Eleaml


Non tutti i deputati portarono il cervello all'ammasso schierandosi col potere piemontese, poi divenuto italiano.

Minervini fu una delle voci fuori dal coro. Ripetutamente presentò proposte alternative alle scelte finanziarie dei "discepoli" del conte di Cavour che consegnarono lo stato appena nato in mano a speculatori stranieri, con richieste continue di prestiti.

L'ex reame fu messo letteralmente in ginocchio dai padri della patria, basta dare una occhiata alle tabelle riportate dal Minervini. 

Zenone di Elea, RdS 22 Marzo 2009

https://www.eleaml.org


PER SOPPERIRE PRONTAMENTE ALLE FINANZE

SOLLEVARE LE POPOLAZIONI DA LEGGI VESSATORIE

PROMUOVERE IL LAVORO-IL MOVIMENTO -

RIALZARE IL CREDITO

CONTRO-PROGETTO 

ALLE PROPOSTE MINISTERIALI

per Luigi Minervini

Deputato al Parlamento

NAPOLI

DALLA STAMPERIA DI ANTONIO METITIERO

Vico Maiorani a' Gerolomini 9, p. p.

1867

ALLA CAMERA ED AL PAESE

CAGIONI DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA

PROPOSTE DI LEGGI TENDENTI A RIALZARE IL CREDITO

A PROMUOVERE LA LIBERTA' DEL COMMERCIO

DELL'INDUSTRIA, E DEL MOVIMENTO

ED A SALVARE IL PAESE DALLA FALLENZA A CUI SAREBBE TRAVOLTO

OVE PRESTO NON SI ACCORRESSE A SCONGIURARE IL PERICOLO

per Luigi Minervini

Deputato al Parlamento


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§I.

Considerazioni generali.

Riposati gli animi dalle generose aspirazioni, uopo è che la mente riprendesse il severo officio, onde a forze riunite e senza distinzione di colori politici, si desse opera a correggere gli errori commessi, ed a stabilire le norme di un'amministrazione semplice, meno costosa e produttiva moralmente e materialmente-A procedere con ordine analitico, conviene stabilire le cause principali e le cause secondarie, dalle quali derivava la posizione, che ora e governo istesso, e la opposizione, e la maggioranza del paese, guardano come pericolo gravissimo per la nazione, se non si volga il pensiero a scongiurarlo.

Intendiamo adunque fare aperto al governo, alla destra ed alla sinistra lo stato della nostra situazione finanziaria attuale, rispetto alla precedente.

Siccome dicevamo alla alla occasione di discutere il bilancio del ministero d'industria, agricoltura e commercio, all'epoca del ministro Pepoli, così rifermiamo, in regime costituzionale credere unico e solo ministero necessario, indispensabile, essere quello della statistica; imperocché senza conoscere lo stato della produzione generale e relativa, l'importazione e la esportazione, non può aversi norma per formare un bilancio ragionevole, politico e morale. Senza dati statistici, l'empirismo tiene luogo della scienza, e le conseguenze sono imprevedibili, e di ciò vuolsi derivare la catastrofe finanziaria, economica, politica dalla quale siamo minacciati.

Il Conte di Cavour credette essere arrivato il tempo di attuare il libero scambio nel Piemonte, e defilato andò al ribasso delle tariffe. d'onde n'ebbe a raccogliere crisi monetaria, corso forzato dei biglietti di banca, prestiti rovinosi, tasse molteplici e vessatorie, crisi monetaria-usura- fallimenti- industria e commercio perturbati.

Vane furono le reclamazioni delle Camere di Commercio e della intera mercatura: si volle stare fermi nella misura improvvida non ostante i danni che se ne vedevano progredire ed aumentare.

A riparare la catastrofe, si credette ricorrere a prestiti ed a più prestiti rovinosi- a vendita delle risorse nazionali a baratto a tasse molteplici novelle- al rincaramento di quelle esistenti all'anticipazione del tributo fondiario- al corso forzato dei biglietti (e peggio, facendone fare monopolio ad una banca privilegiata a danno dello Stato e dei cittadini)- al prestito forzoso -alla tassa unica, così detta della ricchezza mobile -a rendere erariale e ad unificare, il non unificabile dazio di consumo, essenzialmente varia e municipale- ad imporre l'enorme cifra di lire 4200 pe 'l riscatto militare-In una parola, con l'empirismo più esiziale, si credette curare una piaga cancrenosa, non con gli astringenti, non con i rimedii abortivi, ma con i palliativi, che elevando i bordi della piaga, ne rendevano la profondità e l'ampiezza progressivamente e spaventevolmente più grave.

Nel Piemonte, le conseguenze furono meno sensibili, imperocché dal 1860 l'affluenza di tutto il movimento Italiano in un eroico ma piccolo paese a piedi delle Alpi, disse certo alcun compensamento: e pure creandosi ivi novelle fortune, non fu data riparazione alla rovina delle fortune industriali e commerciali irreparabilmente offese-In Napoli ed in Sicilia per converso, con la perdita di quanto a due capitali di un Reame di circa 10 milioni di abitanti, era inerente, la catastrofe industriale, commerciale ed economica camminò con una celerità geometrica innanti-Ed in vero, perduti la Corte-un esercito di 120 mila uomini-una marina (esercito e marina che si forniva di tutto dalla industria e dal lavoro del paes) - perduta la rappresentanza straniera e le più lodevoli istituzioni, e ridotte Napoli e Sicilia al di sotto di ogni più piccola provincia, le cose precipitarono così e rapidamente al male, come universale fosse lo scontento per tanti interessi morali e, materiali offesi.

Leggi ed ordinamenti, istituzioni e pubblici stabilimenti, tutto venne

sconvolto, annullato, distratto, inviando impiegati (tranne taluna eccezione) incapaci, ignari delle condizioni locali, ed importando leggi e regolamenti Piemontesi, e che non erano, tranne che una miscela, un'accozzaglia di tradizioni feudali, e del peggio dell'austriaco e del francese, e neanche di forma italiana rivestito-L'ordinamento giudiziario sconvolto col volere improvvidamente sostituire le assisie alla magistratura giudicante, e mentre abbiamo tre quarti della popolazione di analfabeti, e le gare dei partiti ancora non dome: mutando vocaboli, giurisdizioni, in breve, creando un Caos - La procedura civile che ci retrograda di due secoli: che costituisce della giustizia un mercato: che asservisce le parti e la loro difesa a balzelli enormi, molteplici, difformi, vessatorii, capricciosi-Una tariffa giudiziaria arbitraria, e che rende il costo e le esigenze degli atti e del formalismo, una vergogna alla sapienza Italiana-La legge di tassa e di registro che costituisce uno spoglio, una perenne vessazione dell'individuo e della famiglia, del suo domicilio, del suo credito, se nasce, se contrae nozze e se muore-Le Leggi vessatorie ingiuste, costose, impossibile del dazio di consumo fatto erariale-Le spese enormi, ognora crescenti, e i presuntivi delle entrate erronei, senza dati statistici, burocraticamente circondati di tanto formalismo, che ne inceppa lo svolgimento e ne rode una buona terza parte con le spese-La mancanza di un'unica scrittura doppia ed a controlli, senza la quale non può mai conoscersi la situazione finanziaria, tanto che per sette anni, ogni ministro di finanza ha fatto l'esposizione del tesoro, dichiarando il prossimo pareggio, promettendo economie, e poi in ogni finire di dicembre, venne invece ad impedire la discussione del bilancio, a volere nuove imposti, e chiedere l'esercizio provvisorio con la minaccia della questione di Gabinetto -Sempre!

Così aumentandosi gli esiti senza misura, aumentando le imposte a modo irragionevole e sopra le istesse cose già tassate ed esorbitantemente, e non migliorando gl'introiti, siamo ora a tale, che urgente cosa è venire a rimedio efficace, distruggendo il mal fatto, e provvedendo al da fare.

Prima di venire a fare le proposte finanziarie che stimo urgenti, dirò poche cose dello stato della nostra finanza, rispetto alle relazioni internazionali, o sia relative alle nostre condizioni in rapporto al mercato Europeo, del che nel seguente paragrafo.

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§II.

Delle condizioni finanziarie italiane in rapportoal mercato Europeo.

Tratterò dello stato delle Provincie Piemontesi e delle Provincie Napoletane e Siciliane e delle Lombarde ec. ec. prima del 1859, e dello stato delle medesime dal 1860. sino al 1864, d'onde potremo fare la proporzione per gli anni 1865-1866-1867.

Nel 1859 il Piemonte per le idee di Cavour che volle prematuramente attuare il libero scambio


importava per lire
260,823,045
Dunque il Piemonte era tributario all’estero per l. 84,972,630 all'anno, per importazione superiore alla esportazione: di qui il fallimento, le usure, la crisi monetaria e tutto quello che ne conseguita.
esportava per lire
175,800,415
Differenza… lire
84,972,630

Preso il quinquennio dal 1854 al 1858 per Napoli, per Sicilia, e per la Lombardia e per l'Umbria, le Marche e le Roruamic, troveremo in vece che la media fra la importazione, a raffronto della esportazione, rivela un commercio attivo, un tributo in numerario che l'estero pagava annualmente loro per l' importazione minore della esportazione, e quindi affluenza di numerario, fabbriche industriali, sconto ragionevole, fondi pubblici oltre la pari, credito immenso presso tutti gli Stati Europei. Eccone la pruova per le cifre, desunte dalla statistica officiale dei signori Correnti e Maestri.


