L'unità d'Italia è una beffa, che comincia con una bugia.
Due Sicilie
  Eleaml


Camera dei Deputati - Seduta n. 514 antimeridiana 05 luglio 1950
Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico
interesse nell’Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) (1170)

Giugno 2012



Camera dei Deputati - Seduta del  17 Marzo 1950 - De Gasperi

ODT

PDF

Camera dei Deputati - Seduta n. 499 pomeridiana 20 giugno 1950

ODT

PDF

Camera dei Deputati - Seduta n. 501 pomeridiana 21 giugno 1950

ODT

PDF

Camera dei Deputati - Seduta n. 502 antimeridiana 22 giugno 1950

ODT

PDF

Camera dei Deputati - Seduta n. 503 antimeridiana 23 giugno 1950

ODT

PDF

Camera dei Deputati - Seduta n. 504 pomeridiana 23 giugno 1950

ODT

PDF

Camera dei Deputati - Seduta n. 505 antimeridiana 24 giugno 1950

ODT

PDF

Camera dei Deputati - Seduta n. 507 pomeridiana 27 giugno 1950

ODT

PDF

Camera dei Deputati - Seduta n. 508 antimeridiana 28 giugno 1950

ODT

PDF

Camera dei Deputati - Seduta n. 509 pomeridiana 28 giugno 1950

ODT

PDF

Camera dei Deputati - Seduta n. 513 pomeridiana 04 luglio 1950

ODT

PDF

Camera dei Deputati - Seduta n. 514 antimeridiana 05 luglio 1950

ODT

PDF

Camera dei Deputati - Seduta n. 523 antimeridiana 12 luglio 1950

ODT

PDF

Camera dei Deputati - Seduta n. 524 pomeridiana 12 luglio 1950

ODT

PDF

Camera dei Deputati - Seduta n. 525 antimeridiana 13 luglio 1950

ODT

PDF

Senato - seduta n. 483 - venerdì 21 luglio 1950

ODT

PDF

Senato - seduta n. 491 pomeridiana - giovedì 27 luglio 1950

ODT

PDF

Senato - seduta n. 493 pomeridiana - venerdì 28 luglio 1950

ODT

PDF

Senato - seduta n. 494 antimeridiana - sabato 29 luglio 1950

ODT

PDF

Senato - seduta n. 495 pomeridiana - sabato 29 luglio 1950

ODT

PDF



SEDUTA ANTIMERIDIANA
DI MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1950
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI
indi
DEL Vicepresidente LEONE

Congedi ................................................................................................................... 20395

Disegno di legge (Trasmissione dal Senato)........................................................ 20395

Disegni di legge (Seguito della discussione): Istituzione della Cassa pei' opere straordinarie di pubblico inLeresse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). (1170). Esecuzione di opere straordinarie e di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

(1171) ...............................................................................................................20396, 20418

Presidente ....................................................................................................... 20396, 20396

Sullo ............................................................................................................................. 20396

Tozzi Condivi .........................................................................................................................

Jervolino Amitelo Raffaeli:, Relatore per

la maggioranza..................................................................................................20397, 20401,

             20407, 20412. 20414, 20415, 20418, 20420, 20421

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio................................ 20397

                           20402, 20409, 20412, 20419, 20421

COLITTO..................................................................................20398, 20403, 20407, 20409

CORBINO..............................................................................................20399, 20409, 20413

MATTEUCCI ................................................................................................................ 20400

RICCIO ................................................................................................ 20400, 20403, 20407

ARTALE ............................................................................................. 20400, 20404, 20417

ALICATA, RELATORE DI MINORANZA.........................................................20400, 20411

                                                                                              20417, 20420

CARONIA...................................................................................20401, 20410, 20415, 20417

DE MARTINO FRANCESCO........................................................................................20404

AMENDOLA PIETRO.........................................................................20405, 20409, 20415,

                                                                                           20420, 20421

NUMEROSO ................................................................................................................ 20407

MASTINO GESUMTNO .................................................................................. 20417, 20420

Proposta di Legge (Annunzio)   

Risposte scritte ad interrogazioni

(Annunzio) ...................................................................................................................20396

La seduta comincia alle 11.

CECCHERINI Segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo ì deputati Coccia, Veronesi e Mussmi.

(I congedi sono concessi).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Sonato ha trasmesso a questa Presidenza il seguente disegno di legge, approvato da quel consesso:

«Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1949-50» (Quinto provvedimento) (1418).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta ai legge di iniziativa dei deputati Miceli, Grifone, Gullo, Mancini, Alicata, Cavazzini, Fora, Bianco, Sansone, Pino, Grammatico, Amendola Pietro, Bellucci, Semeraro Santo, Negri e Polano:

20396

«Norme interpretative dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1950, n. 199, sulla concessione di terroni incolti ai contadini» (1419).

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissiono competente.

MICELI. Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni rimarrà stabilito che l'urgenza è accordata.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

'PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge sulla Cassa per il Mezzogiorno e sulla esecuzione di opere straordinarie nell'Italia centro-settentrionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge sulla Cassa per il Mezzogiorno e sulla esecuzione di opere straordinarie nell'Italia centro-settentrionale.

Nella seduta pomeridiana di ieri è stato approvato con modificazioni l'articolo 1-bis Fanfani-Sullo.

Passiamo ora all'articolo 2. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, Segretario legge:

«La presente legge si applica alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle Provincie di Latina e di Frosinone, all'Isola d'Elba e ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittàducale».

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Sullo ha presentato il seguente emendamento:

«Dopo le parole: Sardegna, sostituire l'attuale testo col seguente: ai territori del Lazio già appartenenti alla provincia di Caserta, nonché a quelli della provincia di Rieti, già compresi nell'ex circondario di Cittaducale».

Ha facoltà di svolgerlo.

SULLO. Ho presentato il mio emendamento in base ad un concetto restrittivo, perché pensavo che sarebbe stato utile che il provvedimento riguardasse unicamente quei territori dell'Italia meridionale che ne hanno sempre fatto parte storicamente.

Tuttavia, considerate le difficoltà di applicazione pratica per quanto riguarda le province di Latina e di Frosinone, dichiaro ora di rinunciare all'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Tozzi Condivi ha presentato il seguente emendamento:

«Aggiungere alla fine: e ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto».

Ha facoltà di svolgerlo.

TOZZI CONDIVI. Nel mandamento di Cittaducale sono compresi i comuni di Amatrice e di Accumuli. Questi due comuni fanno parte dell'inizio del bacino montano del Tronto, che nasce dalle propaggini del Gran Sasso, attraversa proprio questi due comuni e si spinge poi verso la costa adriatica, avendo alla sua sinistra il territorio abruzzese ed alla destra il territorio marchigiano.

Ora, poiché nell'articolo 1, cosi come è stato approvato dalla Camera, si stabilisce che questa legge dovrà riguardare i complessi organici e deve riguardare i bacini montani con i relativi corsi d'acqua, è questo un argomento giuridico per il quale chiedo che venga esteso questo beneficio anche al bacino del Tronto.

Motivi giuridici ne esistono anche nei precedenti legislativi, perché già ci si è occupati di questo problema, cioè di non scindere i complessi organici, di non scindere i bacini montani dai relativi corsi d'acqua, per cui nel 1918 e nel 1925 sono stati emanati due decreti legislativi: 30 giugno 1918 e 29 novembre 1925, in cui, trattando in genere la questione, ma particolarmente trattando il problema del Tronto, il legislatore così si esprimeva: «I benefici si estendono anche alle province confinanti con quelle del Mezzogiorno continentale».

Queste disposizioni sono tuttora in vigore, per cui esiste un consorzio del Tronto il quale beneficia, tanto sulla sponda sinistra che sulla destra, dei benefici delle leggi del Mezzogiorno finora emanate.

Dinanzi a questa situazione storico-giuridica e logica, oggi sarebbe una anomalia voler snaturare questo complesso organico, voler scindere questo bacino montano dal relativo corso d'acqua perché, qualora non si estendessero i benefici della Cassa per il Mezzogiorno a tutto il bacino del Tronto, avremmo che per la parte montana,

20397

per la sponda sinistra, vi sarebbero queste disposizioni, e per la destra non vi sarebbero, per cui tutti quei grandi problemi organici che abbiamo (come l'acquedotto di Pescara, la bonifica del fiume Tronto, ecc.) verrebbero ad essere trattati da 'due leggi diverse.

Per questo confido che la Commissione ed i colleghi della Camera vorranno accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, vorrei innanzitutto sapere se l'onorevole Sullo ha ritirato l'emendamento esclusivamente nei riguardi delle province di Latina e di Prosinone, od anche per l'Isola d'Elba.

PRESIDENTE. Non esiste un emendamento per l'Isola d'Elba.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. Poiché, essendo stato ritirati) l'emendamento Sullo, resterebbe l'articolo 2 come, è stato predisposto dalla Commissione, cui si aggiungerebbe l'emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi, mi rimetto alla decisione della Camera.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. Anche il Governo si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, del quale è stata data poco fa lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Tozzi Condivi: «nonché ai comuni compresi ne,Il a zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, Segretario, legge:

«I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio finanziario devono essere coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri in conformità dell'ultimo comma dell'articolo l per la esecuzione di opere pubbliche che, a norma delle vigenti leggi, sono a totale carico dello Stato u possono fruire di contributi. Essi sono sottoposti dalla Cassa all'approvazione del Comitato dei Ministri di cui al secondo comma dell'articolo 1, e, successivamente, comunicati al Parlamento.

Con la stessa procedura sono apportate le integrazioni e modificazioni che si rendano necessarie ai programmi già approvati.

La Cassa è autorizzata, ove occorra, anche a predisporre i progetti delle opere di competenza delle amministrazioni dello Stato, di altri enti pubblici e dei consorzi, comprese nei programmi di cui ai commi precedenti.

Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a cento milioni di lire vengono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvederà a mezzo di una sua speciale delegazione. I progetti esecutivi d'importo non supcriore a cento milioni di lire sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa senza il predetto parere.

Con decreto da emanarsi dal Ministro competente è dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilità delle opere approvate.

Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359».

PRESIDENTE. L'emendamento Amatucci, che tendeva a sostituire alla parola «Cassa» la parola «Azienda», decade, in seguito- all'approvazione dell'articolo 1 -bis.

Gli onorevoli Sullo e Maxia propongono di sostituire il terzo comma col seguente:

«La Cassa è autorizzata anche a predisporre i progetti delle opere comprese nei programmi di cui ai commi precedenti, di competenza delle Amministrazioni dello Stato, nonché di altri enti pubblici e dei comuni quando questi non possano direttamente provvedervi».

L'onorevole Sullo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SULLO. Il nostro emendamento mira a sostituire al testo della Commissione una dizione più precisa e meno elastica, per quanto riguarda l'autorizzazione da concedere alla Cassa per la predisposizione dei progetti delle opere comprese nei programmi, tutte le volte che questi programmi riguardino enti pubblici e comuni, che vi possono direttamente provvedere.

In realtà, la Commissione ha usato una formula unica, sia per le amministrazioni dello Stato, sia per gli altri enti pubblici (consorzi, comuni, ecc.): «ove occorra». Noi pensiamo che questa dizione può destare in qualche caso il legittimo sospetto, da parte degli enti pubblici, consorzi e comuni, che la Cassa, voglia intervenire anche quando essi potrebbero direttamente provvedere alla progettazione.

20398

Poiché riteniamo che, quando i consorzi, i comuni, gli enti pubblici possono provvedere alla progettazione, sia opportuno che ad essi sia conferita anche la possibilità di portare a termine questa fase perché progettazione ed esecuzione dovrebbero essere affidate il più che possibile allo stesso ente abbiamo ritenuto di proporre questa specificazione: che la Cassa è autorizzata a sostituirsi alle amministrazioni dello Stato, «ove occorra»; ma è autorizzata a sostituirsi, per la progettazione, agli altri enti pubblici ecl ai comuni «soltanto» quando questi non possono direttamente provvedervi. Mi pare che lo spirito dell'emendamento non abbia bisogno di molte illustrazioni.

Chiedo poi all'onorevole relatore se egli non ritenga opportuno, dal momento che ciò ci è sfuggito quando abbiamo presentato l'emendamento, di ripristinare la dizione «ove occorra», solo in riferimento alle amministrazioni statali.

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha presentato i seguenti emendamenti:

«Alla fine del terzo comma, aggiungere le parole seguenti: ed anche prima che siano comprese in tali programmi, utilizzandosi l'opera degli uffici tecnici delle dette Amministrazioni, enti e consorzi, e dei liberi professionisti».

«Al quarto comma, alla fine del primo periodo, dopo la parola: delegazione, aggiungere: Non occorre tale parere, ove esso sia stato già dato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici prima dell'entrata in vigore della presente legge».

«Al quinto comma, sopprimere le parole: con decreto da emanarsi dal Ministro competente».

Ha facoltà di svolgerli.

COLITTO. La norma clic è dettata nel terzo comma dell'articolo 3 del disegno di legge è, indubbiamente, molto utile, perché gli enti pubblici locali ed i consorzi trovansi, per lo più, in condizione di non poter provvedere alla preparazione dei progetti. Molte opere, che sono non soltanto utili, ma indispensabili, non si eseguono perché mancano i progetti, ed i progetti mancano non per negligenza della pubblica amministrazione, ma per deficienza assoluta di mezzi finanziari.

Senonché. la norma è redatta in guisa eia determinare, a mio avviso, qualche dubbio.

Di quali opere possono essere redatti i progetti?

La norma risponde che possono, essere redatti i progetti delle opere comprese nei programmi, di cui agli articoli precedenti, cioè a dire, delle opere comprese nei programmi da eseguirsi ed approvati dal comitato dei ministri.

