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CIP - MINORANZE LINGUISTICHE

Regolamento di attuazione della legge

15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche
(G.U. 13 settembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art.1
Aspetti generali

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art.17 della legge 15 dicembre 1999, n.482, in seguito denominata “legge”.

2. Destinatari di detto regolamento sono i soggetti indicati dalla legge, fatto salvo quanto previsto dall’art.18, comma 1, della legge medesima. Ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, fino all’entrata in vigore delle norme di attuazione degli statuti, le disposizioni del presente regolamento si applicano alle regioni a statuto speciale, se più favorevoli alla minoranza delle norme previste dai rispettivi statuti e ordinamenti.

3. L’ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica previste dalla legge coincide con il territorio in cui la minoranza stessa è storicamente radicata e comunque in cui la lingua ammessa a tutela è la modalità di espressione di un numero di persone tale da giustificare l’adozione delle varie misure protettive e promozionali previste dalla legge. Entro novanta giorni dal ricevimento delle richieste avanzate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge, i consigli provinciali, sentiti i comuni, sono tenuti a pronunciarsi sulla delimitazione dell'ambito territoriale con atto motivato e nel rispetto dei principi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali. Lo stesso termine decorre dalla comunicazione della avvenuta consultazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 con la quale la popolazione residente el comune si è pronunciata favorevolmente alla delimitazione territoriale in cui si applicano le disposizini di tutela. La presenza si presume quando il comune, o parte di esso, sia incluso nella delimitazione territoriale operata da una legge statale o regionale anteriore all'entrata in vigore della legge e che si riferisca esclusivamente alle lingue ammesse a tutela dall’art. 2 della legge. Entro quindici giorni dalla adozione dei provvedimenti di delimitazione territoriale o di variazione di essa i presidenti dei consigli provinciali ne danno comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali – ed al Ministero dell’Interno – Ufficio Centrale per i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche, nonché alla Regione interessata.

4. Le minoranze linguistiche di cui all’articolo 2 della legge, nei casi previsti dall’articolo 3, comma 3, della legge medesima, entro quindici giorni dalla costituzione degli organismi di coordinamento e di proposta, ne danno comunicazione per il riconoscimento alle amministrazioni previste al comma 3 del presente articolo. Per gli organismi di coordinamento e di proposta di minoranze già istituiti, la comunicazione avviene entro il 31 dicembre 2000 [2001].


Art. 2
Uso della lingua delle minoranze nelle scuole materne elementari e secondarie di primo grado

1. Al fine di assicurare l’apprendimento della lingua ammessa a tutela nelle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4 della legge, il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica Tecnologica, entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento e nell’ambito della propria autonomia e competenza indica i criteri generali per l’attuazione delle misure contenute nell’articolo 4 della legge.

2. Le istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4 della legge, nell’ambito della propria autonomia, prevista dall’art. 21, commi 5,8,9,10 e 1 della legge 15 marzo 1997, n.59 e dei criteri di cui al comma 1, anche avvalendosi della collaborazione delle Università delle regioni interessate, possono avviare una fase di sperimentazione con l’attivazione di corsi di insegnamento di cui all'articolo 4 della legge, per una durata massima di tre anni a partire dall’avvenuta comunicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. Dalla fase di sperimentazione di cui al precedente comma, possono essere escluse le istituzioni scolastiche che usino la lingua slovena nelle province di Trieste e Gorizia, ovvero quelle che già usino in via sperimentale una delle lingue ammesse a tutela.


Art. 3
Iniziative in ambito universitario a favore della lingua delle minoranze

1. Il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica favoriranno le attività di ricerca, formazione, aggiornamento professionale ed educazione permanente a sostegno delle finalità della legge prevedendo, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni universitarie e scolastiche delle regioni interessate, percorsi formativi specifici per insegnanti, interpreti e traduttori e l'attivazione di corsi universitari sulla lingua e la cultura delle minoranze di cui all’art.2 della legge. A tal fine, nel pieno rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni universitarie e delle istituzioni scolastiche delle regioni interessate, i suddetti Ministeri concorrono in sede di coordinamento interministeriale, entro un anno dall'adozione del presente Regolamento, a definire un quadro formativo di riferimento.

2. Le Università delle regioni interessate potranno avviare una fase di sperimentazione dei relativi corsi universitari per una durata massima di tre anni, a decorrere dalla data dell’avvenuta adozione da parte dei consigli provinciali delle delimitazioni territoriali di cui all’articolo 3, comma 1, della legge. Le specifiche modalità della sperimentazione, anche al fine di definire il quadro formativo di riferimento, potranno essere previste in appositi accordi di programma o in specifiche convenzioni con altre istituzioni.

3.. Dalla fase di sperimentazione di cui al precedente comma, possono essere escluse le Università che abbiano già istituito in via sperimentale o permanente corsi delle lingue ammesse a tutela.


Art. 4
Uso della lingua delle minoranze da parte dei membri dei consigli comunali, comunità montane, province e regioni

1. Al fine di garantire l’immediata traduzione in lingua italiana, nei casi previsti dall’articolo 7, comma 3, della legge, l’ente locale o la regione debbono assicurare la presenza di personale interprete qualificato.

2. In materia di verbalizzazione si fa ricorso alle apposite disposizioni contenute negli statuti degli enti locali e nei regolamenti interni dei consigli regionali.

3. La presenza della condizione, di cui all’articolo 7, comma 2, della legge, deve risultare da apposite deliberazioni emanate dagli organi deliberanti delle comunità montane, delle province, e delle regioni.


