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ANNALI CIVILI

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

Paulum sepultae distat inertiae Celata virtus.

HORAT. Lib. IV. Od. IX.

VOLUME LV

SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE

1855

NAPOLI

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEL REAL MINISTERO DELL'INTERNO

NEL. REALE ALBERGO DE' POVERI

1855

FERROVIA ABRUZZESE PER I CONFINI ROMANI

UN altro segnalato benefizio fatto dalla Maestà del Re Signor Nostro a' suoi sudditi vogliamo qui annunziare; cioè la Ferrovia a doppio corso di rotaie, che da Napoli andrà agli Abruzzi sul Tronto, con una diramazione per Ceprano, una per Popoli, una per Teramo, ed un' altra per Sanse vero. Della quale strada la costruzione fu conceduta al Barone Signor D. Panfilo de Riseis col seguente Real Decreto:


FERDINANDO LI.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI

GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, se. se.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC, ac. EC.


Sulla proposizione del Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato de' Lavori Pubblici;

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Accordiamo concessione al Barone D. Panfilo de Riseis, di costruire a sue spese, rischi e pericoli una Ferrovia da Napoli agli Abruzzi fino al Tronto, con una diramazione per Ceprano, una per Popoli, una per Teramo ed un' altra per Sansevero; ai patti e condizioni contenute nei 23 articoli da Noi approvati ed accettali dal signor de Riseis, i quali sono annessi al presente Decreto.

Art. 2. Accordiamo al concessionario a titolo d'incoraggiamento un premio di annui ducati settecento cinquanta per ogni miglio della Ferrovia per anni cinquanta.

Questo premio sarà corrisposto secondoché ciascun tratto di strada non minore di dieci miglia sarà aperto al pubblico traffico.

Art. 3. Il Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato de' Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 16 aprile 1855.

Firmato — FERDINANDO.


Il Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato de' lavori pubblici

Firm.— S. MURENA

Il Ministro Segret. di stato

Presidente del Consiglio de' Ministri

Firm.—FERDINANDO TROJA

127 FERROVIA ABRUZZESE

Articoli annessi al Real Decreto del 16 aprile 1855 per la Concessione

della Ferrovia da Napoli agli Abruzzi.


Alt.1. Il Barone D. Panfilo de Riseis si obbliga di costruire una Ferrovia a doppio corso di rotaie da Napoli agli Abruzzi sul Tronto, confina diramazione per Cedano, una per Popoli, una per Teramo ed altra per Sansevero, a tutto suo molo, spese, rischio e pericolo, potendo formare una più società commerciali di capitalisti, ai termini delle Leggi del Regno, dovendo la Compagnia o le Compagnie aver sempre sede in Napoli, ed essere rappresentate dal Concessionario o da un altro suddito di Sua Maestà (D. G.)

Art. 2. La Ferrovia da Napoli agli Abruzzi sul Tronto percorrerà una estensione di circa 116 miglia. La diramazione per Ceprano sarà di circa miglia 35.

La detta Ferrovia cominciando da Napoli passerà nelle vicinanze di Aversa, di Amoroso, Piedimonte di Alife, Isernia, Casteldisangro, Lanciano, Ortona, e Pescara al Tronto. La diramazione per Coprano passerà nelle vicinanze di Mignano e S. Germano.

La costruzione della ferrovia seguirà interamente a rischio e pericolo del Concessionario, secondo i progetti di arte, che dovranno essere presentati all'approvazione preventiva del Real Governo, nel modo che si dirà in seguito. E nella costruzione medesima £ intende tutto compreso, cioè, stazioni, edifizi, piatteforme, rotaie, e qualunque opera accessoria, non escluse le macchine, i vagoni, i carri, tutt'i mezzi di locomozione e di trasporto in numero proporzionato e sufficiente al servizio dell'intera strada, come anche tutti gli approvvigionamenti de' combustibili, e tutto dì che costituisce la dotazione di una strada ferrata, egualmente che i compensi per acquisto ed occupazione o danneggiamento di Tondi di proprietà privata o ecclesiastica, dello Stato, della Real Casa, de' Comuni o di Pubblici Stabilimenti.

La ferrovia nell’intero suo corso sarà a doppia linea di rotaie, e verrà costruita, egualmente che il suo materiale di locomozione e dì trasporto, secondo i sistemi più ricevuti dell'arte e della Scienza, con ogni solidità, e con tutti gli accessorii necessarii al suo esercizio e mantenimento.

Art. 3. Il Concessionario si obbliga di dare ima cauzione di ducali 300mila, de' quali ducati 50mila saranno da lui versati dopo otto mesi a decorrere dalla data della stipulazione del presente contratto; ed i restanti ducati 250mila dopo quattro mesi dalla scadenza de' primi ducati 50mila.

Art. 4. La intera somma di duc. 300mila sarà impiegata in compra di rendita al 5 per 100 iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico di Napoli in testa del Concessionario o di chi per lui, ed immobilizzata per cauzione a favore del Real Governo per lo adempimento di tutti i patti della presente concessione.