E necessario, quindi, secondo la norma e secondo la interpretazione che modestamente io do della stessa, che le opere da eseguirsi siano comprese nei programmi, che questi siano approvati e che solo in seguito si possa provvedere, a cura della Gassa, alla preparazione dei progetti.

lo penso, invece, che la Cassa debba essere autorizzata a fare redigere i progetti anche prima che le opere siano incluse nei programmi e che questi vengano approvati. Può accadere che, su segnalazione degli organi tecnici (centrali e periferici), appaia la necessità della esecuzione di un'opera. La Gassa, uria volta convinta di questa necessità, dovrebbe poter disporre senz'altro la redazione dei progetti senza attendere che l'esecuzione dell'opera sia inclusa nei programmi e che questi siano approvati. Non insisto sulla seconda parte dell'emendamento (dalle parole «utilizzandosi l'opera degli uffici tecnici» in poi), in quanto mi sembra che da altri articoli del disegno di legge si ricavi con chiarezza che la Cassa può utilizzare l'opera degli uffici e dei liberi professionisti di cui si parla nel mio emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo. da me proposto, al quarto comma, osservo che l'articolo 3 del disegno di legge in esame dispone che tutti i progetti di massima ed i progetti esecutivi di importo superiore a 100 milioni di lire vengono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa, «previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici che vi provvederà a mezzo di una sua speciale delegazione». Mi pare che non debba più essere richiesto tale parere, ove lo stesso sia stato espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici prima della presentazione della presente legge.

Nel Molise noi auspichiamo la costruzione del grande acquedotto molisano. Ora per tale acquedotto, e precisamente per il cosiddetto «ramo di sinistra», è stato redatto il progetto esecutivo e questo, dopo essere passato attraverso tutti gli organi indicati dalla legge, finalmente nella seduta del 29 dicembre 1949 venne sottoposto all'esame del consiglio superiore dei lavori pubblici, che in quella seduta espresso parere favorevole.

Ritengo che, una volta intervenuto questo parere, non occorra quello della delegazione prevista dalla legge. Se diversamente si pensasse, l'esecuzione delle opere andrebbe molto

20399

 e senza ragione procrastinata nel tempo. Di qui il mio emendamento. Con esso chiedo appunto che sia espressamente sancito che non occorre il parere della delegazione, ove sia stato già dato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici prima dell'entrata in vigore della presente legge.

È, a mio modesto avviso, un emendamento che mira a sopprimere una inutile formalità e ad affrettare sempre più l'esecuzione di quelle opere di solidarietà e di elevazione, che l'Italia meridionale attende attraverso l'esecuzione di questo disegno di legge. L'onorevole sottosegretario Camangi fa cenno che gli sembra chiaro quel elle vado affermando; ma, se non lo si dice espressamente, domani si potrebbe anche sostenere che occorre il-parere di quest'altro organo, che, pur essendo una delegazione del consiglio superiore, è sempre un organo a sé stante, che opera indipendentemente dal detto consiglio superiore.

Il mio ultimo emendamento riguarda il quinto comma e propone la soppressione delle parole: «con decreto da emanarsi dal ministro competente». Le opere che si eseguono in dipendenza della presente legge sono sicuramente opere di pubblica utilità. E necessario, quindi, che ciò sia detto esplicitamente e, a mio avviso, con carattere di generalità, senza lasciare al ministro competente di intervenire caso per caso e di provvedere.

Con la legge sulla industrializzazione del Mezzogiorno ciò fu eletto esplicitamente. L'articolo 4 della legge 11. 1598 dispose espressamente: «Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali menzionate nell'articolo 2 sono dichiarale di pubblica utilità».

La stessa cosa venne detta anche con la legge 3 agosto 1949, n. 589 (legge Tupini): «L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità».

Mi permetto di far rilevare che, giusto l'articolo 9 della legge 25 giugno 1865 sull'espropriazione per causa di utilità pubblica, si potrebbe anche pensare che si debba dirlo, perché detto articolo dispone che per i grandi- lavori di interesse generale, la cui esecuzione deve essere autorizzata con legge, la dichiarazione di pubblica utilità si deve fare con legge.

Quindi, e per uniformità a quello che è stato disposto con altra legge in materia o perché l'articolo 9 della legge del 1865 impone che si debba fare questa dichiarazione di pubblica utilità per legge,

 io penso, che al quinto comma dell'articolo 3 della legge in discussione debbano essere soppresse le parole: «con decreto da emanarsi dal ministro competente».

PRESIDENTE. L'onorevole Corbino ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire il quarto comma col seguente: «Tutti ì progetti di massima e quelli esecutivi vengono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvedere a mezzo di una sua speciale delegazione. Tale parere non è necessario per i progetti esecutivi di importo non superiore a cento milioni per la stessa opera, anche se effettuata in più di un esercizio».

Ha facoltà di svolgerlo. CORBINO. L'emendamento è diretto solo a modificare la forma del quarto comma dell'articolo 3, per accentuare il fatto che sia i progetti di massima che quelli esecutivi, di importo superiore ai 100 milioni, sono approvati dal consiglio di amministrazione della cassa, sentito il parere della delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; e che si considera come eccezione il fatto che ì progetti esecutivi di importo inferiore ai 100 milioni non debbano essere sottoposti a! parere preventivo di quella delegazione. '

Ilo visto adesso che vi è un emendamento Matteucci, che vorrebbe portare questa cifra a 200 milioni, lo non avrei difficoltà ad aderire alla, cifra di 200 milioni, tenendo conto che, quando furono istituiti i provveditorati per le opere pubbliche, mi pare che essi avessero competenza. a decidere su progetti fino a 10 milioni. Ora, se i provveditorati delle opere pubbliche potevano disporre fino a 10 milioni di lire del 1939, cioè'500 milioni di oggi, non vedo perché noi dobbiamo essere così tirati nel chiedere i controlli preventivi del consiglio superiore. E questo per me uno di quei casi di adeguamento dei valori sulle leggi di controllo preventivo che potrebbe snellire enormemente la procedura di tutte le opere pubbliche in Italia, e non soltanto di quelle per il Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Matteucci e Amendola Pietro hanno presentato il seguente emendamento:

«Sostituire il quarto comma col seguente: «I progetti di massima vengono approvati dal consiglio di amministrazione dell'Azienda.

Per quelli di importo superiore ai 200 milioni sarà richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si pronuncerà con precedenza assoluta su tutti gli altri incombenti.

20400

Tutti i progetti esecutivi sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'Azienda».

MATTEUCCI. Lo ritiro, e chiedo di esporne i motivi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEUCCI. lo avevo concepito questo emendamento nella illusione - triste illusione! - che la Camera approvasse l'azienda autonoma; e in questa illusione io davo i più ampi poteri al consiglio di amministrazione. Adesso mi trovo nella necessità di restringere questi poteri, e quindi ritiro l'emendamento.

L'emendamento era basato sull'aumento della competenza del consiglio di amministrazione; anzi, al consiglio di amministrazione io avrei dato la facoltà di approvare tutti i progetti esecutivi, e questo per una riforma, che non so quando faremo, del consiglio superiore: il Consiglio superiore non deve approvare i progetti esecutivi: esso deve dare le linee di massima dei progetti e avere una sezione speciale per indicare tutto quello che di nuovo la scienza e la tecnica mettono a disposizione di nuovi ritrovati all'industria costruttiva. L'approvazione esecutiva deve avvenire dai comitati tecnici sulla base di queste grandi linee di massima, che il massimo organo superiore tecnico dei lavori pubblici dà.

Questo solo, perché altrimenti si abbassa il Consiglio superiore dei lavori pubblici al livello di un qualsiasi comitato tecnico per l'approvazione di perizie, o poco più. Comunque, non essendosi voluta approvare l'azienda autonoma, ma persistendo nella istituzione di questa Cassa, che per noi è un organo staccato dal corpo dello Stato, io non mi sento di dare più ampi poteri a questo consiglio di amministrazione, e pertanto ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento Riccio:

«Al quarto comma, aggiungere: Il parere dovrà essere dato entro un mese dalla richiesta; trascorso il termine, il parere s'intende accordato favorevolmente».

L'onorevole Riccio ha facoltà di svolgerlo.

RICCIO. Gli scopi del mio emendamento mi sembrano chiari. Esso tende a snellire il funzionamento della Cassa e si ispira al principio che può essere posto un termine alla manifestazione di volontà, ed in mancanza, il silenzio può essere interpretato come manifestazione favorevole.

PRESIDENTE. L'onorevole Artale ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire gli ultimi due commi col seguente:

«Le opere che si eseguono in dipendenza della presente legge sono di pubblica utilità e considerate urgenti ed indifferibili ai sensi dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359».

Ha facoltà di svolgerlo.

ARTALE. Per una migliore formulazione conviene unire insieme i due commi in uno solo, e dichiarare, ope legis, la pubblica utilità appunto per evitare le lungaggini della, notifica del decreto del ministro competente.

ALICATA, Relatore di minoranza. Chiedo, di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA, Relatore di minoranza. Noi siamo favorevoli all'emendamento Sullo in quanto ci sembra che precisi ancora di più il concetto che aveva già portato la Commissione a modificare il precedente testo governativo; cioè mi sembra che dica in modo più preciso che la Cassa interviene quando gli enti ed i consorzi non possono direttamente provvedere.

Desidererei poi esprimere un mio parere ed invitare anche il presentatore a riflettervi sugli emendamenti Colitto, ai quali noi siamo contrari: sul primo, perché ci sembra che aggiungere «ed anche prima che siano comprese in tali programmi» sia un concetto che tenda ad allontanare i poteri della Cassa eia quel concetto sul quale ieri mi sembra che eravamo d'accordo, vale a dire che l'opera della Cassa deve svolgersi in base a dei programmi precisi e che siano il più possibile visti nella loro organicità.

Se noi invece diamo alla Cassa la facoltà di predisporre questi progetti anche prima che questi siano elaborati in modo organico, noi andremo incontro a quel concetto di dispersione e di frammentarietà che contrasta con quanto si è affermato anche ieri.

Pertanto noi voteremo contro l'emendamento ed invitiamo l'onorevole Colitto a riflettere a questo riguardo, nel senso di trovare un accordo. Allo stesso criterio si ispirano le ragioni che ci fanno essere contrari anche agli altri emendamenti dell'onorevole Colitto.

Mi sembra infatti che, per quanto riguarda la questione di sopprimere la frase «con decreto da emanarsi dal ministro competente». se noi proclamiamo per legge il carattere dì pubblica utilità di tutti indistintamente i progetti che

20401

 la Cassa verrà a predisporre, ampliamo sempre di più il potere di questa Gassa, mentre la necessità che di fronte al singolo progetto il ministro interessato proclami- il decreto di pubblica utilità, rappresenta una maggiore garanzia dalla quale noi non ci dovremmo discostare; e mi sembra che vi sia (mi spiace sottolineare questa parte) un certo contrasto tra l'emendamento Colitto ed i criteri generali ai quali egli si è ispirato nella formulazione del primo articolo e l'atteggiamento dei colleghi liberali di ieri.

È anche in questo stesso senso che noi siamo contrari all'emendamento Riccio: perché è vero che c'è un criterio, che tende ad affermarsi nel diritto amministrativo, di fissare un termine oltre il quale si può dare la presunzione del parere favorevole; però, nella discussione che abbiamo fatta in Commissione, abbiamo sottolineato da tutte le parti il gravame di attività che pesa sul Consiglio superiore dei lavori pubblici: ed anche a questo scopo è stata fatta la delegazione speciale.

Ora, questo deve significare che il Consiglio, superiore attraverso la sua delegazione speciale opererà sicuramente con celerità. Ma se di fronte ad un singolo progetto dovessero nascere delle difficoltà e dei dubbi che richiedano da parte di questo Consiglio superiore un maggior approfondimento della questione, noi non possiamo fissare un termine rigido di un mese oltre il quale il parere si intende favorevole; mi sembra cioè che andremmo troppo oltre quel concetto sì di sveltire i controlli, ma di mantenere questi controlli, tanto più che la proposta nostra, rigettata ieri dalla Camera, dell'azienda autonoma, dando una particolare fisionomia alla Cassa per il Mezzogiorno, a nostro parere richiede di conseguenza che quelli che sono i normali controlli di carattere tecnico almeno siano mantenuti nella loro piena integrità e con la garanzia che si possano esplicare con l'ampiezza necessaria.

Per questo noi voteremo contro questi emendamenti, sui quali ho espresso ora il nostro parere.

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Sullo ha così definitivamente formulato il suo emendamento sostitutivo del terzo comma:

«La Cassa è autorizzata a predisporre i progetti delle opere comprese nei programmi di cui ai commi precedenti, di competenza della Amministrazione dello Stato, ove occorra,

 nonché degli altri enti pubblici e degli enti locali quando detti enti non possano direttamente provvedervi».

L'onorevole Caronìa ha presentato i seguenti emendamenti:

«Al primo comma, prima delle parole: Essi sono sottoposti, inserire: A tale fine».

«Sopprimere il terzo comma».

Ha facoltà di svolgerli.

CARONIA. Ritiro il secondo e mantengo il primo che risponde ad una opportunità di maggior chiarezza e precisione, e prego la Commissione di accoglierlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Relatore per la maggioranza. Nessuna difficoltà ad accogliere l'emendamento Sullo e Maxia.

In quanto agli emendamenti Colitto, debbo far rilevare: per l'aggiunta alla fine del 3° comma, la Commissione ritiene pericoloso l'emendamento perché la progettazione delle opere non può assolutamente farsi se non quando il piano è già stato approvato. Sembra alla Commissione opera sprecata quella che si dovrebbe fare da parte di uffici tecnici delle amministrazioni interessate, degli enti e dei consorzi e dei liberi professionisti, quando manchi preliminarmente l'approvazione, da parto degli organi competenti, dei programmi. Quindi, la Commissione esprime per questo emendamento parere contrario.

In merito alla proposta relativa al 4° comma: (e cioè aggiungere, dopo la parola «delegazione»: «non occorre tale parere, ove esso sia stato già dato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici prima dell'entrata in vigore della presente, legge»), a me pare che questa aggiunta sia perfettamente superflua; è logico che, se il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha già dato parere favorevole per l'approvazione di un determinato progetto, non vorrà rivedere quello che ha già fatto, tanto meno vorrà mettersi in contraddizione con se stesso esprimendo parere contrario. Anzi, a riguardo potrebbero sorgere gravi difficoltà, perché l'inclusione dell'emendamento proposto potrebbe vincolare la delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici anche nel caso che vi fossero modificazioni, nella nuova progettazione delle opere, non del tutto conformi a quella sulla quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha già dato parere favorevole. Prego pertanto l'onorevole Colitto di non insistere su questo emendamento.

