stimare come non fatta.
CAPO XII
§ 1 - Nella Camera de' Pari sarà sempre eretto il trono sopra
tre scalini - placet -
§ 2 - Nel giorno dell'apertura del Parlamento il re vi sederà
- placet -
§ 3 - Gli staranno a destra i principi della famiglia reale, che abbiano
rappresentanza, o spirituale o temporale, indi gli arcivescovi, i vescovi,
e gli altri ecclesiastici giusta la loro precedenza; a man sinistra i pari
temporali secondo il loro titolo; dirimpetto al trono staranno all'impiedi
i membri de' comuni dietro la barra che sarà situata in fondo - placet
-
Placet: con che vi assistano i membri che compongono il primario Magistrato
del Regno, e fintantoché non saranno organizzati i nuovi magistrati,
sarà la giunta de' presidenti e consultori.
CAPO XIII
§ 1 - Nella Camera de' Comuni nessun membro avrà la menoma
distinzione o precedenza; in quella de' Pari si conserverà l'istesso
ordine nel sedere secondo l'antichità di ciascuna paria, in modo
che i nuovi eletti, qualunque sia il loro titolo, prenderanno l'ultimo luogo
- placet -
§ 2 - I voti in tutte le due camere si daranno confusamente collocandosi
a dritta gli affermativi, ed a sinistra quelli che saranno per la negativa
- placet -
CAPO XIV
§ 1 - Il presidente della Camera de' Pari sarà in ogni Parlamento
eletto da S.M. fra i membri della camera stessa; e quello de' Comuni sarà
eletto dall'istessa Camera de' Comuni, ed approvato da S.M. - placet -
§ 2 - La elezione del presidente della Camera de' Comuni si farà
il giorno appresso alla solenne apertura, al quale effetto presiederà
il protonotaro del regno - placet -
§ 3 - Questa elezione si farà a voti segreti, e potrà
cadere solamente sui membri della Camera de' Comuni - placet -
CAPO XV
§ 1 - Il presidente di ogni Camera avrà le seguenti preminenze
ed attributi:
- Sederà in luogo distinto;
- Risponderà ed arringherà in nome della Camera quante volte
sarà mestieri;
- Metterà gli affari in deliberazione;
- Proporrà il tempo di dare i voti, e, dopo raccolti per mezzo del
cancelliere, ne pubblicherà il risultato;
- Deciderà definitivamente tutte le controversie, che potranno insorgere
fra i membri per la precedenza della parola;
- Intimerà silenzio ed ordine, insorgendo nella camera animosità
e disturbi; e se alcuno prontamente non desisterà, la Camera potrà
punirlo con un voto di censura a voce o in iscritto, o con più severe
ammonizioni e castighi, in proporzione della sua contumacia e colpevole
condotta - placet -
§ 2 - Il presidente avrà solamente voto in caso di parità
- placet -
§ 3 - Maneggerà le spese e sopraintenderà al regime,
ed alla polizia della camera - placet -
§ 4 - Eseguirà e sottoscriverà da parte della camera
tutti i decreti della medesima - placet -
§ 5 - Potrà fare ammonizioni a qualunque dei membri, ma senza
dure ed ingiuriose espressioni; potrà minacciare dei castighi, senza
poterne infliggere alcuno che col consenso della camera - placet -
§ 6 - Sarà egli in tutto, come ogn'altro membro, sottoposto
alla censura ed alle punizioni della Camera, le quali in casi gravissimi
si estenderanno alla privazione dell'ufficio ed alla espulsione dalla Camera
- placet -
CAPO XVI
§ 1 - Niun giudice o magistrato potrà mai inquirere, processare,
arrestare, proferire o eseguire sentenza contro i membri delle due Camere,
e contro le Camere istesse, per qualunque cosa detta, fatta, discussa e
deliberata nel Parlamento medesimo; e ciò sotto la pena di once mille,
della perdita di qualunque pubblico ufficio, e della relegazione per dieci
anni in un'isola - placet -
§ 2 - S.M. nell'esecuzione di tali sentenze non potrà mai concedere
perdono, o mitigazione alcuna al castigo dovuto ai delinquenti; né
questi, per iscusare o minorare il loro reato, potranno allegare ordini
o commissioni della M.S. - placet -
§ 3 - La Camera sola potrà prendere cognizione degli eccessi
che i suoi membri commetteranno nella stessa Camera: ad essa sola si apparterrà
di punirli con voti di censura espressi a voce, o ridotti agli atti, colla
carcerazione, col divieto di intervenire in Parlamento, o con pene anche
più gravi; come si dichiarerà nel nuovo codice criminale -
placet -
CAPO XVII
§ 1 - Ciascuno de' due presidenti eleggerà il cancelliere della
sua camera coll'annuo soldo di once quattrocento.
Per le cariche placet Regiae Majestati con che verranno creati dal Re a
nomina del rispettivo presidente.
§ 2 - Ognuno di questi due cancellieri eleggerà due segretarii
coll'annuo soldo di once cento cinquanta, ed altri uffiziali subalterni,
che si crederanno dalla camera necessarii - placet -
§ 3 - I due presidenti eleggeranno un usciere per ciascuna Camera coll'annua
somma di once cento per ognuno - placet -
§ 4 - I due cancellieri co' rispettivi segretarii registreranno distintamente
tutti gli atti delle loro Camere, conterranno e pubblicheranno i voti, e
ne conserveranno rispettivamente i registri.
Placet, in conformità alla Sovrana Sanzione apposta al § 1,
di questo capitolo.
§ 5 - Il protonotaro del regno manterrà l'archivio di tutti
gli atti particolari, sanzionati e non sanzionati, in un ufficio esistente
nella stessa casa del Parlamento - placet -
§ 6 - Vi sarà, oltre ai sopradetti impieghi nella Camera dei
Comuni, un capitano d'ordine, che sarà ad elezione del presidente
di essa Camera: costui manterrà la polizia nella Camera, e però
l'uscirne dipenderà da' suoi ordini. Sarà suo speciale dovere
di eseguire qualsiasi mandato della camera medesima, avutane l'autorizzazione
per iscritto del presidente di essa, per gli affari che riguardano la stessa
Camera solamente; coll'annuo soldo di once centocinquanta. Il presidente
della Camera dei Pari eleggerà un altro simile uffiziale col soldo
medesimo a tenore della costituzione d'Inghilterra.
Placet per le cariche: ma saranno eletti dal Re a nomina del protonotaro,
fintantoché non si stabilirà da S.M. un impiego analogo a
quello del gran Camerlengo.
§ 7 - Le ambasciate da una Camera all'altra si recheranno da tre membri
o più, secondoché sarà determinato da ciascuna delle
stesse Camere - placet -
§ 8 - Sarà cura degli uscieri conservare la polizia nella Camera,
e nelle sedute, assistere alla porta, escludendo chiunque non autorizzato
ad entrarvi, e servire in tutte le altre occorrenze - placet -
§ 9 - Tutti i sopradetti ufficiali non potranno rimuoversi dall'impiego
se non per colpa del loro ufficio, o per poco lodevole condotta - placet
-
§ 10 - Vi sarà una stamperia dipendente dal Parlamento dentro
le mura del suo edificio. La sua spesa dovrà aggiungersi alle altre
sopra mentovate - placet -
§ 11 - Il direttore della medesima dipenderà immediatamente
ed unicamente da' presidenti delle due Camere, i quali dovranno dare, ad
esclusione di ogni altro, gli ordini per la stampa di tutte quelle mozioni
od atti che si risolveranno nelle Camere rispettivamente - placet -
§ 12 - Si formeranno nelle Camere delle ringhiere per le persone che
non sono parlamentarie - placet -
§ 13 - Avranno queste l'ingresso per biglietto firmato da uno dei membri
delle Camere, o dal presidente - placet -
§ 14 - I primi non potranno darne che un solo: l'altro due - placet
-
§ 15 - Chiunque però avrà l'ingresso non potrà
portar armi, bastoni, batter le mani, parlare ad alta voce o commettere
qualunque indecenza, sotto pena non solo di essere cacciato dalla Camera,
ma ancora di essere arrestato; e quando la Camera si formerà in comitato
segreto non potrà rimanervi - placet -
CAPO XVIII
§ 1 - In ciascuna delle due Camere, chiunque de' suoi membri potrà
avanzare qualunque proposta - placet -
§ 2 - Le proposte di legge presentate alla Camera in iscritto, prima
di passarsi alla finale deliberazione o votazione, si dovranno leggere e
discutere in tre differenti sedute. Potrà la Camera, per maturamente
esaminarsi le proposte suddette, eleggere un comitato, il quale ne faccia
il suo rapporto accompagnato dal suo parere alla Camera istessa: potrà
però intervenirvi il primario tribunale del regno, che sederà
in un luogo separato dai Pari, e dietro il presidente; esso non potrà
interloquire sopra alcuna materia se non sarà interrogato, ed allora
avrà voto solamente consultivo a tenore della costituzione d'Inghilterra.
Placet: beninteso che in seguito di quanto si è detto al § 3
del cap. 12, i membri del primario debbano essere chiamati ad ogni nuovo
Parlamento, per poter intervenire nelle sedute della Camera de' Pari, e
dare sopra ogni materia giudiziaria il loro voto puramente consultivo.
§ 3 - Per lo stesso oggetto potrà l'intera Camera costituirsi
in comitato segreto, ed apportarvi quei miglioramenti e correzioni che giudicherà
opportune, senza la solita formalità - placet -
§ 4 - Ognuna delle due Camere potrà a piacere aggiornare le
sue adunanze, discussioni, e deliberazioni - placet -
§ 5 - La proposta rigettata in una delle due Camere non potrà
riproporsi che nella sessione dell'anno seguente - placet -
CAPO XIX
§ 1 - Qualunque proposta relativa a sussidii ed imposizioni dovrà
iniziarsi nella Camera de' Comuni - placet -
§ 2 - Quella de' Pari avrà solamente il dritto di assentirvi
o dissentirvi, senza potervi fare alterazione o modificazione alcuna - placet
-
§ 3 - Tutte le proposte che per le loro conseguenze potranno ledere
i dritti della Paria, debbono iniziarsi nella Camera dei Pari, e non possono
ricevere alcuna modificazione in quella de' Comuni, la quale avrà
solamente il dritto di assentirvi o dissentirvi - placet -
§ 4 - S.M. non potrà ingerirsi, né prendere cognizione
alcuna delle proposte pendenti nelle Camere del Parlamento; ma queste solamente,
dopoché saranno state passate alla votazione di entrambe le Camere,
dovranno presentarsi a S.M. per averne un assoluto placet o veto - placet
-
§ 5 - La M.S. manifesterà il placet o veto, inteso il parere
del suo privato Consiglio, o con real rescritto, o a voce, intervenendo
nella Camera de' Pari, ove si raduneranno pure i membri della Camera de'
Comuni colle forme di sopra descritte - placet -
§ 6 - Tutte le volte che S.M. volesse dare a voce la sua Real Sanzione,
intervenendo nella Camera dei Pari, i membri dei Comuni v'interverranno
stando in piedi dietro la barra; il protonotaro leggerà ad alta voce
gli articoli stabiliti dal Parlamento, ed il cancelliere della Camera de'
Pari proferirà il placet o veto, che sarà decretato dal re
- placet -
§ 7 - Il cancelliere in fine di ogni articolo noterà il placet
o veto, affinché poi legalizzati dalla firma del protonotaro del
regno, e dal real suggello da apporsi dal medesimo, siano conservati originalmente
ne' rispettivi archivi del Parlamento e del protonotaro - placet -
§ 8 - Una Camera non potrà ingerirsi né prendere cognizione
delle proposte che si discutono e sono pendenti nell'altra - placet -
§ 9 - Ove le due Camere fossero d'accordo in alcuni punti, e discordi
in altri di una medesima proposta, potrà ciascuna di esse deputare
un certo numero de' suoi membri, i quali sedendo insieme procureranno di
conciliare le differenze e ridurre le Camere all'accordo ed alla uniformità
de' voti - placet -
CAPO XX
Per essere compiuta la Camera de' Pari si richieggono almeno trenta componenti, e per essere compiuta quella dei Comuni almeno sessanta. Qualora i presidenti delle rispettive Camere vedranno non esservi il sopradetto numero di membri, aggiorneranno la seduta o al giorno appresso, o a quel giorno che si troverà antecedentemente dato - placet -
CAPO XXI
Le due camere del Parlamento potranno stabilire per le loro sedute giorni diversi, non essendo necessario che nello stesso giorno siedano ambe le Camere - placet -
CAPO XXII
Ogni cittadino siciliano, che non fosse membro del Parlamento, potrà avanzare una sua domanda, querela, o progetto di legge per lui, o in nome del pubblico, al Parlamento per mezzo di un membro del medesimo: se la domanda, progetto o querela riguardi un oggetto pubblico, il membro di una delle due Camere che ne sarà incaricato non potrà ricusarsi di leggerlo pubblicamente alla Camera; se riguardi un oggetto particolare, si darà ad un comitato per discutersi se debba accettarsi o ricusarsi - vetat -
CAPO XXIII
Ogni pari ha il dritto di fare inserire nel giornale della Camera le sue proteste colle ragioni che l'accompagnano, e ciò quando è stata determinata dalla Camera una cosa contraria al suo sentimento - placet -
CAPO XXIV
§ 1 - Ogni membro di ciascuna Camera, che sarà accusato, dovrà
immediatamente uscirne, e non potrà rientrarvi se non chiamato alla
barra, o cancellata la sua accusa.
Placet: quante volte l'accusa sia fatta per mezzo di rapporto di un comitato,
e non già per la sola mozione.
§ 2 - Le ingiunzioni si eseguiranno per via degli uscieri - placet
-
§ 3 - La Camera de' Comuni, dopo avere stabilita l'accusa, comincerà
a far le ricerche per le pruove e per i documenti del processo, e manderà
l'accusa documentata alla Camera de' Pari, la quale passerà a compilare
il processo, e quindi al giudizio, ed alla condanna del reo.
Placet: per ciò, che riguarda i delitti comuni soltanto; ma trattandosi
di una malversazione qualunque, la Camera de' Comuni farà unicamente
l'accusa, ed il di più si praticherà dalla Camera de' Pari.
§ 4 - Entrambe le Camere hanno il dritto di fare arrestare qualunque
persona, da cui sieno state oltraggiate, ma prima di chiudersi il Parlamento,
ove l'affare non sia definito, dovrà essere commesso al magistrato
ordinario.
Placet: con che, seguito lo arresto, debba rimettersi il querelato al magistrato
ordinario (qualora sia necessario di farsi il processo) perché lo
formi, e pronunzi la sentenza definitiva; nell'intelligenza che quegli arrestati,
che non si troveranno rimessi al tribunale, nello sciogliersi o prorogarsi
il Parlamento, resteranno immediatamente liberi.
CAPO XXV
§ 1 - Tutti i pari sono eguali in dritti: essi sono consiglieri ereditarii
della corona - placet -
§ 2 - I pari, e le loro mogli, e le vedove finché non passino
a seconde nozze, come ancora le eredi delle parie, debbono essere giudicati
nelle materie criminali dalla Camera dei Pari con quelle forme, che si stabiliranno
in appresso.
Placet; riserbandosi S.M. di dichiarare il suo real animo sulle forme da
stabilirsi.
§ 3 - La paria si limita ai soli padri di famiglia - placet -
§ 4 - I pari faranno le testimonianze sul proprio onore, e non con
giuramento, come i comuni.
Placet: quando sia per il giudizio che i pari pronunziano, ma quando saranno
ricevuti come testimonii, o chiamati come rei, allora dovranno prestare
il giuramento tanto nelle cause civili che criminali.
ISTRUZIONI RIGUARDANTI L'ARTICOLO NONO DEL POTERE LEGISLATIVO, PER LE FORME DELLA ELEZIONE DE' RAPPRESENTANTI ALLA CAMERA DEI COMUNI
N. 1 - Sanzionato che sarà il capitolo nono del potere legislativo,
sarà dovere del capitano di ciascun villaggio, terra o città,
di far pubblicare per mezzo di affissi, che qualunque persona, la quale
giustificherà al capitano del comune ed a tre de' membri del consiglio
civico di avere un'annua rendita netta di once diciotto, potrà dare
il suo voto per la elezione del deputato o deputati di quel comune, e di
quelli del distretto.
I detti tre membri del consiglio civico saranno eletti dal medesimo consiglio
a voti segreti, appena pubblicato l'ordine della convocazione del Parlamento.
Eglino saranno chiamati squittinatori - placet -
N. 2 - Si eseguirà lo stesso anche da' parrochi, curati e dagli arcipreti,
ma a voce, e nelle rispettive chiese e parrocchie - placet -
N. 3 - Si pubblicherà ancora dalle persone suddette, ne' modi espressi
di sopra, la maniera colla quale si farà l'elezione de' deputati
mentovati, e le qualità prescritte per i medesimi - placet -
N. 4 - Il parroco curato o l'arciprete di ogni villaggio o terra, ed i parrochi
curati o arcipreti de' rispettivi quartieri nelle grandi città, faranno
le liste di tutte quelle persone, che diranno di avere le qualità
richieste per gli elettori, e ne trasmetteranno le copie da essi firmate
al capitano ed ai tre squittinatori del luogo - placet -
N. 5 - Sarà di privativa ispezione de' rispettivi capitani e squittinatori
lo esaminare e verificare gratis se esistono o pur no ne' pretendenti all'elettorato
le qualità prescritte per gli elettori, e di far loro anche gratis,
verificati i requisiti suddetti, il corrispondente certificato coi suggelli
del capitano e del consiglio civico - placet.
