Eleaml


Pubblichiamo un documento inviato da Loris Palmerini, la cui lettura raccomandiamo non per fare i bastian contrari rispetto all'Unione Europea, bensì per essere consapevoli del processo in atto e pretendere procedure democratiche.

Noi personalmente siamo favorevoli ad un referendum in quanto una cessione di sovranità  va fatta tramite voto popolare diretto e non un semplice trattato.

Zenone di Elea

 ___________________________________________________________________________________


La costituzione Europea è nulla

La costituzione Europea è nulla perché è contraria al diritto internazionale. Infatti cancella il diritto di autodeterminazione dei popoli europei e per questo non applicabile.
Per favore, datemi una opinione sullo studio che ho fatto.
Ma speditelo in giro per il mondo, Se possibile tradotto in altre lingue
Documento in italiano al fondo.
Saluti

Loris Palmerini
____________________________________________________

The TREATY ESTABLISHING A CONSTITUTION FOR EUROPE
is null because it's against international laws


The TREATY ESTABLISHING A CONSTITUTION FOR EUROPE say:


“Article 5: Relations between the Union and the Member States 1. The  Union shall respect the national identities of the Member States,  inherent in their fundamental structures, political and constitutional,  inclusive of regional and local self-government. It shall respect their  essential State functions, including those for ensuring the territorial  integrity of the State, and for maintaining law and order and  safeguarding internal security. 2. Following the principle of loyal  cooperation, the Union and the Member States shall, in full mutual  respect, assist each other in carrying out tasks which flow from the  Constitution. The Member States shall facilitate the achievement of the  Union's tasks and refrain from any measure which could jeopardise the  attainment of the objectives set out in the Constitution.”


This article makes obligation to each Member State to respect essential  (others) State functions, including those for ensuring the territorial  integrity. 


But INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (U.N.T.S. No.  14668, vol 999 (1976), p. 171.) at Article 1 say “ 1. All peoples have  the right of self-determination. By virtue of that right they freely  determine their political status and freely pursue their economic,  social and cultural development. 2-----deleted-- 3.The States Parties to  the present Covenant, including those having responsibility for the  administration of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall  promote the realization of the right of self-determination, and shall  respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of  the United Nations.” 

This law, recognized by all European State, make obligations to promote  the realization of the right of self-determination, even to State that  do not have such people self determining in their territory. In this  case State must act AGAINST territorial integrity of another State. 

The two law are in conflict, but European Constitution is VOID and null  by the expressed provision of Vienna Convention on the Law of Treaties,  which say 


“Article 53

Treaties conflicting with a peremptory norm of general international law

  (jus cogens)


A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a  peremptory norm of general international law. For the purposes of the  present Convention, a peremptory norm of general international law is a  norm accepted and recognized by the international community of States as  a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be  modified only by a subsequent norm of general international law having  the same character.” (Entry into force on 27 January 1980, in accordance  with article 84)


The Italian State have two not Italian nations (venet people - former  Venet Republic territory) www.repubblica.org/governo/veneto) and  Sardinian (the Sardinia island). This nations are even recognized by  Italy's internal Laws. Else more, this nations was already recognized by  pre-Italian laws. 


Italy can not exhibits legal possession of this little nation's territory.


In the Italian document that is attached, a lot of others facts  demonstrate that Italy pursuit the occupation of this territory with  violence ad illegal detentions to persons (me), violation of  international treaties, negation of human rights also in justice trial,  and with subversion even of the Italian constitution. 


Please, ask U.N. and specially Your State and other International  Organization to act immediately for the safeguard of this people  (nations) and call me at +39 347 1416187, or visit me directly in Padua  .


In 1999 I was elected by Venet people as the president of Venet Justice, and I act as a legitimate nation's representative.

Please Act immediatly

Kind regards


PS: To grant some efficacity This message is sent also to hundres of address in BCC and world press.


Torna su


 DOCUMENTO IN ITALIANO


E' nullo e contrario al diritto internazionale il trattato per la costituzione Europa in firma a Roma il 28 ottobre 2004.

   

Sintesi:

   1. La nuova costituzione europea contiene all'art.5 i principi  della nazionalità unica e della integrità territoriale (punto 1  ) e della astensione da parte degli stati membri di qualunque  azione che possa apportare una variazione di territorio degli  stati firmatari o di nazionalità dei territori (punto 2). 

   2. Tale principio obbliga ciascun stato firmatario a garantire la  integrità territoriale di ogni altro stato firmatario ed ad  astenersi da qualunque azione che possa mettere in discussione  la reciproca costituzione territoriale, legale o meno che essa  sia. Questo, fra le altre, garantirà agli Stati occupanti di  nuovi territori l'impunità (neo colonialismo). 

   3. Le norme internazionali prevedono alcuni casi di variazione  territoriale, fra queste le norme sull'autodeterminazione dei  popoli (“Patto internazionale sui diritti Civili e Politici”. 

   4. In caso di autodeterminazione di un popolo tutti gli Stati hanno  l'obbligo di favorire il processo di autodeterminazione di quel  popolo, anche gli Stati lontani o sul cui territorio tale popolo  non abbia diritti. 

