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Riceviamo da Nino Gernone alcuni contributi interessanti per la costruzione di una macroregione meridionale che sappia trarre vantaggio dalle migliori esperienze legislative delle altre regioni d'Italia.

Ringraziamo l'amico nonchè collaboratore Gernone e vi invitiamo ad inviarci osservazioni, critiche, proposte e materiali.

Nei limiti del possibile, promettiamo di vagliare il materiale pervenutoci e di pubblicarlo se di interesse generale.

Grazie e tornate a trovarci.

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Tutela, conservazione e valorizzazione degli ulivi secolari, delle querce e dei carrubi secolari, presenti sul territorio del Comune di Monopoli.

Integrazione al vigente Regolamento Edilizio con l’introduzione di norme di tutela.
 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso


che il territorio di Monopoli è fortemente caratterizzato dalla diffusa presenza di ulivi secolari che costituisce una significativa esemplificazione di un più complesso sistema ambientale, stratificatosi come esito del processo di antropizzazione storica dei luoghi;

 

che nel territorio comunale la costruzione del paesaggio agrario ha prodotto le grandi “piantate” olivetate – che a loro volta col passare dei secoli hanno assunto carattere di dominanza ambientale – ed ha dato origine a forme di forte compenetrazione tra elementi naturali e fattori di antropizzazione rurale, connotando i luoghi con una propria identità, producendo, al tempo stesso, nuove forme di complessità territoriale;

 

che la diffusa presenza di uliveti secolari nel territorio, rivela quanto significativo, specifico e irripetibile fosse il ruolo che questi luoghi avevano nella cultura contadina, nelle tradizioni, nella volontà generale e nelle leggi non scritte che regolavano i rapporti sociali delle comunità insediate;

 

che l’Amministrazione comunale nelle sue linee programmatiche, approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 9 agosto 2003,  ha assunto formale impegno a valorizzare l’intero patrimonio costituito dalle grandi piantate olivetate fino a prospettare l’ipotesi di condividere azioni di tutela e valorizzazione con i comuni contermini facenti parte della piana costiera pedecollinare (includente, oltre ai territori di Monopoli, quelli di Fasano, Ostuni, Carovigno e San Vito dei Normanni), nell’ambito di un progetto sovracomunale che miri ad istituire un parco agrario degli ulivi secolari;

 

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 25 settembre 2003, il Sindaco è stato autorizzato a sottoscrivere il Documento di Intenti finalizzato alla salvaguardia e alla valorizzazione degli ulivi secolari ricadenti nella piana costiera pedecollinare afferente ai Comuni di Monopoli, Fasano, Ostuni, Carovigno e San Vito dei Normanni, già sottoscritto dai Sindaci dei rispettivi Comuni in data 5 luglio 2002;


che “altrove” si è ormai acquisita consapevolezza della rilevanza delle grandi “piantate” storiche olivetate e della loro sostanziale “unicità”, a giudicare dal commercio, spesso illegale, delle piante che sta interessando, da qualche tempo, questo eccezionale patrimonio arboreo e che, purtroppo, rappresenta la più seria minaccia alla sua conservazione;


che lo sradicamento e la commercializzazione degli ulivi secolari, destinati prevalentemente a decorare i giardini ornamentali delle ville private del nord Italia, sta producendo forti alterazioni del paesaggio storico vegetazionale e rischia di compromettere irrimediabilmente la struttura agricolo-produttiva e paesaggistico-ambientale del territorio;


che l’attenzione a questa particolare “monumentalità” dei luoghi non trova adeguati riscontri nei vigenti strumenti di pianificazione del territorio, mentre disposizioni a tutela della produttività olivicola trovano più concreta definizione nella recente legislazione regionale in materia di regolamentazione dell’estirpazione “di piante di olive da olio”;


che, in particolare, la difesa degli ulivi secolari è affidata ad una vecchia legge (il Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 475 del 27 luglio 1945, successivamente integrato e modificato dalla Legge n. 144 del 14 febbraio 1951 e dal Decreto Presidenziale n. 987 del 10 giugno 1955) risalente ad oltre cinquant’anni fa, che sostanzialmente vieta l’abbattimento degli alberi, salvo quelle situazioni di grave deperimento o di permanente improduttività, ovvero di danno arrecato all’intero impianto in casi di elevata densità arborea dello stesso;