N. 6 - Un altro obbligo de' suddetti squittinatori e capitano sarà
quello di formare un registro di tutti gli elettori riconosciuti come sopra,
munito delle loro firme, di conservarlo nell'archivio del consiglio civico,
e di rimetterne le copie da essi sottoscritte, ed autenticate coi loro suggelli,
al capitano ed ai tre squittinatori del capoluogo - placet -
N. 7 - Il capitano d'ogni villaggio, terra o città, ricevuto che
avrà l'ordine dal protonotaro del regno per l'elezione de' deputati
de' comuni, dovrà farlo immediatamente pubblicare da un pubblico
banditore. Farà ancora notificare nel modo stesso a tutti gli elettori
del comune di presentarsi a lui, ed ai tre squittinatori nello spazio di
tre giorni, per essere riconosciuti, ed ottenere in seguito un contrassegno
del loro diritto all'elezione così del deputato o deputati locali,
come di quelli del distretto - placet -
Farà pubblicare egualmente il luogo, il giorno e l'ora, in cui si
passerà all'elezione del deputato o deputati del luogo, e che terminata
l'elezione de' mentovati deputati, gli elettori dovranno conferirsi al capo-luogo,
per dare personalmente o per procura il loro voto per la elezione de' deputati
del distretto - placet -
N. 8 - Il luogo di questa adunanza sarà aperto e spazioso, ed il
giorno da assegnarsi sarà il quarto dalla pubblicazione del bando.
Placet: con che, secondo lo spirito del § 3 del capitolo X del potere
legislativo, il luogo dovrà essere la casa senatoria, o la sala del
civico consiglio ad elezione del capitano giustiziere; ed a maggior comodo
dei votanti, la radunanza duri per il corso di giorni otto da correre dal
giorno della pubblicazione del bando.
N. 9 - Pubblicato quanto si è espresso all'articolo settimo di queste
istruzioni, si riunirà il consiglio civico per passare alla elezione
de' squittinatori nel modo espresso nell'articolo primo - placet -
N. 10 - L'incarico del maestro-notaro sarà quello di scrivere e registrare
i voti degli elettori, e di formare i certificati, e tutt'altro conveniente
agli elettori ed ai deputati - placet -
N. 11 - I capitani e gli squittinatori cureranno di fare nel giorno vegnente
e ne' susseguenti affiggere ne' luoghi pubblici le liste de' nomi de' candidati,
o sia de' pretendenti a rappresentare nel Parlamento, e di trasmetterne
copie suggellate, e da essi firmate, al capitano d'arme ed agli squittinatori
del capo-luogo - placet -
N. 12 - Sarà dovere de' capitani e dei tre squittinatori rispettivi
di dare a ciascuno degli elettori due bullettini in istampa suggellati coi
suggelli del capitano e del civico consiglio - placet -
N. 13 - L'oggetto di fornire gli elettori di questi bullettini sarà
quello di poter giustificare al capitano ed agli squittinatori del comune,
e a quelli del distretto, al momento che sopraintenderanno all'elezione
de' deputati, il loro dritto di votare per dette elezioni - placet -
N. 14 - Fatta la elezione del deputato o deputati di ciascuna comune, tutti
gli elettori si trasferiranno nello spazio di tre giorni al capo-luogo rispettivo,
per eleggere i deputati di quel distretto - placet -
N. 15 - L'elezione de' sopradetti deputati si eseguirà nel modo che
segue:
Presiederanno all'elezione de' deputati di ciascun comune il capitano e
gli squittinatori, ed a quella di deputato di distretto, il capitano d'arme
e gli squittinatori del capo-luogo - placet -
N. 16 - Gli uni e gli altri rispettivamente sopraintenderanno alla recezione
de' voti che si farà dal maestro-notaro - placet -
N. 17 - Staranno questi a sedere intorno ad un tavolino in una tribuna espressamente
eretta nel luogo destinato per l'elezione suddetta.
Placet, ma per il corso de sopradetti otto giorni, con dover ricevere i
voti che a mano a mano gli elettori presenteranno, cioè la mattina
tre ore prima di mezzo dì, e il dopo pranzo, due ore dopo mezzo giorno
sino al tramontar del sole.
N. 18 - Vi sarà all'uopo sul tavolino suddetto il registro di tutti
gli elettori del loro particolare comune - placet
N. 19 - Il capitano d'arme però, e gli squittinatori dei capi-luoghi,
che presiederanno all'elezione de' deputati dei loro distretti, dovranno
avere innanzi a sé il registro de' nomi degli elettori di tutti i
paesi de' cennati distretti - placet -
N. 20 - Radunati gli elettori nel luogo prescritto, si ordinerà dal
capitano di darsi principio alla votazione.
Stante le modificazioni fatte agli articoli 8 e 17, vetat.
N. 21 - Immediatamente gli elettori, avvicinandosi alla tribuna uno dopo
l'altro, metteranno sul tavolino uno de' due bullettini espressati nell'articolo
12 pronunziando ad alta voce e coll'ordine istesso il nome e cognome del
candidato prescelto.
Placet Regiae Maiestati, purché tutto ciò si esegua durante
il corso de' giorni otto stabiliti all'articolo ottavo.
N. 22 - Per questa prima volta, in caso che non vi siano i capitani d'arme,
ne faranno le veci i capitani giustizieri delle città capo-luoghi
de' distretti - placet -
N. 23 - Il maestro-notaro scriverà i suffragi degli elettori sotto
i nomi di quelli fra i candidati, che li avranno ottenuti, ed assegnerà
perciò a ciascuno di questi ultimi una colonnetta nel libro, in cui
scriverà i voti - placet -
N. 24 - Il tempo della elezione durerà al più tre giorni;
e, finita la votazione di ciascun giorno, si sommeranno dal capitano e dagli
squittinatori del luogo i voti che avrà ottenuto ciascuno dei candidati.
Queste somme si segneranno in vista dai detti capitani e squittinatori.
Placet, purché il tempo si regoli a norma dell'articolo ottavo.
N. 25 - Spirati i tre giorni si passerà alla numerazione di tutti
i voti che avrà ottenuto ciascuno dei candidati nel termine di sopra
prescritto, e si darà a ciascuno degli eletti a pluralità
di voti il certificato corrispondente firmato dal capitano, dagli squittinatori
e dal maestro-notaro del luogo, ed autenticato, co' suggelli del detto capitano
e del consiglio civico.
Placet, regolandosi col termine prescritto di giorni otto.
N. 26 - Durante l'elezione, o finita la medesima, il maestro-notaro, non
potrà negare a qualunque dei candidati o degli elettori copia da
lui firmata delle liste dei voti, che ha avuti. Questi all'incontro dovranno
pagargliene i dritti - placet -
N. 27 - Spetterà al capitano di ciascun villaggio, terra o città
l'impedire i disordini e le irregolarità, e, il decidere al momento
inappellabilmente qualunque dubbio e lite, che potrà nascere nella
elezione; resterà non pertanto alle parti che si crederanno gravate,
compiuta l'elezione, il dritto di appellarsi al protonotaro, ed in seguito
alla Camera dei comuni, cui apparterrà il decidere se debba o no
ricominciarsi l'elezione per i candidati in contesa, e se il già
eletto dovrà rappresentare nella Camera durante la nuova elezione
- placet -
N. 28 - Tanto i capitani quanto gli squittinatori non potranno ingerirsi
nell'esame dei requisiti stabiliti per i candidati, appartenendo un tale
esame, fatta che sarà l'elezione, al protonotaro, e quindi alla Camera
de' Comuni - placet -
N. 29 - Tutte le anzidette istruzioni votate e conchiuse, non vanno annesse
al corpo delle nuove costituzioni, ma soltanto si consegneranno al protonotaro
del regno, per comunicarle a tutto il regno - placet -
PER LA SUCCESSIONE AL TRONO DEL REGNO DI SICILIA
Il Parlamento, persuaso che la base di ogni Costituzione in qualunque regno
non elettivo è fondata nello stabilire prima l'ordine e i diritti
alla successione della Corona, animato dalla speranza di vedere questo regno
felice sotto gli auspici dei discendenti della M.V., rispettando i sovrani
decreti, e quanto fu stabilito dal magnanimo genitore della M.V. riguardante
l'ordine di detta successione; viene col più profondo rispetto a
sottomettere i seguenti articoli, sopra dei quali prega e supplica la M.V.
di voler concedere la sua Reale Sanzione.
§ 1. I. - La monarchia di Sicilia sarà sempre ereditaria - placet
-
§ 2. II. - La successione al trono sarà conservata nell'attuale
ramo della famiglia Borbone oggi regnante in Sicilia, e sarà stabilita
con quelle leggi qui appresso espresse, analoghe e conformi alla saggia
disposizione dell'augusto e magnanimo padre del nostro monarca.
§ 3 - La successione si deve regolare a forma di primogenitura col
diritto di rappresentazione nella discendenza mascolina di maschio in maschio
- placet -
§ 4 - Fra questi discendenti però si stabilisce che dovranno,
regnare i discendenti maschi di maschio della linea mascolina, e non le
femmine - placet -
§ 5 - Fra i maschi si dovrà succedere con diritto di primogenitura
- placet -
§ 6 - Questi dovranno succedere con diritto di rappresentazione, per
cui qualunque primogenito, comecché premorto, trasmette ai suoi discendenti
abili il suo diritto, come acquistato dal momento della nascita, onde è
che il nipote si preferisce allo zio in forza di questo diritto di successione
- placet -
§ 7 - Se mai il regnante della linea venisse a mancare senza figli
maschi, la successione sarà dovuta al primogenito maschio di maschio
della linea prossima, sia fratello, o zio, paterno, o in maggior distanza,
purché però sia primogenito nella sua linea, e sia nel ramo
che prossimamente si distacca o si è distaccato dalla linea retta
primogeniale - placet -
§ 8 - Estinti tutti i maschi di maschio della sua discendenza, e de'
suoi fratelli, dovrà succedere quella femmina del sangue, e dell'agnazione,
che al tempo della mancanza sia vivente, e che fosse la prossima; osservandosi
sempre lo stesso ordine della primogenitura e della rappresentanza stabilita
ne' maschi - placet -
§ 9 - Qualora l'ultima erede fosse maritata e venisse a premorire al
marito senza lasciare alcun figlio o figlia, in questo caso viene immediatamente
a cessare il diritto di regnare in persona del marito; ed il Parlamento
resterà in libertà di eleggerlo come re, o di chiamare un
altro principe al trono di Sicilia - placet -
§ 10 - Ove il marito premorisse alla moglie ultima erede, e lasciasse
un successore, qualora detta ultima erede volesse passare a seconde nozze,
sarà detto successore sotto la tutela del Parlamento, o sia delle
persone che il medesimo eleggerà per tutori - placet -
§ 11. III. - Tutte le questioni o dubbi di qualunque natura riguardanti
l'attuale stabilimento di successione saranno decisi dal Parlamento.
Placet, ma sempre con la Real Sanzione.
§ 12. IV. - Riguardando tutti i legami di famiglia, i diritti alla
successione, e le pretensioni che potranno nascere; tutti i matrimonii che
si contratteranno dal re o dai suoi figli o figlie, e successori, dovranno
essere conosciuti, ed approvati dal Parlamento.
Veto; ma gl'individui della Famiglia Reale non potranno contrarre alcun
matrimonio senza il consenso del Re, salvo il caso che giunti essi all'età
di venticinque anni, e non avendo potuto ottenere tale consenso pei loro
matrimoni in un anno dopo la domanda, e non essendosi opposte nello stesso
tempo le due Camere del Parlamento (che è il solo caso in cui esse
vi si potrebbero opporre) siano allora in piena libertà di maritarsi
con chi, e come vogliano.
§ 13. V. - In mancanza di legittimi eredi e successori, la nazione
avrà il diritto di scegliere il suo re, il quale dovrà regnare
con quelle condizioni, che saranno prescritte dalla medesima - placet -
§ 14 - Se la nazione sarà obbligata a fare la scelta del suo
re fra i principi stranieri, non dovrà giammai eleggere il Sovrano
di un'altra nazione; ma sempre un principe ultragenito, che non ha sovranità
alcuna in altro paese; e fin dal primo giorno della sua elezione stabilir
deve la sua residenza in Sicilia; deve però essere immancabilmente
di una famiglia reale - placet -
§ 15. VI. - Il re di Sicilia non potrà per qualunque cagione
allontanarsi dal regno senza il consenso del Parlamento. Ogni re, che abbandonasse
il regno senza il detto consenso, o che prolungasse la sua dimora fuori
dell'isola al di là del tempo concedutogli dal Parlamento, non avrà
più diritto a regnare in Sicilia, e da quel momento salirà
al trono o il suo successore, se ne avrà, o la nazione eleggerà
il suo nuovo re.
Veto, in quanto alla facoltà di allontanarsi, dovendosi in quel caso
unicamente stabilire col consenso del Parlamento da chi e con quali condizioni
nella sua assenza dovranno esercitarsi le facoltà dategli dalla Costituzione.
§ 16. VII. - Il re non potrà mai, o per trattato o per successione
ad un altro regno, rinunziare o cedere quello di Sicilia o in tutto o in
parte, con disporne in favore di qualche altro principe, che non sia l'erede
immediato; in tal caso ogni atto, che farà, sarà nullo, e
la nazione non sarà tenuta a riconoscere la volontà del re
- placet -
§ 17. VIII. - Se il re di Sicilia riacquisterà il regno di Napoli,
o acquisterà qualunque altro regno, dovrà mandarvi a regnare
il suo figlio primogenito, o lasciare detto suo figlio in Sicilia con cedergli
il regno; dichiarandosi da ogni innanzi il detto regno di Sicilia indipendente
da quello di Napoli, e da qualunque altro regno o provincia.
Placet per l'indipendenza; per tutto il dippiù resta a stabilirsi
dal Re e dal suo primogenito alla pace generale chi della loro Famiglia
debba regnarvi.
§ 18. IX. - Alla morte del re, l'immediato successore di proprio diritto
assumerà il governo del regno - placet -
§ 19 - Egli però dovrà, al più fra due mesi, farsi
riconoscere dal Parlamento - placet -
§ 20. X. - Ogni re o regina erede, dal momento che sarà riconosciuto
o riconosciuta, dovrà prestare il giuramento solenne nel duomo di
Palermo, ed in mano dell'Arcivescovo nella forma che segue: - placet -
§ 21 - "Noi ecc. Re, o Regina di Sicilia, promettiamo e giuriamo
sopra la croce di nostro Signore Gesù Cristo e sopra li quattro Evangeli,
di volere osservare, e fare osservare la religione cattolica apostolica
romana, di volere osservare e rispettare, e fare osservare e rispettare
la Costituzione di questo regno di Sicilia, e tutte le leggi fatte, e che
si faranno dal Parlamento ecc. Giuriamo, e promettiamo, sopra detta Santa
Croce, di non voler mai tentare cosa alcuna, che sia contraria alle leggi
stabilite dal Parlamento, ovvero alla felicità de' nostri sudditi
ecc.".
Placet; con che le Leggi fatte e che si faranno dal Parlamento, s'intende
che debbano esser quelle, che hanno di già meritata la Real Sanzione,
o che potranno in seguito meritarla.
§ 22 - Il Parlamento poi presterà nello stesso tempo il seguente
giuramento:
"La nazione da noi rappresentata dichiara di riconoscere nella persona
di N.N. il suo vero e legittimo Re, o Regina Costituzionale; e nello stesso
tempo promette, e giura sopra la Croce di nostro Signore Gesù Cristo,
e sopra i quattro Evangeli di volerlo mantenere in tutti quei diritti, che
gli accorda la Costituzione" - placet -
§ 23. XI. - La maggiorità del re sarà stabilita all'età
di anni 18: durante la sua minorità il Parlamento sceglierà
una Reggenza, e stabilirà le restrizioni, con le quali la Reggenza
dovrà esercitare l'autorità reale.
Placet; rimanendo al Re la facoltà di raccomandare al Parlamento
quei soggetti, che giudicherà i più idonei al buon governo
del regno, ed alla perfetta educazione del Successore.
§ 24. XII. - Qualora il re fosse incapace di esercitare l'autorità
Reale, per infermità di mente, o per altro difetto, il Parlamento
dovrà eleggere una Reggenza, come si è detto all'articolo
XI, finché durerà la sopradetta incapacità.
Placet; nel solo caso di demenza.
§ 25. XIII. - Dopo la morte del re, o regina erede, se il Parlamento
si trovi convocato, dovrà prolungare le sue sedute per altri mesi
sei. Se il Parlamento si troverà prorogato, dovrà subito riunirsi
da sé. Se poi non vi fosse Parlamento esistente, per essere stato
sciolto dal defunto re, i membri dell'ultimo Parlamento si uniranno da sé,
e formeranno un nuovo Parlamento - placet -
§ 26 - Il sopradetto Parlamento, qualora il successore fosse di minore
età, eleggerà una Reggenza, come si è detto all'articolo
XI; farà la ricerca, correggerà e riformerà più
esattamente che in ogni altro tempo, tutti gli abusi, che si fossero introdotti,
durante il regno precedente: e ciò ad oggetto di condurre la Costituzione
ai suoi veri principii; e finalmente per provvedere ad ogni altro bisogno
dello Stato - placet come nel § 23 -
§ 27. XIV. - Se, alla morte del re, il successore fosse di maggiore
età, potrà, dopo essere stato riconosciuto dal Parlamento,
scioglierlo; ma dovrà convocarlo immediatamente colla nuova formazione
della Camera de' Comuni - placet -
§ 28 - In mancanza di eredi o successori il Parlamento, che si prolungherà,
o quello che si riunirà, dovrà subito occuparsi della scelta
del nuovo re - placet -
DECRETO PER LA LIBERTÀ DELLA STAMPA
§ 1 - Ognuno potrà stampare e pubblicare le sue idee senza
bisogno di licenza, e senza obbligo di sottoporle ad una precedente revisione;
e ciò dal momento in che S.M. avrà sanzionato il presente
capitolo - placet -
§ 2 - I soli scritti sopra materie di religione resteranno soggetti
alla previa censura degli ordinarii ecclesiastici, come si stabilisce nel
concilio di Trento; intendendosi per tali scritti tutti quelli che di proposito
trattano de' dogmi e culto della religione cristiana cattolica apostolica
romana, i catechismi cristiani e le versioni ed interpretazioni del nuovo
ed antico testamento.
