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RISPOSTA ALLE PETIZIONI DE' NEGOZIANTI INGLESI

PEI ZOLFI DI SICILIA.

PISA

1840.


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Un'altra disfida commerciate ci annunziano i giornali inglesi. Noi non ancora eravamo rivenuti dallo stupore pei risentimenti dell'Inghilterra contro la Cina, la quale avvalendosi de'  suoi dritti frenava il velenoso commercio di contrabbando dell'Oppio che esercitavasi nel celeste impero dagl'Inglesi, quando da nuova maraviglia fummo assaliti per le pretese dell'Inghilterra contro il Governo delle due Sicilie a cagion degli espedienti coi quali si è colà creduto di regolare il Commercio e l'industria de'  Zolfi. Somme ingenti si addimandano col pretesto d'indennizzamenti per la violata fede de'  patti, e pretensioni si affacciano per astringere un Governo libero e indipendente a rivocare atti di amministrazione regolatori degl'interessi della nazione. Per altro a conforto dell'umanità dobbiam dichiarare che tai voci, che tai clamori non muovono già né dal Governo, né dalla nazione inglese; ché troppo giusto e leale è il primo, e troppo generosa l'altra onde non arrischiarsi a questi eccessi, ma sì bene dalle franchezze parlamentarie, dai Club della borsa e de'  doganieri, da taluni speculatori impegnati nel Commercio de'  Zolfi, alle quali fà plauso clamoroso l'egoismo mercantile.

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È meraviglia soltanto che costoro tutti sian tuttavia sì compresi dal sentimento della violenza da non avvertire, che sotto l'impero avventuroso della pace e della giustizia, le nazioni libere ed indipendenti a vicenda si rispettano, ed àn dritto e forza a farsi rispettare nella concordia e santa lega de'  popoli civili, ponderibus librata sufs, nell'alto scopo di rimuovere, o punire, e prevenire anche qualunque soperchieria, oggimai non più presumibile, ed ogni disquilibrio nella bilancia politica delle nazioni.

Noi dunque non ci fermeremo a guardare i privati cordogli, le millanterie e le baldorie insieme de'  Club e degli scrittori di fole, e l'animo rivolgeremo a considerare la contesa ne' rapporti degl'interessi delle nazioni, e del pubblico dritto delle genti.

I.

La Sicilia abbonda e provvede in gran parte di zolfi tutt'i mercati. Essa ebbe la fortuna di scovrire nuove miniere nel tempo in cui i progressi industriali accrescevano il bisogno e le richieste insieme di tal minerale. Avventurosa congiuntura, ché ben di rado accade, che l'aumento della produzione vada a collegarsi colla letizia de'  prezzi! I zolfi adunque divenivano per la Sicilia una sorgente di ricchezza, che aumentando straordinariamente i suoi capitali dar potevano uno slancio alle nascenti industrie di un paese favorito da legislazione proteggitrice. Ma questa nuova stella brillò, per pochi istanti, e si ecclissò sul nascere. Dal prezzo allo incirca di quattro a cinque ducati a quintale, peso siciliano, caddero i zolfi a ducati 1.20, ed anche meno, che non bastavano a compensar le spese.

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Noi non anderemo investigando le cagioni di tal disastro, e volenterosi ci facciamo a credere esagerate le voci che lo attribuivano al monopolio delle case inglesi, le quali, stabilite a bella posta in Sicilia, avevano usurpata tutta quanta la industria e 'l commercio de'  zolfi. E comunque i giornali inglesi quelle dicerie innocentemente vadano avvalorando presi dalla cifromania de'  compensamenti pe' perduti guadagni, pure noi ci asteniamo di accagionar loro sì dispiacevoli avvenimenti, e perdoniamo all'innocenza di volerlo confessare. Del resto è un fatto che lo scoraggiamento era tale che si avvicinava alla disperazione, giacché quella fonte di ricchezza nelle solfare siciliane serviva per fecondare terre straniere, lasciando nel suolo natio sterilità e miseria E procedevano però le cose in maniera che cominciava a farsi sensibile il peso del regio dazio del macino, il quale, quantunque sul primo alimento dell'uomo, pure per la sua antichità non erasi fin allora fatto avvertire. Il Governo era assordato dalle grida chiedenti soccorso, e dalla folla delle petizioni invocanti provvidenze per far rialzare dal suo avvilimento l'industria e 'l commercio de'  zolfi. Un Sovrano non potea ristarsi neghittoso all'aspetto della pubblica sciagura: e mentre volgeva nella sua mente i modi come, senza disquilibrare la non ben ferma finanza Siciliana, alleggerire il peso del dazio sul macino, e confortare insiememente la produzione de'  zolfi; già i Capitalisti europei, avvertita la pubblica bisogna, si facean solleciti a presentar piani e progetti, i quali coordinassero i loro guadagni col rialzamento degl'interessi pubblici dalla Sicilia.

