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La prima legislatura del Regno d'Italia, studi e ricordi 

di Leopoldo Galeotti

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Non posso né voglio trattare le molteplici questioni cui mi richiamerebbe la materia degli istituti di credito e nemmeno entrare in troppo minuti particolari rispetto a quelli che sono già fondati o dovranno fondarsi in Italia. La materia è troppo vasta perché io possa farne argomento di un capitolo in questo libro.

Mi limito adunque ad accennare:

I. Che le Casse di Risparmio, le quali nel 1860 non sorpassavano il numero di 112, nel 1863 erano già salite al numero di 154, con un capitale iniziale di lire 1171 135, con un valore di circolazione per lire 188 629 594 e 281 998 libretti.

Statistica delle Casse di Risparmio al 1864

PROVINCIE Casse
Prima del 1860
fondate
Dal 1860
al 1863
Totale Valore in circolazione LIBRETTI Numero Capitalo iniziale
Antiche provincie 22 2 24 6 803146 20 953 161 947
Lombardia 15 13 28 101238 895 123 656 300000
Toscana 27 3 30 31 054 449 63 885 52 717
Romagne e Marche 43 6 49 47 311716 64 808 317 319
Modena Parma 5 3 8 1 039 695 4 089 2 000
Napoli e Sicilia ….. 15 15 1 181 693 4 607 337052
TOTALE. 112 42 154 188 629 594 281 998 1 171 035

II. Che sino a qui non è riuscito il Governo a far discutere nel Parlamento la legge per la fondazione di un Istituto di Credito Fondiario presentata fino dal 9 giugno 1862, e molto meno di de venire ad un serio contratto di concessione.

1. Vedi Annuario del 1864, pag. 607.

Imperocché, sebbene sia evidente che tale istituzione è oltremodo necessaria alla proprietà fondiaria in Italia nelle attuali condizioni del credito, e sia evidente che non possono farne le veci per tutto il Regno gli analoghi Istituti che abbiamo già (come sono il Monte dei Paschi di Siena, le Casse di Risparmio di Milano e di Bologna, e i Monti Frumentari delle provincie napoletane) pure la opinione, in molti prevalsa, che tali istituzioni possano fondarsi coi capitali nostri, ha fatto guardare con diffidenza ogni proposta che ci venisse fatta da capitalisti stranieri.

Senza che io entri a discorrere di tutte le Banche esistenti in Italia, (1) intendo limitare le mie osservazioni alle Banche di Circolazione, o per meglio dire intorno al progetto di legge che ha per scopo la fondazione di una sola Banca Nazionale.


Elenco degli Istituti di Credito.

DENOMINAZIONE Data del Decreto. SEDE. CAPITALE.
I Cassa Generale, 8 luglio 1856,
13aprile 1861
Genova -
II Cassa di Sconto 9 ottobre 1856,
13aprile 1857
Genova -
III Credito Mobiliare 24 aprile 1863 Torino 50 000 000
IV Banca di Credito italiano 24 aprile 1863 Torino 60 000 000
V Banca di Sconto e Seta 2 settembre 1863 Torino 30 000 000
VI Banca Egizio - italiana 14 gennaio 1864 ……… 20 000 000
VII Banca della piccola industria 14 gennaio 1864 …….... 500 000
VIII Cassa Nazionale di Sconto 8 luglio 1863 Firenze 10 000 000
IX Compagnia anonima per le terre italiane (The Italian Land Compagny) 6 agosto 1864 ………. 37 000 000
X Banca anglo-italiana (Anglo Italian Banch) 10 aprile 1864 Firenze 25 000 000

In Italia non vi erano che i soli Stati Sardi, dove la creazione delle banche di circolazione non potesse fondarsi che per legge.

Nelle altre provincie l'autorizzare simili istituzioni, costituiva un diritto del Governo che, nel concedere l'autorizzazione richiesta, decideva altresì se dovesse accordarsi anche la emissione di biglietti al portatore.

Prima della proclamazione del Regno vi erano in Italia le seguenti banche:

I. La Banca Nazionale, sorta per la fusione delle due Banche di Torino e di Genova, con un capitale di otto milioni, ma senza privilegio.

II. La Banca di Parma, autorizzata col R. Decreto del 13 aprile 4858, col capitale di un milione di lire, con privilegio di emissione di biglietti e con obbligo alle casse dello Stato di riceverli in pagamento.

III La Banca delle quattro Legazioni, sorta nel 1855dalla separazione dalla Banca di Roma, con un capitale di scudi 200 000, senza verun privilegio.

IV. La Banca Nazionale di Toscana, sorta dalla riunione delle due Banche di Sconto di Firenze e di Livorno, con un capitale di L. 10000000, e col diritto che esse avevano già, che i loro biglietti fossero ricevuti nelle casse pubbliche.

(1) Legge del 9 luglio 1850.

V. Nelle provincie meridionali mancavano siffatti istituti, ma ne tenevano le veci i Banchi delle due Sicilie. Non avevano essi un capitale sociale, ma un patrimonio in rendite iscritte sul debito pubblico, ed in beni fondi nascenti da donazioni o dai lucri del Banco, ed un capitale anticipato dal tesoro per la fondazione di una cassa di sconto. Questi banchi ricevevano i danari de'privati in conto corrente e facevano lo sconto delle cambiali: non davano biglietti al latore, ma certificati di deposito o fedi di credito, nominativi e girabili: esercitavano anche gli uffici di opera pia, stante la pignorazione di oggetti metallici e di tessuti.

VI. A questi deve aggiungersi la Banca Toscana di Credito, immaginata fino dal 1853, ma poi autorizzata soltanto col decreto del 12 marzo 1860, il cui capitale può essere accresciuto seconde il bisogno delle sue operazioni.

Avvenuta la riunione della Lombardia agli Stati Sardi, il Governo, coi pieni poteri che aveva, autorizzò la Banca Nazionale ad aprire una sede in Milano, colle succursali di Brescia, Corno, Bergamo, Cremona e Pavia, portando bensì il suo capitale a 40 milioni.

Poco dopo le Banche di Parma e delle Legazioni, accettando il rimborso delle loro azioni don premio, capitolavano innanzi alla Banca Nazionale, che successivamente con altrettanti R. Decreti fu autorizzata a impiantare nuove sedi in Napoli, in Palermo, e nuove succursali in Parma, Bologna, Modena, Perugia, Ravenna, Ancona, Messina, Ferrara, Catania, Forlì, Piacenza, Reggio di Calabria e Bari. Così la Banca Nazionale Sarda aveva estese le sue operazioni per tutta Italia, tranne le provincie toscane, ove la Banca Nazionale Toscana aveva rapporti col Governo meritevoli di non lieve considerazione. Così i biglietti della Banca Nazionale Sarda ebbero circolazione per tutte le provincie italiane.

Se la questione si dovesse o si potesse discutere dal punto di vista dei principii economici, io credo che mentre non può revocarsi in dubbio la convenienza che tutti gli istituti di credito, e specialmente le banche di circolazione, debbansi assoggettare a speciali discipline, ed essere subietto di vigilanza par parte del Governo, non si possa nemmeno dubitare che il principio di libertà assiste piuttosto ai sistema delle banche multiplici, che a quello di una banca unica. E stando ai principii, le funzioni del Governo in proposito dèlie banche esistenti avrebbero dovuto limitarsi a volere facilitata la circolazione dei respettivi biglietti, ad esigere che di tale emissione non si facesse abuso, a sorvegliare che il capitale stesse in proporzione colle operazioni che volevano farsi.