Placet; restando soggetti ancora all'istessa censura tutti gli scritti riguardanti
la teologia dogmatica e la teologia morale, sia che ne trattino direttamente
o indirettamente; e ciò s'intenda ancora di tutte le opere della
natura espressa in questo paragrafo, che s'introducono da fuori.
Sarà delitto il pubblicare scritti di qualunque sorta:
§ 3. I. - Che contengano articoli contro la religione cattolica apostolica
romana, e contro i buoni costumi - placet -
§ 4. II. Nei quali si offenda la persona del re dichiarata inviolabile
- placet -
§ 5. III. Nei quali si offenda un individuo della real famiglia - placet
-
§ 6. IV. Che tendessero a distruggere direttamente le basi della Costituzione
del 1812, cioè la divisione dei poteri nel modo già sanzionato;
per cui il potere legislativo risiede presso il Parlamento diviso in due
Camere, l'una de' Pari, e l'altra de' Comuni; il potere esecutivo presso
il re; ed il potere giudiziario presso i magistrati; che il solo Parlamento
abbia il diritto d'imporre le tasse; che i funzionari pubblici siano ad
esso responsabili e niuno possa essere arrestato e punito se non conforme
alle leggi e per via d'ordini e sentenze de' magistrati ordinarii.
Placet; nell'intelligenza che il potere legislativo s'intenda nel senso
stesso espresso nel paragrafo 1 del capit. I del potere legislativo.
§ 7. V. - Che promuovano direttamente e a disegno la disobbedienza
alle leggi ed ai mandati ed ordini de' magistrati relativi alla esecuzione
delle stesse; potendo però ognuno sotto le restrizioni contenute
nel presente decreto manifestare la sua opinione tanto sulle leggi, quanto
su qualunque atto del potere esecutivo, o del potere giudiziario - placet
-
§ 8. VI. - Che contengano libelli infamatorii, scritti calunniosi e
licenziosi, e contrarii alla decenza pubblica, ne' quali si svelino gl'intrighi
ed i segreti scandalosi delle famiglie - placet -
§ 9 - Colui che incorrerà nel primo de' suddetti delitti, sarà
condannato alla relegazione da un anno sino a dieci.
Placet, nell'intelligenza che le pene proposte dal Parlamento debbano esser
valide finché il nuovo codice non le abbia regolate, e che debbano
anche applicarsi a coloro che introducono, vendono o fanno circolare libri
esteri delle condizioni di sopra descritte.
§ 10 - Nel secondo sarà condannato alla relegazione da un anno
sino a dieci - placet -
§ 11 - Nel terzo sarà condannato alla relegazione da un anno
sino a quattro - placet -
§ 12 - Nel quarto sarà condannato alla relegazione da un anno
sino a dieci - placet -
§ 13 - Nel quinto sarà condannato alla relegazione da mesi sei
ad anni due - placet -
§ 14 - Nel sesto sarà obbligato l'editore al risarcimento dei
danni, spese ed interessi alla parte offesa - placet -
§ 15 - Se la diffamazione sarà calunniosa, sarà condannato
come libellista da un anno sino a quattro di relegazione. Se la diffamazione
sarà su cose vere, verrà punito colla relegazione di sei mesi
sino a due anni, sempre in proporzione della gravezza del delitto - placet
-
Lo stampatore sarà obbligato:
§ 16. I. - A far firmare dall'autore innanzi a due testimonii i fogli
del manoscritto che dovrà pubblicare, ed avere una piena cognizione
di colui, dal quale ha ricevuto l'originale - placet -
§ 17. II. - Apporre il suo nome, il luogo e l'anno dell'impressione.
Placet; con che oltre ai sopradetti doveri sia obbligato di presentare una
copia di ciascun'opera, che stamperà, nella stamperia dell'interno.
§ 18 - Non sarà tenuto di palesare il nome dell'autore, se non
ricercato dal giudice ordinario, a cui ne sarà stata avanzata l'istanza.
Mancando a questa giustificazione, o tacendo, sarà soggetto alle
stesse pene prescritte per l'autore - placet -
§ 19 - Colui che falsificherà, ovvero ometterà il nome,
il luogo e l'anno dell'impressione, sarà condannato a pagare once
dugento, applicabili ad un'opera pia dello stesso comune.
Placet; quante volte non vi sia complicazioni di altri delitti, per i quali
sono inflitte le pene di sopra stabilite a cui pure dovrà essere
soggetto.
§ 20 - Chiunque è offeso ha dritto di reclamare presso il magistrato
ordinario - placet -
§ 21 - Per tali giudizi si osserverà la forma vigente nel regno
dei giudizi criminali - placet -
§ 22 - Trovatosi l'autore per sentenza colpevole, gli sarà inflitta
la pena rapportata di sopra. La gradazione sarà proporzionata alla
gravezza del delitto da arbitrarsi per ora dal giudicante, finché
il nuovo codice criminale non avrà distintamente stabilita la forma
dei giudizii e le diverse qualità e gradi de' sopradetti delitti
e delle pene, senza punto allontanarsi da quanto è stato nel presente
capitolo prescritto - placet -
§ 23 - Sotto il nome di autore sarà compreso anche l'editore,
o colui che avrà consegnato allo stampatore il manoscritto originale
in mancanza dell'autore - placet -
§ 24 - Per le opere che trattano di materie di religione, benché
siasi precedentemente stabilito, che non possano stamparsi senza previo
permesso dell'ordinario vescovo; in caso di negativa del medesimo, l'interessato
potrà gravarsi presso il metropolitano; ed essendo questi ordinario
la seconda istanza sarà prodotta innanzi al giudice della Monarchia;
la terza istanza, in caso di difforme parere, sarà avanzata nel primo
caso al giudice della Monarchia, nel secondo al tribunale di appello competente
- placet -
§ 25 - Per la revisione da farsi dai vescovi dei libri di religione,
non s'intenderà introdotto alcun pregiudizio ai diritti di regalia
ed alle preminenze della Monarchia di Sicilia.
Placet, con che tali libri si dovranno presentare ancora a quel magistrato,
che destinerà il potere esecutivo per tale revisione.
LIBERTÀ, DRITTI E DOVERI DEL CITTADINO
CAPO I
Ogni cittadino siciliano avrà la facoltà illimitata di parlare
su qualsivoglia oggetto politico, lamentarsi delle ingiustizie fattegli,
senza aversi riguardo dai magistrati alle denunzie delle spie, e senza poter
essere castigato per qualunque cosa si sia fatto lecito di dire. Sarà
punito severamente colui, il quale sarà convinto di avere promosso
complotti sediziosi.
Placet; regolandosi di restare anche vietati tutti quei discorsi su gli
articoli, che dal § 1, sino al 6 della libertà della stampa
vengono proibiti, come ancora tutto ciò che tenda a promuovere complotti
o sedizioni popolari.
CAPO II
Ogni cittadino siciliano avrà il dritto di resistenza contro qualunque
persona, che senza essere autorizzata dalla legge volesse usargli violenza
o con la forza o con le minacce, o volesse procedere colla supposta personale
autorità: cosicché non si riconosce nei magistrati altro diritto,
salvo quello che la legge loro concede.
Placet; ma nel senso che resta prescritto nei § 25, 26, 27, del capitolo
I del Potere Giudiziario.
CAPO III
Un cittadino siciliano di qualunque classe non potrà esercitare
più di due impieghi pubblici lucrativi, dovendosi impedire la moltiplicità
delle cariche nello stesso soggetto.
Placet; intendendosi da oggi innanzi, e non già per quei cittadini
che li posseggono attualmente.
CAPO IV
Non dovendo la legge stabilire che pene schiettamente ed evidentemente
necessarie, niun cittadino siciliano potrà essere punito se non in
virtù di una legge stabilita, promulgata antecedentemente al delitto
ed applicata legalmente.
Placet; con che restino ferme le attuali leggi vigenti sino alla compilazione
del nuovo codice.
CAPO V
Ogni proprietario sarà libero di tenere delle cacce nei propri fondi,
purché li giri di mura di fabbriche, alte palmi otto almeno.
Placet; intendendosi per le cacce di cignali, cervi, daini e capri, ad esclusione
però delle terre che si posseggono da S.M. sotto qualunque titolo;
e per il dippiù restando in osservanza il Capitolo del re Giacomo,
trascritto nel qui appresso cap. VI; e restando anche in facoltà
di ognuno di guardarsi la caccia minuta nei propri fondi a seconda della
legge vigente, e con quelle modificazioni che potrà farvi il nuovo
codice.
CAPO VI
Nelle terre de' particolari non potranno da oggi innanzi esservi riserve
o cacce reali, o di altri principi e signori; dovendosi riputare dette riserve
o cacce contrarie al diritto sacro della proprietà. Quanto a detta
riserva, si rinvigorisca e si osservi il capitolo 28 del re Giacomo espresso
ne' seguenti sensi:
"Colla maggior severità proibiamo, che dall'Altezza Nostra,
dai magistrati, ed ufficiali della nostra Curia, o da altri che fosse, non
si facciano delle foreste (ovvero bandite) nelle terre de' privati. E che,
per ragione di cotali foreste, dalla nostra Curia e dai sopraintendenti
e custodi delle foreste istesse, alcuno non si molesti nella coltivazione
e raccolta de' frutti delle sue terre, e danno ed ingiustizia alcuna non
gli si cagioni".
Placet; da principiare dopo la fine di luglio, per trovarsi terminata la
raccolta.
CAPO VII
§ 1 - Né l'erario, né le chiese, né le comunità,
né qualunque altra corporazione o persona privilegiata, potranno
reclamare o godere alcuna prerogativa, privilegio e distinzione nelle loro
cause di qualunque specie; giacché in queste si dovrà sempre
procedere, e dovranno le medesime essere sempre trattate e giudicate come
quelle di tutti i particolari, senza distinzione alcuna.
Ci riserbiamo di manifestare il nostro real animo su di questo, e sopra
i quattro seguenti paragrafi di questo capitolo, tostoché gli articoli
in essi paragrafi contenuti saranno pienamente definiti e dilucidati dal
nuovo codice che dovrà in ciò uniformarsi alla Costituzione
inglese, e principalmente per quanto riguarda i privilegi dell'erario.
§ 2 - Resta abolita del pari la così detta mano fiscale, e rivocato
ancora qualunque privilegio, che il fisco dell'erario ha goduto finora,
derogando in conseguenza il Parlamento qualunque legge o statuto, che venisse
in opposizione alla presente abolizione; e particolarmente annulla quanto
su tal particolare trovasi stabilito nella prammatica X, titolo II de officio
magistrorum rationalium § 22, nella prammatica VII, titolo III, de
officio conservatoris regii patrimonii, e nella prammatica unica titolo
X, de officio perceptorum § 16.
§ 3 - Cosicché i procuratori ed avvocati dell'erario non potranno
giammai invadere i beni di qualsivoglia comune o corporazione, o di qualunque
particolare, senza il precedente decreto di giustizia, o la formale sentenza
del giudice o magistrato, a cui si apparterrà, giusta la presente
Costituzione; come ancora non potranno occupare gli altrui beni di propria
autorità prima che ne avessero dalle sentenze de' giudici o magistrati
anzidetti ottenuto il titolo legittimo.
§ 4 - Finalmente il fisco non potrà più godere nelle
locazioni di qualsivoglia cespite o fondo della così detta addizione
in diem, né restituzione alcuna, non ostante qualunque privilegio
o consuetudine; al quale oggetto deroga il Parlamento qualunque legge o
statuto, che vi si potesse opporre.
§ 5 - Per le chiese, le comunità, e qualunque altra corporazione,
o persona finora riguardata come privilegiata e restituibile, il nuovo codice
civile fisserà i necessarii provvedimenti analoghi.
CAPO VIII
Ogni cittadino siciliano sarà reputato come faciente parte del potere
legislativo direttamente o indirettamente, e come tale non riconoscerà
altre autorità, salvo quelle stabilite dalla legge.
Veto per la prima parte; placet riguardo a non riconoscere altre autorità,
che quelle stabilite dalle leggi.
CAPO IX
Ogni cittadino siciliano sarà in dovere di conoscere la Costituzione del regno, e tutte le leggi che la compongono; e perciò sarà obbligo de' parrochi e de' magistrati municipali d'istruire della Costituzione del 1812 tutti coloro, che appartengono ai loro quartieri ed al loro comune; come egualmente sarà dovere delle università, e delle scuole pubbliche e private, di leggere due volte l'anno la Costituzione - placet -
CAPO X
Ogni siciliano, per poter aver parte diretta o indiretta alla formazione della legge, dovrà saper leggere e scrivere, e così nel 1830 non sarà permesso ad alcun siciliano, che non sappia leggere, il poter essere elettore - placet -
CAPO XI
Ogni cittadino siciliano, che da oggi in avanti non avrà cura di
vaccinare i figli, non potrà aver parte diretta o indiretta nella
formazione della legge, né potrà essere ammesso ne' consigli
civici.
Ciò sarà rilevato dalla nota che si presenterà dal
magistrato municipale - Veto -
CAPO XII
Ogni siciliano non potrà ricusarsi ad essere giudice di fatto, salvo se fosse impedito per ragioni di parentela - placet -
CAPO XIII
Ogni siciliano non potrà prendere servizio sotto altra potenza senza il permesso del re; ed ottenendolo, non potrà giammai prendere le armi contro la patria, altrimenti resterà soggetto a quelle pene, che stabilirà il nuovo codice - placet -
DELLA FEUDALITÀ, DIRITTI E PESI FEUDALI
CAPO I
§ 1 - Abolita la feudalità, come fu definito nelle basi della
Costituzione all'articolo XII, da S.M. sanzionato, gli abitanti di qualunque
comune saranno considerati di egual diritto e condizione, e tutte le popolazioni
del regno saranno governate colla stessa legge comune del regno - placet
-
§ 2 - Cesseranno tutte le giurisdizioni baronali, e non ostante qualunque
privilegio, cesseranno tutti i meri e misti imperi, senza indennizzazione
ai possessori - placet -
§ 3 - Saranno in correlazione disgravati i baroni di tutti i pesi annessi
all'esercizio di giurisdizione della custodia del territorio e responsabilità
de' furti, della conservazione delle carceri e castellani, delle spese occorrenti
pei detenuti, e d'ogn'altra gravezza annessa.
Placet; con che i baroni debbano lasciare a vantaggio dei comuni l'uso delle
carceri per mesi sei, nel qual tempo ogni università dovrà
pensare a provvedersene; e che per li furti restino responsabili gli attuali
capitani, come lo sono quelli dei paesi finora distinti come demaniali,
finché non saranno stabiliti i capitani d'arme.
§ 4 - Cesseranno in conseguenza ne' baroni gli uffizi di maestro-notaro
di corte, di baiulo, di catapano, ed altri provenienti dalla giurisdizione
signorile. Gl'introiti o gabelle di tali uffici resteranno a vantaggio dello
stato, per le necessarie spese dell'amministrazione di giustizia: quante
volte però le maestre-notarie non siano dipendenti da mero dritto
signorile, ma per causa onerosa; in tal caso si dovrà compensare
il capitale - placet -
§ 5 - Non vi saranno più gli attributi feudali di servizio militare,
d'investiture, di relievo, di devoluzione a favore del fisco, di decima
e tari feudale, di diritti di grazia e di mezza annata, e di altri di qualunque
denominazione inerente ai feudi - placet -
§ 6 - Cessando la natura e forma de' feudi, tutte le proprietà,
diritti e pertinenze per lo innanzi feudali, rimaner debbono, giusta le
rispettive concessioni, in proprietà allodiale presso ciascun possessore
- placet -
§ 7 - Conserverà ognuno i titoli e gli onori, che sinora sono
stati annessi ai già stati feudi, e de' quali ha goduto; trasferibili
questi ai suoi successori.
Placet; con che s'intenda ancora per quei titoli non inerenti ai già
aboliti feudi.
