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Treaty of commerce and navigation between her Majesty and the King of the Kingdom of the Two Sicilies – April 29, 1845

OLLEZIONE DELLE LEGGI
E DE’ DECRETI REALI
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

Anno 1845.

SEMESTRE I.
Da gennajo a tutto giugno.

(N.° 9479.) Legge che ordina la osservanza ed esecuzione del trattato di commercio e di navigazione conchiuso coll'Inghilterra.

De' 25 di Giugno 1845


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pag 186

FERDINANDO IL PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

A fine di promuovere e facilitare la navigazione e le commerciali transazioni de’ nostri amatissimi sudditi con quelli di Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Brettagna e della Irlanda, e rimuovere tutti gli ostacoli

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che vi si opponevano, ci siamo messi di accordo con la Maestà Sua, ed un trattato di commercio e di navigazione del tenor seguente è stato conciliato e sottoscritto da' nostri rispettivi Plenipotenziarii a ciò debitamente autorizzati.

Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie e Sua Maestà, la Regina del Regno Unito della Gran Brettagna e della Irlanda desiderando del pari di migliorare, estendere e regolare le relazioni commerciali tra' loro rispettivi Stati, e di somministrare ogni facilitazione ed incoraggiamento alla corrispondenza commerciale tra' loro rispettivi sudditi, ed essendo persuase che niente può più contribuire al conseguimento di questo desiderabile oggetto, che una reciproca abolizione di tutti i differenziali diritti di navigazione e di commercio, e di tutti gli esclusivi privilegi di commercio finora goduti da' sudditi di una delle due Parti a preferenza di quelli dell’altra ne'rispettivi loro dominii, hanno nominato de1 Plenipotenziarii per conchiudere un trattato per tal proposito, cioè:

Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie,

Don Giustino Fortunato, Cavaliere gran Croce del reale militare Ordine di S. Giorgio, e di Francesco I, Ministro Segretario di Stato della M. S.;

Don Michele Gravina e Requesenz, Principe di Comitini, Cavaliere gran Croce del real Ordine di Francesco I, Gentiluomo di camera con esercizio, Ministro Segretario di Stato della M. S.;

E Don Antonio Spinelli de’ Principi di Scalea, Commendatore del real Ordine di Francesco I, Gentiluomo di camera della M. S., Consultore della Consulta generale, e Soprantendente generale degli archivii del Regno:

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E Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Brettagna e della Irlanda.

L'Onorevole Guglielmo Temple, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della detta M. S. presso la Corte di Napoli;

Ed il Signor Woodbine Parish, Cavaliere Commendatore del real Ordine Guelfico:

I quali, dopo di aversi comunicati scambievolmente i rispettivi pieni poteri, e trovati questi in buona e dovuta forma, sono convenuti ed hanno conchiuso i seguenti articoli.

Articolo Primo. S. M. Britannica conferma l'abolizione convenuta nel primo articolo della convenzione di commercio e di navigazione tra la Gran Brettagna ed il Regno delle Due Sicilie, sottoscritta a Londra il 26 di settembre 1816, di tutti i privilegi ed esenzioni, di cui i suoi sudditi, il loro commercio e legni mercantili godevano ne' domini, negli Stati e ne' porti di S. M. Siciliana in virtù del trattato di pace e di commercio tra la Gran Brettagna e la Spagna conchiuso a Madrid il 13 23 maggio 1667, e de’ trattati di commercio tra le stesse Potenze

sottoscritti in Utrecht il

28 novembre

9 dicembre

1715 ed a Madrid il

3

14

dicembre 1715 e la convenzione tra la Gran Brettagna ed il

Regno di Sicilia conchiusa in Utrecnt il

25 febbraio 1712

8 marzo 1715

e resta convenuto in conseguenza tra le suddette Maestà Loro Siciliana e Britannica, loro Eredi e Successori, che i detti privilegi ed esenzioni, sia di persone, sia di bandiera e di bastimenti, sono per sempre aboliti, anche quando il presente trattato cesserà di aver vigore.

Art. 2. S. M. Siciliana per parte sua conferma in eguaò modo l'impegno contenuto nel secondo articolo della detta convenzione del 26 di settembre 1816, di non accordare per lo avvenire a' sudditi di ogni altra Potenza qualunque i privilegi

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e le esenzioni abolite con quella convenzione, ed alle quali il precedente articolo si riferisce.

