Eleaml


Software Libero un bene comune
Il 15 Giugno ore 9-19
presso Santa Maria La Nova (Napoli)

manifestazione a sostegno della proposta di legge
che introduce il software libero nella PA


La manifestazione, organizzata da una rete di associazioni della societa' civile, intende divulgare la cultura del software libero e consistera' in due parti.

La mattinata sara' dedicata a seminari e approfondimenti su vari temi tra cui:

  1. Retrocomputing: non c'e' bisogno delle directx 10 per divertirsi! Mostra interattiva di hardware dai primi anni 80 agli anni 90
  2. Free Anonymous Internet: Wireless libera con Tor
Speech Tecnici:
  1. Scrivere e far di conto: OpenOffice (di Viviana Marra)
  2. Linux sui portatili: come farsi rimborsare windows (di Teodoro Salluzzi)
  3. Emulazione software: come usare giochi e programmi per windows sotto GNU linux (di Marco Cenerelli)
  4. Fidati che non mi fido:      
  5. Trusted Computing (di Giuseppe Aceto)
  6. Get Used To Thinking For Yourself (di Mario Torre).
  7. Riuso e condivisione:  un ulteriore fonte di ricchezza" (di Davide Fiorentino) 

Il pomeriggio sara' dedicato al dibattito sulla proposta di legge del consigliere Scala; che se approvata porterebbe la Campania, prima regione del Sud, nel novero delle regioni 'virtuose' di cui fanno gia' parte: Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Umbria.

Introduce: Roberto Dentice Coordina: Daniel Donato 

Partecipano: Luisa Bossa Presidente Commissione Cultura Regione Campania Maria Falbo Assessore Provincia di Napoli Maddalena Arcella Assessore Provincia di Salerno Tonino Scala Consigliere Regione Campania Lucia Esposito Consigliere Comunale San Nicola La Strada Flavia Marzano Universita' di Pisa Arturo Di Corinto Universita' La Sapienza di Roma Massimiliano Gambardella Associazione Omega Enzo De Simone Associazione Hop Frog Fausto Napolitano Associazione Hackaserta 81100 Gianfilippo Giannini Associazione NaLug Enrico Voccia www.portadimassa.net Vittorio Fuccella Associazione Zenone di Elea Sergio Bellucci Net-left Umit Uygur Hacklab Cosenza 

Durante tutta la giornata saranno offerti DVD con materiale libero tra cui: 

La manifestazione e' organizzata da un coordinamento di associazioni che lancia un appello a tutte le associazioni interessate alla promozione del software libero: Fino ad ora hanno aderito le seguenti associazioni: 

Associazione MOS'S - Marcianise - CE Associazione ALI - Battipaglia - SA Net-left - Italia - Nalug - Napoli - Hop frog - Salerno - Hackaserta 81100 - Caserta - Irlug - Avellino - HCSS LUG - Fisciano - SA Associazione Zenone di Elea - Salerno - SA KDE-IT - Italia - Associazione Omega - Giovani Dottori in Materie Economiche e Giuridiche - Hacklab Cosenza - Cosenza - Porta di Massa - Napoli - 

Se siete interessati a sostenere l'adozione del software libero nella nostra regione scrivete a uno dei seguenti indirizzi:

info@...

daniel@...

info@...

-------------------------- Testo legge -------------------------------------------

Progetto di legge ad iniziativa del consigliere Scala: Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilita' dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione.

Art. 1 (finalita' della legge) 1. La Regione Campania incentiva e valorizza il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la liberta' di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando altresà ogni barriera dovuta alla diversita' di standard informatici.

2. E' favorita la diffusione e lo sviluppo del software libero, quali programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui ai punti a), b), c), e) dell'art.2 della presente legge, in considerazione delle sue positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e la trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La Regione Campania, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e di quello di economicita' dell'attivita' amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, predilige l'uso di software libero.

Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intende per: a. software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d'uso che non soddisfi i requisiti descritti nell'articolo 2 comma 1 della presente legge.

 b. software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero come definita nell'articolo 2, comma 1 del presente testo di legge.

 c. licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all'utente, oltre all'uso del programma medesimo: la possibilita' di accedere al codice sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalita'; il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato. Una licenza di software libero non puo' impedire che chiunque riceva una copia del programma per elaboratore possa usufruire degli stessi diritti e possibilita' di chi fornisce la copia.

 d. programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo.

 e. formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione siano note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla legge; siano documentati in modo completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere e/o scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione; non siano presenti restrizioni di alcun tipo all'uso di tali formati di dati.

Art. 3 (Documenti) 1. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui debba essere garantita la pubblicita', nonché l'adempimento, mediante scambio di dati in forma elettronica del diritto di accesso di cui all'art. 22 e successivi della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, agli Uffici della Pubblica Amministrazione regionale si applica quanto disposto al comma 1 del presente articolo e nel rispetto dell'art. 4 della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241.

2. Qualora si renda necessario, l'uso di formati non liberi, la Pubblica Amministrazione regionale e' tenuta a motivare analiticamente tale esigenza, attraverso il responsabile del procedimento di cui all'art. 4 della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, dettagliando i motivi per cui e' impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi. La Pubblica Amministrazione regionale e' tenuta a rendere disponibile, una versione dei dati, in formato libero.

Art. 4 (Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza) 1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici, secondo la disciplina della Legge 196/2003, o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, e' tenuto ad utilizzare programmi per elaboratore a sorgente aperto.

2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati da parte della Pubblica Amministrazione regionale per il trattamento di dati personali e sensibili secondo la legge nazionale 196/2003 devono essere conservati dalla Pubblica Amministrazione regionale stessa per permetterne future verifiche riguardo il controllo degli standard di sicurezza.

3. Le denominazioni e le modalita' di reperimento del codice sorgente dei vari software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendersi all'interessato ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge nazionale 196/2003.

4. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.

Art. 5 (Obblighi per la pubblica amministrazione regionale) 1. La Pubblica Amministrazione regionale e' tenuta ad utilizzare, nella propria attivita', programmi per elaboratore elettronico dei quali detenga il codice sorgente.

2 La Pubblica Amministrazione regionale, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attivita', privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, a codice sorgente aperto.

Qualora venga privilegiato software a codice sorgente aperto, il fornitore deve necessariamente e senza costi aggiuntivi per l'amministrazione consentire la modificabilita' del sorgente. La disponibilita' del codice sorgente e' posta in relazione anche alla opportunita' per la Pubblica Amministrazione regionale di poter modificare i programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie esigenze.

Art. 6 (Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo) 1. La Giunta regionale elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul software libero, per progetti di ricerca da parte di enti pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.

Art. 7 (Istruzione scolastica) 1. La Regione favorisce il recepimento del contenuto e dei principi della presente legge nell'ordinamento scolastico e nei programmi didattici all'interno della progressiva informatizzazione dell'Istruzione Pubblica. La Regione riconosce il particolare valore formativo del software libero e lo favorisce nell'insegnamento.

Art. 8 (Regolamenti attuativi) 1. La Regione, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, emana i regolamenti attuativi necessari per definire gli indirizzi di formazione del personale per l'impiego ottimale del software libero nella pubblica amministrazione; i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di software libero.

Art. 9 (Norma transitoria) 1. Entro anni due dall'approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo quanto previsto all'art. 5 della presente legge.

2. Entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto all'articolo 4.

3. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto all'articolo 3.

Art. 10 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nella unita' previsionale di base che sara' dotata della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale


Riceviamo da Daniel e volentieri pubblichiamo un comunicato stampa in cui si pubblicizza questa interessante iniziativa a cui aderiamo - come webmaster del sito www.eleaml.org - affinchè la battaglia sul software libero coinvolga un sempre maggiore numero di persone. Per noi si tratta di un problema di libertà. Da non sottovalutare.

Webm@ster - 12 Giugno 2007

Santa Maria La Nova
Chiostro della Chiesa di Santa Maria La Nova - Napoli










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