CAPO II
§ 1 - Il Parlamento, in correlazione de' principii stabiliti di sopra,
ed in dilucidazione dell'articolo XIII delle basi della Costituzione, dichiara,
che la mano per l'innanzi baronale cesserà; ma che ciascun possessore
di fondi di qualunque natura, per la facile esigenza de' crediti, abbia
il diritto di sequestrare, ed impedire che si estraggano sul momento dai
gabellotti, censualisti, terraggieri e coloni i prodotti ed animali dal
fondo, con adirsi intanto la giurisdizione ordinaria del luogo, perché
provveda in giustizia sul pegno, inteso il creditore e debitore - placet
-
§ 2 - Le angherie e perangherie introdotte soltanto dalla prerogativa
signorile, restano abolite senza indennizzazione. E quindi cesseranno le
corrispondenze di galline, di testatico, di fumo, di vetture, le obbligazioni
a trasportare in preferenza i generi del barone, di vendere con prelazione
i prodotti allo stesso, e tutte le opere personali, e prestazioni servili
provenienti dalla condizione di vassallo a signore - placet -
§ 3 - Sono egualmente aboliti senza indennizzazione i diritti privativi
e proibitivi per non molire i cittadini in altri trappeti o molini, fuorché
in quelli del già barone, di non cuocer pane, se non ne' forni dello
stesso, di non recarsi altrove che ne' suoi alberghi, fondachi ed osterie,
i diritti di zagato per non vendere commestibili e potabili in altro luogo
se non nella taverna baronale, e simili, qualora fossero stabiliti sulla
semplice prerogativa signorile, e forza baronale - placet -
§ 4 - Saranno però compensati, come in ciascun altro privato,
i diritti signorili di sopra descritti, tanto proibitivi, che privativi,
qualora provengano da una convenzione corrispettiva tra baroni e comune,
o singoli, o da un giudicato - placet -
§ 5 - Non sarà impedito alle popolazioni di potere attaccare
nelle consuete e legali forme le corrispettive convenzioni fatte coi baroni
relativamente agli avvisati diritti proibitivi; di appellarsi dalle sentenze
proferite a favore degli stessi baroni, qualora non sia fatta cosa giudicata,
per liberarsi dallo stabilito compenso; beninteso, che per l'anzidetto non
s'intende concedere alcun nuovo diritto o azione alle medesime - placet
-
§ 6 - Saranno parimenti aboliti dal giorno della Real Sanzione tutti
i diritti angarici che si corrispondono dalle popolazioni del regno alle
rispettive università, e regie segrezie, volgarmente appellate diritti
di scuro, bocche, fumo, tappitelli, ed altri simili, a seconda dei principii
stabiliti di sopra - placet -
§ 7 - Saranno questi medesimi diritti, privative, redimibili, volendone
il comune o i singoli l'affrancazione; nei casi, in cui deve aver luogo
l'indennizzazione, come si è detto al § 4 - placet -
§ 8 - Dovrà questa eseguirsi, o con dare il capitale ragionato
al 5 per 100 sul fruttato, in considerazione dell'avviamento che viene a
mancare cessando la privativa, il che si dovrà fissare, adoperandosi
il legale giudizio de' periti sulla media somma del risultato dell'ultimo
decennio; o con convertire ad arbitrio dell'affrancante il diritto e la
privativa in un'annua prestazione in denaro; il che sarà pure legalmente
arbitrato dai periti sulla stessa media somma dell'ultimo decennio. Ed intanto
sino alla indennizzazione dovrà sospendersi qualunque novità
di fatto - placet -
§ 9 - Tolta qualunque opposizione di semplice prerogativa signorile,
resterà ciascun comune e cittadino nella libera facoltà di
erigere ed usare de' molini, trappeti, forni, fondachi, taverne ed altri:
resteranno però illesi e conservati in ciascun barone i diritti,
che gli competono per ragione di pertinenza di suolo, di dominio territoriale,
di proprietà di fiume, salti d'acqua e simili, giusta le rispettive
concessioni - placet -
§ 10 - I diritti angarici, che sono stati da S.M. venduti, saranno
compensati nell'istesso modo, che si è detto dal Parlamento per le
altre compensazioni - placet -
CAPO III
§ 1 - Il Parlamento colla stessa eguaglianza di principii viene a
stabilire, che come si sopprimono senza compenso i diritti signorili assolutamente
angarici, così vengono del pari aboliti senza indennità gli
usi civici assolutamente angarici, che i singoli ed i comuni esercitano
sopra i fondi dei baroni per legnare, pascere e compascere, cogliere ghiande,
prevenire ed occupare terre a seminerio, sotto un fisso terratico, e simili
servitù e costumanze attive e passive, che sono state dall'abuso
introdotte, come pregiudizievoli all'agricoltura ed alla libera economia
de' predii - placet -
§ 2 - Saranno compensati però quegli usi civici, che provengono
da un condominio o diritto di proprietà, da una convenzione corrispettiva
tra il barone ed il comune, o singoli, e finalmente da un giudicato - placet
-
§ 3 - Saranno però questi medesimi redimibili a vantaggio della
libera economia del fondo. Ed essendo promiscui i diritti di dominio, sarà
per il favor dell'industria preferito nell'affrancazione il particolare
contro il corpo morale o singoli - placet -
§ 4 - L'affrancazione dovrà eseguirsi o con dare il capitale
ragionato al 5 per 100 sul fruttato, che sarà fissato sulla media
somma di risultato dell'ultimo decennio, secondo il legale giudizio de'
periti; o con convertire il diritto ed uso civico ad arbitrio di colui,
che ne dovrà dare il compenso, in un'annua prestazione in danaro,
che sarà pure legalmente arbitrata dai periti sulla media somma dell'ultimo
decennio.
Ed intanto sino all'indennizzazione sarà proibita qualunque novità
di fatto - placet -
§ 5 - Qualunque altro diritto angarico privativo o proibitivo, da qualunque
origine provenga, resta similmente abolito, con restare ferme le condizioni
di sopra stabilite, riguardo al compenso, ove convenga - placet -
CAPO IV
§ 1 - Desiderando il Parlamento, per il maggior vantaggio del regno,
che avessero effetto prontamente i provvedimenti di sopra stabiliti ne'
precedenti capitoli, per la soppressione tanto de' diritti signorili che
degli usi civici, che gravitano sulle persone e sulle cose; ha deliberato,
che i tribunali e magistrati ordinarii debbano occuparsi immediatamente,
tostoché saranno i presenti capitoli da S.M. sanzionati, ad esaminare
le rispettive istanze degli interessati, e riconoscere quali diritti, pesi,
servitù, prestazioni ed usi civici, debbano in ogni popolazione restar
soppressi senza indennità, e quali previo il compenso, a seconda
degli articoli precedenti - placet -
§ 2 - Quando conosceranno, secondo i principii definiti di sopra, essere
il caso dell'indennizzazione, debbono a maior facilitazione fare eseguire
col consenso delle parti interessate la valutazione del surrogato - placet
-
CAPO V
§ 1 - Conoscendo il Parlamento, che il maggior vantaggio e progresso
de' boschi e delle foreste dipende dal libero uso di tali proprietà,
nell'atto che decreta lasciarsi libero ai possessori e senza qualunque siasi
superiore permesso il taglio degli alberi atti a negozio, riserbando quelli
di alta cima, che sono gli alberi di rovere, di pino, zappino ed elce; vuole
che il novello codice stabilisca tutte le buone leggi necessarie per animare
i proprietarii alla conservazione di essi boschi, ed alla coltivazione degli
alberi di alta cima, abolendo ogni restrizione angarica, che si opponga
ad un sì lodevole oggetto, e facendo insieme conseguire alla nazione
il vantaggio del legno abbondante, e degli alberi di alta cima atti alla
costruzione.
Placet; ma considerando noi che per incoraggiare la coltivazione de' boschi,
tanto necessaria in un paese marittimo, sarebbe cosa utile il permettere
anche ai proprietarii la libertà di vendere gli alberi di qualunque
specie, purché restino obbligati a farne inteso il governo pria di
eseguire il taglio di quella specie atta a costruzione, per potersi preferire
volendo farne acquisto: desideriamo che il Parlamento prenda in considerazione
questo interessante oggetto.
§ 2 - Il codice medesimo stabilirà ancora le leggi penali per
coloro che abusando della proprietà vogliono far mancare l'utile
pubblico colla totale distruzione de' suddetti boschi - placet -
DELL'ABOLIZIONE DE' FEDECOMMESSI
§ 1 - I fedecommessi e le sostituzioni di qualunque natura, tanto
universali che particolari, sia per atto tra vivi che per ultima volontà,
menoché le sostituzioni volgari, pupillari ed esemplari, restano
aboliti dal giorno della Reale Sanzione.
§ 2 - In conseguenza di ciò, qualunque disposizione riguardante
antiche sostituzioni ed antichi fedecommessi sarà reputata nulla
e di niun vigore, e tutti i beni resteranno liberi nell'attuale possessore,
nel modo che sarà prescritto nel presente progetto.
§ 3 - Per tutte le disposizioni che si faranno in avvenire dopo la
sanzione di questa legge, e per quelle che si trovano fatte da persone ancor
viventi, da verificarsi dopo la loro morte, che contengano fedecommesso,
sostituzione o qualunque obbligazione nell'erede o nel donatario di restituire
i beni ad un terzo: il fedecommesso, la sostituzione o l'obbligazione di
restituire sarà reputata nulla e di niun vigore, ed i beni resteranno
ne' primi eredi o donatarii con titolo libero e da poterne disporre a loro
volontà.
§ 4 - Le così dette doti di paraggio, le così dette quote
di fedecommesso regolare, e qualunque altra pertinenza vincolata; di cui
si trovano in possesso le zie, le sorelle, le figlie e le nipoti e discendenti
di colui, che possiede i beni fedecommessati; restano in piena proprietà
degli attuali possidenti, ed in perpetuo, da poterne disporre a loro volontà.
§ 5 - Le così dette vitemilizie, ed altre quote come sopra,
che si posseggono dagli zii, fratelli, figli, nipoti e discendenti di colui
che possiede i beni fedecommessari; restano in perpetuità presso
gli attuali possidenti, e ne possono disporre a loro piacere.
§ 6 - Ciò che attualmente posseggono gli ultrageniti, sia per
ragioni di vitamilizia, di dote di paraggio, di quote di fedecommesso regolare,
e per qualunque altra causa; l'abbiano in piena proprietà perpetuamente,
e con titolo libero: l'abbiano ancora se loro aggrada, in terre; perciocché,
venuta meno quell'assurda e barbara indivisibilità di poderi alla
maniera feudale informati, non v'ha ragione per cui il secondogenito non
debba avere in gleba la sua parte.
§ 7 - Dal giorno della Real Sanzione della legge sull'abolizione de'
fedecommessi, ciascuno resterà libero amministratore e dispositore
de proprii beni. Alla sua morte si osserverà per la legittima dei
figli quanto viene prescritto dal diritto comune; ma questa osservanza avrà
luogo sino alla pubblicazione del nuovo codice, nel quale saranno stabiliti
gli opportuni regolamenti.
§ 8 - La libera facoltà di disporre sarà limitata nei
Pari nel modo seguente:
Siccome nel capitolo IV, del potere legislativo si è disposto, che
le Parie saranno perpetue ed inalienabili, così il Parlamento ha
deliberato, che i Pari attuali debbano assegnare e conservare per dotazione
perpetua della Paria la quarta parte di netto di tutti quei beni, che posseggono
attualmente come gravati, ed in vigore di qualunque sostituzione o fedecommesso:
questa quarta parte di beni sarà reputata non come un fondo addetto
alla famiglia, ma come un maiorasco proprio esclusivamente dalla Paria,
sarà quindi inalienabile senza che sulla medesima, per qualunque
cagione, possa farsi veruna assegnazione o detrazione in favore di chicchessia,
e degli stessi figli anche per causa di alimenti.
§ 9 - Nella Paria suddetta sarà osservato un ordine perpetuo
di successione, come in un maiorasco puro agnatizio mascolino di primogenito,
in infinito, ed in perpetuo.
§ 10 - In mancanza però di discendenti maschi potrà succedere
la femmina in questa Paria col medesimo ordine di primogenitura agnatizia.
§ 11 - I possessori attuali, nei quali a norma della presente legge
di abolizione de' fedecommessi resteranno svincolati e liberi i beni prima
fedecommessati, saranno obbligati a conservare inalienabile sopra i suddetti
beni calcolati di netto quel tangente, che a norma del dritto romano dovrebbe
spettare ai figli per diritto di legittima dopo la loro morte; e siccome
il numero de' figli potrebbe crescere e decrescere, così per maggior
cautela de' medesimi sarà il padre obbligato a conservare due terzi
de' beni attualmente fedecommessati in riguardo alle legittime de' figli,
i quali dopo la morte del padre si tasseranno a norma del dritto romano.
§ 12 - Resterà poi in libertà di ogni padre di poter
disporre dell'altro terzo (esclusa sempre ne' Pari la quarta parte, che
deve precedentemente sottrarsi da tutto l'asse finora fedecommessato), venderlo,
alienarlo, ipotecarlo, ecc. purché in qualunque atto di alienazione
siano citati precedentemente i figli, o il curatore dei medesimi, i quali
saranno abilitati a chiedere la liquidazione de' due terzi, che deve conservarsi
per cautela della loro legittima, la quale resterà poi libera e franca
di ogni vincolo nei legittimarii.
Beninteso, che se questi legittimarii nell'atto di conseguire la loro porzione
di dette due terze parti dal loro padre, si trovassero maritati, o con figli
di precedente matrimonio; allora di detta porzione dovranno nuovamente riservarsi
inalienabili due terze parti per dividersi alla morte del legittimario fra
i suoi figli, i quali diverranno liberi possessori delle loro rispettive
porzioni senza ulteriore gravame.
§ 13 - Per i figli e le figlie collocati in matrimonio, siccome è
dovere che s'imputi nella loro assegnazione o dote la legittima, che spetterà
loro dopo la morte del padre; se mai si fossero loro assegnati o fondi o
rendite, questi verranno calcolati nelle due terze parti da conservarsi,
giacché formano parte delle suddette.
§ 14 - Si abbiano in considerazione tutti i nobili del regno, i quali
siano considerati anche ne' loro primogeniti nella quarta parte di tutto
quello che possiede il padre, e ciò per lo decente mantenimento di
sua nobile famiglia. Negli ultrageniti poi si osservi la libertà,
e la legge comune romana.
§ 15 - Per le cause revindicatorie, possessorie, rescissorie e simili,
dipendenti dagli antichi fedecommessi, laddove sieno introdotte anche con
la sola citazione della parte, possano proseguirsi; e se non vi sia, possano
introdursi infra lo spazio di un anno, bastando per l'introduzione la sola
citazione, e facendosi dopo i suddetti giudizii, secondo le regole da stabilirsi
nel nuovo codice. Qualora poi vi fossero accordi intermedi per pretenzioni
dipendenti dai fedecommessi verificati prima della presente generale abolizione,
dovrà restarsi a quelle regole di legge, che stabilirà il
nuovo codice.
Avendo preso Noi nella più seria considerazione tutti i paragrafi
del presente articolo, siamo venuti a manifestare, che ammettiamo una riforma
degli attuali fedecommessi; ma dichiariamo che non saremo mai per approvarla,
fintantoché il Parlamento non ci presenterà un progetto di
legge su questo oggetto, che sia interamente uniforme alla Costituzione
inglese.
TITOLO II
POTERE ESECUTIVO
CAPO I
§ 1 - Sarà privativa del Re, il rappresentare la nazione siciliana
presso le potenze straniere - placet -
§ 2 - Quella di far la guerra e la pace, quando lo giudicherà,
ed il proporre e conchiudere qualsivoglia trattato colle altre potenze,
a condizione però che non ripugni direttamente o indirettamente alla
Costituzione del regno - placet -
§ 3 - Lo stabilire il suo privato consiglio, il quale verrà
composto dei quattro segretarii di stato e di due almeno dei consiglieri,
senza eccedere il numero di dodici, compresi i suddetti segretarii, che
debbono esser membri del medesimo durante la loro carica. Come ancora l'eleggere
tutti quei consiglieri di stato, che S.M. giudicherà, i quali dovranno
essere siciliani, e persone della più alta fiducia e merito.
Placet nel senso che il segretario di affari esteri e quello dell'interno,
o sia di grazia e giustizia, saranno Consiglieri nati; per tutti gli altri
resterà in facoltà nostra di eleggere chi vorremo, e quanti
ne vorremo; come del pari sarà del nostro arbitrio chiamare nel consiglio
quei consiglieri che vorremo, e quanti ne vorremo.
§ 4 - Sarà la M.S. tenuta di consultare in tutti gli affari
più gravi un tale consiglio, e specialmente in quelli appartenenti
alla dichiarazione della guerra, alla conclusione della pace ed allo stabilimento
de' trattati colle potenze estere - placet -
§ 5 - Il Parlamento avrà sempre il diritto di chieder conto
e ragione di qualunque atto del potere esecutivo di processare e punire
i ministri ed i membri del consiglio, quante volte li troverà contrari
alle prerogative ed agl'interessi della nazione - placet -
§ 6 - Apparterrà a S.M. l'eleggere fra i soli siciliani i quattro
segretarii di stato ed i rispettivi direttori delle reali segreterie per
impiegarli nei diversi dipartimenti ad elezione della M.S., come pure l'eleggere
fra i soli siciliani gli impiegati subalterni.
Placet per l'avvenire; ma non già per gli attuali impiegati.
§ 7 - L'onorare quei che ne saranno degni delle solite cariche e dignità
di Corte, degli ordini equestri, delle legali e consuete onorificenze e
titoli di nobiltà.
Placet; restando però a nostro arbitrio di creare quante altre nuove
cariche di Corte vorremo, e conferire o creare tutte quelle onorificenze
che ci piacerà.
§ 8 - Il dare con consenso del Parlamento gratificazioni o pensioni
a coloro, che per utili servigi prestati allo stato, si saranno resi benemeriti
della patria - placet
§ 9 - Il coniare moneta, senza poterne però alterare il peso
ed il titolo, o sia valore intrinseco, se non previo il consenso del Parlamento.
Placet; restando ancora in facoltà nostra sospendere il corso di
quella moneta, che non giudicheremo conveniente, e di permettere l'introduzione
di monete estere, con fissarne il valore in proporzione della moneta del
regno.
§ 10 - Il regolare e comandare le forze tutte di terra e di mare di
Sicilia; talché il re dovrà sempre considerarsi come il loro
generalissimo - placet -
§ 11 - Il conferire tutti i beneficii ecclesiastici detti di regio
patronato, tutti i gradi militari, tutte le magistrature civili e criminali
ai soli siciliani, e le commissioni che sarà necessario dare in esecuzione
degli atti del Parlamento.
Placet; ma con tutte le altre provviste e nomine ecclesiastiche solite a
farsi finora da Sua Maestà.
§ 12 - L'erigere col consenso del Parlamento novelle corporazioni,
ed autorizzarne con diplomi l'istituto ed i regolamenti - placet -
§ 13 - Il sopraintendere al commercio interno ed esterno, della nazione,
ed a tutte le opere ed istituzioni pubbliche, come strade, poste, ponti,
canali, porti, carceri, collegi, a tenore però sempre delle determinazioni
del Parlamento da S.M. sanzionate - placet -
§ 14 - Il far grazia, o alleviare e commutare la pena stabilita ai
colpevoli con sentenza, in quei casi solamente nei quali l'azione contro
il reo sia di privata natura, e si sia già compensato il danno o
l'interesse della parte offesa, come più diffusamente si spiegherà
nel nuovo codice criminale.
Placet; con far grazie ancora per tutti quei delitti pubblici, che non sono
in opposizione alla Costituzione.
