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COLLEZIONE
DELLE LEGGI E DEI DECRETI
EMANATI
DURANTE IL PERIODO DELLA DITTATURA
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE
Anno 1860.
N. 1
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 (N.° 1) Proclama a Napoletani del Generale GIUSEPPE GARIBALDI.

De' 7 Settembre 1860.

PROCLAMA

ALLA CARA POPOLAZIONE DI NAPOLI


Figlio del popolo, è con vero rispetto ed amore che io mi presento a questo nobile ed imponente centro di popolazioni italiane, che molti secoli di dispotismo non hanno potuto umiliare, né ridurre a piegare il ginocchio al Cospetto della tirannia.

Il primo bisogno dell'Italia era la concordia, per raggiungere l'unità della grande famiglia italiana; oggi la Provvidenza ha provveduto alla concordia con la sublime unanimità di tutte le provincie per la ricostituzione nazionale: per l'unità, essa diede al nostro Paese VITTORIO EMANUELE, che noi da questo momento possiamo chiamare il vero Padre della Patria italiana.

VITTORIO EMANUELE, modello de’  Sovrani, inculcherà a' suoi discendenti il loro dovere per la prosperità di un popolo, che lo elesse a capitanarlo con frenetica devozione.

I sacerdoti italiani consci della loro missione hanno, per garentia del rispetto con cui saranno trattati, lo slancio, il patriottismo, il contegno veramente cristiano dei numerosi loro confratelli, che da' benemeriti monaci della Gancia a' generosi sacerdoti del continente napolitano noi abbiamo veduti alla testa de’  nostri militi sfidare i maggiori pericoli delle battaglie. Lo ripeto, la concordia è la prima necessità dell'Italia. Dunque i dissenzienti di una volta, che ora sinceramente vogliano portar la loro pietra al patrio edifizio, noi li accoglieremo come fratelli. Infine rispettando la casa altrui, noi vogliamo essere padroni in casa nostra, piaccia o non piaccia a' prepotenti della terra.

Salerno, 7 Settembre, mattina, 1860.

GIUSEPPE GARIBALDI.

Pubblicato in Napoli il di 7 Settembre 1860.


(N. ° 2.) Decreto circa la nomina o conferma di Ministri e Direttori di varii Dipartimenti.

Napoli, 7 Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta.

Il Signor Liborio Romano è confermato al suo posto del Ministero dell'interno.

Il Generale Enrico Cosenz è incaricato del Dipartimento della guerra.

L'avvocato Giuseppe Pisanelli è incaricato del Dipartimento della giustizia.

I Direttori delle finanze Signor Carlo de Cesare, e dell'interno Signor Michele Giacchi sono confermati al loro posto.

È nominato a Direttore di polizia l'avvocato Giuseppe Arditi.

Il Tenente-colonnello Guglielmo Desauget è nominato Direttore del Dipartimento della guerra, agli ordini del Generale Cosenz.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.

(N. °3.) Decreto riguardante l’aggregazione alla squadra del RE VITTORIO EMANUELE di tutta la marineria da guerra e mercantile delle Due Sicilie.

Napoli, 7 Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta.

Tutti i bastimenti da guerra e mercantili appartenenti allo Stato delle Due Sicilie, arsenali, materiali di marina, sono aggregati alla squadra del Re d'Italia VITTORIO EMANITELE, comandata dall’Ammiraglio Persano.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.


(N. ° 4) Decreto per la nomina degl'incaricati de’ Dipartimenti de’  lavori pubblici e delle finanze, non che del Direttore dell’istruzione pubblica.

Napoli, 8 Settembre 1860

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta.

Il Marchese Rodolfo d'Afflitto è incaricato del Dipartimento de’  lavori pubblici.

Il Dottore Antonio Ciccone è nominato Direttore dell’istruzione pubblica.

Il Cavaliere Antonio Scialoja è incaricato del Dipartimento delle finanze.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.


(N. ° 5) Decreto per la nomina del capitano di vascello Napoleone Scrugli a Direttore della marina.

Napoli, 8 Settembre 1860

ITALIA E VITTORIO EMANITELE.

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta.

Il capitano di vascello Napoleone Scrugli è nominato Direttore della marina agli ordini dell'Ammiraglio Persano.

Il Dittatore

 G. GARIBALDI.


(N. ° 6) Decreto per la nomina del Signor Gaetano Chiola a Prefetto di polizia in Napoli

Napoli, 8 Settembre 1860

ITALIA E VITTORIO EMANITELE.

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta.

II Signor avvocato Gaetano Chiola è nominato Prefetto di polizia, in luogo del Signor Giuseppe Bardari, che viene nominato Consigliere alla Corte de’  conti in vece del Commendatore D. Ferdinando Cito che è destituito.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.


(N. ° 7) Decreto col quale si dichiara che tutti gli uffiziali pubblici sono mantenuti ne' rispettivi uffizii.

Napoli, 8 Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta.

Tutti gli uffiziali pubblici sono mantenuti negli uffizi che attualmente occupano.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.

(N. ° 8) Decreto col quale viene proibita la cumulazione degl’impieghi e degli stipendii.

Napoli, 8 Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta.

La cumulazione degl’impieghi e degli stipendii è interdetta.

Coloro i quali occupano più impieghi dovranno entro cinque giorni dichiarare quale di essi desiderino conservare.

Il Dittatore

 G. GARIBALDI.


(N. ° 9) Decreto prescrivente la distribuzione a cura del municipio di Napoli di boni pel pane a benefizio della classe bisognosa.

Napoli, 8 Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta.

Per alleviare le strettezze di molta parte bisognosa di questo popolo, saranno provvisoriamente distribuiti per ciascuno de’   dodici quartieri di questa città de’   boni, ciascuno de’  quali sarà per un rotolo di pane. Coloro che otterranno tali boni pagheranno il pane al prezzo ridotto di grana cinque il rotolo.

I boni saranno distribuiti per cura del municipio della città di Napoli; il quale creerà perciò un'apposita Commissione per ogni quartiere.