Art. 5. Risguardo a' privilegi personali, di cui dovranno godere i sudditi di S. M. Britannica nel Regno delle Due Sicilie, S. M. Siciliana promette che avranno essi libero e non dubbio diritto di viaggiare e risedere ne' territorii e dominii della prelodata M. S., salve le precauzioni di polizia che vengono usate con le Nazioni le più favorite. Essi avranno diritto di occupare delle case e de’ magazzini, e di disporre delle loro proprietà personali di qualunque natura e denominazione per vendita, donazione, permuta, o testamento, ed in qualunque altro modo, senza che si rechi loro a tal effetto il menomo ostacolo o impedimento.

Non saranno i medesimi obbligati, sotto verun pretesto, a pagare altre tasse o imposte, che quelle le quali sono pagate, o potranno pagarsi negli Stati di S. M. Siciliana dalle Nazioni le più favorite.

Saranno essi esenti da qualunque servizio militare, sia per terra, sia per mare, da prestiti forzosi, e da ogni contribuzione straordinaria, purché non sia generale o stabilita per legge. Le loro abitazioni, i magazzini, e tutto ciò che ne fa parte, e loro appartiene per oggetti di commercio o di residenza, saranno rispettati; non saranno soggetti a visite o perquisizioni vessatorie; non potrà farsi alcun esame o ispezione arbitraria de' loro libri, carte o conti commerciali; né potranno tali operazioni praticarsi altrimenti che in seguito di sentenza legale de’ tribunali competenti.

S. M. Siciliana si compromette di guarentire, in tutte le occasioni, a' sudditi di S. M. Britannica che risederanno ne' suoi Stati e dominii, la conservazione delle loro proprietà

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e della loro sicurezza personale, nello stesso modo che è guarentita a' sudditi o cittadini delle Nazioni le più favorite.

S. M. Britannica, da parte sua, promette di assicurare il godimento degli stessi privilegi a' sudditi di S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie ne' suoi domini.

Art. 4. I sudditi di S. M. Britannica ne' domini di S. M. Siciliana potranno liberamente trattare i proprii affari da se stessi, o commettere tali affari alla gestione di tutte le persone che essi potranno nominare loro mezzani, fattori o agenti, e non saranno i sudditi Britannici impediti nella scelta delle persone che potranno agire in tale qualità, né saranno essi richiesti di pagare alcun salario o rimunerazione ad alcuna persona che non sia da essi scelta.

Assoluta libertà sarà data in ogni caso al compratore ed al venditore di negoziare insieme, e di fissare il prezzo di qualunque effetto o mercanzia, immessa ne dominii di S. M. Siciliana, o da essere da' medesimi esportata; salvo in generale gli affari pe' quali le leggi e le usanze del paese richiederanno l'opera di agenti speciali ne' dominii della M. S.

Gli stessi privilegi godranno, e sotto le stesse condizioni, ne' dominii di S. M. Britannica i sudditi di S. M. Siciliana.

Art. 5. I sudditi di S. M. Britannica non saranno sottoposti ne' dominii di S. M. Siciliana ad un sistema più rigoroso di esame e di perquisizione, per parte degli uffiziali doganali, che i sudditi di S. M. Siciliana.

E della stessa maniera, i sudditi di S. M. Siciliana non saranno sottoposti ne' dominii di S. M. Britannica ad un sistema di esame e di perquisizione più rigoroso che i sudditi Britannici.

Art. 6. Vi sarà reciproca libertà di commercio e di navigazione tra il Regno Unito della Gran Brettagna

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e della Irlanda ed il Regno delle Due Sicilie, e niun dazio doganale o altra imposizione sarà caricata sopra qualunque mercé di produzione del suolo o dell'industria di un paese, all'importazione per mare o per terra da tale paese nell’altro, diverso o più elevato del dazio o imposizione caricata sulle merci dello stesso genere di produzione, o manifattura importata da qualsivoglia altro paese.