§ 15 - Curare che i ministri, e generalmente tutti gli amministratori
delle cose pubbliche, adempiano i loro doveri; chieder conto, e prendere
informazione della loro condotta; ammonire quelli, che con poca lode si
comporteranno nei loro uffici; e punire quelli, che a tenore delle leggi
saranno convinti rei, per mezzo delle autorità e dei magistrati competenti
- placet -
§ 16 - Il far eseguire le sentenze, che saranno a tenore delle leggi
pronunziate dalle autorità e magistrati competenti - placet -
§ 17 - Resta abolito il sistema di eccitative, che oggi si osserva
nelle reali segreterie di stato, per mezzo delle quali, intervenendosi dai
ministri nelle pendenze giudiziarie dei particolari, si verrebbe ad attaccare
l'indipendenza del potere giudiziario già sanzionato da S.M. Quindi
si stabilisce, che non s'intende in virtù di questo articolo autorizzato
niun ministro a prender parte nelle pendenze giudiziarie de' particolari
introdotte innanzi a' differenti magistrati.
Placet, menoché per l'esecuzione di quanto viene stabilito nel §
15 di questo stesso capitolo.
§ 18 - Il re eserciterà queste alte incumbenze per mezzo dei
suoi rispettivi segretarii di stato, che ne saranno sempre responsabili
al Parlamento: né valga a questi per iscusare la loro colpa, l'allegare
qualunque ordine di S.M. - placet -
§ 19 - Il Parlamento poi ritiene, per qualunque atto del potere esecutivo,
il diritto di far delle petizioni e rimostranze; e S.M. dovrà sempre
prenderle nella dovuta considerazione - placet -
CAPO II
§ 1 - Non ostante l'eminente dignità che ha il re di generalissimo,
non potrà egli introdurre, né tenere in Sicilia altre truppe
e forza qualunque di terra e di mare, se non quelle per le quali ne avrà
ottenuto il consenso dal Parlamento.
Placet; salvo le truppe estere, per le quali trovansi stipulati dei trattati.
§ 2 - S.M. non potrà giammai obbligare alcun siciliano a servire
nelle reali forze di terra e di mare.
Placet; meno in quei casi, nei quali vi sarà il consenso del Parlamento.
CAPO III
§ 1 - Apparterrà a S.M. l'amministrazione della rendita nazionale
e dei beni di ogni sorta, per mezzo del ministro e del consiglio delle finanze,
con quelle condizioni che si diranno.
Placet, con le condizioni e modificazioni apposte ai seguenti paragrafi.
§ 2 - Restano quindi soppressi la Deputazione del regno ed il Tribunale
del Real Patrimonio con tutte le loro dipendenze.
Placet; ma da aver luogo dal primo settembre 1813. Beninteso, che resteranno
per giudicare le cause dell'erario gli attuali ministri togati con l'attuale
avvocato fiscale del tribunale del patrimonio, fintantoché non sarà
stabilito e posto in pratica il nuovo piano delle magistrature, nel quale
il Parlamento dovrà proporre il modo come stabilire un tribunale
per l'erario, a tenore della Costituzione inglese, onde assicurare il grande
oggetto della percezione della pubblica rendita.
§ 3 - Il metodo, con cui sarà regolata la suddetta amministrazione,
è il seguente:
Dovranno da S.M. eleggersi quattro gran camerarii, ponendoli sotto la direzione
e dipendenza del ministro delle finanze - placet -
§ 4 - La durata della carica di essi gran camerarii sarà amovibile
ad arbitrio di S.M. - placet -
§ 5 - Dippiù quattro vice-camerarii da eleggersi da S.M. - placet
-
§ 6 - La durata della carica de' quattro vice-camerarii sarà
amovibile ad arbitrio di S.M. - placet -
§ 7 - Un tesoriere generale - placet -
§ 8 - Un conservatore generale - placet -
§ 9 - Un avvocato - placet
§ 10 - Un procuratore generale dell'erario - placet -
§ 11 - Ventitre segreti - placet -
§ 12 - Ventitre proconservatori - placet -
§ 13 - Un pro-segreto in ciascuna delle isole adiacenti, ed in ciascuna
popolazione, che non sia capitale di distretto.
Placet; con che il Parlamento dovrà per i sopradetti impiegati stabilire
le rispettive preminenze e facoltà per la facile percezione della
rendita pubblica.
§ 14 - La durata di questi uffici sarà perpetua, ma amovibile
per delitto o per mancanza in ufficio, o per qualunque altra causa benvista
al ministro delle finanze.
Placet; con che s'intendano i sopradetti impieghi egualmente di nostra elezione,
e amovibili a nostro arbitrio; e che tutti gli impiegati, descritti in tutti
i paragrafi del presente capitolo, debbano godere di tutte le preminenze
e facoltà, che godono a seconda della Costituzione d'Inghilterra
gl'impiegati per l'erario.
§ 15 - Due gran camerarii avranno per ognuno assegnati otto distretti,
il terzo ne avrà sette e le isole adiacenti, per amministrarvi rispettivamente
la rendita pubblica.
Placet; ma con quelle facoltà e poteri, per essi e loro dipendenti,
che finora ha goduto il fisco nella parte amministrativa, fino a che il
nuovo codice ne avrà stabilite le giurisdizioni e facoltà,
in conformità della Costituzione inglese.
§ 16 - Il quarto poi sarà solo incaricato di soddisfare i creditori
dello stato, come sono i tandisti, assegnatarii, creditori della rendita
de' milioni e simili - placet -
§ 17 - Tutti gli altri cespiti e beni nazionali, che non cadono sotto
i dipartimenti de' distretti, saranno similmente distribuiti dal ministro
delle finanze fra i quattro gran-camerari - placet -
§ 18 - Ogni gran-camerario avrà sotto di sé un vice-camerario
per essere assistito nelle sue differenti incumbenze - placet -
§ 19 - Il consiglio di finanze sarà composto dai quattro gran-camerarii,
e preseduto del segretario di stato delle finanze. Uno de' vice-camerarii
v'interverrà in qualità di segretario. Un tale consiglio si
adunerà regolarmente due volte la settimana - placet -
§ 20 - Per qualunque risoluzione ed operazione sarà insieme
col ministro delle finanze responsabile al Parlamento, e punibile dallo
stesso - placet -
§ 21 - Il tesoriere generale sarà il cassiere dello stato, e
terrà per via de' suoi ufficiali la scrittura di cassa - placet -
§ 22 - In suo nome si riceveranno e si pagheranno tutte le somme per
conto dello stato medesimo - placet -
§ 23 - Il conservatore generale co' suoi uffiziali terrà la
scrittura di tutti gl'introiti ed esiti dell'erario, e ne presenterà
regolarmente il bilancio in ogni quindici giorni al ministro e consiglio
delle finanze - placet -
§ 24 - L'avvocato ed il procuratore generale dell'erario maneggeranno
tutti i negozi litigiosi dell'erario stesso presso i magistrati ordinarii.
Placet; ma presso quel magistrato che verrà stabilito dal Parlamento,
e con che ritengano le preminenze e giurisdizioni che finora hanno goduto,
finché il nuovo codice non le modellerà a seconda della Costituzione
inglese.
§ 25 - Si stabiliranno simili avvocati e procuratori nei differenti
distretti presso i segreti, quante volte saranno necessarii.
Placet, con la riserva di sovra.
§ 26 - I segreti di distretti sotto gli ordini de' gran-camerarii amministreranno
e riscuoteranno tutti gl'introiti dell'erario de' loro rispettivi distretti.
In ogni mese, per mezzo delle compagnie d'arme, trasmetteranno al tesoriere
generale le somme da essi riscosse.
Placet; restando in facoltà del ministro delle finanze di usare tutti
gli altri mezzi che crederà opportuni.
§ 27 - I proconservatori faranno ne' distretti lo stesso ufficio del
conservatore generale in Palermo - placet -
§ 28 - I pro-segreti nelle isole adiacenti avranno lo stesso incarico
dei segreti ne' loro distretti - placet -
§ 29 - I pro-segreti delle popolazioni di ogni distretto saranno immediatamente
soggetti ai segreti del distretto medesimo, e riscuoteranno e trasmetteranno
ai rispettivi segreti i proventi nazionali esistenti ne' territorii delle
stesse popolazioni - placet -
§ 30 - Ogni pagamento che si farà all'erario dovrà farsi
per via de' banchi di Palermo e di Messina - placet -
§ 31 - Tutti i surriferiti pubblici funzionari non avranno soldi fissi
ma il cinque per cento sopra tutte le somme che riscuoteranno e faranno
passare all'erario, da ripartirsi secondo il rango e le fatiche di ognuno,
in quella proporzione che a proposta del ministro delle finanze stabilirà
il Parlamento.
Placet; per il cinque per cento, ma con quella ripartizione che giudicheremo
di stabilire.
§ 32 - Siccome in forza de' sopradetti decreti debbonsi riunire insieme
diversi archivii ed ufficii, ed abbisognano molti minuti regolamenti per
la conveniente organizzazione di tutte le parti della nuova amministrazione
delle finanze, così il segretario di stato delle finanze farà
un completo piano relativo a tutti i sopradetti oggetti e lo sottoporrà
al prossimo futuro Parlamento, per essere approvato, o perché vi
faccia quei cambiamenti che crederà opportuni.
Appartenendo ciò al potere esecutivo, faremo quei stabilimenti che
crederemo più confacenti alla buona amministrazione delle finanze.
CAPO IV
§ 1 - I libri della Reale Conservatoria dovranno essere pubblicati,
siccome quelli di qualunque notaio del regno.
Placet; precedendo il permesso del gran-camerario del dipartimento, e con
quelle regole che si osservano dai notai presentemente, per le quali intendiamo
che non debbasi fare novità.
§ 2 - Il ministro delle finanze sarà tenuto di presentare in
ogni anno al Parlamento il conto dettagliato di tutti gl'introiti ed esiti
dell'erario. Il Parlamento ne' casi di negligenza farà un voto di
censura contro il predetto ministro, ed in quelli d'irregolarità,
malversazione o peculato, lo punirà; dovendolo sempre accusare la
Camera de' Comuni, e processare e giudicare quella dei Signori - placet
-
§ 3 - Tutto ciò che si è detto riguardo al ministro delle
finanze, debba egualmente valere per i quattro gran-camerarii - placet -
§ 4 - I conti suddetti del segretario di stato delle finanze, prima
di essersi presentati al Parlamento, dovranno stamparsi per intelligenza
e soddisfazione di tutta la nazione - placet -
CAPO V
§ 1 - Non si potrà creare in questo regno alcun nuovo ufficio
o carica senza il consenso del Parlamento, dovendo la giustizia, e generalmente
la cosa pubblica, essere solamente amministrata e distribuita dai magistrati
e potestà ordinarie; e non si potrà similmente da oggi in
avanti alcun ufficio o carica né alienare, né dare, come si
dice in feudo; dovendosi sempre conferire a persone veramente idonee, e
capaci di ben servire lo stato.
Placet; restando riserbata a noi la facoltà di creare quelle cariche
ed uffici che giudicheremo, purché siano senza emolumenti.
§ 2 - Per quegli uffici o cariche che attualmente trovansi alienate,
potrà il Parlamento ricomprarle, indennizzando i proprietari, con
formare una rendita corrispondente al fruttato attuale da stabilirsi con
un coacervo decennale, o dando il capitale che corrisponda al risultato
del coacervo suddetto, ragionandosi al 5 per %.
Placet; con che siano di nostra elezione quelli che si dovranno rimpiazzare
e provvedere in futuro.
CAPO VI
§ 1 - I benefizi ecclesiastici, gl'impieghi e le dignità, gli
uffici e cariche di qualunque natura, senza distinzione ed eccezione alcuna,
neppure dell'arcivescovato di Palermo e delle commende della religione Gerosolimitana,
non potranno, né dovranno mai conferirsi che a' soli siciliani.
Placet; per quelli da conferirsi d'oggi innanzi.
§ 2 - Per siciliani s'intendono quelli unicamente che sono nati in
Sicilia e da padri siciliani; come ancora quelli che sono nati fuori di
Sicilia, ma da padri siciliani non divenuti sudditi di straniera potenza.
Placet; intendendosi benanche per siciliani i figli nati in Sicilia dai
forestieri, senza che possano reclamare altra patria.
§ 3 - Per ciò che riguarda i gradi militari, chiunque non sia
siciliano non potrà mai essere considerato nei reggimenti siciliani
- placet -
§ 4 - Qualora il Parlamento risolvesse mantenere dei reggimenti esteri,
allora potranno essere abilitati anche ad occuparvi degli impieghi uffiziali
esteri. Questi però di qualunque classe sia il loro rango, debbono
prestare il solenne giuramento all'osservanza della Costituzione.
La forma del giuramento si proporrà in appresso.
Placet; con che resti stipulato per le truppe estere quanto si è
detto al paragrafo 1 del capit. II di questo titolo, ed il giuramento dovrà
prestarsi tanto a noi che alla Costituzione. Ci riserbiamo di dichiarare
il nostro real animo dopoché ce ne verrà presentata la formola.
§ 5 - Ne' corpi facoltativi e nella real marina non potrà essere
proposto alcun estero. Gli attuali però che sono in tali corpi, potranno
rimanervi - placet -
§ 6 - Nell'artiglieria e corpo del genio dovranno dividersi le compagnie
siciliane ed estere, fintantoché non si formi la intera armata siciliana;
e gli uffiziali esteri non potranno essere impiegati nelle compagnie siciliane.
Dichiareremo in appresso il nostro real animo.
§ 7 - Da oggi innanzi non potrà essere ammesso nei corpi facoltativi
alcun estero, senza il consenso del Parlamento - placet -
§ 8 - I governi militari, il comando de' porti, il comando generale
delle diverse armi, il comando di piazze delle fortezze, castelli ed isole,
dei corpi d'armata, delle flotte e flottiglie siciliane, non potranno averli
uffiziali esteri senza il consenso del Parlamento.
Placet; con che debba ciò aver luogo per gli impieghi che andranno
a provvedersi da oggi innanzi.
§ 9 - E ciò, dal momento che sarà sanzionato il presente
capitolo, per quel che riguarda i gradi militari - Veto
§ 10 - Qualunque forestiere, il quale otterrà il privilegio
di cittadinanza da qualunque comune del regno, o prenderà per moglie
una donna siciliana, non si renderà per ciò capace di avere
in Sicilia pensioni ecclesiastiche o pubblici uffici di qualunque specie
- placet -
§ 11 - Le lettere di naturalizzazione o il diritto della cittadinanza
siciliana potrà concedersi a' forestieri dal solo Parlamento; ma
saranno i figliuoli de' naturalizzati e non già i naturalizzati stessi,
che potranno conseguire pensioni ecclesiastiche e pubblici uffici, come
i Siciliani di origine.
Placet; per la naturalizzazione; ma per la cittadinanza sarà di nostra
facoltà accordarla colle clausole apposte alla sanzione del §
2 di questo capitolo.
TITOLO III
POTERE GIUDIZIARIO
CAPO I
La potestà di giudicare sarà nell'applicare le leggi ai casi
ed ai fatti, tanto nel civile che nel criminale.
§ 1 - Risiederà esclusivamente presso quei magistrati, ai quali
sarà conferita - placet -
§ 2 - Abolite di già tutte le giurisdizioni particolari, ovvero
i così detti fori, vi sarà unica potestà giudiziaria
residente presso i giudici ordinarii e le magistrature stabilite nella presente
Costituzione; e quindi le cause pendenti non si potranno avocare, anche
col rimedio del giusto ricorso al principe, né declinarsi per qualunque
privilegio in avanti concesso, né accordarsi restituzione. Resteranno
solo gli ordinarii rimedi stabiliti da un giudice o tribunale ad un altro,
presso de' quali pienamente si eserciterà il potere de' giudizi.
Placet, come all'articolo dell'abolizione de' fori viene stabilito, e con
che tutta la potestà giudiziaria sarà esercitata dagli attuali
magistrati ordinarii, finché non saranno poste in esercizio le nuove
magistrature da stabilirsi.
§ 3 - Qualunque giudice, tribunale o magistrato non potrà per
qualsivoglia causa prorogare la propria giurisdizione, né potrà
giammai accettare istanza, o ammettere petizione, la cui cognizione appartenga
ad altro giudice o magistrato - placet -
§ 4 - La giustizia sarà dai tribunali amministrata a nome del
re, presso cui risiede il potere esecutivo. Tutti gli ordini, provviste
ed esecutorie emanate da' magistrati saranno autorizzate col nome di S.M.
- placet -
§ 5 - Le sentenze tanto nel civile che nel criminale, per evitare ogni
arbitrio nei giudicanti, dovranno essere ragionate sulla legge del nuovo
codice; ove questa manchi, si dovrà implorare il potere legislativo,
che risiede presso il Parlamento.
Placet; senza che il Parlamento prenda cognizione del merito delle cause
prodotte in giudizio dai particolari, salvo però quanto viene stabilito
nel § 2 del capitolo XXV del potere legislativo.
§ 6 - Nelle sentenze si dovrà premettere la legge, o l'argomento
ricavato direttamente dalla stessa, accennare l'azione prodotta coll'applicazione
della legge premessa; la conchiusione sarà la sentenza, assolvendo
o condannando il reo, o convinto tanto nel civile che nel criminale - placet
-
§ 7 - Il nuovo codice sarà scritto in lingua italiana, e quindi
tutti gli atti giudiziari e le sentenze saranno scritte nella stessa lingua
- placet -
§ 8 - Due sentenze uniformi nelle materie civili faranno cosa giudicata
- placet -
§ 9 - Tutte le materie di fatto ne' giudizi civili e criminali saranno
decise da un giurì, per la formazione ed applicazione del quale sistema
sulle leggi stabilite in Inghilterra resta interamente incaricato il comitato
per la formazione de' codici civile e criminale.
Placet; riserbandoci di dichiarare il nostro real animo dopo che avremo
esaminato ciò che stabilirà il nuovo codice su questo punto.
§ 10 - Nel criminale, ove la sentenza dichiari l'accusato innocente,
non sarà appellabile; se essa lo condanna, potrà essere riesaminata
in quelle forme ed in quei casi, che il codice stabilirà, regolandosi
sulle leggi inglesi.
