L'unità d'Italia è una beffa, che comincia con una bugia.
Due Sicilie
  Eleaml


Camera dei Deputati - Seduta n. 499 pomeridiana 20 giugno 1950
Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico
interesse nell’Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) (1 170)

Giugno 2012

Istituzione della Cassa per opere straordinarie
di pubblico  interesse nell’Italia meridionale di Zenone di Elea

Camera dei Deputati - Seduta del  17 Marzo 1950 - De Gasperi

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Camera dei Deputati - Seduta n. 499 pomeridiana 20 giugno 1950

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Camera dei Deputati - Seduta n. 501 pomeridiana 21 giugno 1950

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Camera dei Deputati - Seduta n. 502 antimeridiana 22 giugno 1950

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Camera dei Deputati - Seduta n. 503 antimeridiana 23 giugno 1950

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Camera dei Deputati - Seduta n. 504 pomeridiana 23 giugno 1950

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Camera dei Deputati - Seduta n. 505 antimeridiana 24 giugno 1950

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Camera dei Deputati - Seduta n. 507 pomeridiana 27 giugno 1950

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Camera dei Deputati - Seduta n. 508 antimeridiana 28 giugno 1950

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Camera dei Deputati - Seduta n. 509 pomeridiana 28 giugno 1950

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Camera dei Deputati - Seduta n. 513 pomeridiana 04 luglio 1950

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Camera dei Deputati - Seduta n. 514 antimeridiana 05 luglio 1950

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Camera dei Deputati - Seduta n. 523 antimeridiana 12 luglio 1950

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Camera dei Deputati - Seduta n. 524 pomeridiana 12 luglio 1950

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Camera dei Deputati - Seduta n. 525 antimeridiana 13 luglio 1950

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Senato - seduta n. 483 - venerdì 21 luglio 1950

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Senato - seduta n. 491 pomeridiana - giovedì 27 luglio 1950

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Senato - seduta n. 493 pomeridiana - venerdì 28 luglio 1950

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Senato - seduta n. 494 antimeridiana - sabato 29 luglio 1950

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Senato - seduta n. 495 pomeridiana - sabato 29 luglio 1950

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DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTAT I -  N. 1170 (Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE
PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)


DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI


Istituzione della «Cassa per opere straordinarie di pubblico

interesse nell'Italia meridionale» (Cassa per il Mezzogiorno)


Seduta del 17 marzo 1950

 


Onorevoli Colleghi! — L'esigenza di un programma speciale per il risollevamento del Mezzogiorno e delle aree depresse in genere è sempre stato presente ai governi del dopoguerra. Non lo si formulò prima, per la improrogabile necessità di procedere, dopo le gravi distruzioni belliche, alla ricostituzione di quegli strumenti di produzione che potessero sollevare rapidamente il reddito nazionale dal livello estremamente basso in cui era caduto..Ed è perciò che anche il programma per il Mezzogiorno risente dell'esigenza di concentrare lo sforzo su spese produttive di incremento del reddito globale, anche se questo non potrà verificarsi a scadenza immediata.

La situazione economica del Mezzogiorno d'Italia, le condizioni della sua agricoltura, lo stato ancora iniziale delle opere di bonifica, le esigenze di sistemazione dei bacini montani, lo scarso sviluppo delle industrie dovuto tra l'altro alla limitatezza dei mercati di consumo, sono tutte ragioni che impongono un largo programma di preindustrializzazione, che faccia perno essenzialmente su opere di valorizzazione agraria e comprenda alcune fondamentali opere pubbliche, nonché il rinnovamento e il potenziamento delle attrezzature turistiche che devono essere portate al livello delle più moderne esigenze.

Si può provvedere così gradualmente ad aumentare il reddito globale, a ridurre l'importazione di generi alimentari di cui siamo ancora tributari verso l'estero (specialmente grassi e prodotti zootecnici), nonché ad incrementare l'esportazione di prodotti caratteristici del nostro suolo e a procurarsi infine maggiori proventi valutari favorendo il traffico turistico, per il quale le regioni meridionali presentano così ampie attrattive naturali.

Se pure si tratti di opere di più lunga esecuzione e di più dilazionata produttività, bisogna riconoscere che esse rappresentano un contributo positivo per favorire il ritorno all'equilibrio della bilancia dei pagamenti senza il quale, una volta cessati i generosi contributi americani, il paese verrebbe a trovarsi in condizioni estremamente penose e sotto taluni aspetti pericolose, compromettendosi gli sforzi che si vanno compiendo per il libero inserimento dell'economia italiana nel più vasto ambito di quella mondiale.

Il programma stabilito dal Governo ha riguardo unicamente ad opere di carattere straordinario, mentre per quelle imposte da normali esigenze si continuerà a provvedere con il ritmo ordinario consentito dai relativi stanziamenti di bilancio.

I tre tempi della ricostruzione del paese si profilano con contorni ben delineati. Una prima fase è stata caratterizzata dalla necessità della ricostruzione materiale dei beni strumentali che la guerra aveva danneggiato o distrutto e dalla necessità di riportare la produzione industriale e quella agricola a livelli molto prossimi all'anteguerra.


 L'attenzione della Nazione viene ora concentrata sull'opportunità di mettere in valore, in un ragionevole periodo di tempo, le cosiddette «aeree depresse», e cioè scarsamente produttive di reddito non per effetto della guerra ma per complesse ragioni strutturali che da decenni hanno esercitato la loro influenza. Se come ci auguriamo il paese riuscirà a raggiungere una somma di redditi che gli consenta di guardare con fiducia all'avvenire, verranno sviluppate anche quelle opere e quei servizi che, consentendo condizioni di vita fisica meno disagiata, contribuiranno ad elevare il livello materiale e spirituale del nostro popolo riducendo l'enorme distanza che intercede col tenore di vita di nazioni più ricche o più fortunate. In questa atmosfera di crescente domanda e con la realizzata trasformazione ambientale del Mezzogiorno, sarà naturalmente aperta la via alla sua ulteriore industrializzazione.