Laesportava per lire126,448,525Dunque la Lombardia ritirava dall'estero, ed in effettiva pecunia, annue l. 42,453,385. D'onde floridezza, produzione, d'industria, di commercio, di attività, sconto ragionevole, ostracismo alla usura, moneta abbondante.
Lombardiaimportava per lire85,995,140
Differenza… lire 42,453,385

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Il Regnoesportava per lire 145,326,929Dunque le Due Sicilie ritiravano dall'estero, ed m pecunia effettiva, annue l. 40:768:374. D'onde: floridezza, aumento di produzione, à° industria, di commercio, di attività, sconto ragionevole, ostracismo all'usura: fondi pubblici oltre la pari, credito presso tutto il mercato Europeo, abbondanza di moneta.
delle Dueimportava per lire 104,558,555
SicilieDifferenza... lire 40,768,374

E vorremo notare che l'Isola di Sicilia, sopra codesto introito annuale, rappresentava per la specialità dei suoi prodotti, L. 32,984,000 di lire, imperocché

esportava per lire59,211,000Ed ora la Sicilia è chiamata barbara,
è tormentata dalla miseria,
dalla fame, dal brigantaggio!
importava er lire26,227,000
Differenza... lire 32,984,000
Umbriaesportavano per lire44,659,000Dunque ritiravano dall'estero, ed in pecunia, ogni anno lire 11,359,704
e di ciò la florida loro posizione
morale economica, finanziaria.
Marcheimportavano per lire 33,299,296
RomagneDifferenza... lire 11,359,704

Ed esposto codesto quadro retrospettivo, vorremo dire, come improvvida ed esiziale misura fossero stati i trattati di navigazione e di commercio con la Francia, cui tennero dietro altri trattati del pari lesivi con altre nazioni-Si concedette alla Francia di fare l'alto e piccolo cabotaggio ne' porti Italiani, senza che noi potessimo fare altrettanto ne' porti della Francia, d'onde infeudato il mare Italiano alla Francia, creata una concorrenza insostenibile al commercio ed alla marineria di altura e minore dell'Italia tutta - Si concedette alla Francia (e quindi si dovette concedere alle altre potenze) una prevalenza sulla importazione ed esportazione e per dodici anni verso l'Italia-Io combatteva nella coteste convenzioni:

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ne prevedeva i danni: cercai di differirne la votazione, sino a quando la inchiesta sopra i dritti differenziali non fosse compiuta -Tutto fu vano: si volle precipitare senza udire: vennero i risultati della inchiesta, i quali condannavano quelle convenzioni come dannevoli all'Italia, ma già ministero e maggioranza, avevano rovinato e asservito il paese per dodici anni allo straniero-E temiamo che peggiore renderà la nostra posizione, il trattato di commercio e di navigazione con l'Austria se fosse informato, come temiamo, agli stessi erronei principii ed allo stesso favoritismo dei precedenti e senza accurati elementi statistici.

Premesse queste considerazioni, ora ci faremo, con l'analisi delle cifre, ad esporre quale sia lo stato dell'Italia, e come ed in quale proporzione crescente di errori, sia pervenuta all'attuale catastrofe.

Nel 1859, tranne la Lombardia, e le Due Sicilie, l'Umbria, le Marche e le Romagne, erano tributarii allo straniero per importazione superiore all'esportazione:

1. Il Piemonte per lire 84,972,630
2. La Toscana per lire 34,651,209
3. Parma per lire 3,500,000
4. Modena per lire 7,061,770

Sicché, in uno, erano tributarii all'estero per annue lire

130,185,517

E compensando lo stato florido d'introito della Lombardia, delle Due Sicilie, e dell'Umbria, delle Marche e delle Romagne col debito all'estero del Piemonte, della Toscana, di Parma e di Modena, avremo, riscontrando la statistica uffiziale, che tutte le dette Provincie riunite a quell'epoca:

importavano per annue lire607,538,468Sicché prima del 1859
erano, in uno tributarie
esportavano per lire 569,534,294



allo straniero per importazione, superiore alla esportazione per lire 37,404,174.

Al 1861 dopo il ribasso delle tariffe:

La importazione fu di lire 476,791,930
L'esportazione di lire319,107,448
Differenza lire 157,684,482

Due conseguenze: cresciuto il tributo all'estero da lire 37,404,174 a nientemeno che lire 157,684,482. -diminuito il movimento:

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imperocché prima del 1859

l'importazione era di lire........... 607,538,468
l'esportazione di lire.................. 569,334,294
Dunque un movimento di L. 1,177,472,7621,177,472,762
Nel 1861 l'importazione............. 476,791,930
l'esportazione............. 549,407,448
Dunque il movimento di lire 795,899,378795,899,578
Quindi nel 1861 diminuito il movimento di lire381,573,384

 mentre è cresciuto il debito allo straniero per lire, come sopra, di oltre quattro volte e mezzo più di quello che era prima del 1859.

Nel 1862 l' importazione, rispetto all' esportazione, ascese da lire 157,684,482 a lire 197,743,360,

E nel 1863 ascese a lire 282,028,016. E nel 1864 a lire 460,702,637.....!

E pel 1865, 1866 e 1867, progredendo la proporzione, saremo arrivati forse a molto dippiù di tributo che l'Italia paga allo straniero, in pecunia effettiva: quindi crisi monetaria irrimediabile, usura, corruzione, agiotaggio-Né si dica che negli anni 1863 e 1864 sia cresciuto il movimento, sommando le importazioni con le esportazioni, perocché ciò vuol dire che il capitale de' pochi, frutti a danno dei molti e nulla più, perocché la produzione è annullata ed oppressa: ciò vuol dire che l'Italia è costituita sotto la tirannia del capitale-Né può trarsi argomento di floridezza dal vedere lo sconto sull'oro e sull'argento dal 4 al 5, perocché ciò dinota assideramento della speculazione e della industria: ma se questo assideramento scemasse, vedreste lo sconto aumentare in un subito- Quando dettevamo queste pagine, prevedevamo quello che ora si verifica, rialzato cioè già grandemente lo sconto che sull'oro oggi è all'11 per 100 e sull'argento dal 9 al 10 per 100.

E per parlare un poco più da vicino delle provincie napoletane e siciliane, vorremo paragonare col precedente, lo stato attuale, in cui sono ridotte per effetto dello sgoverno e degli errori economici e politici e delle esorbitanze ivi perpetrate e d'ogni genere.

Nel 1861 Napoli e Sicilia che ritiravano dall'estero per esportazione superiore all'importazione annue lire 40,768,354-per effetto delle nuove tariffe videro le importazioni arrivare a 83,685,399, e le esportazioni decrescere a 52,651,244 (Annuario Statistico pagina 484) sicché da creditori noi dell'estero per circa 41 milioni, ora siamo debitori di lire 31 milioni e più-E tra lucro cessante e danno emergente, nella deficienza di 70 milioni nel 1861.

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Né vale il dire che le importazioni maggiori per ribasso delle tariffe dessero ai consumatori il buon mercato dei prodotti esteri, e quindi giovi al maggior numero-la importazione maggiore diminuisce il lavoro e quindi la risorsa indigena: la importazione maggiore altera lo sconto della moneta. Ed arrivatosi alla carta forzosa: o pagate in contante, e la mercé vi costerà tanto dippiù quanto è lo sconto che doveste pagare per convertire la carta in moneta: o pagate in carta, e il venditore aumenterà il prezzo della mercé, per quanta è per lui la perdita onde convertire la vostra carta in moneta-Il debito dell'estero per importazione superiore all'esportazione, è dovuto in numerario e quindi la moneta scomparisce sempre e non potendo fare ritorno per tale condizione crescente, la crisi monetaria non può cessare: e quindi con uno sconto perenne, si esaurisce il capitale e quindi la circolazione e il movimento e deve andarsi alla fallenza.

L'errore dei trattati di navigazione e di commercio senza dati statistici e per deferenza e sotto la illusione del libero scambio, fu enorme: ma l'avere permessa l'uscita delle materie gregge di che abbondiamo senza un ragionevole dazio di esportazione, e messo poi un dazio sull'uscita delle lavorate: e per converso l'avere diminuito le tariffe sulla importazione delle materie lavorate di che potrebbesi sopperire dalla industria indigena, sono errori che, all'epoca di un paese in formazione. hanno creato un protezionismo a favore dell'estero a danno dell'Italia.

Due rimedii -Primo sviluppare la produzione indigena, ma nel difetto di capitali, conviene sprigionare dai tanti balzelli la produzione, non patendo ora sviluppare se è taglieggiata e vessatoriamente, nel capitale, nella libertà e nel movimento.

Secondo rimedio-aumentare il dazio di esportazione sulle materie gregge di che abbondiamo: aumentando sulla importazione delle lavorate, delle quali noi siamo o potremmo essere produttori, onde promuovere il lavoro ed attirare allo stesso i capitali allontanandoli dalla usura.

Noi siamo per la teorica del libero scambio, ma vuolsi andare a cotesto progresso logicamente, e quando la produzione e il movimento, ed il commercio e la industria, fossero sviluppati; ma quando si è tutto percosso, disordinato, confuso ed assorbito in un mostro divoratore, chiamato lo Stato, la misura fu inopportuna.

Avendo ora mai l'amministrazione per anni sette imposto tutto ed a modo vessatorio ed incomportevole ed orroneamente (e sempre dicendo in via e sperimentale e provvisoria) conviene venire ad un mezzo efficace, pratico e sicuro, che da una parte scongiuri la crisi in che versiamo, e dall'altro valga a rialzare il nostro credito.