Placet; riserbandoci di esaminare le leggi, che si proporranno nel nuovo
codice.
§ 11 - Qualunque persona in Sicilia non potrà essere arrestata,
detenuta in prigione, relegata fuori Sicilia, obbligata a cambiar domicilio,
o sottoposta a pena qualunque, se non colle forme prescritte dalle leggi
del regno, e dietro l'ordine e sentenza di un magistrato ordinario.
Placet; con che s'intenda per i soli siciliani, e che resti sempre la facoltà
nei ministri di Stato di ordinare l'arresto di qualunque persona, purché
prima delle ore ventiquattro rimettano l'arrestato ai magistrati ordinarii.
§ 12 - Sono per qualsiasi causa e persona proibiti tutti gli arresti
di ogni sorta per alta economia, de mandato principis, ecc., sotto pena,
contro chiunque praticherà e contribuirà all'esecuzione degli
anzidetti e somiglianti atti arbitrarii, della perdita di qualunque pubblico
ufficio, di once mille a profitto dell'erario, e della relegazione in un'isola,
di maggiore o minore durata, secondo la gravezza della trasgressione - placet
-
§ 13 - Sua Real Maestà non farà giammai grazie per simili
delitti - placet -
§ 14 - I magistrati ed i tribunali non potranno procedere per qualunque
delitto contro alcun cittadino, se non per accusa della parte offesa ed
interessata. Quindi viene loro proibito di procedere per inquisizione, salvo
ne' seguenti qualificati delitti, cioè: - placet -
§ 15. I. - Quello di lesa Maestà Divina - placet -
§ 16. II. - Quello di lesa Maestà umana, che si limita agli
attentati contro la corona del Re nostro Signore, o la sua vita, o quella
di S.M. la Regina, o de' successori al trono, o del suo vicario generale.
Placet; con doversi ancora comprendere tutti quei delitti contro la persona
del Re e la Real Famiglia, che verranno stabiliti dal nuovo codice, a tenore
della Costituzione inglese.
§ 17. III. - Quello di sedizione, che comprende effettive congiure
contro del governo e della pubblica tranquillità - placet -
§ 18. IV. - Quello di omicidio - placet -
§ 19. V. - Quello di incendio - placet -
§ 20. VI. - Quello di furto con violenza - placet -
§ 21 - Quello di falsificazione di moneta o di scrittura.
Placet, sia di scrittura o di altro, e per tutti quei delitti, che sono
contrari alla tranquillità, alla morale ed alla fede pubblica, come
meglio dovrà divisare il nuovo codice.
§ 22 - Per i suddetti delitti potranno i magistrati ed i tribunali
procedere per la via dell'informazione e dell'inquisizione. Non saranno
però autorizzati ad arrestare alcuno, se non dietro i legali indizi
e le ben fondate presunzioni del reato, il che sarà largamente definito
nel nuovo codice - placet -
23 - La forza militare non potrà impiegarsi all'arresto dei rei che
a domanda e sotto la direzione de' magistrati ordinarii - placet -
§ 24 - Non potrà questa adoperarsi mai contro il popolo, salvo
ne' soli casi di sedizione - placet -
§ 25 - Ogni ufficiale di giustizia, per procedere all'arresto di qualunque
persona, dovrà essere munito di un mandato firmato ed autorizzato
col suggello del giudice o magistrato ordinario, che l'ha incumbenzato,
nel quale verrà espresso il nome della persona da carcerarsi, il
delitto di cui viene imputata, l'accusatore, gl'indizi, e le cagioni per
le quali è stata ordinata la sua detenzione.
Placet, senza però espressarsi gli accusatori e gli indizi.
§ 26 - Qualunque opposizione a questi mandati, anche colla fuga, sarà
reputata e punita come resistenza diretta alla legge, ed all'incontro qualsivoglia
atto di resistenza con cui un cittadino si opporrà all'esecuzione
de' mandati di arresto, che manchino delle forme già prescritte,
non sarà punito dalla legge - placet -
§ 27 - Si eccettuano però i casi, ne' quali, per qualunque dei
surriferiti qualificati delitti, un cittadino sia notoriamente colpevole,
o ritrovato in flagranti: allora potrà essere arrestato senza il
suddetto mandato non solo dagli ufficiali di giustizia, ma ancora da qualunque
particolare - placet -
§ 28 - Qualunque arrestato, anche per le ragioni di sopra espresse,
dopo ventiquattro ore del suo arresto dovrà aver comunicato il mandato
di arresto nel modo e forma di sopra stabiliti; e gli sarà fatta
nota la causa della sua prigionia, la persona che ha fatto istanza, gli
atti e le prove, che vi concorrono.
Placet; con che resti riserbato al nuovo codice lo stabilire a seconda del
nuovo rito la natura degli atti e delle prove, che si dovranno comunicare
allo arrestato.
§ 29 - I custodi delle prigioni non potranno ricevere alcun cittadino
per ordine verbale del giudice o magistrato, senza ricuperare questi tali
suddetti mandati per la giustificazione della causa, per cui il cittadino
è detenuto - placet -
§ 30 - Il giudice o magistrato dovrà, al più tardi fra
ventiquattro ore, prender conto, e sentire il detenuto; e questi ha il diritto
di far decidere dal competente tribunale la legalità della sua detenzione
- placet -
§ 31 - Qualunque arrestato e detenuto condotto innanzi al giudice,
dovrà essere abilitato a prestare idonea malleveria, e posto in libertà
fino alla conchiusione della causa, ove non si tratti di alcuno dei qualificati
delitti - placet -
§ 32 - Le leggi del nuovo codice dovranno stabilire il modo col quale
debbano assicurarsi le persone ed i beni per via di mallevadori a stare
in giudizio, e pagare il giudicato, col massimo favore della libertà
civile del cittadino, e con classificare le somme proporzionate alla diversa
condizione delle persone - placet -
§ 33 - Le testimonianze contro gli accusati o inquisiti dovranno esser
prese sopra tutto il fatto, alla presenza degli accusati o inquisiti medesimi
e di un loro procuratore, al quale sarà permesso di fare ad ogni
testimonio le interrogazioni che vorrà, e notare le risposte e deposizioni,
come meglio sarà stabilito nel nuovo codice criminale - placet -
§ 34 - Sarà vietato a qualunque giudice o magistrato l'uso della
tortura nelle procedure criminali di questo regno: saranno in conseguenza
proscritti i così detti dammusi, ferri ai piedi, ed alle mani, ed
ogn'altra qualunque sevizia che si voglia adoperare contro gli accusati
o inquisiti, come quelle che ingiustamente puniscono i supposti rei prima
della sentenza del giudice, ispirano ad una nazione sentimenti di crudeltà,
ed espongono spesso gl'innocenti deboli, e sottraggono i robusti delinquenti
alla pubblica vendetta delle leggi - placet -
§ 35 - Il nuovo codice stabilirà le istruzioni della processura,
ed i motivi ad inquirire, a carcerare, a costituire, ed a subire i rei;
adottandosi la legge dell'habeas corpus, ed i provvedimenti del codice criminale
inglese, in quanto permettono gli usi del nostro regno, lo spirito e costume
nazionale - placet -
§ 36 - Quel giudice o magistrato, che userà sevizie di qualunque
specie contro un detenuto, sarà obbligato non solo alla rifazione
dei danni, ma ancora alla perdita della carica; e verrà condannato
a quelle pene e multe che largamente fisserà il nuovo codice penale
- placet -
§ 37 - Le carceri dovranno essere conformate ad assicurare la persona
ne' casi in cui non si trova o non si ammette mallevatore, non mai però
a molestare i detenuti - placet -
§ 38 - Quindi saranno esse pubbliche, autorizzate dalle leggi, salubri
e convenevoli alla condizione del detenuto, il quale non deve esser soggetto
alla pena prima che la sentenza del giudice non l'abbia dichiarato reo -
placet -
§ 39 - Nel nuovo codice dovrà stabilirsi la durata di ciascuna
causa corrispondente alla rispettiva indole. I processi tanto civili che
criminali saranno formati con brevità; ma nello stesso tempo senza
soffocare le necessarie pruove, affinché l'azione e il dritto d'ognuno
abbia sollecito espedimento, e i delitti sieno prontamente puniti - placet
-
§ 40 - Apparterrà ai giudici di pace la cura e la sorveglianza
delle pubbliche carceri, sotto l'immediata ispezione del supremo tribunale
di cassazione - placet -
CAPO II
Delle qualità de' giudici e magistrati
§ 1 - Niuno potrà essere giudice ed occupare alcuna magistratura
se non sia nato siciliano - placet -
§ 2 - Se non abbia l'età compiuta di anni trenta - placet -
§ 3 - Se non abbia dato sufficienti pruove di probità - placet
-
§ 4 - Se non sia laureato nell'uno e nell'altro diritto in una delle
due Università degli studi di Palermo e di Catania - placet -
§ 5 - Se non abbia quella stessa rendita che il Parlamento ha stabilita
per essere elettore nella rappresentanza della Camera de' Comuni - placet
-
§ 6 - I giudici ed i magistrati non potranno esercitare altre funzioni
che quelle di giudicare. Sarà loro vietata qualunque altra amministrazione
e delegazione.
Placet, menoché per i giudici di pace.
§ 7 - È loro vietato di tenere alcuna amministrazione o direzione
di beni e famiglie particolari, e molto meno di ricevere soldi dalle stesse.
Placet, menoché per i giudici di pace.
§ 8 - Non potranno giammai rappresentare, così alle reali segreterie
come al Parlamento, per riforma o sospensione di legge, se non saranno ricercati
dal potere legislativo - placet -
CAPO III
Dell'abuso del potere giudiziario
§ 1 - Qualunque giudice ed intero tribunale sarà sindacabile.
Lo saranno ancora tutti gli ufficiali ed impiegati nella amministrazione
della giustizia - placet -
§ 2 - Gli abusi di autorità daranno azione popolare. Qualunque
individuo potrà proporre la sindacatura presso il Parlamento sulla
condotta pubblica del giudice e magistrato, nel modo e forma da stabilire
nel codice suddetto - placet -
§ 3 - Qualunque persona offesa ed interessata potrà proporre
la sua querela in forma al Parlamento per qualunque contravvenzione alla
legge fatta dal giudice e tribunale, sia nel procedere, sia nel decidere,
e per qualunque altra colpa nel modo e forma da stabilire nel codice suddetto.
Placet; beninteso che ciò si pratichi per mezzo di un dei membri
del Parlamento.
§ 4 - Nel corso della processura sino alla sentenza definitiva potranno
essere sospesi di carica, quando il Parlamento lo giudicherà - placet
-
§ 5 - Potranno dopo la sentenza essere assolutamente rimossi dalla
carica, per un delitto legalmente giudicato, e sottoposti inoltre a tutte
quelle altre pene, che saranno proporzionate nel nuovo codice - placet -
§ 6 - I tribunali non potranno conoscere, né giudicare le cause
attive de' segretari di stato per lo dipartimento dei quali sono nominati.
Veto; stante le responsabilità de' giudici.
PIANO GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MAGISTRATURE DI QUESTO REGNO, E PER LO STABILIMENTO DEL POTERE GIUDIZIARIO
CAPO I
Resteranno abolite in questo regno tutte le magistrature attuali, a riserba
di quelle che saranno specificate nel presente piano, e ad eccezione delle
municipali magistrature, delle quali si è avuto conto nell'organizzazione
de' consigli civili.
Placet, per l'abolizione delle magistrature attuali, purché ciò
segua dopo che saranno fissate e messe in esecuzione le nuove, nello stabilimento
delle quali si dovrà tener presente quanto si è stabilito
nel § 2 del capitolo III, del Potere esecutivo; relativamente al magistrato
per le cause dell'erario.
CAPO II
Il qui appresso notato sarà il numero di tutte le magistrature del
regno, colla natura e coi rapporti della loro rispettiva giurisdizione.
- I capitani giustizieri;
- I capitani d'arme;
- I giudici di pace;
- I giudici di prima istanza;
- I giudici di seconda istanza;
- I podestà delle isole adiacenti, o sia giudici di prima istanza;
- I tribunali distrettuali;
- I supremi tribunali di appello;
- Due tribunali di terza istanza, uno in Messina, e l'altro in Catania;
- Un tribunale di cassazione;
- L'alta corte del Parlamento;
- L'alta corte de' Pari;
- Le curie ecclesiastiche;
- I magistrati di commercio;
- La delegazione di Monarchia;
- La suprema deputazione di salute pubblica;
- Il protonotaro del regno, e suo collegio;
Placet, per le seguenti magistrature, cioè a dire:
- Per i capitani giustizieri in ogni luogo;
- Per i capitani d'arme in ogni distretto;
- Per i giudici di pace in ogni paese, in quel numero che noi crederemo
opportuno, ed amovibili a nostro arbitrio;
- Per i giudici di prima istanza;
- Per i podestà delle isole;
- Per i tribunali distrettuali, in quel numero ed in quella forma, che sarà
proposta dal nuovo Parlamento, dovendosi però stabilire in ogni capo
luogo dei commissionati per l'erario, a seconda della Costituzione inglese;
- Per i supremi tribunali di appello, unicamente in Palermo;
- Per il tribunale di cassazione;
- Per l'alta corte del Parlamento;
- Per l'alta corte dei pari;
- Per le curie ecclesiastiche;
- Per la delegazione di Monarchia;
- Per la suprema deputazione di salute;
- Per il protonotaro del regno e suo collegio;
Per tutto quello poi che riguarda i limiti della giurisdizione e la forma
de' predetti magistrati, che si enunciano ne' seguenti capitoli, come altresì
per un tribunale di ammiragliato per le prede, per tutt'altro a norma della
Costituzione inglese manifesteremo il nostro real animo, dopoché
il nuovo Parlamento ne avrà fatto maturo esame, e ne avrà
a noi presentate le corrispondenti proposte, analoghe a ciò che ne'
nuovi codici sarà divisato.
CAPO III
§ 1 - In ogni popolazione del regno vi sarà un capitano giustiziere,
ed in ogni distretto un capitano d'arme: essi avranno l'ufficio di arrestare
i rei, prevenire i delitti, mantenere il buon ordine e la quiete pubblica,
eseguire i mandati e le sentenze di qualunque competente magistrato, quali
rispettive funzioni saranno meglio specificate nel nuovo codice.
§ 2 - I capitani d'arme avranno soldi fissi, e saranno, giusta l'atto
parlamentare del 1810, tenuti a pagare i furti commessi ne' loro propri
distretti.
§ 3 - Apparterrà ai giudici di pace il prender cognizione di
quelle offese, che per la loro leggerezza saranno specificate appartenere
alla loro ispezione dal nuovo codice criminale. Nel qual caso dovranno essi,
intese le parti, compilare, come dicesi, un camerale processo, siccome sarà
stabilito dal nuovo codice; pronunziare in iscritto i loro giudizi, che
saranno definitivamente eseguiti; e non potranno mai decretare contro i
colpevoli una pena maggiore di un mese di detenzione nelle pubbliche carceri
o nella casa di correzione, o di una multa tutto al più di once dieci,
in favore cioè della metà dell'offeso e metà del rispettivo
municipale governo.
§ 4 - Sarà speciale incarico dei giudici di pace, in ogni comune,
di conciliare in materie civili qualsivoglia differenza, che potrà
insorgere; perciò chiunque vorrà esperire un'azione civile,
ad esclusione di quelle azioni esecutive, che saranno determinate dal codice
civile; dovrà fare la sua istanza per iscritto, e chiamare la parte
innanzi al giudice di pace, ove trovasi il convenuto: il quale non appena
citato sarà obbligato a comparire innanzi al detto giudice di pace,
e presentare egualmente in iscritto le sue riconvenzioni ed eccezioni; né
potrà una tale istanza presentarsi innanzi ad un tribunale, prima
che il giudice di pace non esprimerà per iscritto di non aver potuto
riuscire ad effettuare una tale conciliazione, il che si dovrà dal
giudice di pace praticare al più tardi nel termine di giorni otto,
come meglio si svilupperà dal codice civile.
§ 5 - I capitani giustizieri, i capitani d'arme ed i giudici di pace
di tutto il regno saranno sotto la vigilanza del segretario di stato di
alta polizia, le cui facoltà sopra i cennati magistrati saranno specificate
nel nuovo codice criminale.
§ 6 - Resteranno abolite in conseguenza tutte le attuali curie di polizia.
§ 7 - In tutte le città e terre di questo regno e delle isole
adiacenti vi sarà un giudice di pace; in quelle di diciottomila in
sopra ve ne saranno due; in Messina ed in Catania ve ne saranno quattro;
in Palermo ve ne saranno sei, quattro per la città, e due per i suoi
borghi e campagne.
CAPO IV
§ 1 - In ogni città e paese da tremila anime in sopra vi saranno
due giudici, uno di prima e l'altro di seconda istanza.
§ 2 - Apparterrà al primo il decidere in prima istanza le cause
di tutti quelli, che hanno stabile domicilio nel rispettivo paese o città,
ove eserciterà le sue funzioni, il cui interesse non oltrepasserà
le once quaranta. Apparterrà al secondo il decidere per via di appello
in seconda istanza le cause decise dal primo.
§ 3 - Tali facoltà le avranno i giudici di prima e di seconda
istanza di quelle città e paesi, la cui popolazione sarà da
tremila sino ad ottomila anime.
§ 4 - Nelle città di ottomila anime in sopra apparterrà
agli anzidetti giudici il decidere in prima ed in seconda istanza, o in
appello tutte le cause civili come sopra si è detto, il cui interesse
non dovrà eccedere la somma di once sessanta.