Il Governo ha dunque ritenuto che' fosse giunto il momento di sottoporre al Parlamento un disegno di legge destinato a realizzare attraverso un piano straordinario decennale di opere pubbliche la seconda fase dello sviluppo economico nazionale e cioè il generale risollevamento delle condizioni economiche del nostro Mezzogiorno. Il Governo, infatti, è conscio che il programma medesimo non solo corrisponde ad un principio di giustizia sociale e ad un'esigenza di migliore distribuzione della ricchezza nazionale, ma ridonda a beneficio dell'intera Nazione, perché molti dei materiali che devono essere apprestati per lo svolgimento del programma dovranno prepararsi in altre regioni del Paese e perché, risollevandosi la possibilità di consumi nell'Italia meridionale, vantaggio notevole deriverà alle possibilità di collocamento di prodotti industriali da parte di aziende delle altre regioni, sicché tutti risentiremo delle favorevoli conseguenze dell'attuazione del programma che sarà fonte di nuove ricchezze per l'Italia.

Il Governo sente il peso della responsabilità che assume proponendo al Parlamento il programma per il Mezzogiorno che è indubbiamente il più esteso programma di opere pubbliche che sia stato ideato dalla costituzione dell'Italia ad unità, ma ritiene che le proposte che esso avanza, dopo attenta meditazione, siano nell'ordine delle cose possibili sol che sorregga in tutti la ferma volontà di collaborare, ciascuno nel suo campo, alla loro realizzazione.


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L'esigenza di creare le condizioni necessarie perché l'annosa questione meridionale trovi modo di avviarsi verso una soluzione definitiva, suscettibile di ulteriori naturali sviluppi, comporta un'impostazione d'insieme che deve derivare da un impegno globale pluriennale dello Stato, capace di consentire più ampio respiro nella programmazione delle opere e nel coordinamento dei singoli progetti. Pertanto il presente disegno di legge prevede che siano eseguite opere per un importo complessivo di 1.000 miliardi. Solo attraverso un impegno preciso e determinato nel suo ammontare può darsi vita ad un efficiente e coordinato programma di opere, evitando una frammentaria programmazione, inadeguata a risolvere così gravi problemi e una discontinuità nella realizzazione.

Se la determinazione dello sforzo complessivo da compiere costituisce una appropriata valutazione delle opere di più evidente necessità e di più alto rendimento, diffìcile risultava, però, l'individuazione del tempo necessario alla loro realizzazione sia in dipendenza delle caratteristiche tecniche delle opere, sia soprattutto, in relazione ad una fondata previsione delle possibilità finanziarie del bilancio dello Stato nei prossimi anni.

È parso quindi opportuno una volta fissato l'ammontare annuo delle somme che si renderanno disponibili per la realizzazione del programma medesimo di consentire che in relazione alle dette esigenze tecniche dei lavori e in vista dell'opportunità di svolgerli con la massima celerità, si potessero in uno o più anni assumere impegni di spese per somme maggiori di quelle stanziate nei relativi esercizi, fronteggiando l'eccedenza mediante le operazioni finanziarie che di seguito saranno indicate.

Anche l'esame dei mezzi finanziari per coprire l'ingente importo di 1.000 miliardi portava a concludere che, ove le opere avessero dovuto seguire l'effettiva disponibilità di tali mezzi, il programma sarebbe risultato gravemente discontinuo e la sua esecuzione irrazionale e dispendiosa.

Basti pensare che una delle fonti alle quali era possibile attingere è costituita dal rimborso dei finanziamenti concessi a ditte private per acquisti di macchinari e attrezzature a valere sul fondo lire E-. R. P.; questi rimborsi, peraltro, sono irregolarmente distribuiti nel tempo


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 e una notevole parte di essi cadrà oltre il periodo entro il quale sembra tecnicamente possibile di procedere all'esecuzione delle opere. D'altra parte il concentrare in un periodo di tempo inferiore al decennio le erogazioni a carico del bilancio statale avrebbe comportato la necessità di provvedimenti fiscali più gravi di quelli che sono stati configurati.

 Era dunque necessario studiare un meccanismo che, mentre ponesse a carico del bilancio statale una somma predeterminata e pressoché costante per un. numero di anni non eccessivamente breve, permettesse di attingere al mercato del risparmio nel periodo più appropriato e nel minor tempo possibile i capitali necessari per accelerare al massimo il compimento delle opere.

La necessità di dar vita a un simile meccanismo ha concorso, insieme con altre ragioni, a far ritenere indispensabile la costituzione di un ente apposito che presiedesse allo svolgimento. del programma con unicità e costanza di direttive e con la elasticità necessaria per adattare la programmazione e l'esecuzione delle opere, con adeguata sollecitudine, alle mutevoli esigenze economiche e sociali. La costituzione di un ente autonomo è giustificata anche dalla possibilità di compiere operazioni finanziarie sul mercato al fine di rendere disponibili i mezzi occorrenti per la realizzazione di progetti oltre i limiti dei singoli stanziamenti annui del bilancio, nonché per incoraggiare la partecipazione del capitale straniero, ed in particolare di istituti finanziari a carattere internazionale, in favore del risanamento del Mezzogiorno d'Italia.

È appena il caso di rilevare che il nuovo ente di diritto pubblico, cui viene attribuita la denominazione di «Cassa-per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia Meridionale» e, più brevemente, di «Cassa per il Mezzogiorno», pur nella sua autonomia di struttura e funzione, opererà con riguardo alla sostanziale disciplina legislativa dei vari settori nei quali essa svolgerà i propri programmi.

Il Titolo I del presente disegno di legge riguarda la costituzione della Cassa, le. norme per la programmazione e l'esecuzione delle opere, nonché i limiti del finanziamento.

L'articolo 1 provvede alla costituzione della Cassa per il Mezzogiorno ed a precisarne lo scopo che consiste, come è stato già illustrato,


nel preparare, coordinare, e finanziare programmi di opere pubbliche di carattere straordinario per l'Italia meridionale.