S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie, e S. M. la Regina della Gran Brettagna e della Irlanda s'impegnano perciò che i sudditi o cittadini di alcuna altra Potenza non godranno alcun favore, privilegio o immunità in materia di commercio o di navigazione, senza estenderlo egualmente e nello stesso tempo a' sudditi dell’altra Potenza contraente, gratuitamente se la concessione fatta a favore di tale altro Stato sarà stata gratuita, e mediante un compensamento proporzionato, per quanto sia possibile, di valore e di effetto, da stabilirsi di comune accordo, se la concessione sarà stata onerosa..

Art. 7. Tutte le produzioni del suolo e dell'industria dell'uno e dell'altro paese, o de’ loro rispettivi dominii, che possono essere legalmente immesse in uno de’ due paesi con legni dell'altro paese, e da esso provenienti, saranno, quando verranno così immesse, sottoposte agli stessi dazii, e godranno degli stessi privilegi, o che sieno importate con bastimenti dell’uno, o con bastimenti dell'altro paese: ed allo stesso modo tutte le merci che potranno essere legalmente esportate o riesportate da uno de’ due paesi nell'altro, con legni dell'altro paese, saranno, quando verranno così esportate o riesportate, sottoposte agli stessi dazii, ed avranno dritto agli stessi privilegi, diffalchi, beneficii, concessioni e restituzioni, o che sieno esportate da' legni di un paese, o da quelli dell'altro.

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Art. 8. Niun dritto di tonnellaggio, di porto, di fanale, o di pilotaggio, quarantena, ed altri simili o corrispondenti diritti di qualsivoglia natura, e sotto qualsiasi denominazione, sarà imposto in uno de’ due paesi sopra i legni dell'altro, in risguardo a' viaggi tra il Regno Unilo della Gran Brettagna e della Irlanda e suoi possedimenti in Europa, ed il Regno delle Due Sicilie se carichi, e per qualunque viaggio se in zavorra, che non sarà egualmente imposto in casi simiglianti sopra i legni del proprio paese.

Art. 9. In tutti i casi ne' quali in uno de’ due Regni il dazio ad esigersi sopra le merci importate dall'altro Regno non sarà una somma determinata, ma in proporzione del valore della mercé, questo dazio ad valorem sarà determinato e stabilito nel modo seguente, cioè: colui che immette, nello entrare nella dogana pel pagamento del dazio, firmerà una dichiarazione contenente il valore delle merci per quello ammontare che egli crederà conveniente; e nel caso in cui l'impiegato o gl'impiegati del posto doganale crederanno che tale valutazione sia in meno, avranno la libertà di prendere la mercé, pagandone il valore a colui che la immette, secondo la dichiarazione di lui, con una addizione del dicci per cento; e l'impiegato doganale restituirà nel tempo stesso a colui che immette, qualunque dazio che avesse egli pagato sopra quelle merci.

Art. 10. Egli è espressamente dichiarato che le stipulazioni del presente trattato non debbano intendersi come applicabili alla navigazione ed al traffico tra un porto ed un altro situati ne' domini di ciascuna delle alte Parti contraenti, essendo tale navigazione è traffico riserbato esclusivamente a' bastimenti nazionali.

I bastimenti de’ due paesi, del resto, potranno

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caricare o discaricare una parie de’ loro carichi in un porto de’ dominii di ciascuna delle Parti contraenti, e quindi procedere, per completare il rimanente del carico o del discarico, in ogni altro porto o porti negli stessi dominii.

Art. 11. Niuno de’ due Governi, né alcuna corporazione o agente che operi in favore e sotto l'autorità di ciascuno di essi, nella compra di qualunque articolo, il quale essendo produzione o manifattura di un paese, sarà importata nell'altro, darà direttamente o indirettamente alcuna preeminenza o preferenza in risguardo o in rapporto al carattere nazionale del bastimento su cui tale articolo sarà stato importato; essendo il vero scopo ed intenzione delle alte Parli contraenti, che ninna distinzione o differenza qualunque sia fatta sotto questo rapporto.

