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Sostenere che i rappresentanti delle Provincie Napolitane non ne difesero gli interessi non è la verità. Lo fecero ma all'interno di una logica unitaria che impediva la reale difesa di quegli interessi. Un caso emblematico fu Nicola Nisco col Banco di Napoli di cui fu anche direttore. A modo suo lo difese ma non per valorizzarne le potenzialità bensì solamente per farne un gregario della finanza padana - leggetevi a tal proposito l'ultima opera di Nicola Zitara: L'INVENZIONE DEL MEZZOGIORNO - una storia finanziaria - JACA BOOK 2011.

Zenone di Elea – 27 maggio 2011


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RENDICONTO
DE' DEPUTATI DEL BANCO DI NAPOLI
AL
CONGRESSO DI FIRENZE
PER L'ORDINAMENTO
DEL
CREDITO FONDIARIO
RELAZIONE
DI NICOLA NISCO


NAPOLI 1865
TIPOGRAFIA DEL GIORNALE DI NAPOLI
Strada Forno Vecchio, 2




Signori

In esecuzione dello incarico ricevuto da questo Consiglio Generale, la vostra Commissione composta dagli onorevoli Colonna, Cicarelli e da me, si portava a Firenze per discutere e provvedere con i rappresentanti della Cassa di risparmio di Milano e del Monte dei Paschi di Siena circa la istituzione in Italia del Credito fondiario. Ora vengo a compiere il debito di esporvi brevemente quanto si è operato e conchiuso, affinché il fatto nostro, che ormai è divenuto un atto governativo, possa meritare, unico scopo dell'opera nostra, l'approvazione vostra e quella generalmente del paese.



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In primo luogo da noi si sente il dovere di rendere omaggio alle premure ed all'amore che il signor Ministro d'Agricoltura e Commercio e quelli delle Finanze e di Grazia e Giustizia hanno mostrato per condurre più perfettamente possibile a termine cotesto affare del Credito fondiario, oggidì importantissimo in Italia vuoi sotto l'aspetto economico, vuoi sotto l'aspetto finanziario. Ed abbiamo un omaggio ancor più diretto a rendere ai chiarissimi rappresentanti degli altri due Istituti di credito, che con noi han fatto gara di preporre ad ogni concetto speciale e ad ogni interesse esclusivamente autonomo, il concetto ed il sentimento di stabilire sull'armonico intreccio dogl’ interessi reciproci una unità d'indole e di azione per l'esercizio di questa special maniera di credito, senza affatto offendere o menomare la forza d'individualismo che a ciascun Istituto si appartiene, e per la quale ci promettiamo frutti fecondi.

Il signor Ministro di Agricoltura e Commerciò

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inaugurava i nostri lavori con riunire sotto la sua presidenza i rappresentanti dei tre Istituti chiamati ad assumere il Credito fondiario nel nostro Paese, ed esprimeva il suo vivissimo desiderio di dare forma e realtà all'idea d'innestare su istromenti bancarii già storicamente poderosi, per la fiducia in che eran tenuti dalle rispettive popolazioni, il servizio nuovo di assistere immediatamente col capitale la proprietà immobiliare e mediatamente la industria agricola. Poscia per lasciare piena e completa la libertà delle nostre discussioni affidava la presidenza del congresso all'onorevole Commendatore Colonna, il quale, la sua modestia mel concederà, ha dato ripetute pruove di mente lucidissima e di tatto squisito e ponderato di affari.

Così i nostri lavori cominciarono e proseguirono con tutta l'alacrità possibile per forma che oltre due riunioni al giorno presso il Ministro di Agricoltura e Commercio, altre particolari furono tenute di sera. Io non stancherò la pazienza vostra col ripetere a mò di diario quanto

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fu discusso e come le diverse quistioni furono promosse e sostenute.

Dirò bensì quali furono le conclusioni di questa prima parte delle nostre adunanze chiuse nello intendimento preso di comune accordo pure col Ministero di studiare e ponderare ancora su di un perfezionamento di organismo diretto a dare una coesistenza unitaria sempre più robusta e più formale alle operazioni de' tre Istituti.

In generale, meno pochissime e lievi modificazioni, fu accettato lo schema di Decreto reale proposto dalla vostra Commissione ed unanimamente approvato da voi. Nella mia relazione fatta su di questo schema ampiamente le ragioni e le cagioni di ciascuna determinazione erano a voi sottoposte, sicché sarebbe opera più inutile che superflua il ritornare ad enumerarle; ed anche il ripetere gli articoli dello schema medesimo. Mi limiterò adunque ad accennarvi le ragioni che determinarono il Congresso di addivenire alla compilazione di tre distinti Statuti, che servissero

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di regola propria per lo esercizio del Credito fondiario pel Banco di Napoli, pel Monte de' Paschi di Siena, e per la Cassa di risparmio di Milano, senza però che le diversità, poche di numero e strettamente limitate alle specialità delle circostanze locali, facessero riuscire nello insieme consonanti tra loro i tre Statuti elaborati di comune accordo. Anzi le tre rappresentanze formalmente dichiararono nel protocollo firmato il 10 di agosto ultimo, di essere di buon grado disposte a porre ogni studio, onde giovarsi a vicenda mediante scambii di rapporti ed officii allo scopo di facilitare, uniformare possibilmente e dare impulso nello interesse di ciascuno di detti Istituti alle operazioni di Credito fondiario.

Tre furono i punti di divergenza, che condussero alla determinazione di tre distinti Statuti.

1° L'assegno di un capitale determinato e destinato per fondo di cassa del Credito fondiario.

2° Le operazioni di anticipazioni alle province ed ai comuni.

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3° Il dritto di aumentare il capitale della istituzione anche mediante azioni.

Circa la prima quistione la Commissione vostra sostenne irremovibilmente il principio da voi approvato della costituzione di un capitale speciale e di una amministrazione separata pel servizio del Credito fondiario con contabilità e gestione tutta affatto distinta; perciocché il Banco di Napoli nel compiere l'obbligo verso il paese di non essere mai secondo ad alcun altro pubblico Stabilimento nel promuovere e contribuire al benessere dei privati e della nazione, non può mai dimenticare il precipuo suo dovere di rispettare scrupolosamente, secondo i fondamentali suoi principiò il deposito delle somme dai suoi clienti affidategli anche quando si tratti dì imprendere una operazione tutt'affatto sicura ed utilissima, qual'è quella dello impiego del suo credito, anziché della sua pecunia su pegni ipotecarii.

E da vero il Credito fondiario, operandosi, secondo è stato stabilito, mediante cartelle emesse

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in esatta corrispondenza del prestito fatto con prima ipoteca su fondo del valore pel doppio della somma mutuata, e con ammortamenti fissi da corrispondere nella complessiva scadenza semestrale alla complessiva rata delle cartelle ammortizzate per sorteggio, non presenta vermi pericolo di perdita o di sbilancio di fondi per l'Istituto che lo esercita, onde il capitale destinato a fondo di cassa non può avere altro scopo che quello di far fronte momentaneamente a possibili ritardi di annualità, che a cagione dei mezzi eccezionali di riscossione diventano difficili ed in ogni modo di brevissima durata.

Non pertanto il Consiglio superiore del Banco non poteva non preoccuparsi del debito suo di mantenere incontaminata anche dai pregiudizii la fiducia dello Istituto, di cui ha la missione di promuovere costantemente la prosperità; e la vostra Commissione a sua volta non poteva per un momento solo non tener conto di una delicata' condizione implicitamente annessa al suo mandato.

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Al contrario dai rappresentanti della Gassa di risparmio di Milano e del Monte de' Paschi di Siena si faceva osservare come i loro rispettivi Istituti non intraprendevano veruna operazione nuova, ma soltanto miglioravano quella ordinaria loro di far prestanza su ipoteca, e quindi non avevan d'uopo di mantenere alcun rispetto verso i clienti loro, né di stabilire separata amministrazione. Il far prestiti di contro ad ipoteca è in fatti lo scopo originario ed unico del Monte dei Paschi di Siena, ed assorbe ormai da circa venti anni la parte principale delle applicazioni di fondi raccolti dalla Cassa di risparmio di Milano. Per questi due Istituti si può affermare, che l'unica modificazione si riduce, anche nel sistema di contabilità, a fare i prestiti in cartelle anzi che in numerario, e di slargare, elevando l'azione di prestare a forma vera di credito, il campo delle proprie operazioni; cosicché si poteva a ragione sostenere, che tali due Istituti assumevano in forza della propria indole e con la totalità de' loro mezzi l'esercizio del Credito fondiario.

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Le difficoltà insorte per le anticipazioni alle province ed ai comuni non sono state di principii. Concordemente è stata riconosciuta l'utilità derivante da questa specie di operazioni, sì per migliorare con le opere di strade, di bonificamenti, di canalizzazioni ecc. la proprietà del suolo, sì per spandere lontano dai grandi centri il benefizio del Credito fondiario. Però di fronte a tali utilità, si opponeva la organizzazione dei piccoli comuni, specialmente predominante in Lombardia, insufficienti a mantenere gli obblighi che vengono dalla nuova legge amministrativa. Fino a quando non sarà effettivamente provveduto al riordinamento delle circoscrizioni comunali atte per le loro forze a corrispondere alla nuova missione assunta ora da' comuni in Italia, si è creduto debito di previdenza cittadina di non alimentare lo slancio delle spese, massime in una contrada, quale è la lombarda, a dovizia fornita di mezzi di viabilità e d'irrigazione.