Il Governo di Napoli si appigliò al progetto di Taix Aycard e compagni, dopo di averlo in più parti corretto ed emendato. La ditta di questa società è di nomi francesi, ma non francese era l'interesse.

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Non pochi siciliani e napolitani eransi impegnati nell'impresa, una parte ancor vi prese la Finanza Siciliana, e per dir tutto in una parola, le azioni bancarie e i capitali mobili sono oggimai cosmopoliti. Quel Sovrano credè di aver fatto il meglio che si potea nel periglio in cui trovavasi la Sicilia. Ridusse il dazio del macino da tari 13:12 a tari 9:12 la salma, (moneta e misura di Sicilia ) rilasciando a prò de'  consumatori del pane la vistosa somma meglio di ducati 500 mila, oltre ad altre utili riforme portate nella percezione del dazio; assicurò ai proprietari de'  zolli il prezzo medio di 2:30 a quintale siciliano, raddoppiandolo ad un colpo; determinò il prezzo col quale la compagnia vender dovesse i zolfi fissandolo a ducati 4:30 a cantajo (prezzo medio ) spedito alla vela e franco al compratore di qualunque spesa di trasporto, imbarco, e premio, vale a dire ad un prezzo anche minore di quanto soleasi vendere pochi anni prima. Si credea così di aver toccata la meta di soddisfare alle pubbliche urgenze senza punto turbare lo stato delle relazioni commerciali straniere, e delle convenienze internazionali. E con quai mezzi, e con quai patti? Si assegnò un limite alla produzione; si accordò alla Compagnia la privativa di comprare e vendere i zolfi, non senza lasciare ai produttori la piena ed assoluta libertà di vendere il proprio zolfo ad ogni altro qualunque, e di esportarlo dai soliti caricatoi di zolfo dove loro piacesse, pagando alla Compagnia un premio di carlini venti a cantalo. In altri termini: il Governo delle due Sicilie frenò la produzione e la sottopose al dazio di estrazione di ducati due a cantajo: questo dazio lo cedè alla Compagnia, la quale s'impegnò

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1° di sborsare in ogni anno allo Stato ducati 400 mila per ristorare in parte la Finanza delle perdite che veniva a soffrire a causa della diminuzione del dritto del marino; 2° di assicurare ai proprietari de'  zolfi il prezzo medio di ducati 2: 30 a quintale siciliano, 3° d'innalzare un grande stabilimento di acido solforico, 4° di soddisfare ad altre obbligazioni.

Fu saggio, fu prudente, fu economico il consiglio di aver adottato un tal piano? Il rimedio ai mali della crisi commerciale de'  zolfi dovea del tutto lasciarsi al tempo ed alla provvidenza che regola gli ordini de'  futuri eventi nell'avvicendamento delle cause e degli effetti? L'urgenza pubblica, esigendo un pronto riparo alla piena de'  mali, raccomandava altri più sagaci e proficui provvedimenti in luogo di quello prescelto? Vasto campo di discettazioni offrono lai problemi agli scrittori di economia politica, e di pubblica amministrazione; ne' cui recinti noi ci guardiamo di entrare, perocché spetta unicamente al Governo di S. M. il Re del Regno delle due Sicilie il decidere se il contratto Taix fu utile o dannoso alla nazione Siciliana, se degno di esser conservato, o sciolto, o modificato, senza che le altre nazioni, o i Governi stranieri abbian dritto d'immischiarsi in tali quistioni. Avran ragione i sudditi siciliani di umiliare a pie del trono i loro reclami e le loro osservazioni: assisterà al Sovrano delle due Sicilie il santo dovere di accogliere le petizioni, e sottoporle alle discussioni de'  suoi consigli: ma nissun obbligo gli corre di dover dare ascolto ad altri Governi, a'  quali non vien permesso di fare interrogazioni che offender possano la dignità, e le prerogative dell'indipendenza, che tutte le nazioni son collegate di sostenere e di garantirsi a vicenda. Togliete alle nazioni una tale libertà, e queste non potranno più evitare le cause della loro dissoluzione, non potranno più adempire al dovere della loro conservazione, del loro perfezionamento, che forma lo scopo di ogni società civile.