Tutti i panettieri della città di Napoli sono obbligati a ricevere e soddisfare a'suddetti boni.

I panettieri presenteranno i loro boni ogni settimana al municipio per essere soddisfatti della differenza che si sarà verificata fra il prezzo del pane al giorno della consegna e quello già ricevuto in contante.

Il Dittatore

 G. GARIBALDI.

Il Colonnello dello stato maggiore

Segretario generale

Agostino Bertani. (a)

(N. ° 10) Proclama del Generale GARIBALDI all'Esercito napoletano.

Napoli, 9 Settembre 1860,

ALL’ESERCITO NAPOLETANO

Se voi non sdegnate Garibaldi per compagno d'armi, egli ambisce solo di pugnare al vostro lato i nemici della Patria.

Tregua dunque alle nostre discordie, secolari sciagure del nostro Paese.

L'Italia calpestando i frantumi delle sue catene ci addita al settentrione la via dell’onore, verso l'ultnno covile de’   tiranni.

Io non vi prometto altro che di farvi combattere.

Il Dittatore

 G. GARIBALDI.

 (N. ° 11.) Decreto prescrivente che gli atti della pubblica autorità e dell'amministrazione della giustizia sieno emanati in nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele Re d'Italia.

Napoli, 9 Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta.

Art. 1. Tutti gli atti della pubblica autorità e dell’amministrazione della giustizia saranno emanati ed intitolati in nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele Re D'Italia.

2. Tutti i Ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Dittatore

 G. GARIBALDI.


_______________________________________________

(a) Nota. Con ordine del giorno del Generale Garibaldi, dato da Casalnuovo il 5 settembre 1860 il Colonnello Bertani fu nominato Segretario generale della Dittatura. (Ved. il Snpplimento al giornale officiale di Napoli degli 8 settembre 1860 n. ° 198.)


(N. ° 12.) Decreto con cui il debito pubblico dello Stato napoletano viene riconosciuto.

Napoli, 9 Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta.

Art. 1. Il debito pubblico dello Stato napolitano è riconosciuto.

2. I pubblici Banchi continueranno i loro pagamenti a cassa aperta.

3. La Cassa di sconto continuerà gli affari da essa dipendenti ne' modi conformi alle leggi ed a' regolamenti preesistenti.

Il Dittatore

 G. GARIBALDI.


 (N. ° 13.) Decreto per la formazione de’  novelli suggelli dello Stato.

Napoli, 9 Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta.

Art. 1. I suggelli dello Stato, delle pubbliche Aniministrazioni e de’   pubblici uffiziali avranno lo Stemma della real Casa di Savoja, con la leggenda VITTORIO EMANUELE RE D’ITALIA.

2. Tutti i Ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto,

Il Dittatore

 G. GARIBALDI.


(N. ° 14) Decreto prescrivente che gli stati discussi dei Ministeri rimangano in vigore,

Napoli, 9 Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta.

Ari. 1. Gli stati discussi di ciascun Ministero rimangono nella medesima condizione preesistente alla Dittatura.

2. Ciascun Ministro farà uso del suo stato discusso; ed ove avrà bisogno di, un supplemento di credito, lo chiederà al Dittatore.

Il Dittatore

 G. GARIBALDI.


(N. ° 15.) Decreto contenente alcune disposizioni circa i passaporti per gli Stati Italiani e per l’Estero.

Napoli, 9 Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta.

I passaporti per gli Stati Italiani uniti sono aboliti. I passaporti per l’Estero, e per gli Stati Italiani ancora aggetti, saranno rilasciati e firmati dal Direttore di polizia.

Il Dittatore

 G. GARIBALDI.


(N. 16.) Decreto prescrivente che la Società Reale Borbonica assuma d’ora innanzi la denominazione di Reale Società di archeologia, di scienze e di belle arti.

Napoli, Il Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta.

Art. 1. La Società Reale Borbonica avrà da ora innanzi il nome di Reale Società di archeologia, di scienze e di belle arti.

2. Il Direttore del Ministero della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Dittatore

 G. GARIBALDI.

(N. 17.) Discreto per l'istituzione de’   Giurati nelle cause penali.

Napoli, Il Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta.

Art. 1. Sono istituiti i Giurati nelle cause penali.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è incaricato del presente decreto.

Il Dittatore

 G. GARIBALDI.


(N. ° 18) Decreto che abolisce la categorìa de’   fondi segreti presso ciascun Ministero.

Napoli, Il Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta.

Art. 1. La categoria de’   fondi segreti presso qualsiasi Ministero ed a qualsiasi titolo è abolita.

2. I Signori Ministri sono incaricati, ciascuno per ciò che loro spelta, dell'esecuzione del presente decreto.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.


(N. ° 19) Decreto per l'istituzione in Napoli di dodici asili infantili gratuiti.

Napoli, Il Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta.

Art. 1. Sono istituiti in Napoli dodici asili infantili gratuiti, uno per ciascun quartiere.

Intanto che s'organizzino in Napoli, come nelle altre città italiane, che godono di tale instituzione, le pietose contribuzioni pel loro mantenimento, il municipio di Napoli darà i locali e farà le spese d'impianto.

L'erario governativo sopperirà alle spese di un anno pel vitto de’  ragazzi ricoverati, senza dritto a rimborso.

L'istituzione è dichiarata municipale.

Una Commissione eletta per la prima volta dal municipio dirigerà questa istituzione, e durerà in carica un anno.

Verrà poi rieletta dall’assemblea de’   pietosi contribuenti pel mantenimento dell’opera di beneficenza.

Queste disposizioni saranno valide per ogni municipio che ne richiegga l’applicazione.

2. I Ministri dell’interno e delle finanze sono incaricati per quanto loro singolarmente spelta dell1 esecuzione del presente decreto!

Il Dittatore

G. GARIBALDI.

 (N. ° 20) Decreto che attribuisce a' comuni il dritto e la percezione del dazio consumi, confiscati in pro del Tesoro.