§ 5 - Sarà della facoltà di tutti i giudici di prima
e seconda istanza l'eseguire le sentenze ed i mandati dei tribunali, e fare
per i crediti esecutivi di qualunque specie le legali coazioni, sotto la
correzione però e l'appello del tribunale del distretto. Ognuno però,
dopo essere stata proferita e pienamente eseguita una sentenza nel caso
indicato, potrà chiamarli ed accusarli presso il tribunale del distretto
per qualunque illegale procedura e sentenza, per ottenerne compenso e soddisfazione,
a tenore delle leggi da stabilire nel nuovo codice.
§ 6 - In tutti i paesi di tremila anime in giù vi sarà
un giudice di prima istanza.
§ 7 - Apparterrà ai detti giudici il decidere in prima istanza
le cause, il cui interesse non oltrepasserà la somma di once dieci:
detti giudici dovranno essere scelti tra le persone, che sapranno leggere
e scrivere.
§ 8 - Le cause decise in prima istanza ne' paesi da tremila anime in
giù, passeranno in seconda istanza al giudice di prima istanza del
distretto; ed in terza istanza, ove il bisogno lo richiederà, al
giudice di seconda istanza residente in detto distretto.
§ 9 - Le cause civili di qualunque specie dovranno farsi nel distretto
di quella città o paese, ove trovasi domiciliato il convenuto; per
i delitti criminali poi dovrà agitarsi la causa nel luogo, dove è
successo il delitto.
CAPO V
§ 1 - Vi sarà in ogni distretto dei 23 già stabiliti
per la rappresentanza in Palermo, un tribunale composto di tre giudici,
l'anziano dei quali farà le veci di presidente.
§ 2 - Vi sarà pure in ogni città, che ha attualmente
il dritto di mandare un rappresentante nel braccio demaniale, un tribunale
composto di tre giudici, l'anziano de' quali farà le veci di presidente
come sopra.
§ 3 - Il tribunale di ogni distretto risiederà nella sua capitale
e deciderà in prima istanza tutte le cause civili di qualunque specie
ed interesse di tutti coloro, che hanno stabile domicilio nel distretto
medesimo, e le cause criminali di tutti coloro, che han commesso delitto
nel luogo del distretto, a riserba del limite fissato di sopra per i giudici
di prima e seconda istanza.
§ 4 - Il tribunale di ogni città demaniale deciderà in
prima istanza tutte le cause civili e criminali di qualunque interesse di
tutti coloro, che hanno stabile domicilio nella città e territorio;
dovrà però la erezione essere domandata dal rispettivo civico
consiglio, organizzato colla nuova forma; e S.M. dovrà eleggere i
componenti di detti tribunali; dovendo per lo stabilimento dei medesimi
esservi due terzi affermativi de' voti componenti detti civici consigli;
e siccome questa è una distinzione che si accorda dal Parlamento
a tali città demaniali, che hanno il diritto attualmente di rappresentare
nella Camera demaniale, così dovrà a spese de' singoli o dei
sopravanzi delle università (qualora il suddetto consiglio civico
aderirà nel modo che di sopra si è detto) stabilirsi il soldo
ai componenti di detti tribunali.
§ 5 - I podestà delle isole adiacenti, ossia i giudici di prima
istanza in dette isole, faranno le veci dei tribunali dei distretti nelle
isole ove saranno assegnati.
§ 6 - In ogni isola vi sarà un podestà.
§ 7 - Tutte le differenze però tra l'erario e qualunque individuo
o corporazione di qualsivoglia città del regno in prima istanza,
si dovranno esclusivamente conoscere e decidere dal tribunale del rispettivo
distretto, ove risiede il segreto.
CAPO VI
§ 1 - Si stabiliranno cinque supremi tribunali di appello, tre risiederanno
in Palermo, uno in Messina, ed un altro in Catania.
§ 2 - Saranno composti detti tribunali da tre giudici ed un presidente.
§ 3 - Riceveranno i tre di Palermo gli appelli de' tribunali di diciannove
distretti e dei tribunali di tutte le città privilegiate e dei podestà,
o sia giudici di prima istanza delle isole adiacenti, ad eccezione delle
città privilegiate comprese nei distretti di Messina, a tenore dell'assegnazione
a ciascun tribunale di appello, che ne farà S.M.
§ 4 - Tutte le cause di qualunque natura appartenenti all'erario decise
in prima istanza da qualunque tribunale, sia di distretto sia di città
privilegiata, dovranno in appello essere portate in Palermo ai corrispondenti
supremi tribunali.
§ 5 - Il supremo tribunale di appello di Messina riceverà gli
appelli dei tribunali de' distretti di Messina, Castroreale e Patti, e delle
città demaniali contenute in detti distretti, che avranno tribunale.
§ 6 - Il supremo tribunale di appello di Catania riceverà gli
appelli del tribunale del distretto di Catania stessa.
§ 7 - Vi sarà un tribunale di terza istanza composto di tre
giudici ed un presidente in Messina, ed un altro in Catania; e siccome tanto
i tribunali di appello in Messina ed in Catania, quanto i tribunali di terza
istanza, si sono dati per distinzione a queste due rispettabili città,
così il soldo dei componenti questi quattro tribunali non dovrà
andare a carico della nazione, ma dovranno pagarlo le città di Messina
e di Catania.
CAPO VII
§ 1 - Due sentenze uniformi faranno cosa giudicata. Tutte le sentenze
che proferiranno i giudici di prima istanza in quelle città e terre,
il cui interesse non oltrepasserà, come sopra si è detto,
la somma di once quaranta, passeranno in appello al giudice di seconda istanza
della stessa città o terra, in cui sarà decisa in prima istanza
la causa; e qualora vi sarà bisogno di un terzo appello, passerà
la causa in terza istanza al tribunale del distretto, in cui saranno comprese
le città o terre ove sarà decisa la causa.
§ 2 - Si osserverà l'eguale liturgia per tutte le cause decise
in prima istanza da quei giudici di prima istanza, che risiederanno nelle
città e terre di ottomila anime in sopra, che hanno la facoltà,
come sopra si è detto, di decidere le cause, il cui interesse non
oltrepasserà le once sessanta.
§ 3 - Le cause decise in prima istanza nei tribunali dei 23 distretti,
e delle città privilegiate che avranno tribunali, comprese in detti
distretti, dei podestà delle isole adiacenti, ad esclusione dei distretti
di Messina, Castroreale, Patti e Catania, e dei tribunali delle città
privilegiate comprese ne' tre distretti di Messina, passeranno in seconda
istanza ai tre tribunali supremi di appello in Palermo, ai quali saranno
assegnati: e bisognando, degli ulteriori appelli per le sentenze de' cennati
tribunali soggetti a Palermo, passeranno al secondo tribunale colà
esistente; e 3 se bisognerà per alcuni articoli della causa, per
i quali non vi saranno due sentenze uniformi, passeranno al terzo tribunale
di appello in Palermo.
§ 4 - Le cause che si decideranno in prima istanza dal tribunale del
distretto di Messina, di quelli di Castroeale e Patti, e delle città
demaniali comprese, in detti distretti, che avranno tribunali, passeranno
in seconda istanza al supremo tribunale di appello di Messina; ed in terza
istanza, qualora il bisogno lo richiedesse, al tribunale di terza istanza
in Messina.
§ 5 - Le cause che si decideranno nel tribunale del distretto di Catania
passeranno in seconda istanza nel tribunale supremo di appello residente
in Catania; e qualora le dette cause, dietro la sentenza del tribunale di
appello; non faranno cosa giudicata, passeranno al tribunale di terza istanza
residente in Catania.
§ 6 - In tutte quelle città, nelle quali vi sarà un tribunale
collegiale, non vi saranno giudici, come negli altri luoghi del regno, di
prima e di seconda istanza; e per le cause di piccola somma il nuovo codice
regolerà la maniera come gli individui componenti il tribunale dovranno
conoscere e decidere le suddette cause.
§. 7 - La gradazione delle cause criminali sarà specificata
nel nuovo codice .
CAPO VIII
§ 1 - Vi sarà in tutto il regno un tribunale di cassazione,
che risiederà in Palermo.
§ 2 - Cinque giudici ed un presidente costituiranno il predetto tribunale
di cassazione, le cui prerogative ed incumbenze saranno il conoscere inappellabilmente
ed annullare le sentenze di tutte le cause civili e criminali pronunziate
da qualunque inferiore tribunale, inclusi quelli di Messina e Catania, nel
processo delle quali non siasi accuratamente osservato il rito e le forme
giudiziarie dalle leggi ordinate, e che saranno dal codice stabilite.
§ 3 - Avrà la cura di badare alla legalità degli arresti,
quando ne riceverà la corrispondente istanza; e qualora troverà
violata la legge della sicurezza delle persone, sanzionata nell'articolo
XI delle basi della presente costituzione, potrà fare un mandato
di escarcerazione. Sarà parimenti nelle sue facoltà il determinare,
perentoriamente, ed al più tardi in dieci giorni, tutte le controversie
circa le competenze di giurisdizioni dei magistrati e de' tribunali del
regno.
§ 4 - Il tribunale di cassazione sarà il più eminente
del regno, e potrà il Parlamento consultarlo sopra i punti più
astrusi ed intrigati della legislazione.
Esso non deciderà mai nel merito delle querele e delle istanze, fuorché
ne' predetti casi; perloché cassata dal medesimo una sentenza di
un giudice o di un tribunale sopra qualsivoglia causa, dovrà questa
incontinente rimettersi al tribunale, che succede dopo il magistrato che
ha deciso, nell'ordine dell'autorità giudiziaria, per essere dallo
stesso nelle consuete legali forme giudicata. L'ordine e successione delle
cause saranno sviluppati nel nuovo codice.
CAPO IX
§ 1 - Ognuno de' surriferiti tribunali de' giudici di prima e di seconda
istanza, e dei podestà delle isole adiacenti, avranno un maestro-notaro,
e gli altri soliti uffiziali inferiori, siccome sarà prescritto ne'
due nuovi codici civile e criminale.
§ 2 - Cesseranno totalmente le cariche di avvocati fiscali, e di fiscali.
§ 3 - Sarà abolita parimenti la carica del consultore del governo.
§ 4 - Resteranno abolite le cariche di uditore generale degli eserciti,
e dei pro-uditori del regno, e di qualunque altro particolare magistrato
militare; dappoiché, giusta quanto è stato stabilito nella
presente costituzione, i fori sono tutti riuniti in unico e solo; ed i militari
di qualunque rango e classe, compresi i servienti e gl'individui politici
addetti alle truppe, debbono essere giudicati dai sopra stabiliti magistrati
in tutte le loro cause civili e criminali.
§ 5 - Per i soli delitti puramente militari, e per quelli che si commettono
tanto dai militari quanto dai pagani ne' recinti de' quartieri e campi,
il nuovo codice militare stabilirà la formola ed il rito de' consigli
di guerra dei corpi e degli eserciti.
§ 6 - I presidenti de' tribunali supremi, i giudici dei tribunali di
distretti, i giudici di prima e di seconda istanza avranno soldi fissi sopra
l'erario, che si stabiliranno dai due segretari di stato di grazia e giustizia
e delle finanze, a condizione di dover essere quindi sottomessi o ratificati
nel prossimo futuro Parlamento: non potranno però i detti magistrati
esigere alcun diritto di sentenze e propine, dovendo tali diritti, che si
fisseranno nel nuovo codice, versarsi nell'erario della nazione.
§ 7 - I diritti delle sentenze delle città, che si vorranno
erigere un tribunale, e di quei tribunali d'appello di Catania e Messina,
e de' tribunali di terza istanza di detta città, dovranno esigerli
rispettivamente le anzidette città, ove risiederanno i sopracitati
tribunali; giacché si è stabilito che dovranno pagare a proprie
spese i componenti del medesimo.
§ 8 - Si fisseranno dal nuovo codice i diritti che dovranno esigere
i subalterni delle magistrature.
§ 9 - Nelle cause criminali avrà luogo il giudizio dei giurati,
in quel modo conforme alla costituzione d'Inghilterra che sarà distintamente
espresso nel nuovo codice criminale.
§ 10 - Sarà stabilito dal codice civile e criminale un tempo
determinato, in cui dovranno essere decise le cause civili e criminali,
avendo riguardo al differente interesse delle medesime ed al modo dell'ammissione
de' libelli.
§ 11 - Dovrà il nuovo codice, stabilire i casi, in cui dovranno
pagare i litiganti le spese del primo o del secondo giudizio.
§ 12 - Per nullità di sentenza, perdendo alcuno una causa nel
tribunale di cassazione, dovrà la parte, che ha perduto, o il giudice
o i subalterni, per cui è processa la nullità, rifare a colui
che vincerà, le spese e gl'interessi tutti di un tale giudizio.
§ 13 - Sotto pena a qualunque tribunale, che trasgredirà ognuna
delle anzidette determinazioni, della perdita dell'ufficio, del ristoramento
delle spese e degl'interessi alla parte offesa, e di una multa di once quattrocento
all'erario.
§ 14 - Ogni magistrato nell'ammettere il libello dovrà decidere
sommariamente l'interesse della lite.
§ 15 - Le spese e gl'interessi dei giudizi da pagarsi da uno dei litiganti
a norma degli anzidetti regolamenti, dovranno calcolarsi e determinarsi
sommariamente ed inappellabilmente da tre arbitri, due scelti, uno da ognuno,
ed il terzo scelto da questi concordemente.
CAPO X
§ 1 - I presidenti ed i giudici di tutti i tribunali saranno perpetui
ed amovibili solamente ne' casi e co' i modi specificati negli atti del
presente Parlamento 1812.
§ 2 - I giudici de' tribunali dei distretti e delle città privilegiate,
menoché quelli di Palermo, Catania e Messina, dovranno cambiare di
distretto in distretto in ogni triennio, come sarà stabilito dal
codice: beninteso però, che i tribunali delle città privilegiate
non possono passare che in altre città privilegiate.
§ 3 - Stabilirà il codice il metodo di rifiutare i giudici per
motivi di sospensione, e la maniera di surrogare i giudici sospetti.
§ 4 - I capitani, i giudici di pace ed i giudici di prima e seconda
istanza, saranno eletti da S.M. in ogni biennio: potranno essere confermati
ad istanza di due terze parti del consiglio, ed amovibili o per delitto
in ufficio, dietro formale processo e sentenza de' tribunali ordinarii;
o per cattiva condotta, con un ordine di S.M. preceduto da un voto uniforme
di due terze parti del consiglio di quel comune, dove essi rispettivamente
eserciteranno la loro giurisdizione; e quanto ai capitani d'arme, essi saranno
amovibili a piacere di S.M. e del suo privato consiglio.
§ 5 - Tutti poi i detti magistrati, come è stato già
sanzionato, potranno essere rimossi, dietro un formale processo, dal Parlamento.
§ 6 - S.M. dovrà eleggere i capitani giustizieri del regno,
i giudici di prima e di seconda istanza, e tutti i giudici di pace, tra
quelli che saranno proposti nello squittinio solito a farsi, e che da oggi
innanzi dovrà eseguirsi dai consigli civici organizzati colla nuova
forma.
§ 7 - Si dovranno fissare i salarii per tutti i capitani giustizieri
del regno dai ministri delle finanze e di grazia e giustizia, per essere
quindi ratificati dal Parlamento.
§ 8 - Restano aboliti tutti i gravami, pendente la lite, anche per
il modo di procedere, ed ognuno potrà passare la causa per via di
appello, come sopra si è detto, o per nullità al tribunale
di cassazione, e non mai per gravame.
§ 9 - Restano pure abolite le provviste così dette di regalia.
§ 10 - I codici civile e criminale fisseranno le ore dell'amministrazione
della giustizia, ed i luoghi ove dovrà essere amministrata dai rispettivi
tribunali e giudici.
§ 11 - Tutti i componenti de' tribunali saranno togati.
CAPO XI
§ 1 - I litiganti di ogni specie potranno liberamente compromettere
per qualunque loro causa, e delegare, cioè per atto pubblico anche,
inappellabilmente, la decisione a quella persona o persone, che vorranno;
e le sentenze di tali arbitri dovranno esattamente eseguirsi dai magistrati
e tribunali sotto la pena di once quattrocento in favore dell'erario, e
della perdita della carica contro chiunque, che alle predette determinazioni
controverrà.
§ 2 - Quando i compromessi saranno appellabili, il codice stabilirà
il metodo dell'appello.
CAPO XII
§ 1 - Per adottare poi quanto si è stabilito dal Parlamento
di applicare ad alcune cause civili il giudizio dei Pari, come in Inghilterra;
si stabilisce, che tutte le liti appartenenti: all'agricoltura ed alle arti
e mestieri, dovranno essere giudicate innanzi ai magistrati competenti da
quel numero d'intelligenti ed onesti agricoltori, o artefici, secondo determinerà
il nuovo codice, e che non siano più di sette, né meno di
cinque; non dovendo in tal caso i predetti tribunali fare altro che sopraintendere,
alla legalità de' processi, dirigere nelle decisioni i sopracitati
arbitri, ed autorizzare le loro sentenze; e, perché i tribunali ordinarii
(ai quali apparterrà il determinare quando dovranno adoperarsi sì
fatti giudizi) potranno per privati loro fini ed interessi talvolta rigettarli,
in questo caso la parte o le parti interessate potranno appellarsi al tribunale
di cassazione, il quale dall'esame unicamente del libello dell'attore, sollecitamente
e senza le consuete formalità, decreterà inappellabilmente
se mai competa o no il domandato giudizio de' Pari o degli arbitri.
§ 2 - I giudici anziani dei rispettivi magistrati eleggeranno gli anzidetti
arbitri tra i migliori agricoltori, artefici e negozianti dai rispettivi
distretti, a tavole chiamate dei non sospetti, presentate dai due litiganti.
CAPO XIII
§ 1 - Le magistrature del commercio in Sicilia resteranno attualmente
come si trovano stabilite, e risiederanno in quei paesi ove attualmente
si trovano, colle stesse facoltà e giurisdizioni, che hanno esercitate
sino al presente.
§ 2 - Resta abolita la corte almirantica, ed i suoi ufficiali si aggregheranno
a quelli de' magistrati del commercio, che eserciteranno rispettivamente
le giurisdizioni di detta corte almirantica.