Al proposito va sottolineato come oltre le opere pubbliche di interesse prevalentemente agricolo o comunque connesse al miglioramento delle condizioni ambientali bonifica, irrigazione, trasformazione agraria, sistemazione dei bacini montani, viabilità minore, grandi acquedotti e relative fognature naturalmente anche in dipendenza e connessione con la emananda legge sulle riforma fondiaria per la necessità di 'unificare e disciplinare attraverso un unico organismo tutta l'opera di sviluppo e di risanamento del Mezzogiorno si è voluto esplicitamente estendere l'azione della Cassa alla realizzazione di impianti per~ la valorizzazione dei prodotti agricoli e, di opere di interesse turistico in genere. Infatti, come si è già detto, mentre con i primi si asseconda e si completa l'azione tendente all'incremento e al miglioramento delle produzioni agricole, creando le condizioni per la conservazione e la migliore distribuzione dei prodotti ai 'fini di un loro più proficuo collocamento sul mercato interno ed internazionale, non si poteva tralasciare l'importante settore del turismo dal quale il paese può attingere mezzi valutari per far fronte, sia pure in parte, al disavanzo della sua bilancia dei pagamenti; la valorizzazione dell'industria turistica attraverso la realizzazione di adeguate opere ad essa inerenti rappresenta, inoltre, un sicuro cespite per l'economia meridionale, proveniente da un settore nel quale l'iniziativa pubblica profondamente può affiancare ed integrare quella privata.

Mentre l'articolo 2 dà la definizione dell'Italia meridionale, secondo una definizione ormai comunemente accolta e già adottata in altri provvedimenti legislativi, l'articolo 3 fissa le norme per la compilazione, l'esame e l'approvazione dei programmi e dei progetti di massima e dei progetti esecutivi. Nel quadro di una programmazione pluriennale è evidente che a periodi di tempo ravvicinati sarà opportuno provvedere a predisporre programmi e progetti specifici nell'ambito della programmazione medesima. Il ricordato articolo sancisce, pertanto, il principio per cui ad ogni singolo anno finanziario la Cassa provvederà a redigere i programmi di massima delle opere da eseguire che sottoporrà all'approvazione di un Comitato di ministri all'uopo designato dal Consiglio dei ministri.

Contemporaneamente è stato previsto che i progetti sia di massima sia esecutivi vengano predisposti dalla Cassa e sottoposti per l'esame


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e l'approvazione ad un'apposita sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, salvo i soli progetti esecutivi che non superino l'importo di 100 milioni di lire, i quali per ovvii motivi di snellimento burocratico, vengono deferiti per l'esame e l'approvazione al Consiglio di amministrazione della Cassa. Con tale procedura, che attribuisce alla Cassa la programmazione e la progettazione delle opere sottoponendo l'approvazione dei programmi ad un Comitato di ministri costituito «ad hoc» e quella dei progetti di massima ed esecutivi ad un'apposita sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Governo ritiene di aver salvaguardato le due esigenze fondamentali: di inquadrare l'attività della Cassa entro le direttive politiche e tecniche degli organi dello Stato, e di concedere a questa una seppur limitata autonomia nell'attuazione dei suoi compiti che consenta in particolar modo una.-visione unitaria delle necessità dei singoli settori.

Con l'articolo 4 si provvede a determinare quali siano le spese a carico della Cassa in relazione ai programmi predetti. Spirito informatore dell'articolo è quello di limitare l'azione della Cassa all'attuazione dei compiti di spettanza dello Stato e pertanto viene previsto che essa provveda a tutte le spese per le opere che in base alla legislazione vigente fanno carico all'erario. Ciò significa, in altre parole, il mantenimento della delimitazione già esistente tra le opere di competenza statale e quelle di competenza degli enti locali e dei privati, conservando per queste ultime, ed attribuendone il carico alla Cassa, tutte quelle forme di assistenza (contributi, sussidi, concorso nel pagamento degli interessi su mutui) stabilite dalla legislazione regolante questa materia. A questo ultimo proposito, tenute presenti le difficoltà che nell'attuale situazione economica i privati incontrano nell'ottenere credito a non elevato saggio d'interesse da parte degli appositi organismi esercenti tale attività creditizia, si è considerata la possibilità che la Cassa possa capitalizzare le annualità di dette agevolazioni, quando previste in forma continuativa, scontandole ad un tasso da stabilirsi annualmente previa approvazione del Ministro del tesoro.

La norma è intesa ad agevolare i privati nell'esecuzione delle opere di loro competenza comprese nei programmi predisposti dalla Cassa affinché l'iniziativa privata, così incoraggiata,


possa svilupparsi ad affiancare nel miglior modo possibile quella della Cassa nei programmi intesi alla valorizzazione del Mezzogiorno.

È stata infine attribuita alla Cassa l'erogazione delle somme che la riforma fondiaria porrà a carico dello Stato per la valorizzazione dei terreni espropriati nell'Italia meridionale, nonché per il pagamento delle relative indennità in contanti agli aventi diritto, confermandosi così anche sul piano finanziario la stretta correlazione tra la programmazione della Cassa e l'attuazione della riforma medesima nel Mezzogiorno.

Il successivo articolo 5 determina che i programmi delle opere da finanziare a carico della Cassa dovranno essere redatti sulla base di una previsione di spesa annua complessiva di 100 miliardi per la durata di 10 anni, rinviando ai successivi articoli 8 e 12 la determinazione delle norme che la Cassa dovrà seguire per procurarsi i fondi con cui fronteggiare temporaneamente, come già illustrato in precedenza, gli impegni di spesa annua che dovesse assumere per somme anche superiori al ricordato importo.

La complessità dei fini che la Cassa si propone di raggiungere e la conseguente necessità di adoperare gli strumenti più adeguati hanno indotto a prevedere la possibilità che essa possa assumere partecipazioni in altri enti o società o promuoverne la costituzione. Tale è lo spirito dell'articolo 6 il quale ha ritenuto tuttavia opportuno di sottoporre l'eventuale costituzione di enti o società da parte della Cassa alla preventiva autorizzazione del ricordato Comitato di ministri.