Napoli, Il Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta.

Art. 1. Il dritto e la percezione del dazio consumi, già confiscati, dove esistevano, nella loro totalità o in parte in favore del regio Tesoro, sono devoluti a vantaggio dei singoli comuni.

2. Il Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.

 (N. ° 21) Decreto pel rilascio gratuito di tutti i pegni fino a  determinata somma.

Napoli, Il Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta.

Art. 1. Tutti i pegni deposti presso il Monte di Pietà ed i Banchi suoi soccorsali, che non oltrepassino la somma dì ducati tre percepiti, saranno rilasciati, e l’erario governativo soddisferà la spesa cagionata.

2. Il Ministro delle finanze è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.

 (N. ° 22.) Decreto per l'abolizione dell’Ordine de’   Gesuiti e di tutte le loro dipendenze e diramazioni.

Napoli, Il Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta.

Art. 1. L'Ordine de’   Gesuiti e tutte le loro dipendenze e diramazioni sono abolite in tutto lo Stato continentale delle Due Sicilie.

2. Tutti i beni mobili ed immobili appartenenti a quell’Ordine, loro dipendenze e diramazioni, sono dichiarati beni nazionali.

3. Tutti i contratti aggravanti la proprietà o trasmissioni della medesima, stipulati a beneficio dell’Ordine dei Gesuiti, loro dipendenze e diramazioni, posteriori all'epoca dello sbarco del Dittatore in Sicilia, sono annullati e si ritengono di nessun effetto.

4. Tutti gli amministratori ed agenti delle proprietà già appartenenti ali' Ordine de’   Gesuiti, loro dipendenze e diramazioni, sono obbligati a dichiarare al Ministro delle finanze, entro dieci giorni dalla promulgazione del presente decreto, l’entità de’   valori a loro affidati.

5. Sono pure tenuti alla suddetta dichiarazione tutti que' cittadini, che si trovassero al tempo della promulgazione del presente decreto al possesso de’   beni di qualunque natura già appartenenti al suddetto Ordine a loro pervenuti dal giorno dello sbarco del Dittatore in Sicilia.

6. I contravventori a queste disposizioni saranno considerati come infedeli detentori del pubblico patrimonio. e verranno quindi trattati a norma delle vigenti leggi.

7. 1 Ministri dell'interno e delle finanze, di grazia e giustizia e del culto sono incaricati, per quanto spetta a ciascuno di essi, dell’esecuzione del presente decreto e di tutte le disposizioni pel più sollecito suo adempimento.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.


 (N. ° 23) Decreto circa l'immediata liberazione de’  detenuti politici.

Napoli, Il Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta.

Art. 1. Tutti i detenuti politici saranno immediatamente posti in libertà.

2. II Ministro di grazia e giustizia è incaricato dello esatto adempimento del presente decreto.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.

  (N. ° 24) Decreto col quale vengono rivocate le disposizioni posteriori alla legge su' camposanti circa il seppellimento de’   cadaveri nell’interno dell’abitato de’   comuni.

Napoli, Il Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta.

Considerando che il fanatismo religioso da una parte e l’orgoglio aristocratico dall’altra avevano indotto il caduto Governo a stabilire distinzioni anche pe' cadaveri, le quali costituiscono un oltraggio non meno alla Religione, che alle supreme esigenze della pubblica igiene; e che importa quindi farle immediatamente cessare;

Decreta.

Tutti i decreti e rescritti sinora pubblicati dal passato Governo, pe' quali è conceduto il seppellimento de’  cadaveri nell’interno dell'abitato di tutti i comuni del Regno, sono abrogati.

La legge su'camposanti è richiamata in piena osservanza.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.


 (N. ° 25) Decreto per l'abolizione delle barriere doganali fra ti continente napoletano e la Sicilia.

Napoli, Il Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta.

Art. 1. Ogni barriera doganale fra la Sicilia ed il continente napoletano è abolita.

2. Il Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.


 (N. ° 26) Decreto col quale vengono provvisoriamente confermati tutti i gradi conferiti fin ora nella Guardia Nazionale.

Napoli, Il Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta.

Considerato che il supremo bisogno del momento è sempreppiù l'istituzione della benemerita Guardia Nazionale, salvo a riformarla sopra più larghe basi non appena le circostanze lo permetteranno;

Decreta.

Tutti i gradi, che ora sono occupati nella Guardia Nazionale, conferiti in conformità della legge provvisoria in vigore, saranno mantenuti sino alla promulgazione della legge definitiva, nella quale sarà messo per principio che i gradi sono conceduti per elezione da' militi.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.

 (N. ° 27) Decreto col quale i beni delle Mense arcivescovili e vescovili sono dichiarati nazionali.

Napoli, Il Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta.

Art. 1. Tutti i beni delle Mense arcivescovili e vescovili sono dichiarati beni nazionali.

2. Ad ogni Vescovo ed Arcivescovo verrà dato dalla Cassa dello Stato un congruo emolumento, che non potrà mai oltrepassare la somma di ducati duemila l'anno. Col residuai reddito verrà principalmente provveduto al decoroso mantenimento del basso clero.

I Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e del culto sono incaricati per ciò che loro spetta dell'esecuzione del presente decreto.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.


II Colonnello dello stato maggiore

Segretario generale

Agostino Bertani.


 (N. ° 28) Decreto che provvede al temporaneo mantenimento degl'impiegati della cessata polizia, raccolti nelle isole di Tremiti.

Napoli, Il Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta.

Art. 1. Gl’impiegati della cessata polizia Borbonica in Sicilia, raccolti nelle isole di Tremiti, sono decaduti dal loro impiego; e finché il Governo crederà di tenerli sequestrati, somministrerà loro ed a ciascun membro della loro famiglia la razione e l'emolumento del soldato di linea.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.

Certificato conforme.

Il Colonnello detto stato maggiore

Segretario generale

Agostino Bertani.