Ma gli interessi degli azionisti e delle banche di-verse, e le peculiari esigenze della Finanza non arando permesso che i soli principii avessero voce in1 capitolo, surse la idea di fondare un grande Istituto che col nome di Banca Nazionale del Regno d'Italia avesse prevalenza in tutte le provincie, e fosse un potente strumento di aiuto al credito dello Stato ed al credito dei privati.

Ad ottenere questo scopo bisognava togliere di mezzo le difficoltà che comparivano più gravi.

La difficoltà che presentavasi dal lato del Banco di Napoli colla succursale di Bari, fu remossa col nuovo statuto approvato col R. decreto del 27 aprile 1863 che togliendo ogni dipendenza di quel Banco dal ministero delle Finanze, lo dichiarava un istituto di credito come ogni altro, posto sotto la vigilanza del ministro d'Agricoltura e Commercio con amministrazione propria. In tal modo il Banco continuava le sue operazioni di sconto e le sue anticipazioni secondo il suo statuto senza nessun privilegio e senza nessun favore.

Le maggiori difficoltà venivano opposte dalle contrarie pretese delle due Banche sarda e toscana. Finalmente l'accordo fu ottenuto anche fra queste, colle seguenti condizioni:

  1. La nuova Banca dovrebbe costituirsi con un capitale di 100 milioni di lire, divise in 100 mila azioni di lire 1000.

  2. Gli azionisti delle vecchie Banche avrebbero per ognuna delle loro azioni un' azione e mezzo alla pari della nuova Banca.

  3. Le 100 mila azioni dovrebbero distribuirsi per 60 mila in baratto delle 40 mila della Banca Sarda, per 15 mila in baratto delle 10 mila della Banca Toscana, per 20 mila a pubblica sottoscrizione nell’Emilia, nelle Marche, nell'Umbria, nelle provincie meridionali, per 5 mila in riserva per la futura estensione della Banca a provincie oggi fuori del Regno.

  4. Dalle operazioni della Banca dovrebbero escludersi le anticipazioni sopra deposito di sete e di altre mercanzie che non convengono ad una banca, ed escluso pure lo sconto sopra due firme non accompagnate da altro titolo di credito, meno che per un quinquennio nelle provincie toscane dove per lo stesso tempo continuerebbe il castelletto.

  5. Però la Banca sarebbe autorizzata ad assumere l'esercizio delle zecche dello Stato, ad aprire soscri-zioni di rendita pubblica e negoziare i buoni del tesoro, ad assumere anche in tutto o in parte il servizio del tesoro, salvo le condizioni da stabilirsi con legge speciale.

  6. La Banca non dovrebbe impiegare in fondi pubblici più del quinto del capitale sociale versato,oltre il fondo di riserva. La somma dei biglietti in circolazione non dovrebbe eccedere il triplo del fondo metallico in cassa, né maggiore del quintuplo del capitale sociale versato.

  7. La Banca assumerebbe l'obbligo di fare alle finanze dello Stato anticipazioni sino alla somma di40 milioni di lire contro deposito di titoli di fondi pubblici e di buoni del tesoro ali' interesse del 3per 100 all’anno: ma in ricambio i suoi biglietti sarebbero ricevuti in pagamento da tutte le casse dello Stato, dove la Banca ha sedi o succursali, e nessun'altra società potrebbe essere autorizzata ad emettere biglietti al portatore se non per legge.

  8. La Banca avrebbe la sua amministrazione centrale dove è il Governo dello Stato: undici sedi nelle principali città commerciali: una succursale in tutti i capoluoghi di provincia ove non fosse una sede.

  9. L'amministrazione della Banca sarebbe commessa ad un governatore e due vicegovernatori nominati dal Re, ai direttori delle sedi e delle succursali nominati dal consiglio superiore, ai consigli amministrativi delle sedi nominati dagli azionisti delle assemblee locali, ai consigli amministrativi delle succursali nominati dai consigli delle sedi da cui le succursali dovrebbero dipendere per il repartimento dei fondi e per la certificazione dei conti, e finalmente al consiglio superiore composto del governatore generale e di un deputato di ciascuna sede.

  10. La universalità degli azionisti, avrebbe dovuto essere rappresentata dall’assemblea generale convocarle in seduta ordinaria ogni anno nell'ultima quindicina del mese di marzo, e dalle assemblee locali convocagli nella città ove la Banca avesse una sede.

Su queste basi fondamentali fu stabilito l’accordo, fu compilato il nuovo statuto, fu proposto il nuovo schema di legge che il ministero presentò al Senato del Regno il 3 agosto 1863.

Se l’accordo fra le due parti fosse sincero non voglio cercarlo: che ognuna delle due parti avesse qualche buona ragione per sostenere il proprio statuto è più che probabile. Solamente mi permetterò di dire, che le idee e le abitudini che prevalevano nella Banca Sarda trovarono favore presso il Senato, ove la discussione fu laboriosa e sottile, e le di cui deliberazioni si scostarono non poco dalle basi fondamentali dell' accordo.

Imperocché il Senato volle che le anticipazioni sulle sete costituissero una delle operazioni permanenti della Banca; volle che il ricevimento dei biglietti nelle casse dello Stato dipendesse dal beneplacito del ministro delle Finanze; volle che il consiglio superiore si componesse di un deputato per ciascuna sede, e più di altri deputati nominati da ciascuna sede per ogni 5000 azioni iscritte da sei mesi nei suoi registri, con questo però che niuna sede avesse più di quattro deputati; e volle che questo consiglio superiore, cosi formato, repartisse il fondo disponibile per gli sconti e per le anticipazioni tanto alle sedi quanto alle succursali.

Se le anticipazioni sulle sete denaturavano affatto gli offlcii della Banca, e se poteva dubitarsi che il ricevimento dei biglietti nelle casse dello Stato, trasmutandosi da obbligatorio in facoltativo, ponesse soverchiamente la Banca a discrezione del Ministro delle Finanze, le alterazioni recate dal Senato nella formazione e nelle attribuzioni del consiglio superiore poteva dubitarsi vie più che compromettessero il principio della rappresentanza eguale delle sedi, non senza offesa degli interessi generali ed a scapito del credito e della fiducia commerciale, che il consiglio superiore dovrebbe invece tutelare e promuovere egualmente in tutto lo Stato.

La Camera nuova, non obliando che trattasi qui di accordi tra le due banche, accordi che il Parlamento non può mutare a sua voglia, è chiamala a risolvere su questi punti di divergenza, tra la prima proposta e quella che è uscita dalle deliberazioni del Senato.

Nella questione delle banche non deve mai perdersi di vista che il partito più sicuro è sempre quello favorevole ai principii della libertà economica, ma non devesi dissimulare altresì che trattandosi di una Banca Nazionale, anche lo Stato ha diritto ad averci le sue garanzie. Fu temuto che la questione venisse pregiudicata col R. Decreto del 29 giugno, che autorizza la Banca Sarda a stabilire la sua sede in Firenze. Rimane ora a sapersi fino a quale segno tale timore sia giustificato, e se e come possa ripararsi. La discussione chiarirà a suo tempo quali ragioni consigliarono, e come deva giudicarsi quell’atto del quale il Governo ha presa la responsabilità.

CAPITOLO LXIII.

L’uffizio di Statistica.

Avendo cercato di raccogliere in questo libro la maggiore copia possibile di notizie e di fatti che mi parevano acconci a fornire quella più esatta idea del Regno d'Italia, che per me si poteva, mi corre l'obbligo di ricordare anche l’uffizio di statistica il quale per i lavori già pubblicati e per quelli ai quali attende l'uffizio di statistica, colla massima solerzia e diligenza, ottiene ormai un posto cospicuo fra le nostre istituzioni.