Art. 12. S. M. Britannica dichiara che il commercio de’ sudditi Siciliani nel Regno Unito della Gran Brettagna e della Irlanda non è ristretto o interrotto, o in qualunque maniera affetto da operazioni di qualunque monopolio, contratto o privilegio esclusivo di vendita o compra qualunque; ma che i sudditi di S. M. Siciliana nel Regno Unito della Gran Brettagna e della Irlanda hanno illimitato permesso di comprare e vendere a chiunque, loro piaccia, ed in qualunque forma e maniera che possa essere convenuta tra il compratore ed il venditore, e senza essere obbligati di dare alcuna preferenza o favore in conseguenza di tale monopolio, contratto o privilegio esclusivo di vendita o di compra: e S. M. Britannica promette che nessun cambiamento sarà fatto sotto questo rapporto in risguardo al commercio de’ sudditi di S. M. Siciliana.

S. M. Siciliana promette da sua parte che una simile libertà in riguardo alle compre e vendite sarà goduta da' residenti nel

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 Regno delle Due Sicilie, essendo eccettuate le reali privative siciliane de’ tabacchi, sali, carte da gioco, polveri da sparo, e nitro.

Beninteso che nulla di quanto è convenuto nel presente trattato si oppone al diritto di S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie di accordare patenti d'invenzione e di perfezionamento, sia a' loro autori, sia ad altri.

Art. 13. Se alcun bastimento da guerra o mercantile farà naufragio sulle coste de’ domini di ciascuna delle alte Parti contraenti, tali bastimenti, e qualunque parte di essi, ed attrezzi ed appartenenze de’ medesimi, ed ogni altro effetto e mercanzie. ché sarà salvalo da essi, o il prodotto, se venduto, sarà fedelmente restituito il più presto che si potrà a' proprietarii sulla di loro richiesta, o di agenti debitamente da loro autorizzali: e se non vi sieno tali proprietari o agenti sul luogo, allora siffatti effetti e mercanzie, o il di loro prodotto, del pari di tutte le carte ritrovate a bordo de’ bastimenti, naufragati, saranno consegnate al Console o Viceconsole Britannico o Siciliano, nel di cui distretto il naufragio ha potuto aver luogo; e tale Console o Viceconsole, proprietarii, o agenti, pagheranno solamente le spese incorse per la conservazione della proprietà insieme con la rata di salvataggio, e le spese di quarantena che sarebbero pagabili in simil caso di naufragio di un bastimento nazionale; e gli effetti e mercanzie salvate dal naufragio non saranno soggette a dazio, a meno che non sieno esse destinate per Consumazione: beninteso che in caso di qualunque legale reclamo su di tale naufragio, effetti e mercanzie, lo stesso sarà deferito alla decisione de’ tribunati competenti del paese.

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Art. 14. S. M. Britannica contiene che tosto che il presente trattato sarà messo in vigore, Essa abbandonerà per sempre il privilegio della riduzione del dieci per cento, stipulato a favore del commercio de’ suoi, sudditi con l'articolo della convenzione fatta in Londra a' 26 di settembre 1816.

E S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie dal canto suo promette che per la durata del presente trattato i sudditi di S. M. Britannica continueranno a godere di una riduzione del dieci per cento su' dazii risultanti dalle tariffe doganali sulla totalità delle mercanzie e prodotti del Regno Unito della Gran Brettagna e della Irlanda, sue colonie, possessioni e dipendenze, che essi potranno importare ne' suoi reali dominii; ed i sudditi di S. M. Britannica non pagheranno dazii maggiori di quelli che sulle stesse merci e prodotti potranno venir pagati da' sudditi o cittadini di ogni altra Nazione; a' termini però del convenuto nell'articolo 6 del presente trattato, e secondo i principii in quello articolo stabiliti.

Egli è pertanto beninteso che nulla di quanto è convenuto in questo articolo potrà impedire o restringere la facoltà di S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie di conservare a' suoi sudditi il godimento di una simile riduzione del dieci per cento su' dazii doganali, o di accordarla, se gli aggradirà, ad altre Nazioni, e così metterle per questo riguardo nello stesso piede della Gran Brettagna; e d'indurre, in ogni tempo, nelle tariffe doganali de’ suoi reali dominii que' cambiamenti che crederà opportuni.