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La vostra Commissione sebbene non fosse lieta di poter mettere innanzi le considerazioni medesime dell'onorevole Rappresentanza della Cassa di Milano, pure avrebbe rinunziato a questa specialità di operazioni, persuasa e rassicurata dall'onorevole Ministro che tale operazione sarebbe stata concessa al Banco siccome aggiunta alle altre che presentemente esercita. Ma poi, ché era indispensabile, a cagione dello assegno del capitale, venire allo espediente della distinzione degli Statuti, si concluse che nello Statuto distinto pel Banco di Napoli fosse fermata la facoltà di eseguire anche le anticipazioni alle province ed ai comuni.

Finalmente il dritto di aumentare il capitale della istituzione anche mediante azioni fu oppugnato risolutamente dai due Istituti, pel considerare che da essi non s'imprendeva, siccome si è detto, operazione od uffizio nuovo, ma si modificava semplicemente la forma antica e si entrava nella nuova via con tutto l'organismo esistente. Le azioni avrebbero dalle basi sconvolto l'indole fondamentale

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 di cotesti stabilimenti fino al punto che la ragione della beneficenza sarebbe stata assorbita da quella dei dividendi, mentre che il Banco di Napoli, serbandosi intatto ed inalterato nel suo originario carattere ed imprendendo qual mezzo di applicazione del suo patrimonio l'esercizio del Credito fondiario, era in grado di conservare nel suo vigore l'uffìzio di Monte di Pietà, e di coadiuvare ad ogni altra urgenza di popolare bisogno.

Le quali cose furono dalla Commissione vostra prese in considerazione seria, massime perché derivavano dalla natura medesima delle istituzioni, e dal modo com' esse intendevano assumere il Credito fondiario. né si sarebbe determinata a sostenere la sua proposta, se avesse potuto superare il primo ostacolo circa lo assegno del fondo di cassa e l'amministrazione distinta e separata, poiché ella non poteva ignorare, che una volta ammessa la distinzione del capitale e dell'amministrazione, diveniva un fatto secondario e da determinarsi, mercé semplice

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approvazione di uno Statuto sociale, quello della partecipazione per azioni, e che riducevasi inutile il richiedere una facoltà non negata per legge e la cui attuazione dipende dall'approvazione dello Speciale Statuto.

Così a cagione principalmente della costituzione di un proprio e speciale capitale, di che il Banco nostro, a differenza degli altri Istituti, assumeva l'obbligazione, si venne al proposito di formolare tre Decreti e firmare contemporaneamente, secondo già innanzi ho avuto l'onore di accennarvi, un protocollo in data del 10 agosto ultimo, in cui era fermata la ripartizione giurisdizionale, per così dire, di ciascuno Istituto, e stabilito il principio dello scambio rispettivo di uffìzii e di operazioni, per forma che l'azione di ciascuno Istituto fosse rinvigorita da un consorzio d'interessi comuni.

E qui ho il debito di notare che la vostra Commissione, adempiendo ad un voto del Consiglio Generale e del paese, sostenne alacremente, in quanto al riparto

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del territorio assegnato per formare ciascun compartimento, di comprendere in quello del Banco nostro le province Abruzzesi, persuasa che la fiducia dal medesimo goduta per antichissime abitudini presso quelle popolazioni sarebbe stata indubitatamente sorgente di grandi vantaggi economici nell'attuazione del Credito fondiario.

L'estendere eventualmente l'azione del nostro Banco nelle Provincie di Ascoli, Macerata ed Ancona fu proposta del Ministero accettata dalla vostra Commissione allo scopo di far godere i benefizii del Credito fondiario a tutta quanta l'Italia continentale, nel caso che non vi fosse altro Istituto locale che ivi lo esercitasse.

Inoltre cotesta estensione fu considerata proprio un anello di congiunzione con la industria dell'Italia centrale e settentrionale ed un mezzo sicurissimo per far perdere. sotto ogni aspetto nel concetto politico come economico, anche la rimembranza delle passate divisioni e per incrocicchiare gli interessi scambievoli

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delle popolazioni liberamente ricomposte in unità di Stato. Non pertanto la vostra Commissione stimò di accettare anche l'eventualità di rinunziare a siffatta estensione, per dar prova solenne che la rappresentanza del Banco di Napoli a precipuo scopo aveva lutilità d'Italia; ma non mai cotal eventuale rinunzia poteva ammettere in riguardo agli Abruzzi, dalla quale sarebbe derivato danno e non bene alla patria comune.

La vostra Commissione aveva la fiducia di aver compiuto in modo degno dell'autorità vostra e della storica importanza del nostro Istituto il mandato affidatole, e ritornava non senza però la speranza che ancora ad un più completo perfezionamento si arrivasse, e massime che fosse cancellata ogni idea di monopolio o di privilegio, e ridotte le indispensabili eccezioni del giure comune a quel limite ristrettissimo, oltre il quale era impossibile andare quante volte l’azion di prestare volevasi innalzare per le sue forme, per le sue utilità e per i suoi effetti ad azioni di credito,

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e quante volte la proprietà immobiliare per sua natura stabile e permanente debba servire a base di operazioni, di cui è essenziale elemento la circolazione rapida e sempre al sicuro dagli ostacoli di qualsiasi materialità.

Fortunatamente con la pubblicazione dei nuovi codici che dà all'Italia una legislazione uniforme e più perfetta, il regime ipotecario è stato semplificato e svincolato da tutte le pastoie impostegli dalla prima codificazione francese, per l'errore di quel gran genio restauratore di Napoleone, nel credere alla necessità di rendere meno commerciabile la proprietà del suolo, onde più stabile fosse rimasto l'assetto che egli imprimeva alla nuova società. Laonde concordemente fu accettata dal Congresso la proposta di studiare i modi diretti a restringere a quelle che veramente fossero indispensabili, le deroghe e le eccezioni al dritto comune dottamente formolate dal nostro collega Cicarelli, prima che il codice nuovo italiano fosse stato pubblicato, e di comunicare poscia al Ministero i risultamenti

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di cotesti studii per formolare la proposta da sottomettere alla deliberazione del Parlamento.

Però dopo discussione tenutasi fra i Ministri di Agricoltura Industria e Commercio, e quelli delle Finanze e di Grazia e Giustizia, si venne ad un proposito ancor più esplicito e pronto, nella certezza che ogni ritardo alla istallazione del Credito fondiario in Italia era non solo un danno economico e finanziario ma ancora una ingiustizia verso i proprietarii del suolo, la coltivazione del quale veniva sottoposta, per quanto costituisce una industria, anche alla tassa mobiliare. I tre Ministri penetrati da siffatta imperiosa necessità governamentale e considerando che il credito fondiario, quale sarebbe stato dai tre Istituti esercitato, era fondato su principii ancor più larghi e fecondi di quelli propugnati dalla Commissione della Camera e ripetutamente sostenuti nelle discussioni parlamentari per rigettare in ogni caso la concessione Fremy, stimarono far cosa grata al paese nell'assumere

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la responsabilità di approvare per decreto reale tutto lo insieme della nuova istituzione.

Alla quale determinazione dei succennati Ministri veniva a dare impulso maggiore l'onorevole Ministro delle Finanze, che si faceva egli stesso iniziatore delle proposte di concedere agli Istituti del Credito fondiario la facoltà di avvalersi degli uffizii di Tesoreria pel servizio delle cartelle fondiarie e di quelli degli agenti della percezione delle imposte dirette per la riscossione delle annualità, anche con i dritti di mano regia nel procedimento della esecuzione mobiliare. Ed in compenso di cotali importantissime concessioni egli richiedeva che le rappresentanze de' tre Istituti si fossero riunite altra volta in Congresso per vincere quel solo ostacolo che si opponeva a dare al Decreto d'istallazione una forma unica onde condurre a realità di ordine costituito il principio, già stabilito nel protocollo del 10 agosto, circa lo scambio vicendevole di rapporti e di uffìzii, e la unificazione delle operazioni di credito fondiario

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 in quanto agli effetti verso i portatori dei titoli rispettivamente emessi dai tre Istituti.

L'onorevole commendatore Torelli, zelantissimo di cogliere ogni occasione per rendere più completa l'opera, di cui appassionatamente erasi fatto iniziatore, non tardò punto di invitarci a novella riunione con telegramma del dì 13 settembre ultimo, e noi da parte nostra sentimmo il dovere di non mancare a questo secondo appello, che ci era fatto in nome di dare perfezionamento alla istituzione da voi confidata ai nostri studii ed alle nostre cure.

Il 22 settembre adunque presso il Ministero delle Finanze novellamente furono riaperte le conferenze sul Credito fondiario fra i rappresentanti de' tre Istituti e gli onorevoli signori Ministri Sella, Torelli e Cortese, e con un sol proposito di conciliazione e di abnegazione reciproca per raggiungere la meta del maggior bene per l'Italia.