L'articolo 7, con il quale si conclude il titolo I, disciplina l'esecuzione delle opere di competenza statale comprese nei programmi della Cassa, prevedendo un'alternativa che risponde alla prassi sinora seguita in questo campo con i migliori risultati. È previsto, cioè, che la Cassa possa o concedere l'esecuzione delle opere medesime ad enti locali o loro consorzi, a Consorzi di bonifica e di irrigazione, all'Opera nazionale combattenti e ad altri enti pubblici, nonché a quegli organi che eventualmente fossero autorizzati ad eseguire opere di riforma fondiaria per conto dello Stato, oppure avvalersi della normale procedura dell'appalto. Resta ovviamente previsto che in ogni caso il collaudo, tanto sui lavori appaltati che su quelli concessi, sarà eseguito dai competenti Uffici del Genio civile.

L'indicazione delle disponibilità finanziarie della Cassa forma oggetto del Titolo II, il quale indica i mezzi che affluiranno alla Cassa per il finanziamento delle opere comprese nei suoi programmi,


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nonché le operazioni finanziarie che questa è autorizzata a compiere, allo scopo di fronteggiare le spese eccedenti le disponibilità annue previste.

I mezzi dai quali la Cassa trarrà il proprio finanziamento sono indicati agli articoli 8 e 9. A norma dell'articolo 8 vengono trasferiti alla Cassa tutti i crediti di capitale e d'interessi spettanti allo Stato per finanziamenti da esso concessi a favore di privati a valere sul fondo lire per acquisto di macchinari ed attrezzature, sia in dipendenza della legge 21 agosto 1949, n. 730, contenente norme integrative pér l'assunzione e l'utilizzo degli aiuti E. R. P., sia di altre disposizioni legislative che lo Stato dovesse emanare. Tale utilizzo degli aiuti E. R. P. corrisponde appunto a quei due tempi dello sviluppo' della politica economica italiana di questo dopoguerra e sono stati in precedenza delineati; e cioè in un primo tempo finanziamento di attività industriali atte a dare un pronto rendimento, in un secondo tempo sviluppo di quelle attività agricole e in genere di quelle opere pubbliche il cui rendimento, seppure diretto, resta procrastinato nel tempo.

Pertanto l'intervento della pubblica amministrazione o degli organi da essa delegati a tali compiti (I. M. I. ed altri eventuali) in queste operazioni di finanziamento per acquisto di macchinari ed attrezzature si esaurisce con la fase dell'effettiva concessione del prestito e dell'erogazione del medesimo. Una volta costituito giuridicamente, il credito viene di diritto trasferito alla Gassa, per cui le ulteriori pratiche relative all'incasso, all'eventuale concessione di dilazioni, agli atti cautelativi ed esecutivi per il recupero dei crediti medesimi sono di spettanza della Cassa, perché detti crediti vengono a costituire parte integrante del suo patrimonio e la loro gestione influisce, di conseguenza, sulla realizzazione dei programmi di opere pubbliche per il Mezzogiorno.

Per far fronte alle più volte ricordate esigenze dei suoi programmi di lavoro e all'acceleramento dei tempi dei programmi medesimi, è data facoltà alla Cassa di cedere o costituire in garanzia le quote di ammortamento dei finanziamenti in parola, emettendo sul mercato obbligazioni in corrispondenza delle quote medesime.

Tali obbligazioni, alle quali può essere accordata la garanzia dello Stato, fruiscono delle normali facilitazioni concesse per l'emissione di obbligazioni da parte di enti pubblici.


Gli altri mezzi finanziari sono determinati dal successivo articolo 9. Per l'esercizio finanziario 1950-51 sono attribuiti alla Cassa: 42,7 miliardi che rappresentano la quota del fondo lire, già prevista per l'Italia meridionale, a valere sull'esercizio medesimo, a norma della legge 22 aprile 1949, n. 165, relativa all'utilizzo dei fondi E. R. P. mediante incrementi degli interventi finanziari statali a favore di attività interessanti lo sviluppo agricolo; nonché 23,8 miliardi da prelevare dal conto speciale Interim-aid a valere sulla quota non ancora impegnata. Per la differenza occorrente a raggiungere l'importo previsto di 100 miliardi annui, e cioè per 33,5, miliardi, sarà provveduto mediante stanziamento a carico del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio in parola da coprirsi, in ossequio dell'articolo 81 della Costituzione, con le entrate derivanti dai provvedimenti fiscali indicati nello stesso articolo 9.

Per l'esercizio finanziario 1951-52, è prevista l'attribuzione alla Cassa di 18 miliardi a valere, sul conto speciale interim-aid di 50 miliardi da prelevarsi dal fondo lire relativo agli aiuti E. R. P. e di 32 miliardi da stanziarsi sul bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1959-60 incluso è previsto lo stanziamento a favore della Cassa di un contributo statale di 70 miliardi di lire; infine, viene attribuita alla Cassa medesima la metà delle somme che affluiranno al fondo lire E. R. P. per il periodo successivo al 30 giugno 1952 e fino alla chiusura delle operazioni E. R. P. Una volta ciò avvenuto ed accertate di conseguenza in modo definitivo le somme spettanti alla Cassa a valere sul fondo lire predetto e per il rimborso del capitale dei finanziamenti di cui all'articolo precedente, nell'ipotesi che le entrate complessive risultino inferiori all'ammontare di 1.000 miliardi, gli stanziamenti a carico dello Stato nei bilanci successivi a quello in cui sarà fatto l'accertamento verranno maggiorati in modo da assicurare alla Cassa tutto l'ammontare predetto; qualora, invece, le entrate complessive risultassero superiori ai 1.000 miliardi, la Cassa potrà eseguire opere anche per l'eccedenza.