Art. 15. Le Isole Ionie essendo sotto la protezione di S. M. Britannica, i sudditi ed i bastimenti di quelle Isole godranno ne' dominii di S. M. Siciliana tutti i vantaggi che sono conceduti dal presente trattato a' sudditi e bastimenti della Gran Brettagna,

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e subito che il Governo delle Isole Ionie avrà convenuto di accordare gli stessi reciproci vantaggi in quelle Isole a' sudditi di S. M. Siciliana, ed a' loro bastimenti; sottintendendosi che, a prevenire gli abusi, ciascun bastimento Jionio che reclamerà il benefìzio di questo trattato, sarà fornito di una patente sottoscritta dal Lord alto Commessario; o dal suo Rappresentante.

Art. 16. Il commercio e la navigazione tra' dominii di S. M. Siciliana, e Gibilterra e Malta, godranno tutti i vantaggi conceduti a' sudditi e bastimenti del Regno Unito della Gran Brettagna e della Irlanda, e del Regno delle Due Sicilie col presente trattato.

Art. 17. Tosto che le ratifiche del presente trattato saranno state cambiate, le stipulazioni contenute così nella convenzione di commercio e di navigazione tra il Regno Unito della Gran Brettagna e della Irlanda ed il Regno delle Due Sicilie, fatta in Londra a' 26 di settembre 1816, che negli articoli addizionali alla medesima e della stessa data, saranno tutte indistintamente e per sempre considerate come nulle ed invalide.

Art. 18. Il presente trattato sarà in vigore per Io spazio di dieci anni a contare dal giorno in cui le ratifiche saranno scambiate, ed anche fino al termine di dodici mesi dopo che ciascuna delle alte Parti contraenti avrà notificato all'altra la sua intenzione di porvi termine; riserbandosi ciascuna delle alte Parti contraenti il dritto di dare tale conoscenza alla fine del detto termine di dieci anni, o a qualunque susseguente tempo.

Art. 19. Il presente trattato sarà ratificato, e le ratifiche saranno scambiate in Napoli allo spirare di tre mesi dalla data della sottoscrizione, o anche prima se sarà possibile.


198)

Fatto in Napoli il giorno ventinove di aprile dell'anno di Nostro Signore milleottocentoquarantacinque.

Giustino Fortunato.

(L. S.)


Guglielmo Temple.

(L. S.)

Firmati.

 Principe Di Comitimi.

(L. S.)

Firmati.

Woodbine Parish.

(L. S.)


Antonio Spinelli.

(L. S.)


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Ed essendo nostra volontà che il soprascritto trattato, le di cui ratifiche sono state oggi cambiate in questa nostra città di Napoli, abbia pieno effetto, giusta l'impegno da Noi preso;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato incaricato del portafoglio degli affari esteri;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

ARTICOLO UNICO. Tutti gli articoli del soprascritto trattato saranno esattamente e religiosamente di parola in parola osservati ed eseguiti, ed avranno vigore da oggi 25 del mese di giugno 1845.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran suggello, contrassegnata dal nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de’ Ministri, e registrata e depositata

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nel Ministero e nella Real Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de’ Ministri, si pubblichi con le ordinarie solennità per tutti i nostri reali domini per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro, ed assicurarne lo adempimento.

Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de’ Ministri è incaricato di vigilare alla sua promulgazione.

Napoli, il dì 26 di Giugno 1845.

Firmato, FERDINANDO.


Il Cons. Min. di Stato


Il Cons. Min. di Stato

 incar. del portafoglio

 Il Min, Segr. di Stato

Presidente interino

degli affari esteri

di grazia e giustizia

 del Cons. de’ Ministri

Fir. Princ. di Scilla

 Fir. Nicc. Parisio.

 Fir. Marchese

Duca Di S.a Chistina.


di Pietracatella.


Pubblicata in Napoli nel dì 28 di Giugno 1845.

 

(206)

(N. ° 9488.) Decreto col quale si stabilisce una scala-franca nel porto di Brindisi.

Napoli, 29 Ottobre 1844.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIGHE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO CC. CC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA CC. CC. CC.

Vista la nostra sovrana risoluzione di restaurarsi il porto di Brindisi con la bonifica de’ terreni adiacenti, ed ivi stabilirsi una scala-franca di merci straniere;

Volendo determinare le norme da osservarsi nella formazione e nel mantenimento della medesima;

(207)


Sulla proposizione dei nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.


