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La rivoluzione napoletana del 1820-1821 tra "nazione napoletana" e "global liberalism" di Zenone di Elea

LA COSTITUZIONE SPAGNUOLA 

ESAMINATA SECONDO I PRINCIPI DELLA RAGIONE 

E MODIFICATA SECONDO LE CIRCOSTANZE REGNO DELLE DUE SICILIE 

OPERA DI CARLO MELE 

NAPOLI 

Presso Giovanni de Bonis

1821

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PREFAZIONE

CAPITOLO I

OSSERVAZIONI AL TITOLO I

OSSERVAZIONI AL TITOLO II

CAPITOLO II

OSSERVAZIONI AL TITOLO III

CAPITOLO III

OSSERVAZIONI AL TITOLO IV

CAPITOLO IV

OSSERVAZIONI AL TITOLO V

CAPITOLO V

OSSERVAZIONI AL TITOLO VI

OSSERVAZIONI AL TITOLO VII

OSSERVAZIONI AL TITOLO VIII

OSSERVAZIONI AL TITOLO IX

OSSERVAZIONI AL TITOLO X

CAPITOLO VI

AVVERTIMENTO

TITOLO I

TITOLO II

TITOLO III

TITOLO IV

TITOLO V

TITOLO VI

TITOLO VII

TITOLO VIII

TITOLO IX

TITOLO X

PREFAZIONE

Io presento al pubblico la più lunga opera che per quanto mi sappia sia stata scritta siti oggi sulla Costituzione Spagnuola, ed in Italia ed in Francia, (1). La celerità con cui l'ho composta non mi ha lasciato scelta sul metodo da seguire, ed ho dovuto appigliarmi al più facile, e naturale, accompagnando passo passo quello del testo, e trattando dove l’opportunità lo richiese qualche argomento necessario a compiere il mio disegno, nel qual modo mi è accaduto di offrire sotto un aspetto non comunemente guardato non poche delle più note quistioni di dritto costituzionale. Non rimanendomi spazio di ricorrere al consiglio degl’intendenti di tali studj ed ai libri, ed essendo io di memoria, indocilissima, non ho potuto corredar il mio scritto di quella. erudizione di cui per altro non è difficile l'arte di comparir pomposo. Mi è rincresciuto però di non aver potuto procacciarmi la raccolta delle discussioni fatte dalle Cortes quando loro fu sottomessa, come progetto, la Costituzione, che da poi 'adottarono, libro che mi sarebbe stato di un soccorso grandissimo. Su tutto il resto, vivendo noi in una età nella quale tanta fede si presta in politica ai detti di taluni uomini famigerati, e tanto, scarso è il numero di coloro, che si danno, l’incomodo di ragionarne, ho tentato volontieri d’imprimere, pressoché senza scorta, qualche orma novella in un campo non ancor fecondato, dalla filosofia, dilungandomi dal tristissimo sentiero in cui s’incontrano tutti gli araldi dell’autorità, degli assiomi, e delle metafore, nemici, tuttora potenti della ragione.

Due fini mi son proposto nel tessere questo lavoro: il primo di contribuire secondo le mie forze a convalidare la già sparsa idea che la Nazione Napolitana, ed il suo Augusto Capo non si sono punto ingannati nel preferir ad ogni altro, lo Statuto di Cadice; il secondo di far mostra che abbisognava il medesimo di poche, ma indispensabili modificazioni. La speranza di conseguirli mi ha fatto aggiungere all'esame della, legge fondamentale un progetto al quale basta, volger l’occhio per giudicar della ingrata e grave fatica che mi ha costato Un’altra speranza, mi animò a voler compiere, e pubblicare quest’opera prima che il Parlamento si fosse occupato di tale interessantissimo oggetto, e quantunque io non presumessi dettar consigli ai legislatori eletti dalla Nazione, pure mi fu lecito, senza escir dai limiti di una modestia p6r me non virtuosa ma necessaria, lusingarmi che qual che buon pensiero potesse rinvenirsi trai tanti che ho estrinsecato, sì che alcun giovamento potesse ritrarsene per la mia patria. Ma lo stato della nostra tipografia non mi ha permesso, mal. grado i miei sforzi, di esser tanto sollecito. Comunque sia, se il mio libro vai qualche cosa io non lo credo perduto, e mentre tante opere speculative si leggono sulla politica generale, una che riguarda la politica nazionale, e la costituzione di cui oggi più si parla per tutto il mondo, imeriterà pure 1 attenzione del pubblico, anche perché contiene alcuni principi che mi sembrano applicabili! in tutti i tempi, ed in tutte le contingenze.

La costituzione Spagnuola è chiamata da molti 'democratica. Io non so che cosa intendono coloro i quali proferiscono questo vocabolo, cui non è più applicabile il suo primiero antichissimo significato; e per me, pensando che può tradursi per nazionale, stupisco che si accusi una legge costituente per lo stesso principio, che la fa esser buona; poiché ivi è più legittima libertà ove i cittadini prendono parte maggiore negli affari dei cittadini. Ma più che vi penso, e più la costituzione che diventò nostra mi sembra tanto monarchica quanto debb'esserlo per la medesima conservazione della monarchia. Ed in vero niun trono sarà più saldo di quello poggiato sulle sue basi, purché pero non voglia farsi abuso del sommo potere, essendo di qualunque istituzione dove sono uomini, che. questi uomini. possano faticate a rovinar se stessi, e venirne a capo. Felice anzi quel governo in cui non vedrà il Re a se d’intorno che il solo sostegno della Nazione, mentre ciò che potrà facilmente accadere in quelli dove l’oligarchia, trionfa, la depravazione campeggia, ed il popolo mormora ed è vilipeso, non sarà mai per accadere in uno stato nel quale necessariamente avviene il contrario. Inoltre un Re inviolabile e sacro, che provvede i pubblici uffizj, che comanda l'esercito e l’armata, che dispensa a sua voglia premj ed onori, che fa grazia ai colpevoli, che dichiara la guerra, e conchiude la pace, ma che solamente non può far introdurre nelle leggi le passioni, i pregiudizi ed i rovinosi capricci de’ suoi ministri, è senza dubbio un Re sulla cui testa la corona non vacilla in ogni momento, come accade pur troppo in alcuni stati che ci si propongono tuttavia per modello di. perfetto ordinamento sociale.

Io non mi starò lungamente sul merito del nostro statuto ripetendo ciò che nell’opera si contiene, e la palpabile pruova del. suo valore si è pur avuta da pochi giorni epoca memorabile per quell’insano colpo di stato che senza l’indole veramente sublime della Nazione, la saviezza del Parlamento e particolarmente, la bontà della costituzione Spagnuola, avrebbe insanguinato la Patria, e chiamato sul suo suolo le furie dell’interna discordia, e della guerra straniera.

Di fatto in un ordine costituzionale diverso dal nostro, il Parlamento sarebbe stato distolto prima del tentato assalto anti-nazionale, salvo a non essere più convocato in appresso esempio nella storia moderna non nuovo.

Che se ciò non si fosse fatto il potere legislativo dilaniato, o a dir meglio, reso vano dalle due camere non avrebbe potuto arrecare al grave pericolo cui la Nazione ed il trono furon soggetti quel pronto rimedio che si è veduto, e Dio sa io quale stato ci troveremmo in questo momento!

Oh se la pace sorride alquanto a questa terra, beata, e le trame de’ suoi nemici tornado vane! L’Europa vedrà gli effetti di ima costituzione che destò principalmente le smanie, degli oligarchi, e le grida degli ignoranti, perche sola traile sue sorelle, ferisce nel cuore l'ignoranza, e l’oligarchia. Niun paese del mondo è più fatto per appropriarsela; ed il nostro popolo saggio e moderato, il nostro popolo lontano da quella pravità di costumi politici di cui la Francia presenta sgraziatamente non pochi esempj, il nostro popolo che si trova in uno stato equabilmente diffuso di civiltà, e che se non è ricco ancora d’individui che sommamente s’innalzino dalla generalità, pur nondimeno non ne presenta di quelli che vendono i loro talenti ed i loro lumi al vil prezzo della perdita del rossore, il nostro( )popolo nato adulto alla vita costituzionale, diventerà per lo sviluppò delle sue facoltà, come il divenne per la sua moderazione, lo stupore dell’ universo.

Credo utile il prevenire che i principali cangiamenti da me proposti nella costituzione di Spagna riguardano:

Il Sistema Elettorale,

Il Potere Ministeriale,

Il Potere Giudiziario (2) Sul sistema elettorale mi è accaduto di essere più che per ogni altro, insistente, e perché i suoi difetti mi parvero inerenti alla stessa radice della pianta costituzionale, e perché tutte le voci delta persuasione mi dissero nella loro forza che il biodo attuale della elezione dei deputati, essendo forse appropriato alle circostanze dell’impero Spagnuolo, non lo è punto per le altre nazioni di Europa; e non trovo ancora motivo di acchetarmi nel vedere un intero regno posto in faccenda per restringere a pochi elettori la facoltà di nominare i rappresentanti, rendendoli così quasi estranei al voto generale. Del resto io credo di non essermi allontanato nel mio progetto dallo spirito della Costituzione, lasciando salvo l'intervento di tutti i cittadini nelle operazioni elettorali, edando alla volontà denotanti quella efficacia, che secondo essa non mi sembra che possa ottenere. E qui cade in acconcio il riparare ad una mia omissione, e lo scolpare fa costituzione stessa di un’altra fra le tante accuse cui va soggetta, pel non richiedere in coloro che concorrono alle elezioni niuna contribuzione, e niuna proprietà, il che si dice che vi chiama il popolaccio, i proletarj, i capitecensi. Ed io stesso era nell’avviso che fosse necessario l’esigere un «determinato grado di fortuna ne’ cittadini partecipanti alle elezioni, ma sono stato pronto a ricredermi quando ho riflettuto che per esser nominato bisogna raccogliere molti voti, per raccogliere molti voti è necessario di essere conosciuto e stimato, e per essere conosciuto e stimato si richiede indispensabilmente virtù, e ricchezza; e quando ho riflettuto che dovendo i deputati rappresentare non le classi ma la nazione, non le ricchezze ma l'opinione pubblica, sarebbe stato ingiusto il vincolare in modo qualunque la piena azione dell’una e dell'altra; ed è sufficientissimo che sieno privi dell’esercizio dei dritti politici coloro che mancano d’impiego, di uffizio, e di mezzi conosciuti di sussistenza. E’ falso che la classe dei poco ricchi sia nemica dell’ordine: che se ciò fosse, tutta Europa sarebbe ora disordinata.

Riguardo al potere ministeriale, o propriamente esecutivo che voglia dilaniarsi, io ho cercato in varj luoghi di fortificarlo più di quel che non fa la costituzione, giacche mi è sembrato che sirisente essa alcun poco dell’antipatia che il ministero debbe ispirare in tutte le nazioni che sono, use, come pur noi lo siamo, a considerarlo, ed a patirlo come strumento, di oppressione. Io ho giudicato tra me che in un governo costituzionale il potere esecutivo si chiama così appunto perché debbe porre ad esecuzione la volontà nazionale, e quindi mi son persuaso che acciò la volontà della nazione sia ben eseguita è necessario. che i ministri non sieno inceppati soverchiamente nelle loro azioni, dovendo però stabilirsi le cose in modo che non possano essi giammai sostituire la volontà propria a quella della nazione, vero e più ordinario difetto che rende esosi i ministri, quello cioè del voler invadere gli attributi del potere legislativo.

E quantunque un argomento di fatto, contrario alle piccole concessioni da me proposte si è presentato tra noi, pure io credo che difficilmente avremo in appresso, come per lo passato, ministri chiaramente avversi all’andamento di quella stessa macchina di cui sono principalissime ruote, giacché secondo lo statuto di Spagna la volontà nazionale ottiene alla lunga la giusta e indispensabile superiorità che se le dee, e quindi il temer troppo il ministero debbe lasciarsi alle nazioni la cui volontà è, per difetto di costituzione, debole, repressa, vilipesa; è insomma velleità, come avviene in Francia dove bisogna convincersi che la rivoluzione prese in principio un erroneo andamento, e che diecinove anni di despotismo stanno insieme snervando e rettificando Io spinto liberale di quella vaio rosa e stimabile nazione, manomessa in questo momento infino al segno di proclamarsi dai tribunali che il dir viva il Re e la carta è un grido assurdo se non è pure una cattiva intenzione (((3).

Io credo che questi miei principi otterranno dal tempo il loro trionfo; del rimanente le concessioni che ho proposto in favore del potere esecutivo sono assai tenui a confronto della risponsabilità maggiore che ho richiesto dai suoi agenti.

Sul potere giudiziario ho emesso è vero delle idee molte ardite, ma coloro che conoscono addentro le piaghe dell'attuale amministrazione giudiziaria, troveranno forse che i rimedj da me proposti sono i più pronti ed efficaci.

Per la Sicilia non ho proposto veruna eccezione, poiché ho dovuto prestar fede a ciò che in cento modi si è detto sul voto, generale dell’isola; ma dove la brama d'indipendenza corresse come altri crede, per l'opinion pubblica di quel popolo, io sarei sempre per la parte di coloro ì quali a titolo di equità, e di prudenza vorrebbero che si credesse ora generosamente ciò che tosto, o tardi sarebbe tolto, conservandosi l'unità politica del regno, secondo ciò che per ordine del proteo ministero caduto era stato promessodal ragguardevole generale Florestano Pepe, la cui impresa, benché compiuta in deplorabile oc castone, onorerà mai sempre i fasti militari della Nazione, ed un nome che ha tanti titoli alla nazionale riconoscenza. Io non dirò altro sul contenuto di questa produzione, nella quale posso asserire ai aver più (pensato che scritto. Essa dimostra con evidenza che appunto quelli che dal volgo politicante si chiamano difetti nella costituzione Spagnuola, ne formano il pregio. Io non tampoco soggiungerò altro sul progetto, essendo da per se manifesto che la mia intenzione è stata quella di modificare la costituzione esistente, dando alla parola modificare il senso più ristrettivo.

Se io avessi preso consiglio dal solo amor pro (rio non avrei dato alla luce un lavoro, e per, a stile, e pel contenuto tanto imperfetto, un lavoro in somma ai trenta giorni. Ma coloro che accolsero benignamente i miei articoli inseriti nella voce del secolo ne' primi mesi della sua pubblicazione (4) , ed il discorso di tre studenti, che alla buona ventura toccatagli in patria e fuori, aggiunse l’onore della vana persecuzione sofferta dalla polizia, mi fan lusingare che se on i miei lumi, saran lodate le mie intenzioni le assidue fatiche da me consacrate alla bella causa della nazione.

Napoli, Gennaio 1821.

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CAPITOLO I

ESAME ANALITICO DEL I E II TITOLO — DELLA NAZIONE SPAGNUOLA E DEGLI SPAGNUOLI — DEL TERRITORIO DELLA SPAGNA, DELLA SUA RELIGIONE DEL SUO GOVERNO, E DE CITTADINE SPAGNUOLI.

Si espongono in questo capitolo i principi dell'operai e vi si discorre delle costituzioni in generale della sovranità della Nazione della tolleranza religiosa, e dei dritti civili e politici.

Principj dell'opera — La linea, che in fatto di scienze filosofiche separa l’epoca presente dalle passate, venne segnata da una regolà ormai adottata da tutti gli spiriti illuminati, cioè che la ragione dee prevalere all’autorità. In forza di questa norma, non si dirà mai che tale istituzione è buona perché vien praticata in un paese piuttosto che in un altro; né che un principiò e dimostrato, perché venne adottato da taluni uomini piuttosto che da taluni altri.

Pessima argomento egli è dunque nella nostra politica, e degno di picciolissime anime, l’argomento esclusivo, e non discettabile dell'esempio di Spagna, che pur da tanti si cita, come negli obbliati secoli dell’antichità si sarebbe allegato il detto della Pizia, o della Sibilla, e che vedesi da tanti abbracciato con una fede si cieca che non si ha l’eguale ne’ santi documenti della nostra credenza.

Né ci prenda taluno per irriverenti di quell’alto codice di sapienza che per somma nostra ventura abbiamo adottato, e che uno scrupoloso esame ci condurrà tra breve a riconoscere per le più onorevole che io spirito di una temperata libertà abbia sinora prodotto, e per lo più adatto ad 'assicurare la felicità delle nazioni che lo abbracciarono, o lo abbracciassero. Scorriamo però antecedentemente le capitali circostanze politiche Ade quali fanno dissimile la nostra monarchia dalla monarchia delle Spagne, onde non siamo chiamati soverchiamente audaci nelle poche modificazioni che andrem tratto tratto proponendo, e rispettando sempre sino allo scrupolo, non solo le basi, ma le parti di questo intellettuale edilizio, che più alle basi si accostano.

La Spagna ha un territorio sei volte maggiore del nostro. Il deplorabile sistema della pastorizia vagante, e dell’agricoltura schiava, che fu indegnamente rimesso nel nostro Tavoliere di Puglia, ci venne da essa, ed è quivi infinitamente più steso. La popolazione della Spagna ricade a circa 72 uomini per miglio quadrato ed infinitamente più rara, è nelle sue provincie americane, quella del Regno di Napoli ricade a 220 sulla stessa, estensione. La Spagna esce dal ferreo giogo della inquisizione, Napoli non l’ha mai tollerata, ed è noto anzi che questa terra, riserbata a sì gloriosi destini, ebbe un tribunale stabilito a bella posta per mantenerla lontana. La Spagna esce da un governo veramente dispotico, noi usciamo da un governo temperato dalle leggi prodotte dalia rivoluzione francese, che ricevemmo senza il duro costo con cui furono conquistate dai generosi discendenti dei Franchi, che fortunatamente ci sono state conservate dalla saviezza del Re, e che malgrado la violazione che subivano sotto l'arbitrio ministeriale, malgrado la loro giornaliera decadenza, e malgrado i pochi cangiamenti sani, ed i molti insani che ricevettero nel funesto quinquennio, aveano contribuito non poco alla formazione dei nostri costumi politici. E in Ispagna una nobiltà estesissima, ed un generale amante di distinguersi dal resto dei cittadini, la nostra è ristretta, e conviene anche dire che è moderata, ed assuefatta alla privazione di distinzioni politiche.

Il numero degli ecclesiastici Spagnuoli ascende a centonovantamila, e forse un terzo delle proprietà prediali si trovano nelle loro mani; i nostri ecclesiastici sono infinitamente meno numerosi, meno ricchi.

Le finanze di quella generosa nazione, sono inoltre in una deficienza, che la nostra non conobbe ancora malgrado il disastroso modo di amministrare sinora seguito.

Questi e mille altri punti di differenza ci distaccano dalla posizione di quella penisola, veramente ammirabile per lo coraggio, per la lealtà, e per la probità dei suoi abitanti; ma che vediamo con dolore preporsi da molti come tipo di ogni politica perfezione, siccome vediamo, con egual sensazione, calunniata da molti per una legge fondamentale stabilita sugl'inconcussi principi della filosofia, e sull’esperimento fatto dagli altri popoli, delle più conosciute costituzioni.

Certamente la nazione Spagnuola ci ha dato segnale della prima rivoluzione, che abbia somigliato una festa preceduta da lungo programma e da grandi precauzioni: ella ci ha fatto nel suo codice fondamentale il più prezioso dei doni. Ma se la saviezza del Re e del Popolo ha riconosciuto che quello statuto ha bisogno di modificazioni, ma se la face sacrosanta del ragionare ci dimostra che noi possiamo migliorarlo, senza disastrarci punto dalle principali sue disposizioni, dovremo noi negarci a quel lume?

E da quando in qua l’epiteto di Spagnuolo ha preso a significare perfezione?

Ecco piantata sul bel principio la colonna milliaria della strada che percorreremo. Noi riconosciamo nella costituzione delle Cortes la più liberale di Europa. Noi la riconosciamo ancora per quella che s’innalza al di sopra di tutte le altre e per l’inconcusso principio della sovranità della nazione, proclamato, come osserva De Pradt, con tanta nettezza; e per la unicità della rappresentanza, della sua convocazione a giorno. fisso, e del» la sua deputazione permanente; e per molti altri luminosi principj. Ma, si ripete, noi non ammettiamo che i suoi articoli a guisa di dogmi sieno fuori di ogni esame. Ciò posto facciamoci ad esaminarli secondo l’ordine de’ titoli, e de’ capitoli e fissiamo pria brevemente il senso della parolaCostituzione, parola della quale non ancora ci è accaduto di leggere la definizione.

Delle Costituzioni in generale — Noi intendiamo per costituzione un atto nazionale con cui si riconoscono i principali dritti politici ed individuali de cittadini, e si stabiliscono, e circoscrivono i varj poteri destinati a proteggerli ed a conservarli. Ciò posto una costituzione, ove bisognasse fondarla, sarebbe semplice e breve, e lascerebbe i cangianti bisogni degli uomini, sotto la tutela di leggi variabili, purché derivate dagl’invariabili principi costituzionali.

Ma la nostra costituzione é fondata, e noi dichiarando ciò che in essa ci sembra superfluo, non chiederemo già che si tolga, poiché il su perente non nuoce, e poiché desideriamo per quanto è possibile conservarla intatta, rinviando agli otto anni di esperienza il voto di modificarla più addentro, dove il bisogno» lo abbia indicato.

Insisteremo per contrario sulle disposizioni non fondamentali, che ci sembrano non solo inadattabili, ma perniciose per noi; e indicheremo, secondo meglio sapremo, quelle con cui si potrebbero rimpiazzare.

Daremo alla fine un progetto di costituzione, il quale risulterà da tutti gli articoli della costituzione Spagnuola testualmente conservati, da quelli che subirono le nostre ipotetiche riforme, e da quelli che credemmo dovervi essere aggiunti.

Questo progetto avrà la sua numerazione ordinati va per articoli, e corrisponderà per quanto (sarà possibile, titolo per titolo, e capitolo per capitolo alla costituzione madre. Avremo cura in oltre di far sì che le tre maniere di articoli da noi indicate si distinguano tra di esse: che si conosca l'antica numerazione di quelli conservati intatti; e che sia con brevi note indicato il luogo dell’opera ove le materie furono ragionate.

Altre dilucidazioni lo accompagneranno secondo il bisogno, giacché si aspira se non ad altro, ai inerito della chiarezza.

Noi riguardiamo il nostro lavoro sotto il solo aspetto di un incentivo che procureremo di render atto a chiamar 1 attenzione di tutti sulla più importante delle operazioni del Parlamento.

Noi ci lusinghiamo però di estrinsecare qualche utile veduta, che se ciò non fosse non lo esporremmo spontaneamente alla pruova difficile della stampa. Il pubblico ne darà giudizio, e noi siamo pronti alla rassegnazione, ove ci riesca intierameute contrario, ed all’emenda ove ci dimostri gli errori in cui saremo caduti.

OSSERVAZIONI AL TITOLO I

Della Nazione Spagnuola, e degli Spagnuoli.

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Capo I. Della nazione Spagnuola

Della Sovranità della Nazione — Art. 3. La sovranità risiede essenzialmente nella Nazione: e per la stessa ragione a questa appartiene il dritto esclusivo di stabilire le sue leggi fondamentali. Questa parola di Sovranità della Nazione è quella che ha più spaventato i parteggianti del dispotismo, o della oligarchia; ma per gli uomini amici della felicità generale, e del riposo della società, questa parola stessa ha formato il più bel vanto del politico statuto che l’ha consacrata come principio delle sue disposizioni.

Inerenti agli uomini inciviliti sono alcuni diritti talmente necessari, e talmente cari, che la perdita della vita è forse leggiera appo la loro perdita. Ove tali dritti non si conoscono, il popolo è schiavo, ossia fa del suo sommo potere, l'esercizio passivo della sofferenza; ove si apprezzano esso è sovrano, o sia sovrano più giudizioso.

Si rifletta però che sovranità non significa dispotismo, o volontà senza freno; e che soggetta ella a molte leggi ed a molte restrizioni, il suo esercizio è rarissimo, e non può aver nulla di spaventevole.

Rappresentiamoci per poco uno stato nel quale ogni giustizia sia conculcata; nel quale pochi uomini imperino a tutti colla sola norma dell’arbitrio; nel quale i cittadini non riposino sicuri nel santo asilo delle loro case; nel quale il pensiero concesso al re della natura per migliorar se stesso, e i suoi simili, si trovi come imprigionato nella sua mente; nel quale le contribuzioni sieno pagate per soddisffar l'ingordigia degli oziosi, e degli oppressori; nel quale il tempio del dritto sia divenuto lo spavento di tutti coloro che ne implorano la dea; nel, quale in fine l’umile, facoltà di riunirsi, e di esporre le comuni lagnanze, sia divenuta un delitto, e quando questo quadro lagrimevole ci sarà spiegato dinanzi, noi. non troveremo a tanti mali che un solo rimedio, l’esercizio della sovranità.

In tal modo l’isolata Brittannia conquistò, la gran carta: in tal modo cacciò dal suo seno una. famiglia funesta, e che avea indurito il cuore alle voci del dovere, della pietà, dell’onore, e del proprio interesse, seguendo quella chimera, che fece tante volte del Mondo un vasto macello la chimera del potere assento.

Ma noi parlammo sin qui di una sovranità; diversa di quella di cui parla lo statuto delle Cortes: la prima fu or ora con tanta dignità, giustizia e moderazione esercitata da poi, e più non potrà venir messa in opera, che nel caso estremo e pei costumi de’ tempi, quasi impossibile, in cui questo patto fosse violato. La seconda, cioè quella risultante dalla costituzione, è regolata in maniera, 'di non poter in verun caso agitar i popoli, o disturbarne la pace.

In risultato la gran carta di Cadice non fece che proclamar altamente un principio esistente nell'ordine sociale, e radicato ne' cuori di lutti gli uomini. Cancellamelo dunque sarebbe vano, se trovasi scritto nell'intima persuasione, di tutti, e se trovasi ridotto a due formole incontrastabili: resistenza inevitabile alla oppressione, e questa non potrà più riguardarci: ordinato miglioramento delle leggi fondamentali e questo si opera nel tranquillo modo indicato, come vedremo nell’ultima titolo.

La stessa Inghilterra, quel venerando paese delle buone abitudini, conservò mai sempre, e fece esercizio del dritto di resistenza, dritto inerente colà non solo alla nazione, ma agl'individui, e consacrato da giuridiche decisioni.

Gli altri tre articoli di questo capitolo non offrono altre importanti considerazioni, se non che il 4.° ci sembra di una molto dubbia necessità. Esso ingiunge alla Nazione l’obbligo di conservare e proteggere con leggi savie, e giuste la libertà civile, la proprietà, e gli altri legittimi dritti di tutti gl'individui, che la compongono. Quest’obbligo risiede ne’ diversi poteri costituzionali, e nominare un ente astratto per concedergli facoltà positive, equivale, osiam dirlo, ad una mera superfluità. Questo articolo potrebbe togliersi, ma il nostro rispetto religioso allo statuto che abbiamo adottato, e impone il dovere di non proporne la soppressione.

Cap. 2. Degli Spagnuoli

Dei dritti civili e politici — La costituzione delle Cortes ha stabilita una differenza tra Spagnuoli, e cittadini Spagnuoli, ma non ha definito le conseguenze che tal differenza doveva importare, e ci ha lasciata quindi la cura di una interpretazione.

Le tre lettere colle quali i tredici estensori di quello statuto ne hanno esposto i motivi si tacciono su tale oggetto, ed il vedere nel 1.° e 2.° tit. due capitoli, intitolato uno degli Spagnuoli, l’altro del cittadini Spagnuoli apparisce alla prima come un enigma.

Ponendo mente però che si parla qui di uomini liberi e di liberti, e che vi si parla della qualità di Spagnuolo acquistata dagli stranieri col semplice domicilio fatto nella monarchia per dieci anni, veniamo in chiaro che l’unico scopo che han potuto avere in mira quei legislatori, ha dovuto essere di assegnare agli Spagnuoli i soli diritti civili, ed ai cittadini Spagnuoli i diritti civili, e politici.

Ciò posto, considerando non aver noi né schiavi né liberti; considerando che i diritti civili sono. assegnati, e lo saranno in qualunque caso dalle leggi civili, e che i diritti politici si esercitano indistintamente da tutti i cittadini non proibiti dalla legge; considerando che una distinzione tra Napolitani, e cittadini Napolitani sarebbe ingiuriosa ed inutile; crederemmo inopportuno di conservare nel 2 cap. del tit. I questa specie di ripetizione, sempre nocevole in un atto, i cui secondari requisiti debbono essere la concisione, e la chiarezza.

La sola disposizione che togliendosi importerebbe una modificatone alla costituzione, è quella con cui si dice che gli stranieri i quali contano dieci anni di domicilio nel regno sono Spagnuoli. Essa, non trovandosi nelle nostre leggi civili, dovrebb’essere conservata.

I quattro ultimi articoli del capitolo primo dovrebbero trovarsi piuttosto in un catechismo di doveri civili, e morali, che in una costituzione. Se si raccomandano agli Spagnuoli parecchie virtù, come l’amor di patria, la giustizia, la la beneficenza; parecchi doveri come la fedeltà alla costituzione, l’ubbidienza alla legge, il rispetto delle autorità costituite, il pagamento delle contribuzioni, e la soggezione al servizio milita re, molte altre virtù, e molti altri doveri si tralasciano d inculcare; e se la costituzione si riguarda come un codice dei doveri, e delle virtù, la nostra è sommamente imperfetta.

Sia comunque, noi siamo disposti a non contradire a coloro, i quali stimano che tali articoli non potendo nuocere in alcun modo darebbero forse al nostro statuto un’aria di morale, che può contribuire a renderlo sempreppiù caro al popolo.

Raccogliendo i nostri detti crediamo che la disposizione sugli esteri contenuta nel 4° numero del 5.° articolo, non che gli articoli 6, 7, 8 e 9 potrebbero riunirsi al capitolo 4 del tit. 2, ove rimandiamo i nostri lettori.

OSSERVAZIONI AL TITOLO II

Del territorio delle Spagne, della sua religione, del suo governo, e de’ cittadini Spagnuoli.

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Cap. I. Del territorio delle Spagne

In questo capitolo si fa la enumerazione de’ domi nj soggetti alla monarchia Spagnuola, e sì promette una legge costituzionale la quale fisserà una più convenevole divisione del territorio.

L’intero capitolo non ha bisogno che del cambiamento dei nomi.

Nell’indicarsi la divisione della Sicilia si potrebbe togliere la denominazione di valli alle provincie di quell’isola, colla quale è necessario di metterci per quanto si può ad una perfetta eguaglianza.

Una diversa divisione del nostro territorio è indicata dall’esperienza.

Il numero delle provincie dovrebbe ampliarsi; l’amministrazione distrettuale dovrebbe togliersi come una inutile superfetazione. L’amministrazione civile non passando per tanti lunghi, ed invalidi canali avrebbe più vita, e sarebbe meno costosa. Le sottintendenze sono tante officine di distributori di lettere; e tutte le volte che si è trattato, o si tratta di affari urgenti sono esse tolte di mezzo dagl’intendenti. Ma non è questo il luogo da prolungare l’esame di tal proposizione. Nell’art. 11 si può promettere l'abolizione di una amministrazione cotanto vana.

Però giacché al nome di provincia (procul victa) sono unite tante idee di dipendenza, e di avvilimento, si potrebbe esso scambiare con quello di dipartimento; o di circolo, o di altro meno(:) spiacevole alla parte maggiore del Regno! Noi presceglieremo quello di Dipartimento conio più significativo, ed usitato, e come conosciuto nel regno, giacche prima del 1806 le provincie erano divise in dipartimenti.

Cap. 2. Della Religione

Della tolleranza religiosa L’art. 12, che forma solo il cap 2, è concepito così:

“La religione della nazione Spagnuola è, e sarà perpetuamente la Cattolica Apostolica Romana, unica vera. La nazione la protegge con leggi savie, e giuste, e proibisce l'esercizio di qualsivoglia altra religione.”

Numerosa è la schiera di quei pensatori i quali riguardando la religione come un codice di vita interna, le cui leggi non toccano gli interessi di questa misera terra, vorrebbero che non si parlasse affatto di religione in uno statuto che tratta d’interessi tutti mondani. Inoltre si è tanto detto sulla tolleranza, ed è questa una virtù cosi evangelica, che sarebbe oramai superfluo il dimostrarne la giustizia e la necessita. Ma la presente nostra situazione, l’attaccamento che tutti i cittadini Napolitani hanno colla sacrosanta fede dei loro antenati possono farci astenere dal concederla, senzacché a niuno potrebbe ora giovare.

Però se per avventura, caso non del tutto inverosimile, gli israeliti della Polonia e della Germania fossero alla fine scacciati dai paesi che fecondano colla loro industria e col loro commercio, pericolo che non ha guari hanno corso in quelle regioni, e cui han soggiaciuto nella Norvegia, e ricorressero alla ospitalità della generosa Nazione Napoletana, sarebbe egli onorevole, o profittevole per noi il proibir loro l'esercizio del loro culto, ed il mostrarci in ciò più religiosi dello stesso Sommo Pontefice, che lor concede di seguir in Roma pubblicamente la loro credenza? Sarebbe egli giusto che mentre ciascun cittadino arrossirebbe di chiamarsi intollerante, si dichiarasse allora tale l’intera Nazione?

Chi non sa quanti danni costò alla Francia la infame rivocazione dell'editto di Nantes? E quanto si giovarono della stoltezza, e della feroce ipocrisia del despota francese, l'Inghilterra, e l'Olanda, le. quali accolsero ben cinquantamila famiglie che portarono con loro innumerevoli cause di pubblica felicità?

L’articolo di cui facciamo menzione divien poi completamente crudele, allorché viene a proibire implicitamente anche l'esercizio segreto de’ culti stranieri, ed a strettamente interpretarlo la nazione dovrebbe far sorprender la casa di parecchi agenti diplomatici, i quali nell'interno de' lo 10 lari. sogliono praticar il culto, ed il rito della religione nella quale si trovano.

Non dissimuliamo che questo articolo è ingiurioso per uno. stato, che desidera di passare per incivilito. Non dissimuliamo che già esso produrrebbe una vessazione nel nostro, paese.

Una specie di colonia utilissima per noi si è stabilita a Piedi monte: circa cento famiglia protestanti della Svizzera vi esercitano il giovevolissimo opificio del cotone, e vi hanno eretto il loro picciolo tempio.

Noi crediamo che coloro i quali scusano quell'articolo allegando la necessità, di non offendere la opinione generale, la offendono essi stessi, supponendo nella massa dei napolitani, sentimenti di persecuzione e d’irrazionalità che non ha certamente.

È questo uno dei sofismi politici meglio combattuti, credere che le opere intrinsecamente buone trovino nemici nel popolo, e per tal motivo non compierle, o tentarle. E poiché tale articolo è uno dei più essenziali dello statuto, proviamo di trovare un temperamento che possa modificarlo in tal fatta che non offenda né la costituzione, né l’onor nazionale. Esso potrebbe venir concepito in questi termini.

“La religione della nazione delle due Sicilie è, e sarà perpetuamente la Cattolica Apostolica Romana, unica vera. La nazione la protegge con leggi savie e giuste, e proibisce l’esercizio pubblico di qualsivoglia altra religione, ove non sia in appresso autorizzato dal Parlamento con leggi speciali.”

Espressa in tal modo, questa disposizione sarebbe soddisfacente per qualunque animo divoto, e per qualunque timorosa coscienza. Chè se qualche spigolistro non ne fosse pago, egli è giusto che non lo sia, poiché il Parlamento della Nazione non dee contentar la superstizione, il capriccio, e l'ipocrisia; ma bensì la parte sana, e più estesa, dei cittadini. Cristo Signore non disdegnava di mangiare coi farisei Egli professava ed insegnava nel suo discorso sulla montagna, opinioni molto diverse da quelle che la furia della persecuzione ha dipoi adottate.

Cap. 3. Del Governo

Questo Capitolo richiede solo un applicazione ma potrebbe dirsi all'art. 16 che la potestà dà far eseguire le i leggi risiede nel Re, il quale l’esercita per mezzo de suoi ministri.

All’art. 17 sembra doversi dire che quella di applicar le leggi alle cause appartiene ai giudici, non ai tribunali, fissati dalla legge. Tal espressione sembra più logica, anche avuto riguardo ai giudici di fatto i quali non fanno parte de’ tribunali. Inoltre essa è più usitata nelle altre costituzioni.

Cap. 4 De’ cittadini Spagnuoli

Abbiamo precedentemente riconosciuto nel far l’esame del cap. 2 del tit. I che la costituzione Spagnuola dichiara in esso i requisiti che bisogna raccogliere, ond’essere cittadino Spagnuolo. È questa una parte importantissima dello statuto, poiché a tale qualificazione va annesso l'esercizio dei: dritti civili, e politici, secondo le regole sparse a norma dei casi, nelle disposizioni a venire, segnatamente ove parlasi della elezione dei deputati de’ segretari e consiglieri di stato ec.

Tal considerazione c'induce a proporre che sia questo capitolo con maggior chiarezza disteso, e tenendo presenti, non solo le riflessioni già fatte, ma quelle ancora che siam per fare, riserbandoci di accompagnarle con una redazione interamente nuova del medesimo.

Si definiscono in esso i numeri che debbono Concorrere in un individuo, onde costituirlo cittadino Spagnuolo. L’articolo 18 viene a dichiarare non cittadino il figlio di un cittadino, e di una straniera. Questa disposizione non ci sembra dettata né dal vantaggio, né dalla giustizia della nazione. Le nostre leggi civili hanno meglio provveduto su questa materia. Per dritto patrio la straniera la quale sposa un nazionale debbe seguire la condizione del marito. Le affezioni, le abitudini, le leggi, i doveri, la stringono talmente alla patria di lui, e la distaccano talmente da quella in cui nacque, che la Tendono cittadina. E non lo saranno i suoi figli? E quelli che sono legati alla terra nativa per la condizione del loro padre, quelli che vi conservano ogni sostegno, quelli nelle cui vene circola il sangue cittadino. saranno dunque dichiarati stranieri? E qual sarà la loro patria? Nessuna!

Né sarà napolitano un figlio di un napolitano allorché una cieca combinazione lo fa nascere fuori del regno.

Le conseguenze di tali principi noi lo diciamo sveltamente, sono ingiuste, e crudeli. Noi vorremmo per lo bene, e per l’onore della nostra patria, che in tutto ciò che concerne la cittadinanza si avesse riguardo ai più sani principi emanati dall'assemblea Costituente di Francia, e che sono stati adottati da quasi tutta l’Europa, e specialmente da noi, siccome si raccoglie dal primo capitolo delle nostre leggi civili.

Quanto agli altri articoli di questo capitolo, le nostre riflessioni sono le seguenti.

1. L’art. 2 riconosce per cittadini i figli legittimi degli stranieri, nati e domiciliati nelle Spagne, purché non ne siano mai usciti senza permesso del governo, disposizione alquanto austera, giacché per una semplice contravvenzione stabilisce la fortissima pena della perdita della cittadinanza. Esso potrebb’essere, modificato come si vede nel seguente progetto, di nuova redazione, anche perché. speriamo di goder tra non molto della facoltà locomotiva, non inceppata da passaporti, e da simili vessazioni.

Abbiam creduto ancora che i figli nati nell’estero da uomini, i quali perduto avessero la cittadinanza, potessero riacquistarla col trovarsi stabiliti nel regno all’età ai anni ventuno compito, e dichiarando di volervi far domicilio.

2. L’art. 22 fortunatamente non ci riguarda: la schiavitù, l’origine degli ascendenti, gl'ingeniti, e la discendenza Africana sono bestemmie per noi.

3. Per gli art. 4 e 5 osserviamo che la disposizione che toglie la cittadinanza a chiunque ha subito pene, afflittive, o infamanti, salvo ad esservi, nuovamente abilitato, dovrebb’essere rinviata per la sua spiegazione al codice penale; e che la disposizione colla quale coloro che vorranno entrare nell’esercizio de’ dritti dei cittadini, dall’anno 1830 in poi dovranno saper leggere, scrivere, avrebbe bisogno di una proroga poiché lo statuto Spagnuolo essendo stato promulgato nel 1812 lasciò per tale oggetto uno spazio di anni 18, e noi verremmo ad assegnarne uno di anni 10.