In quanto alla prima quistione relativa alla forma ed alla responsabilità di quella per decreto reale, con la quale si proponeva di approvare l'organico del Credito fondiario,


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sì la rappresentanza del vostro Banco, che quelle degli altri due Istituti stimarono debito loro di non prendere parte veruna, perciocché non è mai lecito spingere altri a responsabilità anche lodevolissime, quando ad esse non si partecipa. Non pertanto siffatta astensione non esonera tutt'i componenti del Congresso dal dividere coi Ministri la responsabilità morale dì un cotal procedimento, reso indispensabile per evitare che la proprietà fondiaria fosse rimasta ancor per molto tempo privata dell'aiuto del capitale, e che la classe più eletta della nostra cittadinanza, la quale costituisce il nucleo della forza nazionale, fosse ancor deserta di appoggio e di aiuto.

Alle osservazioni de' Ministri di Agricoltura e Commercio e di Finanza onde dare con valevoli argomenti autorità alla proposta in parola, si aggiunsero quelle del Ministro Guardasigilli, che senza peritanza accoglieva l'incarico di formulare di concerto con le tre rappresentanze bancarie un cotal Decreto e stabilire quelle deroghe ed eccezioni

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di dritto indispensabilmente richieste nelle nuove condizioni giuridiche che dal Codice italiano venivano create. Ed in fatti con accorgimento e premura non comune alla promessa sua adempiva, e se ne faceva solerte sostenitore.

Per la rinunzia al privilegio di quindici anni della emissione delle cartelle fondiarie, privilegio a cui aveva assentito la Commissione vostra soltanto per riguardi dovuti ad alcune condizioni locali da altri sostenute, bastò semplicemente la proposta, da noi, come un nostro ardentissimo desiderio, con lieto animo applaudita.

né a discussione veruna dava luogo l'altra proposta relativa a dar forma e realità di ordinamento al principio della unificazione mediante scambio di servizii. Quindi al detto privilegio rinunziandosi si stabiliva che» la facoltà di emettere cartelle di credito fondiario non potrà essere conceduta a qualsiasi istituzione, società o privato, se non in forza di legge.» Ed in quanto poi allo scambio dei servizii si fermava quanto segue:

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» Il servizio del pagamento degli interessi e delle cartelle fondiarie sorteggiate verrà eseguito in modo che abbia luogo promiscuamente presso i singoli Istituti per le cartelle emesse da ciascuno di essi, e ciò a titolo di ufficio intermedio mediante delegazione in conto corrente e con le norme da notificarsi al pubblico.»

» Ogni Istituto è autorizzato a riscuotere le somme che vengono versate dai debitori nello interesse di un altro Istituto, e il cui montare sarà portato in conto corrente in conformità all'articolo precedente.»

» Per regolare e saldare i conti correnti e per provvedere ad altri affari di comune interesse di cui venisse dato incarico dai rispettivi mandanti, è istituito nella capitale un Comitato composto di un Delegato di ciascun Istituto. La liquidazione de' conti sarà fatta ogni quindici giorni ed anche entro termine più breve nel caso che uno degl'Istituti ne facesse richiesta.»

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Fu facile anche concordarsi intorno alla costituzione di un capitale speciale per le operazioni di credito fondiario, singolarmente pel vivissimo desiderio comune di riuscire a dare forma armonicamente uguale a tal nuova istituzione, che nel serbare la forza e l'efficacia pratica derivante dalla storia e dalla qualità locale di ciascun istituto di credito, assicura tutt'i vantaggi di circolazione e di negoziazione attribuiti all'unicità del titolo. Si venne quindi a stabilire che del pari al Banco di Napoli sarebbe dalla Gassa di risparmio di Milano e dal Monte dei Paschi di Siena destinato un capitale esclusivamente per fondo di cassa delle operazioni di Credito fondiario.

D'altra parte dalla vostra rappresentanza si accondiscendeva nel togliere dal Decreto organico la facoltà di aumentare il capitale anche per azioni, e ciò sulla considerazione innanzi espostavi, che il Banco, come ogni altra persona civile, ha il dritto di unirsi ad altri in società per lecita intrapresa,

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e che soltanto al Governo è serbata la potestà dell'approvazione dello Statuto di qualsiasi società, per effetto di quel principio di tutela, eh' è ancor mantenuto e rispettato nella nostra legislazione amministrativa.

Fu poi introdotto nelle forme della partecipazione di questa maniera di credito un perfezionamento che era stato semplicemente annunziato ma non formolato nelle proposte fatte in nome del nostro Consiglio Generale per non urtare soverchiamente alcune abitudini preesistenti.

Intendo parlare della emissione delle cartelle a titolo unico, senza neanche distinzione di serie sì per riguardo al semestre di emissione, sì per riguardo al periodo degli ammortamenti. Questo è un passo importante eh' è stato compiuto, e che per se stesso basta a vincere tutti gli ostacoli incontrati in Francia per mantenere l'equilibrio e l'eguaglianza nel prezzo corrente delle cartelle fondiarie.

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Quando tutte formeranno una massa da essere ammortizzate per sorteggio nell'esatta misura dell'ammortamento scaduto in ciascun semestre, fosse anche non esatto, sarà impossibile il supporre anche la varietà del valore effettivo di cotali titoli.

Si volle in fine introdurre una modificazione sulla determinazione del saggio degl' interessi per le anticipazioni a conto corrente su pegno ipotecario, allo scopo di non mascherare i prestiti sotto l'aspetto di dette anticipazioni che, dovendo essere fatti in numerario, potrebbero produrre una scadenza nei titoli. Varii mezzi furono studiati, proposti ed esaminati, ma non si poté accettare che quello soltanto di stabilire che l'anticipazione non possa eccedere i quattro decimi del valore del fondo dato in ipoteca, e che l'interesse su questa anticipazione è determinato dall'Istituto, ma dovrà superare l'interesse risultante dal corso delle cartelle fondiarie di almeno 1 per %.

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né si creda, siccome a primo aspetto potrebbe parere, che sia eccedente una tal misura, la quale in realtà si riduce ad una spesa maggiore di 55 centesimi per cento, ch'è largamente compensata dal calcolare nelle operazioni di credito a conto corrente gl'interessi a giorno, vuoi per l'entrata, vuoi per l'uscita dei fondi. In fatti pei prestiti ad annualità, oltre il saggio dell'interesse portato dalla cartella, si pagano 45 centesimi per cento per dritto di Commissione, non che 15 centesimi per transazione delle tasse erariali, dei quali non si è tenuto conto nel Bilancio comparativo perché saranno in parte anche erogati.

Debbo pure annunziarvi che in questa seconda riunione, non essendovi più ragioni a mantenere scrupolosi riguardi verso altri istituti locali, da cui già il Ministero aveva ricevuto categoriche risposte, si passò ad una divisione giurisdizionale diffinitiva circa i fondi che possono essere dati in ipoteca ad uno degli istituti a cautela dei mutui fondiari.

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Così al Banco nostro furono addette, oltre tutte le province del già reame di Napoli, quelle di Ascoli, Macerata ed Ancona; al Monte dei Paschi di Siena la Toscana con l'Umbria eia provincia di Massa e Carrara; alla Gassa di risparmio di Milano la Lombardia, il Piemonte ed il Genovesato.

Su queste basi, dopo compilazione eseguita d'accordo, si venne la sera del 4 ottobre alla firma di un protocollo e degli articoli di uno Statuto, che erano stati approvati anche nel giorno precedente dal Consiglio dei Ministri, e che formano un allegato della presente mia relazione.

La vostra Commissione convinta di aver adempito al suo compito con la maggior forza di solerzia e di sapere, che a ciascun membro di essa è dato, non ha tralasciato neanche di provvedere alla carta ed alla stampa de' titoli da emettersi; cosa che non presenta lieve difficoltà a chiunque non è ignorante delle pratiche bancarie. Ed il provvedere a cotesta materiale necessità è stato un dovere

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per tutt'i componenti del Congresso, in considerando alla grave responsabilità di rendere al più impossibile le contraffazioni, contro le quali è ammessa la grave pena pronunziata dal Codice pel crimine di contraffazione delle cartelle del debito pubblico dello Stato.

Espressamente a tal fine parte della vostra Commissione si recava a Torino per trattare, mediante cortesi uffizii del Cav. Perazzi, con l'Ingegnere signor Barrutti Direttore dell'uffizio per la stampa dei valori postali, stabilitasi dal Governo in quella Città. Però dopo calcolate difficoltà che dalla condizione nostra industriale sventuratamente dipende, si venne nella determinazione di trattare con una Casa di Milano ed in frattanto scrivere alla Casa Thoma De la Rue di Londra la cui risposta indirettami ho comunicata all'egregio Direttore del Banco ed alle Amministrazioni della Cassa di risparmio di Milano e del Monte dei Paschi di Siena, con le quali è, senza dubbio, prediletto desiderio vostro quanto nostro di procedere sempre di accordo.

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Non posso chiudere questa breve relazione senza darvi partecipazione di cosa, che sopra ogni altra sarà a voi carissima, e questa è l'accoglienza fatta dai componenti della Gassa di risparmio di Lombardia a noi vostri rappresentanti allorché in Milano ci portammo. L'affetto sincero vinse ogni gentile cortesia, e la confidenza illimitata e desiderata vinse lo stesso affetto. Il servizio della Cassa, la Contabilità, il Controllo, la Scrittura di rivisione, e fin il Tesoro dei valori fu sottoposto ai nostri occhi ed alle nostre osservazioni. Il che se onora quei nobilissimi uomini lombardi, ed onora anche il Banco nostro, che ha saputo acquistare fiducia ampia oltre i confini del vecchio Stato, è prova confortante contro tutti i nemici d'Italia, che in Italia con la nazionalità e la libertà siamo pervenuti a quel periodo in cui là fraternità, non è più un motto di setta, ma un bisogno sociale.

