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Riceviamo da Nino Gernone alcuni contributi interessanti per la costruzione di una macroregione meridionale che sappia trarre vantaggio dalle migliori esperienze legislative delle altre regioni d'Italia.

Ringraziamo l'amico nonchè collaboratore Gernone e vi invitiamo ad inviarci osservazioni, critiche, proposte e materiali.

Nei limiti del possibile, promettiamo di vagliare il materiale pervenutoci e di pubblicarlo se di interesse generale.

Grazie e tornate a trovarci.

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Fonte:
https://www.verdinrete.it
Gruppo Verdi Regione Lazio
Consiglio Regionale del Lazio - Legge Regionale

Tutela e valorizzazione dei dialetti di Roma e del Lazio

Di iniziativa del consigliere Angelo Bonelli
Approvata dal Consiglio Regionale il 20 dicembre 2004

Relazione


L’obiettivo principale di questa proposta di legge regionale, finalizzata alla  tutela e alla valorizzazione dei dialetti della regione Lazio, è quello niente  affatto retorico di contribuire allo studio di linguaggi popolari che racchiudono  l’essenza stessa della storia e della cultura della nostra città e della nostra  regione.  

Le ricerche e le attività di divulgazione previste dalle presente proposta di legge  renderanno possibile l’incremento delle nostre conoscenze al riguardo e la loro  pubblicazione a vari livelli di approfondimento, da quello specialistico a quello  divulgativo, e secondo varie modalità, dal testo critico alle rappresentazioni  teatrali scolastiche.  

Da un punto di vista dialettologico, i dialetti del Lazio appartengono sistema  dei dialetti meridionali ed in particolare al sottogruppo “mediano” che  comprende i dialetti laziali, umbri e marchigiani parlati nelle zone settentrionali  (dell’Italia centro-meridionale).  

Il linguaggio è l’attività che più delle altre connota l’essere umano ed è quindi  nel linguaggio che sono racchiuse e riconoscibili le peculiarità dei gruppi umani  e delle civiltà.  

Teniamo a sottolineare, a conclusione di questa breve premessa, che la tutela e  la valorizzazione di un linguaggio regionale, e quindi lo stimolo a non perderne  la memoria e ad a renderlo vivo attraverso l’uso, sono azioni che non possono e  non devono essere utilizzate per marcare delle differenze sociali, o peggio  ancora di razza (concetto falso ed alieno alla cultura democratica), ma per  individuare quegli elementi peculiari delle culture locali che, nel loro  complesso, formano una unità culturale ed umana ben più ampia.


Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, al fine di salvaguardare ed incrementare il patrimonio  storico e culturale del proprio territorio, tutela, valorizza e promuove i dialetti  locali presenti e riconoscibili in porzioni del territorio regionale, sia nella loro  espressione orale che nelle forme letterarie. 


Art. 2

(Tipologia delle iniziative sostenute dalla Regione)

1. La Regione sostiene le iniziative finalizzate alla tutela ed alla

valorizzazione dei dialetti del Lazio, intesi come parte del patrimonio culturale della Regione, rientranti nelle seguenti tipologie:

a) attività di ricerca storica, linguistica e demo-etno-antropologica;

b) organizzazione di seminari e convegni;

c) realizzazione e/o pubblicazione di opere letterarie e teatrali;

d) costituzione e incremento di fondi bibliografici, archivi sonori e

videocinematografici afferenti la documentazione di canti, musiche strumentali

e danze tradizionali;

f) tutela, valorizzazione e divulgazione degli usi linguistici

dialettali afferenti le tradizioni folcloriche regionali;

g) iniziative editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali ed

espositive nonché trasmissioni radiofoniche e televisive;

h) iniziative rivolte alla popolazione scolastica.


Art. 3

(Istituto per la tutela e la promozione dei dialetti del Lazio)

1. La Regione, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, istituisce, ai sensi dell’articolo 53 dello Statuto, l’Istituto per la tutela e la promozione dei dialetti del Lazio (ITPDL).

2. L’ITPDL è ente strumentale della Regione dotato di personalità  giuridica, di autonomia statutaria, amministrativa, regolamentare,  organizzativa, finanziaria e contabile ed esercita le proprie attività  conformandosi agli indirizzi politico-programmatici approvati dal Consiglio  regionale ed alle direttive della Giunta regionale. 


Art. 4

(Attività dell’ITPDL)

1. L’ITPDL svolge tutte le attività utili al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed in particolare:

a) stabilisce rapporti di collaborazione e scambio con i competenti uffici dello Stato, della Regione e degli enti locali nonché con le università, gli istituti di ricerca, le associazioni e singoli studiosi;

b) avvia l’elaborazione di un vocabolario storico e socio-linguistico

dei dialetti del Lazio;

c) promuove iniziative di studio e di ricerca nel settore, atte anche ad acquisire documentazioni in forma scritta, fotografica, grafica o audiovisiva curando la pubblicazione e la diffusione dei risultati sotto forma di libri, pubblicazioni, dischi, audio e videocassette, ed altri mezzi di diffusione;

d) provvede alla creazione di una biblioteca e nastrovideoteca specializzata nel settore;

e) assicura la fruizione pubblica del materiale raccolto, secondo le disposizioni previste in apposito regolamento;

f) promuove e realizza iniziative di diffusione delle ricerche svolte e delle documentazioni raccolte;

g) promuove e realizza interventi rivolti al mondo della scuola compresi corsi di aggiornamento per insegnanti.


