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LA
CIVILTÀ CATTOLICA
ANNO DECIMOSETTIMO
VOL. VI.
DELLA SERIE SESTA

ROMA
COI TIPI DELLA CIVILTÀ. CATTOLICA.
1866

Decreto reale pel corso obbligatorio dei biglietti della Banca Nazionale

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6. Era pure fallito al Governo il tentativo di avere, dalla adunanza dei banchieri raccoltisi in Firenze, l'imprestito di 200 milioni, da noi mentovato a pag.234. Si ricorse pertanto allo spediente più efficace e facile, di prendere cioè i denari dove stavano, mettendo in loro vece della carta. E questo fu fatto col seguente decreto reale, steso sollo lo stesso giorno 1° di Maggio, in cui la Camera avea date al Governo quelle larghe facoltà, e pubblicalo alli 2, con la firma del Re e del ministro Scialoia.

«In virtù delle facoltà, concedute al Governo del Re colla legge del 1° Maggio 1866 n. 2872; sentito il consiglio dei Ministri; sulla proposizione del Ministro delle finanze, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

«Art. 1. La Banca nazionale (nel regno d'Italia) darà a mutuo al tesoro dello Stato la somma di duecento cinquanta milioni di lire, aprendo a tal fine un conto corrente col tesoro medesimo. Per questo mutuo il tesoro corrisponderà alla Banca l'interesse in ragione dell’uno e mezzo per cento, pagabile a semestri maturati.

«Art. 2. Dal giorno 2 Maggio, e sino a nuova disposizione, la Banca nazionale suddetta e sciolta dall’obbligo del pagamento, in denaro coniante ed a vista, dei suoi biglietti.

«Art. 3. I biglietti della Banca saranno dati e ricevuti come danaro contante per il loro valore nominale, nei pagamenti effettuabili nello Stato, lauto tra l'Erario pubblico ed i privali, società e corpi morali d'ogni natura, per qualsiasi titolo, ed anche in conto e saldo di tributi e prestiti, quanto tra privati o società, e corpi morali d'ogni natura tra loro vicendevolmente, nonostante qualunque contraria disposizione di legge e patto convenzionale.

«Art. 4. Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca nazionale toscana e la Banca toscana di credito per l'industria e pel commercio d'Italia, continueranno rispettivamente ad emettere fedi di credito, polizze e biglietti secondo i loro statuti.

A scelta degli istituti che li emettono, questi titoli sono rimborsabili in denaro o in biglietti della Banca nazionale, di cui all'articolo 3.°

«Art. 5. Almeno due terze parli della massa metallica che ciascuno degli istituti indicati all'art. 4.° deve avere in confronto della propria circolazione, rimarranno immobilizzate. La quantità di massa metallica immobilizzala sarà fatta constare mediante processo verbale di verificazione da commissioni composte dal Rappresentante locale del tesoro, dal Presidente della Camera di Commercio del luogo, dal Direttore della sede o succursale della Banca nazionale e dal Direttore dell’istituto di cui si verifica la massa metallica.

«Art. 6. Sino alla misura della somma immobilizzata, la Banca nazionale (nel regno d'Italia) dovrà, sulla dimanda di ciascuno degl’istituti summenzionati, rispettivamente fornire loro biglietti suoi proprii, contro ricevuta munita del visto dell’agente locale del Tesoro; questi biglietti terranno luogo della massa metallica immobilizzata, e non potranno servire di fondo per nuove emissioni.

«Art. 7. Le fedi di credito, e le polizze dei Banchi di Napoli e di Sicilia saranno date e ricevute come danaro contante per il loro valore nominale nei pagamenti effettuabili nelle province napolitano e siciliane rispettivamente, tanto tra l'erario pubblico ed i privati, società, corpi morali per qualsiasi titolo, ed anche in conto o saldo di tributi o prestiti; quanto tra privati e società e corpi morali vicendevolmente tra loro, nonostante qualunque contraria disposizione di legge o patto convenzionale.