Tale meccanismo tende, da una parte, ad assicurare le fonti di finanziamento per i primi due anni, durante i quali è da prevedersi un ritmo assai modesto di pagamenti di interessi e di rimborsi di capitale relativi a finanziamenti per acquisti di macchinari ed attrezzature e, dall'altra, ad assicurare, nello stesso periodo, il miglior utilizzo


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 di una parte del controvalore degli aiuti straordinari concessici dagli Stati Uniti. In tal modo viene altresì raggiunto lo scopo di ridurre l'onere diretto a carico del bilancio dello Stato, di guisa che esso venga aumentato solo dopo che l'emananda riforma tributaria avrà assicurato all'erario entrate sufficienti per far fronte ad un maggior rimborso.

L'articolo 10 concede al Ministero dell'agricoltura e foreste la facoltà di deferire alla Gassa, dopo il 30 giugno 1950, il completamento nell'Italia meridionale dei programmi delle opere di cui qgli articoli 3 e 4 della ricordata legge 23 aprile 1949, numero 165 con la precisazione che i relativi fondi debbono essere considerati in aggiunta allo stanziamento di 1.000 miliardi. Lo scopo di tale articolo è quello di completare il coordinamento delle opere interessanti lo sviluppo agricolo dell'Italia meridionale nell'ambito della Cassa.

Allo scopo di incoraggiare la partecipazione del capitale straniero all'opera di sviluppo del Mezzogiorno, anche in relazione alle possibilità che ci possono essere offerte da appropriati organismi internazionali, l'articolo 11 prevede la possibilità che la Cassa sia direttamente sia per il tramite di società o enti ai quàli essa partecipa o di cui abbia promosso la costituzione, possa contrarre prestiti esteri, ai quali può essere concessa la garanzia dello Stato, per il finanziamento in genere dei propri programmi o di progetti specifici relativi ai programmi medesimi. Non sembra il caso di dovere ulteriormente sottolineare l'importanza di tale norma, la quale, come si è già accennato, tende a ripristinare quei rapporti internazionali finanziari da cui il nostro Paese può ricevere utili apporti atti ad integrare il capitale nazionale e a facilitare la realizzazione dei programmi di sviluppo cui tende il presente disegno di legge.

 Al fine di completare le norme relative alle operazioni finanziarie atte a fronteggiare la eccedenza degli impegni annui di spesa che la Cassa dovesse assumere per importi superiori a 100 miliardi, l'articolo 12 dà facoltà alla Cassa di scontare o cedere in garenzia ad appositi enti esplicitamente enumerati i contributi annuali ad essa dovuti dallo Stato a norma dell'articolo 9.

L'esecuzione di un così vasto ed eccezionale programma agricolo nell'Italia meridionale poneva il problema del credito agrario e fondiario in quelle regioni, che dovrà risultare sufficiente anche per il mantenimento e la valorizzazione ulteriore delle terre


che si redimeranno, problema certo di non facile soluzione attraverso i mezzi ordinari di cui dispongono gli istituti che in quelle regioni esercitano tali forme di credito. È parso pertanto opportuno prevedere, con l'articolo 13, che in aggiunta al programma di opere per complessivi 1000 miliardi i pagamenti per interessi sui finanziamenti concessi dallo Stato per i ricordati acquisti di macchinari ed attrezzature siano destinati al credito agrario di miglioramento e di esercizio ed al credito fondiario nel Mezzogiorno ovvero anche alla erogazione di concorsi nel pagamento degli interessi su operazioni di credito agrario e fondiario. Naturalmente il credito fondiario è stato limitato all'erogazione di mutui per operazioni connesse agli scopi della Cassa, e cioè di sviluppo agricolo e turistico, rinviando al successivo regolamento al presente disegno di legge la determinazione delle norme di attuazione ed il coordinamento con i compiti spettanti agli enti ed istituti che nell'Italia meridionale esercitano tali forme di credito. Poiché tale necessità si presenterà sin dall'inizio dell'attività della Cassa, quando cioè gli afflussi dei pagamenti in questione saranno ancora limitati, si è consentito nei primi anni l'utilizzo, ai fini anzidetti, delle altre disponibilità della Cassa con l'obbligo naturalmente, della loro ricostituzione negli anni successivi.

L'.articolo 14, infine, sancendo che le disponibilità della Cassa siano tenute in conti presso l'Istituto di emissione,garantisce che l'effetto che tali disponibilità produrranno sul mercato si verifichi solo in corrispondenza con l'esecuzione delle opere previste.

Il Titolo III, relativo agli organi e all'amministrazione della Cassa, non richiede particolari illustrazioni, poiché si limita a dettare le nonne usuali per la costituzione del Consiglio di amministrazione (articolo 15) e del Collegio dei revisori dei conti (articolo 16) nonché a consentire il comando presso la Cassa di personale dipendente dallo Stato e dagli enti pubblici (articolo 17).

L'articolo 18, detta le norme per l'eventuale scioglimento straordinario del Consiglio di amministrazione, limitando la gestione commissariale a soli sei mesi.

L'articolo 19, primo del Titolo IV relativo alle disposizioni generali e finali, prevede che sarà tenuto conto delle spese per le opere finanziate dalla Cassa ai fini della determinazione del contributo di solidarietà nazionale spettante alla regione siciliana, nonché dei contributi speciali che lo Stato può assegnare alle altre regioni dell'Italia


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 meridionale a norma sia della Costituzione, sia dello statuto speciale della regione sarda. Tale disposizione tiene conto dello spirito e degli scopi cui mirano i precitati contributi i quali, avendo il fine di valorizzare le regioni in questione e di consentire l'esecuzione di programmi di opere pubbliche e di particolari piani di trasformazioni fondiarie, vengono naturalmente ad essere in massima parte assorbiti nel programma che si propone là Cassa.

Le norme contenute nell'articolo 20, relative alle esenzioni e agevolazioni fiscali a favore della Cassa nonché alla riduzione dei compensi spettanti a pubblici notai, a ingegneri e ad altri tecnici per atti, contratti ed altre prestazioni connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale della Cassa, corrispondono alla prassi ormai in vigore per gli enti pubblici; mentre l'articolo 21 determina le norme per la compilazione e la approva-

! zione del bilancio di cui, tra l'altro, è prevista la comunicazione al Parlamento in allegato al conto consuntivo dello Stato, assieme ai bilanci degli enti e delle società, nelle quali lo Stato ha una partecipazione o alle quali ha delegato un servizio.