Noi abbiamo seguito nell’esame di questo capitolo i principj. di equità, e d'interesse nazionale, procurando d’insinuare che non si tolgano figli, e per conseguenza forze, e ricchezze allo Stato. Noi abbiamo allontanata una vana distinzione, considerando tutti i nazionali come cittadini, poiché tali sono di fatto e deggiono essere e i minori, e gli uomini tutti della nazione, se non che la Costituzione stabilisce da quali debba seriamente godersi l’esercizio dei dritti politici.

L’art. 26 per adattarsi: ai due precedenti non dovrebbe ricevere modificazione alcuna.

Ecco in qual modo potrebbe a uri dipresso. essere disteso cotesto capitolò che ci sarà lecito, a maggior comodo dei lettori, di stampare qui e nel progetto.

Art; 1. I dritti civili si regolano dalle leggi civili.

Art. 2. Sono cittadini delle due Sicilie, ossia nazionali,

1. Gl’individui nati nel regno da padre nazionale, purché sieno domiciliati.

2. Gl’individui nati nell’estero da padre nazionale, purché( )sieno domiciliati nel regno.

3. Gl’individui nati nel regno da padre straniero purché vi siano stati sempre domiciliati, o purché dopo l’età di anni 21, essendovi giàstabiliti, abbiano dichiarato di volervi fissare il loro domicilio.

4. Gl’individui nati nell’estero da padre che abbia perduta la qualità di nazionale, purché dopò l'età di anni 21 si trovino venuti a stabilirsi nel regno, ed abbiano dichiarato di volervi fissare il loro domicilio,

5. Gli, stranieri i quali contino nel regno dieci anni di domicilio.

6. Gli stranieri i quali ottengano decreto speciale di nazionalità da spedirsi dal Parlamento.

Art. 3, Per ottenere un tal decreto è necessario che lo straniero o abbia una moglie nazionale,o si sia reso benemerito della nazione per avervi fissata, o introdotta qualche industria o invenzione importante, o possieda nel regno beni stabili pei quali paghi una contribuzione diretta, o vi eserciti il commercio con capitali proprj e considerevoli a giudizio del Parlamento, o abbia resi de’ servizi segnalati pel bene, o per la difesa della nazione.

Art. 4 Tutti i cittadini delle due Sicilie esercitano, i loro diritti politici nel modo, nelle regole, nelle condizioni, e nelle restrizioni contenute nella costituzione.

Art. 5. La qualità di cittadino delle due Sicilie si perde:

1. Per cittadinanza acquistata in paese straniero.

2. Per accettazione d’impieghi da altro governo, non autorizzata dal. Parlamento.

3. Per effetto di una sentenza con cui s’impongono pene, secondo i casi stabiliti dalla legge.

4. Per aver riseduto cinque anni consecutivi fuori del territorio del Regno, senza commissione, o permesso del governo.

Art. 6. La detta qualità si sospende:

1. Per sentenza a’ interdizione pronunciata anorma delle leggi.

2. Per la circostanza di debitore fallito con frode, secondo le leggi.

3. Per la circostanza di servo domestico.

4. Per mancanza di mezzi conosciuti di sussistenza.

5. Per essere nell’atto criminalmente processato, o esserlo stato, a norma di ciò che stabiliranno le leggi.

Art. 7. A contar dall’anno 1840 coloro, che vorranno entrare nell’esercizio dei diritti politici di cittadino, dovranno saper leggere, e scrivere.

Art. 8. Il principio dell’esercizio dei diritti politici è l’età di anni zi compito.

Art. 9. I dritti di cittadinanza possonsi perdere, o sospendere soltanto per le ragioni additate negli art. precedenti, e non per altro.

Art. 1o. L’amor della patria è uno de’ principali doveri de' nazionali; così del pari l’esser giusto e benefico.

Art. 11. Ogni nazionale è tenuto di esser fedele alla Costituzione, di ubbidire alle leggi, e di rispettare le autorità costituite.

Art. 12. Ogni nazionale, senza distinzione alcuna, è parimenti obbligato a contribuire in proporzione de suoi averi alle spese dello stato.

Art. 13. Ogni nazionale è anche nel dovere di difendere la patria colle armi, quando vi sia chiamato dalla legge. 

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CAPITOLO II

Esame analitico del Titolo III. — Delli Corti

Si ragiona dei difetti del presente sistema, elettorale. Si progetta una maniera semplice, sicura e sollecita per aver buoni deputati al Parlamento seguendo le basi della Costitutone Spagnuola. Si giustifica la nuova proposta. Si tratta della Camera de’ pari, e di qualunque secondo corpo legislativo. Si propone qualche spiegazione o addizione alle facoltà del Parlamento. Si dimostra la utilità iti una nuova funzione consultiva del Consiglio di Stato, e si discorre della rielezione dei deputati, de' comitati segreti, dell'elezione degli impiegati. Si parla in ultimo di due altre attribuzioni, della. Deputazione permanente.

OSSERVAZIONI AL TIT. III

Delle Corti

Esposizione dei difetti del presente sistema elettorale — La costituzione delle. Cortes impiega 77 articoli (dal 27 al 103) sulla maniera di farsi la elezione dei deputati.

Questa operazione è della più alta importanza, dipendendo implicitamente da essa la bontà delle leggi, l'esercizio della libertà, primo bene de’ cittadini, e la giusta moderazione del potere esecutivo.

In vano molti scrittori superficiali vorrebbero allontanate dagli statoti costituzionali tutte le disposizioni riguardanti la nomina dei rappresentanti nazionali, e che mal vanno chiamate di regolamento. La riflessione, e l'esempio depongono contro di loro. Porse la legge salutare, e l’amor sa sulle elezioni di Francia, non si sarebbe invocata nell'ultima sessione, se avesse fatto parte dello statuto. Forse i mali della Gran Brettagna potrebbero scemarsi senza l'estremo, e periglioso rimedio di uno scompiglio sociale, se il solo concorso dei cittadini e non i possessori dei borghi guasti, facesse le elezioni in una maniera universalmente uniforme.

Tutto il rispetto dovuto alla legge fondamentale delle Spagne, non acciecherà talmente la nostra ragione da non farci conoscere i gravi difetti di un modo di elezione da molti creduto adattato alle circostanze topiche di. quello stato quasi deserto nei suoi dominj Europei, e più deserto in America, ma da molti altri creduto sconcia, e rovinoso per la stessa penisola spagnuola. Ed in vero il trapiantarlo nel florido, e popoloso suolo del Regno delle due Sicilie, per seguire la lettera della Costituzione di Spagna, sarebbe le stesso che il volervi trapiantare la spopolazione, e la immensa superficie de’ suoi dominj. Inoltre non vien esso sostenuto da altra esperienza fuori quella, ancor dubbia, colà seguita, ed ha contrario l'esempio, ed i lumi delle nazioni tutte; imperocché presso di noi, la bontà, ed il patriottismo dei nostri rappresentanti non sono dovuti che al solo fervido spirito di libertà, il quale sprigionato appena dai milioni di cuori che lungamente lo alimentarono e compressero, si è immediatamente diffuso sopra tutte le operazioni, elettorali, e vi ha mantenuta quella vigilanza universale, e continua, che improvvido consiglio sarebbe lo attendere in ogni altra stagione ed il non munirsi di una specchiata, e solida garenzia, comecché tutto debba sperarsi da una nazione, che porta oggi meritevolmente la palma delle virtù civiche.

Quel celebre atto sociale chiama tutti i cittadini a concorrere indistintamente alla elezione dei deputati. Questo è un dritto che il popolo delle due Sicilie ha esercitato, adottando la costituzione, e che non è in potere di alcuno di togliergli senza violenta ingiustizia. È inoltre un mezzo sicuro di avere i migliori deputati, e come tale dee conservarsi ed estendersi. Per altro se risulta, non solo da irrecusabili argomenti, ma da ciò che noi stessi abbiam veduto e toccato, col mettere in pratica quel sistema, che la confidenza delle prime, universali, e più importanti Assemblee, si versa tutta nei compromissarj, si riflette sugli elettori parrocchiali, s’illanguidisce, con novello rimbalzo, sugli elettori di partito, e si trova totalmente dispersa nella nomina dei deputati; se non è dubbio che la stessa prima nomina de' compromissarj, quella in cui la fiducia de' cittadini è ancor vergine, attesa la disproporzione delle giurisdizioni parrocchiali, può dar luogo,a mille intrighi, poiché non accade che la massima parte de’ nominati possa conoscere, non che le qualità, i soli nomi di undici, ventuno, o trentuno compromissarj; se trentuno compromessarj si videro nominar sovente non due, non tre, non dieci, ma sino a trentasei elettori di parrocchia; se gli elettori di due distretti arrivarono a congiurare onde il terzo non somministrasse nessun deputato; se alcuni elettori giunsero a piantar come canone che la scelta dei membri del Parlamento, e della deputazione provinciale non dovesse uscire da loro; se altrove. . Ma noi riterremo nella penna altri fatti più decisivi contro quel metodo, o per meglio dire quel caos elettorale. In fine se tanta complicate, lunghe, e faticose operazioni; se tante operazioni, che riposano sulla pazienza instancabile degli stancabili nostri concittadini, portano in risultato che la scelta dei legislatori, la scelta di coloro, da cui dipendono i destini della nazione, si trova affidata a pochi uomini, i quali per lo scarso loro numero, per la facoltà di potersi scambievolmente, nominare, per gli inevitabili pregiudizi delle località, sono esposti all’impero dell'errore, e delle passioni, e potrebbero soggiacere ancora in appresso al più funesto impero dell’intrigo, e della multiforme seduzione: or se tutti quest’inconvenienti, oltre dei tanti altri che si tralasciano, ci son dimostrati, conserveremo noi il sistema elettorale della monarchia Spagnuola? E se tenendo salva la base del concorso universale de cittadini alla scelta dei loro rappresentanti, ci riuscisse d'indicare un metodo più semplice, più consono ai nostri costumi, ed alle nostre circostanze, più analogo ai principi politici suggeriti dalla logica, e dall’esperienza, dovremmo noi astenerci dall’abbracciarlo? Ma prima di esporre il nostro progetto, dimostriamo ancora dippiù non la imperfezione, il nocumento del sistema Spagnuolo.

I deputati sono i mandatari della cittadinanza. Veniamo dal particolare al generale, e riflettiamo in qual modo i cittadini procedono nella più importante delle loro facoltà. Se una famiglia di privati avesse a scegliere un procuratore, in qual maniera si regolerebbe? Certo che o direttamente lo sceglierebbe, o ne darebbe 1 incarico a qualche amico di confidenza; ma non direbbe ella giammai a costui: Amico trova un altro amico, il quale trovi un altro amico, il quale mi scelga il procuratore. Questa fiducia di quarta mano non può trovarsi nella natura. Né ci si dica che l’esempio di una famiglia non puoi estendersi alle popolazioni: le private famiglie sono solite regolarsi sempre ne’ modi più convenienti ai loro interessi; e le adunanze dei cittadini abitanti gli stessi paesi, possono senza molta metafora, rassomigliarsi a private famiglie; che anzi tra gl’interessi dei cittadini esistono più principi di unità; e quei semi di disunione che spesso s’incontrano nelle famiglie, non s’incontrano quasi mai in qualunque numerosa adunanza di cittadini, tutti intenti allo stesso fine, di presciegliersi buoni mandatari.

Noi non ci distenderemo più a lungo, sopra verità sì palpabili.,Noi non chiameremo a rassegna le tante altre magagne di un sistema di elezione che giova credere esclusivamente figlio delle circostanze peculiari della Spagna, e daremo, innanzi tutto, il piano di un modo di elezione a due gradi, riserbandoci di svilupparne dopo i motivi, e le conseguenze.

Noi diamo per fatto che il numero dei deputati si debba portare a duecento. Risulta da un calcolo puramente aritmetico che, dove il numero non divegga moltitudine, la quantità de' lumi, e delle cognizioni sarà doppia in numero doppio. Oltre a ciò, una radunanza legislativa abbisogna intrinsecamente, e ponendo da banda la sua relazione colla quantità di anime, di essere sufficientemente numerosa, onde potersi comodamente distribuire il lavoro, e potervi bastare.

La piccola repubblica di Ginevra ha 25o deputati, la Francia ne avrà in quest’anno 474, l’Inghilterra ne ha 658, gli Stati Uniti di America possono averne 540. Tutti questi esempi non faranno prendere la nostra Assemblea legislativa per troppo numerosa; ed oltre agli esempj, ed alla convenienza, il buon senso nazionale si è manifestato generalmente per tale aumento.

Ecco il nostro piano. Noi lo facciamo, perché siamo persuasi che le chiare percezioni si ricevono meglio nell’annuo sul concreto che sull'astratto, siccome lo siamo che in tal modo le nostre meditazioni possono prendere l’unità, la forma, e per così dire, la consonanza necessaria.

I molti fini che ci abbiam proposti possono essere conseguiti, anche cambiandosi i diversi numeri, sia dei circondari elettorali, sia delle sezioni elettorali, sia dei deputati, che abbiam proposto a guisa di esempj, benché persuasi della loro giusta proporzione.

(Vedi nel progetto il titolo del Parlamento che ci sembra superfluo di stampar due volte)

Giustificazione del progetto precedente — La Prestezza, anzi la specie di precipitazione, col a quale scriviamo c'impedisce di allungarci a dimostrar con esempi tratti dalla storia, e colla testimonianza di celebri pubblicisti, il vantaggio che si ritrae da una elezione semplice, e popolare. La gravità, e la decenza osservate dai popoli semibarbari di Roma, e di Atene nelle adunanze pubbliche, ci dimostrerebbero che in ogni tempo le politiche riunioni di uomini, tranne alcune eccezioni di circostanza, furono animate da quel retto spirito emergente dalla stessa natura, la quale un sol mezzo ci ha dato per esser felici, l’esser socievoli, seguendo le sue leggi. Ma noi oseremo pur dirlo; e se l’amor proprio non ci pone fuor di cammino, noi crediamo che questa operetta, in breve tempo composta, contenga delle ponderate, e non superficiali considerazioni.

Analizzando in complesso il progetto, che abbiamo esposto, noi rendiamo omaggio alla sagacità de' nostri lettori, i quali sapran dare nel segno di tutti i dettami ai convenienza, i quali, anche ingannandoci, ed anche tacendoli, abbiam dovuto tener presenti.

Il nostro progetto di elezioni presenta, a nostro intendere, i seguenti vantaggi.

La semplicità, La facile applicazione, La brevità, La virtuosa emulazione fra i cittadini, La felicità dei risultati,

La concordanza colle basi della Costituzione Spagnuola.Tal sistema è semplice, perché si esegue simmetricamente su tutta la superficie del Regno, ed è comprensibile facilmente, anche dai più idioti.

Esso è di facile applicazione, poiché avendo il nostro Regno una popolazione di abitanti, e dovendo esser diviso in dugento circondarj elettorali, ne comprenderà ciascuno di essi un numero che potrà, secondo le circostanze, spaziarsi fra i trenta e i quarantamila (5), e comporsi secondo i casi, di due, di tre, ed anche di quattro delle attuali giudicature di pace. La divisione poi in sezioni elettorali renderà infinitamente agevole, lo adattarsi al comodo maggiore de’ cittadini, cosicché nessuno, o quasi nessuno sarà obbligato ad uscire dal suo comune. La latitudine offerta alla formazione. di esse si può estendere da sei a ottocento anime (((6).

L’aver poi fissato due:distantissimi estremi,negli articoli del progetto, farebbe sì che il decreto del Parlamento, potrebbe adattarsi aHe peculiari, e topiche circostanze de’ dipartimenti, e de’ comuni del Regno, senza, essere astretto, da altra regola, eccetto quella de’ dugento circondar), e delle cinquanta sezioni per cadauno, e di una evidente ed esatta circoscrizione degli uni e delle altre.

Abbiam detto che il(!) nostro sistema aver brevità; di fatto, potendo ogni assemblea elettorale di sezione comporsi tutto al più di due centinaia di votanti, ed ogni assemblea di Circondario di cento; e sì l’una come l’altra dovendo fare due sole nomine; è chiaro che non potranno impiegarvi lunga durata di tempo.

Abbiamo asserito pure, che il modo da noi proposto induceva una virtuosa emulazione fra i cittadini; e che sia così, a qual punto non può lusingare la speranza di Vedersi circondato dalla testimonianza di tali uomini, che per la loro vicinanza, per essere conosciuti, e conoscenti del prescelto, ha dovuto, per così dire, osservare, porre in bilancia tutti gli atti onorevoli, o disdicenti della sua vita? Se passiamo poi alle assemblee di circondario, noi vedremo; il concorso di una emulazione di una specie più elevata, e che si spazia per una sfera più vasta, quella che si accende fra uomini, le cui virtù oltrepassano la fama del suolo nativo, o del domicilio.

Che i risultati dì tali operazioni debbono esser felici, lo dimostra una verità che difficilmente incontrerà contraddittori: uno, o due individui debbono raccogliere la concorrenza di moltissimi voti; dunque la loro nomina sarà conveniente al più gran numero di persone; dunque saranno essi i veri rappresentatiti del generar desiderio della nazione, ossia della pubblica opinione; sola, e desiderabile rappresentanza costituzionale; cui malignamente gli oligarchi francesi vollero sostituire la rappresentanza della grande e della piccola possessione, principio il quale se fosse ammesso richiederebbe, per analogia, molte centinaia di rappresentanze.

Abbiam sostenuto, in ultimo luogo che la nostra proposta non discordava dalle basi delle Costituzione Spagnuola. Ed in vero essendo base della detta Costituzione l’universal concorso de’ cittadini alla nomina de’ rappresentanti nazionali e la elezione non diretta, noi non abbiam punto contraddetto a questi dettami. Ci siamo anzi tenuti, ove abbiam potuto, alle medesime parole ed espressioni di essa; ed altro non abbiam fatto che torre di mezzo due gradi di una male intesa purificazione. Purificazione sulla quale lo statuto delle Spagne doveva più insistere atteso il disordine della divisione politica del loro territorio, la sterminata, vastità delle provincie extra europee, non che qualche altra ragione: già. esposta, ed atteso la poca fiducia che poteva ispirare ai legislatori una elezione nella quale poche opinioni vagano e si disperdono sopra molti soggetti, contro: tutte le regole della prudenza. Noi passiam forse i limiti dell’ardire così ragionando di alcune disposizioni contenute in una Legge fondamentale, che raccoglie ora dagli uomini di buona fede o sommamente illuminati una specie di culto; ma noi siamo devoti di questo culto per la maggior parte delle altre, quantunque crediamo: che l’opera di tredici uomini, fatta per un paese tanto del nostro diverso, e tutta ricavata dai codici dei bassi tempi, della Castiglia, della Navarra, e dell'Aragona, siccome chiaramente sì dice nelle tre lettere che la prendono, possa contenere qualche. difetto. Noi loripetiamo: il sistema elettorale delle Spagne può divenirci funesto. Esso chiamò nelle prime Corti, fra 184 deputati, 69 traditori, i quali si unirono al dispotismo per distruggere la costituzione, ed i quali sono consegnati all'ignominia dei secoli, sotto il nome di persiani, tratto dal comune lamento della loro infame rinegazione. Esso par che abbia prodotto nella sua resurrezione, la nomina di tali uomini che non tutti contentano la pubblica opinione. E questo un dubbio che la lontananza dei siti, e la freschezza degli avvenimenti, c’impediscono di dileguare, ma l'agitazione che domina in quel Regno, l’esistenza di due partiti nel corpo legislativo, ed il non veder disciolta l’armata costituzionale, c'induce a dargli qualche consistenza. Per altro qual’è il napolitano di buona fede, il quale possa sostenere che il sistema da noi seguito in quest’anno, no» possa dar luogo a moltissimi intrighi? Dunque la testimonianza dei nostri concittadini ci sarà giovevole, se non a dimostrare la convenienza delle regole che propooghiamo, a dimostrare la sconvenienza di quelle che! in quest’anno seguimmo Si vada innanzi. La disposizione riguardante il censo dei deputati, da noi proposta è stata dettata dal riflesso che i valori delle ricchezze, così di moneta, come di altro, essendo variabilissimi nel corso degli anni, faceva d’uopo trovar un termine fisso, nella sua stessa mutabilità, e che fosse come il misuratore di quel grado di agiatezza richiesto, per esser sicuri della indipendenza dei deputati; poiché è indubitato che proporzionatamente cresceranno o diminuiranno insieme i bisogni dei contadini, e delle altre classi della società. Questo principio fu adottato dalla costituzione francese del 1791.

Dugento giornate di salario di un uomo dì campagna, potrebbero ascendere presentemente alla somma approssimativa di ducati sessanta, e quindi, supponendo la contribuzione fondiaria corrispondente all'ottava parte della rendita i deputati dovrebbero aver quella di ducati 480 sufficiente nel nostro Regno alla comoda sussistenza di una famiglia dimorante in provincia. Quindi questo articolo potrebbe sin da ora sostituirsi agli articoli 92 e 90 dello statuto; salve le variazioni alle quantità, che il Parlamento, certamente istruito più di ogni particolare, potrebbe meglio statuire, e probabilmente ridurre a meno, giacché tal è la fortunata posizione del regno di Napoli, che la proprietà sì trova quasi tutta divisa in frazioni.

L’art. 100 in cui contiensi la formula del giuramento si vedrà adattato nel progetto generale, secondo ciò che innanzi si è detto. Applicando all’art. 102 i principi premessi, l’indennità concessa ai deputati potrebbe esser fissata a venti giornata di salario di un uomo di campagna.

Cap. 6. Della Convocazione delle Corti

Dì una camera dì pari e di qualunque secondo corpo legislativo. — La scienza costituzionale è una scienza nuova perché nuove sonole istituzioni politiche sulle quali ella versa. Stessa Inghilterra, benché da immemorabile tempo si godesse le sue franchigie, ignorava quarant’anni fa che avesse ciò che si è poi chiamato una Costituzione. Uno straniero, De Lolme, ne la fece accorta, e la sua opera scritta in francese, dalla quale gl’inglesi presero la parola constitution cominciò dall’incontrare poca fortunasul suolo britannico, ove fu poi meglio apprezzata in appresso.

I francesi, coi quali la somiglianza dei Costumi, l’analogia delle lingue, e le relazioni politiche ci posero in maggior contatto: i francesi che sono tuttora, noi lo diciamo altamente, il popolo più incivilito se non più profondo, e costante di Europa, ci trasmisero gran parte delle cognizioni che abbiamo attualmente su tal materia. Nel loro idioma noi conoscemmo le opere immortali di Bentham e francesi sono Beniamino Constant, Tracy, de Pradt, Lanjuinais, con qualche altro scrittore i quali sono come i corifei delle scienze sociali, e come le sorgenti nelle quali conviene trovar le origini di tutte le politiche idee sparse. in molti paesi, e principalmente in Italia.E’ derivato da ciò che anche i culti uomini abbracciarono in generale tutte le teorie, e tutte le nozioni emesse da quei nobili spiriti, senza riflettere che la loro posizione lor comandava di avvalorare con tutti 1 mezzi le costituzioni già stabilite, e che i loro doveri di filosofia cedevano virtuosamente innanzi ai doveri di cittadinanza. Procurar di assicurare coi mezzi intellettuali la durata delle combinazioni politiche già stabilite, ove hanno più di bene, che di male, è un divisamento che molti onorevoli scrittori hanno avuto, né saremo facili a biasimarli, benché divergenti dalla nostra regola che il vero non nuoce giammai.

Ma una costante osservazione ci ha fatto conoscere che gli scrittori francesi, tutte le volte eh sostennero la istituzione di una camera di pari t'dovettero ricorrere alle metafore, sicuro indizio della mancanza delle ragioni. Leggete i loro libri, e li troverete su tal proposito pieni delle parole di equilibrio, architettura, catena di comunicazione, corpo intermedio, splendore, e di tante altre egualmente lontane dal regno delle cose.

Noi non siamo forse prudentemente, avvisali ponendoci ad affrontare il pregiudizio (noi lo chiamiamo cosi secondo la nostra coscienza, ma rispettiamo l’opinione altrui) più, diffuso, non già negli studenti, non già negli uomini chiamati ignoranti, perché non hanno la mente guasta da letture fatte senza attenzione; imperocché il popola, gli studenti, e gl’ignoranti di erudizione sono quelli che arrivano talora alla verità per le strade più brevi, ma più sparso tra letterati di riputazione, e più tra quei mezzo sapienti, impasto del secolo decimottavo, e decimonono, i quali, benché animati dalle migliori intenzioni, sono avvezzi a confondere perpetua mente i fatti individuali coi fatti generali.

Questa gente di cui la Francia è ripiena, e di cui noi non manchiamo internamente, crede aver tutto abbattuto ponendosi all'ombra di otto, o dieci nomi, cui si debbo venerazione, ed abusando di una quantità di tratti storici non applicabili ai nostri tempi, ed alle circostanze nostre, e di una quantità di trattati, e di massime che circolano viziosamente per l’inganno scambievole in cui si mantengono. Ogni scrittore poggia i suoi argomenti sui fatti; ma una immensa, una pro fonda, una insuperabile distinzione separa i fatti scarsi, individuali, ed inapplicabili della poca e mal nota storia che ci rimane, dai fatti moltiplici, grandiosi, costanti, ed inalterabili della natura. L’essere umano cui non è concesso di ben percepire, e di combinar da se solo le già ricevute percezioni, raccoglierà idee già formate, nella incapacità di formarne delle nuove, e farà sonare altamente in politica i greci, i romani, i cinesi, gli assiri, i comizj, gli areopaghi le tribù, i senati le corti stellate, i parlamenti le corti vemiche; e crederà di umiliare i suoi contradittori, pronunciando senza niente del proprio, le sentenze di Aristotele, di Platone, di Plutarco, di Seneca, di Cicerone, di Confucio, di Locke, di Bacone, di Montesquieu di Leibnizio. Il filosofo, per l'opposto, si farà lecito di esaminare il tempo ed i luoghi, in cui vissero quei popoli, furon piantale quelle istituzioni, e fiorirono quegli uomini: egli confesserà spesso di non potere spiegare tutto ciò che la storia contiene: egli ne rigetterà sovente la mal sicura testimonianza: egli tributerà il suo rispetto agli uomini insigni, i quali altra colpa non ebbero che o di trovarsi in un anello anteriore della catena della riproduzione, o di vivere sotto una data influenza, o di pagare alla loro specie il tributo indispensabile di qualche errore: ed egli finalmente vi citerà i fatti costanti della fisica, e della morale; quei fatti veri, ed invariati ai tempi dell’assedio di Troja, siccome ai tempi della rivoluzione Napolitana: l’attrazione, la sensibilità organica, l'abbonamento del dolore, l'inclinazione al piacere, la mancanza d’idee innate, con tutte le combinazioni che possono farsene nel ristrettissimo periodo della vita, e che si riducono secondo i detti di un giovane ideologo francese che noi siamo avezzi da lungo tempo ad annoverare tra gli uomini rari della nostra generazione (7), all'io, al non io, alla sostanza eterna, alle due forze opposte della natura e della umanità, con un rapporto segreto alla loro forza assoluta.

Ecco le citazioni cui bisogna ricorrere per convincere i nostri contemporanei, quelle prese nel libro della fisica, dell’Universo, dell’È. A coloro adunque, i quali crederanno di sopraffarci colle autorità risponderemo che tutti i fatti degli individui della nostra specie si riducono ad un solo, che noi spiegheremo, riferendo le parole dello stesso insigne francese (8). Le due idee che formano i limiti insuperabili del pensieri s'incontrano sin dalla sua origine, e per così dire, nella sua cuna. L' uomo comincia da dove finisce, e finisce da dove comincia; egli sviluppa ed applica, combina ed astrae, in una impotenza invincibile di aggiungere un solo elemento a quelli che gli son dati nel primo fatto, in quel fatto oscuro e complesso ch'egli passa la vita a sviluppare, ed a far più chiaro. La vita è un passaggio perpetuo, una tendenza delle tenebre alla luce; e la scienza umana in tutto il suo orgoglio non è che un cerchio ristretto, i cui due punti di partenza, e di arrivo sono essenzialmente similari.

Il piacere di rapportare sì luminose verità ci ha forse per poco discostati dal più breve, e dritto sentiero, ma noi vi torniamo rinvigoriti dalle lampanti sentenze che abbiamo incontrato, e potrem così non curare la razza erudita, citatrice, ciarliera, e metaforista che ci si farà addosso a difendere la camera dei pari, o un’altra equivalente istituzione, e venisse pure armata di centomila volumi.

Allora quando uom riflette che in molti stati, nell’importante ufficio dello stabilimento delle leggi, ufficio delegato ai rappresentanti della nazione, per l’interesse della sola nazione, può da un momento atti’ altro sorgere un potere, o per meglio dire una fazione, che non ha ricevuto dal popolo nessun incarico che anzi esiste in eccezione delle leggi’ generali, e che questo potere è sì forte da interporre il suo veto a ciò che i mandatarj del popolo stabilirono, in virtù dei loro mandati vien quasi voglia di dimandare se la mente non abbandonò i difensori di un tal sistema di cose.

La condanna di un simil corpo di privilegiati fu fatta senza che se ne avvedesse, dal medesimo Montesquieu, nell’esporne l’elogio, e l'immortale Tracy riferisce la curiosa ragione data dall'autore dello Spirito delle leggi, per trovar conveniente la sua esistenza. Egli dice che le prerogative dei pari essendo odiose in loro stesse è necessario che essi possano difenderle. Da ciò potrebbe meglio conchiudersi, soggiunge fautore della Ideologia, che si dovrebbero abolire. Lo stesso Montesquieu rende ancora un’altra giustizia a quella mistica ed incomprensibile combinazione dei tre poteri, che si chiama tuttavia il capo d’operai della politica, dicendo nel XI libro: che gli antichi Germani la conoscevano, e che questo bel sistema fu rinvenuto nei boschi!!!Ma rintracciamo in qual modo l’Inghilterra ebbe i pari, poiché dall’Inghilterra si fecero ad imitarli tutti i fondatori delle altre costituzioni.

L’Inghilterra ebbe i pari non per lo strano amore dell’equilibrio, dello splendore, della tomba dell’aristocrazia né per non avere un tremo eretto d perpendicolo in una piana campagna come Necker dicea, imperocché quella gente non fu mai tanto frivola da pascersi di figure retoriche. Coloro che adducono di continuo l'esempio di tale meravigliosa terra delle buone abitudini o ignorano la sua storia, o non parlano di buona fede Divisa dal conquistatore Non hanno in più di sessantamila feudi, suddivisa in un numero quasi infinito di sotto feudi, manomessa dalla tirannia di quell'uomo, il quale gravitava egualmente sopra tutte le classi della società (9), la nazione inglese fu sin dall’undecimo secolo tutta unita contro l'oppressione. I baroni per lo loro gran numero, per le picciole loro forze individuali, e per l’uniformità, ed il rigore delle leggi feudali, non poterono, come avvenne in Francia, rendersi indipendenti, farsi guerra tra loro, e facilitare così ai regnanti il modo di soggiogarli.

Uniti strettamente, non solo tra loro, ma coi suffeudatarj, cogli uomini franchi, e col popolo, di cui avevan bisogno, essi resistettero sempre, per una sola causa, allo stesso Guglielmo, ed alla maggior parte de’ suoi successori, e tutte le concessioni che questa massa, creata dalla imprevidenza di un barbaro dominatore, conquistò coll’unione, e colle armi, furono comuni a tutte le sue diramazioni.

Tutte le franchigie ottenute dall’Inghilterra ricordano l’esistenza, e la cooperazione della nobiltà, ed i Pari si raccoglievano quivi a consiglio molto prima dei deputati de’ comuni, i quali furono ammessi per la prima volta al Parlamento, sotto Eduardo il Legislatore, non a deliberare, come già facevano i Pari, ma a supplicare ed a consentire, facoltà che furono ben presto ampliate.

Questa unione, bella e necessaria per il tempo in cui si compose, fu continuata in quel fortunato paese anche dopo la legittima, memoranda, ed esemplare espulsione di una razza d’ipocriti, e di tiranni, che volle credersi di sovrumana natura; e la camera dei pari inglesi stende le radici, benché ornai troppo annose, nelle tradizioni, nei costumi, nella storia, nelle abitudini, nelle leggi, e diremo ancora, nel diritto di una nazione, diversa da tutte le altre, e poco ancora conosciuta dagli abitanti del continente.

L’alta camera inglese ha però già incominciato a perdere 1’antica sua forza; nata col popolo, sostenuta dal popolo, ella sembra non più raccogliere 'quella opinione figlia dei tempi, e della riconoscenza, che una volta la circondava. Unita col ministero, complice degli aggravj spaventosi, che sono piombati sopra ogni sorgente di sussistenza, le unioni di Manchester, e di Spafield alle quali si sarebbe unita sotto Giovanni senza Terra, e sotto Carlo II, l’hanno spaventata: il giudizio della Regina Carolina, non servirà per renderla più popolare, ed amata.

Or se possiamo considerare una camera di pari come già decadente nella stessa Inghilterra; sarà ella giovane, e vigorosa in Francia? In quella Francia che costituì l’Europa, e presso la quale la filosofia si è ingigantita, e diffusa per tutte le classi? In quella, nazione di cui tutte le istituzioni combattono i privilegi? O pubblicisti francesi! no, voi non sosterreste a Madrid, ed a Napoli una irragionevole imitazione; un vecchiume straniero ai nostri, ed ai vostri costumi; una istituzione o nulla, o dannosa, e chenon giungerà ai vostri nepoti. E fosse anche vegeta, sul Tamigi; tanto sarebbe l'innestarla nei nostri codici costituzionali quanto l’introdurre i pugni di Bund Street'tra gli eleganti dei boulevards, la rottura dei vetri a Firenze, o la nebbia di Hyde Park nella Villa Leale. O Napoleone tu sei l'essere più benemerito della moribonda oligarchia! Tu che potevi spegnere ogni mal germe di goticismo, e che il,coltivasti attentamente, acciò il tuo malefico genio potesse sopravvivere alla tua dominazione!

Una prima camera non potrà essere à nostri giorni che una raccolta di un centinajo di uomini ricchi di ciondoli, di chiavi e di stelle, e poteri di opinione.

I grandi nomi piacciono ancora quando si veggono contusi coi piccioli; il loro risalto derivai dalla loro modestia; separateli, e li renderete oggetto di animadversione. Se coloro che li portano sono cittadini, non hanno interesse a far causa esclusiva e la gloria dei loro avi rifulge in essi col suo solo e non maculato splendore; se’ non lo seno, la cittadinanza non dee tollerarlo.

Non vi son pari senza maggiorati, non maggiorati senza leggi di eccezione, non leggi di eccezione senza ingiustizia Dippiù se a norma de’ principj degli stessi scrittori patisti, una costituzione dee consacrar le legittimità esistenti, e se in Francia t'in Italia, ed in quasi tutta l’Europa tali legittimità, ci sia lecito il detto, illegittime, sono state distrutte, o dalle leggi, o dal disuso, noi non vediamo, e lo stesso Constant, il quale senza dimostrare la necessità della camera dei pari vuol dimostrare che debb’essere ereditaria e moltiplicabile,ad arbitrio del Re; e lo stesso de Pradt'il quale si contenta dell’esempio, testé discusso, dell'Inghilterra; e lo stesso Lanjuinais (10), il quale parte, come si parte in geometria, dagli assiomi, non troverebbero forse, impiegando la forza di analisi di cui sono capaci, la necessità di una camera, i cui individui secondo la massima inglese rappresentati se stessi.

La buona madama De Staël costituita in delirio permanente per le famiglie istoriche, fa conoscere la sua vocazione al genere romantico e romanzesco, allorché nel 3. vol. delle sue Considerazioni sulla Rivoluzione Francese, parlando di quella classe agiata, e non opulenta, che forma in tutta l'Europa la massa più illuminata, e più forte della società, dice: che un popolo composto tutto di bourgeois (come se noi dicessimo di galantuomini) avrebbe pena a costituirsi in mezzo all'Europa, a meno che non ricorresse all'aristocrazia militare, la più fu nesta di tutte per la libertà.

Ma tralasciando tali femminezze, noi saremo giusti verso l’unico buono aspetto, secondo il quale una camera di pari può essere considerata. Consiste il medesimo nella maggior ruminazionedegli atti legislativi, e niuno sarà cosi cieco dà non vedere che un corpo numeroso di cittadini, e di cittadini che possono supporsi istruiti, è in grado di arrecare in una legge già discussa, qualche utile modificazione. Siccome però è anche in grado di guastare una decretazione ragionevole, e siccome il giudice sempre più sicuro, e più competente in affari pubblici è la Nazione rappresentata, ossia il Parlamento, noi ci lusinghiamo di aver trovato un modo facile, e plausibile di corre il solo frutto che s’incontra sii quel roveto e rinviando al luogo di questo capitolo dove parliamo della formazione delle leggi e della sanzione reale, la utilità di un secondo esame consultivo, solamente consultivo, di esse, noi passeremo ad esaminare, il capitolo della sola camera, Che la saggia Costituzione Spagnuola ci ha data, cioè del ParlamentoChe coloro i quali sono desolati per la mancanza di una istituzione, che son ridotti a nascondere sotto nomi diversi, e che ci minacciano continuamente dell'idra acefala della democrazia si rassicurino: per un alto corpo costituzionale lo statuto di Cadice lor ne offre due, l’uno per giudicare i ministri, ed i magistrati; l’altro per consigliare il Monarca. Ma se credono che un corpo qualunque sia in diritto di dire alla nazione non voglio, la nazione è in dritto di domandare a questa potenza di nuovo gemere: quali sono i suoi titoli. Se ella li tiene dal Re, il Re fa uso di un doppio veto; se li tiene dalla Nazione, la Nazione è contraddittoria, poiché mantiene nel tempo stesso mandatarj per volere, e mandatarj per disvolere; se non li tiene né dall'uno, né dall'altra, è una fazione, è un corpo f fuori dello stato, un corpo debole, o nullo.

Ma esponiamo ancora poche altre ragioni contro una corporazione sovversiva della eguaglianza legale, che noi godevamo in generale sotto al despotismo ministeriale, e che secondo alcuni, dovremmo perdere sotto il regime della Costituzione. Le nostre parole non vanno alle non poche volpi, che celatamente manovrano contro l’interesse della nazione e del re, ma son dirette agli uomini bene intenzionati, i quali nell’intimo del cuore credono a quel maledetto equilibrio passato dalla bilancia alla politica per danno della ragione. Or noi diremo a costoro, anche a rischio di essere anfanatovi: se il governo rappresentativo dee rappresentare i poteri esistenti, e se presso noi non esistono altri poteri se non il nazionale, ed il regio; se presso di noi le fortune ingenti sono sparite per diffondersi equabilmente in tutte le classi; se non è né utile né possibile, né conveniente, che queste grandi fortune si facciano risorgere, mediante privilegi non più da noi conosciuti, in qual modo si potrà mai stabilir la parìa? Ma, ci sarà risposto, che una monarchia si sostiene con istituzioni monarchiche. Parole vote, e sonore: una monarchia si sostiene col riunirsi intimamente alla nazione, e questa camera che si chiama di sostegno pei troni, questa camera stessa ne distrugge le basi, imperocché ne allontana la vera, la sola forza, l’amore del popolo; ed a buon dritte sarà egli sempre irritato nel vedere i suoirappresentanti posposti a coloro, che o rappresentano i fedecommessi, la feudalità, l’aristocrazia, e tutta l’anticaglia funesta dei tempi andati; o non rappresentano nulla.