«Art. 8. La somma del valore dei biglietti in circolazione della Banca nazionale (nel regno d'Italia) non potrà eccedere quella fissala dai suoi statuti. Non entrerà nel calcolo della somma suddetta, il valore dei biglietti del mutuo al tesoro, di cui ali' art.1 del presente decreto, né quella dei biglietti che darà agli altri istituti di credito, secondo l'art.6 precedente.

«Art. 9. La Banca nazionale, e gli altri istituti indicali nell'Ari, i, non potranno variare il saggio dello sconto senza l'autorizzazione del Ministro delle Finanze.

«Art. 10. Il Ministro delle Finanze potrà, depositando presso gì' istituti di credito, di cui all'Art. 4, biglietti dalla Banca nazionale pagati al tesoro, pel mutuo di cui all'Ari.1, farsi rilasciare rispettivamente da ciascuno di essi istituii egual valore in titoli loro proprii.

«Art. 11. Il Governo del Re ha la facoltà di vigilare sopra l'amministrazione dagl'istituti di credito, di cui si parla nel presente decreto; di riscontrare le loro operazioni, e di opporsi alla esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti contrarii ai loro statuti, alle leggi ed agl'interessi dello Stato.

«Art.12. Con altri decreti reali sarà ordinata la vigilanza ed il riscontro, di cui si parla all'ari, precedente, e provveduto a quanto altro occorre per l'esecuzione del presente decreto.»

Sembra manifesto che, in virtù degli art. 5.° e 6.°, il Governo possa sostituire carta alla somma metallica immobilizzala negli altri Banchi, e così quasi raddoppiare la somma dell'imprestito forzato che si piglia tutto da sé. E per tal modo la intese la Gazzetta di Firenze, che spiegò tal provvedimento, coll'intento che il Governo possa, (filando gli occorra, prendere la massa metallica, e dare in cambio dei biglietti. Tal faccenda non polca andare a sangue agli azionisti di codesti Banchi, e polca far crescere lo sgomento. Onde l'Opinione del 4 Maggio si affrettò di smentire quell'interpretazione e negare quella ipotesi, come insussistente, con le seguenti parole; dalle quali mettiamo pegno di cento contro uno, che tutti rimasero convinti del contrario.

«Siffatto apprezzamento è, a nostro avviso, inesatto e fallace. La immobilizzazione delle masse metalliche serve, dall'un canto ad impedire che il danaro sonante si nasconda od esca dal regno, e dall’altro a stabilire una guarentigia pei portatori dei biglietti. Con questo provvedimento la riserva della Banca nazionale viene virtualmente aumentata delle masse metalliche che s'immobilizzano presso gli altri istituii di credito. E ciò preme di far notare, sì per mostrare l'importanza e solidità delle garantie stabilite, sì per antivenire erronei giudizii, che potrebbero essere sfruttati dalla paura.»

Nella tornata del 4 Maggio parecchi Deputati mossero querela al Ministero nella Camera, contro codesto Decreto del 1.° Maggio, come rovinoso per i banchi di Toscana e Napoli, anzi di tutti quelli d'Italia. Ma lo Scialoia si schermì, dimostrando quello essere stato il men disastroso dei possibili provvedimenti nelle presenti congiunture; dichiarò alto, che gli Italiani debbono pensare, non essere ancora terminato il tempo dei sacrifizii; e conchiuse scongiurando gli onorevoli a non dare l'ultimo crollo al credito pubblico, con metter fuori colali dubbii e siffatte controversie. La Camera, non potendo altro, si rassegnò, e passò all'ordine del giorno puro e semplice.

Tutti i giornali, e specializzante quelli del Ministero, bandirono senza riserva, che il voto dato dalla Camera pei provvedimenti finanziarii, ed il conseguente Decreto del 1.° Maggio pel corso forzato dei biglietti della Banca nazionale, equivalevano ad una dichiarazione di guerra. E l'Opinione del 3 Maggio disse tondo: «Esso è il provvedimento di guerra più aperto, più decisivo, che sia stato adottato finora».












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