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Il testo di Ernesto Pontieri - potete scaricare dal sito https://www.storiamediterranea.it/ la versione originale  integrale in formato pdf – è molto interessante perché si tratta di una ricerca seria basata su fonti archivistiche. Dalla sua opera emerge una immagine complessa del Regno delle Due Sicilie, non certo quella di un monolite immobile e arretrato come ci è stato consegnato dalla propaganda patriottarda.

Qui riproduciamo alcune pagine inerenti la conclusione del trattato del 1845, trattato che già da qualche mese abbiamo messo a disposizione dei naviganti.

Buona lettura!

Il riformismo borbonico

nella Sicilia del sette e dell'ottocento

ERNESTO   PONTIERI

Edizioni Scientifiche Italiane 

Napoli 

1965

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La conclusione del trattato e il contemperamento del protezionismo napoletano col libero-scambismo britannico

Preso tra due correnti opposte, quella colbertista, che col marchese di Pietracatella arrivava all'estremismo, e quella libero-scambista, che aveva pure essa un rappresentante assai acceso nell'animoso principe di Cassaro; premuto in diverso senso da una parte da esponenti della classe agricola, ch'era favorevole al trattato, e dall'altra da esponenti della classe industriale ch'era contraria m, Ferdinando II fece tacere la sua


111 Cfr. Pensieri sulle tariffe doganali, Napoli,   1841, pp.  15-16, 25.

112 Nel giugno '39, dopo che la Commissione consultiva ebbe presentato il suo responso al Re, alcuni capi di filande di seta, cotoni ecc. residenti  a  Napoli  ma  tutti dì (nazionalità straniera,  presentarono un


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intima anglofobia e, sorretto dal buon senso, accolse il parere della maggioranza della commissione da lui interpellata. In altri termini, egli ordinò che si continuassero i negoziati con la Gran Bretagna, attenendosi ai temperamenti suggeriti dalla commissione 113: come il lettore avrà da sé notato, tali contemperamenti tendevano ad armonizzare le esigenze dell'economia dello Stato napoletano con i nuovi criteri che venivano regolando gli scambi internazionali.

I negoziati, interrotti dalla faccenda degli zolfi e dal correlativo inasprimento delle relazioni diplomatiche tra Londra e Napoli, furono ripresi nel giugno del 1842. E ancora una volta l'iniziativa partì dal Foreign Office, dal quale vennero esternate le più favorevoli disposizioni nella speranza di arrivare ad un miglioramento e ad un'intensificazione dei rapporti commerciali tra le due Nazioni 114.

Scriveva il principe Ruffo di Castelcicala, ministro napoletano a Londra — ove da poco era venuto con la missione di conciliare i due governi — al principe di Scilla, che aveva preso il posto del principe di Cassaro nella direzione del dicastero degli Esteri, che nella capitale del Regno Unito «si teneva moltissimo», e non solo nei circoli governativi, «a ristabilire su di un bel piede fra i due paesi le relazioni di antica amicizia e che si teneva anche moltissimo alla stipulazione del trattato» 115.

Dominava ormai sulla scena politica britannica Roberto Peel, il vigoroso ministro tory, che sarà per legare il suo nome


ricorso avverso alle novità commerciali: v. Archivio pi Stato di Napoli, Casa reale, fascio 2092. Altri reclami pro e contro i dazi protettori, Ibidem, Esteri, fasci 2092 e 4483.

113 Archivio di Stato di Napoli,  Casa reale, fascio 2093,  15 giugno

114 Archivio di Stato di Napoli, Gasa reale, fascio 2784, giugno 1842.

115 Archivio di Stato m Napoli, Esteri, fascio 2784: Londra, 18 novembre 1849, riservatissimo. Già nel marzo dello stesso anno un deputato aveva domandato ai Comuni se erano in corso trattative commerciali con Napoli; cfr. Archivio di Stato pi Napoli, Esteri, fascio 4483. Castelcicala a Scilla, 2 marzo 1842, Sul Ruffo e sulla genesi della sua anglofilia, v. De Cesare, La fine di un Regno, cit., voi. I, pp. 66-67.