20402

L'emendamento sui quinto comma è assorbito da quello proposto dall'onorevole Artale; quindi non mi pare necessario rispondere al riguardo.

Emendamento Corbino: mi sono giù fatto premura di far rilevare all'onorevole Corbino quale sia stato il pensiero che ha ispirato la Commissione nella formulazione del testo su cui la Camera ha fatto le suo osservazioni. Vi sono progetti di massima e progetti di esecuzione. Tutti i progetti di massima devono essere approvati dal consiglio d'amministrazione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvederà a mezzo della speciale delegazione. Per i progetti di esecuzione è stata l'atta poi una distinzione: progetti di esecuzione di valore superiore ai 100 milioni e progetti di esecuzione di valore non superiore ai 100 milioni. Mentre per i primi si richiede la stessa formalità (cioè l'approvazione del consiglio d'amministrazione della Cassa, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici), viceversa, per i progetti esecutivi di importo non superiore ai 100 milioni, questo parere non ò necessario: basta la sola approvazione del Consiglio superiore dei lai vori pubblici.

L'onorevole Corbino ha fatto presente che, dal punto di vista formale, appare preferibile il testo da lui proposto, lo confesso tuttavia di non aver trovato differenza notevole tra il testo proposto della Commissiono e quello Corbino. Vorrei, pertanto, pregare l'onorevole Corbino di non insistere sul suo testo e di voler accogliere quello della Commissione, che non si differenzia sostanzialmente dal suo.

Circa l'emendamento Riccio, la Commissione si rende conto della difficoltà da lui segnalata, e - tenendo in considerazione le ragioni messe a base dell'emendamento medesimo - non ha nulla in contrario ad accoglierlo.

La Commissione è anche favorevole ad accogliere l'emendamento Artale. Nel detto emendamento esplicitamente! si all'erma che le opere che vengono eseguite in dipendenza di questa legge sono ope legis dichiarate di pubblica utilità. La difficoltà avverita dall'onorevole Artale (per cui la formulazione del suo emendamento) è quella che il ministro competente, nell'emanare un decreto specifico al riguardo, offro alle parti interessate la possibilità di proporre una opposizione, che, naturalmente, ritarda la esecuzione delle opero.

Infine, la Commissione accetta senz'altro l'emendamento Caronia.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 3

CAMPILLI. Ministro senza portafoglio. Nessuna difficoltà ad accogliere l'emendamento Sullo e Maxia, giacché si tratta di una maggiore precisazione di quanto è già contenuto nel disegno di logge.

Quanto agli emendamenti Colitto, penso che il dare alla Cassa la facoltà di fare la progettazione di opere, anche se non comprese nel programma, significhi dilatare i compiti e le attribuzioni della, Cassa stessa di là dai limiti che sono stati fissati.

Il compito della Cassa è preciso e circoscritto nel programma che abbiamo indicato.

Circa l'emendamento Corbino, dopo le dichiarazioni fatte alla Commissione, allo quali lo stesso onorevole Corbino ha aderito, considero ritirato l'emendamento e di questo ringrazio l'onorevole proponente. Sulla proposta avanzata dagli onorevoli Matteucci e Amendola, che è stata ripresa dall'onorevole Corbino (che credo ritirerà), per quanto riguarda l'aumento dei poteri della Cassa per lavori fino a 200 milioni, debbo dire le ragioni per le quali il Governo insiste sui limiti indicali nella legge fino a 100 milioni, il Governo crede che non si debba dare alla Gassa, una competenza superiore a quella dei provveditorati. Attualmente i provveditorati hanno la facoltà di accogliere progetti che non superino i 30 milioni. Però, il ministro Aldisio ha comunicato al Senato che è intenzione del Governo di estendere la competenza dei provveditorati fino a JOO milioni. Per cui, si darebbe ai provveditorati lo stesso potere lascialo alla Cassa.

Circa l'emendamento Colitto sui pareri già dati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, mi pare sia ovvio dichiarare clie questi pareri restano pienamente validi.

Non credo sia possibile accogliere l'emendamento Riccio, perché si obbligherebbe il Consiglio superiore a dare il parere entro un periodo di tempo tassativo; il che non è possibile sempre, perché vi possono essere dei progetti così complessi che non possono essere esaminai! entro un determinato limite di tempo. Lasciamo quindi una certa elasticità. Abbiamo riformato sì la procedura...

RICCIO. Poi, rimane tutto fermo per anni e anni, come purtroppo avviene.

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio....ma dobbiamo dare tutto le garanzie per un serio esame tecnico dei progetti, h] una preghiera che io rivolgo all'onorevole Riccio.

20403

RICCIO. Aumentiamo il termine, se il ministro lo vuole; ma un termine io credo che sia necessario.

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. Circa l'emendamento Artale, mi consenta il collega Jervolino di esprimere un parere non del tutto conforme a quello espresso dalla Commissione. Perché, se noi fissiamo nella legge che tutte le opere programmate dalla Cassa saranno de jure considerate opere di diritto pubblico, daremo alla Cassa delle facoltà che ritengo restino invece riservate al ministro competente. Ad ogni modo, per questo emendamento il Governo si rimette alla Camera.

Circa l'emendamento Caronia, il Governo non ha difficoltà ad accoglierlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 con l'emendamento formate dell'onorevole Caronia:

«I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio finanziario devono essere coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri in conformità dell'ultimo comma dell'articolo 1 per la esecuzione di opere pubbliche che, a norma delle vigenti leggi, sono a totale carico dello Stato o possono fruire di contributi. A tal fine essi sono sottoposti dalla Cassa all'approvazione del Comitato dei ministri di cui al 2° comma dell'articolo 1, e, successivamente, comunicati al Parlamento».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma:

«Con la stessa procedura sono apportate le integrazioni e modificazioni che si rendano necessarie ai programmi già approvali».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma nel testo proposto dall'onorevole Sullo, accettato dalla Commissione e dal Governo:

«La Cassa è autorizzata a predisporre l progetti delle opere comprese nei programmi di cui ai commi precedenti, di competenza delle amministrazioni dello Stato, ove occorra, nonché degli altri enti pubblici e degli enti locali quando detti enti non possano direttamente provvedervi».

(È approvato).

Onorevole Colitto, insiste sul suo emendamento aggiuntivo al terzo comma?

COLITTO. Non vi insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Corbino ha ritirato il suo emendamento istitutivo al quarto comma.

Pongo in votazione la prima parte del quarto comma nel Lesto della Commissione:

«Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a cento milioni di lire vengono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvederà a mezzo di una sua speciale delegazione».

(È approvata).

Dopo la parola «delazione» si inseriscono gli emendamenti degli onorevoli Colitto e Riccio. Vi insiste l'onorevole Colitto?

COLITTO. lo non ho afferrato bene il senso delle parole del ministro e del relatore. Desidererei sapere da essi con esattezza se ritengono che occorra o meno, nel caso da me indicato, il parere della delegazione.

GAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Non si tratta del parere della delegazione, ma di quello del Consiglio superiore.

COLITTO. E se questo parere è già stato dato, occorre che esso sia espresso una seconda volta?

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. Non occorre.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio insiste sul suo emendamento?

RICCIO. Vi insisto modificandolo come segue:

«Il parere dovrà essere dato entro tre mesi dalla richiesta; trascorso il termine, il parere si intende accordalo favorevolmente».

CORBINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Dichiaro che voterò contro l'emendamento Riccio, anche dopo che egli ha elevato il termine a tre mesi. Possono esservi dei progetti di massima od esecutivi rispetto ai quali il termine di un mese sarà più che sufficiente; ma ve- ne possono essere altri per i quali anche tre mesi potrebbero esser pochi per un esame coscienzioso. Stabilendo che trascorso tale termine il parere si intende dato in senso favorevole, rendiamo inutile il funzionamento del Consiglio proprio per le opere più importanti. Si dovrebbe per lo meno aggiungere un inciso nel senso di lasciare facoltà al Consiglio di domandare una proroga.

RICCIO. Naturalmente questo lo potrà sempre fare.

20404

CORBINO. Dal suo emendamento non risulta, poiché è detto in maniera piuttosto drastica che, trascorso il termine, il parere s'intende accordato favorevolmente.

DE MARTINO FRANCESCO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO FRANCESCO. Associandomi alle dichiarazioni dell'onorevole Corbino, aggiungo che l'argomento principale invocato dall'onorevole Riccio a sostegno di questo suo emendamento non è invocato a proposito. È vero che esiste la tendenza ad interpretare il x silenzio della pubblica amministrazione come approvazione degli atti, ma questo in genere accade nei casi in cui il controllo è successivo. Qui, al contrario, si tratta di un parere preventivo; quindi mi pare che si tratti di una situazione diversa, da non interpretarsi con gli stessi criteri che sono applicati di solito in altri casi.

D'altra parte, le ragioni di carattere sostanziale addotte dagli onorevoli Alicata e Corbino sono cosi gravi che la Camera non può non tenerne conto. Stabilire un termine di uno o tre mesi, quando non siamo in grado di sapere fin da oggi le difficoltà che potrà incontrare il Consiglio superiore dei lavori pubblici neLl''esame di questi programmi, che possono avere una notevole importanza, viene, in sostanza, ad impedire il funzionamento effettivo di questo organo al quale, invece, intendiamo mantenere la possibilità di unserio intervento nella formazione di. questi programmi.

Per queste ragioni il nostro gruppo voterà contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Riccio:

«il parere dovrà essere dato entro tre mesi dalla richiesta; trascorso il termine, il parere si intende accordato favorevolmente»

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ultima parte del quarto comma:

«I progetti esecutivi d'imporlo non superiore a cento milioni di lire sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa senza il predetto parere».

(È approvata).

Passiamo al quinto e al sesto comma:

«Con decreto dà emanarsi dal ministro competetene è dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica, utilità delle opero approvate.

«Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359».

Onorevole Artale, insiste nel suo emendamento tendente a sostituire gli ultimi due commi col seguente: «Le opere che si eseguono m dipendenza, della presente legge sono di pubblica utilità e considerate urgenti ed indifferibili ai sensi dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359»?

ARTALE. Lo mantengo.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Artale assorbirebbe anche quello dell'onorevole Colitto, che così suona:

«Al quinto comma sopprimere le parole: con decreto eia emanarsi dal Ministro competente».

COLITTO. Perfettamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Artale, sostitutivo dei commi quinto e sesto del testo della Commissione, sul quale la Commissione ha espresso parere favorevole mentre il Governo si è dichiarato contrariò.

(Non è approvato).

L'emendamento Colitto, è assorbito.

Pongo in votazione gli ultimi due commi dell'articolo 3 nel testo della Commissione, testé letti.

(Sono approvati).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, Segretario legge:

«Ai fini dell'esecuzione delle opere previste nei programmi di cui al terzo comma dell'articolo 1, la Cassa sostiene gli oneri che, in base alla legislazione vigente, sarebbero a carico dello Stato.

Per le opere riguardanti la viabilità minore la Cassa potrà altresì assumere, a totale o parziale suo carico, la spesa di sistemazione di strade esistenti anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi dello Stato. Potrà inoltre assumere a totale suo carico la costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun contributo.

Per gli acquedotti la Cassa potrà assumere a totale suo carico la costruzione delle opero principali di raccolta e d'adduzione, ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene alla rete di distribuzione.

Per la esecuzione delle opere — che, a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali — i finanziamenti

20405

a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti. Tali finanziamenti — da farsi con preferenza assoluta su altri — saranno garantiti dallo Stato in conformità e nei casi di cui all'articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589, senza pregiudizio delle garanzie che le leggi prevedono per altri finanziamenti agli enti medesimi. In attesa del perfezionamento delle pratiche necessarie, la garanzia potrà essere assunta temporaneamente dalla Cassa del Mezzogiorno.

Ove occorra, l'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al comma primo, se prevista in forma continuativa, può essere effettuata dalli Cassa in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualità al tasso che annualmente sarà determinato dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro per il tesoro.

La Cassa provvede altresì con propri fondi all'erogazione delle somme che, in dipendenza delle norme sulla riforma fondiaria, saranno a carico dello Stato per la trasformazione agraria dei terreni espropriati nell'Italia meridionale.

Le indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni espropriati non sono a carico della Cassa».

PRESIDENTE Gli. onorevoli Amendola Pietro, Di Donato, Marchesi, Cavallari, Cera- bona, Laconi, Alicata, Bottonelli, Baldassari e Stuani hanno presentato il seguente emendamento:

«Alla fine del primo comma, aggiungere: qualora non ritenga opportuno assumere a suo totale carico la spesa per l'esecuzione dell'opera».

L'onorevole Amendola ha facoltà di svolgerlo.

AMENDOLA PIETRO. L'articolo 4 del Disegno di legge governativo originario, per- quanto ha riguardo all'esecuzione di opere attinenti alla viabilità minore, ai grandi acquedotti e relative fognature, praticamente si limitava a trasportare di sana pianta la legislazione vigente, vale a dire la legge Tupini, in questa legge, con in più una piccola novità soltanto: che la Cassa per il Mezzogiorno potrebbe, eventualmente, corrispondere i contributi annuali, invece che anno per anno (per cui si arriva a 35 anni, 25 anni in più di quella che dovrebbe essere la vita normale della Gassa, in una o più soluzioni, comunque abbreviale; cioè, invece che in 35 rate annuali, in poche rate.

La Commissione ha ampiamente discusso questo articolo e lo ha ampiamente modificato. Però, la sostanza è rimasta immutata; e tutti i colleghi sanno - almeno quelli che hanno partecipato alla discussione del bilancio dei lavori pubblici - che appunto la legge Tupini sulle opere di competenza degli enti locali ha fatto le maggiori spese delle critiche che si sono appuntate contro (fuesta legge, soprattutto contro il funzionamento e l'applicazione di questa legge, da parte di tutti i settori.