 Relatore —». NISCO

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CONVENZIONE

Fra i Ministri delle Finanze, Grazia e Giustizia e Culti e di Agricoltura Industria e Commercio, ed i Delegati del Banco di Napoli, del Monte de' Paschi di Siena, e della Cassa Centrale di risparmio in Milano.

Il signor Commendatore Professore Quintino Sella Ministro delle Finanze, il signor Commendatore Avvocato Paolo Cortese Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, ed il signor Commendatore Luigi Torelli Senatore del Regno, Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio a nome e nell'interesse dello Stato da una parte, e per l'altra parte i signori Commendatore Giuseppe Colonna, Barone Niccola Nisco e Cav. Pasquale Cicarelli, Direttore il primo e gli altri membri del Consiglio Generale del Banco di Napoli, quali Delegati dal Banco stesso; i signori Cav. Giovan Bernardo Alberti, e Avvocato Domenico Mazzi, Provveditore il primo, Deputato l'altro del Monte de' Paschi di Siena, e il signor Cav. Professore Policarpo Bandini Consigliere del Comune di Siena, quali Delegatilel Monte dei Paschi, e del Municipio di Siena; e finalmente i signori Commendatore Alessandro Porro, Senatore del Begno, Cav. Massimiliano de Leva, Cav. Alberto de Herra, Presidente il primo, membri gli altri della Commissione amministratrice della Cassa Centrale di Risparmio, e Cav. Carlo Reale Direttore dell'Amministrazione delle Casse medesime,

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quali Delegati della Commissione ora detta, previa la presentazione per parte di detti signori Delegati del mandato loro rispettivamente conferito, hanno convenuto e convengono quanto segue:

Articolo 1°

Il Banco di Napoli, il Monte de' Paschi di Siena, e la Cassa Centrale di Risparmio in Milano, assumono e s'impegnano d'intraprendere al 1 febbraio dell'anno 1866 le operazioni di Credito fondiario in Case alla presente convenzione e sotto l'osservanza delle condizioni concordate nell'annesso protocollo firmato da' predetti Ministri e Delegati.

Articolo 2°

Gli stabili che possono essere dati in ipoteca, a cautela de' mutui fondiari, devono essere situati nel Compartimento territoriale assegnato all'Istituto che fa il mutuo.

I tre compartimenti comprendono:

1° Pel Banco di Napoli, le provincie di Aquila, Ancona, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Chieti, Foggia, Lecce, Macerata, Napoli, Potenza, Reggio di Calabria, Salerno e Teramo.

2° Pel Monte de' Paschi, le provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Perugia, Pisa, Pesaro, e Siena.

3° Per la Cassa Centrale di risparmio in Milano, le Provincie di Alessandria, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì, Genova, Milano,

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Modena, Novara, Parma, Pavia, Piacenza. Porto-Maurizio, Ravenna, Reggio d'Emilia, Sondrio e Torino.

I tre Istituti assumeranno rispettivamente le denominazioni di

Credito fondiario dell'Italia Meridionale; Credito fondiario dell'Italia Centrale; Credito fondiario dell'Alta Italia.

Articolo 3°

Per le operazioni di Credito fondiario e come fonte di garanzia delle medesime, i tre Istituti assegnano sul proprio patrimonio: Il Banco di Napoli otto milioni di lire; il Monte de' Paschi di Siena un milione, e la Cassa Centrale di risparmio in Milano quattro milioni.

Articolo 4°

Le cartelle fondiarie avranno forma identica, salve le designazioni relative a' singoli Istituti.

Le cartelle emesse da ciascun Istituto formeranno una sola massa e concorreranno egualmente alle operazioni di sorteggio fatte dall'Istituto stesso.

Articolo 5°

II pagamento degl'interessi e delle cartelle fondiarie estratte a sorte verrà eseguito il 1° aprile ed il 1° ottobre promiscuamente, presso i varii Istituti per lè cartelle emesse da qualunque di essi, e ciò a titolo di officio intermedio mediante delegazione a conto corrente e colle norme da stabilirsi.

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Articolo 6°

Ciascuno de' tre Istituti è autorizzato a ricevere le somme che vengono versate nell'interesse di qualunque degli Istituti medesimi.

L'ammontare di queste somme sarà portato in conto corrente con le norme di cui all'articolo precedente.

Articolo 7°

Per regolare e saldare i conti correnti è istituito nella Capitale del Regno un Comitato composto di un Delegato di ciascun Istituto.

La liquidazione de' conti sarà fatta ogni quindici giorni ed anche entro termine più breve nel caso che uno degl'Istituti ne facesse richiesta.

Potrà Io stesso comitato essere incaricato di trattare altri affari di comune interesse, de' quali ad ogni Delegato venisse dato speciale incarico da' rispettivi mandanti.

Articolo 8°

Nelle Tesorerie dello Stato, designate dagl'Istituti, saranno pagati gL’ interessi e le cartelle sorteggiate sopra appositi fondi fatti al Tesoro dagl'Istituti stessi, col solo indennizzo della spesa occorrente al movimento de' fondi.

È fatta facoltà agl' Istituti di valersi degli Esattori delle tasse dirette per la riscossione de' loro crediti.

Con Decreto del Ministro delle Finanze verranno date le norme per la esecuzione di quest'articolo.

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Articolo 9

Questa Convenzione per essere valida dovrà essere approvata nelle forme volute dalle leggi.

Firenze 4 ottobre 1865.

Il Ministro delle Finanze

QUINTINO SELLA

ll Ministro Guardasigilli

PAOLO CORTESE

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

LUIGI TORELLI

I Delegati del Banco di Napoli

GIUSEPPE COLONNA — NICCOLA NISCO — PASQUALE CICARELLI

I Delegati del Monte de' Paschi di Siena

GIAN RERNARDO ALRERTI — DOMENICO MAZZI —POLICARPO BANDINI

I Delegati della Cassa Centrale di Risparmio in Milano

ALESSANDRO PORRO—ALBERTO DE HERRA— MASSIMILIANO DE LEVA —CARLO REALE

PROTOCOLLO

De' 4 ottobre 1865 portante le basi dell'ordinamento del Credito fondiario nelle Provincie continentali del regno, il cui esercizio è assunto dal Banco di Napoli, dal Monte de Paschi di Siena, e dalla Cassa Centrale di Risparmio in Milano.

Il signor Commendatore Professore Quintino Sella Ministro delle Finanze, il signor Commendatore Avvocato Paolo Cortese Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, ed il signor Commendatore Luigi Torelli Senatore del Regno Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, in nome e nell'interesse dello Stato per una parte, e per l'altra parte i signori Commendatore Giuseppe Colonna, Barone Niccola Nisco, e Cav. Pasquale Cicarelli Direttore il primo e gli altri membri del Consiglio Generale del Banco di Napoli, quali Delegati del Banco stesso; i signori Cav. Giovanni Bernardo Alberti, e Avv. Domenico Mazzi Provveditore il primo, Deputato l'altro del Monte de' Paschi di Siena, e il signor Cav. Professore Policarpo Bandini Consigliere del Comune di Siena quali Delegati del Monte de' Paschi e del Municipio di Siena; e finalmente i signori Commendatore Alessandro Porro Senatore del Regno, Cav. Massimiliano de Leva, Cav. Alberto de Herra Presidente il primo, Membri gli altri della Commissione Amministratrice della Cassa Centrale di risparmio, e Cav. Carlo Reale Direttore dell'Amministrazione delle Casse medesime, quali Delegati della Commissione ora detta, previa la presentazione per parte di detti signori Delegati

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del mandato loro rispettivamente conferito, hanno convenuto e convengono quanto segue:

Articolo 1°

Le operazioni di Credito fondiario esercitate dal Banco di Napoli, dal Monte de' Paschi di Siena e dalla Cassa Centrale di risparmio in Milano, sono regolate dalla Convenzione anzidetta e dal presente Protocollo.

Articolo 2°

Il Credito fondiario ha per oggetto:

A. Di prestare per prima ipoteca sopra immobili siti in Italia, e fino alla metà del loro valore, somme rimborsabili sia a lunga sia a corta scadenza, con o senza ammortizzazione.

B. Di acquistare per via di cessione o di surrogazione crediti ipotecarii o privilegiati alle condizioni sopra accennate.

C. Di emettere in corrispondenza delle dette operazioni cartelle fondiarie portanti interesse annuo del 5 per 100, il cui valore nominale complessivo non possa mai oltrepassare il capitale dovuto da' mutuatarii.

D. Di fare anticipazioni in seguito all'apertura di un credito a conto corrente garantito da ipoteca alle stesse condizioni de' prestiti, ed emettere fedi di Credito quanto al Banco di Napoli, e buoni di cassa nominativi pagabili a vista senz'interesse quanto agli altri Istituti, il cui importo complessivo non possa eccedere in alcun caso l'ammontare delle anticipazioni a conto corrente.