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al trionfo, da lui voluto, della libertà di commercio. Il Ruffo seguiva col più vivo interesse le battaglie e le vittorie parlamentari del Peel e lo ammirava specialmente in quella che fu la virtù fondamentale di questo illustre statista, la capacità cioè dì saper adeguare le sue vedute alle esigenze della realtà. Il Peel, difatti, non tardò a dimostrarlo anche nei riguardi di Napoli, ove tenace perdurava la diffidenza verso Londra: nel settembre 1842, tiepido ancora il governo borbonico ad aderire alla nuova proposta britannica, egli faceva ridurre il dazio doganale su trenta articoli di produzione delle Due Sicilie e procurava al provvedimento l'immediata approvazione del Parlamento 116.

Sebbene la riduzione dei dazi d'importazione fosse una conseguenza della politica riformatrice dell'insigne liberista e un avveduto espediente per rimuovere gli ostacoli anti-britannici degli Stati protezionisti del continente 117, pure in Napoli non si restò insensibili di fronte a quell'atto abilissimo. Fu allora che le trattative vennero riallacciate e condotte avanti senza interruzione nella stessa Napoli. Giustino Fortunato, ormai ministro senza portafoglio, fu il negoziatore principale per parte di Ferdinando II 118, laddove la regina Vittoria


118 Archivio di Stato di Napoli, Esteri, fascio 4483, Castelcicala a Scilla, 3 maggio 1842, Si scorge la sua simpatia per il grande ministro anche dal frequente invio ch'egli faceva al principe di Scilla di gazzette contenenti i discorsi del Peel nella Camera dei Comuni e le ripercussioni ch'essi avevano nel paese e fuori.

117 Lo notava anche il principe di Scilla nella sua lettera del 4 novembre 1848 a Castelcicala: «Si son qui riuniti degli elementi statistici per provare lo sviluppo che prende nel continente il sistema manifatturiero, i danni recati da tal sistema al monopolio britannico e la necessità in cui trovasi l'Inghilterra di ovviare con pronti trattati all'isolamento cui la condannerebbero le tariffe straniere». Il Castelcicala ricordava gl'inasprimenti di tariffe, che tra il 1841 e il '4.3 erano stati disposti in Russia, Portogallo, Francia, Belgio e Prussia, per sbarrare i rispettivi porti all'introduzione di prodotti dell'industria inglese: v. Archivio di Stato di Napoli, Esteri, fascio 4483, Castelcicala a Scilla, 4 novembre 1842.

118 La considerazione in cui Ferdinando II teneva le cognizioni economiche del Fortunato probabilmente poggiava su qualche saggio giovanile di carattere economico che il Fortunato aveva scritto allorché aveva fatto


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conferì il medesimo incarico allo stesso ministro britannico a Napoli, William Temple, e a sir Woodbine Parish 119.

Tralasciamo i negoziati, il cui svolgimento non ci offre episodi meritevoli di rilievo. I negoziatori furono animati — necessario dirlo — dalla sincera intenzione di giungere ad una conclusione soddisfacente per ambedue i paesi.

La parte napoletana si attenne scrupolosamente alle direttive tracciate dalla Commissione consultiva e ribadite in apposite Istruzioni rìserbate che il re dette al ministro degli Esteri 120, per non dire che nei punti controversi questi aveva


parte dell'amministrazione murattiana. A questi saggi accenna R. Ciasca, Nel primo centenario della elevazione di Rionero a Comune autonomo, Firenze, 1912; v. anche B. Croce, Una lettera [14 febbraio 1817] di Tito Manzi a Giustino Fortunato, in «Risorgimento italiano», VI, 1915, p. 720.