che più recentemente la stessa Regione Puglia ha istituito, con Legge Regionale n. 14 del 31 maggio 2001 l’Albo dei monumenti vegetazionali nel quale iscrivere gli alberi di qualsiasi essenza, anche in forma isolata, che “con le loro caratteristiche fitologiche e panoramiche costituiscono elementi caratteristici del paesaggio”, prescrivendo per essi il divieto, già previsto dalla legge precedente, di abbattimento o di espianto se non per motivi eccezionali così come, recentemente, meglio disciplinato e regolamentato con l’art.45 della L.R. 7 gennaio 2004, n.1, che – di fatto – ha vietato il commercio delle piante di ulivo per le quali sia stata autorizzata l’estirpazione dai rispettivi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura, ponendo l’obbligo per esse di concorrere a “costituire la riserva regionale da cui attingere per l’impianto di oliveti a salvaguardia della quota regionale”;


che nel territorio di Monopoli sono ampiamente diffusi gli ulivi secolari ed anche querce e carrubi che rivestono anch’essi le caratteristiche di cui all’Albo dei monumenti vegetazionali previsto dalla Legge Regionale n.14 del 31 maggio 2001;


Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’adozione di un regolamento in materia di tutela e valorizzazione di tali piante sulla base del Documento di Intenti innanzi richiamato e in piena sintonia con la Legge Regionale n.1del 7 gennaio 2004, avvalendosi di un gruppo di consulenti esterni (costituito da tre esperti in materia di olivicoltura, pianificazione ambientale e territoriale e procedure di finanziamenti comunitari e nazionali a sostegno delle aziende agricole) allo scopo di rendere più efficaci gli interventi di cui innanzi detto;


Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 con cui è stato approvato il Piano Urbanistico Tematico per il Paesaggio;


Vista la Legge Regionale n. 20 del 27 luglio 2001;


Vista la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004;


Visti gli artt. 3 e 13 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale n. 25 del 15 dicembre 2000;


Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (pubblicato sul suppl. n. 246 alla G.U. n. 266 del 15 novembre 2001) con le modifiche ed integrazioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 301 del 27 dicembre 2002 (pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003);


Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (G.U. n. 227 del 28 settembre 2000, suppl. ord. N. 162) recante “disposizioni in materia di Ordinamento istituzionale, finanziario e contabile delle Province e dei Comuni” ed acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 dello stesso e dato atto che il presente provvedimento, non determinando variazioni – in entrata e in uscita – al bilancio comunale, non necessita del parere contabile;


Per tutto quanto premesso e considerato, con gli esiti della votazione innanzi riportati,


Delibera



a) di approvare, come approva le seguenti norme per la tutela e la conservazione del patrimonio arboreo esistente nel territorio del Comune di Monopoli;


b) di ritenere le norme di tutela e conservazione del patrimonio arboreo parte integrante di un piano più generale di rilancio del settore agricolo, e in particolare olivicolo, a cui facciano seguito nuove forme di sostegno e di qualificazione, con l’individuazione di aree produttive di rilevanza ambientale - da proteggere e garantire con adeguate forme di tutela e di valorizzazione  - sulle quali far convergere i finanziamenti comunitari, demandando alla Giunta Comunale il reperimento nel prossimo bilancio, in corso di compilazione, di specifiche risorse adeguate in tal senso;


c) di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta l’istituzione di alcun vincolo urbanistico e nessun pregiudizio in relazione alle future destinazioni urbanistiche che saranno stabilite dal redigendo Piano Urbanistico Generale;


d) di stabilire che le norme introdotte ai punti 1, 2, 3 e 4 del seguente regolamento, sono da considerare norme aggiuntive all’art. 58 del Regolamento Edilizio vigente e, per tale ragione, la violazione di esse – costituendo violazione al Regolamento Edilizio – determina la comminazione delle sanzioni previste per l’inosservanza di tale strumento.


e) di demandare al Dirigente responsabile la procedura di pubblicazione del presente atto secondo la procedura di cui alla L.R. n.56/80, così come modificata ed integrata dalla L.R. n.20/01;


f) di demandare alla Giunta Comunale il reperimento nel prossimo bilancio, in corso di compilazione, di specifiche risorse per potenziare l’Ufficio Agricoltura dotandolo di nuove risorse umane e competenze tecniche, tali da garantire una reale pianificazione e programmazione del settore, finalizzate al sostegno degli operatori, alla realizzazione di progetti e al reperimento di fondi locali, regionali, nazionali ed europei, in una visione organica dello sviluppo del territorio, mediante la costituzione di un Gruppo Tecnico Agricolo, composto da tre consulenti esperti in materia di olivicoltura, pianificazione ambientale e territoriale e procedure di finanziamenti comunitari e nazionali a sostegno delle aziende agricole.