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E. D'incaricarsi dell'esazione di cedole della rendita pubblica italiana, di buoni del Tesoro, di vaglia sopra la Banca, di assegni sulle Casse dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, d'interessi e dividendi di Società, aventi guarentigia o sussidio dello Stato, in quanto le somme riscosse debbono portarsi in conto corrente, o ritenersi in deposito per essere convertite nell'acquisto di cartelle fondiarie o nel pagamento di annualità di scadenza posteriore all'effettiva riscossione.

Articolo 3°

Sono considerati come fatti su prima ipoteca i mutui, mediante i quali debbono essere rimborsati i crediti già iscritti, quando per effetto di tale rimborso l'ipoteca dell'Istituto diventa prima.

L'Istituto può fare il prestito anche prima che si verifichi intieramente la surrogazione nel privilegio o nell'ipoteca del creditore rimborsato, ritenendo una somma sufficiente a garantire il difetto di pegno.

Articolo 4°

A' termini dell'art. 2 i mutui possono essere di tre sorti:

A. Prestiti con ammortizzazione rimborsabili per annualità comprendenti l'interesse, il compenso pe' diritti di Commissione e spese d'amministrazione, e la quota d'ammortizzazione, quest'ultima calcolata in maniera da rimborsare il prestito in un periodo di tempo non maggiore di cinquant'anni.

B. Prestiti senz'ammortizzazione rimborsabili in un termine non maggiore di dieci anni, in una o più rate

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e con corrisponsione d'interesse, oltre il compenso pe' diritti di commissione e spese d'amministrazione come sopra.

C. Anticipazioni procedenti dall'apertura di crediti a conto corrente ipotecario ne' limiti e secondo le norme da determinarsi nel Regolamento. L'anticipazione però non potrà eccedere i quattro decimi del valore del fondo dato in ipoteca.

I prestiti si fanno in cartelle fondiarie, le anticipazioni a conto corrente si fanno in numerario o fedi di credito, oppure in buoni di cassa, giusta la lettera D. del detto art. 2. L'interesse sulle anticipazioni a conto corrente è variabile e determinato dall'Istituto; ma dovrà superare l'interesse risultante dal corso delle cartelle fondiarie di almeno 1 per 100.

Si pagano in numerario gl'interessi, le annualità ed i compensi dovuti all'Istituto, non che gli interessi e le somme d'estinzione dovute da quest'ultimo a' portatori delle cartelle.

Articolo 5°

Pei diritti di commissione e spese d'amministrazione dovuti all'Istituto che fa il prestito, i mutuatarii pagano all'Istituto unitamente agl'interessi od annualità un compenso annuo non maggiore di centesimi 45 per ogni cento lire del capitale mutuato, restando a carico del mutuatario le spese del contratto e di riduzione o purgazione d'ipoteca.

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Inoltre pagano all'Istituto, onde questo ne soddisfi il pubblico Erario, altri centesimi 15 a titolo di abbuonamento per le attuali tasse ipotecarie di registro e bollo ed altre di qualunque specie che possono a lui competere per tale maniera di contratti, e per l'emissione e circolazione delle cartelle fondiarie.

Per il pagamento delle tasse, le anticipazioni sono soggette al dritto comune.

Art. 6°

Il pagamento d'interessi, annualità, compensi, dritti di finanza e rimborsi di capitali dovuti all'Istituto, non può essere ritardato da alcuna opposizione.

Le somme dovute per tali titoli producono di pieno dritto interesse dal giorno della scadenza.

In caso di ritardato pagamento, anche di una sola parte del credito scaduto, l'Istituto può chiedere immediatamente il pagamento integrale di ogni somma a lui dovuta.

Il debitore è sempre in facoltà di liberarsi anticipatamente di tutto o parte del suo debito, corrispondendo però all'Istituto ed all'Erario i compensi stabiliti all'art. 5.

Lo stesso compenso è anche dovuto in tutt'i casi, in cui, per inadempimento del contratto o altra causa qualunque, l'Istituto trovisi in diritto di ripetere L’ immediato rimborso del suo credito.

È in facoltà dell'Istituto di rifiutare pagamenti di acconti di debito, che non raggiungano la quinta parte del capitale che resta insoluto.

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Le anticipate restituzioni totali o parziali dei prestiti con ammortizzazione, come pure le restituzioni parziali o totali di quelle senza ammortizzazione, possono farsi in cartelle fondiarie al loro valore nominale.

Il mutuatario ogni volta che abbia estinto il quinto del suo debito originario, ha diritto ad una riduzione proporzionale della somma ipotecariamente iscritta.

Tutte le somme che in causa di spropriazione forzata per pubblica utilità di servitù imposte dalla legge, d' assicurazione dagl'incendii, di prestazione d'evizione, di risoluzione di contratto o di qualsivoglia altro titolo fossero dovute da chicchessia in riguardo o surrogazione di un fondo ipotecato pel credito fondiario, sono soggette all'ipoteca iscritta dall'istituto, e devono perciò versarsi allo istituto medesimo, ove esso non consenta altrimenti.

Articolo 7°

La massa delle cartelle fondiarie emesse è garentita dalla massa delle ipoteche prese, e i crediti derivanti da' mutui sono di preferenza destinati al pagamento degl' interessi ed all'ammortizzazione delle cartelle senza che queste possano dare al loro possessore altra ragione se non contro l'Istituto.

Le cartelle fondiarie sono staccate da un registro a matrice, e porteranno l'indicazione del rogito in ordine al quale furono emesse. Possono essere al portatore e nominative, queste ultime trasmessibili per semplice girata senz'altra garanzia che quella dell'esistenza del credito verso l'Istituto al tempo della cessione.

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Pe' casi di perdita delle cartelle nominative si seguono le norme del regolamento.

Si provvede al rimborso delle cartelle fondiarie in circolazione, mediante l'estrazione semestrale a sorte di tante cartelle, quante corrispondono alle rate della rispettiva ammortizzazione, dovute da' mutuatarii nel semestre antecedente, non che all'importo di quant'altro risulti versato in numerario nel semestre medesimo per restituzione anticipata di capitale.

Rispetto a' possessori delle cartelle, le rate di ammortizzazione non esatte, si hanno dall'Istituto come esatte, esclusa qualunque eccezione anche quella di mancanza del fondo ipotecato.

L'estrazione si fa pubblicamente.

Le cartelle restituite in natura vengono dall'Istituto annullate giusta la modalità del Regolamento.

Le cartelle estratte non producono ulteriore interesse dopo quello del semestre in corso.

Di ciascuna estrazione vien data notizia nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Articolo 8°

Le cartelle fondiarie possono essere ricevute in pegno per anticipazione da ogni stabilimento di credito, ne' limiti dei quattro quinti del corso delle cartelle per gL’ Istituti di credito fondiario, e per gli altri ne'limiti de' loro Statuti.

Articolo 9°

Dall'avanzo netto procedente dalle operazioni di credito fondiario, l'Istituto preleva una somma non minore

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del quinto per formare un fondo di riserva. Altra parte può convertirsi in premi a favore delle cartelle estratte a sorte; del rimanente verrà disposto a norma de' particolari regolamenti.

Articolo 10°

Allo scopo che l'Istituto ottenga gli effetti della prima ipoteca, il mutuatario avrà dritto di chiedere la riduzione delle iscrizioni prese per forza di legge, di convenzione, o di sentenza. Potrà dimandare altresì la purgazione del fondo dai privilegi e dalle ipoteche rimborsando a' creditori iscritti le somme loro dovute. II pagamento andrà soggetto alle condizioni dell'impiego, a norma del dritto comune, ne' casi nei quali per qualunque siasi motivo non si potesse fare liberamente.

Articolo 14°

Se l'Istituto reputi conveniente di conchiudere il prestito, fermerà col mutuatario contratto condizionato per aver effetto dopoché presa iscrizione del suo credito, dal certificato dal Conservatore delle Ipoteche, non risulti la preesistenza di altra iscrizione o trascrizione.

In tal caso l'Istituto consegnerà al mutuatario tante cartelle quante corrispondono all'entità del prestito, e ne ritirerà quietanza in forma notarile sulla matrice del rogito costitutivo del contratto.

Il Notajo rilascerà copia di tale quietanza in calce alla prima copia del rogito, e sulla presentazione della medesima il Conservatore delle Ipoteche,

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in margine alla iscrizione già presa, annoterà il pagamento seguito con l'emissione delle cartelle e sulla nota della primitiva iscrizione, dichiarerà di aver fatta la predetta annotazione marginale.

Riguardo alle tasse pubbliche ed agli onorari del Notajo e del Conservatore, la stipulazione del rogito e della quietanza, la iscrizione e le annotazioni successive, citate nel precedente alinea, si considerano come una sola stipulazione, una sola operazione su' registri ipotecarli ed un solo certificato.

Articolo 12°

Le iscrizioni prese dall'Istituto sortono sempre il loro effetto, ancorché posteriormente alle medesime, e prima della consegna delle cartelle, avvenisse la dichiarazione di fallimento o la cessione de' beni del debitore.

Articolo 13 °

Le iscrizioni ipotecarie prese dall'Istituto, e quelle alle quali esso fosse subentrato per surrogazione o cessione, saranno rinnovate d'ufficio da' Conservatori delle Ipoteche ne' termini e modi stabiliti dalla legge.

Articolo 14 °

I successori universali, ed i successori a titolo universale o particolare del debitore, debbono notificare giudiziariamente allo Istituto, come essi siano sottentrati nel possesso o godimento del fondo ipotecato, coll’obbligo inoltre, e sotto pena di nullità, di eligere il loro domicilio nel luogo del Tribunale nel cui Circondario sono situati i fondi.