L’uffizio della Statistica venne unificato e costituito coi due RR. Decreti del 9 ottobre 1861 e 30 luglio 1862. Questo uffizio fu aggregato sotto la forma di speciale divisione al ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

La parte direttiva di questo uffizio si esercita da una Giunta centrale composta di un presidente e di otto consiglieri a nomina regia: dalle Giunte provinciali composte di cinque membri eletti dal consiglio della provincia: dalle Giunte comunali diverse di numero secondo le popolazioni, ed elette dai consigli del respettivo comune.

La parte esecutiva è affidata, sotto gli ordini del Ministro, al Capo della Divisione, ai Prefetti nelle provincie, ai Sindaci nei comuni.

La Divisione prepara le norme, le istruzioni, i modelli per tutte le operazioni di statistica. Col mezzo dei Prefetti trasmette alle giunte provinciali e comunali i quesiti intorno alle ricerche da farsi, e i dubbi da risolversi durante le operazioni. I dati raccolti dalle giunte comunali, vengono riveduti e corretti dalle giunte provinciali, e col mezzo del Prefetto rinviati alla Divisione, che gli esamina, gli discute, gli corregge, per poi compilare i quadri generali e vegliare alla di loro pubblicazione. Ogni anno la Divisione deve presentare al Ministro una relazione generale dei lavori dell'anno, dei resultamenti avuti, delle pubblicazioni officiali, nazionali ed estere, dei progressi della scienza.

La giunta centrale da il suo parere sui lavori proposti, sul metodo e le norme del condurli, sul merito dei lavori eseguili, sulle pubblicazioni da farsi.

Con questo sistema, come ognuno vede, l'uffizio di statistica ha le sue basi e le sue garanzie nella uniformità del metodo, nel concorso del paese e nel sindacato scientifico, garanzie che vicendevolmente si aiutano, si contemperano, si sorvegliano, onde le pubblicazioni portino l’impronta di un lavoro serio, e sotto ogni rapporto autorevole.

L'uffizio di statistica, appena costituito, ebbe l'incarico di eseguire e condurre al suo fine il censimento generale della popolazione dei Regno al 31 dicembre 1861, del quale détti sommario conto in altra sede di questo lavoro (1); nell'autunno del 1862 potè essere rappresentato degnamente al primo congresso internazionale di statistica radunatosi in Berlino: recentemente venne pure incaricato di dirigere gli osservatorii meteorologici, stabiliti con savio concetto in varii punti della penisola, di raccoglierne, ordinarne e pubblicarne le osservazioni. (2) E dal giorno della sua fondazione a oggi, colle pubblicazioni già fatte, ha saputo acquistarsi quella reputazione e quella rinomanza che sono indispensabili onde i lavori statistici abbiano pregio e sieno profittevoli. (3)

Ma anche su tale proposito (a costo di parere fastidioso) devo notare alcuni inconvenienti, cui mi parrebbe opportuno fosse riparato.


(1) Vedi Capitolo X, pag. 46.

(2) Circolare del 40 giugno 1865, e norme relative.

(3) Le opere fin' ora pubblicate dall’uffizio di Statistica sono le seguenti:

Censimento degli antichi stati sardi, 1° gennaio 1858. E censimento di Lombardia, di Parma e di Modena (1857-1858), Vol. 4.

Censimento generale al 31 dicembre 1861, Vol. I e II, preceduti da una Relazione al Re, da una introduzione e considerazioni generali.

Movimento dello stato civile nell’anno 1862.

Movimento dello stato civile nell'anno 1863.

Istruzione primaria, 1862-1863.

Società di mutuo soccorso, 1862.

Trattura della seta nell' anno 1863.

Movimento della navigazione italiana ali' estero, anno 1863.

Movimento della navigazione nei porti del regno. (Pesca del pesce e del corallo. — Marineria mercantile e costruzioni navali) anno 1863.

Statistica delle scuole ginnastiche.

Trattura della seta nel 1864.

Pubblicazioni periodiche delle osservazioni meteorologiche.

Tra i lavori che saranno in breve pubblicati e che si stanno preparando sono notevoli i seguenti:

Movimento della navigazione nazionale nei porti esteri nel 1864.

Statistica delle corporazioni religiose insegnanti.

Statistica della istruzione secondaria, tecnica, ginnasiale, liceale, universitaria.

Statistica delle biblioteche del regno, governative e comunali:

Movimento dello stato civile nel 1864.

Censimento della popolazione, volume III.

Statistica industriale.

Noi abbiamo un uffizio, il quale è appositamente istituito per assicurare alle pubblicazioni statistiche il carattere di quella autorità, e di quella esattezza che non possono aversi senza l'uniformità di metodo nelle ricerche da farsi, nei confronti da istituirsi, nei lavori da compilarsi. Ora io non giungo a comprendere come, avendo tale istituzione, ogni Ministero, non escluso quello di Agricoltura e Commercio, invece di limitarsi a trasmettere a quell’uffizio i dati e le notizie che raccoglie e può fornire, si adoperi ogni anno a metter fuori pubblicazioni statistiche per proprio conto.

Ognuno è in grado di comprendere come, prescindendo dalla spesa occorrente per avere in ogni ministero uno ed anche più piccoli ufficii di statistica, e prescindendo anche dalla noia e dalla spesa che per siffatta guisa si procurano alle autorità provinciali e comunali, questa simultaneità di pubblicazioni fatte senza uniformità di metodi e di norme scientifiche, non suffraghi punto allo scopo che la statistica vuoi conseguire ed ai bisogni pratici cui essa deve essere in grado di provvedere.

Può disputarsi invero se la compilazione e pubblicazione delle statistiche officiali debba affidarsi ad un istituto indipendente dall'azione governativa, ed operante come società dotta cogli aiuti della pubblica autorità, o piuttosto ad un ufficio governativo che si valga del concorso di autorità indipendenti per completare e sindacare i dati che il Governo stesso gli somministra: ma non può disputarsi nell'unsistema e nell'altro che sia indispensabile una rigorosa uniformità nel concetto, nella direzione e nell’impulso. Bene a proposito notavasi nella relazione premessa al R. Decreto del 9 ottobre 1861, che inlavori che consistono nella raccolta di quantità comparabili, se i fattori di esse sono alquanto diversi, tutto l’edifizio va in rovina. Quindi avviene il massimo inconveniente, che si vedono resultamenti spesso in contradizione fra loro. Io che mi sono valso per questo mio povero libro di tutte le pubblicazioni statistiche, che conferivano al mio scopo, non sono in grado di nulla affermare rispetto alla loro esattezza, ignorando i criterii coi quali vennero immaginate e non avendo nessuna garanzia quanto ai metodi coi quali furono condotte.

Mi corre però il debito di notare, che agl’inconvenienti cui alludo si è già cominciato in parte a provvedere, poiché, per recenti disposizioni, l'uffizio di statistica venne incaricato delle compilazioni e pubblicazioni statistiche concernenti i due ministeri della Istruzione Pubblica e della Marina. (1) Talché tutto porta a credere che tale esempio possa in breve imitarsi anche dagli altri ministeri.

(1) Per ciò che concerne il ministero della Istruzione Pubblica, tale provvedimento ebbe luogo col R. Decreto del 28 novembre 1864, preceduto da una relazione ministeriale. Per ciò che riguarda la Marina intervennero accordi fra i due ministeri della Marina e del Commercio.

CAPITOLO LXIV.

Conclusione.