   5. Per il diritto internazionale vigente, in caso di  autodeterminazione di un popolo, tutti gli Stati “ debbono  promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei  popoli e rispettare tale diritto” (art. 1.3. del Patto  int.dir.Civli e Pol.) 

   6. Tale norma obbliga gli stati a favorire attivamente  l'autodeterminazione di un popolo, e se del caso anche forzare  gli stati occupanti a operare una variazione territoriale per il  nuovo stato nascente. 

   7. Nella Unione Europa esistono alcuni popoli che sono legalmente  riconosciuti ma essi non hanno ancora avuto il loro stato sul  proprio territorio. Mi riferisco in particolare al popolo sardo  (statuto del 1944) e al popolo veneto (art.2 Lcost.n340/1971).  Tuttavia questi popoli sono legalmente riconosciuti da prima  della esistenza della Repubblica Italiana e dello Stato Italiano  stesso. Anche se le leggi italiane vigenti riconoscono  l'esistenza di tali popoli lo stato italiano non ha in ogni caso  la disponibilità di essi né può dimostrare di aver preso quei  territori in conformità delle leggi del tempo. 

   8. Dato che le leggi sull'autodeterminazione dei popoli sono “norme  imperative del diritto internazionale generale (ius cogens)” in  quanto tutti gli Stati dell'ONU le hanno ratificate, il popolo  sardo e il popolo veneto subiscono di fatto una occupazione  illegale da parte del Governo Italiano o suoi facenti funzioni,  in violazione delle leggi internazionali . 

   9. La Convenzione per la Costituzione Europea è in conflitto con  una e più norme imperativa del diritto internazionale generale  (ius cogens), in special modo con “il patto internazionale sui  diritti civili e politici“ che attuano praticamente  l'autodeterminazione dei popoli, obbligano tutti gli stati ad  azioni attive per garantire il diritto di autodeterminazione.   

   10. Per questo conflitto con norme cogenti, il trattato sulla  Costituzione Europea è un trattato NULLO ed inefficace per  l'art.53 della “convenzione sul diritto dei trattati”, firmata a  Vienna il 23 maggio 1969 e in vigore nel diritto internazionale  dal 1980.   

   11. Infatti La Costituzione Europea obbligherebbe gli stati  firmatari a violare il diritto internazionale cogente  dell'autodeterminazione dei popoli che è una norma di fonte  superiore (ONU), in quanto sono diritti umani titolati ai  popoli, che abbiano o meno uno stato.


Torna su


Analisi, Fonti e studio delle stesse

Nel trattato per la Costituzione Europea, l'articolo 5 recita:


”Articolo 5:

Relazioni tra l' Unione e gli Stati membri

    1. L' Unione rispetta l'identità nazionale degli Stati membri legata  alla loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il  sistema delle autonomie regionali e locali.

Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni  di salvaguardia dell' integrità territoriale, di mantenimento dell'  ordine pubblico e di tutela della sicurezza interna. 

   2. Secondo il principio di leale cooperazione, l' Unione e gli Stati  membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei  compiti derivanti dalla Costituzione. 

Gli Stati membri agevolano l'Unione nell'adempimento dei suoi compiti e  si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la  realizzazione degli scopi enunciati nella Costituzione.“


Questo articolo prevede l'unicità della Nazionalità degli Stati (che è  non dimostrata in stati plurinazionali come la Repubblica Italiana), ma  stabilisce come inviolabile l'integrità territoriale degli Stati  firmatari.


Viene protetta e resa immutabile la loro attuale  configurazione territoriale, sia essa o meno acquisita legalmente per il  diritto internazionale.


L'articolo obbliga gli Stati firmatari a  impegnarsi a garantire l'attuale assetto territoriale di ogni altro  firmatario, essendo essi OBBLIGATI dalla Costituzione Europea ad  astenersi dal chiedere variazioni territoriale anche quando esse siano  legittime e conformi al diritto internazionale vigente. 


Le variazioni territoriali sono previste in molte leggi e norme  internazionali riconosciute dagli stessi Stati . Un esempio è il diritto  di autodeterminazione dei popoli, previsto dal “Patto internazionale sui  diritti civili e politici”, ratificato da tutti gli stati membri .  Specificatamente, la prima parte dello stesso recita


“Articolo 1

   1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

   2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.

   3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.”


Questa norma , specie il punto 3, prevede alcune forme legali di  variazione territoriale di uno stato, operata per autodeterminazione di  un popolo. Anche gli altri stati che non hanno territorio di quel popolo  devono garantire attivamente l'autodeterminazione.   


La norma Costituzionale Europea è in conflitto insanabile e quindi nullo  per l'articolo l'articolo 53 della “Convenzione sul diritto dei  trattati” firmato a Vienna il 23 maggio 1969 e in vigore dal 1980.

Tale  articolo recita: 


“Articolo 53:

Trattati in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale (ius cogens)


E’ nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, è in  conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale. 