Ma ci si dirà che un senato non ereditario, senza maggiorati, e senza privilegi non offenderebbe per niente l'eguaglianza legale. Peggio, imperocché i pari hanno almeno in loro, sostegno, una gran massa di territori inalienabili, ed un’estesa classe di uomini dipendenti da loro, come curiali, servitori, cocchieri, e creditori che, non possono né mandarli in carcere, né far sequestro di loro beni. Peggio, imperocché i pari, possono almeno, colla eredità, crearsi un pregiudizio popolare e di famiglia, capace di farli passare per una specie di semidei. Ma un senato che niuno raccoglie di tali vantaggi, e i cui membri non possono né fraudar creditori, né vantar sangue celeste, né avere un figlio ricco e gli altri pezzenti, né mantenere un esteso numero, di cocchieri, di curiali, di servitori, e di altra gente egualmente utile, e produttiva, in qual modo potrà divenire un potere? Debole, e privo di opinione, egli sarà obbligato di fortificarsi gettandosi ognora dalla parte di chi già è più forte sarà quindi un sostegno o del governo, ed aggraverà il dispotismo, o del popolo, ed aggraverà la democrazia; sarà quindi una vera causa di disquilibrio, se pure il suo peso può giungere a tanto, e le stesse metafore saranno in fallo.

Ma potrà replicarsi che una camera alta qualunque è interessala alla durata dell’ordine stabilito. E non vi è forse interessata la nazioni? E chi ha detto che i cittadini divenuti agiati per la libera distribuzione delle proprietà, e per lo libero esercizio dell'industria, e dei talenti, non sono interessati alla conservazione dell'ordine? Non hanno essi case, proprietà, mogli, figli, e quella cara tranquillità, e quel dolce riposo dal quale con tanta pena escono gli uomini de nostri giorni?

Infelice qualunque popolo se fosse mai dichiarato anti-monarchico per mancanza di qualche decina di marchesi e di conti incaricati di giudicare, sotto gli ordini del governo, i rei di leso governo o di dir ci opponiamo quando la nazione consente; giacche non è ora più il tempo, per le alte camere, di opporsi ai governi, e questa ipotesi non ha luogo. Infelice qualunque popolo se fosse mai dichiarato pericoloso pel trono, a cagione dell’interesse che nutre alla conservazione della sua libertà! Il tempo di parlar liberamente è venuto; l’istituzione dei pari è una istituzione che finirà da per tutto, sia come liberticida, sia come una superfetaziooe che corre naturalmente all'oblìo.

I troni non han bisogno di corpi intermedj. Dove esistono per la felicità dei popoli,i popoli saranno i loro difensori; dove esistono per opprimerli, accaderà di essi quel che a Dio piace; né tutte le prime camere del Mondo basterebbero a mantenerli. E’ questo un dilemma che noi proponiamo come amici della vera istituzione monarchica; della monarchia inviolabile, subordinata alle leggi fondamentali. Sia' ciò bastante in un tempo in cui pochi per pregiudizio, e parecchi per interesse fremono segretamente contro la più bella base del nostro statuto, lodata, ed approvata dalia generalità dei cittadini.

Della rielezione de' deputati — L' art. 110 esige la non rielezione dei deputati. Non pochi avvisano che da tal disposizione nascono due inconvenienti.

1.° Il popolo non ha la facoltà di premiare chiha ben rappresentato, onorandolo nuovamente della sua scelta.

2.° II Parlamento rinnovato manca di alcuno. che possa istruirlo di tanti ragguagli occorrenti sulla precedente sessione, e che si assuefaccia alle funzioni di deputato, le quali pur sono un mestiere simile agli altri.

Si risponde a ciò per contrario che. la integrale rinnovazione del Parlamento rompe qualunque cattiva direzione abbia preso il suo. spirita durante i due anni dei suoi poteri, ove sia possibile che la prenda.

Che il suffragio della pubblica opinione è il vero premio di un deputato, il quale, ben difesa i dritti dei suoi mandanti. Che questi possono, rieleggerlo passati due anni. Che non solo il nuovo Parlamento, ma tutto il pubblica è istruito di ciò che si fece nell’antecedente). Che l’abitudine dei pubblici affari, in un governo costituzionale, si. trova estesa fra moltissimo numero di cittadini. Che il totale rinnovamento è indispensabile acciòre abbia col fatto quell’appello alla nazione, il quale nelle altre costituzioni gli vien. lasciato colla facoltà di poter disciogliere il congresso dei rappresentanti: di fatta allorché il re per due anni ha negata la sua sanzione adì una legge, giusto che sia essa riveduta da deputati intera niente diversi, acciocché se questi la confirmassero per la terza volta, il monarca fosse sicuro che tal è assolutamente 1 interesse della nazione, e non potesse mai credere che vi sia stato viluppo, onde far nominare gli stessi deputati che la proposero, e la sostennero per due anni consecutivi. Tutto è ordine tutto è concatenazione ih un opera, che troppo leggermente fu giudicata sinora. Noi sappiamo che il Sig. Constant'vorrebbe la rielezione libera all'indefinito, ma le sue idee sono fatte per un altro piano. Del resto l’Inghilterra gode di quella rielezione, e la maggior parte dei membri della camera dei comuni vi entrano per non uscirne più mai, e ve ne sono che vi dimorano da cinquant’anni.

Conseguenza di ciò che abbiam premesso sull'art. 12. sarà la modificazione che richiederebbe la formola del giuramento riportata nell’art. 117. Vedi il progetto.

All’art. 115 converrebbe aggiungere che i ministri domandano, e ottengono la parola a guisa dei deputati. In Francia Ove la carta concede ai ministri di parlare sempre che vogliono, essi ne hanno sozzamente abusato nella sessione del 1819troncando i discorsi dei rappresentanti nazionali, comprimendo con vera tirannia le opinioni altrui, secondati in ciò dal più parziale dei presidenti, che sono, furono, e saranno, sotto la luce del Sole, e sotto l’influsso della servilità.

Del comitato segreto All’art. 126. Sarebbe necessario che si aggiungesse che il Parlamento per formarsi in comitato segreto avesse bisogna detta domanda fatta o appoggiata da venti deputati, e che in caso di opposizione si deliberasse a pluralità assoluta, senza per tanto entrare nel merito di ciò che dovrà trattarsi.

Noi avvolgeremo nel sentimento del rispetto una osservazione sulla soverchia facilità colla quale sembra che il nostro congresso nazionale siasi talora ritirato in segreto a discutere gli affari pubblici.

Tornando all’art. 126 crediamo della più alta mportanza e della maggiore necessità il dichiarare col medesimo che nel comitato segreto non si possa votare. La votazione debb’essere, sempre pubblica, poiché i deputati sono sempre responsabili verso la nazione, ed è prudente il prevedere l’abuso che in tempi calamitosi potrebbe farsi del poter dare suffragi non palesi. Noi faremo nel progetto, l’aggiunzione di cui abbiam tenuta parola.

Della elezione degl’impiegati Gli art. 129, e 130 sono ammirabili, e ci sembra essenzialissimo che si osservino. Noi sappiamo quanto la pessima, e dispendiosa amministrazione francese, tanto encomiata dai ministri vogliosi di padroneggiare, ha propagato presso di noi quel funesto desiderio d’impieghi, così avverso all’attività, che dee regnare in uno stato costituzionale, e che tutti gli sforzi di chiunque ha parte ne’ varj poteri, debbono tendere a distruggere, e a deprimere, onde sia moderato. Noi vorremmo anzi che nessun impiegato potesse venir eletto per deputato della nazione, onde i doveri di carica non si trovassero giammai in conflitto con quelli della missione legislativa. Come supporre, di fatti, che il subordinato di un ministro possa sindacare i suoi conti, biasimare la sua condotta, denunciare i suoi abusi di autorità, e finalmente accasarlo? Non esponghiaino gli uomini a pruove superiori alle loro forze: la gratitudine dei benefizi ricevuti, o la speranza di riceverne in appresso, il rispetto della subordinazione, faran gl’impiegati ognora ligi del potere ministeriale: vi potranno essere eccezioni, ma la regola costante è questa. Per altro noi non proporremo questa novità, lasciando ai cittadini elettori la cura di allontanare gli impiegati dalle loro scelte, e non volendo precludere questa strada di onore ad una classe di uomini molto estesa, i quali s’impegneranno a meritare il suffraggio pubblico, tenendosi più attaccati alta opinione dei cittadini che alle lodi di un ministro dove fossimo veramente così disgraziati di aver ministri che non conoscono il bene dei popolo, l’interesse del trono, ed il proprio.

Cap. 7. Delle facoltà delle Corti

Spiegazioni e addizioni alle facoltà del Parlamento — Tutto ciò che vien compreso in questo capitolo debbo certamente riguardarsi corno base della Costituzione. Esso enumera le facoltà delle Corti, e tutte le disposizioni che contiene sono di una facile applicazione pel nostro Parlamento.

Ameremmo però che al num. 24 il Parlamento dichiarasse come suo dovere a facoltà la protezione dì tutte le pubbliche libertà, non che de’ dritti politici, ed individuali de’ cittadini. Le costituzioni conosciute si risentono ancora della infelicità dei caduti tempi, allorché veggono ad una scarsa, ed incompleta enumerazione dei dritti de’ cittadini, riguardando, in un certo, modo, la libertà come eccezione della legge, mentre in fatto la' legge è una eccezione della libertà. Da ciò deriva che in vece di dichiarazione di dritti, le costituzioni conterranno un giorno, solamente il modo di guarentirli, e difenderli, dalle ingiuste aggressioni. La libertà personale, il giudizio per giurati, la libertà religiosa, la libertà d’industria, la inviolabilità della proprietà, la libertà di stampa, la libertà di coscienza, il dritto di petizione, il diritto di ritenere le armi, e tante altre libertà, che non sono state ancor enumerate, e che non erano enumeratoli, non han bisogno di essere riconosciute, ma di essere protette. Una costituzione non può crearle, perché già esistono nella natura, nei costumi, e nella ragione de’ popoli. Vorremmo quindi che il num. 24. dell’art. 131 fosse espresso in tal modo:

24. “Proteggere la libertà individuale il giudizio per giurati la libertà di coscienza la libertà d’industria, il dritto di petizione collettivo ed individuale, la libertà di stampa, l’inviolabilità della proprietà materiale ed intellettuale, la eguaglianza legale, la indistinta ammissione di tutti a tutte le cariche ed onori, la Facoltà di ritenere le armi, l’inviolabilità del domicilio ed in generale il diritto di far tuttocciò che le leggi non vietano, e di esigere tuttociò che leggi accordano.”

Una facoltà inerente al certo al corpo rappresentativo, e di cui quello il quale virtuosamente aprì la strada della nostra libertà legale ha incominciato ad usare, è la facoltà di. esigere dai ministri tutte le comunicazioni, che giudica necessarie per formare la sua coscienza sui negozj che tratta. Se non ci facesse ritegno il nominar sovente quel governo il quale forma la maggiore autorità, in fatto di despotismo, e di oligarchia, noi ci estenderemmo in questo luogo a descrivere la tracotanza, colla quale il memorabile ministero francese della sessione parlamentaria del 1819 si è negato alle richieste, quasi umili della camera dei deputati. Noi non siamo, la mercé di Dio sotto l’impero di una carta, né avremo giammai un ministero tanto inverecondo ma è sempre ben fatto il profittare dell’esempio delle nazioni contemporanee, e il premunirsi contro le aggressioni ministeriali. Sarà quindi utilissimo lo esprimere quest’altra facoltà del Parlamento.

Cap. 8. Della formazione delle leggi e della sanzione reale

Sì dimostra la utilità di una nuova funzione consultiva del consiglio di stato – Noi non ci distenderemo su di questo capitolo interessante, e fondamentale.

I legislatori spagnuoli hanno saggiamente concessa l'iniziativa delle leggi, ed al Re, cioè ai suoi ministri ed ai rappresentanti della Nazione.

La costituzione inglese ha somministrato questa, tra parecchie norme, alla costituzione delle Cortes; anzi nel Parlamento inglese, i soli rappresentanti del popolo hanno la facoltà di proporre le leggi; ed il giudizioso De Lolme dice, a questo riguardo, che quantunque sembri naturale di affidare la preparazione, e la proposizione delle leggi a coloro, i cui impieghi, e la cui esperienza han dovuto formare la saviezza, pure la pratica ha dimostrato che i grandi affari,in vece di maturar la testa, soglion corrompere il cuore. Noi napolitani abbiamo fatta una trista, e continua pruova di questa verità. Gli interessi, i cari interessi della nostra rivoluzione, sono stati consegnati ad uomini guasti dall’antico esercizio del potere, e ci accorgeremo, se non ancora ci siamo accorti, del gravissimo errore in cui si cade allorché si commette. la repressione degli abusi, la nomina deglimpieghi, e tutto in somma il potere esecutivo, che sarà sempre, e debb’essere il più influente, ad uomini incapaci, che non sono in istato di comprendere il linguaggio del patriottismo, e nelle cui mani sarebbe rovinoso il restringere la iniziativa delle leggi, siccome accade in Francia, in virtù di quella vera carta, che vola da cinque anni secondo il vento.

Riconosciuta la santità di simile principio, ci sia lecito di emettere poche riflessioni sugli articoli 141, 143 w 144.

Quelle disposizioni producono che una legge discussa, ed approvata dal Parlamento, non possa esser più in veruna guisa modificata, e che non tosta al Re una strada diversa dal negare, o dal concedere la sua sanzione.

Questa specie d’inflessibilità, e di durezza nella Costituzione Spagnuola, potrebbe forse un giorno apportare a spiacevoli conseguenze. La negativa del Re conduce sempre ad un certo dissapore col Parlamento che si diffonde nel popolo, e che altera il principio della non responsabilità, e della inviolabilità del monarca, proclamato nell'art. 168. Ed il Re può trovarsi talora nella vera necessità di negar la sua sanzione. In oltre, quelle disposizioni possono produrre che la nazione si veda priva per tre anni di una legge, che le sarebbe utile, o necessaria, e ciò per non devenirsi ad una specie di amichevole e preliminare trattativa, la quale potrebbe aver luogo colla mediazione di un corpo costituzionale, del consiglio di stato, ed aver luogo in un modo che mantenesse illesa la prerogativa e la dignità del Parlamento.

Se una legge per esser tale ha bisogno della sanzione reale, o di un decorso di tre anni ne segue che prima di tal sanzione, o lasso di tempo può riguardarsi come un progetta. Quindi se a modo di progetto le leggi si rimettessero al consiglio dì stato; se il consiglio di stato, come corpo costituzionale e come corpo vicino al Re, avesse la facoltà di poter in un dato numero di giorni sottoporre al Parlamento le sue osservazioni; se il Parlamento si riserbasse di pesare queste osservazioni in un secondo esame del progetto già fatto, e di adottarle, modificarle o rigettarle ne verrebbero a nostro intendere le seguenti preziose conseguenze.

1.° Non si correrebbe rischio di comprometto re facilmente il rispetto dovuto alla sacra persona reale, ed il suo veto sarebbe accompagnato da una certa, sanzione morale.

2.° Una legge passerebbe per una seconda, ed al certo non mai nociva, revisione; ed il suo impero sarebbe più forte.

3.° La nazione non si vedrebbe esposta alla privazione, di una legge salutare,che per qualche articolo secondario, o per qualche espressione avesse potuto venir rigettata.

Il Consiglio di stato, che noi chiameremo un potere consultivo, altro non verrebbe a fare in tal modo che a prevenire il Parlamento di quei medesimi motivi, che lo indurrebbero a consigliare il Re nell(1) esame della legge.

Una sola opposizione ci sembra che possa farsi a questa proposta, ed è che il consiglio verrebbe a manifestare patentemente la sua opinione e che perciò sarebbe conosciuto in seguito dal pubblico se il Re si è tenuto al suo parere, o se n’è allontanato, cosa la quale potrebbe chiamare sulla Maestà Reale un giudizio, che se ne vuol sempre allontanare. Poche ragioni basteranno a dileguare questa difficoltà In primo luogo il consiglio dopo la nuova discussione del Parlamento può cangiar di avviso. In secondo luogo non è possibile, in un governo di pubbl(0), che sia ignorato se il Re ha, o no abbracciato il parere del consiglio di sta|o. In terzo luogo le azioni del Re, come capo dello stato, sono fuori di responsabilità, ed appartengono per tutto ciò che possono avere di biasimevole al solo ministero. In quarto luogo il Re può talora pensarla più saggiamente del suo consiglio. Finalmente i monarchi sono anch'essi giudicabili dal tribunale della opinione, tribunale a cui non è causa che non sia sottomessa, anche a Tunisi, a Roma, ed a Parigi.

Dagli stessi principi della inviolabilità e della non responsabilità del Re, deriva che le parole si pubblichi per legge o ritorni alle Corti, non che i motivi che accompagnano queste seconde, debbono non solo essere sottoscritti dal Re, poiché la Costituzione lo vuole, ma contrassegnati da un ministro. Questa disposizione è nello spirito dello statuto, e fa d’uopo solamente esprimerla.

Le disposizioni del cap. 8. sulle quali si è proposto cangiamento, potrebbero essere distese in tal modo.

Art. . “Se venisse adottato, si distenderà lasciandosi in forma di progetto, e sottoscritto da due segretari, si comunicherà con una lettera al consiglio di stato, ed il consiglio di stato potrà, tra lo spazio improrogabile di dieci giorni, rinviare per mezzo di due consiglieri il progetto di legge al Parla mento, sottomettendogli per iscritto le sue osservazioni.”

Art. . “Il Parlamento in una sola adunanza, fattasi lettura del progetto, e delle osservazioni, le quali potranno venir sostenute dai due consiglieri che le presenteranno, ne rinvierà ad un altro giorno la discussione.”

Art. . “Dopo questa discussione qualunqueconto sia stato fatto delle osservazioni sottomesse, se al Parlamento dal consiglio di stato il progetto si distenderà in duplicato a forma di legge, e si leggerà nuovamente. Ciò fatto e sottoscritti che saranno ambi gli originali dal presidente, e da due segretari, verranno presentati subito al Re da una deputazione.”

Art. . , “Se il consiglio di stato non avrà, nel termine prefisso, sottomesso le sue osservazioni al Parlamento, si passerà subito alla scrittura in forma di legge alla lettura, alla sottoscrizione, ed alla comunicazione indicate, nell’art. Precedente.”

All’art. 144 si potrebbero aggiungere le seguenti parole: tali motivi saranno contrassegnati da un ministro.

Cap. 9. Della promulgazione delle leggi

Questo capitolo ha bisogno solamente, di essere adattato.

Cap. 10. Delia Deputazione permanente delle Corti

Si parla di due altre attribuzioni della Deputazione permanente – La deputazione permanente delta rappresentanza nazionale è uno dei più felici ritrovati, e delle più. salutari misure, che s’incontrino Aedo statuto, che andiamo più ammirando che esaminando. Essa è l’occhio della nazione mantenuto sempre vegliante sugl’interessi, e sulle urgenze dei cittadini. Essa è un freno al sempre tremendo potere ministeriale, e tantoppiù, perché non è seco in veruna relazione, trattone quelle di cui prende la iniziativa onde chiedere delle spiegazioni.

Potrebbe aggiungersi alle sue facoltà quella di eseguire gl’incarichi che il Parlamento le delegasse, come di preparar progetti, di esaminare i codici ec. e l’altra importantissima di decretare l’erogazione delle spese portate come imprevedute nello stato discusso annuale, per poi sottoporla al Parlamento.

Non tralasciamo di augurarci che le disposizioni di questo capitolo riguardanti gli. di America non sieno dà noi applicate di Sicilia. Ogni Volta che sentiam proclamata una distinzione tra Sicilia, e Napoli ci si squarcia il cuore. Tutto il sistema della nostra Costituzione tende ad eguagliar la sorte delle provincie a quella della capitale; tutti gli abitanti delle due Sicilie avranno tra poco gli stessi interessi, perché dunque farci credere sempre nemici gli uni degli altri?

Il cielo tolga, perciò, che noi assegniamo un certo numero di Siciliani al di qua, o al di là del faro per rimanere nella deputazione permanente, e non ci rincrescerà di vederla tutta composta di cittadini transferani. O questa uguaglianza perfetta, o una totale indipendenza, ed uno stato di federazione.

Cap. 11. Delle Corti Straordinarie

Ciò che si dice in questo capitolo sembra non meritare alcun cambiamento.

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CAPITOLO III

Esame Analitico del Titolo IV. Del RE

Si tratta in questo capitolo, del titolo del Re, della facoltà reale di far arrestare ne casi urgenti, senza le forme legali; della facoltà di sciogliere il Parlamento, della successione delle donne alla corona, di una nuova distribuzione de' ministeri, della responsabilità e della organizzazione costituzionale della pubblica amministrazione, della necessità di lasciare il Consiglio di Stato come trovasi stabilito nella Costituzione, salve tre sole modificazioni.

OSSERVAZIONI SUL TIT. IV

Del Re.

Cap. 1. Della inviolabilità del Re e della sua autorità

L’art. 168, è chiaro e adattabile, né vi faremo commenti.

Del titolo del Re — Riguarda al titolo, ossia trattamento da darsi al nostro Monarca, non essendo conveniente quello indicato nell’art. 169 t'che è distintivo del Re delle Spagne, noi ne proporremo uno nuovo, e più decoroso forse di quanti altri ne sieno ancora stati concessi. Gli epiteti regj presi dalla chiesa, e dalla religione nacquero in tempo, in cui la corte romana osava tuttavia fingere un certo primato sulle altre corti: da ciò le Maestà Cattoliche, Apostoliche, Fedelissime, e Cristianissime, che altro non significavano se non se maestà inferiori, o soggette, alla santità, o beatitudine del Sommo Pontefice.

Noi Napolitani dovremmo consacrare la perpetuità della nostra riconoscenza verso gli amorosi nostri dinasti, e principalmente verso il venerabile Ferdinando I. che fu tanto sollecito di abbracciar la causa nazionale, contro la causa della oligarchia, disponendo in questo articolo dello statuto, che il Re abbia il trattamento di Maestà Costituzionale.

Questo pensiero era già espresso allora quando si lesse nelle gazzette che nell’adunanza tenuta dalle Cortes il dì 7 Settembre, il deputato Pallarea propose di darsi a Ferdinando VII. il soprannome di Costituzionale; divisamento totalmente diverso, e che fu ben confutato dal fonte di Torreno, il quale disse che alla sola posterità conveniva il decretare questi cognomi. Ma non si tratta qui di un cognome, e la posterità darà certamente al nostro buon Re quello, che tanto se gli addice, di Padre del Popolo.

Sull'art. 170 potremmo mettere in campo la dottrina del Sig. Benjamin Constant distinguendo potere reale risedente nel solo. Re, da potere esecutivo risedente nei. ministri. Non ci fa d’uopo di molta penetrazione per riconoscere il fine di questa segregazione; ma essa è talmente operata col fatto nella nostra costituzione, che noi volendo il men che si può discostarci dalla sua compilazione, non c’impegneremo in quistioni di mera terminologia.

Della facoltà reale di far arrestare nei casi urgenti senza le forme legali — Sugli articoli contenenti la enumerazione delle facoltà, e delle restrizioni del potere reale, noi non crediamo che si debba in generale nulla cambiare. Sotto il numero delle restrizioni si contiene però una disposizione più ampliativa che restrittiva, ed è che nel caso in cui il bene, e la sicurezza dello stato esigessero l'arresto di alcuna persona, potrà il re spedire i suoi ordini a questo riguardo, sotto condizione che fra lo spazio di 48 ore dovrà mettere tale persona a disposizione del tribunale, o del giudice competente. Noi non sappiamo intendere come quei legislatori tanto amici della libertà, abbiano fasciata questa porta aperta pel dispotismo. Se la dottrina della libertà individuale soffre una sola eccezione, essa è distrutta. Le parole di bene, e sicurezza dello stato sono molto sonore agli orecchi di chi poco riflette; e la salute dello Stato non potrà mai dipendere dall'arresto di un cittadino fatto qualche ora prima, in vece di qualche ora dopo. Sia dunque tolta una tal macchia al nostro statuto, né per questo 1 autorità Reale sarà ristretta, poiché la restringono solamente quelle prerogative, che possono in qualche caso farla odiosa.

La formola del giuramento del re, nel suo avvenimento al trono, dovrebbe contenere la modificazione che abbiam proposta in addietro. Della facoltà di sciogliere il Parlamento — Non pochi vorrebbero concessa al potere reale la facoltà di sciogliere o prorogare il Parlamento.

Non è impossibile, dicono essi, 1 arrivo di pu tempo, in cui uno spirito di vertigine può condurre la deputazione nazionale ad oltrepassare i suoi poteri, ad eseguire delle innovazioni pericolose, ad agire a ritrosa della maggioranza. L’esempio delle risoluzioni del Parlamento Inglese innanzi la morte di Carlo I, e quello dell’Assemblea Costituente condotta fuori del sentiero, che la maggioranza liberale, cauta, ed illuminata si avea prefisso, citati dal Sig. Constant'nel suo Saggio di costituzione (11) sono fatti, a creder loro per dimostrare quanto sia utile un freno, che possa trattenere continuamente le passioni dei deputati.

I timori, di questi tali, e l'autorità del sommo pubblicista francese non Sono certamente per noi ai un pese leggiero; ma la impressione stessa che gli uni, e l’altra ci han fatta nell’aniuaa, impegnandoci ad una intensa riflessione, ci hanno condotto a riconoscere in che riposa la pura equità dello statolo di Cadice, nel fargli proibire al Re la pericolosa prerogativa di sciogliere' il Parlamento.

Usi a dar sempre la precedenza alla ragione sull’autorità, e sugli esempj; usi a non accogliere facilmente nell’animo timori ipotetici; usi a non creder possibile qualunque amalgama tra il reco ed il falso, traila libertà ed il despotismo, noi non sappiamo nascondere, né crederemmo onorevole il farlo, il nostro pensiero su di questa materia importante, comecché rispettosi della opinione altrui, anzi lo direm pure, della opinione più sparsa tra gli scrittori di cose pubbliche.

Noi allontaneremo prima di tutto fa impressione che far potrebbero gli esempj addotti.

É noto che l'infelice re Carlo I fu il volontario promotore delle turbolenze che agitarono l'Inghilterra, durante il suo regno. Egli fu il persecutore della religione della sua patria, l'amico di Buckingam, e di Stafford, due ministri aborriti dalla nazione; egli sposò contro il voto del popolo una moglie Francese e cattolica. Egli si abbandonò ai violenti consigli dell’arcivescovo Laud, egli fu uno dei più caldi sostenitori del patere assoluto. L’odio dunque di tutti gli inglesi si era giustamente raccolto sopra il suo capo, e quel parlamento conosciuto nei fasti britannici sotto nome di lungo, perche durò, se non c’inganniamo, per ben dodici anni, fu convocato appunto dopo che moltissime migliaja (alcuni dicono 13omila) di protestanti furono scannati in Irlanda, in seguito di una congiura, cui si ebbe per certo che Carlo tenesse mano. Or ci si dica di qual peso puoi essere un tal esempio per dimostrare che i re denno avere la facoltà di sciogliere le assemblee nazionali? or che due altri secoli di esperienza e di lumi hanno introdotto per ogni dove il sentimento della tolleranza, ed hanno inciviliti i costumi? Andiamo innanzi.

Certo che la memoria lacrimevole di un re, che nel genere della sua fine rassomigliò tanto all'inglese monarca, non ci permetterà di ricordare colla stessa franchezza quei giorni di lutto, e di orrore, che desolaron la Francia e ne scommossero le fondamenta; ma qual rapporto, qual paragone può rinvenirsi dall’assemblea costituente, ed il lungo parlamento? E chi non conosce gli errori nei quali fu trascinato il buono ed infelice Luigi dai suoi stolti o perfidi consiglieri? E da chi ignora che la funesta catastrofe dell'orrido anno 1793 fu dovuta all'accanimento di quei partiti, che dopo quattro lustri non sono ancora distrutti, e si veggono quivi rinvigoriti dalla mente malefica di coloro che avrebber potuto condurre tutte le classi della nazione ad una fraterna concordia? Non bisogna giudicar giammai di una costituzione se non quando ha retto i destini di un popolo in tempo di pace; e se non quando ha poste per virtù propria le sue radici o superficiali, 0 profonde; né potrà sensatamente dirsi che la costituzione del 1791 sia caduta per questo o per quel difetto, se sin dal suo nascere si frappose ne' due poteri una diffidenza continua; se la sua accettazione fu seguita dalle proteste de' principi emigrati a Coblenza, e dai ricorsi all'Imperator Leopoldo; se quasi tutti coloro che si dicevano amici della monarchia emigravano, si Armavano, minacciavano; se il governo fu sempre ondeggiante, confuse, ed amico delle ognor perniciose inezie misure se le falangi straniere, modo sempre infame e detestabile di por sesto alle interne faccende di una nazione, si ponevano in movimento; se il Papa, trasportandosi all'epoca d'Ildebrando; scomunicava chiunque avesse obbedito alle leggi dell’assemblea nazionale; se i francesi rompevano colla violenza quel durissimo giogo, che per tanto tempo avevan sopportato; se finalmente conseguenza di quell’antecedente ere lo stato d’ignoranza e di ferocia in cui si trovava la plebe, lo stato di alterigia in cui si trovavano i nobili, lo stato di fanatismo in cui si trovavano i preti.

Noi non trascureremo giammai di ripetere questa verità: che la maggioranza nei popoli è sempre buona, e che se una volta essi potevano es rer traviati, diviene presentemente ogni giorno più difficile che lo sieno. Una sola cosa è necessaria per governarli: lealtà, lealtà, lealtà; tutti gli esempj non reggono a questa parola, che non ancora vediamo assunta come divisa di alcun governo costituzionale.

Chi pretende conoscer l’indole di un uomo in delirio, chi ha per imperfetto un telescopio saggiato nella caligine della tempesta, chi accusa l’imperizia dell'architetto, allorché la sua fabbrica cadde per un tremuoto, non ragiona diversamente di chi attribuisce ad intrinseco vizio di un atto fondamentale l’opera d’imperiose agitazioni Allegar l’esempio dei corpi deliberanti di Francia, in tempo della rivoluzione; di quei corpi che si trovarono tante volte sotto l’influsso delle armi e delle passioni popolari, debbe riguardarsi come uno dei maggiori politici paralogismi.

Ma non solo gli esempj del Sig. Constant'ci sembrano impropriamente scelti. Anche l'edilizio del suo ragionamento poggia, secondo il nostro modo d’intendere, sull’arena.

Allorché, egli dice, non s impongono limiti all’autorità rappresentativa, i rappresentanti del popolo non sono punto difensori della libertà ma candidati della tirannia.

Tralasciando che i deputati sono, secondo un buon sistema elettorale, gli uomini più illuminati della nazione; tralasciando che hanno per freno la pubblica opinione, la propria coscienza, e la libertà della stampa, tralasciando che ove avessero abusato del loro mandato tornerebbero nei loro focolari come oggetti della esecrazione dei loro committenti, tralasciando che, nel nostro statuto, la loro disgregazione succede in un termine improrogabilmente fisso, lo stesso Autore ci somministra nei suoi stessi argomenti un vittorioso modo di combatterli; e giova qui, senza nessuna riflessione preliminare, sentir la enumerazione dei malanni, che s’incontrano, a suo dire, in un assemblea che non può esser disciolta: la cecità ne' suoi movimenti, più incalcolabile nei risultati per gli stessi membri che la compongono; il precipitarsi in eccessi che a prima vista pajono escludersi; una indiscreta attività sopra tutti gli oggetti una stemperata moltiplicità di leggi; il desiderio dì piacere alla parte appassionata del popolo; il dispetto ispirato dalla resistenza che incontra, e dalla censura che suppone; l’opposizione al senso nazionale l'ostinazione nell'errore; lo spirito di partito che non lascia scelta fuor degli estremi; lo spirito di corpo, che non dà forza se non se per usurpare; la temerità o' l’indecisione; la violenza, o la stanchezza; la compiacenza per un solo, o la diffidenza contro tutti; il lasciarsi trascinare da sensazioni tutte fisiche, come l’entusiasmo, o il terrore; l’assenza di ogni responsabilità morale; la certezza di sfuggire per lo gran numero alla vergogna della viltà o al pericolo dell'audacia. Tali sono i vizj (segue il signor Constant) delle assemblee, allorché non sono ristrette tra limiti che non possono superare. In verità che questa descrizione è più spaventevole di quel che fosse alcuna di quelle poetiche bulle che flagellarono la cristianità; e per dimostrar troppo, ci permetta pure di dirlo il Sig. Constant, dimostra pochissimo, imperocché tutte le sue supposizioni Sono gratuite, o contrarie alla ragione, ed egli trasforma, non sappiamo sii quale appoggio, una riunione composta del fiore di una nazione civile, in una masnada di fuorusciti, o in un camere ne di. pazzi. Forse egli prese in questo luogo i fenomeni che. si manifestarono nell'assemblea legislativa, e nella convenzione nazionale come caratteri generici di ogni unica rappresentanza: se cosi è, noi lo abbiamo già combattuto. Ma se anche potessimo supporre come possibili tanti disordini in un Parlamento composto secondo la pubblica opinione; quanti poi non ne potremmo suppone di più in una combriccola di ministri moderni, i quali sovente agiscono a rovescio delle quattro virtù cardinali? Certo che il bivio sarebbe pericoloso, ma nella medesima assurdità della ipotesi, seguendosi la strada nazionale, la scelta sarebbe sicuramente più uniforme alla prudenza.

Quando il sig. Constant'scriveva il suo saggio di costituzione egli non si era ancora trovato, a fronte dei Decazes, dei De Serre, dei Pasquier, dei Ravez, dei Laiué, e di altra simile razza, la quale ha dipinto con colori più neri di quelli della sua tavoletta la gloriosa minorità del 1819, quella minorità cui lo stesso Constant'ha dato tanto splendore, quella riunione di circa cento deputati che formano l’orgoglio dei nostri tempi, e che onorano non che la Francia, l’intera specie degli esseri ragionanti. Ebbene un pugno di gente ambiziosa e priva di sinderesi Duella gente che meriterebbe di starsene attuffata oi fraudolenti adulatori nella seconda bolgia dell'inferno di Dante; quella gente che ha preparata nella Francia una seconda scena di lutto, e di desolazione (12) ; quella gente che ha disturbata la pace di ventisette milioni di uomini; quella gente che ha distrutta la libertà individuale, la legge nazionale delle elezioni, e la libertà di stampa, ed ba violato il dritto di petizione; quella gente che ha dichiarata assassina la nazione francese (13); quella stessa gente avrebbe potuto sciogliere la camera di Francia, e forse Io avrebbe fatto se la sorte vi avesse mandati venti liberali di più, poiché allora la causa della oppressione non avrebbe trionfato.

Sia dunque reso un immortale onore agli autori della costituzione spagnuola per avere, contro la insufficiente autorità di moltissimi scrittori, Stabilito che il re, cioè i ministri, non hanno facoltà di sciogliere il Parlamento.

Noi combatteremo sempre per la nostra opinione insino a che ci apparirà m tanto lume, né ardiremo di proporre su di ciò il menomo cambiamento.

Non solo la Francia è fertile di cortegiani, e di ciurmatori; e chi ci assicura che sarà sempre lontana dal nostro ministero qualche misera parodia? Or qual senno può indurci a dar. . facoltà di sciogliere, o prorogare il Parlamento a qualche uomo i stato da gazzetta, che venda oggi una riputazione del vecchio tempo, a qualche vilissimo cortegiano, a qualche limitato aristocratico a qualche manieroso trappoliere, a qualche testardo semplicione, ed a qualche altro personaggio di simil conio, cui potrebbe per avventura indossarsi un giorno la rispettabile toga ministeriale?

In fine che cosa chiede il sig. Constant, che cosa chieggono gli altri pubblicisti(,) che cosi chieggono i nostri rari nomini prudenti, ma timidi? Un appello alla nazione, un appello ai deputati stessi posti con una proroga nel caso di riflettere meglio. Ebbene questo desiderio è appagato dalla costituzione; il re col veto del primo anno ne appella alla più lunga riflessione degli stessi deputati e col veto del secondo anno ne appella alla nazione, la quale o dissente dai suoi primi rappresentatiti e nominerà persone, che hanno principi, o consente ed allora restariconosciuto che il governo era in errore. Secondo la nostra Costituzione, lo scioglimento del Parlamento nazionale è periodico; l’appello alla nazione ha luogo in ogni due anni; il cattivo spirito della rappresentanza, nel caso che si manifesti nella prima sessione, si sopporterà per un solo anno di più di quel che porterebbe la costituzione inglese o francese; esso potrà durare alla peggio per quattro mesi; il monarca non si troverà esposto mai a fare un atto talor procelloso, 0 di orribili conseguenze; una buona deputazione può sempre riparare ad ogni danno anteriore, e così l’ancora della salvezza della patria è sempre apparecchiata; in somma mille vantaggi risultano da ciò che stabilisce lo statuto Spagnuolo, e per la Nazione, e per il suo Principe, alla coi dignità, ed alla cui conservazione si è provveduto ammirabilmente, togliendogli il mezzo di essere trascinato dai ministri in un passo che se può essere salutare, può più spesso essere disastroso.

Finalmente come conciliare questa regia prerogativa coll'insieme della costituzione? colla facoltà parlamentaria di risolvere i dubbj di fatto e di dritto sull’ordine della successione alla corona? con quella dell’art. 181? e con tante altre indicanti la supremazia nazionale, cardine e fondamento del diritto costituzionale, che divenne nostro?Le disposizioni principali del nostro, statuto sono talmente concatenate che l’una dipende dalle altre, e tutte dipendono da una sola. Si dirà che l'intiero statuto è cattivo, e questa proposizione è più scusabile delle tante, che si fanno per migliorarlo ma non sarà dimostrata se non insieme coi dogmi del vescovo di Autun.

Cap. 2. Della successione alla corona

>Della successione delle donne alla corona— Una legge di tradizione, molto rinomata e della quale non si è mai conosciuta l’origine la legge salica, escluse in ogni tempo le femmine dal trono di Francia. Né per lunga serie di anni le altre corone di Europa cinsero teste femminili. La medesima Spagna non fu governata da femmina prima della celebre Isabella, verso la declinazione del secolo decimoquinto.

La prima sovrana di Napoli fu Giovanna, figliuola di Roberto. Né l'Inghilterra fu sottomessa a donne innanzi che regnassero le figlie di Arrigo ottavo. E la Russia non avea sofferto' niun governo donnesco fino alla vedova di Pietro il Grande.

Lo stesso. si troverebbe nelle altre regioni del Nord, tratta qualche rara eccezione, se. alcun utile ritrar potessimo da tali ricerche.;La ragione la quale allontana le femmine da}» le cure del trono si trova nella natura, e nei costumi, che assegnarono a questa metà del genere umano, le. sole funzioni, cui possa adattarsi, le funzioni. nobili, ed onorevoli di governar le. famiglie. Se una donna può far da re, non vediamz ostacolo che possa impedir alle donne di esser magistrati, o ministri, o generali di eserciti. E che altro è il potere reale se non nna; sublime magistratura, un gran ministero, un su, premo comando di eserciti?È indubitato che le leggi moderne, malgrado le riforme che hanno subite, sono ancora ingiuste a riguardo delle femmine: certamente la lor condizione sarà migliorata coi progressi delle istituzioni; ma le istituzioni non riesciranno in eterno a distruggere quelle infermità perenni, quelle gravidanze, quegli allattamenti, che oltre a tante. altre morali differenze, le. rendono disadatte al maneggio delle faccende pubbliche, e farebbero delle corti una officina di amori. fu detto che quando regna un re suol regnare una donna, e. che quando regna una, donna suol regnare un uomo; ma i detti solamente spiritosi non ci tratterranno dal seguire la nostra esamina.

I tredici sapienti i quali composero la commissione destinata dalle Cortes a formare la Costituzione non. assegnarono nelle loro lettere nessun motivo delle disposizioni degli art. 174, 176.

La successione nella nostra dinastia è regolata da una legge della gloriosa memoria di re Carlo III, la quale è più condonante al dritto pubblicai di Europa, quindi non vi è motivo di adottare le disposizioni contenute in questo capitolo, ed il nostro statuto dopo aver dichiarato che il Regno delle due Sicilie è ereditario nella discendenza mascolina, per ordine di primogenitura, e di rappresentanza, non escluso le femmine, nella mancanza de' maschi, potrebbe sopprimere gli articoli 176, 178, e 180, siccome inutili,modificare l’articolo 179,e conservare gli articoli 181,182, i83, e 184.

