Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia – Parte supplementare – Volume secondo – ANNO 1862 – Stamperia Reale, Torino – pag 216-218
CCCGLVII
Regio Decreto col quale vien fatta facoltà alla Società anonima esistente in Napoli col titolo di Compagnia assicuratrice marittima delle Due Sicilie ad assumere la denominazione di Compagnia Italiana di assicurazioni marittime.
18 maggio 1862
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VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista
la deliberazione dell'Assemblea generale della Compagnia assicuratrice
marittima delle Due Sicilie esistente in Napoli in data 10 febbraio
1861;
Visto il capitolo II del titolo III delle leggi di eccezione per il commercio vigenti nelle Provincie Meridionali del Regno;
Visti i titoli comprovanti l’esistenza legale della Compagnia assicuratrice predetta;
Visto il parere del Consiglio di Stato in data del 9 maggio 1862;
Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:
Art 1.
La Società anonima esistente in Napoli col titolo di Compagnia assicuratrice marittima delle Due Sicilie è autorizzata ad assumere la denominazione di Compagnia Italiana di assicurazioni marittime, salvo il disposto del presente Decreto.
Art 2.
Gli Statuti della Compagnia saranno modificati come segue:
A Nell'articolo 5, dopo le parole «concorrendovi il voto dell’adunanza generale» si aggiungeranno queste «e l'approvazione Sovrana;» e dopo la frase «con lo stesso voto» s'inserirà quest' altra «ed approvazione.»
B Àll'art 7, dove dicesi «possa costituirsi» si dirà inoltre «e di esercitare la mediazione.»
C Nell'art. 26 dopo la voce «rappresenteranno» si dirà «ristrettivamente però agli affari che doveano trattarsi nella prima adunanza.»
Art. 3.
La Compagnia Italiana sarà soggetta alle imposte, tasse e discipline stabilite dalle veglianti leggi, e che possano stabilirsi in avvenire sulle Società industriali.
Art. 4.
Quando la Compagnia venga sottoposta a speciale vigilanza governativa, sarà chiamata a contribuire nelle spese commissariali sino alla concorrenza di annue lire cento.
Art 5.
La presente autorizzazione potrà essere rivocata senza pregiudizio dei dritti dei terzi, in caso di violazione o di inadempimento dei suoi statuti, delle leggi dello Stato, o delle disposizioni avanti espresse.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli addì 18 maggio 1862.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 18 luglio 1862.
Reg.° 48 Decreti amministrativi a c.99 Wehrlin.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli R. Conforti.
Pepoli.
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