Si sono create molte tasse e rincarate le tasse molteplici in modo assurdo, senza dati e senza proporzione: si è venduto a baratto: si sono emessi buoni del tesero: fatti prestiti l'uno sopra l'altro e sempre promettendo il pareggio e le economie: si è pigliato anticipatamente il tributo fondiario, facendo lucrare uno sconto alla tirannia del capitale, anzicchè al credito dello stato: si è conceduti il corso forzato ai biglietti di una banca privilegiata e favorita, facendola arbitra di un agiotaggio spaventevole a danno dello stata e dei particolari: si è fatto un prestito forzoso per contingente dando alla tirannia del capitale l'utile di un interesse quasi del 18 per 100: si è sotto l'aspetto di ricchezza mobile, fatta una imposta assurda, sproporzionata, vessatoria e che non rende-si è balzellato il pane, il vino, l'olio, ogni bevanda, l'aceto, il sale, il nascere, il morire, gli atti negati»!, i positivi, per sino si è messa a mercato la giustizia-E tutto questo, sempre confessando essere erroneo, essere ingiusto, essere vessatorio e difendendosi con le solite parole di necessità, di provvisorio- Ora con la circolare Ricasoli, e pestii col discorso della Corona si confessava l'erronea ed ingiusta e vessatoria amministrazione-Dunque conviene non illudere, né ingannare il paese.

Riserbando al Ministro di finanza di proporre subito una legge sulle dogane nei sensi di arginare la crisi, derivante dalla importazione sproporzionata alla esportazione, io credo che la via di uscire dalla catastrofe che ci minaccia sia unica e sola quella che verrò proponendo, nei seguenti paragrafi.

§. III.

Primo rimedio-Legge di economia Prima di sviluppare qualunque siasi altro rimedio, stimo debito imprescindibile di riproporre le economie, ma per legge, imperocché quando il Ministero per sette anni, dopo averle solennemente promesse, non volle o non seppe farle, il Parlamento è nel dovere di tanto praticare e massime la elettiva - Codesto vero fu da me sentito urgentissimo nel 1861, quando l'onorevole Sella, gridando alla fallenza, mise fuori delle misure Finanziarie ingiuste, vessatorie e che nulla resero, e proposi una legge di economia, che Ministero e maggioranza non fecero discutere ed io protestai- E proposi quella stessa legge di economia nel 1866, quando Scialoja, all'occasione della guerra, presentò tutte quelle altre gravezze, che poi produssero, sotto altra forma, innumeri rincaramenti di

Legge di economia «Art. 1. Il bilancio delle spese ordinarie per l'anno 1868 sarà ridotto di un quinto. Quello straordinario sarà ridotto di un terzo (1).

«Art. 2. La seduta stante, nominerà tante Commissioni speciali per eseguire cotali riduzioni, uditi i signori ministri.

«Art. 3. Le Commissioni saranno tante, quanti sono i ministeri: ciascuna sarà di nove membri scelti con sorteggio. Se taluno dei sorteggiati non voglia, o non possa, sarà surrogato da altro deputato, scelto dal presidente della Ciascuna Commissione si riunirà appena nominata, e sceglierà nel suo seno a maggioranza assoluta di voti un presidente, ed un segretario.

«Art. 4. Ciascuna Commissione, dopo di avere sopra il bilancio eseguite le riduzioni, ordinate con l'articolo 1. ° sentirà il ministro, e qualora la riduzione sarà concordata, senz'altro se ne farà rapporto alla ove vi fossero dispareri, sarà rapportato ugualmente, notando le divergenze, e proponendo la Commissione il suo progetto.

«Art. 5. La riduzione sarà complessiva, e non sopra ogni articolo del bilancio, ma per modo che tutte le riduzioni singole raggiungano in complesso il limite designato dalla legge con l'articolo 1. Nella riduzione si avrà cura di sopprimere, ridurre o diminuire ogni spesa che non fosse ritrovata puramente necessaria. E non potendosi assolutamente raggiungere la riduzione, nel senso precisamente designato, se ne farà rapporto alla assegnandone le ragioni ma sempre fermando la maggiore economia possibile.

«Art. 6. Le suddette Commissioni, per ciascun dicastero rileveranno il numero degl'impiegati ordinari, e straordinari, attivi, in risposo, in aspettativa, o in disponibilità. Ciascun ministro fornirà alla rispettiva Commissione lo stato degl'impiegati, indicandone il nome, la patria, l'età, la dimora, il grado che avevano al 1° gennaio 1860, lo stipendio che allora percepivano, il grado,

(1)

Questa legge fu proposta sul bilancio del 1865-poi per quello del 1867 - ora siamo ridotti a riproporla per il bilancio del 1868. Vedremo.

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e lo stipendio attuale, facendo espressa menzione delle promozioni, delle messe a riposo, in aspettativa, o in disponibilità, ed i motivi. (1)

«Art. 7. Ciascuna Commissione farà il suo lavoro nel termine di giorni 8 o nl più di 15; basterà che la metà almeno dei suoi componenti fosse presente per le sedute nelle quali faranno i lavori. Compiuto, ed approvato il rispettivo lavoro a maggioranza, ne farà proposta e rapporto alla Camera, senza il menomo indugio.

«Art. 8. In base di dette proposte votate dalla Camera sarà stabilito il bilancio del 1868, che nel complesso, dovrà portare le suddette economie, o quelle a cui potrà ridursi la spesa ordinaria e la straordinaria.

Art. 9. La Camera non divergerà ad altri lavori, appena incominciati quelli delle economie e del bilancio, salvo casi di straordinaria urgenza.

Art. 10. Il Ministero sarà nel dovere di passare alle Commissioni i consuntivi di ogni dicastero almeno per gli anni 1864 e 1865.»

§IV.

Secondo rimedio-Sospensione di talune tasse-tassa transitoria per la durata di cinque anni. La modificazione e il riordinamento delle tasse riconosciute ingiuste gravose ed impopolari in Italia, è un lavoro lungo, malagevole, e che con l'attuale burocrazia complicata, male usata ed incapace, e costosissima, con la burocrazia dei così detti les hommes machines (salvo taluna eccezione) farebbe spendere danaro e tempo: arrecando maggiore confusione e formalismo: ed è per codeste ragioni, e perché siamo incalzati da una crisi, che in ogni giorno minaccia la esistenza del paese, credo doversi al male porre riparo, sospendendo per un certo periodo di tempo talune tasse ed altre mitigando. E poiché il tempo non mi comporta di svolgere a lungo la mia proposta, salvo a svilupparla innanti alla Camera, dirò poche considerazioni.

La velleità di fare e mutare leggi di tassa e regolamenti, e

(1)

Solo con questo stato si potrà vedere se fu serbata giustizia o favoritismo individuale e municipale, del che udiamo da anni continue lamentanze e sappiamo essersi messi sulla strada moltissimi impiegati, per fare luogo ad altri favoriti, ed aumentando sempre il numero.

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stabilire uno spionaggio, una denunci per metodo fiscale, e lo spionaggio al sacrario economico domestico dei cittadini, crediamo sia una violenza ed un errore, che protratti, menerebbero ad una necessaria indispensabile rivoluzione.

Si stabilisca adunque un periodo di cinque anni, con esigere ila! paese un sagrifìzio, ma efficace di conseguenze, e che lo liberi dalla schiavitù fiscale in che vennero costituiti la famiglia, l'individuo, l'industria, il credito ed il commercio, e sempre spendendo, quasi il terzo di quanto si credette presuntivare ad introito, e che pure non si raggiunse mai ad esigere.

Propongo adunque, salvo a farne sviluppamento innanti alla Camera, la seguente legge:

Legge di tassa transitoria 1. Sono sospese per lo periodo di anni cinque le tasse di registro e di bollo-il decimo di guerra-quella sulla ricchezza mobile-la tariffa giudiziaria-la tassa erariale del dazio di consumo-la sovrimposta sul sale e sul tabacco-su i passaporti, sull'insegnamento primario e secondario, quella così detta dei servi e delle carrozze.

2. In luogo di dette tasse è imposta la tassa unica di novecento milioni di lire sopra la popolazione complessiva-Questa tassa provvisoria avrà la durata, non oltre quella di anni cinque.

3. Questa tassa sarà assegnata e pagata da ciascun municipio in proporzione della sua popolazione e del suo reddito fondiario rurale ed urbano, e di quello rivelato per ricchezza mobile.

4. Ogni municipio farà la ripartizione per individui o per fuochi, ossia per famiglia, e stabilirà il ruolo dei contribuenti, u norma delle tabelle unite alla presente legge, le quali s'intendono fare parte integrale della legge.

5. Serviranno di criterio alla ripartizione delle categorie, il tributo fondiario come sopra, e la quota rivelata per ricchezza mobile.

6. La ripartizione sarà eseguita da una commissione la quale sarà composta dal Sindaco e dal Consiglio municipale, con l'intervento dell'agente della finanza, e interverranno due cittadini di ogni classe dei contribuenti, estratti a sorte dalla giunta Municipale ed in pubblico. La Commissione sarà composta di numero dispari di votanti, dovendo per tanto conseguire astenersi il Consigliere più giovane.

7. 1 ruoli così formati rimarranno allibi per otto giorni nel

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Municipio: dorante tale periodo, ciascuno potrà fare richiamo contro errori di fatto sia della categoria, sia degl'individui - Il Sindaco e il Consiglio municipale, udito l'agente di finanza, procederanno fra otto giorni alla rettificazione del ruolo, od al rigettamento del richiamo a maggioranza di voti-Il ruolo sarà dichiarato eseguibile e diffinitivo dopo altri otto giorni.

8. Tutti i ruoli diffinitivi saranno inviati al Consiglio provinciale, all'agente di finanza del capo luogo della Provincia, ed alla Prefettura e sotto-prefetture e ne rimarrà l'originale presso il Municipio.

9. La esazione sarà fatta in quattro rate da tre mesi in tre mesi e mercé la coazione esecutiva contro i contribuenti morosi, in virtù del ruolo esecutivo.

10. Esigerà l'agente locale del Municipio, in controllo dell'agente della finanza.

11. Dei suddetti 900 milioni, saranno cento cinquanta milioni ripartiti fra i Municipii e le provincie: sicché un sesto della percezione sarà versato all'agente cassiere del Municipio, e cinque sesti all'agente della finanza.