Se riuscii nel delineare alla meglio ed anche incompiutamente i lavori di questa prima legislatura del Regno d'Italia, io mi auguro di aver potuto dimostrare agli amici ed agli avversarii, agli Italiani ed agli stranieri, che essa corrispose pienamente alla aspettativa del paese, non meno che alle intenzioni della Corona. Altri di più eletto ingegno potrà tesserne a suo agio la storia ed entrare in quei più minuti ragguagli che l'angustia del tempo, e i limiti che mi era prefìssi non mi concedevano di esporre. Se questo non fosse, avrei dovuto svolgere almeno il concetto di alcune Leggi che ho appena ricordate; avrei dovuto dire del modo col quale sono ordinati i servizii finanziarii, come procede la istituzione del Giuri, quali resultamenti ci offre la statistica penale, quali miglioramenti siensi ottenuti rispetto agli istituti di pubblica beneficenza. Avrei dovuto parlare delle Camere di Commercio, dei cambi e dei baratti fra le diverse provincie, delle condizioni della nostra industria agricola e manifatturiera, non che della figura che fecero l'una e l'altra nelle Esposizioni di Firenze e di Londra. Avrei pure dovuto toccare della cultura scientifica, letteraria e artistica dell'Italia, e desumere dalle rassegne periodiche e dalle bibliografie se ed in quale grado le scienze, le lettere, le arti abbiano fra noi progredito. Avrei pure dovuto dire qualche parola dello spirito pubblico, dei diversi partiti che sono in Italia, non che dei giornali coi quali si manifestano e intendono d'influire sulle opinioni. Non avrei potuto finalmente tacere delle nostre relazioni cogli Stati esteri, della nostra diplomazia, dei nostri consolati, delle nostre colonie commerciali nei porti di Levante e di America. Ed allora avrei avuto occasione di toccare almeno fugacemente dei principii che governano la nostra politica estera, delle questioni più:gravi che su tale proposito vennero dibattute in Parlamento, della nostra altitudine verso i governi che non ci hanno riconosciuti, della questione veneta finalmente che sta e starà sempre in cima del nostro programma nazionale, finché preparandosi e offrendosi le occasioni opportune, cogli accordi o colle armi, non sia risoluta. Di questi e di molti altri soggetti mi resterebbe pur sempre a discorrere, almeno fugacemente, se dovessi esporre colla conveniente ampiezza l’argomento che presi a trattare. Però anche quel poco che io ne dissi, sarebbe più che sufficiente a misurare lo spazio che abbiamo percorso dal 1860 a questo giorno, se avessi un' autorità pari al buon volere, e se non m'agitasse il dubbio di non aver saputo raccogliere i fatti con tutta la precisione desiderabile, odi non esser riuscito ad esporli con sufficiente chiarezza. Delle mende, degli errori, dei falsi giudizi nei quali posso essere caduto, voglia compatirmi pertanto il benigno lettore.

La Camera, della quale fo parte, è assai prossima al termine della sua operosissima vita. Una Camera nuova gli succederà tra non molti mesi che, profittando della esperienza acquistata in questi cinque anni di vita politica, potrà fare molto più per il bene del paese, che non potevamo o non sapemmo far noi. Ma essa trova lo Stato già costituito e già riconosciuto da quasi tutti i maggiori potentati, le istituzioni politiche consolidate, l'amministrazione tuttora imperfetta, ma pure ordinata; trova la legislazione già unificata, i comuni e le provincie nel pieno esercizio della loro autonomia; trova un sistema compiuto e razionale d'imposte, e le gravezze perequate; trova un esercito, una marina, il bilancio passivo già unificato e studiato, il bilancio attivo prossimo a raggiungere i 700 milioni; trova il paese bastantemente abituato alle pubbliche libertà, tutte le misure più odiose già eseguite, il terreno sgombro da mille ostacoli; e quello che più conta, trova ormai vinti e debellati sull'altare dell’'unità della patria quasi tutti i maggiori ostacoli accumulati per tanti secoli di umiliazioni e di servaggio. Tutto questo fu opera non ingloriosa né lieve della legislatura presente. (1) Quello che fece e che lascia compiuto, le sia di venia per quel più che non fece, o non seppe fare, o lo fece meno bene. Le maggiori agevolezze che avrà la prossima legislatura ad operare il bene ed a far meglio, come le occasioni che le si porgeranno in copia per correggere, per emendare, per compire e perfezionare, saranno pur sempre e nella massima parte opera sua, e di questo se ne potrà convincere il paese, solo che guardi e osservi come questa legislatura trovò l'Italia e come la lascia. Delle censure e delle accuse che vennero fatte alla Camera presente, poche o nessuna saranno ratificate dal giudizio imparziale della posterità. All'accusa che le muovono quelli, che per lo meno ignorano come procedano i corpi deliberanti,

(1) La Legislatura 1860 cominciò il 2 aprile 1860 e fu chiusa il 28 dicembre 1860. La Legislatura prima del Regno d'Italia ebbe fin qui due sessioni. L'una dal 18 febbraio 1861 al 21 maggio 4863, F altra dal 21 maggio 1863 a tutto aprile del 1865. Facendo il conto dei lavori parlamentari abbiamo i seguenti risultamenti:


PROGETTI DI LEGGEPETIZIONI
Approvati

Ritirati

Respinti

Presentate

Ritirate

Interpellanze

Sedute pubbliche

Legislat. del 1860.

73

6


159

81

20

76

Legislat. del 1861.








Sessione I

213

15

1

2268

685

181

417

Sessione II

236

21

8

949

529

59

338

TOTALE

522

42

9

3376

1295

260

831

(2) Non computo in questo numero le petizioni presentate posteriormente al 22 luglio 1864, perché non potei accertarne il numero.

di essersi frantumata in gruppi discordi fra loro, rispondono il mirabile accordo che fu sempre nelle sue deliberazioni e la unità di concetto che rimane nei suoi lavori; alla censura di aver troppo seguite certune ispirazioni, piuttosto che certe altre, risponde l'aborrimento, che ebbe sempre senza distinzione di partiti per qualunque maniera d'intrighi; alle contumelie, ai libelli, alle ingiurie di cui essa non meno che i singoli suoi membri furono bersaglio, rispondono la calma e la serenità dei suoi voti. E della stessa censura, che le venne fatta più volte, di aver perduto il tempo in discussioni inutili ed in fastidiose interpellanze, verrà detto ciò che altri risposero rispetto alla identica accusa che venne mossa contro altro Parlamento. Quelle discussioni apparentemente inutili, quelle interpellanze che parvero perdita di tempo, furono il mezzo col quale le provincie italiane poterono conoscersi fra loro, furono lo sbocco a tutti i malumori, a tutti gli interessi offesi del paese, furono la valvola di sicurezza per dare sfogo alle passioni, ai risentimenti, agli amor proprii, che se non avessero trovato come prorompere nella libera arena parlamentare, sarebbonsi aperta una via ben altrimenti pericolosa alla vita nuova della nazione. Delle altre accuse che vengono mosse dai nemici occulti e palesi della unità dello Stato e delle libere istituzioni, come di quelle che sono inventate per tattica di partito o per impulso di meno nobili passioni, è meglio abbandonarne il giudizio alla coscienza del paese. A tutti questi censori una sola cosa io dirò: Guardate quello che facemmo, tenete conto delle difficoltà che da ogni lato ci si affollarono intorno, e se uomini imparziali voi siete, ponendo la mano sul cuore, rispondeteci lealmente quello che avreste fatto in vece nostra!