L'articolo 22 infine prevede le norme per l'approvazione del regolamento al presente disegno di legge, nonché dello statuto della Cassa. In relazione, peraltro, alla opportunità che questa inizi senza indugio la sua attività non appena il presente disegno di legge sarà approvato dal Parlamento, è consentito che essa possa funzionare anche prima dell'approvazione del regolamento e 'dello statuto.

Onorevoli Colleghi! Con questa esposizione si è voluto darvi un quadro d'insieme del provvedimento legislativo che il Governo sottopone oggi alla vostra approvazione.

La questione meridionale più che mai viva di attualità, più che mai pressante con i suoi innumerevoli problemi che richiedono una pronta ed adeguata soluzione attende che il Parlamento decida rapidamente un'azione concreta e fattiva per la sua soluzione.

Il Governo ritiene di offrire nella «Cassa del Mezzogiorno» lo strumento esecutivo adatto e necessario e vi chiede, onorevoli colleghi, la sollecitudine del vostro consenso e del vostro appoggio.


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DISEGNO DI LEGGE


Titolo I.


COSTITUZIONE, PROGRAMMI E FINANZIAMENTI


Art. 1.


È costituito in Roma un Ente di diritto pubblico denominato «Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia Meridionale» (Cassa per il Mezzogiorno).

La Cassa prepara, coordina e finanzia programmi di carattere straordinario per l'Italia meridionale, comprendenti opere per la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione agraria, la sistemazione dei bacini montani, la viabilità minore, i grandi acquedotti con le relative fognature, il tutto anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria, nonché impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli e opere di interesse turistico.


Art. 2.


Ai fini della presente legge, l'Italia meridionale comprende le regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, i territori dei comuni appartenenti alle province di Latina e di Frosinone e l'Isola d'Elba.


Art. 3.


I programmi delle opere da eseguirsi in ogni esercizio finanziario sono sottoposti dalla Cassa all'approvazione di un Comitato di ministri designato dal Consiglio dei ministri.

Con la stessa procedura di cui al precedente comma sono apportate le integrazioni e modificazioni che si rendano necessarie ai programmi già approvati.

Nella redazione dei progetti delle opere comprese nei programmi di cui al 1° comma la Cassa è autorizzata anche a predisporre i progetti di competenza delle Amministrazioni dello Stato, di altri Enti pubblici e dei Consorzi.


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L'esame e l'approvazione dei progetti di massima, nonché dei progetti esecutivi d'importo superiore a cento milioni di lire sono sottoposti dalla Cassa ad una Sezione, di speciale formazione, del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Per i progetti esecutivi d'importo non superiore a cento milioni di lire, l'esame e l'approvazione sono deferiti al Consiglio di amministrazione della Cassa.

Con decreti da emanarsi, di concerto, dai ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, è dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilità delle opere progettate.

Tutte le opere previste nel presente articolo sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.


Art. 4.


In relazione alle opere previste nei programmi di cui all'articolo 3, la Cassa provvede a tutte le spese che in base alla legislazione vigente sono a carico dello Stato, sia per lavori di competenza statale, sia per contributi, sussidi e concorsi dello Stato nel pagamento d'interessi su mutui concessi per opere di competenza degli Enti locali o dei privati.

Ove occorra, l'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi di cui al comma precedente, se prevista in forma continuativa, può essere effettuata dalla Cassa in periodi di tempo abbreviati, scontando le annualità e capitalizzandole al tasso che annualmente sarà determinato dal Consiglio di amministrazione e approvato dal ministro del tesoro.

La Cassa provvede altresì con propri fondi all'erogazione delle somme che, in dipendenza delle norme sulla riforma fondiaria, saranno a carico dello Stato per la valorizzazione dei terreni espropriati nell'Italia meridionale, nonché per il pagamento delle indennità che siano da corrispondere in contanti ai proprietari di detti terreni.


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Art. 5.

I programmi delle opere di cui all'articolo 3, da finanziarsi a carico della Cassa come al precedente articolo 4, sono redatti sulla base della previsione di una complessiva spesa annua di 100 miliardi di lire per la durata di dieci anni, comprensiva anche delle spese di studio, progettazione e direzione delle opere stesse.

In relazione alle esigenze tecniche dei lavori e alla opportunità di svolgerli con la massima celerità, 'la Cassa peraltro, può assumere impegni di spese per somme anche superiori all'importo annuo di 100 miliardi di lire, fronteggiando l'eccedenza mediante le operazioni' finanziarie di cui ai successivi articoli 8 e 12.

Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate sono riportate agli esercizi successivi.


Art. 6.


In relazione ai suoi fini, la Cassa può assumere partecipazioni in altri enti o società e, previa autorizzazione del Comitato di ministri di cui al comma 1° dell'articolo 3, promuoverne la costituzione.


Art. 7.


La Cassa può concedere la esecuzione delle opere di competenza statale, comprese nei programmi già approvati, ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione, all'Opera nazionale combattenti e ad altri enti di diritto pubblico, nonché agli organi che per legge saranno eventualmente autorizzati ad eseguire per conto dello Stato le opere di riforma fondiaria.

Per le opere che non siano date in concessione la Cassa può procedere direttamente agli appalti avvalendosi anche dei competenti Uffici del genio civile, ai quali spetta, in ogni caso, il collaudo tanto sui lavori appaltati, che su quelli concessi.


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Titolo II.


DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DELLA CASSA


Art. 8.