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Due quistioni nel caso del contratto Taix su i Zolfi potrebbero i pubblicisti permettersi di levare; la prima cioè se i Governi abbiano il dritto di regolare in maniera l'uso delle proprietà da forzare i padroni a diminuire la produzione; e l'altra se abbiano anche il dritto di crear monopoli. E comunque quistioni di tal fatta rientrino ancora ne' rapporti del Sovrano colla nazione; pure egli è noto che tutt'i pubblicisti attribuiscono alla Sovranità l'uno e l'altro dritto, i quali in dovere si trasformano quando la nazione si trovi nelle condizioni d'aver bisogno di far diminuire la produzione (1), di far innalzare un monopolio (2). Che cosa sono in fatti le compagnie privilegiate, di cui l'Olanda, l'Inghilterra, e la Francia ci àn dato sì splendidi esempi? Altrettanti monopoli. Noi non osiam decidere se il contratto Taix abbia tutti caratteri del monopolio; ma supponendo che li abbia, si vorrà perciò rimproverare al governo di Napoli di aver usato de'  suoi dritti? di avere adempito ad un dovere? Egli nel conchiudere quel contratto si è prevaluto di un tal dritto in faccia al commercio esterno, se n'è prevaluto in faccia alla sua nazione. Diremo anzi che nell'avvalersi de'  suoi dritti nella mira di pubblica salvezza fu insiememente equo e generoso verso il Commercio e verso coloro che trovavansi impegnati ne' negozi de'  Zolfi. Imperocché, pubblicato il contratto Taix ai 4 di luglio 1838, permise a tutti di poter estrarre i Zolfi in franchigia fino a tutto agosto; come di fatti se n'estrasse la non modica quantità di cantaia 380 mila. Questa generosità espose la compagnia nel primo anno a perdite considerevoli non avendo spacciato agli stranieri che cantaja 220 mila di Zolfi in vece di 600 mila; al qual effetto avanzò essa i suoi reclami al Governo napolitano per esserne indennizzata.

(1) Vattel. Le droit des Gens. Liv. i chap. XX § 155.

(2) Id. Liv. i chap. 8 f. 97.

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Quali dunque son le perdite che patirono gl'inglesi su i Zolfi che si trovavano di aver acquistati sotto la buona fede della franchigia? Esse sono a dirsi non già esagerate, ma allo in tutto immaginarie e fallaci. Ed anche nel caso che la pubblica bisogna sconsigliava fusata generosità, in guisa che danni e perdite avessero gli speculatori sofferti per l'istantaneo mutato ordine di cose, neppure in questo caso avrebbe loro assistita ragione d'invocar compensamenti; ché è noto a tutti andare i giusti provvedimenti governativi annoverati fra le cause di avarie, cui va, soggetto il commercio.

II.

Ma il contratto di Taix, se non si è discostato dalle obbligazioni naturali de'  corpi politici, à forse violato i patti della convenzione conchiusa nel 1816 fra le due Potenze? I negozianti inglesi da questa convenzione traggono tutt'i loro argomenti. E pria di entrare nell'esame di essi noi crediamo pregio della cosa il fare talune preliminari dimande. L'atto del 1816, che essi menano innanzi, può dirsi una perfetta convenzione? può dirsi un vero trattato di commercio, le cui basi poggiano su la eguaglianza de'  vantaggi che si promettono le Potenze contraenti.? «Poiché quella convenzione rammenta l'obbligo che impone ai Siciliani di accordare all'Inghilterra il rilevante beneficio del 10 per 100, ed ai Siciliani nulla si dà in cambio, né però diminuzione, né altro qualsiasi favore ne' porti britannici; e dal primo articolo de' patti fino all'ultimo non vi si parla che di condizioni a prò del Commercio e de'  sudditi inglesi, niuna parola essendovi di favore, agevolezza, o riguardi contraccambiati pel Commercio, e pei sudditi di S. M. Siciliana»