Art 5. 11 Concessionario si obbliga di presentare nel corso di un anno, dalla stipulazione del presente contratto, il piano generale dell'opera ed i progetti di arte della ferrovia, con la indicazione delle stazioni e di ogni altra dipendenza della strada. Qualunque variazione o modificazione ai progetti approvati non potrà aver luogo senza che sia sottoposta ne' modi di regola alla Superiore approvazione. Né si ammetterà variazione o modificazione alcuna al piano generale ed ai progetti, se non per motivi gravissimi di arte, o per grandi ed imprevedute difficoltà che potranno sorgere nella esecuzione.


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Tutta l’opera della Ferrovia da Napoli agli Abruzzi sul Tronto, e della diramazione per Ceprano, dovrà essere interamente compiuta, messa in attività ed aperta al traffico nel termine improrogabile di anni otto, a cominciare dal giorno dell'approvazione del piano generale, salvo il caso di forza maggiore o di fatto indipendente dal Concessionario, dal quale sia stato impedito il proseguimento de' lavori, e rimanendo a carico e rischio del Concessionario tutti gli altri casi fortuiti preveduti o impreveduti, ordinarli o straordinarii, particolari o generali. Per lo che il Concessionario si obbliga di far progredire i lavori del tronco della ferrovia per gli Abruzzi sul Tronto, e della diramazione per Ceprano, con attività ed in modo che tutto sia ultimato nel predetto tempo stabilito di anni otto.

Art. 6. Le Traverse per Teramo, per Popoli e per S. Severo verranno costruite nel termine di due anni, da decorrere dallo spirare del termine di anni otto accordato come sopra.

Ove piaccia a Sua Maestà di ordinare la costruzione di strade pubbliche, non escluse le ferrate, le quali dovessero di necessità attraversare quella ferrata di cui trattasi, il Concessionario non potrà opponisi, ma semplicemente dovranno adottarsi gli espedienti opportuni, onde non risulti ostacolo di sorta alcuna alla costruzione ed al servizio di quella; e ciò a spese di chi costruirà la strada, onde neppure risultino danni a carico del Concessionario.

Art. 1. Indipendentemente dall’obbligo del Concessionario di sottoporre come sopra i progetti di arte all’approvazione Sovrana, dovranno nella esecuzione dei lavori adempiersi costantemente le seguenti condizioni:

1. La strada, comprese le traverse di

sopra menzionate (che sarà in tutto il suo cammino a doppio binario), verrà interamente fiancheggiata da fossi, muri, siepi, o da altre chiusure atte ad impedirne lo accesso, secondo i modi usati nelle Ferrovie esistenti nel Regno.

2. Si potranno attraversare le strade, che ai termini delle Leggi del Regno sono reputate pubbliche, ma sempre mettendosi, per mezzo di ponti, gallerie sotterranee o altre opere, ad un livello superiore od inferiore, in modo che si lasci la piena libertà al commercio di valersi, sul passaggio, come pei trasporti di qualsivoglia natura, o delle strade pubbliche, delle quali si tratta, o delle nuove di ferro.

Ove per alcuna necessità riconosciuta dalla pubblica Amministrazione, dovessero quelle attraversarsi ad uno stesso livello, verranno stabilite delle barriere da non poter essere superate dalle persone o dagli animali, le quali saranno opportunamente chiuse dai custodi., 3. Pei lavori da farsi non si potranno occupare o ingombrare le strade pubbliche delle quali si è fatto parola; ed ove qualche tratto debba indispensabilmente occuparsene., il Concessionario dovrà subito rimetterlo a sue spese nel sito più conveniente pel comodo passaggio, secondo i Regolamenti della Direzione generale di ponti e strade. In questo caso durante l’occupazione, il Concessionario dovrà aprire a sue spese de' cammini provvisori! alti al servizio del pubblico.

4. Ne' passaggi de' fiumi non si permettono ponti giranti, ma ponti stabili in fabbriche, e siffattamente costruiti, che le acque sieno lasciate libere all’uso delle popolazioni, a norma delle leggi, e regolamenti in vigore, ed alla navigazione ed al servizio de' trasporti che potranno farvisi anche nel tempo futuro.

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5. Pei piccoli corsi di acqua o fossi di scolo, il Concessionario potrà provvedere al bisogno del corso delle acque con gavite, trombini ed altro, purché ciò possa eseguirsi a regola d'arte, e senza pregiudizio del libero fluirò delle acque: altrimenti dovrà costruire i corrispondenti ponticelli.

6. Ne' luoghi paludosi, che potrà la strada attraversare, il Concessionario non solo dovrà fare tutti quei lavori che per la fondazione solida e duratura del cammino di ferro saranno a regola di arte necessari ma dovrà benanco provvedere in maniera che alle acque impaludate sopraccorrente possa darsi dalla pubblica Amministrazione lo scolo corrispondente.

7. Incontrandosi monumenti di arte e di antichità, non potranno occuparsi, né danneggiarsi in qualunque modo.

Art. 8. Niun tratto della strada potrà essere aperto al traffico senza la preventiva Sovrana autorizzazione, la quale non sarà impartita, se non dopo che, in seguito di quelle verifiche e sperimenti e viaggi di pruova che a Sua Maestà piacerà disporre; sarà constatata la solidità e la sicurezza della strada stessa.