12. Sull'introito sarà dato il cinque percento da dividersi fra 1' agente del Municipio per un sosto, e per cinque sesti a quello della finanza, ciascuno dei quali dovrà dare idonea cauzione a norma di apposito regolamento.

13. Resta vietato ai Municipii ed alle Provincie d'imporre centesimi addizionali per qualunque nipione sopra la imposta, durante i cinque anni-11 sesto di questa imposta spettante a ciascun Municipio formerà introito nel suo stato discusso, e provvederà alle spese comunali e provinciali.

14. In caso di urgenza e per riconosciuto motivo di pubblica necessità ed utilità, potranno i Municipii imporre tassa locale di consumo, eccetto che su i grani e le farine, e nella proporzione <li non oltre un ventesimo sul valore della mercé: dovendosi farsene sempre rapporto alla Camera perché ne rimanesse intesa.

15. La ripartizione della suddetta imposta sarà fatta sopra la popolazione presuntiva di 22 milioni di abitanti, non tenendosi conto della maggiore popolazione che comprenderà i poveri, salvo il disposto nell'art. 17 per i poveri che potessero ancora rimanere fre i 22 milioni base dell'imposta.

16. La ripartizione potrà essere fatta dai Municipii, cui sarà assegnata la quota dal Ministro di finanza, dopo avere ricevuta l'adesione dal Parlamento in base delle due tabelle di sopra mentovate.

- 16 -

17. I poveri saranno esenti dal pagare l'imposta.

18. Preliminarmente a qualunque operazione, saranno inviate alle Provincie ed ai Municipi! le due tabelle qui annesse: una per verificare per ogni provincia quanti individui fossero in ciascuna da assegnare ad ogni categoria, cioè alla categoria degl'individui, giusta la tabella A: l'altra per verificare gl'individui da assegnare alla categoria dei fuochi o famiglie, giusta la tabella B.

19. Le Commissioni municipali-distrettuali, e quindi le provinciali, attualmente esistenti per le altre imposte, inviteranno i cittadini, perché esibissero le schede, indicando lo stato delle loro famiglie e le diverse categorie, cui dovrebbero essere assegnati i membri che le compongono e potranno ancora consultarsi gli stati del censimento.

20. £ fatto facoltà ai Municipi!, di allontanarsi dal numero delle categorie, purché nel complesso, raggiungano la somma da ciascuno di essi collettivamente dovuta.

21. È fatta facoltà al Governo di redigere apposito regolamento per l'attuazione della presente legge.

Seguono le Tabelle che giusta l'articolo 4° formano

parte integrale della presente legge (1).

(1)

Queste tabelle le abbiamo desunte da una lettera anonima pervenutaci mentre formolevamo questo nostro progetto, e trovatele giusto plausibile, ce ne siamo avvaluti.

- 17 -

QUADRO da servire di norma e base della Tassa graduale.

(TABELLA A)

NUMERO

delle Categorie

INDIVIDUI

componenti ogni Categoria

TASSA

per ogni Individuo


PRODOTTO

della Tassa per ogni Categoria

1

3,500,000

50

1,750,000

2

2,000,000

1,00

2,000,000

3

1,200,000

2,00

2,400,000

4

1,200,000

4,00

4,800,000

5

1,000,000

9,00

6,000,000

6

1,000,000

8,00

8,000,000

7

950,000

10,00

9,000,000

8

900,000

12,00

10,800,000

9

850,000

15,00

12,750,000

10

800,000

20,00

16,000,000

11

750,000

25,00

18,750,000

12

700,000

30,00

21,000,000

13

650,000

40,00

26,000,000

14

600,000

50,00

30,000,000

15

560,000

60,00

33,600,000

16

520,000

70,00

36,400,000

17

480,000

80,00

38,000,000

18

440,000

90,00

39,600,000

19

400,000

100,00

40,000,000

20

360,000

110,00

39,900,000

21

320,000

120,00

38,400,000

22

280,000

130,00

36,400,000

23

240,000

140,00

33,600,000

24

200,000

160,00

30,000,000

25

190,000

160,00

30,400,000

26

180,000

170,00

30,600,000

27

170,000

180,00

30,600,000

28

160,000

190,00

30,400,000

29

150,000

200,00

30,000,000

30

145,000

210,00

30,450,000

31

140,000

220,00

30,800,000

32

135,000

230,00

31,050,000

33

130,000

240,00

31,200,000

34

125,000

250,00

31,250,000

35

115,000

260,00

29,900,000

36

105,000

270,00

28,350,000

37

95,000

280,00

26,600,000

38

85,000

290,00

24,650,000

39

75,000

300,00

22,500,000


22,000,000 (1)


975,100,000 (2)

(1) Si è fatto il calcolo sopra 22 milioni, e non sopra 25 quanti si devono essere ora gl'Italiani, per fare il lavorii con un margine.

(2) Abbiamo 75 milioni e centomila lire oltre la cifra dei 900 milioni -Godeste margine sene a coprire le spese di percezione: per mitigare l'onere a taluna categoria forse: e per non avere il nostro presuntivo elusorio--È un margine del 12 per 100 e da tenere da conto.

- 18 -

QUADRO da servire di norma e base della Tassa graduale,

(TABELLA B)

NUMERO

delle Categorie

INDIVIDUI

componenti

ogni Categoria

TASSA

per ogni Individuo

PRODOTTO

della Tassa

per ogni Categoria

1

700,000

2,50

1,750,000

3

400,000

5,00

9,000,000

3

240,000

10,00

2,400,000

4

240,000

20,00

4,800,000

5

220,000

30,00

6,600,000

6

900,000

40,00

8,000,000

7

190,000

50,00

9,500,000

9

180,000

60,00

10,800,000

9

170,000

75,00

19,750,000

10

160,000

100,00

16,000,000

11

150,000

125,00

18,750,000

12

140,000

150,00

21,000,000

13

130,000

200,00

26,000,000

14

120,000

250,00

30,000,000

15

112,000

300,00

33,600,000

16

104,000

350,00

36,400,000

17

96,000

400,00

38,400,000

18

88,000

450,00

39,600,000

19

80,000

500,00

40,000,000

20

72,000

550,00

39,600,000

21

64,000

600,00

38,400,000

22

56,000

650,00

36,400,000

23

48,000

700,00

33,600,000

24

40,000

750,00

30,000,000

25

38,000

800,00

30,400,000

26

36,000

850,00

30,600,000

27

34,000

900,00

30,600,000

28

32,000

950,00

30,400,000

29

30,000

1000,00

30,000,000

30

29,000

1050,00

30,450,000

31

28,000

1100,00

30,800,000

39

27,000

1150,00

31,050,000

33

26,000

1200,00

31,200,000

34

25,000

1250,00

31,250,000

35

23,000

1300,00

29,900,000

36

21,000

1350,00

28,350,000

37

19,000

1400,00

26,600,000

38

17,000

1450,00

24,650,000

39

15,000

1500,00

22,500,000


4,400,000 (1)


975,100,000

(1) Nomero al quale ascende giusta la statistica, il numero delle famiglie o fuochi, che dir si vogliamo, in Italia.

- 19 -

RISULTAMENTO DELLA PROPOSTA A RAFFRONTO DEL BILANCIO


Dati del bilancio presentalo dal Ministero pel 1867 (1)

SPESA

Ordin.

L.

947,304,650,41




Straord.

L.

104,564,299,78




Totale insieme

L.

1,051,868,950,191

ENTRATA

Ordin.

L.

832,661.807,23




Straord.

L.

32,740,607,00




Totale insieme

L.

865,402,416,23

DISAVANZO




L.

186,466,533,96








Paragone del progetto della tassa straordinaria dei 900 milioni in raffronto dei dati del bilancio.
Se le cifre (per la spesa) dovessero rimanere, come stanno in bilancio, col nostro progetto,  l'erario avrebbe

Per la tassa transitoria del testatico riserbata allo Stato(3)


L.


750,000,000,00

Per imposte dirette

L.

203,293,373,40

Per le Dogane

L.

60,200,000,00

Per i Sali, senza l'ultimo aumento

L.

48,000,000,00

Per i Tabacchi, senza l'ultimo aumento

L.

86,000,000,00

Per Lotto

L.

40,000,000,0»

Per Polveri, senza l'ultimo aumento

L.

2,500,000,00

Per Telegrafi

L.

6,000,000,00

Per Poste

L.

14,043,120,00

In uno, si avrebbeEntrata

L.

1,210,036,493,40

Spesa, giusta il Bilancio

L.

1,051,868,950,19

Supero

L.

158,167,550,21

(1) 2.° progetto 1867.
(2) Ora si dice avere il Ministro scoperto un disavanzo di altri 100 milioni, occulto per cattiva contabilità!... Sicché saremmo a 286 milioni e mezzo di disavanzo!...
(3)Gli altri /50 milioni, compimento dei 900 si sono assegnati al Municipii.

— 20 —

3.

Raffronto giusta le economie proposte.

Facendosi poi le riduzioni per le economie da noi proposte, si avrebbe il seguente calcolo:

1° Spesa ordinaria proposta in

bilancio


L.


947,304,650,41

Quinto da economizzare giusta la legge di economia


L.


189,460,930,08

Rimarrebbe ridotta la spesa ordinaria a


L.


757,843/720,33

2° Spesa straordinaria proposta in bilancio


L.


104,564,299,78

3° Da economizzare giusta la legge di economia


L.


34,854,766,56

Rimarrebbe ridotta la spesa straordinaria a


L.


69,709,533,22

Dunque avremo — Introito giusta il nostro progetto


L.


1,210,036,500,40

Spesa

ord. come sopra.......

L.

757,843,720,33


straord. Idem...........

L.

34,854,766,56

Insieme.................

L.

792,698,486,89

E detratta della spesa

L.

792,698,486,89

RIMANE UN SUPERO PER

L.

417,338,013,5


Raffronto del progetto con una economia del solo

15 per 100.