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noi siam costretti a dire, che una tal convenzione per tutte le legislazioni antiche e nuove, e pel grido unanime di tutti i pubblicisti porta impresso il marchio della nullità, se pur non voglia dirsi che quell'atto fu un puro dono, una concessione gratuita, una donazione che il Re Ferdinando I nell'esultazione di una pace sospirata promise all'Inghilterra. E le donazioni fatte da un Sovrano senza cause legittime possono sempre rivocarsi dai successori senza fare alcun torto al donatario, perché questi non à messo niente del suo (1). E sia pure irrevocabile quella donazione, questa per ingratitudine sempre si rescinde. E più che ingrato, ostile è a dirsi quella operazione di finanza inglese, colla quale l'importazione degli oli di qualunque provenienza va soggetta al dazio di sole 1. st. 4: 4 a tonnellata, mentre una tassa di 1. st. 8: 8 aggrava gli oli siciliani, ed è questa esacerbata a 1 st. 10: 10, se là pervengono con navi coperte da bandiera napolitana. Con quell'atto finanziero l'Inghilterra essa stessa rompeva le tavole del contratto del 1816, e d'allora in poi le due nazioni in accordo amichevole sotto ogni altro riguardo furono e sono in sola e mera doganale ostilità, che è quanto basta per invalidare un atto nullo per sua natura, un atto sempre rivocabile a volontà de'  successori del donante, un atto rescisso dall'ingratitudine doganiera del concessionarie.

Ma sussista pur quell'atto, e considerandolo (comunque la ipotesi sia fallace ) rivestito di tutti i caratteri e le condizioni che lo sublimano ad un perfetto trattato di commercio di durata illimitata e perpetua vediamo quali sieno

(1) Vattel. Le droit des Gens. Liv. 2 chap. 14 §  217.

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i dritti attribuiti ai concessionari. I negozianti inglesi nella quistione de'  Zolfi li fan tutti derivare dall'articolo quinto (1). Ma dalla lettura di quell'articolo non altro si desume, che S. M. Siciliana promise agl'inglesi residenti ne' suoi Stati libertà di disporre de loro beni, garentia per la conservazione della loro proprietà e della loro sicurezza personale, nello stesso modo che e garentita ai suoi sudditi ed ai forestieri appartenenti alle più favorite e più privilegiate nazioni; rispetto alle loro abitazioni, magazzini, e a tutto ciò che loro si appartiene.

(1) L'articolo 5. della convenzione è così concepito «Riguardo ai privilegj di cui dovranno godere i sudditi di S. M. Britanica nel regno delle due Sicilie, S. M. Siciliani promette che avranno essi libero e non dubbio dritto di viaggiare, e risedere Eie temiti» c dominii della prelodata M. S. j salve le precauzioni di polizia, che vengono usate culle nazioni le più favorite. Essi avranno dritto di occupare delle case e de magazzini, e di disporre delle loro proprietà personali di qualunque natura e denominazione per vendita, donazione, permute, o testamento, e in qualunque altro modo, senza che si rechi loro a tal effetto il menomo ostacolo o impedimento.

Non saranno i medesimi obbligati, sotto verun pretesto, a pagare altre tasse o imposte che quelle le quali sono pagate, o potranno pagarsi negli Stati di S. M. Siciliana dalle nazioni le più favorite.

Saranno essi esenti da qualunque servizio militare sia per terra, sia per mare: le loro abitazioni; i magazzini, e tutto ciò che ne fa parte e loro appartiene per oggetti di commercio, o di residenza, saranno rispettate; non saranno soggetti a visita o perquisizioni vessatorie: non potrà farsi verun esame arbitrario, e ispezione de'  loro libri, carte, o conti, sotto l'apparenza dell'autorità soprema dallo Stato ne potranno praticarsi altrimenti che in seguito di sentenza legale de'  tribunali competenti.

S. M. Siciliana si compromette di garantire in tutte le occasioni a' sudditi di S. M- B. che risiederanno ne' suoi Stati e dominii, la conservazione delle loro proprietà, c della loro sicurezza personale, nello stesso modo che è garentita a'  suoi sudditi, ed a tutti i forestieri appartenenti alle' nazioni le più favorite e le più privilegiate,