Art. 9. La ferrovia Abruzzese non avrà stazione in S. Maria di Capna. L'ultima sua stazione nel cammino da Napoli a S. Maria, sarà in Marcianise, e la prima stazione nel cammino da S. Maria in poi sarà in Limatola.

Art. 10. Essendo la strada una proprietà dello Stato, il Concessionario ne avrà solo l’usufrutto per la durata di anni 80 (termine della concessione) a cominciare dal compimento della intera Ferrovia nei termini di sopra designati.

Art. 11. I terreni e gli edilìzi occupati per costruire la strada, come gli edilizi che si costruiranno per servizio della stessa, saranno esenti dalla contribuzione fondiaria ai termini dell'art. 2 del Real Decreto dei 10 giugno 1817. Saranno dippiù esenti da' dazi d'immissione il ferro, i materiali di costruzione, gli strumenti, le macchine e le vetture che il Concessionario potrà importare dallo straniero, osservandosi in tutto le norme del Reale Rescritto del 1 maggio 1836, comunicato dal Ministro Segretario di Stato delle Finanze, e ciò per la sola costruzione e prima messa della Ferrovia, e non per l’uso o mantenimento e servizio della stessa.

Art. 12. L'intrapresa della strada ferrata risguardando un' opera di pubblica utilità, il Concessionario godrà di tutt'i dritti, che le Leggi, i Reali Decreti ed i regolamenti dell'Amministrazione pubblica accordano pe' pubblici lavori. Egli potrà in conseguenza ottenere con le facoltà e con le condizioni dell'articolo 410 LL. CC. mediante il pagamento preventivo della giusta indennità, tanto i terreni de' privati, che quelli della Chiesa, dello stato, della Real Casa, de' Comuni e degli Stabilimenti pubblici (eccetto i monumenti di antichità), de' quali giusta i progetti come sopra approvati avrà bisogno per la strada e per le dipendenze della stessa, del pari che pei materiali all’uopo necessarii, per la estrazione e per lo trasporto dei quali godrà dei privilegi accordati agi' intraprenditori di pubblici lavori.

Art. 13. Il Concessionario in compenso delle spese che sosterrà per lo stabilimento e per l'uso della strada di ferro, percepirà, durante il periodo della concessione, i prodotti della ferrovia, secondo una tariffa, che sarà sottoposta alla Sovrana approvazione di Sua Maestà (D. G.) pel trasporto di persone, animali e mercanzie;

130 FERROVIA ABRUZZESE


tariffa che sarà formata sulla base di quella della strada da Napoli a Castellammare, che sarà invariabile ed insuscettibile di aumento, potendo solo il Concessionario proporre al Real Governo una riduzione de' prezzi medesimi, secondo le circostanze.

L'Amministrazione pubblica, inteso il Concessionario, determinerà le opportune disposizioni per provvedere alla sicurezza ed al buon andamento del servizio della strada.

I regolamenti pel servizio interno della strada verranno proposti dal Concessionario, e sottomessi all’approvazione del Real Governo.

Il Concessionario si sottoporrà inoltre a tutti i regolamenti di Amministrazione, di polizia e sicurezza pubblica che sono attualmente in vigore, e che potranno essere emanati in prosieguo.

Gli Agenti e le Guardie sulla strada saranno assimilati alle Guardie Urbane e rurali pel valore da darsi ai loro verbali. A tale uopo saranno presentati dal Concessionario, e patentati a norma dell'articolo 285 e seguenti della legge dei 12 dicembre 1816.

Art. 14. Il trasporto delle persone e delle mercanzie dovrà farsi senza interruzione, con esattezza, diligenza e celerità, e con opportune macchine e decenti vetture. Rimane dichiarato, che anche pe posti de' viaggiatori di terza classe si useranno carrozze coperte dalla parte superiore, ed eccetto che nella stagione estiva, custodite parimenti da' lati, in modo che le persone siene difese dalle intemperie. Pei trasporti si useranno macchine a vapore, locomotrici o fisse, secondo il bisogno o le opportunità de' luoghi.

Si potrà fare uso di tutte le altre forze motrici già ritrovate, o ritrovabili nell'avvenire dalla scienza, previa però l'approvazione del Real Governo, affinché si conosca preventivamente se siavi eguale sicurezza e celerità pel transito de viaggiatori e delle merci.

Potrà pure il Concessionario stabilire dei servizi di trasporto con ruote, come diligenze omnibus, ed altro sulle strade attuali per mettere in corrispondenza la strada ferrata coi luoghi vicini, ma non godrà per tali mezzi di trasporto di alcun privilegio o privativa.

Art. 15. Il Concessionario si obbliga di eseguire gratuitamente lungo l'intero corso della Ferrovia, comprese le traverse, il trasporto di qualunque Corpo o parte dei Reali Eserciti e dell'Armata, sia di terra, che di mare, co' loro bagagli, sia che dovessero partire da Napoli per designati luoghi, o da altri intermedii nel corso della intera ferrovia, o viceversa, non che il trasporto degli arnesi, istrumenti e materiali di guerra, e degli oggetti inservienti al servizio militare, senza limitazione alcuna.