Il Fortunato ebbe a lato, come negoziatori, il principe di Comitini, Gravina-Requessenz, siciliano, anche lui membro dei governo, e Antonio Spinelli dei principi di Scalea, membro della Consulta generale e Sovrintendente  generale   degli   Archivi   del   Regno.

Curioso il fatto che la ripresa dei negoziati trovasse al potere proprio coloro che vieppiù avevano osteggiato il progetto della convenzione, e cioè il Fortunato e il marchesi di Pietracatella, ohe, quale presidente ad interini del Consiglio dei ministri, apporrà la sua firma al trattato.

119 La regina Vittoria li aveva nominati suoi ministri plenipotenziari fin dal gennaio '42; v. Archivio di Stato di Napoli, Esteri, fascio 4483, 18 febbraio 1843. Ferdinando II, col pretesto ch'egli risiedeva a Napoli, non volle conferire ì pieni poteri ai suoi negoziatori:  Ibidem, 11 giugno 1842.

120 Si trovano allegate al verbale della seduta del Consiglio di Stato del 15 giugno 1839 e gli articoli che la compongono sono: «1) Quando sull'esecuzione dell'articolo 1° della Sovrana decisione del 15 giugno 1839 (che nel parlare dell'abolizione del 10% in perpetuo prescrive che il governo di Napoli debba rimanere perfettamente libero verso di tutti, finiti i dodici anni), il Ministro degli Affari Esteri fosse per incontrare difficoltà insormontabili, S. M. consentirebbe che non si accordasse il 10% dopo i dodici anni neanche ai legni di bandiera napoletana, il che non esclude la facoltà che rimane alla Maestà S. di poter dare sempre altri vantaggi ai legni del proprio Paese; 2) II Ministro degli Affari Esteri dovrà far delle pratiche a fine di procurare di ottenere dall'Inghilterra, se fosse possibile, che recasse qualche riduzione, o almeno semplificasse gli attuali suoi diritti di navigazione; 3) II Ministro anzidetto,


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dietro di sé i suggerimenti del medesimo Ferdinando II o, per meglio dire, dei suoi consiglieri tecnici. Comunque, grazie all'atteggiamento conciliativo dei plenipotenziari britannici, i negoziatori napoletani non penarono troppo per ottenere, in tutto o in parte, le condizioni vantaggiose da loro desiderate 121.

E così l'Inghilterra, dopo aver riconfermato in termini inequivocabili la sua rinuncia all'antico privilegio di bandiera (art. 1°), rinunciava anche al «privilegio della riduzione del 10% stipulato a favore del commercio dei suoi sudditi» nelle Due Sicilie, a tenore dell'«articolo 7 della Convenzione fatta in Londra a' 26 di settembre 1816». Da parte sua il governo napoletano si obbligava ad accordare una riduzione del 10% sui diritti doganali a favore delle importazioni inglesi, e ciò fin tanto che fosse stato in vigore il nuovo trattato, ossia per la durata di dieci anni. Restava facoltà al governo napoletano non solo di accordare lo stesso beneficio ai propri sudditi e a quelli di altre nazioni, ma anche di apportare in ogni tempo


trattando col Negoziatore britannico per le riduzioni di dazi cercherà di fare adottare il metodo di dazio ad valorem sugli articoli pei quali ci tornasse conto, e soprattutto pe' vini si adopererà per ottenere questo espediente ohe di molto, e da sé agevolerebbe i nostri vini, inferiori di qualità e di prezzo, ai francesi, portoghesi e spagnoli, ovvero una tal riduzione di dazio segnatamente a favore de' vini delle Due Sicilie e di qualche data categoria, come, per esempio, Vini italiani o altro, che essenzialmente mirasse, comprendendo vini d'inferior prezzo, a favorire i nostri»; vedi Archivio di Stato di Napoli, Esteri, fascio 2092.