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E nulla vi è che dimostri un privilegio speciale, un dritto esclusivo. Gl'inglesi per effetto di questa concessione non possono che ripetere il godimento de'  beneficii come i sudditi Siciliani, e come i sudditi delle Potenze più favorite e più privilegiate. E se questi non hanno dritto di oppugnare il contratto di Tane, e di reclamare indennizzamenti e ristori, un tal dritto non può neppur competere agl'inglesi. Questi adunque (e qui giova ripetere che noi intendiam parlare di taluni negozianti, e non già della nazione, o del Governo inglese ) danno un senso ed una interpretazione troppo larga alle parole rispetto e proiezione. A prescindere che nella esecuzione de'  trattati non son permesse le interpretazioni, noi notiamo che coll'articolo 5.° non è detto che alla persona, ed alla proprietà inglese sia dovuto un rispetto ed una protezione maggiore di quella che le leggi del paese accordano ai propri sudditi ed a quelli delle nazioni amiche. E la espressione vaga di rispetto e protezione intender si deve sempre subordinata alle leggi del paese che governano i dritti delle proprietà e delle pubbliche Amministrazioni, essendo massima di dritto pubblico che i fondi specialmente territoriali non possono altrimenti possedersi che secondo le leggi del paese ove son situati. Ci piace di spinger più oltre il nostro ragionare, e supponendo ancora che il tratto del 1816 avesse conceduto il privilegio specialissimo di rispettare le proprietà e gli effetti stranieri in quella maniera inudita che i negozianti inglesi vorrebbero, un tal patto sarebbe di sua natura nullo. I negozianti inglesi pretendono che, avendo affittato le Zolfare e possedendo zolfi, il Governo di Napoli non possa far leggi ne su le Zolfare né sul commercio de'  zolfi. Estendiamo la proposizione per vederne ad evidenza l'assurdo.

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Altri negozianti inglesi avranno affittato un uliveto, una vigna, un terreno a semina, e possederanno olio, vini, e cereali; dedurremo quindi, secondo il loro ragionare, che il Governo di Napoli non potrà far atti governativi su la proprietà territoriale, sul commercio delle produzioni del Regno? Volendosi a questo modo intendere i privilegi conceduti nell'articolo 5.° una tale intelligenza importerebbe una perfetta abdicazione dalla Sovranità, una dissoluzione della Società civile: conseguenze le quali non potendo in verun modo sussistere fan sì che un patto di tal natura sarebbe affatto nullo, e non mai obbligatorio (1).

Chi ebbe una piccola parte nelle trattative della convenzione del 1816 ci fa sapere che il negoziatore inglese avea compilato l'articolo 5.° in maniera da far supporre che al Commercio ed ai sudditi inglesi si accordasse un qualche special favore, ma che tutte le parzialità erano state rigettate dalla Corte di Napoli, e quindi venne a fermarsi l'articolo ne' termini che trovasi stipulato. Forse taluni vecchi inglesi ricordandosi delle sottili sagacie del negoziatore vorranno vedere ancora in quell'articolo i loro riprovati pensieri, che, pur supponendoli stipulati, non potranno neppure condurli a quelle esageratissime conseguenze che oggi vorrebbero dedurre Con quell'articolo nulla dal Governo napolitano si accordò più di quello che sogliono i popoli civili concedere agli stranieri amici. L'attuai dritto pubblico europeo dà ai forestieri ampia protezione e sicurezza. Li esenta soltanto dal servizio militare, e da quei doveri che sono inerenti alla qualità di cittadino.

(1) Vattel. Le droit des Gens. Liv. 2 chap. 12 §  160.

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E per effetto di questa protezione essi sono nel santo dovere «li rispettar le leggi del paese, di assisterlo e di concorrere col Governo, e colla nazione ne casi di pubblica sciagura in grazia della generosa ospitalità che loro si accorda. L'ospitalità ! questa virtù ch'era in grande onore presso gli antichi forma il maggiore ornamento delle nazioni moderne, e più d'ogni altra della nazione e della legislazione napolitana. Noi rammentiamo ad onor di quel paese, che un suo Re, l'Imperator Federico II, fu il primo ad abolire il dritto d'albinaggio, che scaturendo dalle torbide fonti della depravata romana giurisprudenza infestava la terra. Ei permise agli stranieri dimoranti nei suoi Stati di disporre per testamento de'  loro beni, o se morivano intestati di lasciarli ai loro prossimi parenti. E se Grozio e Bodin si lamentano perché quest'Editto imperiale era mal eseguito nell'Europa barbara, il Regno di Napoli non avea giammai declinato dai dettami del suo gran Re, per essersi sempre distinto ne' sentimenti di umanità pei forastieri. E per effetto di questa protezione, e di sì speciale umanità può quel paese, più d'ogn'altro, vantar il dritto a titolo di reciprocanza di far rispettare dagli stranieri le sue leggi, e di essere assistito e difeso.

