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Campania Stato Separato

ovvero divagazioni personali sul decreto rifiuti

di Zenone di Elea

Rds, 31 Maggio 2008

Parafrasando la celebre tiritera del botta e risposta tra padre e figlio nell’indimenticabile commedia eduardiana “Natale in casa Cupiello”, diciamo chiaramente che ‘O decreto nun ce piace, il decreto sui rifiuti non ci piace.

Non per il fatto che si sia deciso di adottare la linea dura, – se fosse dipeso da noi lo avremmo fatto nel gennaio 2008 per porre fine allo scempio mediatico mondiale a cui fu sottoposta la Campania felix – quanto per alcune scelte contenute nel decreto del 23 maggio 2008 e riguardanti esercito e magistratura.

Di fronte ad una calamità naturale è ovvio che la sospensione di talune garanzie costituzionali per scongiurare disastri ulteriori, diventa una scelta se non obbligata, certamente necessaria, ma di fronte ad un disastro ambientale causato dalla malapolitica si dovrebbe dare una soluzione soprattutto politica e non militare, anche chiedendo ai politici sul territorio di fare un passo indietro per convincere le popolazioni che si fa sul serio.

Per essere ancora più espliciti entriamo nel merito dei due punti dolenti.

Invece di dichiarare aree di interesse strategico nazionale i siti delle discariche, si potrebbe utilizzare l’esercito italiano per “militarizzare” per sei mesi la raccolta differenziata. Si otterrebbe in tal modo la collaborazione della popolazione interessata e magari si vedrebbero i nostri militari in azione tra ali di folla plaudenti.

Per quanto riguarda la individuazione dei siti per le discariche, si potrebbe optare – come si suggerisce sul sito di Nazione Napoletana – per delle minidiscariche dialogando con tutta la popolazione e chiedendo alle comunità locali campane di aiutare Napoli.

Come conseguenza ne deriverebbe che cadrebbe la questione sollevata da alcuni giuristi sulla costituzionalità della sottrazione dei siti al loro giudice naturale a cui sarebbero sottoposti secondo le norme ordinarie che il decreto di fatto sospende per la Campania.

Non essendo dei tecnici ci rendiamo conto che le nostre congetture possono essere delle scemenze, di certo siamo consapevoli che queste soluzioni avrebbero un costo maggiore, ma la spesa se la dovrebbe accollare la comunità nazionale, visto che la Campania ha fatto da discarica abusiva per tante regioni ricche.

Senza ben valutare le conseguenze sociali e istituzionali, si percorre – e anche tardivamente, non ci stancheremo di ribadirlo – una via densa di incognite, quella della militarizzazione del territorio campano. Si profila in tal modo la creazione di una estesa zona militarizzata – praticamente tutta la Regione Campania – in cui verranno sospese (1) talune garanzie costituzionali: una sorta di Stato Separato rispetto allo Stato Italiano.

Tutto ciò costituisce una indiretta filiazione della legislazione speciale adottata nell’ex-Regno delle Due Sicilie, nell’agosto del 1863, quando con la promulgazione della Legge Pica la neonata Italia fu divisa in due territori a legislazione differente:

Così fu fatta l’Italia e oggi si insiste per quella strada. Come allora al dialogo e al coinvolgimento delle popolazioni interessate si preferisce la soluzione politico-militare, con tutte le conseguenze che tale scelta comportò in passato e potrebbe comportare anche adesso (2). E già in tanti già temono che sotto il naso dei soldati vigilanti passeranno tranquillamente non solo rifiuti ordinari ma anche rifiuti speciali, altamente inquinanti.



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(1) - Scrive nell'articolo “L'eccezione napoletana” Giuseppe D’Avanzo su  “la Repubblica” del 29 maggio 2008:

"L'eccedenza autoritaria dei provvedimenti del governo riduce, per i campani, alcuni diritti garantiti dalla Costituzione. Se "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge", articolo 3 della Carta, i campani saranno meno eguali, avranno meno dignità sociale. 

Ciò che è "tossico" altrove, in Campania non lo è. Ciò che altrove è considerato "pericoloso", qui non lo sarà. Le regole di tutela ambientale e salvaguardia e controllo sanitario qui non saranno in vigore. 

E ancora, appare "inaccettabile", come ha scritto su queste pagine Stefano Rodotà, la manipolazione del sistema giudiziario. "Il governo si sceglie i magistrati che devono controllare le sue iniziative. Viene aggirato l'articolo 102 della Costituzione, che vieta l'istituzione di giudici straordinari o speciali. Vengono creati nuovi reati di ampia interpretazione che finiscono per restringere il diritto di manifestare liberamente. 

La garanzia dei diritti costituzionalmente garantita è degradata. La legalità costituzionale è complessivamente incrinata". 

Per di più - anche questo sarebbe sciocco e irresponsabile negarlo - è proprio vero che questo diritto "speciale", non alimenti ancora, come è già accaduto, quella cattiva gestione che finora ha prodotto soltanto guai e nuove emergenze? 