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Per virtù di siffatta notificazione l'Istituto procederà contro di loro nel modo istesso come avrebbe proceduto contro l'originario debitore, rimanendo essi però solidalmente obbligati.

In mancanza di tale notificazione le iscrizioni predette hanno l'effetto che tutti gli atti giudiziarii, compresi quelli di sequestri, d'ingiunzione al pagamento, di subastazione ed aggiudicazione, intrapresi dall'Istituto di credito fondiario in seguito alle iscrizioni medesime, possono essere diretti contro il debitore iscritto, quando anche il fondo, o per morte o per vendita o per qualsiasi altro titolo, anche di godimento temporaneo, fosse nel frattempo passato nelle mani di uno o più eredi ovvero di terzi con o senza divisione.

Articolo 15°

I capitali degl' interdetti, de' minori, delle donne maritate ed in generale di tutti quelli che per legge, per regolamento, convenzione o disposizione testamentaria devono essere impiegati in prestiti ipotecarii, in acquisti d'immobili, od altrimenti possono essere invertiti in cartelle fondiarie.

Articolo 16°

Il privilegio stabilito dall'art. 1961 del Codice Civile Italiano viene esteso a tutte le somme che l'Istituto pagasse per la conservazione de' fondi ipotecati, e per preservarli da esecuzioni fiscali a càusa de' tributi diretti od indiretti, non che alle spese di ogni altro giudizio di che l'Istituto medesimo fosse obbligato di fare.

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Articolo 17°

Le disposizioni del Codice penale intorno a' reati di alterazione, frode, falsità o falsificazione de' titoli del Debito Pubblico italiano sono estese anche alle cartelle fondiarie.

Articolo 18°

Le cartelle fondiarie, gl'interessi ed i premii relativi, come pure i crediti a conto corrente non sono sequestrabili.

Articolo 19°

I libri ed i registri dell'Istituto, tenuti secondo i suoi regolamenti, come pure i loro estratti, faranno piena fede in giudizio tanto contro i debitori, che contro i terzi.

Articolo 20°

Per riscuotere le annualità l'Istituto ha facoltà di procedere contro i debitori, morosi con la stessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette, quanto all'esecuzione mobiliare.

Articolo 21°

La richiesta che venisse avanzata dall'Istituto per ottenere nuova copia de' titoli esecutivi, dei quali è argomento nell'art. 557 del Codice di Procedura Civile, non è soggetta alla preventiva notificazione al debitore; ma il magistrato competente ne ordinerà la spedizione sulla semplIce dimanda dell'Istituto medesimo.

Articolo 22°

Al procedimento di espropriazione stabilito dal Codice di Procedura Civile, sono portate le seguenti modificazioni;

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a) Il precetto di pagamento verrà notificato al debitore od a' suoi eredi e successori nel domicilio eletto con l'istromento di prestito.

La stessa regola verrà seguita laddove non si fosse costituito procuratore per la notificazione di ogni altro atto o sentenza.

Tali atti e sentenze, costituito il procuratore, saranno notificati al domicilio di questo.

b) Dal giorno in cui è notificato al debitore il precetto di pagamento, l'Istituto potrà domandare al Presidente del Tribunale, presso cui dee farsi la spropriazione, un amministratore a' beni, il quale sarà dato con ordinanza non soggetta ad opposizioni od appello.

Quest'amministratore riscuoterà le rendite ed i frutti il cui ammontare, dedotte le spese d'Amministrazione ed i tributi pubblici, verserà nella Gassa dell'Istituto.

Avrà Io stesso obbligo l'amministratore che si trovi già nominato sull'istanza di altri creditori.

L'Istituto ha diritto di richiedere al Presidente medesimo la rimozione dell'Amministratore e la surrogazione di altro.

Il presidente provvederà sull'obbietto con ordinanza inappellabile.

Qualunque altra controversia potesse sorgere tra l'Istituto e l'Amministratore, segnatamente intorno al rendiconto, sarà decisa dallo stesso Presidente e l'ordinanza eseguita non ostante appello.

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c) L'Istituto potrà dimandare l'incanto attribuendo agl'immobili, come prezzo venale, quello che fosse stato loro attribuito nel contratto di prestito, ovvero quel valore che risultasse dall'estimazione de' beni sulla base del tributo fondiario ne' sensi dell'art. 663 del Codice di Procedura Civile.

Qualunque fosse stato però il metodo di valutazione, l'Istituto non avrà mai obbligo di sottostare all'offerta e alle conseguenze che ne derivano, secondo il predetto art. 663. Ove la vendita o la rivendita non seguisse, si procederà ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'art. 675 del codice medesimo.

d) Se l'espropriazione si trovasse già iniziata da altri creditori, l'Istituto avrà dritto di farsi surrogare nel procedimento, quantunque non vi fosse motivo di negligenza, sottoponendosi però all'obbligo di procedere anche per la maggior quantità de' beni stati compresi nel precetto che dà luogo alla surrogazione, e ciò in corrispondenza dell'articolo 661.

e) Il Magistrato fermerà, sempre nell'interesse del Credito fondiario, il termine minimo in tutt'i casi ne' quali il Codice di procedura civile stabilisse un termine massimo ed un minimo.

f) Il compratore degl'immobili, ne' venti giorni della vendita definitiva, dovrà pagare all'Istituto, senza attendere il proseguimento della graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito dell'Istituto in capitale, accessori e spese. In difetto di che vi sarà astretto

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con tutt'i mezzi consentiti dalla legge, e con la rivendita degl'immobili aggiudicatigli a sue spese e rischio, salvo l'obbligo all'Istituto stesso di restituire, a chi di ragione, quel tanto coi rispettivi interessi, per cui in conseguenza della graduazione non risultasse utilmente collocato.

Articolo 23°

La facoltà di emettere cartelle di Credito fondiario non potrà essere conceduta a qualsiasi istituzione, società o privato, se non in forza di legge.

Articolo 24°

Gli stati delle operazioni del Credito fondiario e quant'altro concerne l'andamento dell'Istituto vengono resi di pubblica ragione. I modi e termini di questa pubblicità sono stabiliti nel Regolamento.

Articolo 25°

Le operazioni del Credito fondiario vanno soggette ad ispezione governativa. Inoltre un Delegato governativo, presso ciascun Istituto, vigila immediatamente le operazioni del Credito fondiario e controfirma le cartelle. I relativi assegnamenti sono a carico degl'Istituti.

Articolo 26°

Un Regolamento da approvarsi con Decreto ministeriale provvederà a tutto quanto occorre per la compiuta esecuzione del presente.

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In ispecie poi determinerà:

La forma ed il valore nominale delle cartelle fondiarie, le quali in nessun caso potranno essere minori di cento lire di capitale;

Le norme da seguirsi nell'emissione delle cartelle, nell'estrazione di quelle da ammortizzarsi, nello annullamento e distruzione di quelle rimborsate, e nel rilascio de' nuovi titoli in caso di perdita delle cartelle nominative;

La qualità e condizione degl'immobili ammessi all'ipoteca; le norme colle quali il valore degl'immobili dovrà rilevarsi, l'obbligo e le speciali cautele con cui i fabbricati dati ad ipoteca, saranno assicurati contro gl'incendii;

I modi e termini ne' quali dovranno i mutuatarii, durante il mutuo, denunziare all'Istituto i mutamenti che si avverino nel fondo ipotecato, sia per diminuzione di valore, sia per turbamento di possesso, sia per attentato a' dritti di proprietà;

II massimo ed il minimo de' prestiti, le regole da seguirsi nell'apertura de' crediti a conto corrente, i limiti e le principali condizioni delle anticipazioni;

Le norme per l'investimento del fondo di riserva e per le erogazioni di cui all'art. 9;

I limiti e le forme in cui dovrà esercitarsi l' ispezione governativa e l' ufficio de' Delegati governativi.

Questo Regolamento sarà presentato dallo Istituto

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al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio prima d'intraprendere qualsiasi operazioni del Credito fondiario. Firenze 4 ottobre 1865.

Il Ministro delle Finanze

QUINTINO SELLA

Il Ministro Guardasigilli

PAOLO CORTESE

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

LUIGI TORELLI

I Delegati del Banco di Napoli

GIUSEPPE COLONNA —NICOLA NISCO — PASQUALE CICARELLI

I Delegali del Monte de' Paschi di Siena

GIAN RERNARDO ALBERTI — DOMENICO MAZZI—POLICARPO BANDINI

I Delegati della Cassa Centrale di Risparmio in Milano

ALESSANDRO PORRO—ALBERTO DE HERRA— MASSIMILIANO DE LEVA —CARLO REALE

DECRETO

 N.° 2541 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta dei Ministri delle finanze, di grazia e giustizia, e di agricoltura, industria e commercio; Udito il Consiglio dei Ministri, Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1°

È approvata l'unita convenzione del k ottobre 1865, colla quale il Banco di Napoli, il Monte de' Paschi di Siena e la Cassa centrale di risparmio in Milano assumono l'esercizio del credito fondiario nelle provincie continentali del Regno.

Articolo 2°

Le operazioni di credito fondiario esercitate dal Banco di Napoli, dal Monte dei Paschi di Siena e dalla Cassa centrale di risparmio in Milano sono regolate dalla convenzione anzidetta e dal presente Decreto.