È stalo riconosciuto da Lutti che la procedura prevista da questa legge perché gli enti locali possano ottenere il contributo dello Stato; e correlativamente possano ottenere il mutuo dalla Cassa depositi e presliti, è una procedura troppo lunga e pesante: tanto lunga e pesante che, a distanza di un anno circa dall'approvazione di questa legge da parte del Parlamento, poche pietre, o nessuna, sono slate posle in applizazione di quesla legge. Ma non sollanto vi sono delle lungaggini burocratiche che frustrano evidentemente le finalità di questo disegno- di legge, che richiederebbe invece un intervento sollecito, rapido, bensì ci sono degli ostacoli di altra natura — di natura amministrativa, di natura legale - che spesso impediscono che gli enti locali possano ottenere mutui dalla Cassa depositi e prestiti, tanto è vero che lo stesso ministro Aldisio ha riconosciuto di dover portare qualche modifica alla logge Tupini.

C'è soprattutto lo scoglio della commissione centrale della finanza locale, per cui, se i comuni non versano in determinate condi- dizioni, la pratica non può andare avanti e quindi, evidentemente, il mutuo non può essere accordalo dalla Cassa depositi e prestiti.

La Commissione ha creduto ovviare a questi inconvenienti col quinto comma, ma, secondo me, il rimedio lascia il tempo che trova. Infatti, si premette che i finanziamenti sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti, ma io non so come possiamo arbitrarci di assicurare qualche cosa che non è di nostra competenza e comunque, anche data e non concessa la massima buona volontà da parte della Cassa depositi e prestiti, c'è sempre quello scoglio della commissione centrale della finanza locale.

GAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. I finanziamenti sono, ope legis, garantiti dallo Stato.

AMENDOLA PIETRO. Va bene, ma questa garanzia non basta a fare andare a buon porto queste pratiche. Vi sono tutte le altre difficoltà che io non enumero qui per non tediare i colleghi.

20406

D'altra parte, si dice alla fine (e questo è un non senso) che, in attesa del perfezionamento della pratica, la garanzia potrà essere assunta dalla Cassa per il Mezzogiorno. Ma se le pratiche non vengono perfezionate, non vengono nemmeno accordali i mutui, e quindi questa garanzia non so a che cosa serva.

Comunque, ciò che a me interessa e su cui voglio richiamare l'attenzione dei colleghi, è questo: ai commi 2 e 3 si è ovviato a questo inconveniente, non solo, ma si è ovviato alle lacune che esistono nella legge Tupini, e che concernono l'esclusione dai benefici della legge di determinate opere, per esempio, la sistemazione di strade esistenti. Ad iniziativa, appunto, del ministro dei lavori pubblici, la Commissione ha introdotto due commi coi quali ha previsto che lo Stato, e per esso la Cassa, possa assumersi integralmente la spesa, per la costruzione di strade non previste dai benefici della legge Tupini e per la sistemazione di strade già esistenti, ed altrettanto dicasi per gli acquedotti. Ed allora io mi domando: perché fare due pesi e due misure e non prevedere anche la facoltà, in casi eccezionali (che ci auguriamo rari), qualora appunto quella procedura di cui ho parlato prima frapponga troppe difficoltà, perché non prevedere la possibilità, dico, da parte della Cassa, di eseguire a suo totale carico, non soltanto queste opere di cui ai commi aggiunti 2 e 3, ma anche quanto riguarda le opere previste dalla legge Tupini?

D'altra parte non sarebbe giusto che la Cassa eseguisse a suo carico, ad esempio, opere per strade già esistenti, e poi invece i comuni si addossassero-una parte, dell'onere quando nonostante tutta la loro buona volontà, talvolta non possono nemmeno ottenere il mutuo per essere allacciati alla rete stradale o allo scalo ferroviario.

Anche per ragioni di giustizia perequativa penso che la Cassa, m casi particolari potrebbe e dovrebbe assumersi a suo totale carico la esecuzione di queste opere. 0 almeno si potrebbe introdurre questo correttivo: che la Cassa anticipi comunque la spesa, senza stare ad aspettare che le pratiche per la concessione del mutuo arrivino a buon termine, salvo a rivalersi in seguito.

Altrettanto dicasi per gli acquedotti.

Infine, vi è una ragione di carattere politico sostanziale. Con l'emendamento Fanfani-Sullo si è ribadito il carattere di intervento organico, razionale, pianificato, ecc..

Mi sembra un non senso, generalmente parlando, che, invece, in materia di acquedotti e di viabilità la iniziativa debba partire dai comuni, dagli enti locali, mentre vi dovrebbe essere un intervento coattivo da parte della Gassa. 11 consiglio di amministrazione della Gassa, nei suoi piani, nei suoi programmi, prevede di intervenire in una zona particolarmente depressa, attraverso tutta una seriedi misure. Questo intervento, se viene riconosciuto indispensabile, va attuato senz'altro: tanto di guadagnato se vi sarà anche l'iniziativa degli enti locali. Ma qualora dovesse mancare quest'ultima, o per deficienza di iniziativa da parte di quesli enti o per tutte quelle lungaggini burocratiche di cui ho più sopra parlato o per altri ostacoli, la Cassa ha il dovere di intervenire senz'altro assumendo a suo totale carico l'onere per queste opere ritenute necessarie ed indifferibili.

Ed infine richiamo la vostra attenzione su di un'altra considerazione. La legge Tupini, approvata eia un anno, praticamente non ha dato finora nessun frutto. D'altra parte questa stessa Cassa, prima che entri in funzione, richiederà alcuni mesi. Se abbiniamo le due cose, le prospettive non sono rosee, e questi comuni rischieranno di aspettare ancora per parecchi mesi prima che si cominci a mettere qualche prima pietra per quanto riguarda acquedotti e fognature e viabilità minori! La intenzione del Governo, del Parlamento, è invece quella di creare uno strumenti) di legge che permetta interventi più solleciti od efficaci.

Ebbene, penso che si potrebbe compensare ai ritardo causati) dall'entrala in funzione della Cassa dando ad essa questa facoltà, questo potere di cui al mio emendamento, solo, ripeto, in casi eccezionali.

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti Colitto:

«Al secondo comma, aggiungere alle ultime parole le seguenti: ed anche la costruzione di strade, per le quali sia previsto un qualsiasi contributo da parte dello Stato»,

«Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

«La Cassa assumerà a totale suo carico la costruzione delle opere, di cui al precedente comma, relative agli acquedotti della Campania e del Molise».

«A quarto comma, alle parole: la garanzia potrà essere assunta, sostituire le parole: la garanzia sarà assunta».

L'onorevole Colitto ti a facoltà di svolgerli.

20407

COLITTO. Secondo il nuovo testo, formulato dalla Commissiono, dell'articolo 4, la Cassa potrà assumere a totale suo carico la costruzione di nuove strade, per le quali non sia previsto alcun contributo. La norma a me sembra opportuna. Ma va completata. Bisogna disporre che l'assunzione, di cui qui si parla, possa aver luogo anche quando un qualsiasi contributo sia previsto.

Se la ragione della norma è nella impossibilità economica dar parte dei comuni di eseguire queste opere, questa impossibilità può sussistere anche nella ipotesi in cui siano previsti dei contributi.

Nella lucida relazione dell'onorevole Jervolino si afferma che per tipi di strade diversi da quelle elencate nella legge 3 agosto 1949, n. 589, non esistono disposizioni di legge.

Non mi sembra che ciò sia esatto - mi permetta l'onorevole Jervolino dire ciò - perché la legge Tupini stessa richiama con l'articolo 1 una serie di leggi precedentemente emanate, relative appunto alle strade. Sono le leggi del 1875, del 1881 e del 1018, che non può dirsi che siano state completamente applicate. Tali leggi prevedono la costruzione di strade con il contributo dello Stato. Ma le strade non sono state costruite, perché gli enti locali non hanno avuto la possibilità economica di costruirle. Ed allora, perché non considerare tali strade alla stessa stregua delle strade per cui non è previsto alcun contributo?

Penso, pertanto, che il mio primo emendamento possa essere accolto.

Secondo emendamento. Nella seduta del 31 gennaio 1950 il Presidente del Consiglio pronunziò le seguenti parole: «Nel Mezzogiorno continentale ed insulare sono già in corso, in venti comprensori, imponenti lavori. Si tratta di procedere con speditezza e con maggiori mezzi. Sono previsti grandi acquedotti, che non si può pensare di finanziare con la legge Tupini sulle opere degli enti locali: acquedotti quasi tutti progettati e taluni già iniziati, ma sospesi per mancanza di mezzi. È prevista una spesa totale di 70 miliardi, ivi compresi i nuovi acquedotti della Campania e del Molisano».

Le parole del Presidente del Consiglio furono diffuse dalla radio e dalla stampa e giunsero calde ed entusiasmanti al cuore di tutti i molisani, che da anni attendono il grandioso acquedotto, che dovrà dare acqua e, quindi, salute e vita ad oltre 70 comuni.

Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio furono, poi, approvate dalla Camera dei deputali. Non resta ora che realizzare l'assunto impegno.

Il Governo dichiarò di voler costruire- quegli acquedotti. La Camera approvò tale dichiarazione. Occorre ora dire esplicitamente, a mio avviso, in un testo di legge, che tal acquedotti saranno costruiti. Né si osservi che non si può in una legge di carattere generale inserire la indicazione di opere determinate, perché si po: rebbi? agevolmente rispondere che il Presidente del Consiglio solo le opere, da me indicate, enumerò in modo esplicito e che indicarle ancora nella legge darebbe alle popolazioni interessate la prova precisa che quelle opere saranno rigorosamente eseguite. E ciò mi pare che sia non poco importante.

Il terzo emendamento è stato a me dettato da ragioni di euritmia legislativa e di chiarezza. Si legge nell'articolo 4 che i finanziamenti a favore degli enti locali saranno assicurati dalla Cassa depositi e prestiti e garantiti dallo Stato; e poi si legge che, in attesa del perfezionamento delle pratiche, la garanzia «potrà» essere assunta temporaneamente dalla Cassa per il Mezzogiorno, lo ritengo che sia più esatto, più chiaro, più preciso affermare che la garanzia «è assunta», non che «potrà essere assunta».

PRESIDENTE. L'onorevole Corbino prepone di sopprimere al quarto comma le parole «da farsi con preferenza assoluta su altri». Questo emendamento è stato già svolto.

L'onorevole Riccio propone di aggiungere al quinto comma le parole:

«Tale approvazione si intenderà (.lata ove non pervenga risposta entro un mese dalla richiesta».

RICCIO. Ritiro l'emendamento.

NUMEROSO. Chiedo di parlare per una proposta di coordinamento.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

NUMEROSO. Ieri, votando l'articolo 1 proposto dall'onorevole Sullo, abbiamo sostituito alle parole «viabilità minore» le parole «viabilità ordinaria non statale». Ritengo che nel secondo comma, per ragioni di armonia, si dovrebbe usare la stessa dizione sostituendo, alle parole «viabilità minore» le altre: «viabilità ordinaria non statale».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati. All'articolo 4?

20408

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. In merito all'emendamento Amendola Pietro, la Commissione vuole ricordare il principio che ha costantemente guidato i suoi lavori, cioè di non modificare la legislazione vigente alla quale intende fare senz'altro ossequio.

Infatti, nel primo comma dell'articolo 4 questo principio è consacrare in una forma molto precisa: «Ai fini dell'esecuzione delle opere previste nei programmi di cui al terzo comma dell'articolo 1. la Cassa sostiene gli oneri che, in base alla legislazione vigente, sarebbero a carico dello Stato».

Se dovessimo accogliere l'emendamento Amendola Pietro, capovolgeremmo completamente questo principio, cui tutta la Commissione mi pare abbia voluto far atto di ossequio, o creeremmo una nuova norma che darebbe un indirizzo diverso a tutta la legislazione non solo di carattere generale, ma anche alle norme successive contenute nello stesso articolo 4. Perciò la Commissione è dolente - di non poter accogliere l'emendamento.

fn merito all'emendamento Colitto, mi rendo conto della giustezza della sua richiesta. Egli in sostanza fa un ragionamento che dal lato logico mi pare sia abbastanza fondato. Egli dice: se la Cassa può assumere a totale suo carico le spese per la costruzione di nuove strade per le quali non è previsto da nessuna legge contributo di sorta, perché la Cassa non potrebbe ugualmente fare a totale suo carico nuove strade, ove mai vi sia qualche legge che disponga un qualsiasi contributo per la costruzione delle medesime?

Mi pare che il principio si potrebbe accogliere, ma desidero prospettare all'onorevole Colitto una preoccupazione che ha formato oggetto di profondo esame da parte della Commissione. A misura che allarghiamo la possibilità di mettere gli oneri a carico della Cassa, noi contraiamo il volume delle opere. Per il caso prospettato dall'onorevole Colitto provvede il quarto comma della stessa disposizione di legge che stiamo esaminando. In questo caso la Cassa interviene provocando il finanziamento, che - come dirò fra poco all'onorevole Corbino - è opportuno venga fatto con garanzia provvisoria eia parte della Cassa e definitiva da parte dello Stato e con preferenza assoluta, proprio per ovviare a quel tale inconveniente cui l'onorevole Colitto faceva riferimento.

Mi rendo conto che gli enti locali incontrano gravi difficoltà nel procurarsi, dalla Cassa depositi e prestiti, i necessari finanziamenti che consentano l'adempimento dei loro doveri.

La Commissione, preoccupata proprio di questa ragione, ha voluto alla unanimità, senza eccezione alcuna, che que- s'i finanziamenti venissero fatti (con la garanzia provvisoria della Cassa e con la garanzia definitiva, dello Stato) dalla Cassa depositi e prestiti «con preferenza assoluta», per non mettere i comuni, nella impossibilitàdi sostenere gli oneri che per legge sono a loro 'carico. In ogni modo, in merito all'emendamento dell'onorevole Colitto, la Commissione si rime Ite alla volontà dell'Assemblea.