I convogli saranno disposti in modo, che le truppe partano secondo gli ordini superiori, e non venga frattanto sospeso o interrotto il servizio ordinario della strada, tranne che ne' casi di somma urgenza.

Art. 16. Se dopo che sarà compiuta la ferrovia non verrà costantemente mantenuta in perfetto stato di servizio, l’Amministrazione pubblica avrà il dritto di provvedervi di uffizio a spese del concessionario o de' suoi aventi causa, indennizzandosene su i prodotti della strada o su quello che sarà dovuto per l’annua sovvenzione, di cui si parlerà in appresso.

Art. 17. Allo spirare della concessione, lo stato entrerà nel godimento della strada di ferro e di tutte le sue dipendenze, obbligandosi il Concessionario farne la consegna in buono stato di servigio, e senz'alcun rimborso.

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Quanto alle macchine, carri, carrello, vetture, materiali, combustibile, approvvigionamenti di ogni sorta, ed a tutto ciò ch'è apparecchio mobile, oggetti mobiliari e dotazione della strada, il Concessionario sarà tenuto di venderli, ed il Real Governo di acquistarli, mediante valutazione a farsene secondo lo stato in cui allora si troveranno da due periti da scegliersi di consenso dalle parti. In caso di discrepanza sarà trascelto a sorte un terzo perito tra sei, tre dei quali verranno indicati dal Real Governo, e tre dal Concessionario o suoi aventi causa.

Art. 18. 11 Governo accorda al Concessionario a titolo d'incoraggiamento una sovvenzione di annui duc. 150 per ogni miglio napolitano per anni 50.

Una tale sovvenzione gli sarà corrisposta a misura che ciascun tratto di strada, non minore di dieci miglia, verrà aperto al pubblico traffico.

Art. 19. Tutte le somme che durante la costruzione saranno pagate al concessionario proporzionatamente al numero di miglia costruite, siccome innanzi si è detto, il Governo le riterrà negli ultimi anni dei 50 su' quali dee pagarsi l’incoraggiamento di duc. 750 all'anno per ogni miglio, e nelle stesse quantità pagate al detto Concessionario, cosicché sulla sovvenzione del 50° anno sarà ritenuta la somma che si sarà pagata al Concessionario nell'ultimo anno in cui sarà recata a termine la strada, nel 49° si riterrà la somma pagata nel penultimo anno della costruzione, e cosi di mano in mano rctrogradatamente fino a giungere all’anno nel quale si saranno fatti i primi pagamenti ad esso Concessionario.

Art. 20. Il Concessionarie s'intenderà di pieno dritto decaduto, ed il Real Governo potra dichiarare la decadenza già incorsa, senza bisogno di alcuna formalità, intimazione o procedura giuridica:

1. Se fra otto mesi dalla stipula del presente contratto non avrà depositato i primi ducati 50mila di cauzione.

2. Se nel termine successivamente stabilito, o sia dopo quattro mesi dalla scadenza de' primi duc. 50mila, non avrà depositato gli altri duc. 250mila, nel qual caso il Real Governo farà suoi per le vie amministrative i primi duc. 50mila.

3. Se non avrà intrapreso i lavori fra due mesi dal giorno dell'approvazione del piano generale dell'opera e de' progetti di arte, giusta l’articolo 5, nel qual caso perderà similmente a titolo di penale, che sarà incorsa ipso iure, tutte le somme depositate per cauzione.

4. Se allo spirare del termine di anni 8 accordati per la costruzione del tronco principale e della traversa per Ceprano, oltre i due anni per le altre traverse di Popoli, Sansevero e Teramo, la ferrovia non si trovasse compiuta ed aperta al pubblico traffico, nella maggior parte, senza interruzione di continuità. il Real Governo avrà dritto d'incamerare a titolo di penale per la mora compensativa de' danni-interessi, la cauzione di ducati 300 mila, ovvero (nel caso che fosse stata restituita, come nell'art. 22 miglia 10 di strada ferrata principiare da Napoli.

Rimane intanto a maggior chiarezza spiegato, che sotto le parole di danni interessi dovuti al Real Governo, non vanno compresi quelli che son dovuti ai privati per risarcimento di danni cagionati alle loro proprietà, i quali risarcimenti, giusta l'art. 47 LL. CC. seguir debbono sempre a carico del Concessionario prima che i fondi dei privati vengano occupati.

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Art. 21. Quando avvenga il caso preveduto nell'articolo precedente, cioè clic la strada non si trovi compiuta nel corso degli otto anni oltre i due per le traverse di Popoli, Teramo e Sansevero, tali termini decorsi, il Real Governo potrà provvedere al compimento della strada e delle traverse, proseguendole a suo arbitrio, o per suo conto o per mezzo di altro Concessionario; salvo sempre al Real Governo il dritto di passaggio sulla parte già compiuta dal Concessionario con le le tariffe già convenute.