Cap. 3. Della minore età del Re, e della reggenza

Crediamo che questo capitolo non debbi soffrire nessuna alterazione.

Cap. 4 Della famiglia reale, a del riconoscimento del principe delle Asturie

Un decreto fatto da S. M. nel 1816 stabilì, uniformemente all’antico uso dei regnanti napolitani che il suo figlio primogenito portasse il titolo di Duca di Calabria, ed assegnò altri titoli toli agli altri individui della reale famiglia.

Alle parole Infanti delle Spagne potrebbero costituirsi quelle di Principi o Principesse dette due Sicilie, lasciando salvi i titoli già assunti, e lasciando a disposizione del re 1’assegnare i titoli che gli piacerà a tutti i suoi figli, non che ai figli del Duca di Calabria. Le altre disposizioni a contare dall'art. 204 possono essere adattate, salva la modificazione del giuramento, risultante da ciò che abbiam detto al cap. 2 del tit. 3.

Cap. 5. Dell’assegnamento della famiglia reale

Questo cap. non suggerisce niuna riflessione.

Cap. 6. Delle segreterie di stato

Di una nuova distribuzione de’ ministeri; della responsabilità, e della organizzazione costituzionale della pubblica amministrazione — Si proporranno su questo capitolo brevi cambiamenti, e poche aggiunzioni, le quali convalidando, in vece di alterar le basi costituzionali, potranno essere feconde dei più eccellenti risultati. Noi siamo persuasi che seguendosi questi nuovi provvedimenti, la distribuzione degli affari sarà meglio stabilita; si aprirà la strada ad,un sistema di amministrazione più semplice, e più economico; si provvederà alla responsabilità degli impiegati inferiori ai ministri. Si giudichi se abbiamo troppo promesso. La stretta unione delle relazioni estere colle relazioni commerciali, in un paese bagnato quasi tutto da mare; il desiderio ai riunire ad un altro un ministero, il quale sussistendo solo, non si vedrà presto rapito alla influenza aristocratica, la quale sembra essersi per tutta Europa rifugiata in quest’ultimo asilo; l’economia, che risulterebbe da tale aggregazione; ed altre considerazioni ci hanno suggerita questa incorporazione, non nuova nel Regno, facilitata dal moderato numero di affari, che sono in ambedue i ministeri, e che potrebb’essere come dicemmo sommamente giovevole al commercio, anche per la secondaria riflessione della corrispondenza che potrebbe avere colla grandissima quantità di agenti consolari sparsa principalmente lungo il littorale, ed abbandonata ora pienamente alla inutilità.

Taluno sarà forse sorpreso in vedere, nel nostro progetto, le finanze dei pubblici stabilimenti, e dei comuni poste fra le attribuzioni del ministro delle finanze. Questa sorpresa, osiam dirlo, sarà figlia di un pregiudizio, e del cattivo suono che suol produrre sul nostro timpano la parola ministro delle finanze. Ma non fermandosi a questo termine di riprovazione, ed esaminando l’aspro governo che i ministri dell’interno hanno fatto, paternizzando, e tutelando, delle rendite dalla pubblica beneficenza, e dei comuni, non si troverà strano che si diano tali attribuzioni a chi, essendo stato giudicato capace di presedere all’amministrazione del pubblico erario, puole con maggiore speranza di buon successo, essere incaricato di presedere a quella di ogni altro pubblico stabilimento. E se un magistrato di tale importanza, debb‘essere cinto dalla diffidenza, perché se gli affidano i sette milioni della contribuzione fondiaria, ed i sei dei dazj indiretti (14)? Non è questo il luogo di dimostrare la economia, e la repressione degli abusi che nascerebbero da questo sistema; non è questo il luogo d’indicare quali disposizioni potrebbero conciliare la sicurezza dei comuni coi loro interessi; ma in qualunque caso, quella qual si sia direzione legale della loro contabilità, dei loro stati discussi, dei loro introiti, dei loro esiti debbo stare presso il ministro della contabilità, degl’introiti, degli esiti, e degli stati discussi del Regno.

Ogni cosa al suo posto. I numeri al ministro numeri: egli offre guarentie maggiori di ognialtro ministro: egli debb’essere professore di questa scienza, gli altri ministri potranno al più avere una tintura o, come si dice, esserne dilettanti. L’esperienza ci ha dimostrato che i passati ministri di finanze non hanno mai malversato un soldo, se per malversazione s'intende la estrazione surrettizia dal tesoro pubblico; mentre i ministri dell'interno hanno prodigato, nel più ristucchevole modo, le rendite de’ corpi morali commessi al loro patrocinio. Togliete ai ministri di finanze la facoltà di spogliare il tesoro con mandati in regola, e son stati discussi, ed i ministri di finanze non faranno più paura. Supponeteli soggetti alla pubblicità ed alla responsabilità e la vostra sicurezza sarà completa; ed essi non impiegheranno il danaro de’ comuni a farne alti presenti, a largirne lo stato, o a gratificare l’orda paterna degli amministratori.

L’altro importante cambiamento proposto sui ministeri si è appunto l’abolizione di quello che fu sempre il più rovinoso, il più sprecatore, il meno utile di tutti gli altri. La massa degli affari che gli sono addossati è enorme, e l’influenza perniciosa che sinora ha preso sopra tutti i rami di pubblica amministrazione per mezzo degl’intendenti chiamati a mischiarsi di tutto ed a non risponder di niente, debb’esser distrutta. Passate le sue attribuzioni finanziere al ministro delle finanze, noi abbiam divise le altre, secondo una classificazione molto naturale, in morali, e materiali; ed abbiamo unito alle prime il governo civile del culto, che esser debbe la morale per eccellenza. Noi abbiamo sperato fondatamente che la nuova divisione farebbe prosperare fa pubblica istruzione, gli stabilimenti scientifici e letterarii, l'agricoltura, le manifatture ec. e che promoverebbe l’utilizzazione delle acque come mezzo di agricoltura, e di navigazione; il disseccamente dei pantani, la formazione delle strade ec,cose tutte che han figurato sin ora nelle leggi, e nei decreti, per abbagliar gli esteri; e negli stati discussi, per alimentare oziosi.

Giova qui accennare che ogni ministro dovrebbe tenere in ogni dipartimento un intendente, direttore, o amministratore del suo ramo, provvedimento che darebbe moto, e vita a tutti gli affari, e che sarebbe di sommo risparmio, giacché presentemente il solo ministro delle finanze mantiene in ogni capoluogo di provincia sei, o sette direzioni colle loro sequele, d’ispettori, di controlori, di cassieri, di ricevitori, di esattori ec. ec. Questa unità, questo nesso, questa semplicità di amministrazione potrebbe in breve tempo mutar l'aspetto del nostro regno. Noi non facciamo qui che indicarlo.

In Francia l'amministrazione non ba veruna esistenza costituzionale, e 1 immenso numero di impiegati, e l'arbitrio di cui godono, e la niuna loro responsabilità, e la protezione che loro accorda un consiglio di stato illegale, rendono quei popoli, che malgrado le apparente, sembrano degni di miglior fortuna, soggetti ad un governo che noi possiamo francamente chiamare il meno liberale dell'Europa civile.

Questo pensiero, unito a quello che lo stesso sistema francese, benché temperato di molto, si è radicato nel nostro paese, ed unito alle considerazioni che faremo, parlando del potere giudiziario, ci ha mossi a proporre alcune forme generiche, e costituzionali, onde soggettare l’amministratone ad un andamento regolare, e ad una responsabilità non vana. E tale non è certamente quella da noi additata pei ministri stessi, e pei pubblici uffiziali, dappoiché, lasciando ad un codice particolare la cura di determinare i motivi che danno luogo all'accusa, ed alla punizione de' ministri, e degli altri alti funzionar), e la procedura da seguirsi in tali giudizi, noi offriamo ancora il modo di far indennizzare i cittadini dei danni loro arrecati dall'abuso(1) dell'autorità ministeriale, e ciò coll'esplicito mezzo dei tribunali ordinarj; mezzo da potersi ancora im piegare contro i funzionarj sottoposti, senza che loro vaglia di scusa qualunque autorizzazione superiore. Chi non vede che in tal modo i funzionar) cesserebbero di citare le lettere ministeriali, come articoli di fede, e che sarebbero tutti vigilauti allo scrupoloso e salutare mantenimento delle leggi? Se non siamo illusi, il nostro progetto provvede alla dignità de' pubblici uffiziali, ed all» guarentia dei cittadini. E colla distinzione fatta tra essi, e gli agenti, dà così ai ministri, come' agli uffiziali suddetti, la facoltà di adoperare nella parte più materiale degli affari, coloro che stimano meglio; facoltà concorde ai principi della rigorosa responsabilità, che si esige da loro, concorde alla economia, ed all'attenzione, che gli agenti stessi dovrebbero porre nell’adempì mento dei loro incarichi.

Un'altra disposizione che ci comparisce di non minore utilità per il pubblico servizio, e per la giusta latitudine da concedersi ai ministri, onde poterne pretendere una responsabilità severa, si è quella che attribuisce loro la facoltà di allontanare dall'attività, con un semplice decreto, qualunque pubblico uffiziale, facendogli ritenere la metta dei suoi averi fissi. Tal disposizione non ha d’uopo di ulteriori spiegazioni. Finalmente conviene giustificare la disposizione colla quale si concede ai pubblici uffiziali di essere, pei soli delitti commessi nell’impiego, giudicati dal supremo triennale di giustizia. Questa misura è conveniente alle dignità dei pubblici uffiziali, il cui numero, come vedesi, sarà molto ristretto; al rispetto dovuto loro dai cittadini; e tende inoltre ad impedire, che giudici di dritto eguali o inferiori in grado abbiamo la facoltà di tradurli. in giudizio per delitti non comuni, il che si vedrà meglio nel titolo del potere giudiziario.

Nel titolo stesso del potere giudiziario farem conoscere la necessità di assimilare una parte dei giudici agli altri pubblici uffiziali. Intanto noir pubblichiamo nel progetto, e mandiamo quivi 1 nostri lettori, l'intiero nuovo capitolo delle segreterie di stato, che vorremmo, piuttosto chiamate ministeri. Nessuno articolo dello statuto delle Cortes vi è stato preterito. Il numero dei ministri è ridotto a sei, malgrado la nuova carica risultante dalla divisione del presente ministero dell’interno (15).

Cap. 7. Del Consiglio di Stato

Della necessità di lasciare il consiglio di Stato come trovasi stabilito nella costituzione salve tre sole modificazioni – Il consiglio di stato stabilito dalla Costituzione delle Cortes è a parer nostro una delle più felici politiche istituzioni conosciute. Debb'esso considerarsi come un potere di un genere particolare, e nuovo nel dritto costituzionale, potere che noi chiameremo consultivo, malgrado il contrasto apparente dello due parole. Noi abbiamo dimostrato nelle osservazioni fatte all’ottavo capitolo del 3.° tit. la nuova utilità di cui questo corpo potrebb'esser capace.

Le determinazioni già prese dal Parlamento non c'impediranno di esporre liberamente il nostro pensiero, che vii cosa credemmo in ogni tempo il comprimere. qualunque spiacevole frutto ce ne venisse (16).

La creazione del consiglio, soggetto presente alla nostra disamina, era sì poco urgente che due mesi sono trascorsi dacché la sessione parlamentaria trovasi aperta, e l’affare non è ancora compiuto. Ma fosse pur ella stata urgentissima, ci sembra che il salutare neologismo del provvisorio avrebbe dovuto accompagnare Una qualsisia operazione sul Consiglio di Stato, senza devenirsi a tre o quattro modificazioni le quali, fatte fuori di opportunità e di tempo diedero idea di quelli edifizj che sì vedono talora intrapresi senza pianta, e che portano in toro una causa di decadenza e d’imperfezione. Queste modificazioni hanno, secondo la nostra persuasione, le qualità di ledere le basi dello statuto e di essere dannose ed inutili. Ledono le basi dello statuto perché restringono due poteri costituzionali, quello del Re, e quello del Parlamento. Sono dannose perché, come or ora lo svilupperemo, tolgono al merito una giusta lusinga, ed uno sprone onorato. Sono inutili, perché dovendo il consiglio essere inteso, secondo l'art. a3o, negli oggetti gravi di governo, poco importa che vengano i suoi membri solamente dal fondo delle provincie: ma noi torneremo or ora sa tal soggetto.

Le sole modificazioni, le quali pensiamo doversi fare nel consiglio di Stato sono tre, delle quali una riguardante i grandi di Spagna, si trova giù eseguita.

Ecco l'altra. Noi supponghiamo che non sia lontano il tempo felice, nel quale tutto l’ordine ecclesiastico, venendo considerato come una delle primarie, e più utili magistrature della nazione, sia sottoposto, in ciò che non riguarda l’essenza della sacrosanta religione cattolica, alla regolar dipendenza de’ poteri costituzionali; che sia tolto alle cure mondane di amministrazioni, e di litigi, che 1° distraggono dal suo venerabile ministero,lo pongono spesso in dissidio degl’interessi dalla patria, di cui è figlio, e lo fanno talor divenire incomodo, e pernicioso all’ordine pubblico; che sia finalmente mantenuto dallo stato, con quella giusta misura conveniente all’umiltà, ed alla maestà della nostra credenza.

Questo tempo dovrà giungere sicuramente, e le buone disposizioni, ed i lumi del nostro clero ne faciliteranno l’arrivo. Perciò potrebbero sin da ora i sacerdoti considerarsi interamente corno cittadini, La disposizione che ne chiama un determinato numero nel consiglio di stato dee considerarsi, o come un privilegio o come una esclusione. Se è un privilegio, è ingiurioso per la nazione; se una esclusione è ingiuriosa pel sacerdozio. La scelta fatta dai rappresentanti del popolo debb’esser libera, illimitata, estesissima, e dee cadere sul merito dovunque esso si trovi. Questa riflessione ci riconduce a desiderare che la disposizione, colla quale si assegna un consigliere di stato ad ogni provincia non si trasmetta nella costituzione modificata. Essa fu presa forse nelle circostanze attuali, per opporre un insuperabile muro agli intrichi degli abietti postulanti della capitale, ed a coloro i quali amano, e difendono il sistema tirannico eia dilapidazione della pubblica fortuna 'eredità funesta del maggior despota della terra; ma questa considerazione è fuggevole, e conviene esaminare la cosa in se stessa.

Nell’intraprendere questo lavoro noi ci eravamo preparati a combattere molte di quelle disposizioni, che l’analisi ci ha condotto a trovar non. solo savie, ma ammirabili. Una di esse si è il consiglio di stato nel suo numero, e nella sua libera scelta, fatta, secondo gli stessi termini di quel codice, tra gl’individui che siensi più distinti per lumi, e cognizioni, o per grandi servizj resi in alcuno de’ principati rami dell'amministrazione e del governo dello stato. Il suo numero ci sembra necessario per le ragioni già dette riguardo al numero de' deputati al Parlamento; e per la novella, e salutare attribuzione che gli vorremmo accordata, quella cioè di un previo esame delle leggi. La sua libera scelta è indicata da quel capone politico che non bisogna mai legarsi senza necessità. Verrà un tempo in cui uomini sommi, uomini non solo napolitani, ma cosmopoliti non potranno esser chiamati in quel concilio onorevole, perché il posto che sarà vacante, non sarà il posto della provincia in cui nacquero. È vano il dire non. esservi provincie senza uomini di merito, imperocché gli uomini di sommo merito sono rari, ed è giustizia che sieno essi sempre preferiti ai primi; ed ogni legge la quale comprima la nobile ambizione degli spiriti superiori, ogni legge che opponga loro un ostacolo ingiusto, è una legge contraria alla ragione, all’utile pubblico, all’onor nazionale.

La natura del consiglio di stato di nuova composizione è mutilata, degenere, e lontana dal consiglio stabilito dalle Cortes. I consiglieri sono eletti sulla parola di quei pochi deputati che li conoscono, e mentre la costituzione aveva provveduto a farne un corpo figlio della opinione dell’intiero Parlamento, il Parlamento ha frustrato in ciò, per soverchio, zelo 1 interesse nazionale. Giova ridirlo, quell’assemblea non è un corpo rappresentativo, ma consultivo. Le nostre provincie non sono i cantoni della Svizzera, esse hanno tutte gli stessi bisogni, perché hanno le stesse leggi, perché hanno una rappresentanza unica, perché sono non tanti piccioli corpi, ma tanti membri di un corpo solo.

Le cabale del momento, le pretenzioni di alcuni antichi consiglieri de’ reggitori, francesi, il movimento insolito, in cui si eran messi alcuni dormienti dell’alta magistratura, le macchine poste in gioco da ciò che dicesi a Napoli pagliettismo; il timore di non dover ammettere nella proposta taluni grandi funzionarj 'amici dei predoni, protettori degl’intriganti, avvezzi ad amministrare senza conoscere la materia amministrata; più dannosi a questo paese di una penuria e di una epidemia, riguardati da tutti i passati ministri delle finanze come i Necker dell’Italia meridionale, circondati, in ricambio, dal disprezzo pubblico, han potuto esser tutte cause lodevoli, ma passeggiere di una determinazione, che fa risplendere il patriottismo, e la buona intenzione della nostra rappresentanza nazionale ma che non merita di esser consagrata in uno statuto di cui tutte le basi sono sublimi e capaci di rigenerare la brava nazione cui siam superbi di appartenere. Dippiù gli imbarazzi, cui conduce l’applicazione di una scelta inceppata si accresceranno allorché, sia vicino il tempo, il territorio della monarchia delle due Sicilie sarò diviso in un numero maggiore di dipartimenti togliendosi via la inutilissima e dispendiosa ammistrazione distrettuale. Nulla diremo di una nuova restrizione della prerogativa reale, che nel 10.°( )fascicolo della Minerva fu accortamente, e maestrevolmente discussa, quella cioè del non potere i consiglieri di stato esser eletti a niun’altra carica.

La nostra intenzione si è manifestata abbastanza, tenersene alla costituzione in tutto ciò che riguarda la composizione del Consiglio di Stato. Il nostro Parlamento non sarà sordo alle voci ed alle premure di tutti gli amici della costituzione.

L’intima modificazione che proporremo cadrà sull’art. 237 ove si dice che quel consesso farà le terne per la provvista de’ benefizj ecclesiastici, e per gli impieghi di giudicatura. L’attuale ministro di grazia e giustizia propose dalla tribuna nazionale, a tal riguardo, un provvedi mento in parte uniforme ai nostri principj.

I grandi corpi non sono fatti per trovare persone idonee alle cariche, sovente piccole, ma possono somministrare utili notizie sul conto de’ candidati, e degl’impiegati. Sia dunque per questo motivo; sia perché il potere propriamente esecutivo, ond'essere responsabile, non debbe mai essere incatenato, sarà più utile che la proposta alle magistrature, ed ai benefizj ecclesiastici sia fatta dai ministri rispettivi, e la loro nomina colf intesa del consiglio di stato. Se si vuole che le ruote costituzionali non s’intoppino scambievolmente nel loro moto, è necessario che sieno esse alquanto libere l’una dall’altra. Si dirà un giorno: la giustizia va male; i ministri risponderanno: i consiglieri di stato vi colpano;e l’andamento della giustizia non sarà migliorato, ed i cittadini ne soffriranno, senza conoscere chi lor ne risponda.

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CAPITOLO IV

ESAME ANALITICO DEL TITOLO V. — DEI TRIBUNALI E DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE B CRIMINALE.

In questo capitolo si esamina l’attual sistema giudiziario, e si giustifica il nuovo.

OSSERVAZIONI AL TIT. V

Dei tribunali, e dell’amministrazione della giustizia civile, e criminale.

Esame dell'attuai sistema giudiziario, e giustificazione del nuovo — Tuttociò che riguarda il poterà giudiziario non può essere espresso in uno statuto costituzionale, ma n’è la necessaria derivazione; perciò una legge costitutiva dee limitarsi ad indicare i punti principali dei dritti de’ cittadini e della potestà dei magistrati, non che della gerarchia giudiziaria in generale.

Dalla semplice lettura del titolo del quale ci stiamo occupando, si viene in chiaro che moltissime massime, ed istituzioni di diritto già vecchie tra noi:erano sino al 1812 sconosciute alla Spagna, e che le particolari circostanze di quella monarchia resero necessaria l’ammissione di molti articoli non applicabili ad altri stati. Ma convieu forse rigettare tuttociò che nel gran codice politico della Spagna vien proclamato su tale oggetto? No certamente. Ma le istituzioni del nostrodiritto, le quali in gran parte ci vennero dalli Francia, sono esse tutte tendenti alla felicità generale? No certamente. Quindi la necessità di restringere il numero degli articoli di questo titolo; di conservarne quelle disposizioni che ci convengono; e di proporre alcune novità, che da molti saran chiamate ardite, e forse anche sogni, ma che saranno forse meritevoli di riscuotere l'approvazione di uomini non prevenuti dai pregiudizi, di uomini che camminano rettamente alla verità senza arrestarsi per secondarie, e minime considerazioni, di quelli uomini in somma, i quali soli possono essere strumenti di una rigenerazione politica.

La nostra poca esperienza si farà probabilmente sentire in questa materia più che in qualunque. altra, dappoiché poco studio noi facemmo della scienza giudiziaria, e ci è mancato il tempo di ricorrere alla guida dei libri. Malgrado ciò, se lo spirito di osservazione, e l'amore della libertàgenerale, parola che suona perfettamente felicità generale, potettero esserci di qualche giovamento,noi farem palese la nostra opinione, lasciando ai lettori più istruiti la cura di rettificarla, e di ricavarne, se pur ve n’è, un profitto qualunque.

Oltre alla contestura dei nostri codici, adattati per lo più ad un governo dispotico, ed avaro; oltre alle ammirabili novità fattevi dal sapere dei filosofi e dei liberali del quinquennio, noi abbiamo osservato nell’amministrazione della giustizia i seguenti capitali difetti.

1.° Non è definito il potere giudiziario, di modocché non è noto, quali leggi sieno di competenza dei giudici, quali del potere ministeriale, o esecutivo propriamente detto.

Abbiam creduto che a ciò si potesse ovviare, proclamando chiaramente il principio: che l'applicazione di tutte le leggi si appartiene ai tribunali, fuori quelle in tutto, o in parte eccettuate, e commesse ad altre autorità.

2.(0) La inutile ed ingiusta eccezione del contenzioso amministrativo, non che le giurisdizioni delle altre materie giudiziarie, divise in civili, commerciali, correzionali e criminali, importano un allentamento nel corso della giustizia, ed una continua e perniciosa contestazione fra i diversi ordini di magistratura.

Il rimedio indicato per questo male ci sembra alto a guarirlo radicalmente. Uno sia l'ordine della giurisdizione per ogni sorta di affari contenziosi, e cesserà quel perpetuo conflitto di competenza che può riguardarsi come lo scoglio di ogni governo diretto allo scopo della utilità dei governati; ed il prezioso diritto di ottener giustizia non incontrerà le migliaja di ostacoli, che sinora gli furono opposti; ed i cittadini saranno protetti dalle leggi, invece di esserne manomessi, come avvenne sin'ora. La nostra nazione sarebbe, per quanto ci è noto, la prima nell’adottare una regola che la farebbe forse servir di modello a tutte le altre, in materia di legislazione, siccome lo fu nell’arte più sublime di riconquistare i suoi dritti. politici.

3.° Non abbiamo giudici di fatto per le malaria penali, e la costituzione che abbiamo abbracciata ha creduto di doverne sospendere la creazione, atteso lo stato particolare del Regno per lo quale fu fatta.

Noi abbiam proposto che la costituzione non ci privi di questo essenziale benefizio; e riguardandola come un monumento perenne, abbiamo ammessi ancora i giudici di fatto per le materie non penali, salvo alle leggi di decretare il tempo in cui potran cominciare ad aver effetto.

4.° Favorevoli al despotismo sono le attuali attribuzioni dei procuratori del governo presso tutti i tribunali.

A rendere i giudici sempreppiù indipendenti t'ed a mantenerli contemporaneamente con un saggio freno disciplinare, abbiamo additata una carica, coordinata a ciò che si disse nel titolo dei ministeri di stato, che invigila sui giudici, ma che non prendendo parte nei giudizj, non si trova giammai nella posizione di poter accusare l’altrui sentimento per difendere il proprio; e rende inutile il potere illegale, ed incostituzionale della polizia, potere che basta colla sua sola esistenza a macchiar l'onore delle nazioni civili. Questa magistratura è inoltre incaricata di procurare lo spedito andamento delle cause, e di riunire come in un centro comune tuttocciò che riguarda il ministero di cui è rappresentante. Quanto poi a quello che spetta al modo di giudicare, alla interpetrazione delle leggi e a qualunque altra cosa toccar possa la santità dei giudizj, abbiam proposto, secondo lo spirito della costituzione che i tribunali provinciali corrispondano direttamente col, suprema tribunale delle capitale.

5.° La presente diversa graduazione dei giudici di circondario, dei tribunali civili, delle corti criminali, e delle corti di appello, spande un certo disfavore sulle sentenze profferite da taluni giudici inferiori, nell’atto che sovente l’altezza del merito si trova in ragione inversa dell’altezza della carica. Più la sete delle promozioni stimolata dalla continua mortificazione dell‘amor proprio pone tutti gli agenti giudiziarj in un moto, ed in una agitazione grandemente nocevole all’assiduità ricercata dal loro ministero.

L’impedimento di questi mali vien tolto di mezzo col rendere tutti i giudici eguali di grado, e col prometter. loro avanzamenti di averi, e di. onori, in ragione della durata, e della qualità dei. servizj resi da essi nel grado medesimo. Anche questo, sistema è fatto per incontrar oppositori, imperocché tutti coloro che si trovano in un punto distinto di elevazione, griderebbero la perdita del Mondo, nel sentire questa salutare eguaglianza. Ma noi diciamo la verità, non per piacere ai potenti, e professiamo che la suprema legge consiste nel bene generale, e che nessuna vanagloria individuale debbe impedire lo stabilimento di sane istituzioni. D’altronde gli attuali magistrati che con questo sistema venissero a perdere, in qualunque modo, potrebbero essere. compensati con pensioni, decorazioni, ed altre guise, essendo principio di ogni buon governo il rispettare, per quanto può, il possesso emanato dall'autorità pubblica, e sia qualunque.

6.° I cittadini non possono ottenere tutta la giustizia senza escire da una sala provincia.

È questo uno dei principi costituzionali più utile pei cittadini e più onorevole allo statuto e conveniva conservarlo. Abbiamo quindi creduto doversi raddoppiare il numero dei giudici, nel caso di appello, e doversi stabilire delle udienze provinciali, secondo il modo indicato dalla costituzione medesima. Abbiam creduto pure, nell’interesse dei litiganti, di rendere, ricusabile una porzione dei giudici.

Adottati cotali modi, una sentenza sarà riveduta coll'assistenza di quelli stessi giudici che la pronunziarono, e che potranno dimostrare i motivi dai quali vennero spinti, senza che il loro voto diventi preponderante, atteso il raddoppiamento dei votanti, e la facoltà di allontanarne una parte. Noi' ben comprendiamo che tali materie abbisognerebbero di un' analisi più distesa, ma ci troviamo in tal posizione da dovere lasciar molto, e sovente anche traile principali cose, alla intelligenza dei nostri lettori. Essi scorgeranno che dandosi al tribunale supremo di giustizia molte attribuzioni penali, conveniva dargli dei giudici di fatto. Scorgeranno similmente i motivi che ci hanno suggerito il modo di elezione dei giudici di fatto, allontanandoci, in considerazione dello stato del nostro paese, dalla comune opinione della elezione a sorte; ed entrando nello spirito delle nostre vedute, suppliranno facilmente a tutto ciò, che per brevità abbiamo taciuto, e percorreranno colla indulgenza che sin da principio abbiam reclamata, e che ora specialmente invochiamo, il nostro progetto di nuova redazione. Il suo titolo sul potere giudiziario è forse degli altri, quello che può in maggior grado pungere la curiosità dei lettori, e quello che sembra all'autore dover esser letto con maggiore attenzione. Noi li preghiamo di esaminarlo senza prevenzione, e saremo al loro giudizio deferentissimi.

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CAPITOLO V

ESAME ANALITICO DEL VI. VII. VILI. IX. E X. TITOLO — DEL GOVERNO INTERNO, DELLE PROVINCIE E DELLE POPOLAZIONI — DELLE CONTRIBUZIONI — DELLA FORZA MILITARE DELLA NAZIONE DELLA PUBBLICI ISTRUZIONE — DELLA OSSERVANZA DELLA COSTITUZIONE E DEL MODO DI PROCEDERE PER FARVI DELLE VARIAZIONI.

Si parla in questo capitolo, dell’amministrazione civile in generale, delle imposizioni commutative, delle deputazioni provinciali e loro attribuzioni, del sistema di alcuni scrittori francesi riguardante la guardia nazionale, di alcune idee generali sulla pubblica istruzione, e della libertà della stampa Si fa la conchiusione dell(9) esame praticato su tutto lo statuto.

OSSERVAZIONI AL TIT. VI

Del governo interno delle provincie e delle popolazioni.

Cap. I. Degli aggiuntamenti, ossia riunione dei corpi municipali

Dell’amministrazione civile in generale – Se la nostra nazione si trovasse a quell'altezza di virtù patriotiche e disinteressate che gli storici ci raccontano essere state comuni in Atene, ed a Sparta. Se noi potessimo pretendere in tutti quell’abitudine dell’oprar rettamente, quell’uso di astrarre la mente dalle mire secondarie e private, frutto, per lo più, d Ilo studio e dell’agiatezza. Se le considerazioni di bene pubblico, chi muovono pochi esseri privilegiati ad affaticarsi gratuitamente per enti ideali ed ingrati, o per meglio dire inavvertenti dei sagrifizj che per essi si fanno; se questi pochi invece d essere scorati, fossero fiancheggiati dai moltissimi che si astengono da qualunque non propria briga, ogni governo sarebbe superfluo, inutili sarebbero le contribuzioni, e le leggi; e la nostra nazione sarebbe dissimile da tutte le altre. Ma lasciando cotal chimera a coloro che in un momento in cui abbiamo onoralo il nome di napolitani, ce lo tolgono per darci i vecchi e dimenticati nomi di peligni, di marsi, di lucani, e di bruzj, non aspiriamo a superar la natura umana, e riposiamo sopra questa verità: che gl’interessi di qualunque corporazione morale sono quasi sempre, e debbono essere malmenati, se non per la cattiva intensione di profittare per quella involontaria distrazione con cui si fanno in generale gli affari, che possono dirsi nullius.

Non è già che non esistano amministratori: diligenti, attivi, e premurosi del benefizio dei lor pupilli di astrazione; ma ripetiamo una espressione che ci abbiam resa familiare: non poniamo la eccezione in luogo della regola; ma non supponghiamo che negozj nati presso nomini cui non importano personalmente, vigilati da nummi cui non importano personalmente, sindacati da uomini cui non importano personalmente, ed accompagnati fra tanti passaggi da qualche inevitabile espropriazione; giudicati finalmente da un potere di eccezione presso cui vogliono sovente gl'intrighi, possano venir trattati con fedeltà, e con diligenza. Che se passiamo dalla speculazione alla sperienza, e chi potrà dipingere al vero l'aspro governo che si è fatto dei miseri fondi comunali, in un sistema di amministrazione che non può lodarsi se non se dai perversi o dagl’imbecilli? Né ci si dica che il far eleggere dal popolo gli uffiziali municipali, l’abolire la carica tirannica, ed assurda d'intendente, il far scomparire insino al nome di potere amministrativo, cose tutte che certamente saranno fatte, basti a distruggere tanti abusi. Non è possibile il supporre diecimila settecento quarantadue sindaci, cancellieri, cassieri, primi eletti, e secondi eletti abili, attivi, ed onesti onde poter essere abbandonati a loro stessi. Non si può immaginare che circa quarantamila decurioni sieno vigilanti alle operazioni del sindaco, ai suoi mandati, alla contabilità dell’esattore, ai pubblici stabilimenti ec. ec. ec.

Noi abbiam tolto in esempio il regno di Napoli, che non è certamente meno civile della Sicilia, o meno avvezzo agli affari; eppure chi non saio qual misero modo gli affari sono trattati in quasi tutti i comuni; chi non sa che la elezione, de’ municipali, benché fatta dal popolo, dovrà. in buona parte del regno cadere a forza sopra quei pochi che sono iniziati nei primi. elementi della grammatica, e dell'aritmetica, chi non sa che in molti paesi i decurioni firmano con un segno di croce; chi non sa che generalmente i decurioni sottoscrivono alla cieca qualunque sorta di carte, di certificati, di conti? Noi siam sicuri che il sistema costituzionale spanderà la sua forza vitale anche in questo ramo; noi lo siamo anzi che specialmente le municipalità si risentiranno de suoi benefizj, ma non ci promettiamo portenti, e nell'interesse dei popoli, nell'interesse della regolarità, dell'ordine della economia, cose fuggite dall’amministrazione civile, diamo una regola fissa, e costante a tante picciole società, e facciamole non opprimere, non dilapidare, ma vigilare dal governo, il quale debb’essere il padre del regno, e per conseguenza dei comuni. Coloro i quali vissero, o praticarono nelle parti recondite delle provincie conoscono le antipatie locali tra popolazione e popolazione i loro pregiudizi, e le strane loro protese. Eglino possono facilmente presagire che coi sistema dell’indipendenza, dovendo, per esempio, farsi una strada, nella quale debbano trafficare dieci comuni, nasceranno mille questioni, e sulla sua utilità, e sui siti pe' quali dovrà passare; e per la sua larghezza, e per il più a il meno che si dovrà contribuire ec. ec. o per meglio dire possono presagire che non vi saranno più strade. Cosi di molti altri oggetti.

Noi non ci pronunciamo né per quelli che vorrebbero la sola amministrazione del governo; né per quelli che vorrebbero far de comuni tanti piccioli stati, tante picciole repubbliche indipendenti; ma se questi sono due eccessi, chi non vede che il secondo è il peggiore?

Le leggi, figlie dell’esperienza, farau provvedere al modo migliore di render felici le popolazioni, unico scopo che debbono proporsi. Intanto il desiderio di aver tante amministrazioni locali è universale, né sarebbe possibile il contrariarlo, anche perché la parola governo ispira ancora terrore a coloro che non pensano che noi abbiamo fatta una rivoluzione per far acquisto di un buon governo; che se non conseguissimo questo vantaggio la costituzione sarebbe inutile, e che, se il governo generale si suppone cattivo, cattivissimi debbono supporsi le migliaja dei governi particolari, giacché il governo generale tali li fa essere. Si trovi dunque quella santa strada di mezzo onde gabelle gravose, parziali, ed arbitrarie non opprimano la classe più numerosa del popolo, onde il caro frutto di queste gabelle non sia soggetto alle depredazioni. Ciò appartiene alla legge fondamentale, e conviene che ci provveda.

Delle imposizioni comunitative — L’art. 322 permette non solo particolari imposizioni, ma permette ancora che in caso di urgenza gli aggiuntamenti, previo il consenso della deputazione provinciale, possono farne uso, salva l’approvazione delle Corti.

Non è, secondo noi, in tutta la costituzione un articolo di cui possa farsi un più funesto abuso. Gran parte delle popolazioni sono schiacciate meno sotto il peso della contribuzione fondiaria che di quelle tasse, che gravitano sui primi indispensabili elementi della vita. I casi di urgenza, rarissimi o forse impossibili, si faranno nascere in ogni giorno. Conviene dunque togliere agli agenti municipali la facoltà di stabilire imposizioni senza un decreto; del Parlamento: conviene fissare un modo uniforme e generale di riscuoterle, e di spenderle regolarmente.

La disposizione potrebbe enunciarsi coi seguenti termini:

“Nel caso che si offrano opere, o oggetti di, comune utilità, e che per mancanza di fondi proprj sia necessario di ricorrere a particolari imposizioni, non si potranno queste stabilire che facendosene la domanda alla deputazione provinciale, ed aspettandone per suo mezzo l'autorizzazione del Parlamento.

“Tali imposizioni straordinarie si stabiliranno e riscuoteranno nel modo che la legge stabilirà per lutto il regno. Esse saranno amministrate nel modo, che si pratica pei fondi ordinari del comune.”

Tutte le altre modificazioni di questo capitolo sono di sì picciolo momento, che basterà distenderle nel progetto per renderle piane ad ognuno.

Tornando però alle contribuzioni, troviamo ragionevole, che si lascino sempre salve le soscrizioni, o altre prestazioni volontarie, colle quali può farsi tanto bene. Ripetiamo: puramente volontarie, mentre finora gl intendenti hanno autorizzati ruoli di transazioni e di offerte senza consenso de’ transatti né degli offerenti. Questo nuovo articolo potrebbe aggiungersi allo statuto in questi termini:

“Qualunque quotizzazione, o prestazione puramente volontaria potrà sempre aver luogo nei comuni, ma nessuno individuo potrà venirvi astretto, sotto pena di abuso di autorità.”

Cap. II Del Governo politico della provincia e delle deputazioni provinciali

Delle Deputazioni dipartimentali, e delle loro attribuzioni — Allorché si adottassero le mire da noi proposte sulla pubblica, amministrazione, nel parlare che facemmo dei ministeri, sarebbe inutile la esistenza di un capo superiore, il quale governasse le provincie. Noi non vogliamo,tornare sulle intendenze, magistrature, di cui dimostrammo altrove la mostruosità. Secondo il nostro sistema ogni provincia, o sia dipartimento, sarebbe governata, da tanti rappresentanti per quanti sono i ministri, quindi nell’art. 3a5 potrebbe dichiararsi che la deputazione, provinciale o dipartimentale sarà, preseduta dall'intendente, o direttore delle, opere pubbliche; e nell’art; 3z6, la carica d’intendente commistario potrebbe dichiararsi corrispondente a quella d’intendente, o direttore delle finanze.

Il notabile cambiamento da noi proposto nel sistema delle elezioni, porta con se anche quello che riguarda la nomina dei membri della de reputazione provinciale. E manifesto che ammesso quello, ogni circondario elettorale dovrebbe nominare, a tenore della popolazione, uno e talora due (17) deputati i alla nuova importantissima e, salutare magistratura istituita per lo governo dell’; amministrazione provinciale.

Lo statuto, sempre previdente, ha lasciato alle Corti la facoltà di apportare alla composizione delle deputazioni provinciali quelle variazioni, che saranno indicate dalla gran maestra degli uomini, 1 esperienza.

Due sono i partiti, che si offrono ai modificatori della Costituzione, dopo ammesso il nuove metodo elettivo L’uno di dare ad ogni, dipartimento tanti deputati per quanti sono i suoi circondar, elettorali, proporzionandoli con tal modo al numero di abitanti. L’altro di lasciare ad ogni dipartimento una deputazione formata, secondo lo statuto, di sette individui, dichiarando che la sorte s’incarichi di chiamare gli uni piuttosto che gli altri all’esercizio della loro missione.

Ad evitare però qualunque sconcerto, ora principalmente che una giusta divisione territoriale del regno non è ancora fissata, abbiasi giudicato convenevole che sia commesso alla legge il modo di far comporne le deputazioni, consacrando il principio che ciascuna non avrà meno di sette membri.

La pratica già incomincia a dimostrare che la deputazione provinciale, onde si consegua il bene di cui può esser cagione, dee rimanere in permanenza nella capitale della provincia. L’art. 334 prescrive doversi ella ragunare almeno per novanta volte in un anno il che non può farsi senza impegnare i suoi componenti a far viaggi sovente lunghi, e produce che la maggior parte delle radunanze si tengano con pochissimi interventori. Sarebbe quindi necessario, e conforme ai nostri principi costituzionali, che si assegnasse ai suoi individui non impiegati una indennità equivalente a quella dei deputati al Parlamento, senonché invece di essere giornaliera fosse soddisfatta per ciascun giorno di presenza alla sessione della deputazione, in maniera che coloro i quali non v’ intervenissero ne fossero privi.