In merito alla proposta fatta dall'onorevole Corbino (che vuole là soppressione delle parole «eia farsi con preferenza assoluta su altri»), ho già dato la risposta. Al riguardo bisogna porci questo quesito: vogliamo farle le opere o non vogliamo farle? Se in un grande comprensorio sono comprese opere che per legge debbono essere sostenute in parte dagli enti locali, la Commissione è della opinione - e in questo mi pare che siamo stati anche unanimi - che bisogna aiutare gli enti locali a reperire i mezzi finanziari necessari. In che modo? Sollecitando in modo concrelo il finanziamento della Cassa depositi e prestiti, la, quale, come ho ricordato nel mio discorso di martedì, ultimo ha la possibilità di poter dare questi finanziamenti. Ma siccome con le richieste fatte dagli enti locali ed in dipendenza di questa legge vi saranno altre richiestedi finanziamenti in concorrenza, la Commissione - per facilitare e rendere attuabile l'esecuzione delle opere — ha credutodi stabilire che i finanziamenti inerenti alle opere che sono eseguite sotto il controllo della Gassa, devono essere fatti con preferenza assoluta.

La Commissione non può quindi accogliere la proposta Corbino di sopprimere l'inciso «da farsi con preferenza assoluta su altri».

Circa il terzo emendamento dell'onorevole Golitto, io devo far rilevare che la forma Lassativa «la garanzia sarà assunta» sembra alla Commissione troppo impegnativa. Nel «potrà» vi è il potere discrezionale della Cassa di esaminare se, per l'esecuzione di queste opere, è o non è consentito dare la garanzia. Pertanto pregherei l'onorevole Colitto dinon insistere sulla proposta da lui fatta.

La Commissione è dolente - e mi spiace che debba essere io, napoletano, a dirlo - di non potere accogliere il secondo emendamento dell'onorevole Colitto, cioè quello relativo agli acquedotti

20409

della Campania e del Molise, le cui spese dovrebbero ricadere a totale carico della Cassa per il Mezzogiorno. Il canone fondamentale, che abbiamo sempre seguito, è stato quello di non scendere mai ad esemplificazioni di opere, proprio per evitare quegli inconvenienti di cui ieri si è fatta specifica menzione in questa Camera.

La Commissione invece accetta la modificazione proposta dall'onorevole Numeroso.

PRESIDENTE. Quale il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 4?

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. Il Governo fa sue le considerazioni dell'onorevole Jervolino e prega i proponenti di non insistere sugli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Onorevole Amendola, mantiene il suo emendamento aggiuntivo?

AMENDOLA PIETRO. Poiché, sia conia legge Tupini, sia con questa legge, vi saranno alcuni paesi che non avranno mai acqua e strade, io sono costretto a mantenere l'emendamento.

CORBINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Non posso approvare l'emendamento Amendola, perché ho l'impressione che noi allargheremmo troppo il campo d'azione della Cassa e potremmo nuocere al Mezzogiorno più di quanto col suo emendamento egli non si proponga di giovare a qualcuno dei comuni delle regioni che sono oggetto di questo provvedimento legislativo.

Noi ci siamo preoccupali che gli stanziamenti ordinari a favore del Mezzogiorno siano ridotti, man mano che si accentuano gli stanziamenti straordinari. Non facciamo in modo che, attraverso la lentezza degli organi burocratici dello Stato, si debbano vedere ridotti ancora di più i 100 miliardi, quando la Cassa si debba accollare anche le opere che sono per legge a carico dello Stato.

Per questi motivi non mi sento di votare a favore dell'emendamento Amendola.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4:

«Ai fini dell'esecuzione delle opere previste nei programmi di cui al terzo comma "dell'articolo 1, la Cassa sostiene gli oneri che, in base alla legislazione vigente, sarebbero a carico dello Stato».

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo Amendola Pietro:

«Alla fine del primo comma, aggiungere: qualora non ritenga opportuno assumere a suo totale carico la spesa per l'esecuzione dell'opera».-

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 4, con la modificazione proposta" dall'onorevole Numeroso:

«Per le opere riguardanti la viabilità ordinaria non statale la Cassa potrà altresì assumere, a totale o parziale suo carico, la spesa di sistemazione di strade esistenti anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi dello Stato. Potrà inoltre assumere a totale suo carico -la costruzione di nuove strade por le quali non sia previsto alcun contributo».

(È. approvato).

Onorevole Colitto, ella, insiste sul suo emendamento aggiuntivo?

COLITTO. Poiché l'onorevole Jervolino ha detto che si rimetteva alla Camera, è opportuno che la Camera esprima il suo avviso.

PRESIDENTE., Pongo in votazione l'emendamento Colitto:

«Al secondo comma,, aggiungere alle ultime parole le seguenti: ed anche la costruzione di strade, per le quali sia previsto un qualsiasi contributo da parte dello Stato».

(Non è approvato).

Segue l'altro emendamento aggiuntivo Colitto:

«La Cassa assumerà a totale suo carico le costruzioni delle opere, di cui al precedente comma, relative agli acquedotti della Campania e del Molise».

Onorevole Colitto, ella vi insiste? -

COLITTO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 4:

«Per gli acquedotti la Cassa potrà assumere a totale suo carico la costruzione delle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i. serbatoi ed escluso comunque quanto attiene alla rete di distribuzione».

(È approvato).

Al quarto comma vi è un emendamento Corbino tendente a Sopprimere le parole «da farsi con preferenza assoluta su altri».

Onorevole Corbino, vi insiste?

CORBINO. No. Desidero fare soltanto una raccomandazione al Governo, che possa valere poi anche come raccomandazione al consiglio di amministrazione della Gassa, e cioè che, nel chiedere

20410

la precedenza assoluta per il finanziamento ai comuni, si tenga conto delle condizioni di disponibilità della Cassa, per non turbare Lina distribuzione,dei fondi che possa venire a danno degli stessi comuni che noi vorremmo favorire. Io convengo che la preferenza è stata concessa al fine di agevolare l'esecuzione di «complessi organici» di opere e perciò non insisto sul mio emendamento; ma non vorrei che per organizzare meglio la esecuzione delle opere in alcuni settori, noi dovessimo disorganizzare la Cassa depositi o prestiti.

MATTEUCCI. Non si preoccupi, onorevole Corbino: non succede niente!

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quarto comma:

«Per la esecuzione delle opere - che, a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali - i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti. Tali finanziamenti - da farsi con preferenza assoluta su altri — saranno garantiti dallo Stato in conformità e nei casi di cui all'articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589, senza pregiudizio delle garanzie che le leggi prevedono per altri finanziamenti agli erti medesimi, fn attesa del perfezionamento delle pratiche, necessarie, la garanzia potrà essere assunta temporaneamente dalla Cassa del Mezzogiorno».

(È approvato).

Pongo in votazione i successivi commi dell'articolo 4, elei quali è già stata data lettura.

(Sono approvali).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, Segretario., legge:

«I programmi delle opere di cui all'articolo 3 da finanziarsi a carico della Cassa, sono redatti sulla base delle previsioni di una complessiva spesa annua di 100 miliardi di lire per la durata di dieci anni, comprensiva anche delle spese di studio, progettazione e direziono delle opere stesse.

In relazione alle esigenze tecniche dei lavori e alla opportunità di svolgerli con la massima celerità, la Cassa, peraltro, può assumere impegni di spese per somme anche superiori all'importo annuo di 100 miliardi di lire, fronteggiando l'eccedenza mediante le operazioni finanziarie di cui al successivo articolo 9.

Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono siate stanziate sono riportate agli esercizi successivi.

Le somme comunque introitate dalla Cassa per capitali o per pagamento d'inteiessi, compreso l'importo delle quote di riscatto delle proprietà assegnato in dipendenza della riforma fondiaria, saranno utilizzate per impieghi rientranti nei programmi della Cassa medesima».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

gassiamo all'articolo 6. So ne dia lettura.

CECCHERINI, Segretario, legge:

«Per l'attuazione di opere d'interesse turistico la Cassa, previa autorizzazione del Comitato dei ministri di cui all'articolo 1, può assumere partecipazioni in altri enti o costituirne dei nuovi».

PRESIDENTE. All'articolo 6 vi è un emendamento degli onorevoli Caronia, Sullo e Riccio:

«Sostituirlo col seguente:

u Per l'attuazione di opere di interesse turistico e per la valorizzazione industriale dei prodotti agricoli del Mezzogiorno, la Cassa può costituire enti, previa autorizzazione del Comitato dei ministri».

L'onorevole Caronia ha facoltà di svolgerlo.

CARONIA. L'emendamento ha una importanza sostanziale nel senso che nella legge presentata dalla Commissione non è fatta menzione delle opere per la valorizzazione industriale dei prodotti agricoli del Mezzogiorno, le quali hanno, specialmente per il suo sviluppo industriale, una grande importanza. Nella proposta della C immissione si limitava l'intervento della Cassa alle opere di interesse turistico. Il mio emendamento pertanto viene, per dir così, a completare l'articolo proposto dalla Commissione. D'altro canto esso apporta una sostanziale modifica, cioè la soppressione della possibilità per la Cassa per il Mezzogiorno della partecipazione ad enti che abbiano le suddetto finalità. La modificazione ha uno scopo evidente, e credo che la Camera ed il Governo concorderanno in esso: si deve evitare di mettere la Cassa nella condizione di venire m aiuto ad enti già esistenti, col pencolo di diventare una specie di f. R. [. del Mezzogiorno. Non sappiamo quale è la vitalità, la capacità di molti degli enti esistenti e la Cassa intervenendo potrebbe trovarsi gravata di pesi che potrebbero coni- prometterne l'efficienza. L'intervento della Cassa verrebbe limitato al finanziamento garantito di enti nuovi, s'intende previa sempre l'autorizzazione del comitato dei ministri.

20411

ALICATA, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA, Relatore di minoranza. L'articolo 6 è abbastanza delicato e non a caso ha subito una serie di modifiche, di cui l'ultima ci appare sotto la forma dell'emendamento presentato dall'onorevole Caronia ed altri. Nel testo governativo si diceva che la Cassa poteva assumere partecipazioni in altri enti o società e, previa l'approvazione del comitato dei ministri, promuovere la costituzione di altri enti: un articolo molto generico, tanto generico che la Commissione ebbe una preoccupazione in questo senso e limitò nel testo dell'articolo 6 da essa proposto la possibilità- di costituzione di enti all'«attuazione di opere di interesse turistico»; precisando: «può assumere partecipazioni in altri enti o costituirne dei nuovi».

Oggi noi abbiamo un -emendamento dell'onorevole Caronia che in - parte annulla un aspetto pericoloso della questione, cioè quello di assumere partecipazioni in altri enti; ma conferma il concetto che la Cassa può promuovere la creazione di enti. E mentre la Commissione aveva delimitato la natura di questi enti, restringendola soltanto a quelli di carattere turistico, ritorna anche la questione di enti per la valorizzazione di prodotti agricoli.

Onorevoli colleghi, su questo noi dobbiamo esprimere la nostra opinione contraria e all'emendamento Caronia ed anche all'articolo 6 nel suo complesso, e ne spiego brevemente le ragioni alla Camera. Durante la discussione generale, noi abbiamo sottolineato come le ragioni della nostra opposizione fossero, essenzialmente nel fatto che la legge vedeva soltanto un aspetto dei problemi meridionali e non poneva l'accento sufficientemente su quelli che sono gli aspetti dell'industrializzazione del Mezzogiorno.

Questa nostra opposizione quindi, non può essere intesa come una nostra volontà di non vedere l'esigenza che nel Mezzogiorno si sviluppi un'azione per l'industrializzazione e particolarmente per quél tipo di industrializzazione che è particolarmente legato alla valorizzazione dei prodotti della terra, come d'altro canto nessuno dubiterà che noi siamo sensibili alla volontà di valorizzare il patrimonio turistico del Mezzogiorno, cosi cospicuo e che spesso non può essere sfruttato adeguatamente.

La questione quindi non è nella sostanza; difatti, per quanto riguarda la finalità della legge, noi non abbiamo sollevato questa questione quando è venuto in discussione l'articolo 1, là dove è detto che i programmi complessivi che debbono essere studiati dàlia Cassa debbono anche prevedere la valorizzazione dei prodotti agricoli e le questioni di interesse turistico. Noi siamo dunque d'accordo che la Cassa debba tenere presente che le opere che essa andrà ad eseguire dovranno costituire le premesse anche per una valorizzazione dei prodotti agricoli e per lo sviluppo di certe possibilità turistiche.

Sotto quale aspetto dunque siamo allora contrari e all'emendamento Caronia e al testo stesso dell'articolo 6 così come ci viene presentato dalla Commissione? Siamo contrari in quanto contestiamo debba concedersi alla Cassa il diritto - come dice la Commissione - di assumere la partecipazione, o di costituire, di creare nuovi enti, come dice l'emendamento Caronia, perché noi dobbiamo evitare che la Cassa per il Mezzogiorno diventi il centro e lo strumento di interessi troppo complessi e che potrebbero anche diventare equivoci.

Nói abbiamo una esperienza a questo riguardo, quella dell'I. R. 1.. Una delle critiche che noi abbiamo mosso all'I. R. I. e che del resto da molte parti si muovono all'I. R. I., è che esso è diventato un organismo confuso e mastodontico, poiché amministra, dirige di tutto, da alcune fabbriche di cioccolatini ad alcuni alberghi, ecc.. Anche, infatti, se non si può considerare questo uno degli aspetti fondamentali, una delle cause ' principali per le quali l'I. R. I. non ha assolto alla sua fun zione ricostruttiva nel paese, certamente anche questo vi ha contribuito.

Noi vogliamo impedire dunque che la Cassa diventi un istituto altrettanto complesso, altrettanto complicato.