COLLEZIONE
DELLE LEGGI E DEI DECRETI
EMANATI
DURANTE IL PERIODO DELLA DITTATURA
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE
Anno 1860.
N. 2


(N. ° 29.) Decreto prescrivente l'abolizione del giuoco del lotto.

Napoli, Il Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANITELE.

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Decreta.

Art. 1. Il giuoco del lotto sarà gradatamente abolito finché totalmente cessi per il primo di gennajo 1861.

2. È istituita in Napoli una Cassa centrale di risparmio, la quale terrà un ufficio presso ciascuno de’  dodici quartieri della città di Napoli.

È fatta facoltà ad ogni municipio di chiedere l'istituzione di una sede filiale della centrale in Napoli.

Gl’impiegati presso il cessante ufficio del lotto saranno preferibilmente applicati al servizio della Cassa suddetta e delle sue dipendenze.

3. Il Ministro delle finanze è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.


(N. ° 30) Decreto per l'arruolamento volontario de’  marinari.

Napoli, Il Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANITELE.

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Decreta.

Ari. 1. È autorizzato l’arrollamento volontario di marinari per un anno col premio d'ingaggio di ducati venti, da pagarsi una metà nell’atto dello arrollamento, e l'altra dopo due mesi di servizio. Verrà loro corrisposto un mensile di ducati sei, e la razione a bordo de’  legni, ove esclusivamente dovranno prestar servizio, e non al quartiere.

2. Tanto il premio d'ingaggio che il mensile di ducati sei saranno pagati al pari della razione sul capitolo – Armamento del corrente stato discusso di marina.

3. La finanza provvederà al pronto pagamento del premio d'ingaggio alle epoche stabilite mediante liberanze in a buon conto a favore della Commessione di reclutamento che all'uopo verrà nominata.

4. Il Ministro delle finanze ed il Direttore della marina sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.

Il Direttore della marina.

NAPOLEONE SCRUGLI.


(N. ° 34) Decreto che separa il Dipartimento dell'interno da quello della polizia, ed incarica il Signor Raffaele Conforti di quest'ultimo Dipartimento.

Napoli, Il Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANITELE.

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Decreta.

Art. 1. Il Ministero dell'interno, che attualmente comprende anche il ramo della polizia, è diviso in due distinti Dicasteri, l'uno denominato Dipartimento dell’interno, e l'altro Dipartimento della polizia.

2. L'avvocato Signor Raffaele Conforti è incaricato del Dipartimento della polizia, continuando l'incarico già affidato del Dipartimento dell'interno all'avvocato Signor Liborio Romano.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.


 (N. ° 32) Decreto col quale i Governatori delle provincie sono dichiarati le prime autorità civili ed amministrative delle provincie stesse.

Napoli, 12 Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Decreta.

I Governatori delle provincie sono le prime autorità civili ed amministrative delle provincie.

Gl’Intendenti, che per la nomina de’  Governatori delle provincie cessano dal loro ufficio, saranno chiamati ad altre funzioni.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.


 (N. ° 33) Decreto che dichiara beni nazionali i beni della Casa reale, quelli riservati alla sovrana disposizione, quelli de’  maggiorati reali, quelli dell'Ordine Costantiniano, ed i beni donati da reintegrare allo Stato.

Napoli, 12 Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANITELE.

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Decreta.

Dal giorno d'oggi

i beni della Casa reale;

i beni riservati alla sovrana disposizione;

i beni de1 maggiorati reali;

i beni dell’Ordine Costantiniano, amministrati già sotto la dipendenza del Ministero della Presidenza dei Ministri;

i beni donati da reintegrare allo Stato; sono tutti dichiarati beni nazionali.

II Dittatore

G. GARIBALDI.


(N. ° 34) Decreto prescrivente che il palazzo degli Studiì con tutte le collezioni di oggetti antichi e di arte componenti il Museo Borbonico, la Biblioteca Borbonica, l'officina de’  papiri Ercolanesi, gli scavamenti di Pompei e di Ercolano, e tutti gli altri scavi e monumenti di antichità che trovami nel territorio napoletano siano rimessi nella dipendenza del Ministero della istruzione pubblica.

Napoli, 12 Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANITELE.

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Decreta.

Art. 1. Il palazzo detto degli Studii e tutte le collezioni degli oggetti antichi e di arte che in esso allogate compongono il Museo Borbonico, la Biblioteca Borbonica, l'officina de’  papiri Ercolanesi, gli scavamenti di Pompei e di Ercolano, e tutti gli altri scavi e monumenti di antichità che sono nel territorio napolitano, cesseranno di far parte delle attribuzioni della Soprintendenza di Casa reale, e ritorneranno sotto la immediata ed esclusiva dipendenza del Ministero della istruzione pubblica, cui trovavansi incorporati a tutto il 16 gennajo 1852.

2. Le dotazioni assegnate a' capitoli di esito riguardanti ciascuno de’   divisati rami, secondo le cifre dinotate nel rescritto de’   28 aprile 1852, compresi gli annui ducati duemilaquattrocento detratti dal capitolo Soldi degl'impiegati del Ministero, gli annui ducati duecento dal capitolo Mantenimento delle officine, non che gli annui ducati cinquecento dal capitolo Spese eventuali e straordinarie, saranno aggregate allo stato discusso del Ministero della istruzione pubblica.

3. Il Ministero della istruzione pubblica e la Soprintendenza anzidetta si porranno di concerto per regolare la trasmissione al Ministero istesso di tutte le carte relative alle indicate attinenze.

4. Il Ministro delle finanze ed il Direttore del Ministero della istruzione pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.


(N. ° 35) Decreto per l’istituzione in Napoli di un collegio gratuito, detto de’  figli del popolo.

Napoli, 12 Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANITELE.

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Decreta.

Art. 1. È istituito in Napoli un collegio gratuito, che sarà chiamato de’   figli del popolo, e sostenuto dallo Stato.

2. Vi saranno accolti i ragazzi de’   popolani poveri, cioè senza capitale o reddito qualsiasi, e di qualunque comune delle Due Sicilie, quando abbiano compiuti i sette anni e non oltrepassino i dieci, e siano di buona costituzione fisica.