La eleggibilità pei rappresentanti di cui ragioniamo sarà in tutto regolata dalle norme fissate(1 )per quella de’ deputati al Parlamento; misura di analogia emergente dallo spirito della Costituzione, e meno restrittiva di quelle che sono nell'art. 33o, dove si chiede che il nominato sia nato,e domiciliato da sette anni nella provincia mentre pei deputati alle Corti si richiede o l'una o l'altra di tali condizioni.

Gli articoli 54 325, 826, 527, 3z8, 829, e 53o saranno nel progetto modificati, secondo ciò che testé abbiam dichiarato.

Passando alle attribuzioni delle deputazioni suddette, troviamo che la terza consiste nel procurare lo stabilimento degli aggiuntamenti, nei siti dove convenga. Nel nostro regno dove niuna popolazione manca della sua municipalità dovrebbero esse incaricarsi di esaminare e di proporre al Parlamento le domande riguardanti lariunione, segregazione, e differente circoscrizione de’ comuni, non che la chiara e distinta loro confinazione, opera che a guisa di tutte le altre, è stata sempre negletta da un ministero che,malgrado le buone intenzioni de ministri, sembrò incaricato solamente di pagare, gratificare, far alloggiare, fornir di mobili, traslocare, mantener a Napoli tutti i componenti dell’alta e privilegiata gerarchia amministrativa delle provincie.

Sul 2.° e sul 4.° numero conviene (cimarsi ad osservare che la costituzione, richiedendo l’approvazione del governo sui conti de’ comuni e delle provincie, si astiene di parlare degli starti discussi, forse perché in Ispagna la loro contabilità non è ancora montata; e mentre nel num. 2° dà implicitamente alla deputazione provinciale la facoltà di vigilar l'uso de’ fondi de’ comuni, non si occupa di quelli delle provincie. Se l’intervento del governo può esser utile, come la costituzione medesima ha giudicato, esso debbe aver luogo prima che le rendite comunali e provinciali sieno già dissipate: noi professiamo in ciò una teoria perfettamente contraria ai predi calori di quella piena indipendenza comunale che fu sinora considerata per l’impulso dell’antipatìa alla parola governo, come se l’aggiunto di costituzionale non avesse avuto luogo. Uno dei problemi di amministrazione non ancora sciolti, o forse impossibile a sciogliersi, è la reintegra del danaro de’ corpi morali malamente speso Quante malversazioni non fecero dal 1806 sinora i cassieri, i contabili, i ricevitori, e gli amministratori di ogni specie! Quante significatorie o per meglio dire insignificanti non ispedirono i consigli d’intendenza e la corte dei conti, sublimi depositarj dell’arcano potere amministrativo! Quante declaratorie liberate non per rischiarare le tenebre, ma per escirne! La nostra regola è quella d io6 e’ prudenti padri di famiglia, i quali badano non tanto al modo di ricuperar le somme indebitamente uscite, dai loro scrigni, quanto al modo di farcele uscire debitamente; perciò abbiam detto tralle modificazioni che gli stati discussi de' comuni saranno esaminati, ed approvati dalle deputazioni, e quelli dei dipartimenti, formati da essi, ed approvati dal governo a norma delle leggi.

Alle facoltà delle deputazioni abbiamo aggiunto quella di promuovere la vendita, il censimento, o la distribuzione ai cittadini più poveri di tutti i demanj comunali, demani che per effetto della nullità della pretesa amministrazione civile, sono rimasti abbandonati alla sterilità, alla devastazione, o al gratuito beneficio della oligarchia comunale, che ora dai liberali stessi si vorrebbe fortificata da un pieno arbitrio. I governi passati hanno emanate molte leggi per la completa divisione dei demanj comunali, ma quei governi, quasi riconoscendo di non dover riunire i due poteri, si contentarono di assumere intemperatamente il legislativo, lasciando al caso l’esecutivo; e da ciò è avvenuto che molte terre demaniali languiscono sotto i cardi e le felci, mentre se ne sarebbe potuto ricevere sì grandi vantaggi, per allegerire i pesi comunitativi, ed accrescere la prosperità di mollissimi paesi. Si stabilisca. alla fine con effetto il principio che i comuni non debbono posseder demanj, e se altro manca si concedano gratuitamente a chiunque li richieda per migliorarli in modo qualunque e passato un certo tempo ne sia padrone il primo occupante (18).

Tutte le disposizioni del presente capitolo modificate, o adattale si leggano nel corrispondente capitolo del progetto.

OSSERVAZIONI AL TIT. VII

Delle Contribuzioni.

Cap. Unico

Questo capitolo ci sembra in generale degno di lode, specialmente per quel che riguarda la formazione dello stato discusso de’ varj ministeri, da presentarsi alle Corti dal solo ministro dell'azienda; la impressione e distribuzione dei conti del Tesoro Pubblico, e dei ministri di sfato, per tutte le municipalità; la soppressione delle dogane interne, promessa dall’art. 354; e la( )progressiva estinzione del debito pubblico, per tacer delle altre provvide misure che vi sono stabilite.

Molti de’ suoi articoli si possono e si debbono conservare. Altri poggiati sopra istituzioni, che noi noti bene conosciamo, perché alla Spagna particolari, potrebbero esser soppressi, sostituendovi disposizioni che lascino alle leggi il modo di provvedere agl’interessi particolari dell’amministrazione finanziera dello stato, dei dipartimenti e de’ comuni; ed a tal partito ci siamo appigliati, come può vedersi nel progetto.

OSSERVAZIONI AL TIT. VIII

Della forza militare della Nazione.

Cap. I. Delle truppe di continuo servizio

'Le disposizioni contenute in questo capitolo sono tutte adattabili al nostro regno 5 e sono chiare abbastanza per non meritare veruna spiegazione. Sarebbe desiderabile, per altro, che una sola se ne aggiungesse alle altre, e questa consistesse nell’ordinare che non saranno mai a servizio del regno soldati esteri di qualunque dazione; Una delle prime misure prese dal saggio Principe destinato al Trono delle Sicilie, allorché prese le redini del governo costituzionale, si fu la soppressione del solo reggimento estero che si trovava nel nostro esercito. Egli comprese che nei paesi dove si regna per le leggi e per la benevolenza scambievole tra monarca e nazione la forza pubblica destinata a combattere i soli stranieri non debbe di stranieri venir composta.

Lasciamo agli sventurati francesi' i reggimenti svizzeri pagati più largamente dei nazionali, retti con leggi militari parziali, circondati di una fiducia di preferenza e finalmente mal sofferti da tutta la parte liberale di quello stato.

Cap. 2. Delle milizie nazionali

Del sistema di alcuni scrittori Francesi sulla guardia nazionale – Gli scrittoci francesidai quali molte verità, e non pochi errori ci vennero, posero in su un sistema riguardante le guardie nazi mali, che sembra ora incontrare nel Parlamento e fuori molti sostenitori. Questo sistema vuol e che la nomina de comandanti, ed uffiziali civili di qualunque grado, facciasi per elezione dei subalterni immediati.

Una guai alla nazionale qualunque deesi considerare com e la più forte, ed irrepugnabile garanzia della libertà di un popolo. Gli eserciti, sempre dipendenti dal potere esecutivo, possono, allorché son tenuti paghi, e soddisfatti con ogni sorta di mori, e di largizioni, divenire strumento di servaggio per quelli uomini stessi colle cui sostanze son mantenuti, come tante volte è avvenuto e quotidianamente avviene. Ma non è forza che basti contro i cittadini tutti armati e pronti a difendere col sangue la libertà v primo bene della loro vita.

La Costituzione che fu adottata e giurata dal Re, e dalla Nazione ha consacrato nei suoi articoli le più sane disposizioni su tal materia. Ella, non riguardando i cittadini come soldati, prescrive saggiamente che il servizio delle milizie non sa. ria continuo, e che in nessun caso potrà il Re impiegarla fuori delle rispettive provincie, senza il permesso delle Corti.

Queste disposizioni(1) unite alla esistenza costituzionale delle milizie ed alla cura continua che n’è attribuita ai deputali della nazione, hanno di che assicurare le più liberali pretensioni, che su tal proposito possano aversi; e perciò non necessario di ricorrere a quello estero sistema,( )che abbiam sul bel principio accennato, il qual sembra fatto per illudere coloro che non prevedono quai risultati avrebbe la sua applicazione, principalmente nel nostro regno.

Se è vero che i cittadini non si debbano mai trasformare in militari, come si vorrebbe da taluni soverchiamente zelanti, è vero altresì che nel tempo della loro attività, come militi, debbano i cittadini essere astretti a quella disciplina, ed a quella subordinazione senza delle quali ogni moltitudine armata diviene disordinata, e facile a sbaragliarsi. La ragionò ci dimostra che ne' tempi, e ne’ costumi attuali talune elezioni troppo popolari sogliono cadere ordinariamente su di persone le quali si affaticano per ottenerle, e non sopra quelle, non al certo peggiori, che per una discreta abitudine se ne rimangono tranquillamente nelle domestiche mura, pronte a non ricusare, ed a non brigare quelle lusinghiere distinzioni della spontanea fiducia de’ concittadini, le. quali, per i ordinario, non ottengono mai. Chi è giunto ad essere uffiziale mediante i voti dei suoi subordinati, non incute loro quel rispetto, dovuto nell’atto del servizio militare. Essi riguarderanno nel loro comandante l’opera propria, e si permetteranno con lui quella familiarità, spesso accresciuta dalle altre relazioni, diremo così, paesane, la quale degenera in disubbidienza, e produce la confusione.

Noi vorremmo trovata una via per la quale un’autorità nazionale qualunque (per esempio, la deputazione provinciale) proponesse i soggetti al governo, e che il governo rilasciasse le nomine;poiché ci sembra che in tal (nodo gli uffiziali vestirebbero il doppio usbergo della fiducia nazionale, e del re, considerato dalla costituzione come sorgente di tutti gli onori, e verrebbero in tal modo a riscuotere tutto il riguardo che loro si debbe, con infinito vantaggio della causa pubblica.

L’opinione di coloro che vorrebbero che gli uffiziali fossero eletti q tempo, è soggetta a più gravi ostacoli. Senza discorrere della poca attenzione che, gli uffiziali porrebbero nel ben mantener l’ordine nelle loro guardie, è giusto che chiunque ha fatto uso di un distintivo in vece di perderlo dopo aver ben meritato, ne abbia uno maggiore. Intanto si toglierebbe agii uffiziali ogni stimolo per ben condursi, giacche chi si conduce bene nel servizio, può esser certo di non esser eletto.

Discorriamo sopra di ciò quantunque la Costituzione abbia determinato saviamente che il modo di formare le milizie nazionali sarà stabilito con particolare ordinanza; per la ragione, che si agita presentemente da per tutto l’argomento da noi parlato, e da molti si crede, ingiuriosamente per la rappresentanza nazionale, che la medesima, senza riguardare alla imperiosa necessità di lasciare la presente organizzazione delle guardie nazionali sino a che durino le minacce, e la probabilità di una guerra, voglia sconsideratamente occuparsi in questa sessione di nuovi piani, e di nuovi ordinamenti, e voglia prender di mira l'accennato pericoloso sistema francese.

Il capitolo della Costituzione non richiede, a nostro parere, nessun cambiamento.

OSSERVAZIONI AL TIT. IX

Della pubblica istruzione.

Cap. Unico

Idee generali sulla pubblica istruzione – Voi ci discosteremo per poco, in occasione di questo capitolo, dalla brevità che ci abbiamo prefissa, per dimostrare la somma disposizione del nostro popolo a ricevere una istruzione generale, abbandonare i pregiudizi, e adottare facilmente le buone istituzioni. Aggiungeremo inoltre poche riflessioni sulla più efficace maniera di renderlo morale; e sulla più discussa, più dibattuta, e più smidollata, delle materie, sulla libertà della stampa, il filosofo che si risolve a seguir col pensiero il linguaggio usato generalmente dagli scrittori, e più comunemente parlato, ed a firme, per così dire, 1’anatomia,rimane spesso» sorpreso degli errori, e dei pregiudizi da lui stesso, tante volte, inavvedutamente seguiti. Uno di (pesta errori, e non si numera tra i meno diffusi, e la difficoltà di educar gli uomini alla morale, alla verità, alla libertà, ed a tante altre virtù che si chiamano con varie voci, ma che tutte si danno la mano, se pur non si riducono ad una medesima, e sola cosa: il desiderio non traviato del proprio bene.

Riportiamo secondo ce li dà la memoria alcuni esempi di tali proposizioni, ripetute meccanicamente, a guisa delle ripercussioni dell’eco.

La barbarie de’ secoli non può distruggersi in picciolo giro di anni; una opinione tramandataci dai nostri avi non Si dimentica facilmente; andate a svellere le superstizioni radicate in questo paese da tempo immemorabile; questo sistema sarebbe ottimo, ma urta troppo le idee ricevute. Queste ed altre simile espressioni sotto le armi di cui si servono i quietisti, ossia i poltroni di animo per allontanare qualunque riforma, e qualunque novità. Ma se pregiudizi simili sono stati combattuti, e smascherati da per tutto da tanti, uomini ben pensanti, che vivono in quest’epoca fortunata, per essere l’aurora della libertà, ossia della felicità umana, come potranno essi resistere a lungo in un paese ove la esperienza li ha tutti combattuti, e distrutti?

La feudalità esisteva in Napoli sin dai normanni ed una commissione feudale la distrusse talmente in pochi anni che invano se ne chiederebbe oggi una traccia. Il vaccino rigettato in principio dal popolo come una chimera, ed associato vent’anni addietro nella stessa proscrizione morale del giacobinismo, e della inreligiosità, non trova oggi fortunatamente nessun contrasto. Quindici anni fa il basso popolo della capitate aveva in orrore pochi capelli di meno, e quindi peli di più, e poco prima la mancanza di: un codino era causa della morte di un uomo; ed intanto tutte le incomode capelliere sono cadute, ed i più tenaci vecchi, e quelli stessi che si sarebbero allora creduti mutilati tagliandole, le hanno al presente volontariamente recise. Nell’epoca stessa un monaco era un oggetto si grande di riverenza che ogni popolano, e moltissimi gentiluomini s’inchinavano al solo vederlo, ed ora il monachismo è apprezzato cotanto al giusto valore, che malgrado la sua burlesca repristinnzioae, un solo tratto di penna potrà annullarlo, siccome un solo tratto di penna il rimise capricciosamente, e con pubblico scherno.

La Spagna non ha più monaci. Le Cortes hanno abolito in due giorni, con due leggi, il monachismo che si credette falsamente e per tanti secoli l’anima della Monarchia (19). In un’epoca passata da non più di dodici anni si credeva ancora dalla gente minuta, e si ripeteva con ipocrisia dai paglietti, e dai preti che il re era padrone dei beni, e della vita dei sudditi; ed ora quasi un ‘milione di carbonari con le loro famiglie, e tanti altri liberali non ascritti alle società patriottiche, o per dirla in poco, tutti i napolitani hanno desiderato, chiamato, conquistata la costituzione. Sono sei anni si ammirava generalmente Napoleone od il napoleonismo; e quell’adorazione benché scusabile per la somma qualità dell’idolo, è caduta quasi da tutti i cuori. Ma chi può numerare tutto ciò che si è fatto nel regno di Napoli dal 1806 finora? Si è stabilita la coscrizione, la pubblicità dei giudizj, la contribuzione fondiaria; si sono distrutti i privilegi, e quel ch’è peggio sì son distrutte con poca giustizia multe fortune; si è cambiata la legislazione; si sono abbattuti edifizj, si sono aperte strade, si sono innalzate fabbriche e si sono domate parecchie popolazioni, che si credevano incapaci di freno, di legge, si è stabilita, ed è finita in pochi anni l’immensa coltura del cotone, che prima era quasi ignota, si sono introdotte nelle campagne mille usi, e mille macchine, che secondo la setta dei molluschi politici avrebbero dovuto penetrare presso i villani, almeno, almeno dopo mezzo secolo; si sono in somma cambiati, ed ingentiliti i costumi; si è migliorata la morale pubblica e che che ne dicano i monacisti, la rivoluzione di Luglio lo ha fatto più chiaro del Sole. La nobiltà ha deposto il silo orgoglio e la sua ignoranza; il mezzo ceto si è nobilitato, il pretismo si è raddolcito. E tutto ciò si è fatto. sotto governi dispotici, e sotto ministri amici del dispotismo. E tutto ciò si è fatto avendo sempre in mira le massime più oppressive. E tutto ciò si è fatto trascurandosi costantemente la pubblica istruzione.

Or si dica che una istituzione è ottima, ma che però si dee stabilire solo col tempo, e. che il paese non è ancora fatto per essa; e noi risponderemo che coloro i quali argomentano in tal modo o son della classe dei cennati molluschi o della classe degli idioti, o della classe dai maligni.

Gli uomini in generale, e particolarmente gli italiani del mezzogiorno, vivono più nel presente, che nel passato. La loro memoria è poca tenace, ed i loro pensieri cambiano facilmente direzione: anche coloro che hanno la mente più forte si muovono nell’abitudine formata da uno, o al più due anni, e nessuno camminando per le strade avverte un oggetto nuovo, dopo che lo ha veduto per pochi mesi.

Se vi sono innovazioni le quali toccano veramente tutto l’uomo, e lo riducono a mutare i proprj usi, a divenir povero o ricco, a menare una vita faticosa o riposata, a lasciare una città per un’altra, a coabitare con persone nuove, a separarsi da persone care, sono al certo le innovazioni prodotta dalla morte. Più o meno tutti hanno provate queste novità dolorose, e violente; or chi è colui che si affanna ancora, dopo mezzo anno, di una perdita che nell’accadere lo immerse nel pianto? Ma se ciò avviene in cose miste di beni, e di mali, perché non dovrà avvenire in cose tutte riconosciute per ottime? Il carattere della verità è di dileguare gl'inganni, e di umiliare i suoi nemici. Il non si può dei molluschi resta dunque tradotto per non si vuole.

Ciò basta, secondo noi, per dimostrare ad evidenza che i napolitani possono facilmente istruirsi, e che se noi fecero, la colpa fu del solo ministero, il quale ebbe sin oggi una decisa, e, disonorevole antipatia per la pubblica istruzione, malgrado le tremila scuole elementari ossia le tremila pensioni gratuite date a tremila sfaccendati del sesso mascolino e femminino, ed i tanti collegj che esistono da tanti anni, e producono allievi, tranne rare eccezioni poco istruiti di parole, e niente di cose; allievi da far piangere.

Lo Statuto delle Cortes contro di cui poco manca che non si faccia una crociata di esterminio da tutti i politicastri di Europa è il solo ohe abbia scritto tra le sue leggi fondamentali che i cittadini per esser ammessi all’esercizio dei loro dritti politici, debbano dopo un dato tempo saper leggere, e scrivere. Questo è un nuovo pregio di quella costituzione che avvedutamente ci abbiamo appropriata. È già lunga pezza dacché i filosofi hanno riconosciuto che l'imparare a parlare costa una fatica molto maggiore dell’imparare a scrivere, ed a leggere, ma questa verità è stata resa più che palpabile dopo la felice invenzione del metodo lancastriano, che noi abbiamo conosciuto per mostra di un’estera mercatanzia, che non è stata più introdotta, forse perché creduta appestata.

Noi dunque, e per buona disposizione naturale, e pel benefizio della costituzione, potremo in nn tempo non più luogo di dieci, o dodici anni, veder la nostra nazione più istruita, e più morale di quante altre ne sono sotto il cielo. Avvisiamo dunque ai modi i quali passano farci conseguire nn fine di tanto rilievo.

Se questa fosse un’opera sulla pubblica istruzione anche a rischio di farla passare per lo libro dei paradossi, noi c'impegneremmo a dimostrare i mali che arrecano alle società moderne, e principalmente a Napoli le università, la lingua latina, ed il dritto romano, e diremmo cose che farebbero fremere; e dimostreremmo ad evidenza che il governo dopo aver provveduto alla universale istruzione del popolo, dovrebbe astenersi dal mantenere nessun liceo, nessun seminario, e nessun collegio, tranne quelli che non è possibile alle fortune particolari di poter piantare. Ma desiderando noi occuparci della sola istruzione generale delle classi popolari, ci terremo strettamente, all'art. 366 dello statuto, ed in vece della disposizione contenuta nell’articolo seguente proporremo che si apra un concorso per ottenere buoni libri elementari. Non è tanto interessante lo insegnar i principj della grammatica al popolo, quanto il preparargli una lettura chiara, istruttiva e giudiziosa. In questa sola guisa può diffondersi nella massa dei cittadini una morale sana, ed una scienza scevra di pregiudizi, la quale contenga quelle stesse poche verità, cui è concesso ai mortali di giungere, e che i moderni filosofi hanno quasi tutti, con grave fatica, e con lungo tempo, imparate: disimparando.

Ma un altro, efficacissimo mezzo di far che il popolo sia morale, è d governo. Può egli considerarsi come un gran precettore, il quale possiede i più forti modi d’insinuazione: l’autorità, l’esempio, ed i premj. Buone leggi e ben eseguite tirati più effetto di dieci migliaia di scuole. Tracy dice che i legislatori ed i governanti sono i veri precettori della massa del genere umano, i soli di cui gli insegnamenti sieno efficaci. L'istruzione morale principalmente è riposta tutta negli atti di legislazione e di amministrazione. Seguiamo abbreviandoli gli esempj addotti dello stesso illustre autore.

Un moralista dimostrerà bene dalla cattedra i vantaggi del disinteresse, ma farà molto più un legislatore annullando con un tratto di penna la facoltà di testare, e l'ineguaglianza delle divisioni, ed annullando così ogni germe di rivalità fra i parenti, e spogliando le cure dell’amicizia anche dal sospetto di essere interessate.

La sola legge del divorzio può impedire tre quarti dei matrimoni d’interesse, e mantener l’unione negli altri, colla possibilità di romperli;Un povero professore si sforzerà a dimostrare che la vera guida dell’uomo è la sola ragione, ma invano. Un legislatore vieterà ai preti di mischiarsi affatto nell'insegnamento, e tra dieci anni tutti penseranno secondo quel professore.

Che la legge riconosca l’eguaglianza delle condizioni, e tutti si persuaderanno che le virtù, ed i talenti sono le sole qualità preziose.

Invano si dimostrebbe il vantaggio di progredire nelle scienze, se si vedesse, che un intrigante acquista più credito in un anno, di quello che ne acquista un grande uomo dopo lunghi servigj.

Che si abolisca per sempre, aggiungeremo noi seguendo i principi di quel celebre filosofo, la magistratura extra legale della polizia, e non vi saran più congiure.

Che ogni nuova legge non lasci salvo ciò chele leggi precedenti provvidero sullo stesso oggetto 'e toglierete ai trappolieri del governo, e del foro la facoltà d’inorpellare la giustizia col diritto romano, e col bollettino delle leggi.

Che un codice di procedura civile obblighi ogni cittadino, che abbia o non abbia liti, ad aver un patrocinatore ed un domicilio, e cesserà l’orrore delle contumacie e delle opposizioni.

Che si escluda la possibilità di fare qualunque legge sopra la stampa, e si vedrà cessata l'operosa riabbia degli oligarchi contro un arte salutare, ma invisa perché può adoprarsi per mettere in vista le loro macchinazioni ed i lori errori.

Ecco dimostrato con evidenza che il primo maestro della morale del popolo è il governo.

Sulla libertà della stampa — Abbiamo per incidente nominata la stampa, ma siccome la liberta di stampare vien riconosciuta nel presente capitolo della Costituzione, noi adottando una idea felicemente sviluppata nel 5.° fascicolo della Minerva Napolitana, in un articolo del quale, non saremo chiamati indiscreti, dichiarando per autore il Signor Galanti deputato al Parlamento, proporremo che si proclami in questa disposizione costituzionale, che il corpo legislativo non farà giammai nessuna legge sulla stampa.

Una tal disposizione è meno ardita di quel che sembra nel primo aspetto, imperciocché dovendosi nel codice penale classificare tutt’i delitti, e non essendo possibile di commetterne colla stampa dà nuovi o non preveduti, così quelli che con tal mezzo si saranno consumati, troveranno, a guisa degli altri la loro pena antecedetemente assegnata.

E sino a quando si dovrà ritornare sopra verità così riconosciute? Legislatori napolitani! la libertà de’ torchi è la prima di tutte le altre: basterebbe ella sola a render dolce il governo di Ali Bascià di Giannina dell’Elettore di Assia Cassel, e di. . . Riflettete che il regno della costituzione dee condurre il regno della verità; che la verità è semplice in se medesima; che per essere apprezzata, ed amata generalmente ha bisogno di circolare liberamente; che l’errore cade da se stesso; che gli scrittori amici della menzogna saranno disprezzati, e riceveranno il Torto premio dalla opinione pubblica; che le stampe anonime non avran nessun peso, e nessun valore morale, poiché l'autore nascondendosi, si riconosce incapace di sostenere quello che asserisce che il pensiero dell’uomo è soggetto a prendere tanti milioni di forme per quanti sono gl’individui, che compongono il genere umano, per quanti sopo i momenti della loro esistenza, per quante sono le circostanze nelle quali si trovano, per quanti sono gl’interpreti che lo analizzano; che il governo si libererà dalle continue note che gli agenti esteri gli fanno; invece di ricorrere ai tribunali; riflettete in somma al gravissimo e più decisivo argomento favorevole alla stampa, la guerra che muovono ad essa gli oligarchi di Europa, e specialmente gli ottimi tra loro, gli oligarchi francesi. Dal non riconoscere queste verità sono derivata tante sentenze iniquo, tante persecuzioni ingiuste, che stanno attualmente disonorando nongià una celebre nazione, ma il suo governo, al non riconoscerle derida che ogni uomo che scrive si forma innocentemente nna rete nella quale può essere allaqueato da ognuno che gli sia nemico. Ma questi principi sono così lampanti, e così riconosciuti, che oramai coloro che li contrastano, e coloro che li sostengono portano i sinonimi di amici, o di nemici della ragione. Legislatori! questa sola disposizione che aggiungerete allo statuto di Cadice vi colmerà di gloria, e di onore; gli scrittori di tutta la terra celebreranno i vostri lumi, ed il vostro patriottismo: voi vi renderete i liberatori della verità: voi troncherete dalla radice la mala pianta ripullulante detta tirannia: voi, e non sarà questo il più picciolo vanto, assicurerete sopra basi perenni la felicità della vostra patria.

E se volete ammettere leggi sulla stampa, ammettetene sulle arti assai più pericolose della chimica che può preparar veleni, dell’avvocheria che può spogliar le famiglie, della nautica che può condurre gli uomini a naufragio, della parola che può colle sue seduzioni far ebbre le menti e disporle ai delitti, della meccanica che può inventar macchine distruttive, e di tutte le sante cose di cui si puole abusare.

I nostri ministri smaniosi di far una pseudo legge, che ancor si eseguisce, sulla stampa, non parlarono della proprietà letteraria: è giusto che la costituzione vi provveda.

L’art. 571 dovrebbe concepirsi così:

“Ogni cittadino ha la libertà di scrivere imprimere, e pubblicare le sue idee, senza che vi sia bisogno di licenza revisione, e approvazione alcuna. Resta vietato per sempre di potersi fare sulla stampa, o sugli altri modi di pubblicazione qualunque legge. I delitti che, si possono commettere con tali mezzi, saranno puniti come gli altri delitti.”

“Ogni scrittore conserva per dieci anni e trasmette ai suoi eredi la proprietà della sua opera.”

Tornando indietro vorremmo che l'articolo 867 si esprimesse nei seguenti termini.

“Si fisserà, e si creerà un concorso, ed unpremio per le migliori opere elementari, da servire alla lettura del popolo.”

Sembra che gli altri articoli di questo capitolo possano conservarsi. Le buone leggi particolari faranno tutto il resto.

OSSERVAZIONI AL TIT. X

Della osservanza della Costituzione, e del modo di procedere per farvi delle variazioni.

Capitolo Unico

Una provvida lentezza è stata opposta dai legislatori delle Spagne, all’arrecare qualunque cambiamento al loro statuto. Rimasto esso intangibile per otto anni, si propone. nel primo congresso nazionale radunato dopo quest’epoca, il cambiamento da farsi, e questo primo congresso può rimandarlo alla deputazione seguente. La deputazione seguente potrà dichiarare che le Corti o immediatamente venture, o le susseguenti, possono essere investite dell'autorità speciale per decretarlo: ecco già che queste varie dilazioni possono abbracciar lo spazio di otto altri anni, e non servono che ad introdurre la quistione nella quinta assemblea posteriore al primo periodo d’inviolabilità. Quindi, a ben riflettere, un cambiamento da farsi alla Costituzione può importare il minor tempo di anni tredici, o il maggiore di anni diciotto; ed aggiunto a queste lunghezze il dovere ogni discussione relativa all'oggetto, raccogliere due terze parti di voti, si troverà molto difficile qualunque innovazione.

Tanta cautela è ben adoprata per lo mantenimento di una legge fondamentale; ma essendo essa un’opera, umana, ed essendo le circostanze della società variabilissime, principalmente a giorni nostri, non dee una costituzione aver quel carattere di perpetuità che alcuni vorrebbero. Nasce da ciò che noi desidereremmo che la proposizione de’ cambiamenti costituzionali richiesta dalla esperienza potesse farsi dopo ciascun ottennio trascorso, dopo la completazione dell'ultima riforma, nel modo indicato nello statuto, il quale sembra avere implicitamente ammessa questa facoltà, che a maggior chiarezza noi proponiamo di spiegarsi dopo l’ultimo articolo del presente capitolo. Non proponiamo 1 abbreviazione dei termini fissati, giacché essa è in parte facoltativa, e la prudenza dei parlamenti venturi sarà libera di appigliarsi ai più lunghi, o ai più brevi.

Conchiusione dell'esame praticato – Eccoci al termine del nostro lavoro: ecco nel miglior modo a noi concessa, esaminata una costituzione adottata sinora da tre nazioni, spoglia della maggior parte di quei difetti ch$ sir ravvisano nelle altre, ed ingiustamente accusata, non solo dai parteggianti dell'oligarchia, ma da parecchi scrittori amici della libertà ed annoverati da lungo tempo tra i suoi apostoli. L’arma di cui ci siamo serviti per difenderla da tali accuse è stata quella della ragione: e la ragione stessa ci ha suggeriti i cambiamenti che abbiam sottoposti al giudizio pubblico. Il carattere delle buone istituzioni è di produr buoni effetti; le istituzioni stabilite presso gli altri popoli ne producono cattivi, adunque la Costituzione che chiameremo fra napoletana ha sulle altre il vantaggio di non aver cattivi antecedenti. Che si godano i francesi le lor censura della stampa, i baro arresti arbitrarj, le lor dragonate di giugno 1820 (20), le loro corti reali, che, salva la pace dei buoni sembran composte di corsari togati; i loro giurati nominati dai prefetti; e spargano a lor piacimento dottrine favorevoli alla camera dei pari ed allo scioglimento delle assemblee legislative che si godano gl’inglesi i colpi di sciabola della yeomary ed i loro cinquanta milioni sterlini d’imposizione (circa 3oo milioni di datati), noi faremo cogli Spagnuoli, coi Portoghesi; e forse con qualche altra nazione, lo esperimento di una legge fondamentale stabilita coll’esperienza degli errori contenuti in quelle degli altri stati.

Ella, a differenza delle altre, richiede assolutamente che il governo sia nazionale; e questo, diciamolo pure, questo è il maggiore de‘ suoi difetti, il difetto che ha fatto ad essa tanti nemici ed interni, ed esterni. Forse soggiacevi essa sotto le indegne cabile di coloro che la detestane, ma il sangue de cittadini onorati e valorosi dovrà prima essere sparso, ma noi dovremo mostrar prima la costanza eroica degli spagnuoli, e che che ne accada non sarà mai la nazione napolitana giustamente accasata per averla proclamata, poiché solo essa è costituzione, e quelle che si chiamano tali in Europa sono vere maschere. del potere assoluto, vere fonti di pericoli e dissenzioni intestine.

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CAPITOLO VI

Progetto di Costituzione.

Il capitolo contiene il testo della Costituzione modificata risultante dall'esame preceduto.

AVVERTIMENTO

L'ordine seguito in questo progetto estendo corrispondente a quello della costituitone Spagnuola e dell’esame fatto nell’opera, si potrà ricorrere ai. titoli ed ai capitoli rispettivi e dell'una e dell'altra. La doppia numerazione degli articoli gioverà per far conoscere continuamente i cangiamenti operati. 1 nuovi numeri ordinativi, precedono l'antica numerazione che per distinguersi è racchiusa tra parentesi. I puntini traile parentesi dinotano che l’art. è nuovo.

Il carattere corsivo nel corpo degli articoli dinota qualche aggiunzione, o mutazione importante. Si sono inoltre aggiunte alcune picciole note dove il maggior comodo dei lettori lo ha indicato all’autore.

TITOLO I. (21)

Della Nazione delle due Sicilie e dei suoi Cittadini.

Capitolo unico

Della Nazione delle due Sicilie.

Art. 1. (1.) La nazione delle due Sicilie è la riunione dei suoi cittadini.

Art. 2. (2.) La nazione delle due Sicilie è libera, ed indipendente; e non è, né può essere il patrimonio di veruna famiglia, o di persona alcuna.

Art. 5. (3.) La sovranità risiede essenzialemente presso la nazione: e per la stessa ragione a questa appartiene il diritto esclusivo di stabilire le sue leggi fondamentali. (Vedi pag. 7)

Art. 4. (4) è nell’obbligo di conservare, e proteggere con leggi savie, e giuste la libertà civile, la proprietà e gli altri legittimi diritti di tutti gl’individui che la compongono.

TITOLO II

Del Territorio del Regno delle due Sicilie, della sua Religione, del suo Governo, e dei suoi Cittadini.

Capitolo I

Del Territorio delle due Sicilie.

Art. 5. (10) Il territorio delle due Siciliecomprende i seguenti dipartimenti.

Napoli, Terra, di Lavoro, Principato Citeriore, Basilicata, Principato Ulteriore, Capitanata, Bari, Terra d’Otranto, Calabria Citeriore, Seconda Calabria Ulteriore, Prima Calabria Ulteriore, Molise, Abbruzzo Citeriore, Secondo Abbruzzo "Ulteriore, Primo Abbruzzo Ulteriore, Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Siracusa, Trapani, Caltanissetta.

Art. 6. (11) Con altra legge costituzionalesi fisserà una divisione più convenevole del territorio delle due Sicilie, subitocchè lo permetteranno le circostanze politiche della nazione, ed allora l’amministrazione distrettuale sarà abolita. (Vedi pag.12)

Capitolo II

Della Religione.

Art. 7. (12.) La religione della nazione delle due Sicilie è, e sarà, perpetuamente la CattolicaApostolica Romana, unica vera. La nazione la protegge con leggi savie, e giuste e proibisca l’esercizio pubblico di qualsivoglia altra religione, ove non sia in appresso autorizzato dal Parla mento con leggi speciali (Vedi pag. 13)

Capitolo III

Del Governo.

Art. 8. (13.) L'oggetto del governo è la felicità della nazione, attesocché lo scopo di ogni politica società è il ben'essere di tutti gl’individui che la compongono.

Art. 9. (14.) Il governo della nazione delledue Sicilie è una moderata monarchia ereditaria.

Art. 10. (5.) La potestà di fare le leggi risiede nel Parlamento col Re.

Art'11. (16.) La potestà di far eseguire,le leggi risiede nel Re, il quale l’esercita per mezzo dei suoi ministri.

Art. 12. (17.) La potestà di applicare leleggi alle cause risiede nei giudici fissati dalia legge. (Vedi pag. 16)

Capitolo IV

De’ Cittadini delle due Sicilie.

Art. 13. (5, 18, e 19.) Sono cittadini delle due Sicilie, ossia nazionali: 1.° Gl’individui nati nel regno da padre nazionale, purché vi sieno domiciliati;

2.(0) Gl’individui nati nell’estero da padre nazionale v purché sieno domiciliati nel regno; 3.° Gli individui nati nel regno da padre straniero, purché vi sieno stati sempre domiciliati, o purché, dopo l’età di anni 21, essendovi già stabiliti, abbiano dichiarato di volervi fissare il loro domicilio; 4.° Gl’individui nati nell’estero da padre che abbia perduta la qualità di nazionale, purché dopo l'età di anni 21 si trovino venuti a stabilirsi nel regno, ed abbiano dichiarato di volervi fissare il loro domicilio;

5.° Gli stranieri, i quali contano nel regno 10 anni di domicilio;

6.° Gli stranieri, i quali ottengono decretospeciale di nazionalità, da spedirsi dal Parlamento. (In questo articolo e nei seguenti si contengono varie disposizioni conservate dal corrispondente capitolo della Costituzione madre poste in ordine diverso e modificate. (Vedi pag. 16,).

Art. 14 (20.) Per ottenere un tal decreto è necessario che lo straniero o abbia una moglie nazionale, o si sia renduto benemerito della nazione per avervi fissata, o introdotta qualche industria o invenzione importante, o posseda nel regno beni stabili pei quali paghi una contribuzione diretta, o vi eserciti il commercio con capitali proprj, e considerevoli a giudizio del Parlamento,o abbia reso de' servizj segnalati pel bene, o per la difesa della nazione.

Art. 15. Tutt’i cittadini delle due Sicilie esercitano i loro diritti politici nel modo nelle regole, nelle condizioni e nelle restrizioni contenute nella Costituzione.

Art. 16. (. . ) 11 principio dell'esercizio dei diritti politici è l'età di anni 21 compito.

Art. 17. (. . ) I diritti civili, si regolanodalle leggi civili.

Art. 18. (4) La qualità di cittadino della due Sicilie si perde

1.° Per cittadinanza acquistata in paese straniero; 2.° Per l’accettazione d’impieghi da altro governo, non autorizzata dal Parlamento

3.° Per effetto di una sentenza con cui s’impongano pene, secondo i casi stabiliti dalla legge.

4.° Per aver risieduto cinque anni consecutivifuori del territorio del regno senza commissione 0 permesso del governo.

Art. 19. (5.) L’esercizio dei diritti di cittadino si sospende 1.° Per sentenza d’interdizione pronunciata a norma delle leggi;

2.° Per la circostanza di debitore fallito confrode, secondo i casi previsti dalle leggi

3.° Per la circostanza di servitù domestica; 4.° Per mancanza di mezzi conosciuti di sussistenza; 5.° Per essere criminalmente processato, o esserlo stato; tutto a norma delle leggi.

Art. 20. (. . ) A contare dall’anno 1840 coloro che vorranno entrare nell’esercizio dei dritti politici di cittadino dovranno saper leggere, e scrivere (22).

Art. 21. (26) I diritti di cittadinanza possonsi perdere, 0 sospendere soltanto per le ragioni additate negli articoli precedenti, e non per altre.

Art. 22. (6) L’amor della patria è uno de’principali doveri di tutti i nazionali: così del pari l’esser giusti, e benefici.

Art. 23. (7) Ogni nazionale è tenuto di essere fedele alla Costituzione, di ubbidire alle leggi, e di rispettare le autorità costituite.

Art. 24. (8) Ogni nazionale, senza distinzione alcuna, è parimente obbligato a contribuire in proporzione de’ suoi averi alle spese dello Stato.

Art. 25. (9) Ogni nazionale è anche nel dovere di difendere la patria colte armi, quando vi sia chiamato dalla legge. (23)

TITOLO III (24)

Del Parlamento.

Capitolo I

Formazione del Parlamento.

Art. 26. (37) Il Parlamento è la riunione dei deputati che rappresentano la Nazione, e che sono nominati da' suoi cittadini, nella forma che in seguito si espone.

Art. 37. (. . ) Il regno delle due Sicilieavrà il numero di dugento deputati al Parlamento.

Questo numero non sarà mai inferiore.

Esso potrà, con decreti del Parlamento, venir aumentato di un deputato per ogni trentacinque mila abitanti, secondo il progresso della popolazione.