CAPITOLO PRIMO.

Creazione di una scala-franca in Brindisi.


Art. 1. Vi sarà in Brindisi una scala-franca di merci e generi forestieri, che saranno custoditi in magazzini chiusi da alto muro di cinta, con delle porte d'immessione distinte da quelle di estrazione.

2.Il Ministro Segretario di Stato delle finanze darà gli opportuni provvedimenti perché i locali che trovansi già designati e destinati per uso della scala-franca, e delle varie officine di dogana e di navigazione, siano renduti adatti per gli approdi de’ bastimenti, e per la discarica, conservazione ed imbarchi delle mercanzie che dovranno depositarsi, ed indi spedirsi per lo consumo, o riesportarsi per lo straniero.


CAPITOLO II

Importazioni, transiti, e travasi de’ generi esteri.


3. Sarà permesso d'immettere nel deposito di Brindisi per la via di mare ogni produzione, mercé e manifattura straniera proveniente da qualunque luogo; ad eccezione de’ sali, tabacchi, polveri da sparo, nitri e carte da gioco, stante la privativa del real Governo su tali generi.

4. I capitani de’ legni che approderanno dallo straniero nel porto di Brindisi con mercanzie e generi esteri, dovranno nel manifesto esprimere se i generi siano destinati per immessioni nel deposito.

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5. Le disposizioni e le formalità della legge doganale de’ 19 di giugno 1826 relative a' manifesti, alle dichiarazioni in dettaglio, agli sbarchi, alla visita e verifica; e le disposizioni relative a' quelle mercanzie, i proprietarii e consegnatarii delle quali non si presenteranno in dogana nel tempo stabilito per la dichiarazione e per la verifica; come altresì le disposizioni relative alle pene ed alle multe stabilite ne' casi di contravvenzioni, sono applicabili a' generi destinati pel deposito in Brindisi.

6. I capitani, i proprietarii e consegnatarii delle mercanzie e de’ generi stranieri clic giungeranno nel porto di Brindisi, non saranno obbligati di presentare agl'impiegati la spedizione della dogana di provenienza.

7. I generi esteri che s'immettono nel deposito, non saranno soggetti ad alcun dazio d'immessione. Su' medesimi si riscuoterà solamente per dritto di stallaggio la quarantesima parte del detto dazio d'immessione..

8. In conseguenza degli articoli precedenti, i generi che sono stati immessi in deposito potranno ivi trattenersi per lo spazio di un anno a contare dalla dichiarazione d'immessione nel deposito. Elasso un tal termine, dovranno o riesportarsi allo straniero, o spedirsi col pagamento del dazio.

9. Saranno permesse le contrattazioni di compre, vendite e permute dentro il recinto del deposito, purché pria di farsi la consegna del genere, ed il passaggio da un magazzino ali' altro, abbiano fatto i negozianti la dichiarazione, ed abbiano ottenuto licenza dallo impiegato superiore del deposito.

10. Se la dichiarazione non è stata fatta, né ottenuta la licenza, e giungessero allo impiegato superiore segrete denuncio, o validi sospetti di frodi commesse, avrà egli la facoltà di farsi render conto da' negozianti dell’uso fatto della mercé, per verifìcarne ne la esistenza.

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Nel caso che non vengano giustificate o la esistenza, o, la sortita de’ generi dal deposito ne' modi o nelle forme regolari, i negozianti o i proprietarii di essi saranno immediatamente soggetti al pagamento del doppio dazio d'importazione, a norma della tariffa in vigore su' generi non esistenti.

Un genere estero dichiarato per deposito, tuttoché ancora ivi non immesso, può liberamente essere riesportato all'estero, sia con lo stesso legno, sia con altro. Nell'uno e nell'altro caso, fatta la dichiarazione in dettaglio per parte del capitano o del negoziante, si procederà a tutte le operazioni descritte nella legge doganale per la sortita o riesportazione delle mercanzie per l'estero, sia con lo stesso legno, o con altro bastimento.