L'onorevole Corbino ha detto: Questo è uno degli aspetti in cui c'è una sollecitazione all'iniziativa, privata. D'accordo, onorevole Corbino, ma questa sollecitazione all'iniziativa privata dobbiamo concepirla nel senso che si creino certe condizioni perché questa iniziativa privata possa esplicarsi, perché possano dai privati essere investiti dei capitali. Ma qui di altra cosa si tratta; qui si tratta di un organismo che deve spendere delle somme che gli vengono soltanto dallo Stato, e deve spenderle in opere di interesse pubblico.

Ora, io ritengo che ciò possa mettere la Cassa su una via pericolosa; cosicché voglio sperare che anche la maggioranza possa trovarsi d'accordo nel senso che noi dobbiamo dare alla Cassa la sua funzione,

20412

quale voi l'avete voluta, ma noi dobbiamo impedire di estendere i suoi poteri nel settore dell'iniziativa privata, degli investimenti privati.

In questo senso, noi voteremo contro l'emendamento Caronia e contro l'articolo 6 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Caronia?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. Sono rimasto molto meravigliato delle ragioni addotte dall'onorevole Alicata per opporsi all'emendamento dell'onorevole Caronia. L'onorevole Alicata non deve dimenticare che vi è stata insistente richiesta proprio da parte del suo settore per far convergere tutti quanti i nostri sforzi verso la industrializzazione del Mezzogiorno. Un addebito, sul quale i deputati dell'estrema sinistra sono ritornati più yolte in«Commissione ed in quest'aula, è questo: voi vi siete preoccupati prevalentemente, se non esclusivamente, dei problemi agricoli e avete messo addirittura in sottordine, per non dire in non cale, il problema della industrializzazione.

Oggi viene una proposta, da parte di un rappresentante della maggioranza, con la quale si vuole sodisfare questa esigenza prospettata più volte, e viceversa proprio da un deputato dell'estrema sinistra si trova la ragione per poterla combattere. Anzi vengono escogitati motivi salienti per denunziare questa proposta medesima quasi costituisca una specie di scandalo.

Io voglio ricordare all'onorevole Alicata l'iter che ha percorso la. Commissione. In un primo momento, con l'articolo 6 secondo il disegno di legge del pre-legislatore, la Cassa aveva poteri più ampi. Difatti la Cassa poteva, per qualsiasi fine, assumere partecipazioni in altri enti o società, poteva per qualsiasi fine promuovere la costituzione di nuovi enti. La Commissione di questo si è fatto carico. Essa ha ritenuto che effettivamente questa facoltà fosse eccessiva, troppo ampia ed allora l'ha voluta ridurre; cioè, ha consentito che la partecipazione in altri enti o la costituzione di nuovi enti fosse limitata esclusivamente a finalità di ordine turistico.

L'onorevole Caronia, con giustificati motivi, ha fatto presente che si potrebbe ampliare la finalità - cioè aggiungere alle opere di interesse turistico quelle per la valorizzazione industriale dei prodotti agricoli - senza ritornare al vecchio testo proposto dal Governo. Che cosa dice l'onorevole Caronia?

Da un lato egli propone una limitazione, cioè dice: noi proponenti siamo contrari a che la Cassa possa partecipare ad enti che già esistono (e ne ha detto le ragioni che collimano praticamente con quelle dell'onorevole Alicata); ma nel tempo stesso propone una aggiunta. I prodotti agricoli - sostiene l'onorevole Caronia - costituiscono per il Mezzogiorno d'Italia la parte più cospicua; quindi è opportuno che anche per la valorizzazione industriale dei medesimi la Cassa possa promuovere degli enti c'osi come li può promuovere per fini turistici.

Se si pensa che tutto questo avviene sotto il controllo rigoroso del comitato dei ministri, il quale comitato dovrà valutare la opportunità o meno-di dare l'autorizzazione a costituire gli enti, e se si pensa che il comitato dei ministri (come-vedremo quando si discuterà l'articolo 17) a mezzo del suo presidente assume completa responsabilità non soltanto per la gestione amministrativa della Cassa, ma di tutta l'attività che svolge, a me pare che le preoccupazioni dell'onorevole Alicata non siano giustificate. Per cui, la Commissione aderisce alla proposta Caronia ritenendo con ciò di assolvere ad un compito di estrema utilità per il mezzogiorno d'Italia.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Jervolino. Le osservazioni dell'onorevole Alicata, se accolte, verrebbero a compromettere una parte dell'attività della Cassa. Quanto è stato esposto dall'onorevole Caronia, senza allargare i compiti dell'ente, li integra con attività agricolo-industriali che rientrano nelle sue finalità.

DE MARTINO FRANCESCO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO FRANCESCO. Intendo ribadire assai brevemente quanto è già stato detto dall'onorevole Alicata, anche per giustificare il voto contrario del nostro gruppo. Prendo la parola anche perché l'onorevole Jervolino ha fatto allusione al mio precedente intervento dicendo che una delle principali critiche mosse da noi al disegno di legge governativo consisteva appunto nel rilievo che non si era data nessuna importanza alla necessità dell'industrializzazione del Mezzogiorno. Questo effettivamente noi dicemmo e questo confermiamo, sostenendo che i nostri rilievi attuali non sono affatto in contrasto con quelle critiche. Noi riteniamo infatti che dare possibilità alla Cassa di promuovere società o di avere partecipazioni azionarie

20413

che si propongono determinati fini industriali non sia affatto il metodo migliore per condurre alla realizzazione di quei fini che si vorrebbero conseguire. La preoccupazione dell'onorevole Alicata, alla quale io aderisco, è che la Cassa diventi uno strumento di speculazione privata e che favorisca gli interessi privati.

RICCIO. Ma ora non si parla più di partecipazione in società, ma soltanto di costituzione di enti.

DE MARTINO FRANCESCO. Ma che cosa significa, di grazia, costituire una. società?

RICCIO. Non si dice «società», ma «enti».

DE MARTINO FRANCESCO. Nell'emendamento si parla di società, ma- anche se si dicesse «enti» io credo che le cose non cambierebbero perché il termine più lato di enti comprende anche le società.

Quello che ci preoccupa, dicevo, è che determinati privati, che avranno la possibilità di ottenere i favori della Cassa, finiranno probabilmente per utilizzare i denari della Cassa stessa per i loro interessi puramente privati, che molto spesso non coincideranno con gli interessi dipendenti dalla industrializzazione del Mezzogiorno.

La nostra opposizione non è quindi contro l'idea di trovare il modo per favorire lo sviluppo industriale del sud, ma riguarda il modo con cùi voi state concependo la possibilità di realizzare questo scopo. Ripeto che si tratta di un metodo estremamente pericoloso che aggrava quei difetti che già abbiamo riscontrato nella Cassa: si tratta di un metodo che può determinare lo slittamento della Cassa verso gli interessi privati, dimenticando che essa deve amministrare del denaro pubblico.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. Queste preoccupazioni potrebbero sussistere se si trattasse di partecipazione a società, ma questo è stato da noi tutti escluso.

DE MARTINO FRANCESCO. Io non ho ben capito che cosa significhi praticamente questo potere della Cassa-di promuovere la costituzione di enti. Il termine è troppo generico e serve indubbiamente a dare agli amministratori. della Cassa poteri maggiori: fra l'altro il potere di sovvenzionare "dei privati con il denaro fornito dallo Stato.

In questo senso l'emendamento Caronia è peggiore del testo governativo e di quello della Commissione.

Infatti in questi ci si limitava a dare alla Cassa la possibilità di intervenire in imprese di carattere industriale .con partecipazioni di carattere secondario. Il testo Caronia dà alla Cassa la possibilità di creare delle società a carattere privatistico servendosi dei finanziamenti e dei contributi dello Stato.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. I finanziamenti saranno fatti a titolo di prestito e non di contributo.

DE MARTINO FRANCESCO. Questo non è detto nell'emendamento: vi si dice soltanto che la Cassa promuove la costituzione di società. Che cosa significa questo? In che modo la promuove? Fa della propaganda perché imprenditori privati si mettano insieme, dando degli aiuti materiali? Che specie di aiuti? In che modo? Non possiamo in questa sede, in cui dobbiamo affrontare la responsabilità di vedere come sarà speso il denaro pubblico, mettere un termine così indefinito. Si precisi in che cosa consiste questo intervento della Cassa per promuovere la costituzione di queste imprese ed allora potremo discutere, ma se ci terremo nel vago i noi siamo contrari ad una formulazione incerta, perché riteniamo che attraverso questa formulazione interessi privati potranno sfruttare il denaro pubblico, che, in definitiva, viene tolto anche ai contribuenti meridionali.

CORBINO. Chiedo di parlare per una proposta sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Non c'è dubbio che nella-disposizione che stiamo esaminando c'è un contenuto che può rispondere anche a talune delle esigenze del Mezzogiorno, perché nel Mezzogiorno, come tutti sappiamo, c'è un po' di apatia, c'è quindi bisogno che qualcuno prenda delle iniziative utili. Ma le perplessità sorgono rispetto al modo con cui tali iniziative possono essere assunte e soprattutto possono essere realizzate dalla Cassa.

L'emendamento Caronia elimina uno dei problemi che fa sorgere questo articolo, e che a mio giudizio sono quattro, cioè adire: un problema generale, se la Cassa debba o non debba partecipare a enti aventi determinate finalità; se questa partecipazione debba essere (fatta con enti che già esistono o se debba essere limitata, come vuole il collega Caronia, a enti nuovi, da creare; se essa debba essere limitata alle opere di interesse turistico, come proponeva la Commissione, o debba essere estesa alle opere dirette alla valorizzazione industriale dei prodotti agricoli del Mezzogiorno.

20414

Io confesso che il potere di partecipazione della Cassa a enti esistenti o da creare non lo darei, e darei alla Cassa solo un potere di iniziativa nel senso di stimolo che potrebbe essere espresso in una forma più generica: la Gassa, per esempio, incoraggia tutto ciò che tende all'incremento turistico del Mezzogiorno, in modo da non costituire...

RICCIO. Quale contenuto economico avrebbe?

CORBINO. 11 contenuto economico che ha tutta là legge, collega Riccio. Perché, che cosa vuol dire che la Cassa può costituir enti? La Cassa ha-forse un potere anche di filiazione fino al punto che può costituire degli enti? Ma che enti saranno? Società private o enti morali? Poiché gli enti morali devono essere costituiti con una certa forma, noi daremmo allora alla Cassa anche un potere di costituzione di enti, che in base al nostro ordinamento giuridico ed amministrativo non-mi pare che le possa essere concesso.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. È detto che può promuovere.

CORBINO. Non dice: può promuovere, bensì: può costituire.

Se voi diceste «può promuovere» sarebbe un'altra cosa, perché allora ci vorrebbe sempre una legge dello Stato per arrivare alla costituzione degli enti; forse potrei anche accedere a questa soluzione.

Poi vi sono gli altri due argomenti, quelli relativi della materia. La Commissione si era fermata alle opere di interesse turistico, ma tale termine è piuttosto largo.

Io vi cito un caso: una casa da giuoco è opera di interesse turistico?

MATTEUCCI. Altamente turistico.

CORBINO. E la Cassa può costituirla? Può farla o può non farla?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. Mai.

CORBINO. Un momento: perché ella vuole ipotecare dieci anni di attività? Noi non sappiamo che cosa accadrà domani. Questo per ricordare che vi sono delle opere che stanno a cavallo del turismo e a cavallo di tante altre cose.

Mi preoccupo poi - perdonatemi se in questo passo torno ad essere un po' economista - della formula «valorizzazione industriale».

Badate che già si discute nel campo tecnico che cosa sia l'industrializzazione dei prodotti agricoli. Fare dell'olio buono è industrializzazione della olivicoltura; fare del vino buono è industrializzazione della viticoltura.

Ma dove finisce l'attività agricola, e dove comincia l'attività a carattere industriale? Ho sollevato questi problemi per dirvi quante questioni potranno sorgere. Per esempio, un frigorifero è un mezzo per la valorizzazione dei prodotti agricoli; un essiccatoio per verdure è un mezzo per la valorizzazione dei prodotti agricoli: ma pensate quali enormi possibilità di deviazione dal suo normale funzionamento si presentano per la Cassa!

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. Tutto è subordinato al criterio prudenziale del comitato dei ministri, che sostanzialmente presiede la Cassa.

CORBINO. lo non metto m dubbio questo criterio prudenziale, onorevole Jervolino: soltanto, siccome io non ho la certezza che ' noi due, ad esempio, saremo sempre ministri in questi 10 anni e vi può essere gente che la pensi diversamente da noi, si potrà avere che il comitato dei ministri autorizzi domani una partecipazione della Cassa ad opere che potrebbero, a giudizio di altri, non essere considerate opportune. Ecco perché a me pare che questo articolo meriti di essere approfondito.

Se non sono troppo azzardato nelle mie pretese, chiederei all'onorevole Presidente di lasciarci il tempo di riflettere fino alla pros- sina seduta, in maniera che non si decida così su due piedi. Si tratta, a me sembra, di un argomento di estrema importanza e di estrema delicatezza. Se poi dovessimo decidere subito, io pregherei l'onorevole Presidente di farci votare in maniera da stabilire prima il principio se la Cassa debba, o no, partecipare ad enti, sia pure nuovi (perché la partecipazione agli enti vecchi, con l'accettazione dell'emendamento dell'onorevole Caronia, è completamente scomparsa), e poi votare per divisione i due settori nei quali l'intervento dovrebbe verificarsi.

PRESIDENTE. Se l'onorevole- Corbino insiste sulla proposta di sospensiva, questa è pregiudiziale di ogni altra. Qual è il parere della Commissione su questa proposta?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. Non ho difficoltà ad accogliere la richiesta fatta dall'onorevole Corbino. Vorrei semplicemente far notare che mi è parso di aver compreso che l'onorevole Corbino sarebbe consenziente se alle parole «costituire degli enti» si sostituissero le altre: «promuovere degli enti». Se questo fosse, mi pare che potremmo procedere alla approvazione dell'articolo, dal momento che la Commissione aderisce alla proposta fatta dall'onorevole Caronia di eliminare la parte che riguarda la partecipazione.