3. L'insegnamento, oltre il leggere, lo scrivere ed il conteggiare, sarà quello conveniente alla pratica cognizione d'ogni arte e mestiere, illustrata dalle teoriche dimostrazioni.

4. La disciplina sarà militare, ed i ragazzi saranno esercitati nell’uso delle armi.

5. Il numero degli educandi sarà per ora di mille, estensibile indefinitamente.

6. I locali saranno presi da' beni ecclesiastici e regi incamerati.

7. Le spese saranno sostenute dall'erario.

8. Compiuti i diciotto anni, e fatti capaci di guadagnarsi la vita da sé, saranno licenziati.

Sarà però facoltativo alla direzione dello stabilimento il trattenere in collegio quegli alunni che mostrassero una distinta attitudine per un' arte che richiegga maggior tempo ad essere imparata.

9. In caso di bisogno della Patria saranno presi gli adulti per servizio dell’Esercito nazionale.

10. Il Ministro dell'interno e quello delle finanze sono incaricati per la parte che singolarmente li riguarda dell'esecuzione del presente decreto.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.


(N. ° 36) Decreto che dichiara legge fondamentale dell'Italia meridionale lo Statuto costituzionale del 4 marzo 1848 vigente nell’alta Italia.

Napoli, 14 Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANITELE.

IL DITTATORE DELL’ITALIA MERIDIONALE

Considerando che questa parte meridionale d'Italia ha sempre anche essa ardentemente anelato alla indipendenza, alla libertà, alla unità d'Italia, secondocchè ne fan fede gli esilii e le prigionie, le incessanti persecuzioni, la aperta insurrezione che scoppiava in tutte le provincie proclamando que' principii, il plauso unanime e fervoroso con cui fui accolto, la tranquillità pubblica ristabilita al mio nome;

Considerando che a sanzionare i pubblici voti, ed a legittimare le nuove condizioni dello Stato, crediamo indispensabile promulgare la legge fondamentale della M0narchia Italiana in queste continentali Regioni, siccome fu fatto nell’Isola;

Decreta.

Art. 1. Lo Statuto costituzionale del quattro marzo milleottocentoquarantotto, vigente nel Regno d'Italia, è la legge fondamentale di questa Italia meridionale.

2. Un apposito decreto dittatoriale determinerà l'epoca in cui lo Statuto medesimo sarà attuato.

3. Di unita al presente decreto, l'enunciato Statuto sarà pubblicato in ogni comune e nel giornale officiale di Napoli.

4. Tutti i Segretarii di Stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.

Minisiri Segretarii di Stato e Direttori

GIUSEPPE PISANELLI.

ENRICO COSENZ.

ANTONIO CICCONE.

LIBORIO ROMANO.

RAFFAELE CONFORTI.

MARCH. RODOLFO D’AFFLITTO.

ANTONIO SCIALOIA.


Statuto costituzionale del 4 Marzo 1868.

CARLO ALBERTO ec.

Con lealtà di Re e con affetto di padre, Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato a' nostri amatissimi sudditi col nostro proclama dell’8 dell’ultimo scorso febbrajo, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circonda vano il Paese, come la nostra confidenza in loro crescesse colla gravita delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagl’impulsi del nostro cuore, fosse ferma nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agl'interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto fondamentale, come un mezzo il più sicuro di raddoppiare que' vincoli d'indissolubile affetto che stringono ali' Itala nostra Corona un popolo, che tante pruove ci ha dato di fede, di obobbedienza e d' amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che IDDIO benedirà le pure nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell’antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di nostra certa scienza, regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo, in forza di Statuto e legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

Art. 1. La Religione cattolica, apostolica e romana è la sola Religione dello Stato.

Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

2. Lo Stato è retto da un Governo monarchico e rappresentativo.

Il Trono è ereditario secondo la legge Salica.

3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re, e da due Camere: il Senato, e quella de’  Deputati.

4. La persona del Re è sacra ed inviolabile.

5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo supremo dello Stato. Comanda tutte le forze di terra e di mare. Dichiara la guerra. Fa i trattati di pace, d' alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere, tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati c~he importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e regolamenti necessarii per l’esecuzione delle leggi senza sospenderne l’osservanza o dispensarne.

7. Il Re solo sanziona le leggi, e le promulga.

8. Il Re può far grazia, e commutare le pene.

9. Il Re convoca in ogni anno le due Camere; può prorogarne le sessioni e disciogliere quella de’   Deputati; ma in quest' ultimo caso ne convoca un' altra nel termine dì quattro mesi.

10. La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d’imposizione e di tributi, o di approvazione de’   bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

11. Il Re è maggiore ali' età di diciotto anni compiti.

12. Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al Trono sarà Reggente del Regno, se ha compiuti gli anni ventuno.

13. Se per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente che sarà entrato in esercizio conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.

14. In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

15. Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni da' Ministri, nomineranno il Reggente.

16. Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare.

Però se l’erede presuntivo del Trono ha compiuti diciotto amai, egli sarà in tal 'Caso di pien diritto il Reggente.

17. La Regina madre è tutrice del Re finché egli abbia compiuta l’età di sette anni: da questo punto la tutela passa al Reggente.

18. 1 diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria o concernenti ali' esecuzione delle provvisioni di ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

19. La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale, quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso de’  reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beai mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro risponsabile.

Per l’avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima Legislatura, dopo l’avvenimento del Re al Trono.

20. Oltre il bene che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare, a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili che limitano la quantità disponibile.

Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

21. Sara provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe Ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio de’   Principi della Famiglia e del sangue reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.

22. Il Re salendo al Trono presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

23. Il Reggente, prima di entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.

De diritti e de’   doveri de’   Cittadini.

24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

25. Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione de’   loro averi, a' carichi dello Stato.

26. La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non ne' casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive.

27. Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo, se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive.

28. La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le Bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

29. Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia quando I1 interesse pubblico legalmente ao* certato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte mediante una giusta indennità, conformemente alle leggi.