Comprendesi però agevolmente onde muovano simili accuse. Il Parlamento ha dovuto mutare quasi tutte le leggi: ha dovuto abolire o modificare grandissima parte delle vecchie istituzioni: ha dovuto creare imposte nuove o accrescere le antiche: ha dovuto finanche trasmutare la sede del Governo. Così molti abusi furono distrutti, ma furono anche manomessi non pochi interessi, contrariate chi sa quanle abitudini, offesi moltissimi amor propri. Il Parlamento non poteva esimersi da tutto questo, se pure voleva compiere il debito suo. Ed anzi verrà un giorno in cui gli sarà tenuto confo della costanza dei suoi propositi, del coraggio che mostrò, della fermezza che ebbe per non cedere davanti a nessuna considerazione di luoghi e di persone. A questi patti, e non altrimenti, poteva farsi l'Italia. Ma intanto non è maraviglia se alcuni rimpiangono i vecchi interessi offesi, chiudendo gli occhi ai ben più importanti interessi nuovi che furono creati; non è maraviglia se alcuni altri si lagnano delle imposte aumentate, dissimulando le spese che vennero fatte e le grandiose opere che vennero create; non è meraviglia, se altri fanno rimprovero del debito accresciuto, non considerando che insieme col debito crebbero al tempo stesso molte altre cose, e la ricchezza nazionale crebbe del pari. Siccome queste considerazioni non possono sfuggire al buon senso delle popolazioni, così le censure colle quali si volle discreditare la Camera presente, non reggeranno neppure al sindacato della pubblica opinione.

Auguro al mio paese che la Camera futura, nella quale potranno trovar luogo non pochi uomini nuovi che in questi anni di libertà ebbero agio e mezzi di procurarsi quella maggiore esperienza che mancò alla più parte di noi, sappia guardarsi da quei difetti e da quegli errori che noi commettemmo perché nuovi eravamo noi pure, ed è provvida legge della umanità che senza errare non s'impari, e che gli errori degli uni servano agli altri di reciproco ammaestramento. Ma gli auguro altresì che la Camera nuova abbia lo stesso indirizzo che ebbe la Camera presente, e conservi le tradizioni buone che questa le lascia in retaggio. Vegli la nuova al pari della vecchia legislatura perché la libertà sia salva ed incolume, ma a questo oggetto vegli del pari perché sia salva ed incolume l’autorità della legge e del Governo, come che l’osservanza delle leggi costituisca il distintivo dei popoli civili, e sia vano il lusingarsi che il Governo nostro sia rispettato al di fuori, se non ha reputazione di esser forte e rispettato al di dentro. Sia vigile custode delle franchigie costituzionali, ma lo sia egualmente della forza, della dignità e della disciplina dell’esercito, che fu educato al culto dell' idea nazionale, ed al quale si affidano la sicurezza presente e le speranze dell'avvenire. Procuri che meglio ordinata e regolare proceda la pubblica amministrazione, che i prodotti delle imposte si accrescano, che non sia dispersa in spese inconsiderate la pubblica pecunia, ma non ceda alla tentazione di porre troppo presto la mano nelle leggi organiche, e molto meno di alterare e mutare il sistema delle imposte. Tragga la sua forza e la sua autorità dalla opinione del paese, del paese che scrive e parla, ed anche del paese che non scrivendo e non parlando da il suo sangue più puro air esercito e da il frutto dei suoi sudori allo Stato, ma non abbruci incenso, come avrebbe detto il cancelliere Bacone, ai falsi Dei della curia e della piazza. E da un errore e da un difetto capitalissimo, auguro all’Italia, che essa sappia e voglia guardarsi. Non si lasci mai trascinare da nessun partito, e per nessun prelesto, nel campo delle inchieste personali. È questo il maggior peccato che abbia commesso la presente legislatura, perché simili inchieste aprono il varco ai più gravi pericoli che possano correre in qualunque paese del mondo la libertà costituzionale ed il Governo parlamentare.

Si guardi poi l'Italia, si guardi la nuova legislatura dal secondare i consigli di coloro i quali vanno dicendo che, traslocata la sede del Governo da Torino a Firenze, si debba mutare sistema. Questa parola chiude in sé un equivoco il più dannoso di ogni altro, perché ne va delle sorti della patria. Non viene mai per i popoli e per le nazioni il giorno in cui possano gettarsi impunemente nella via dei rischiosi esperimenti o di spensierata sicurezza; molto meno un tal giorno è venuto per l'Italia nostra, quando abbiamo l’Austria sempre accampata in mezzo a noi e quando il nostro onore è impegnato colla Francia per mantenere i patti che abbiamo stipulati, quando i partiti estremi si agitano a tutta possa per impedire di quei patti la esecuzione.

Ogni sistema si compone necessariamente di principii e di uomini. Rispetto agli uomini nulla io dico. Fortunata l'Italia se troverà uomini più capaci e più intelligenti, di fede più salda, più operosi, più sicuri, e forniti anche, se è possibile, di maggiore patriottismo di quelli che per cinque anni ne hanno governate e ne governano le sorti o come membri del Parlamento, o come ministri della Corona. Essi, in ogni caso, troveranno nella loro coscienza un conforto, che gli compensi delle amarezze onde vennero e vengono retribuiti, e saranno i primi a rallegrarsi col loro paese, se alcuno sorgerà che possa giovare air Italia meglio e più efficacemente che essi non poterono.

Ma rispetto ai principii, si guardi bene la legislatura nuova dal cedere al fatale consiglio di mutarli 0 modificarli. Non parlo dei principi secondari intorno ai quali si può avere diverse opinioni senza danno alcuno per il paese. Intendo dei principii di politica generale, che ci hanno guidati sino a qui, ed i quali hanno la riprova di quei fatti, che dalla spedizione di Crimea a questo giorno gli giustificarono. Da questi, e non da altri principii, il Parlamento che sta per finire ha tratto la sua forza per superare le gravi difficoltà che si opponevano al suo operare, per risolvere i più ardui problemi della vita nuova in cui era entrata l'Italia e per consolidare l’unità della nazione. Da questi, e non da altri principii, il nuovo Parlamento può sperare guida, aiuti e forza per avviare l'Italia al conseguimento glorioso dei suoi destini, per compire la emancipazione della patria, per sciogliere i problemi intorno ai quali dovrà tuttora adoperarsi, per difendere da ogni pericolo questo grandioso monumento del senno italiano, che è costato ai nostri padri ed a noi tanti sacrifizii, tante angoscie e tanti dolori.

AVVERTENZE

Cap. II, pag. 8. In ordine al R. Decreto del 9 agosto di quest'anno, è stato prescritto che fossero iscritti sulle liste elettorali tutti coloro che pagano la tassa della ricchezza mobile nelle quantità volute dalla legge elettorale. Ciò porta un notabilissimo aumento nel numero degli elettori, e quindi le proporzioni stabilite nella statistica elettorale vengono essenzialmente mutate.

Cap. VIII, pag. 35. Per migliore intelligenza circa la forza effettiva dell'esercito, vuoisi aggiungere che secondo il bilancio del 1863:

La forza numerica di ogni compagnia di fanteria è di 180 uomini in tempo di guerra e di 90 uomini in tempo di pace.

La compagnia nel corpo dei bersaglieri è di 170 uomini sul piede di guerra, ma è di 102 uomini di bassa forza sul piede di pace.

Lo squadrone di cavalleria ha 141 uomini di bassa forza e 112 cavalli sul piede di pace, e 180 uomini e 130 cavalli sul piede di guerra.