Articolo 3°

1) credito fondiario ha per oggetto:

a) Di prestare, per prima ipoteca sopra immobili siti in Italia e fino alla metà del loro valore, somme rimborsabili sia a lunga sia a corta scadenza, con o senza ammortizzazione;

b) Di acquistare per via di cessione o di surrogazione crediti ipotecari o privilegiati alle condizioni sopra accennate;

c) Di emettere in corrispondenza delle dette operazioni cartelle fondiarie portanti interesse annuo del cinque per cento,


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il cui valore nominale complessivo non possa mai oltrepassare il capitale dovuto dai mutuatari;

d) Di fare anticipazioni in seguito all'apertura di un credito a conto corrente, garantito da ipoteca alle stesse condizioni dei prestiti, ed emettere fedi di credito, quanto al Banco di Napoli; e buoni di cassa nominativi, pagabili a vista senza interesse, quanto agli altri Istituti, il cui importo complessivo non possa eccedere in alcun caso l'ammontare delle anticipazioni a conto corrente;

e) D'incaricarsi dell'esazione di cedole della rendita pubblica italiana, di buoni del Tesoro, di vaglia sopra la Banca, d'assegni sulle casse dello Stato, delle provincie e dei comuni, d'interessi e dividendi di società aventi guarentigia o sussidio dallo Stato, in quanto le somme riscosse debboso portarsi in conto corrente, o ritenersi in deposito per essere convertite nell'acquisto di cartelle fondiarie, o nel pagamento di annualità di scadenza posteriore all'effettiva riscossione.

Articolo 4°

Sono considerati come fatti su prima ipoteca i mutui, mediante i quali debbono essere rimborsati i crediti già iscritti, quando per effetto di tale rimborso l'ipoteca dell'Istituto diventa prima.

L'Istituto può fare il prestito anche prima che si verifichi intieramente la surrogazione nel privilegio o nella ipoteca del creditore rimborsato, ritenendo una somma sufficiente a garantire il difetto di pegno.

Articolo 5°

A termini dell'art. 3i mutui possono essere di tre sorte: a) Prestiti con ammortizzazione rimborsabili per annualità

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comprendenti lo interesse, il compenso pei diritti di commissione e spese d'amministrazione e la quota d'ammortizzazione, quest'ultima calcolata in maniera da rimborsare il prestito in un periodo di tempo non maggiore di cinquanta anni;

6) Prestiti senza ammortizzazione rimborsabili in un termine non maggiore di dieci anni, in una o più rate e con corrisponsione d'interesse, oltre il compenso pei diritti di commissione e spese d' amministrazione come sopra;

c) Anticipazioni procedenti dall'apertura di crediti a conto corrente ipotecario, nei limiti e secondo le norme da determinarsi nel regolamento. L'anticipazione però non potrà eccedere i quattro decimi del valore del fondo dato in ipoteca.

I prestiti si fanno in cartelle fondiarie; le anticipazioni a conto corrente si fanno in numerario o fedi di credito, oppure in buoni di cassa, giusta la lettera d del detto articolo 3. L'interesse sui prestiti è eguale a quello delle cartelle fondiarie emesse per effettuarli. L'interesse sulle anticipazioni a conto corrente è variabile e determinato dall'Istituto; ma dovrà superare l'interesse risultante dal corso delle cartelle fondiarie di almeno uno per cento.

Si pagano in numerario gli interessi, le annualità ed i compensi dovuti all'Istituto, non che gl'interessi e le somme d'estinzione dovute da quest'ultimo ai portatori delle cartelle.

Articolo 6°

Pei diritti di commissione e spese di amministrazione dovuti all'Istituto che fa il prestito, i mutuatarii pagano all'Istituto,  unitamente agli interessi od annualità, un compenso annuo non maggiore di centesimi quarantacinque per ogni cento lire

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 del capitale mutuato, restando a carico del mutuatario le spese del contrattò e di riduzione o purgazione d'ipoteca.

Inoltre pagano all'Istituto, onde questo ne soddisfi il pubblico Erario, altri centesimi quindici a titolo di abbuonamento per le attuali tasse ipotecarie, di registro e bollo, ed altre di qualunque specie che possano a lui competere per tale maniera di contratto e per l'emissione e circolazione delle cartelle fondiarie.

Per il pagamento delle tasse le anticipazioni sono soggette al diritto comune.

Articolo 7°

Il pagamento d'interessi, annualità, compensi, diritti di finanza e rimborsi di capitale dovuti allo Istituto, non può essere ritardato da alcuna opposizione.

Le somme dovute per tali titoli producono di pien diritto interessi dal giorno della scadenza.

In caso di ritardato pagamento, anche di una sola parte del credito scaduto, l'Istituto può chiedere immediatamente il pagamento integrale d'ogni somma a lui dovuta.

Il debitore è sempre in facoltà di liberarsi anticipatamente di tutto o parte del suo debito, corrispondendo però all'Istituto ed all'Erario i compensi stabiliti all'art. 6.

Lo stesso compenso è anche dovuto in tutti i casi in cui per inadempimento del contratto o altra causa qualunque, l'Istituto trovisi in diritto di ripetere l'immediato rimborso del suo credito.

È in facoltà dell'Istituto di rifiutare pagamenti d'acconti di debito che non raggiungano la quinta parte del capitale che resta insoluto.

Le anticipate restituzioni totali o parziali dei prestiti con ammortizzazione, come pure le restituzioni parziali o totali

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 di quelli senza ammortizzazione possono farsi in cartelle fondiarie al loro valore nominale.

Il mutuatario, ogni volta che abbia estinto il quinto del suo debito originario, ha diritto ad una riduzione proporzionale della somma ipotecariamente iscritta,

Tutte le somme, che in causa di spropriazione forzata per pubblica utilità, di servitù imposte dalla legge, di assicurazione dagli incendi, di prestazione d'evizione, di risoluzione di contratto, o di qualsivoglia altro titolo, fossero dovute da chicchessia in riguardo o surrogazione d'un fondo ipotecato pel credito fondiario, sono soggette alla ipoteca iscritta dall'Istituto, e devono perciò versarsi all'Istituto medesimo, ove esso non consenta altrimenti.

Articolo 8°

La massa delle cartelle fondiarie emesse è garantita dalla massa delle ipoteche prese, e i crediti derivanti dai mutui sono di preferenza destinati al pagamento degli interessi ed all'ammortizzazione delle cartelle, senza che queste possano dare al loro possessore altra ragione se non contro l'Istituto.

Le cartelle fondiarie sono staccate da un registro a matrice, e portano l'indicazione del rogito in ordine al quale furono emesse. Possono essere al portatore e nominative; queste ultime trasmessibili per semplice girata senz'altra garanzia, che quella dell'esistenza del credito verso l'Istituto al tempo della cessione.

Pei casi di perdita delle cartelle nominative si seguono le norme del regolamento.

Si provvede al rimborso delle cartelle fondiarie in circolazione, mediante estrazione semestrale a sorte di tante cartelle, quante corrispondono alle rate della rispettiva  ammortizzazione, dovute dai mutuatari nel semestre

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antecedente, non che all'importo di quant'altro risulti versato in numerario nel semestre medesimo per restituzione anticipata di capitale.

Rispetto ai possessori delle cartelle, le rate di ammortizzazione non esatte si hanno dall'Istituto come esatte, esclusa qualunque eccezione. anche quella di mancanza del fondo ipotecato..

L'estrazione si fa pubblicamente.

Le cartelle restituite in natura vengono dall'Istituto annullate giusta le modalità del regolamento.

Le cartelle estratte non producono ulteriore interesse dopo quello del semestre in corso.

Di ciascuna estrazione vien data notizia nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Articolo.9°

Le cartelle fondiarie possono essere ricevute in pegno per anticipazione da ogni stabilimento di credito nei limiti dei quattro quinti del corso delle cartelle per gli Istituti dì credito fondiario, e per gli altri nei limiti dei loro statuti.

Articolo 10°

Dall'avanzo netto procedente dalle operazioni di credito fondiario, l'Istituto preleva una somma non minore del quinto» per formare un fondo di riserva.

Altra parte può convertirsi in premi a favore delle cartelle estratte a sorte; del rimanente verrà disposto a norma dei particolari regolamenti.

Articolo 14°

Allo scopo che l'Istituto ottenga gli effetti della prima ipoteca, il mutuatario avrà dritto di chiedere la riduzione

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delle iscrizioni prese per forza di legge, di convenzione o di sentenza. Potrà dimandare altresì la purgazione del fondo dai privilegi e delle ipoteche, rimborsando ai creditori iscritti le somme loro dovute. Il pagamento andrà soggetto alle condizioni dell'impiego a norma del diritto comune ne' casi nei quali per qualunque siasi motivo non si potesse fare liberamente.

Articolo 12°

Se l'Istituto reputi conveniente di conchiudere il prestito, si fermerà col mutuatario contratto condizionato per avere effetto dopoché, presa inscrizione del suo credito dal certificato del conservatore delle ipoteche, non risulti la preesisistenza di altra iscrizione o trascrizione.

In tal caso l'Istituto consegnerà al mutuatario tante cartelle quante corrispondono all'entità del prestito e ne ritirerà quietanza in forma notarile sulla matrice del rogito costitutivo del contratto.