30. Nessun tributo può essere imposto o riscosso, se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re:

31. Il debito pubblico è guarentito.

Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

32. È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

Del Senato.

33. Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di 40 anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1) Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato.

2) II Presidente della Camera de’   Deputati.

3) I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio.

4) I Ministri di Stato.

5) I Ministri Segretarii di Stato-.

6) Gli Ambasciatori.

7) Gl’Inviati straordinarii dopo tre anni di tali funzioni.

8) I primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di cassazione e della Camera de’   conti.

9) I primi Presidenti de’   Magistrati di appello.

10) L'Avvocato generale presso il Magistrato di cassazione ed il Procuratore generale, dopo cinque anni di funzione.

11) I Presidenti di classe de’  Magistrati d'appello dopo tre anni di funzione.

12) I Consiglieri del Magistrato di cassazione e della Camera de’   conti dopo cinque anni di funzioni.

13) Gli Avvocati generali o fiscali generali presso i Magistrati d' appello, dopo cinque anni di funzioni.

14) Gli uffiziali generali di terra e di mare. Tuttavia i Maggiori generali e i Contrammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività.

15) I Consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni.

16) I membri de’   Consigli di divisione dopo tre elezioni alla loro presidenza.

17) Gl’Intendenti generali dopo sette anni di esercizio.

18) I membri della regia Accademia delle scienze dopo sette anni di nomina.

19) I membri ordinarii del Consiglio superiore di istruzione pubblica dopo sette anni di esercizio.

20) Coloro che con servizii o meriti eminenti avranno illustrata la patria.

21) Le persone che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione de’   loro beni o della loro industria.

34. I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seguono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a ventun'anno, ed hanno voto a venticinque.

35. Il Presidente ed i Vice-presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi segretarii.

36. Il Senato è costituito in alta Corte di giustizia con decreto del Re per giudicare de’   crimini dì alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera de’  Deputati.

In questi casi il Senato non è Corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

37. Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare de’   reati imputati a'suoi membri.

38. Gli atti co’   quali si accertano legalmente le nascite, i matrimonii e le morti de’   membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivii.

Della Camera de’  Deputati.

39. La Camera elettiva è composta di Deputati, scelti da' Collegi elettorali conformemente alla legge.

40. Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trenta anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.

41. I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori.

42. I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

43. Il Presidente, i Vice-presidenti e i segretarii della Camera de’   Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d' ogni sessione per tutta la sua durata.

44. Se un Deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il Collegio che l’aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

45. Nessun Deputato può essere arrestato, fuor del caso di-flagrante delitto, nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale senza il previo consenso della Camera.

46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

47. La Camera de’   Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi ali'alta Corte di giustizia.

Disposizioni comuni alle due Camere.

48. Le sessioni del Senato e della Camera de’   Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell’altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

49. I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi ali' esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

50. Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione o indennità.

51. I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e de* voti dati nelle Camere.

52. Le sedute delle Camere sono pubbliche.

Ma quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

53. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né valide, se la maggiorità assoluta de’   loro membri non è presente.

54. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità de’  voti.

55. Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa ali' altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno de’   tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

57. Ognuno che sia maggiore d' età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e dopo la relazione della medesima deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed iu caso affermativo mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizi! per gli opportuni riguardi.

58. Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le autorità costituite hanno solo il diritto d'indirizzare petizioni in nome collettivo.

59. Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né sentire altri fuori de’   proprii membri, de’   Ministri, e de’  Commissarii del Governo.

60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare 'della validità de’  titoli di annessione de’  proprii membri.

61. Così il Senato come la Camera de’  Deputati determina per mezzo d'un suo regolamento interno il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

62. La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere. È però facoltativo di servirsi della francese a' membri che appartengono a' paesi in cui questa è in uso, od in risposta a'medesimi.

63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, e per isquittinio segreto.

Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

64. Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

De' Ministri.

65. Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

66. I Ministri non hanno voto deliberativo ncll’una o nell’altra Camera, se non quando ne sono membri.

Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentili semprecchè lo richieggano.

67. I Ministri sono risponsàbili.

Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti d' una firma di un Ministro.

Dell’Ordine giudiziario.

68. La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome da' giudici eh' egli istituisce.

69. I giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

70. I magistrati, tribunali e giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare ali' organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

71. Niuno può essere distolto da' suoi giudici naturali. Non potranno perciò essere creati tribunali o Commissioni straordinarie.

72. Le udienze de’  tribunali in materia civile, ed i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

73. L'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo.

74. Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione de’   comuni e delle provincie, sono regolate dalla legge.

Disposizioni generali.

75. La leva è regolata dalla legge.

76. È istituita una milizia comunale sovra basi fissate dalla legge.

77. Lo Stato conserva la sua bandiera; la coccarda azzurra è la sola nazionale.

78. Gli Ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorché in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il Re può creare altri Ordini e prescriverne gli statuti.

79. I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne de’  nuovi.

80. Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una Potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

81. Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

Disposizioni transitorie. '

82. Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni: fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d' urgenza con sovrane disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesse tuttavia le interinazioni e registrazioni de’   magistrati, che sono fin da ora abolite.

83. Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla milizia comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della legge sulla stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

84. I Ministri sono incaricati e risponsabili della esecuzione, e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato a Torino addì quattro del mese di marzo, l'anno del SIGNORE milleottocentoquarantotto, e del Regno nostro il decimottavo.

CARLO ALBERTO.


(N. ° 37) Decreto riguardante la nomina del Generale Sirtori a Prodittatore del continente napoletano.

Napoli, 14 Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE

IL DITTATORE DELL’ITALIA MERIDIONALE

Decreta.

Il Generale Sirtori è nominato Prodittatore del Continente napoletano.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.


(N. ° 38) Decreto che affida i castelli detta città di Napoli alla custodia della Guardia Nazionale.

Napoli, 14 Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE

IL DITTATORE DELL’ITALIA MERIDIONALE

Decreta.