Cap. XI, pag. 57. Nella Statistica della Istruzione pubblica, dubito non siano state calcolate le scuole private divario grado delle provincie toscane, di cui non abbiamo ancora il novero esatto. Se fui bene informato, vennero date recentemente le disposizioni opportune per compilarne la statistica. Finché questa manchi, ogni giudizio che si rechi su tale articolo rispetto alle provincie toscane non può essere che necessariamente inesatto. Udii affermare che nella sola provincia di Firenze il numero delle scuole private compensi la deficenza delle scuole pubbliche.

Cap. XV, pag. 83. Si noti che nelle provincie meridionali vi è ancora in circolazione la vecchia moneta borbonica d'argento, che si valuta circa 300 milioni. Credesi che all'effetto del ritiro e del cambio possa occorrere la spesa di oltre dieci milioni.

Cap. XIX, pag. 106. Nel testo fu rammentata, tra le Leggi sugli affari, anche quella sulle concessioni governative che faceva parte del medesimo gruppo, e che fu discussa e approvata dalla Camera dei Deputati. Però conviene notare che questa legge naufragò in Senato.

Cap. XXVI, pag. 152. A provare sempre più quanto sia vera quella parola detta in Parlamento, che in Italia il potere non ha arricchito nessuno, aggiungo il nome dell' ex ministro Manna al numero dei nostri uomini di Stato morti poveri. Questo virtuoso cittadino ha lasciato ai suoi figli una eredità che eccede di poco lire mille di rendita.

Cap. XLI, pag. 231. Le speranze che ho enunciate circa l’accrescimento del prodotto nelle Tasse indirette, vengono confermate dallo specchio pubblicato recentemente del prodotto delle gabelle nel primo semestre di quest'anno, dal quale resulta un aumento di oltre 40 milioni, come appresso:


1863
1864
Dogane
29 943 944 68
26 544 076 99
Diritti marittimi
1133055 24
1210558 96
Dazio Consumo
14 362 716 51
10 949 528 02
Tabacchi
35498 809 65
36 082 877 63
Sali
24167 397 34
19 407 799 70
Polveri
1093495 92
1 116 654 21
TOTALE
106 199 4Ì9 31
95 311 495 51

AUMENTO
L. 10 887 923 80

Cap. VLI, pag. 273. Rispetto alla spesa relativa al servizio della sicurezza pubblica, giova notare che da un documento pubblicato recentemente per ordine del Parlamento inglese, viene a resultare che le spese di polizia in quel regno ascesero nel 1864 a lire 42 505 300, lo che darebbe un aumento di lire 1 048 075 sull’anno antecedente.

Cap. LV, pag. 296. Ho accennato nel testo al sistema dei giudici supplenti, che in Francia permette di avere sul bilancio un minore personale nei giudici delle prime istanze. Io non intendo davvero come questo sistema non venga accolto nel Regno d'Italia. Imperocché, mentre è utile nell’aspetto finanziario, è vantaggioso anche moralmente alla amministrazione della N giustizia, avvicinando fra loro la magistratura e la curia con scambievoli legami di stima, e dando anche opportunità al Governo di risanguare di tanto in tanto la magistratura stessa colla scelta di uomini che escano dall' esercizio pratico della professione. Io ritengo che questo sistema sia opportuno altresì ad accrescere il sentimento del decoro e della dignità nella curia esercente, comecché niuno possa meritare P onore di esercitare anche provvisoriamente le funzioni di magistrato, se non abbia reputazione assicurata di sapere legale e d'integrità di carattere. Né credo che sarebbe temibile per parte dei legali un rifiuto, in quanto che dovrebbero consacrare una parte del loro tempo all'amministrazione della giustizia senza retribuzione. Il sentimento del decoro che é nel ceto legale, e la ricompensa che ne avrebbero nell’aumento del credito e della reputazione, rendono improponibile siffatto obietto. D'altra parte quando si esamini in proposito il sistema francese, é facile il convincersi che in pratica, repartito com' esso è, l’aggravio è lieve.

Cap. LVII, pag. 318. Il decreto del 25 giugno 1865 che riordina l’amministrazione delle poste, costituisce un modello di riforma che dovrebbe essere imitato dagli altri ministeri. I nuovi principii che introduce (sebbene non abbiano ricevuto ancora tutto il loro svolgimento) sono i seguenti: lo distinzione fra gli impiegati di concetto e gli impiegati di ordine; 2° parificazione di gradi fra gì' impiegati della amministrazione centrale e quelli della amministrazione provinciale; 3° la ruotazione reciproca fra gl'impiegati dell'una e dell'altra.

Cap. LXII, pag. 362. Rispetto al credito fondiario devo soggiungere, che recentemente il Ministro dell' Agricoltura e Commercio si è messo d'accordo coi delegati della Cassa di Risparmio di Milano, del Monte dei Paschi di Siena e del Banco di Napoli, perché le operazioni di credito fondiario possano assumersi da questi tre istituti, i quali, come osservai nel testo, facevano già analoghe operazioni.

ELENCO CRONOLOGICO

DELLE LEGGI E DEI RR DECRETI PIU’ IMPORTANTI

concernenti la unificazione del Regno.


1860

16 Gennaio, R. Decreto che approva il Regolamento intorno alla costituzione, forma, disciplina, e armamento delle Guardie di pubblica sicurezza.

29 Febbraio. R. Decreto che convoca i collegi elettorali pel 25 Marzo.

18 Marzo. R. Decreto che annette al Regno le provincie dell’Emilia.

» » R. Decreto che convoca i collegi elettorali delle provincie dell' Emilia.

22 » R. Decreto che annette al Regno le provincie della Toscana.

» » R. Decreto che convoca i collegi elettorali delle provincie toscane.

15 Aprile. Leggi che autorizzano la esecuzione dei suddetti decreti.

6 Giugno. Legge concernente il trattato di Zurigo.

11 » Legge che autorizza l'esecuzione della convenzione della cessione di Savoja e Nizza.

24 » Legge concernente la convenzione addizionale al trattato di commercio e navigazione tra la Sardegna e lo Zollverein.

30 Giugno. Legge che estende alle nuove provincie la Legge organica sul reclutamento militare.

» » Legge che estende alla Toscana alcuni articoli del Codice Penale Sardo e Legge sulla competenza del Consiglio di Stato.

8 Luglio. Legge relativa alla esposizione di Firenze.

» » Legge che approva la convenzione colla Società concessionaria delle ferrovie lombarde e dell'Italia centrale.

» » R. Decreto che proroga la sessione legislativa.

12 » Legge con cui si autorizza il Governo a contrarre un imprestito di 150 milioni.

18 Agosto. R. Decreto portante modificazioni alla tariffa generale delle Dogane sui diritti d' entrata.

15 Settemb. R. Decreto che convoca il Parlamento per il 2 ottobre.

13 Ottobre. Legge che ordina la promulgazione nelle provincie toscane della Legge e Regolamenti concernenti la Guardia Nazionale.

» » Legge per l'attuazione nell'Emilia dei Codici ed altre Leggi vigenti negli antichi Stati.

» » Legge per l'abolizione del Concordato austrìaco.

» » Legge che approva la convenzione colla Società della ferrovia da Vercelli-Casale a Valenza per la cessione della ferrovia stessa allo Stato.

14 Novemb. R. Decreto col quale la R. Marina militare viene costituita su nuove basi.

17 » R. Decreto che istituisce succursali della Banca in diverse città di Lombardia.

3 Dicemb. Legge che autorizza il Governo del Re ad accettare e stabilire per decreti reali l'annessione delle provincie dell'Italia centrale e meridionale.

17 Dtcemb. R. Decreto che dichiara sciolta la Camera dei Deputati.

» » RR. Decreti per l'annessione delle provincie delle Marche, dell'Umbria, di Napoli e di Sicilia.