Art. 5
Pubblicazione degli atti ufficiali dello Stato nella lingua ammessa a tutela

Le giunte comunali, nell’ambito dei territori individuati ai sensi dell’articolo 3 della legge, in seguito all’autorizzazione ricevuta, anche in sede di approvazioone o di variazione del bilancio dai Consigli comunali per la pubblicazione nella lingua ammessa a tutela degli atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché degli enti pubblici non territoriali, si avvarranno per la traduzione di tali atti di traduttori qualificati.


Art. 6
Uso orale e scritto delle lingue ammesse a tutela negli uffici delle pubbliche amministrazioni

1. In attuazione dell’articolo 9 della legge, gli uffici delle pubbliche amministrazioni, nei comuni di cui all’articolo 3 della legge medesima, istituiscono almeno uno sportello tu per i cittadini che utilizzano la lingua ammessa a tutela, e possono prevedere indicazioni scritte rivolte al pubblico, redatte, oltre che in lingua italiana, anche nella lingua ammessa a tutela, con pari dignità grafica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate valutano, anche di concerto e nel quadro di un programma di misure coordinate, sentite le istituzioni di cui all'art. 16 della Legge e nell’ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 1 dell’articolo 8, l’opportunità di modulare gli interventi finanziari ed organizzativi secondo esigenze omogenee connesse alla tutela della lingua.

3. Gli uffici delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, per le finalità di cui all’articolo 9, comma 2, della legge, possono anche stipulare convenzioni con istituti pubblici di ricerca e professionali, istituzioni scolastiche, università, ed altri soggetti istituzionali, al fine di reperire e formare personale in grado di rispondere alle esigenze previste dalla legge, ovvero consorziarsi tra loro per le medesime suindicate finalità.

4. Per gli atti aventi effetti giuridici ha efficacia solo il testo in lingua italiana. In attuazione dell'art. 9 della legge, gli enti locali possono, con norma statutaria e/o regolamentare, disciplinare l'uso scritto ed orale della lingua ammessa a tutela nelle rispettive amministrazioni/ Tutte le forme di pubblicità degli atti previsti da leggi sono effettuate in lingua italiana, ferma la possibilità di effettuarle anche nella lingua ammessa a tutela.


Art. 7
Riconoscimento del diritto al ripristino dei nomi originari

1. La documentazione da allegare alla domanda per il riconoscimento del diritto di cui all’articolo 11, comma 1, della legge, è quella prevista dalla normativa vigente che disciplina detta materia.

2. Il periodo di novanta giorni entro cui si deve concludere il procedimento con l’emanazione del provvedimento prefettizio di cui all’art.11, comma 2, della legge, si intende non comprensivo di eventuali impugnative e ricorsi avversi allo stesso.


Art. 8
Adempimenti

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il Ministro per gli affari regionali, sentito il Comitato consultivo istituito con proprio decreto il 17 marzo 2000, definisce con decreto i criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge.

2. Le amministrazioni dello Stato debbono trasmettere, a pena di decadenza, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali – un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dall’articolo 9 della legge, quantificando contestualmente il fabbisogno di personale interprete.

3. Gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, gli enti locali e le aziende sanitarie locali trasmettono, a pena di decadenza, alle regioni interessate per territorio e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali – entro il 30 giugno di ogni anno, un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dalla legge, quantificando contestualmente il fabbisogno di personale interprete.

4. Entro il 30 settembre le Regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali – i programmi di cui al comma 3.

5. Entro il 31 ottobre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni interessate, sono ripartite le somme previste dagli articoli 9 e 15 alla amministrazioni statali e alle Regioni, sulla base dei programmi presentati.

6. Entro la fine dell’anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla liquidazione delle somme spettanti alle Regioni, nonché al trasferimento alle stesse delle somme spettanti agli altri soggetti di cui al comma 3 prelevate dai fondi di cui agli articoli 9 e 15.

7. Entro la fine dell’anno le Regioni provvedono a liquidare agli altri soggetti di cui al comma 3 le somme ad essi spettanti.

8. Il Ministro del Tesoro, con apposito decreto di variazione, provvede ad assegnare alle amministrazioni statali le somme alle stesse destinate riducendo in proporzione lo stanziamento dei capitoli iscritti sullo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari regionali.

9. La rendicontazione prevista dall’articolo 15, comma 3, della legge deve essere accompagnata da una relazione esplicativa dei motivi degli interventi che si intendono realizzare e di quelli attuati nell’anno precedente, ivi inclusi i risultati conseguiti.

10. L’applicazione dell’articolo 10 della legge è disciplinata da apposite disposizioni contenute negli statuti degli enti locali interessati.


Art. 9
Interpreti e traduttori

1. In materia di incarichi agli interpreti e traduttori, si applicano le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, anche sotto il profilo del trattamento economico, che disciplinano il loro rapporto di lavoro.


Art. 10
Contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 12 della legge la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché il conseguente contratto di servizio individuano, di preferenza nel territorio di appartenenza di ciascuna minoranza, la sede della società stessa cui sono attribuite le attività di tutela della minoranza.

2. La convenzione ed il contratto di servizio in corso vengono adeguati, in
sede di prima attuazione a quanto previsto dal comma 1.


Art. 11
Comitato Tecnico Consultivo

1. Il Ministro per gli affari regionali ogni qual volta lo ritenga opportuno e, comunque almeno due volte l'anno, consulta, ai fini della applicazione della legge l'apposito Comitato Tecnico consultivo istituito con proprio decerto il 17 marzo 2000


Art. 12
Disposizione transitoria

1. Nella prima fase di applicazione del presente regolamento, la ripartizione dei fondi, di cui all’articolo 8, i termini di cui ai commi 2, 3 dell’articolo 8, sono rispettivamente fissati in tre mesi dalla data in entrata in vigore del presente regolamento; i termini di cui ai commi 4, 4, 6 dell’articolo 8 sono fissati rispettivamente in quattro, cinque e sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.




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