11. I capitani de’ legni provenienti dal!'estero volendo portare allo straniero con se medesimi tutto o parte del carico, sono obbligali di enunciare questa ulteriore destinazione nel manifesto. Se la particolarità della ulteriore destinazione di cui è parola non venisse espressa nel manifesto, i capitani sono obbligali a sbarcare nel deposito il genere non manifestato per transito, per essere sottoposi! a tulle le formalità volute dalla legge doganale, ed al pagamento del dritto di stallaggio.

12. Gl'impiegati del deposito spiegheranno la maggiore sorveglianza perché non abbiano luogo frodi o contrabbandi sulle mercanzie che, dichiarate par transito, rimanessero a bordo.

13. Saranno permessi i trabalzi da un legno in un altro con la destinazione tanto per l'estero, che pel regno. I trabalzi debbono enunciarsi nel manifesto o nella dichiarazione in dettaglio; e non sono permessi se non vi sia enunciato in una di tali carte. In questo caso sarà riscosso per metà il dritto di stallaggio.

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14. Le mercanzie o i generi esteri che, giunti nel porto di Brindisi, sono stati regolarmente manifestati o dichiarati nel dettaglio per travaso per l'estero, verranno verificati, e quindi trabalzati da un legno ali' altro. Un particolare regolamento doganale prescriverà le disposizioni e le formalità da osservarsi ne' casi di transiti con se medesimi, o di trabalzi, affin di teneri lontani i contrabbandi e le frodi che in simili orinazioni possono aver luogo.

Le mercanzie o i generi esteri provenienti dallo straniero, manifestati con la destinazione per lo consumo de’ reali dominii, che si vorranno trabalzare, dovranno essere disbarcati nel deposito.


CAPITOLO III.

Riesportazivne de’ generi esteri dal deposito per lo straniero.

 

15. Coloro che dal deposito vorranno riesportare le manifatture ed i generi esteri per lo straniero, dovranno presentare le loro dichiarazioni, indicando il nome de’ capitani de’ bastimenti o legni su' quali dovranno imbarcarsi le mercanzie, il numero de colli, delle casse, delle botti, le marche loro ed i numeri, il peso, la qualità, la misura, e le mercanzie a numero, secondochè i dazii dovranno pagarsi a peso, a misura, o a numero, ed il luogo della destinazione.

16. Onde prevenire le simulate estrazioni degeneri esteri, gl'impiegati del deposito dovranno sotto la loro responsabilità far verificare per mezzo delle carte di navigazione la esistenza del legno su del quale dovrà effettuarsi la riesportazione, e dovranno accertarsi della esistenza del credito ne' registri del deposito. Dietro di che, e dopo le corrispondenti verifiche ne autorizzeranno la esportazione. 1 generi mento del dritto di stallaggio.

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I proprietarii e raccomandatarii de’ generi dichiarati per deposito, i quali vorranno farli riesportare all'estero in totalità o in parte, dovranno obbligarsi di presentare nel termine che verrà fissato secondo le distanze, la fede d'immessione de’ medesimi generi del luogo della loro destinazione, rilasciata da' nostri Consoli o Viceconsoli, ed in loro mancanza da un Console o altro Agente consolare di Potenza amica o alleata. L'obbligo suddetto verrà dato per lo pagamento del doppio dazio d'immessione già liquidato sulle mercanzie, in caso che non venga esibita la enunciata fede nel termine stabilito.

17.. Sarà vietata la riesportazione per Io straniero, il transito ed il trabalzo sopra legni di cento tonnellate in sotto.


CAPITOLO IV.

Estrazioni de’ generi esteri dal deposito per la circolazione

e consumo de’ nostri reali domini.


18. Sono vietate le destinazioni delle mercanzie e generi esteri dal deposito di Brindisi nel porto-franco di Messina, o ne' depositi della gran dogana di Napoli o di Palermo. Chiunque vorrà destinare de’ generi dal deposito di Brindisi per una delle nostre dogane di qua o di là del Faro, sarà tenuto a presentare la dichiarazione in dettaglio agl'impiegati del deposito per ottenere il debito permesso.

19. Soddisfatti i dazii, verranno bollali tutti i generi che ne saranno suscettibili colle forme prescritte dalla legge doganale de’ 19 di giugno 1826, e da' decreti posteriori.