Art. 22. La cauzione sarà restituita dopo clic saranno interamente compiute, messe in attività ed aperte al traffico le prime 10 miglia da Napoli, le quali resteranno sostituite alla cauzione.

Art. 23. Tutte le controversie alle quali potrà dar luogo il presente contratto, saranno decise senza forma giudiziaria da due arbitri, uno dei quali sarà nominato dal Real Governo, e l'altro dal Concessionario. In caso di disparità sarà terzo arbitro necessario il Presidente della Gran Corte Civile di Napoli, dispensando espressamente Sua Maestà nella pienezza del suo Sovrano potere alla disposizione dell'articolo 212 della legge de' 29 maggio 1811.

I detti arbitri giudicheranno inappellabilmente, e la loro sentenza avrà forza di cosa giudicata, contro di cui non si ammetterà verun rimedio straordinario v e specialmente il ricorso per ritrattazione».

Indi con Sovrana Risoluzione de' 2 aprile 1855, venne da S. M. il Re N. S. approvato un annuo incoraggiamento al concessionario signor de Riseis, tenuto presente quello accordato al concessionario della ferrovia da Napoli a Brindisi. Ed ordinò nello stesso tempo la Maestà Sua, di compilarsi dalla Commessione istituita per le strade ferrate la bozza del contratto di concessione da stipularsi.

Formatasi dalla Commessane la bozza del contratto di accordo col detto Barone de Riseis, e sottoposta alla Sovrana approvazione di S. M. (D. G.), il Signor Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato dei Lavori Pubblici partecipava al costituito signor Avvocato Generale della Gran Corte dei Conti Agente del Contenzioso della Tesoreria Generale sotto la data del 12 maggio 1855, 2.° Ripartimento, 2.° carico N. 2361 il seguente Real Rescritto.

» S. M. il Re N. S. con Sovrana Risoluzione presa nell'ordinario Consiglio di Stato del dì 11 corrente si è degnata accordare concessione al Barone D. Panfilo de Riseis per la costruzione della Ferrovia de gli Abruzzi, sulle basi stabilite dalla Commessione delle Strade Ferrate, di cui ella fa parte, di accordo col detto signor de Riseis, ingiungendo che si proceda subito da lei alla stipula del Contratto, come fu fatto addì 16 maggio 1855.

In seguito di questa Sovrana concessione formavasi il progetto dello Statuto Sociale, nel modo qui appresso.


Istituzione della Società.

Art. 1. La Società prenderà il nome di Ferrovia Abruzzese-Romana.

Art. 2. L'oggetto della Società è la costruzione e l'esercizio di una Strada Ferrata, la quale, partendo da Napoli, giunga da un lato a Ceprano, dall’altro al Tronto sul confine dello Stato Pontificio, con le diramazioni per Popoli, per Teramo e per Sansevero.

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Il tutto nei termini della concessione ottenuta dal Barone Panfilo de Riseis, risultante dall’atto autentico rogato dal notaio Ferdinando Cacace di Napoli, il 16 maggio 1855, tra il detto signor de Riseis ed il signor Giovanni Rocco, Avvocato generale della Gran Corte de' Conti, Agente del contenzioso della Real Tesoreria Generale, intervenuto in nome e parte del Real Governo.

Art. 3. Per effetto dell'articolo precedente l’enunciato istrumento del 16 maggio 1855 forma parte integrante del presente statuto', ed i patti che in quello si leggono, s'intendono qui trascritti parola per parola.

Pertanto tutte le obbligazioni e tutti i dritti emergenti dal menzionato istrumento di concessione, rimangono interamente trasfusi dal Barone Panfilo de Riseis alla società anonima intitolata Ferrovia Abruzzese-Romana.

Art. 4. Il domicilio della società è in Napoli. — La società potrà formare degli stabilimenti succursali, ed essere rappresentata da mandatari di sua scelta, così nell'estero che nel regno, tranne pei rapporti col Real Governo, pei quali dovrà sempre essere rappresentata da un suddito di S. M. (D. G.), ai termini dell'articolo primo dell'¡strumento di concessione.

Art. 5. La durata della società sarà eguale a quella della concessione, ossia di 80 anni, che cominciano dal compimento della intera Ferrovia.


Del capitale sociale

Art. 6. Il Capitale sociale è di d. 12,000,000 diviso in centoventimila azioni di ducati 100 ognuna.

E in facoltà del Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, a misura dei bisogni, fino alla concorrenza di d. 26,000,000, con la successiva emissione di altre 140,000 Azioni.

E questo oltre le somme accordate dal Real Governo a titolo d'incoraggiamento, le quali per la Ferrovia da Napoli al Tronto ed a Coprano, giusta gli articoli 2 e 18 dell'istrumento di concessione, si elevano a d. 1,687,500 oltre un simile proporzionale incoraggiamento per le tre diramazioni di Teramo, Popoli e Sansevero, le quali, calcolate per miglia 100, danno dritto ad altri d. 3,750,000, elevandosi cosi il premio largito dal Real Governo a beneficio dell'intrapresa a d. 11,437,500.