Considerando che la Guardia nazionale dev'essere il principale propugnacolo della libertà, e che la Guardia di Napoli merita uno speciale segno di fiducia e di onore;

Decreta.

I castelli di Napoli sono affidati in perpetuo alla custodia della Guardia Nazionale della città, onde siano nelle sue mani baluardi di libertà, come il furono di dispotismo.

Il Ministro dell’interno darà esecuzione al presente decreto.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.



(N. ° 39.) Decreto prescrivente alcune disposizioni pe' soldati e pej militi.

Napoli, 14 Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE

IL DITTATORE DELL’ITALIA MERIDIONALE

Decreta.

Tutti i soldati dell1 Esercito sono tenuti ad essere alle loro rispettive casèrme dopo 1' ora della ritirata.

Chi mancherà sarà punito a' termini delle leggi militari in vigore.

E poi espressamente proibito a' militi fuori servizio di portare armi da fuoco.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.


(N. ° 40.) Decreto col quale si regola la liquidazione delle pensioni di giustizia o di ritiro in prò degl’impiegati civili rimossi dallo impiego per causa della libertà politica.

Napoli, 15 Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE

IL DITTATORE DELL’ITALIA MERIDIONALE

Decreta.

Art. 1. Agl'impiegati civili di ogni ordine, che nel periodo dall’anno 1 848 al 25 giugno \ 860 furono rimossi dal loro impiego per la causa della libertà politica, a cui non ispettò pensione, sarà computato come utile per la liquidazione della pensione di giustizia il tempo scorso dopo la rimozione dall’impiego sino ad oggi, o sino al tempo in cui ripresero servizio prima della data del presente decreto.

2. Le pensioni liquidate per effetto di ritiro avvenuto dopo trascorso alcun tempo di attenzione di destino saranno ranno rivedute per l'aumento che potranno avere, computando come utile il tempo trascorso nell’attenzione di destino.

3. Le vedove e gli orfani godranno dello stesso beneficio accordato nell1 articolo precedente, nel fare valere i loro diritti a' termini e nelle proporzioni stabilite dalle leggi in vigore sulle pensioni.

4. Coloro che ripresero servizio sotto il cessato Governo durante il periodo di tempo indicato nell'articolo primo sono esclusi dalla concessione del presente decreto.

5. Il Ministro pel Dipartimento delle finanze rimane incaricato dell'esecuzione del presente decreto,

Il Dittatore

G. GARIBALDI.

(N. ° 41.) Decreto col quale il prezzo del sale viene fissato a grana sei il rotolo.

Napoli, 15 Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Decreta.

Art. 1. Insino a tanto che non saranno introdotti il sistema metrico decimale ed il sistema monetario in lire, il prezzo del sale rimane fissato a grana sei il rotolo. Colla introduzione di que'nuovi sistemi, il prezzo sarà di trenta centesimi di lira per ogni chilogramma.

2. Il Ministro pel Dipartimento delle finanze è incaricato della esecuzione.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.

(N. ° 42.) Decreto che conferma le disposizioni relative al prezzo degli argenti che s' immettono nella. Zecca ed alle spese della monetazione.

Napoli, 15 Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Decreta.

Art. 1. Le disposizioni emanate per la durata di soli due mesi con decreto de’  5 luglio 1860, relative al prezzo degli argenti che s'immettono nella Zecca ed alle spese della monetazione, sono diffinitivamente confermate.

2. Il Ministro pel Dipartimento delle finanze è incaricato della esecuzione.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.

 

(N.° 43) Decreto circa l’applicazione delle pene pe' reati commessi da' militari.

Napoli, 15 Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Decreta.

Art. 1. I militari nati nelle provincie di qua del Faro saranno come quelli siciliani soggetti per reati militari alle pene sanzionate dallo Statuto penale militare napoletano: tutti gli altri militari italiani alle pene sanzionate dal Codice penale militare sardo.

2. Pe' reati commessi da militari dell’Italia meridionale insieme a militari delle altre provincie italiane, e viceversa, si applicherà lo Statuto penale militare napoletano.

3. Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.

 (N.° 44) Decreto col quale i Consigli di guerra divisionali sono chiamati a procedere con rito subitaneo nel giudicare i reati militari.

Napoli, 15 Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Decreta.

Art. 1. I Consigli di guerra divisionali dell’Esercito meridionale procederanno nel giudicare i reati militari con rito subitaneo.

2. Il Ministro della guerra è chiamato alla esecuzione del presente decreto.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.


 (N.° 45) Decreto col quale il Dittatore delega per suoi Rappresentanti due Prodittatori, uno per le provincie continentali, l’altro per la Sicilia.

Napoli, 16 Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Decreta.

Il Dittatore dovendo per le necessità della guerra allontanarsi da' centri amministrativi dell'Italia meridionale, delega per suoi Rappresentanti due Pro-Dittatori, l’uno l'uno per la Sicilia, l'altro per le quindici Provincie continentali.

Il Dittatore riserba a sé la suprema direzione degli affari politici e militari, e la sanzione degli atti legislativi.

Sono quindi riservate al Dittatore le nomine de’  Ministri ed Inviati all’estero; de’  Segretarii di Stato; de’  Consiglieri di Stato; del Giudice della Legazione Apostolica di Sicilia; de’ Ministri; de’ Direttori de’ Ministeri; de’ Governatori; del Prefetto di polizia di Napoli e de’ Questori di pubblica sicurezza in Sicilia; degli Uffiziali superiori e generali.

La Segreteria generale sta presso il Dittatore.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.


(N.° 46) Decreto contenente l'abolizione del Ministero della Presidenza del Consiglio de’  Ministri.

Napoli, 16 Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Decreta.

Art. 1. La Presidenza del Consiglio de’ Ministri è abolita.

2. Il Signor Liborio Romano nella sua qualità di Ministro dell'interno segnerà gli atti relativi alla comunicazione de’  decreti ed alla trasmissione delle deliberazioni del Consiglio sì alla Dittatura, come a' rispettivi Ministri.