Posto che sulla spesa, lungi di farsi una economia, secondo la proposta legge (del quinto sulla spesa ordinaria e di un terzo sulla straordinaria) si facesse la economia di

— 21 —

un 15 per 100 (cosa agevolissima) avremmo il seguente risultamento:


Spesa posta in bilancio

L.

1,051,868,950,19


Diminuzione del 15 per 100

L.

105,186,895,01


Rimarrebbe la spesa a

L.

946,882,655,18

DUNQUE

Introito giusta il n. ° progetto.

L.

1,210,036,500,40


Spesa ridotta del solo15/100

L.

946,682,055,18

Resterebbero in supero d'introito sopra l'esito


L.


263,354,446,22

RICAPITOLAZIONE

1. Se le spese rimanessero quali sono in bilancio, col nostro progetto avremmo un supero di



L.



158,167,550,021

E per cinque anni un capitale rispondente alla cifra, in complesso di


L.


790,837,600,105

2. Se le spese rimanessero ridotte, giusta il progetto della legge di economia, da me proposta, avremmo un supero di




L.




417,338,014,051

E per cinque anni un capitale, pari alla cifra in complesso di


L.


2,086 690,070,25

3. Se le spese rimanessero ridotte del solo 15 per 100, si avrebbe un supero pari a



L.



263,354,445,02

E per cinque anni un capitale rispondente a


L.


1,316,772,225,110


Col progetto adunque della tassa provvisoria di testatico, e sospendendo e diminuendo tasse ingiuste, vessatorie ed impopolari e che arrestarono il movimento e menomarono il capitale, può in cinque anni, l'Italia sorgere a vita florida, il suo credito verrebbe rialzato, e potrebbe dare uno slancio pari ai suoi destini gloriosi.

- 21 -

Nel periodo di cinque anni, senza nuovi aggravi!, (da parte dello Stato, del Comune e della Provincia), si potrebbe studiare a-1 una tassa unica sia sulla rendita, sia sopra i capitali, od al sistema delle tasse molteplici indirette, allargandone la base e diminuendo i' onere, siccome io proponeva, (subordinatamente} alla Camera, contro le misure finanziarie dello Scialoja, misure respinto e poi rifatte, e non con migliori criterii, né con migliori risultamenti, siccome 1' esperienza a dimostrato.

E vorremo notare: (che col progetto della tassa transitoria di novecento milioni, si comprende l'introito di 750 milioni per Io Stato e di 150 milioni per i Municipii) che per cinque anni l'imposta così distribuita, libera il paese da tante altre tasse erariali e comunali, insopportabili, vessatone, dispendiose, quante ora sono quelle che lo aggravano e che uopo sia rifare, modificare, abrogare: che se l'introito superasse di molto l'abbisognevole all'assetto ed al pareggio, potrebbe volgersi a diminuire i' imposta fondiaria rustica ed urbana e talun'altra, e a dare all'industria ed al lavoro un grande impulso con opere utili e necessario, delle quali vi ha urgenti necessità in tutti i paesi d'Italia.

Noteremo in ultimo non avere tenuto calcolo dell'introito, che darebbe la legge transitoria che proporremo più innanzi, in luogo di quella di registro e di bollo e che col favorire e non inceppare gli affari, darebbe un introito maggiore di quello attuale e senza le enormi spese e gli arbitrii nella esecuzione.

Noteremo che se si diminuisse l'onere per le lettere e por i telegrafi, avrebbesi quasi un terzo di più dell'attuale introito.

- 23 -

Dunque, lungi di gridare alla fallenza, a minaccia di ferro e fuoco nino all'osso, come diceva l'Onorevole Sella, 1' Italia avrebbe tanta vita in se, che sviluppandola e non opprimendola, si spanderebbe per tulte le sue cento città, per tutti i suoi paesi: ma se volesse continuarsi nel metodo di opprimerla questa vita Italiana, dalla compressione verrebbe allo scoppio, ma non contro l'Italia, sibbene contro gli uomini e gli ordinamenti che la oppressero, non per proposito, ma per erroneo sistema, dal quale vuolsi escire ed esciremo fuori io spero, condannando l'empirismo e il dommatismo, ed abbracciandoci alla scienza.

Siamo certi che il paese e la ci terranno conto del costante nostro lavoro e del nostro buon volere, onde questa nostra patria esca da una situazione, più grave e minacciosa che non sarebbe forse quella di avere il nemico alle porte- fede nella libertà- studio - giustizia- coraggio- concordia- indipendenza-e saremo salvi!

Napoli 27 aprile 1867

Deputato - 25 -

§. v.

Misure transitorie in luogo della legge di tassa e di registro. La tassa di registro e di bollo ha dovunque perturbato il movimento, la proprietà, la rendita, il capitale, l'industria, il commercio, il lavoro: in una parola, la indipendenza individuale e quella di famiglia e la sociale-Ristagno in tutte le operazioni della vita-falsificazione della costosa carta da bollo e delle marche-frodi per eludere una legge. enormemente vessatoria e gravosa-la giustizia impossibile pel povero, e raramente possibile ai ricchi-la tassa di successione impopolare, ingiusta, condannata dalla scienza economico-politica, tentata dai Romani fra gli estranei (e non mai fra i congiunti) (1) e dovutasi da quei sapientissimi abrogare: tassa che costituisce per confisca, l'esaurimento del capitale nazionale (2).

La sospensione è vitale bisogno, perocché la produzione l'industria ed il commercio, ne sono ristagnati, in ragione geometrica ogni anno-e senza sviluppare, le tasse sono improduttive di quattrini, produttive efficaci di malcontento, di miseria, di fallimento.

Le spese rodono presso che la metà dell'introito possibile e vessatoriamente, ed il presuntivo di codesta legge andò sempre allontanandosi dal vero.

L'imposta graduale all'infinito e in pecunia-sopra valori presunti e non reali-sopra reddito possibile ed eventuale-sopra proprietà mobili ed immobili, che pecunia non sono-è una esorbitanza, la quale è inconciliabile con libertà e con la civiltà, con la giustizia.

Quindi, durante il periodo di cinque anni, propongo di sostituirò alle leggi di tassa e di registro, taluni provvedimenti, salvo a svilupparne le ragioni, ossia propongo la seguente legge provvisoria sul registro e sul bollo.

1.

° Tutti gli atti i registri e le corrispondenze per affari giuridici, e contrattali, industriali e commerciali, le dimande, i richiami, le petizioni, saranno scritti incarta di filogranata: la fabbricazione di detta carta sarà esclusiva dello Stato, salvo a darne la privativa in appalto, per cinque anni, all'industria privata.

(1) Metta dai Romani la tassa di successione, atta ragione 6 per 100 con (a Legge Giulia e solo fra gli estranei, dovette andare annullandosi da Nerva da Trajano da Adriano e da Marco, finché rimase del tutto abolita. (Vedi ta Leg. 3. Cod. de edicto divi Adriani tollendo e te note del Gotofredo a detta legge.)

(2)

Tutte queste cose io prevedeva quando mi opposi alte leggi di tassa e di registro in nani i alla e quando Uhi apposita proposta di legge ne proposi la sospensione, a 22 giugno 1862, surrogando una tassa transitoria, presa in considerazione dalla e dichiarata di urgenza e non più discussa!...

- 25 -

2. La forma e la dimensione di cotesta carta sarà oggetto di regolamento.

3. Codesta carta sarà venduta al costo di un soldo per ogni du« fogli di comune formato: de' due soldi per quello della doppia dimensione e cosi progressivamente per fogli di maggiore formato. Tutte le amministrazioni dovranno fare uso di codesta carta.

4. Ogni carta, risguardante contrattazione, ogni contratto ed atto giudiziale ed estragiudiziale dovrà essere registrato.

5. Ogni deliberazione o sentenza del conciliatore ed ogni atto, riferentisi alla giurisdizione conciliativa, saranno esenti dal registro, ma dovranno essere scritti sulla carta filogranata dello Stato-Gli altri atti di giurisdizione onoraria e volontaria dei conciliatori saranno registrati, col diritto fisso di mezza lira: e di una lira sa conterranno provvedimenti efficaci di esecuzione.

6. Per ogni causa presso i Pretori si pagherà il diritto fisso di lire tre.

7. Se la causa non è definita, per quante volte ritorna all'udienza, si pagherà meno la suddetta tassa fissa, quella di mezza lira per ogni riproduzione a ruolo.

8. Per i Tribunali civili, e di commercio e per gli arbitri in primo grado, sarà per ogni causa pagata la tassa fissa di cinque lire e per ogni riproduzione a ruolo lira una.

9. Per le Corti di Appello, il pagamento sarà di lire 10 e di lire 2 per ogni riproduzione a ruolo.

10. Per la Corte di Cassazione il dritto sarà di lire 25, e di lire 3 per ogni riproduzione.

11. Gli atti giudiziali ed estragiudiziali saranno registrati sul folo originale--innanti ai Pretori col dritto fisso di una mezza lira - innanti al Tribunale civile e commerciale ed agli arbitri di prima cognizione, col dritto fisso di trenta soldi-ed innanti alle Corte di Appella di una lira e mezzo-ed innanti alla Cassazione di lire due.

12. Per ogni sentenza non deffinitiva dei Pretori, sarà pagato in atto della sua registratura sull'originale il diritto di mezza lira-di una lira per ogni sentenza delimiti va.

13. Innanti ai Tribunali civili commerciali ed arbitrali per le sentenze non diffinitive si pagherà in atto della registratura come sopra, il diritto di una lira-per le deffinitive di due lire.

14. Innanti alla Corte di appello-Ire lire per le non deffinitive-quattro per le diffinitive.

15.

In Cassazione-quattro per le non delfini ti ve-sei per le deftlai ti re.