Art. 7. Le somme designate nell'articolo precedente verranno versate dagli azionari a norma de' seguenti articoli; e dal Real Governo a ragione di un annuo premio di d. 750 per ciascun miglio, durante anni 50, dal dì dell'attività della intera Ferrovia, ciò che equivale a d. 37,500 per ciascun miglio di 60 al grado.

E siccome per maggior facilitazione, giusta l'articolo 18 della concessione, il Real Governo soddisferà il premio anzidetto a misura che verrà posta in attività una estensione non minore di 10 miglia per volta, così tutte le somme che in tal modo si troveranno anticipate prima del cominciamento del termine dei 50 anni, ossia prima che venga compiuta interamente la Ferrovia, verranno, ai termini dell'articolo 19, proporzionatamente ritenute nelle ultime rate annuali, di talché al compiersi del cinquaatesimo anno, dal dì dell'attività della intera Ferrovia, il Real Governo si trovi sborsata a vantaggio della Società la somma come sopra largita, corrispondente a d. 37,500 per ciascun miglio di strada.

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Dritti e doveri degli azionari

Art. I ducati 100, valore di ciascuna azione, verranno soddisfatti ad arbitrio degli azionari, o prontamente, o in nove rate, cioè:


duc. 15

fra venti giorni dallo arviso inserito nel Giornale delle due Sicilie della Sovrana approvazione impartita al presente statuto, e per l'estero nel termine che sarà designato dai banchieri biella Ferrovia, previo avviso sui giornali.

Duc. 15

sei mesi dopo;

Duc. 10

in sette semestri di d. 10 ognuno.

Duc. 100



Art. 9. Dal dì del versamento, e in proporzione delle somme versate, verrà semestralmente pagato un interesse alla ragione del 5 per 100 l'anno a fame delle azioni per tutto il tempo che durerà la intera costruzione della Ferrovia.

Art. 10. Finita la costruzione della intera Ferrovia, figureranno al passivo di ciascun bilancio annuale:

1. Le spese.

2. Il fondo di ammortamento.

3. Il fondo di riserva.

Fatte le suddette prelevazioni, tutto ciò che rimarrà di utile netto, verrà ripartito agli azionari.

Art. 11. Ogni azione è indivisibile: la società non riconosce che un solo proprietario per ciascun'azione.

Art. 12. 1 dritti e le obbligazioni inerenti alle azioni seguono il titolo, chiunque ne sia, o ne divenga possessore.

Il possesso delle azioni importa piena adesione allo statuto sociale.

Gli eredi o i creditori degli azionari non potranno per qualsivoglia ragione provocare l’apposizione de' suggelli sopra i beni e sopra i valori della società, né immischiarsi in alcuna maniera nella sua amministrazione. Essi dovranno rimettersene interamente ai bilanci sociali.

Art. 13. Verranno immediatamente aperte le soscrizioni — Ciascun soscrittore riceverà una polizza staccata da un libro a matrice col bollo della società — Per le soscrizioni all'estero i banchieri della Ferrovia ne determineranno le forme, secondo gli usi delle diverse borse.

Art. 14. Immediatamente dopo l'autorizzazione della società, saranno consegnati agli azionari i titoli provvisori di ducati 106 per azione.

Art. 15. Le azioni, a volontà dei soscrittori, saranno al portatore, o nominative. In quest'ultimo caso saranno trasferibili per via di gira — Ben vero il trasferimento non avrà alcun effetto legale contro la società, se non dopo inscritto ne' registri detta società medesima — A tale oggetto verrà rilasciata una novella cedola all'acquirente, mediante il pagamento di grana dieci per ogni azione a favore della società.

Art. 16. In mancanza dei versamenti alle epoche stabilite, l’interesse è dovuto agli azionari per ogni giorno di ritardo, a ragione del 5 per 100 l’anno.

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I numeri delle azioni, per le quali i versamenti non sono astati eseguiti, verranno pubblicati nei giornali, e, quindici giorni dopo, senza bisogno di altro atto qualunque, le dette azioni saranno vendute mediante duplicati, per mezzo di un agente di cambio.

La vendita sarà fatta a rischio e pericolo dell'azionario inadempiente, il quale, giusta il risultato della vendita, riceverà le somme eccedenti, se ne rimarranno, dedite le spese e gl'interessi; o, nel caso contrario rimarrà personalmente obbligato di pagare il deficit.

I titoli delle azioni in tal mode venduti saranno nulli di pieno dritto; in conseguenza ogni azione che non ha la regolare menzione dei pagamenti che avrebbero dovuto essere e seguiti, non potrà ammettersi alla negoziazione.

Art. 17 Gli azionari non sono obbligati che fino alla concorrevi del capitale delle loro azioni; ed i soscrittori primitivi non saranno garanti dei loco cessionari che fino alla concorrenti delle due prime rate, giusta l'art. 8.