20415

Dal momento che la Commissione non ha difficoltà ad accedere alla proposta dell'onorevole Corbino, mi pare che la soluzione sia meno difficile dì quella prospettata dallo stesso onorevole Cor- bino. Ad ogni modo, se la Presidenza e la Camera ritengono che si debba soprassedere alla ulteriore discussione di questo articolo e procedere oltre, la Commissione è a disposizione.

PRESIDENTE. Faccio semplicemente osservare che anche «promuovere» non esclude affatto la partecipazione, -almeno nel senso giuridico e tecnico.

CARONIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARONIA. Volevo far rilevare che nel mio emendamento originale non vi era la parola «costituire», ma la- parola «promuovere».    ,

All'inconveniente che temono gli onorevoli Corbino e Alicata di un'eventuale aumento di poteri della Cassa, per cui potrebbe questa finanziare anche enti che non lo meritano. si potrebbe ovviare, intercalando le parole «può promuovere la costituzione di enti, intervenendo con finanziamenti garantiti», mai «con partecipazione».

PRESIDENTE. Allora, non essendovi obiezioni, rimane stabilito che l'esame dell'articolo 6 è rinviato ad altra seduta.

Presidenza dei. Vicepresidente LEONE

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, Segretario, legge:

«La Cassa può affidare la esecuzione delle opere ad aziende autonome statali o darne la concessione ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione, all'Opera nazionale combattenti e ad altri enti di diritto pubblico, nonché agli organi per legge autorizzati ad eseguire per conto dello Stato le opere di riforma e di trasformazione fondiaria.

È vietata la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle opere concesse dalla Cassa agli enti di cui al comma precedente.

Per le opere che non siano eseguite con le modalità di cui al primo comma del presente articolo la Cassa procede agli appalti, a norma di legge, avvalendosi anche dei competenti Uffici del genio civile. A tali uffici o ad altri competenti organi statali spetta il collaudo dei lavori compresi nei programmi».

Si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza 'del Ministero dei lavori pubblici

PRESIDENTE. Gli onorevoli Amendola Pietro e Matteucci hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 7:

«Per l'esecuzione delle opere l'Azienda procede agli appalti a norma di legge, avvalendosi anche dei competenti uffici del Genio civile. A tali uffici e agli altri competenti organi statali spetta il collaudo dei lavori compresi nei programmi.

Si osservano in quanto applicabili le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

P„er le opere che non siano eseguite con le modalità di cui al primo comma del presente articolo l'Azienda può affidare l'esecuzione delle opere ad altre Aziende autonome statali o darne la concessione ad Enti locali e. loro Consorzi, all'Opera nazionale combattenti ed altri Enti di diritto pubblico, nonché agli organi per legge autorizzati ad eseguire per conto dello Stato le opere di riforma e di trasformazione fondiaria.

È vietata la subconcessione sotto qualsiasi forma, delle-opere concesse dall'Azienda agli enti di cui al comma precedente».

L'onorevole Amendola Pietro ha facoltà di illustrarlo.

AMENDOLA PIETRO. Praticamente si tratta di una inversione, per cui il terzo e il quarto Comma nel mio articolo diventano primo e secondo comma. Nel secondo comma proponiamo poi di eliminare la menzione «dei consorzi di bonifica e irrigazione», laddove si parla della concessione dell'esecuzione delle opere a vari enti.

Per quanto riguarda l'inversione, è una. questione formale, a meno che non ci sia una cattiva intenzione da parte del legislatore. In sostanza, nel disegno di legge, anche come è stato modificato dalla Commissione, si assiste ad una stranezza, e cioè che quella che è l'eccezione, viene premessa alla regola e praticamente può sembrare che appunto l'eccezione sia la regola; tanto è vero che l'onorevole Caronia,- a sua volta, ha proposto, un emendamento col quale, invece di dire che la Cassa può affidare l'esecuzione delle opere, ecc. ecc., dice addirittura «concede di regola». Ora, evidentemente, questa non è la regola, ma l'eccezione.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. È tutto il contrario! La regola è di affidare la esecuzione; delle opere ad enti vari e solo eccezionalmente di procedere agli appalti, a norma di legge, avvalendosi anche dei competenti uffici del genio civile.

AMENDOLA PIETRO. Non è un principio sano.

20416

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. Sono stati i vostri che l'hanno voluto.

AMENDOLA PIETRO. No, non può essere. La concessione, come la trattativa privata, non può essere la regola, ma solo la eccezione. La regola è quella di far luogo all'appalto attraverso pubbliche gare.

Altrimenti, inoltre, la Cassa da una parte dovrebbe occuparsi di tutta una complessa attività finanziaria (emissione di obbligazioni, di cartelle, ecc.); dall'altra di una non meno complessa attività legale e giudiziaria, per esempio all'esazione di crediti, ma per quanto riguarda poi l'attività concreta, di ordine tecnico, di questa la Cassa se ne spoglierebbe quasi completamente.

Insisto perché questa stortura formale venga riparata mediante, l'inversione da me proposta.

In secondo luogo poi, come già in Commissione, torno a proporre la esclusione dei consorzi di bonifica e di irrigazione dal novero degli enti concessionari. Queste opere si possono eseguire anche in economia. In primo luogo, finché si tratti di enti pubblici, come comuni e province, che essi traggano un lucro dalla concessione a loro dell'esecuzione di questi lavori, nulla di più normale e di più sano, ma che dei consorzi di bonifica,e di. irrigazione, che sono associazioni di privati, debbano ritrarre da queste concessioni un lucro,, questo non è né giusto, né sano, né normale.

Una voce al centro. Sono enti di diritto pubblico.

AMENDOLA PIETRO. In secondo luogo, a parte questa questione, noi facciamo presente che questi consorzi di bonifica cosi come sono costituiti, almeno nel mezzogiorno d'Italia - come ha riconosciuto anche in Commissione l'onorevole Petrilli - hanno una struttura non democratica per cui, nei loro consigli di amministrazione, chi prevale, chi ha l'unica voce in capitolo, sono coloro che detengono la maggiore estensione di terra, i grandi agrari, di modo che quando si vota nella assemblee, questi hanno un voto che conta cento e mille volte di più del voto del piccolo e medio agricoltore.

Data questa struttura non democratica, questi consorzi. hanno, generalmente, male funzionato nell'Italia meridionale, e si sono preoccupati unicamente, quando hanno avuto lavori in concessione, di fare in modo che questi lavori di bonifica, di irrigazione,

di miglioramento agrario, di trasformazione fondiaria, andassero a beneficio quasi esclusivo dei grossi agrari, vale a dire di coloro che praticamente hanno in mano i consorzi.

Ho già citato in Commissione il caso dei consorzi sulla destra e sulla sinistra del Sele, per cui la bonifica ha portato un effettivo sensibile beneficio ai grandi proprietari, mentre per quanto riguarda i terreni demaniali o dei piccoli agricoltori, questi non sono stati ancora toccati dalle bonifiche. E tutti i miliardi investiti dallo Stato sono andati, in definitiva, ad esclusivo beneficio dei grossi proprietari.

Onorevole Campilli, quando da parte di questo settore si è avanzata l'ipotesi — molto probabile - che questi miliardi che la Cassa spenderà per la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione fondiaria ed il miglioramento agrario potessero andare a beneficio dei grandi proprietari e rafforzare di conseguenza la struttura della grande società agraria del mezzogiorno d'Italia, lei si è quasi offeso; l'onorevole Campilli ha detto che questi miliardi sarebbero andati a vantaggio dei medi e piccoli agricoltori, soprattutto a vantaggio di coloro che avrebbero ricevuto le terre scorporate.

Ora, invece, affidando l'esecuzione di questi lavori ai consorzi di bonifica e di irrigazione, praticamente il ministro Campilli viene a darsi la zappa sui piedi perché di questi consorzi fanno parte, soprattutto, i grandi proprietari terrieri; e quindi ciò vuol dire che questi lavori andranno, innanzitutto, a beneficio di costoro.

Concludo, insistendo affinché i consorzi di bonifica e di irrigazione, che hanno troppe malefatte nel loro passato, remoto e recente, vengano esclusi dalla concessione delle opere, e le opere vengano appaltate regolarmente secondo quella che è la norma e non secondo l'eccezione.

PRESIDENTE. L'onorevole Caronia propone il seguente emendamento:

«Al primo comma, sostituire le parole: può affidare,. con le parole: affida normalmente; e le parole: o darne la concessione, con le parole: o ne dà la concessione».

Ha facoltà di svolgerlo.

CARONIA. Mi dispiace che al mio emendamento vengano opposizioni da una parte dalla quale non dovrebbero venire. L'emendamento tende a dare alla Cassa il potere di affidare e concedere l'esecuzione delle opere come norma.

20417

La Cassa deve evitare quanto più possibile di assumere l'esecuzione dei lavori in proprio; altrimenti si andrebbe fatalmente incontro alla formazione di un nuovo ente centrale di carattere burocratico, che non potrebbe che appesantire l'opera della Cassa frustrandone le finalità, a danno naturalmente del Mezzogiorno e della nazione.

La mia proposta di sostituire alle parole «può affidare» le parole «affida normalmente» viene a determinale la limitazione dell'esecuzione diretta dell'opera a casi eccezionali. E così per la concessione ad enti subordinati- si sostituisce al «può darne la concessione» «ne dà la concessione», sempre salvo casi eccezionali. Sappiamo quale prova hanno dato finora i grandi enti accentratori di opere ai fini dell'utilità pubblica. La Gassa, sostanzialmente, deve avere lo scopo principale di preparare i piani di massima, promuoverne l'esecuzione ed assumerne i finanziamenti.

Spero che gli emendamenti, che possono sembrare di forma, ma che sono di sostanza, vengano accolti.

PRESIDENTE. L'onorevole Maxia propone di sopprimere, al primo comma dell'articolo 7, le parole «all'Opera nazionale combattenti».

L'onorevole Maxia n°n è presente.

MASTINO GESUMINO. Faccio mio questo emendamento e chiedo di svolgerlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO GESUMINO. L'emendamento ha uno scopo puramente formale, direi quasi di tecnica legislativa.

Dico subito che nella proposta soppressione delle parole «all'Opera nazionale combattenti» non v'è alcuna ragione di ostilità né di diffidenza verso l'Opera. Siccome l'Opera nazionale combattenti è un ente di diritto pubblico, è perfettamente mutile dire: «alla Opera nazionale combattenti e ad altri enti di diritto pubblico», in quanto in quest'ultima dizione è necessariamente compresa l'Opera nazionale combattenti, ente di diritto pubblico.

Coloro che non fossero abituati alla nostra mentalità giuridica potrebbero pensare che ciò che è superfluo non sempre è inutile. Dico invece che nella tecnica legislativa tutto quel che è superfluo molte volte è dannoso, come appunto in questo caso.

Se menzioniamo l'Opera nazionale combattenti, dobbiamo nominare anche gli altri enti di diritto pubblico cui viene necessariamente affidata per legge l'esecuzione di opere pubbliche. Ad esempio, nella legge di stralcio della riforma fondiaria è nominativamente indicato l'ente Flumendosa. Quindi dovremmo indicare anche questo ente.

Perciò ritengo che sia opportuno sopprimere questa indicazione dal testo della legge ed invito i colleghi ad approvare questo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Artale ha proposto il seguente emendamento:

«Al terzo comma inserire prima delle parole: il collaudo, le parole: la sorveglianza e».

Ha facoltà di svolgerlo.

ARTALE. Lo scopo del mio emendamento è quello di far sì che vi siano degli uffici che sorveglino l'andamento dei lavori di cui alla presente legge. Nell'articolo 7 è detto che «a tali uffici o ad altri competenti organi statali spetta il collaudo dei lavori compresi' nei programmi», ma osservo che il collaudò " rappresenta la fase finale dei lavori; frulla è detto nella legge circa la sorveglianza che gli uffici competenti debbono esercitare durante l'esecuzione dei lavori. Se vogliamo evitare tut ta una burocrazia tecnica di sorveglianti e di ispettori, dobbiamo affidare a questi stessi uffici la sorveglianza durante l'esecuzione dei lavori stessi.

ALICATA, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA, Relatore di minoranza. Desidero far osservare all'onorevole Mastino che la legge ha voluto specificatamente mettere in rilievo la funzione dell'Opera nazionale combattenti, e per questo ha detto: «all'Opera nazionale combattenti e ad altri enti di diritto pubblico», perché l'Opera nazionale combattenti è il più importante degli organismi esistenti che si sia occupato di questi lavori...

MASTINO GESUMINO. Ve ne sono altri ugualmente importanti ed essenziali. Nominiamoli tutti, allora!

ALICATA, Relatore di minoranza. Non è esatto. Non so se ella voglia sollevare la questione dell'ente Flumendosa; ma che ella venga a sostenere che l'Opera nazionale combattenti, per la sua struttura, per la sua esperienza, per il significato morale e civile che essa ha...

PIASENTI. L'Opera versa da anni in uno stato di disorganizzazione economica.

20418

ALICATA, Relatore di minoranza. Questa è colpa vostra, cari colleghi della maggioranza, ed è proprio la famosa questione che noi abbiamo sollevato discutendo la legge silana: voi avreste già potuto ricorrere all'Opera nazionale combattenti per l'esecuzione di certe opere di trasformazione fondiaria, invece che ad altri enti.

Mi pare invece che l'onorevole Mastino confermi quanto si è detto alla Cantera ed al Senato discutendo la legge silana: cioè, non sappiamo per quali ragioni, vi sono nella maggioranza e nel Governo profonde correnti di ostilità nei riguardi dell'Opera combattenti, ed il collega che mi ha interrotto dicendo che l'Opera è in stato di disorganizzazione economica non fa che,confermare questa ostilità. Invece di fare in modo che l'Opera combattenti possa risollevarsi dalla situazione in cui si trova, che è tuttavia molto meno grave di quanto l'onorevole collega immagini, viene aiutata ad andare verso il disfacimento.

Nel momento in cui dite di voler affrontare grandi programmi di trasformazione fondiaria e di appoderamento, dimenticate che l'Opera combattenti ha una tradizione in questo senso e che essa può essere valorizzata e può - nell'esecuzione di tali opere - trovare nuova vita e nuovo sviluppo. Queste considerazioni hanno indotto a menzionare nella legge l'Opera nazionale combattenti.