» » R. Decreto che riforma la Legge elettorale del 20 Novembre 1859.

19 » R. Decreto per la convenzione colla Società del credito mobiliare per la costruzione della ferrovia del littorale Ligure dal confine francese a Massa.

1861

3 Gennaio. R. Decreto per la convocazione dei Collegi elettorali.

7 »» R. Decreto che nomina S. A. R. il Principe Eugenio di Savoja Carignano Luogotenente generale in Napoli.

27 » R. Decreto che ordina una sola divisa per tutte le Guardie Nazionali del Regno.

31 » R. Decreto intorno alla pubblicazione nelle provincie annesse delle Leggi che regolano le amministrazioni della manna mercantile, delle capitanerìe dei porti e dei bagni marittimi.

14 Febbraio. R. Decreto che abolisce l'autonomia amministrativa delle provincie toscane.

24 » R. Decreto che istituisce succursali della Banca Nazionale nelle città di Romagna.

17 Marzo. Legge che conferisce a S. M. e suoi successori il titolo di Re d'Italia.

22 Aprile. Legge che stabilisce la formula per intestare gli atti intitolati in nome del Re.

5 Maggio. Legge per la istituzione di una festa nazionale.

23 Maggio, Legge che approva la convenzione postale colla Francia.

26 » Legge che approva la convenzione addizionale al Trattato di commercio e navigazione colle città anseatiche.

» » R. Decreto che approva il Trattato di amicizia, di navigazione e commercio colla Repubblica di Salvador.

9 Giugno. Legge che approva la convenzione colla Società delle strade ferrate liguri relativa al tronco da Porta a Massa.

27 » Legge che sopprime i dazii differenziali di entrata sui vini, acquavite ed olii.

7 Luglio. Legge che approva la convenzione per la concessione alla Società delle Ferrovie Livornesi della strada ferrata da Firenze per Arezzo fino all’incontro di quella da Roma ad Ancona.

10 » Legge che istituisce il gran libro del debito pubblico del Regno d'Italia.

17 » Legge che autorizza il Governo a contrarre un imprestito di 500 milioni.

» » Legge che approva la concessione di una strada ferrata da Vigevano a Milano.

» » Legge che autorizza una spesa di L. 226 000 per miglioramenti da farsi al Porto di Rimini.

» » Legge sulle tasse marittime.

21 » Legge che approva la convenzione per la costruzione e l’esercizio delle strade ferrate da Napoli all’Adriatico.

» » Legge che approva la convenzione colla Società delle Ferrovie Romane per la costruzione ed esercizio di un ramo di strada ferrata per Ravenna.

21 Luglio. Legge che autorizza il Governo a concedere una strada ferrata da Brescia a Pavia per Cremona e Pizzighettone.

» » Legge che autorizza la concessione di una strada ferrata da Savona a Torino per Carmagnola.

» » Legge che approva la convenzione per la costruzione ed esercizio delle sezioni di ferrovia da Chiusi per le vallate del Paglia e del Tevere fino all’incontro colla strada ferrata da Ancona a Roma.

23 » R. Decreto che provvede ad una provvisoria organizzazione del Corpo Reale del Genio civile del Regno d'Italia.

» » Legge che approva la convenzione per la costruzione di una strada ferrata da Ancona a S. Benedetto del Tronto.

28 » Legge sui pesi e sulle'misure.

» » Legge che approva la convenzione per la costruzione di strade ferrate nelle provincie meridionali, napoletane e siciliane.

» » Legge organica sulla leva di mare.

4 Agosto, Legge relativa al riordinamento ed armamento della Guardia Nazionale Mobile.

» » Legge per la convalidazione di due RR. Decreti di modificazione alla tariffa doganale del 9 luglio 1859.

» » Legge di unificazione dei debiti pubblici d'Italia.

18 » R. Decreto che istituisce sedi e succursali della Banca Nazionale nelle provincie meridionali, e ne aumenta il numero nelle altre provincie.

» » R. Decreto che proclama libero in tutto il Regno il commercio dei cereali.

8 Settemb. R. Decreto che ordina il censimento della popolazione del Regno d'Italia.

1 Ottobre. R. Decreto che delega ai capi delle provincie alcune attribuzioni finora esercitate dal Ministero dell' Interno.

9 » R. Decreto che sopprime la Luogotenenza Generale di Napoli e il Governo della Toscana, e si danno analoghi provvedimenti.

16 » R. Decreto col quale si delegano alle Autorità Giudiziarie ed ai Prefetti alcune attribuzioni spettanti al Governo Centrale.

3 Novemb. R. Decreto che fissa il giorno di convocazione del Parlamento nazionale.

» » R. Decreto sulla contabilità generale dello Stato. Regolamento in data dello stesso giorno.

9 » R. Decreto e Regolamento circa l'amministrazione delle Zecche dello Stato.

17 » R. Decreto che determina il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali delle Autorità Giudiziarie nelle provincie meridionali.

24 » R. Decreto che determina il numero, le sedi, circoscrizioni territoriali delle Autorità Giudiziarie nelle provincie siciliane.

» » R. Decreto circa l'ordinamento delle direzioni del Debito pubblico in Napoli, Palermo, Firenze, Milano.

5 Dicemb. Legge circa l'abolizione dei vincoli feudali nelle provincie lombarde.

22 » Legge che accorda al Governo del Re la facoltà di occupare, per ragioni di pubblico servizio, le case delle corporazioni religiose.

29 » R. Decreto che approva e manda in esecuzione il Trattato di commercio e di navigazione fra l’Italia e la Turchia.

1862

13 Gennaio. R. Decreto che approva il Regolamento generale per le case di pena del Regno.

19 » Legge relativa all’attuazione nelle provincie napoletane del Codice di Procedura Penale, e del nuovo ordinamento giudiziario.

» » Legge relativa ali' attuazione nelle provincie siciliane del Codice di Procedura Penale, e del nuovo ordinamento giudiziario.

» » Legge che approva il R. Decreto 18 Agosto 1861 relativo alla libertà di commercio de' cereali.

20 Febbraio. Legge che convalida il R. Decreto 8 Settembre 1861 sul censimento della popolazione.

23 Marzo, Legge che ammette al corso legale in tutto il Regno la moneta decimale in oro.

27 » Legge concernente la Legge organica giudiziaria, e il Codice di Procedura Penale in Lombardia.

30 » Legge colla quale la Sicilia è dotata di una rete di strade ferrate.

» » Legge che autorizza il Governo a dare esecuzione alla convenzione postale conclusa colla Svizzera.

13 Aprile, Legge che approva due convenzioni per la concessione dei servizj postali marittimi.

16 » Legge concernente la convenzione colla Società Florio per la concessione del servizio postale tra il Continente e la Sicilia.

21 » R. Decreto che provvede alla applicazione della Tassa del 10 per cento sul prezzo dei trasporti a grande velocità sulle ferrovie, stabilita dalla Legge 6 Aprile 1862.

» » Legge che approva la tariffa dei prezzi di privativa dei sali e tabacchi.

21 Aprile. Legge sulla Tassa del Registro.

» » Legge sulle Tasse di Bollo.

» » Legge per le Tasse sui redditi dei corpi morali e stabilimenti di mano morta.

» » Legge per le Tasse sulle Società industriali e commerciali e sulle assicurazioni.

5 Maggio. Legge sulla Riforma Postale.

6 » Legge sulle Tasse Ipotecarie.

13 » Legge sull'ordinamento delle Guardie Doganali.