Art. 38. (. . ) Tutta la superficie del regno sarà divisa in dugento circondar) elettorali composti di non meno di trentamila, e di non più di quarantamila anime. Questi circondari entreranno nella divisione governativa del territorio, solamente perché ognuno dovrà far parte dello stesso dipartimento, senza estendersi al di fuori de suoi limiti, ma nel resto ne saranno indipendenti.

Art. 29. (. . ) Ogni circondario elettoralesarà suddiviso in 5o sezioni composte, ognuna, di non meno di 600, e non più di 800 anime.

Art. 5o. (. . ) Un decreto del Parlamento,seguendo le regole contenute nell'articolo precedente stabilirà la circoscrizione dei circondari, e delle sezioni elettorali, assegnandone i limiti rispettivi, ed indicherà negli uni, e nelle altre i luoghi dove dovranno tenersi le adunanze. Ogni dieci anni potrà esser rinnovato un tal decreti, per adattarsi alle variazioni importanti del numero degli abitanti, e per purgare la precedente distribuzione dai difetti, che l’esperienza vi avrà fatto riconoscere.

Capitolo II

Della Nomina dei deputati al Parlamento.

Art. 31. (34) Per. la nomina dei deputati alParlamento si convocheranno le assemblee elettorali di sezione, e di circondario.

Capitolo III

Delle Assemblee Elettorali di sezione.

Art. 3a. (55.) Le assemblee. elettorali di sezione si comporranno di tutti i cittadini domiciliati, almeno da sei mesi, ne’ limiti della sezione rispettiva.

Almeno la presenza di quaranta cittadini r necessaria per render valide le deliberazioni.

Art. 33. (36.) Esse si raduneranno sempreultroneamente, la. prima domenica dei mese di Novembre dell’anno precedente a quello della rinnovazione del Parlamento, quattr'ore prima del mezzo giorno.

Art. 34. (. . ) Nelle assemblee elettoralidi sezione si nomineranno due soli elettori.

Art. 35. (45. e 75.) Per essere elettore sirichiede la qualità di cittadino, l’età di 25 anni compiti, il domicilia di un anno nella sezione elettorale, il saper leggere e scrivere.(25)

Art. 36. (46. e 67.) Le assemblee elettorali di sezione saran presedute da persone delegate a ciò dalla prima autorità municipale del luogo, la quale sarà obbligata a questo atto senza attendere ordine superiore. In mancanza presederà il congresso uno dei 'due più anziani cittadini presenti.

Art. 37. (47 e 68.) Nel giorno, e nell'oradesignali si riuniranno i cittadini nell'edifizio che sarà stato, o che in mancanza allora sarà prescelta; e quindi riconosciuto il presidente i cittadini passeranno con lui in una chiesa nella quale sarà celebrata la messa dello Spirito Santo, e potrà esser pronunziato un discorso analogo alle circostanze. Terminata la messa torneranno nel luogo donde partirono, ed in esso si darà principio all’assemblea, nominando a questo riguardo due scrutatori, ed un segretario fra i cittadini presenti: tutto a porte aperte.

Art. 38. Il segretario darà quindi lettura del presente capitolo della Costituzione.

Art. 3g. (49.) Ciò eseguito, domanderà ilpresidente se alcuno de' cittadini avesse doglianza alcuna da esporre per subornazione, o corruzione tendente a far ricadere l’elezione su di qualche data persona. Ricevendosi dichiarazioni di tal natura dovrà immantinente farsene atto pubblico, e risultando vere le accuse, saranno i delinquenti privati di voce attiva, e passiva in quel Congresso. Risultando calunniose, soffriranno i calunniatori la stessa pena e di tal giudizio non si ammetterà gravame alcuno.

Art. 4o. (5o) Se sorgessero dubbj su dialcuno dei presenti, quanto alla concorrenza in lui delle qualità richieste per votare, la stessa assemblea deciderà nell’istante ciò che ne pensa; e le sue decisioni si eseguiranno senza gravame alcuno per quella sola volta, e per quel solo effetto. Art. 41 (51. modificato) Si procederà in seguito, e senza ritardo alcuno, alla nomina dei due elettori, la quale avrà luogo separatamente, prima per l’uno, e poi per l'altro. A tal uopo ogni cittadino si avvicinerà alla tavola presso di cui seggono il presidente, gli scrutatori ed il segretario, e nominerà un solo elettore, il quale riunisca le qualità indicate nell’art. 35. Il segretario scriverà i nomi degli elettori designati alla presenza de nominatori. (26) Tanto in questo, quanto nell'altro atto delle elezioni, ninno potrà dare il voto a se stesso, sotto pena di perderti il dritto di votare.

Art. 42 (. . ) Tosto che siensi presi tutt'ivoti nella forma prescritta, il segretario dichiarerà il numero dei votanti, ed il numero che costituisca la maggioranza assoluta. Ciò fatto il presidente, il segretario, e gli scrutatori li ordineranno, ed il segretario pronunzierà ad alta voce i nomi de' nominati, ed il numero dei voti che ognuno ha riscosso.

Colui che avrà raccolto la metta più nno dei voti rimarrà eletto, e sarà dal presidente proclamato elettore.

Se niuno avesse riunita la pluralità assoluta dei voti, si comincerà da capo una seconda operazione in tutto simile alla prima.

E se neppur in questa seconda operazione la metta più uno dei voti si sarà raccolta su di un solo individuo, i due che avranno raccolti più voti saranno ballottati esclusivamente, e rimarrà eletto colui che avrà riunito i voti necessarj.

In tutti i casi di parità deciderà la sorte.

Art. 43. (54. e 76) Il segretario distenderàsubito un atto che sarà sottoscritto da esso, dal presidente, e dagli scrutatori: ne darà copia firmata dagli stessi al nominato elettore, per documento della sua nomina.

Art. 44. (. . ) Lo tesso procedimento, intutto, sarà seguilo per la nomina del secondo elettore.

Dove il tempo non basti, si potrà rimandare questo secondo atto al giorno seguente. Non e lecito però in nessun caso di scindere in due sedute gli atti relativi ad una nomina sola.

Art. 45. (detto art. 76) Il presidente dell'assemblea di sezione rimetterà due copie conformi de' due atti di elezione, sottoscritte da lui, e dal segretario, alla prima autorità municipale dei luogo di riunione del circondario elettorale, la quale farà pubblicare i nomi degli elettori per mezzo de’ fogli pubblici, e se non ve ne sono, per mezzo di affissi.

Art. 46. (art. 55. modificato) Niun cittadinopotrà senza mancare autenticamente di patriottismo ricusarsi alle funzioni di elettore, ove non ne adduca un legittimo impedimento.

Art. 47. (56) Nelle assemblee di sezionenessun cittadino potrà presentarsi armato.

Art. 48. (57) Seguita che sarà la nominadegli elettori, o altra di cui la legge potrà in caricarla l'assemblea verrà immantinente sciolta e sarà nullo qualunque atto a cui potesse procedere.

Art. 49 (53) I cittadini che han composta l'assemblea di sezione si trasferiranno nuovamente alla chiesa, ove si canterà un Te Deum sollenne, conducendovi gli elettori tra il presidente,gli scrutatori, ed il segretario.

Capitolo IV

Delle Assemblee elettorali di circondario.

Art. 5o. (. . ) Le assemblee elettorali dicircondario si comporranno dei cento elettori di tutte le sezioni di esso? che si riuniranno nel luogo destinato ad oggetto di nominare un solo deputato al Parlamento, ed un solo deputato supplente.

La presenza di cinquanta elettori si richiede per la validità delle eiezioni.

Art. 51. (60. e 79) Queste assemblee si raduneranno sempre ultroneamente la prima domenica di Dicembre dell'anno antecedente a quello della rinnovazione del Parlamento, quatti ore prima del mezzogiorno.

Art. 52. (67) Le assemblee elettorali di circondario saran presedute dalla prima autorità municipale del luogo delle adunanze, la quale adempirà a questa funzione senza uopo di alcun ordine speciale. A lei si presenteranno gli elettori muniti del documento della loro elezione, onde i loro nomi vengano notati nel libro in cui si debbono distendere gli atti dell'assemblea.

In difetto dell'intervento della prima autorità municipale, l'assemblea sarà preseduta da uno de’ due più anziani elettori presenti.

Art. 53. (68. e 82) Nel giorno e nell'oradesignati si riuniranno gli elettori col presidente nell’edilizio che sarà stato, in mancanza allora sarà prescelto, e procederanno a porte aperte. Cominceranno dal nominare a pluralità di voti un segretario, e due scrutatori, scelti fra gli stessi elettori presenti.

Art. 54 (69 e 84) leggeranno i 'duecapitoli della Costituzione, che trattano delle elezioni, ed indi gli atti dell’elezioni fatte nelle assemblee elettorali di sezione, rimessi da’ rispetti vi presidenti. Dovranno del pari gli elettori esibire i certificati della loro nomina, ond’essere esami, nati dal segretario e dagli scrutatori, e questi nel giorno seguente dovranno rappresentare se quei documenti sieno, o no in regola.

Art. 55. (70. e 85) Riuniti che saranno in questo giorno gli elettori, si leggeranno gl’informi rispettivi sui documenti manifestati. Ogni elettore ed ogni cittadino presente può domandar di osservare uno o più certificati, anche dopo che sono stati dichiararti validi, e produrre su di essi le sue eccezioni, che dall'assemblea saran giudicate inappellabilmente, e senza interrompere la deliberazione.

Art. 56. (71, e 86) Gli elettori col loro presidente si recheranno in una chiesa, preferendosi la cattedrale se è più vicina, ove si canterà la messa solenne dello Spirito Santo, e potrà dall'ecclesiastico di maggior dignità pronunziarsi un discorso analogo alle circostanza.

Art. 57. (72 e 87) Terminato questa atto religioso ritorneranno al luogo donde partirono; ed a porte aperte, dopo che gli elettori siensi seduti senza preferenza alcuna, farà il presidente la stessa domanda esposta nell’art. 39 osservandosi pienamente a questo riguardo quanto si prescrive nell'articolo medesimo.

Art. 58 (73. e 88.) In seguito si procederà per iscrutinio segreto alla nomina del deputato. A tal uopo ogni elettore presenterà un cartello firmato di proprio pugno (((27) col nome della persona che nomina per deputato al Parlamento.

Niuno darà il voto a se stesso sotto la pena indicata nell’art. 41.

Il segretario, e gli scrutatori saranno i primi a dare il loro voto.

Art. 59. (74 modificati) Subito chesiensi presi tutti i voti, il presidente, il segretario, e gli scrutatori li ordineranno, e resterà eletto quegli che abbia raccolto almeno un voto più della metà.

Se niuno avesse riunito la pluralità assoluta de’ voti, si procederà da capo ad una seconda operazione in tutto simile alla prima.

Se neppur in questa seconda operazione vi sarà chi abbia ottenuta la metti più uno dei voti, i due che in questo secondo scrutinio ne avranno riunito maggior numero saranno ballottati esclusivamente e rimarrà eletto colui che avrà raccolti i voti necessarj per la pluralità assoluta.

In tutti i casi di parità deciderà la sorte. Il presidente è incaricalo di pubblicare il risultato della elezione.

Art. 60. (in parte ricavato dall’art. 90)Dopo la elezione del deputato si procederà nello stesso modo a quella del deputato supplente, e se il tempo manca, si osserverà ciò che vien prescritto nell'art. 44 per la nomina degli elettori. Il deputato supplente assisterà presso il Parlamento, quando si verifichi la morte del proprietario, o, a parer del Parlamento stesso, la sua impossibilità di rappresentare.

Art. 61 (91. modificato) Per essere deputato al Parlamento si richiede la qualità di cittadino nell’esercizio dei suoi dritti, l’età di venticinque anni compiti e la nascita nello stesso dipartimento, o il domicilio in esso con sette anni almeno di residenza. Si richiede altresì il pagamento di una contribuzione diretta corrispondente prezzo di dugento giornate di salario di un operaio di campagna, da valutarsi in ogni dieci anni dal Parlamento nel decreto che si menziona nell'art. 3o.

Colai che paga in un dipartimento una somma di contribuzione diretta tripla di quella or indicata potrà esser eletto deputato per lo stesso, quantunque non pi sia né nato, né domiciliato. I figli degli eligibili viventi sono eligibili.

Gli uomini insigni per dottrina, e conosciuti sia come pubblici professori di qualche facoltà, sia come scrittori di opere riputate, potranno esser eletti anche quando paghino la metà della contribuzione fissata.

Art. 62. (. . ) Per essere deputato supplente si richiedono le stesse condizioni, se non che basta la metta della contribuzione necessaria per essere deputato.

Art. 63. (. . ) Presso le municipalità, nelcui territorio si trovino i luoghi di riunione così delle sezioni, che de’ circondarj elettorali, siapriranno dei registri sia per far annotare i cittadini che concorrono alle prime assemblee, sia per far annotare gli eligibili a deputati, ed a deputati supplenti del Parlamento nazionale.

Art. 64 (94) avvenisse che la stessapersona tosse eletta dal dipartimento di sua nascita e da quello in cui sta domiciliati, sussisterà l’elezione per causa di domicilio; e per lo dipartimento di «sua nascita verrà presso il Parlamento il supplente.

Art. 65. (q5) I ministri di stato, i consiglieri di stato, e tutti coloro che occupano impieghi nella casa reale non dovranno esser eletti deputati al Parlamento.

Art. 66. (96) Neppure dovrà essere elettodeputato al Parlamento qualunque straniero, sebbene abbia ottenuto dal Parlamento decreto di nazionalità.

Art. 67. (97) Nino impiegata pubblico nominato dal governo dovrà esser eletto. deputata al Parlamento per lo dipartimento in cui esercita le sue funzioni.

Art. 68. (98.) Il segretario distenderà l'attodella elezione, e lo sottoscriverà insieme col presidente, e con gli elettori.

Art. (69). (99) In seguito, di ciò tutti glielettori, niuno escluso;, daranno al deputato e al deputato supplente eletti, ampli poteri nella forma che al seguente articolo si prescrive, onde presentarsi al Parlamento, o potervisi presentare (((28) Art. 70. (100) I poteri saranno concepiti nei seguenti termini. Nel comune di……. il giorno di…. . . del mese di. . . dell’anno…. . nella sala di essendosi congregati i Sig. N. N. presidente, e i Sig. N. N. elettori che compongono l'assemblea elettorale del circondario di hannodichiarato innanzi a me pubblicò Notajo, ed ai testimoni chiamati a quest'oggetto, ch'essendosi proceduto in conformità della costituzione politica della monarchia delle due Sicilie, alla nomina degli elettori, con tutte le sollennità prescritte dalla stessa costituzione, siccome costa da’ certificati originali a questo riguardo, ed essendo tal nomina ricaduta sopra di loro, si sono essi validamente riuniti colle sopra, ed hanno nominato il deputato (o deputato supplente) che insieme cogli altri di questo dipartimento deve in suo nome, concorrere per rappresentarlo nel Parlamento, nazionale (o che, in mancanza del deputato proprietario, deve in suo nome concorrere per rappresentarlo nel Parlamento Nazionale, e che fu eletto per tale deputato (o deputato supplente) dello stesso dipartimento il Sig. N. N. siccome costa dall’atto disteso, e formato da N. N. Per conseguenza i nominati elettori concedono ampli poteri al suddetto deputato (o deputato supplente) onde adempiere, e disimpegnare (o poter adempiere nell’occorrenza, e disimpegnare) le auguste funzioni del suo intrico, e perché riunito cogli altri deputati al Parlamento come rappresentante della Nazione delle due Sicilie, possa concedere, e risolvere quanto giudichi convenevole al. bene generale della stessa, dovendo in ciò usare delle facoltà fissate dalla Costituzione ne’ limiti prescritti da, questa, senza poter derogare, alterare o variare in modo, e sotto pretesto alcuno niuno, dei suoi articoli, fili stessi elettori quindi in virtù di tutte la facoltà ad essi concedute per l’adempimento del presente atto, si obbligano tanto in nome proprio, quanto in quello di tutt'i cittadini di questo dipartimento, a tener per valido, ubbidire, ed adempire tutto ciò che da lui e dal Parlamento si risolvesse in conformità della Costituzione politica della monarchia delle due Sicilie. Tanto han dichiarato e promesso in presenza de' testimonj, N. N. che insieme con essi elettori si sono sottoscritti. Di tuttociò fo fede ec. cc. cc.

Art. 71. (101) Il presidente, gli scrutatori, ed il segretario dimetteranno immantinente una copia, da essi firmata, dell’atto seguito delle elezioni alla deputazione permanente del Parlamento, e procureranno. che tali elezioni si pubblichino per mezzo della stampa, e che di queste si spedisca copia ad ognuna delle popolazioni del dipartimento.

Art. 72. (102. modificalo) I deputati godranno di una indennità giornaliera, durante il tempo in cui sono raccolti nel Parlamento, a carico de’ rispettivi dipartimenti, la quale corrisponderà al prezzo di venti giornate di salario di operai di campagna,da valutarsi in ogni dieci anni dal Parlamento, nel decreto che si menziona nell'art. 30.

Art. 73. (103) Nelle assemblee elettorali dicircondario si osserverà quanto si prescrive negli articoli 46, 47, 48, 49.

Passato il giorno in cui sono terminate tutte le operazioni relative all'elezioni del deputato e del deputato supplente gli elettori si occuperanno delle altre elezioni loro affidate a norma della Costituzione, e delle leggi. (29)

Capitolo V

Della Celebrazione del Parlamento.

Art. 74. (104) Il Parlamento si riunirà in ogni anno nella capitale del regno ed in un edilizio destinato a questo solo oggetto.

Art. 75. (105) Quando il Parlamento giudicasse convenevole di trasferirsi in altro luogo che non sia la capitale potrà effettuarlo, a condizione. però, che tal luogo non disti dalla capitale più di trenta miglia, e che la traslazione venga approvata da due terzi almeno de’ deputati presenti.

Art. 76. (106) Le sessioni del Parlamentodureranno in ogni anno tre mesi Consecutivi; e vi si darà principio nei primo giorno del mese di marzo.

Ad. 77. (107) Il Parlamento potrà prorogarele sue sessioni un mese al più ne(9) soli due casi: 1.° a richiesta del re: 2.° quando esso lo giudichi necessario per espressa risoluzione a questo riguardo delle due terze parti de' deputati.

Art. 78. (108.) I deputati si rinnoverannoin totalità in ogni biennio.

Art. 79 (109) Se la guerra, o l’occupazione del nemico di alcuna parte del territorio della monarchia, impedissero a tutti o a parte de' deputati di uno, o di più dipartimenti di presentarsi a tempo opportuno, verranno suppliti i mancanti dagli anteriori, deputati de’ rispettivi dipartimenti Questi supplenti saranno cavati a sorte fra essi sino a completare il numero che si richiede.

Art. 80. (110) I deputati una volta elettinon potranno esserlo di nuovo, se non dopo trascorsa altra deputazione.

Art. 81. (111) I deputati, nel giungere allacapitale, si presenteranno alla deputazione permanente del Parlamento; e questa farà iscrivere nel registro della segreteria del Parlamento medesimo i nomi di tali deputati, ed il nome del dipartimento che glj ha eletti.

Art. 82, (112) Nell’anno in cui dee seguire la rinnovazione de’ deputati, si riunirà a porte aperte, nel giorno quindici di febbrajo, la prima giunta preparatoria, facendo in essa le funzioni di presidente quegli che l’esercita presso la deputazione permanente: ed alle funzioni di segretarj, e di scrutatori, la stessa deputazione nominerà quelli che giudicherà opportuni fra gl individui rimanenti che la compongono.

Art. 83. (113) A questa prima giunta tutt’ideputati presenteranno i loro poteri: e dalla stessa si nomineranno a pluralità di voti due commessioni, l’una di cinque individui, affinché esamini i poteri di tutt'i deputati, e l’altra di tre per l’esame de’ poteri dei cinque individui che compongono la suddetta commessione.

Art. 84 (114) Nel giorno venti dello stesso febbrajo si riunirà parimente a porte aperte una seconda giunta preparatoria, cui le due commessioni nominate daranno gl'informi sulla legittimità dei poteri presentati, in seguito dall'esame delle copie degli atti dell’elezioni.

Art. 85. (115) In questa giunta, e nellealtre che saranno necessarie sino al giorno venticinque del mese accennato, si risolveranno diffinitivamente, ed a pluralità di voti i dubbj che sorgessero sulla legittimità dei poteri, e sulle circostanze de’ deputati.

Art. 86. (116) Nell’anno successivo a quello della innovazione dei deputati si terrà la prima giunta preparatoria nel giorno venti di febbrajo e nei giorni rimanenti sino al venticinque si terranno tutte le altre che si crederanno necessarie per deliberare, nel modo e nella forma indicati ne’ tre articoli precedenti, sulla legittimità dei poteri, e sulle occorrenze riguardanti i deputati che di nuovo si presenteranno.

Art. 87. (117. adattato) In tutti gli anni nelgiorno venticinque di febbrajo si riunirà l’ultima giunta preparatoria, in cui tutti i deputati con mano apposta sui Santi Vangeli daranno il arguente giuramento:

“Giurate difendere la religione cattolica apostolica romana senz’ammettere alcun altra nel regno, ove non sia autorizzata con leggi Speciali del Parlamento? R. Si lo giuro — Giurate di osservare, e di, far osservare religiosamente la Costituzione Politica della Monarchia, proclamata dalla Nazione, cd accettata. dal Re a sette Luglio 1820, modificata secondo le circostanze del nostro, regno, sanzionata del Primo Parlamento Nazionale a di……………. . e nuovamente accettata dal Re, per le modificazioni a di……………….?, R. Si, lo giuro — Giurate di adempiere bene, e fedelmente l’incarico che la Nazione vi ha affidato, avendo in mira in ogni rincontro il vantaggio, e la prosperità della stessa Nazione? R. Si, lo giuro — Se cosi farete Iddio vi premj, e nel caso contrario ve lo,imputi.”

Art. 88. (118) Ciò fatto si procederà adeleggere fra gli stessi deputati, per iscrutinio segreto, ed a pluralità assoluta di voti, un presidente, un vice presidente, e quattro segretarj: dopo di che si avrà il Parlamento per costituito, e formato, e la deputazione permanente cesserà da tutte le sue funzioni.

Art. 89. (119) Nello stesso giorno si nominerà una deputazione di ventidue individui, e di due segretarj, perché si porti dal Re a partecipargli di essersi il Parlamento costituito, e lamomina del presidente che ha eletto; e domandi se egli assisterà all'apertura del Parlamento i che avrà luogo nel giorno primo dì marzo.

Art. 90. (120) Se il Re si ritrovasse fuoridella capitale, se gli farà tale partecipazione per iscritto; ed egli risponderà nello stesso modo.

Art. gr. (121) Il Re assisterà da per se stesso all’apertura dei Parlamento; e quando fosse impedito, eseguirà quest’atto il presidente nel giorno designato, senza che per motivo alcuno possa differirsi all‘altro giorno. Le stesse formalità si; osserveranno per l'atto della chiusura del Parlamento.

Art. 92. (122) Nella sala del Parlamentoil Re entrerà senza guardie, ed accompagnato soltanto dalle persone che si prescrive nel regolamento del governo interiore del Parlamento pel cerimoniale del ricevimento e del congedo del Re.

'Art. 95. (125) Il Re pronunzierà un discorso in cui proporrà al Parlamento quanto creda convenevole, ed il presidente risponderà in termini generali. Quando il Re non assista rimetterà il suo discorso al presidente, perché egli lo legga al Parlamento.

Art. 94 (124) Il Parlamento non potràdeliberare in presenza del Be.

Art. g5. (125) Nel caso che i ministri avanzino proposizioni al Parlamento in nome del Re, assisteranno alle discussioni che avranno luogo sull’oggetto, quando, e nel modo che il Parlamento fisserà ed avranno in questo la parola per lo stesso fine, chiedendola come si fa dai deputati (((30): non potranno però essere presenti quando esso emette il suo voto.

Art. 96. (126) Le sessioni del Parlamentosaranno pubbliche. Nei casi che esigono riserba potrà esso sezionare in segreto, ma la domanda dovrà esserne fatta, o appoggiata da venti deputali.

La votazione però sarà sempre pubblica, anche quella fatta per iscrutinio segreto.

Art. 97. (127) Nelle discussioni del Parlamento, ed in tutto ciò che riguarda il suo ordine, e governo interno si osserveranno i regolamenti che fisserà il presenta Primo Parlamento, senza che sieno di ostacolo alle riforme che in ciò i Parlamenti successivi giudicheranno opportune.

Art. 98. (128) I deputati saranno inviolabili per le loro opinioni, e non potranno per queste esser molestati in niun tempo, in niun caso, né da autorità alcuna. Nelle cause criminali che, durante le sessioni, s intentassero contro di essi, non potranno essere giudicati se non dal tribunale del Parlamento, nel modo, e nella forma che si prescrive ne regolamenti del governo interno dello stesso. Durante le sessioni stesse, e per lo spazio di no mese dopo, non potranno i deputati esser citati civilmente, né essere molestali in modo alcuno per ragion di debito.

Art. 99. (129) Nel tempo della loro deputazione, a contare dal giorno in cui la loro nomina costi presso la deputazione permanente del Parlamento, non dovranno i deputati accettare per essi, o sollecitare per altri impiego alcuno che sia a provvista del Re, né domandare avanzamento alcuno, se non sia nella scala della sua carriera rispettiva.

Art. 100. (13o) I deputati non potranno parimente durante l’epoca della di loro deputazione, ed anche un anno dopo a contare dall'ultimo alto delle loro funzioni, ottenere per essi, né sollecitare per altri pensione o decorazione alcuna che sia a provvista del Re.

Capitolo VI

Delle Facoltà del Parlamento (31) 

Art. 101. (131) Le facoltà del Parlamentosono: 

1. Proporre, e decretare le leggi interpretarle, e derogarle in caso che ciò sia necessario;

2. Ricevere il giuramento del Re, del Duca di Calabria, e della Reggenza (quando vi sia) nelle forme che si prescriveranno a suo luogo;

3. Risolvere qualunque dubbio di fatto o di dritto che sorga nell'ordine della successione alla Corona;, 

4. Eleggere la Reggenza, o il Reggente del Regno, ne casi in cui la Costituzione lo prescrive e fissare i limiti ne’ quali la Reggenza, ed il Reggerete debbano esercitare l'autorità reale;

5. Render pubblica la ricognizione del Duca di Calabria;

6. Nominare il tutore del Re minore ne' casi prescritti dalla Costituzione;

7. Approvare prima della ratificazione i trattati di alleanza offensiva, di sussidj, ed i particolari di commercio;

8. Concedere o negare l’ammessione di truppe straniere nel Regno;

9. Decretare la creazione, e la Soppressione degl’impieghi ne' tribunali che stabilisce la Costituzione; e la creazione e soppressione altresì di altri impieghi pubblici;

10. Fissare iti ogni anno, a proposta del Re, le forze di terra, e di mare, determinando quelle che dehbansi tenete in piedi in tempo di pace, ed il loro numero in tempo di guerra;

11.Fissare in tutt’i rami che le riguardano le ordinanze dell’armata di terra, di quella di ma re, e della milizia nazionale;

12. Fissare le spese dell'amministrazione pubblica;

13. Stabilire annualmente le contribuzioni, e le imposte;

14. Prendere dei capitali ad imprestito sui credito della nazione, ne casi di bisogno;

15.Approvare la ripartizione delle contribuzioni trai dipartimenti;

16. Esaminare, ed approvare i conti dell’impiego dei capitali pubblici;

17. Stabilire le dogane, e le tariffe dei diritti;

18. Disporre ciò che sia convenevole per l'amministrazione, conservazione, ed, alienazione de beni nazionali;

19. Determinare il valore, il peso v la lega, ed il nome delle monete;

20. Adottare il sistema che si creda più giusto e più atto pei pesi, e misure;

21. Promuovere ed incoraggiare ogni sortad’industria, e togliere gli ostacoli che ne impediscono i progressi;

22. Stabilire il piano generale della pubblicaistruzione in tutta la monarchia, ed approvare quello che si l'educazione del Ducadi Calabria;

23. Approvare i regolamenti del regno in ciò che riguarda la polizia,;e la sanità pubblica;

24. Proteggere la libertà individuale, il giudizio per giurati,la libertà di coscienza, la libertà d'industria, il dritto di petizione collettivo ed individuale, la libertà di stampa, l’inviolabilità della proprietà materiale ed intellettuale, la eguaglianza legale, la indistinta ammissione di tutti a tutte, le cariche: ed onori, la facoltà di ritenere le armi 1 inviolabilità del domicilio, la libertà di Associarsi in pubblico, ed in segreto (32); ed in generale il dritto di far tutto ciò che le leggi non vietano 'e di esigere tutto ciò che le leggi accordano;

25. Recare ad effetto la risponsabilità de’ ministri, e degli altri pubblici funzionarj;

26. Esigere dai ministri e dagli altri funzionarj tutte le comunicazioni che richiederà.

27. Appartiene finalmente al Parlamento il da re o il negare il suo assenso in tutt'i casi nei quali ciò si prescrive dalla Costituzione.

Capitolo VII

Della Formazione delle leggi, e della sanzione reale (33)

Art 102. (132) Ogni deputato ha la facoltàli proporre al Parlamento de’ progetti di leggi; ma dee farlo in iscritto, assegnandone le ragioni.

Art. 103. (133.) Due giorni almeno dopo che siasi presentato e letto il progetto di legge, si leggerà per la seconda volta, ed il Parlamento delibererà se si debba o nò discutere.

Art. 104. (134) Ammesso a discussione,quando, a parer del Parlamento, l'importanza del soggetto lo richieda, si passerà al previo esame di una commessione speciale.

Art. 105. (135) Quattro giorni almeno dopo che siasi ammesso a discussione il progetto si leggerà la terza volta, e potrà designarsi il giorno della discussione.

Art. 106. (136) Giunto il giorno, designatoper la discussione, si farà questa sulla tattilità del progetto, e su ciascuno de’ suoi articoli.

Art. 107. (137) Il Parlamento deciderà seil progetto siasi sufficientemente discusso, e quando lo sia, risolverà se vi ha luogo, o no, a deliberare.

Art. 108. (138) Posto che vi sia luogo adeliberare si procederà a quest’effetto, ammettendo, 0 ributtando in tutto o in parte il progetto» o variandolo, e modificandolo(,) giusta le osservazioni che siensi fatte nella sua discussione.

Art. 109. (139) La deliberazione sarà. quella che avrà riunita la pluralità assoluta di voti: e perché ciò si verifichi, sarà necessaria la presenza della metà più uno della totalità de' deputati chedebbono compone il Parlamento.

Art. 110. (140) Se il Parlamento ributtasseun progetto di legge in qualunque stato del suo esame, o risolvesse che non debba procedersi a deliberare; non potrà questo progetto, riproporsi nello stesso anno.

Art. 111. (. . ) Se venisse adottato, si distenderà nella stessa forma, di progetto, fe sottoscritto da due segretari, si comunicherà con una lettera al consiglio di stato, ed il consiglio di stato, per l'organo del suo vice presidente, potrà fra lo spazio improrogabile di dieci giorni, rinviarlo, per mezzo di due consiglieri, al Parlamento, sottomettendo ad esso per iscritto le sue osservazioni.

Art. 112. (...) Il Parlamento in una sola adunanza, fattasi lettura del progetto, e delle osservazioni, le quali potranno venir sostenute dai due consiglieri che le presenteranno, ne rinvierà ad un altro giorno la discussione.

Art. 113. (141) Dopo questa discussione, qualunque Conto sia stato fatto delle osservazioni sottomesse al Parlamento dal consiglia di stato 'il progetto si distenderà in duplicato a forma di legge, e si leggerà nuovamente. Ciò fatto, e sottoscritti che saranno ambi gli originali dal presidente, e da due segretari, verranno presentati subito al Re da una deputazione.

Art. 114. (. .) Se il consiglio di statonon avrà nel termine prefisso sottomesso le sue osservazioni al Parlamento, si passerà subito alla scrittura in forma di legge, alla lettura, alla sottoscrizione, ed alla comunicazione indicate nell’articolo precedente.

Art. 115. (142) Al Re appartiene la sanzione delle leggi.

Art. 116. (143) Il Re dà la 6ua sanzionocolla seguente formolo sottoscritta di suo pugno: Si pubblichi per legge.

Art. 117. (144) li Re nega la sua sanzionecolla seguente formola sottoscritta parimente di suo pugno: Ritorni al Parlamento; accompagnandovi per esteso i motivi che ha avuto nel negare la sanzione. Tali motivi saranno sottoscritti da un ministro.

Art. 118. (145) Il Re avrà trenta giorni di tempo per usare di questa prerogativa. Se in questo intervallo di tempo non dasse o negasse la sua sanzione, per la stessa ragione s’intenderà data e sarà data di fatto.

Art. 119. (146) Data o negata la sanzione dal Re, verrà restituito al Parlamento per la sua intelligenza uno degli originali colla corrispondente formola apposta. Quest'originale si conserverà nell'Archivio del Parlamento; ed il suo duplicato rimarrà presso del Re.

Art. 120. (147) Se il Re negasse la sua sanzione, non si riprodurrà il medesimo progetto nella sessioni dello stesso anno; ma potrà ciò farsi nell’anno susseguente.

Art. 121. (148) Se nel Parlamento dell’anno susseguente venisse di nuovo, proposto, ammesso, ed approvato lo stesso progetto presentato che sita al Re, potrà egli dare la sua sanzione, o negarla per la seconda volta ne’ termini prescritti dagli articoli 116, e 117, e nel caso che la sanzione venga anche negata, non si tratterà più tal soggetta nello stesso anno.

Art. 122. (149) Se il progetto, fosse perh terza volta proposto, ammesso ed approvato nel Parlamento dell’anno seguente, la sanzione del Re si terrà per data: ed essendogli ripresentato il progetto darà di fatto la sanzione, usando della formola espressa nell'articolo 116.

Art. 123 (r5o.) Se prima che spiri il termine dei trenta giorni in cui il Re dee dare 0 negare la sua sanzione, giungesse il giorno in cui il Parlamento debba terminare le sue unioni, il Re darà e negherà il suo assenso ne’ primi otto giorni del nuovo Parlamento; e quando spirasse questo termine senza di aver data la sanzione, s’intenderà data, e la darà di fatto usando della 'formola prescritta. Se però il Re negasse La sua sanzione non potrà questo Parlamento trattare il medesimo progetto.

Art. 124. (151) Nel caso che scorrano uno opiù anni dopo che il Re abbia negalo la sua sanzione ad un progetto di legge, senza che questo siasi di nuovo prodotto, quando avvenga che si riproduca nell’anno seguente alla negativa, presso la stessa deputazione che l’adottò la prima volta, o negli anni successivi presso le due deputazioni consecutive, per quello che riguarda la negata sanzione del Re, s'intenderà che questa siasi già data una volta al progetto di cui è questione: della qual cosa dovrà in seguito tenersi conto a norma di quanto si prescrive ne’ tre articoli precedenti. Se però l’accennato progetto non si riproducesse durante l’epoca delle tre additate deputazioni, in tal caso per quello che riguarda la sanzione da darvisi dal Re, si avrà per progetta nuovo, quantunque si riproduca ne’ medesimi termini.

Art. 125. (152) Se la seconda o la terza volta che si riproduca un progetto fra i limiti prescritti nell’articolo precedente venisse rigettato dal Parlamento, si terrà sempre per progetto nuovo in qualunque tempo venga proposto.

Art. 126. (153) Le leggi si derogano colle stesse formalità, e nel medesimo modo con cui si stabiliscono.

Capitolo VIII

Della Promulgazione delle leggi.

Art. 137. (154) Dopo pubblicata la legge del Parlamento, se ne darà avviso al Re, onde senza ritardo alcuno si promulghi solennemente.

Art. 128. (155) Il Re nella promulgazionedelle leggi userà della formola seguente:

“N. , (il nome del Re) per la grazia di Dio, e della Costituzione della Monarchia, Re del Regno delle due Sicilie, a tutti coloro cui perverranno, e conosceranno questi atti: sappiate che il Parlamento ha decretato, e Noi sanzioniamo quanto segue (Qui il testo letterale della legge).

Per tanto comandiamo a tutti i tribunali, autorità giudiziarie, capi ed autorità tutte, tanto civili quanto militari, ed ecclesiastiche di qualunque classe e dignità, che osservino e facciano osservare, adempiere ed eseguire, la presente legge in tutte le sue parti. Siatene, intesi pel suo adempimento; e disporrete che s’imprima, si pubblichi e si renda nota a tutti. (La legge va diretta al corrispondente ministro (34) ).

Art. 129. (156) Tutte le leggi si comunicheranno per ordine del Re da rispettivi ministri di stato a tutti, ed a ciascuno dei tribunali supremi, a quelli dei dipartimenti, ed ai capi edautorità superiori, dai quali saranno comunicate a tutte le rispettive autorità subalterne.

Capitolo IX (35)

Della Deputazione, permanente delParlamento.

Art. 13o. (157.) Il Parlamento prima di sciogliersi nominerà una deputazione, che verrà delta, deputazione permanente del Parlamento, composta di sette individui tratti da esso.

Art. 131. (158.) li Parlamento nel tempo stesso nominerà due supplenti per questa deputazione.

Art. 132. (159) La deputazione permanente durerà dall'uua all'altra convocazione del Parla mento.

Art. 133. (160.) Le facoltà di questa deputazione sono: 1. Vigilar sull’osservanza della Costituzione, e delle leggi, onde dar conto al prossimo Parlamento intorno alle infrazioni che avesse osservate; 2. convocare d Parlamento straordinario ne’ casi prescritti dalla Costituzione; 3. disimpegnare gli incarichi, particolarizzati negli articoli 81, e 82.; 4. avviso ai deputati supplenti, onde accorrano in vece de’ proprietari: e quando avvenisse la morte o la impossibilità assoluta dei membri proprietari e supplenti, di un dipartimento, comunicare gli ordini opportuni allo stesso, perché proceda a nuova elezione; 5. eseguire gl’incarichi delegatile dal Parlamento; 6. decretare l’erogazione 'delle spese portate come imprevedute nello stato discusso annuale per poi sottoporlo al Parlamento.

Capitolo X

Del Parlamento straordinario.

Art. 154. (161) Il Parlamento straordinario si comporrà degll'stessi deputati che pe’ due anni formano il Parlamento ordinario.

Art. 155. (162) La deputazione permanentedel Parlamento convocherà il Parlamento straordinario, indicando il giorno della sua riunione, nei tre casi seguenti: 1. Quando vacasse la corona;

2. Quando il Re fosse impossibilitato per qualunque ragione al governo, o volesse abdicare la corona al successore: e nel primo di questi casi rimane la deputazione autorizzata a prendere tutta le misure che giudicherà convenevoli, onde assicurarsi della inabilità del Re;.

3. Quando per critiche circostanze o per ardui affari giudicasse il Re opportuno che si convochi, e così lo partecipasse alla deputazione permanente del Parlamento.

Art. 136. (165.) Il Parlamento straordinarionon si occuperà se non del soggetto per cui è stato convocato.

Art. 137. (164) Le sessioni del Parlamento straordinario principieranno, e termineranno colle stesse formalità del Parlamento ordinario.

Art. 138. (165) La convocazione del Parlamento straordinario non sarà d'impedimento alle ordinarie elezioni pe' nuovi deputati nel tempo prescritto.

Art. 139. (166.) Se il Parlamento straordinario non avesse terminato le sue sessioni nel giorno designato per la riunione del Parlamento ordinario, cesserà il primo dalle sue funzioni, e il secondo continuerà la discussione del soggetto per cui quel primo fu convocato.

Art. 140. (167) La deputazione permanentedel Parlamento, nel caso dell’articolo precedente, continuerà le sue funzioni, ed adempirà quella prescritte negli articoli 81, e 81.

TITOLO IV

Del Re.

Capitolo I (36)

Della Inviolabilità del Re, e della sua autorità.