Sono trasferiti alla Cassa, con le relative garanzie e privilegi, tutti i crediti di-capitali e d'interessi spettanti allo Stato, sia in dipendenza dei finanziamenti concessi e da concedere dall'Istituto mobiliare italiano, a norma della legge 21 agosto 1949, n. 730, a valere sul conto speciale (fondo lire) di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per l'acquisto di macchinari e attrezzature da parte di privati, sia in dipendenza di altri finanziamenti, che lo Stato consentisse a favore dei privati, per acquisto di macchinari e attrezzature sul conto speciale predetto.

Per provvedere alle esigenze dei suoi programmi di lavoro, la Cassa ha facoltà di cedere o costituire in garanzia le quote di ammortamento dei finanziamenti di cui al comma precedente.

Le operazioni di cessione o di costituzione in garanzia sono notificate a cura della Cassa al debitore, all'Istituto mobiliare italiano od altro Ente delegato alle stesse funzioni e al Ministero del tesoro.

In corrispondenza delle predette quote di ammortamento, la Cassa è autorizzata ad emettere sul mercato obbligazioni, con le caratteristiche determinate dal Consiglio di amministrazione della Cassa e approvate con decreto del ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con lo stesso decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi delle obbligazioni da emettere.

Le obbligazioni della Cassa sono assimilate, fad ogni effetto, alle cartelle fondiarie ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa: sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto' di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazioni e possono essere accettate dalle pubbliche amministrazioni quale deposito cauzionale.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonché gli enti morali, sono autorizzati a investire le proprie disponibilità in obbligazioni della Cassa anche fin deroga a disposizioni di legge, di regolamenti o degli statuti generali o speciali.


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Salvo quanto disposto dal successivo articolo 20 nei riguardi dell'abbonamento, le obbligazioni emesse dalla Cassa sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, presenti e futuri, spettanti sia all'erario dello Stato, che agli enti locali.


Art. 9.


Per l'esercizio finanziario 1950-51 sono attribuite alla Cassa, per essere destinate alla esecuzione di opere previste dall'articolo 1 della presente legge:

a) lire 42.640.687.000, quota parte della somma di 55 miliardi spettante alle zone indicate all'articolo 2 della presente legge in conformità dell'articolo 18 della legge 23 aprile 1949, numero 165, da prelevarsi dal conto speciale (fondo lire) di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, numero 1108;

b) lire 23.826.787.350, da prelevarsi dal conto speciale istituito a norma del decreto legislativo 14 febbraio 1948, numero 153;

c) lire 33.532.525.650, da stanziarsi nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51 e da coprirsi con le entrate derivanti dai seguenti provvedimenti:

legge... 1950, n.... concernente l'elevazione al 76 per cento della quota spettante all'erario sul provento lordo del monopolio dei tabacchi;

legge... 1950, n.... recante aumento dei canoni demaniali sulle concessioni di derivazioni d'acqua;

decreto-legge 11 marzo 1950, numero 50, recante modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, dei surrogati del caffè, dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini e degli oli di semi, alle imposte di consumo sul caffè e sul cacao ed ai dazi doganali sulle droghe;

decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, numero 51, concernente i prezzi di vendita al pubblico di tabacchi lavorati nazionali;

decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, numero 52, concernente i prezzi di vendita al pubblico delle pietrine focaie;

decreto ministeriale 10 marzo 1950, concernente i prezzi di vendita al pubblico di sigarette di produzione estera;


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decreto ministeriale 10 marzo 1950, concernente il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi;

decreto ministeriale 1° agosto 1949, concernente variazione d'imposta e prezzi di vendita dei fiammiferi.

Per l'esercizio finanziario 1951-52 saranno attribuite alla Cassa:

a) lire 18 miliardi, da prelevarsi dal conto speciale istituito a norma del decreto legislativo 14 febbraio 1948, numero 153;

b) lire 50 miliardi, da prelevarsi dalle disponibilità afferenti, per detto esercizio finanziario, al conto speciale (fondo lire) di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, numero 1108;

c) lire 32 miliardi, da stanziarsi nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

Per ciascuno degli esercizi finanziari decorrenti dal 1952-53 al 1959-60 incluso, sarà stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, in favore della Gassa, il contributo annuo di lire 70 miliardi.

Sarà infine attribuita alla Cassa la metà delle somme che affluiranno al conto speciale (fondo lire) per il periodo successivo al 30 giugno 1952 e sino alla chiusura delle operazioni E. R. P.

All'atto della chiusura delle operazioni E. R. P. e una volta accertate in modo definitivo le somme spettanti alla Cassa in dipendenza del comma precedente e per rimborso del capitale dei finanziamenti per acquisto di macchinario ed attrezzature di cui all'articolo 8, il ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa, provvederà ad accertare se gli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, di cui al 3° comma del presente articolo, siano sufficienti o meno per raggiungere nel periodo decennale previsto, insieme con le altre somme già affluite alla Cassa in dipendenza di quanto disposto dal presente articolo, l'importo complessivo di 1.000 miliardi di lire.

Qualora la somma delle entrate complessive suddette risulti superiore ai 1.000 miliardi di lire, la Cassa potrà eseguire le opere di cui all'articolo 1 anche per l'eccedenza, provvedendo a modificare i programmi con le modalità previste dall'articolo 3 della presente legge. Qualora invece non fosse raggiunto l'ammontare complessivo di 1.000 miliardi di lire, gli stanziamenti a carico dello Stato saranno maggiorati in modo da assicurare alla Cassa la disponibilità complessiva predetta.


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Art. 10.


È data facoltà al Ministro dell'agricoltura e delle foreste di deferire alla Cassa, dopo il 30 giugno 1950, il completamento nell'Italia | meridionale"! dei programmi di opere di cui agli articoli 3 e 4 della legge 23 aprile 1949, numero 165, attribuendo alla Cassa i relativi fondi in aggiunta ai 1.000 miliardi di lire di cui all'articolo precedente.


Art. 11.


La Cassa, direttamente o per il tramite degli organismi di cui al precedente articolo 6, è autorizzata a contrarre prestiti e~ steri per destinarli al finanziamento dei propri programmi o di specifici progetti relativi ai programmi medesimi.