Il notaio rilascerà copia di tale quietanza in calce alla prima copia del rogito, e sulla presentazione della medesima il conservatore delle ipoteche, in margine alla iscrizione già presa, annoterà il pagamento seguito coll'emissione delle cartelle, e sulla nota della primitiva iscrizione dichiarerà. di aver fatta la predetta annotazione marginale.

Riguardo alle tasse pubbliche ed agli onorari del notaio e del conservatore, la stipulazione del rogito e della quietanza, l'iscrizione e le annotazioni successive citate nel precedente alinea, si considerano come una sola stipulazione, una sola operazione sui registri ipotecari, ed un solo certificato.

Articolo 16°

Le iscrizioni prese dall'Istituto sortono sempre il loro effetto ancorché posteriormente alle medesime, o prima della consegna

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 delle cartelle, avvenisse la dichiarazione di fallimento o la cessione dei beni del debitore.

Articolo 17°

Le iscrizioni ipotecarie prese dallo Istituto e quelle alle quali esso fosse subentrato per surrogazione o cessione, saranno rinnovate d'ufficio dai conservatori delle ipoteche nei termini e modi stabiliti dalla legge.

Articolo 18°

I successori universali ed i successori a titolo universale e particolare del debitore, debbono notificare giudiziariamente all'Istituto come essi siano sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato, coll'obbligo inoltre e sotto pena di nullità di eleggere il loro domicilio nel luogo del Tribunale nel cui Circondario sono situati i fondi.

Per virtù di siffatta notificazione, l'Istituto procederà contro di loro nel modo stesso come avrebbe proceduto contro l'originario debitore rimanendo però essi solidalmente obbligati.

In mancanza di tale notificazione le iscrizioni predette hanno l'effetto che tutti gli atti giudiziari, compresi quelli di sequestri, intrapresi dall'Istituto di credito fondiario in seguito d'ingiunzione al pagamento, di subastazione ed aggiudicazione  alle iscrizioni medesime, possono essere diretti contro il debitore iscritto, quando anche il fondo o per morte o per vendita o per qualsiasi altro titolo, anche di godimento temporaneo, fosse nel frattempo passato nelle mani di uno o più eredi, ovvero di terzi, con o senza divisione.

Articolo 46°

I capitali degli interdetti, dei minori, delle donne maritate, ed in generale di tutti quelli che per legge, per regolamento, convenzione o disposizione testamentaria devono essere

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 impiegati in prestiti ipotecari, in acquisti d'immobili od altrimenti, possono essere investiti in cartelle fondiarie.

Articolo 17°

II privilegio stabilito dall'art. 1961 del codice civile italiano, viene esteso a tutte le somme che l'Istituto pagasse per la conservazione dei fondi ipotecati e per preservarli da esecuzioni fiscali a causa di tributi diretti od indiretti, non che alle spese di ogni altro giudizio che l'Istituto medesimo fosse obbligato di fare.

Articolo 18°

Le disposizioni del codice penale intorno ai reati di alterazione, frode, falsità o falsificazione dei titoli del Debito pubblico Italiano, sono estese anche alle cartelle fondiarie.

Articolo 19°

Le cartelle fondiarie, gli interessi ed i premi relativi, come pure i crediti a conto corrente non sono sequestrabili.

Articolo 20°

I libri ed i registri dell'Istituto tenuti secondo i suoi regolamenti speciali, come pure i loro estratti, faranno piena fede in giudizio tanto contro i debitori che contro i terzi.

Articolo 21°

Per riscuotere le annualità, l'Istituto ha facoltà di procedere contro i debitori morosi colla istessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette, quanto all'esecuzione mobiliare.

Articolo 22°

La richiesta che venisse avanzata dall'Istituto per ottenere nuova copia dei titoli esecutivi, de' quali è argomento nell'art. 557 del codice di procedura civile, non è soggetta alla preventiva notificazione al debitore;

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ma il magistrato competente ne ordinerà la spedizione sulla semplice dimanda dell'Istituto medesimo.

Articolo 23°

Al procedimento di espropriazione stabilito dal codice di procedura civile, sono portate le seguenti modificazioni:

o) Il precetto di pagamento verrà notificato al debitore od ai suoi eredi e successori nel domicilio eletto colL’ istrumento di prestito; la stessa regola verrà seguita laddove non si fosse costituito procuratore per la notificazione d'ogni altro atto e sentenza;

Tali atti e sentenze, costituito il procuratore, saranno notificate al domicilio di questi;

6) Dal giorno in cui è notificato al debitore il precetto di pagamento, l'Istituto potrà domandare al presidente del tribunale, presso cui deve farsi la espropriazione, un amministratore ai beni; il quale sarà dato con ordinanza non soggetta ad opposizione od appello;

Quest'amministratore riscuoterà le rendite ed i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese d'amministrazione ed i tributi pubblici, verserà nella cassa dell'Istituto;

Avrà lo stesso obbligo l'amministratore che si trovi già nominato sull'istanza di altri creditori;

L'Istituto ha diritto di richiedere al presidente medesimo la rimozione dell'amministratore e la surrogazione di altro.

Il presidente provvederà sull'obbietto con ordinanza inappellabile;

Qualunque altra controversia potesse sorgere tra l'Istituto e l'amministratore, segnatamente intorno al rendiconto, sarà decisa dallo stesso presidente e l'ordinanza eseguita non ostante appello:

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c) L'Istituto potrà dimandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale, quello che fosse stato loro attribuito nel contratto di prestito, ovvero quel valore che risultasse dall'estimazione dei beni sulla base del tributo fondiario nei sensi dell'art. 663 del codice di procedura civile;

Qualunque fosse stato però il metodo di valutazione, l' Istituto non avrà mai obbligo di sottostare all'offerta e alle conseguenze che ne derivano secondo il predetto art. 663. Ove la vendita o la rivendita non seguisse, si procederà ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'art. 675 del codice medesimo;

d) Se la espropriazione si trovasse già iniziata da altri creditori, l'Istituto avrà diritto di farsi surrogare nel procedimento quantunque non vi fosse motivo di negligenza, sottoponendosi però all'obbligo di procedere anche per la maggiore quantità di beni stati compresi nel precetto che dà luogo alla surrogazione, e ciò in corrispondenza dell'art. 661;

e) Il Magistrato fermerà sempre nell'interesse del credito fondiario il termine minimo in tutti i casi nei quali il codice di procedura civile stabilisse un termine massimo ed un minimo:

j) Il compratore degli immobili nei venti giorni dalla vendita definitiva dovrà pagare all'Istituto senza attendere il proseguimento della graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito dello Istituto in capitale, accessorii e spese. In difetto di che vi sarà astretto con tutti i mezzi consentiti dalla legge, e colla rivendita degli immobili aggiudicatigli a sue spese e rischio, salvo l'obbligo allo Istituto stesso di restituire a chi di ragione, quel tanto coi rispettivi interessi per cui in conseguenza della graduazione non risultasse utilmente collocato.

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Articolo 24°

La facoltà di emettere cartelle di credito fondiario non potrà essere conceduta a qualsiasi istituzione, società o privato se non in forza di legge.

Articolo 25°

Gli stati delle operazioni del Credito fondiario e quant'altro concerne l' andamento dell'Istituto vengono resi di pubblica ragione. I modi e termini di questa pubblicità sono stabiliti nel regolamento.

Articolo 26°

Le operazioni del credito fondiario vanno soggette ad ispezione governativa. Inoltre un delegato governativo presso ciascun Istituto vigila immediatamente le operazioni del credito fondiario e controfirma le cartelle.

I relativi assegnamenti sono a carico degli Istituti.

Articolo 27°

Un regolamento da approvarsi con Decreto ministeriale provvederà a tutto quanto occorre per la compiuta esecuzione del presente.

In ispecie poi determinerà:

La forma ed il valore nominale delle cartelle fondiarie, le quali in nessun caso potranno essere minori di cento lire di capitale;Le norme da seguirsi nell'emissione delle cartelle, nell'estrazione di quelle da ammortizzarsi, nell'annullamento e distruzione di quelle rimborsate, e nel rilascio di nuovi titoli in caso di perdita delle cartelle nominative;

La qualità e condizione degli immobili ammessi all'ipoteca; le norme colle quali il valore degli immobili dovrà rilevarsi; l'obbligo e le speciali cautele con cui i fabbricati dati ad ipoteca saranno assicurati contro gli incendi;

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I modi e termini nei quali dovranno i mutuatari, durante il mutuo, denunziare all'Istituto i mutamenti che si avverino nel fondo ipotecato sia per diminuzione di valore, sia per turbamento di possesso, sia per attentato ai diritti di proprietà;

Il massimo ed il minimo dei prestiti, le regole da seguirsi nell'apertura dei crediti a conto corrente, i limiti e le principali condizioni delle anticipazioni;

Le norme per l'investimento del fondo di riserva, e per le erogazioni di cui all'art. 10;

I limiti e le forme in cui dovrà esercitarsi l'ispezione governativa, e l'ufficio dei delegati governativi.

Questo regolamento sarà presentato dall'Istituto al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio prima d'intraprendere qualsiasi operazione di credito fondiario.

Articolo 28°

Il presente Decreto verrà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 8 ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE
Quintino Sella

Paolo Cortese

Luigi Torelli





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