Art. 141. (163) La persona del Re(;)è sacra ed inviolabile, e non è soggetta a risponsabilità.

Ad. 142. (164) Il Re avrà il trattamento di Maestà Costituzionale.

Art. 143. (170) Nel Re risiede esclusivamente la potestà di far eseguire le leggi; e la sua autorità si estende su tutto ciò che conduce alla conservazione dell’ordine pubblico nell'interno, ed alla sicurezza dello stato per la parte esterna a norma della Costituzione, e delle leggi.

Art. 144. (171) Oltre la prerogativa checoni pelo al Re, di sanzionare, e promulgare le leggi, gli competono ancora come facoltà principali le attribuzioni seguenti.

1. Spedire i decreti, i regolamenti, e le istruzioni che gli sembreranno convenevoli per la esecuzione delle leggi;

2. Procurare che in tutto il regno si amministri una pronta, ed esatta giustizia;

3. Dichiarare la guerra, fare e ratificare la pace, dandone in seguito ragguaglio documentato al Parlamento:

4. Nominare i magistrati di tutti i tribunati colf intesa del consiglio di stato; (((37) 5.Provvedere tutti gl'impieghi civili, e militari;

6. Presentare, coll'intesa del consiglio di stata, le nomine de’ vescovi, e di tutte le dignità e benefìzj ecclesiastici di regio patronato; 7. Concedere onori, e distinzioni di ogni classe, in conformità delle leggi; 8. Comandare le armate di terra, e di mare e nominare i generali; 9. Disporre della forza armata, e distribuita nel modo più convenevole;

10. Dirigere le relazioni diplomatiche e commerciali bolle altre Potenze, e nominare gli ambasciatori, i ministri, ed i consoli;

11. Aver cura della fabbrica della moneta, che dovrà portare la effigie del Re, ed il suo nome;

12. Decretare l’uso de’ fondi assegnati a ciascuno de’ rami dell'amministrazione pubblica;

13. Far le grazie ai delinquenti in conformità delle leggi;

14. Proporre al Parlamento le leggi e le riforme che giudicherà convenevoli al bene della nazione, onde il Parlamento possa risolvere sull'oggetto nella forma prescritta;

15. Concedere ex-equatur, o trattenere il corso de’ decreti conciliarj, e delle bolle pontificie, previo il consenso del Parlamento, quando contengono disposizioni generali; o ascoltando il consiglio di stato, quando vertano su di affariparticolari, o di governo; o rimettendone la cognizione e la decisione al supremo tribunale di giustizia v quando sieno oggetti contenziosi, onde quel tribunale possa deliberare in conformità delle leggi;

15. Nominare, e separare a suo piacimento i ministri di stato;

17. Fare che i ministri intervengano nelle adunanze del Parlamento conformandosi al disposto dell’art. g5. (38) Art. 145. (172) Le restrizioni dell'autorità del Re sono le seguenti:

1. Non può il Re impedire sotto pretesto alcuno la convocazione del Parlamento nelle epoche, e ne(3) casi prescritti dalla Costituzione, né sospenderlo, né scioglierlo, né in modo alcuno disturbarlo nelle sue sessioni e deliberazioni. Coloro che lo consigliassero o Capitassero in qualunque tentativo di simil fatta, sono dichiarati traditori, e saranno perseguitati coi né tali.:Non può il Re assentarsi dal regno senza il consenso dei Parlamento: e quando facesse ciò, s’intende che abbia abdicato la corona.

2. Non può il Re alienare, cedere, rinunciare o in qualunque altro modo trasferire ad altra persona l’autorità reale, né alcuna delle sue prerogative.

3. Se per qualsivoglia ragione volesse abdicare il, trono nella persona del suo ini mediato successore, non potrà farlo senza l'assenso del Parlamento.

4. Non può il Re alienare, cedere, o permutare dipartimento, città, villaggio, o qualunque paese, né pai te alcuna per picciola che sia del territorio delle due Sicilie;

5. Non può il Re fare alcuna offensiva né trattato speciale di commercio con alcuna Potenza straniera senza l'assenso del Parlamento;

6. Non può ne anche obbligarsi con trattato alcuno a dar sussidj ad una Potenza straniera senza l'assenso del Parlamento;

7. Non può il Re cedere o alienare bòni nazionali senza l'assenso del Parlamento;

8. Non può il Re da per se stesso imporre contribuzione alcuna diretta né indiretta, né chiedere somma sotto protesto alcuno per qualunque siasi oggetto; ma ciò dee sempre deccretarsi dal Parlamento;

9. Non può il Re concedere privilegio esclusivo a persona, o a corporazione alcuna;

10. Non può il Re prendere la proprietà di alcun particolare o di alcuna corporazione, né disturbarli nel possesso, nell’uso, e nel profitto della proprietà medesima: e quando in alcun caso fosse necessario di prendere la proprietà di un particolare per oggetto conosciuto di pubblici utilità, non potrà farlo, senza che nell'atto stesso venga di ciò il proprietario indennizzata con proporzionata equivalenza, a giudizio di uomini esperti, ed onesti;

11. Non può il Re privare alcuno della sualibertà, né imporgli da per se stesso pena afflittiva. Il ministro di stato che segnasse tal ordine, ed il giudice che lo eseguisse, ne saranno responsabili alla Nazione, e verranno castigati corno rei di attentato contro la libertà individuale. (39) 12. Il Re prima di contrarre matrimonio ne darà parte al Parlamento: e se Io facesse senza di ciò, s’intenderà di aver abdicata la corona.

Art. 146. (175) Il Re nel suo avvenimentoal trono, o nell’assumere dopo la minor età il governo del regno, presterà giuramento innanzi al Parlamento nella seguente forma:

“N. (qua il suo nome) per la grazia di Dio, e della Costituzione della Monarchia Re del Regno delle due Sicilie, giuro in nome di Dio, e de’ santi Vangeli che difenderò la religione, cattolica apostolica romana, senza permetterne pubblicamente alcun’altra nel regno ove non sia autorizzata con leggi speciali; che osserverò, e farò osservare la Costituzione politica, e le leggi della Monarchia delle due Sicilie; ed in quanto sarò per fare; non avrò in mira, se non il bene ed il vantaggio della Monarchia:, che non alienerò, né cederò, né smembrerò, parte alcuna del regno: che non esigerò giammai quantità alcuna di danaro, né altra cosa qualunque, senza che abbia ciò decretato il Parlamento: che non prenderò giammai la proprietà di alcuno: che rispetterò sopra ludo la libertà politica della nazione, e la personale di ogni individuo. E quando in quello che ho giurato, o in alcuna parte di questo giuramento facessi il contrario dovrò essere ubbidito: anzi tutto ciò che vi si oppongo, debbe essere considerato come nullo, e di niun valore. Così facendo, Iddio mi ajuti, e sia in mia difesa; e nel case contrario me lo imputi.

Capitolo II

Della Successione alla Corona, (40) 

Art. 147. (174) Il regno delle due Sicilie è indivisibile: ed in esso la successione al trono dalla promulgazione, della Costituzione sarà perpetua, ed ereditaria nella discendenza mascolina, per ordine di primogenitura, e di rappresentanza, non escluse le femmine in mancanza de’ maschi, a norma dello statuto di famiglia fatto da Carlo III. a. 16. Ottobre 1759, in ciò che non si oppone alla Costituzione.

Art. 148. (175) Non possono essere re delle due Sicilie se non i figli legittimi ottenuti da costatile, e legittimo matrimonio.

Art. 149 (179) Il Re dei regno delle 'dueSicilie è il Signor D. Ferdinando I di Borbone che attualmente regna.

Art. 150. (181) Il Parlamento dovrà escludere, dalla successione quella, o quelle perso le che sieno incapaci di governare, o abbia commesso atti pei quali meritino perdere la corona.

Art. 151. (182) Se giungessero ad estinguersitutte le linee della discendenza diretta del Re attuale, il Parlamento ne chiamerà delle nuove, secondo giudicherà più importante per la Nazione; seguendosi in ciò sempre a conservar l’ordine e le regole di successione che si sono prescritte.

Art. 152. (183) Quando la corona debbaper immediazione ricadere, o sia già ricaduta in una donna, non potrà questa eleggere marito senza l'assenso del Parlamento; e quando ciò non facesse s'intende che abbia abdicata la corona.

Art. 153. (184) Nel caso che giunga a regnare una donna, il marito di lei non avrà alcuna autorità relativamente al regno, né parte alcuna nel governo.

Capitolo III

Della Minor età del Re e della Reggenza.

Art. 154 (185) Il Re è minore sino all’etàdi dieciotto anni compiti.

Art. 155. (186) Mentre dura la minorità delRe verrà governato il regno da una Reggenza.

Art. 156. (187) Il regno sarà parimente governato dalla Reggenza nel caso che il Re sia impossibilitato ad esercitare la sua autorità da qualunque causa fisica o morale.

Art. 157. (188) Se l'impedimento del Reoltrepassasse i due anni, ed il successore immediato avesse compito gli anni dieciotto, il Parlamento potrà nominarlo Reggente del regno, in luogo della Reggenza.

Art. 158. (189) Nel caso che vacasse la corona ed il Duca di Calabria fosse tuttavia minore, sino a che si riunisca il Parlamento straordinario (quando non si trovasse riunito l'ordinario) la Reggenza provvisoria si comporrà della Regina madre, se vi fosse; di' due deputati presso la deputazione permanente del Parlamento, i più antichi per ordine di elezione presso tal deputazione, e de due più antichi consiglieri di stato i cioè il decano, e quegli che io segue. Se mancasse la Regina madre, entrerà nella Reggenza il terzo consigliere di stato per ordine di antichità.

Art. 15g. (190) La Reggenza provvisoria sarà preseduta dalla Regina madre nel caso che vi sia; ed in sua mancanza, dall’individuo della deputazione permanente del Parlamento, che sia presso di questa il primo nominato.

Art. 160. (191) La Reggenza provvisoria nonrisolverà se non gli affari che non ammettono dilazione, e non rinnoverà né nominerà impiegati se non interiormente.

Art. 161 (192) Dopo che il Parlamento straordinario sarà riunito; nominerà una Reggenza composta di tre o di cinque individui.

Art. 162. (193) Per essere individuo dellaReggenza si richiede la qualità di cittadino nell’esercizio de’ suoi dritti; rimanendo esclusi gli stranieri benché fossero muniti di decreto di nazionalità.

Art. 163. (194) La Reggenza sarà preseduta da uno de’ suoi individui designato dal Parlamento: ed a questo spetterà, stabilire nel caso di bisogno, se debba, o no, esservi alternativa nella presidenza, ed in quali termini.

Art. 164. (195) La Reggenza eserciterà l’autorità del Re ne’ termini che il Parlamento stabilirà.

Art. i65. (196.) L’una e l’altra Reggenzapresteran giuramento in conformità della formola prescritta nell’articolo, soggiungendo la clausola di esser fedeli al Re. E la Reggenza permanente aggiungerà dippiù che. nell’esercizio della sua autorità osserverà le condizioni che il Parlamento le imporrà; e che quando il Re giunga ad essere maggiore, o cessi la sua impossibilità, metterà nelle, sue mani il governo del regno sotto pena che non facendo ciò nel momento, sieno i membri di essa Reggenza considerati e castigati come traditori a norma delle leggi.

Art. 166. (197) Tutti gli atti della Reggenza si pubblicheranno in nome del Re.

Art. 167. (198) Sarà tutore del Re minore la persona che il Re defunto, abbia nominata nel pò testamento. In caso che non l’abbia nominata sarà tutrice la Regina madre, durante lo stato vedovile: in sua mancanza, sarà il tutore nominato dal Parlamento. Nel primo, e nel terzo ca so dovrà il tutore essere nativo delle due Sicilie.

Art. 168. (199.) La Reggenza procurerà che l’educazione del Re minore sta la più convenevole al grande oggetto della sua aita dignità, in conformità del piano approvato dal Parlamento.

Art. 169. (200) Il Parlamento fisserà il soldodi cui debbono godere gl’individui della Reggenza.

Capitolo IV

Della Famiglia Reale e del riconoscimento del Duca di Calabria.

Art. 170. (201) Il figlio primogenito del Reporterà il titolo di Duca di Calabria.

Art. 171. (202, e 2o3) Gli altri figli efiglie del Re, ed i figli e figlie del Duca di Calabria saranno e verranno chiamali Principi e Principesse delle due Sicilie.

Art. 172. (. . ) Il Re potrà assegnare aiPrincipi e Principesse delle due Sicilie quei titoli che gli piacerà.

Art. 173. (204) Soltanto alle accennate persone sarà limitata la qualità di Principe, o Principessa delle due Sicilie.

Art. 174 (2o5.) I Principi delle due Siciliegodranno le distinzioni, e gli onori che hanno avuto finora e potranno essere designati per ogni sorta di impieghi eccetto quelli di giudicatura, di deputazione presso il Parlamento.

Art. 173. (206) Il Duca di Calabria non potrà uscire dal regno senza l’assenso del Parlamento; e se ne uscisse, rimarrà di fatto escluso dalla successione alla corona.

Art. 176. (207) Lo stesso dovrà intendersipel caso in cui dimori fuori del regno più del tempo fissato nel suo permesso, e qualora richiamato non si restituisse nel termine che fissa il Parlamento.

Art. 177. (208) Il Duca di Calabria, i Principi, e le Principesse, ed i loro figli, e discendenti sudditi del Re non potranno contrarre matrimonio senza l'assenso del Parlamento sotto, pena di essere esclusi dalia successione alla corona.

Art. 178. (209) Degli atti di nascita, di matrimonio, e di morte di tutte le persone della Famiglia Reale si rimetterà copia autentica al Parlamento, e nella Sua assenza alla deputazione permanente, per essere conservata nell'archivio del Parlamento.

Art. 179. (210) Il Duca di Calabria sarà riconosciuto dal Parlamento colle formalità che si prescriveranno ne’ regolamenti del governo interiore del medesimo.

Art. 180. (211) Questo riconoscimento si farànel primo Parlamento che si convocherà dopo la di lui nascita.

Art. 18i. (212.) Il Duca di Calabria subito che sarà giunto a compiere i quattordici anni, presterà giuramento innanzi al Parlamento colla formula seguente:

“N. (qui il nome) Duca di Calabria giuro in nome di Dio; è sopra i santi Vangeli, che difenderò e conserverò la religione cattolica apostolica romana, senza permetterne alcun altra nel regno, ove non sia dal Parlamento permessa con leggi speciali; che osserverò la Costituzione politica della Monarchia delle due Sicilie; e che sarò ubbidiente, e fedele al Re. Così facendo Dio mi ajuti.

Capitolo V

Dell’Assegnamento della Famiglia Reale.

Art. 182. (213) Il Parlamento fisserò l'assegnamento annuale della casa reale e del Re in quantità corrispondente all’alta dignità della sua persona;

Art. 183; (214) Apparterranno al Re tuttigli edifizj reali di cui hanno goduto i predecessori e il Parlamento designerà i siti e le estensioni delle terre pel reale diporto.

Art. 184. (215) Al Duca di Calabria dal giorno della sua nascita, ed ai Principi e Principesse da quello, in cui compiano sette anni di età, si assegnerà, per loro alimenti, dal Parlamento una somma annuale proporzionata alla loro dignità rispettiva.

Art. 185. (216) Alle Principesse nel caso di matrimonio assegnerà il Parlamento per dote la sta siasi data, cesseranno i rispettivi alimenti annuali.

Art. 186. (217) Ai Principi ammogliati si continueranno gli alimenti ad essi assegnati mentre risiedono nel regno: ma se si ammogliassero e risedessero al di fuori, cesseranno i loro alimenti, e si darà loro per una sola volta la quantità che fisserà il Parlamento.

Art. 187. (218) li Parlamento stabilità gli alimenti annuali che debbonsi. somministrare alla Regina vedova.

Art. 188. (219) I soldi degl’individui della Reggenza si prenderanno sulla rendita assegnata alla casa del Re.

Art. 189. (220) La rendita, della casa del Re e gli alimenti della real famiglia, dei quali si parla negli articoli precedenti si fisseranno dal Parlamento nel principiò di ogni regno; e mentre questo dura non potranno alienarsi.

Art. 190. (231) Tatti questi assegnamentidebbono uscire dalla tesoreria nazionale, dalla qale saranno consegnati all’amministratore che il Re nominerà all’uopo; e collo. stesso dovranno trattarsi tutte le azioni attivo e passive eh per ragion d’interesse potranno sorgere.

Capitolo VI (41)

De’ Ministri di Stato

Art. 191. (. . ) Lai condotta di tatti gliaffari, dello stato è affidata, soffi) gli ordini del Re, ai ministri, i quali, ciascuno, pel suo dipartimento, saranno incaricati di dirigere il pubblico servizio, in maniera che si conseguisca pienamente il fine proposto dalla costituzione e dalle leggi.

Art. 192. (. .) I ministri eseguiranno, efaranno eseguire tutte le disposizioni costituzionali, e legislative che riguardano il servizio pubblico. In ciascheduna legge sarà dichiarato quali, disposizioni dovranno eseguirsi attivamente dai ministri, e quali, colla sola loro direzione, sottomettersi al potere giudiziario; ed in oltre quali sono gli atti della loro autorità contro i quali potrà ricorrersi, per indennizzazione, al potere giudiziario.

Art. 193. (223. mod.) I. ministri saranno seiavendo ciascuno per incarico:

1. La giustizia, l’ordine costituzionale, la pubblicazione ed il deposito delle leggi, la presidenza del consiglio de’ ministri;

2. Le relazioni estere, politiche e, commerciali, la marina, e le opere di mare;

3. Le, finanze così dello stato come, di tutt’i pubblici stabilimenti e dei comuni, che ora si reggono separatamente;

4. La guerra, e tutt’i servizi necessari per preparare, conservare, e far operare i mezzi di difesa, e di offesa in terra;

5. La pubblica istruzione il culto, gli stabilimenti letterari e scientifici, l’industria, e l’agricoltura, la, salute pubblica, e la beneficenza;

6. I lavori pubblici interni, di tersa, e di fabbrica, il corso delle acque i boschi, il servizio delle poste.

I parlamenti successivi potranno fare in quest'ordine di ministeri le modificazioni che detteranno l’esperienza, e le circostanze;

Art. 194 (223) Per essere ministro, si richiede la qualità di cittadino nell’esercizio dei suoi dritti; rimanendo esclusi gli stranieri, benché avessero decreto di nazionalità.

Art. 195. (224) Un particolare regolamento approvato dal Parlamento stabilirà precisamente gli affari che debbono trattarsi in ognuno dei ministeri.

Art. 196. (225) Tutti gli ordini del re dovranno essere sottoscritti da quel ministro a cui l’affare appartiene.

Niun tribunale né persona pubblica potrà dar esecuzione agli ordini accennati quando manchi il detto requisito.

Art. 197. (226) I ministri saranno responsabili al Parlamento degli ordini autorizzati da loro, contro la Costituzione, o contro le leggi; né potrà loro servir di scusa di aver ciò fatto per ordine del re.

Art. 198. (. . ) Il Parlamento farà un codice per menare ad effetto la responsabilità tanto dei ministri che dei deputati, de’ consiglieri di, Stato, de generali, de’ membri del supremo tribunale, de’ pubblici uffiziali, e di altri secondo la costituzione richiede, determinandone la procedura!

Art. 199. (227) I ministri faranno presente in ogni anno lo stato delle spese che crederanno necessarie per l’amministrazione del ramo ad essi affidato; e renderanno conto delle spese fatte nel modo che sarà prescritto.

Art. 200. (228) Nel caso che la risponsabilità dé ministri si trovi compromessa, il Parla» mento, decreterà prima di. ogni altra cosa che vi ha luogo alla istruzione del processo.

Art. 201. (229) Pronunciato questo decreto rimarrà sospeso dalle sue funzioni il convenuto ministro, e il Parlamento rimetterà al tribunale supremo di giustizia tutti i documenti che riguarderà ano la causa che dee trattarsi dallo stesso tribunale; ed esso le esaminerà in merito in conformità delle leggi.

Art. 202. (230) Il Parlamento fisserà il soldo dei ministri durante le loro funzioni.

Art. 203. (. .) I ministri per la esecuzione de loro incarichi avranno sotto i loro ordini dei pubblici ufficiali e degli agenti.

Art. 204. (. .) I pubblici uffiziali saranno distinti in due Q anche, secondo la diversità, dei servizj, in più classi, subordinate l’una all’altra, e la prima dipendente immediatamente dai ministri.

Art. 205. (. .) Con leggi particolari saranno stabilite le condizioni della spelta e dell'avanzamento dei pubblici uffiziali; il numero distinto per classi, da addirsi a ciaschedun ministero, tanto per secondare il ministro nella direzione generale degli affari, quanto per, rappresentarlo, e far le sue veci nei dipartimenti territoriali.

Art. 206. (. .) I pubblici uffiziali, del pari che gli agenti a loro subordinati, potranno dai particolari venir astretti innanzi al potere giudiziario a risarcirli di tutt’i danni ad essi illegalmente cagionati peli esercizio delle loro funzioni. L’esibizione di ordini superiori in virtù de quali avessero procedute, non gli esonererà da questa risponsabilità personale. Lo stato sarà sussidiariamente obbligato verso i particolari per gli effetti civili di detta risponsabilità.

Art. 207. (. .) I pubblici uffiziali, per gliatti criminosi e«capaci di pena afflittiva, commessi nell'esercizio del loro incarico, a danno dei particolari o a danno dello stato contro la volontà dei ministri loro superiori, Saranno accusati innanzi al supremo tribunale di giustizia e da lei giudicati. L’accusa potrà prodursi egualmente dalle parti offese dai ministri, e dal Parlamento.

La prima disposizione non è applicabile agli agenti i quali pei fatti criminosi commessi in ufficio saran giudicati dai tribunali ordinarj.

Art. 208. (. .) L’accusa criminale di un pubblico ufficiale o di un agente non vale a sospendere il giudizio civile contro di lui intrapreso per indennizzazione.

Art. 209. (. .) Qualunque pubblico uffiziale potrà venite allontanato dal servizio attivo, ritenendo la metà de' suoi averi fissi, pel semplice decreto.

Per la sua destituzione è necessario un esame preliminare innanzi al consiglio di stato: l'assoluzione riportata innanzi al consiglio di stato 0 al. supremo tribunali di giustizia darà dritto al godimento della metà degli averi come sopra, ma non all’attività

Art. 210. (. .) Gli agenti saran le persone incaricate di servigi materiali nelle officine, e delle operazioni locali che dalla legge saran definite. Saranno eletti dagli uffiziali superiori sotto cui ordini dovran servire e da questi salariati per cono della tesoreria.

Quelli, che, nei comuni saranno incaricati di servigj locati saranno eletti su di una terna proposta dalla rispettiva municipalità, la quale dovrà provvedere alta sicurtà per fa loro condotta.

Capitolo VII

Consiglio di Stato.

Art. 211. (231 mod.) Vi sarà un consiglio distato composto di quaranta individui che sieno cittadini coll’esercizio de’ loro dritti. Gli stranieri ne saranno esclusi malgrado che abbiano decreto di nazionalità.

Art. 212. (232) Questi consiglieri sarannoscelti tra gli individui ché; siensi più distinti per lumi e cognizioni, o per grandi servizj resi in alcuno de’ principali rami nell'amministrazione e del governo dello stato. Il Parlamento non dovrà proporre per consigliere alcuno individuo che nel tempo di tale elezione si trovasse suo deputato.

Art. 213. (233 mod.) Tutti i consiglieri di stato saranno no nominati dal Re in seguito della( )proposta che ne farà il Parlamento.

Art. 214. (234 mod.) Per l’ordinamento di questo Consiglio il Parlamentò instituirà una lista tripla d individui, dalla quale il Re eleggerà i quaranta che debbono comporlo.

Art. 215. (235) Nel caso che avvenisse alcuna vacanza nel consiglio di stato, il primo Parlamento che si convocherà, presenterà al Re tre persone onde scelga quella tra esse, che più gli aggrada.

Art. 216. (236) Il consiglio di stato è l’unico consiglio del Re; e ne udirà il parere in tutti gli oggetti gravi di governo, segnatamente per dare o negare la sanzione alle leggi, per dichiarare la guerra, e pei trattati che debbano stipularsi.

Art. 217. (. .) Spetterà al consiglio di statodi sottoporre le sue osservazioni al Parlamento sopra tutti i progetti pii legge prima che siano proposti alla sanzione reale nel tempo, e nel modo indicati dagli articoli 111 e 112.

Art. 218. (237 mod.) Il consiglio di statodovrà essere necessariamente inteso nella provvisti di tutti i beneficj ecclesiastici (finché ce ne saranno) e di tutti gli impieghi di giudicatura.

Art. 219. (. .) Il consiglio di Stato dovràinoltre essere inteso nell’amozione dagli impieghi, de’ pubblici uffiziali, non che negli altri affari ne’ quali lo chiamano la Costituzione, e le leggi.

Art. 220. (238) Il Re farà i regolamenti pel governo del consiglio di stato, di cui ascolterà, anticipatamente il parere; e tali regolamenti, verranno orientati al Parlamento onde vi apponga la sua approvazione.

Art. 221. (239) I consiglieri di stato non dovranno essere rimossi dai loro impieghi senza motivo giustificato innanzi al supremo tribunale di giustizia.

Art. 222. (240) Il Parlamento fisserà il soldo di cui debbono godere i consiglieri di stato.

Art. 223. (241) I consiglieri di stato nelprendere possesso de’ loro impieghi presteranno giuramento nelle mani del Re di osservare la Costituzione, di essere fedeli al Re, e di consigliargli quanto credessero conducente al bene della nazione, senza alcuna veduta particolare, né interesse privato.

TITOLO V (42)

Del potere Giudiziario.

Capitolo Unico

Del Potere Giudiziario e dell’Amministrazione della Giustizia.

Art. 224. (. .) Al potere giudiziario appartiene esclusivamente la facoltà di applicare le leggi ai casi particolari.

Qualunque legge è della sua giurisdizione, tranne quelle disposizioni le quali vengono espressamente commesse ad altra autorità.

Art. 225. (243) Né il Parlamento, né il Redovranno esercitare in niun caso le funzioni giudizi are, richiamare a se le cause pendenti, né ordinare di aprirsi giudizj definitivi.

Art. 226. (247) Niun cittadino dovrà esseregiudicato in qualunque causa da alcuna commissione particolare, ma dovrà esserlo dal tribunale competente fissato antecedentemente dalla legge.

Art. 227. (. . ) Uno sarà l’ordine di giurisdizione per ogni sorta di affari. La distinzione in poteri giudiziari, civile, commerciale, criminale, correzionale ed amministrativo è abolita.

Art. 228. (. . ) Le sole mancanza contro la disciplina e la subordinazione trai militari saranno giudicate da consigliai guerra.

I delitti o misfatti commessi tra militari. in qualunque luogo, saran giudicati dal potere giudiziario.

Quelli commessi in campagna, o in tempo di guerra lo saranno dai detti consigli, secondo ciò che disporranno le leggi.

Art. 229. (. . ) in ogni dipartimento saràun pubblico uffiziale di prima classe per dirigere il corso della giustizia è per vegliare all’ordine pubblico. Egli rappresenterà il ministro di questo ramo, col quale sarà io corrispondenza; promuoverli’'lo spedito andamento de’ giudizi, la disciplina dei giudici, la loro destinazione ai diversi incarichi; avrà cura, particolarmente della tranquillità del dipartimento, e della repressione degli attentati che potessero turbarla. Egli potrà assistere come osservatore nei giudizj, ma non dovrà prendervi parte alcuna; e per tutto ciò che li riguarda, le udienze corrisponderanno direttamente col supremo tribunale di giustizia, il tutto a norma delle leggi.

Art. 230. (. . ) Vi saranno giudici di fattoe giudici di diritto. I giudicj di fatto nelle materie non penali saranno messi in uso con leggi particolari', quando lè circostanze lo permetteranno.

Art. 231. (. . ) I giudici di fatto sarannonominati dai collegj elettorali de' circondarj, per il numero, e nel modo da stabilirsi dalla legge. Però il loro numero debb'essere almeno decuplo di quello dei giudici di dritto, addetti allo stesso dipartimento.

Art. 232. (. . ) I giudici dì diritto saranno nominati dal re a proposizione del ministro, della giustizia inteso il consiglio di stato (43).

Art. 233. (. . ) Per essere nominato giudice di 'dritta o di fatto si richiede la qualità dì essere cittadino, purché la qualità non siasi acquistata con decreto del Parlamento, ed aver l’età di venticinque anni compiti. Le altre circostanze che debbano avere questi funzionari, saranno determinate dalle leggi.

Art. 234. (. . ) I giudici di fatto saranno incaricati nei giudizj di. riconoscere, e dichiarare la verità delle cose esposte, decidendo per l’affermativa 0 per la negativa sulle quistioni che dalle parti saran loro proposte, nei precisi termini della legge.

Art. 235. (. .) I giudici di diritto, sottogli ordini 'rispettivi,capi, della giustizia, in ciò che non riguarda la potestà di giudicare e nel modo che dalla legge sarà fissato avranno cura della tranquillità pubblica; eseguiranno tutte le disposizioni imperative, e regolamentarie della legge; procederanno a tutti gli atti anteriori o posteriori ai giudicati, e particolarmente della istruzione dei processi, dell’arresto dei prevenuti e della loro interina liberazione con sicurtà; del regolamento, e della presidenza dei giudicj; di sostenere( )in questi le accuse, e in altre parti del pubblico ministero; dell’applicazione della legge ai fatti dichiarati, edefiniti dagli altri giudicj, e finalmente esecuzione così delle sentenze come dei contratti in forma esecutiva.

Art. 236. (. .) I giudici di fatto saranno,risponsabili delle loro dichiarazioni innanzi a Dio, ed alla pubblica opinione, ma non dovranno per esse venire obbligati a render conto, o esser puniti.

Art. 237. (. .) I giudici di dritto sono soggetti alla stessa responsabilità stabilita per gli altri pubblici uffiziali, né potranno venir destituiti, se non per motivo legalmente provato, e giudicato, esser sospesi dalle loro funzioni, se non per accusa legalmente intentata.

Potranno nel modo stesso degli altri pubblici funzionarj esser tolti dall’attività con una metà dei loro assegnamenti fissi, se non che per devenirsi a tal misura è necessario il consenso del consiglio di stato. Sono eccettuati da queste misure i giudici del supremo tribunale di giustizia, siccome sì dirà in appresso.

Art. 238. (. . ) I giudici di dritto sonopersonalmente responsabili de’ fatti che commetteranno nella osservanza delle leggi, che prescrivono la istruzione del processo.

Art. 239. (. . ) La legge stabilirà gli emolumenti da accordarsi ai giudici tanto di diritto, quanto di fatto. I primi avranno un soldo fisso, ed una retribuzione ragguagliata alla durata, ed alla qualità delle loro occupazioni. I secondi avranno solamente una retribuzione di questa specie. I giudici di diritto, e di fatto ricusati non godranno di alcun emolumento proporzionale per gli atti, nei quali non avran preso parte, a motivò della ricusa. Art. 240. (. . ) Tutti i giudici di diritto, ad eccezione di quelli del supremo tribunale di giustizia, avranno il medesimo grado. In esso faranno ì loro avanzamenti in averi, ed in precedenza, a ragione della durata del loro servizio, e del merito manifestato. La diversa autorità dei loro atti dipenderà dal numero dei magistrati che vi concorreranno.

Art. 241. (. . ) I giudici di diritto in ogni dipartimento formeranno una udienza centrale divisa in camere, fra le quali gli affari saran distribuiti senza riguardo alla diversa loro natura. Sosterranno presso la stessa le parti del pubblico ministero. Reggeranno i tribunali di circondario, in ciascun de’ quali un solo giudice di diritto con un competente numero di giudici di fatto pronunzierà nelle cause che dalla legge gli staranno attribuite.

Art. 242. (. . ) In ogni comune uno o più assessori della classe degli agenti contemplata nell'art. 203 saranno sotto gli ordini del giudice del circondario incaricati di tutti gli atti d’esecuzione, ed eserciteranno la conciliazione.

Art. 243. (. . ) Da qualunque sentenza deltribunale di circondari si potrà appellare all’udienza. Dalle sentenze dell’udienza si appellerà innanzi alla medesima. Il secondo giudizio sarà proferito col concorso degli stessi primi giudicj di fatto, e di diritto, ai quali ne sarà aggiunto un numero eguale tra quelli che non avran preso parte nel primo giudizio.

Art. 244. (. . ) Gli atti praticati nel giudizio di circondario o nel primo giudizio di udienza, ove non vengano impugnati dalle parti serviranno pel giudizio dì appello, senza che si debbano rinnovare.

Niuna nuova citazione, niun nuovo documento che non siasi prodotto ne' primi giudizi potrà prodursi nell’ultimo, che è puramente una revisione da stabilirsi nelle stesse posizioni.

Art. 245. (. . ) Nei giudizj di circondario le parti potran ricusare la metà de’ giudici di fatto. In quelli,di udienza la ricusa potrà cadere sulla metta de' giudici di folto, e sulla. terza parte di quelli di diritto. La stessa ricusa nei casi di appello potrà farsi sui soli giudici aggiunti.

Art. 246. (. . ) M capo della giustizia distribuirà i giudici di diritto, e di folto per Io camere dell’udienza, pel ministero pubblico, peri te, aggiunzioni da farsi nel casi di appello, e pei tribunali di circondario.

Questa distribuzione sarà regolata da persico lari disposizioni di legge.

Art. 247. (257) La giustizia si amministrerànel nome del re e tutti gli atti giudiziari lo porteranno in fronte.

Art. 248. (258) I codici, e le leggi sarannogli stessi per tutta la monarchia, senza pregiudizio delle variazioni che per particolari circostanze potrà fare il Parlamento a questo riguardo.

Art. 249. (259) Nel luogo della residenzafissa del re vi sarà un tribunale chiamato supremo tribunale di giustizia.

Art. 250. (260) La legge stabilirà il numero dei magistrati che debbono comporre il suddetto tribunale.

Art. 251. (. .) Questo sapremo triboliate avrà giudici di diritto, e di fatto; questi saranno eletti per due anni dal Parlamento nazionale; quelli a vita saranno nominati dal re a proposta di consiglio di stato.

Art. 252. (261 mod.) Spetta a questo tribunale:

1. Dirimere tutte le competenze che sorgessero tra I una e l’altra udienza in tutto il territorio della monarchia.

2. Giudicare i ministri di Stato in tutt'i casi ne’ quali il Parlamento decreti che vi è luogo deliberare.

3. Conoscere e giudicate tutte le cause di rimozione, e di sospensione dei consiglieri di stato, e degli altri pubblici uffiziali.

4. Conoscere, e giudicare le cause penali dei ministri, e dei consiglieri di stato dei generali e de’ pubblici uffiziali e di altri a norma delle leggi.

5. Conoscere, e giudicare tutte le causai criminali che si movessero contro gl’individui suoi componenti. E nel caso che la responsabilità di questo tribunale si trovi compromessa, il Parlamento, previa la formalità prescritta nell’art. 200 procederà per questo oggetto alla nomina di un tribunale composto di nove giudici che verranno eletti a sorte da un numero doppio.

6 Riesaminare di officio tutte le sentenze date in ultima istanza, portanti l’ultimo grado di petti.

7. Conoscere, e giudicare i gravami sul vizio e difetto di nullità che s? interpongono contro le sentente date in ultima istanza, a norma delta legge.

8. Vigilare sopra tutt’i pubblici uffiziali, e specialmente sui giudici, e rendere positiva, se vi ha luogo, la loro responsabilità.

9. Ascoltare i dubbj degli altri tribunali sulla intelligenza delle leggi, e promuoverne il rischiaramento o la riforma.

Oltre a tutte le altre funzioni che faranno fissate dalla legge.

Art. 253. (284) Non potrà intentarsi causaalcuna senza che consti di essersi preventivamente procurato il mezzo di conciliazione.

Art. 254. (. . ) Qualunque diritto, dovere o facoltà stabiliti dalla costituzione o dalle leggi danno luogo ad un’azione. I tribunali non potranno sotto qualunque motivo ricusarne Pietanza, e love le leggi non abbiano provveduto al modo di procedere, lo eleggeranno essi anticipatamente per analogia, salvo i gravami autorizzati.

Art. 255. (287) Niun cittadino potrà essere imprigionato senza che preceda un informo sommario del fatto pel quale meriti di esser punito con pena corporale, e senza di un mandato per iscritto del giudice, che se gli notificherà nell'atto stesso dell’arresto.

Art. 25ó. (290) L’arrestato prima di essere posto in prigione verrà presentato avanti il giudice, onde prenda la sua dichiarazione: nel caso che ciò non possa eseguirsi si condurrà alla prigione in qualità di semplice arrestato, cd il giudice per riceverla si trasferirà presso di lui fra lo spazio di 24 ore. Passato il detto tempo se il giudice non si sarà presentato, il carceriere dovrà liberarlo sotto pena di detenzione arbitraria.

Art. 257. (292) In flagranza qualunque delinquente può essere arrestato, ed ognuno può condurlo allà presenza del giudice: dopo che sia presentato o condotto in qualche posto di guardia si procederà in tutto in conformità di quanto si prescrive nell’articolo precedente.

Art. 258. (293 mod.) Nel caso che il giudice risolva che l’arrestato si metta in carcere, o passi dalla qualità di detenuto a quella di carcerato, si distenderà un atto motivato di tale. risoluzione, e se ne darà copia al custode delle carceri, onde la inserisca nel libro dei carcerati: senza qual condizione egli non riterrà alcuno nelle carceri sotto pena di detenzione arbitraria.

Art. 259. (294) Non si farà sequestro di beni se non quando si proceda per delitti ai quali sia annessa la responsabilità pecuniaria.

Art. 260. (295) Non sarà condotto in carcere chiunque offra un mallevadore, eccetto il caso in cui la legge proibisca espressamente la malleveria.

Art. 261. (296) In qualunque stato di causa in cui apparisca che non possa imporsi pena corporale al carcerato, si metterà in libertà sotto malleveria.

Art. 262. (297) Le carceri saran disposte in modo che servano per assicurare, e non per molestare i carcerati, né saran mai sotterranee o malsane.

Art. 263. (299) Il giudice ed il custode delle carceri che mancassero a quanto si prescrive negli articoli precedenti, saran puniti come rei di detenzione arbitraria, secondo si disporrà nel codice penale.

Art. 264. (3oo) Fra lo spazio di 24. oresi manifesterà al reo prevenuto il motivo della sua carcerazione, ed il nome del suo accusatore nel caso che vi fosse. In mancanza di tali formalità il reo prevenuto è in diritto di uscire dalle carceri.

Art. 265. (302). Il processo sarà pubblico nella forma prescritta dalle leggi.

Art. 266. (304) Non potrà mai imporsi la pena della confìscazione dei beni.

Art. 267. (305) Niuna pena che s’imponga,per qualunque siasi delitto, potrà estendersi per alcun motivo alla famiglia, del reo che la speri menti.

Art. 268. (308) Nel caso di circostanze straordinarie in cui la sicurezza dello stato esigesse in tutta o in parte della monarchia la sospensione di alcuna delle formalità prescritte negli articoli precedenti per l'arresto dei delinquenti 'potrà il Parlamento decretare siffatta sospensione per un tempo determinato, non più lungo dì un anno: ma per decretarla sono necessarj più dei due terzi di voti.

Art. 269. (. . ) Le leggi, ed i codici invigore sono conservati (insinuo a che non vi sia derogato con una legge) in quel che non si oppone allo statuto.

Il Parlamento si occuperà con preferenza delle disposizioni tenderti ad assicurar la libertà dei cittadini, e la pronta esecuzione de’ contratti e de’ giudicati.

Art. 270. (. . ) La legislazione attuale sarà riveduta, e corretta secondo i principj della libertà costituzionale, e secondo Punita di giurisdizione.

Art. 271. (. . ) Fatta questa revisione,nessuna legge, nessun decreto f nessun codice, nessun atto dispositivo, di qualunque natura antecedenti, e nessuna parte di essi saran lasciati in vigore. Tutti i giudizj si faranno secondo la nuova legislazione, e non sarà permesso di non giudicare per mancanza 0 oscurità della medesima.