3. Provvisoriamente è conservato il personale dell'abolita Presidenza.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.

Il Colonnello dello stato maggiore

Segretario generale

A. Bertani.


(N. ° 47.) Decreto col quale il Signor Filippo de Blasio è nominato Direttore del Dipartimento di grazia e giustizia.

Napoli, 16 Settembre 1S60.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELL’ITALIA MERIDIONALE

Decreta.

L'avvocato Filippo de Blasio è nominato Direttore nel Dipartimento di grazia e giustizia.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.

Certificato conforme.

Il Colonnello dello stato maggiore

Segretario generale

Agostino Bertani.

COLLEZIONE
DELLE LEGGI E DEI DECRETI
EMANATI
DURANTE IL PERIODO DELLA DITTATURA
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE
Anno 1860.
N. 3

(N. ° 48.) Decreto col quale i servizii delle poste e de’  procacci, delle ferrovie e de telegrafi sono posti alla dipendenza del Ministero de’  lavori pubblici.

Napoli, 15 Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro de’  lavori pubblici deliberata in Consiglio de’  Ministri;.

Decreta.

Art. 1. 1 pubblici servizii delle poste e procacci, delle ferrovie e de’  telegrafi, passano sotto la dipendenza del Ministero de’  lavori pubblici.

2. Tutti i fondi destinati ora a tali servizii negli stati discussi de’  Ministeri dell’interno e delle finanze passeranno a far parte dello stato discusso del Ministero dei lavori pubblici. Del pari tutti gli uffiziali de’  Ministeri dell’interno e delle finanze, che sono ora destinati a' servigi medesimi, saranno riuniti al Ministero de’  lavori pubblici.

3. I Ministri delle finanze, dell'interno e de’ lavori pubblici sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore

G SIRTORI.

Il Ministro de’  lavori pubblici

D' Afflitto.


(N.° 49.) Decreto col quale viene istituita una sola Direzione generale pe' servisti delle poste e de’ procacci, delle ferrovie e de’ telegrafi, e si emettono alcune disposizioni pel personale organico relativo.

Napoli, 16 Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELL’ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro de1 lavori pubblici, deliberata in Consiglio de’  Ministri;

Decreta.

Art. 1. I pubblici servizii delle poste e procacci, delle ferrovie e de’  telegrafi, saranno sottoposti ad una sola Direzione generale.

2. Il servizio de’  telegrafi ottico-aerei è abolito, rimanendo solo conservati fino a nuova disposizione i posti di scoperta marittima, ed aggregati al servizio de’  telegrafi elettrici.

3. Sono del pari abolite le cariche di amministratore generale delle poste e procacci, di amministratore generale delle ferrovie, di direttore de’  telegrafi elettrici, di comandante del corpo telegrafico, e degl’ispettori generali destinati attualmente presso le cerniate Amministrazioni generali.

4. Il direttore generale avrà sotto i suoi ordini un ispettore generale per ciascuno de’  tre rami suindicati.

5. Pel ramo de’  telegrafi sarà interinalmente destinato, in luogo dell'ispettore generale, un organizzatore generale.

6. Il Consiglio di direzione, composto dal direttore generale, che lo presiederà, da' due ispettori generali, e dall’organizzatore generale, presenterà in un brevissimo termine al Ministro de’  lavori pubblici un progetto di organico della nuova Direzione generale, ed un altro pel provvisorio ordinamento de’  tre rami, in ordine al personale ed al materiale. Il Consiglio medesimo potrà farsi ajutare da' lumi di una Commessione scientifica, proponendone i componenti all'approvazione del Ministro dei lavori pubblici.

7. La Direzione generale risiederà nel locale attualmente destinato ali' Amministrazione generale delle poste e procacci, che sarà convenientemente ampliato.

8. È attribuito il soldo di annui ducati duemilaquattrocento al direttore generale, e di annui ducati milleottocento per ciascuno degl'ispettori generai i. All'organizzatore generale poi è riservato un premio proporzionale ai servigi resi.

9. Tutti gl'impiegati dell'abolito servizio ottico-aereo, tranne quelli de’ posti delle scoverte marittime conservati, e quelli provvisoriamente addetti alla telegrafia elettrica, sono messi in disponibilità, col godimento de’  due terzi del soldo, sino a quando non si crederà opportuno di destinarli ad altro servizio.

10. Gl’impiegati delle Amministrazioni generali delle ferrovie, delle poste e della Direzione de’  telegrafi, formeranno, ciascuno pel suo ramo, il personale della nuova Direzione generale.

11. I Ministri de’  lavori pubblici e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore

G SIRTORI.

Il Ministro de’  lavori pubblici

D' Afflitto.


(N.° 50) Decreto che abolisce l'Amministrazione generale delle bonificazioni.

Napoli, 16 Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELL’ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro de’  lavori pubblici, deliberata in Consiglio de’  Ministri;

Decreta,

Art. 1. L'Amministrazione generale delle bonificazioni è abolita. Le sue attribuzioni saranno aggregate alla Direzione generale di ponti e strade, della quale passeranno pure a far parte gl’impiegati di essa Amministrazione generale.

2. I Ministri de’ lavori pubblici e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il Prodittatore

G SIRTORI.

Il Ministro de’  lavori pubblici

D' Afflitto.


 (N. ° 51.) Decreto relativo al libero e mutuo cambio delle polizze e fedi di credito tra le Casse del Banco di Palermo e Messina, e quelle delle provincie continentali, del pari che per le reciproche operazioni tra le Casse di sconto di qua e di là del Faro.

Napoli, 16 Settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE.

IL DITTATORE DELL’ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. È ristabilita la perfetta reciprocanza pel libero e mutuo cambio delle polizze e fedi di credito tra le Casso del Banco di Palermo e di Messina e quelle delle provincie continentali, non che per le reciproche operazioni delle Casse di sconto di qua e di là del Faro.

2. Il Ministro pel Dipartimento delle finanze è incaricato della esecuzione.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.









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