Regolamento

1. Gli ulivi secolari, le querce e i carrubi secolari, presenti sul territorio del Comune di Monopoli, devono essere salvaguardati, nel rispetto dei valori produttivi, paesistici ed ambientali, nell’ambito dell’autonomia e delle funzioni conferite ai Comuni ai sensi degli artt. 3 e 13 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e della “potestà regolamentare in ordine allo svolgimento delle funzioni loro attribuite” ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 3 del 18 ottobre 2001.


2. Per effetto di quanto contenuto al punto 1), è vietato l’abbattimento e/o lo sradicamento di ulivi, querce e carrubi secolari in tutto il territorio comunale, salvo le zone destinate all’edificazione secondo la normativa vigente, dove gli ulivi, le querce e i carrubi qualora ricadenti nell’ambito strettamente interessato da interventi urbanizzativi (edifici ed opere di urbanizzazione) potranno essere spiantati e trapiantati in altre aree libere degli stessi lotti di intervento, oppure in altre aree di proprietà privata del territorio comunale,  oppure ancora in aree pubbliche individuate dall’amministrazione comunale, in maniera permanente o in modo tale da costituire  - e solo per le piante di ulivo – riserva comunale in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 45 della Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004, con espresso divieto di esportazione delle piante al di fuori del Comune.


3. L’eventuale espianto degli ulivi secolari, qualora autorizzato a norma della legislazione vigente, comporterà l’obbligo di reimpianto degli alberi in aree di proprietà privata ricadenti all’interno dello stesso territorio comunale o, alternativamente, in aree pubbliche individuate dall’amministrazione comunale, in maniera permanente o in modo tale da costituire  - e solo per le piante di ulivo – riserva comunale in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 45 della Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004, con espresso divieto, ancora una volta, di esportazione delle piante al di fuori del Comune.


4. Nel caso di espianto di cui al precedente punto 2), con apposita relazione da allegare alla domanda di permesso di costruzione, si dovrà evidenziare l’impegno progettuale a conservare nella posizione originaria le piante presenti nell’area. Ove si renda necessario l’espianto, le spese complessive saranno a carico dell’imprenditore anche  nel caso di spostamento in aree pubbliche disponibili;


5. Nel caso di espianto di cui al precedente punto 3), qualora il reimpianto avvenga all’interno di aree pubbliche comunali, tutti gli oneri necessari saranno a totale carico dell’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione potrà inoltre concedere il reimpianto degli alberi in aree agricole per le quali i proprietari ne facciano espressamente richiesta, ponendosi in questo secondo caso a carico degli stessi proprietari tutti gli oneri necessari, nonché l’obbligo di conservazione assoluta del patrimonio arboreo così costituito.


6. L’Albo comunale dei monumenti vegetazionali sarà costantemente aggiornato a cura degli Assessorati “Agricoltura” e “Ambiente, città e territorio”, cui spetta il compito di fare osservare la regolamentazione contenuta nella presente deliberazione.


7. Le prescrizioni innanzi stabilite sono applicabili ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 2 del D.L. n. 122 del 20.6.2002.


8. L’adozione del presente regolamento non comporta l’istituzione di alcun vincolo urbanistico.


9. Le norme introdotte ai punti 1), 2), 3) e 4) del presente regolamento sono da considerare norme aggiuntive all’art. 58 del Regolamento Edilizio vigente e, per tale ragione, la violazione di esse – costituendo violazione al R.E. – determina la comminazione delle sanzioni previste per l’inosservanza di tale strumento.


Il Consiglio Comunale, con separata ed unanime votazione in merito, stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti connessi con il presente atto lo ha dichiarato IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).





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