Art. 5

(Organi)

1. Sono organi dell’ITPDL:

a) il direttore;

b) il collegio dei revisori.


Art. 6

(Direttore)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previa pubblicazione  di apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nomina il direttore  dell’ITPDL scegliendolo tra i candidati in possesso di professionalità di livello  universitario con specializzazione in materie storiche, linguistiche e demo-etnoantropologiche.

2. Il rapporto di lavoro di direttore è esclusivo e regolato da contratto di  diritto privato i cui contenuti, ivi compresi la durata, i limiti di età, le  incompatibilità ed i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli  previsti dalla normativa vigente per i dirigenti delle strutture apicali  dell’amministrazione regionale. 

3. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ITPDL e ne dirige le attività delle quali è responsabile nei confronti della Regione.

4. Il direttore redige annualmente una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti che trasmette all’assessorato competente in materia di cultura.


Art. 7

(Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è costituito con decreto dei Presidente della  Giunta regionale ed è composto da tre membri nominati dalla Giunta regionale  e scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n.  84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di  legge dei documenti contabili) e successive modifiche. 

2. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione ed all’organizzazione dei lavori.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ITPDL e riferisce ogni semestre sui risultati dell’attività di controllo alla Giunta regionale.


Art. 8

(Comitato scientifico)

1. La Giunta regionale nomina il comitato scientifico, composto da sette membri scelti tra docenti universitari nelle materie di cui all’articolo 6, comma 1.

2. Il comitato scientifico resta in carica per la durata del mandato del direttore dell’ITPDL.

3. Il comitato scientifico elegge al suo interno il proprio presidente.

4. Il comitato scientifico presenta annualmente al direttore una proposta di programma contenente le iniziative e le attività per la realizzazione dei compiti istituzionali dell’ITPDL.


Art. 9

(Statuto e regolamento interno)

1. Il direttore, entro sessanta giorni dalla nomina, adotta lo statuto  dell'ITPDL in cui sono disciplinati, in particolare, i principi di organizzazione,  le competenze e le modalità di funzionamento degli organi. 

2. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale che può apportare, ove

necessario, modifiche ed integrazioni.

3. Nei trenta giorni successivi all'approvazione dello statuto, il direttore  adotta il regolamento interno, contenente le norme di organizzazione e di  controllo interno, la dotazione organica, le procedure per la formazione degli  strumenti contabili, nonché le modalità di costituzione e funzionamento del  comitato scientifico. 


Art. 10

(Organizzazione e personale)

1. L'ITPDL ha una struttura amministrativa cui è preposto un dirigente nominato dal direttore e scelto fra persone in possesso di diploma di laurea e con una provata esperienza nella direzione amministrativa di enti, aziende e strutture pubbliche o private.

2. Il regolamento di cui all'articolo 9 determina le modalità di

organizzazione della struttura di cui al comma 1.

3. Il rapporto di lavoro del dirigente di cui al comma 1 è a tempo pieno.

4. Il personale dell'ITPDL gode dello stesso stato giuridico e trattamento economico del personale regionale.

5. Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali l'ITPDL si avvale prioritariamente di personale messo a disposizione dalla Regione Lazio.

6. L'ITPDL può, altresì, avvalersi:

a) di personale comandato dalla Regione Lazio;

b) di società o singoli professionisti mediante contratti di consulenza.


Art. 11

(Finanziamento)

1. Il finanziamento dell'ITPDL è assicurato mediante:

a) risorse di parte corrente ed in conto capitale determinate secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione alle attività svolte dall'ITPDL ai sensi della presente legge;

b) introiti derivati dall'effettuazione di consulenze e prestazioni erogate a favore di terzi;

c) somme stanziate nei bilanci della Regione e degli enti locali per l'esercizio di attività assegnate all'ITPDL;

d) finanziamenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali per specifici progetti.


Art. 12

(Centro regionale di documentazione, ricerca e

valorizzazione del patrimonio linguistico di Roma e del Lazio)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale istituisce,  nell'ambito delle proprie strutture, un centro regionale di documentazione, ricerca e valorizzazione del patrimonio linguistico di Roma e del Lazio.

2. Il centro opera in collaborazione con l’ITPDL, con il compito di introdurre nel sistema di catalogazione regionale i dati provenienti dagli studi e dalle iniziative poste in essere dall’ITPDL e da altre fonti.


Art. 13

(Promozione dello studio dei dialetti nelle scuole)

1. La Regione promuove e finanzia lo studio dei dialetti del Lazio nelle scuole, nelle università popolari e della terza età, nei centri anziani, in tutte le comunità di emigrati laziali in Italia o all’estero nonché nelle associazioni che abbiano tra gli scopi sociali lo studio e la promozione dei dialetti del Lazio, attraverso una costante attività propositiva e progettuale svolta direttamente o attraverso l’ITPDL.


Art. 14

(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2004, la spesa di euro 750.000.

2. Il relativo onere è posto a carico dell’UPB…….mediante l’istituzione di apposito capitolo denominato “Spese per il funzionamento dell’ Istituto per la tutela e la promozione dei dialetti del Lazio”.




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