- 27 -

16. I contratti, sotto firma privata che dovranno essere distesi in carta filogranata dello stato, dovranno registrarsi fra dieci giorni dalla loro data e pagheranno la tassa fissa di lire-due fino al valore di lire 2 mila-di quattro lire da 2 mila sino a 4 mila- di tre lire fino a 5 mila-di sei lire fino a 10 mila - di otto lire fino a 20 mila-di dieci lire fino a 30 mila-di 15 sino a 50 mila-di 20 sino a 100 mila-per ogni valore ulteriore qualunque sia, lire 30 - Chi registrasse detti contratti dopo il termine prescritto, pagherà il quadruplo della tassa. Degli atti e dei contratti sarà rilasciata copia conforme anche in carta filogranata dello Stato presso il Ricevitore del Registro.

17. Lo stesso dritto di tassa sarà esatto per le cambiali per i biglietti ad ordine e contratti marittimi.

18. I contratti autentici, sempre scritti in carta filogranata, saranno soggetti alla stessa tassa in atto della loro registratura, che rimane a peso dei notai, da eseguirla fra cinque giorni dalla data dell'atto, sotto pena della multa segnata nel!' art. 16.

19. Le cambiali e i biglietti ad ordine nello Stato saranno scritti in apposita carta filogranata del formato in uso nel commercio, e ciascun foglio sarà pagato soldi cinque-Un apposito regolamento provvederà alla suddetta carta esclusiva dello stato ad uso del Commercio. Gli atti e contratti formati fuori lo stato, per essere messi ad esecuzione nello Stato, saranno bollati a timbro con la tassa fissa di tre lire: e per tutto altro, soggetti a tutte le tasse prescritte in questa legge, come se fossero formati nel regno.

20. I Cancellieri ed ogni altro pubblico funzionario per ogni atto o sentenza che dovranno rilasciare alla parte, esigeranno conte compenso di scritturazione e di collazione una lira per ogni foglio, che dovrà essere scritto di buon carattere e senza cancellature.

21. Le somme tutte che saranno esatte per effetto delle suddette misure provvisorie dalle Cancellerie, verranno versate al Ricevitore-1 quattro quinti saranno devoluti alle Cancellerie e serviranno a pagare le spese, lo stipendio ai Cancellieri, commessi ed amanuensi, il che sarà oggetto di regolamento. Cesseranno gli stipendii a peso dello Stato per le Cancellerie, ed impiegati nelle stesse.

22. Ci sarà un ricevitore di registro per gli atti giudiziarii, sentenze e contratti ed atti.

23.

In ogni Pretura ci sarà un ricevitore, scelto fra i cittadini del Comune, il quale, data cauzione in rendita del G. Libro, esigerà i dritti e ne verserà quattro quinti al Cancelliere della Pretura, un quinto al Ricevitore del Registro governativo.

- 27 -

24. Ogni capo luogo di Tribunale vi sarà il Ricevitore di registro per l'adempimento della registratura.

25. I Ricevitori avranno il premio del cinque per cento sulla somma che introitano, senz'altro emolumento.

26. I Patrocinatori, i Procuratori, i Causidici, gli uscieri ed intimatori, senza tener conto dell'ultima tariffa giudiziaria, che rimane annullata, provvisoriamente percepiranno gli stessi diritti ed emolumenti che da prima riscuotevano secondo le tariffe, leggi e regolamenti vigenti, nelle rispettive provincie Italiane-E ciò sino alla revisione della legge di procedura civile, ed alla formazione della relativa tariffa.

27. La nuova procedura civile sarà riveduta e la tariffa compilata e saranno presentate alla fra due mesi dalla pubblicazione della presente.

28. Ogni diritto, rimedio, atto, azione e gravame, che per effetto della legge transitoria, precedente al codice civile, ed a quello di procedura civile, fosse pregiudicato o spento, si reputerà impregiudicato sino alla pubblicazione della procedura riveduta e della nuova tariffa.

29. Qualora il pregiudizio fosse stato, non per solo ministero di legge operato, ma per giudicato, il giudicato a spese però del reclamante: potrà essere rivocato, rimanendo le spese a carico del reclamarne: ed i giudici rimangono abilitati a provvedere nel merito, così come il giudicato, per quanto riguarda al pregiudizio, non fosse stato profferito - La parte contro cui sarà pronunziata la rivoca, non potrà essere condannata a spese in riguardo della rivocazione, salvo quando vi si opponesse, e rimanesse soccumbente nella opposizione.

30.

Analogo regolamento sarà formulato per l'attuazione dei pi esenti provvedimenti.

§ VI.

Proposta finanziaria, la quale mira a porre lo Stato

in equilibrio.

Sin dal 1861 proposi, e riproposi nel 1866, ed ora ripropongo nel 1867, una legge la quale interesserebbe ogni ceto di persone a collocare i loro capitali ed i loro risparmii, ad una operazione solidissima, e mercé la quale lo stato rialzerebbe il suo credito, svilupperebbe la ricchezza, ed avrebbe prontamente valori circolanti nel paese, ed un sicuro incasso di ottocento milioni onde dare

- 29 -

assetto alta sbilancio esistente, e mettere in via l'avvenire sopra solide basi-Ecco adunque la legge che ho riproposta e della quale fu autorizzata la lettura alla e che anderò a svolgere insieme ai presenti provvedimenti finanziarii.

«Art. 1. E fatta facoltà al Governo per la emissione di un prestito ipotecario di ottocento milioni di lire sopra i beni demaniali, e quelli che saranno devoluti al demanio.

«Art. 2. La emissione sarà all'ottanta effettivo sul cento nominale.

«Art. 3. Per ogni ottanta, valore di emissione, sarà corrisposto il 6 per cento pagabile a semestre.

«Art. 4. Detto prestito sarà rimborsabile fra il termine di dieci anni, a contare dall'effettivo incasso degli 800 milioni, e dai prezzo della vendita di beni demaniali, o che andranno a divenirli. L'ipoteca sarà valida, derogandosi ad ogni disposizione contraria, appena che sarà rilasciato il titolo definitivo all'acquirente.

«Art. 5. Il rimborso sarà fatto per via di sorteggio anno per anno ed in corrispondenza dell'introito, che si farà dalla vendita de' suddetti beni, incominciando l'obbligo del sorteggio appena che siasi incassato, per tale vendita, una cifra pari al milione.

«Art. 6. Le cedole di codesto prestito saranno nominali, e trasferibili con la semplice girata autenticata dall'agente di cambio legalmente autorizzato, e riconosciuto, o da un pubblico notaio. Saranno insequestrabili del pari che i coupons di rendita.

«Art. 7. Le cedole saranno della valuta nominale non minore di lire 50 pari a lire 40 di emissione.

«Art. 8. I sottoscrittori potranno pagare una metà nell'atto della sottoscrizione, ed avranno un titolo provvisorio, e dopo Ire mesi dovranno pagare l'altra metà, e riceveranno allora il titolo definitivo. Quelli che dopo i tre mesi, e dieci giorni consecutivi improrogabili, non facessero il secondo versamento, decederanno e la somma versata rimarrà devoluta allo Stato, e si pubblicheranno nel giornale ufficiale i numeri delle cedole decadute, senza indicare però i nomi dei manchevoli.

«Art. 9. Coloro, che nell'atto della sottoscrizione, pagassero l'intero valsente delle cedole il valore di emissione, godranno un abbuono del 5 por cento sul detto valore.

«Art. 10. Le cedole di codesto prestito saranno portate alla pari, qualora si versassero in pagamento di prezzo per acquisto, che i possessori facessero di beni demaniali, e saranno esenti dalle tasse graduali di registro e bollo gli acquisti che farebbonsi di tali bini dagl'intestatari, o possessori di dette cedole.

- 30 -

«Art. il. Dette cedole, e i rispettivi coupons di rendita saranno esenti da tasse speciali, alla stessa guisa della rendita consolidata.

«Art. 12. Coloro che sottoscriveranno per un valore nominale non minore di lire 10, 000, e pagheranno nel!' atto della sottoscrizione, godranno oltre l'abbono del cinque sul valore di emissione, un altro uno per cento sul detto valore.

«Art. 13. I valori numerari devoluti a minori, ad interdetti, a donne maritate, o in qualunque modo vincolate per cauzione od altro, saranno cautelati sopra cedole del prestito ipotecario suddetto, e saranno valutati all'ottanta, coll'interesse del 6 percento sullo stesso, e rimborsati alla pari di cento. Le cedole per codesti valori vincolati, noti saranno sorteggiate, ma rimborsate al finire degli anni dieci, e dal prezzo della vendita di detti beni demaniali e di quelli che saranno devoluti al demanio.

«Art. 12. Godeste cedole godranno gli stessi vantaggi previsti nell'articolo 10, se saranno pagate per affrancamento «li canoni, e censi dovuti personalmente o come eredi di debitori di detti canoni, e censi, a pubbliche amministrazioni, o a corpi morali, obbligati ad affrancare: godranno gli stessi vantaggi se si versassero per affrancamento del canone del Tavoliere di Puglia da coloro che sieno debitori del canone suddetto, o eredi di quelli.

«Art. 15. La sottoscrizione sarà aperta otto giorni dopo la pubblicazione della presente legge, e per giorni quaranta saranno preferiti i nazionali agli esteri: dopo tale epoca, e per altri quaranta giorni, sarà libera la concorrenza a tutti.

«Art. 16. E' fatta facoltà al Governo di provvedere con decreti reali al regolamento, e a quant'altro occorre per I' attuazione del presente prestito ipotecario, e garentito dallo Stato.

«Art. 17. La Commissione del bilancio, presso la dei deputati, rimane incaricata a vigilare per le operazioni, l'incasso e 1' uso dell'introito, epperò il ministro delle finanze farà alla stessa comunicare tutte le operazioni, a misura che procederanno.