Dirà taluno: se l'articolo 5 ° della convenzione del 1816 nulla accordava agl'inglesi più di quello che l'attuale dritto pubblico europeo dà ai forestieri, dovrebbe conchiudersi che nulla stipulava». Ma poiché le oziosità non possono supporsi nelle convenzioni e ne' trattati, sia per l'opposto a conchiudersi, che un privilegio, un favore speciale debba assolutamente esistere in quell'articolo a prò degl'inglesi, e che untai favore sia appunto quello che i negozianti de'  zolfi reclamano.

Erra doppiamente chiunque così la discorre.

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A prescindere che in quell'articolo 5.° vi sia lo special favore di non potersi praticare esame o ispezione su i libri carte o conti degl'inglesi senza una legale sentenza de'  tribunali competenti, è da avvertirsi di non essere né nullo né di lieve momento il favore di essersi la usanza della moderna civiltà avvalorata con un patto sempre sagro, sempre inviolabile, qualunque sieno le vicissitudini delle convenienze internazionali. Ma riguardando la cosa sotto un altro aspetto, si è certo che la convenzione fu stipulata per l'abolizione di tutti i privilegi ed esenzioni di persone, di bandiera, e di bastimenti come in appresso sarà più ampiamente spiegato. L'articolo 5.° garentisce ai sudditi Britannici la conservazione della proprietà nello stesso modo che pei sudditi Siciliani: or è da sapersi che in quel tempo il Re di Napoli non ancora avea promulgato il decreto de'  12 agosto 1818 concernente l'esercizio del diritto dì allunaggio, e che la convenzione fu stipulata sotto Impero del Codice Civile allora in vigore. Ed affinché l'inglese avesse potuto acquistare, e trasmettere i beni di qualunque natura, dovea stipularsene la facoltà. Lo straniero non era ammesso se non al godimento de'  medesimi diritti civili, ai quali sono o saranno ammessi i Siciliani in virtù de'  trattati colla nazione cui tale straniero apparterrà. Dippiù coll'articolo 726 si trovava stabilito che lo straniero non era ammesso a succedere ne' beni che il suo parente straniero, o regnicolo possedeva nel territorio del Regno, se non nel caso, e nel modo con cui un regnicolo succede al suo parente possessore de'  beni nel paese di questo straniero, in conformità dell'articolo 11 sotto il titolo del godimento e della privazione de'  diritti Civili.

Queste disposizioni sono dipendenti dal diritto di albinaggio, il cui esercizio sarebbe permesso conservare in linea di rappresaglia, ed a questo esercizio con quella convenzione si rinunciava.

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Infatti in agosto 1818, fu dichiarato che il diritto di albinaggio non sarà esercitato nelle due Sicilie relativamente ai sudditi di quelle potenze, le quali da parte loro non lo eserciteranno pei sudditi di quei reali domini; ma a 7 settembre 1818, vi fu bisogno d'una spiegazione, che l'anzidetto decreto de'  12 agosto non derogava in menoma parte a" diritti de'  sudditi delle altre Potenze nascenti da'  trattati con le medesime. Per la qual cosa nella convenzione del 1816 parrebbe essersi stipulato, che senza esistervi la reciprocanza di nazione a nazione, né di particolare a particolare, la quale si richiedeva dalle leggi di quel regno, gl'Inglesi erano conservati e garcntiti nella loro proprietà. Le disposizioni dell'articolo 5.° del trattato contenevano perciò un privilegio, come fu spiegato dal decreto di settembre 1818; e giusta la legislazione di allora conveniva stipulare quel patto per non confondere la proprietà dell'inglese con quello di qualunque altro straniero.

Ogni altro favore, qualunque altro privilegio personale o reale non è supponibile poter esistere nella convenzione del 1816, se pongasi mente allo scopo cui questa mirava Noi abbiam osservalo che quella convenzione sia a definirsi un atto puramente gratuito, una mera donazione. Pure a decorare di una causa i doni che si largivano, » S. M. Britannica conveniva nell'abolizione di tutti i privilegi ed esenzioni, di cui i suoi sudditi, ed il loro commercio, ed i loro bastimenti mercantili godevano negli Stati, porti, e domini di S. M. Siciliana, per effetto del trattato di pace e di Commercio conchiuso in Madrid 10/23 maggio 1667 tra la Gran Bretagna e la Spagna, de trattati di Commercio tra le stesse Potenze firmati in Utrecht il 9 dicembre 1713, ed in Madrid il 13 dicembre 1715, e della convenzione conchiusa in Utrecht, il 25 febbraio 8 marzo 1713 tra la Gran Bretagna ed il Regno di Sicilia:

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 ed in conseguenza restò convenuto tra le prelodate MM:LL. Siciliana e Britannica Loro Eredi e Successori, che i detti privilegj ed esenzioni tanto delle persone, che della bandiera, e de'  bastimenti sono e rimarranno perpetuamente aboliti (1)».