Le norme e le condizioni di ogni operazione sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Con lo stesso decreto, può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi' dei prestiti esteri ottenuti.


Art. 12


È data facoltà alla Cassa di scontare o di cedere in garanzia, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, in tutto o in parte, i contributi ad essa dovuti dallo Stato a norma dell'articolo 9, per operazioni di provvista di fondi da effettuarsi presso la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonché presso istituti assicurativi e previdenziali, aziende di credito in genere e loro consorzi.


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Art. 13.


I pagamenti che affluiscono alla Cassa per interessi sui finanziamenti di cui al 1° comma del precedente articolo 8 sono destinati al credito agrario di miglioramento e di esercizio ed al credito fondiario nell'Italia meridionale, nonché alla erogazione di concorsi nel pagamento degli interessi su operazioni di credito agrario e fondiario. Il credito fondiario è limitato alla concessione di mutui sui fondi rustici e connessi edifici, sugli immobili destinati per attrezzature di valorizzazione di prodotti agricoli, su borgate rurali e su immobili aventi scopo di sviluppo turistico.

Nel regolamento alla presente legge, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno dettate le norme per l'attuazione di quanto disposto dal comma precedente, in coordinamento con i compiti spettanti agli enti ed istituti che nell'Italia meridionale esercitano le dette forme di credito.

Nei primi cinque anni di funzionamento della Cassa, se l'afflusso dei pagamenti di cui al primo comma non sia sufficiente per provvedere alle occorrenze contemplate nel comma medesimo, potranno utilizzarsi, salvo ricostituzione in anni successivi, le altre disponibilità della Cassa.


Art. 14.


Le disponibilità della Cassa sono tenute in conti presso l'Istituto di emissione.


Titolo III.


ORGANI E AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA.


Art. 15.


La Cassa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto:


15


a) da un presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri;

b) da due vicepresidenti e da otto membri scelti fra persone particolarmente esperte, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.

Con le stesse norme si provvede [alla sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa dura in carica due anni.


Art. 16.


11 Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica due anni.

Il presidente è nominato dal presidente della Corte dei conti. Gli altri due membri effettivi e i due supplenti sono nominati dal ministro per il tesoro.


Art. 17.


Personale dipendente dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché personale dipendente dagli Enti pubblici può essere comandato a prestare servizio presso la Cassa, la quale provvederà a rimborsare alle amministrazioni interessate gli emolumenti spettanti al personale stesso.


Art. 18.


Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, del regolamento o dello statuto, o per gravi irregolarità di gestione il Presidente del. Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, può promuovere, mediante decreto del Presidente della Repubblica, lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione:


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Con lo stesso decreto, l'amministrazione della Cassa viene affidata ad un Commissario del governo fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione che dovrà essere ricostituito entro sei mesi.


Titolo IV.


DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI


Art. 19.


Della spesa per le opere di cui all'articolo 1 ---eia farsi nel territorio della Sicilia sarà tenuto conto ai fini della determinazione del contributo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455.

Delle spese per le opere di cui all'articolo 1 nell'Italia meridionale, esclusa la Sicilia, vien tenuto conto ai fini della determinazione dei contributi speciali che lo Stato può assegnare alle regioni a norma dell'articolo 119 della Costituzione, nonché dei contributi straordinari per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria che possano essere assegnati alla regione sarda a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 8 dello statuto speciale della regione stessa approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

I programmi delle opere relative alla Sicilia ed alla Sardegna saranno predisposti dalla Cassa d'intesa con i competenti organi delle due regioni.


Art. 20.


In luogo delle tasse di registro, di bollo (escluse le cambiali emesse da terzi o dalla Cassa), delle tasse in surrogazione del bollo e registro, della imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle operazioni perfezionate e di ogni altra tassa, imposta, tributo, escluse le imposte fondiarie, spettanti all'erario o agli enti locali, inerenti alla costituzione ed al funzionamento della Cassa stessa, alle operazioni,


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atti e contratti relativi alla sua attività, è dovuta all'erario dello Stato una quota fissa di abbonamento in ragione di 5 centesimi per ogni 100 lire di capitale erogato e risultante dal bilancio annuale della Cassa.

Restano escluse dall'abbonamento di cui sopra le tasse sugli atti giudiziali, per i quali la Cassa godrà del beneficio del gratuito patrocinio.

I contratti che la Cassa stipula per lo svolgimento della propria attività sono ricevuti in forma pubblica amministrativa da un suo funzionario, all'uopo delegato.

Per gli atti e contratti relativi alle opere di cui alla presente legge e rogati da pubblici notai, gli onorari dovuti a costoro sono ridotti-alla metà.

Le formalità ipotecarie e le volture catastali cui diano luogo le operazioni della Cassa e quelle degli organismi previsti dall'articolo 6 della presente legge sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

I compensi dovuti agli ingegneri, ai geometri e ad altri tecnici incaricati dalla Cassa di compiere lavori rientranti nella sua attività possono venire fissati anche in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali.


Art. 21.


L'amministrazione della Cassa è regolata ad anno finanziario.

Il primo esercizio, che si chiuderà il 30 giugno 1951, comprenderà anche il periodo anteriore al 30 giugno 1950 nel quale la Cassa, a seguito dell'approvazione della presente legge, avrà funzionato.

Il bilancio annuale chiuso il 30 giugno di ogni anno è presentato per l'approvazione, entro il 31 ottobre successivo, al ministro per il tesoro insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

Esso è comunicato al Consiglio dei ministri e, in allegato al conto consuntivo dello Stato, al Parlamento.



Art. 22.


Il regolamento alla presente legge, nonché lo statuto della Cassa e le sue eventuali modificazioni sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per 'il lavoro e la previdenza sociale.

La Cassa può, peraltro, funzionare, anche prima dell'approvazione del regolamento e dello statuto, in virtù della presente legge.

La cassa è autorizzata ad avvalersi per la consulenza legale e per la difesa in giudizio dell'avvocatura dello Stato.


Art. 23.


Con decreti del ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.


Art. 24.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.











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