20. Adempite le soprascritte formalità, saranno rilasciate le mercanzie agli estraenti con bollette a pagamento,

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 nelle quali verranno notate per esteso, e non in cifre,

1.° il numero delle casse, de’ colli, delle botti ec., le loro marche e numeri;

2.° la qualità e quantità de’ generi;

3.° l'ammontare de’ dazii soddisfatti.

21. Le mercanzie ed i generi esteri spediti ne' modi e nelle regole di sopra descritte, che s'immetteranno per via di mare tanto nelle città di Napoli e di Palermo, che in qualunque altro luogo de’ nostri dominii di qua e di là del Faro, non saranno soggetti nelle dogane di arrivo a verun pagamento di dazio doganale.

22. Il capitano del legno fra ventiquattro ore dal momento dell'arrivo sarà tenuto di presentare agl'impiegati della dogana le bollette a pagamento rilasciate dalla dogana di Brindisi. Le dette bollette terranno luogo di manifesto e di dichiarazione in dettaglio. ]Nel caso che il capitano avesse smarrito le bollette, se ne richiameranno le copie dalla dogana di Brindisi; ed intanto le mercanzie saranno subito disbarcate e depositate in magazzino a tre chiavi, salvo le osservanze sanitarie.

Ove dalla detta dogana di Brindisi si certificasse la non esistenza delle bollette a pagamento, le mercanzie saranno considerate e trattate come mancanti cumulativamente di manifesto e di dichiarazione in dettaglio, e perciò soggette a confisca a' termini dell'articolo 72 della vigente legge doganale.

Arrivando le copie delle bollette si procederà alle verifiche.

23. Gl'impiegati della dogana di destinazione prenderanno notamente della spedizione; e dopo che le mercanzie saranno siate immesse nelle dogane, procederanno alla verifica delle medesime.

Esamineranno se le mercanzie soggette a bollo ne dano a quelle descritte nella bolletta a pagamento.

(213)


24. Nella verifica delle mercanzie pe casi di contravvenzioni, di diversità o di differenza fra la bolletta ed il risultato della verifica, si procederà a norma di quanto trovasi stabilito nella legge doganale.

26. Le mercanzie ed i generi di cui è parola nell'articolo 31, giunti che saranno nelle dogane, ed eseguite le formalità e prescrizioni de’ precedenti articoli 22 e seguenti, saranno consegnati alle parti. Quelle però suscettive di bollo, pria di consegnarsi a' proprietarii verranno ribollate, opponendosi il bollo delle dette dogane lateralmente a quello della detta dogana di Brindisi.


CAPITOLO V.

Importazioni ed esportazioni de’ generi

e delle produzioni indigena.


26. In Brindisi si eseguirà il commercio di cabotaggio de’ generi indigeni ne' modi e colle formalità prescritte dalle leggi e da' regolamenti doganali in vigore.

27. Allorché in Brindisi si vorranno estraregnare i generi indigeni soggetti a dazio di esportazione, sarà su di essi riscosso il dazio imposto dalla tariffa in vigore: e si osserveranno le formalità prescritte nel titolo capitolo I della legge doganale de’ 19 di giugno 1826.

28. In conseguenza degli articoli precedenti il commercio de’ generi indigeni sarà trattato in Brindisi con le stesse libertà, e con le medesime formalità che si osservano in qualunque altro luogo del nostro regno.

29. Un particolare regolamento detterà i provvedimenti e le istruzioni per lo passaggio e riposto delle mercanzie in deposito, e per ciò che riguarda gli affari e la economia de’ magazzini.

(214)


Il fruttato del dritto del tonnellaggio, stallaggio, porto ed altro, sarà impiegato esclusivamente per lo continuo nettamento del porto, cui saranno addetti due cavafanghi, uno de’ quali a vapore.

Nell’isola avanti al forte a mare vi sarà un lazzaretto, di cui il Ministro Segretario di Stato degli affari interni presenterà un progetto.

30. Tutti i nostri Ministri Segretarii di Stato, il Direttore della real Segreteria e Ministero di Stato della guerra e marina, ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali dominii oltre il Faro sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato

delle finanze

Firmato, Ferri.

 Il Consigliere Ministro di Stato

Presidente int. del Cons. de’ Ministri

Fir. Marchese Di Pietracatella.


Pubblicato in Napoli nel dì ai di Maggio 1848.












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