Il solo obbietto adunque della convenzione era quello d'imporre perpetuo silenzio alle sempre rinascenti pretensioni degl'inglesi a dimandar favori, privilegi, esenzioni, parzialità commerciali. E non è presumibile che una convenzione diretta a far tacere le voci di ogni sorte di esenzioni, affin di mettere il commercio delle due Sicilie sul piede della unità delle istituzioni, e della perfetta libertà commerciale, andasse poi ad invilupparsi in altri più odiosi favori, in altri privilegi perniciosi e di sovvertimento dell'ordine pubblico. L'Inghilterra nella sua lealtà era sì convinta non esservi nel trattato del 1816 niun patto, niuna parola che le potesse dar dritto a reclamare contro il contratto Taix, che ne' due progetti di nuova convenzione commerciale presentati il primo da Lord Lamb, e l'altro dal sig. Mac-Gregor, vi era nell'uno e nell'altro, ed in quest'ultimo con maggior chiarezza, un articolo sì ingegnosamente compilato da poter dar pretesto di oppugnare quel contratto, ed ogni altra nuova privativa del Governo (2).

(1) Art. 1 della convenzione del 1\816.

(3) L'articolo 12.0 del progetto di Mac-Gregor era cosi concepito «Affin di allontanare gl'impedimenti allo sviluppo, ed all'incoraggiamento del commercio de'  loro rispettivi sudditi, ed ia conformità de'  principii di reciproca libertà di Commercio adottati col presente trattato S. M. Britannica promette che il Commercio de'  Sudditi siciliani nel Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda non sarà ristretto, interrotto, o in alcuna maniera colpito da operazione di verun monopolio, contratto o esclusivo privilegio di compra, e vendita qualunque. ma che i Sudditi di S. M Siciliana nel Regno Unito della Gran Bretagna, e dell'Irlanda

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E comunque a tai progetti addentellandosi la Corte di Napoli avrebbe potuto combattere l'esistenza delle compagnie privilegiate che sono nel Regno Unito, pure l'Inghilterra, a ciò non pensando, volea un patto stipolare che gli dasse dritto a distruggere la convenzione di Taix, locché dimostra ad evidenza che essa stessa era sicura di non poter prendere dall'atto del 1816 neppure un argomento da condurla alla conseguenza di appoggiare le petizioni de'  suoi negozianti per lo scioglimento dell'anzidetta convenzione, e che per tanto eseguire avea bisogno di dover fare un nuovo stipolato.

E ritornando là donde ci siam dipartiti avvertiamo che quella dichiarazione di abolizione di tutti i privilegi non sia punto a considerarsi come compensativa delle concessioni fatte da S. M. Siciliana, perché quei privilegi mancavano di fondamento, di titoli; essi, dopo di essere stati dichiarati nulli ed abrogati dall'invitto Carlo III Borbone, non altrimenti in talune occasioni si sosteneano che pei difetti delle vecchie amministrazioni, e con un possesso interrotto, controverso, e sempre combattuto. E se il Re delle, due Sicilie nella gioja della pace largì la promessa di far godere agl'Inglesi quei favori, non sono a dirsi men gratuite le concessioni del 1816—che subentravano a quella generosa promessa. E giova avvertire di passaggio, che leggendosi nella convenzione del 1816

avranno libera e non ristretta facoltà di comprare e vendere a chiunque piacesse loro, ed in quella forma, o maniera che può essere convenuta tra il compratore e il venditore, e senza essere obbligali di dare una preferenza o favore in forza di siffatto contratto, o esclusivo privilegio di compra o vendita, e S. M. Siciliana promette che una consimile esenzione dalla restrizione per rapporto alle compre, o vendite sarà goduta da' sudditi di S. M. Britannica che trafficano, o riseggono nel Regno delle due Sicilie: rimanendo eccettuate le Reali Privative di carte da gioco, Tabacco, Sale, e polvere da sparo».