«Art. 18. È fatta facoltà al Governo di emettere, sia buoni del tesoro, sia rendita consolidata cinque per cento, sino alla cifra necessaria alle spese occorrenti pel servizio dello Stato, quali buoni, o rendita saranno estinti con gl'introiti che perverranno dal detto prestito ipotecario.»

deputato - 31 -

§ VII.

Proposta di altro progetto di legge già presentato e con varii opuscoli sostenuto da L. e dal sig. Antonio Mangani, e mercé il quale, lo Stato con la emissione di un consolidato a valore f isso 100 per 5 per servizio del tuo bilancio passivo, non avrebbe uopo di nuovi prestiti e di tasse, e potrebbe rendere i 350 milioni alla Banca.

Ci dispensiamo di far precedere le ragioni di codesta proposta, imperocché Tennero ampiamente sviluppate con appositi opuscoli e dichiarazioni-epperò formulerò gli articoli della legge.

1. È autorizzato il Ministro delle Finanze ad emettere una rendita alla pari di cinquanta milioni del Debito pubblico consolidato per un miliardo, e farla iscrivere nel gran Libro dello stesso Debito pubblico.

2. Tal rendita avrà il valor fisso invariabile di cento per cinque. Essa non potrà esser quotata nelle Borse. E considerandosi per tal valore come moneta, i titoli di questa rendita saranno per tal valore e come moneta, dati dallo Stato per le partite del bilancio passivo, e da esso ricevuti per quelle del bilancio attivo; e per tal valore come moneta saranno pur ricevuti e dati da' pubblici Stabilimenti, dalle Società, dalle Banche e Banchi, dagli altri Enti morali ed Istituti, e da' privati Cittadini.

3. Nel suddetto gran Libro questa rendita sarà iscritta- Rendita a valor fisso invariabile di cento per cinque-e questa ditta sarà pare impressa ne' titoli derivanti dalla rendita medesima.

4. Anche la rendita dell'esistente Debito pubblico consolidato potrà, a volontà de' proprietari e possessori di essa, essere iscritta colla stessa ditta nel gran Libro, e questa ditta farsi iscrivere nei titoli della stessa rendita; nel qua! caso anche tali titoli, come quelli della nuova rendita, considerandosi pel valor fisso come moneta, saranno per tal valore ricevuti e dati dallo Stato, da' pubblici Stabilimenti, Società, Banche e Banchi, Enti morali. Istituti, e particolari Cittadini.

5.

I titoli delle surriferite rendite potranno essere nominativi e al latore, e tramutarsi gli uni negli altri, a piacere de* proprietari e possessori di essi. Più titoli potranno riunirsi in uno, ed un titolo frazionarsi in più, insino alla cifra di cinquanta centesimi pel valore di lire dieci. I titoli nominativi potranno trasferirsi anche per mezzo di girata e di firma, come le cambiali commerciali

Per l'effetto in ogni Prefettura di Provincia vi sarà un Uffizio della Direzione del Debito pubblico autorizzato per le succennate operazioni.

6. 1 Ricevitori e Tesorieri, ed altre Casse pubbliche dello Stato, dovranno, a richiesta de' particolari Cittadini, cambiare i suddetti titoli nelle specie metalliche, per i quattro quinti di tali specie che si troveranno presso di loro.

7. È vietato esigere aggio pel cambio de' suddetti titoli colle specie metalliche; ed esigendosi, sarà, come indebito ed illecito, soggetto a ripetizione e ad esser punito il contravventore secondo le leggi, salvo il diritto al possessore del titolo, di riscuotere il semestre alla scadenza.

8. I titoli che alla scadenza de' semestri, cioè al 1. ° gennajo e al 1. ° luglio, si trovassero nelle Casse pubbliche dello Stato, o che vi si doveano trovar versati, non produrranno, siccome appartenenti allo Stato, frutti semestrali a benefizio dello stesso Stato.

9. Si dichiara di nessuno effetto ogni convenzione, sia stipulata pel passato, o che sarà stipulata dopo la pubblicazione della presente Legge, la quale fosse diretta ad escludere da' pagamenti i suddetti titoli a valor fisso.

Napoli 20 gennaio 1867.

Antonio Mangani e deputato § VIII.

Proposta di legge per sopperire alle urgente detta finanza,

senza spese e senza tasse (1).

Art. 1. Vien fatta facoltà al Governo di emettere quaranta milioni di rendita dello Stato cinque per cento, pari al valore nominale di 800 milioni.

Art. 2. I certificati di questa rendita dello Stato saranno intestati al Ministro di Finanza, e per esso al suo Segretario generale, trasferibili con firma e bollo dal Governo, e trasferibili con la gira autentica da un pubblico notaio o da un agente di cambio, dai contabili ai particolari, e da costoro alle pubbliche casse.

Art. 3. Cotesta rendita sarà come contante ed alla pari ricevuta

(1)

Questa proposta fa già presentata alla Camera e fu discuta da molti giornali-Sarebbe, adottandosi, un mezzo certo di avere 800 milioni effettivi, circolami, produttivi.

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nelle casse dello Stato dai suoi debitori per qualunque causa o titolo, e sarà pagata dallo Stato e dalle sue casse come contante ed alla pari ai suoi creditori, per qualunque causa o titolo, e calcolando nell'un caso e nell'altro, l'interesse per dodicesimi, all'epoca del versamento o pagamento.

Art. 4. Cotesta rendita dello Stato sarà emessa per qualunque somma, infra i 40 milioni ed incominciando da una lira di rendita, la quale varrà venti lire e cosi di seguito, oltre l'interesse cinque per cento.

Art. 5. Le casse pubbliche tutte, dipendenti dallo Stato, sono obbligate a ricevere ed a cambiare in moneta effettiva, oro od argento i certificati da una lira a cinque di rendita, ossia di pagare alla pari il capitale della detta rendita, una all'interesse calcolato per dodicesimi.

Art. 6. I certificati di lire cinque di rendita sino a dieci saranno anche del pari cambiati con la metà in contante come sopra ed una metà in certificati della detta rendita.

Art. 7. 1 certificati superiori alle lire dieci e sino alle lire venti, un quarto in contanti; come sopra e tre quarti in certificati della detta rendita.

Art. 8. I certificati superiori a lire venti e fino a lire cinquanta, un quinto in contante e quattro quinti in certificati della

detta rendita.

Art. 9. I certificati superiori a lire cinquanta, e fino a lire cento, un ottavo in contante e sette ottavi in certificati della detta

rendita.

Art. 10. I certificati superiori alle lire cento e sino a lire cinquecento, possono cambiarsi con certificati da lire cinque per un quarto: da lire dieci per l'altro quarto; da lire cinquanta per l'altro quarto, e da lire cento per l'altro quarto, qualora le casse se ne trovassero: in difetto con certificati minori, che si trovassero in cassa e nel modo che potranno.

Art. 11. I certificati da lire cinquecento, sino a mille saranno dalle casse cambiati in certificati da lire cinquanta per un quarto, e per tre quarti in certificati da cento lire in sopra.

Art. 12, 1 possessori dei certificati da lire mille in sopra possono, depositando tali certificati all'Agente del Tesoro, cambiare tali certificati, in certificati minori, rimanendo annullati quelli depositati, e sopra quelli che verranno sostituiti sarà segnato come provvenissero da quelli annullati, notando il numero, la serie, la valuta e la data dei titoli annullati. .

Art. 13. Alla chiusura di ogni esercizio si farà da ciascun

contabile la verifica della carta produttiva di rimanenza in cassa, e sarà versata allo Stato, che ne darà credito al contabile sopra i versamenti del seguente anno.

Art. 14. In fine dell'anno il Tesoro farà il conto della carta rientrata ed ammortizzerà e l'interesse correlativo, perché pagabile a se stesso, e se ne farà la calcolazione con la dicitura interessi risparmiati; e disporrà il pagamento dell'interesse per i certificati ancora circolanti, nel modo solito del pagamento della rendita del consolidato.

Art. 15. Cotesta carta produttiva, detta rendita dello Stato circolante, si dichiara garentita dallo Stato, ed anche specialmente sopra i beni ecclesiastici, incamerati al Demanio dello Stato.

Art. 16. Sarà insequestrabile, esente da tassa di registro e da imposta di qualunque genere, siccome carta produttiva invariabile dello Stato.

Art. 17. I possessori della rendita del debito pubblico, volendo farne conversione in rendita circolante dello Stato, potranno versarla al corso corrente nel giorno, in cui chiedono la conversione, consegnando il certificato del debito pubblico, ed avranno in luogo il certificato corrispondente e senza spesa di sorta. Per modo che se la rendita del debito pubblico andasse al 65, per avere la circolante dello Stato, debbono oltre il certificato del debito pubblico che valga 65, versare sempre 35 a compimento di cento, sia in titoli di rendita, sia pagando in contante la differenza dal corso alla pari, sia diminuendo la. rendita ragguagliandosi alla pari. Art. 18. I possessori della rendita pel debito pubblico, che facessero la conversione dei loro certificati in rendita dello Stato circolante, entro il termine di mesi tre dalla promulgazione della presente legge, godranno una riduzione del dieci per cento sopra la differenza che dovrebbero versare fra il corso e la pari: per modo che se la rendita del debito pubblico fosse al 65, invece di versare 35 onde avere rendita circolante dello Stato alla pari, verseranno 31,50. E pagando in contante la differenza godranno in vece la riduzione del 20 per 100-Decorsi i tre mesi, cesseranno questi favori.

Art. 19. In caso di conversione, i titoli depositati rimarranno annullati, ed in quelli sostituiti, sarà segnato- per conversione del titolo del debito pubblico indicando la serie, il numero, e il valsente rimasto annullato.

Art. 20. La rendita dello Stato circolante come carta produttiva, e quella che sarà dal debito pubblico convertita in quella, saranno ammortizzate dentro il periodo di anni 20, e dal ricavato

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dalla censuazione affrancabile, o dalla vendita fra Io stesso periodo, dei beni ecclesiastici incamerati al Demanio, il che formerà oggetto di altra legge. Il Governo presenterà immantinenti alla lo elenco e le estimazione di tutti i beni ecclesiastici.