Per questo noi-voteremo contro l'emendamento Maxia e mi auguro che, almeno su questo punto, la Commissione mantenga fermo il suo pensiero, e la Camera appoggi il testo della Commissione.

MASTINO GESUMINO. Evidentemente, mi sono spiegato male nelle pochissime parole che ho detto per illustrare il mio emendamento. -

PRESIDENTE. Ella non può parlare di nuovo sull'emendamento. Ella sostiene che si tratta di una soppressione formale di carattere tecnico-legislativo. L'onorevole Alicata sostiene che, indipendentemente da questo motivo, l'Opera nazionale combattenti è di tale importanza da rendere opportuno citarla nella legge.

Credo quindi che la situazione sia chiara.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 7?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. Innanzitutto vorrei far rilevare all'onorevole Amendola Pietro che - in merito alla esecuzione delle opere - vi è un capovolgimento di situazione. Fui proprio io in Commissione a sostenere la tesi

che poco fa ha sostenuto l'onorevole Amendola, e cioè che in linea di massima la Cassa avesse il diritto e il dovere di eseguire le opere, e solo subordinatamente darle in concessione ai vari enti di cui si fa menzione nell'articolo 7 del disegno di legge, che ci occupa. Viceversa la mia proposta non fu accolta dalla maggioranza, che non volle neppure discuterla.

Comunque, il pensiero della Commissione oggi è quello consacrato nell'articolo 7: e ciò senza trascurare che vi è una proposta Caronia che è in perfetta antitesi con. quella Amendola. L'onorevole Amendola Pietro sostiene che in linea di massima la Cassa dovrebbe eseguire le opere e in linea subordinata darle in concessione o affidarne l'esecuzione ad aziende autonome statali; l'onorevole Caronia, viceversa, sostiene che in linea di massima la Cassa deve dare in concessione le opere e, solo quando si trovasse nell'impossibilità materiale di fare ciò, dovrebbe eseguirle in economia direttamente.

Ora siccome la Commissione nella sua maggioranza ha aderito alla proposta Caronia io non posso accogliere la proposta che oggi viene dall'onorevole Amendola Pietro. Sono dolente che - per quanto personalmente io sia della sua opinione — debba oppormi. Mio dovere è di far prevalere l'opinione della maggioranza. Propongo quindi che la Camera non accolga la proposta dell'onorevole Amendola ed accolga invece quella dell'onorevole Caronia.

AMENDOLA PIETRO. La mia proposta in Commissione fu bocciata.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. La feci io, ed ebbi il disappunto di non vederla accolta. Ho già detto che con rammarico la mia proposta fu respinta appena venne fatta. Credo che ciò non risulti neppure dal verbale: tanto quella ' proposta fu ritenuta inaccettabile.

"AMENDOLA PIETRO. Allora la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Questi interna corporis della Commissione hanno un valore relativo; quel che vale è il pensiero ultimo della Commissione, quale qui viene annunciato.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. Mi rendo conto delle ragioni addotte dall'onorevole Alicata. Voglio però tranquillizzarlo subito facendogli osservare che la questione sollevata dall'onorevole Mastino è di natura squisitamente tecnico-legislativa. Egli dice: se nel testo di legge è detto che «la Cassa può affidare la esecuzione delle opere ad aziende autonome statali o darne la concessione ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione, all'Opera nazionale combattenti e ad altri

20419

enti di diritto pubblico», si dice una cosa tecnicamente non precisa, perché vi sono tanti altri enti di diritto pubblico che non sono menzionati. Se viceversa si usa la locuzione generica «ad altri enti di diritto pubblico», è pleonastico citare l'Opera nazionale combattenti, che è un ente di diritto pubblico.

Una voce all'estrema sinistra. C'è in altre leggi.

ALICATA, Relatore di minoranza. Allora propone che sia soppressa la citazione dell'Opera nazionale dei combattenti?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. L'onorevole Mastino sostiene: è inutile accennare in questo comma all'Opera nazionale dei combattenti, perché se questa opera è un ente di diritto pubblico rientra in quell'inciso generico «ad altri enti di diritto pubblico». Poiché questa è la intenzione inequivocabile data dall'onorevole Mastino, cioè di non dare nessun significato politico alla soppressione formale di quelle parole, la Commissione, sottolineando che si tratta esclusivamente di una questione tecnico-legislativa, aderisce all'emendamento Maxia fatto proprio dall'onorevole Mastino.

AMENDOLA PIETRO. Allora escludete anche i consorzi di bonifica e di irrigazione: anche quelli sono compresi.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. Sono enti di natura giuridica ben diversa. I consorzi pubblici si avvicinano di più alle persone pubbliche politiche ed amministrative,- mentre l'Opera combattenti rientra nella categoria delle persone pubbliche civili secondo la classica distinzione fatta dal professore Francesco Ferrara.

La Commissione, mentre dichiara ancora una volta e nella maniera più esplicita che non intende dare alcun significato politico. alla proposta Maxia, non intende assolutamente proporre la soppressione della citazione né mantenerla: si rimette alla Camera.

In merito alla proposta Artale, ritengo che la medesima possa essere accolta, perché di fatto nel testo di legge proposto dalla Commissione si parla esclusivamente di collaudo di lavori. E naturale e logico che l'ente, se ha il dovere e il diritto di collaudare, abbia anche 'il dovere e il diritto di sorvegliare. Ragion per cui la Commissione accoglie l'emendamento dell'onorevole Artale.

MATTEUCCI. È pericoloso.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza.

Non è affatto pericoloso; voi del resto avete sempre sostenuto la necessità di sorvegliare l'esecuzione delle opere. Quanto ai consorzi di bonifica, la. Commissione intende mantenere fermo quanto è consacrato nell'articolo 7.

PRESIDENTE. Quale il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. Per gli emendamenti Caronia e Maxia il Governo si rimette alla decisione della Camera. Per l'emendamento Artale devo - far presente ai colleghi una osservazione di ordine tecnico affinché possano giudicare della opportunità di accoglierlo o meno. La Cassa o esegue direttamente i lavori, o li concede; } è, in ogni caso, la stazione appaltante che ha la direzione dei lavori e la sorveglianza: se noi diamo al genio civile e collaudo e sorveglianza, avremo durante i lavori due sorveglianze. quella della stazione appaltante e quella del genio civile, applicheremmo così una procedura alquanto irrazionale. E questa una osservazione che io faccio presente in quanto accettando un inciso di questo genere, invece di rendere più agile e più snelle le procedure, può darsi che le renderemo più complesse e gravi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Amendola Pietro, costitutivo dell'intero articoli 1:

«Per l'esecuzione delle opere l'Aziend;i procede agli appalti à' norma di legge, avva lendosi anche dei competenti uffici del genio civile. A tali uffici e agli altri.competenti organi statali spetta il collaudo dei lavori compresi nei programmi.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme.vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Per le opere che non siano eseguite con le modalità-di cui al primo comma del presente articolo l'Azienda può affidare l'esecuzìono delle opere ad altre aziende autonome statali o darne la concessione ad Enti locali e' loro consorzi, all'Opera nazionale combattenti ed agli enti di diritto pubblico, nonché agli organi per legge autorizzati ad eseguire per cònio dello Stato le opere di riforma e di trasformazione fondiaria.

È vietata la subconcessione, sotto qualsiasi forma delle opere concesse dall'Azienda agn enti di cui al comma precedente».

20420

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Caronia:

«Alle parole: può affidare, sostituire le altre: affida normalmente».

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte: «Sostituire le parole: o darne la concessione con le altre:.o ne dà la concessione».

(È approvata).

Passiamo all'emendamento Maxia-Màstino, concernente l'Opera nazionale combattenti.

ALICATA, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE, Ne ha facoltà.

ALICATA, Relatore di minoranza. Noi riteniamo che si tratti di una questione talmente grave che soltanto per questo fatto e non già per volontà ostruzionistica della legge noi ci troveremmo costretti a chiedere l'appello' nominale. Prima, però, chiediamo una sospensione di questa votazione, in modo da vedere se non fosse possibile addivenire a un accordo.

PRESIDENTE. Domando in primo luogo all'onorevole Mastino se mantiene il suo emendamento.

MASTINO GESUMINO. Debbo far presente che si tratta di un emendamento proposto da vari altri colleghi, i quali tutti lamentavano - tengo a sottolinearlo - l'esclusione di altri enti che rivestono,, a loro parere, un'importanza non inferiore a quella dell'Opera nazionale combattenti.

Stando così le cose, io accedo volentieri alla richiesta dell'onorevole Alicata di sospendere la votazione su questo punto in modo da vedere di giungere ad un accordo, che sono sicuro si raggiungerà perché in noi tutti è profondo il rispetto per l'Opera nazionale combattenti, espressione e segno del sacrificio di tante generazioni.'

Qui si tratta unicamente di una formulazione tecnica errata, la quale importa, come tutte le formulazioni tecniche errate, conseguenze dannose.

Ecco perché io spero che nel futuro incontro fra i compilatori dell'emendamento e la Commissione si giunga ad una formulazione che tenga conto delle varie esigenze.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. La Commissione aderisce alla proposta dell'onorevole Alicata.

PRESIDENTE. Onorevole Artale, insiste sul suo emendamento diretto ad inserire, prima di «collaudo», «la sorveglianza»?

ARTALE. Non insisto.

PRESIDENTE. Rimane da votare l'emendamento Maxia; non essendovi obiezioni, rimane stabilito;clie questa votazione è rinviata ad altra seduta.

Anche la votazione sul contesto dell'articolo 7 resta pertanto rinviata, ferma restando la già avvenuta approvazione dell'emendamento Caronia.

Passiamo all'articolo 1-bis. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, Segretario, legge:

«Alla Cassa per il Mezzogiorno si applicano le norme stabilite dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per le Amministrazioni dello Stato.    «

La durata della riserva, di cui all'articolo 51 del testo unico predetto, può essere prorogata per due quadrienni».

, PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha proposto il seguente emendamento:

«Al primo comma, dopo le parole: Alla Cassa pernii Mezzogiorno si applicano, aggiungere-, se non contrastanti con quelle della presente legge».

COLITTO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in vitazione l'articolo 1-bis testé letto.

(È approvato).

Gli onorevoli Amendola Pietro, Miceli e Matteucci hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo:    '

«La Cassa o i concessionari, qualora questi ultimi non eseguano direttamente in economia le opere, daranno la preferenza negli appalti alle cooperative di lavoro in tutti quei casi nei quali si tratti di lavori per i quali le cooperative, risultino particolarmente idonee».

«L'onorevole Amendola ha facoltà di svolgerlo.

AMENDOLA PIETRO. Onorevoli colleghi, col mio emendamento intendo riparare unicamente ad una amnesia della Commissione la quale aveva già discussola questione ed aveva approvato questo principio di fare menzione delle cooperative, a seguito anche degli interventi degli onorevoli Pastore e Di Vittorio, riservandosi soltanto di trovare una formula migliore per realizzare il principio. Non so poi come siano andate le cose; comunque questo principio non è apparso nel testo della legge.

20421

Noi riteniamo che sia necessario fare menzione delle cooperative, tanto più che all'articolo 7 è disposto che si applicano le norme vigenti per la esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici soltanto quando è possibile. Ora, tra queste disposizioni-vi è anche quella che riguarda le cooperative, disposizione che però spesso non viene applicata.

Perciò, per venire incontro al movimento cooperativistico del mezzogiorno d'Italia, per aiutare le cooperative nel loro sviluppo e tenuto conto che alcuni lavori si prestano particolarmente anche all'attività di queste cooperative (quali i lavori stradali, quelli di sterro, quelli riguardanti i canali, la trasformazione agraria, in genere) si è ritenuto opportuno precisare con questo articolo i casi nei quali sia possibile, in conformità alle disposizioni del Ministero dei lavori pubblici, dare la preferenza alle cooperative in questi lavori. Il che significa: gare ristrette unicamente alle cooperative oppure, per certi lavori, avvalersi della facoltà che il Ministero ha dato ai provveditorati alle opere pubbliche e agli uffici del genio civile, di concedere questi lavori a cooperative che non svolgono la loro attività, che sono disoccupate da molto tempo.

lo credo di poter affidare alla vostra approvazione questo emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la, maggioranza. Vorrei pregare l'onorevole Amendola di non insistere sul suo emendamento. La ragione è molto semplice: mi pare che debba essere prossimamente discussa una legge sulle cooperative. Perciò, in quella sede competente noi potremo trattare di questo argomento.

AMENDOLA PIETRO. Non vi è alcun disegno di legge in proposito.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, Relatore per la maggioranza. Così ho sentito dire. Comunque la Commissione non crede di potere vincolare, definitivamente ed indiscriminatamente, la Cassa a dare la preferenza alle cooperative. Piuttosto vorrei proporre all'onorevole Amendola di trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno col quale si invita il Governo ad esortare il consiglio di amministrazione della «Cassa» di tener presente questa esigenza nella esecuzione dei lavori.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. Il Governo accoglie la proposta del relatore e attende che si presenti l'ordine del giorno in parola per accoglierlo.

PRESIDENTE. Onorevole Amendola, ella mantiene il suo emendamento?

AMENDOLA PIETRO. Pur rammaricandomi e meravigliandomi molto per questo atteggiamento del relatore, accedo alla richiesta e formulerò a suo tempo l'ordine del giorno. Ritiro pertanto il mio emendamento.

PRESIDENTE.. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,45.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. Alberto Giuganino

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI








Licenza Creative Commons
FORA... electronic review funded by Nicola Zitara is licensed under a
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale
- Non opere derivate 3.0 Unported License
.
Based on a work at www.eleaml.org.
Permissions beyond the scope of this license
may be available at http://www.eleaml.org/.







vai su






Ai sensi della legge n.62 del 7 marzo 2001 il presente sito non costituisce testata giornalistica.
Eleaml viene aggiornato secondo la disponibilità del materiale e del web@master.