Ai fini della presente Convenzione, una norma imperativa del diritto  internazionale generale è una norma accettata e riconosciuta dalla  comunità internazionale degli Stati nel suo complesso come norma alla  quale non è consentita alcuna deroga e che può essere modificata  soltanto da un'altra norma del diritto internazionale generale avente lo  stesso carattere. “ 


Nella convenzione per la Costituzione Europea il principio della  integrità territoriale e della astensione da qualunque azione che possa  portare una variazione di esso, è contraria alla norma imperativa del  diritto internazionale sui diritti umani dei popoli che obbliga gli  altri stati europei ad agire in seno alla legge internazionale per  garantire l'autodeterminazione di tali popoli a scapito della integrità  territoriale di uno o più stati. 


Con la presente si notifica anche che i seguenti fatti e atti giuridici rendono nulla in ogni caso la Convenzione la Costituzione Europea:

  * Lo scrivente, Palmerini Loris, rappresentante del Popolo Veneto  in qualità di eletto Presidente del Tribunale del Popolo Veneto,  nel corso di Atti di Autodeterminazione del Popolo Veneto nel  2002 ha subito violenza e detenzione illegale da parte di agenti  delle Forze Armate italiane: dalle denunci alla Giustizia  Italiana di Padova contro gli agenti non è scaturito alcun  processo in quanto erano presenti dei testimoni che ne attestano  l'agire contrario ai diritti umani e alla legge sull'arresto. 

  * Nel 2004, in un processo penale contro Franceschi Luciano il  Giudice, Cameran, ha negato l'applicazione dei patti  internazionali sui diritti civili e politici e sul trattato per  l'Autogoverno, violando gli stessi. Alcun ricorso in proposito  ha possibilità di essere recepito in violazione del patti  internazionali sui diritti civili e politici. 


  * Il presidente della Commissione Europea, Prodi Romano, non è  legalmente valido in quanto è stato nominato dal Governo  Italiano eletto nel 1996, ma tale Governo è stato eletto con  brogli elettorali e quindi contrario alle norme europee e  internazionali 

  * un ricorso per annullare l'elezione di Prodi Romano a Capo del  Governo Italiano stato presentato nel 1996 all'allora Presidente  della Repubblica Scalfaro Luigi, il quale si è stato dimostrato  colpevole di Attentato alla Costituzione nel procedimento penale  contro Palmerini Loris (Procura di Venezia). Il procedimento  penale a Palmerini è stato “sospeso” con decreto del F.F.  Ministro della Giustizia Flick (1997-1998) ( attuale membro  della Corte Costituzionale Italiana). 

  * l'esito del ricorso per l'annullamento delle elezioni di Prodi è  stato deciso da Prodi stesso, in violazione della Costituzione  Italiana e delle norme Europee sui diritti umani e sulla  terzietà del Giudice. 

  * Nel 1998 è stata presentata alla Commissione Europea e al suo  Presidente Santer una richiesta e l'intimazione di Azione  suppletiva straordinaria, come prevista dai trattati, con  allegata documentazione di 500 pagine che la sostanziavano.  L'azione non ha avuto luogo, Santer è stato messo in stato  d'accusa dal Parlamento Europeo per aver creato “uno stato nello  Stato”. A Santer è succeduto lo stesso Prodi. 

  * L'attuale F.F.Presidente del Governo Italiano, Berlusconi  Silvio, è non eleggibile per l'art.10 (commi 1+3) della legge  elettorale (detentore o amministratore di società svolgente  servizio pubblico televisivo). Per tanto tutte la sue elezione  nel 1994,1996 e 2000 sono nulle. I ricorsi presentati nel 1996  al Parlamento Italiano ad opera di da “Italia Concreta” e  Palmerini Loris sono tuttora pendenti e senza conclusione a  distanza di 8 anni. 

  * Le elezioni al Parlamento Europeo del 2004 sono nulle nello  Stato Italiano, in quanto i partiti in parlamento e alleati  hanno concorso senza la raccolta di firme per la presentazione  dei candidati, mentre i partiti non in parlamento hanno dovuto  raccogliere 35.000 firme con un costo di 200 milioni di Euro. La  cosa è contraria alle norme internazionale (europee e ONU (UN))  sui diritti politici. In Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è  pendente un ricorso presentato da Giometto Silvano di Vicenza 

  * Le istituzioni Europee sono in buona parte inefficaci o nulle a  causa di questi fatti, in quanto così sancisce il diritto  internazionale 


 *molti degli esponenti e dei fatti criminali qui elencati sono  appartenenti ad una stessa associazione facilmente  identificabile avente fini politico-religiosi ed economici.  


Articolo 52

Violenza esercitata su uno Stato con la minaccia o l'impiego della forza


E’ nullo ogni trattato la cui conclusione sia stata ottenuta con la  minaccia o l'impiego della forza in violazione dei principi di diritto  internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite.  

--

Loris Palmerini 

President of Venet People Justice Tribunal (Self determinated by venet People  by the Italian Laws - see the site)

https://www.repubblica.org/governo/veneto/ 

Rubano - Pd

[email protected]



 

 

Torna su

 



Ai sensi della legge n.62 del 7 marzo 2001 il presente sito non costituisce testata giornalistica.
Eleaml viene aggiornato secondo la disponibilità del materiale e del web@master.