121 II governo britannico cercò di ottenere, facendone un articolo dei negoziati, che dal governo napoletano fosse accordata libertà di culto agli inglesi residenti a Napoli. Ferdinando II non volle saperne e fece rispondere che «trattandosi non di tollerare, ma di riconoscere con atto pubblico lo esercizio del culto degl'Inglesi, la coscienza di S. M.» vi si rifiutava: v. Archivio di Stato di Napoli, Esteri, fascio 2091 e fascio 4483, Londra, Castelcicala a Scilla, 10 maggio 1848. Negli stessi termini era stato precedentemente risposto a lord Palmerston, nonostante che questi avesse replicato, per il tramite dell'incaricato d'affari napoletano a Londra, come «tale intolleranza di religione fosse in opposizione diretta ai lumi del secolo»; Ibidem, fascio 4483, riservatissiraa del cav. Regina, io gennaio 1840,


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nelle tariffe doganali delle Due Sicilie i cambiamenti che avrebbe creduto opportuni (art. 14 e 18). Era stabilita reciproca libertà di commercio e di navigazione (art. 6); reciproca parità di trattamento era ancora convenuta circa il pagamento dei diritti di dogana sia nelle importazioni che nelle esportazioni (art, 7), e circa il pagamento dei diritti di navigazione (art. 8), contemplandosi che nel caso in cui il valore delle merci importate non fosse stato determinato, i diritti doganali sarebbero stati ad valorem (art. 9). Si dichiarava espressamente che il commercio di cabotaggio era di esclusivo esercizio della bandiera nazionale (art. 10).

Il trattato, firmato il 29 aprile 1845, fu ratificato il 25 giugno successivo ed entrò immediatamente in vigore 122.

La stipulazione di tale trattato non significò che Napoli abbandonasse il sistema protezionista: ciò non era possìbile, non tanto perché esso era intimamente compenetrato col regime politico assolutistico, quanto perché per un paese non grande, né ricco, come le Due Sicilie, l'applicazione del principio dell'assoluta libertà di commercio avrebbe ineluttabilmente causato un collasso della sua economia. Venne invece temperato quel protezionismo dalle cui esagerazioni a favore delle industrie indigene scaturivano gl'inconvenienti di sopra lamentati; il che permise alle Due Sicilie, di migliorare le sue relazioni commerciali con l'estero, regolandole in conformità del trionfante principio di reciprocità, che prometteva vantaggi a tutti gli Stati che lo abbracciavano. AI trattato di commercio e navigazione col Regno Unito seguirono quindi quelli che Napoli conchiuse, sulle identiche basi, con la Francia (14 giugno 1845), con la Russia (21 novembre 1845), con la Sardegna (23 febbraio 1846), con gli Stati Uniti d'America (1 giugno 1846), con la Danimarca (15 giugno 1846),


122 Con decreto 15 settembre 1845 il trattato venne esteso alle Isole Ionie:  cfr. Archivio di Stato di Napoli, Esteri, fascia 4483.

123 II testo di questi patti — dopo essere stati pubblicati in edizione a parte — v, superstiti esemplari in Archivio di Stato di Napoli, Esteri, fascio 2093 — vennero di volta in volta inseriti nel Giornale ufficiale delle Due Sicilie. Cfr. inoltre Bianchini, Finanze, pp. 479 e 538.


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con la Prussia (25 maggio 1847), con i Paesi Bassi (23 febbraio 1848), col Belgio (18 maggio 1848), con la Turchia (37 luglio 1851), con la Toscana (9 agosto 1853), con l'Austria (18 novembre 1854), ecc.123: insomma, una revisione integrale dei rapporti commerciali delle Due Sicilie e in conseguenza l'allineamento di esse sul piano del nuovo regime degli scambi internazionali.