Art. 18. Fino al pagamento delle due prime rate, ogni azionario potrà lare elezione del suo domicilio in Napoli. In mancanza, tutti gli atti saranno validamente intimali presso il Regio procuratore del tribunale civile di Napoli. Nell'estero per le intimazioni degli atti, e l’elezione di domicilio, si stabiliranno le forme dai banchieri della Ferrovia.

Art. 19. Appena seguito il pagamento delle prime due rate, a' termini dell'art. 8, saranno rilasciati i titoli definitivi».

Coll'art. 20 fino all’art. 40, si stabiliscono le attribuzioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione, che compongono i Signori:


D. Stanislao Falcone, Procurator Generale della Corte Suprema di Giustizia.

Commendatore D. Stefano de' Baroni Corsi Direttore de' Dazi Indiretti ramo Privative in Napoli.

D. Natale Sorvillo, Banchiere.

Cav. D. Luigi Giura, Ispettor Generale dei Ponti e Strade incaricato della ispezione dei lavori della Ferrovia.

Cav. D. Florindo de Giorgio Uffiziale di riparamento al Ministero di Stato dell'Interno.

Cav. D. Giovanni Cassitto.

D. Antonio Monaco.

Barone Panfilo de Riseis Amministratore Generale.

D. Raffaele Mezzanotte, Segretario.

C. N. de Rothschild e figli Banchieri della Ferrovia Abruazese-Remana.


Rassegnato a S. M. il progetto dello Statuto di una Società anonima per la formazione de' capitali necessari alla cennata Ferrovia, se ne otteneva il seguente Real Rescritto.


MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO

DE' LAVORI PUBBLICI

«La Consulta de Reali Domini! di qua del Faro avendo per ordine di S. M. portato il suo esame sul progetto da lei presentato dello statuto di una società anonima, per la formazione de' capitali necessarii per la costruzione della Ferrovia da Napoli agli Abruzzi fino al Tronto, con diverse diramazioni, ai termini della concessione a lei fattane con Real Decreto degli 11 maggio corrente anno; ha opinato potersi Io statuto medesimo approvare in tutte le sue parti con le seguenti modifiche agli art. 1 4 e 31 di esso statuto i quali dovranno esser concepiti come segue:

Art. 1. «La Società prenderà il nome di Compagnia per la Ferrovia Abruzzese per i confini Romani.»

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Art. 4. Il domicilio della Società, o delle Società, che piacerà al concessionario stabilire, sarà sempre in Napoli. Esse potranno esser sempre indipendenti fra di loro per la costruzione di tutta, o parte della Ferrovia. Le Società potranno formare degli stabilimenti soccorsali nel Regno, ed essere rappresentati da mandatarii di loro scelta così nell'estero, che nel Regno, tranne ne' rapporti col Real Governo, pei quali dovranno sempre essere rappresentati dal concessionario, o da un suddito di S. M. (D. G.) ai termini dell'art. 1 dello ¡strumento di concessione.

Art. 31. Nessuna deliberazione sarà legale senza l'intervento almeno di quattro componenti il Consiglio. Nel caso poi che si tratti di emissioni di novelle azioni, in conformità dello art. 6 per la legalità delle deliberazioni, è necessario lo intervento almeno di sette membri del Consiglio. Salvo pure tutte le altre condizioni in conformità dell'art. 53 delle leggi di eccezioni, giusta il quale la Società non potrà procedere alla stipulazione di tutti gli atti pubblici per le operazioni da farsi, ove non costi autenticamente la esistenza del quarto almeno del capitale sociale, e salvo l'adempimento di tutte le altre condizioni stabilite dalle medesime leggi di eccezioni per gli affari di commercio».

Or io di tutto ciò ho dato conto a S. M. nell'ordinario Consiglio di Stato del dì 9 del corrente dicembre in Resina; ed ho pur dato conto alla M. S. delle altre seguenti lievi modifiche posteriormente dimandate da lei, cioè:

» All’art. 8 ove è dello duc. 15 fra 20 giorni dall’avviso inserito nel Giornale delle due Sicilie, della Sovrana approvazione impartita al presente statuto, si dicesse: fra 20 giorni dall’avviso inserito nel Giornale delle due Sicilie, di essersi collocato non meno di 30.000 azioni.

» All’art. 40 in luogo delle nomine de' componenti il Consiglio di Amministrazione si dicesse: in derogazione degli art. 25 e 26 il concessionario si riserba la nomina del Segretario generale e de sette membri del Consiglio di Amministrazione, i quali fino a tanto che non sarà riunita per la prima volta l'Assemblea Generale avranno le attribuzioni dell'intero Consiglio. l'assemblea Generale nella prima riunione nominerà gli altri membri».

E S. M. si è degnata approvare lo statuto colle proposte modifiche, e con dichiarazione di dover la Società cessare dal momento in cui ella decadesse dalla concessione.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza ed uso di risulta».

Napoli 12 dicembre 1855.

Firmato — MURENA.

Esposte le condizioni della Ferrovia Abruzzese per i confini Romani, ognun vede a prima giunta l'utilità di che sarà apportatrice. E senza parlare delle generali considerazioni, desunte dalle autorità de' principali economisti, e specialmente dalla profondissima e vasta opera di uno de' più famigerati scrittori italiani (1), considerazioni di che toccammo nel passato quaderno di questi Annali in parlando della Ferrovia delle Puglie, ci piace toccar da presso gl'insigni vantaggi, di che sarà la felice cagione.