Come si vede, non abbiamo dinanzi il consueto conflitto tra i governi di Berlusconi e la magistratura. 

La controversia è più intricata e mette in contrasto l'urgente necessità di agire per risolvere, nel brevissimo periodo, una crisi che può diventare un cataclisma e il dovere di garantire, protetto dall'indipendenza della magistratura, il diritto alla salute che, violato, potrebbe produrre nel medio/lungo periodo danni al cittadino e disgrazie per la democrazia non più lievi di quelle prodotte dall'emergenza di oggi. 

Non c'è spazio per gli estremismi ideologici. Occorre pragmatismo e responsabilità. E una faticosa mediazione che, tenendosi alla larga dalle forzature corporative e dalle eccedenze autoritarie, sappia risolvere - oggi - la catastrofe napoletana senza pregiudicare - per il domani - la Costituzione e regole del gioco di una democrazia."

(2) Vediamo su internet che rottami di un passato che identificava i politziotti, spesso giovani di orgine meridionale, come servi dello stato e moderni no global che della nostra storia non conoscono manco una virgola cercano di inserirsi nella protesta di Chiaiano.

Non ignoriamo che fra i tanti aderenti ai centri sociali ci siano anche giovani che combattono - o perlomeno ne sono convinti - per un mondo migliore e per questo dichiarano guerra a discariche e termovalorizzatori, senza rendersi conto che l'emergenza ora è quella di togliere e presto la immondizia dalle strade.

Non è il momento di fare della filosofia ambientalista, che deve servire ad evitare gli orrori del passato ma non la si può invocare come soluzione per chi vive con i propri bambini a stretto contatto con montagne di spazzatura. E non vede l'ora che qualcuno se la porti via, a qualunque costo.


GLI ARTICOLI 2-3-4 DEL DECRETO - Fonte: www.governo.it

Art. 2.

Attribuzioni del Sottosegretario di Stato 1. Ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonche' igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificita' delle prestazioni occorrenti, all'attivazione dei siti da destinare a discarica, cosi' come individuati nell'articolo 9.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, cosi' come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, il Sottosegretario di Stato puo' altresi' utilizzare le procedure di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.

3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarita' della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato puo' disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attivita' di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.

4. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attivita' di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione.

5. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende piu' difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime e' punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.

6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorita' competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato.

7. Al fine di assicurare piena effettivita' agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato e' assistito dalla forza pubblica ed a tale fine le autorita' di pubblica sicurezza e le altre autorita' competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di Stato richiede altresi' l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonche' il concorso delle Forze armate stesse unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti.

8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorita' competenti, in termini di stretta funzionalita' rispetto alle competenze di cui al presente articolo, l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal relativo testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

9. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque impedisce, ostacoli o rende piu' difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti e' punito a norma dell'articolo 340 del codice penale.

10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti, e' punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, del codice penale.

11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attivita' di gestione dei rifiuti, puo' disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attivita' di gestione medesima, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.

12. Nel caso di indisponibilita', anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato e' autorizzato al ricorso di interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse gia' destinate alla gestione dei rifiuti.

Art. 3.

Competenza dell'autorita' giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania 1. Nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonche' a quelli ad essi connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni.

2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale. Non si applicano le previsioni dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il coinvolgimento della criminalita' organizzata, si applicano le disposizioni dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale in materia di attivita' del Procuratore nazionale antimafia.

4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta il Procuratore della Repubblica di Napoli, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, per i quali non e' stata esercitata l'azione penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi 1 e 2.

6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice diverso da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del codice di procedura penale.

7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure di redistribuzione dei magistrati in servizio e di riallocazione del personale amministrativo in servizio al fine di potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti dall'applicazione del presente articolo. Agli oneri derivanti dal trattamento di trasferimento, ove spettante, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

8. Per tutta la durata dell'emergenza, le aree destinate a discarica ed a siti di stoccaggio di cui all'articolo 9, nonche' quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato, possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono gravi indizi di reato, sempreche' il concreto pregiudizio alla salute e all'ambiente non sia altrimenti contenibile.

9. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia al termine dello stato emergenziale in relazione al quale e' emanato il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato emergenziale stesso.

Art. 4.

Tutela giurisdizionale 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati.

2. Le misure cautelari, adottate da una autorita' giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non riconfermate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi del presente articolo.


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Berlusconi a Napoli promette linea dura sulla questione rifiuti. - La notizia
sulle prime pagine dei maggiori quotidiani italiani di oggi, 31 Maggio 2008

Rifiuti decreto Napoli Berlusconi - Prime pagine dei maggiori quotidiani italiani 31 Maggio 2008 Rifiuti decreto Napoli Berlusconi - Prime pagine dei maggiori quotidiani italiani 31 Maggio 2008
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