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l'articolo I. che contiene il patto dell'abolizione de'  privilegi, si vede un tal patto avvalorato dalla clausola de suoi eredi e successori, clausola la quale non vi è in nissuno degli altri articoli che contengono le concessioni che fa S. M. Siciliana agl'Inglesi. Da ciò spicca vie più la idea che l'abolizione de'  privilegi esser dovesse perpetua, e le concessioni temporanee. E la temporaneità è il carattere distintivo di tutte le donazioni che un Sovrano intende fare ad una nazione straniera, giusta il consenso unanime de'  pubblicisti. Ma senza soffermarci su di tal quistione, noi crediamo di aver provato abbastanza, che il Governo Siciliano si avvalse de'  suoi dritti nel regolare l'economia de'  Zolfi; che niun dritto abbiano gl'inglesi d'impugnare quell'atto senza offendere i sacri dritti dell'indipendenza.

Noi non porremo termine a queste nostre osservazioni senza riprotestare di essere le medesime dirette non al Governo, non alla nazione inglese, ma a quei pochi speculatori che, non paghi della taccia di avere stabilito in Sicilia il monopolio de'  Zolfi deturpato da sozze usure, importunano ora il Governo Inglese per farli ritornare ai riprovati negozi. Riconosciam col mondo intero quanto nobile e dignitoso, quanto religioso e saggio sia il Governo britannico nell'esecuzione de'  trattati. Esso à dettato la massima ai pubblicisti, che cogli esempi à sanzionato nella diplomazia, di non esser permesso alla Potenza esecutrice d'interpetrare i patti a suo talento, ma di eseguirli alla lettera, a meno che questa non conducesse ad un senso manifestamente assurdo. E l regno delle due Sicilie ci presta un esempio splendidissimo di questa scrupolosità inglese. Noi abbiam testé osservato che coll'art. 5 della convenzione del'1816 il Re di Napoli rinunziava all'esercizio de'  dritti di albinaggio su le proprietà degl'Inglesi.

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Ebbene; ciò non fu bastevole per rassicurarli che colà potevano possedere ed a lor talento disporre de loro effetti. Erano essi presi dalla tema che, senza una espressa dichiarazione, la garentia non possa estendersi ai casi che sono in contrasto colle leggi del paese. Al qual effetto il cavalier A' Court Ministro Plenipotenziario presso la real Corte di Napoli il giorno 15 aprile 1819 nel fare la sua solenne dichiarazione di non esservi in Inghilterra dritto di allunaggio, esigeva che la detta Corte, in conseguenza della reciprocanza richiesta dal Real decreto del 12 agosto 1818, dichiarasse letteralmente che il dritto di albinaggio non verrebbe esercitato nelle due Sicilie su i beni de'  sudditi di S. M. B.; ed a tale inchiesta il Governo di Napoli volenteroso prestassi coll'atto Sovrano del 28 aprile 1819.

Siccome una conseguenza di sì saggi principi e di pratiche sì commendevoli l'Inghilterra niun reclamo in forma officiale à prodotto, né produr potea alla Corte di Napoli pel reggimento sull'economia de'  Zolfi stabilito in Sicilia. E ad onor di quel Governo noi rammentiamo ciò che i pubblici fogli ci andavano annunciando, cioè che Poulet Thompson Ministro del commercio a Londra ai lamenti de'  negozianti addetti al commercio de'  Zolfi di Sicilia, ancorché di carattere vivace ed imprendente, non facea che dar risposte evasive, perché vedea che il trattato del 1816 non dava alcun appoggio a reclamare nelle vie diplomatiche (1); e che il signor Mac-Gregor nella sua dimora in Sicilia altro conforto non sapea dare ai suoi connazionali, che Iagnavansi pei perduti loro guadagni sull'industria dei Zolfi, che di vendicarli proponendo al Governo britannico il dazio esorbitante di L. st. 40 a tonnellata sull'entrata de" Zolfi siciliani nel Regno Unito.

(1) V. le Commerce feuille politique 8. Août 1839.

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Un silenzio sì lungo è la più limpida pruova, che mancante di ogni fondamento sia il bisbiglio de'  sensali e speculatori; imperocché un Governo accorto e diligente non avrebbe col silenzio irrevocabilmente rinunziato al dritto che dal trattato scaturir potea, e che ora non potrebbe più rivendicare, dopo averne consentito, per quel principio conosciuto in dritto pubblico ché le silence dans ces occasions équivaut à un consentement.





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