TITOLO VI

Del Governo interno de’ Dipartimenti e de’ Comuni (44).

Capitolo I

Delle Municipalità.

Art. 262, (309) Pel governo interno de’ comuni vi saranno delle municipalità composte dal Sindaco, dagli eletti, e da’ decurioni. Queste riunioni stirati presedute dal Sindaco (45) .

Art. 263. (311) Le leggi fisseranno il mimero dcfi individui di ogni classe di cui deb? Lonsi comporre le municipalità; e ciò in proporzione d 1 numero delle anime.

Art. 264. (312) I sindaci, gli eletti, ed idecurioni verranno scelti dalle popolazioni.

Art. 265. (313) Nel mese di Dicembre diogni terzo anno si riuniranno i cittadini di ciascun comune per eleggere a pluralità di voti un determinato numero di elettori in proporzione del numero di anime che riseggono nello stesso fungo, e godono dell’esercizio de’ dritti di cittadino.

Art. 266. (314) Questi elettori nomineranno nello stesso mese di Dicembre a pluralità assoluta di voti il sindaco, gli eletti, ed i decurioni, perché entrino nell’esercizio delle loro funzioni il primo di Gennajo dell’anno seguente.

Art. 267. (315 mod.) Tutti gl’individui de’ Corpi municipali si rinnoveranno dopo di due anni di esercizio (46) .

Art. 268. (316) Quegli che avesse esercitalo alcune delle accennate funzioni non potrà essere rieletto se non dopo scorsi almeno due anni.

Art. 269. (317) Per essere membro della municipalità, oltre la condizione di essere cittadino, nell’esercizio de’ dritti politici si richiede l’età compita di venticinque anni e cinque di questi almeno di domicilio, e di residenza presso; la rispettiva popolazione. Le leggi determineranno le altre qualità che debbono avere questi funzionari.

Art. 270. (318) Non potrà esser membrodella municipalità verun impiegato pubblico di nomina del re, che sia in attuale esercizio dellesue funzioni; eccettuandone coloro che servano nelle milizie nazionali (((47).

Art. 271. (319) Tutti gli accennati impieghi municipali sono cariche nazionali alle quali niuno dovrà negarsi senza motivo legale; e dove lo faccia, mancherà autenticamente di patriottismo.

Art. 272. (320) In ogni municipalità saràun segretario eletto dai suoi componenti a pluralità assoluta di voti, e salariato a carico dei fondi del comune.

Art. 273. (321) Sarà a carico de’ comuni 1. La polizia di salubrità, e commodità.

2. Prestare ajuto ai funzionarj pubblici di qualunque ordine in tutto ciò che riguarda la sicurezza delle persone, delle proprietà de’ cittadini, e la conservazione dell'ordine pubblico 'a norma delle leggi.

3. L’amministrazione, e 1’impiego de’ fondi proprj o provegnenti da imposizioni de’ rispettivi comuni, ih conformità delle leggi, e de’ regolamenti; e la nomina de’ cassieri, sotto la risponsabilità 'di quei funzionarj che li nomineranno.

4. Ripartire, ed incassare le contribuzioni e rimetterle alle ricevitorie rispettive, tutto a norma delle leggi.

5. Attendere alle scuole elementari ed agli altri stabilimenti di pubblica educazione che sono nel comune.

6. Attendere agli ospedali, alle case di pubblica beneficenza, a quelle de’ projetti od a lutti gli stabilimenti di tal sorta, in conformità de' regolamenti che si prescriveranno sull’oggetto.

7. Attendere alla costruzione ed alla ristorazione delle strade, delle comunicazioni di ogni sorta, de' ponti e delle carceri; prendere cura della conservazione e piantagione de' boschi del comune e di tutte le opere pubbliche che interessano,la pubblica necessità, futilità, e l’ornamento pubblico, a norma delle leggi.

8. Far le ordinanze municipali, e presentarle all’approvazione del Parlamento per mezzo della deputazione dipartimentali, che dovrà accompagnarle con suo particolare informo.

9. Promuovere l’agricoltura, l’industria ed il commercio, in conformità delle circostanze locali e. delle altre che occorrano, ed incoraggiare altresì tutto ciò che possa essere utile, e vantaggioso.

Art. 274. (329) Nel caso che si oprano opere o oggetti di comune utilità 'é che per mancanza di fondi proprj sia necessario di 'ricorrere a particolari imposizioni, non si potranno queste stabilire che facendosene la dimanda alla deputazione dipartimentale, ed aspettandone per suo mezzo l’autorizzazione del Parlamento.

Tali imposizioni, straordinaria si. stabilir inno, e riscuoteranno nel modo che fe legge stabilirà per tutto il regno. Esse saranno amministrate nel modo che sì pratica pei fondi ordinarj del comune.

Art. 275. (. . ) Qualunque quotizzazione oprestazione puramente volontaria potrà sempre aver luogo ne’ comuni, ma nessuno individuo potrà venirvi astretto, sotto pena di abuso di autorità.

Art. 276. (323) Le municipalità disimpegneranno tutti quest'incarichi sotto l’ispezione della deputazione dipartimentale. Esse le sottoporranno gli stati discussi delle spese da farsi, per essere approvati; e daranno conto giustificato in ogni anno. delle pubbliche somme riscosse, e dell'uso che ne abbiano fatto; il tutto nel modo stabilito dalle leggi.

Capitolo II

Del Governo del Dipartimento, e delle Deputazioni dipartimentali (48)

Art. 277. (324 modificato) Il governo politico del dipartimento risiederà presso tanti uffiziali pubblici di prima classe per (pianti sono i ministeri di stato.

Art. 278. (325 modificato) In ogni dipartimento vi sarà una deputazione chiamata di parti mentale, onde promuovere la sua prosperità, preseduta dal pubblico uffiziale incaricalo de’ lavori pubblici.

Art. 279. (326 modificato) Questa deputazione sarà composta dal presidente, dal pubblico uffiziale incaricalo delle finanze, e dal numero d individui stabilito dal Parlamento secondoché giudicherà più opportuno o esigano le circostante di risulta, dopo adempiuta la nuova divisione dei dipartimenti di cui tratta l'art. 6. Questo numero non sarà minore di sette.

Art. 280. (327 modificato) La deputazionedipartimentale si rinnoverà per metta in ogni due anni; e se il numero de suoj componenti è dispari ne uscirà la prima volta il numero maggiore e la seconda il minore, e così successivamente (((49).

Art. 281. (328) La elezione di tali individui si farà per ciascuno dagli elettori del circondario elettorale, nel giorno' seguente a quello della elezione dei deputati al Parlamento, e nella stessa guisa che si pratica per la nomina di questi deputati.

Art. 282. (329) Nella forma stessa si eleggerà un supplente in ogni circondario elettorale.

Art. 283. (. .) Il Parlamento nel decretodecennale della divisione, del regno in circondar} elettorali disporrà ciò che occorre per adattare il numero de componenti le deputazioni dipartimentali al numero de’ circondarj elettorali.

Art. 284 (330) Per esser membro della deputajione dipartimentale si richiedono gli stessi requisiti necessarj per esser deputato al Parlamento, né potrà esserlo qualunque impiegato di nomina regia, a norma dell'art. 270.

Art. 285. (331) Perché una stessa personapossa esser eletta per la seconda volta a questa carica dovranno essere scorsi almeno quattro anni, dal giorno in cui cessò di esercitare le sue funzioni.

Art. 286. (332 modificato) Quando il pubblico uffiziale incaricato de’ lavori pubblici non potesse presedere alla deputazione, lo farà il pubblico uffiziale incaricato delle finanze, ed in difetto di cosini l’individuo più anziano trai presenti.

Art. 287. (333) La deputazione nominerà unsegretario salariato dai fondi del dipartimento.

Art. 288. (334) La deputazione si riuniràin ogni anno almeno novanta giorni fissati nell’epoche più convenevoli.

Art. 289. (. . .) Ogni membro non impiegato della deputazione dipartimentale avrà per ogni volta che interviene alle sue riunioni una indennità eguale a quella fissata pei deputati al Parlamento, da prendersi sui fondi del dipartimento.

Art. 290. (335 modificato) Alle deputazionidipartimentali spetta

1. Intervenire ed approvare la ripartizione fatta delle contribuzioni da pagarsi dalle corrispondenti deputazioni de' dipartimenti.

2. Vigilare sul buon uso de fondi pubblici de comuni ed esaminarne i conti, affinché dopo l'apposizione del loro visto ne possano ottenere l’approvazione superiore, osservando in ciò guanto prescrivono le leggi ed i regolamenti.

3. Esaminare e proporre al Parlamento ciò che si conviene per la riunione, segregazione o differente coscrizione de’ comuni non che per lo preciso stabilimento de loro confini.

4. Nel caso che si. offrano nuove opere di utilità pubblica per lo dipartimento, o la ristauzione delle antiche, proporre al governo le imposizioni che giudicheranno necessarie per l’adempimento di tali oggetti onde ottenerne il corrispondente permesso dal Parlamento, nel modo fissato dalla legge per l'intiero regno.

5. Promuovere la vendita, il censimento, o la distribuzione ai cittadini più poveri di tutti i demanj comunali che ancora rimangono in promiscuità e se dopo tre anni ne rimarranno ancora in tale stato apparterranno essi al primo occupante che li cingerà di fossi di siepi, o di altro segno distintivo della proprietà, rimanendo sempre salve le strade e gli altri luoghi di pubblico passaggio.

6. Promuovere l'educazione della gioventù inconformità dei piano approvato; ed incoraggiare l'agricoltura, l'industria, ed il commercio proteggendo gli inventori di scoperte in qualunque degli accennati rami.

7. Partecipare al governo gli. abusi elio osservassero nell'autoamministra delle rendile pubbliche.

8. Formare il censimento e la statistica de' dipartimenti.

9. Procurare che gli stabilimenti di pietà e di beneficenza adempiano al loro scopo, proponendo le regole che stimeranno convenevoli per la riforma degli abusi che vi osservassero.

10. Partecipare al Parlamento le infrazioni della Costituzione che osservassero nel dipartimento.

Art. 291. (. . .) Gli stati discussi de’ comuni saranno spediti alle deputazioni dipartimentali, le quali dovranno esaminarli, ed approvarli, e potranno anche modificarli a norma delle leggi.

Art. 292. (. . ) Gli stati discussi de’ dipartimenti saranno formali dalle deputazioni dipartimentali, e rimessi al governo per l’approvazione, a norma delle leggi.

Art. 293. (336) Se alcuna deputazione abusasse delle sue facoltà potrà il Re sospendere i vocali che la compongono, dando parte al Parlamento di tal disposizione e de’ motivi che l'hanno prodotta, per le risoluzioni di risulta. Mentre durerà la sospensione, entreranno a funzionare i supplenti.

Art. 294 (337) Tutti gl’individui delle municipalità e delle deputazioni dipartimentali nel prendere possesso delle loro funzioni, presteranno giuramento, cioè, gli uni nelle mani del sindaco, ed in sua mancanza di chi ne fa le veci, e gli altri nelle mani del presidente della deportazione stessa, di osservare la Costituzione politica della monarchia delle due Sicilie, ubbidire alle leggi, esser fedeli al Re, ed adempiere religiosamente gli obblighi della loro carica.

TITOLO VII

Delle Contribuzioni.

Capitolo Unico (50)

Art. 295. (338) Il Parlamento stabilirà o confermerà in ogni anno le contribuzioni, sieno dirette o indirette, generali e dipartimentali, o municipali; rimanendo in piedi le antiche, sino a che si pubblichi la loro derogazione, o le altre che debbano sostituirsi.

Art. 296. (339) Le contribuzioni si ripartiranno in proporzione delle facoltà a norma delle leggi senza eccezione né privilegio alcuno (51).

Art. 297. (340) Le contribuzioni sarannoproporzionate alle spese che decreterà il Parlamento per tutti i rami del servizio pubblico.

Art. 298. (341) Affinché il Parlamento possa fissare le spese in tutt’i rami del servizio pubblico, e le contribuzioni che debbano coprirle, il ministro delle finanze presenterà ad esso, tostò che sia riunito lo stato discusso generale delle spese che giudicherà necessarie, raccogliendo queste da ciascun de' rami de rispettivi ministri.

Art. 299. (342) Lo stesso ministro delle finanze accompagnerà lo stato discusso generale delle spese col piano delle contribuzioni che debbano imporsi per soddisfarle.

Art. 300. (343) Se ad Re sembrasse gravosa o pregiudizievole alcuna contribuzione, lo farà presente al Parlamento per mezzo del ministro delle finanze, accompagnandovi il piano della contribuzione che giudicherà potersi sostituire alla prima.

Art. 301. (344) Fissata la quota della contribuzione diretta, il Parlamento ne approverà la fi partizione tra i dipartimenti, cui ne assegnerà la tangente di ciascuno, in proporzione della sua ricchezza; e perché ciò abbia luogo, il ministro delle finanze farà anche presente da parte sua gli stati discussi che creda necessarj soddisfarsi da ogni dipartimento.

Art. 302. (345) Vi sarà una tesoreria generale per tutta la nazione, a cui spetterà disporre di tutti i prodotti, e delle rendite destinate al servizio dello stato.

Art. 303. (346) Vi sarà in ciascun dipartimento una ricevitoria dipartimentale nella quale s’incasseranno tutt'i fondi dello stesso dipartimento appartenenti all'erario pubblico. Le ricevitorie dipartimentali saranno in corrispondenza colla tesoreria generale, e terranno i loro feudi particolari a disposizione della medesima.

Art. 304 (347) Non si ammetterà per valido al tesoriere generale alcun pagamento, quando non sia documentato dal decreto del Re, contrassegnato dai ministro delle finanze, particolarizzando la spesa a cui si destina la somma che si chiede, l'articolo del decreto del Parlamento che l'autorizza, e l'articolo corrispondente dello stato discusso.

Art. 305. (. . ) Per la tenuta, e per l’esame de’ conti della tesoreria generale saran seguiti i provvedimenti, le leggi, ed i decreti particolari.

Art. 306. (351) Il conto annuale della tesoreria generale così per gl’introiti che per gli esiti, subitocché abbia ricevuto l’approvazione finale del Parlamento, si pubblicherà e si farà circolare per tutte le deputazioni di dipartimento, è per tutte le municipalità.

Art. 307. (352) Nello stesso modo s’imprimeranno, si pubblicheranno, e circoleranno i conti annuali de’ ministri concernenti le spese fatte ne’ rami rispettivi di ognuno.

Art. 308. (353) Il maneggio delle pubbliche finanze sarà sempre indipendente da ogni altra autorità che non sia quella cui è affidata.

Art. 309. (354) Non vi saranno dogane, se non nei porti, e nelle frontiere.

Art. 310. (355) Il debito pubblico riconosciuto formerà una delle prime cure del Parlamento, il quale darà opera perche si verifichi la sua progressiva estinzione, e si paghino i frutti scaduti (52) .

TITOLO VIII

Della Forza Militare della' Nazione.

Capitolo I

Delle Truppe di continuo servizio.

Art. 311. (356) Vi sarà una forza militare permanente di terra, 9 di mare per la difesa esterna e per la conservazione dell’ordine interno dello stato. In questa forza non sarà mai alcun corpo composto di esteri o privileggiato (((53).

Art. 312. (357) Il Parlamento fisserà in ogni anno il numero delle truppe che stimerà necessarie secondo le circostanze, ed il modo più convenevole per formarle.

Art. 313. (358) Il Parlamento fisserà parimente in ogni anno il numero de legni da guerra che debbonsi armare, 0 conservare armati.

Art. 314. (359) Il Parlamento stabilirà con particolari ordinanze quanto concerne la disciplina, l’ordine degli avanzamenti, i soldi, l'amministrazione, e tutto. ciò che riguarda la buona costituzione dell'esercito, e della marina.

Art. 315. (36o) Si stabiliranno scuole, militari per l’insegnamento ed istruzione di. tutte le differenti armi tanto dell’esercito quanto della marina.

Art. 316. (361) Niun cittadino potrà scusarsi dal servizio 'militar?, quando vi sia chiamato dalla legge, e nella forma prescritta dalla medesima.

Capitolo II

Delle Milizie Nazionali(54) 

Art. 317. (362) In tutti i dipartimenti visaranno co' tipi di milizie nazionali composti da' rispettivi abitanti in numero proporzionato alla popolazione e alle circostanze di ognuno di esso.

Art. 318. (363) Si fisserà con ordinanza particolare il modo di. formar tale milizia, il suo numero, e la speciale costituzione di tutt’i suoi rami.

Art. 319. (364) Il servizio delle accennatemilizie non sarà continuo, ed avrà luogo soltanto ne casi che le circostanze lo richiedano.

Art. 320. (365) Nel caso di necessità potrà il Re disporre di questa forza dentro i limiti dei rispettivo dipartimento; però non potrà impiegarla al di fuori di questi limiti senza il permesso del Parlamento.

TITOLO IX

Della Pubblica Istruzione.

Capitolo Unico (55)

Art. 321. (366) Presso tutte le popolazioni della monarchia si stabiliranno scuole elementari pei fanciulli, nelle quali impareranno a leggete, scrivere, e conteggiare. Saranno similmente istruiti nel catechismo della religione cattolica, seguito da una breve esposizione de' doveri civili.

Simili scuole saranno stabilite ne’ reggimenti, nelle prigioni, ed in altri pubblici stabilimenti. (56)

Art. 322. (. . ) Si fisserà un concorso ed un premio per le migliori opere elementari da servire alla istruzione, ed alla lettura del popolo.

Art. 323. (368) Il piano generale d insegnamento sarà uniforme in tutto il Regno dovendo spiegarsi la costituzione politica della monarchia in tutte le università, collegi ealtri stabilimenti di educazione, privati, e del governo.

Art. 324. (369) Vi sarà una direzione generale d’istruzione pubblica a cui verrà affidata l'ispezione di tutti gli stabilimenti mentovati negli articoli 3ai, e 3a3.

Art. 325. (370) Il Parlamento fisserà conpiani, e statuti speciali tutto, ciò che riguarda l’importante oggetto della pubblica istruzione.

Art. 326. (371) Ognuno (57) ha: la libertàdi scrivere, imprimere, e pubblicare le sue idee, in tutta la estensione. della monarchia senza: che vi sia bisogno di licenza, revisione 0 approvazione alcuna precedentemente alla pubblicazione dell'opera.

Resta vietato per sempre di potersi fare sulla stampa o sugli altri modi di pubblicazione, qualunque legge speciale. I delitti che sì possono commettere cori tali mezzi saranno puniti come gli altri delitti.

Ogni scrittore, incisore, o editore conserva per' dieci anni, e trasmette ai suoi eredi la proprietà della sua opera.

TITOLO X

Della Osservanza della Costituzione, e del modo di procedere per farvi delle variazioni.

Capitolo Unico

Art. 327. (372) Il Parlamento nelle sue prime sessioni prenderà in considerazione le infrazioni della costituzione che ad esso sieno fatte presenti, onde rimediarvi opportunamente, e rendere effettiva la risponsabilità degli infrattori.

Art. 328. (573) Ogni cittadino ha il dritto di rappresentare al Parlamento o al Re per reclamare l’osservanza della Costituzione.

Art. 329. (374) Ogni persona che debba esercitare impieghi pubblici civili, militari, 0 ecclesiastici, presterà giuramento nel prendere possesso del suo impiego, di osservare la Costituzione di essere fedele al Re, e di disimpegnare bene l’incarico a lui affidato.

Art. 330. (375) Sino a che siano scorsi otto anni da che la Costituzione si trovi in piede in tutte le sue parti, non si potrà proporre né alterazione, né addizione, né riforma in veruno de’ suoi articoli.

Art. 331. (376) Per farsi qualunque alterazione, addizione o riforma. E‘ necessario che la deputazione da cui debba decretarsi diffinitivamente, venga autorizzata con mandati o poteri speciali a quest’oggetto.

Art. 332. (377) Qualunque mozione di riforma in alcuno degli articoli della Costituzione dovrà farsi per iscritto, ed essere appoggiata, e sottoscritta almeno da venti deputati.

Art. 333. (378) La mozione di riforma sileggerà per tre volle coll’intervallo di sei giorni dall’Una all'altra lettura; e dopo della terza voltasi deciderà, se vi ha luogo a discuterla.

Art. 334. (379) Ammessa a discussione, siprocederà in questa colle stesse formalità, e si seguiranno le stesse regole prescritte per la formazione delle leggi. Indi si proporrà di votare, se vi ha luogo a trattarsi nuovamente tal soggetto nella seguente deputazione generale: e perché ciò rimanga stabilito dovranno convenirvi le due terze parti de’ voti.

Art. 335. (38o) La deputazione generale seguente, previe le stesse formalità nella loro piena estensione, potrà dichiarare in qualunque de’ due anni delle sue funzioni che vi ha luogo all’autorizzazione de’ poteri speciali per seguir la riforma: e si terrà ciò per fissato quando vi concorrano le due terze 'parti de’ voti.

Art. 336. (381) Seguita questa dichiarazione si pubblicherà e si parteciperà a tutt’i dipartimenti; ed a misura del tempo in cui fosse stata fatta determinerà il Parlamento, se debba essere la deputazione prossimamente immediata, 0 la susseguente quelli che debba essere munita degli accennati poteri speciali per praticare la riforma additata.

Art. 337. (382) Tali poteri saranno accordati dalle assemblee pettorali di circondario soggiugnendo ai poteri ordinarj la clausola seguente: “Accordano inoltre potere speciale, onde, far nella Costituzione la riforma di cui tratta, il decreto del Parlamento concepito ne termini, seguenti (qui il decreto alla lettera); tatto, in conformità di quanto prescrive la stessa, Costituzione, e si obbligano di riconoscere e, di tenere per costituzionale ciò che in seguito, sarà stabilito.”

Art. 338. (383) La riforma proposta si discuterà nuovamente: e se fosse approvata dalle due terze parti de’ deputati, passerà ad essere legge costituzionale, e come tale si pubblicherà nel Parlamento.

Art. 339. (384) Una deputazione presenterà il decreto di riforma al Re, perché lo faccia pubblicare presso tutte le autorità e presso tutte le popolazioni della monarchia.

Art. 340. (...) Qualunque riforma dovrà stabilire il modo per procedersi agli ulteriori cambiamenti da potersi fare alla Costituzione dopo ciascun ottennio di esperienza.

FINE

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NOTE
1Il Sig. Lanjninais ha testé pubblicato sullo stesso soggetto un'opera di cui ignoro l’estensione. I fogli pubblici ci dicono che il celebre Autore vi sostiene le due camere. Io mi trovò di aver asserito, alla pagina 43, che questo scrittore non doveva esser intimamente persuaso di tal sistema, ma veggo di essermi ingannato. Io spero almeno che i suoi argomenti non sie no presi tra quelli già conosciuti, nel qual caso mi troverei di averlo già confutato.
2 Moltissime idee, e forse le più felici sopra questi tre interessantissimi capi mi sono state suggerite dal Cavaliere Francesco Mele, mio fratello, nelle scienze sociali, e specialmente nell’economia pubblica versatissimo ed In mollo non comune istruito. Malgrado i vincoli del sangue io gli rendo questo elogio, come intimamente convinto che gli è dovuto.
3 Vedi nel Constitutionnel de’ 29 Novembre 1820,e ne’ seguenti questo 'milionesimo esempio dello spinto fazioso dei redivivi parlamenti di Francia.
4 La pece del secolo ebbe i suoi destini: essa mi fruttò gravi fatiche, poca gloria, molti nemici, e sin la taccia ai ministeriale, taccia che datami da chi non pose mente alla protesta da me inserita nel suo 24° numero e da altri ripetuta nel 38°, mi sprona finalmente ad una giustificazione dà lunga pezza trattenuta. La più cittadinesca ispirazione mi suggerì l'idea di stabilire questo giornale, il cui prospetto fu composto da mio fratello e da me, ed il cui titolo fu proposto da lui mio liberalissimo amico, che per trovarsi ora presso illiberalissimo stato non sarà da me detto a nome. La diffidenza delle mie forze mi fece ricorrere alla cooperazione di parecchi valentuomini, trai quali ud solo si prestò con vero effetto al mio invito, permise con ottimo garbo che si stabilisse in sua casa l’officina del foglio ed assunse più specialmente la redazione della parte estera, siccome più specialmente m'incaricai di quella della parte interna. Io noverai sin dal primo momento a quante spine correva incontro, ma non curando né visi arcigni, né maldicenze, né gli ostacoli che come impiegato io poneva ad una carriera già da cento sofferte ingiustizie preceduta, né lo spiacevole uffizio di, sindacare i pubblici atti di persone, colle quali, per lo più, mi era prima trovato in relazione, né altre gravi considerazioni, cominciai sin dal 1.° numero a dar giudizio di quel ministero che colle sue azioni ha dimostrato quanto, era grande la mia moderazione in parlarne, ed a passare in rassegna i suoi primi e mal augurati atti legislativi. Così, continuai sino, a che la mia. penna potè correr libera sulla carta siccome libero, mi correva il pensiero trai limiti del decoro della prudenza, e della Verità, guide che io credo di non aver mai abbandonate: così avrei chiamata la pubblica attenzione su gli indizj non equivoci di quella orribile congiura dei 7 Dicembre, della quale non si è riconosciuto, o non si è voluto riconoscere la gravezza, e l’estensione; ma a poco a poco una specie di autor e voi consiglio, o unico in odo patrocinio, che incominciò ad invertire il nativo spirito del giornale, a darsi briga di compatire alla mia giovanile età (di 27 anni), a mutilare le mie parole, dicendo di volerle moderare, ad interdirmi per canone generale di censurare qualche intiero e censurabilissimo ramo di governo, e finalmente a sopprimere di fatto articoli che lungo studio e lunghe meditazioni mi avevan costato, ponendo un sentimento delle convenienze in luogo del mio, cose tutte che non dovevan piacere a chi con animo saldo e determinato si era inoltrato per le ardue vie di una libertà nascente su fra i raggi di una gloria immortale ma cinta ancora da qualche nembo di passioni, e d’incerte vicende. In tal modo vedendo che l’unica ricompensa del mio coraggio, cioè il vantaggio e la stima de’ miei con cittadini mi veniva impedita o ristretta, riconobbi la impossibilità di poter geminar il mio inchiostro' a quello, del per altro stimabile compagno da me chiamato, e che indicato in un fascicolo della Minerva per fondatore della voce del secolo bevve la lode senza pur dire ohe altri vi partecipasse. Lasciai dunque volontariamente al più esperto compilatore l'intiero incarico di trovar quel modus in rebus cui mi era tolto di dar nel segno, presi ad occuparmi di questo lavoro il più patriottico che mi rimaneva nella paia posizione, ed ecco ih qual maniera divenni estraneo ad un' opera periodica, per la quale già mi ai offeriva un forte vantaggio pecuniale; altre sacrifizio ma di minor conto, da me fatto all’estrema discretezza r ed all’amicizia. Il mio primo collega è partito sul finir di Dicembre per una onorevole missione. Egli si ha prescelto, senza' consultarmi, un successore, né di ciò son disposto a do formi. tocca al pubblico il giudicata dei tre periodi del foglio, che dopo quello del governo, ebbe il maggior numerai di lettori. Intanto a coloro che dissero il mio zelo per la libertà essersi raffreddato io dò una risposta in quest’opera, ed un’altra ne darò, tosto che mi riescirà, di un giornale in cui profitterò della esperienza che attinsi nel primo, ed in cui non prenderò mai a. sciogliere problemi insolubili, poiché mi è scolpito nel cuore il dettato evangelico; che niuna può servir due padroni.
5 Tutta la popolazione divisa per 200 dà il quoziente di 33,67'1, cui converrà di accostarsi al più possibile.
6 Ogni sezione essendo la cinquantesima parte di un circondario comprenderebbe precisamente 675 anime.
7 Il Sig. Vittorio Cousin professori di filosofia in Parigi.
8 Da clair et'de l’obscur, ou de la Réflexion et'de la spontanéité dans les Connaissances Humaines: frammento inserito nel volume degli Archivj delle scoverte per l’anno 1819.
9 Vedi De Lolme, Hume ed altri.
10 Si è veramente contristato vedendo il Signor Lanjuinais discorrere con gravità, nella sua opera sulle costituzioni, le importanti quistioni se il pari Duca è più del pari Marchese, se questi è più del pari Conte; a chi compete il titolo di cugino del re ec. ec. ec.
11Il Sig. Constant nomina pure l'assemblea legislativa, la convenziona nazionale.
12 Scriviamo in un momento in cui le reiezioni saran latte 'in senso opposto di ciò che chiede il non più ipocrita ministero, nel proclama del trono, la salute di quell'impero è assicurata, ed il governo dovrà ravvedersi.
13 La legge contro la libertà. individuale fu protetta il giorno dopo l'assassinio del Duca di Berrà, e le altre lo furono poco dopo.
14 Qualunque novità si faccia nelle attribuzioni de’ ministri non sarà mai alcuna impressione presso noi Ne’ tempi che precedettero il decennio, e nel corso di quell’epoca, prammatiche, leggi, ed usurpazioni di ministri chiamati influenti, regolarono gli affari che ciascun dicastero trattava, o che avrebbe dovuto trattare. I comuni erano amministrati dalle finanze, e dalla giustizia, o dagli scrivani di Consiglio, e della Camera. Le opere di beneficenza, e la istruzione pubblica erano divise tra le finanze, l’ecclesiastico, e la casa reale. Le strade, ponti, ed opere pubbliche si trattavano nelle finanze. Il commercio, e la salute pubblica alternavano tra segreterie degli affari esteri, e delle finanze. Nel 1806 fa portato tra noi un dicastero sconosciuto, cui furono commesse tante cose, delle quali neppure una sola ha potuto camminare verso il suo fine, se il suo fine era il bene pubblico. La quistione potrebbe ridursi a conoscere se prima s faceva più, o meno male. Per noi è dimostrato che sa tutto non è andato alla peggio, tutto è andato peggio di quel che dovea.
15 Diminuire il num ero dei ministri non forma un risparmio di piccolo momento. Prima del 1806 tutte le segreterie di stato costavano circa 70nila ducati, com presi i soldi dei segretari di stato, uffiziali di segreterie, e spese di scrittojo. Ogni segreteria di stato non avea né potea avere più di dodici uffiziali, e questi non erano mai oppressi dalla fatica. Nel 1806, 1807, e 1808 le persone, e le spese crebbero di molto; ma dal 180 al 1820 i ministeri, e le amministrazioni stesse presenta no tanti corpi di armata. Ben poco costerebbe al Parlamento il chiamare a se gli stati del personale di ttutte quest’epoche, e vedrebbe qual è il destino di tanti milioni della nazione profusi senza utilità, e senza necessità a mantener lo spirita della pigrizia. Le tre ufficine di conto e ragione prima del 18o5 avevano circa 5o impiegati, e costavano i5mila ducati, oltre alcune propine; e il conto generale dello stato era sempre in corrente. Ora il Tesori Reale ha sopra 400 impiegati, dei quali i soli quattro capi costano 20mila ducati.
16 L’autore di quest'opera lesse nel nnm. 39 della voce del secolo, giornale in cui egli soleva scrivere, nei primi tempi, gli articoli di politica interna una opinione alla sua diametralmente opposta, cornecchè dettata da patriottica volontà.
17 Nell'attuale divisione del regno, la provincia di Teramo non avrebbe oltre a cinque circondari elettorali, ed ognuno dovrebbe nominarne due.
18 L’autore di questo scritto ha personalmente sperimentato sino a qual punto alcuni rappresentanti de’ comuni sono ciechi, o male intenzionati. In un comune di Principato Citra dove la sua famiglia possiede parecchi. poderi, ed egli è nato, avendo egli offerto di prendere a censo una terra nuda e montagnosa, nella intenzione di piantarvi degli alberi e migliorarla, un decurione, che da lui non si nomina, perché non desidera vendicarsi, cominciò a far tali, tanti e si brutali ed indecenti rumori, che mosse molti altri a ricusare un contratto sommamente utile alla popolazione, e lo proda me quasi come pubblico nemico. In un altro comune non lontano da Napoli, egli propose alla municipalità di prendere similmente ad enfiteusi una estensione di arena lasciata dal mare, e molti decurioni vi si opposero dicendo. che era un peccato lo spogliare il comune di quella bella proprietà, quantunque per la mediazione del sindaco, uomo zelante e ragionevole, il decurionato finisse coll’accettare la proposizione. Parlandosi qui di cose pubbliche, giova accennare, per digressione, che questo contratto non potè. andar oltre, poiché la esemplarissima, economica, e benefica amministrazione dei dazj indiretti, propose di formare su quell'arena esposta al nord, e battuta. dai venti e dalle piogge, cose tutte secondo la chimica indiretta favorevoli alla cristallizzazione, una salina la quale sarebbe appena costata trecentosettantacinquemila ducati, a norma delle perizie, ed avrebbe arricchito le ammirabili finanze del quinquennio, le quali erano prosperissime introitando molto, e spendendo poco.
19Fu detto in occasione del ristabilimento dei monaci in Napoli ed alludendosi alleffimero ritorno di Bonaparte in Francia: Sono i cento giorni del monarchismo.
20I dragoni caricarono il popolo al tempo di Luigi XIV e nel mese di giugno 1820
21 Il capitolo 2.° di questo titolo si è soppresso per incorporarti al cap. 4° col titolo seguente, il solo articolo 5.° è rimasto soppresso per evitarsi un ripetizione.
22 Questa disposizione era espressa nel num. 6.° dell'art. 15. Si è creduto proprio il farne un articolo a parte.
23 Per tutto quello che riguarda il presente capitolo vedi a pag. 19 e seg. Si è creduto di adottare in questo progetto qualche picciolo cambiamento e principalmente ne l’ordinamento degli articoli, e di allontanarsi per poco da ciò che quivi si trova detto. Gli intelligenti lettori se ne daranno ragiono.
24 Tatti gli articoli di questo titolo possono riguardarsi come nuovi, benché si sieno conservati quelli adattabili ai due gradi di elezione sostituiti ai quattro della Costituzione Spagnuola Vedi ciò che si è detto a pag. 22, e seg,e la cennata Costituzione Spagnuola del titolo corrispondente.
25 Quest’ultima disposizione è necessitata dal modo proposto in appresso per dare i suffragi deputati, e facile si trovi negli elettori un altro giovevole requisito. Si rifletta che qui non si tratta delle primarie assemblee nelle quali la necessità del saper scrivere, e leggere comincerà secondo abbiam proposto all’art. 20 nel 1840.
26 In modo che ogni nome sia preceduto da un numero progressivo, corrispondente in fine al totale de’ votanti.
27 Tutti i cartelli saranno bruciati dopo terminata la elezione.
28 Quest’ultima disposizione si è messa pe’ deputati supplenti.
29 Questi ultimi disposizione ha in mira la elezione della deputazione provinciale, dei giudici di fatto o altra che potrebbe venir ordinata in appresso.
30 Vedi a pag. 49.
31 Vedi pag. 51.
32Non esiste governo costituzionale in cui non sia utile il fomentar lo spirito di associazione. In Francia, ove un Codice tirannico serve a sostegno del mal celato dispotismo, si so vedute mille vessazioni giuridiche per molte associazioni coposte di olre a 21 persona; e si giunto sino a perseguitare una societ fondata in sollievo dei carcerati per effetto della legge contro la liberti individuale fatta nel 819. O rossore!!!
33 Ved. a pag. 53.
34 L’edizione officiale dice ministero, ma le altre piceno ministro, parola più adattata.
35 Per ciò che riguarda questo capi vedi a pag. 58.
36 Per tutto ciò che riguarda questo cap. vedi a pag. 60.
37 Per questo num,e pel uum. 6. vedi a pag. 88 ove parlasi del consiglio di stato.
38In un governo in cui debb’esistere fra i due poteri tanta unione, e sì grande conformità nello scopo che si propongono, è necessario che il potere esecutivo sia in continua ed intima relazione col legislativo. Lo statuto delle Corte non vieta ai ministri l’intervento nelle sue sessioni, ma è utilissimo che questa fa colta sia chiaramente pronunziata. Il ministero attuale sembra aver eletto il sistema di non prendere nessuna parte nelle discussioni parlamentarie: gli affari ne soffrono, ed egli se ne troverà male.
39 Vedi ciò che si è detto a pag. 62. dell'opera sulla facoltà di far arrestare senza le forme legali.
40 Per tutto ciò che riguarda questo cap. vedi a pag. 72.
41 Per tutta ciò che riguarda questo capitolo vedi a pag. 75.
42 Vedi ciò che si' è detto a pag. 89. Abbiamo creduto necessario di riunire i tre Capitoli delta Costituzione madre in un solo, poiché abbiamo proposta la riunione di tutte le giurisdizioni.
43Vedi ci che si detto nelle osservazioni al capitolo del consiglio di stato.
44 Alla parola, popolazione si è sostituita la parola comuni pili indicali dal senso della costituzione.' 'Per ciò che concerne questo titolo, vedi pag. 96.
45 La Costituzione attribuiva la presidenza de’ comuni municipali al capo politico, ed in sua mancanza all’alcalde. Ognun vede che queste disposizioni non sono adattabili per noi.
46 Le municipalità Spagnuole sembrano, del corpi morali multo dissimili dalle nostre, quindi ci siam veduti nella necessità di allontanarci in questo articolo dalla Costituzione di Cadice, e di proporre che tutti gli agenti comunali, senza. eccezioni, sieno rinnovati dopo due anni di esercizio. |i spiandone dettata da quella semplicità, e possibile simmetria che abbiam credute sempre utili in tutti i pubblici affari.
47 Questa disposizione# viene in conferma di ciò che abbiam detto sulle milizie nazionali nelle osservazioni all'8.° tit. Si vede che i legislatori Spagnuoli ebbero per fermo che gli uffiziali delle truppe nazionali dovessero nominarsi dal re.
48 Vedi ciò che si è detto a pagina 102 per tutto ciò che riguarda le modificazioni fatte in queste capitolo.
49Nella traduzione ufficiale corso errore ldirsi in ogni anno invece di ogni due anni. Esso stata generalmente avvertito.
50 Gli art. 348, 349, e 35o, si sono preteriti e rimpiazzali colla disposizione generale contenuta nell'art. 3o5. del progetto, poiché si parlava in essi di officine particolari alla Spagna, ed a noi sconosciute. Vedi a pag. 108.
51 Nell’art. 339, si dice che le contribuzioni si ripartiremo fra gli Spagnuoli: sembra questa una inavvertenza, imperocché le imposizioni debbono ricadere sulle facoltà anche degli stranieri.
52 Il rimanente di questo articolo si è tralasciato perché ci è sembrato in contraddizione colla semplicità amministrativa da noi desiderata xxxxx perchè le sue espressioni richiedono necessariamente xxxxx disposizioni particolari che il potere legislativo xxxxxx impedito di dare.
53 Vedi pag. 109.
54 Vedi pag. …. e seg.
55 Vedi a pag. 113.
56 Sarebbe utile per non di indispensabile che alla legge sulla pubblica istruzione determinasse che i maestri non saranno pagati se non in ragione del numero degl’individui ai quali arranco insegnalo a scrivere ed a leggere.
57 La parola cittadino si è tolta, giacche la libertà della stampa è un diritto inerente al territorio della monarchia, e di cui debbano godere tutti, coloro che intendono pubblicare le loro idee, che sieno esteri o che sieno nazionali.










Nicola Zitara mi chiese diverse volte di cercare un testo di Samir Amin in cui is parlava di lui - l'ho sempre cercato ma non non sono mai riuscito a trovarlo in rete. Poi un giorno, per caso, mi imbattei in questo documento della https://www.persee.fr/ e mi resi conto che era sicuramente quello che mi era stato chiesto. Peccato, Nicola ne sarebbe stato molto felice. Lo passai ad alcuni amici, ora metto il link permanente sulle pagine del sito eleaml.org - Buona lettura!

Le développement inégal et la question nationale (Samir Amin)










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