Art. 21. È fatta facoltà al Governo di fare gli analoghi regolamenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 22. Il Governo in ogni bimestre darà alla Commissione del bilancio esatto ragguaglio delle operazioni relative alla detta rendita circolante dello stato ed alla pari, ed alla conversione dei titoli del debito pubblico in titoli di detta rendita dello Stato - E la Commissione ne farà rapporto al principio di ogni sessione, o nel corso della medesima.

Brevi considerazioni sul progetto Con questa proposta la rendita dello Stato diviene moneta produttiva circolante, ed invariabile più dell'oro e dell'argento.

Con questa proposta non si a bisogno di nuove tasse: non di baratterie: non di prestiti rovinosi: non di dipendere dallo straniero: non più dal corso forzato dei biglietti di una Banca privilegiata: non più dalla emissione dei buoni del tesoro: si può diminuire taluna delle tante tasse: si può provvedere ad un sistema di tassa unica sia sul capitale, sia sulla rendita: ovvero al sistema delle tasse molteplici, allargandone la base, e diminuendo l'onere.

Con questa proposta, circolando la rendita produttiva dello Stato fra lo Stato e i suoi creditori e debitori, e conteggiata alla pari, nulla vi ha che la libertà offendesse.

Con questa proposta la conversione dell'asse ecclesiastico non sarebbe mercatata, chiedendo quattrini alla reazione Belga, congiunta a quella di Roma, né si violerebbero leggi e principii all'esca vilissima dell'utile pecuniario, a cui si direbbe essersi appigliata la Curia, che non ci riconosce, per distruggere il principio di Libera Chiesa in libero Stato, e per impedire la conversione dei beni ecclesiastici.

Con questa proposta, la rendita del debito pubblico, che volesse volontariamente convertirsi in rendita dello stato, godrebbe lo stesso vantaggio di essere ricevuta e pagata, nei rapporti collo Stato, alla pari.

Con questa proposta la conversione della rendita, senza venire imposta, sarebbe preparata e conseguirebbe! con uno svolgimento libero per necessità ili equilibrio.

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Con questa proposta potrebbe andarsi al pareggio fra l'entrata e l'uscita.

Con la garantia data sa i beni dall'asse ecclesiastico nessuna offesa si farebbe al debito pubblico, perocché quei beni sono una cosa distinta perché non erano devoluti al demanio; all'epoca de' varii prestiti.

La renditi circolante dello Stato e produttiva, non avrebbe né farebbe concorrenza col debito pubblico, imperocché, la prima si pagherebbe e si riceverebbe in capitale ed interesse e nei rapporti dello Stato possessore della sua rendita, e dei tributarii e creditori dello Stato medesimo, laddove il debito pubblico ha la circolazione del suo valore nominale fra i privati per godere la rendita; ma senza che il capitale potesse pretendersi dallo Stato.

Ora se il Ministero con questa proposta otterrebbe 800 milioni pronti e senza spesa: e se i beni dell'asse ecclesiastico, sono del valore di circa due miliardi, con cotesta solidissima operazione, il nostro credito interno ed esterno dovrà migliorare grandemente.

La censuazione o la vendita dei beni ecclesiastici, incamerati allo Stato, eseguendosi in venti anni, sarebbe operazione fatta con più riflessione, con cognizione di causa.

Se il Governo, lungi di dare ad una Banca favorita, 1' esclusivo privilegio di emettere, ed in vuoto quasi, i biglietti, e con corso forzato, avesse fatta egli quella operazione, non avrebbe la perdita a cui si è sobbarcato, e non avrebbe ai cittadini fatto pagare uno sconto sopra ogni operazione necessaria, con quella carta dell'unica privilegiata banca: non avrebbe assiderato commercio, industria, affari, con danno della finanza e con esizialissimi danni ai cittadini.

Con la mia proposta, coordinata alle economie ed al miglioramento delle leggi d'imposta, il Governo vedrebbe raddoppiato l'attivo e può svolgere i pubblici lavori sopra ampia scala: provvedere al miglioramento dei porti; sollevare le ferrovie e compierle: in una parola, senza ricorrere all'usura, allo straniero, e senza spendere un centesimo in mediatori, avrebbe nella sua rendita, una moneta la più sicura, la più scientifica, quale è la moneta produttiva invariabile, essendo calcolata alla pari.

Non trovo che questo mezzo per provvedere ora al bene del paese: spero lo si adotti. Ed urgente stimo volgersi ogni studio a riparare ai danni che derivano dalle cattive leggi d' imposta rese insopportabili, perché ingiuste e vessatorie e perché fatte

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per urgenza e sempre dichiarandole esperimentali - La procedura civile e la tariffa giudiziaria sono cose impossibili a tollerare: ci si provvegga, e subito.

Mi riserbo svolgere ampiamente la proposta innanzi alla

17 gennaio 1867

deputato

§IX.

Contro-progetto alla legge libertà della Chiesa -Liquidazione dell'asse ecclesiastico, proposta dai Ministri Scialoja e Borgatti,

e respinta da tutti gli ufficii della

Avendo di questa legge sviluppate le ragioni con apposita pubblicazione, ci riferiamo a quella, già presentata alla e sottoposta a molti colleghi.

Epperò verremo formulando solamente gli articoli della proposta.

1. ° I beni tutti così detti della Chiesa nel Regno, sono riconosciuti e dichiarati beni nazionali.

2. Le Chiese, gli edifizii posseduti dai Vescovi, dagli Arcivescovi, dai seminarii ecc., sono dichiarati proprietà inalienabili del demanio comunale rispettivo.

3. ° I monumenti, gli oggetti d'arte e preziosi conservabili, le biblioteche, gli archivii, ora posseduti da monaci, monache, preti, Vescovi, Arcivescovi, abbati ecc., sono dichiarati e riconosciuti proprietà del Demanio dello stato.

4. ° Tutti i beni mobili ed immobili, del cosi detto asse ecclesiastico, saranno venduti, o censiti, o dati a lungo fitto, per essere convertiti, nel periodo di anni venti, in effettivo numerario. Ciò sarà oggetto di altra imminente legge, da presentarsi fra giorni 15 improrogabili.

5.

° Alle corporazioni Religiose, esistenti nel Regno, sotto qualunque denominazione, sarà intestata un' annua rendita nominale 5 per 100 inalienabile, pari a 50 milioni, ossia un miliardo nel capitale, e con addirsi alle pensioni, dovute ai membri dei soppressi ordini, staccandosi per ciascuno un titolo pari alla rendita che raggiunga la pensione dovuta: ed il capitale alla morte del pensionato, rientrerà allo Stato e verrà ammortizzato quel titolo.

6. ° Ogni corporazione religiosa siano Vescovadi, Arcivescovadi, Abazie e Prelature ed altre simili, avrà assegnata tanta rendita sopra i 50 milioni, quanta corrisponde al terzo della rendita netta, che ricavava prima dai beni posseduti, e dalla stessa rendita sarà prelevata da ciascuna di esse, la spesa pel culto ed il dippiù resterà per pensione alimentaria dei titolari e componenti.

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7. ° Il capitale di tale rendita sarà inalienabile e vincolato a favore dello Stato, ed incamerata allo stesso, qualora venisse soppressa la corporazione o l'ente, cui è attribuito il godimento della rispettiva rendita.

8. ° Il rimanente valore dei beni mobili ed immobili dell'asse così detto ecclesiastico, andrà diviso, ai municipii, nei quali sono le varie corporazioni od enti religiosi, che li possedevano, giusta la legge precedente, ed il rimanente al demanio dello Stato per essere e gli uni e gli altri, nella rispettiva rendita, distribuito in opere normali e stabili di beneficenza, d'istruzione del popolo, e per dare al medesimo lavoro.

9. ° Le Chiese, i Monumenti d'Arte, pli Archivii, le Biblioteche, gli oggetti preziosi conservabili, i Gabinetti, i Musei, gli Stabilimenti ad uso di scienze, presso le già Corporazioni od enti religiosi, saranno custoditi e manutenuti dai medesimi, e vigilati da una Commissione Regia composta dal Sindaco e dalla Giunta Municipale rispettiva-Un Consigliere Provinciale, eleggibile dal Consiglio Provinciale con maggioranza assoluta, sarà Ispettore Provinciale superiore di detti oggetti, Chiese, Archivii etc. - Un esatto inventario e descrizione sarà formolato e ne saranno redatti quattro esemplari: uno da depositarsi al Ministero della Pubblica Istruzione: uno al)' Archivio Provinciale: uno da rimanere presso la corporazione o ente religioso: uno presso l'Archivio Municipale.

10. Qualunque disposizione sia per ultima volontà, sia per contratto fra vivi a persone religiose o per Causa religiosa, sono di nessun valore e devolute agli eredi successibili dei disponenti a norma delle leggi civili, o al demanio dello stato in mancanza di successibili.

11. Il giuramento, il placet, l'exequatur, ed in generale ogni privilegio, immunità, esenzioni e prerogative qualsiensi della Chiesa, sono soppressi.

12.

Le associazioni religiose, del pari che ogni altra associazione, godranno la libertà, garantita dalle leggi dello Stato, salvo sempre il disposto dell'avi. 10, che rimane come fondamento della presente legge.

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13. La distribuzione dei milioni 50 di rendita iscritta sarà intestata e distribuita con apposito regolamento ed a norma delle disposizioni della presente legge agli aventi diritto.

14. Con la presente legge restano riserbati ed impregiudicati i dritti dei cittadini e dei Municipii sopra ogni maniera di beni del

detto asse ecclesiastico, e come erano prima della presente legge.

Luigi Minervini deputato












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