Questa revisione, per quanto riguarda l'Inghilterra, non avvenne senza una ponderata valutazione degli elementi pro e contro il progetto della nuova convenzione. Molto valse anche, sulle decisioni del governo borbonico, l'azione persuasiva del principe di Castelcicala, specialmente dopo i trattati di perfetta reciprocità che l'Inghilterra aveva stipulato nel 1842 col Portogallo e nel 1843 con la Russia 124, e più ancora il tatto dei negoziatori britannici e del governo londinese, che si mostrò quanto più poté condiscendente a soddisfare le richieste partenopee 125.

Ma anche al Foreign Office non si poté non lodare, firmata e ratificata che fu la convenzione, «il tatto, la delicatezza e le maniere concilianti dei negoziatori napoletani», ed esprimere la piena soddisfazione delle sfere dirigenti


124     Cfr. Archivio di Stato di Napoli, Esteri, fascio 4483, Castelcicala a Scilla, 19 luglio 1842: giustamente il Castelcicala si preoccupava che le condizioni di favore fatte dalla Gran Bretagna ai vini portoghesi avrebbero fatto si  ohe questi scacciassero dall'Inghilterra  sia  i  vini   francesi che i napoletani. È allegato il testo del trattato anglo-portoghese:   Treaty of Commerce and Navigatimi between her Majesty and the Queen of Portugal signed ut Lisbon, London,  1842:   il C. sottolinea le parti che più interessavano il governo del suo paese, e cioè quanto concerneva la navigazione di cabotaggio, la facoltà di revisione delle tariffe e della concessione dei  premi alla marina  nazionale.  Per il  trattato anglo-russo,  cfr. Ibidem, Castelcicala a Scilla,  10 febbraio 1843.

125     v. le esplicite dichiarazioni fatte dai plenipotenziari britannici e dal governo londinese circa la libertà riconosciuta al re delle Due Sicilie di concedere premi alla propria marina;  Archivio di Stato di Napoli, Esteri, fascio 4483, passim; altrettanto circa la richiesta napoletana della riduzione dei dazi d'importazione per alcuni prodotti delle Due Sicilie (sapone, zolfo, ecc):  Ibidem, fascio 4483, Castelcicala a Scilla, lettere 14 ottobre e i° dicembre 1842, 34 febbraio e 3 aprile 1845.


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di Londra 126. E sappiamo l'elogio che il Peel fece di Ferdinando II nella Camera dei Comuni, elogio ch'ebbe simpatica risonanza in Napoli e che molte gazzette del Regno si affrettarono a riferire: «II governo napoletano è stato uno dei primi che si è affrettato a seguire questa politica commerciale. Io debbo dire, per rendere giustizia al Re di Napoli, che ho visto un documento scritto di sua mano, e questo documento racchiude principi tanto veri quanto quelli sostenuti dai più illuminati professori di economia politica» 127.

Naturalmente, in seguito al trattato, migliorarono i rapporti commerciali tra le Due Sicilie e il Regno Unito; ma non si può dire che altrettanto avvenisse delle relazioni politiche, le quali continuarono a restare più o meno convenzionali e fredde. Londra continuò a tenere a Napoli come suo ministro sir Temple, nonostante che Ferdinando II, a cui il ricordo della questione degli zolfi lo rendeva intollerabile, ne avesse ripetute volte richiesto il richiamo.

Poi, nel giugno 1846, lord Palmerston ritornava al ministero degli Esteri, Era il ritorno al potere d'un nemico del sovrano borbonico; e la politica britannica nei suoi riguardi sarà nel futuro qual'era sempre stata in passato. Politica di rancori, di insidie, di mal celata avversione verso chi non senza ragione conservava rispetto all'Inghilterra immutata la sua diffidenza.


126 Archivio di Stato di Napoli, Esteri,  fascio 4483, Castelcicala a Sciita,  la gennaio 1846.

127 Riportato in Bianchiti, op. cit., p, 473, e in Barbagallo, op, cit., vol. Il, pp. 388-289.



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