18 Giugno. R. Decreto che approva la convenzione tra Francia e Italia relativa alle strade ferrate internazionali.

6 Luglio. Legge per l'istituzione e l’ordinamento delle Camere di Commercio ed Arti.

10 a Legge che approva la convenzione per la costruzione ed esercizio della strada ferrata da Cavallermaggiore ad Alessandrìa.

13 » Legge che pubblica e attua nelle provincie napoletane le Leggi, Regolamenti e Decreti intorno alla leva militare.

» » R. Decreto concernente modificazioni nell'ordinamento doganale.

» » Legge intorno alla privativa dei sali e tabacchi.

19 » Legge sul cumulo degli impieghi e pensioni.

31 » Legge sulle tasse universitarie.

3 Agosto. Legge che approva la convenzione per la concessione del servizio marittimo postale tra l'Italia e l’Egitto.

14 » Legge sulla amministrazione delle opere pie.

» » Legge per l'aumento del decimo sulle tasse, registro, bollo ecc.

» » Legge per l'istituzione della Corte dei Conti del Regno d'Italia.

21 Agosto, Legge che autorizza la concessione per la costruzione ed esercizio delle ferrovie meridionali e di una linea da Vogherà a Pavia, e da Pavia a Brescia per Cremona.

» » Legge concernente V alienazione dei beni demaniali.

» » Legge pel passaggio al Demanio dei beni della Cassa ecclesiastica.

24 » Legge sulla unificazione del sistema monetario.

» » Legge che determina l'uniforme ordinamento del personale nelle Prefetture e Sottoprefetture.

18 Settemb, R. Decreto che da esecuzione alla convenzione sulla proprietà artistica e letteraria tra l’Italia e la Francia.

21 » Legge sul bollo delle carte da giuoco.

5 Ottobre. R. Decreto sulla giurisdizione e procedimento contenzioso della Corte dei Conti.

» » R. Decreto contenente disposizioni per l'assegnamento delle pensioni agli impiegati civili e militari del Regno, loro vedove ed orfani.

» » R. Decreto che approva la convenzione di commercio e navigazione tra l'Italia e i Regni uniti di Svezia e Norvegia.

9 » R. Decreto che approva la convenzione di commercio e navigazione tra l'Italia e la Repubblica di Venezuela.

9 » R. Decreto che istituisce uffizj di contenzioso finanziario a Torino, Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo.

30 » R. Decreto sull' ordinamento delle Dogane.

21 Dicemb. Legge sui conflitti di giurisdizione.

» » Legge che prescrive la provvisoria osservanza del Regolamento doganale approvato col R. Decreto 11 Settembre 1862.

28 Dicemb. R. Decreto che approva il Trattato di amicizia e commercio tra l’Italia e la Persia.

1863

4 Gennaio. Legge che approva la convenzione per la concessione delle ferrovie di Sardegna.

5 Marzo. R. Decreto concernente le regole per l'uniforme esercizio del diritto di Exequatur in tutto lo Stato.

11 » Legge che autorizza un prestito di 700 milioni.

22 » R. Decreto che istituisce una Commissione speciale per studiare le condizioni attuali della istruzione pubblica in Italia e proporre i modi di migliorarla.

17 Maggio. Legge contenente disposizioni relative all'ordinamento delle Guardie Doganali.

24 » Legge sulle casse dei depositi e prestiti.

» » Legge che approva la concessione di una ferrovia a cavalli tra Settimo Torinese e Rivarolo Ganavese.

6 Giugno. R. Decreto che approva il Trattato di commercio, amicizia, navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Liberia.

14 » R. Decreto sul Regolamento concernente l'armamento del naviglio dello Stato.

12 Luglio. R, Decreto che approva la convenzione consolare tra l'Italia ed il Brasile.

16 » Legge che determina il prezzo dei sali.

11 Agosto. Legge che approva la convenzione postale tra il Belgio e F Italia. Altra tra l'Italia e il Portogallo.

» » Legge per la costruzione di una ferrovia da Gallarate a Varese.

15 Agosto. Legge in cui sono date disposizioni per la repressione del brigantaggio.

25 » Legge per la cessione della ferrovia Vittorio Emanuele.

27 Settemb. Legge relativa al giuoco del lotto e lotterie.

11 Ottobre. Legge sulle disponibilità, aspettative e congedi degli impiegati civili.

8 Novemb. R. Decreto approvativo del Trattato di navigazione e commercio col Regno unito della Gran Brettagna e l'Irlanda.

13 Dicemb. R. Decreto che approva il Regolamento per l'esecuzione di quello del 3 Novembre 1861 sulla contabilità generale dello Stato e sul servizio del Tesoro.

1864

24 Gennaio. Affrancazione dei canoni livellari. » » Trattato colla Francia.

28 » Trattato tra l'Italia e la Russia.

» » Legge che determina il modo di riduzione e di costruzione delle carceri giudiziarie.

31 » Legge sulle Privative industriali.

11 Febbraio. Codice Penale Militare.

3 Aprile. Legge sull’arresto personale in materia commerciale.

14 » Legge sulle pensioni degli impiegati civili.

24 » R. Decreto che approva il Regolamento sulle medesime.

» » . Legge sulle pensioni ai militari.

26 Maggio. Trattato col Belgio.

» » Trattato pel riscatto del pedaggio sulla Schelda.

19 » Legge sul Tavoliere di Puglia.

29 Maggio. Legge che abolisce le Corporazioni privilegiate.

16 Giugno. Convenzione tra l'Italia e la Francia sui vaglia postali.

30 » La Convenzione sanitaria colla Francia.

14 Luglio. Legge della imposta sui redditi della ricchezza mobile.

» » Legge di conguaglio per l’imposta fondiaria.

26 » Legge sulla imposta del Dazio Consumo.

2 Agosto. Convenzione telegrafica fra l’Italia e la Svizzera.

30 Settemb. Convenzione telegrafica tra l'Italia e la Turchia.

24 Novemb. Legge che porta aumento di tariffa nei sali, tabacchi, lettere.

27 » Trattato colla Danimarca.

11 Dicemb, Legge che trasferisce la sede del Governo a Firenze. — Convenzione del 15 Settembre.

48 » Legge sulla ritenuta degli stipendi.

28 » Convenzione tra l’Italia e il Perù.

26 Gennaio. Legge che stabilisce le norme per l'imposta sui fabbricati.

2 Aprile Legge che ordina pubblicarsi:

II Codice Civile.

11 Codice di Procedura Civile.

Il Codice di Commercio Albertino del 90 Dicembre 1842 con modificazioni.

Il Codice Marina Mercantile.

Il Codice di Procedura Penale.

L'Ordinamento Giudiziario del 13 Novembre 1859, e la Legge sugli stipendi della Magistratura del 20 Novembre 1859.

La Legge che induce alcune modificazioni nell’organico giudiziario.

1865

La Legge che modifica il Codice penale circa le competenze.

La Legge di espropriazione per causa di utilità pubblica.

La Legge sulla proprietà letteraria e artistica.

23 Aprile. Legge sull'abolizione degli adempiivi in Sardegna.

41 Maggio. Legge di provvedimenti, finanziarii.

14 » Legge intorno al riordinamento delle strade ferrate.

25 » Legge che modifica alcune regole di contabilità e allarga le attribuzioni dei direttori generali nel ministero delle finanze.

25 Giugno. R. Decreto che riordina l'amministrazione delle Poste.

19 Luglio. Legge che ordina la pubblicazione delle seguenti Leggi

Sull'amministrazione comunale e provinciale.

Sulla sicurezza pubblica.

Sulla sanità pubblica.

Sul Consiglio di Stato.

Sul contenzioso amministrativo.

Sulle opere pubbliche.












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