1.° Comunicazione de grandi centri di popolazione e di commercio interazionali.


(1) Il chiarissimo Signor Commendatore Lodovico Bianchini Direttore del Real Ministero dell'Interno, nel volume non mai abbastanza lodato che ha titolo: Principii della scienza del ben viver sociale e dell’economia pubblica e degli stati, pag. 385.

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La progettata Ferrovia unirà Napoli per Coprano a Roma, pel Tronto a Bologna; e quindi, per mezzo della centrale italiana, congiungerà il Reame con la Toscana, la Lombardia, ed il Piemonte; e, per queste contrade, al doppio sistema di ferrovie, che, per Francia e Germania, rannoda tutta Europa, ed i mari che la cingono. L'Adriatico comunicherà in quattr'ore col Tirreno, evitandosi un giro di ben settecento miglia, reso malagevole per la diversità de' venti necessarii a compierlo, e per la mancanza di sicuri porti lungo il littorale.

Messa per Sansevero in comunicazione con le Puglie, e quindi con Brindisi, sarà fra poco il veicolo del commercio di Oriente e delle Indie con tutta Europa; imperciocché non esiste, ne potrà esistere, altra più breve ed economica via.

2.° Congiungimento, nello interno, delle regioni produttrici di generi agrarii o manifatturati, coi luoghi di consumazione o esportazione; e delle contrade più popolate tra loro.

Le principali contrade manifatturiere del regno sono: Piedimonte d’Alife, Isola, Sora, Arpino, Atina, S. Germano, Vallo di Palena, ec. ec.; ivi sono lanificii, cotonerie, cartiere, ed ogni altra maniera di opificii, animali dalle acque del Liri, del Fibreno, del Rapido, dell'Aventino. Tutte avranno stazioni, o prossime, o dentro gli abitati; tutti concorreranno alla Ferrovia per trasporti di uomini, di materie prime, di prodotti manifatturati.

A niuno è ignoto che, il verno, numerosi armenti dagli Abruzzi emigrano nelle Puglie; e da queste, la state, ritornano negli Abruzzi. Non è a dire la molta spesa del transito e la molta perdita degli animali per un viaggio sì lungo, per territorii da torrenti attraversati o da fiumi, che spesso divorano in un momento i lunghi e dispendiosi frutti della industria pastorizia. La Ferrovia che da Teramo, da Popoli, e da Castel di Sangro, negli Abruzzi, raggiungerà Sansevero, Distretto principalissimo di Capitanata, a poche miglia da Foggia, donde si dividono ai rispettivi pascoli gli armenti, eseguirà il trasporto della doppia annuale emigrazione.

Le stazioni presso Venafro, Isernia, Castel di Sangro, Villa S. Maria, Casoli, Lanciano, S, Vito, Ortona, Pescara, Giulianova; la diramazione che per Pescara e Chieti, (presso la quale importante città degli Abruzzi sarà costruita cospicua stazione) mena a Popoli, otto miglia discosta da Solmona, ed a poche ore di distanza dall’Aquila; la diramazione per Teramo, quella per Vasto e Termoli, e successivamente per Sansevero, tutte ragguardevoli città capoluoghi di Province, e di Distretti, costituiscono tale rete di Ferrovie, per la quale numerose popolazioni comunicheranno tra loro, con Napoli, e con Roma.

Basti il dire che sette province del regno, le più feraci in prodotti agricoli e manifatturati, le più abbondanti per numero e qualità di armenti; due opposti mari; ed oltre tre, milioni di abitanti saranno rannodati dalla Ferrovia Abruzzese-Romana, con uno sviluppo di circa 303 miglia.

3.° Nessuna concorrenza di altri mezzi di trasporto.

E sufficiente il più superficiale esame della parte topografica del Regno, per esser convinto che da entrambi i versanti dell'Appennino non scendono ai due mari fiumi navigabili; che non se ne derivano canali; e che spesso, tranne le postali, mancano strade rotabili.

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Né può temersi la concorrenza del mare, ampia ed antica via dei commerci, poiché già si è dimostrato, che (prescindendo dalle più remote Pescara e Giulianova) da Ortona e Vasto sull'Adriatico, a Napoli, sul Tirreno, sono settecento miglia di difficile navigazione; mentre quei porti sarebbero congiunti da una ferrovia di miglia 121, che si percorrono, con treni diretti, in circa ore quattro — E d’altronde i prodotti e gli uomini non sono tutti in riva al mare, cosi che alla spesa, al pericolo, al molto tempo per una navigazione di tre mari (Adriatico, Ionio, Tirreno) aggiunger conviene i trasporti o le spese ed i danni de' diversi caricamenti, fin che dal centro delle Provincie non si giunga ai luoghi d'imbarco. Cose che sole bastano a far proferire la Ferrovia».

Com. BENARDO QUARANTA.





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