§ 3 - Resta parimenti abolito il tribunale delle prede, e si aggregherà
questa giurisdizione al magistrato del commercio.
CAPO XIV
Resta abolita la giunta delle dogane, e la carica di giudice privativo delle dogane, esercitando le funzioni di quest'ultimo il tribunale ordinario del distretto di Palermo; e così per gli altri luoghi, ove vi saranno dette giunte e giudici privativi.
CAPO XV
Resta abolita la carica di maestro segreto, dovendo assumere le giurisdizioni, che ha esercitate sino al momento, i rispettivi ventitré tribunali dei distretti per il circondario del proprio distretto.
CAPO XVI
§ 1 - Sarà unico il protonotaro in questo regno.
§ 2 - Eserciterà il medesimo tutte quelle funzioni, che sono
state e saranno stabilite nel corso di questo straordinario Parlamento.
§ 3 - Avrà la stessa giurisdizione che ha al presente sopra
tutti i nomi del regno.
§ 4 - Non potrà più intromettersi in nessuna elezione
di uffiziali di regno; e gli squittini che dovranno mandarsi, come sopra
si è detto, si manderanno dai consigli civici direttamente alla real
segreteria di grazia e giustizia.
§ 5 - Tutto ciò che riguarda le giurisdizioni ed attributi dell'alta
Corte del Parlamento, dell'alta Corte dei Pari, dell'avvocato generale dell'erario,
del maestro-portolano, della deputazione di salute: e di qualche altro articolo
relativo alle presenti discussioni, resti stabilito e fissato nel nuovo
codice.
Abolizione de' fori
§ 1 - Aboliti i feudi, e tutte le preminenze o giurisdizioni feudali
(come, si disse all'articolo XII, già da S.M. sanzionato) la giustizia
sarà uniformemente amministrata in tutti i luoghi di Sicilia dalle
medesime potestà giudiziarie elette, ed autorizzate da S.M. secondo
il nuovo piano da stabilirsi dal Parlamento.
Placet; ma in conformità del piano di magistrature da stabilirsi,
e colle preminenze da fissarsi per l'erario.
§ 2 - Saranno abolite in questo regno le delegazioni e commesse le
privative giurisdizioni giudiziarie, o sia i così detti volgarmente
fori, ad eccezione del foro ecclesiastico per le cause spirituali e per
le cause che appartengono alla regia monarchia ed apostolica legazia, abolendosi
il foro personale di tutti i laici, commissionati, impiegati e subalterni
della medesima, e per come sarà spiegato nel nuovo Codice; talché
le cause tanto attive che passive, così civili che criminali di ogni
classe di cittadini, dell'erario o del fisco, di tutti i comuni e corporazioni,
dovranno essere senza eccezione portate e decise dai magistrati e tribunali
ordinarii dalla Costituzione stabiliti.
Placet; restando salvo il foro della Crociata giusta la bolla di Gregorio
XIII per le cose di natura ecclesiastica, appartenenti alla Crociata medesima,
ed a condizione che i relatori del nuovo codice debbano incaricarsi, e riferire
sulle disposizioni relative a tale foro, che potranno essere state fatte
dai posteriori romani pontefici, per potersi quindi impartire i convenienti
provvedimenti; e salvo ancora quanto dovrà proporsi dal Parlamento
su i privilegi dell'erario, e con che si pratichi quanto si è detto
al § 2 capitolo 1, del potere giudiziario, finché non saranno
sistemate e poste in pratica le nuove magistrature.
§ 3 - I soli delitti puramente militari, e quelli commessi dalla gente
di guerra nei quartieri, nelle fortezze chiuse, nei campi o a bordo di legni
da guerra, dovranno essere conosciuti e giudicati dai consigli di guerra,
e da quel magistrato che sarà prescritto dalle ordinanze dell'esercito,
che dovrà presentare il ministro della guerra, ed approvare il Parlamento.
Placet, riserbandoci di emanare le nostre risoluzioni sul nuovo codice militare,
che si proporrà colla facoltà di apporvi le sanzioni come
si è detto nel § 2 capitolo I, del potere legislativo.
§ 4 - Per le cause criminali, il Parlamento specificherà come
e da chi dovranno essere giudicati i membri del Parlamento stesso, e segnatamente
i Pari (giusta l'articolo sanzionato) e le altre persone di un pubblico
e privilegiato carattere, in conformità delle massime della Costituzione
d'Inghilterra.
Placet, riserbandoci Noi di apporvi le sovrane risoluzioni, a misura che
il Parlamento ci presenterà le indicate specificazioni.
§ 5 - Sarà però rispettata l'immunità personale
degli ecclesiastici, come sarà stabilito a suo luogo nel nuovo codice.
Placet, dovendosi nel nuovo codice tener presenti i Concordati e le Bolle
esecutoriate in questo regno.
Giudizio de' giurì, o sia eguali
§ 1 - Il giudizio de' giurì, o sia eguali giudici di fatto,
sarà introdotto e stabilito in questo regno per i giudizi criminali
egualmente per ogni classe di cittadini.
§ 2 - I Pari temporali del regno saranno però giudicati dalla
Camera de' Pari in quei casi e cogli stessi modi e forme che si praticano
in Inghilterra.
§ 3 - I Pari spirituali saranno giudicati dalla Camera de' Pari in
quei casi premessi dalle leggi della Chiesa.
§ 4 - Il comitato che sarà incaricato della formazione del codice
civile e criminale, regolerà l'adottato sistema de' giurì
alle circostanze locali e morali di questo regno.
§ 5 - Egualmente si adotterà per i giudizi civili in quei casi
e modi, che lo crederà conveniente.
§ 6 - Lo stesso comitato stenderà le forme e i modi da praticarsi
nei giudizi de' Pari, o sia signori, regolandosi sulla Costituzione d'Inghilterra.
Placet, per tutti i sei paragrafi di questo titolo in quanto allo stabilimento;
riserbandoci Noi di dichiarare il nostro animo su tutto il rimanente, quando
ci verranno presentati gli stabilimenti del nuovo codice.
Tutti i negozi pubblici e gl'interessi de' comuni del regno dovranno essere
trattati ed amministrati da un consiglio e magistrato municipale nella forma
e modo qui sotto descritti.
CONSIGLI CIVICI E MAGISTRATURE MUNICIPALI
CAPO I
§ 1 - Saranno naturali componenti del consiglio di tutte le popolazioni
e città di questo regno tutti coloro che possono votare per la elezione
de' rappresentanti delle medesime nella Camera de' Comuni, purché
sieno naturali, o che abbiano ottenuto la cittadinanza dello stesso comune
- placet -
§ 2 - Tali consigli tuttavia non potranno essere composti di più
di sessanta membri né meno di trenta per qualunque comune; in tutte
quelle città poi, le quali manderanno in Parlamento più di
un rappresentante, crescerà il numero de' membri nei loro consigli
in ragione di dieci per ogni rappresentante che interverrà nel Parlamento
- placet -
§ 3 - Se il numero de' componenti di un consiglio sarà minore
di trenta, dovrà completarsi con aggiungervisi dal medesimo consiglio,
sotto nome di aggregati, que' cittadini del luogo ne' quali concorre la
maggiore fiducia - placet -
§ 4 - Se però il numero degli anzidetti membri oltrepasserà
quello di sessanta, tutto il loro corpo ne sceglierà in ogni tre
anni sessanta per la formazione del consiglio civico - placet -
§ 5 - I dritti e le incumbenze del consiglio civico saranno:
Stabilire quel sistema di pubblica annona, che reputerà più
confacente al bene generale di quel comune - placet -
§ 6 - Non potrà però a tale effetto, senza l'autorità
del Parlamento, imporre tasse, ordinare imprestiti forzati, chiedere preferenza
ne' contratti di compra e vendita, proibire o limitare l'entrata o l'esportazione
di qualunque merce e genere, impedire la libera panizzazione de' particolari,
e generalmente violare e restringere il sacro dritto di proprietà
di chicchessia - placet -
§ 7 - Si permettono bensì gl'imprestiti forzati ne' soli casi
urgentissimi di decisa carestia, d'incendio, di peste, di alluvione, di
tremuoto, e sbarco de' nemici, restando in dritto ciascuno, che si crederà
gravato, di farne i dovuti reclami al Parlamento.
Non potrà mai in qualunque dei sopradetti casi né in qualunque
altro, gravare i possidenti non abitanti nel comune, né direttamente
né indirettamente sulle loro proprietà di qualunque natura
- placet -
§ 8 - Restano abolite dall'imminente raccolto, dopo la Real Sanzione
le così dette terze parti, che si sogliono contribuire sulla produzione
de' grani - placet -
§ 9 - Ciascun comune deve provvedere alla sua annona per mezzo di un
peculio, che dovrà formarsi o supplirsi con una imposizione fondata
sopra i riveli fatti in esecuzione del Parlamento del 1810; e da retrarsi
per una sola volta da' proprietarii possidenti terre, che appartengono ai
territori dei rispettivi comuni: quale imposizione non potrà eccedere
il cinque per cento, restando bensì l'obbligo a coloro, de' quali
saranno forse rettificati i riveli, a contribuire quel di più che
avrebbero dovuto sin da principio pagare in forza della suddetta imposizione
- placet -
§ 10 - Restano esclusi dalla suddetta contribuzione i dominii diretti
ed intermedi, restano egualmente eccettuate dal pagamento tutte quelle terre,
i cui proprietarii trovansi avere preventivamente ricomprato un tal peso
- placet -
§ 11 - Non van compresi nella presente legge tutti quei comuni, i quali
altronde han provveduto al peculio - placet -
§ 12 - Il consiglio civico stabilirà la proporzione della tassa
fino al cinque per cento, a seconda delle circostanze del luogo - placet
-
§ 13 - Lo stesso consiglio determinerà il metodo dell'amministrazione
di detto peculio, rimanendo ferma la solidale responsabilità di tutti
i consulenti - placet -
§ 14 - Ogni proprietario, che dovrà come sopra contribuire,
sarà tenuto depositare la sua tangente in maggio del prossimo venturo
anno 1813; ma per i feudi atti in parte a seminerio, che trovansi gabellati
per più anni in danaro, dovrà questa sborsarsi dal gabellotto,
da compensarsela sulla gabella da lui dovuta, menoché quella rata
che deve da lui contribuirsi colla seguente proporzione - placet -
§ 15 - La tassa che sarà per imporsi sopra tal fondo, si dovrà
dividere in venti rate, ed il gabellotto sarà tenuto contribuire
tante vigesime per quanti sono gli anni della gabella, da correre dal giorno
dell'imposizione - placet -
§ 16 - Apparterrà al consiglio civico il proporre i mezzi di
provvedere ai bisogni del proprio comune, o sia stabilire la così
detta congrua, beninteso però, che quanto all'accrescere con nuovi
pesi comunicativi gli introiti, ciò non possa farsi senza l'intelligenza
ed approvazione del Parlamento.
Non potrà mai però, in qualunque de' sopradetti casi né
in qualunque altro, gravare i possidenti non abitanti nel comune, né
direttamente né indirettamente sulle loro proprietà di qualunque
natura - placet -
§ 17 - Sopraintendere agli introiti ed alle spese del comune, e divisare
quelle pubbliche istituzioni ed opere, che servano per i bisogni, comodo
ed ornato del comune medesimo - placet -
§ 18 - Eleggere il magistrato municipale, e sindacarne in ogni anno
i conti - placet -
§ 19 - Per questo effetto saranno nella fine di ogni indizione destinati
dal consiglio cinque de' suoi propri membri per farne lo esame e la discussione
alla presenza del suddetto magistrato, o di persone da lui delegate: sul
rapporto e parere di questi cinque membri, il consiglio procederà
dopo matura deliberazione a determinare l'approvazione o la riprovazione
- placet -
§ 20 - Fattasi con atto solenne dal consiglio l'approvazione, il magistrato
municipale resterà libero da qualunque ulteriore inquisizione e querela
per l'amministrazione tenuta l'anno precedente - placet -
§ 21 - Pronunziandosi però la riprovazione o censura dal consiglio,
i cinque sopradetti membri a nome del comune proporranno l'accusa, e si
adopereranno per la convenevole punizione presso i magistrati ordinarii.
Il magistrato municipale e tutti gli amministratori, ed i congiunti sino
a quel grado di sospezione che si dichiarerà dal nuovo codice, non
potranno dar voto nell'elezione dei cinque membri sindacatori, né
nell'esame e querela della loro amministrazione - placet -
§ 22 - Il consiglio di ogni città o popolazione di questo regno
si adunerà regolarmente una volta il mese, ed estraordinariamente
quante volte sarà richiesto dal magistrato municipale - placet -
§ 23 - Il dritto di convocarlo e di presedervi sarà del capitano
giustiziere, il quale in caso di parità di voti ne avrà uno
di più - placet -
§ 24 - I conti dell' amministrazione di qualunque ramo municipale dovranno
esser dati alle stampe, e pubblicarsi in ogni anno, ed i libri dovranno
essere manifesti ad ognuno - placet -
CAPO II
§ 1 - Il magistrato municipale di ogni popolazione sarà composto
dello stesso numero; conserverà la stessa denominazione di senatori
o giurati, e le medesime esteriori onorificenze delle quali sinora ha goduto
- placet -
§ 2 - Sarà tutto eletto nel prossimo venturo mese di maggio
1813 dal consiglio civico; l'elezione di tale magistrato municipale si eseguirà
a suffragi segreti, e si concluderà colla maggioranza dei voti.
Nello stesso mese di maggio in ogni anno il consiglio cambierà solamente
uno di questi membri, ed in sua vece ne surrogherà un altro; talché
la durata degli individui componenti tale magistrato municipale sarà
per tanti anni quanti saranno i membri che lo compongono - placet
§ 3 - E siccome con un tale regolamento non tutti avranno nel primo
periodo la medesima durata, così si rimetterà alla sorte la
decisione di colui che ogni anno dovrà deporre la carica; quale periodo
terminato, deporrà la carica il più antico fra tutti - placet
-
§ 4 - L'elezione di tale magistrato dovrà cadere sui possidenti
probi e facoltosi del comune.
Saranno esclusi coloro che si trovano interessati nei pubblici arrendamenti.
Le così dette mastre-serrate restano abolite - placet -
§ 5 - Quei membri che saranno eletti potranno, seguita l'elezione,
immettersi nell'esercizio del loro impiego - placet -
Le preminenze e gli incarichi del suddetto magistrato municipale saranno:
§ 6. I. Rappresentare immediatamente il comune - placet -
§ 7. II. Curare tutti gli oggetti di pubblica salute con quella autorità
e dipendenza dall'attuale supremo e generale magistrato di salute, come
sarà stabilito nel nuovo piano di magistrature e nel novello codice
- placet -
§ 8. III. - Eleggere i soliti ufficiali subalterni del comune colla
facoltà di poterli rimuovere - placet -
§ 9. IV. - Somministrare tutte le rendite del comune - placet -
§ 10. V. - Eseguire tutte le risoluzioni del consiglio civico circa
l'annona e qualsivoglia altro ramo di pubblica economia - placet -
§ 11. VI. - Vegliare all'osservanza del nuovo sistema metrico a tenore
del codice metrico-siculo stampato in Catania nel corrente anno 1812, con
quelle giurisdizioni e dipendenze che in seguito stabilirà il Parlamento
- placet -
§ 12 - La carica di sindaco resta abolita, ed il proconservatore non
avrà più ingerenza nel magistrato municipale - placet -
§ 13 - Nessuna autorità potrà ingerirsi e regolare le
operazioni di qualunque consiglio e magistrato municipale - placet -
§ 14 - Ogni cittadino però ha il dritto di querelarsi ed accusare
l'uno o l'altro presso i magistrati ordinarii per qualsiasi loro decreto
o procedimento illegale - placet -
§ 15 - Sarà pure in arbitrio di ogni cittadino avanzare le sue
querele e rimostranze sullo stesso oggetto ai tribunali ordinarii - placet
-
CAPO III
§ 1 - Sarà totalmente libera l'esportazione ed importazione
da un luogo all'altro del regno delle derrate di ogni specie - placet -
§ 2 - Niun magistrato municipale o altra autorità potrà
impedire la libera circolazione de' generi sotto alcun pretesto di pubblico
bisogno ed utilità - placet -
§ 3 - Saranno egualmente abolite tutte le dogane interne del regno
di qualunque natura, e le segrezie; con doversene però compensare
il valore o la rendita a quei particolari, che con titolo oneroso attualmente
posseggono le dette segrezie e dogane, o la rendita su di esse, e con quegli
stabilimenti che son prescritti dal Parlamento; al momento poi che sarà
indennizzato il proprietario, resteranno annullate le gabellazioni che potranno
trovarsi fatte - placet -
§ 4 - Restano aboliti gli uffici de' protomedici del regno. Beninteso
che dovrà aver luogo tale abolizione tostoché nel nuovo codice
civile da compilarsi vi sarà sostituita una nuova polizia medica.
Sua Maestà si riserba di emanare le sue nuove deliberazioni, tosto
che avrà esaminato quanto sarà per stabilirsi per questo articolo
nel nuovo codice delle leggi e criminali.
§ 5 - I visitatori, che in ogni anno sono dal protomedico destinati
nel regno, restano parimenti aboliti; beninteso dovrà aver luogo
tale abolizione, tostoché nel nuovo codice civile da compilarsi vi
sarà sostituita una nuova polizia medica.
Sua Maestà si riserba di emanare le sue sovrane deliberazioni, tosto
che avrà esaminato quanto sarà per stabilirsi per questo articolo
nel nuovo codice delle leggi civili e criminali.
FONTE:
A. AQUARONE, M. D'ADDIO e G. NEGRI, Le Costituzioni Italiane, Edizioni Comunità,
Milano, 1958.
Stralcio di un articolo pubblicato nel 1992 su "Il Calendario del Popolo"
Il Sud e l'Unità d'Italia (9. La Sicilia)
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